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	<title>11199 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11199 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. Polidori Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli) il giudice campano critica la posizione del Consiglio di Stato sulla applicabilità della procedura ex L. 794 del 1942 per la liquidazione dei compensi anche nei confronti degli avvocati amministrativisti 1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Procedura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Polidori<br /> Avv. Moreno c. Merola (Avv. F. Giojelli)</span></p>
<hr />
<p>il giudice campano critica la posizione del Consiglio di Stato sulla applicabilità della procedura ex L. 794 del 1942 per la liquidazione dei compensi anche nei confronti degli avvocati amministrativisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Procedura speciale camerale prevista dalla legge 794 del 1942 per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo nel processo amministrativo – Va negato</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Controversie sulla liquidazione dei compensi agli avvocati – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</p>
<p>3. Processo &#8211; Procedura speciale camerale ex L. 794 del 1942, per la liquidazione delle competenze degli avvocati – Utilizzo – Condizioni – Deve riguardare solo la determinazione della misura del compenso – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente. Infatti la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile. Inoltre, tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004.<br />
2. L’art. 103 Cost. osta alla applicazione della speciale procedura procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati nel processo amministrativo. Pertanto le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possono considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.<br />
 3. La procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati può essere perseguita a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. Pertanto, quando la contestazione si estenda fino a comprendere il contenuto di precedenti accordi intervenuti tra avvocati ed assistito, non vi è la possibilità di ricorrere alla detta speciale procedura camerale, che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211;  QUARTA  SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
EDUARDO PUGLIESE 				Presidente;<br />
CARLO POLIDORI 					Referendario &#8211; relatore;<br />
INES SIMONA IMMACOLATA PISANO 		Referendario,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso n. 4699/2005 proposto</p>
<p>dall’Avvocato <b>MORENO Raffaele</b>, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio legale Abbamonte,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la signora <b>Clara Merola</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Giojelli, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio legale Di Fenza,<br />
per la liquidazione<br />
ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli onorari e dei diritti spettanti al ricorrente per l’opera professionale svolta in qualità di difensore della signora Merola nel giudizio introdotto con il ricorso n. 399/2003 &#8211; quantificati nella misura di 16.325,71 euro, come da notula allegata al ricorso, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia &#8211; nonché delle spese relative al presente procedimento;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l’atto di costituzione della signora Clara Merola e i documenti dalla stessa depositati;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno  e l’Avvocato Francesco Giojelli per la signora Merola;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso notificato in data 18 luglio 2005 e depositato in data 26 luglio 2005 l’Avvocato Raffaele Moreno ha chiesto, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione delle sue competenze per l’assistenza in giudizio prestata alla signora Clara Merola (controinteressata nel contenzioso di cui al n. 399/2003 del R.G. di questo Tribunale) evidenziando che la sua cliente, nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora provveduto al pagamento di tali competenze e che le singole voci dell’onorario richiesto sono state calcolate tenendo conto del valore tariffario medio delle stesse.<br />	<br />
Con memoria depositata all’udienza in camera di consiglio del 27 luglio 2005 la signora Merola si è costituita in giudizio deducendo, tra l’altro, l’inammisibilità del presente ricorso per contestazione del credito vantato dal ricorrente. In particolare la convenuta, oltre ad eccepire la parziale estinzione del credito vantato dal professionista per effetto degli acconti allo stesso corrisposti nella misura complessiva di 2.400,00 euro, sostiene che durante gli incontri  con  l’avvocato Moreno e l’altro suo legale (l’avvocato Massimo Amato) si convenne che ciascun difensore avrebbe ricevuto gli onorari minimi previsti dal tariffario forense.</p>
<p>2.	In via preliminare il Collegio osserva che la presente controversia, avendo ad oggetto il credito professionale vantato dal patrocinatore nei confronti del cliente, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
2.1.	In proposito si deve rammentare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394), la speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze degli avvocati si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile e non può, quindi, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, nel quale caso la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile.<br />	<br />
A fronte di tale orientamento, una recente decisione del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2005, n. 820) ha riconosciuto la possibilità di agire ai sensi dagli articoli 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anche dinanzi al giudice amministrativo, evidenziando che:<br />
a) tali disposizioni consentono all’avvocato, dopo la decisione della causa, di seguire la procedura di cui all&#8217;art. 633 ss. c.p.c., ovvero di proporre il ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo, così attuando un sistema “alternativo”, in cui l’avvocato può scegliere quale tra i due rimedi processuali attivare per la liquidazione del corrispettivo dovuto; <br />
