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	<title>1126 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1126 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1126/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1126</a></p>
<p>Pres. Scafuri – Est. D’Alterio Sulla necessità dell’iscrizione all’Albo Nazionali dei gestori ambientali per la categoria relativa all’intermediazione dei rifiuti in caso di partecipazione alla gara. Rifiuti – Intermediazione – Gestori ambientali – Iscrizione all’Albo Nazionale – Natura – Requisito soggettivo – Partecipazione alla gara &#8211; Necessità &#160; L’iscrizione all’Albo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1126/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-9-2016-n-1126/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/9/2016 n.1126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri – Est. D’Alterio</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità dell’iscrizione all’Albo Nazionali dei gestori ambientali per la categoria relativa all’intermediazione dei rifiuti in caso di partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Intermediazione – Gestori ambientali – Iscrizione all’Albo Nazionale – Natura – Requisito soggettivo – Partecipazione alla gara &#8211; Necessità<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per la categoria relativa all’intermediazione dei rifiuti è requisito di carattere generale, di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contrente per l’Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>N. 01126/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00104/2016 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />	<br />
			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, con domicilio eletto in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, 7;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Dragonetti, Antonio Puzio, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D&#8217;Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Cisa Ecologia &#8211; Consorzio Italiano Strade &amp; Ambiente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Prandi, Elena Guiducci, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Vernola in Bari, Via Dante, 97; Ci.Sa s.r.l.;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			&#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 77 del registro settoriale e n. 1441 del registro generale del 16 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 14 gennaio 2016, con cui si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva al Cisa (Consorzio Italiano<br />
			&#8211; di ogni altro atto espressamente indicato in ricorso.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Cisa Ecologia &#8211; Consorzio Italiano Strade &amp; Ambiente;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Relatore la dott.ssa Maria Grazia D&#8217;Alterio;<br />	<br />
			Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, indetta dal Comune di Foggia con bando del 21 maggio 2015, per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell&#8217;area interessata da incidenti stradali sulla strade comunali, ai sensi dell&#8217;art. 30 del D.lgs. 163/2006, per la durata di anni tre, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
			Espletate le formalità di gara, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle cinque imprese partecipanti, la gara è stata aggiudicata in via definitiva al Consorzio Cisa Ecologia, con determina n. 1441 del 16 dicembre 2015.<br />	<br />
			2. Avverso il prefato provvedimento di aggiudicazione è insorta la società ricorrente che ha proposto impugnativa deducendo motivi così rubricati:<br />	<br />
			I) Violazione dell&#8217;art. 10, punto 3, lett. a), del disciplinare di gara, degli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 del D.lgs. 163/2006; eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento. In estrema e doverosa sintesi, secondo la ricorrente, il CISA Ecologia avrebbe dovuto essere escluso dalla gara atteso che: a) non essendo un consorzio stabile ma un consorzio ordinario, non poteva partecipare alla gara come soggetto autonomo e non poteva indicare una propria consorziata come soggetto esecutore del servizio; avrebbe, invece, dovuto partecipare alla gara con tutte le sue consorziate, ovvero, laddove avesse voluto parteciparvi solo con alcune di esse avrebbe dovuto partecipare in una delle forme previste dall&#8217;art. 34 d.lgs. 163/2006; b) sotto altro profilo, per non aver reso in sede di gara le dichiarazioni&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 38 d.lgs. 163/2006 per tutti i consorziati; c) inoltre per non essere in possesso del requisito di cui all’art. 10, punto 3 lett. a), del disciplinare di gara, in quanto le attestazioni di corretta esecuzione dei servizi prodotte si riferiscono a soggetti terzi diversi da quelli che hanno presentato l&#8217;offerta.<br />	<br />
