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	<title>1122 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1122 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2020-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2020-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1122</a></p>
<p>Pres. Trizzino, Est. Fenicia Ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Accertamento da parte dell&#8217;Amministrazione competente circa la qualità  di rifiuto del materiale da rimuovere.  L&#8217;Amministrazione comunale non può disporre un&#8217;ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, con la quale venga ordinato di redigere e produrre un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2020-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2020-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino, Est. Fenicia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Accertamento da parte dell&#8217;Amministrazione competente circa la qualità  di rifiuto del materiale da rimuovere.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;Amministrazione comunale non può disporre un&#8217;ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, con la quale venga ordinato di redigere e produrre un piano di gestione dei rifiuti, senza tener conto del contributo istruttorio con cui l&#8217;interessato documenti la provenienza e le caratteristiche dei materiali in questione, anche laddove l&#8217;area sia stata sottoposta a sequestro dall&#8217;Autorità  giudiziaria penale. L&#8217;ordine di produrre tale piano, infatti, non consegue automaticamente al sequestro e non è, pertanto, un atto dovuto.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/07/2019<br /> <strong>N. 01122/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00858/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 858 del 2015, proposto da<br /> Società  Marino Fa Mercato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Golini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Michela Simongini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, c/o Ufficio Legale Arpat &#8211; via Porpora 22;<br /> Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, Dipartimento di Arezzo non costituita in giudizio;<br /> Comune di Subbiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Burlamacchi, Filippo Donati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Elisa Burlamacchi in Firenze, via degli Artisti n. 20;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza del Comune di Subbiano n. 2/2015/A, notificata al sig. Marino Franceschi in data 3 marzo 2015, con cui il Comandante della Polizia Municipale ha ordinato alla ditta Marino Fa Mercato spa di provvedere <em>&#8220;a redigere e produrre agli organi competenti un adeguato piano di gestione dei rifiuti sequestrati&#8221;</em> e disposto &#8220;<em>che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà  ai sensi dell&#8217;art. 255 comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (arresto fino ad un anno)</em>&#8220;;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso e, in particolare, della nota dell&#8217;Arpat del 9 febbraio 2015.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana e del Comune di Subbiano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> La Società  Marino Fa Mercato S.p.A. chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del Comune di Subbiano n. 2/2015/A, emessa nei suoi confronti ai sensi dell&#8217;art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver depositato, nell&#8217;ambito dei lavori di realizzazione di un parcheggio in adiacenza del Castello della Fioraia &#8211; &#8220;<em>in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti misti da demolizione) senza la prescritta autorizzazione</em>&#8220;.<br /> L&#8217;ordinanza impugnata ha prescritto alla Società  di provvedere &#8220;<em>a redigere e produrre agli organi competenti un adeguato piano di gestione dei rifiuti sequestrati</em>&#8220;.<br /> In particolare, tale ordinanza si basa: sugli atti di indagine del procedimento penale r.g. Trib. 1425/2016 del Tribunale di Arezzo (ancora in fase di indagine al momento dell&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza impugnata); su di una nota dell&#8217;ARPAT assunta al protocollo del Comune il 10 febbraio 2015 (parimenti impugnata nel presente giudizio), in cui ARPAT chiedeva all&#8217;Amministrazione comunale l&#8217;emissione di un&#8217;ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006.<br /> L&#8217;odierna ricorrente era intervenuta nel procedimento producendo una nota del 24 febbraio 2015 con allegata documentazione, con la quale rappresentava e intendeva dimostrare che i materiali impiegati per la realizzazione dell&#8217;opera (di copertura con ghiaia dell&#8217;area da adibire a parcheggio) provenivano da riciclo di materiali da costruzione (conglomerato cementizio armato) opportunamente deferrizzati e frantumati a seguito del Provvedimento Dirigenziale n. 77/EC rilasciato dalla Provincia di Arezzo. Ed in particolare esponeva che: &#8220;<em>in data 08.08.2012 la ditta Gottardi Lamberto, con nota assunta al protocollo provinciale al n. 137321, comunicÃ² la fine dei lavori nel cantiere allestito all&#8217;interno della ex cementeria SACCI, posta in loc. Corsalone ricadente nei comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena allegando alla stessa i test di cessione effettuati sulle materie prime secondarie ottenute. In data 04.10.2012 fu effettuato sopralluogo e redatto da parte del Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati della Provincia di Arezzo, assunto al protocollo provinciale al n. 172850 del 23.10.2012, dal quale risultava ultimatol&#8217;intervento di recupero rifiuti (vedi foto allegato A). In data 24.10.2012 il Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, visto l&#8217;esito del sopralluogo, procedeva allo svincolo della polizza fideiussoria di € 43.4000,00 con provvedimento prot. 173548/41050112 per cui, dalla stessa data, i rifiuti provenienti dalla demolizione di alcuni edifici dell&#8217;ex cementeria Sacci risultavano trasformati in materie prime secondarie riutilizzabili</em>&#8230;<em>per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali</em>&#038;<em>ai sensi del D.M. 05.02.1998 punto 7.1.3 lettera C emanato in base agli articoli 31 e 33 del D.L. 05.02.1997 n. 22; la qualità  ambientale del materiale e le qualità  prestazionali dello stesso, ai sensi del D.M. 05.02.1998 punto 7.1, sono state documentate dalla Marino Fa Mercato S.p.A., titolare dell&#8217;intervento, giÃ  inoccasione della Variante ex art. 83 bis c. 2 LR 1/2005 presentata al SUAP dell&#8217;Unione dei Comuni del Casentino in data 23.10.2014 nella cui relazione è specificata: (i) la provenienza del materiale (ex cementeria SACCI di Corsalone); (ii) l&#8217;avvenuta frantumazione a seguito del Provvedimento Dirigenziale n. 77/EC del 18.05.2012 prot. 88991/41.05.01.12; (iii) la comunicazione dell&#8217;ultimazione dei lavori con allegati i test di cessione; (iiii) la conferma dell&#8217;avvenuta trasformazione in materie prime secondarie a seguito del sopralluogo effettuato dal Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati in data 04.10.2012 che, con provvedimento del 24.10.2012 prot. n. 173548/41050112 procedeva allo svincolo della polizza fideiussoria in quanto risultavano ultimati gli interventi di recupero dei rifiuti</em>&#8220;.<br /> La ricorrente chiedeva quindi di essere esentata dalla presentazione del piano di gestione dei rifiuti sequestrati.<br /> In ordine a tali osservazioni il Comune, nel provvedimento impugnato, ha così¬ motivato: &#8220;<em>Vista la richiesta pervenuta dalla ditta &quot;Marino Fa Mercato&quot; s.p.a. in data 24 febbraio 2015 ed integrata da varia documentazione in data 27/02/2015, con la quale il signor Franceschi Marino sostiene di essere in possesso di valida documentazione che certifica l&#8217;idoneità  dei materiali utilizzati per la sistemazione del parcheggio e richiede di non emettere l&#8217;ordinanza di cui all&#8217;articolo 192 del D.Lgs. 152/2006; Ritenuto di non aderire all&#8217;istanza proposta dal signor Marino Franceschi in quantol&#8217;ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 è atto dovuto e comunque la vicenda in narrativa è sottoposta a procedimento penale, di conseguenza l&#8217;amministrazione comunale non è attualmente titolata ad emettere giudizi di merito sulla vicenda&#038;</em>&#8220;.<br /> Con il presente ricorso la ricorrente deduce l&#8217; illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione dell&#8217;art. 192 d.lgs. 152/2006, difetto d&#8217;istruttoria e di presupposti, e per illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, essendosi il Comune rifiutato di valutare le considerazioni espresse dalla società  Marino nella nota del 24 febbraio 2015, sulla base del mero presupposto che la vicenda sarebbe sottoposta a procedimento penale e che quindi nessuna valutazione sarebbe ammissibile in pendenza dello stesso; omettendo dunque di valutare autonomamente la natura di rifiuto o meno dei materiali rinvenuti nel piazzale. In ogni caso, la ricorrente espone di aver utilizzato nell&#8217;attività  edilizia in questione materiali non classificabili come rifiuti, essendo stati, i materiali utilizzati, trasformati in materie prime secondarie provviste delle pertinenti caratteristiche tecniche e prestazionali per la realizzazione di &#8220;rilevati e sottofondi stradali&#8221;.<br /> Si sono costituiti l&#8217;ARPAT e il Comune di Subbiano per resistere al ricorso.<br /> In vista dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, con le quali, la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha puntualizzato come il procedimento penale si fosse concluso con sentenza di assoluzione dal reato ex art. 256, comma 2 d.lgs. 152/2006 &#8220;<em>perchè il fatto non sussiste</em>&#8220;; mentre, quanto all&#8217;ARPAT e al Comune di Subbiano, la prima ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto di essere estromessa dal giudizio, ed entrambe hanno argomentato in ordine all&#8217;infondatezza del ricorso, evidenziando, fra l&#8217;altro, che il materiale inerte utilizzato dalla Marino, pur ammettendone la provenienza da una regolare operazione di recupero, non soddisferebbe i requisiti tecnici previsti per lo scopo specifico dell&#8217;utilizzo come &#8220;rilevato e sottofondo stradale&#8221;, in particolare sotto il profilo delle dimensioni delle singole frazioni d&#8217;inerti, e per tale ragione non sarebbero integrati tutti i requisiti previsti dall&#8217;art. 184 <em>ter</em>, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto.<br /> All&#8217;udienza del 9 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Deve essere scrutinata, con priorità , la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall&#8217;ARPAT.<br /> La richiesta non può essere accolta.<br /> Infatti se pure è pacifica la valenza endoprocedimentale del parere reso dall&#8217;ARPAT con la nota del 9 febbraio 2015, tuttavia, occorre considerare che tale nota, con cui si richiede l&#8217;emissione di apposita ordinanza ex art. 192 D.Lgs 152/2006, è posta dal Comune a fondamento dell&#8217;ordinanza impugnata, e che la parte ricorrente ha indirizzato le proprie doglianze anche nei confronti di tale atto presupposto, di talchè, correttamente la ha impugnata, evocando in giudizio, oltre all&#8217;Amministrazione competente ad emettere l&#8217;atto conclusivo del procedimento, anche l&#8217;ARPAT, in ragione della sua posizione di legittimata passiva.<br /> Nel merito il ricorso è fondato sotto il dirimente profilo del difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.<br /> Infatti, il Comune, del tutto illegittimamente, non ha tenuto conto del contributo istruttorio di cui alla nota della Marino del 24 febbraio 2015 (con la quale la società  aveva documentato la provenienza e le caratteristiche dei materiali utilizzati nell&#8217;attività  edilizia in questione), ritenendo erroneamente che l&#8217;ordine di produrre un piano di gestione dei rifiuti conseguisse automaticamente al sequestro dell&#8217;area disposto dall&#8217;autorità  giudiziaria penale e fosse pertanto &#8220;un atto dovuto&#8221;, senza possibilità  di alcun &#8220;giudizio di merito&#8221; dell&#8217;Amministrazione comunale circa l&#8217;esistenza di rifiuti.<br /> E&#8217; dunque evidente come l&#8217;ordinanza in questione, sia stata adottata, ai sensi dell&#8217;art. 192 d.lgs. 152/2006, senza alcun preventivo accertamento, da parte dell&#8217;autorità  amministrativa competente, circa la qualità  di rifiuto del materiale da rimuovere.<br /> Le argomentazioni proposte dalle parti resistenti al riguardo &#8211; invece incentrate sulla dimostrazione, sulla base di ragioni giuridiche mai ostese in sede procedimentale, della qualità  di rifiuto di tale materiale, e sulla confutazione per la prima volta delle osservazioni e delle produzioni procedimentali della società  Marino &#8211; non possono dunque che configurare una inammissibile motivazione postuma del provvedimento, non essendo tali deduzioni in alcun modo evincibili dal contesto dell&#8217;atto impugnato.<br /> Nè l&#8217;annullabilità  del provvedimento in esame potrebbe essere esclusa facendo applicazione dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, 2° comma, L 241/1990, essendone controverso il presupposto di fatto ed opinabili le applicazioni normative, e non essendo desumibili dal contenuto precettivo del provvedimento le ragioni giuridiche della qualificazione come rifiuto del materiale utilizzato dalla società  oggi ricorrente; elementi questi che, per la loro essenzialità , non possono essere sottratti al contraddittorio procedimentale.<br /> Il Collegio ritiene invece superfluo soffermarsi sul tema dell&#8217;autonomia, rispetto a quello penale, del procedimento amministrativo in esame e delle connesse valutazioni tecnico-discrezionali riservate all&#8217;autorità  amministrativa, poichè le stesse difese del Comune, in replica all&#8217;argomento dell&#8217;intervenuta assoluzione, si basano proprio sul recepimento di questo pacifico assunto.<br /> Per tali assorbenti ragioni il provvedimento del Comune di Subbiano impugnato deve essere annullato.<br /> Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere integralmente compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-7-2020-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1122</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso Marroncini G. (Avv.ti N. Pecchioli e R. Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. G. Turri), la Provincia di Lucca e la Regione Toscana e nei confronti di Enel s.p.a. (non costituiti) sull&#8217;inserimento di un&#8217;area di proprietà privata potenzialmente edificabile all&#8217;interno dell&#8217;invariante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso<br /> Marroncini G. (Avv.ti N. Pecchioli e R. Righi) contro il Comune di Forte dei Marmi (Avv. G. Turri), la Provincia di Lucca e la Regione Toscana e nei confronti di Enel s.p.a. (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inserimento di un&#8217;area di proprietà privata potenzialmente edificabile all&#8217;interno dell&#8217;invariante strutturale denominata &ldquo;corridoio ecologico&rdquo; con destinazione a verde pubblico e sula natura e funzione del Piano Complesso di Intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica &#8211; Vincoli urbanistici – Inserimento di area in invariante strutturale &#8211; Verde pubblico –Non imprime assoluta inedificabilità o inutilizzabilità &#8211; Natura conformativa e non espropriativa 						</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Scelte dell’amministrazione – Natura discrezionale – Limiti al sindacato di legittimità del G.A. &#8211; Non necessitano di puntuale motivazione 						</p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Piano complesso di intervento – Natura e funzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inserimento di un’area all’interno di una invariante strutturale non ne esige di per sé l’assoluta immodificabilità, essendo rimessa al pianificatore comunale l’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, degli strumenti di tutela attraverso i quali garantire lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza l’inserimento del terreno di un privato all’interno del “corridoio ecologico” previsto dall’A.C. non si sostanzia in un vincolo espropriativo, poiché non gli imprime l’inedificabilità assoluta, essendo riconducibile tale destinazione alla categoria dei vincoli conformativi e ben può essere giustificata dall’interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia dei valori ambientali. D’altro canto il fondo del privato conserva una potenzialità di utilizzo – alternativo all’edificazione a scopo abitativo – certamente suscettibile di valutazione patrimoniale.</p>
