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	<title>1123 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1123 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia  contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Militare: il contenuto della motivazione del rapporto informativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militari- Ordinamento militare -D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 &#8211; FF.AA. &#8211; ufficiali, sottufficiali e militari di truppa &#8211; schede valutative- giudizi &#8211; altissima discrezionalità  tecnica- va affermata.</p>
<p> 2. Militari- D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (Â Codice dell&#8217;ordinamento militare)- rapporto informativo- motivazione- contenuto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nel sistema disegnato dal D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (&#8220;Codice dell&#8217;ordinamento militare&#8221;), i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un&#8217;altissima discrezionalità  tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità , discriminatorietà  o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare.</p>
<p> 2.La motivazione del rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all&#8217;obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità  che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità  alla tipologia del giudizio riportato .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01123/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01908/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2016, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Tommaso Ventre, Marina Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Stefania Laperchia in Napoli, viale Augusto, n. 9; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Napoli, via A. Diaz n. 11; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della scheda valutativa relativa al periodo dall&#8217;01/11/2014 al 31/10/2015, redatta dal 17° Reggimento Addestramento volontari &#8220;Acqui&#8221; di Capua del Ministero della Difesa, notificata il 10.2.2016, nella parte in cui non attribuisce il punteggio apicale per talune voci di cui alle Parti I, II, III, nonchè del giudizio complessivo nella parte riferita a non meglio precisate esigenze familiari;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se esistente, di cui non si conoscono gli estremi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 aprile 2016 e depositato il successivo 29 aprile 2016, il Tenente Colonnello -OMISSIS-, Ufficiale in servizio permanente effettivo dell&#8217;esercito italiano, ha impugnato la scheda valutativa n. 73, relativa la periodo 1 novembre 2014 -31 ottobre 2015, redatta dall&#8217;amministrazione di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha riferito di essere nel ruolo normale del Ministero della Difesa, in qualità  di Ufficiale Superiore dell&#8217;esercito presso il 17° Reggimento &#8220;Acqui&#8221; di Capua.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Parte ricorrente lamenta che nella scheda valutativa oggetto di impugnazione, a fronte del giudizio conclusivo di &#8220;eccellente&#8221;, ha ottenuto una valutazione di talune voci in misura non apicale, diversamente da quanto sempre avvenuto nel passato e da quanto ottenuto da altri colleghi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 &#8211; Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione del d.p.r. n. 213/2002, dell&#8217;art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, errore nei presupposti, travisamento ed illogicità , ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta che l&#8217;assegnazione di una minor valutazione in singole voci non troverebbe riscontro nelle caratteristiche del servizio svolto, sarebbe in contrasto con le notazioni di eccellenza espresse sia dal compilatore che dal 2° revisore, poi confermate nel giudizio finale. Sulle assenze (dovute peraltro a motivi di salute), pur riportate nella scheda di valutazione, sostiene che non sarebbero comunque state considerate idonee a fondare i singoli giudizi espressi in modo diverso dalla misura massima. Afferma, pertanto, che i giudizi contestati non ssarebbero supportati da adeguata motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 15.5.2016; e il 26.5.2016 e il 13.6.2017 ha depositato documenti, a sostegno dell&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; L&#8217;Ufficiale ricorrente impugna la scheda valutativa n. 73 relativa al periodo 1.11.2014 &#8211; 31.10.2015. Si duole, pìù specificamente, della mancata attribuzione del massimo punteggio per alcune voci indicate nella Parti I, II, III per l&#8217;asserito contrasto con il giudizio finale di &#8220;eccellente&#8221; attribuito, in relazione al contenuto del quale contesta, altresì¬, il riferimento fatto a presunte esigenze familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il ricorrente ritiene illegittime le valutazioni del rapporto informativo nelle parti che seguono:</p>
<p style="text-align: justify;">Parte I &#8220;<i>Qualità  fisiche morali e di carattere</i>&#8220;:</p>
