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	<title>1117 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1117 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1117</a></p>
<p>S. Romano, Pres., P. Grauso, Est. Sul possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la procedura e l&#8217;esecuzione, sulle circostanze penali rilevanti ai fini della affidabilità  morale e sulla insussistenza di un automatismo espulsivo) 1. Contratti della p.a. &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Deve persistere sino al termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-9-2020-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2020 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la procedura e l&#8217;esecuzione, sulle circostanze penali rilevanti ai fini della affidabilità  morale e sulla insussistenza di un automatismo espulsivo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della p.a. &#8211; Possesso dei requisiti di partecipazione &#8211; Deve persistere sino al termine della esecuzione &#8211; Onere di aggiornamento della S.A. &#8211; Sussiste &#8211; Oneri di impugnativa incidentale &#8211; Sussiste<br /> <br /> 2. Contratti della p.a. &#8211; Conoscenza di circostanze e condotte risultanti da indagini penali &#8211; Può condurre all&#8217;esclusione<br /> <br /> 3. Contratti della p.a. &#8211; Omessa dichiarazione di circostanze potenzialmente rivelatrici di gravi illeciti professionali &#8211; Richiede sempre di essere valutata in concreto</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Poichè il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere per l&#8217;intera durata della procedura e dell&#8217;esecuzione del contratto sotto la sempre immanente sanzione dell&#8217;esclusione, e poichè il corrispondente onere di aggiornamento delle dichiarazioni sorge con la perdita dei requisiti da parte del concorrente, allora il R.T.I. aveva a sua volta l&#8217;onere di attivare, nel termine di decadenza (dimidiato), il gravame incidentale per far valere tutte le cause di esclusione ad esso giÃ  note, ivi comprese quelle sopravvenute in corso della procedura, non potendo attendere gli ulteriori sviluppi del contenzioso e della gara (fattispecie relativa alla pendenza di indagini penali a carico dei direttori tecnici della controinteressata, in ordine al reato di concorso in turbativa d&#8217;asta finalizzato alla &#8220;spartizione&#8221; dei lotti di una commessa pubblica, su cui sussisteva un obbligo dichiarativo ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016)<br /> <br /> 2. Anche la mera conoscenza di circostanze e condotte risultanti da indagini penali ben può giustificare l&#8217;esclusione del concorrente senza che occorra attendere l&#8217;esito del procedimento penale, posto che alla stazione appaltante non è richiesto di dimostrare la responsabilità  penale del concorrente, ma, pìù semplicemente, l&#8217;esistenza di elementi sintomatici idonei a metterne in dubbio la moralità  professionale (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3604; id., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1845; id., sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).<br /> <br /> 3. L&#8217;omessa dichiarazione di circostanze potenzialmente rivelatrici di gravi illeciti professionali non comporta un automatismo espulsivo, ma richiede sempre e comunque di essere valutata in concreto da parte della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi giÃ  previste dalla lettera c) e oggi distribuite fra le lettere c-bis), c-ter) e c-quater) dell&#8217;art. 80 co. 5 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 16/2020, cit.).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div>Pubblicato il 28/09/2020</div>
<div><strong>N. 01117/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00504/2020 REG.RIC.</strong></div>
<div> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div>sul ricorso numero di registro generale 504 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-., -OMISSIS-., -OMISSIS-., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Greco, Francesco Vagnucci e Carlo Chioatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div><strong><em>contro</em></strong></div>
<div>Azienda U.S.L. Toscana Centro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Federigi e Liliana Molesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div>-OMISSIS-in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini e Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> -OMISSIS-., -OMISSIS-non costituite in giudizio;</div>
<div><strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong></div>
<div>con il ricorso introduttivo del giudizio:<br /> &#8211; della determina dirigenziale n. 1135 del 18.05.2020 con la quale l&#8217;Azienda USL Toscana Centro ha dichiarato l&#8217;efficacia della disposta aggiudicazione in favore del -OMISSIS-<br /> &#8211; della determina dirigenziale n. 744 del 25.03.2020 di conclusione del sub-procedimento attivato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1603 del 04.04.2020, con cui l&#8217;Azienda USL Toscana Centro ha:<br /> a) preso atto della nota prot. AD/485/2020/389 dell&#8217;11.03.2020 con cui il -OMISSIS-ha giustificato la propria estraneità  alla condotta o dal subappaltatore-OMISSIS-;<br /> b) ritenuto fondate le giustificazioni addotte dal -OMISSIS-nella nota prot. AD/485/2020/389 dell&#8217;11.03.2020;<br /> c) concluso positivamente il sub-procedimento di verifica dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerente;<br /> d) annullato il provvedimento n. 90 del 17.01.2019 di esclusione del -OMISSIS-dalla gara indetta per l&#8217;affidamento &#8220;di tutti i lavori e le forniture necessari per la demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l&#8217;ex Presidio Ospedaliero &#8220;-OMISSIS-e di scorrimento della graduatoria a favore del -OMISSIS-;<br /> e) annullato, per illegittimità  derivata e consequenziale, i provvedimenti n. 321 del 27.02.2019 e n. 529 del 04.04.2019 di scorrimento della graduatoria a favore del -OMISSIS-e di conseguente aggiudicazione della gara;<br /> &#8211; della determina dirigenziale n. 599 del 09.03.2020 con la quale l&#8217;Azienda USL Toscana Centro ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1603 del 04.03.2020;<br /> &#8211; della nota prot. P/24334 del 09.03.2020, con la quale l&#8217;Azienda USL Toscana Centro ha dato avvio al sub-procedimento indicato dal Consiglio di Stato;<br /> &#8211; della nota prot. P/41730 del 20.5.2020 dell&#8217;Azienda USL Toscana Centro di comunicazione dell&#8217;intervenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione all&#8217;-OMISSIS-;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 di aggiudicazione dell&#8217;appalto a favore del -OMISSIS-Costruzioni Stradali S.r.l. (capogruppo), -OMISSIS-(mandante) e -OMISSIS-. (mandante);<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè attualmente non conosciuti;<br /> e per la condanna dell&#8217;Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della gara con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell&#8217;esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a., e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà  della odierna ricorrente.<br /> e, con il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata-OMISSIS-Costruzioni Stradali S.r.l.:<br /> &#8211; dei verbali di gara e degli atti di gara con cui è stata disposta l&#8217;ammissione alla procedura di gara d&#8217;appalto di seguito indicata dell&#8217;ATI costituenda tra la -OMISSIS-. Unipersonale, -OMISSIS-. e -OMISSIS-.;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 con cui è stata tra l&#8217;altro approvata la graduatoria del procedimento di gara, nella parte in cui non è stato escluso dal predetto procedimento di gara il raggruppamento guidato dalla -OMISSIS-.;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 744 del 25.03.2020 con la quale la Azienda USL Toscana Centro &#8211; nel disporre tra l&#8217;altro l&#8217;annullamento dei propri provvedimenti n. 90 del 17.01.2019, n. 321 del 27.02.2019 e n. 529 del 04.04.2019 &#8211; non ha escluso dal procedimento di gara il raggruppamento guidato dalla -OMISSIS-.;<br /> &#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda U.S.L. Toscana Centro e della controinteressata-OMISSIS-<br /> Visto il ricorso incidentale spiegato da quest&#8217;ultima;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> </div>
<div>FATTO e DIRITTO</div>
<div>1. Le ricorrenti -OMISSIS-., -OMISSIS-. e -OMISSIS-. hanno partecipato, in costituendo raggruppamento temporaneo, alla gara indetta dall&#8217;Azienda U.S.L. Toscana Centro, con bando del 3 gennaio 2018, per l&#8217;affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica dell&#8217;ex presidio ospedaliero &#8220;-OMISSIS-, per un importo a base d&#8217;asta di 5.673.030,73 euro.<br /> La procedura è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale del 20 novembre 2018 al raggruppamento temporaneo capeggiato da -OMISSIS-odierna controinteressata.<br /> L&#8217;aggiudicazione è stata tuttavia annullata dalla stazione appaltante all&#8217;esito della verifica dei requisiti del R.T.I. primo classificato, per falsità  delle dichiarazioni rese da uno dei subappaltatori indicati dalla mandataria.<br /> Disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del raggruppamento secondo classificato, guidato dalla -OMISSIS-anche quest&#8217;ultimo è stato escluso dalla competizione a causa della falsa dichiarazione resa da un&#8217;impresa indicata come ausiliaria circa i precedenti penali del proprio titolare e direttore tecnico.<br /> Con determinazione del 4 aprile 2019 la gara è stata pertanto aggiudicata al raggruppamento -OMISSIS-terzo graduato.<br /> Frattanto i raggruppamenti estromessi, con separati ricorsi, avevano impugnato dinanzi a questo T.A.R. le rispettive esclusioni. In corso di causa, con motivi aggiunti, il raggruppamento-OMISSIS-aveva altresì¬ impugnato la sopravvenuta aggiudicazione a -OMISSIS-.<br /> Le impugnazioni sono state accolte dal T.A.R., che, con le sentenze nn. -OMISSIS-, ha annullato le esclusioni del -OMISSIS- e quella del -OMISSIS-, ristabilendo la graduatoria iniziale.<br /> Le due sentenze sono state appellate con successo dal R.T.I. -OMISSIS-.<br /> Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS-, in riforma della sentenza n. -OMISSIS-ha infatti affermato a carico del subappaltatore l&#8217;onere, negato dal T.A.R., di dichiarare in gara i propri precedenti penali, salvo precisare &#8211; in accoglimento dell&#8217;appello incidentale spiegato dal R.T.I.-OMISSIS&#8211; che la dichiarazione mancante non comportava un effetto espulsivo automatico dalla procedura, ma l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione procedente di valutare l&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerente sulla base delle prove da questi fornite, malgrado la constatazione della violazione commessa.<br /> L&#8217;effetto conformativo della pronuncia è stato identificato dallo stesso giudice d&#8217;appello nell&#8217;obbligo della A.S.L. Toscana Centro di rinnovare il subprocedimento di verifica dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerente-OMISSIS-, in relazione alle ragioni giustificatrici la mancata dichiarazione delle sentenze penali da parte del subappaltatore.<br /> Con la successiva sentenza n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato ha, quindi, integralmente accolto l&#8217;appello proposto dal R.T.I. -OMISSIS-confermando l&#8217;esistenza dell&#8217;onere dichiarativo a carico dell&#8217;impresa ausiliaria indicata dal -OMISSIS-, secondo classificato, e la correttezza dell&#8217;esclusione originariamente disposta dalla stazione appaltante.<br /> Contestualmente, il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi di impugnazione contro l&#8217;esclusione proposti da -OMISSIS-in primo grado, ma rimasti assorbiti e riproposti in appello, ad eccezione di uno, relativamente al quale ha sospeso il giudizio per rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale circa la compatibilità  eurounitaria della disciplina nazionale sugli appalti pubblici nella parte in cui, a fronte della dichiarazione mendace resa dall&#8217;impresa ausiliaria, impone l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;operatore economico che di quella impresa si avvale, senza possibilità  di sostituirla come invece accade in altre ipotesi (art. 89 co. 3 d.lgs. n. 50/2016).<br /> 1.1. L&#8217;Azienda U.S.L. Toscana Centro ha eseguito la sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato attivando il subprocedimento di verifica di affidabilità  del R.T.I.-OMISSIS-in ordine alla mancata dichiarazione, da parte di uno dei subappaltatori da esso indicati, dell&#8217;esistenza di alcune condanne penali a suo carico.<br /> Alla richiesta di chiarimenti, formulata dalla A.S.L. il 9 marzo 2020, sono seguiti i giustificativi di-OMISSIS-e la positiva conclusione del subprocedimento.<br /> Per l&#8217;effetto, con la determinazione dirigenziale n. 744 del 25 marzo 2020, in epigrafe, l&#8217;Azienda sanitaria ha annullato i propri provvedimenti pregressi (annullamento dell&#8217;originaria aggiudicazione a-OMISSIS-, scorrimento della graduatoria e aggiudicazione in favore del R.T.I. -OMISSIS-), restituendo il raggruppamento-OMISSIS-nell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br /> La determinazione n. 744/2020 è impugnata con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio dal R.T.I. -OMISSIS-che ne chiede l&#8217;annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.<br /> 1.2. Resistono al gravame la stazione appaltante e la controinteressata-OMISSIS-. Questa spiega, a propria volta, ricorso incidentale inteso a far valere l&#8217;illegittima partecipazione alla gara delle ricorrenti principali, le quali avrebbero dovuto esserne escluse in ragione delle dichiarazioni omissive rese dalle mandanti -OMISSIS-. e -OMISSIS-..<br /> 1.3. Nella camera di consiglio del 22 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi della disciplina emergenziale dettata dall&#8217;art. 4 co. 1 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni in legge n. 70/2020, il collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione formulata dalla ricorrente principale.<br /> 1.4. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 17 settembre 2020, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.<br /> 2. Torna all&#8217;attenzione del Tribunale la procedura indetta dall&#8217;Azienda U.S.L.. Toscana Centro per l&#8217;appalto dei lavori di demolizione selettiva degli edifici costituenti l&#8217;ex presidio ospedaliero &#8220;-OMISSIS-, giÃ  interessata da una vicenda processuale pregressa che, come riferito in narrativa, è stata definita dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. -OMISSIS-.<br /> In dichiarata esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-, la stazione appaltante ha invitato il raggruppamento guidato dalla mandataria-OMISSIS-Costruzioni Stradali &#8211; primo classificato stando alla graduatoria originaria, ma escluso dalla gara per l&#8217;omessa dichiarazione di alcuni precedenti penali da parte di uno dei subappaltatori indicati &#8211; a dimostrare la propria estraneità  alla condotta del subappaltatore e, con essa, la propria affidabilità  pur in presenza di un motivo di esclusione.<br /> L&#8217;invito è coerente con la decisione del Consiglio di Stato, che, accogliendo l&#8217;appello incidentale spiegato dal -OMISSIS-, ha riconosciuto carattere non automatico al meccanismo espulsivo dipendente dalla contestata omissione dichiarativa.<br /> L&#8217;aggiudicazione in favore del R.T.I.-OMISSIS-è stata ripristinata con la determinazione dirigenziale n. 744/2020, nei cui confronti il raggruppamento -OMISSIS- svolge oggi due distinti ordini di censure: mentre il terzo motivo di cui al ricorso principale investe, appunto, la valutazione positiva di affidabilità  della controinteressata operata dalla stazione appaltante con riferimento al comportamento del subappaltatore, con il primo e il secondo motivo viene invece denunciata la condotta omissiva tenuta dalla stessa controinteressata relativamente a fatti nuovi e sopravvenuti che, ad avviso delle ricorrenti principali, avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.<br /> In particolare, con il primo motivo si afferma che il R.T.I.-OMISSIS-avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per violazione dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. <em>c-bis</em>) ed <em>f-bis</em>) del d.lgs. n. 50/2016, non avendo aggiornato la dichiarazione di moralità  professionale resa in sede di prima partecipazione alla gara e, segnatamente, non avendo reso noto alla A.S.L. Toscana Centro il coinvolgimento di due soci e direttori tecnici della mandataria in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in ordine al reato di concorso in turbativa d&#8217;asta, commesso proprio in occasione di una gara per l&#8217;affidamento di contratti pubblici. Secondo la prospettazione dell&#8217;accusa, i due direttori tecnici di-OMISSIS-avrebbero preso parte a un cartello fra le imprese partecipanti a quella gara, preordinato alla spartizione dei lotti da aggiudicare, e il loro coinvolgimento sarebbe dimostrato dagli atti di indagine compendiati nell&#8217;ordinanza cautelare adottata nei confronti di alcuni degli indagati.<br /> Proprio in relazione a tale vicenda, la-OMISSIS-Costruzioni Stradali sarebbe stata esclusa da numerose procedure di gara, con provvedimenti confermati in giudizio, quantomeno in sede cautelare. Questo avrebbe dovuto, a maggior ragione, imporre alla controinteressata di aggiornare le proprie dichiarazioni.<br /> Al contrario,-OMISSIS-si sarebbe limitata a segnalare l&#8217;intervenuta cessazione dalla carica dei direttori tecnici (al 20 febbraio 2020), senza dare conto della assai pìù rilevante circostanza della loro sottoposizione a indagini penali. L&#8217;avere sottaciuto un episodio potenzialmente idoneo ad incidere sulla valutazione di moralità  professionale del concorrente non potrebbe che condurre all&#8217;esclusione dello stesso per violazione delle norme sopra citate, anche al di lÃ  della valutazione in concreto dell&#8217;episodio stesso, comunque gravissimo.<br /> Con il secondo motivo, le ricorrenti principali aggiungono che l&#8217;esclusione del raggruppamento controinteressato, attuale aggiudicatario della procedura, sarebbe doveroso anche ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. <em>c)</em> del Codice dei contratti pubblici. Gli episodi contestati ai direttori tecnici di-OMISSIS-varrebbero, infatti, ad attestare l&#8217;inaffidabilità  dell&#8217;impresa, e questo in ragione della gravità  dell&#8217;ipotesi di reato e della sua diretta attinenza alla sfera dell&#8217;attività  professionale dell&#8217;operatore economico; nè, a tal fine, occorrerebbe attendere il definitivo accertamento dei fatti nel processo penale.<br /> Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono che il subprocedimento di verifica attivato dall&#8217;amministrazione resistente a seguito della decisione del Consiglio di Stato non consentirebbe di ritenere comprovata l&#8217;affidabilità  professionale di-OMISSIS-neppure in relazione alle false dichiarazioni rese dal subappaltatore. Posto che la A.S.L. avrebbe dovuto esprimersi con propria valutazione in ordine alla riferibilità  o meno, allo stesso -OMISSIS-, di quelle dichiarazioni mendaci, la motivazione del provvedimento impugnato rivelerebbe un evidente sviamento di potere, dal momento che l&#8217;Azienda avrebbe concluso per la fondatezza delle giustificazioni ricevute in mancanza del benchè minimo elemento di prova.<br /> Da un lato, proseguono le ricorrenti, la A.S.L. si sarebbe limitata a riportare nella motivazione del provvedimento impugnato, per mezzo di un vero e proprio &#8220;copia-incolla&#8221;, il contenuto di tre delle cinque giustificazioni rese da-OMISSIS-, senza neppure esprimersi sulle altre.<br /> Dall&#8217;altro,-OMISSIS-avrebbe dovuto fornire la prova non giÃ  della propria estraneità  soggettiva all&#8217;atto materiale della falsa dichiarazione, bensì¬ di avere operato tutte le necessarie verifiche in ordine all&#8217;affidabilità  morale del subappaltatore, prima di inserirlo nella compagine partecipativa, e tale onere di verifica non potrebbe considerarsi diligentemente assolto mediante la mera consultazione del Casellario ANAC, del casellario giudiziario e della c.d. &#8220;<em>White List</em>&#8220;: da operatore economico qualificato,-OMISSIS-avrebbe dovuto sapere che l&#8217;unico strumento idoneo è costituito dalla visura <em>ex</em> art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, in cui sono riportate anche tutte le condanne per le quali il soggetto goda del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario. Conseguentemente, sarebbe irragionevole la scelta della stazione appaltante di ritenere che la controinteressata non disponesse di alcun mezzo utile per accertare l&#8217;esistenza dei precedenti taciuti dal subappaltatore.<br /> 2.1. In via pregiudiziale, la difesa della controinteressata eccepisce l&#8217;inammissibilità  del ricorso principale per difetto di interesse concreto e attuale, nonchè di legittimazione.<br /> Premesso che nella graduatoria iniziale il raggruppamento -OMISSIS- occupava il terzo posto, la sua posizione sarebbe ancora <em>sub judice</em> unitamente a quella del -OMISSIS-, secondo classificato. Il Consiglio di Stato, infatti, pur accogliendo l&#8217;appello di -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. che aveva annullato l&#8217;esclusione dalla gara di -OMISSIS-, non si sarebbe ancora definitivamente pronunciato su almeno uno dei motivi di impugnazione riproposti dalla stessa -OMISSIS-avverso la propria esclusione (si ricorda che la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-ha respinto tutte le censure riproposte dal -OMISSIS-, tranne una, in relazione alla quale ha sospeso il giudizio per sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE).<br /> Allo stato non potrebbero, dunque, reputarsi sussistenti l&#8217;interesse e la legittimazione della -OMISSIS- a far caducare l&#8217;aggiudicazione nei confronti del R.T.I.-OMISSIS-Costruzioni Stradali, atteso che, se pure le ricorrenti principali dovessero ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore del -OMISSIS-, esse non potrebbero conseguire l&#8217;aggiudicazione in proprio favore, nell&#8217;attesa della decisione definitiva del Consiglio di Stato sull&#8217;esclusione della seconda classificata dalla graduatoria.<br /> Il ricorso, in altri termini, non sarebbe procedibile e dovrebbe venire a sua volta sospeso fino alla definizione del giudizio ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato.<br /> L&#8217;eccezione è infondata.<br /> L&#8217;esclusione dalla gara del -OMISSIS-, secondo classificato, è stata annullata dal T.A.R. con la sentenza n.-OMISSIS-<br /> Quella decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-, che ha integralmente accolto l&#8217;appello proposto dal raggruppamento -OMISSIS-. Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato ha anche preso in esame i motivi di impugnazione proposti dal R.T.I. interessato nei confronti dell&#8217;esclusione e rimasti assorbiti in primo grado, respingendoli tutti ad eccezione di uno, relativamente al quale il giudizio è stato sospeso.<br /> Se così¬ è, non può dubitarsi del fatto che l&#8217;esclusione &#8211; fatta rivivere dall&#8217;accoglimento dell&#8217;appello e non oggetto di alcuna misura cautelare &#8211; abbia ripreso a produrre effetti nei confronti del raggruppamento -OMISSIS-, che è pertanto da considerarsi estromesso dalla graduatoria con conseguente scorrimento delle ricorrenti principali dal secondo al terzo posto.<br /> Ãˆ, questa, l&#8217;unica soluzione compatibile con il carattere autoesecutivo della sentenza d&#8217;appello e con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale, che risulterebbe irrimediabilmente frustrato se alla riforma della sentenza del T.A.R. n. 955/2019, conseguita dall&#8217;appellante -OMISSIS-non si connettesse l&#8217;effetto di far riprendere immediato vigore all&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante in danno del -OMISSIS-.<br /> Del resto, trattandosi di provvedimento amministrativo efficace, neppure sul piano sostanziale vi sono motivi per disconoscere l&#8217;esecutività  dell&#8217;esclusione, ricadendo semmai sull&#8217;operatore che ne è destinatario l&#8217;onere di chiederne e ottenerne la sospensione in sede giurisdizionale o amministrativa, iniziativa che la -OMISSIS-non risulta aver intrapreso.<br /> Nè, infine, è ravvisabile alcuna pregiudizialità  fra il residuo contenzioso ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato e il presente giudizio, fermo restando che la posizione del -OMISSIS- potrà  e dovrà  essere essere rivalutata se e nel momento in cui la sua esclusione dovesse venire annullata.<br /> 2.2. La controinteressata eccepisce, altresì¬, che il ricorso principale sarebbe inammissibile stante l&#8217;inapplicabilità  <em>ratione temporis</em> delle norme di legge asseritamente violate dall&#8217;amministrazione resistente.<br /> Come la stessa difesa di-OMISSIS-riconosce, l&#8217;individuazione della disciplina di legge applicabile alla procedura attiene peraltro alla fondatezza della domanda, non alla sua ammissibilità . Si tratta dunque di questione che, di per sè, non impedisce al giudice di esaminare nel merito il gravame.<br /> 2.3. Con ulteriore eccezione,-OMISSIS-denuncia la tardività  dei primi due motivi di cui al ricorso principale, i quali, ad avviso della controinteressata, avrebbero dovuto essere introdotti con ricorso incidentale nell&#8217;ambito del giudizio poi definito dal T.A.R. con la sentenza n. -OMISSIS-e avente a oggetto non soltanto l&#8217;esclusione dalla gara del -OMISSIS-, ma anche l&#8217;aggiudicazione successivamente disposta dalla stazione appaltante in favore del R.T.I. -OMISSIS-: all&#8217;epoca la pendenza del procedimento penale a carico dei direttori tecnici di-OMISSIS-sarebbe stata, infatti, giÃ  nota alle odierne ricorrenti, le quali avrebbero pertanto avuto l&#8217;onere di far valere giÃ  in quella sede la supposta causa escludente.<br /> Aggiunge la controinteressata che, in ogni caso, la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, nel riformare la citata sentenza n. -OMISSIS-del T.A.R., non avrebbe in alcun modo rimesso in discussione la posizione del -OMISSIS-, ma unicamente la sostituibilità  del subappaltatore autore della censurata omissione dichiarativa.<br /> All&#8217;eccezione il R.T.I. -OMISSIS- replica che l&#8217;onere del raggruppamento controinteressato di aggiornare le dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sarebbe sorto solo al momento della riammissione condizionata alla gara e della riapertura del subprocedimento di verifica dei requisiti, disposta dal Consiglio di Stato. Ãˆ solo in tale fase che il R.T.I.-OMISSIS-sarebbe stato tenuto ad aggiornare la dichiarazione precedentemente resa, informando l&#8217;Azienda U.S.L. sia delle indagini nei confronti dei propri direttori tecnici, sia del fatto che la pendenza delle indagini aveva frattanto comportato a suo carico l&#8217;esclusione da almeno due procedure di gara indette da altre amministrazioni.<br /> L&#8217;eccezione è fondata.<br /> La giurisprudenza, oramai da tempo e sulla scorta dell&#8217;indirizzo nomofilattico dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 luglio 2015, n. 8, ma giÃ  l&#8217;affermazione era contenuta nella precedente sentenza 7 aprile 2011, n. 4), si è condivisibilmente attestata nel senso di ritenere che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali di partecipazione debbono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all&#8217;aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonchè per tutto il periodo dell&#8217;esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità . La perdita dei requisiti, ancorchè temporanea, impone l&#8217;esclusione del concorrente dalla gara (da ultimo, e con riferimento a procedure sottoposte al d.lgs. n. 50/2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443; id., 17 marzo 2020, n. 1918; id., 19 febbraio 2019, n. 1141).<br /> Il principio della continuità  nel possesso dei requisiti ha, come corollario, che l&#8217;amministrazione procedente è sempre legittimata, ed anzi tenuta, a controllare la permanenza dei requisiti medesimi in capo alle imprese concorrenti. Queste, specularmente, sono onerate di comunicare le eventuali variazioni della propria situazione proprio per consentire all&#8217;amministrazione di effettuare le doverose verifiche circa l&#8217;affidabilità  e serietà  degli operatori economici in gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 2231; id., 19 dicembre 2012, n. 6539).<br /> Si è detto che, ad avviso delle ricorrenti principali, l&#8217;onere di aggiornare la stazione appaltante in ordine alla sottoposizione a indagini penali dei propri direttori tecnici sarebbe sorto in capo alla controinteressata-OMISSIS-solo nel momento in cui la sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato ha riammesso alla gara il raggruppamento primo classificato, sia pure subordinatamente alla rinnovata verifica della sua affidabilità  da parte della A.S.L. Toscana Centro.<br /> Tale prospettazione non può essere condivisa, dovendosi ritenere che &#8211; a garanzia del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa e in ossequio ai generali principi di buona fede e leale collaborazione &#8211; l&#8217;onere dei concorrenti di aggiornare le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sorga al momento stesso della sopravvenienza di circostanze potenzialmente incidenti sul possesso dei requisiti di partecipazione e, come tali, oggetto di obbligatoria comunicazione alla stazione appaltante. Sul punto, basti osservare che il ritardo nell&#8217;apprendere dell&#8217;esistenza di una causa sopravvenuta di esclusione può comportare che, nelle more, la stazione appaltante abbia fatto luogo all&#8217;aggiudicazione proprio in favore del concorrente colpito dalla sopravvenienza, ovvero alla stipula del contratto, e si trovi perciò costretta a rivalutare la posizione dell&#8217;appaltatore, con le ovvie ricadute in termini di complessiva durata ed efficienza della procedura di scelta del contraente.<br /> Nella specie, non è dubitabile che la pendenza di indagini penali a carico dei direttori tecnici della controinteressata, in ordine al reato di concorso in turbativa d&#8217;asta finalizzato alla &#8220;spartizione&#8221; dei lotti di una commessa pubblica, costituisca un potenziale elemento di rottura del rapporto fiduciario tra operatore economico e amministrazione aggiudicatrice. Come tale, esso forma oggetto di un corrispondente obbligo dichiarativo ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. <em>c)</em> del d.lgs. n. 50/2016, che, nel testo in vigore all&#8217;epoca di indizione della procedura per cui è causa (quello anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 135/2018), identificava i &#8220;<em>gravi illeciti professionali</em>&#8221; tali da rendere dubbia l&#8217;affidabilità  del concorrente e giustificarne l&#8217;esclusione con &#8220;<em>le significative carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione ovvero l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>&#8220;.<br /> L&#8217;elencazione contenuta nella norma ha, peraltro, natura solo esemplificativa, di modo che il compimento di gravi illeciti professionali può essere in realtà  desunto da qualsiasi vicenda pregressa nella quale il concorrente sia stato coinvolto, secondo l&#8217;apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, sempre che si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità  e affidabilità  dell&#8217;operatore economico rispetto ai quali sia configurabile un obbligo dichiarativo (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 28 agosto 2020, n. 16, e i precedenti ivi citati).<br /> In questa ottica, anche la conoscenza di circostanze e condotte risultanti da indagini penali ben può giustificare l&#8217;esclusione del concorrente senza che occorra attendere l&#8217;esito del procedimento penale, posto che alla stazione appaltante non è richiesto di dimostrare la responsabilità  penale del concorrente, ma, pìù semplicemente, l&#8217;esistenza di elementi sintomatici idonei a metterne in dubbio la moralità  professionale (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3604; id., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1845; id., sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).<br /> Resta fermo che l&#8217;omessa dichiarazione di circostanze potenzialmente rivelatrici di gravi illeciti professionali non comporta un automatismo espulsivo, ma richiede sempre e comunque di essere valutata in concreto da parte della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi giÃ  previste dalla lettera <em>c)</em> e oggi distribuite fra le lettere <em>c-bis)</em>, <em>c-ter)</em> e <em>c-quater)</em> dell&#8217;art. 80 co. 5 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 16/2020, cit.).<br /> Tanto premesso, va ribadito che &#8211; avuto riguardo alla fattispecie di reato contestata, certamente incidente sulla moralità  professionale e riconoscibile come tale &#8211;OMISSIS-aveva l&#8217;obbligo di aggiornare le dichiarazioni rese alla A.S.L. Toscana Centro sin da quando ha avuto notizia del procedimento penale a carico dei propri direttori tecnici. Del resto, non pare discutibile che, laddove avesse acquisito conoscenza delle indagini, la A.S.L. avrebbe potuto valutare sin da subito se disporre l&#8217;esclusione del R.T.I. -OMISSIS-dalla procedura.<br /> Nè rileva che la notizia delle indagini a carico di-OMISSIS-sia stata appresa quando il raggruppamento ad essa facente capo era giÃ  stato escluso dalla procedura per altre ragioni, poichè l&#8217;immediata comunicazione di una nuova, possibile, causa di esclusione è comunque da considerarsi imposta secondo buona fede, nella misura in cui avrebbe consentito alla stazione appaltante di effettuare le proprie verifiche prima di dare ulteriore impulso alla gara e indipendentemente dall&#8217;esito del relativo contenzioso giurisdizionale, con evidente beneficio sul piano della speditezza e stabilità  delle successive fasi della gara medesima.<br /> Rimane da stabilire se il R.T.I. -OMISSIS- &#8211; una volta appreso del coinvolgimento dei vertici di-OMISSIS-nel pìù volte ricordato procedimento penale per turbativa d&#8217;asta &#8211; avesse l&#8217;onere di far valere tale situazione nell&#8217;ambito del giudizio r.g. n. -OMISSIS- promosso dalla stessa-OMISSIS-dinanzi al T.A.R. per conseguire l&#8217;annullamento della propria esclusione e, con motivi aggiunti, quello dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore della terza classificata per scorrimento della graduatoria.<br /> Al riguardo, la controinteressata afferma che -OMISSIS- sarebbe a conoscenza del procedimento penale in questione almeno dal 7 maggio 2019, data dell&#8217;articolo di stampa prodotto in giudizio dalla stessa -OMISSIS-.<br /> La circostanza non è contestata in fatto dalle ricorrenti principali, le quali neppure contestano che nel giudizio r.g. n. -OMISSIS- &#8211; trattenuto per la decisione il 21 maggio 2019 &#8211; vi sarebbero state le condizioni processuali per reagire con ricorso incidentale all&#8217;impugnativa proposta dal -OMISSIS-, con motivi aggiunti, avverso l&#8217;aggiudicazione in loro favore.<br /> Il ricorso incidentale, ai sensi dell&#8217;art. 42 c.p.a., rappresenta lo strumento per la proposizione di domande, il cui interesse sorge solo in dipendenza della proposizione del ricorso principale.<br /> Ãˆ stato chiarito in dottrina e giurisprudenza come esso possa assumere un contenuto complesso, presentando di volta in volta i connotati dell&#8217;eccezione, eventualmente a carattere riconvenzionale, o quelli della vera e propria domanda riconvenzionale diretta all&#8217;annullamento di un atto, o, ancora, quelli della domanda di accertamento pregiudiziale, volta a ottenere una pronuncia che precluda l&#8217;esame del merito del ricorso principale.<br /> Al fondo, vi è la natura difensiva e conservativa del ricorso incidentale, attraverso cui il controinteressato mira in definitiva a salvaguardare la posizione di vantaggio riconosciutagli dal provvedimento impugnato in via principale in relazione a un determinato bene della vita e che, nel contenzioso in materia di contratti pubblici, ben può investire la legittimità  della partecipazione alla gara del ricorrente principale allo scopo di conseguirne l&#8217;esclusione e, se non la &#8220;paralisi&#8221; del ricorso principale, quantomeno la soddisfazione dell&#8217;interesse strumentale alla caducazione dell&#8217;intera procedura (questi, in estrema sintesi, gli approdi cui è progressivamente pervenuta la giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2013, in C-100/12, &#8220;Fastweb&#8221;; id., 5 aprile 2016, C-689/13, &#8220;<em>PFE</em>&#8220;; id., 21 dicembre 2016, C-355/15, &#8220;<em>BTG und Caverion Ã–sterreich</em>&#8220;; id., 11 maggio 2017, C-131/16, &#8220;<em>Archus</em>&#8220;; id., 5 settembre 2019, C-333/18, &#8220;<em>Lombardi</em>&#8220;; Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2587; Cass. civ., SS.UU., 29 dicembre 2017, n. 31226).<br /> D&#8217;altro canto, se l&#8217;interesse al ricorso incidentale sorge con la proposizione del ricorso principale, tale facoltà  deve essere esercitata nel termine dimidiato di trenta giorni decorrente dalla notificazione di quest&#8217;ultimo, a pena di decadenza; con l&#8217;ulteriore conseguenza che le cause di esclusione a carico del ricorrente principale, delle quali il ricorrente incidentale sia frattanto venuto a conoscenza, debbono essere fatte valere entro quel termine e non possono costituire il fondamento di una successiva impugnazione da proporsi in via principale mediante autonomo giudizio.<br /> Alla luce di tale ricostruzione, il R.T.I. -OMISSIS-a fronte dell&#8217;impugnativa proposta nei confronti dell&#8217;aggiudicazione in suo favore nell&#8217;ambito del ricorso r.g. n. -OMISSIS-, avrebbe dovuto immediatamente far valere mediante ricorso incidentale &#8211; se del caso formulando richiesta di rinvio dell&#8217;udienza di discussione &#8211; l&#8217;illegittima partecipazione alla gara del -OMISSIS-, ricorrente principale, per non avere immediatamente aggiornato le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara e comunicato alla stazione appaltante il coinvolgimento dei propri direttori tecnici in indagini penali per turbativa d&#8217;asta.<br /> Ãˆ vero che il vizio non riguardava l&#8217;originaria ammissione del R.T.I.-OMISSIS-e, in definitiva, gli atti oggetto di causa, trattandosi di vicenda sopravvenuta. Ma se, come detto, il possesso dei requisiti di partecipazione deve persistere per l&#8217;intera durata della procedura e dell&#8217;esecuzione del contratto sotto la sempre immanente sanzione dell&#8217;esclusione, e il corrispondente onere di aggiornamento delle dichiarazioni sorge con la perdita dei requisiti da parte del concorrente, allora il R.T.I. -OMISSIS- aveva a sua volta l&#8217;onere di attivare, nel termine di decadenza, il gravame incidentale per far valere tutte le cause di esclusione ad esso giÃ  note, ivi comprese quelle sopravvenute in corso della procedura, non potendo attendere gli ulteriori sviluppi del contenzioso e della gara.<br /> I primi due motivi di cui al ricorso principale sono tardivi e irricevibili. Questo, per inciso, non comporta il venire meno del potere dell&#8217;amministrazione procedente di verificare in capo al R.T.I.-OMISSIS-il persistente possesso del requisito di moralità  professionale, tenendo conto di tutte le circostanze emerse e delle iniziative assunte dall&#8217;operatore economico, e, se del caso, di intervenire anche in autotutela sui propri provvedimenti.<br /> 2.4. Il terzo motivo di cui al ricorso principale, lo si ricorda, è indirizzato contro il giudizio di affidabilità  espresso dalla A.S.L. resistente nei confronti del R.T.I.-OMISSIS-all&#8217;esito del subprocedimento di verifica avviato in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato. Le ricorrenti principali sostengono che la verifica avrebbe avuto carattere esclusivamente formale e non sarebbe supportata da alcun serio elemento di prova.<br /> La censura è infondata.<br /> La sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato ha escluso che l&#8217;omessa dichiarazione, da parte del subappaltatore indicato da-OMISSIS-, di condanne non ostative ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 comportasse un effetto espulsivo automatico a carico del concorrente, al quale ha riconosciuto la possibilità  di fornire elementi circostanziati a discolpa, valutabili discrezionalmente dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice &#8220;<em>in funzione della gravità  della situazione e delle particolari circostanze del caso di specie</em>&#8220;. Questo &#8211; in esplicita adesione a quanto statuito dal giudice eurounitario (Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020, C-395/18) &#8211; per &#8220;<em>rendere l&#8217;esito espulsivo conciliabile con il principio di proporzionalità  (oltre che con l&#8217;articolo 57, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/24)</em>&#8220;, trattandosi di violazione commessa non direttamente dall&#8217;operatore economico interessato a partecipare alla gara, ma da un soggetto estraneo alla sua impresa.<br /> L&#8217;esito e i contenuti del subprocedimento di verifica condotto dalla A.S.L. sulla posizione del R.T.I.-OMISSIS-sono compendiati nell&#8217;impugnata determinazione dirigenziale n. 744/2020, con cui la stazione appaltante mostra di condividere i giustificativi presentati dal R.T.I.-OMISSIS-relativamente ai controlli eseguiti sull&#8217;affidabilità  del subappaltatore che aveva omesso di dichiarare in gara l&#8217;esistenza di alcuni pregiudizi penali. Ad avviso della A.S.L. Toscana Centro, detti controlli &#8211; consistiti nell&#8217;acquisizione di autocertificazioni, nella visura del certificato del casellario giudiziale e nella verifica dell&#8217;iscrizione del subappaltatore alla &#8220;<em>White List</em>&#8221; tenuta dalla competente Prefettura, nonchè dell&#8217;assenza di annotazioni nel casellario ANAC e di esclusioni da procedure di affidamento sanzionate da pronunce del giudice amministrativo &#8211; evidenzierebbero l&#8217;oggettiva impossibilità  di venire a conoscenza della violazione commessa dal subappaltatore e, unitamente alla rinuncia al subappalto e al promovimento di azione risarcitoria nei confronti del subappaltatore medesimo, dimostrerebbero l&#8217;estraneità  alle condotte di quest&#8217;ultimo e la contestuale dissociazione del raggruppamento-OMISSIS-.<br /> Ora, è noto che l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1 co. 52 della legge n. 190/2012 (c.d. &#8220;<em>White List</em>&#8220;) tiene luogo della comunicazione e dell&#8217;informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività  diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, attestando, in capo alle imprese iscritte, l&#8217;insussistenza di misure di prevenzione ostative alla esecuzione di contratti pubblici e altresì¬ l&#8217;insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese stesse.<br /> Nel casellario ANAC sono annotati, a norma dell&#8217;art. 213 co. 10 d.lgs. n. 50/2016, tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici inerenti la presentazione, con dolo o colpa grave, di false dichiarazioni o documentazioni nell&#8217;ambito di procedure di gara e negli affidamenti di subappalto che l&#8217;Autorità  abbia ritenuto di iscrivere in considerazione della rilevanza o della gravità  dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione.<br /> Il possesso dell&#8217;iscrizione nella <em>White List</em> e l&#8217;assenza di iscrizioni e annotazioni nel casellario ANAC depongono, evidentemente, in favore dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico, al pari dell&#8217;assenza di sentenze o altri provvedimenti del giudice amministrativo implicanti l&#8217;esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici. Per questo aspetto, i controlli operati dalla controinteressata-OMISSIS-sul proprio subappaltatore debbono reputarsi diligentemente condotti e pienamente attendibili.