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	<title>11258 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11258 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2019 n.11258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-24-9-2019-n-11258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-24-9-2019-n-11258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2019 n.11258</a></p>
<p>Giampiero Lo Presti, Presidente, Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore; PARTI: (P. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-24-9-2019-n-11258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2019 n.11258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-24-9-2019-n-11258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 24/9/2019 n.11258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Presidente, Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore; PARTI: (P. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna c. Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Energia: questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Energie &#8211; impianti alimentati da fonti rinnovabili &#8211; art. 42 comma 4 sexies DLgs. n. 28/2011 &#8211; contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost. &#8211; questione di costituzionalità  &#8211; rilevanza e non manifesta infondatezza &#8211; va sollevata.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost. e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità  e buon andamento della pubblica Amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al D.lgs. 28/2011 escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/09/2019<br /> <strong>N. 11258/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10089/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong></p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2018, proposto da<br /> P. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, Mariano Fazio, Paola Tanferna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota della Direzione Verifiche e Ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20180041102 del 15 maggio 2018, recante &#8220;Comunicazione di esito dell&#8217;attività  di controllo mediante verifica documentale svolta ai sensi dell&#8217;art. 42 del D. lgs. 28/2011, dell&#8217;art. 1 del d.m. 31 gennaio 2014 e dell&#8217;art. 26 del d.m. 23 giugno 2016, sull&#8217;impianto idroelettrico di potenza pari a 599 kW, ubicato nel Comune di Limone Piemonte (CN)&#8221;;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato, ivi incluse le note del GSE nn. GSE/P20170028504 del 30 marzo 2017, GSE/P20170053593 del 10 luglio 2017, GSE/P20170081391 del 31 ottobre 2017;<br /> &#8211; in subordine, per quanto occorrer possa, dell&#8217;art. 10, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 24, commi 3 e 4, del d.m. 6 luglio 2012 (&#8220;Attuazione dell&#8217;art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi da fotovoltaici&#8221;), dell&#8217;art. 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (&#8220;Attuazione dell&#8217;art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 211 n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a), dell&#8217;art. 10, commi 1 e 3, e dell&#8217;art. 26 del d.m. 23 giugno 2016 (&#8220;Incentivazione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico&#8221;), dei punti 2.2.1 e 2.2.7 delle Procedure applicative del d.m. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d&#8217;asta e per le procedure di iscrizione ai registri del 24 agosto 2012 e del 13 gennaio 2014, del punto 2.2.3 delle Procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016;<br /> in subordine, per quanto occorrer possa, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 57-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell&#8217;art. 42, d.lgs. 28/2011, co. 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità  degli operatori in un regime di concorrenza (artt. 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> PREMESSA.<br /> La società  P. Immobiliare s.r.l., al fine di accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.lgs. 28/2011 in favore di impianti alimentati a fonti rinnovabili, presentava al Gestore dei Servizi Energetici, società  pubblica preposta all&#8217;erogazione degli incentivi in materia energetica, distinte richieste di iscrizione al Registro informatico, per gli anni 2013, 2014 e 2016 &#8211; ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e successivamente del D.M. 23 giugno 2016 &#8211; in relazione ad un impianto idroelettrico sito nel Comune di Limone Piemonte (CN); nell&#8217;occasione dichiarava &#8220;di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio conseguito il 07/02/2012, tuttora valido ed efficace&#8221;.