<p style="text-align: justify;">(1) Aspetto Esteriore: valutazione &#8220;<i>Distinto nel portamento e nel tratto</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(6) Coraggio: valutazione &#8220;<i>agisce con determinazione, in situazioni di rischio/esposizione personale</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(8) Ascendente: valutazione &#8220;<i>riscuote facilmente stima e apprezzamento</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">Parte II &#8220;<i>Qualità  intellettuali e culturali</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">(11) &#8220;<i>Propensione all&#8217;aggiornamento culturale</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>è bene preparato su tematiche di ampio respiro</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(15) &#8220;<i>Capacità  organizzativa</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>ottimo pianificatore e supervisore</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(17) &#8220;<i>Capacità  relazionali</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>molto comunicativo ed efficace</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata;</p>
<p style="text-align: justify;">(22) &#8220;<i>Predisposizione la comando</i>&#8221; valutazione &#8220;<i>riesce ad orientare i collaboratori verso gli obiettivi perseguiti</i>&#8221; voce che precede quella pìù elevata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. &#8211; Il giudizio finale è stato contestato dal ricorrente, unicamente, nella parte in cui è presente la seguente affermazione: &#8220;<i>anche se la sua non incondizionata disponibilità  lo ha portato talvolta a non anteporre gli obiettivi istituzionali alle proprie esigenze familiari</i>&#8220;; e tale contestazione viene motivata con la ritenuta genericità  del riferimento e la mancata indicazione di elementi concreti a supporto.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudizi espressi dal compilatore, ivi compreso quello finale di &#8220;eccellente&#8221;, sono stati condivisi sia dal primo che dal secondo revisore.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Il ricorso è infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto di rilievo in questa sede, giova dare conto della normativa di riferimento, muovendo dalle previsioni recate dal Codice dell&#8217;ordinamento militare approvato con d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1025 (&#8220;<i>Documenti caratteristici</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. </p>
<p style="text-align: justify;">2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all&#8217;anno e negli altri casi indicati dal regolamento. </p>
<p style="text-align: justify;">3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione. </p>
<p style="text-align: justify;">[..omissis..]</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1026 (&#8220;Qualifiche&#8221;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l&#8217;attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente. </p>
<p style="text-align: justify;">Art. 1028 (&#8220;<i>Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici&#8221;</i>): </p>
<p style="text-align: justify;">1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità  competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonchè quant&#8217;altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 contiene invece il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui necessita riportare i seguenti articoli:</p>
<p style="text-align: justify;">Art. 688 (&#8220;<i>Finalità  della documentazione caratteristica</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità  e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti. </p>
<p style="text-align: justify;">Art. 689 (&#8220;<i>Competenza</i>&#8220;): </p>
<p style="text-align: justify;">1. I documenti caratteristici sono compilati dall&#8217;autorità  dalla quale il militare dipende per l&#8217;impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non pìù di due autorità  superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. </p>
<p style="text-align: justify;">[..omissis..]</p>
<p style="text-align: justify;">7. L&#8217;autorità  superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l&#8217;eventuale dissenso dal giudizio espresso dall&#8217;autorità  inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Orbene, va premesso in punto di diritto, come giÃ  osservato dalla Sezione (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 3536 del 27.6.2019), che nel sistema disegnato dal D. Leg.vo 15 marzo 2010 n. 66 (&#8220;<i>Codice dell&#8217;ordinamento militare</i>&#8220;), i giudizi formulati con le schede valutative sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle FF.AA., da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un&#8217;altissima discrezionalità  tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità  e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sfuggono alle censure di legittimità , salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità , discriminatorietà  o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (<i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776; in senso analogo Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519; 12 maggio 2011, n. 2877; 7 giugno 2011, n. 3439; Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1938; v. anche C.g.a., 13 ottobre 2011, n. 676; 27 marzo 2012, n. 326).