<br /> Quanto al casellario giudiziale, è incontestato che relativamente ai precedenti penali non dichiarati il subappaltatore indicato da-OMISSIS-gode del beneficio della non menzione, il che &#8211; sostiene la controinteressata &#8211; avrebbe reso quei precedenti ad essa non conoscibili.<br /> Replicano le ricorrenti principali che-OMISSIS-, nella sua veste di operatore qualificato, sarebbe tenuta a sapere che la mera consultazione del casellario giudiziale del legale rappresentante della subappaltatrice avrebbe potuto non essere esaustiva, e che pertanto essa avrebbe dovuto fare ricorso alla visura <em>ex</em> art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, ove sono riportate tutte le condanne, comprese quelle per le quali il soggetto interessato goda del beneficio della non menzione.<br /> In contrario, è tuttavia sufficiente osservare che la visura <em>ex</em> art. 33 cit. può essere chiesta solo dalla persona o dall&#8217;ente interessato in ordine alle iscrizioni ad esso riferite. La visura non è invece nella disponibilità  del concorrente che intenda verificare i precedenti penali dei propri subappaltatori (non a caso, la giurisprudenza citata dalle ricorrenti principali si riferisce a casi nei quali l&#8217;operatore economico, escluso per non aver dichiarato l&#8217;esistenza di condanne penali rilevanti, aveva omesso di acquisire la visura delle iscrizioni a carico proprio, e non di terzi: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1013).<br /> Ne discende che, a ben vedere, la controinteressata ha eseguito ed esaurito tutte le verifiche a sua disposizione, per il resto potendo fare unicamente affidamento sulla correttezza delle dichiarazioni rese dal subappaltatore.<br /> A sua volta la valutazione espressa dalla A.S.L. circa l&#8217;affidabilità  del -OMISSIS-, lungi dal costituire una &#8220;parentesi amministrativa pro forma&#8221;, si colloca al termine di un percorso argomentativo coerente e fondato su dati obiettivi. La decisione finale, di ritenere non imputabile a negligenza o superficialità  di-OMISSIS-la scelta del subappaltatore e la violazione da questi commessa, appare tutt&#8217;altro che irragionevole e risponde al principio di proporzionalità  sotteso all&#8217;applicazione dei motivi di esclusione facoltativi: la mancata espulsione del concorrente è perfettamente in linea con la dimostrata impossibilità , da parte di-OMISSIS-, di accertare preventivamente l&#8217;esistenza delle condanne non dichiarate dal subappaltatore, oltre che con la dissociazione manifestata da-OMISSIS-mediante la rinuncia al subappalto.<br /> 3. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso principale non può trovare accoglimento.<br /> In ossequio ai principi di speditezza che connotano il rito delle controversie in materia di contratti pubblici, non occorre pertanto dare corso all&#8217;esame nel merito del ricorso incidentale, alla cui decisione la controinteressata-OMISSIS-non può rivendicare alcun ulteriore interesse, neppure strumentale, e che va pertanto dichiarato improcedibile.<br /> 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti principali e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div>P.Q.M.</div>
<div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso principale irricevibile per tardività  quanto al primo e al secondo motivo, e lo respinge quanto al terzo.<br /> Dichiara improcedibile per difetto di interesse il ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata-OMISSIS-.<br /> Condanna le ricorrenti principali alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore dell&#8217;amministrazione resistente e nel medesimo importo in favore della controinteressata.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Gianluca Bellucci, Consigliere<br /> Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</div>
<div> </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI: Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi contro Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI:  Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi contro Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura,  nei confronti -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele Daloiso,</span></p>
<hr />
<p>Contratti della PA: natura e differenze della dichiarazione omessa, reticente o falsa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; gara &#8211; operatore economico &#8211; gravi illeciti professionali &#8211;  dichiarazione omessa, reticente o falsa &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Si configura l&#8217;omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. In fine, è configurabile la falsa dichiarazione se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.</em><br /> <em>La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell&#8217;oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest&#8217;ultimo, e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/09/2020<br /> <strong>N. 01117/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00097/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Toledo 323;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour n. 124;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> 1) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:<br /> a) del provvedimento di esclusione emesso dal RUP in data 23.1.2020 nei confronti della ricorrente in relazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento &#8220;<em>Porto di Brindisi &#8211; progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della stazione marittima lato mare, nonchè dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II</em>&#8220;; b) del provvedimento prot. n. 2325 del 24.1.2020; c) ove e in quanto lesivi, del bando, del disciplinare, il capitolato e dei chiarimenti laddove interpretabili come interpretati dalla S.A.; d) ove e per quanto lesiva, la determina a contrarre; g) ove e per quanto lesivi, tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto ai fini del subentro della ricorrente;<br /> 2) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 4.3.2020, oltre a tutti i provvedimenti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo:<br /> a) della determina n. 71 del 14.2.2020 con cui la S.A. ha disposto &#8221; <em>di convalidare e fare propria la declaratoria di esclusione disposta dal RUP con nota n. 2325 del 24.01.2020 nei confronti della Co.Ges.Ap soc. coop a r.l. per le ragioni di cui in premessa; 3) di approvare, ai sensi dell&#8217;art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016l&#8217;aggiudicazione proposta dal RUP e dichiarare, pertanto, l&#8217;impresa -OMISSIS-s.r.l., con sede in Ostuni (BR) alla contrada -OMISSIS-, -OMISSIS-, affidataria dell&#8217;appalto&#038;</em>&#8220;; b) ove e per quanto lesiva, dell&#8217;allegata relazione del RUP si presume di pari data ; c) ove e per quanto lesiva, della nota prot n. 5072 del 18.2.2020 con cui è stata comunicata l&#8217;adozione della determina gravata sub A); d) del provvedimento con cui la S.A. ha effettuato e concluso le verifiche in merito all&#8217;assenza di motivi di esclusione, non conosciuto nel contenuto; e) di tutti i verbali di gara, in particolare dei verbali depositati in giudizio dall&#8217;A.d.S.P in data 17.2.2020, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti gravati; f) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. 4106 del 7.2.2020 avente ad oggetto l&#8217;esito della verifica del possesso dei requisiti di capacità  economia e finanziaria e tecnico &#8211; professionale in uno alla allegata comunicazione relativa all&#8217;O.E. -OMISSIS-, entrambe conosciute solo in seguito all&#8217;esitazione dell&#8217;accesso agli atti da parte della S.A. avvenuta in data 14.2.2020; g) in subordine, per l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara;<br /> 3) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 24.4.2020, oltre a tutti i provvedimenti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti:<br /> a) ove e per quanto lesivo, dell&#8217;avviso pubblico del 10.3.2020 depositato in giudizio in data 27.3.2020; b) ove e per quanto lesivo, del foglio prot. n. 5521 del 21.2.2020, del foglio n. 4106 del 7.2.2020, depositati in giudizio in data 27.3.2020 e del foglio 2552 del 27.1.2020, non conosciuto; c) ove e per quanto lesiva, della relazione dell&#8217;Ufficio Gare dell&#8217;AdSP non conosciuta; d) ove e per quanto lesiva, della determina di dichiarazione di efficacia dell&#8217;aggiudicazione; e) di tutti i verbali, ivi compreso il verbale n. 4106 del 7.2.2020 e il verbale n. 5521 del 21.2.2020; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br /> 4) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da -OMISSIS-s.r.l. il 16.5.2020:<br /> &#8211; del provvedimento prot. 2325 del 24.1.2020, a firma del R.U.P., e della successiva determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020, in uno alla relazione istruttoria alla stessa allegata, nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente principale, anche per gli ulteriori motivi esposti nello stesso ricorso incidentale, dalla gara indetta dall&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale con bando pubblicato in data 9.8.2019, avente ad oggetto la procedura telematica aperta, ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016, per la <em>&#8220;(..) progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della stazione marittima lato mare, nonchè dei prospetti e copertura degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II</em>&#8220;, presso il porto di Brindisi;<br /> &#8211; del verbale di seduta riservata n. 5 del 14.1.2020, con cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto non anomala l&#8217;offerta prodotta dalla ricorrente principale;<br /> &#8211; di ogni atto o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli gravati, nei limiti dell&#8217;interesse dalla ricorrente incidentale;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di -OMISSIS- s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.18;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO<br /> Con bando di gara pubblicato in data 9.8.2019, l&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (d&#8217;ora in avanti Autorità  portuale) indiceva la procedura telematica aperta indicata in epigrafe, del complessivo importo di € 776.780,73 (di cui € 668.407,11 per lavori ed € 28.170,00 per progettazione esecutiva), soggetto a ribasso. Era stato previsto che la gara fosse aggiudicata con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, attribuendo 70 punti all&#8217;offerta tecnica e 30 a quella economica; in particolare, l&#8217;offerta economica avrebbe dovuto indicare il ribasso percentuale unico (sull&#8217;importo a base d&#8217;asta per i lavori e la progettazione esecutiva), nonchè la stima dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza (art. 18 del Disciplinare).<br /> Il Disciplinare prevedeva inoltre che i concorrenti allegassero il DGUE (art. 16, punto 16.2, pag. 34) nel quale avrebbero dichiarato, per quanto qui di interesse: a) se fossero incorsi in gravi illeciti professionali ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti (pag. 11 DGUE); b) se avessero subito risoluzione del contratto per inadempimento ovvero condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) ter, come modificato dal d.lgs. n. 135/2018 (pag. 12 DUGE); c) se avessero giÃ  avuto esperienza di cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili di un precedente contratto di appalto pubblico (pag. 13 DGUE).<br /> Rispetto a tutte tali richieste l&#8217;odierna ricorrente rendeva espressa dichiarazione negativa, rispondendo &#8220;no&#8221;.<br /> Verificata la regolarità  delle domande di partecipazione ed escluse due delle otto concorrenti, all&#8217;esito dell&#8217;esame delle offerte tecniche, il Seggio di gara procedeva all&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica. Veniva quindi stilata la graduatoria provvisoria, nell&#8217;ambito della quale la Co.Ges.Ap e la -OMISSIS- s.r.l. (d&#8217;ora in avanti solo &#8220;-OMISSIS-&#8220;) si collocavano -rispettivamente- al primo e al secondo posto, con punti 100 e 82,739 punti. In particolare la ricorrente principale, che conseguiva il punteggio massimo sia per l&#8217;offerta tecnica che per quella economica, offriva un ribasso del 27,777%, e dichiarava un costo della manodopera pari ad €.165.000,00, a fronte dell&#8217;importo stimato dalla stazione appaltante nella <em>lex specialis</em> di €.210.478,88 (cfr. relazione generale e specialistica).<br /> Stante l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, particolarmente bassa pur a fronte delle onerose migliorie/integrazioni progettuali proposte, la stazione appaltante attivava il prescritto subprocedimento di verifica, all&#8217;esito del quale la Commissione riteneva non anomala l&#8217;offerta Co.Ges.Ap. (cfr. verbale n. 5 del 14.1.2020).<br /> Parallelamente, nel corso del procedimento di verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante verificava che, contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE (e reiteratamente confermato anche mediante una separata dichiarazione sostitutiva), la Co.Ges.Ap aveva subÃ¬to una risoluzione in danno, comminata dal Comune di Pesaro con determinazione dirigenziale n. 1315 del 13.5.2019 -e dunque appena tre mesi prima dell&#8217;indizione della gara in questione- &#8220;<em>per grave inadempimento, grave irregolarità  e grave ritardo ex art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i</em>.&#8221;.<br /> A seguito di tale accertamento, con provvedimento del 24.1.2020, il RUP disponeva l&#8217;esclusione della ricorrente, &#8220;<em>ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 80, commi 5 lettere c, c-ter e f-bis e 6 del d.lgs. 50/2016</em>&#8220;. Pìù in dettaglio, dopo aver esaminato l&#8217;annotazione presente nel casellario ANAC, nonchè la determinazione dirigenziale recante la risoluzione pronunciata dal Comune di Pesaro, disponeva l&#8217;esclusione della Co.Ges.Ap per due distinti motivi:<br /> &#8211; sia per la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis);<br /> &#8211; sia, in ogni caso, perchè i fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e la stessa condotta serbata dalla ricorrente principale nel tacerli, venivano ritenuti tale da denotare l&#8217;inaffidabilità  della ricorrente stessa (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> In seguito, con determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020, la stazione appaltante confermava l&#8217;esclusione giÃ  disposta dal RUP per le motivazioni ivi dettagliatamente riportate, facendo propria la relazione istruttoria allegata a detto provvedimento; e, al contempo, approvava la proposta di aggiudicazione in favore dell&#8217;odierna controinteressata.<br /> In data 11.5.2020, la stazione appaltante sottoscriveva il contratto con la soc. -OMISSIS-.<br /> La Co.Ges.Ap proponeva quindi il ricorso introduttivo del presente giudizio (in un primo momento notificato alla sola stazione appaltante), con il quale impugnava la propria esclusione; con motivi aggiunti, notificati il 4.3.2020 anche alla controinteressata unitamente al ricorso introduttivo, impugnava la conferma dell&#8217;esclusione (di cui alla richiamata determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020) per illegittimità  derivata e l&#8217;aggiudicazione in favore dell&#8217;-OMISSIS- anche per illegittimità  propria; chiedendo altresì¬, in via subordinata, l&#8217;annullamento integrale della gara.<br /> Con ulteriori motivi integrativi del 24 aprile successivo, impugnava gli atti in epigrafe meglio specificati, depositati in giudizio il 27 marzo precedente e fino a quel momento non conosciuti.<br /> Si costituivano in giudizio per resistere al gravame sia l&#8217;Autorità  portuale sia la controinteressata -OMISSIS-, con atti -rispettivamente- in data 30 gennaio 2020 e 19 marzo 2020, chiedendone il rigetto. L&#8217;Autorità  portuale ne eccepiva preliminarmente l&#8217;inammissibilità  per mancata originaria notifica ad almeno un controinteressato.<br /> Il 16 maggio successivo, infine, la controinteressata -OMISSIS- proponeva ricorso incidentale onde far valere ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale.<br /> All&#8217;udienza del 1° luglio 2020, il gravame veniva trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Il ricorso incidentale va accolto con conseguente dichiarazione di inammissibilità  del ricorso principale per carenza di interesse; in ogni caso, il ricorso principale va respinto. Si prescinde, quindi, dalla riportata eccezione di inammissibilità .<br /> 1.1.- Con il ricorso incidentale, la società  controinteressata ha inteso far valere ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale dalla gara controversa.<br /> Si rammenta che i motivi di esclusione della ricorrente principale, quali emergono dai provvedimenti gravati, sono i seguenti: a) la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis); b) in ogni caso l&#8217;inaffidabilità , in ragione della rilevanza dei fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e della condotta serbata nel tacerli (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> La ricorrente incidentale propone due motivi in via principale e due motivi in via gradata.<br /> 1.1.1.- Con il primo motivo contesta una terza dichiarazione non veritiera che si aggiungerebbe alle due dichiarazioni giÃ  stigmatizzate nei provvedimenti di esclusione impugnati in via principale: la dichiarazione con cui la Co.Ges.Ap. ha affermato di non aver mai avuto &#8220;<em>esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico (&#038;)&#8221;</em>; vale a dire la distinta dichiarazione prevista a pag. 13 del DGUE. Assume, pìù precisamente, che il sintagma &#8220;<em>cessazione anticipata&#8221;Â </em>utilizzato dalla <em>lex specialis </em>inequivocabilmente comprenda ogni fattispecie che si sostanzi nel venir meno <em>ante tempus </em>degli effetti di un contratto e dunque prescinda, per definizione, sia dall&#8217;individuazione della &#8220;parte&#8221;Â che abbia assunto l&#8217;iniziativa di porre termine al rapporto negoziale, sia dalle specifiche ragioni e modalità  che abbiano determinato la &#8220;cessazione&#8221;. Anche una risoluzione contrattuale verificatasi -come nella fattispecie- su iniziativa del concorrente, costituirebbe, pertanto, &#8220;cessazione anticipata&#8221; del contratto.<br /> Con il secondo motivo, poi, la controinteressata -OMISSIS- deduce la violazione della lett. c-<em>bis</em>) dello stesso comma 5 dell&#8217;articolo 80 in questione, nell&#8217;eventualità  che il mancato riferimento espresso a tale specifica prescrizione nei provvedimenti di esclusione abbia significato mancata contestazione della specifica fattispecie da parte della stazione appaltante; liddove sarebbe indubitabile che &#8220;<em>negando -o comunque omettendo di informare la stazione appaltante- delle vicende culminate nella risoluzione disposta dal Comune di Pesaro, ovvero della cessazione anticipata di tale rapporto contrattuale, la Co.Ges.Ap abbia certamente fornito &#8220;informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione&#8221;; e comunque abbia &#8220;omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedure di selezione&#8221;</em>(cfr. ricorso incidentale pag. 6, ult. cpv.)<em>. </em>Peraltro, la fondatezza di tale censura risulterebbe rafforzata dall&#8217;ulteriore condotta serbata dalla ricorrente principale allorquando, finanche in sede di giustificazioni, ha affermato di godere &#8220;&#038;<em>di ampio gradimento anche in termini di correttezza per la conduzione aziendale, sia nei riguardi dei fornitori che delle Amministrazione appaltanti, con le quali non ha mai intrapreso contenziosi di varia natura, ponendosi quale primario obiettivo l&#8217;obbligo di onorare gli impegni intrapresi</em>&#8220;, benchè fosse da tempo pendente il ricorso per accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) promosso contro il Comune di Pesaro.<br /> 1.1.2.- Entrambi i riportati motivi sono fondati e vanno accolti; con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte -come detto- in via gradata.<br /> Quanto al primo motivo, l&#8217;interpretazione suggerita dalla ricorrente incidentale è supportata sia dal dato testuale (cfr. quesito a pag. 13 DGUE cui la ricorrente principale ha fornito risposta inequivocabilmente negativa: si chiedeva ai concorrenti se avessero mai avuto una pregressa &#8220;<em>esperienza di cessazione anticipata</em>&#8221; di un contratto pubblico); sia sul piano logico-sistematico, tenuto conto della finalità  perseguita dalla dichiarazione in questione giacchè, diversamente opinando, si consentirebbe all&#8217;appaltatore di determinarsi nel senso di risolvere un contratto di appalto in modo del tutto strumentale ove sia consapevole dell&#8217;imminente risoluzione da parte della stazione appaltante in ragione delle contestazioni giÃ  subite.<br /> Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza è ferma nel sostenere che i concorrenti siano tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività  professionale e nel sancire l&#8217;illegittimità  di tali inadempimenti dichiarativi, sulla base del noto principio per cui &#8220;<em>non è configurabile in capo all&#8217;impresa alcun filtro valutativo o facoltà  di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l&#8217;obbligo della onnicomprensività  della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza</em> (cfr. C.d.S., Sez.V, nn. 4532/2018, 3592/2018 e 6530/2018).<br /> La relativa valutazione non può essere, dunque, rimessa alla concorrente giacchè, ove si consentisse, la stessa valuterebbe autonomamente l&#8217;irrilevanza di propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, sì¬ da nascondere alla stazione appaltante eventuali situazioni pregiudizievoli e giungendo a rendere false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara; &#8220;<em>la norma mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità , sia in grado di minare l&#8217;integrità  morale e professionale di quest&#8217;ultimo</em>&#8221; (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4192/2017).