<br /> Quanto ai registri degli anni 2013 (codice Registro IDRO _RG2013) e 2014 (Registro IDRO _RG2014), esaurito il contingente di potenza previsto dai rispettivi bandi, la ricorrente veniva iscritta in posizione non utile per accedere agli incentivi; quanto al registro del 2016 (Registro IDRO_RG2016) veniva ammessa in graduatoria in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile.<br /> Avviato il procedimento di verifica, con provvedimento del 15 maggio 2018, il Gestore Servizi Energetici evidenziava che &#8220;dall&#8217;analisi della documentazione inviata è risultato che la concessione di derivazione d&#8217;acqua ad uso energetico n. 5056 BIS è stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo con determinazione n. 813 del 27 febbraio 2012 e che, con lo stesso provvedimento, è stato approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 febbraio 2012; il Titolare dell&#8217;impianto, all&#8217;atto della richiesta di iscrizione al Registro IDRO_RG2016 e come anche per i precedenti Registri, ha indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione; è da ritenersi quale idoneo titolo concessorio la determinazione di concessione di derivazione e non il disciplinare di concessione. La difformità  riscontrata, oltre ad essere in contrasto con quanto dichiarato nell&#8217;ambito dell&#8217;iscrizione a Registro, altera la formazione delle graduatorie poichè la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorità  con cui le stesse vengono formate&#8221;; di conseguenza il Gestore, stante la non veridicità  della dichiarazione, disponeva l&#8217;esclusione dalle graduatorie dei Registri 2013, 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi.<br /> Avverso il citato provvedimento la P. Immobiliare srl con il ricorso in epigrafe ha introdotto plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.<br /> In particolare vengono dedotte le seguenti doglianze:<br /> &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42, d.lgs. n. 28/2011 (c.d. &#8220;Decreto Romani&#8221;), dei decreti ministeriali 6 luglio 2012, 31 gennaio 2014 e 23 giugno 2016, nonchè delle Procedure applicative adottate dal GSE; violazione del principio di proporzionalità  del provvedimento amministrativo, eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa;<br /> &#8211; in subordine: illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 57-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell&#8217;art. 42, d.lgs. 28/2011, co. 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità  degli operatori in un regime di concorrenza (artt. 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.);<br /> &#8211; in subordine: illegittimità  dell&#8217;art. 24 del d.m. 6 luglio 2012, dell&#8217;art. 11, comma 1 del d.m. 31 gennaio 2014, dell&#8217;art. 26 del d.m. 23 giugno 2016, per violazione degli artt. 3, 97 Cost;<br /> &#8211; in subordine: illegittimità  del punto 2.2.1 &#8220;Requisiti di partecipazione &#8211; Soggetti legittimati a presentare richiesta&#8221; delle Procedure applicative del d.m. 6 luglio 2012, nella versione aggiornata il 13 gennaio 2014, per violazione dell&#8217;art. 11 delle preleggi e del principio della certezza del diritto;<br /> &#8211; violazione e falsa applicazione del bando, degli artt. 10, comma 1, 24, comma 1, d.m. 6 luglio 2012; 42 d. lgs. n. 28 del 2011; 2 e 11 d.m. 31 gennaio 2014; 2.2.1 delle procedure applicative del d.m. 6 luglio 2012 del 24.08.2012; 1, 3, 6 e 12 l. n. 241/1990; 10 e 11 delle preleggi; 3, 9, 10, 11, 32, 41, 42, 97 e 117, comma 1 Cost., anche in riferimento all&#8217;art. 1 prot. add. Cedu, 5 TUE e 16, 17, 37 e 41 Carta di Nizza; direttive 2006/123/ce e 2009/28/ce; violazione dei principi costituzionali e comunitari di certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, predeterminazione dei requisiti di ammissione a benefici economici, tutela del legittimo affidamento e garanzia di massima partecipazione, illogicità  manifesta, difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti;<br /> &#8211; violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Violazione dei canoni di lealtà  e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18, comma 2 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, nonchè per ingiustizia grave e manifesta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa;<br /> &#8211; in subordine: illegittimità  degli artt. 10, co. 2, d.m. 6 luglio 2012 e 10, co. 2, d.m. 23 giugno 2016 e delle clausole delle Procedure applicative adottate in attuazione dei decreti, per violazione (i) del principio del c.d. soccorso istruttorio, (ii) dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, (iii) dei canoni di lealtà  e leale collaborazione e del principio del giusto procedimento, (iv) dell&#8217;art. 18, co. 2, l. n. 241/1990, (v), nonchè per (vi) eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, violazione dei canoni di efficienza, efficacia e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici- G.S.E. s.p.a., deducendo l&#8217;infondatezza dei motivi di impugnazione.