<p>2. Le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Ciò vale a maggior ragione se il nuovo strumento urbanistico si è limitato a confermare la destinazione già in essere. </p>
<p>3. Il piano complesso di intervento, attraverso il quale si disciplinano le nuove edificazioni all’interno delle unità territoriali organiche elementari,  costituisce, a norma degli artt. 56 e 57 della legge regionale toscana n. 1/2005, un atto di governo del territorio da adottarsi in conformità con il piano per le trasformazioni del territorio che richiedano l&#8217;esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati; esso integra il regolamento urbanistico con efficacia limitata al periodo della propria validità, che coincide con la durata della permanenza in carica della giunta comunale.<br />
I terreni potenzialmente interessati alla trasformazione non si distinguono sotto il profilo soggettivo dell’appartenenza pubblica o privata, ma semmai per le condizioni di carattere oggettivo inerenti la qualità dei fondi (in specie “lotti inedificati di adeguate dimensioni e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente”)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Giuseppe Marroncini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Niccolo&#8217; Pecchioli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, Via Lamarmora 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, Via Vittorio Alfieri 19; </p>
<p>Regione Toscana, Provincia di Lucca; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Enel S.p.A.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione C.C. del Comune di Forte dei Marmi n. 14 del 10 febbraio 2009, pubblicata sul BURT n. 14 dell’8 aprile 2009, con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 17, L.R.T. n. 1/2005, una Variante Generale al Piano Strutturale, contenente altresì l’approvazione delle controdeduzioni con le quali sono state rigettate le osservazioni svolte dal ricorrente nei confronti del progetto adottato della medesima Variante;<br />
nonchè, con motivi aggiunti depositati il 4.8.2010, della deliberazione CC. del Comune di Forte dei Marmi n.19 del 7.4.2010, con motivi aggiunti depositati l&#8217;8.7.2011, della deliberazione CC. di Forte dei Marmi n.18 del 14.3.2011 e, con motivi aggiunti depositati il 20.12.2013, della deliberazione CC. del Comune di Forte dei Marmi n.55 del 12.8.2013, integrata dalla deliberazione CC. del Comune di Forte dei Marmi n.69 del 24.9.2013.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il ricorrente sig. Giuseppe Marroncini è proprietario dal 1959 di un lotto di terreno di circa 1100 mq nel Comune di Forte dei Marmi, via Canova, cui lo strumento urbanistico vigente al momento dell’acquisto della proprietà, vale a dire il piano territoriale paesistico <i>ex</i> art. 5 della legge n. 1497/1939, riconosceva carattere edificatorio. Il fondo ha quindi costituito oggetto di una lottizzazione autorizzata dall’amministrazione comunale con delibera del 12 maggio 1964, fatta salva a seguito dell’entrata in vigore della “legge ponte” n. 765/1967, che, in conformità al piano regolatore frattanto adottato, vi consentiva l’edificazione di un’abitazione monofamiliare; e sul relativo progetto, presentato nel 1972, il sig. Marroncini ha effettivamente conseguito il nulla osta della competente Soprintendenza, senza peraltro dare corso alla realizzazione dell’opera. <br />
Successivamente, la destinazione urbanistica del terreno in questione è mutata, dapprima ad opera del P.R.G. approvato nel 1978, che vi ha imposto un vincolo a verde pubblico decaduto per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 1187/1968, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 92/1982; poi, in forza della variante al P.R.G. adottata il 20 marzo 1990, che ne riconosceva nuovamente l’edificabilità, salvo essere immediatamente revocata e sostituita nel 1991 da una nuova variante, che ha ripristinato la destinazione a verde pubblico. Il piano strutturale entrato in vigore nell’ottobre 1997 ha quindi impresso al bene la destinazione a “regime di mantenimento di tipo B”, mentre il regolamento urbanistico approvato nel luglio del 2005 lo ha inserito in zona “H – verde privato”, sottozona “H2 – giardini, resedi, corti e parchi privati, aree pertinenziali in genere”. <br />
Infine, con deliberazione del 10 febbraio 2009, n. 14, il Comune di Forte dei Marmi ha approvato una variante generale al piano strutturale, le cui norme di attuazione, agli artt. 9 e 17, inseriscono il lotto di proprietà del ricorrente, rispettivamente, all’interno dell’invariante strutturale denominata “corridoio ecologico” e della U.T.O.E. n. 3 “La città costiera”, con il risultato di imprimere all’area – secondo la prospettazione del ricorrente – una disciplina di assoluta inedificabilità. <br />
1.1. L’atto introduttivo del presente giudizio, notificato l’8 e depositato il 17 giugno 2009, ha per oggetto appunto la appena menzionata deliberazione n. 14/2009, del quale è chiesto l’annullamento nella parte in cui vieterebbe, appunto, l’edificazione sul terreno di proprietà del ricorrente. <br />
Con motivi aggiunti, parimenti depositati il 17 giugno 2009, il ricorrente ha inteso meglio illustrare le censure dedotte con il terzo motivo di cui al ricorso principale, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 26 maggio 2009, in causa Rossitto c. Italia. <br />
1.2. Con secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 4 agosto 2010, il gravame è stato esteso alla sopravvenuta deliberazione n. 19 del 7 aprile 2010, recante l’approvazione di una variante al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi, nella parte in cui non vi hanno trovato accoglimento le osservazioni del ricorrente volte a ottenere il riconoscimento della possibilità di edificare una villa monofamiliare sul terreno di sua proprietà. Del regolamento approvato il sig. Marroncini fa valere, allo stesso tempo, sia vizi derivati dalla variante al P.S. impugnata con il ricorso introduttivo (primo motivo aggiunto), sia vizi autonomi (secondo e terzo motivo). Identiche impugnativa è stata peraltro proposta dal sig. Marroncini anche con separato ricorso, iscritto al n. 1362/2010 R.G..<br />
1.3. Ulteriori motivi aggiunti sono stati depositati dal ricorrente l’8 luglio 2011, stavolta nei confronti della deliberazione n. 18 del 14 marzo 2011, di approvazione di un piano complesso di intervento che, nel disciplinare l’edificazione su alcuni lotti interni all’ambito di R.U.C. nel quale ricade anche quello di proprietà del ricorrente, avrebbe ribadito l’inedificabilità di quest’ultimo. Ancora una volta, l’illegittimità dell’atto impugnato è dedotta in via derivata (primo motivo) e autonoma (secondo e terzo motivo). <br />
1.4. Un quarto atto di motivi aggiunti, depositato il 20 dicembre 2013, è rivolto invece nei confronti della deliberazione n. 55 del 12 agosto 2013, recante l’approvazione di una nuova variante al regolamento urbanistico comunale, nella parte in cui, ancora una volta, non hanno trovato accoglimento le osservazioni del ricorrente finalizzate a vedere riconosciuta l’edificabilità del suo terreno. <br />
1.5. Costituitosi in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 22 aprile 2015, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive. <br />
2. Seguendo l’ordine di presentazione delle impugnazioni e delle relative censure, si è detto che con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Giuseppe Marroncini deduce l’illegittimità della variante generale al piano strutturale di Forte dei Marmi, approvata con deliberazione consiliare n. 14/2009. Il ricorrente si duole del fatto che sul terreno di sua proprietà, inserito nell’invariante strutturale “corridoio ecologico” e nella U.T.O.E. n. 3, disciplinati dagli artt. 9 e 17 delle norme attuative di P.S., il Comune avrebbe reiterato il vincolo di inedificabilità che era stato imposto, da ultimo, con il regolamento urbanistico approvato nel 2005, respingendo al contempo le osservazioni con cui egli aveva chiesto che la variante adottata venisse modificata nel senso di consentire la edificazione sul lotto di sua proprietà di un’abitazione (villa) unifamiliare. <br />
2.1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta l’irragionevolezza dell’individuazione normativa dell’invariante del “corridoio ecologico” in assenza di adeguata istruttoria e motivazione circa le ragioni di tutela che solo oggi giustificherebbero siffatta individuazione, sebbene lo strumento dell’invariante fosse già contemplato dalla legge urbanistica regionale n. 5/1995 e, come tale, avrebbe potuto e dovuto essere utilizzato per l’area in questione sin dall’approvazione del piano strutturale del 1997, ove ne fossero sussistiti i presupposti. Ad avviso del ricorrente, in altri termini, il Comune avrebbe dovuto illustrare le ragioni della propria scelta attuale con specifico riferimento ai sopravvenuti mutamenti delle dinamiche ambientali interessanti l’area, tali da legittimare oggi, a differenza che in passato, l’individuazione dell’invariante; e il difetto di istruttoria e motivazione sarebbe ancor più grave, per effetto della sovrapposizione di un nuovo vincolo <i>inaedificandi</i> al vincolo a verde privato già imposto sul suo terreno dal regolamento urbanistico. <br />
Le determinazioni assunte dall’amministrazione resistente si caratterizzerebbero altresì per lo sviamento di potere reso evidente dal raffronto con l’originario piano territoriale paesistico, la cui lettura porterebbe ad escludere la rispondenza del regime di inedificabilità alle caratteristiche morfologiche del bene; per questo aspetto, la variante impugnata per questo aspetto mancherebbe altresì del necessario coordinamento con la pianificazione regionale e provinciale sovraordinata. <br />
Con il secondo motivo, il ricorrente quindi sostiene che l’errata individuazione della invariante strutturale del “corridoio ecologico” implicherebbe la dismissione, da parte del Comune, della funzione tipica della pianificazione urbanistica, traducendosi nella mera imposizione di misure di salvaguardia e nel rinvio al futuro delle scelte riguardanti l’effettivo assetto da imprimere al territorio (di fatto, la salvaguardia sarebbe stata utilizzata dal Comune in luogo della pianificazione). La scelta sarebbe altresì in contrasto con gli standard minimi di edificabilità assicurati dall’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, non derogabili <i>in peius</i> tramite l’introduzione di norme comportanti una vera e propria espropriazione sostanziale, a fronte di un contesto urbano – quello al cui interno ricade il terreno di proprietà del ricorrente – caratterizzato dalla presenza non di aree realmente rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ambientale, ma, semmai, di alcuni lotti liberi da costruzioni, la tutela del quale dovrebbe essere affidata a una più ampia logica di sistema, e non all’inedificabilità <i>tout court</i> del singolo lotto. <br />
2.1.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. <br />
2.1.2. L’art. 17 delle N.T.A. del piano strutturale di Forte dei Marmi, nel dettare la disciplina relativa alla U.T.O.E. n. 3, stabilisce che “<i>i Piani complessi di intervento così come definiti al successivo Art. 18 potranno interessare anche aree appartenenti all’Utoe 3; fatte salve le limitazioni previste per i beni compresi all’interno delle invarianti strutturali, previa verifica della dotazione di standard urbanistici e nel rispetto del Dimensionamento massimo sostenibile… Tali aree edificabili potranno interessare esclusivamente lotti in edificati di adeguate dimensioni e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente; detti incrementi di edificazione potranno avvenire anche mediante la perequazione urbanistica… I beni immobili di proprietà comunale non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra</i>”. Come lo stesso ricorrente afferma con il secondo dei motivi aggiunti depositati l’8 luglio 2011 (v. <i>infra</i>), il tenore letterale della disposizione è inequivocabile, quanto al riconoscimento della possibilità di realizzare nuove edificazioni anche all’interno della U.T.O.E. n. 3, e il lotto di proprietà del sig. Marroncini presenta proprio quella caratteristica di attuale inedificazione che costituisce uno dei presupposti previsti dal pianificatore comunale per poter costituire oggetto di un piano complesso di intervento; né in senso contrario rileva l’appartenenza del lotto al “corridoio ecologico” individuato come invariante strutturale, giacché la disciplina dettata al riguardo dall’art. 9 co. 1 lett. c) delle stesse N.T.A. non è di per sé preclusiva delle nuove costruzioni, pur se la tutela dei beni individuati come invarianti strutturali condiziona, evidentemente, l’approvazione degli strumenti attuativi (lo si è già visto esaminando l’art. 17 N.T.A., che fa espresso riferimento alle limitazioni derivanti dall’inserimento dei beni nelle invarianti strutturali): precisamente, le “disposizioni” di dettaglio di cui all’art. 9 co. 1 lett. c) mirano a garantire l’esistenza di un’area di collegamento lineare continua, adatta a garantire la disponibilità di aree di sosta per l’avifauna, anche per la migrazione, e prescrivono la predisposizione di opere atte a mitigare l’effetto barriera per l’ipotesi di interventi relativi alla costruzione di infrastrutture, apparendo perciò, nell’uno e nell’altro caso, non incompatibili con la realizzazione di una nuova abitazione sul terreno di proprietà del ricorrente, previa la necessaria approvazione di un piano complesso di intervento; ed analoghe considerazioni valgono per l’altra “disposizione” relativa alla previsione di una fascia lineare di vegetazione nel tratto retrodunale posto al confine con il Comune di Montignoso. È sufficiente, peraltro, confrontare la disciplina del “corridoio ecologico” con quella di altre invarianti, quali le aree boscate o i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 9 N.T.A., che contengono un divieto espresso di nuove costruzioni. <br />