<br /> In buona sostanza, al fine di consentire alla stazione appaltante le valutazioni che alla stessa competono, è necessario che siano poste a sua disposizione quante pìù informazioni; e di ciò deve farsi carico l&#8217;operatore economico (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 3331/19). In senso conforme, anche una recente decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato -la n. 1644/19- con la quale si è ribadito che i concorrenti &#8220;<em>al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all&#8217;amministrazione</em>&#8220;, non potendo ammettersi &#8220;<em>che l&#8217;individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità  professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità </em>&#8221; (cfr., in termini C.d.S., sez. V,, n. 2407/19).<br /> Orbene, la mancata segnalazione alla stazione appaltante dell&#8217;anticipata cessazione del precedente contratto con il Comune di Pesaro è sufficiente ad integrare in capo all&#8217;odierna ricorrente principale la violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione, ai quali ciascun concorrente è tenuto ad ispirare la propria partecipazione alle procedure di gara.<br /> Rispetto a tale onere la ricorrente risulta inadempiente, non avendo provveduto alla segnalazione espressamente richiesta; con ciò ostacolando il pieno accertamento del possesso dei requisiti di moralità  e affidabilità  professionale.<br /> Il ricorso incidentale va, dunque, accolto alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura.<br /> 1.2.- Incidendo le censure appena esaminate -come detto- sulle condizioni di ammissibilità  alla gara della società  ricorrente principale, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.<br /> 1.3.- In ogni caso, ad un esame di merito si rivela infondato sulla scorta delle stesse considerazioni che supportano l&#8217;accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale.<br /> Si è detto che le ragioni sulle quali la stazione appaltante fonda l&#8217;esclusione dell&#8217;odierna ricorrente principali sono due: a) la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis); b) in ogni caso, l&#8217;inaffidabilità  della ricorrente stessa in ragione dei fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e della stessa condotta serbata nel tacerli (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> A fronte del generale obbligo di fornire alla stazione appaltante ogni informazione utile a valutare l&#8217;affidabilità  del concorrente, di cui si è detto al punto 1.1.2., le censure contenute nel ricorso principale -e in via derivata nei motivi aggiunti- appaiono dunque recessive. Ed invero, per un verso sono orientate a far valere le ragioni per le quali la ricorrente non sarebbe stata tenuta a menzionare la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Pesaro (cfr. motivo 1 e motivo 2, sub 1); per altro verso, a contestare nel merito la decisione di ritenere il precedente in questione rilevante, evidenziando le criticità  registratesi in sede di esecuzione dei lavori <em>de quibus</em> (motivo sub 2.2). In particolare, tali ultimi rilievi non si rivelano, perà², utili ad evidenziare profili di irragionevolezza o di inattendibilità  delle valutazioni svolte dall&#8217;Amministrazione ai fini del giudizio di inaffidabilità  della ricorrente principale.<br /> L&#8217;Autorità  portuale, prima di disporne l&#8217;esclusione, ha provveduto ad acquisire la Determina dirigenziale del Comune di Pesaro n. 1315 del 13.05.2019, agli atti di causa (cfr. doc. 12 del deposito dell&#8217;Amministrazione). Tale provvedimento contiene una descrizione molto dettagliata della vicenda contrattuale che ha condotto alla decisione di risolvere il rapporto con la CO.GE.SAP. s.r.l.; vicenda che, solo in sintesi, viene riportata nell&#8217;annotazione ANAC come &#8220;gravi inadempimenti contrattuali&#8221;, che hanno condotto ad un ritardo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori.<br /> Invero, come correttamente fa rilevare la difesa dell&#8217;Amministrazione, dall&#8217;esame della determina dirigenziale del Comune di Pesaro, risulta evidente che sin dalla fase precontrattuale l&#8217;odierna ricorrente principale aveva tenuto nei confronti della Stazione appaltante un comportamento poco collaborativo e tutt&#8217;altro che ineccepibile, tanto da indurre il RUP ad avviare il procedimento di decadenza dall&#8217;aggiudicazione per il mancato riscontro alle plurime richieste dei documenti necessari alla stipula del contratto di appalto. E, dopo i ritardi accumulati rispetto alla stipula del contratto e all&#8217;avvio dei lavori, il Direttore dei lavori ha dovuto nuovamente sospenderli a causa dell&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento, stipulato per l&#8217;esecuzione di lavorazioni specialistiche, relative all&#8217;installazione di impianti; lavorazioni che la stessa ricorrente principale non era in grado di eseguire direttamente per mancanza dei requisiti di legge e in assenza di personale qualificato.<br /> Orbene, solo a seguito dei rilievi del RUP, la CO.GE.SAP si è determinata a sollevare -a sua volta- una serie di contestazioni; e, in totale spregio della normativa sui contratti pubblici, ha interrotto arbitrariamente ogni lavorazione e abbandonato il cantiere, inducendo l&#8217;Amministrazione a risolvere il contratto.<br /> Di seguito si riportano le considerazioni finali che il RUP dell&#8217;Amministrazione Comunale di Pesaro ha tratto in relazione alle condotte serbate dalla ricorrente principale nell&#8217;affidamento disposto dalla stessa Amministrazione, evidenziando quanto segue:<br />«<em>1) il perdurare della grave irregolarità , sia sotto il profilo tecnico che contrattuale, determinata dall&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento che ha costretto il RUP a disporre la sospensione parziale dei lavori in data 27/02/2019 in attesa di poter far eseguire le lavorazioni impiantistiche da parte di personale qualificato, così¬ come previsto dalle vigenti norme sui contratti pubblici di lavori, pena l&#8217;impossibilità  di certificare, al termine dei lavori, la loro regolare esecuzione;</em><br /> <em>2) una inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, comportante un progressivo e crescente scostamento dei tempi di esecuzione rispetto alle previsioni del cronoprogramma delle lavorazioni predisposto dall&#8217;appaltatore medesimo, che ha portato ad accumulare un grave ritardo, ben superiore al limite massimo della penale applicabile, stabilito per legge nel 10% dell&#8217;importo netto di contratto;</em><br /> <em>3) l&#8217;infondatezza delle dichiarazioni della ditta in ordine alla propria presunta impossibilità  di riprendere i lavori impiantistici, in quanto a dir loro dovuta all&#8217;assenza delle schede tecniche dei materiali sospese, dopo la loro approvazione, dal collaboratore del RUP. L&#8217;approvazione delle schede è stata effettuata dall&#8217;allora dimissionaria DL impianti solo il 04/03/2019 in quanto l&#8217;appaltatore le ha formalmente trasmesse tardivamente, quando cioè giÃ  molte lavorazioni impiantistiche erano state eseguite e a seguito di numerosi solleciti da parte della DL stessa. E&#8217; evidente che i lavori impiantistici non potevano essere materialmente ripresi esclusivamente per il permanere dell&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento da parte dell&#8217;appaltatore che ometteva di perfezionare i contratti di distacco degli operai specializzati, pur avendo ricevuto rassicurazioni, da parte del RUP e della DL, che le schede dei materiali sarebbero state approvate all&#8217;atto dell&#8217;effettiva ripresa dei lavori.</em><br /> <em>Prova di quanto appena dichiarato ne è il fatto che, nonostante la nuova DL impianti abbia confermato le schede relative ai materiali elettrici con PEC del 05/04/2019 in vista dell&#8217;imminente ripresa delle relative lavorazioni, l&#8217;appaltatore non ha mai ripreso la realizzazione degli impianti elettrici ma anzi, dopo l&#8217;approvazione delle predette schede, ha richiesto all&#8217;ausiliaria la sospensione del contratto di distacco dell&#8217;operaio specializzato negli impianti elettrici.»</em><br /> Nel provvedimento di risoluzione, l&#8217;Amministrazione Comunale richiamava espressamente e dettagliatamente le note con le quali il RUP aveva puntualmente e analiticamente rigettato le contestazioni della COGE SAP, ribadendo la sussistenza:<br /> &#8211; della grave irregolarità , sia sotto il profilo tecnico che contrattuale;<br /> &#8211; dell&#8217;inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo;<br /> &#8211; della infondatezza delle dichiarazioni dell&#8217;appaltatore in ordine all&#8217;impossibilità  di riprendere i lavori impiantistici per la mancata approvazione, da parte della DL delle schede tecniche dei materiali relativi alla parte di opere impiantistiche;<br /> &#8211; della grave inosservanza di regolamenti e normative in materia di Contratti di lavori pubblici;<br /> &#8211; del perdurare degli inadempimenti ai sensi dell&#8217;art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..<br /> Si aggiunga a quanto riportato, nell&#8217;ottica della rilevanza della pregressa risoluzione contrattuale, che il provvedimento è di recente adozione (non si tratta quindi di una fattispecie datata) e si riferisce all&#8217;esecuzione di precedenti lavori di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di affidamento di cui qui si discute.<br /> Nè, a fronte della valutazione di inaffidabilità  operata in concreto dalla stazione appaltante, può soccorrere la distinzione operata dalla prevalente giurisprudenza tra dichiarazione omessa, reticente o falsa circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare &#8220;gravi illeciti professionali&#8221;; distinzione infatti utile ad individuare l&#8217;unica fattispecie in cui l&#8217;esclusione opera automaticamente (dichiarazioni false) ma non incidente sulla facoltà  di esclusione spettante in ogni caso alla stazione appaltante all&#8217;esito di una valutazione della rilevanza dei fatti omessi o dichiarati in modo reticente.<br /> Proprio di recente, la quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2986 del 12.5.2020, ha ribadito quanto segue: &#8220;..<em>si configura l&#8217;omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. In fine, è configurabile la falsa dichiarazione se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero&#8221;</em>; facendone discendere che &#8220;<em>La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell&#8217;oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest&#8217;ultimo, e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso&#8221;</em> (in termini, sempre di recente, cfr. Sez. V, n. 2407 del 12.4.2019 e n. 7492 del 4.11.2019).<br /> Tale impostazione ha ottenuto l&#8217;autorevole avallo dell&#8217;Adunanza plenaria con la recentissima decisione n. 16 del 28 agosto 2020, che nel fare chiarezza, in particolare, sui rapporti tra le fattispecie -rispettivamente- contemplate alle lettere c) ed f-<em>bis</em> dell&#8217;art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha ribadito quanto segue: &#8220;<em>l&#8217;elemento comune alle fattispecie dell&#8217;omissione dichiarativa&#038;.con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell&#8217;amministrazione concernenti l&#8217;ammissione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l&#8217;automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione», quanto «l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull&#8217;«integrità  o affidabilità» dell&#8217;operatore economico. E&#8217; pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) [ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 &#8211; Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55]</em>&#8220;; facendone discendere che, ove una valutazione non sia stata condotta dalla stazione appaltante, non possa essere rimessa al Giudice amministrativo e che invece, ove svolta, debba soggiacere ai <em>&#8220;&#038; consolidati limiti del sindacato di legittimità  rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l&#8217;amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell&#8217;affidamento nel pregresso e/o futuro contraente» [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità  professionale espresso dall&#8217;amministrazione in relazione all&#8217;allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell&#8217;abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità  amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell&#8217;esercizio del potere informato ai princÃ¬pi di ragionevolezza e proporzionalità  e all&#8217;attendibilità  della scelta effettuata</em> <em>dall&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> Le censure dedotte nel ricorso introduttivo avverso l&#8217;esclusione non evidenziano -si ribadisce- l&#8217;irragionevolezza o l&#8217;inattendibilità  delle valutazioni svolte dall&#8217;Amministrazione ai fini del giudizio di inaffidabilità  della ricorrente principale; e l&#8217;infondatezza di tali censure, riproposte -in via derivata- nei motivi aggiunti avverso la conferma dell&#8217;esclusione e l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS- determinano l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi di impugnazione proposti in via autonoma contro l&#8217;aggiudicazione stessa e, in subordine, contro gli atti di gara.<br /> 1.4- In conclusione, il ricorso incidentale va accolto; quello principale dichiarato inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, respinto. Considerata la complessità  della vicenda e i recenti assestamenti della giurisprudenza, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:<br /> a) accoglie il ricorso incidentale;<br /> b) dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale e, comunque, lo respinge;<br /> c) compensa tra le parti le spese di causa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.18 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</a></p>
<p>Pres. Francesco Caringella. Est. Fabio Franconiero. Casertana Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Valentina Comella), contro Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura), Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Prozzo) Sull&#8217;ammissibilità  della rettifica della soglia di anomalia 1. Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Rettifica soglia di anomalia &#8211; Principio di invarianza della soglia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-2-2020-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2020 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Francesco Caringella. Est. Fabio Franconiero. Casertana Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Valentina Comella), contro Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura), Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Prozzo)</span></p>
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<p>Sull&#8217;ammissibilità  della rettifica della soglia di anomalia</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Anomalia &#8211; Rettifica soglia di anomalia &#8211; Principio di invarianza della soglia &#8211; Derogabilità  &#8211; Art. 95, c. 15, del d.lgs. 50/2016 &#8211; Buon andamento ed imparzialità  &#8211; Applicazione<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il principio sull&#8217;invarianza della soglia di cui all&#8217;art. 95, c. 15 del d. lgs. n. 50 del 2016 va adeguato con i principi di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;attività  amministrativa. Perciò deve essere consentito alla Stazione appaltante, per l&#8217;effetto del predetto adeguamento, la rettifica della soglia di anomalia derivante dall&#8217;illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/02/2020<br /> <strong>N. 01117/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04608/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4608 del 2019, proposto da<br /> Casertana Costruzioni s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Valentina Comella, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Tortolini 30;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;<br /> Regione Campania, in persona del presidente e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Imparato e Rosanna Panariello, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;<br /> Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019), Ufficio speciale centrale acquisti, procedure di finanziamento, progetti, infrastrutture, progettazione della Campania, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Mastrocinque Costruzioni s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale p.e.c. da registri di giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; Sede di Roma (Sezione Prima) n. 5385/2019, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di adeguamento del polisportivo C.O.N.I. di Avellino per lo svolgimento delle Universiadi 2019;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, e della Mastrocinque Costruzioni s.r.l.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Vosa su delega di Ceceri, Consoli, in dichiarata delega di Panariello e Marchini per l&#8217;Avvocatura dello Stato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Casertana Costruzioni propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso per l&#8217;annullamento degli atti della procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 e 95 comma 4, lett. a), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l&#8217;affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione dello stadio campo CONI di Avellino per lo svolgimento delle Universiadi 2019, indetta con decreto del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 del 6 luglio 2018, n. 35, ed aggiudicata all&#8217;esito della selezione mediante il criterio del minor prezzo sulla base d&#8217;asta di € 513.400,00 alla Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (con decreto del commissario straordinario n. 145 del 17 dicembre 2018).<br /> 2. La procedura di gara veniva svolta dalla Regione Campania, in virtà¹ di apposita convenzione sottoscritta con il Commissario straordinario (rep. n. 7 del 17 aprile 2018), tramite un avviso per la manifestazione di interesse cui aderivano 139 operatori economici, dei quali solo 15 erano ammessi a presentare un&#8217;offerta. Gli offerenti si riducevano a 12 ed all&#8217;esito dell&#8217;apertura delle buste (seduta del seggio di gara del 7 agosto 2018) era determinata la soglia di anomalia sulla base della media dei ribassi incrementata ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 2, lett. d), del codice dei contratti pubblici nel 35,106%. Su questa base la gara era aggiudicata alla Mastrocinque Costruzioni, autrice di un ribasso pari al 33,979%.<br /> 3. La Casertana Costruzioni che aveva invece presentato un ribasso superiore alla soglia, pari al 37,839% segnalava tuttavia che tre delle dodici erano prive dei requisiti di partecipazione, perchè non iscritte nella <em>white list</em> della Prefettura rispettivamente competente. In conseguenza di ciò il seggio di gara (nella seduta dell&#8217;8 agosto 2018) rideterminava la soglia di anomalia nel 35,27% e, in ragione del fatto che le imprese ammesse erano inferiori a 10, dava atto che la migliore offerta era quella della ricorrente, in virtà¹ del suo maggior ribasso, e la invitava ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 a presentare le relative giustificazioni.<br /> 4. Tuttavia, con il citato decreto n. 145 del 17 dicembre 2018 il commissario straordinario, sul presupposto che dovesse applicarsi «<em>il principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, del d.lgs. 50/2016</em>», rettificava il successivo operato del seggio di gara e confermava l&#8217;esito inziale della gara conÂ aggiudicazione alla Matrocinque Costruzioni.<br /> 5. Le censure formulate dalla Casertana Costruzioni contro tale determinazione conclusiva della procedura di affidamento sono state respinte dal Tribunale amministrativo adito in primo grado e riproposte dall&#8217;originaria ricorrente con il presente appello, per resistere al quale si sono costituiti la Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi 2019 e la controinteressata.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo d&#8217;appello la Casertana Costruzioni ripropone la censura di violazione dell&#8217;art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, a mente del quale nelle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo pìù basso non è consentita l&#8217;esclusione automatica delle offerte nel caso in cui quelle ammesse è inferiore a dieci, e che l&#8217;appellante assume essersi verificato in seguito al riscontro che delle dodici imprese offerenti tre erano prive dei requisiti di partecipazione, perchè non iscritte nella <em>white list</em> della competente Prefettura. La Casertana Costruzioni critica la sentenza di primo grado per l&#8217;esclusivo riferimento in essa operato, ai fini del rigetto del motivo, al principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, ritenuto operante una volta definita l&#8217;ammissione dei concorrenti alla gara. L&#8217;appellante sostiene al riguardo che il Tribunale avrebbe stravolto il significato della propria censura, diretta invece a censurare il fatto che non fosse stato applicato il divieto di esclusione automatica previsto dal citato art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, cui il commissario straordinario era tenuto una volta che egli stesso, nel rivedere l&#8217;operato del seggio di gara, ha confermato per questa parte l&#8217;esclusione di tre dei dodici offerenti.