<br /> Con comparsa di mero stile si è costituito in giudizio anche il Ministero dello Sviluppo Economico.<br /> RILIEVO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMItà€ COSTITUZIONALE DELL&#8217;ART. 42, COMMA 4 SEXIES D.LGS. 28/2011, COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 96/2017.<br /> Occorre precisare che in base all&#8217;art. 42, comma 3, D.lgs 28/2011 (&#8220;nel caso in le violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonchè il recupero delle somme gia&#8217; erogate&#8221;) l&#8217;accertata falsità  delle dichiarazioni rese in sede di domanda di accesso al meccanismo incentivante comporta l&#8217;esclusione dal beneficio richiesto; secondo l&#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza, in tale ambito assume particolare rilievo il principio di auto-responsabilità  nella produzione di dichiarazioni e di documenti, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante (e, quindi, dell&#8217;eventuale &#8220;buona fede&#8221; del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità  del c.d. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciù² solo, di un&#8217;ipotesi di violazione rilevante ostativa all&#8217;erogazione degli incentivi (cfr., tra le tante, di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. III-ter, 6711/2019, 7098/2019; v. anche Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5795 del 2015).<br /> A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, in ragione dell&#8217;art. 57-quater, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato inserito all&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, disposizione che disciplina in via generale i poteri amministrativi di controllo e sanzione del Gestore in materia di incentivi, il comma 4 sexies; tale disposizione recita: &#8220;al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici giù  iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l&#8217;accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell&#8217;impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l&#8217;errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all&#8217;impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria&#8221;.<br /> La speciale disposizione indicata (art. 42, comma 4 sexies D.lgs. 28/2011) ha dunque, in deroga alla disciplina generale un&#8217;efficacia sanante e, comunque, una portata regolarizzante della posizione di coloro che, come la società  ricorrente, sono stati esclusi dal meccanismo incentivante in ragione di una dichiarazione falsa o erronea in merito alla data del titolo autorizzativo.<br /> Tale disposizione è perà² condizionata all&#8217;esistenza di due presupposti; uno oggettivo in quanto è scusata, non la dichiarazione erronea di qualsiasi dato rilevante, ma solo quella relativa alla data del titolo autorizzativo (nel caso di specie, come esposto, la ricorrente ha appunto indicato, quale data di ottenimento del titolo concessorio, la data relativa alla sottoscrizione del disciplinare di concessione piuttosto che la data di rilascio della successiva determinazione di concessione di derivazione).<br /> Il secondo presupposto è poi di natura soggettiva: tale disposizione non riguarda infatti la generalità  degli impianti di produzione energetica ricadenti nella disciplina di cui al D.lgs. 28/2011 ma solo quelli generati da fonte eolica, con l&#8217;ulteriore limitazione che siano quelli riferibili esclusivamente al registro EOLN-RG2012 (per cui vale l&#8217;applicazione del DM 6 luglio 2012).<br /> La ricorrente ritiene che tale esplicita limitazione dell&#8217;efficacia della disposizione sanante sia da ritenersi irragionevole, in quanto, in assenza di valida giustificazione, viene impedita ad altri soggetti, responsabili di impianto di produzione energetica rinnovabile ma diversi da quelli iscritti nel registro EOLN-RG2012, la facoltà  di riammissione al meccanismo incentivante.<br /> SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALItà€.<br /> La questione di costituzionalità  rientra nelÂ <em>petitum</em>Â sostanziale dell&#8217;impugnativa proposta, ove, tra le censure proposte, si deduce proprio la &#8220;questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 57-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell&#8217;art. 42, d.lgs. 28/2011, co. 4-sexies, per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), parità  degli operatori in un regime di concorrenza (artt. 117, primo comma e 41 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)&#8221;.