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà  tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti, e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I<i>bis</i>, 25.07.2018, n. 8444; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059; T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532). </p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, è stato precisato che ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare nel periodo di riferimento, poichè le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari, e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell&#8217;interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (<i>ex plurimis</i>: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne derivano i seguenti corollari:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; va ritenuta inconcepibile, giÃ  sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità  derivata di una scheda rispetto ad un&#8217;altra, che postulerebbe l&#8217;individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non può ammettersi l&#8217;esistenza di alcuna prassi, pìù o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l&#8217;autonomia delle singole schede e rapporti informativi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità , poichè esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità  del complessivo rendimento del militare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtà¹ di tale limitata penetrabilità  della decisione valutativa, l&#8217;eventuale contraddittorietà  od illogicità  della scheda valutativa deve risultare <i>ictu oculi</i>, per cui il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell&#8217;eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle pìù evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità  (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 30/3/18, n. 3552). </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all&#8217;obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità  che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità  alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229 e Sez. I, 03.12.2010, n. 35303).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, il giudizio espresso nel rapporto informativo impugnato risulta sufficientemente motivato, seppure in modo sintetico, senza che tale motivazione risulti irragionevole o incongruente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimente è la considerazione per cui il Tenente Colonnello -OMISSIS- per il periodo di riferimento, oggetto della scheda valutativa, ha ottenuto un giudizio finale di &#8220;<i>eccellente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le flessioni che possono aver determinato per alcune voci la mancata attribuzione del punteggio pìù elevato, come si desume dalla medesima scheda, non hanno inciso sul giudizio finale. Analogamente il giudizio di &#8220;eccellente&#8221; non è stato condizionato in senso peggiorativo dal riferimento alle esigenze familiari del militare. Nè può essere censurato il fatto che, comunque, siano registrate delle sia pur piccole variazioni nel rendimento, non potendo quest&#8217;ultimo essere ritenuto immutabile nel tempo. </p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il Collegio non ravvisa elementi per dedurre che le valutazioni riportate nel rapporto informativo siano palesemente abnormi ed illegittime.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Per tutte le ragioni espresse, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; La peculiarità  della fattispecie induce a compensare le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-3-2020-n-1123/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2020 n.1123</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, c. Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi;Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, c. Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi;Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Beni pubblici: condizioni per l&#8217; inclusione di un bene nel patrimonio comunale.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Beni Pubblici &#8211; Demanio e patrimonio &#8211; sdemanializzazione &#8211; situazione negativa mi mera inerzia &#8211; sufficienza &#8211; va esclusa. <br /> <br /> 2.- Beni Pubblici &#8211; beni patrimoniali &#8211; inclusione di un bene nel patrimonio comunale &#8211; condizioni.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel regime anteriore a quello introdotto alla l. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4 (che, nel sostituire il testo dell&#8217;art. 947 c.c., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità ), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia pìù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà  di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio; l&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020<br /> <strong>N. 01123/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01762/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 1762 del 2019, proposto da Giovan Battista R. e Franca Santina C., rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Carini e Guido Cecinelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ospitaletto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> Dirigente dell&#8217;Area tecnica del Comune di Ospitaletto, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (sezione prima) n. 665/2018, resa tra le parti.