			II) Violazione dell’art. 10, punto 1, lett. d), e) ed f), del disciplinare di gara. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.<br />	<br />
			Dall&#8217;esame del certificato camerale della CI.SA. s.r.l., cioè dell&#8217;Impresa indicata come materiale esecutrice del servizio, emergerebbe come la stessa non sia in possesso della necessaria iscrizione né al Registro delle Imprese, né all&#8217;<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>&nbsp;Gestori Ambientali per la categoria relativa alla bonifica dei siti inquinati (cat. 9), oltre che come &#8220;intermediario nella gestione dei&nbsp;<strong>rifiuti</strong>&#8221; (cat. 8), così come invece prescritto dal disciplinare di gara, sicché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.<br />	<br />
			III) Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento, carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto: dall&#8217;esame dell&#8217;offerta tecnica dell&#8217;aggiudicataria e dalla sua comparazione con l&#8217;analogo elaborato della ricorrente affiorerebbe l’estrema genericità e superficialità dell’offerta tecnica della prima rispetto ad ogni parametro di valutazione, in assoluta distonia con i punteggi attribuiti, lasciando così anche emergere evidenti profili di illogicità nell’operato della S.A..<br />	<br />
			3. Si sono costituiti il Comune di Foggia ed il Consorzio controinteressato, chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.<br />	<br />
			4. Con ordinanza cautelare n. 87 dell’11 febbraio 2016 è stata accolta la domanda incidentale di sospensiva.<br />	<br />
			5. All’udienza del 22 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
			6. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni già sommariamente espresse nell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, con cui si è rilevato che&nbsp;<em>“non risulta l’iscrizione della CI.SA. s.r.l. all’<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>&nbsp;Gestori Ambientali per la cat. 9, relativa alla bonifica dei siti inquinati, attività che anche viene ricompresa nell’oggetto dell’appalto”.</em><br />	<br />
			7. Al fine di argomentare più ampiamente le ragioni dell’accoglimento del ricorso, giova principiare richiamando alcune chiarificatrici disposizioni del disciplinare di gara ed in particolare:<br />	<br />
			&#8211; l’art. 9 (Soggetti ammessi alla gara), secondo cui:&nbsp;<em>“i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla pres<br />
			&#8211; l’art. 10 (Requisiti di partecipazione) con cui sono stati richiesti, tra l’altro, quali requisiti minimi, a pena di esclusione:<br />	<br />
			<em>“d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per l&#8217;attività di coordinamento e di gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità a seguito di incidenti stradali, e per l&#8217;attività di bonifica ambientale di siti inquinati;</em><br />	<br />
			<em>e) iscrizione all’<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>&nbsp;dei gestori Ambientali, nelle categorie opportune per il corretto svolgimento del servizio oggetto della gara, conformemente al D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152;</em><br />	<br />
			<em>f) iscrizione come &#8220;intermediario nella gestione dei&nbsp;<strong>rifiuti</strong>&#8220;; nel rispetto dell&#8217;impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei&nbsp;<strong>Rifiuti</strong>&nbsp;(SISTRI), secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme vigenti in materia”.</em><br />	<br />
			7.1 Dalla lettura sistematica delle sopra richiamate disposizioni emerge con chiarezza come l’oggetto dell’appalto non fosse limitato alla attività ordinaria di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ricomprendendo anche l’attività di bonifica dei siti inquinati oggetto di intervento, come risulta peraltro evincibile dalla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche per la precisata attività di bonifica (<em>cfr</em>. art. 10, parte 1, lett. d) u.p.). Dunque, l’iscrizione all’<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>&nbsp;dei gestori Ambientali nelle categorie opportune per il corretto svolgimento del servizio, essendo propedeutica all’iscrizione camerale, non poteva non riguardare anche la categoria 9, appunto relativa alla bonifica dei siti inquinati; attività d&#8217;altra parte del tutto coerente con le operazioni di messa in sicurezza richieste al concessionario in caso di dispersione di sostanze inquinanti pericolose sul sedime stradale.<br />	<br />
			7.2 Le superiori considerazioni risultano del resto confortate anche dalla puntuale descrizione delle attività oggetto dell’appalto, specificamente individuate dal Disciplinare (art. 2), tra le quali risultano espressamente inclusi “interventi rilevanti” consistenti nella&nbsp;<em>“attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate”.</em><br />	<br />