<br /> La detta questione di costituzionalità  ha carattere rilevante, anche se proposta in via subordinata, in quanto, con separata sentenza non definitiva n. 10996/2019, pronunciata sul medesimo ricorso e oggetto di deliberazione nella medesima camera di consiglio, questa Sezione ha rigettato tutte le altre censure contenute nella domanda impugnatoria, con esclusione proprio di quella relativa alla questione di legittimità  costituzionale della disposizione in esame, ora riportata.<br /> Appare evidente quindi che l&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  della citata disposizione legislativa richiamata influirebbe sull&#8217;esito del giudizio <em>a quo</em>, ove si ritenesse, riscontrando la lamentata disparità  di trattamento, di ritenere la disposizione illegittima nella parte in cui non consenta la &#8220;riammissione&#8221; agli incentivi anche ai responsabili di impianto idroelettrico iscritto al registro informatico.<br /> Di conseguenza, per le ragioni esposte, la risoluzione della questione di costituzionalità  è presupposto necessario per la pronuncia definitiva di questo giudice.<br /> Il disposto della cui costituzionalità  si dubita non può peraltro essere suscettibile di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, posto che l&#8217;univoca formulazione letterale della disposizione limita inequivocabilmente l&#8217;applicazione della disposizione sanante agli impianti eolici la cui incentivazione è regolata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, &#8220;a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell&#8217;impianto al registro EOLN-RG2012&#8221;; si impone pertanto la rimessione della questione alla Corte Costituzionale al fine di valutarne la conformità  al canone di ragionevolezza e non arbitrarietà .<br /> SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALItà€.<br /> Alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e per i motivi che si esporranno, questo Tribunale dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies ed intende pertanto sottoporlo al sindacato della Corte Costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, di buon andamento e imparzialità  della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 3 Cost., in combinato l&#8217;art. 97 e 117 Cost.<br /> In punto di fatto si è giù  evidenziato che l&#8217;impianto della P. Immobiliare è stata escluso dal meccanismo incentivante in quanto, a seguito della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell&#8217;impianto, il Gestore Servizi Energetici, considerato che la non veritiera dichiarazione alterava la formazione delle graduatorie (&#8220;poichè la data di conseguimento del titolo concessorio costituisce criterio di priorità  con cui le stesse vengono formate&#8221;), disponeva l&#8217;estromissione dalle graduatorie dei Registri 2013 2014 e 2016, con conseguente decadenza dal diritto agli incentivi.<br /> Ebbene nel caso di specie non risultano ragioni che giustifichino la riserva del beneficio della regolarizzazione e della riammissione agli incentivi ai soli impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012.<br /> In primo luogo il Collegio osserva che gli incentivi della produzione energetica da fonte rinnovabile sono organicamente disciplinati dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della delega di cui all&#8217;art. 17, co. 1, l. 4 giugno 2010, n. 96 (l. comunit. 2009), in virtà¹ della quale è stata recepita la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009.<br /> La regolamentazione dei meccanismi incentivanti della produzione energetica da fonte rinnovabile è dunque ispirata, a prescindere dalla fonte energetica, non solo da una comune <em>ratio</em>Â (ovvero il raggiungimento degli &#8220;obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia&#8221;, cfr. art. 1 Direttiva 2009/28/CE e art. 1 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28) ma anche da una regolamentazione omogenea che accomuna le iniziative intraprese in questo settore.<br /> A prescindere infatti dalle fonti energetiche utilizzate, l&#8217;intenzione delle istituzioni europee (art. 1 Direttiva 2009/28/CE, e ora anche art. 1 Direttiva Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2001 dell&#8217;11 dicembre 2018) è infatti stabilire quanto ai regimi di sostegno &#8220;un quadro comune per la promozione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili&#8221; che accomuni l&#8217;incentivazione della produzione di energia di fonti che rientrano nella definizione &#8220;di fonti rinnovabili non fossili&#8221; (ovvero come indicato dall&#8217;art. 2 Direttiva 2009/28/CE tra le altre, poste sullo stesso piano, l&#8217;energia eolica e quella idraulica).<br /> La disciplina nazionale, in attuazione di quella europea, nel delineare tale quadro comune dedicato a tutte le iniziative nel settore dell&#8217;energia rinnovabile, senza distinzione di fonte energetica, stabilisce infatti &#8220;principi generali&#8221; (cfr. Titolo V D.lgs. 28/2011) volti a stabilire una regolamentazione comune dei regimi di sostegno applicati all&#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili e all&#8217;efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione.<br /> In sostanza, a parere del Collegio, è ben evidente sia a livello europeo che nazionale l&#8217;intenzione di creare un quadro comune ed omogeneo per il sostegno ad iniziative energetiche da fonte rinnovabile; tale quadro non appare compatibile con norme derogatorie che &#8211; ammessa pacificamente la necessità  di regolare distintamente impianti alimentati da diverse fonti quando ne sussista la ragione &#8211; in assenza di concrete giustificazioni tecniche e razionali non possono essere limitate a determinate categorie (i detti impianti eolici iscritti nel registro EOLN-RG2012) se non in virtà¹ di motivazioni che appaiono riconducibili a logiche arbitrarie o di mero favore.<br /> Risulta peraltro in atti che, nel caso di specie, come richiesto dalla norma censurata, l&#8217;errata indicazione della data del titolo autorizzativo &#8220;non abbia effettivamente portato all&#8217;impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria&#8221;; la fattispecie concreta dunque differisce da quella astratta, prevista dalla norma, solo sul piano soggettivo, in quanto l&#8217;impianto della ricorrente non è un impianto eolico iscritto al registro EOLN-RG2012, come richiesto dalla disposizione.<br /> In definitiva, la fattispecie astratta descritta dall&#8217;art. 42, comma 4 sexies D.lgs. 28/2011, e quella concreta oggetto del presente giudizio risultano sostanzialmente analoghe in quanto:<br /> 1. Rientrano entrambe nell&#8217;ambito della generale regolamentazione europea e nazionale sulle energie rinnovabili 2. L&#8217;iniziativa della P. Immobiliare è stata iscritta nel Registro sulla base di una dato non veritiero attinente alla data del titolo autorizzativo. 3. Tale dato era, in astratto, quale requisito di priorità , rilevante ai fini della posizione in graduatoria 4. In concreto l&#8217;erroneità  del dato non ha prodotto alcun risultato utile; le due fattispecie sono quindi pienamente sovrapponibili se si esclude il requisito della riferibilità  al registro EOLN-RG2012, per il quale non appare sussistere alcuna ragione giustificativa.<br /> Accertata dunque in astratto, salvo il requisito soggettivo, la riconducibilità  della presente fattispecie alla disposizione di cui all&#8217;art. 42, comma 4-sexies D.lgs. 28/2011, si evidenzia che nella costante elaborazione del giudice costituzionale l&#8217;esercizio della funzione legislativa è censurabile nei casi in cui sia stato esercitato in maniera manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata, regolando situazioni uguali in maniera difforme.<br /> Tale discriminazione spicca giù  in base ad una lettura teleologica della disposizione; il comma 4-sexies citato richiama l&#8217;esplicita <em>ratio legisÂ </em>&#8220;di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici&#8221;; tale finalità  ha evidentemente un&#8217;analoga ragion d&#8217;essere anche nel caso dell&#8217;impianto idroelettrico proposto dalla P. Immobiliare srl posto che l&#8217;iniziativa esclusa dal beneficio concerne sempre la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile la cui incentivazione è comunque, come visto, riconducibile al medesimo <em>corpus</em>Â normativo, europeo e nazionale.<br /> Peraltro non risulta neanche che per gli impianti eolici vi sia una diversa regolamentazione dell&#8217;accesso agli incentivi posto che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, richiamato nella disposizione legislativa in esame e disciplinante l&#8217;accesso all&#8217;incentivo degli impianti eolici e idroelettrici prevede,Â <em>inter alios</em>, tra i criteri di priorità  &#8220;l&#8217;anteriorità  del titolo autorizzativo&#8221;.<br /> Non appare poi decisiva la natura delle fonte di alimentazione (idroelettrica) a fronte del riferimento nella disposizione alla fonte eolica (peraltro limitata ad un singolo registro); come infatti giù  osservato l&#8217;incentivazione degli impianti da energia rinnovabile rientra in quadro regolatorio comune che non giustifica,<em>Â ceteribus paribus</em>, deroghe particolari.<br /> Ne consegue che la detta disposizione appare confliggere con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e il più¹ generale principio di ragionevolezza che ne costituisce corollario, alla luce del quale il legislatore deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse; nel caso odierno la disparità  di trattamento non trova infatti giustificazione nella diversità  delle situazioni disciplinate, giustificazione nemmeno rinvenibile nei documenti preparatori alla conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,<br /> In conclusione non emergono ragioni giustificative della specialità  della disposizione; la loro assenza non giustifica dunque la riserva della sanatoria (il citato art. 42, comma 4 sexies) agli impianti eolici sopra individuati.