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	<title>11154 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11154 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11154</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11154/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11154</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. Pappalardo Manzo ed altri (Avv.ti Daniele Perna e Sergio Ferrari) contro Regione Campania (Avv.ti Vincenzo Baroni, Almerina Bove e Carmen Rizzo), Angelino ed altri (Avv. Riccardo Marone), Gargiulo (Avv. Gherardo Marone), Ziccardi (n.c.), C.S.A. (Avv. Sergio Turrà) e Volpe ed altri (Avv. Sergio Turrà) in seguito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11154/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11154/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11154</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, Est. Pappalardo<br /> Manzo ed altri (Avv.ti Daniele Perna e Sergio Ferrari) contro Regione Campania (Avv.ti Vincenzo Baroni, Almerina Bove e Carmen Rizzo), Angelino ed altri (Avv. Riccardo Marone), Gargiulo (Avv. Gherardo Marone), Ziccardi (n.c.), C.S.A. (Avv. Sergio Turrà) e Volpe ed altri (Avv. Sergio Turrà)</span></p>
<hr />
<p>in seguito alla modifica dell&#8217;art. 121, II comma, della Costituzione, in caso di mancata emanazione dello statuto regionale, l&#8217;esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni deve ritenersi paralizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Intervento ad adiuvandum – Interventore che sia titolare di un interesse proprio all’impugnazione analogo a quello del ricorrente – Inammissibilità – Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Intervanto ad adiuvandum – Da parte di un sindacato, titolare di un interesse autonomo rispetto al ricorrente – Notificato oltre il termine di decadenza – Inammissibilità.</p>
<p>3. Atto Amministrativo – Atto avente natura regolamentare che disciplina le modalità per lo svolgimento dei concorsi ed i requisiti di accesso agli impieghi – Competenza della Giunta Regionale – Sussiste – Statuto che riserva alla legge regionale la regolamentazione della struttura e della organizzazione degli uffici &#8211; Irrilevanza.</p>
<p>4. Giustizia Amministrativa – Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge che regola il procedimento di emanazione dell’atto impugnato – Mancato richiamo nel ricorso della legge dichiarata incostituzionale – Conseguenze.</p>
<p>5. Regioni – Potestà regolamentare ex artt. 121, II comma e 123, della Costituzione – Mancata emanazione di un nuovo statuto regionale –  &#8211; Resta paralizzata.</p>
<p>6.  Concorso – Concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale – Clausola del bando che prescrive il possesso di uno specifico diploma di laurea – Legittimità – Ragioni.</p>
<p>7. Pubblico impiego – Ruolo della dirigenza – Interpretazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’intervento ad adiuvandum spiegato da soggetti titolari di un interesse proprio ed analogo a quello del ricorrente è inammissibile se effettuato oltre il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto gravato ed il successivo intervento rappresenta quindi un mezzo per eludere la perentorietà del termine a ricorrere e come tale deve essere dichiarato inammissibilie (1).</p>
<p>2. E’ inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato da un sindacato, che faccia valere specifiche censure in ordine alla lesione dei propri diritti sindacali e si presenti quindi come portatore di un interesse qualificato e differenziato, non notificato nei termini rispetto alla conoscenza del provvedimento impugnato.</p>
<p>3. E’ legittima la delibera della Giunta Regionale con la quale si disciplinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici e si stabiliscono i requisiti di accesso agli impieghi, a nulla rilevando che lo Statuto della Regione Campania riservi alla legge regionale la struttura e l’organizzazione degli uffici.</p>
<p>4. La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il procedimento di adozione dell’atto impugnato non può determinare la illegittimità derivata dell’atto impugnato qualora il ricorrente non abbia, attraverso un specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata. In assenza di uno specifico motivo di ricorso che chiami in causa la legge in sospetto di costituzionalità, non può che sostenersi che la retroattività delle pronunce di annullamento della Corte e della forza erga omnes delle stesse debbano essere poste a base del potere-dovere del giudice di applicarle ex officio nel giudizio pendente (2).</p>
<p>5. In seguito alla modifica dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione non può affermarsi l’immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta, o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell’art. 123 della Costituzione, non dispongano altrimenti. Pertanto va escluso che la modifica che il nuovo secondo comma dell&#8217;art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l&#8217;appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell&#8217;esercizio della propria autonomia statutaria (3) con l’ulteriore conseguenza che, sino all’emanazione dei nuovi Statuti regionali, l’esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni resta paralizzato, in quanto qualsiasi organo provveda alla loro adozione potrebbe essere incompetente.</p>
<p>6. E’ legittimo il bando di un concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale che prescrive il possesso di uno specifico diploma di laurea a ciò non ostando la previsione dell’art. 28 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 il quale, nel prevedere tra i requisiti di ammissione per tale concorso il possesso del diploma di laurea, fissa un principio generale e astratto, con la conseguenza che è in facoltà delle singole amministrazioni specificare il tipo di laurea ed il profilo professionale di provenienza più confacenti rispetto al posto messo a concorso (4).</p>