<br /> 2. Con un distinto ordine di censure la Casertana Costruzione sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell&#8217;applicare il principio dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia al caso di specie, in cui la verifica dei requisiti di partecipazione ai fini dell&#8217;ammissione alla gara non era stata compiuta dal seggio di gara nella prima seduta, tenutasi il 7 agosto 2018, come confermato <em>a posteriori</em> dalla successiva esclusione delle tre partecipanti non iscritte nella <em>white list</em> della Prefettura. Secondo l&#8217;originaria ricorrenti l&#8217;applicazione del principio sancito dall&#8217;art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 data dal Tribunale si presterebbe a strumentalizzazioni e alla sanatoria di ammissioni alla gara illegittime.<br /> 3. Con il secondo motivo d&#8217;appello la Casertana Costruzioni ripropone la censura di incompetenza del commissario straordinario, che il Tribunale amministrativo ha riconosciuto sulla base dell&#8217;attribuzione a quest&#8217;ultimo delle «<em>funzioni di stazione appaltante</em>» per gli interventi relativi alle Universiadi 2019, (art. 1, comma 379, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 &#8211; <em>Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020</em>), ma che l&#8217;originaria ricorrente contesta in virtà¹ della delega di tali funzioni attribuita alla Regione Campania, con la convenzione sottoscritta tra le parti il 17 aprile 2018.<br /> 4. Con il terzo motivo d&#8217;appello sono riproposto «<em>integralmente il V e il VI motivo</em>» del ricorso di primo grado, di cui la Casertana Costruzioni lamenta l&#8217;omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.<br /> 5. Così¬ sintetizzati i motivi d&#8217;appello, a fronte della palese inammissibilità  del terzo, per mancata riproposizione dei motivi non esaminati dal Tribunale ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, cod. proc. amm., e dell&#8217;infondatezza del secondo, nel quale è la stessa Casertana Costruzioni a riconoscere che la competenza stabilita dalla legge (dal citato art. 1, comma 379, della legge di bilancio per il 2018), per la procedura di gara oggetto del presente contenzioso è del commissario straordinario delegato all&#8217;Universiade di Napoli del 2019, salvo trascurare che la delega di funzioni non priva l&#8217;organo competente dell&#8217;attribuzione derivantegli dalla legge, è nondimeno fondato il primo motivo.<br /> 6. Deve innanzitutto premettersi in fatto che con il decreto n. 145 del 17 dicembre 2018 il commissario straordinario per l&#8217;Universiade di Napoli dava atto che nella seduta del 7 agosto 2018 «<em>all&#8217;esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva n. 12 operatori economici</em>»; e che all&#8217;esito delle operazioni di gara &#8211; in base alle quali la soglia di anomalia è stata automaticamente determinata nel 35,106% &#8211; «<em>è risultato che la migliore offerta era quella della società  Mastrocinque Costruzioni s.r.l. con il ribasso del 33,979</em>». Viene poi precisato nel provvedimento impugnato che nella successiva seduta dell&#8217;8 agosto il seggio di gara «<em>a seguito di una ulteriore verifica d&#8217;ufficio delle dichiarazioni delle società  partecipanti, in particolare sul possesso della iscrizione nella White List, ha riscontrato che tre ditte ammesse alla fase di apertura delle offerte difettavano di tale requisito e pertanto sono state escluse dalla procedura</em>», per cui si dava luogo al ricalcolo della soglia di anomalia «<em>ai sensi dell&#8217;art. 97, c. 3 bis, in quanto le ditte ammesse risultano inferiori a dieci ma comunque superiori a cinque</em>», dal quale risultava che «<em>la soglia di anomalia fosse pari a 35,27% e il miglior ribasso offerto fosse quello della ditta Casertana Costruzioni s.r.l. pari al 37,839% e che lo stesso fosse superiore alla soglia di anomalia</em>». Sulla base delle descritte risultanze della gara il commissario straordinario ha quindi statuito che «<em>si debba applicare il principio di invarianza della soglia di anomalia ex art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016</em> (&#038;)Â <em>e si debba, pertanto, rettificare l&#8217;operato del seggio di gara che aveva proceduto al ricalcolo dell&#8217;anomalia nel corso del verbale di gara del 08.08.2018</em>» e pertanto «<em>si debba confermare l&#8217;esito di gara risultante dal verbale del 07.08.2018 che individuava quale migliore offerta quella della società  Mastrocinque Costruzioni</em>».<br /> 7. Ciò premesso, come deduce l&#8217;appellante Casertana Costruzioni, nel rettificare l&#8217;operato del seggio di gara con l&#8217;applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia delle offerte ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque con il ripristino della soglia derivante dal primo calcolo, svolto nella seduta del 7 agosto 2018, il commissario straordinario non è invece intervenuto sui provvedimenti adottati dal seggio di gara con riguardo alle imprese ammesse a presentare l&#8217;offerta e considerate per la determinazione automatica della nuova soglia di anomalia compiuta nella successiva seduta dell&#8217;8 agosto 2018. Ne è derivato che la Casertana Costruzioni è stata esclusa automaticamente dalla gara per avere superato la soglia di anomalia benchè le imprese ammesse fossero in numero inferiore a dieci.<br /> 8. L&#8217;operato del commissario è stato dunque, innanzitutto, contraddittorio rispetto alle risultanze di gara, perchè pur avendo escluso il ricalcolo della soglia di anomalia egli ha tuttavia confermato l&#8217;esclusione di tre delle imprese offerenti, per difetto del requisito dell&#8217;iscrizione alla <em>white list</em> della competente Prefettura; ed inoltre si è posto in violazione dell&#8217;art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, che nella versione applicabile <em>ratione temporis </em>prevedeva, per quanto di interesse che nelle procedure di affidamento da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a), del medesimo codice in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà  di escludere automaticamente le offerte «<em>che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2</em>», la stessa facoltà , nondimeno, «<em>non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci</em>».<br /> 9. In base a quest&#8217;ultimo inciso il ristretto numero degli offerenti e il correlato carattere statisticamente non significativo del ribasso determinato in via automatica sulla base della media di quelli presentati dalle imprese offerenti giustifica il ripristino della regola generale, secondo cui l&#8217;esclusione per anomalia dell&#8217;offerta può essere comminata solo all&#8217;esito di una verifica in concreto delle giustificazioni fornite dall&#8217;impresa in ordine al ribasso da essa offerto, secondo le disposizioni contenute nel medesimo art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016. Laddove pertanto non vi siano i presupposti della deroga si riespande la regola generale e tale riespansione non è a sua volta condizionata dalla regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia enunciata dall&#8217;art. 95, comma 5, del medesimo codice dei contratti pubblici. Tra le due vi è reciproca indifferenza: l&#8217;invarianza della soglia di anomalia ed il conseguente blocco della graduatoria non è infatti inficiata dalla successiva fase di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, come dimostra l&#8217;operato del seggio di gara nel sopra citato verbale dell&#8217;8 agosto 2018; del pari rispetto a quest&#8217;ultima fase è indifferente la modalità  con cui la soglia di anomalia è stata determinata sulla base dei ribassi offerti.<br /> 10. Sotto questo dirimente profilo l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;appellante &#8211; la cui offerta all&#8217;esito della verifica di anomalia avviata dal seggio di gara all&#8217;esito del ricalcolo della soglia di anomalia nella seduta dell&#8217;8 agosto 2018 è risultata invece congrua (come da nota della r.u.p. del 6 settembre 2018) &#8211; è dunque illegittima perchè derivante dall&#8217;esercizio di una facoltà  non consentita dalla legge.<br /> 11. Peraltro, come ulteriormente deduce la Casertana Costruzioni nel primo motivo del proprio appello, il commissario straordinario ha errato nell&#8217;applicare il principio di invarianza della soglia di anomalia nel caso di specie.<br /> Deve premettersi al riguardo che l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che tale regola pone nei seguenti termini: «<em>Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte</em>», non è agevole.<br /> Se incentrata sul piano strettamente letterale l&#8217;interpretazione della norma porta alle conseguenze volute dal commissario straordinario con il provvedimento impugnato nel presente giudizio.<br /> 12. Come sottolinea la Casertana Costruzioni si tratta nondimeno di conseguenze aberranti, nella misura in cui consentono la formazione di medie automatiche anche consapevolmente inficiate da illegittime ammissioni di operatori economici, le quali denotano un eccesso dei mezzi rispetto allo scopo perseguito con la disposizione in esame, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha infatti messo in luce, per elaborare soluzione una pìù equilibrata soluzione sul piano della conformità  ai principi generali in materia di contratti pubblici e della ragionevolezza.<br /> Il quale scopo consiste nell&#8217;evitare che concorrenti non utilmente collocati in graduatoria promuovano giudizi meramente speculative e strumentali, e mosse «<em>dall&#8217;unica finalità , una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest&#8217;ultima traendone vantaggio</em>» (così¬ Cons. Stato, V, 30 luglio 2018, n. 4664, cui aderisce Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013; cfr. inoltre Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579). Si tratta pìù precisamente delle impugnazioni contro gli atti di gara proposte da imprese ad essa partecipanti che per la loro collocazione in graduatoria e per la portata delle censure dalle stesse proposte non potrebbero mai conseguire l&#8217;aggiudicazione, se non sfruttando a proprio vantaggio gli automatismi insiti nelle modalità  di formazione automatica della soglia di anomalia propria delle procedure da aggiudicare al massimo ribasso.<br /> 13. La norma è stata dunque intesa per paralizzare gli effetti riflessi sulla soglia di anomalia, derivanti da modifiche incidenti <em>a posteriori </em>sul novero degli operatori economici legittimamente partecipanti. A questo scopo può in particolare essere valorizzato l&#8217;impiego del verbo atecnico &#8220;intervenire&#8221;: «<em>Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale</em>», come appunto riferito ai riflessi sulla soglia di anomalia e la conseguente graduatoria di gara derivanti da modifiche concernenti le imprese in precedenza ammesse a presentare l&#8217;offerta. Questi effetti riflessi, utilizzati consapevolmente ed in modo strumentale da operatori economici che altrimenti non potrebbero conseguire l&#8217;aggiudicazione, sono appunto quelli che il legislatore ha inteso limitare per contrapposte legittime esigenze di stabilità  delle situazioni giuridiche derivanti dalla gara.<br /> 14. Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la stessa norma non può invece essere intesa nel senso di vanificare la tutela giurisdizionale, oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), e dunque di precludere le impugnazioni non mosse dal sopra descritto intento emulativo, ma a contestare l&#8217;ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia determinata in via automatica. Sul punto va ricordato che con riguardo al primo degli interessi ora menzionati, lo stesso, fino alla recente abrogazione ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (<em>Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici</em>; convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) era per giunta oggetto di autonoma tutela, con il c.d. rito super-accelerato sulle ammissioni ed esclusioni di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em> cod. proc. amm. (sulla necessità  di fare salvo il rito sulle ammissioni rispetto alla regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia si veda in particolare la sopra citata sentenza della III Sezione di questo Consiglio di Stato del 27 aprile 2018, n. 2579).<br /> 15. A quanto finora rilevato va aggiunto che prima ancora dell&#8217;interpretazione conforme a costituzione rispetto al diritto di azione in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione, la medesima regola sull&#8217;invarianza della soglia ex art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici va contemperata con i principi di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;attività  amministrativa, anch&#8217;essi di rango costituzionale (art. 97 Cost.). Per effetto del descritto contemperamento la rettifica della soglia di anomalia derivante dall&#8217;illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò (il profilo è posto in evidenza nella citata sentenza del 27 aprile 2018, n. 2579, della III Sezione del Consiglio di Stato).<br /> La praticabilità  di tale soluzione è stata affermata in particolare nel pìù recente precedente di questa Sezione sopra richiamato (sentenza 2 settembre 2019, n. 6013), sulla base del riferimento testuale operato dal medesimo art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 alla «<em>fase di</em> (&#038;)Â <em>regolarizzazione </em>(&#038;)Â <em>delle offerte</em>». Tale riferimento è stato inteso dalla Sezione come riferito «<em>alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio</em>», quando pertanto non può dirsi ancora conclusa la fase di ammissione delle offerte e gli effetti di invarianza e blocco da essa derivanti (in termini analoghi cfr. Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 590, e 16 marzo 2016, n. 1052, in relazione alla corrispondente disposizione del codice dei contratti pubblici, ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero l&#8217;art. 38, comma 2-<em>bis</em>).<br /> 16. I principi espressi dalla giurisprudenza finora esaminati sono evidentemente applicabili al caso di specie, in cui la rideterminazione della soglia di anomalia in conseguenza della sopravvenuta esclusione di tre delle dodici imprese offerenti è stata disposta il giorno successivo allo svolgimento della gara, in un contesto temporale unitario, sulla base «<em>un&#8217;ulteriore verifica</em> <em>di ufficio delle dichiarazioni delle società  partecipanti, in particolare sul possesso della iscrizione nella White List</em>», risultata mancante per tre delle dodici offerenti (così¬ nel verbale di gara n. 2 dell&#8217;8 agosto 2018).<br /> 17. Accertata pertanto anche sotto questo profilo l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato del commissario straordinario con la rettifica degli atti del seggio di gara mediante applicazione del principio dell&#8217;invarianza della soglia e conferma dell&#8217;esclusione automatica della Casertana Costruzioni dalla gara, in relazione all&#8217;interesse residuo che quest&#8217;ultima vanta nel presente giudizio una volta eseguito l&#8217;appalto in contestazione (circostanza pacifica) è quello risarcitorio.<br /> L&#8217;interesse in questione è meritevole di tutela. E&#8217; infatti accertato ed incontroverso che quello offerto dall&#8217;odierna appellante è innanzitutto il maggior ribasso e che in secondo luogo lo stesso era congruo. Tale era infatti risultato all&#8217;esito della verifica avviata dalla Regione Campania, stazione appaltante delegata, dopo la rideterminazione della soglia di anomalia, come dichiarato nella sopra citata nota del r.u.p. del 6 settembre 2018.<br /> 18. Vanno dunque esaminati i danni risarcibili, per i quali la medesima Casertana Costruzioni ha prodotto in giudizio una consulenza di tecnica in cui i danni subiti a causa dell&#8217;illegittima privazione dell&#8217;appalto.<br /> Nella perizia di parte i danni in questione sono stimati in complessivi € 75.814,92; ammontare derivante dalla sommatoria delle seguenti voci: mancato utile; spese sostenute per la partecipazione alla gara; e spese per mancato utilizzo delle maestranze e varie. Di queste può essere riconosciuto il solo mancato utile, ovvero il margine netto che l&#8217;appellante avrebbe ricavato dall&#8217;esecuzione della commessa.<br /> Per contro, le spese sostenute dalla partecipazione alla gara fondano l&#8217;interesse risarcitorio c.d. negativo, tutelato in caso di responsabilità  precontrattuale dell&#8217;amministrazione, a ristoro del diritto a non essere coinvolto in trattative rivelatesi inutili, mentre in relazione all&#8217;interesse positivo all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto le medesime spese costituiscono comunque una voce di costo che rimane a carico dell&#8217;impresa e come tale non remunerato nemmeno per effetto dell&#8217;esecuzione del contratto.<br /> Anche i danni da immobilizzazione delle maestranze non possono essere riconosciuti. E&#8217; infatti onere dell&#8217;imprenditore, secondo una regola fondata sull&#8217;<em>id quod plerumque accidit</em> e sul fine di profitto che ne informa l&#8217;attività , ovviare alla perdita della commessa attraverso il reperimento di alternative contrattuali. L&#8217;onere in questione è pertanto elevato a fattore di correzione del risarcimento del danno da mancato utile dalla giurisprudenza amministrativa costante (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2), per cui &#8211; per la contraddizione che non lo consente &#8211; lo stesso non può essere ristorato per equivalente.<br /> Quanto infine alle spese varie (per la relazione giustificativa dei costi, la polizza fideiussoria a titolo di garanzia provvisoria, il contributo ANAC e le spese legali per il presente contenzioso) valgono in parte le considerazioni svolte in precedenza a proposito delle spese di partecipazione alla gara, salvo che per le spese legali, oggetto di pronuncia da parte del giudice adito.<br /> 19. Il mancato utile stimato dal consulente tecnico di parte ricorrente è pari ad €Â 20.710,94. Tale somma deriva dalla riduzione per un coefficiente prudenziale dello 0,9 applicato all&#8217;utile oggetto di giustificazione nel sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia svolto nei confronti della medesima Casertana Costruzioni dopo la rideterminazione della soglia di anomalia; utile a sua volta pari all&#8217;8% del ribasso offerto, ovvero € 23.012,15. Si tratta di un valore che può essere utilizzato a fondamento della condanna risarcitoria perchè giÃ  vagliato positivamente dalla stazione appaltante e rispetto a quale è stato apportato un correttivo prudenziale, e dunque da considerarsi «<em>provato</em>» ai sensi dell&#8217;art. 124, comma 1, del codice del processo amministrativo.<br /> Al capitale così¬ liquidato vanno aggiunti i soli interessi compensativi, al saggio legale in vigore dalla decorrenza in cui l&#8217;utile sarebbe stato percepito, per il quale si dovrà  fare riferimento ai pagamenti ottenuti dall&#8217;impresa che ha eseguito l&#8217;appalto, fino al pagamento effettivo a favore dell&#8217;odierna appellante.<br /> 20. La condanna al risarcimento deve essere pronunciata nei soli confronti del commissario straordinario agli interventi per l&#8217;Universiade di Napoli del 2019 e, in via solidale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle cui disponibilità  di bilancio sono state tratte le somme utilizzate dal primo per l&#8217;adempimento dei suoi compiti istituzionali.<br /> 21. L&#8217;appello va dunque accolto nei termini sopra esposti.<br /> Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione delle difficoltà  interpretative della regola dell&#8217;invarianza della soglia di anomalia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto in riforma della sentenza di primo grado accerta l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati e condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, in solido tra loro, a risarcire alla Casertana Costruzioni s.r.l. i danni subiti, liquidati in €Â 20.710,94, oltre agli interessi, come specificati in motivazione.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1117</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi, Est. A. Cacciari Società Autolinee Toscane s.p.a. (Avv.ti G. Morbidelli e M. Lombardo) contro la Regione Toscana (Avv. ti L. Caso e L. Bora) e nei confronti di Tiemme Toscana Mobilità s.p.a. (Avv. ti R. Farnetani, B. Bitetti e M. Malena), Mobit s.c.a r.l. (Avv. ti A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi, Est. A. Cacciari<br /> Società Autolinee Toscane s.p.a. (Avv.ti G. Morbidelli e M. Lombardo) contro la Regione Toscana (Avv. ti L. Caso e L. Bora) e nei confronti di Tiemme Toscana Mobilità s.p.a. (Avv. ti R.  Farnetani, B. Bitetti e M. Malena), Mobit s.c.a r.l. (Avv. ti A. Bianchi e P. L. Santoro), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità, nell&#8217;affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, di una disparità di trattamento nell&#8217;obbligo di acquistare dal gestore uscente i beni essenziali per effettuare il servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Servizi pubblici &#8211; Affidamento del servizio di trasporto pubblico – legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42 &#8211; Bando – Obbligo di acquisto dei beni dal gestore uscente al rpezzo residuo &#8211; Disparità di trattamento &#8211; Inconfigurabilità						</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Affidamento TPL &#8211; Lettera di invito &#8211; Impugnativa nel termine decadenziale – Clausola immediatamente lesiva &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La legge Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42, contenente norme per il trasporto pubblico locale, prevede che l’aggiudicatario del servizio, individuato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, abbia l’obbligo di acquistare gli impianti e le dotazioni patrimoniali essenziali per effettuare il servizio. Non integra pertanto disparità di trattamento la disposizione del bando che impone che l’aggiudicatario del servizio debba acquistare i beni necessari per lo svolgimento dello stesso dal gestore uscente e per il loro valore residuo, laddove quest’ultimo aveva già a sua volta già dovuto affrontare un tale esborso, che solo in questo momento recupera così come farà all’atto di una nuova gara l&#8217;attuale aggiudicatario						</p>