<br /> Posto dunque che per la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzione (sin dalla sentenza n. 15/1960) l&#8217;art. 3 Cost. vieta l&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento di situazioni uguali (anche definite &#8220;secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata&#8221;, cfr Corte Cost. 163/1993), la disposizione di cui all&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande incentivazione relative ad impianti idroelettrici siano riammesse agli incentivi, quando come nel caso di specie, la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quelle oggetto di regolarizzazione <em>ex lege</em>; la questione va dunque rimessa al giudice costituzionale per valutare se il ripristino dell&#8217;uguaglianza violata possa avvenire estendendo la portata della norma per ricomprendervi i casi discriminati (per il principio cfr. ex multis Corte Costituzionale n. 508/2000; sempre in via generale, non osta ad una pronuncia additiva, a tutela del principio di uguaglianza, il carattere derogatorio di una norma rispetto al regime generale cfr. Corte Cost. n. 416/1996).<br /> E&#8217; infatti noto che, nella consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost. è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni (v. ex plurimis , di recente e in via generale Corte Cost. n. 83/2018 232/2018 e per la materia qui trattata cfr. sentenza n. 383/2005 sulla discriminazione tra fonti energetiche).<br /> Viene dunque in rilievo, trattandosi dell&#8217;esercizio di un potere pubblico, anche la violazione del principio di buon andamento e imparzialità  dell&#8217;amministrazione (art. 97 Cost.) posto che la disposizione, in quanto introduce un apparentemente ingiustificato privilegio per i soli &#8220;impianti eolici giù  iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012&#8221;, impone all&#8217;amministrazione, a fronte dell&#8217;accertata irregolarità  della domanda di incentivo, di discriminare irragionevolmente le iniziative del privato, consentendo solo a determinati soggetti, circoscritti su di un criterio apparentemente privo di logica, la possibilità  di regolarizzare la propria posizione e ottenere la riammissione al beneficio.<br /> Sotto questo profilo, l&#8217;art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all&#8217;art. 3 Cost. e implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata (v. per l&#8217;affermazione del principio Corte Cost. n. 243/2005).<br /> E infatti come giù  evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale la disposizione di sanatoria, per poter legittimamente superare &#8211; alla stregua dell&#8217;art. 3 in riferimento, nella specie, all&#8217;art. 97 della Costituzione &#8211; &#8220;una precedente valutazione dell&#8217;interesse pubblico giù  operata dalla legge, deve essere sostenuta dall&#8217;assunzione di altro interesse pubblico, non irragionevolmente idoneo a giustificare il contrasto che viene a crearsi tra due diverse manifestazioni di volontà  legislativa concorrenti sulla medesima fattispecie&#8221; (cfr. in termini Corte Costituzionale 141/1999).<br /> Trattandosi poi dell&#8217;applicazione di norme nazionali, da inquadrarsi nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione del diritto europeo (Direttiva 2009/28/CE; Direttiva UE 2018/2001 cit.) va rimessa alla Corte Costituzionale, per le stesse ragioni ora esposte, anche la possibile violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, che enunciano il principio di uguaglianza ed il divieto di discriminazione.<br /> Va, quindi, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la descritta questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies per contrasto con gli art. 3, 97, 117 Cost e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità  e buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> Ciù² posto, il presente giudizio va sospeso e gli atti processuali trasmessi alla Corte Costituzionale.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):<br /> &#8211; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. all&#8217;art. 42 D.lgs. 28/2011, comma 4 sexies per contrasto con gli art. 3, 97 e 117 Cost e per violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità  e buon andamento della pubblica amministrazione nella parte in cui riserva ai soli impianti iscritti al registro EOLN-RG2012, il beneficio della riammissione al meccanismo incentivante di cui al D.lgs. 28/2011 escludendo gli impianti idroelettrici da analogo beneficio;<br /> &#8211; dispone l&#8217;immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br /> &#8211; sospende il giudizio in corso;<br /> &#8211; dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</div>
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