<p>7. Il complesso di disposizioni normative che regola l’istituto del ruolo della dirigenza pubblica non può essere interpretato nel senso che in tale istituto confluiscano tutte le professionalità senza distinzioni e che si possa prescindere del tutto dalle specifiche professionalità del dirigente in determinati settori tecnici, poiché il legislatore ha inteso privilegiare la specificità dei dirigenti nell’ambito della pubblica amministrazione, in modo da salvaguardarne la peculiarità rispetto alla figura manageriale del rapporto di lavoro privatistico.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 6/2/2002, n. 873</p>
<p>(2) Cfr. TAR Campania – Napoli, III sezione, sentenza 27/3/2003, n. 2790.</p>
<p>(3) Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 13/10/2003, n. 313.</p>
<p>(4) Cfr. TAR Campania – Napoli, V sezione, sentenza 18/12/2002, n. 8122.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in seguito alla modifica dell’art. 121, II comma, della Costituzione, in caso di mancata emanazione dello statuto regionale, l’esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni deve ritenersi paralizzato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania<br />
Napoli &#8211; sezione III</b></p>
<p>nelle persone dei signori Magistrati:<br />
Dott. Giovanni de Leo &#8211; Presidente,<br />
Dott. Antonio Ferone &#8211; Consigliere,<br />
Dott. Anna Pappalardo &#8211; Cons. rel.,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>nel ricorso n. 2218 /2003 R.G, proposto da:</p>
<p><b>MANZO Silvana, MARZANO Massimo, FUSCO Pasquale, PALAZZI Luigi, FIORETTO Amodio, MENNITTI Renato, SAVINO Giovanni, CONTRADA Ester, MOSCA Vincenzo Antonio, GRAZIOLI Maddalena, FILIPPO Antonio, PISCITELLI Sergio, ALFANO Pasquale, ALIPERTA Ferdinando, ALBO Augusto, GRANATIERO Michele, PISA Francesco, ATTIANESE Emilio, ROZZA Alfredo, LICCIARDIELLO Assunta, PAGANO Vittorio, POLITO Rosina, CURCI Vincenzo, RANAURO Domenicantonio, DE MARTINO Gennaro, ADINOLFI Ciro, SALSANO Carmine, RADICE Gennaro, VALENTE Gaetano, DE LEO Ciro, PALERMO Michele, DEL GAUDIO Antonio, MISTO Stefano, RAGUCCI Giuseppe, PISTONE Giuseppe, SANTELLI Antonio, PUGLIESE Salvatore, RUSSO Roberto, ASCIONE Amedeo, D&#8217;APONTE Luciano, CALLIGARIS Antonella, DI CATERINO Concetta, FELICELLA Concetta, LENZI Alberto, TRINCHILLO Alfredo, FERRARO Roberto, PERENZE Angela, BENEDUCE Grazia, PASTORE Raffaele, FERONE Salvatore, CARNEVALE Gennaro, DE PETRO Gianpaolo, FRATICELLI Luigi, D&#8217;AMBROSIO Gennaro, GIRI Carlo, MARTUCCI Giovanni, MERCURIO Bruno, D&#8217;URSO Vincenzo, MAGLIONE Adele, MELLONE Antonietta, BOMBACI Francesco, NAPPI Paolo, SPATARO Renato, TIANI Diletta, IPPOLITO Lucio, MATARAZZI Gianpiero</b>, tutti rapp.ti e difeso dall&#8217;avv. Daniele Perna e Sergio Ferrari, presso cui elett.te dom. in Napoli centro direzionale Piazza Esedra Is. F/12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della G.R. p.t., rapp.ta e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Baroni, Almerina Bove e Carmen Rizzo dell&#8217;avvocatura regionale , e dall&#8217;avv. Prof. Vincenzo Cocozza, con i quali elett.te dom. in Napoli alla via S.Lucia n. 81</p>
<p>E nei confronti di</p>
<p><b>ZICCARDI Osvaldo</b> &#8211; n.c.</p>
<p><b>ANGELINO Pietro, BACCARI Luigi, BALZANO Marco, CAIAZZO Sergio, CALABRESE Giuseppe, CAMPOBASSO Claudia, CARAGLIANO Fortunata, CICALESE Luigi Angelo Maria, COZZOLINO Giorgio, DANISE Bruno, DE MICCO Gabriele, DELLE CAVE Ottavia, DI BENEDETTO Nicola, ESPOSITO Michele, FIORE Claudia, FLORIO Anita, FRAGASSI Maria Flora, GENTILE Alberto Romeo, GIULIVO Italo, GRASSIA Mario, IMPROTA Aldo, MAIORANO Michele, MARMO Rosa Caterina, MONSURRO’ Mario, MUROLO Nadia, NAIM Norma, NATALE Gaspare, NICEFORO Fabrizio, POLLINARO Adelaide, QUINTERNO Clementina, RICCIO Luigi, RODRIGUEZ Ferdinando, SARNELLI Paolo, SAVASTANO Flora, TRAVIA Giuseppe, VOLPE Prospero</b>, rapp.ti e difesi tutti dall’avv. Riccardo Marone presso cui elett.te dom. in Napoli alla Via C. Console 3; e:<br />
GARGIULO Dario, rapp.to e difeso dall’avv. Gherardo Marone presso cui elett.te dom. in Napoli via C. Console 3</p>
<p>E con intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>C.S.A.- Coordinamento dei sindacati autonomi</b>, in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dall&#8217;avv. Sergio Turrà presso cui elett.te dom. in Napoli via G. Sanfelice 24<br />
Nonché di</p>
<p><b>VOLPE Rosario, VITALE Francesco, CALLEGARI Giuseppe, BRANCACCIO Roberto, MAISTO Stefano, CALABRESE Mariano, MENNELLA Ciro, PRESTIPINO Giuseppe, BARBI Ugo, BATTIMO Ciro, MELES Tommaso, CONTE Giuseppe</b>, tutti rapp.ti e difesi dall&#8217;avv. Sergio Turrà con cui elett. Te dom. in Napoli via G. Sanfelice 24</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a &#8211; della delibera di G.R. n. 6131 del 13.12.2002 avente ad oggetto regolamento in materia di accesso agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e modalità di svolgimento dei concorsi, in parte qua;<br />
b &#8211; dei bandi di concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente emanati dalla Regione Campania e pubblicati sul BURC n. 63 del 23.12.2002;<br />c &#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.<br />
E con motivi aggiunti successivamente notificati in data 11-12-13-18 febbraio 2004 ( rapp.ti e difesi Manzo Silvana, Maglione Adele, Mellone Antonietta, Fusco Pasquale, Nappi Paolo, Bombaci Francesco, Palazzi Luigi, Giri Carlo, Grazioli Maddalena, Aliperta Ferdinando, Albo Augusto, Marzano massimo, Mercurio Bruno come sopra, e gli altri unicamente dall&#8217;avv. Daniele Perna)<br />
d &#8211; Dei decreti dirigenziali n. 3465 e 3454 del 4.12.2003,n. 3492 del 10.12.2003, 3503 del 11.12.2003, 3514 del 12.12.2003, 2556 e 3566 del 16.12.2003, 3582 del 18.12.2003, 3611 e 3626 del 19.12.2003, 3634 e 3636 del 22.12.2003, 3641 e 3642 del 23.12.2003, 3681 del 30.12.2003 del dirigente settore reclutamento aventi ad oggetto approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori,, pubblicati nei BURC il 15.12- 22.12.2003, 5 e 12 gennaio 2004.<br />
E per la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni subiti, per l&#8217;importo da liquidarsi in separato giudizio.<br />
E con motivi aggiunti notificati il 12.5.2004<br />e &#8211; dei decreti dirigenziali del febbraio e marzo 2004 n. 6005 del 25.2.2004 e 6640 del 1.3.2004 del dirigente settore reclutamento aventi ad oggetto approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori pubblicati sul BURC del 15.3 e del 22.3.2004.</p>