In una prospettiva più ampia va del resto precisato che l’inserimento di un’area all’interno di una invariante strutturale non ne esige di per sé l’assoluta immodificabilità, essendo rimessa al pianificatore comunale l’individuazione, nell’ambito dello statuto del territorio, degli strumenti di tutela attraverso i quali garantire lo sviluppo sostenibile, a norma degli artt. 4 e 5 della legge regionale toscana n. 1/2005, oggi abrogata ma applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie. E il perseguimento di tale obiettivo di garanzia può essere variamente modulato, secondo un apprezzamento discrezionale che presuppone proprio quella logica di sistema invocata dal ricorrente, ovvero la prospettiva d’insieme della salvaguardia delle risorse ambientali scarse e della non compromissione della qualità della vita e delle possibilità delle generazioni future: apprezzamento che la variante al piano strutturale qui impugnata, in ossequio alla propria natura di atto eminentemente programmatorio e strategico, ha inteso rimettere agli strumenti operativi/attuativi, ai quali demanda la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per fare luogo a nuove edificazioni pur all’interno delle aree ricadenti nella U.T.O.E. n. 3 e nel “corridoio ecologico”, senza stabilire divieti aprioristici legati all’individuazione in loco di un’invariante strutturale. In tal modo si spiegano e si giustificano, peraltro, le controdeduzioni con cui il Comune ha respinto le osservazioni del ricorrente in quanto non pertinenti alla disciplina del piano strutturale, ma a quella degli atti di governo del territorio. <br />
2.1.3. Una volta escluso che la disciplina di cui alla variante di P.S. approvata con la deliberazione n. 14/2009 contenga previsioni ostative al riconoscimento dell’edificabilità cui il ricorrente aspira, deve correlativamente escludersi la portata lesiva del provvedimento impugnato, rilievo che conduce ad affermare il difetto di interesse al gravame, prima ancora che l’infondatezza delle doglianze sino ad ora esaminate. <br />
2.2. Analoghe conclusioni valgono per le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente lamenta che l’inserimento del terreno di sua proprietà all’interno del “corridoio ecologico” avrebbe comportato la sottoposizione del fondo a un vincolo di inedificabilità che andrebbe in qualche modo a doppiare il vincolo espropriativo a verde privato già imposto dal vigente regolamento urbanistico, e tutto questo senza indennizzo e in mancanza di idonea motivazione circa le ragioni sottese alla reiterazione del vincolo. Ancora una volta, il ricorrente equivoca circa la portata lesiva dell’atto impugnato, che, come si è visto, non pone il temuto vincolo di inedificabilità assoluta sul terreno del ricorrente, ma, al contrario, detta la regola che, derogando alla più rigorosa disciplina dettata per l’U.T.O.E. n. 3, ammette –purr con le cautele connesse alle caratteristiche dei luoghi &#8211; le nuove edificazioni proprio sui lotti allo stato inedificati, come quello del ricorrente, salva, come detto, la valutazione di compatibilità, rimessa agli strumenti operativi, rispetto ai limiti derivanti dalla presenza dell’invariante strutturale. <br />
2.3. L’atto di motivi aggiunti depositato il 17 giugno 2009 propone un’ulteriore illustrazione delle censure già articolate con il terzo motivo di ricorso principale avverso la variante al piano strutturale approvata con deliberazione n. 14/2009. L’acclarata assenza di lesività del provvedimento impugnato, intesa come assenza dell’effetto preclusivo che ad esso il ricorrente riconduce, relativamente alla possibilità di nuova edificazione sul terreno di sua proprietà, rende anche questo motivo inammissibile per difetto di interesse. <br />
3. Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 4 agosto 2010, è impugnata la delibera n. 19/2010, di approvazione della variante generale al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi. Il ricorrente Marroncini ha presentato osservazioni alla variante adottata per chiedere che ne venisse modificato il contenuto nel senso di rendere assentibile la costruzione di una villa sul terreno di sua proprietà ubicato in via Canova; la replica del Comune argomenta dalla non pertinenza dell’istanza alle modifiche apportate al regolamento con la variante in questione. <br />
3.1. Stante l’inammissibilità dell’impugnativa proposta nei confronti della pregressa variante al piano strutturale, non può trovare accoglimento il primo motivo aggiunto, con cui è fatta valere l’illegittimità derivata della variante al R.U..<br />
3.2. Con il secondo motivo aggiunto, il sig. Marroncini espone che la variante al regolamento urbanistico ha impartito al suo terreno la classificazione H2 a “giardini, resedi, corti e parchi privati, aree pertinenziali in genere”, la cui disciplina, rinvenibile negli artt. 16 e 18 delle norme di attuazione dello stesso regolamento, non conterrebbe alcuna previsione per i giardini privati non edificati, privi perciò di qualsiasi destinazione urbanisticamente ed economicamente apprezzabile: per questa tipologia di lotti, infatti, il regolamento realizzerebbe lo svuotamento del diritto di proprietà attraverso l’apposizione, o meglio la reiterazione, di un vincolo sostanzialmente espropriativo, in forza del quale, come già da lunghi anni, non sarebbe consentito neppure l’uso agricolo dei terreni. Ad avviso del ricorrente, la disciplina regolamentare così approvata contrasterebbe con l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 sotto il triplice profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla perdurante attualità delle esigenze sottese all’imposizione del vincolo, della violazione dei diritti partecipativi del ricorrente e comunque dell’irragionevole rigetto delle osservazioni da lui presentate, e della mancata previsione di un indennizzo. <br />
Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente invoca la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 26 maggio 2009 (Rossitto c. Italia), che stigmatizza la contrarietà alla Convenzione E.D.U. non solo delle previsioni urbanistiche aventi contenuto sostanzialmente espropriativo non accompagnate da congruo indennizzo, ma soprattutto la situazione di incertezza ingenerata dalla prolungata reiterazione di vincoli espropriativi e lo svuotamento del diritto di proprietà, dovuto alla completa inutilizzabilità del bene sia a fini edificatori, sia a qualsiasi altro fine alternativo anche solo minimamente proficuo. <br />
3.2.1. Le censure sono infondate. <br />
3.2.2. È noto che, in forza di principi da lungo tempo invalsi nella materia, le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione nell&#8217;adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. <br />
Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate, pacificamente: dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; dalla lesione dell&#8217;affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un&#8217;area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Di contro, nessun affidamento deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, in capo al quale è configurabile nulla più che una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una <i>reformatio in melius</i>, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell&#8217;immobile; con la conseguenza che, ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è richiesta un’indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell&#8217;atto di pianificazione o di governo del territorio. Corollario di tale consolidata impostazione è che le stesse osservazioni presentate dagli interessati all’interno del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici assumono il valore di semplice apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; id., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6049; id., sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843; id., sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 9006). <br />
Nella specie, deve escludersi che sull’amministrazione procedente gravino specifici oneri motivazionali, non potendo il ricorrente vantare posizione di aspettativa o affidamento qualificati (tale non è quello che riposa sulla originaria, ma assai risalente, destinazione edificatoria dell’area, all’epoca dei fatti di causa superata da oltre trent’anni), e la conclusione vale a maggior ragione se si considera che il nuovo strumento urbanistico si è limitato a confermare per il terreno di proprietà del sig. Marroncini la destinazione già in essere. L’impugnata variante generale al R.U. di Forte dei Marmi non ha infatti modificato la pregressa classificazione in zona “H – verde privato”, sottozona “H2”, in piena coerenza con la strategia di contenimento del consumo di suolo delineata dal piano strutturale. Legittimamente, dunque, l’osservazione presentata dal ricorrente è stata ritenuta non accoglibile perché non pertinente rispetto alle modifiche apportate con la variante, il cui precipuo obiettivo era quello di allineare le previsioni del regolamento urbanistico al piano strutturale, che, come si è visto, era stato a sua volta oggetto di variante. <br />
Per inciso, e anticipando quanto si dirà sul quarto atto di motivi aggiunti, a ben vedere il rigetto dell’osservazione appare atto vincolato ai sensi dell’art. 16 delle N.T.A. di piano strutturale, che demanda la disciplina della nuova costruzione di seconde case non al regolamento urbanistico, ma al diverso strumento del piano complesso di intervento. <br />
3.2.3. La disciplina della sottozona “H2” è contenuta negli artt. 18 e 19 delle norme di attuazione del R.U., che il ricorrente assume essere ostative a qualsivoglia proficua utilizzazione del lotto di sua proprietà, destinato a rimanere un terreno incolto, neppure sfruttabile per la realizzazione di strutture di verde attrezzato o piscine a corredo delle proprietà circostanti. L’art. 18 delle N.T.A. riguarderebbe, infatti, i soli giardini privati edificati, mentre l’art. 19, trattando dei manufatti pertinenziali, non troverebbe applicazione nel caso in esame.<br />
La tesi non può essere condivisa. <br />
Sui giardini privati edificati classificati “H2”, l’art. 18 delle N.T.A. del regolamento urbanistico ammetteva, nel testo risalente alla variante del 2010, la costruzione di manufatti quali gazebo, tukul e pergolati da utilizzare per il ricovero delle autovetture, ovvero, per i lotti di superficie superiore a 1100 mq, di piscine, e, per quelli di superficie superiore ai 5000 mq, di serre o “giardini d’inverno” con struttura in ferro, ghisa o legno; e, a seguito della nuova variante approvata nel 2013 (sulla quale anche <i>infra</i>), esso consente altresì il posizionamento di giochi per bambini, la realizzazione di impianti sportivi in erba e, nei lotti superiori a 4000 mq, di una cabina a corredo della piscina eventualmente presente. È vero che la previsione è espressamente riferita ai “giardini privati edificati”, il che sembra escludere la possibilità che quelle stesse opere siano realizzabili su aree verdi libere che, come il lotto di proprietà del ricorrente, non costituiscano a loro volta pertinenza di edifici o di aree edificate; ma questo non comporta che dette aree non conservino un apprezzabile valore di scambio, derivante appunto dalla capacità edificatoria e di utilizzo che sono destinate ad acquistare una volta poste a servizio di aree già edificate, tanto più che il rapporto pertinenziale fra due immobili non esige che gli stessi siano contigui o adiacenti. <br />
Posto che la destinazione urbanistica costituisce una qualità oggettiva del fondo, che di volta in volta si traduce in possibilità di intervento e utilizzazione diretta ad opera del proprietario, ma può, come detto, anche esaurirsi nel valore di scambio del bene, l’area di proprietà del ricorrente, descritta come incolta e in stato di abbandono, nei limiti della valutazione sommaria che è possibile condurre in questa sede, sembra non incorrere nel divieto di utilizzo sancito dal comma ottavo dello stesso art. 18 delle N.T.A. del R.U., così come sembra poter ospitare la realizzazione di manufatti pertinenziali a norma del successivo art. 19. <br />
Che la destinazione a verde (non solo privato) non produca uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, con effetti di esproprio sostanziale, è del resto riconosciuto in termini generali dalla giurisprudenza, la quale ascrive alla categoria dei vincoli conformativi tale destinazione, funzionalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del pianificatore, fra i quali trovano oramai stabilmente posto anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica. Da tempo si afferma, condivisibilmente, che la destinazione a verde di un’area può ben essere giustificata dall’interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia dei valori ambientai (cfr. Cons. Stato, sez. IV., 25 luglio 2007, n. 4149), alla stregua di un’impostazione che è infine pervenuta a superare il tradizionale ruolo dell’urbanistica in funzione di coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, per riconoscerle la più complessa funzione di garantire lo sviluppo complessivo ed armonico del territorio tenendo conto dell’insieme di fattori costituito dalle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive – e non astratte – esigenze di abitazione della comunità, dalla vocazione dei luoghi, dai valori ambientali e paesaggistici, dalle esigenze di tutela della salute e della vita salubre degli abitanti, e, in definitiva, dal modello di sviluppo che l’amministrazione intende imprimere al territorio stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4976; id., 28 novembre 2012, n. 6040; id., 10 maggio 2012 n. 2710). La destinazione a verde privato, in questa prospettiva, può essere legittimamente invocata dall’amministrazione per svolgere una funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio, del tutto compresa nelle potestà pianificatorie dell&#8217;ente comunale (così Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). <br />
3.2.4. L’acclarata natura conformativa della destinazione a verde privato impressa al terreno di proprietà del ricorrente dalla variante impugnata, a conferma della destinazione preesistente, rende inapplicabile, sul piano della formalità procedimentali, la regola della partecipazione differenziata al procedimento, sancita dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, così come osta alla pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto l’indennizzo di cui all’art. 39 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 327/201 cit.. <br />
Per le medesime ragioni, e con particolare riferimento alla circostanza che il vincolo di destinazione apposto sul bene non ne azzera comunque il valore (d’uso e) di scambio, la variante al R.U. approvata nel 2010 neppure si pone in contrasto con la tutela garantita al diritto di proprietà dall’art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla norma interposta costituita dall’art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’interpretazione eminente datane dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il provvedimento impugnato non ingenera alcuna incertezza in ordine alla sorte del diritto dominicale del ricorrente, limitandosi a ribadire il vincolo conformativo già in essere dal 2005 e, con ciò, a disciplinare l’uso del bene in modo conforme all’interesse generale, com’è nel diritto degli Stati aderenti alla Convenzione E.D.U. a norma del secondo comma dell’art. 1 Prot. 1 invocato dal ricorrente: basti ribadire che il fondo conserva una potenzialità di utilizzo – alternativo all’edificazione a scopo abitativo – certamente suscettibile di valutazione patrimoniale, risultandone perciò smentita l’assimilabilità della situazione in cui versa il sig. Marroncini a quella trattata dalla Corte Europea nella sentenza “Rossitto c. Italia” (l’odierno vincolo di destinazione a verde privato risale, come detto, al 2005, ma analogo contenuto conformativo e non espropriativo presentava il precedente vincolo a verde pubblico, la legittimità del quale costituisce peraltro materia estranea alla controversia). <br />