b) il concetto di “materia civile” ha carattere polisenso, perché comprende anche le controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici. Inoltre il decreto ministeriale n. 585/1994, nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in “materia civile”, nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa;<br />
c) la mancata applicazione della speciale procedura in questione al processo amministrativo, precludendo all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno specifico rimedio di tutela attribuito al collega che svolga la sua attività dinanzi al giudice civile, comporterebbe un’evidente disparità di trattamento ed inciderebbe sulle facoltà di agire in giudizio;<br />
d) pur godendo il legislatore di ampia discrezionalità nella regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio (Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione ostativa all’applicazione degli artt. 28 e 29 nel processo amministrativo;<br />
e) tra due possibili interpretazioni di una norma, è corretta quella più conforme alla Costituzione (Corte Cost., 22 aprile 2002, n. 127; ord. 26 febbraio 1998, n. 39; 18 luglio 1997, n. 244; 18 aprile 1997, n. 99; 27 dicembre 1996, n. 421); <br />
f) le disposizioni in questione non risultano incompatibili con le peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre &#8211; rispetto a tale rapporto &#8211; non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo);<br />
g) stante quanto precede l’ambito di applicazione delle disposizioni in questione non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, nel senso che il relativo rimedio di tutela, come spetta all’avvocato che innanzi al giudice civile difenda un cliente (poco importando la sua natura pubblica o privata) in una lite di pubblico impiego, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e negli altri casi in cui siano coinvolte le amministrazioni, così spetta all’avvocato che difenda il cliente in sede di giustizia amministrativa.<br />
2.2.	Il Collegio ritiene di non poter condividere tali conclusioni nella parte in  cui si afferma che l’ambito di applicazione della speciale procedura prevista dagli articoli  28 e ss. della legge n. 794/1942 non è inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa. Infatti tale procedura si riferisce pur sempre a controversie relative al diritto di credito vantato dal patrocinatore nei confronti del suo assistito per l’attività professionale svolta, cioè a controversie tra privati aventi ad oggetto un diritto soggettivo, sicchè affermando la giurisdizione del giudice amministrativo si finirebbe per ampliare l’ambito della sua giurisdizione esclusiva, in contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004. <br />	<br />
 Infatti, secondo quanto affermato dalla Consulta, “il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare &#8220;particolari materie&#8221; nelle quali &#8220;la tutela nei confronti della pubblica amministrazione&#8221; investe &#8220;anche&#8221; diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale necessario collegamento delle &#8220;materie&#8221; assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive &#8211; e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa &#8211; è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere &#8220;particolari&#8221; rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.<br />
2.3.	Poste tali premesse, il Collegio ritiene che la previsione legislativa che osta alla applicazione della speciale procedura in questione nel processo amministrativo sia costituita proprio dall’art. 103 Cost., come interpretato dalla Corte Costituzionale, e che le controversie relative al diritto di credito vantato dall’avvocato nei confronti del suo assistito non possano, quindi, considerarsi attratte nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non sono contrassegnate dalla presenza di un soggetto che agisce come autorità.<br />	<br />
Pervenendo a tale conclusione non si vuole certo negare l’esistenza delle delicate questioni di legittimità costituzionale affrontate dai Giudici di Palazzo Spada nella suddetta decisione, ma si intende piuttosto evidenziare che tali questioni devono essere necessariamente affrontate nella sede competente, e cioè dinanzi al giudice ordinario, al quale soltanto spetta il compito di valutare se la citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la speciale procedura in questione non può trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, si ponga o meno in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 24 Cost..  </p>
<p>3.	In ogni caso, quand’anche si affermasse la giurisdizione del giudice amministrativo, si dovrebbe comunque tener conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civile, Sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; 21 agosto 2003, n. 12294;  30 agosto 2001, n. 11346), da cui non v’è ragione per discostarsi in questa sede, secondo la quale il procedimento speciale de quo può essere seguito a condizione che la controversia abbia ad oggetto soltanto la determinazione della misura del compenso e non si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista. <br />	<br />
Orbene, nel caso in esame la signora Merola nelle sue difese non si è limitata ad eccepire la parziale estinzione del credito professionale vantato dal ricorrente in considerazione degli acconti che sarebbero stati corrisposti allo stesso, ma ha esteso il thema decidendum, contestando i presupposti del credito in questione sulla base degli accordi che sarebbero intervenuti con i suoi legali al fine di predeterminare nella  misura minima prevista dal tariffario i compensi a loro spettanti. Risulta quindi evidente che tale contestazione, avendo ad oggetto l’accertamento del contenuto dei predetti accordi intervenuti tra il ricorrente e la signora Merola, esula dalla speciale procedura camerale che l’art. 28 della n. 794/1942 prevede solo “per la liquidazione” dei crediti vantati dall’avvocato nei confronti del proprio cliente.</p>
<p>4.	Stante quanto precede il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. <br />	<br />
Considerata la natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4699/2005, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-7-9-2005-n-11199/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2005 n.11199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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