<br /> <br /> Visto il ricorso in appello;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ospitaletto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Cecinelli e Rolfo, su delega dell&#8217;avv. Bezzi;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Il Comune di Ospitaletto con atti del 24 giugno e del 9 agosto 2016 ordinava agli odierni appellanti, proprietari dal 1982 di un edificio residenziale in via Zanardelli con annesso giardino che si estende sino a una recinzione in muratura oltre la quale si trova la palestra comunale, a sgombrare la porzione di area inglobata in tale giardino a ridosso del muro, perchè di proprietà  comunale e destinata alla realizzazione di un&#8217;opera pubblica (percorso di collegamento per disabili tra la palestra e il confinante plesso scolastico). Il secondo provvedimento precisava trattarsi di area del patrimonio indisponibile comunale.<br /> Gli interessati impugnavano i predetti provvedimenti con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con sentenza della sezione prima n. 665/2018, nella resistenza del Comune, respingeva il ricorso, compensando le spese di giudizio.<br /> Per giungere a tale conclusione il primo giudice, in estrema sintesi:<br /> &#8211; respingeva l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dal Comune, rilevando che l&#8217;oggetto del giudizio non era l&#8217;accertamento della proprietà  dell&#8217;area, questione da esaminarsi solo in via incidentale, bensì¬ l&#8217;accertamento della sussistenza o meno dei presupposti per l&#8217;esercizio del potere di autotutela possessoria <em>ex</em> art. 823, comma 2 Cod. civ., appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo;<br /> &#8211; riteneva che il Comune avesse correttamente stabilito il confine della proprietà  pubblica, avendo riguardo al tracciato di un canale irriguo con funzione ormai esaurita a causa dell&#8217;intensa attività  edificatoria realizzata nell&#8217;intera zona ma la cui presenza storica, ancorchè non emergente dalla mappatura del reticolo idrico minore avvenuta nel 2003 (avente mero valore dichiarativo), non era contestata e risultava anche dalle cartografie catastali, comprovanti la presenza di un piccolo corso d&#8217;acqua pubblico sprovvisto di un proprio mappale, collocato all&#8217;interno della proprietà  comunale inglobata nel giardino dei ricorrenti, ormai in disuso e ricoperto;<br /> &#8211; escludeva che il bene demaniale idrico in parola fosse stato tacitamente sdemanializzato prima dell&#8217;entrata in vigore del relativo divieto, di cui all&#8217;art. 4 della l. 37/1994;<br /> &#8211; riteneva in ogni caso che il Comune poteva correttamente affermare l&#8217;appartenenza dell&#8217;area al patrimonio indisponibile, avendo acquistato il relativo mappale (n. 133) per la realizzazione della palestra comunale, e che la costruzione del muro da parte del Comune, avvenuta negli anni &#8217;70 e plausibilmente finalizzata a proteggere i frequentatori della palestra dalla presenza del fosso irriguo, non costituiva nè riconoscimento del limite della sua proprietà  nè rinunzia a una parte della proprietà  acquisita;<br /> &#8211; riteneva pertanto legittimo il ricorso all&#8217;autotutela possessoria, codificata per i beni demaniali ma utilizzabile anche per i beni patrimoniali indisponibili, considerando irrilevante sia che il recupero del canale non fosse destinato a ripristinarne la funzione irrigua, in quanto volto a migliorare la funzionalità  di due beni del patrimonio indisponibile (plesso scolastico e la palestra comunale), sia la modifica della classificazione insita in tale destinazione, rilevando a tale ultimo riguardo che il recupero di un bene originariamente demaniale in vista della sua trasformazione in bene patrimoniale indisponibile ricade perfettamente nello schema dell&#8217;autotutela possessoria.<br /> Gli interessati hanno appellato la predetta sentenza, deducendo: 1)Â <em>Error in procedendo et in iudicando</em> per violazione del principio del contraddittorio e della completezza dell&#8217;istruttoria e per difetto di motivazione; 2)Â <em>Error in procedendo et in iudicando</em>, difetto di motivazione; 3)Â <em>Error in iudicando</em>, erronea interpretazione e applicazione dell&#8217;art. 950 Cod. civ., travisamento dei fatti o comunque difetto di motivazione e presupposto; 4)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., travisamento dei fatti, difetto di motivazione e presupposto, erronea valutazione della relazione tecnica depositata dai ricorrenti e non contestata in causa; 5)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., erronea motivazione, travisamento dei fatti; 6)Â <em>Error in iudicando</em>, violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 823, 826 e 828 Cod. civ., erronea motivazione sulla carenza dell&#8217;eccesso di potere per sviamento. Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.<br /> Il Comune di Ospitaletto si è costituito in resistenza, formulando eccezioni di rito e di merito.<br /> Con ordinanza n. 2435/2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata nell&#8217;atto di appello.<br /> Entrambe le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive e la confutazione delle argomentazioni avverse.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2019<br /> DIRITTO<br /> <em>1.