<p>2.	E’ tardivo e deve pertanto essere dichiarato irricevibile il ricorso che censura elementi il cui carattere immediatamente lesivo era ben noto già nella lettera di invito ed infatti contestati mediante il ricorso in autotutela, ma poi impugnati oltre il 60° giorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 106 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Società Autolinee Toscane s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Massimiliano Lombardo, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, Via Lamarmora 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciana Caso e Lucia Bora, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Tiemme Toscana Mobilità s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Farnetani, Bruno Bitetti e Massimo Malena, con domicilio eletto presso l’avv. Pier Luigi Santoro in Firenze, Via dei Conti 3; Mobit s.c.a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi e Pier Luigi Santoro, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, Via dei Conti 3; l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti in persona dei rispettivi Presidenti in carica, non costituite in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <i>in parte qua</i> della Lettera di Invito &#8220;Richiesta di offerta relativa alla procedura per l&#8217;affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell&#8217;Ambito Territoriale Ottimale della Regione Toscana&#8221; e di tutti i documenti allegati e/o richiamati in quanto pubblicati sulla pagina web Start Toscana per l&#8217;acceso alla cd. data room virtuale, tra i quali, in particolare, lo &#8220;schema di Contratto di Concessione&#8221; con i suoi allegati, i documenti inerenti l'&#8221;Elenco beni per offerta&#8221; e l'&#8221;Elenco addetti per offerta&#8221;;<br />
&#8211; delle risposte fornite dalla Regione Toscana ai chiarimenti richiesti in sede di gara dalla ricorrente;<br />
&#8211; per quanto occorra, del silenzio diniego formatosi in ordine alle istanze presentate da Autolinee Toscane rispettivamente in data 3.12.2014 e 23.12.2014 e di ogni altro atto, presupposto, connesso, antecedente e/o consequenziale comunque inerente la gar<br />
giusta motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2015, per l&#8217;annullamento,<br />
&#8211; delle risposte fornite dalla Regione Toscana ai chiarimenti richiesti in sede di gara dalla ricorrente e, precisamente, delle risposte in data 5.02.2015, 16.02.2015 e 20.02.2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e/o consequenziale;<br />
giusta secondi motivi aggiunti depositati in data 18 maggio 2015, per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; delle risposte ai quesiti formulati alla Regione da Autolinee Toscane, pubblicate dalla Regione Toscana in data 13 aprile 2015 e 4 maggio 2015 sub quesiti n. 61, 62, 63 e 87; <br />
&#8211; <i>in parte qua</i>, del Decreto della Regione Toscana del 29 aprile 2015, n. 1858 e dei relativi allegati che ha disposto, fra l&#8217;altro:<br />
I) la modifica dello schema della lettera di Invito a presentare offerta (Allegato A al Decreto 1858/2015);<br />
II) le modifiche, nonché l&#8217;integrazione, di alcuni allegati della previgente lettera d&#8217;Invito tra cui l'&#8221;Elenco Beni per offerta&#8221; (originariamente All. B al Decreto 5085/2014) secondo quanto riportato nel nuovo documento &#8220;Elenco Beni per offerta &#8211; Riperimetrazione&#8221; (Allegato C al Decreto 1858/2015);<br />
III) la modifica dello schema del contratto di concessione e di alcuni suoi allegati (Allegato B al Decreto 1858/2015);<br />
IV) la modifica della griglia di valutazione, nonché l&#8217;approvazione di ulteriore materiale a supporto della formulazione dell&#8217;offerta;<br />
V) l&#8217;approvazione e l&#8217;inserimento nella Data Room di gara &#8211; a supporto della formulazione dell&#8217;offerta &#8211; tra l&#8217;altro dell&#8217;Elenco &#8220;Contenzioso esistente e potenziale con personale aziendale&#8221; (sub Allegato &#8220;D&#8221; al Decreto 1858/2015);<br />
&#8211; <i>in parte qua</i>, della nuova e novativa Lettera di Invito a presentare offerta e dei relativi allegati nei testi approvati con Decreto della Regione Toscana del 29 aprile 2015, n. 1858 tra i quali, in particolare e sempre <i>in parte qua</i>, il nuo<br />
<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, di Tiemme Toscana Mobilità s.p.a. di Mobit s.c. a r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 giugno 2015 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Regione Toscana ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell’intero territorio regionale, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 agosto 2012 che sollecitava l’inoltro, da parte degli operatori di settore, della manifestazione di interesse ad essere invitati. A seguito di una modifica degli indirizzi di gara conseguenti a nuove disposizioni emanate a livello nazionale, un nuovo avviso è stato pubblicato sulla GUUE del 5 ottobre 2013 con riapertura dei termini per presentare le manifestazioni di interesse. <br />
L’impresa Società Autolinee Toscana s.p.a. (nel seguito: “SAT”) ha manifestato il proprio interesse e superata positivamente la fase di prequalificazione, ha ricevuto la lettera di invito alla procedura indicante il 16 febbraio 2015 come termine ultimo per presentare l’offerta. La documentazione di gara era consultabile sul sito telematico regionale. SAT, in data 23 dicembre 2014, ha inoltrato istanza di autotutela chiedendo di integrare la documentazione di gara inserendo altri documenti; di apportare alla legge di gara diverse modifiche con riguardo alla disciplina del trasferimento dei beni e del personale e di prorogare il tema di presentazione dell’offerta. A fronte del silenzio della Regione ha proposto il ricorso principale, notificato il 19 gennaio 2015 e depositato il 23 gennaio 2015, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si sono costituite la Regione Toscana e l’impresa TIEMME s.p.a. chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.<br />
La Regione poi, con decreto 21 gennaio 2015 n. 170, ha modificato lo schema di lettera invito e disposto la proroga al 2 aprile 2015 del termine per presentare le offerte; successivamente, il 20 febbraio 2015, ha emanato i chiarimenti alle richieste presentate da SAT i quali sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 marzo 2015 e depositato l’11 marzo 2015. Si è costituito il consorzio MOBIT s.c.a r.l. chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.<br />
Nel frattempo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento ex art. 21 bis, legge 10 ottobre 1990, n. 287, a seguito di una richiesta della ricorrente; il 10 aprile 2015 la Regione ha pubblicato un ulteriore avviso con cui è stata preannunciata un’altra proroga del termine per presentare le offerte mentre le risposte ad alcuni quesiti proposti dalla ricorrente sono stati pubblicati il 13 aprile 2015. Con decreto 29 aprile 2015, n. 1858, è infine stata disposta la proroga al 16 luglio 2015 del termine di scadenza per presentare offerta ed è stata modificata nuovamente la lettera invito. Anche questi atti sono stati impugnati con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato l’11 maggio 2015 e depositato il 18 maggio 2015. <br />
Nel frattempo l’Autorità ha comunicato alla Regione che i chiarimenti che essa le aveva inviato e l’attività posta in essere facevano venir meno i dubbi sull’effettività del principio di concorrenza nella vicenda in esame, ed ha quindi archiviato il procedimento.<br />
All’udienza del 26 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La vicenda in esame ha ad oggetto le contestazioni rivolte dall’impresa ricorrente, invitata a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale da parte della Regione Toscana, avverso la legge che disciplina la procedura, la cui formulazione le impedirebbe di presentare un’offerta appropriata. <br />
1.1 Con primo motivo del ricorso principale lamenta che la documentazione di gara risulterebbe incompleta, contraddittoria ed indeterminabile e in particolare, si duole della mancanza di un’adeguata conoscenza dei dati inerenti il personale, i beni, gli immobili e i ricavi tariffari, tutti elementi essenziali per la formulazione dell’offerta. Questo si tradurrebbe in una disparità di trattamento poiché i concorrenti che attualmente gestiscono il servizio, costituitisi in consorzio per partecipare alla gara, già possiedono tali informazioni e si troverebbero quindi provvisti di un vantaggio competitivo.<br />
Con secondo motivo del ricorso principale lamenta che il meccanismo tariffario non consentirebbe il recupero dell’investimento finanziario necessario al soggetto subentrante per acquisire i beni essenziali allo svolgimento del servizio, che stima in circa € 140.000.000,00 oltre gli investimenti da effettuare nel corso della durata contrattuale. In particolare, riguardo questo aspetto, secondo la ricorrente non sarebbe stato determinato con chiarezza l’elenco di impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio da acquisire, né la Regione avrebbe provveduto a distinguere tra beni acquistati con finanziamenti pubblici e beni invece acquistati in assenza di finanziamento, mentre alcune clausole impongono al cessionario di acquistare a titolo di vendita taluni beni che sono in proprietà di terzi e vengono utilizzati dai gestori attuali del servizio a titolo di locazione.<br />
Con terzo motivo del ricorso principale lamenta disparità concorrenziale laddove la legge di gara impone l’acquisto in blocco e in unica soluzione dei beni essenziali per lo svolgimento di servizio, in particolare di quelli immobili, ed impone anche di valorizzarli al valore di perizia e predisporre sulla base di detto valore il piano economico finanziario. I concorrenti che hanno la disponibilità dei beni in questione non dovranno sostenere l’esborso iniziale o comunque potranno inserirne gli oneri nel piano economico finanziario sulla base del valore di libro.<br />
Con quarto motivo del ricorso principale lamenta illegittimità della legge di gara laddove prevede, quale parametro di valutazione della qualità tecnica dell’offerta, il minor tempo per l’attivazione dei dispositivi informatici destinati al monitoraggio dei veicoli in linea e al conteggio dei passeggeri, e della funzionalità che consente di ricaricare la smart card via web. Non sarebbe stata garantita la parità a tutti i concorrenti poiché non risulterebbero disponibili le informazioni sullo stato dei mezzi che verranno trasferiti, comprensive delle tecnologie installate; non sono previste garanzie volte a evitare la modificabilità di detto stato; non è indicato con quali modalità verrà verificato lo stato dei beni e delle tecnologie installate sui mezzi e non sono disponibili le copie dei contratti in essere concernenti la manutenzione dei dispositivi.<br />
Con quinto motivo la ricorrente contesta la previsione, a favore della Regione, della possibilità di variare il servizio oggetto d’affidamento anche per oltre il 20% in dipendenza di un’eventuale riduzione dei fidanzamenti pubblici. <br />
1.2 La ricorrente, con il primo ricorso per motivi aggiunti, impugna le risposte fornite dalla Regione Toscana il 5, 16 e 20 febbraio 2015 alle richieste da lei formulate. <br />
Con primo motivo ribadisce le censure di deficit istruttorio e incertezza sulla definitività e vincolatività dei dati tecnici e finanziari oggetto della gara. <br />
Con secondo motivo lamenta che gli asseriti chiarimenti introdurrebbero nuovi elementi senza seguire l’iter procedimentale adottato per gli atti originari della gara. La Regione avrebbe riconosciuto, per la prima volta, il diritto del concessionario ad essere compensato di un importo corrispondente ai mancati ricavi derivanti dai biglietti di corsa semplice acquistati dagli utenti prima della stipula del contratto e aventi validità fino a sei mesi successivi, e dagli abbonamenti acquistati dagli utenti prima della stipula del contratto e fino a loro scadenza. La risposta non disciplina modalità e tempi di corresponsione della compensazione rimettendone la definizione ad un accordo tra il gestore uscente e quello subentrante, da sottoscrivere nei sei mesi previsti per l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto di servizio. In tal modo sarebbero stati introdotti ulteriori elementi di aleatorietà e incertezza sia per quanto concerne la fase di formulazione dell’offerta, poiché non sarebbe dato sapere nulla sull’entità dei ricavi e sulle modalità e tempi di corresponsione della compensazione, sia per la fase successiva rimettendo la disciplina di tale fondamentale aspetto ad un accordo successivo sul quale non esistono garanzie. Tutto ciò aggraverebbe l’asimmetria già denunciata poiché il competitor dell’impresa ricorrente comprende la quasi totalità degli attuali gestori del servizio nell’intero territorio regionale. <br />
Inoltre il chiarimento del 16 febbraio 2015 sostiene illegittimamente che il piano economico finanziario sarebbe strumentale a comprovare la sostenibilità dell’offerta e non invece a valutare l’offerta economica, di cui rappresenterebbe il fulcro. <br />
I chiarimenti del 20 febbraio 2015 introdurrebbero poi una modalità di accesso ai documenti di gara non contemplata dalla <i>lex specialis</i> e contrastante con i principi di trasparenza e affidamento, poiché sarebbe stata resa nota solo in quell’occasione l’esistenza di un’ulteriore banca dati disponibile sul sito non della Regione, bensì dell’Osservatorio e riguardanti elementi necessari per la formulazione dell’offerta quali impianti fissi, il personale oggetto di trasferimento al nuovo gestore e rilievi del traffico passeggeri. Per di più, la paternità di tali documenti non sarebbe riconducibile con certezza alla Regione stessa. <br />
1.3 Con secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna le risposte ai chiarimenti che aveva richiesto, e che sono stati pubblicati il 13 aprile 2015 e il 4 maggio 2015, ed il decreto della Regione Toscana n. 1858/2015 che ha modificato gli schemi della lettera invito e del contratto di concessione nonché le griglie di valutazione, ed ha integrato alcuni allegati tra cui l’elenco beni per offerta.<br />
Con primo motivo lamenta che non siano stati previsti meccanismi di finanziamento con riguardo al corrispettivo per lo svolgimento del servizio, in corrispondenza dell’obbligo del nuovo gestore di acquistare i beni essenziali al suo svolgimento. Questa carenza si tradurrebbe in un’insormontabile barriera all’ingresso e in una limitazione alla partecipazione alla gara poiché i costi di acquisto di tali beni non sarebbero remunerati con la gestione del servizio medesimo. <br />
Con secondo motivo deduce che l’articolo 6 del nuovo schema del contratto di concessione non prenderebbe in considerazione i costi connessi all’acquisizione dei beni essenziali. <br />
Con terzo motivo lamenta che l’elenco dei beni che il gestore subentrante deve acquistare a norma della legge di gara, pur modificata dalla Regione, presenterebbe numerosi vizi quali la presenza di beni attualmente in locazione. Il nuovo elenco sarebbe stato adottato senza istruttoria, con la conseguenza che i nuovi atti di gara porrebbero l’obbligo di trasferimento dal gestore precedente a quello subentrante di beni che sarebbero privi del carattere di essenzialità per il servizio o che sono in proprietà di terzi. La posizione dei concorrenti che non sono attuali gestori non sarebbe tutelata dal fatto che i costi per acquistare i beni essenziali al servizio venga recuperato al termine della concessione perché la riformata legge di gara non contempla l’ipotesi in cui, al termine della concessione, non sia individuato un nuovo gestore che possa farsi carico dei beni essenziali al servizio acquistati dal gestore uscente. <br />
Con quarto motivo si duole che non venga prevista alcuna garanzia a carico dei gestori uscenti relativamente al contenzioso che questi hanno in essere con il personale aziendale, di entità pari a circa € 6.000.000,00. <br />
Con quinto motivo deduce che non sarebbero previsti meccanismi atti a garantire il riequilibrio del costo dei fattori produttivi in caso di aumento del prezzo di questi. <br />
Con sesto motivo lamenta che a fronte della rielaborazione degli atti di gara, il termine del 16 giugno 2015 stabilito per presentare l’offerta sarebbe troppo breve. <br />
1.4 La Regione Toscana eccepisce irricevibilità del ricorso principale poiché i provvedimenti impugnati sono stati ricevuti dalla ricorrente il 17 novembre 2014 mentre il ricorso è stato notificato il 19 gennaio 2015. I chiarimenti forniti non avrebbero, a suo dire, introdotto alcun elemento innovativo e pertanto la loro impugnazione sarebbe inammissibile poiché non hanno carattere provvedimentale. Eccepisce inammissibilità del gravame, inoltre, poiché la lettera invito non avrebbe carattere escludente. Eccepisce poi, per gli stessi motivi, l’inammissibilità del primo atto per motivi aggiunti; quanto al secondo atto per motivi aggiunti eccepisce l’inammissibilità del primo, del secondo, del quarto e del quinto motivo. <br />
Nel merito, replica alle deduzioni della ricorrente.<br />
MOBIT eccepisce l’irricevibilità del ricorso principale e l’inammissibilità dell’impugnazione dei chiarimenti forniti dalla Regione, ed eccepisce anche la mancata notificazione del ricorso principale. <br />
TIEMME eccepisce l’irricevibilità del ricorso principale e del secondo atto per motivi aggiunti per carenza di interesse in capo alla ricorrente.<br />
2. La soluzione della controversia richiede la trattazione, in via pregiudiziale, dell’eccezione di irricevibilità del ricorso principale formulata dalla difesa regionale e dalle imprese controinteressate.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
E’ provato che la lettera invito è stata ricevuta dalla ricorrente il 17 novembre 2014 (doc. 17 produzione regionale) e che il ricorso è stato notificato il 19 gennaio 2015. La lettera invito, nella versione originaria gravata con il ricorso principale, al punto 6 prevedeva espressamente l’obbligo in capo all’aggiudicatario della concessione di acquisire i beni essenziali per lo svolgimento del servizio indicati all’articolo 11 dello schema del contratto di concessione. Quest’ultimo stabiliva l’obbligo per il futuro concessionario di adibire al servizio i beni essenziali, compresi quelli a qualunque titolo acquistati dai precedenti gestori, rimandando agli elenchi ivi indicati. <br />
La tematica centrale oggetto della controversia concerne l’asserita impossibilità, per i soggetti che non siano già gestori del servizio, di accedere alla gara in ragione di tale obbligo e dell’assenza di un corrispondente meccanismo compensativo, ciò che determinerebbe disparità di trattamento a favore degli attuali gestori che già hanno la disponibilità dei beni necessari all’espletamento del servizio. Ma tale obbligo era già previsto dalla lettera di invito nella versione <i>principaliter</i> impugnata, in uno con l’obbligo di acquisire dai precedenti gestori tutto il personale adibito al servizio, ed essa è stata impugnata tardivamente. La ricorrente era ben conscia del carattere lesivo di tale disposizione, tant’è che ne ha chiesto la modifica con specifica istanza di autotutela. Non colgono, perciò, nel segno i suoi tentativi di rapportare l’effetto lesivo ai chiarimenti regionali poiché, si ripete, essa era ben conscia della lesività insita nelle disposizioni della lettera invito secondo la versione gravata con il ricorso principale.<br />
La mancata previsione di una componente tariffaria volta a coprire i costi per l’acquisizione dei beni essenziali non poteva certo far presumere, secondo un criterio di media diligenza, che la Regione imputasse una quota della remunerazione annuale a rimborso dell’investimento necessario ai gestori nuovi, come pretende la ricorrente, poiché tale clausola avrebbe dovuto essere oggetto di una previsione espressa, in base quantomeno al principio di trasparenza. <br />
I ricorsi per motivi aggiunti devono entrambi essere dichiarati inammissibili, in parte per difetto di interesse e in parte perché gravano clausole che non presentano carattere escludente. I provvedimenti che con i medesimi sono stati impugnati hanno accolto alcune delle osservazioni proposte dalla ricorrente, diminuendo il numero di beni essenziali per il servizio che devono essere obbligatoriamente acquisiti e introducendo una compensazione per i mancati ricavi derivanti dai biglietti di corsa semplice acquistati dagli utenti prima della stipula del contratto di servizio.<br />
L’accoglimento dei ricorsi per motivi aggiunti determinerebbe la reviviscenza della normativa di gara <i>principaliter</i> impugnata, la quale presenta carattere maggiormente lesivo rispetto ai provvedimenti successivi e oggetto dei motivi aggiunti. <br />
In particolare, quanto al primo atto per motivi aggiunti, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perché si connettono alle censure denunciate con il ricorso principale che è stato dichiarato irricevibile, ed i chiarimenti regionali del 5, 16 e 20 febbraio 2015 non introducono nuovi elementi, mentre le altre censure sono a loro volta inammissibili perché denunciano circostanze che non sono atte ad impedire la partecipazione della ricorrente alla gara e non rivestono quindi carattere escludente. <br />
Quanto al secondo atto per motivi aggiunti, sono inammissibili i motivi primo, secondo, quarto e quinto, poiché connessi alle questioni trattate con il ricorso principale che è stato dichiarato irricevibile, mentre il terzo motivo è inammissibile perché censura modificazioni dell’originaria legge di gara che sono più favorevoli alla ricorrente e il suo accoglimento, con annullamento dell’atto gravato, comporterebbe la reviviscenza delle norme di cui all’originaria lettera invito tardivamente gravata contenente disposizioni ancor peggiori per la ricorrente. <br />
Il sesto motivo è poi inammissibile poiché la previsione di un termine asseritamente troppo breve per presentare offerta non ha carattere escludente e non comporta quindi impedimento alla partecipazione ma semmai (e asseritamente) una semplice difficoltà temporale.<br />