3.2.5. La scelta urbanistica operata dal Comune resistente è criticata dal sig. Marroncini anche sotto il profilo della sua contrarietà alla situazione dei luoghi. Il mantenimento della destinazione a verde, da parte della variante generale al regolamento urbanistico, conseguirebbe al completo travisamento dello stato di fatto, atteso che il lotto di sua proprietà ricadrebbe in una zona completamente edificata e urbanizzata, al cui interno l’individuazione di un’area a verde privato non si giustificherebbe né sul piano della coerenza con il contesto circostante, né sul piano dell’interesse pubblico a mantenere inedificata un’area che, per la sua modesta consistenza e per l’assenza di vegetazione, non potrebbe ambire a svolgere il ruolo di “polmone verde” utile alle aree limitrofe. <br />
In senso contrario all’affermazione del ricorrente, la documentazione fotografica e le planimetrie in atti mostrano il terreno di sua proprietà all’interno di una porzione dell’U.T.O.E. n. 3 (l’area presa in considerazione è la sorta di quadrilatero delimitato dalle vie Ferrucci, Civitali, Mazzini e Gramsci) che si caratterizza per il leggero tessuto urbanizzato formato da abitazioni circondate da giardini, a non elevata densità insediativa, la cui omogeneità è tuttavia in più punti interrotta dalla presenza di lotti verdi liberi, classificati non solo come verde privato, ma anche come verde attrezzato o aree di valore paesaggistico-ambientale. Considerato, dunque, che la proprietà del ricorrente non rappresenta l’unico lotto rimasto libero e inedificato, ma si inserisce in un contesto contraddistinto dall’alternanza di pieni (edifici) e vuoti (aree verdi), nessuna manifesta irragionevolezza può essere ravvisata nella determinazione di non modificare l’equilibrio fra aree edificate e aree verdi non edificate, che finisce per rispondere a una valutazione insindacabile nell’ottica, cui il collegio aderisce, che assegna all’esercizio del potere amministrativo in urbanistica il raggiungimento di obiettivi eccedenti il ristretto ambito della disciplina di uso dei suoli. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza ha sancito l’insindacabilità di scelte urbanistiche dirette a salvaguardare la presenza di “brecce” verdi libere all’interno di aree edificate, disattendendo la pretesa dei proprietari di quelle aree di veder riconosciuta ai propri fondi la vocazione edificatoria “di completamento” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6040/2012, cit.). <br />
3.2.6. Ad ogni buon conto, vi è un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato. <br />
Il ricorrente rivendica il diritto a edificare sul lotto di via Canova quell’abitazione monofamiliare che non poté essere realizzata prima che il P.R.G. del 1978 modificasse la destinazione del terreno. Ma anche a voler ammettere che la destinazione a verde privato imposta dal regolamento urbanistico del 2005 e confermata dalla variante del 2010 configuri un vincolo non conformativo, ma espropriativo – e così non è per le ragioni che si sono viste –, non per questo potrebbe negarsi all’amministrazione resistente di reiterare il vincolo, con il corredo di adeguata motivazione e con la previsione del dovuto indennizzo, di modo che nessun giudizio di spettanza del bene della vita potrebbe essere pronunciato dal tribunale in questa sede, trattandosi di valutazione pur sempre rimessa al discrezionale (e ragionevole) apprezzamento del Comune.<br />
4. Con il terzo atto di motivi aggiunti, il sig. Marroncini impugna la deliberazione consiliare n. 18 del 14 marzo 2011, con la quale il Comune di Forte dei Marmi ha approvato un piano complesso di intervento che prevede, all’interno della U.T.O.E. n. 3, l’individuazione di due comparti edificatori per la edificazione di due ville monofamiliari (comparti AT9-A e AT11-A). In fase di formazione del piano, era prevista l’individuazione di altri due comparti, su terreni di proprietà comunale non distanti da quello di proprietà del ricorrente (AT12-A e AT12-B); questi aveva pertanto formulato un’osservazione per chiedere che sul suo lotto fosse individuato un terzo comparto edificatorio interno all’ambito AT12, incorrendo nel diniego dell’amministrazione, la quale in sede di approvazione del P.C.I. ha peraltro provveduto allo stralcio dei due comparti AT12 di sua pertinenza.<br />
4.1. Ribadito che la disciplina dettata dalle norme di piano strutturale non è di per sé ostativa all’edificazione sul terreno di proprietà del ricorrente, vanno respinte le censure proposte con il primo motivo aggiunto e volte a far valere l’illegittimità del piano complesso di intervento in via di derivazione da quella del piano strutturale. <br />
4.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente sostiene che, nel respingere la sua osservazione, il Comune avrebbe erroneamente interpretato l’art. 17 delle norme attuative del P.S., il quale, a differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione, non limiterebbe alle sole aree di proprietà pubblica le nuove edificazioni ammesse all’interno dell’U.T.O.E. n. 3 previa approvazione di un piano complesso di intervento. Prova ne sarebbe che è lo stesso P.C.I. approvato a prevedere l’esecuzione di interventi di trasformazione su suoli di proprietà privata, seppure destinati alla parziale cessione gratuita al Comune. <br />
Con il terzo motivo aggiunto, sono censurati i risultati asseritamente irragionevoli cui l’approvazione del piano complesso di intervento avrebbe condotto, benché dichiaratamente animata da volontà perequativa dell’amministrazione. Oltre ad aver errato nell’interpretazione dell’art. 17 delle norme di piano strutturale, il Comune avrebbe piegato a proprie finalità “private” l’esercizio del potere pianificatorio attraverso l’attribuzione della capacità edificatoria a un terreno libero di sua proprietà per la successiva valorizzazione patrimoniale e vendita all’asta dell’immobile, senza, al contempo, attribuire analoghi diritti edificatori a tutti i proprietari di lotti inedificati interni alla U.T.O.E. n. 3 aventi dimensioni adeguate e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente, come invece richiesto dall’art. 19 delle N.T.A. del piano strutturale. Il modello perequativo così applicato dal Comune risulterebbe affetto da disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento di potere e difetto di motivazione, non essendo note le ragioni sottese all’individuazione degli ambiti di trasformazione oggetto del P.C.I. approvato. <br />
Per l’ipotesi in cui l’approvazione del piano complesso di intervento dovesse venire letta come strumento per reiterare il vincolo di inedificabilità gravante sul lotto di sua proprietà, il ricorrente svolge censure che ripercorrono quelle già articolate con i precedenti gravami per far valere l’illegittimità gli atti di reiterazione del vincolo. <br />
4.2.1. Questi motivi sono fondati. <br />
4.2.2. Come inizialmente rilevato (par. 2.1.2.), l’art. 17 delle norme di attuazione del piano strutturale di Forte dei Marmi rimette all’approvazione di piani complessi di intervento la disciplina delle nuove edificazioni all’interno dell’U.T.O.E. n. 3. Il piano complesso di intervento costituisce, a norma degli artt. 56 e 57 della legge regionale toscana n. 1/2005, un atto di governo del territorio da adottarsi in conformità con il piano per le trasformazioni del territorio che richiedano l&#8217;esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati; esso integra il regolamento urbanistico con efficacia limitata al periodo della propria validità, che coincide con la durata della permanenza in carica della giunta comunale che l’abbia promosso, e, in ipotesi di contrasto, prevale sul regolamento stesso. <br />
Il P.C.I. approvato con l’impugnata deliberazione n. 18/2011 individua, come già detto, due comparti edificatori, denominati AT11-A e AT9-A, il primo coincidente con un’area di proprietà comunale da destinare alla valorizzazione e alla dismissione, il secondo con un lotto di proprietà privata sul quale insistono alcuni fabbricati e una struttura già utilizzata come gazometro, relativamente al quale è prevista un’operazione di sostituzione edilizia con demolizione dell’esistente e ricostruzione di una villa nonché di un parcheggio, quest’ultimo da cedere gratuitamente al Comune. Nell’approvare il piano, il Comune ha respinto l’osservazione che il ricorrente aveva presentato chiedendo l’individuazione di un comparto AT12-C all’interno dell’ambito “AT12 via Canova”, ove erano stati individuati i due comparti AT12-A e AT12-B. L’osservazione è stata respinta per contrasto con l’art. 17 delle N.T.A. di piano strutturale, avendo ritenuto il Comune che la norma ammetta la realizzazione di interventi nelle sole aree di proprietà pubblica; contestualmente al rigetto dell’osservazione, il Comune ha disposto lo stralcio dal piano dell’intero ambito edificatorio AT12. <br />
Tanto premesso, non possono che essere ribaditi i rilievi già svolti circa la lettura da dare all’art. 17 delle norme attuative del P.S., che non lascia dubbi in merito alla possibilità di fare luogo a nuove edificazioni all’interno della U.T.O.E. n. 3 per il tramite di piani complessi di intervento. La norma, che sopra è stata riportata, non limita peraltro sotto il profilo soggettivo dell’appartenenza pubblica o privata dei terreni gli ambiti potenzialmente interessati dalla trasformazione, ponendo semmai condizioni di carattere oggettivo inerenti la qualità dei fondi (“lotti inedificati di adeguate dimensioni e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente”); e la conferma che le trasformazioni non debbano riguardare i soli terreni di proprietà comunale si ricava, <i>a contrario</i>, dallo stesso art. 17, nella parte in cui sottrae appunto quei soli beni alle limitazioni dimensionali stabilite in generale per l’ammissibilità delle aree a trasformazione, implicitamente ammettendo che, nel rispetto dei limiti dimensionali, anche per i terreni di proprietà privata sia consentita la trasformazione. D’altro canto, lo stesso piano impugnato individua il comparto edificatorio AT9-A su di un’area di proprietà privata, benché parzialmente destinata alla cessione gratuita in favore del Comune, a riprova dell’erroneità dell’assunto a base del rigetto dell’osservazione. <br />
Il vizio che affligge il rigetto dell’osservazione si trasmette, inevitabilmente, alla delibera di approvazione del piano, per la parte in cui non ammette l’intervento auspicato dal ricorrente. Trattandosi di attività eminentemente tecnico-discrezionale, l’illegittimità riscontrata non può essere superata ai sensi dell’art. 21-<i>octies</i> co. 2 della legge n. 241/1990, occorrendo pertanto che l’amministrazione si ridetermini sul punto alla luce e in coerenza con gli obiettivi del P.C.I. e con le superiori previsioni di piano strutturale. <br />
4.2.3. Nel rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, il Comune dovrà peraltro garantire la ragionevolezza interna del piano approvato. <br />
Questo prevede, lo si è accennato, l’individuazione di un comparto edificatorio denominato AT11-A in corrispondenza di un lotto di proprietà comunale destinato a dismissione, e sul quale è stata perciò ammessa la realizzazione di un’abitazione di complessivi 227 mq su due piani fuori terra e un interrato, per un’altezza massima di sette metri. Il lotto si trova a poca distanza da quello di proprietà del ricorrente ed essendo inserito nel medesimo tessuto urbano composto di ville con giardino, che si è descritto in precedenza (par. 3.2.5.), ne condivideva la classificazione a verde privato. <br />
Ora, la “scheda norma” relativa all’ambito di trasformazione AT11 enuncia l’obiettivo dell’alienazione dell’area edificabile oggetto di intervento onde permettere la realizzazione di standard urbanistici comunali e la realizzazione di opere pubbliche, dovendosi dunque presumere che, a fronte di un interesse patrimoniale, seppur finalizzato all’ottenimento di risorse per la città pubblica, il Comune abbia ritenuto recessivo l’interesse alla salvaguardia dell’area verde, già tutelato dalla destinazione “H2”. Di tale valutazione, che ha riguardato un lotto avente ubicazione e caratteristiche che appaiono del tutto analoghe a quelle del terreno di proprietà del ricorrente, l’amministrazione non potrà non tenere conto nel momento in cui nuovamente provvederà nei confronti di quest’ultimo; ciò non significa, evidentemente, che al ricorrente debba necessariamente essere assicurato identico trattamento, ma che la determinazione assunta, quale che sia, non potrà prescindere da un motivato giudizio di coerenza con le scelte già assunte nell’ambito del piano, in relazione agli obiettivi complessivamente perseguiti dallo stesso. <br />
5. Con il quarto atto di motivi aggiunti è impugnata la deliberazione n. 55 del 12 agosto 2013, come integrata dalla successiva deliberazione n. 69 del 24 settembre 2013, recante l’approvazione di una nuova variante al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi e il rigetto delle osservazioni con cui il ricorrente aveva chiesto la modifica del regolamento al fine di poter edificare sul terreno di sua proprietà una villa unifamiliare. <br />
5.1. Esclusa, per le ragioni ripetutamente viste in precedenza, la fondatezza delle censure di invalidità derivata dedotte con il primo motivo aggiunto, con il secondo motivo aggiunto il ricorrente lamenta l’inadeguatezza della motivazione addotta dal Comune per rigettare le sue osservazioni. <br />
5.1.1. Il motivo è infondato. <br />
5.1.2. L’osservazione del ricorrente è stata respinta, come altre del medesimo tenore, perché “l’intervento di nuova edificazione 2° casa sono disciplinati [<i>sic</i>] attraverso PCI art. 16 delle NTA del PS”. La motivazione, in effetti, è perfettamente aderente alla disposizione richiamata, la quale, stabilendo, al comma 2 lett. b) che “<i>gli alloggi per il tempo libero, la vacanza e la seconda casa, sono programmati solo attraverso i piani complessi di intervento di cui al successivo Art. 18</i>”, rende sostanzialmente vincolato il diniego nella misura in cui sottrae alcuno ambiti alla disponibilità del regolamento urbanistico, senza lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione procedente (né la disposizione è stata impugnata dal ricorrente). <br />
5.1.3. Con il terzo e il quarto motivo aggiunto, anche nei confronti della variante al R.U. approvata nel 2013 il ricorrente fa valere censure di tenore analogo a quello dei motivi fatti valere nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati in precedenza, e, segnatamente, ne contesta la natura di provvedimento sostanzialmente espropriativo nella parte in cui conferma la destinazione a verde privato impressa al terreno di sua proprietà. Valgono in contrario tutte le considerazioni già svolte in precedenza, da intendersi qui integralmente richiamate. <br />
6. In forza di tutto quanto precede, le domande proposte dal ricorrente possono essere accolte limitatamente a quelle formulate con i terzi motivi aggiunti avverso la delibera n. 18/2011, ai sensi e per gli effetti che si sono precisati ai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3.. <br />
6.1. L’accoglimento solo parziale dei gravami giustifica la compensazione delle spese del giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il gravame e le censure proposti con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti; <br />
respinge le impugnazioni proposte con il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti; <br />
accoglie l’impugnazione proposta con il terzo atto di motivi aggiunti e conseguentemente annulla, nei limiti e per gli effetti precisati in parte motiva, la deliberazione consiliare n. 18 del 14 marzo 2011.<br />