			7.3 Orbene, come rimarcato dalla deducente società, dall&#8217;esame del certificato camerale della CI.SA. s.r.l., cioè dell&#8217;impresa indicata come materiale esecutrice del servizio, emerge come la stessa non sia in possesso della necessaria iscrizione né al Registro delle Imprese, né all&#8217;<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>Gestori Ambientali per la categoria relativa alla bonifica dei siti inquinati (cat. 9), risultando in possesso delle sole iscrizioni alle categorie 1F, 4C e 5F.<br />	<br />
			7.4 Peraltro, come perspicuamente argomentato in ricorso ed ulteriormente replicato dalla ricorrente con memoria depositata in data 6 giugno 2016, analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all’assenza in capo alla società CI.SA del requisito dell&#8217;iscrizione all’<strong>Albo</strong>&nbsp;per la categoria 8, relativa all&#8217;intermediazione di&nbsp;<strong>rifiuti</strong>, chiaramente richiesta quale requisito di partecipazione in capo a tutti i concorrenti, a prescindere dal rispetto del sistema di tracciabilità dei&nbsp;<strong>rifiuti</strong>&nbsp;SISTRI, al quale sono tenuti ad aderire i soggetti indicati dall’art. 188&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;del d.lgs. 152/2006, al diverso fine di assicurare la sicurezza complessiva della gestione dei&nbsp;<strong>rifiuti</strong>&nbsp;e che in alcun modo qualifica i concorrenti ma solo le relative attività.<br />	<br />
			7.5 Evidentemente l’iscrizione all’<strong>Albo</strong>&nbsp;<strong>Nazionale</strong>&nbsp;dei gestori ambientali per le categorie richieste è requisito di carattere generale (<em>cfr.</em>&nbsp;Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070), di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l&#8217;Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.<br />	<br />
			8. In conclusione il ricorso è accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e con assorbimento degli ulteriori motivi.<br />	<br />
			9. Va peraltro respinta l’istanza risarcitoria, atteso che, in ragione dell’accoglimento della domanda impugnatoria, la ricorrente ha conseguito la concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto&nbsp;<em>de quo</em>, previo svolgimento delle verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla S.A., non risultando nelle more stipulato il contratto con l’aggiudicataria.<br />	<br />
			10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione comunale di Foggia nei termini indicati in dispositivo. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese nei confronti della controinteressata.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
			&#8211; accoglie la domanda principale e per l’effetto, annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
			&#8211; respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
			Condanna l’Amministrazione comunale di Foggia alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei confronti della controinteressata.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
			Maria Grazia D&#8217;Alterio, Referendario, Estensore<br />	<br />
			Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Maria Grazia D&#8217;Alterio</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Angelo Scafuri</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a></p>
<p>Va accolta a termine, in attesa di adempimenti istruttori, la domanda cautelare avverso la nota con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto una ampliamento di s.u. di mq 94,37 nella parte in cui è stata determinata la somma dovuta a titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta a termine, in attesa di adempimenti istruttori, la domanda cautelare avverso la nota con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto una ampliamento di s.u. di mq 94,37 nella parte in cui è stata determinata la somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione pari ad euro 39.106 se occorrono chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01126/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00989/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 989 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Virginia Greco Scribani</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Romano Rotelli, Alberto Marcovecchio e Michele Colonna, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Magenta n. 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea e Maria Rita Surano, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani n.10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della nota della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio &#8211; Settore Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, ricevuta il 18 gennaio 2011, con la quale è stata comunicata l&#8217;emissione del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto l&#8217; &#8220;Ampliamento al pi<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;<br />	<br />