</em> In via preliminare, va dichiarata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario o del Tribunale delle acque pubbliche, spiegata dal resistente Comune di Ospitaletto a mezzo di memorie difensive.<br /> L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia è, infatti, inammissibile, laddove formulata, come nel caso di specie, solo in note defensionali e non con tempestiva proposizione di specifico motivo di appello incidentale contro la sentenza di primo grado, in conformità  all&#8217;art. 9 Cod. proc. amm., per il quale il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronunzia impugnata che in modo implicito o esplicito ha statuito sulla giurisdizione (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 11 marzo 2019, n. 1612; 17 settembre 2018, n. 5439; III, 4 agosto 2015, n. 3842).<br /> Nel caso in esame, ricorre la seconda delle predette ipotesi, avendo la sentenza appellata espressamente statuito sulla giurisdizione del giudice amministrativo, respingendo l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione di questo a favore del giudice ordinario, spiegata nel giudizio di primo grado dallo stesso Comune di Ospitaletto.<br /> Ne deriva l&#8217;impossibilità , in seno al presente giudizio, in carenza di proposizione sul punto di un rituale motivo di appello, di contestare la <em>potestas iudicandi</em>; nè osta all&#8217;applicazione della regola codicistica, come ritiene il Comune, il fatto che l&#8217;eccezione sia stata arricchita in appello mediante l&#8217;ulteriore indicazione di altro giudice asseritamente competente (Tribunale superiore delle acque pubbliche): la contestazione infatti è pur sempre rivolta a sovvertire il capo di sentenza relativo alla giurisdizione amministrativa ritenuta dal primo giudice, che, in difetto di proposizione di uno specifico motivo di appello, è passata in giudicato.<br /> Vale comunque rilevare che gli atti di autotutela possessoria per cui è causa, come meglio in fatto, sono diretti non a ripristinare la funzione del canale irriguo da tempo in disuso e allo stato ricoperto, bensì¬ a recuperare la relativa area di sedime per la costruzione di un&#8217;opera pubblica.<br /> Si rende pertanto applicabile il principio ripetuto in giurisprudenza secondo cui quando la natura del corso d&#8217;acqua rileva solo strumentalmente, non avendo gli atti impugnati, diretti a perseguire altri fini, immediata incidenza sul regime delle acque pubbliche, non vi è ragione per adire le competenze specifiche del Tribunale superiore delle acque pubbliche (Cass. Sez. un., 27 aprile 2005, n. 896; 27 ottobre 2006, n. 23070; 17 aprile 2009, n. 9149; 19 aprile 2013, n. 9534; 21 marzo 2017, n. 7154; Cons. Stato, IV, 30 giugno 2017, n. 3230; V, 11 luglio 2016, n. 3055).<br /> <em>1.1.</em> Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l&#8217;inammissibilità  delle difese comunali anche laddove sostengono che gli atti gravati, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non costituirebbero espressione dell&#8217;autotutela possessoria di cui all&#8217;art. 823, secondo comma del Codice civile, trattandosi di meri inviti al rilascio, non integranti neanche una vera e propria attività  provvedimentale: anche tale questione non può essere rimessa in discussione nel presente giudizio, avendo formato oggetto di una espressa qualificazione da parte della sentenza appellata, che è sul punto rimasta inoppugnata.<br /> <em>2.</em> Passando al merito dell&#8217;appello, si osserva che il primo giudice ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale che afferma che la tutela amministrativa accordata ai beni demaniali dall&#8217;art. 823, secondo comma Cod. civ. sia estendibile anche ai beni del patrimonio indisponibile. In applicazione del predetto principio, ha ritenuto la legittimità  degli atti di autotutela possessoria adottati dal Comune di Ospitaletto, rilevando la loro afferenza a un&#8217;area appartenente al demanio idrico o comunque al patrimonio indisponibile comunale.<br /> Ciò posto, ferma la correttezza del predetto principio generale, tali conclusioni non possono qui trovare conferma.<br /> <em>3.</em> Va innanzitutto escluso, in uno al quarto motivo di appello, che l&#8217;area possa ritenersi attualmente ricompresa nel patrimonio idrico comunale per la presenza al suo interno di un canale irriguo da tempo in disuso e ormai ricoperto.<br /> Restano pertanto assorbite le ulteriori difese sul punto svolte dagli appellati, che hanno eccepito per un verso la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione dell&#8217;atto amministrativo, facendo rilevare che la natura demaniale idrica del bene è stata invocata dal Comune, che nel secondo atto gravato aveva affermato che la striscia di terreno in parola apparteneva al patrimonio indisponibile dell&#8217;Ente, solo in corso di causa, per altro verso che lo stesso Comune non ha assolto l&#8217;onere su di esso incombente di dimostrare in giudizio che il bene abbia effettivamente natura pubblica.<br /> <em>3.1.</em> Il primo giudice, per affermare che l&#8217;area in parola fa parte del demanio idrico, si è fondato sul fatto storico della presenza di un canale irriguo risultante dalle cartografie catastali. Di contro, ha reputato irrilevante sia che esso non emergesse dalla mappatura del reticolo idrico minore del 2003, recepita nel piano regolatore generale comunale, perchè avente mero valore dichiarativo, sia che la funzione irrigua fosse oramai da tempo completamente esaurita a causa dell&#8217;intensa attività  edificatoria realizzata nell&#8217;intera zona.