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1122</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; B. Massari Est. Societa&#8217; Marmo Canaloni s.r.l. (Avv. C. Lenzetti) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria) sulla giurisdizione e sulle modalità di commisurazione del contributo per l&#8217;estrazione di &#8220;materiali ornamentali&#8221; quali il marmo ai sensi della L.R. Toscana n. 78/1998 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> Societa&#8217; Marmo Canaloni s.r.l. (Avv. C. Lenzetti) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione e sulle modalità di commisurazione del contributo per l&#8217;estrazione di &ldquo;materiali ornamentali&rdquo; quali il marmo ai sensi della L.R. Toscana n. 78/1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversie che attengono all&#8217;esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone di concessione – Giurisdizione del giudice amministrativo- Sussistenza	</p>
<p>2. Cave e miniere &#8211; Art. 15, co. 4, della L.R. Toscana n. 78/1998 &#8211; Commisurazione del contributo per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali – Rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza &#8211; Necessità	</p>
<p>3. Cave e miniere &#8211; Art. 15, co. 4, della L.R. Toscana n. 78/1998 &#8211; Contributo per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali &#8211; Commisurazione alla quantità e qualità del materiale – Riferimento al valore di vendita &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che attengono all&#8217;esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone di concessione salvo il caso in cui detto canone sia fissato dalla legge non venendo in discussione in tal caso l&#8217;utilizzo di un potere discrezionale	</p>
<p>2. La discrezionalità attribuita al comune dall’art. 15, co. 4, della L.R. Toscana n. 78/1998, ai fini della commisurazione del contributo per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali (nel limite massimo del 5% applicabile ratione temporis), non esclude che tale potere debba essere esercitato secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione di fatto alla quale il contributo in parola va applicato	</p>
<p>3. L’art. 15, co. 4, della L.R. Toscana n. 78/1998 stabilisce che il contributo imposto alle ditte escavatrici va commisurato alla quantità e qualità del materiale, con riferimento al valore di vendita del medesimo, nozione che, evidentemente, differisce sensibilmente da quella del valore di produzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2012, proposto da:<br />
Societa&#8217; Marmo Canaloni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Lenzetti, con domicilio eletto presso &#8211; Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Carrara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della deliberazione c.c. n. 41 del 16 aprile 2012, pubblicata all&#8217;albo pretorio comunale del Comune di Carrara in data 3 maggio 2012, mai notificata e/o comunicata alle odierne ricorrenti, avente ad oggetto &#8220;fissazione dell&#8217;aliquota da applicare per determinare il canone di concessione degli agri marmiferi comunali per il biennio 2012-2013&#8221;;<br />	<br />
b) della deliberazione g.c. n. 183 del 26 aprile 2012, pubblicata all&#8217;albo pretorio comunale del Comune di Carrara in data 3 maggio 2012, mai notificata e/o comunicata alla odierna ricorrente, avente ad oggetto &#8220;canone di concessione degli agri marmiferi comunale per il biennio 2012-2013&#8221;;<br />	<br />
c) della deliberazione g.c. n. 184 del 26 aprile 2012, pubblicata all&#8217;albo pretorio comunale del Comune di Carrara in data 3 maggio 2012, mai notificata e/o comunicata alla odierna ricorrente, avente ad oggetto &#8220;contributo previsto dall&#8217;art. 15, comma 4, della legge regionale n. 78/1998 per l&#8217;anno 2012&#8221;;<br />	<br />
d) della nota comunale datata 2 dicembre 2011, a firma del dirigente del settore marmo, ricevuta dalla odierna ricorrente in data 5 dicembre2011, avente ad oggetto la determinazione del valore medio unitario della produzione della cava;<br />	<br />
e) della nota comunale del 31 gennaio 2012, a firma del dirigente del settore marmo, avente ad oggetto la fatturazione del canone di concessione e del contributo di cui alla l.r.t. n. 78/1998;<br />	<br />
f) della nota comunale datata 30 aprile 2012, a firma del dirigente del settore marmo, avente ad oggetto la determinazione del canone di concessione d il contributo ex l.r.t. n. 78/1998:<br />	<br />
g) dell&#8217;art. 10 quinquies, punto 2, del regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, approvato con deliberazione c.c. n. 61 del 21 luglio 2005, nella parte in cui prevede l&#8217;applicazione retroattiva del canone concessorio;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 52 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la società ricorrente di svolgere attività di escavazione del marmo utilizzando una cava, sita nel territorio del Comune di Massa Carrara, in località Canaloni di Colonnata, di cui è concessionaria <i>pro quota</i> ed essendo perciò sottoposta pagamento degli oneri comunali gravanti sugli agri marmiferi e costituiti dal canone di concessione e dal contributo di cui alla legge reg. n. 78/1998. <br />	<br />
La determinazione di tali prelievi è rimessa, nella loro misura, al comune interessato che, tuttavia, a tal fine, può stipulare accordi con le associazioni di categoria degli operatori economici del settore per stabilire una &#8220;<i>tariffa unitaria che ingloba il canone di concessione e il contributo di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78</i>&#8220;.<br />	<br />
In forza di tale previsione il Comune di Carrara ha sottoscritto nel corso degli anni intese con le associazioni rappresentative di categoria, convenendo con esse la misura unitaria degli oneri a carico delle ditte escavatrici.<br />	<br />
Il primo accordo veniva stipulato il 25 novembre 2004, con vigenza fino al 31 dicembre 2011. Successivamente, dietro richiesta del Comune, veniva sottoscritto un secondo accordo il 28 febbraio 2008, con efficacia sino al 31 dicembre 2015, che, integrando la precedente intesa, confermava che la determinazione del contributo in fasce crescenti in relazione al pregio del materiale escavato.<br />	<br />
Con deliberazione di Giunta comunale n. 579 del 30 novembre 2011 il Comune di Carrara, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dava atto della decadenza degli effetti delle deliberazioni n. 63 del 29 febbraio 2008 e n. 409 del 3 agosto 2009 con le quali erano stati approvati, rispettivamente, gli accordi integrativi sottoscritti in data 28 febbraio e 29 luglio 2009 con l&#8217;Associazione degli industriali di Massa Carrara, rilevando che gli accordi integrativi stipulati nelle predette date non risultavano &#8220;<i>validamente costituiti, perfezionati ed efficaci</i>&#8220;. <br />	<br />
Conseguentemente veniva conferito l&#8217;incarico agli Uffici del Settore Marmo, a far data dal 1° gennaio 2012, al fine di &#8220;<i>dare concreta e diretta attuazione alle disposizioni di leggi e regolamentari vigenti in materia e che, pertanto, che siano a tal fine adottati tutti gli atti necessari per l&#8217;attuazione della presente deliberazione, in particolare quelli necessari alla determinazione del canone di concessione e del contributo di cui alla L.R.T. n. 78/1998</i>&#8220;.<br />	<br />
Con nota del 2 dicembre 2011 il Dirigente del Settore Marmo comunicava alla ricorrente di aver avviato l&#8217;analisi della produzione dei materiali ad uso ornamentale, al fine di stabilire la quantità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei diversi materiali prodotti nella loro misura proporzionale, precisando che l&#8217;analisi di cui sopra era propedeutica alla determinazione del valore unitario medio della produzione delle singole cave, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia di materiale, &#8220;<i>valore che sarà preso a riferimento per l&#8217;applicazione del canone di concessione per il biennio 2012/2013 e del contributo di cui alla L.R. della Toscana 78/1998 per l&#8217;anno 2012</i>&#8220;.<br />	<br />
La società ricorrente con nota del 13 dicembre 2011 riscontrava l’atto appena menzionato contestando il merito e il metodo del procedimento, e comunque npn condividono le conclusioni.<br />	<br />
Con note del l’Amministrazione comunale comunicava agli operatori del settore che, in attesa della definitiva determinazione del canone, si sarebbe proceduto alla fatturazione di quanto dovuto applicando le tariffe in vigore fino all’anno 2011.<br />	<br />
Frattanto, con la deliberazione n. 41 del 16 aprile 2012 e il Consiglio comunale disponeva l&#8217;aumento del 5% all&#8217;8% (ossia nella misura massima consentita a un Regolamento) da applicare al valore unitario medio della produzione della cava per determinare il canone di concessione degli agri marmiferi comunali nel biennio 2012/2013. L&#8217;atto veniva recepito con un conforme contenuto dalla Giunta comunale attraverso la deliberazione n. 183 del 26 aprile 2012.<br />	<br />
Inoltre, la stessa Giunta, con deliberazione n. 184, assunta in pari data, determinava l&#8217;importo del contributo di cui all’art. 15, co. 4, della legge regionale n. 78/1998 nella misura massima consentita dalla legge del 5% del valore di vendita dei materiali estratti.<br />	<br />
Di seguito, con note datate 30 aprile 2012 l&#8217;Amministrazione comunicava la stima del valore medio della produzione della cava e, in ragione delle aliquote come sopra stabilite, determinava il canone di concessione del biennio 2012/2013, precisando, inoltre, che, in caso di dissenso rispetto al valore in tal modo determinato, la ditta avrebbe dovuto presentare entro 30 giorni domanda per l&#8217;ammissione al giudizio di stima e che, in ogni caso &#8220;<i>sono comunque immediatamente dovuti i 7/10 del canone come sopra determinato</i>&#8220;.<br />	<br />
Avverso le delibere sopra rubricate e gli atti ad esse presupposti e connessi proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:<br />	<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione del principio di partecipazione e del giusto procedimento. Travisamento della realtà di fatto. Contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis lett. b), della l. n. 241/1990.<br />	<br />
2. Difetto di istruttoria. Carenza, insufficienza, contraddittorietà della motivazione.<br />	<br />
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, co. 4, della legge regionale n. 78/1998. Contraddittorietà esterna e difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.<br />	<br />
4. Contraddittorietà esterna sotto altro profilo. Difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.<br />	<br />
5. Violazione dei principi di irretroattività e legalità dell&#8217;azione amministrativa. Violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.<br />	<br />
Il Comune di Massa Carrara si costituiva in giudizio opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 5 settembre 2012 la ricorrente rinunciava all’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2013 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso all’esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe precisati, con cui il Comune di Carrara, riteneva la intervenuta decadenza degli effetti delle deliberazioni n. 63 del 29 febbraio 2008 e n. 409 del 3 agosto 2009 con le quali erano stati approvati, rispettivamente, gli accordi integrativi sottoscritti in data 28 febbraio 28 e 29 luglio 2009 con l&#8217;Associazione degli industriali di Massa Carrara, rilevando che gli accordi integrativi stipulati nelle predette date non risultavano &#8220;validamente costituiti, perfezionati ed efficaci&#8221;. <br />	<br />
Sono altresì contestati gli ulteriori atti del procedimento adottati dall’Amministrazione con particolare riferimento alla deliberazione consiliare n. 41 del 16 aprile 2012, avente ad oggetto <i>&#8220;fissazione dell&#8217;aliquota da applicare per determinare il canone di concessione degli agri marmiferi comunali per il biennio 2012-2013</i>&#8220;; alla deliberazione di Giunta n. 183 del 26 aprile 2012, avente ad oggetto &#8220;<i>canone di concessione degli agri marmiferi comunale per il biennio 2012-2013</i>&#8220;; alla deliberazione di Giunta n. 184 del 26 aprile 2012, avente ad oggetto &#8220;<i>contributo previsto dall&#8217;art. 15, comma 4, della legge regionale n. 78/1998 per l&#8217;anno 2012</i>&#8220;.<br />	<br />
Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa del Comune in relazione all’asserito difetto di giurisdizione di questo Giudice e all’omessa impugnazione di atti presupposti.<br />	<br />
Le eccezioni vanno disattese.<br />	<br />
Quanto alla prima si osserva che la controversia non ha per oggetto la semplice richiesta di pagamento del contributo e, quindi, atti vincolati di natura paritetica, ma involge un atto di natura autoritativa con il quale, nell’esercizio di poteri discrezionali, il Comune ha determinato, in via astratta e generale, ossia non con riferimento alla sola ricorrente, l’ammontare del contributo per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell&#8217;art. 2 della l. reg. n. 78/1998.<br />	<br />
Da un diverso punto di vista, ove si volesse qualificare il predetto contributo come canone concessorio, soccorre il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie che attengono agli atti che non hanno un contenuto meramente patrimoniale e cioè quelle nelle quali viene in qualche modo in rilievo il potere autoritativo della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008 n. 27336; Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2010 n. 7214).<br />	<br />
Pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che attengono all&#8217;esercizio della discrezionalità nella determinazione del canone di concessione salvo il caso in cui detto canone sia fissato dalla legge non venendo in discussione in tal caso l&#8217;utilizzo di un potere discrezionale (Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2010 n. 15644; id., 31 marzo 2005 n. 6744).<br />	<br />
In ordine alla seconda questione, l’Amministrazione intimata sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la deliberazione di Giunta n. 579 del 30 novembre 2011 con cui, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si dava atto della decadenza degli effetti delle deliberazioni n. 63 del 29 febbraio 2008 e n. 409 del 3 agosto 2009 con le quali erano stati approvati, rispettivamente, gli accordi integrativi sottoscritti in data 28 febbraio e 29 luglio 2009 con l&#8217;Associazione degli industriali di Massa Carrara, rilevando che gli accordi integrativi stipulati nelle predette date non risultavano &#8220;<i>validamente costituiti, perfezionati ed efficaci</i>&#8220;. <br />	<br />
Tra detto atto e la deliberazione impugnata sussisterebbe un nesso di presupposizione tale che la sua omessa impugnazione precluderebbe la proposizione di ogni contestazione nei confronti di quest’ultima, tenuto anche conto della decisiva circostanza che la ricorrente non risulta avere sottoscritto nessuno di tali accordi.<br />	<br />
Neppure questa tesi può essere condivisa.<br />	<br />
La deliberazione di Giunta n. 579/2011, definita dal Comune &#8220;Atto ricognitivo”, pur disponendo in autotutela il ritiro degli accordi precedentemente stipulati con le associazioni di categoria del settore, reca solo il proposito di aggiornamento della disciplina relativa agli oneri addossati alle imprese del settore per l’escavazione dei marmi, senza nulla disporre nel merito in tema di aliquote relative al canone e al contributo.<br />	<br />
Né, del resto, potrebbe sostenersi che l’annullamento eventuale della prima delibera produrrebbe effetto caducante per tutti gli atti successivamente adottati dal Comune in proposito.<br />	<br />