<p>Visto il ricorso e gli atti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti i motivi aggiunti successivamente notificati;<br />
Visti gli atti di intervento in giudizio e la costituzione dei resistenti a seguito della notifica del ricorso per pubblici proclami;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 24 giugno 2004 il Cons. Anna Pappalardo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 13 febbraio 2003 e ritualmente depositato i nominati in epigrafe esponevano:<br />
&#8211; di essere tutti dipendenti di ruolo della Regione Campania con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l&#8217; accesso alle quali era richiesto il diploma di laurea;<br />
&#8211; che la Giunta regionale aveva approvato il regolamento per i concorsi agli impieghi, prevedendo in particolare, quanto all&#8217;accesso alla qualifica dirigenziale, che nel bando di concorso vengano specificati i diplomi di laurea attinenti al posto dirigenz<br />
&#8211; che in esecuzione di tale disposizione la Regione, nell&#8217;emanare bandi di concorso per la copertura di posti di dirigente, richiedeva il possesso di specifici diplomi di laurea;<br />
&#8211; che la richiamata disposizione si poneva in contrasto con la normativa vigente in materia di dirigenza pubblica;<br />
Tanto premesso, lamentavano:<br />
a- violazione legge regionale 12/1997, D. Lgs. 165/2001, legge 145/2002, DPR 324/2000 ed eccesso di potere sotto vari profili, mancanza di motivazione , in quanto la normativa richiamata prescrive genericamente il possesso di un diploma di laurea;<br />
b- violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 68 dello Statuto Regione Campania, del D. Lgs 165/2001, dell&#8217;art. 123 Costituzione, eccesso di potere e sviamento di potere, perchè lo Statuto regionale riserva alla legge regionale la materia dello stato giuridico, trattamento economico ruolo organico del personale, e delle norme per l&#8217;inquadramento nei ruoli della regione; ed aggiunge che il personale regionale è assunto mediante concorso, secondo le modalità stabilite nella stessa legge.<br />
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Regione intimata e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza nel merito della domanda.<br />
Interveniva ad adiuvandum il Coordinamento sindacati autonomi con atto depositato in data 13.3.2003, nonché in proprio altri dipendenti regionali , sostenendo le ragioni del ricorrente, e deducendo in particolare il Sindacato la violazione dell’obbligo di informativa sindacale prescritto per la adozione dei provvedimenti regolativi del concorso.<br />
Con atto notificato il 21.11.2003 i ricorrenti, nel riproporre la istanza cautelare, deducevano la incompetenza della Giunta regionale alla adozione del regolamento, sotto un diverso profilo, e segnatamente rilevando la competenza consiliare alla adozione di atti regolamentari.<br />
Con motivi aggiunti notificati in data 11/18 febbraio 2004 i ricorrenti impugnavano i decreti dirigenziali di approvazione della graduatoria di merito e nomina vincitori, deducendo violazione DPR 487/94, decreto 29/93 e 165/2001, perchè:<br />
a) l&#8217;affidamento delle prove preselettive al FORMEZ era stato oggetto di pubblica gara, pur trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria;<br />
b) le prove preselettive sono state gestite esclusivamente dal FORMEZ., prima della nomina della commissione esaminatrice, la quale non ha previamente giudicato in ordine alla ammissione dei concorrenti, determinando uno stravolgimento del corretto iter procedimentale, ed in particolare di quello segnato dall&#8217;art. 19 del regolamento regionale concorsi, a mente del quale la nomina della commissione esaminatrice è propedeutica alla ammissione dei candidati alla selezione ed all&#8217;espletamento delle prove, ivi compresa quella preselettiva; anche le irregolarità segnalate nello svolgimento delle preselezioni non avevano potuto essere sottoposte alla commissione esaminatrice;<br />
c) nonostante la possibilità di affidare le prove preselettive ad aziende specializzate ( ex art, 7 DPR 487/94), i contenuti delle stesse dovevano essere disciplinati dalle singole amministrazioni e non essere delegati in toto al FORMEZ: infatti il DPR 8.9.2000 n. 324( regolamento in materia di accesso alla qualifica di dirigente) all&#8217;art. 7 dispone che solo la predisposizione dei test può essere affidata ad istituti pubblici o privati qualificati, che devono avere però funzione solo ausiliaria e non assorbire le competenze della commissione di esame (CdS sez. VI 24.10.2000, 11.7.2000 n. 38885).<br />
Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 12.5.2004 i ricorrenti impugnavano i decreti dirigenziali del febbraio e marzo 2004 aventi ad oggetto approvazione della graduatoria finale e nomina vincitori.( per la programmazione economica sociale territoriale e per il settore informatico).<br />
Deducevano vizi di illegittimità derivata e violazione di legge ed eccesso di potere, atteso che le prove preselettive erano state affidate al FORMEZ senza la procedura della evidenza pubblica e senza la previa nomina della commissione esaminatrice,demandando al FORMEZ- esterno alla commissione anche il giudizio su di una delle prove di esame ( quella preliminare).<br />
Veniva richiesta ed autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami; all’esito si costituivano alcuni controinteressati, sostenendo la inammissibilità ed infondatezza della domanda nel merito.<br />
Alla udienza pubblica del 24 giugno 2004, il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente occorre decidere sulla ammissibilità dell&#8217;intervento in giudizio del Sindacato, e degli altri dipendenti regionali, e sulla sua ritualità.<br />
Quanto ai dipendenti regionali che si sono costituiti a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, l&#8217;intervento ad adiuvandum non può trovare ingresso, in quanto avendo un interesse proprio ed analogo a quello dei ricorrenti, avrebbero dovuto impugnare gli atti nel termine decadenziale (cfr. TAR Lazio sez. II bis 6.2.2002 n. 873); il successivo intervento rappresenta un mezzo per eludere la perentorietà del termine a ricorrere, e come tale deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la notifica dell’atto di intervento risulta effettuata solo in data 10 giugno 2003, a fronte di atti conosciuti perlomeno da marzo 2003 (data del deposito del primo intervento, non notificato).<br />