3. Solo per scrupolo di completezza si passa ora a trattare nel merito la questione centrale della controversia, rappresentata dall’obbligo previsto dalla legge di gara, a carico dei gestori subentranti, di acquisire dai gestori uscenti i beni essenziali per lo svolgimento del servizio senza che sia stabilito uno specifico meccanismo compensativo. <br />
L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale è disciplinato dall’art. 16 della Legge della Regione Toscana 31 luglio 1998, n. 42 &#8211; Norme per il trasporto pubblico locale, il quale recita: <br />
“1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
2. L&#8217;affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell&#8217;ente competente che individua inoltre, ai fini dell&#8217;articolo 18, comma 2, del d.lgs. 422/1997, con riferimento a ciascun lotto:<br />
a) il personale da trasferire;<br />
b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;<br />
c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l&#8217;effettuazione del servizio;<br />
d) la struttura tariffaria.<br />
3. Sono classificabili beni essenziali:<br />
a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;<br />
b) le infrastrutture di via;<br />
c) i depositi;<br />
d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;<br />
e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;<br />
f) le autostazioni;<br />
g) gli impianti di fermata.<br />
4. L&#8217;individuazione dei beni essenziali è effettuata nell&#8217;ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.<br />
5. Il bando di gara prevede l&#8217;obbligo per l&#8217;aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2 lettera c). Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell&#8217;ente competente”.<br />
La previsione dell’obbligo per l’aggiudicatario della gara in discussione di acquistare gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per effettuare il servizio deriva, dunque, da una espressa previsione di legge regionale stabilita al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 16 suddetto. Tale disposizione va interpretata nel senso che i gestori uscenti devono indicare a quale titolo utilizzano i beni essenziali per il servizio e trasferirli al nuovo gestore aggiudicatario della gara, che subentra nel loro possesso a titolo di proprietario o altro titolo come indicato dai medesimi gestori uscenti. Non vi è quindi soluzione di continuità e i beni essenziali per il servizio transitano dal gestore uscente a quello subentrante senza modificazione del loro stato giuridico. La previsione contestata dalla ricorrente trova quindi fondamento in una norma di legge regionale della quale non è chiesto il controllo sotto il profilo di legittimità costituzionale o comunitaria. <br />
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla ricorrente circa una possibile interpretazione diversa della norma, la quale appare molto chiara nel suo significato, e secondo un noto brocardo “<i>in claris non fit interpretatio</i>”.<br />
E’ vero che astrattamente possono darsi altre modalità per il subentro del nuovo gestore del servizio nella disponibilità dei beni essenziali al suo svolgimento, in particolare con il loro conferimento all’interno di una società pubblica, ma tale previsione contenuta nell’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, per espressa previsione contenuta nel comma 1 bis del medesimo articolo non si applica al settore del trasporto pubblico. Questo è invece disciplinato dal d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422., che, all’art. 18, comma 2, lett. a), periodi settimo e ottavo, dettando i principi cui regioni ed enti locali devono attenersi in tema di affidamento dei servizi di trasporto, recita che “il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l&#8217;effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica”. E’ esattamente quanto ha fatto la Regione Toscana che ha ottemperato alle disposizioni nazionali in materia, contrariamente a quanto asserito in pubblica udienza dal procuratore della ricorrente.<br />
D’altra parte non si può ipotizzare che tali previsioni, nazionali e regionali, siano ostative al principio di concorrenza. Per la costituzione di una società pubblica cui conferire i beni essenziali al servizio di trasporto locale occorre ipotizzare che la Regione provveda ad una previa generalizzata ablazione dei beni medesimi che si trovano nella disponibilità dei gestori attuali e la soluzione appare sproporzionata, anzitutto con riguardo agli oneri economici di cui la Regione stessa dovrebbe farsi carico. Inoltre, e la considerazione appare dirimente, al nuovo aggiudicatario non viene richiesta una prestazione superiore a quella degli altri gestori. Occorre infatti tenere presente che i beni necessari per lo svolgimento del servizio sono stati acquistati da questi ultimi sicché non appare onere irragionevole quello posto a carico del nuovo gestore, di acquistarli al loro valore residuo. A questo viene infatti richiesto un esborso che i precedenti gestori hanno già subito, e che poi recupererà al termine del periodo di affidamento del servizio ove dovesse subentrare un altro gestore. Non vi è quindi disparità di trattamento con gli attuali gestori del servizio, poiché questi hanno già subito l’esborso per acquisire i beni necessari al suo svolgimento, ed è in conferente l’obiezione mossa dalla ricorrente in rodine alla possibilità che al termine della concessione non sia individuato un nuovo gestore che possa farsi carico dei beni poiché quello di cui si discute è un servizio obbligatorio,come correttamente replica la difesa regionale. <br />
Certamente lo svolgimento di un’unica gara per l’intero territorio regionale comporta un impegno finanziario dei partecipanti proporzionato alle dimensioni, appunto regionali, del servizio, ma questa circostanza è riconducibile ad una scelta regionale dettata dalla norma contenuta nell’art. 84 della Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, scelta che non è in alcun modo contestata dalla ricorrente. <br />
La censura di disparità di trattamento e ostacolo alla concorrenza, che costituisce il fulcro della presente controversia, non appare quindi fondata nel merito.<br />
4. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile mentre entrambi i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili. <br />
Le spese processuali possono essere integralmente compensate stante la novità assoluta e complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara irricevibile il ricorso principale e inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/07/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b></p>
<p>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-7-2015-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/7/2015 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2013 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-20-5-2013-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-20-5-2013-n-1117/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2013 n.1117</a></p>
<p>Pres. L. Esposito, est. F. Minichini Giuseppina Ruggiero (Avv.ti Francesco Lanocita e Giuseppe Lanocita) c. Comune di Pagani, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali e Commissione Straordinaria d’Amministrazione provvisoria (Avv. Giuseppe Serritiello) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla legittimazione attiva a presentare domanda di sanatoria per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-20-5-2013-n-1117/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2013 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-20-5-2013-n-1117/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2013 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Esposito, est. F. Minichini<br /> Giuseppina Ruggiero (Avv.ti Francesco Lanocita e Giuseppe Lanocita) c. Comune di Pagani, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali e Commissione Straordinaria d’Amministrazione provvisoria (Avv. Giuseppe Serritiello) c. Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione attiva a presentare domanda di sanatoria per un abuso edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Concessione in sanatoria &#8211; Soggetto legittimato – Autore dell’abuso – Consenso del proprietario – Necessità – Sussiste &#8211; Conseguenze   	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Concessione in sanatoria – Diniego – Obbligo di notificare il preavviso di rigetto – Non sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 D.P.R. 380/2001 la sanatoria di un abuso edilizio può essere chiesta o dal proprietario del bene o dal responsabile dell’abuso stesso, il quale, però, deve provare di essere in possesso di un titolo idoneo per sostituirsi al proprietario, che potrebbe non solo essere estraneo alla vicenda ed anche danneggiato dal comportamento da parte di terzi (nella specie è stata legittimamente rigettata la richiesta di sanatoria di un soggetto che ha realizzato sine titulo un opera su di un immobile del Comune senza averne dallo stesso alcuna autorizzazione scritta) (1)	</p>
<p>2. L&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla repressione dell&#8217;abuso edilizio non ha portata invalidante, attesa la natura vincolata del provvedimento che lo conclude, sicché trova piena applicazione l&#8217;art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale detta omissione non può condurre all&#8217;annullamento del provvedimento finale, ove emerga che quest&#8217;ultimo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cfr. Cons. di Stato – Sez. – V -15/3/2001 n. 1507; id. 8/6/2007 n. 3027; TAR Campania – NA –Sez. VIII – 16/12/2011 n. 5867; id. Veneto – Sez. II – 19/1/2004 n. 133; Cons. di Stato – Sez. V – 21/10/2003 n. 6529<br />	<br />
2. cfr.  Cfr., ex plurimis, Cons. di Stato &#8211; Sez. V – 7/9/2009 n. 5235; id. 3/5/2012 n. 2548; id. C. G. A. Sicilia – Sez. III – 4/7/2011 n. 472; TAR Lazio – LT – Sez. I – 21/1/2013 n. 71; TAR Lombardia – MI – Sez. IV – 21/11/2012 n. 2826; TAR Campania – SA – Sez. II – 24/4/2012 n. 802</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center> <b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2013 proposto da Giuseppina Ruggiero, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lanocita e Giuseppe Lanocita con domicilio eletto presso gli stessi a Salerno in via Roma n. 61; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comune di Pagani, Responsabile del Settore Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali e Commissione Straordinaria d’ Amministrazione provvisoria, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giuseppe Serritiello con domicilio eletto presso lo stesso a Salerno in via Roma n. 61 nello studio dell’avv. Gaetano Paolino;<br />
&#8211; Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata a Salerno in Corso Vittorio Emanuele n. 58; <br />	<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione: del provvedimento prot. n. 362 del 4 gennaio 2013 col quale il Comune di Pagani ha respinto la domanda del 31/12/2012 della ricorrente, di sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 dell’abuso edilizio consistente in un intervento di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso da deposito ad unità abitativa di un manufatto edilizio in piazza S.Anna.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>I) Con ricorso, spedito per la notificazione il 7 marzo 2013 e depositato il 19 successivo, la signora Giuseppina Ruggiero ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe col quale il Comune di Pagani ha respinto la sua domanda del 31/12/2012, di sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 dell’abuso edilizio consistente in un intervento di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso da deposito ad unità abitativa di un manufatto edilizio in piazza S.Anna.<br />	<br />
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) violazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, contestandosi le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; 2) violazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, degli artt. 3 e 10 bis della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, rilevandosi la mancata comunicazione della predecisione di diniego della sanatoria, ed assumendosi la carenza di motivazione dell’atto impugnato.<br />	<br />
Il Comune intimato ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con la memoria depositata il 12 aprile 2013; ed il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto depositato in data 11 aprile 2013.<br />	<br />
La ricorrente ha depositato documenti nell’odierna Camera di Consiglio.<br />	<br />
II) Ritiene il Collegio che, nell’accertata sussistenza della completezza dell’istruttoria e della ritualità dell’avvenuta instaurazione del rapporto processuale, ricorrono, a norma dell’art. 60 del c.p.a., i presupposti per la decisione del merito della controversia nell’odierna Camera di Consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, avendo interpellato sul punto la difesa di parte.<br />	<br />
III) Il ricorso è infondato.<br />	<br />
III.1) Il provvedimento impugnato è stato adottato rilevandosi che la ricorrente non vanta alcun “diritto reale di godimento idoneo all’esecuzione dei lavori” e che “la conformità urbanistica dichiarata non appare corrispondere agli atti del Comune”.<br />	<br />
La ricorrente, per il primo rilievo, assume di essere legittimata a chiedere la sanatoria dell’abuso edilizio in quanto “responsabile” dello stesso, ed in quanto affittuaria del fondo rustico comprendente un fabbricato del quale il manufatto adiacente oggetto del mutamento di destinazione d’uso (da locale-deposito a cucina e bagno) ha carattere pertinenziale.<br />	<br />
Ciò posto, va precisato che è pacifico in giudizio che proprietario del cespite immobiliare è il Comune resistente.<br />	<br />
In diritto si osserva che in materia il parametro normativo di riferimento è l’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 prevedente che “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo” perché la sanatoria a regime non si differenzia dal titolo ad aedificandum su area libera (o su fabbricato assentito) se non per il non rilevante, ai fini che qui interessano, effetto di avere ad oggetto opere edilizie già realizzate e non da realizzare.<br />	<br />
Il suddetto richiamo normativo porta a seguire la costante e condivisibile giurisprudenza per la quale la posizione legittimante la domanda di rilascio del titolo ad aedificandum è la titolarità del diritto di proprietà ovvero la disponibilità dell’unità immobiliare oggetto dell’aspirazione edificatoria che postula una relazione qualificata a contenuto reale con il bene come per l’affittuario di fondi rustici, il superficiario e l’usufruttuario con la precisazione, però, che in quest’ultime ipotesi la relazione reale (o obbligatoria) comporti la facoltà o l’obbligo di eseguire i lavori edilizi: in termini più espliciti nei casi in cui il richiedente sia autorizzato ad edificare in base al contratto o per espresso consenso del proprietario. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. – V -15/3/2001 n. 1507; id. 8/6/2007 n. 3027; TAR Campania – NA –Sez. VIII – 16/12/2011 n. 5867; id. Veneto – Sez. II – 19/1/2004 n. 133)<br />	<br />
Nel caso in esame deve rilevarsi che la ricorrente non solo non dispone del consenso del Comune proprietario per contratto, atto esplicito o per facta concludentia, ma ha costruito nolente domino, tant’è che è stata destinataria da parte del Comune medesimo di provvedimento demolitorio; e deve osservarsi che, pur a considerare la posizione dell’istante quale affittuaria titolare di contratto agrario che a norma dell’art. 16 della legge n. 203/1982 consente all’affittuaria l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario (addizioni e trasformazioni dei fabbricati), non sussiste la necessaria legittimazione alla domanda ad aedificandum perché deve tenersi conto che anche in siffatta ipotesi occorre, in forza del medesimo art. 16, l’accordo col proprietario ovvero la speciale autorizzazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che la ricorrente non afferma (e non prova) di avere.<br />	<br />
Non può, inoltre, essere seguita la tesi argomentativa della ricorrente che, facendo leva sulla menzione del “responsabile dell’abuso” (oltre del proprietario) contenuta nell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede la sanatoria a regime degli abusi edilizi, prospetta un’autonoma legittimazione alla sanatoria da parte del detto responsabile.<br />	<br />
Al riguardo, come pure la condivisa giurisprudenza ha avuto modo di affermare, deve considerarsi che il corretto senso della suddetta menzione non è quello di attribuire al “responsabile dell’abuso” un’autonoma legittimazione alla domanda di sanatoria del tutto slegata dall’assetto proprietario, ma solo quello di individuare il responsabile medesimo tra i (possibili) soggetti legittimati, ferma restando la necessità del consenso del titolare del bene sul quale insistono le opere il quale potrebbe essere completamente estraneo all’abuso ed avere, peraltro, un interesse contrario alla loro sanatoria che, in ipotesi, potrebbe anche risolversi in suo danno. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. V – 21/10/2003 n. 6529)<br />	<br />
In definitiva, il primo motivo di gravame è infondato.<br />	<br />
III.2) Non sussistono, poi, nella fattispecie, i vizi di difetto di motivazione dell’atto impugnato e di violazione dell’obbligo di comunicare la predecisione di rigetto della domanda della ricorrente previsto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Per il primo profilo si osserva che il provvedimento impugnato, ponendo a ragione della sua adozione l’insussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione a chiedere la sanatoria dell’abuso ed il contrasto delle opere edilizie eseguite con la normativa urbanistica comunale, è adeguatamente motivato.<br />	<br />
Quanto alla prospettata violazione dell’obbligo di comunicare ai fini del contraddittorio procedimentale i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima del provvedimento conclusivo del procedimento come è previsto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, si osserva che tale norma, per giurisprudenza costante, va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies che, nel dettare al Giudice il canone di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto allorché il contenuto dispositivo dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (Cfr., ex plurimis, Cons. di Stato &#8211; Sez. V – 7/9/2009 n. 5235; id. 3/5/2012 n. 2548; id. C. G. A. Sicilia – Sez. III – 4/7/2011 n. 472; TAR Lazio – LT – Sez. I – 21/1/2013 n. 71; TAR Lombardia – MI – Sez. IV – 21/11/2012 n. 2826; TAR Campania – SA – Sez. II – 24/4/2012 n. 802)<br />	<br />
E, nel caso in esame, per quanto innanzi si è esposto, l’obiettiva estraneità della ricorrente all’attivazione del procedimento di rilascio del titolo ad aedificandum in sanatoria, pur in presenza del preavviso di rigetto della domanda, non avrebbe potuto portare l’Amministrazione ad una decisione conclusiva del procedimento diversa da quella adottata.<br />	<br />
Sono, pertanto, infondate anche le censure appena esaminate.<br />	<br />
III.3) Essendo sufficiente a reggere il provvedimento impugnato anche una sola ragione posta a suo fondamento la quale nella fattispecie in esame è peraltro di assorbenza tranciante, non rileva l’esame delle ulteriori censure della ricorrente volte avverso l’ulteriore ragione del diniego di sanatoria indicata dal Comune con riguardo alla normativa urbanistica comunale applicabile.<br />	<br />
IV) In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.<br />	<br />
V) Ricorrono, tuttavia, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto da Giuseppina Ruggiero, lo respinge.<br />	<br />
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Antonio Esposito, Presidente<br />	<br />
Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/05/2013</p>
<p align=justify>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1117/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1117</a></p>
<p>Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore”</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;esito della gara per progettazione, esecuzione e manutenzione annuale degli impianti tecnologici TVCC in gallerie, a causa di discrasie tra l’offerta tecnica e quella economica della prima classificata, discrasie in primo grado ritenute dovute ad un mero errore materiale: infatti non puo&#8217; essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica. La discordanza da un lato comporta un’incongruità strutturale e complessiva delle offerte, e dall’altro ha una diretta incidenza sui risultati della gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01117/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00890/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b>ORDINANZA</b>	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 890 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Almar Elettrotecnica Srl</b> in proprio e quale Capogruppo Mandataria <b>A.T.I., Ati &#8211; Pagano &#038; Ascolillo S.p.A., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ettore Notti, con domicilio eletto presso Mariacarmela Filice in Roma, via Tarvisio N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Anas Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gemmo Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Giancarlo Tanzarella, Anna Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1/A; <b>Dab Sistemi Integrati Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 00098/2011, resa tra le parti, concernente LAVORI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TECNOLOGICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Gemmo Spa;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti, nelle preliminari l&#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l&#8217;avv. Anna Romano; e nella discussione gli avvocati Ettore Notti, Filippo Satta, e Giancarlo Tanzarella, ed anche	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8212; nell’appalto di specie, non poteva essere liquidata in termini di “errore” la intenzionale discordanza tra dichiarazione offerta tecnica e proposta economica delle controinteressate, in quanto da un lato comportava un’incongruità strutturale e compless	</p>