<br /> Ha poi escluso la sdemanializzazione tacita del bene idrico, osservando che la modifica definitiva dei luoghi, nella parte pìù vicina al canale irriguo in parola, è avvenuta solo nel 2005, con la copertura del canale realizzata in occasione della presentazione di una dichiarazione di inizio attività  per la costruzione di un edificio residenziale e l&#8217;ampliamento di un fabbricato preesistente, ovvero quando era giÃ  vigente il relativo divieto, introdotto dall&#8217;art. 4 della l. 37/1994.<br /> Tale ultima ricostruzione, in particolare, non convince, dovendosi rilevare, di contro, in accoglimento delle censure svolte dagli interessati con la prima parte del quarto motivo di appello, la sdemanializzazione tacita del bene in epoca anteriore al 1994.<br /> <em>3.2.</em> Sul tema, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui &#8220;<em>nel regime anteriore a quello introdotto alla l. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4 (che, nel sostituire il testo dell&#8217;art. 947 c.c., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità ), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia pìù adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà  della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà  di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza</em>&#8221; (Cass., Sez. un. n. 12062 del 2014; 3 marzo 2016, n. 4189).<br /> Nel caso di specie si ravvisano le predette condizioni positive.<br /> In particolare, la circostanza che il canale irriguo non sia da lungo tempo pìù adibito all&#8217;uso pubblico è elemento incontestatamente emergente dal fascicolo di causa, così¬ come è incontestato che il ripristino della funzione irrigua non è il presupposto dei provvedimenti gravati: l&#8217;Amministrazione procedente ha infatti espressamente ricollegato l&#8217;ordine di sgombero di cui trattasi alla realizzazione di un&#8217;opera pubblica del tutto svincolata da tale funzione.<br /> Tanto chiarito, emerge che l&#8217;Amministrazione comunale non è estranea alla sottrazione del bene alla funzione idrica a suo tempo avvenuta, ma ne è anzi il principale attore, avendone determinato l&#8217;avvio a partire dall&#8217;atto di acquisto del mappale 133, avvenuto nel 1973 allo scopo di costruire la palestra contestualmente edificata. Tale costruzione ha infatti determinato, come emerge dalla perizia depositata in primo grado dagli appellanti, l&#8217;edificazione del canale nel tratto interessato dall&#8217;opera pubblica, avvenuta negli anni 70&#8242;-80&#8242;, e la costruzione di un muro all&#8217;interno della proprietà  comunale a opera della stessa Amministrazione, che ha isolato dalla stessa la striscia di terreno poi inglobata nel giardino degli appellanti.<br /> Non si tratta, pertanto, di una mera tolleranza o inerzia, bensì¬ di una condotta positiva, che non può non essere interpretata come riconoscimento della irrilevanza della funzione irrigua del canale presente in tale terreno, che, del resto, è rilevabile anche alla luce della successiva urbanizzazione della zona, che la stessa perizia, precisato non trattarsi di un canale di scolo delle acque, descrive nei seguenti termini: &#8220;<em>L&#8217;ex canale in passato possedeva funzione di canale irriguo per i terreni posti a sud del canale stesso, ma tale funzione è venuta meno nel momento in cui sono cominciate le edificazioni sia a sud che a nord dello stesso, dagli atti esaminati risulta che sul mappale 133 la palestra è stata realizzata giÃ  negli anni 70, mentre a sud per quanto riguarda il mappale dei ricorrenti il primo stabile, posto pìù a sud, è stato edificato nel 1985, mentre ad est il parco è stato realizzato nella seconda metà  degli anni 90 ed il polo scolastico è stato realizzato nel 2003</em>&#8220;.<br /> Nel descritto contesto, non è dato comprendere da quali elementi il primo giudice tragga la conclusione che &#8220;<em>è verosimile che fino a quel momento </em>[ovvero sino al momento della ulteriore copertura del canale realizzata nel 2005]<em> l&#8217;utilità  del canale irriguo non fosse ancora venuta meno, o non completamente</em>&#8220;, e che &#8220;<em>è verosimile, e perfettamente ragionevole, che il muro servisse a proteggere i frequentatori della palestra dalla presenza del fosso, senza interferire con la funzione irrigua rispetto ai terreni collocati a una quota inferiore verso sud</em>&#038;&#8221;: si tratta, infatti, di asserzioni dichiaratamente ipotetiche, che non trovano vieppìù alcun riscontro oggettivo nel fascicolo di causa, mentre non vi è dubbio che il Comune era nella condizioni di poter dimostrare in giudizio in vario modo, laddove effettivamente sussistente, l&#8217;utilità  residua del canale irriguo nel periodo intercorrente tra il 1973 e il 2005, ciò che, invece, non ha fatto.