Egualmente deve concludersi riguardo al sindacato C.S.A. , anche se sotto un diverso profilo in punto di legittimazione; il sindacato è invero portatore di un interesse autonomo, in quanto fa valere specifiche censure in ordine alla lesione dei propri diritti sindacali, e si presenta come portatore di un interesse qualificato e differenziato, emergendo dalle censure sviluppate specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi riconosciuti iure proprio allo stesso. Tuttavia l’intervento va dichiarato inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere spiegato con un atto notificato nei termini rispetto alla conoscenza del provvedimento impugnato ( conoscenza da ritenersi , per quanto sopra esposto, sicuramente acquisita a marzo 2003, a fronte di una notifica avvenuta il 10 giugno 2003).<br />Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Con il ricorso originario viene dedotta l&#8217;illegittimità della delibera di G.R. n. 6131/2002 avente ad oggetto regolamento concorsi della Regione Campania in parte qua, ove si richiede per la partecipazione al concorso il requisito di un titolo di studio che a loro giudizio sarebbe ultroneo rispetto a quelle previsto dalla vigente normativa statale in tema di accesso alla dirigenza.<br />
In sintesi essi sostengono:<br />
-che l’art. 28, comma 2, lettera a) del d.lgs. 3 .2 1993 n. 29 ,come modificato dal D. Lgs. 165/2001, prescrive genericamente il possesso del diploma di laurea, e che una specificazione di tale requisito è viziata da violazione di legge;<br />
-che la delibera di Giunta ed il regolamento concorsi della Regione deve ritenersi illegittima per incompetenza, avuto riguardo, in particolare, alla riserva di legge regionale per quanto riguarda l&#8217;accesso agli impieghi nella Regione.<br />
-che ancora ulteriore profilo di incompetenza, dedotto con i motivi aggiunti, dovrebbe ravvisarsi nella adozione del regolamento concorsi regionale con atto di Giunta regionale anziché di Consiglio. La censura di incompetenza è affidata alla interpretazio<br />
La difesa della Regione eccepisce che:<br />
-il richiamo alle pronunce della Corte Costituzionale costituirebbe motivo diverso da quelli dedotti in giudizio: invero nel ricorso è stata dedotta la incompetenza sotto il profilo della impossibilità di intervenire a regolare la materia con atto amminis<br />
-l&#8217;articolo 68 dello Statuto riserva alla legge regionale &#8220;la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l&#8217;inquadramento nella Regione del personale delle amministrazion<br />
-è infondata la eccezione proposta con i motivi aggiunti, perchè la materia dei concorsi regionali come regolata dall&#8217;atto impugnato si pone al di fuori della potestà regolamentare valutata dalla Corte Costituzionale.<br />
&#8211; è improprio parlare con riferimento al provvedimento impugnato di atto regolamentare, dovendo propriamente individuarsi il contenuto sostanziale dello stesso in un atto regolativo dell’accesso agli impieghi, integrativo del precedente regolamento adotta<br />
Osserva il Collegio che la qualificazione giuridica dell’atto in esame ( delibera di GR n.6131/2002 ) , è preliminare rispetto alla verifica delle censure di incompetenza sollevate. Al riguardo deve propendersi per la tesi che si tratta di atto a contenuto sostanzialmente regolamentare, avuto riguardo al fatto che lo stesso è volto a disciplinare le modalità di accesso agli uffici . Sotto il profilo della sostanza, il provvedimento è una modifica della vigente disposizione regionale in materia di assunzione di personale e svolgimento concorsi ( delibera di GR del 22.7.1998 n. 5109).<br />Il contenuto sostanzialmente regolamentare comporta che debba porsi il problema dell’organo competente alla sua adozione, come rilevato nelle due censure di incompetenza, articolate nel ricorso originario e nei motivi aggiunti.<br />
 Sotto un primo profilo, viene dedotta la incompetenza per materia, deducendo che sarebbe riservata alla legge regionale, e non al campo di intervento di un provvedimento amministrativo, sia pure a contenuto generale. Tuttavia va rilevato che il potere esercitato non rientra nella riserva di legge regionale, che attiene alla struttura ed organizzazione degli uffici, e non al reclutamento del personale: l&#8217;articolo 68 dello Statuto riserva alla legge regionale &#8220;la costituzione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, le norme per l&#8217;inquadramento nella Regione del personale delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, nonchè le norme per l&#8217;inquadramento degli uffici statali ad essa trasferiti&#8221;: quindi materie attinenti non alla assunzione agli impieghi, ovvero all&#8217;accesso alle carriere.<br />
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto l’atto regionale non coinvolge lo stato giuridico, il trattamento economico, il ruolo organico del personale, né le norme di primo inquadramento del personale regionale; neppure il reclutamento può dirsi materia rientrante nella costituzione degli uffici regionali. Si tratta semplicemente di modalità per lo svolgimento dei concorsi e requisiti di accesso agli impieghi, liberamente demandata alla competenza dell’organo amministrativo regionale. Di qui l’infondatezza della prima censura di incompetenza.<br />
Sotto un secondo profilo , viene dedotta con i motivi aggiunti successivamente notificati la incompetenza funzionale, trattandosi di potere riservato alla competenza consiliare e non della Giunta, ai sensi delle disposizioni statutarie e della modifica di cui all’art. 121 Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 1/99.<br />
La censura ,che ha come parametro di riferimento l’articolo 19 dello Statuto regionale, presenta dubbi profili di tempestività , sostenendo i ricorrenti che si tratti di problematiche emerse solo a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 313 e 324 /2003.<br />