<p>&#8212; che, comunque, una volta verificata la non corrispondenza tra profilo tecnico e l’offerta a prezzi unitari, la Commissione non poteva &#8212; nel contrasto &#8212; dare rilievo, in sede di assegnazione del punteggio tecnico a proposte progettuali o estensioni di	</p>
<p>Considerato in conseguenza che deve disporsi l’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)	</p>
<p>__ 1. Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 890/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>__ 2. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.	</p>
<p>__ 3. Condanna l’Anas e la Gemmo Spa al pagamento delle spese che vengono complessivamente liquidate in € 2.000,00, in ragione rispettivamente di € 1.000,00 per ciascuno.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-5-2007-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-5-2007-n-1117/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1117</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. SilvestriG. P. (avv. G. Cossu) c. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Avv. dist. St.) 1. Pubblico impiego – Doveri e responsabilità &#8211; Procedimento disciplinare – Violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede – Fattispecie. 2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-5-2007-n-1117/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-29-5-2007-n-1117/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2007 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br />G. P. (avv. G. Cossu) c. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Avv. dist. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Doveri e responsabilità &#8211; Procedimento disciplinare – Violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede – Fattispecie.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Termine per la contestazione &#8211; Non è perentorio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Viola il dovere di diligenza, correttezza e buona fede nei confronti dell&#8217;Amministrazione di appartenenza e disattende altresì ordini inerenti all&#8217;espletamento delle mansioni il dipendente che all’esito di corso finalizzato all&#8217;ottenimento di una qualifica professionale, rifiuta di sottoporsi al relativo colloquio finale.</p>
<p>2. Non sussiste violazione dell&#8217;articolo 24, comma 2, del CCNL nonché dell&#8217;articolo 59, comma 4, del D L.gs. 3 febbraio 1993 n. 29 in caso di contestazione dell’addebito disciplinare oltre il termine di venti giorni ivi indicato; tale termine, infatti, non ha natura perentoria, non risultando in alcun modo l&#8217;intenzione delle parti che hanno sottoscritto il contratto di sacrificare in modo significativo l&#8217;esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 27 marzo 2002 n. 1728; si veda anche CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO &#8211; Sentenza 13 aprile 2005, n. 7601. T.A.R. VENETO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 21 luglio 1999, n. 1340, secondo cui “Anche il termine di venti giorni per effettuare la contestazione scritta dell&#8217;addebito, previsto dall&#8217;art. 24 comma 2 del c.c.n.l., approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1995, per il comparto regioni-enti locali, ha carattere esclusivamente ordinatorio e il suo superamento, di conseguenza, non comporta l&#8217;automatica invalidità del procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio; di norma, infatti, in materia disciplinare, i termini previsti non hanno carattere perentorio ma ordinatorio con finalità sollecitatoria, a meno che sia espressamente previsto che gli atti compiuti dopo il decorso del termine decadano per la loro inosservanza o inefficacia. <br />
Contra, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO &#8211; Sentenza 18 marzo 2004, n. 5527, secondo cui ”Nell&#8217;ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, regolato dall&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970 ,dal principio della immediatezza della contestazione deve dedursi che al mancato rispetto del termine contrattualmente fissato entro il quale effettuare la contestazione discenda la decadenza dal potere disciplinare, non rilevando la mancanza di precisazione, nel contratto, delle conseguenze derivanti dall&#8217;inosservanza del termine stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato per insufficienza della motivazione la sentenza di merito che, in una fattispecie alla quale si applicava l&#8217;art. 24 del CCNL dei dipendenti degli enti locali, che fissa il termine di 20 giorni per la contestazione disciplinare senza prevedere alcuna conseguenza per il mancato rispetto, aveva ritenuto valida la contestazione effettuata oltre i venti giorni).; Trib. Nocera Inferiore, 16 novembre 2000, secondo cui “Le funzioni di definizione preventiva dell&#8217;oggetto del provvedere e di permettere il contraddittorio procedimentale, svolte dalla contestazione al dipendente pubblico degli addebiti disciplinari, non possono ritenersi adempiute con la mera formulazione degli addebiti, all&#8217;uopo occorrendo che l&#8217;atto di contestazione venga anche a conoscenza dell&#8217;incolpato nel termine di venti giorni previsto dal contratto collettivo, la cui inosservanza travolge l&#8217;intero procedimento disciplinare ed anche la sanzione inflitta.”. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di addebito disciplinare per violazione del dovere di diligenza e correttezza del dipendente e sulla natura del termine di venti giorni per la contestazione degli addebiti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1117/2007<br />
Ric. n.  1373/1996</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1373/1996  proposto da</p>
<p> <b>G. P.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Cossu, con elezione di domicilio in Cagliari, via Satta numero 33, presso lo studio del medesimo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, è domiciliato per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota 19 gennaio 1996 prot. 310/103 della Direzione generale degli affari generali e del personale – Ufficio II UPD, mediante la quale viene comunicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni uno, irrogata con decreto del dirigente della medesima direzione in data 14 dicembre 1995, che ugualmente si impugna;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione statale;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 18 aprile 2007 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
UDITI l’Avv. Giovanni Cossu per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico unico, per esami, a complessivi 62 posti per la nomina ad assistente amministrativo in vari Ministeri, da destinare agli uffici periferici ubicati in Sardegna, bandito dalla Rappresentanza del Governo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 marzo 1993.<br />
In tale bando sei posti erano destinati ad Oristano presso l&#8217;Ispettorato provinciale del lavoro, dove il ricorrente ha preso servizio dal 1 marzo 1994.<br />
Successivamente il Ministero dispose l&#8217;invio in missione del ricorrente, insieme ad altri dipendenti, per frequentare un corso finalizzato all&#8217;ottenimento della qualifica di assistente dell&#8217;ispettorato del lavoro.<br />
Seguì una serie di contestazioni al termine delle quali un gruppo di dipendenti tra cui il ricorrente inviava una nota scritta al presidente della commissione e si rifiutava di sostenere il colloquio finale.<br />
A seguito di tale comportamento venne attivato un procedimento disciplinare che culminò con la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, per giorni uno.<br />
Avverso tale atto il Pusceddu propone ricorso deducendo le seguenti censure.<br />
1) eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti; violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 23, comma 3, lettera h, del CCNL.<br />
Secondo il ricorrente la sanzione disciplinare sarebbe illegittima in quanto erroneamente basata sulla convinzione della obbligatorietà del corso. In ogni caso, essendosi il ricorrente formalmente rifiutato di sostenere l&#8217;esame, l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto confermare l&#8217;ordine illegittimo per iscritto.<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 24, comma 2, del CCNL; violazione delle norme interne e dell&#8217;articolo 59, comma 4, del DL.gs. numero 29/1993.<br />
Il procedimento disciplinare non avrebbe rispettato i termini perentori previsti dalle disposizioni richiamate in pubblica.<br />
 3) eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 8 della legge 628/1961 e dell&#8217;articolo 56 del DL.gs. 29/1993.<br />
L&#8217;amministrazione avrebbe giustificato l&#8217;obbligatorietà del corso facendo riferimento a disposizioni diverse e contraddittorie e sarebbe comunque inesistente una invocata autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.<br />
4) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 25, comma 3 del CCNL; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e per motivazione congrua ed insufficiente.<br />
Non sussisterebbe alcun danno derivante dal comportamento del ricorrente, preso invece in considerazione dall&#8217;amministrazione al fine di irrogare la sanzione.<br />
5) violazione ed errata applicazione dell&#8217;articolo 2104 codice civile; eccesso di potere per mancata considerazione di un fatto di palese evidenza.<br />
Sarebbe del tutto erroneo il riferimento all&#8217;articolo 2104 del codice civile e comunque l&#8217;amministrazione, nel graduare la sanzione, non avrebbe adeguatamente considerato il proprio ingiusto comportamento tenuto nella vicenda.<br />
 L&#8217;amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2007 il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, dipendente del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale assunto con la qualifica di assistente amministrativo, impugna il provvedimento con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno, per avere disatteso al dovere sancito dall&#8217;articolo 23 del CCNL di collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto, le disposizioni per l&#8217;esecuzione della disciplina del lavoro impartite dall&#8217;amministrazione e di eseguire gli ordini inerenti all&#8217;espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori.<br />
La sanzione è dovuta al fatto che il ricorrente, insieme ad altri dipendenti, si è rifiutato di presentarsi al colloquio finale dopo aver partecipato al corso finalizzato all&#8217;ottenimento della qualifica di assistente dell&#8217;ispettorato del lavoro.<br />
Con il primo e terzo motivo il ricorrente deduce l&#8217;illegittimità della sanzione perché, a differenza di quanto ritenuto dall&#8217;amministrazione, non sussisterebbe alcun obbligo per i dipendenti di frequentare il corso suddetto e sostenere il relativo colloquio finale. <br />
Infatti, l&#8217;amministrazione non sarebbe stata in grado di individuare la fonte normativa da cui nascerebbe tale obbligo; pertanto, trattandosi di ordine palesemente illegittimo il dipendente poteva rifiutarsi di eseguirlo e, avendo presentato una rimostranza scritta cui non era seguito l&#8217;ordine scritto, non poteva considerarsi realizzata la fattispecie della grave insubordinazione.<br />
In ogni caso, l&#8217;obbligatorietà della partecipazione al corso non discenderebbe né da una autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che in realtà non esisterebbe, né dalle modificazioni introdotte dal DL.gs. numero 29/1993.<br />
Osserva il Collegio che, ai sensi dell&#8217;articolo 2 del DL.gs. 3 febbraio 1993 numero 29 (ora contenute nel DL.gs. 30 marzo 2001, n. 165), le amministrazioni pubbliche ispirano la loro organizzazione ai criteri di funzionalità, efficacia ed economicità, nonché ad una ampia flessibilità che garantisca adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali; l&#8217;articolo 4, comma 2, attribuisce conseguentemente agli organi di vertice delle amministrazioni il compito di organizzare gli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro utilizzando capacità e poteri del privato datore di lavoro.<br />
Nell&#8217;ambito di tali poteri rientra la possibilità di decidere di far frequentare ai propri dipendenti (nel caso di specie assunti con la sesta qualifica di assistenti amministrativi) un corso che sia finalizzato al conseguimento di un ulteriore profilo professionale &#8211; nell&#8217;ambito della medesima qualifica &#8211; di assistenti dell&#8217;ispettorato del lavoro.<br />
Si tratta di una scelta afferente alla organizzazione del personale che deve essere riconosciuta al datore di lavoro, così come desumibile dall&#8217;articolo 2103 del codice civile, da cui può ricavarsi anche il potere di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato originariamente assunto, purché non riconducibili ad una qualifica inferiore a quella posseduta.<br />
Comunque, nel caso di specie, ciò che rileva (ed è stato considerato dal Ministero) è la circostanza che il ricorrente ha partecipato al corso organizzato dall&#8217;amministrazione &#8211; sia pure con diverse contestazioni culminate anche in un ricorso giurisdizionale (accolto) per ottenere l&#8217;accesso ai documenti &#8211; ma, al termine di esso, si è rifiutato di presentarsi al colloquio finale.<br />
Perciò, anche prescindendo dal potere del Ministero di modificare il profilo professionale posseduto dal dipendente (cui eventualmente egli avrebbe potuto opporsi nel momento in cui tale modifica venisse imposta), ciò che rileva è la circostanza che egli non abbia tenuto un comportamento corretto e di buona fede nei confronti dell&#8217;amministrazione; infatti il provvedimento impugnato si fonda proprio sulla violazione del dovere di diligenza e della mancata esecuzione di ordini inerenti all&#8217;espletamento delle mansioni da dipendente.<br />
Né tale inadempimento può essere giustificato dalla circostanza che, avendo il ricorrente dichiarato per iscritto di non voler partecipare alla prova finale, l&#8217;amministrazione non abbia reiterato per iscritto l&#8217;ordine (ritenuto dal dipendente) illegittimo. <br />
Infatti, a ben vedere, la dichiarazione sottoscritta dal ricorrente insieme ad altri colleghi non conteneva un espresso rifiuto di partecipare al colloquio finale ma solo una richiesta di rinvio, perciò il dovere di partecipare a tale colloquio doveva considerarsi ancora esistente e comunque è stato formalmente reiterato dai componenti della commissione, come si evince dal verbale del 12 luglio 1995 ove espressamente risulta che i partecipanti al corso sono &#8220;stati ammoniti sulle conseguenze della mancata prestazione di un adempimento connesso con i propri doveri di pubblico dipendente&#8221;.<br />
Per tali considerazioni, le censure dedotte con il primo e terzo motivo sono infondate.<br />
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 24, comma 2, del CCNL nonché dell&#8217;articolo 59, comma 4, del DL.gs. numero 29/1993 perché la contestazione disciplinare non sarebbe stata tempestiva, essendo intervenuta oltre il termine dei 20 giorni previsti.<br />
La censura è infondata in quanto il termine indicato non ha natura perentoria non risultando in alcun modo l&#8217;intenzione delle parti che hanno sottoscritto il contratto di sacrificare in modo significativo l&#8217;esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro (Cons. St. sez. quarta, 27 marzo 2002 numero 1728; si veda anche Cass. Civ. sezione lavoro, 13 aprile 2005, numero 7601).<br />
Con il quarto e quinto motivo il ricorrente censura le motivazioni del provvedimento impugnato, sia perché non sussisterebbe il grave danno cui esso fa riferimento, sia perché, nel graduare la sanzione, l&#8217;amministrazione non avrebbe considerato anche il proprio comportamento che sarebbe stato scorretto e non trasparente.<br />
Tali censure sono infondate in quanto la circostanza che il ricorrente si sia rifiutato di effettuare il colloquio ha provocato comunque un danno nell&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione; in ogni caso la lievità della sanzione stessa indica che l&#8217;ufficio ha tenuto nel dovuto conto tutti gli elementi e le circostanze che hanno caratterizzato la vicenda.<br />
In definitiva, tutte le censure dedotte sono infondate e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNASEZIONE PRIMA<br />
rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 aprile 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico	          Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri        Consigliere – estensore;<br />
Alessandro Maggio	          Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 29/05/2007</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a></p>
<p>Pres. VACIRCA, Est. MIGLIOZZI Baldi Neri (Av. M. Paolini e S. Grassi) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. delo Stato), Scuola Media Statale Masaccio Calvino Don Milani (Avv. dello Stato), Provveditorato studi di Firenze (n.c.) e Barbetti Franca (n.c.) Istruzione pubblica e privata – Scuola – Prevalenza dell’interesse pubblico all’organizzazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA, Est. MIGLIOZZI<br /> Baldi Neri (Av. M. Paolini e S. Grassi) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. delo Stato), Scuola Media Statale Masaccio Calvino Don Milani (Avv. dello Stato), Provveditorato studi di Firenze (n.c.) e Barbetti Franca (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Scuola – Prevalenza dell’interesse pubblico all’organizzazione sull’ esigenza di continuità didattica – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ esigenza di assicurare la continuità didattica incontra evidenti limiti nei profili organizzativi dell’intera attività didattica del corpo docente. Nella comparazione delle posizioni coinvolte la pretesa alla continuità didattica non appare prevalente sugli interessi pubblici sottesi all’attività organizzativa scolastica.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. di Stato Maria Vittoria Lumetti, <a href="/ga/id/2004/12/1861/d">&#8220;Gli atti di natura organizzativa nell’ambito scolastico&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
FIRENZE &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI VACIRCA Presidente  #NOME?<br />
&#8211; ANDREA MIGLIOZZI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Ottobre 2004<br />
Visto il ricorso 1531/2004  proposto da:</p>
<p><b>BALDI NERI PER IL MINORE BALDI JACOPO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PAOLINI MARTAGRASSI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEPIAZZA S. SPIRITO, 10presso<br />
PAOLINI MARTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>SCUOLA MEDIA STATALE MASACCIO CALVINO DON MILANI &#8211; FIRENZE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>PROVVEDITORATO STUDI DI FIRENZE</b>  non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>BARBETTI FRANCA</b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di incognito numero e di incognita data con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani” di Firenze ha interrotto la continuità didattica per l’insegnamento della lingua italiana nella classe 1^ H della scuola media statale “Italo Calvino” di Firenze, assegnando ad altro incarico, per l’anno scolastico 2004 &#8211; 2005 , la Prof.ssa Franca Barbetti, titolare della cattedra nell’anno scolastico appena concluso.</p>
<p>nonchè, per quanto occorrer possa<br />
della nota prot. n. 46/RIS del 07.07.2004 del Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Minzoni” di Firenze e di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, ancorchè al momento non conosciuto.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale l’11 ottobre 2004, proposti per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esecuzione del provvedimento di assegnazione della professoressa Franca Barbetti ad altro incarico per il corrente anno scolastico, interrompendo la continuità didattica rispetto all’a.s. 2003/2004 e, se del caso, del provvedimento di assegnazione del professore Romeo Baccetti alla attuale II H della scuola Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani in vece della professoressa Barbetti (che a dire dell’Amministrazione sarebbero stati adottati l’8.09.2004), nonchè delle note prot. 57/ris del 23.07.2004 della Scuola Masaccio &#8211; Calvino &#8211; Don Milani depositate in Segreteria direttamente dall’Amministrazione e dei documenti ad esse allegati, nonchè in parte qua dei documenti tutti e senza alcuna eccezione comunque depositati in giudizio anche dall’Avvocatura dello Stato.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 154 emessa da questo Tribunale in data 9 settembre 2004;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 987 emessa da questo Tribunale in data 28 settembre 2004;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE <br />
SCUOLA MEDIA STATALE MASACCIO CALVINO DON MILANI &#8211; FIRENZE <br />
Udito il relatore Cons. ANDREA MIGLIOZZI  e uditi, altresì, per le parti gli avv. F. Baldi, in sostituzione dell’avv. M. Paolini, e M. V. Lumetti (Avv. Stato); </p>
<p>Considerato:<br />
&#8211; che, con riferimento al caso di specie, l’invocata esigenza di assicurare la continuità didattica da parte della prof.ssa Barbetti incontra evidenti limiti nei profili organizzativi dell’intera attività didattica del corpo docente;<br />
&#8211; che, nella comparazione delle posizioni coinvolte nella vicenda de qua, la pretesa della parte ricorrente qui fatta valere non appare prevalente sugli interessi pubblici sottesi all’adozione degli atti impugnati;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-10-2004-n-1117/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/10/2004 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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