<br /> Inoltre, la persuasività  delle predette affermazioni del primo giudice è ulteriormente sconfessata dalla stessa sentenza appellata, laddove riferisce, contraddittoriamente, che &#8220;<em>era evidente giÃ  all&#8217;epoca della costruzione della palestra comunale, negli anni &#8217;70, che la presenza del canale irriguo era destinata a recedere rispetto alle prospettive di urbanizzazione dell&#8217;intera zona</em> &#038; &#8220;, soprattutto considerando che tale urbanizzazione, sempre per quanto attiene alla ulteriore copertura del canale del 2005, risulta realizzata mediante DIA, che è strumento che, pur non implicando necessariamente una espressa autorizzazione comunale, non esclude il potere di controllo amministrativo sull&#8217;edificazione privata, che, tra l&#8217;altro, avendo a oggetto, in tesi, la copertura di un canale irriguo ancora in funzione, non poteva certo passare inosservata.<br /> Ne deriva che non può dirsi che l&#8217;immutazione definitiva dello stato del canale sia avvenuta nel 2005 a opera esclusiva della DIA menzionata dal primo giudice, in quanto essa non ha costituito altro che l&#8217;inevitabile conseguenza di un processo originatosi ben in precedenza, per effetto delle scelte via via compiute dall&#8217;Amministrazione comunale a partire dalla realizzazione della palestra negli anni &#8217;70, che ha comportato la sottrazione, senza prospettiva di ritorno, del bene idrico alla sua destinazione.<br /> Sulla base di tali evidenze, non può condividersi neanche l&#8217;irrilevanza che il primo giudice ha conferito alla mancata mappatura del canale irriguo nel reticolo minore idrico del 2003, recepito dal vigente PRG del Comune di Ospitaletto: la valenza meramente dichiarativa di tale cartografia non può infatti trasformare in prova l&#8217;assenza di qualsiasi elemento attestante l&#8217;uso pubblico del bene nel periodo intercorrente tra l&#8217;emanazione della legge del 1994 e la DIA del 2005.<br /> <em>4. </em>Va altresì¬ esclusa l&#8217;appartenenza dell&#8217;area in parola al patrimonio comunale indisponibile, come affermato sia dal giudice di prime cure che dal Comune di Ospitaletti nel secondo provvedimento oggetto di impugnativa<br /> Il primo giudice ha sul punto considerato che l&#8217;Ente ha acquistato il mappale in cui è ricompresa l&#8217;area per cui è causa nel 1973 al fine di realizzare la palestra comunale, nonchè, comunque, l&#8217;intendimento del Comune di includere la stessa area (giÃ  erroneamente ritenuta soggetta al regime del demanio idrico) nel proprio patrimonio indisponibile, per effetto del suo previsto asservimento a due beni di tale patrimonio (plesso scolastico e palestra comunale).<br /> Tali elementi non sono perà² sufficienti.<br /> <em>4.1. </em>L&#8217;art. 826 Cod. civ. stabilisce al terzo comma che &#8220;<em>Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio</em>&#8220;.<br /> Tenuto conto di tale ultima locuzione, consolidata giurisprudenza afferma che l&#8217;inclusione di un bene nel patrimonio indisponibile comunale richiede la sussistenza di due requisiti congiunti: la manifestazione di volontà  dell&#8217;ente titolare del diritto reale pubblico, desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà  dell&#8217;ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio; l&#8217;effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio (tra tante, Cons. Stato, VI, 29 agosto 2019, n. 5934; IV, 30 gennaio 2019, n. 513; Cass. Civ., Sez. un., 25 marzo 2016, n. 6019; 28 giugno 2006, n. 14685; II, 16 dicembre 2009, n. 26402; 9 settembre 1997, n. 8743).<br /> Il secondo requisito nel caso di specie è del tutto insussistente.<br /> Come sopra giÃ  rilevato, nel corso degli anni &#8217;70 il Comune, successivamente al suo acquisto, ha realizzato sul mappale n. 133, nel cui ambito insiste la striscia di terreno ora rivendicata dal Comune, la palestra comunale, e ha contestualmente delimitato l&#8217;area a ciò destinata mediante l&#8217;edificazione di un muro in cemento armato, escludendo tale striscia.<br /> La predetta porzione di area non è dunque asservita alla palestra, ed è, allo stato, inglobata nel giardino di proprietà  degli appellanti, che, per l&#8217;effetto, l&#8217;hanno da tempo adibita a un uso privato, che è rimasto incontestato sino all&#8217;adozione degli atti di cui si discute.<br /> Nel descritto contesto, il Comune non può utilmente invocare ai fini per cui è causa la destinazione prevista nell&#8217;atto di acquisto, che non è sufficiente ad assoggettare il bene al regime del patrimonio indisponibile (Cons. Stato, 6 dicembre 2007, n. 6259; Cass. Civ., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14865), ove la relativa destinazione non divenga poi effettiva.<br /> E&#8217;, pertanto, fondata la censura di cui pure al quarto motivo di appello, con cui gli interessati sostengono l&#8217;erroneità  della conclusione del primo giudice che annovera la porzione di area in parola tra i beni comunali indisponibili, perchè fondata su una destinazione al pubblico servizio &#8220;<em>pro futuro</em>&#8220;, laddove la giurisprudenza sottolinea la necessità  della sua concreta ed attuale esistenza, con conseguente fondatezza anche del quinto motivo, con cui gli interessati deducono l&#8217;insussistenza dei presupposti per il ricorso allo strumento dell&#8217;autotutela possessoria, da cui sono esclusi, come rilevato anche dal primo giudice, i beni del patrimonio disponibile (Cass. Civ., Sez. un., 3 dicembre 2010, n. 24563).<br /> <em>5.</em> Per tutto quanto precede, assorbita ogni altra censura dedotta dagli interessati, l&#8217;appello deve essere accolto.