Va peraltro rilevato che tali sentenze non hanno avuto ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale di norme da cui derivino vizi del provvedimento , diversi da quelli originariamente dedotti, e desumibili solo all’esito del giudizio di costituzionalità, ma si è limitata a fornire una interpretazione della portata dell’articolo 121 della Costituzione, nel senso di affermare per l’appunto la non immediata trasferibilità del potere regolamentare alla Giunta, dovendo attendersi le disposizioni dei nuovi statuti regionali.<br />
In tali termini, si tratta di questione di incompetenza che avrebbe potuto essere dedotta tempestivamente con i motivi di ricorso, non potendosi configurare un impedimento giuridico alla sua deduzione.<br />
Nulla conduce a ritenere possibile la individuazione di un aggancio di tale censura ai motivi originari di ricorso, che sviluppano unicamente il profilo della riserva di legge regionale, e non del riparto di competenze tra organi regionali.<br />
In termini, il Tribunale ha già avuto modo di affermare che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il procedimento di adozione dell&#8217;atto impugnato non può determinare la illegittimità derivata dall&#8217;atto impugnato qualora il ricorrente non abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata. In assenza di uno specifico motivo di ricorso che chiami in causa la legge in sospetto di incostituzionalità, non può sostenersi che la retroattività delle pronunce di annullamento della Corte e la forza erga omnes delle stesse debbano essere poste a base del potere -dovere del giudice di applicarle ex officio nel giudizio pendente ( TAR Campania, sez. III n. 2970 del 2003).<br />
Invero, ancorché il giudizio sia tuttora pendente, ai fini della rilevanza della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, occorre guardare all&#8217;aspetto dell&#8217;esaurimento o meno del rapporto dedotto in giudizio. La differenza tra esaurimento del rapporto e pendenza del giudizio va sottolineata nei suoi aspetti del tutto peculiari in ordine al meccanismo del processo amministrativo, in particolare di quello a carattere impugnatorio, ( ed a prescindere dal fatto che la sentenza della Corte si applichi anche ad un giudizio nel quale non sia stata sollevata la q.l.c.,) , poichè non può essere disapplicata la norma dichiarata incostituzionale, senza verificare la presenza dell&#8217;ulteriore requisito della sua rilevanza ai fini della decisione del giudizio. La pendenza della lite non si traduce automaticamente nel mancato esaurimento del rapporto tutte le volte che, per effetto della omessa tempestiva deduzione attraverso un motivo di ricorso, l&#8217;atto stesso sia da considerare inoppugnabile sotto il particolare profilo della sua legittimità attraverso il filtro della disposizione caducata.<br />
In ogni caso la censura , anche a prescindere dal profilo della tempestività, non può porsi esattamente nei termini indicati dai ricorrenti.<br />
Osserva in proposito il Collegio che le recenti pronunce della Corte Costituzionale sopra citate hanno modificato il quadro di riferimento in ordine alla potestà regolamentare, specie in mancanza di una nuova disciplina statutaria.<br />
Nel caso di Statuto che disciplini la competenza del Consiglio, la modifica dell&#8217;art. 121, secondo comma, della Costituzione non può affermarsi l’immediata attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta regionale, o con portata assoluta o, in subordine, almeno fino a quando i nuovi statuti regionali, da approvarsi a norma dell&#8217;art. 123 della Costituzione, non dispongano altrimenti.<br />Ciò in quanto, come osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza 313/2003) la alternativa tra: competenza sempre del Consiglio o sempre della Giunta, tale che, in generale, se non è tutta dell&#8217;uno non possa che essere tutta della seconda, non è rigida: cosicché, non avendola (più) l&#8217;art. 121 della Costituzione assegnata al Consiglio, essa non sarebbe implicitamente ma necessariamente assegnata alla Giunta. Le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali (ad es. può verificarsi che lo statuto riconosca al legislatore regionale la facoltà di disciplinare il potere regolamentare, organizzandolo in relazione alla materia da regolare).<br />
Pertanto la Corte Costituzionale (sentenza 313/2003) ha ritenuto necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell&#8217;art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l&#8217;appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell&#8217;esercizio della propria autonomia statutaria.<br />
 In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell&#8217;autonomia statutaria regionale, la tesi che l&#8217;art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere esclusa.<br />
Ne deriva che, sino alla emanazione dei nuovi Statuti regionali, l’ esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni rimanga paralizzato, in quanto qualsiasi organo provveda alla loro adozione potrebbe essere incompetente, per cui la censura proposta porterebbe all’annullamento del provvedimento per incompetenza, senza poter dedurre la indicazione dell’organo competente, con evidenti riflessi negativi in ordine allo stallo dell’attività amministrativa conseguente.<br />
 Osserva tuttavia il Collegio che ciò che consente di valutare il merito del ricorso, anche ove la censura dovesse considerarsi tempestiva, e favorevolmente apprezzabile, circostanza sulla quale il Collegio ribadisce le riserve espresse in ordine alla impossibilità di dedurre esattamente la spettanza della competenza all’uno o all’altro organo , è che il suo esame diventa ininfluente in relazione alla decisione del ricorso, potendosi prescindere dalla disposizione regolamentare per verificare la legittimità della clausola del bando che seleziona i tipi di laurea in relazione al posto dirigenziale da ricoprire.<br />
In altri termini, l’impugnativa del regolamento è priva di ogni rilevanza in ordine alla materia del contendere, in quanto la disciplina contenuta nei bandi è conforme alle previsioni della normativa statale per l’accesso alla dirigenza (DPR 324/2000, D. Leg.vo 165/2001, D. leg.vo 145/2002). La ulteriore previsione della specificità dei titoli di studio, anche ove non fosse stata prevista dal regolamento, ben poteva essere introdotta dall’amministrazione nei singoli bandi di concorso, nella esplicazione della discrezionalità amministrativa orientata al perseguimento dei principi di buon andamento ed efficienza.<br />