Fermo restando, peraltro, che non sono surrettiziamente proponibili in questa sede censure volte a contestare la delibera n. 579/2011, l’interesse della ricorrente risulta circoscritto a invalidare gli aspetti del provvedimento oggetto del presente ricorso nella misura in cui questo risulterebbe viziato sia sotto il profilo del difetto di istruttoria, che dell’illogicità e dell&#8217;intrinseca contraddittorietà.<br />	<br />
Per tale aspetto appaiono fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
L’art. 15, co. 4, della l. reg. n. 78/1998 dispone che &#8220;<i>Per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dell&#8217;art. 2 il titolare dell&#8217;autorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità del materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite massimo del 5,%</i> (misura successivamente incrementata a 5,25% dall’art. 57, co. 3, della l. reg. n. 77 del 27 dicembre 2012) <i>del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello stabilire gli importi, fa riferimento all&#8217;ammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 ed è versato semestralmente nei modi definiti dal Comune</i>&#8220;.<br />	<br />
La discrezionalità attribuita al comune dalla norma appena riportata, ai fini della commisurazione del contributo per l&#8217;estrazione di materiali ornamentali (nel limite massimo del 5% applicabile <i>ratione temporis</i>), non esclude che tale potere debba essere esercitato secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione di fatto alla quale il contributo in parola va applicato. <br />	<br />
Viene in rilievo, sotto tale profilo, la questione del “<i>valore unitario medio della produzione della cava</i>&#8221; in base al quale l&#8217;amministrazione comunale intenderebbe fissare l&#8217;importo del canone concessorio da versare, nonché del contributo di cui alla legge regionale n. 78/1998.<br />	<br />
A tal fine il Comune ha invitato la ricorrente a fornire le informazioni necessarie senza, peraltro, specificare se, con tale richiesta, intendesse riferirsi al valore medio di mercato dei materiali, al valore di vendita degli stessi e, soprattutto, senza alcuna distinzione in ordine alla qualità e alla tipologia del materiale ricavato dalla lavorazione della cava.<br />	<br />
Giova in proposito rammentare che l’art. 15, co. 4, della l. reg. n. 78/1998 sopra citato stabilisce che il contributo imposto alle ditte escavatrici va commisurato alla quantità e qualità del materiale, con riferimento al valore di vendita del medesimo, nozione che, evidentemente, differisce sensibilmente da quella del valore di produzione.<br />	<br />
D&#8217;altro canto, con riferimento a quanto dedotto con il quarto motivo, non può non rilevarsi che la volontà espressa dall&#8217;amministrazione con la nota del 31 gennaio 2012 si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 10 quinquies, punto 2, del Regolamento comunale degli agri marmiferi secondo cui, in caso di mancanza di accordi tra le parti, il Comune, ai fini della determinazione del canone concessorio, deve, in via provvisoria, procedere all&#8217;applicazione del canone relativo all&#8217;anno precedente e, quindi, al canone stabilito con gli accordi del 2008/2009, nel mentre nella nota del 31 gennaio cita si dà atto che il contributo applicato sarà quello scaturito dalle pattuizioni contenute gli accordi del 2003 / 2004, ovviamente di importo inferiore.<br />	<br />
E d&#8217;altra parte, altrettanto contraddittoriamente, non può ritenersi ammissibile che il comune pretenda il pagamento degli oneri concessori sulla base di accordi che essa stessa, secondo quanto affermato con la delibera n. 579/2011, ritiene non &#8220;<i>validamente costituiti, perfezionati ed efficaci</i>&#8220;. <br />	<br />
Quanto finora argomentato non conduce, ovviamente, all&#8217;affermazione che l&#8217;amministrazione dovrebbe differenziare il canone concessorio ed il contributo stabilito dalla legge regionale in ragione della diversa situazione di ogni azienda alle quali essi saranno sottoposti, bensì che tale differenziazione vada operata con riferimento alla base imponibile a cui applicarla, e ciò non può che avvenire attraverso un&#8217;adeguata istruttoria che, nella fattispecie, appare essere mancata.<br />	<br />
D&#8217;altra parte, oggetto della controversia non è, come sembra ritenere il Comune di Massa Carrara nelle sue difese, così adombrando un difetto di giurisdizione di questo giudice, la determinazione del valore di mercato del materiale lapideo estratto, differenziato per le sue tipologie, bensì il procedimento attraverso il quale a tale determinazione si è giunti, essendo la questione di competenza del giudice amministrativo.<br />	<br />
Se ne deve concludere, per le ragioni che precedono che il ricorso, nei limiti indicati, va accolto con conseguente annullamento degli atti applicativi delle deliberazioni di Giunta comunale n. 183 e 184 del 26 aprile 2012.<br />	<br />
Le spese del giudizio, attesa la particolarità e novità della questione, possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati, come in motivazione precisato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1122/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</a></p>
<p>Pres. Lundini – Est. Sapone Gea Costruzioni srl (Avv.ti M. Cocco, E. Poscio e M. Letizia) c/ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture (Avv. Stato), Comune di Sesto San Giovanni (Avv.ti G. Mariotti, G. Pafundi, S. Festucci, L. Lo Campo, P. Scheggia) e Soa Alpi Professional Spa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini – Est. Sapone<br /> Gea Costruzioni srl (Avv.ti M. Cocco, E. Poscio e M. Letizia) c/ Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture (Avv. Stato), Comune di Sesto San Giovanni (Avv.ti G. Mariotti, G. Pafundi, S. Festucci, L. Lo Campo, P. Scheggia) e Soa Alpi Professional Spa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;iscrizione nel casellario informatico a seguito di false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione mendace – Autonoma fattispecie di esclusione – Configurabilità – Sussiste – Ragione	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazioni mendaci – P.A. – Obbligo segnalazione – Sussiste – AVCP – Obbligo iscrizione nel casellario – Sussiste	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti generali – Autocertificazione – Dichiarazione mendace – Iscrizione nel casellario – Ammissibilità – Sussiste – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l&#8217;obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che nelle regole di gara medesime) nell&#8217;art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall&#8217;art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che &#8220;qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;.	</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 27 D.P.R. n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all&#8217;Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, l&#8217;Autorità di Vigilanza, è tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, tra le quali non può non rientrare l&#8217;adozione di un provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione.	</p>
<p>3. L&#8217;art.27, comma 1, lett t) del DPR n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), consente l&#8217;iscrizione nel casellario informatico di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.3089 del 2009 proposto dalla </p>
<p>srl Gea Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mario Cocco, Elvira Poscio e Massimo Letizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Letizia in Roma, Viale Angelico n.103;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliataria;<br />
&#8211; Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Mariotti, Gabriele Pafundi, Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia, con domicilio eletto presso lo sudio dell’avv. Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14;<br />
&#8211; Soc Soa Alpi Professional Spa, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della seguente annotazione nel casellario informatico dell&#8217;osservatorio dei Contratti pubblici disposta in data 20 febbraio 2009 dall&#8217;intimata Autorità:<br />	<br />
 La stazione appaltante Comune di Sesto San Giovanni sulla base del modello di comunicazione di cui all&#8217;allegato A della determinazione n.1/2005, inviato con nota prot.68504 del 6.8.2008, ha disposto la decadenza del&#8217;aggiudicazione provvisoria e la esclusione della gara di appalto per l&#8217;affidamento dei lavori relativi all&#8217;intervento di adeguamento del Centro socio educativo di Via Boccaccio n.257 e Centro diurno disabili nei confronti dell&#8217;impresa Cea Costruzioni in ATI con altra impresa. Ciò in quanto la stazione appaltante ha accertato il mancato riscontro oggettivo in atti della PA con quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara. La S.A. ha difatti ritenuto che per la Gea Costruzioni srl ricorressero gli estremi previsti dall&#8217;art.38, comma1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006. In particolare, dall&#8217;acquisizione del casellario integrale a carico di uno dei soggetti indicati dall&#8217;art. 38, comma 1, lett. b) e c) è risultata sentenza di condanna per reati ritenuti incidenti sulla moralità professionale adottata dalla Corte di Appello di Torino e decreto penale emesso dal GIP della Procura di Novara, non dichiarati in sede di gara. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000&#8243;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/ conseguenziale. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture e del Comune di Sesto San Giovanni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha partecipato coma mandataria di un rti ad una procedura di appalto indetta dal comune di Sesto San Giovanni, risultandone aggiudicataria.<br />	<br />
Essendo emerso, a seguito della verifica effettuata dalla stazione appaltante di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, che nei confronti del Direttore Tecnico della Gea Costruzioni sussistevano una sentenza di condanna per reati ritenuti incidenti sulla moralità professionale adottata dalla Corte di Appello di Torino e un decreto penale emesso dal GIP della Procura di Novara, non dichiarati in sede di domanda, l&#8217;intimato comune ha disposto la decadenza dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e l&#8217;esclusione della ricorrente dalla gara de qua, per il mancato riscontro oggettivo di quanto dichiarato dalla società ricorrente. <br />	<br />
Successivamente la stazione appaltante ha comunicato il suddetto provvedimento all&#8217;intimata Autorità, la quale ne ha disposto l&#8217;inserimento nel Casellario informatico ai sensi dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000, inserendo anche il riferimento come motivazione dell&#8217;esclusione all&#8217;art.38, comma 1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006, il quale prevede l&#8217;esclusione dalla gare pubbliche dei soggetti &#8220;nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un&#8217;organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all&#8217;articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l&#8217;esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa&#8217; con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio&#8221;. <br />	<br />
La suddetta annotazione è stata impugnata con il presente gravame affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione di legge : art.27, comma 2, del DPR n.34/2000, lett. q), r) s) o, in subordine, t). Carenza di istruttoria nell&#8217;esercizio del proprio potere di vigilanza e controllo e eccesso di potere per carenza dei presupposti applicativi dell&#8217;art.27, comma 2, lettere citate del DPR n.34/2000. Ingiustizia manifesta;<br />	<br />
2) Violazione dell&#8217;art.27, comma 2, lettere t) ed s) del DPR n.34/2000 ed eccesso di potere per falsa applicazione di legge. Falsa interpretazione ed applicazione di legge (combinato disposto art.28, comma 1, lett.c del D.lgvo n.163/2006 e art.38, comma 2, del D.lgvo n.163/2006;<br />	<br />
3) Eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione di legge: combinato disposto art.38, comma 1, lett.c) del d.lgvo n.163/2006 e art.27, comma 2, lett. q) con artt. 163 cp, 167 cp, 445 cpp e con artt. 2 cp, 46 L. 298/1974 e DPR n.507/1999. Manifesta insussistenza del fatto segnalato;<br />	<br />
4) Eccesso di potere per errata applicazione dell&#8217;art. 27 del DPR n.34/2000 per dissociazione dell&#8217;impresa dall&#8217;operato del suo direttore tecnico.<br />	<br />
Si sono costituiti sia l&#8217;Autorità di Vigilanza che il comune di Sesto San Giovanni contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell&#8217;11.1.2012 il proposto gravame è stato assunto in decisione. <br />	<br />
In primis è fondamentale chiarire i rapporti esistenti tra la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante e la successiva annotazione effettuata dalla resistente Autorità.<br />	<br />
Al riguardo, alla luce di quanto meticolosamente affermato dal comune di Sesto San Giovanni in sede di memoria conclusionale sulla base della documentazione versata agli atti, si evince che:</p>
<p>a) la stazione appaltante aveva disposto la decadenza dell&#8217;aggiudicazione provvisoria e la conseguente esclusione dell&#8217;offerta della società ricorrente in ragione della difformità di quanto autocertificato in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all&#8217;art.38 del D.lgvo n.163/2006 da parte del Direttore tecnico di Gea Costruzioni, signor Giovanni Calvigni, rispetto a quanto emerso dal certificato del casellario giudiziale, difformità che configurava la fattispecie di dichiarazione non veritiera; <br />	<br />
b) la successiva segnalazione all&#8217;Autorità si basava unicamente su tale motivo di esclusione;<br />	<br />
c) in sede di annotazione la suddetta Autorità alla citata causa di esclusione aggiungeva autonomamente che per la società ricorrente ricorrevano gli estremi previsti dall&#8217;art.38, comma 1, lett.c) del D.lgvo n.163/2006.<br />	<br />
Così chiariti i termini fattuali della vicenda in esame, con il primo motivo di doglianza l&#8217;odierna istante ha impugnato la annotazione de qua sul presupposto che la segnalazione della stazione appaltante sarebbe stata effettuata al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge.<br />	<br />
La dedotta censura è palesemente infondata.<br />	<br />
In merito deve essere osservato che:<br />	<br />
a) il bando di gara prevedeva, pag.15, come causa di esclusione la mancanza di quanto sopra richiesto alla lett.e), in cui era stabilito, tra l&#8217;altro, che il concorrente doveva indicare espressamente tutte le condanne definitive riportate anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale;<br />	<br />
b) è pacifico che il direttore tecnico della Gea Costruzioni non aveva dichiarato una sentenza di condanna della Corte di Appello confermata in Cassazione e un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, da cui è derivata la successiva esclusione dell&#8217;odierna istante per dichiarazione mendace; <br />	<br />
c) come chiarito dalla giurisprudenza in materia (CS, nn.428 e 7581 del 2010; Tar Friuli n.191/2011; Tar Veneto n.75/2011) la dichiarazione mendace (quando il Bando stabilisca l&#8217;obbligo di fornire certe dichiarazioni) costituisce una autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione (oltre che, come nel nostro caso, nelle regole di gara medesime) nell&#8217;art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato anche dall&#8217;art. 38, comma 2, del D.Lg. 163/06) in tema di autocertificazione, che prevede che &#8220;qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera&#8221;, cioè, nella specie, dall&#8217;ammissione alla gara;<br />	<br />