nonché per l&#8217;accertamento negativo dell&#8217;obbligo di corrispondere al Comune di Milano l&#8217;importo di euro 23.393,53 risultante dalla differenza tra l&#8217;importo di euro 3.1249,83 (contributo per il &#8216;condono&#8217; rideterminato dall&#8217;Amministrazione con le nuove tariffe comunali in vigore dell&#8217;8 gennaio 2008) e l&#8217;importo di euro 7.865,30 (già versato dalla ricorrente &#8216;a saldo&#8217; del contributo effettivamente dovuto, il 7 febbraio del 2011);<br />	<br />
nonché per la condanna alla restituzione dell&#8217;indebito del Comune di Milano e alla condanna, ai sensi dell&#8217;art. 7 della legge n. 1034/71, come modificata dalla l. n. 205/2000 e art. 35 del d.lgs. n. 80/98, al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;	</p>
<p>e, quanto ai motivi aggiunti del 23.06.2011:<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Milano n. 254834, conosciuta il 18 aprile 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, per la decisione della formulata domanda cautelare, il Collegio deve acquisire documentati chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale intimata in ordine alle questioni sollevate da parte ricorrente con i motivi nn. 4 e 5 del ricorso introduttivo, non del tutto chiarite con la nota comunale del 4.4.2011, impugnata da parte esponente con i motivi aggiunti in epigrafe specificati;<br />	<br />
Ritenuto, a tal fine, necessario che l’amministrazione depositi presso la Segreteria della II^ Sezione di questo T.A.R., entro il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine ai suesposti profili degli atti come sopra impugnati, con conseguente rinvio della trattazione della formulata domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 22.09.2011;<br />	<br />
Considerato, quindi, che al periculum in mora prospettato da parte ricorrente può essere in questa sede ovviato accogliendo a termine, sino alla Camera di Consiglio del 22.09.2011, la formulata domanda cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)<br />	<br />
&#8211; ordina gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211; fissa per il prosieguo della trattazione cautelare la Camera di Consiglio del 22.09.2011;<br />	<br />
&#8211; accoglie a termine, sino alla C.C. del 22.09.2011, la formulata domanda cautelare.<br />	<br />
Spese al prosieguo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Giovanni Zucchini, Primo Referendario<br />	<br />
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-1126/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1126/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1126</a></p>
<p>Pres. Pannone, est. Severini Schifone Luciano (Avv. O. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno (Avv. G. Di Sirio) e altri sui poteri del giudice in materia di ammissione ed esclusione delle liste 1. Elezioni – Giudizio elettorale – Poteri del giudice – Ammissione con riserva di una lista esclusa – Possibilità –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1126/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pannone, est. Severini<br /> Schifone Luciano (Avv. O. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno (Avv. G. Di Sirio) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del giudice in materia di ammissione ed esclusione delle liste</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Giudizio elettorale – Poteri del giudice – Ammissione con riserva di una lista esclusa – Possibilità – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Elezioni – Giudizio elettorale – Provvedimenti di ammissione ed esclusione delle liste – Carattere definitivo ed irretrattabile – Sussiste &#8211;  Conseguenze																																																																																												</p>
<p>3.	Elezioni – Giudizio elettorale – Ammissione ed esclusione – Differenze – Motivi &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel corso di un processo elettorale instaurato prima della proclamazione degli eletti il giudice adito non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale, né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente illegittima.<br />
2. I provvedimenti di ammissione o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate. A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento dell’illegittima ammissione della lista prescelta.</p>
<p>3. L’illegittima esclusione di una lista da una competizione elettorale rende illegittimo il risultato delle elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima conclusione ove sia illegittimamente ammessa una lista. Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa attribuzione dei seggi. Da tale osservazione si ricava pertanto la regola probabilistica che il rischio d’annullamento delle intere operazioni elettorali, per illegittima partecipazione di una lista, è inversamente proporzionale alle dimensioni del corpo elettorale interessato alla formazione dell’organo elettivo. Di conseguenza il rigetto da parte del giudice dell’istanza di esclusione di una lista dalle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale tutela l’interesse complessivo di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANDREA PANNONE 	Presidente<br />