Invero l’art. 35 D. Leg.vo 165/ 2001 stabilisce i principi in base ai quali le amministrazioni devono disciplinare le procedure di reclutamento, e tra questi indica la : “adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.<br />
Orbene, il bando, adottato in coerenza con i principi di cui all’articolo 35, resterebbe comunque valido anche in mancanza o a prescindere dal regolamento in contestazione, perché coerente con i principi generali dettati dalle norme statali.<br />
I ricorrenti lamentano peraltro la violazione dell’art. 28 D. leg.vo 29/93, ora Decreto 165/2001, secondo il quale a loro avviso unico requisito di studio per l’accesso alla dirigenza sarebbe quello del possesso del diploma di laurea, senza possibilità di differenziare il tipo di laurea in relazione alle funzioni da espletare, agganciando la censura , oltre che al tenore letterale della norma citata , alle previsioni normative sul ruolo unico della dirigenza, recepite nell’ordinamento regionale con la legge regionale 12/1997.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
Come già affermato da questo Tribunale ( cfr. TAR Napoli sez. V sentenza 18 dicembre 2002, n. 8122), la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’art. 28 D.L. vo 3 febbraio 1993 n. 29, nel prevedere tra i requisiti per l&#8217;ammissione al concorso per dirigenti il possesso del diploma di laurea, fissa un principio generale e astratto, con la conseguenza che è in facoltà delle singole amministrazioni specificare il tipo di laurea ed il profilo professionale di provenienza più confacenti in relazione al posto messo a concorso (cfr. T.A.R. Lazio, Sez.II, 21 ottobre 1997 n.1624); ciò in quanto le varie Amministrazioni hanno distinti ordinamenti ed esigenze organizzative differenziate(cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 gennaio 2002 n.597).<br />
 Questa impostazione vale anche nel caso di specie, in cui l&#8217;amministrazione ha esercitato ragionevolmente la propria discrezionalità, attesa la riconoscibile coerenza tra lo svolgimento di funzioni dirigenziali in determinati settori e il possesso di una laurea in una disciplina corrispondente al settore da ricoprire.<br />
 Vero è che l’art. 28 d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo integrato e modificato dal d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 e dal d.lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998,ora trasfuso nel D. Leg.vo 165/2001 come modificato dalla legge 145 /2002, ha previsto che ai concorsi di cui alla lettera a) possano partecipare, oltre agli originari destinatari della norma, anche coloro che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi dirigenziali, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto.<br />
 Invero, l’art. 28, prevede, nella seconda parte del comma 2, lettera a), che sono ammessi a partecipare ai concorsi per dirigente anche i “soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni”.<br />
 Ma detta norma non appare diretta a limitare il potere discrezionale delle singole amministrazioni nell’individuare il tipo di laurea che ritengano più idoneo ed appropriato al posto messo a concorso ed allo specifico settore nel quale il dirigente, risultato vincitore, sarà chiamato ad operare. Essa ha mutato la platea dei possibili partecipanti al concorso, che, secondo la vecchia formulazione, era estesa ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, muniti del prescritto titolo di studio, ma non ha inteso derogare all’originaria impostazione di riservare l’accesso alla dirigenza ai soggetti in possesso di un elevato livello di qualificazione professionale e culturale.<br />
 Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, V, 4 febbraio 2003, n. 522), ritiene che la norma di cui all&#8217;articolo 28 D. Leg.vo 29/1993, invocata dai ricorrenti, non comporta necessariamente che essa debba essere intesa come una disciplina esaustiva, insuscettibile di integrazione da parte delle amministrazioni destinatarie del precetto legislativo. Integrazione che, soprattutto nel caso delle Amministrazioni locali, si rendeva oltremodo necessaria per calare l’astratta previsione legislativa nei concreti e peculiari assetti organizzativi propri di ciascun ente.<br />D’altra parte, l’accesso alla dirigenza non può considerarsi come progressione di carriera del personale inquadrato nelle qualifiche o categorie di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro,sicchè l’amministrazione che indice il concorso legittimamente richiede il possesso di diplomi di laurea specifici, correlati alla peculiare tipologia di attività che tale personale è destinato a svolgere (TAR Palermo sez. II 17.4.2003 n. 680).<br />
 Va quindi ribadito che non poteva considerarsi preclusa all’Ente che ha indetto il concorso, una più dettagliata individuazione del titolo di laurea specifica posseduto, che fosse più direttamente attinente alle funzioni dirigenziali da esercitare. La scelta dell’Amministrazione, attesa la evidente diversità delle relative attribuzioni, in settori tecnici tra loro disparati, non può essere di per sé tacciata, in questa sede, di illogicità o manifesta irrazionalità, né integra gli estremi della disparità di trattamento.<br /> Non possono trarsi contrari argomenti dalle disposizioni della legge regionale 21.4.1997 n. 12, la quale nel rideterminare il ruolo organico della Giunta regionale, in adeguamento alle disposizioni del D. Leg.vo 29/93, mentre ha diviso le altre qualifiche funzionali in profili professionali, ha previsto un ruolo unico per la dirigenza.<br />
Secondo i ricorrenti tale disposizione, che ricalca il d. Leg. 29/93 come modificato dal D. leg.vo 165/2001, imporrebbe una unica distinzione nell’ambito della dirigenza, quella delle due fasce del ruolo unico; per cui ogni diversa configurazione , tra cui la richiesta del bando, viene a tradursi in una riorganizzazione dei servizi, che comporterebbe la rideterminazione della pianta organica, affidata al Consiglio.<br />
Al fine della valutazione della presente censura, occorre una specifica disamina della normativa di riordino della dirigenza, e delle relative funzioni.<br />