d) conseguentemente, alla luce di quanto costantemente affermato da questa Sezione (n. 7052/2003; 9221/2008) secondo cui ai sensi dell&#8217;art. 27 D.P.R. n. 34/2000, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all&#8217;Osservatorio tutte le notizie che riguardino le imprese qualificate e le gare cui esse partecipino e, dall&#8217;altro, l&#8217;Autorità di Vigilanza sia tenuta ad inserire nel Casellario informatico tutte le notizie ed i contenuti degli atti che ad essa pervengano dalle SOA e dalle stazioni appaltanti, tra le quali non può non rientrare l&#8217;adozione di un provvedimento di esclusione per dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, ne discende la legittimità della segnalazione della stazione appaltante.<br />	<br />
Da rigettare è anche l&#8217;altro profilo di doglianza prospettato con la censura in esame con cui è stato fatto presente che l&#8217;intimata Autorità prima di effettuare la contestata annotazione non avrebbe effettuato alcuna istruttoria in merito.<br />	<br />
Al riguardo, in linea con quanto meticolosamente affermato dal comune di Sesto San Giovanni in sede di memoria conclusionale, in alcun modo contestato in merito, il Collegio sottolinea che:<br />	<br />
1) il provvedimento di segnalazione riportava la determinazione dirigenziale n.86/2008 di esclusione dove era specificato che si sarebbe proceduto alla successiva segnalazione all&#8217;Autorità;<br />	<br />
2) la stazione appaltante aveva allegato alla segnalazione anche le giustificazioni prodotte dalla società ricorrente che non erano state ritenute fondate;<br />	<br />
3) in tale contesto fattuale non può negarsi che l&#8217;Autorità aveva a disposizione tutti gli elementi necessari al fine di effettuare un&#8217;analitica ed esaustiva disamina della vicenda de qua.<br />	<br />
Infondata è anche la successiva ed articolata doglianza con cui è stato fatto presente che:</p>
<p>a) l&#8217;esclusione in discorso non poteva essere segnalata per la successiva annotazione in quanto l&#8217;art.27, comma 2, lett. r) del DPR n.34/2000 nel prevedere la segnalazione dei provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalla stazione appaltante ai sensi dell&#8217;art.8, comma 7, del DPR n.109/1994, non poteva essere ritenuto applicabile stante l&#8217;avvenuta abrogazione della suddetta disposizione;<br />	<br />
b) in ogni caso la citata previsione di cui alla lettera r) non sarebbe applicabile nel caso di specie perchè l&#8217;obbligo di segnalazione sussisterebbe solo per i requisiti speciali e non per quelli generali, giusta quanto disposto dall&#8217;art.48 del D.lgvo n.163/2006. <br />	<br />
Relativamente alla prima problematica il Collegio osserva che il riferimento alla ipotesi di cui alla lett.r) risulta essere del tutto inconferente, atteso che , come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione VI, n. 2580/2001, l&#8217;art.27, comma 1, lett t) consente l&#8217;iscrizione di qualsivoglia dato rilevante, in aggiunta a quelli tipizzati dalle lettere precedenti del medesimo articolo, ed è dunque idoneo a comprendere le false dichiarazioni sui requisiti di carattere generale. <br />	<br />
In ordine al secondo profilo di doglianza la tesi ricorsuale è in palese contrasto con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, cui il Collegio intende conformarsi, la quale ha affermato, (ex plurimis la citata sentenza n.2580/2011) che &#8220;sono suscettibili di segnalazione e iscrizione nel casellario informatico non solo le false dichiarazioni relative al possesso di requisiti di carattere speciale, ma qualsivoglia falsa dichiarazione resa in gara, anche se relativa al possesso di requisiti di carattere generale, desumendosi ciò:<br />	<br />
&#8211; dal fatto che l&#8217;art. 38, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 163 del 2006, considera ragione di esclusione la falsa dichiarazione sui requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, senza limiti di oggetto e senza dunque distinguere tr<br />
&#8211; dalla circostanza che l&#8217;art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. n. 34/2000 (&#8220;Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici&#8221;), da applicare nella specie ratione temporis, consente l&#8217;iscrizione di qualsi<br />
&#8211; dalla illogicità, infine, di una interpretazione che dia rilievo solo alle false dichiarazioni relative ai requisiti speciali (oltretutto variabili da appalto ad appalto), e non anche alle false dichiarazioni relative ai requisiti generali, che attengon<br />
Alla luce delle esposte argomentazioni, pertanto, anche la censura in esame deve essere rigettata.<br />	<br />
Con il terzo motivo di doglianza l&#8217;odierna istante ha contestato la gravata annotazione, nella parte in cui l&#8217;Autorità ha fatto presente che le condanne non dichiarate avrebbero inciso sul possesso dei requisiti professionali, sostenendo che:<br />	<br />
I) relativamente alla sentenza di condanna della Corte di Appello di Torino il reato si sarebbe estinto in virtù del combinato disposto degli artt. 163 e 167 del cp non avendo il soggetto attivo del reato commesso un delitto nei cinque anni successivi alle sentenza di condanna ed avendo adempiuto agli obblighi imposti;<br />	<br />
II) in ordine al decreto penale di condanna il reato è stato depenalizzato per effetto del D.lgvo n.507/1999 e quindi il suddetto decreto pur essendo divenuto originariamente irrevocabile, può successivamente essere revocato dal giudice dell&#8217;esecuzione una volta intervenuta la depenalizzazione del reato.<br />	<br />
Per quanto concerne la problematica di cui al punto a) il Collegio osserva che il provvedimento del GE di riabilitazione è del 30.6.2010, ben successivo, quindi, alla data della segnalazione e della successiva annotazione, le quali, pertanto, in base al principio tempus regit actum risultano del tutto legittime; analogamente anche per quanto riguarda il decreto penale di condanna l&#8217;astratta revocabilità dello stesso in forza della depenalizzazione del reato non può di per sè inficiare la legittimità della segnalazione e della successiva iscrizione in assenza, alla data in cui entrambe furono effettuate di un decreto di revoca.<br />	<br />
Pure da rigettare è la successiva doglianza con cui sono state contestate sia la segnalazione che la successiva iscrizione in quanto sia la stazione appaltante che la resistente Autorità non avrebbero considerato che la società ricorrente si era dissociata dall&#8217;operato del proprio direttore tecnico avendo proceduto a revocare l&#8217;incarico, atteso che la prospettata dissociazione non è stata addotta dalla ricorrente in sede di controdeduzioni fornite alla stazione appaltante e non è stato dimostrato che era intervenuta prima della segnalazione.<br />	<br />
Infondato è, infine l&#8217;ultimo motivo di doglianza, con cui l&#8217;odierna istante ha affermato che anche a ritenere che l&#8217;annotazione sia stata effettuata ai sensi della lett. t) del comma 2) dell&#8217;art.27 del DPR n.34/2000, nondimeno la stessa deve essere considerata illegittima in quanto l&#8217;Autorità non ha esternato le ragioni che l&#8217;hanno giustificata, in quanto l&#8217;annotazione risulta essere un atto dovuto una volta valutata l&#8217;afferenza della segnalazione alle ipotesi descritte nel citato art.27.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame poichè è lapalissiano che la esclusione per false dichiarazioni non poteva non rientrare nella ipotesi di cui al punto t) l&#8217;Autorità era vincolata in toto ad effettuarla.<br />	<br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato, <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Lundini, Presidente FF<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Cecilia Altavista, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-2-2012-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2012 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.1122</a></p>
<p>sull&#8217;ambito di applicabilità della legge 13/1989 e sulla necessità che, ai fini dell&#8217;applicazione della legge speciale, risieda un disabile nell&#8217;edificio interessato dall&#8217;intervento volto alla rimozione di barriere architettoniche Edilizia e urbanistica – Barriere architettoniche – Ambito di applicazione della legge 13/1989 Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito di applicabilità della legge 13/1989 e sulla necessità che, ai fini dell&#8217;applicazione della legge speciale, risieda un disabile nell&#8217;edificio interessato dall&#8217;intervento volto alla rimozione di barriere architettoniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Barriere architettoniche – Ambito di applicazione della legge 13/1989</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della legge speciale n. 13/1989 è stato riconosciuto che tra i soggetti tutelati rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili, nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età.</p>
<p>La finalità della legge n. 13/89 è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto.</p>
<p>Non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione, mentre a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
Claudio Rovis		&#8211;	Presidente f.f.<br />	<br />
Riccardo Savoia 	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Alessandra Farina	&#8211;	Consigliere, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2468/06 proposto da</p>
<p><B>GRADENIGO MARGHERITA, DEBICKE’ VAN DER NOOT ALESSANDRO E DEBICKE’ VAN DER NOOT LUCA</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Debickè van der Noot, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Michele Gradenigo in Venezia – Ponte dei Squartai – S. Croce 269;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali ed Architettonici di Venezia</b>, in persona del Soprintendente pro tempore, il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63; </p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Condominio del Palazzo Gradenigo, S. Croce 764 Venezia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
e </p>
<p></p>
<p align=justify>
dei condomini <b>Secondo Faccia, Marina Sarpellon, Liliana Righi, Maria Grazia Righi, Luca Cordioli e Laura Gradenigo</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento datato 26.1.2006 della Soprintendenza per i Beni Ambientali Culturali ed Architettonici di Venezia, già impugnato in via gerarchica con ricorso 20.4.2006, impugnazione da ritenersi respinta essendo decorso il termine di 90 giorni dal 20.4.2006, a seguito del silenzio dell’autorità gerararchica adita.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 30.11.06 e depositato presso la Segreteria il 2.12.06, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 28.3.2007;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 3 aprile 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina &#8211; l’avv. Debickè per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato Brunetti per il Ministero intimato;</p>
<p>Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>
considerato<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
che, quanto all’ambito soggettivo di applicazione della legge speciale, n. 13/1989, è stato riconosciuto che tra i soggetti tutelati rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età  (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996);<br />
che, invero, la finalità della legge è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto;<br />
che, conformemente alla finalità così individuata, è stato chiarito dalla giurisprudenza di merito che non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione;<br />
che a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio;<br />
ciò premesso, il ricorso risulta fondato con riguardo, in via assorbente, al primo motivo di doglianza, con il quale è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione;<br />
invero, in base alle disposizioni applicabili nel caso di specie (L. n. 13/89, art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “<i>solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato</i>”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “<i>…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato</i>”;<br />
atteso che la norma così richiamata trova applicazione anche nel caso in esame, ove, pur essendo stato assentito l’intervento, è stata apposta la prescrizione relativa all’installazione del servoscala a partire dalla seconda rampa dello scalone, senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pregiudizio derivanti dalla realizzazione dell’intervento (così come richiesto, con interessamento anche della parte esclusa) rispetto all’immobile tutelato ex L. n. 1089/39;<br />
ritenuto, quindi, che l’amministrazione ha assunto il provvedimento impugnato, corredato della contestata prescrizione, senza esternare le ragioni che, in rapporto al bene tutelato, ostavano all’installazione del servoscala a partire dalla prima rampa di scale;<br />
il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-5-4-2007-n-1122/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.1122</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, Est. A. Monaciliuni Pisanti Maria e Pisanti Carmela (Avv.ti Gabriele Casertano e Salvatore Casertano) c. Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprinetendenza per i Beni e le Attività culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, Est. A. Monaciliuni<br /> Pisanti Maria e Pisanti Carmela (Avv.ti Gabriele Casertano  e Salvatore Casertano) c. Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprinetendenza per i Beni e le Attività culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. nella procedura di imposizione del vincolo su terreni di proprietà privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Procedura di imposizione del vincolo su terreni di proprietà privata – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90 – Ratio.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Procedura di imposizione del vincolo su terreni di proprietà privata – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90 – Necessità.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Procedura di imposizione del vincolo su terreni di proprietà privata – Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/90 – Prova dell’osservanza della formalità di avvenuta comunicazione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 7 L. n. 241/90 esprime un principio generale dell’ordinamento giuridico ed ha finalità di assicurare la piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione, rendendo edotto il privato dell’inizio di un determinato procedimento, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione<sup>1</sup>.</p>
<p>2. In coerenza con il principio espresso all’art. 7, L. n. 241/90, deve essere affermata la necessità dell’avviso di avvio del procedimento nel caso in cui l’Amministrazione intenda imporre un vincolo su terreni di proprietà privata ed intenda, quindi, adottare provvedimenti che possono produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario<sup>2</sup>.</p>
<p>3. Laddove l’Amministrazione sostenga di aver notificato all’interessato l’avviso di avvio del procedimento di imposizione del vincolo, deve fornire la prova dell’avvenuta notifica allegando agli atti i relativi avvisi di ricevimento.</p>
<p></b>____________________________________________<br />
1) Cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1751; idem, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4836,; da ultimo Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 36.</p>
<p>2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2516; TAR Lombardia, Brescia, 21 ottobre 2004, n. 1360; TAR Puglia, Bari, sez. II, 20 maggio 2005, n. 2413.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA    ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania </b>– <b><br />
Napoli &#8211;  Sez. VII</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei Magistrati<br />
Francesco  GUERRIERO           Presidente<br />
Arcangelo  MONACILIUNI       Componente<br />
Mariangela  CAMINITI              Componente  &#8211;  Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11702 del 2003 proposto dalle signore<br />
<b> Pisanti Maria</b> e <b>Pisanti Carmela</b>, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Casertano e Francesco Casertano,  con i quali sono elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Pietro Giannone, n.30, presso l’avv. Emilio Iacobelli,</p>
<p align=center>contro<br />
</P><BR></p>
<p align=justify>
Il <b>MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI &#8211;  SOPRINTENDENZA REGIONALE per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui <i>ope legis</i>  è domiciliato alla via A. Diaz, n.11,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>a) del decreto in data 5.2.2003, n.114, <i>in parte qua</i> del Soprintendente Regionale della Campania per i Beni e le Attività Culturali, notificato il 23.7.2003;<br />
b) della relazione storico-artistica tecnico scientifica della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico per le Province di Caserta e Benevento, redatta il 5.2.2003;<br />
c) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.</p>
<p> Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della intimata Amministrazione dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, il Primo Referendario Mariangela Caminiti  e  uditi i difensori delle parti presenti, come risulta da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Le ricorrenti Pisanti Carmela e  Pisanti Maria premettono di essere proprietarie per 1/2  del terreno sito in Maddaloni ed iscritto alla partita 17015, particelle 5176 e 552 della estensione di mq.1989, circostanti all’ immobile “Villa Palladino”, situato alla via Caudina nello stesso Comune.<br />
Con Decreto n.114 del 5.2.2003 la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività culturali della Campania, previa relazione della Soprintendenza di Caserta e Benevento, ha esteso il vincolo diretto, già a suo tempo apposto con DM 1984  sui terreni adiacenti, nonché quello indiretto sui suoli limitrofi in proprietà alle sorelle Maria e Carmela Pisanti e  altri.<br />
Avverso detti provvedimenti le ricorrenti hanno proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo quali motivi:<br />
1)	<b>Violazione degli artt.42 e 97 della Costituzione; dell’art.7 e ss. della Legge 7.8.1990, n.241; degli artt. 2 – comma 1, lett.a) – 6 e 49 del D.Lgs. 29.10.1999, n.490. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: </b> lamentano la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L.241 del 1990, in quanto l’Amministrazione non ha informate le interessate della procedura di imposizione del vincolo sui terreni, ledendo così il diritto di partecipazione delle ricorrenti.<br />	<br />
2)	<b>Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 – comma 1, lett.a) – e  6  del D.Lgs. 29.10.1999, n.490. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità. Travisamento dei fatti. Sviamento:</b> dalla lettura degli atti impugnati si rileverebbe la carenza dei presupposti idonei ad avvalorare il giudizio di interesse artistico-storico riguardo i terreni gravati. In particolare, la richiamata proposta della Soprintendenza non fa riferimento ai profili storico artistici del terreno circostante l’edificio né la connessione allo stesso riguardo la particolare importanza.<br />	<br />
3)	<b>Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29.10.1999, n.490. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità. Travisamento dei fatti. Sviamento:</b> il  predetto Dm del 1984 si limitava ad imporre il vincolo sul fabbricato, mentre solo con il DM 10.6.2000 si è proceduto alla dichiarazione di pubblica utilità ed esproprio ai fini della sistemazione e salvaguardia del complesso “Villa Paladino”, nel cui giardino erano stati rinvenuti resti di tombe risalenti alla fine del IV secolo A. C; risulterebbe che gli immobili oggetto della precedente tutela archeologica all’atto dell’emanazione del decreto impugnato erano stati già assoggettati a procedura espropriativa e non potevano quindi formare oggetto dell’estensione di un vincolo già impresso agli immobili del sig. Pisanti Francesco, adiacenti al complesso immobiliare “Villa Palladino”.<br />	<br />
4)	<b>Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 29.10.1999, n.490. Violazione art.91 e ss. D.Lgs. 29.10.1999, n.460. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione. Illogicità. Sviamento:</b> il decreto impugnato contrasterebbe con il contenuto del decreto del Direttore Generale del Ministero BB. AA. CC. 16.6.2000, con cui , previa dichiarazione di pubblica utilità, sarebbero stati acquisiti al Demanio dello Stato con esproprio i suoli adiacenti al Palazzo Ducale, interessati da resti di tombe risalenti al IV secolo A.C., di proprietà del  sig. Pisanti Francesco. Sussisterebbe l’illegittimità dell’estensione del vincolo diretto a suoli già tutelati ai fini archeologici, con palese contraddittorietà tra gli atti della stessa Amministrazione.<br />	<br />
5)	<b>Illegittimità derivata: </b>i vizi innanzi denunciati  renderebbero illegittimo, in via derivata, la parte del DM impugnato relativo all’imposizione del vincolo indiretto.<br />	<br />
6)	<b>Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 – comma 1, lett.a) – e 49 del D.Lgs 29.10.1999, n.490. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione:</b> l’estensione del vincolo diretto rispetto a quello già creato con il DM 24.9.1984 e la creazione di quello indiretto sarebbero illegittimi, in quanto sopravvenuti a distanza di 20 anni e per circostanze di fatto e giuridiche non sopraggiunte, ma già esistenti al momento dell’imposizione del vincolo.<br />	<br />
7)	<b>Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 49del D.Lgs. 29.10.1999, n.490. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; motivazione incongrua e perplessa:</b> il decreto impugnato recherebbe una motivazione incongrua non rispondente  alla situazione dei luoghi e non rigorosa, come invece necessaria in caso di imposizione di vincolo indiretto<br />	<br />
In data 17 novembre 2006 i difensori delle ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione a sostegno del ricorso e con successiva memoria conclusionale hanno insistito per l’accoglimento dello stesso.<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si è costituito ritualmente in giudizio  e con successiva memoria, depositata in data 1 dicembre 2006, ha controdedotto sostenendo la legittimità del provvedimento e dell’operato dell’Amministrazione.<br />
Il ricorso è stato posto in decisione nel corso dell’odierna udienza. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il ricorso presenta evidenti profili di fondatezza dovendosene condividere la censura di violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n.241 del 1990  e del giusto procedimento  di cui al primo motivo, che sul piano logico giuridico assume valore assorbente e pregiudiziale rispetto agli altri motivi del gravame.<br />
In  particolare, come è stato rilevato in fatto, le ricorrenti lamentano di non essere state informate dall’Amministrazione della procedura di imposizione  del vincolo sui terreni, ledendo così il diritto di partecipazione al procedimento  delle stesse.<br />
Giova, al riguardo, osservare che l’art.7 della legge n.241, in materia di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, esprime un principio generale dell’ordinamento giuridico ed ha la finalità di assicurare la piena visibilità all’azione amministrativa nel momento della sua formazione, rendendo edotto il privato (anche in attuazione dei canoni di rango costituzionale  dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa) dell’inizio di un determinato procedimento, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell’atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003, n.1751; idem, Sez. IV, 20 settembre 2005, n.4836; Tar Campania, Sez. VII, 9 giugno 2006, n.6862; da ultimo Cons Stato , Sez. V, 10 gennaio 2007, n.36) .<br />
In coerenza con tale valenza assegnata alla predetta disposizione deve, quindi, essere affermata la necessità dell’avviso di avvio del procedimento nei casi di procedimenti preordinati all’adozione di atti vincolati e nelle ipotesi in cui il provvedimento conclusivo produca effetti  pregiudizievoli nella sfera del destinatario. <br />
Detti principi generali  recati dalla citata Legge n.241 del 1990 risultano applicabili al procedimento di imposizione di vincolo, sia diretto che indiretto, di cui al D.Lgs. n.490 del 1999 e succ. mod., dovendosi  inviare detta comunicazione di avvio del procedimento agli stessi soggetti cui deve essere comunicato il provvedimento di imposizione, destinato ad incidere nella sfera giuridica dei destinatari proprietari (possessori o detentori); ciò al fine di consentire al privato una partecipazione che gli permetta di far constatare  circostanze ed elementi idonei ad una esatta valutazione sulla rilevanza del bene da sottoporre a vincolo ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, rappresentare all’Amministrazione tutte quelle circostanze, poi esposte nel gravame,che secondo un giudizio <i>a posteriori</i>, avrebbero potuto conformare diversamente le scelte dell’Amministrazione facendola recedere da una sua erronea decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n.2516; Tar Lombardia, Brescia, 21 ottobre 2004, n.1360; Tar Puglia, Bari, Sez,. II, 20 maggio 2005, n.2413).<br />
Né al riguardo soccorre l’art. 21 octies della medesima legge n.241 del 1990, &#8211; che costituisce applicazione del principio processualcivilistico del raggiungimento dello scopo, di cui all’art.156, terzo comma cpc &#8211;  laddove esclude che possa disporsi l’annullamento da parte del G.A di un atto in relazione ad un vizio, come quello della mancata o intempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento, quando “sia palese” che il contenuto precettivo dell’atto vincolato impugnato non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto, anche con la partecipazione al procedimento del privato stesso nonchè quando l’Amministrazione in giudizio dimostri che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso da quello  adottato dalla stessa.<br />
Con riferimento al caso in esame, occorre evidenziare la circostanza che l’Amministrazione deduce di aver regolarmente comunicato alle ricorrenti la nota di avvio del procedimento del 24.6.2002, ma non correda di elementi di supporto circa la prova dell’osservanza delle formalità di avvenuta comunicazione della stessa (in atti –All. n.3 – sono allegati soltanto gli avvisi di ricevimento della nota del 15.10.2002 -di risposta alla nota interlocutoria del sig. Antonio Pisanti del 13.8.2002 – e viene dichiarato dall’Amministrazione, ai fini probatori, la circostanza che le note non sono <i>mai tornate al mittente</i>) e dell’avvenuta conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento da parte delle ricorrenti, che invece insistono sulla mancata conoscenza della stessa. E, in tal senso, in mancanza della prova da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta comunicazione e conoscenza delle ricorrenti del procedimento in atto, va ritenuta utile l’affermazione di queste ultime di essere venute a conoscenza del procedimento soltanto successivamente, mediante il decreto impugnato di estensione del vincolo diretto sui terreni di loro proprietà, non potendosi pretendere che le stesse forniscano la (impossibile) prova della non conoscenza in detto momento anteriore.<br />
Alla luce di tutto ciò deve rilevarsi che la sequenza procedimentale dettata dalla citata legge n.241 del 1990 in materia di giusto procedimento  non appare rispettata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, nel caso di specie, e conseguentemente risulta illegittimo l’<i>agere</i> dell’Amministrazione omissivo della corretta comunicazione dell’avvio del procedimento nei confronti delle signore Pisanti. <br />
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento della prima censura  e, sulla base della consistenza oggettiva della stessa e del rapporto con i successivi motivi del ricorso sul piano logico giuridico, si rileva che viene meno l’interesse delle ricorrenti all’esame da parte del Collegio dei successivi motivi dedotti, consentendo perciò l’assorbimento degli stessi.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati  gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli- <br />
Sez. VII,</b> accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla  gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 13 dicembre  2006. <br />
Francesco   Guerriero      Presidente<br />
Mariangela  Caminiti       Primo Referendario &#8211; estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-15-2-2007-n-1122/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2007 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; espulsione socio da cooperativa e decisione di commissione di vigilanza – espulsione per morosita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2585 del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE III^ TER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; espulsione socio da cooperativa e decisione di commissione di  vigilanza – espulsione per morosita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4259/g">Ordinanza n. 2585 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE III^ TER</b></p>
<p>Ricorso n. 5201/2003<br />Ord. n. 1122/2004</p>
<p>composta dai Signori:<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />
Umberto REALFONZO, CONSIGLIERE, rel.<br />
Stefania SANTOLERI, CONSIGLIERE</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004.</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso n. 5201/2003 proposto da <b>CERVELLI Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Pignatelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via del Corso n. 504;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Ministero LL.PP.,</b> in persona del Ministro p.t.; <b>Commissione Regionale di Vigilanza c/o Provv.to OO.PP. per il Lazio</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
<b>Coop. Ed. Verde Speranza a r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Guido Porcacchia ed Aldo Ferrari;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa adozione di misure cautelari del provvedimento adottato da Coop. Verde Speranza con delibera 9.9.2002 del C.d.A. e contenente l’espulsione del ricorrente da socio della cooperativa; della decisione della Commissione Reg. di Vigilanza adottata presumibilmente il 7.2.03, non notificata che dichiara “non luogo a provvedere sul ricorso” per “carenza di potere”; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto REALFONZO e uditi alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto il ricorso non pare “prima facie” fondato;</p>
<p>Considerato altresì che il ricorrente non ha integralmente onorato i debiti connessi con la sua appartenenza alla Cooperativa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter,respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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