#NOME?	Consigliere<br />
#NOME?		Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2005<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 2176/2005  proposto da:</p>
<p><b>SCHIFONE LUCIANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
ABBAMONTE ORAZIOcon domicilio eletto in NAPOLIVIALE GRAMSCI 16presso<br />
ABBAMONTE ORAZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
DI SIRIO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATOpresso la sua sede</p>
<p><b>UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE APPELLO NAPOLI</b> rappresentato e difeso da:<br />
DI SIRIO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DIAZ, 11 C/O AVVOCATURA STATOpresso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>UNIONE DEMOCRATICI PER L&#8217;EUROPA &#8211; ALLEANZA POPOLARE – UDEUR</b></p>
<p><b>Terracciano Bruno</b> nella qualità di Segretario Provinciale Popolari UDEUR rappresentato e difeso dagli avv.ti Marone Riccardo, Acquarone Lorenzo, Abbamonte Andrea e Ferrari Sergio</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’08/03/2005 di riammissione della Lista “UDEUR – POPOLARI” dalla partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
UFFICIO CENTRALE ELETTORALE C/0 CORTE APPELLO NAPOLI <br />
e Terracciano Bruno<br />
Udito il relatore Referendario PAOLO SEVERINI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p>La sezione ritiene di dover preliminarmente osservare che (nel corso di un processo elettorale instaurato prima della proclamazione degli eletti) il giudice adito non può adottare alcun provvedimento di ammissione “con riserva” di una lista esclusa perché (a differenza di quanto accade in un concorso per l’ammissione a posti di pubblico impiego) nessuna autorità (né amministrativa né giurisdizionale, né su ricorso né d’ufficio) potrà modificare il risultato delle elezioni ricalcolando semplicemente il numero dei seggi da assegnare, ove quell’ammissione si riveli successivamente illegittima. In altri termini i provvedimenti di ammissione o di esclusione, sia adottati dall’autorità amministrativa, sia adottati dall’autorità giurisdizionale (anche se nella forma dell’ordinanza), hanno sempre carattere definitivo ed irretrattabile e la loro eventuale illegittimità si ripercuote sul risultato delle elezioni che, ove impugnato, dovranno essere rinnovate.<br />
A tale conclusione si perviene perché l’ordinamento deve garantire all’elettore l’affidabilità dei provvedimenti di ammissione delle liste riportate sulla scheda, affinché egli possa serenamente esprimere il proprio voto. Ove al contrario si ritenesse ammissibile il mero ricalcolo dei seggi, l’elettore si recherebbe al voto nell’incertezza dell’utilità della propria scelta che potrebbe essere successivamente e definitivamente vanificata a seguito del riconoscimento dell’illegittima ammissione della lista prescelta.<br />
Se ciò è vero in termini generali, non può non osservarsi che l’illegittima esclusione di una lista da una competizione elettorale rende certamente illegittimo il risultato delle elezioni. Invece non si perviene sempre alla medesima conclusione ove sia illegittimamente ammessa una lista.<br />
Infatti la necessità che ogni azione giudiziaria sia sorretta dall’interesse a ricorrere, fa sì che l’annullamento del risultato elettorale possa essere disposto solo ove si dimostri che la diversa attribuzione dei voti, riportati dalla lista illegittimamente ammessa, avrebbe comportato una diversa attribuzione dei seggi.<br />
Da tale osservazione si ricava pertanto la regola probabilistica che il rischio d’annullamento delle intere operazioni elettorali, per illegittima partecipazione di una lista, è inversamente proporzionale alle dimensioni del corpo elettorale interessato alla formazione dell’organo elettivo.<br />
Applicando tale regola alla fattispecie, nel quale si controverte intorno al rinnovo di un consiglio regionale, la sezione ritiene che il rigetto dell’istanza tuteli l’interesse complessivo di tutte le parti in causa (pubbliche e private) più di quanto soddisfi l’interesse di parte ricorrente l’adozione di un provvedimento di esclusione, che può essere adottato dal giudice solo allorquando egli abbia raggiunto la certezza dell’illegittimità dell’ammissione disposta dall’autorità amministrativa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>    Respinge  la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso    la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 24 Marzo 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-ordinanza-24-3-2005-n-1126/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 24/3/2005 n.1126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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