L’ art. 23 del dlgs 29/1993, nella sua formulazione originaria, prevedeva l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione pubblica &#8211; del cd. albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l’attuazione della disciplina in materia di mobilità Si dava, così, attuazione alla direttiva contenuta nella legge 421/92, con la quale si delegava,all’art. 2, lett. f), il Governo a definire criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso<br />
Successivamente, con il dlgs 31 marzo 1998, n. 80 viene innovata l’originaria formulazione dell’art. 23, prevedendosi, al comma 1, l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce, le quali rilevano agli effetti del trattamento economico ; il tutto si inscrive nel quadro della unificazione della qualifica dirigenziale introdotta dall’art. 15 del d. lgs 29, come modificato dal dlgs 80/98.<br />
Questo processo di unificazione della qualifica dirigenziale, che procede, a mente dell’art. 31del decreto 29, lett. b), per accorpamento degli uffici dirigenziali, è diretto a realizzare una organizzazione degli uffici che, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni , ne consenta una ridefinizione ispirata ai criteri stabiliti all’art. 5 del decreto medesimo.<br />
Peraltro, il processo di unificazione della qualifica, oltre a costituire la premessa necessaria per il corretto funzionamento del ruolo unico, consegue il rilevante effetto di scardinare il tradizionale modello dell’ordinamento dirigenziale strutturato sul concetto di carriera, per affermare progressivamente il primato della funzione .Si profila un assetto unitario della dirigenza intesa come funzione collegata all’incarico e non come mero status<br />
La nuova formulazione dell’art. 15 del decreto 29, introdotta dal dlgs 80/98, conduce alla unificazione della qualifica di dirigente, all’interno della quale la previsione delle due fasce non incide sulla unitarietà della qualifica, ma introduce solo una distinzione di funzioni e di trattamento economico.<br />
L’art. 23 del dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dal dlgs 80/98 &#8211; rinvia ( comma 3) ad un regolamento da emanare, ai sensi dell’art. 17 co. 2 della legge 23 agosto 1998, n. 400 , per disciplinare le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica.<br />
 Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 è stato emanato il regolamento che è articolato in due capi, di cui uno contiene disposizioni generali e norme sul ruolo unico, l’altro disciplina le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti.<br />
Il comma 3 dell’art 2 del regolamento n 150 non solo prevede l’articolazione in due fasce del ruolo unico, come disposto dall’art. 23 co. 1 del dlgs 29/1993, ma stabilisce anche che nell’ambito delle fasce vanno individuate distinte sezioni per i dirigenti , in modo da garantire la specificità tecnica.<br />
Con DPCM 15.11.2000 sono state istituite le distinte sezioni del ruolo unico della dirigenza; l’articolo 1 dispone che, in attuazione del DPR 150/99, sono istituite, nell’ambito delle rispettive fasce del ruolo unico della dirigenza, le distinte sezioni per l’inserimento dei dirigenti in possesso delle specifiche professionalità, individuate nelle tabelle A e B allegate. Il comma 2 dell’articolo specifica che le sezioni rappresentano una specificazione in senso tecnico- professionale del ruolo unico. Tra i criteri di iscrizione alle distinte sezioni l’articolo 2 individua proprio alla lettera b) il reclutamento in ragione di specifiche professionalità tecniche, accertate mediante il superamento di prove tecnico- selettive espressamente previste nei relativi bandi di concorso.<br />
Il complesso di tali disposizioni normative dimostra che il ruolo unico della dirigenza non è un istituto che consente di prescindere del tutto dalle specifiche professionalità del dirigente in determinati settori tecnici; tant’è che l’articolo 3 del DPCM citato dispone che le amministrazioni dello Stato,anche ad ordinamento autonomo, sono prioritariamente tenute a valutare, all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali sia richiesta la specifica professionalità, il personale dirigenziale iscritto alle distinte sezioni del ruolo unico concernenti le relative professionalità.<br />
Tale trend , che accentua la valutazione della professionalità specifica del dirigente, risulta completato con il recente DPR 23.4.2004 n. 108 ( regolamento recante disciplina per la istituzione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo) , il quale all’articolo 1 ha disposto la abrogazione del ruolo unico e la istituzione in ciascuna amministrazione, ai sensi dell’articolo 23 del D. leg. 165/2001, del ruolo dei dirigenti, anch’esso articolato in due fasce. Il secondo comma ribadisce poi che nell’ambito di ciascun ruolo, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni.<br />Detta norma, ancorchè non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, conferma in via interpretativa la considerazione che ruolo unico dei dirigenti non implica il confluire nello stesso di tutte le professionalità senza distinzioni, ove sia consentito prescindere dalla competenza tecnica di settore, in relazione all’incarico da ricoprire, ma al contrario comporta solo la eliminazione del sistema delle carriere, accentuando per altro verso la peculiare specializzazione del singolo dirigente.<br />
Lo stesso articolo 19 del D. leg.vo 165/2001, come modificato dalla legge 145/2002, dispone che “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente,…”<br />
L’articolo 28 del D. leg.vo 16572001, come modificato dalla legge 145/2002, va pertanto letto nel contesto unitario delle disposizioni della stessa legge, dalle quali si evince la tendenza del legislatore a privilegiare la specificità delle competenze dei dirigenti nell’ambito della pubblica amministrazione, in modo da salvaguardarne la peculiarità rispetto alla figura manageriale del rapporto di lavoro privatistico.<br />
Alla luce di tali considerazioni, la censura proposta dai ricorrenti deve essere disattesa, non potendo derivare dalla previsione del ruolo unico dei dirigenti ( recepito anche nell’ordinamento regionale con la legge reg. Campania n. 12 /1997) la preclusione del potere dell’amministrazione che procede al reclutamento di personale in tal campo, di assicurarsi il possesso di specifiche professionalità in relazione alle funzioni da affidare.<br />