<br /> In considerazione della peculiarità  e della complessità  della controversia, le spese di giudizio del grado possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l&#8217;effetto, l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado e l&#8217;annullamento degli atti con esso gravati.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio del grado.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere<br /> Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-3-2012-n-1123/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2012 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla un’esclusione da gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, esclusione avvenuta per mancanza di dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del codice dei contratti, da parte dei procuratori speciali e non dei soli amministratori della società; la sentenza e’ stata sospesa in quanto non risulta essere stata effettuata un&#8217; impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01123/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01029/2012 REG.RIC.<br />	<br />
N. 01268/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria, n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2012, proposto da:<br /> <br />
<b>Waste Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovica Franzin e Joseph F. Brigandì, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Pineta Sacchetti, n. 185; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Seco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Aemme Linea Ambiente s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
quanto al ricorso n. 1029 del 2012 ed al ricorso n. 1268 del 2012:<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 03159/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di trasporto e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti urbani e assimilati agli urbani;	</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Viste le domande di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reieizione del ricorso incidentale e di accoglimento del ricorso principale di primo grado, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Guido Romanelli Ludovica Franzin;	</p>
<p>Considerato che appaiono sussistere sufficienti elementi di fondatezza con riguardo al primo motivo posto a base degli appelli in esame tali da giustificare l’accoglimento degli appelli cautelari, tenuto conto che allo stato non risulta essere stata effettuata impugnazione espressa, con indicazione degli estremi, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 ;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 1029/2012 e n. 1268/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1123</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1123/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1123/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1123</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Correale Vigilanza Nicese srl ed altri (avv. Bolla, Bagnadentro) c. Asl 19 Asti (avv. Cuffini) e Union Security srl (avv. Pipitone, Bonsignore) schema procedimentale della verifica ex l. 327/00 1. Ricorso – Art. 23 bis l. 1034/1971 – Deposito – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2006-n-1123/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2006 n.1123</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Correale<br /> Vigilanza Nicese srl ed altri (avv. Bolla, Bagnadentro) c. Asl  19 Asti (avv. Cuffini) e Union Security srl (avv. Pipitone, Bonsignore)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">schema procedimentale della verifica ex l. 327/00</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso – Art. 23 bis l. 1034/1971 – Deposito – Proposizione &#8211; Dimezzamento dei termini – Non ricorre.</p>
<p>2. Ricorso – Termini – Piena conoscenza – Necessità – Art. 19 l. 1034/1971 s.m.i. &#8211; Determinazione ente locale afferente gara e direttamente rilevante nei confronti del soggetto impugnante – Pubblicazione albo pretorio – Irrilevanza.</p>
<p>3. Contratti della PA – Servizi – Offerta – Congruità ex l. 327/00 – Verifica – Schema procedimentale ex art. 25 dlgs 157/1995 s.m.i. – Applicabilità – Contraddittorio pieno – Necessità – Fattispecie.ù</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il dimezzamento dei termini processuali di cui all’art. 23 bis l. 1034/1971 non è applicabile alla fase di deposito del ricorso in quanto rientra nella fase di proposizione del ricorso stesso.</p>
<p>2. Ai fini della decorrenzadel termine per l’impugnazione mediante ricorso risulta irrilevante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto quando trattasi di atto  che riguardando direttamente il soggetto interessato all’impugnazione ai sensi dell’art. 19 l. 1034/1971 s.m.i. avrebbe dovuto essere notificato allo stesso.</p>
<p>3. In tema di appalto di servizi alla richiesta di precisazioni ai sensi dell’art. 1 l. 327/00 da parte della stazione appaltante deve applicarsi lo stesso schema procedimentale dell’art. 25 del dlgs. 157/1995 s.m.i. con conseguente instaurazione di un contraddittorio pieno con il concorrente (nel caso di specie il concorrente è stato escluso con motivazioni non strettamente afferenti ed evincibili dagli elementi richiesti in sede di precisazioni ex l. 327/00).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8107_8107.pdf">clicca</p>
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