Anche la circostanza che nell’ambito del ruolo unico gli incarichi, conferiti a rotazione, sono attribuiti a tempo determinato, non può valere a mutare la figura professionale del dirigente in quella di un manager senza specifiche qualificazioni.<br />
Al riguardo va osservato che la rotazione negli incarichi di funzioni dirigenziali è diretta, ai sensi dell’articolo 19 D. 29/93, a prevenire il pregiudizio all’ufficio correlato al condizionamento ambientale e ad arricchire le doti culturali e professionali degli interessati mediante lo scambio di esperienze ed attività ( CdS sez. VI 28.3.2003 n. 1642) ; ne deriva che, pur non esistendo nell’ordinamento un diritto alla conservazione del posto dirigenziale, sussiste un potere generale dell’amministrazione di autodeterminazione in ordine alle modalità di impiego del personale dirigenziale, a mezzo della libera rotazione degli incarichi, potere che non può considerarsi preclusivo di quello speculare, conseguente al principio di efficienza e buon andamento, e che comporta la possibilità per l’amministrazione di richiedere il possesso di specifici diplomi di laurea pertinenti alle attribuzioni da conferire.<br />
In definitiva, essendo da escludere che la Regione Campania, con l’atto impugnato, abbia inteso accrescere il numero dei propri dirigenti nei diversi settori, resta la considerazione che si sia inteso , con tali disposizioni, riqualificare le mansioni proprie di tale personale, facente capo al ruolo unico della dirigenza.<br />
Sé è vero che la statuizione dell’art. 28 D. leg. 29/93 , è inserita in un corpo normativo che ha sottoposto ad un radicale revisione la disciplina in materia di pubblico impiego, da ciò non consegue necessariamente che essa debba essere intesa come una disciplina esaustiva insuscettibile di integrazione da parte delle amministrazioni destinatarie del precetto legislativo. Senza considerare che, mentre non è ravvisabile la ratio di una lettura della disposizione legislativa che precluda l’esercizio del potere di auto organizzazione dei singoli enti locali, l’apertura del concorso a chiunque sia in possesso di un qualsivoglia diploma di laurea non sembra coerente con la prassi, ispirata al principio di buona amministrazione, che considera il diploma di laurea non tanto come prova del conseguimento di un livello di cultura superiore, quanto come elemento di un percorso formativo, professionale e culturale, adeguato al tipo di funzioni da svolgere (cfr . CdS sez V n. 522/2003).<br />
Con i motivi aggiunti i ricorrenti insorgono anche avverso gli atti di nomina dei vincitori ed approvazione delle graduatorie finali dei concorsi, lamentando: violazione DPR 487/94, decreto 29/93 e 165/2001, perchè:<br />
a) l&#8217;affidamento delle prove preselettive al FORMEZ non sarebbe stato oggetto di pubblica gara, pur trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria;<br />
b) le prove preselettive sono state gestite esclusivamente dal FORMEZ., prima della nomina della commissione esaminatrice, la quale non ha previamente giudicato in ordine alla ammissione dei concorrenti, determinando uno stravolgimento del corretto iter procedimentale, ed in particolare di quello segnato dall&#8217;art. 19 del regolamento regionale concorsi, a mente del quale la nomina della commissione esaminatrice è propedeutica alla ammissione dei candidati alla selezione ed all&#8217;espletamento delle prove, ivi compresa quella preselettiva; anche le irregolarità segnalate nello svolgimento delle preselezioni non avevano potuto essere sottoposte alla commissione esaminatrice;<br />
c) nonostante la possibilità di affidare le prove preselettive ad aziende specializzate (ex art, 7 DPR 487/94), i contenuti delle stesse dovevano essere disciplinati dalle singole amministrazioni e non essere delegati in toto al FORMEZ: infatti il DPR 8.9.2000 n. 324( regolamento in materia di accesso alla qualifica di dirigente) all&#8217;art. 7 dispone che solo la predisposizione dei test può essere affidata ad istituti pubblici o privati qualificati, che devono avere però funzione solo ausiliaria e non assorbire le competenze della commissione di esame (CdS sez. VI 24.10.2000, 11.7.2000 n. 38885).<br />
Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 12.5.2004 i ricorrenti hanno impugnato i decreti dirigenziali del febbraio e marzo 2004 aventi ad oggetto approvazione della graduatoria finale e nomina vincitori.( per la programmazione economica sociale territoriale e per il settore informatico).<br />
Deducono vizi di illegittimità derivata e violazione di legge ed eccesso di potere, atteso che le prove preselettive erano state affidate al FORMEZ senza la procedura della evidenza pubblica e senza la previa nomina della commissione esaminatrice,demandando al FORMZ- esterno alla commissione anche il giudizio su di una delle prove di esame.<br />
Tutte le censure formulate con i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse: invero, una volta escluso, in base alle considerazioni esposte, che i ricorrenti avessero titolo a partecipare al concorso in esame, a causa della mancanza dello specifico titolo di studio richiesto dal bando, deve escludersi ogni interesse degli stessi a contestare al legittimità della procedura preselettiva, alla quale non avrebbero dovuto essere ammessi.<br />
Il ricorso va quindi respinto in parte ed in parte dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania &#8211; Napoli sezione III , definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:<br />
respinge la domanda proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati a novembre 2003;<br />
dichiara inammissibile la domanda proposta con i motivi aggiunti notificati a febbraio 2004, marzo e maggio 2004;<br />
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 giugno – 5 agosto 2004.</p>
<p>Il Presidente &#8211; dott. Giovanni de Leo<br />
Il Cons. est. &#8211; dott. Anna Pappalardo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11154/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11154</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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