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	<title>11148 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11148 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. Realfonzo D’Ippolito L. (Avv.ti D.M. Miele e C. Miele) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sull&#8217;applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario e sulla legittimità del diniego di equiparare al diploma di laurea, il titolo di studio straniero conseguito presso un istituto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Rel. Realfonzo<br /> D’Ippolito L. (Avv.ti D.M. Miele e C. Miele)	c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti in ambito comunitario e sulla legittimità del diniego di equiparare al diploma di laurea, il titolo di studio straniero conseguito presso un istituto non riconosciuto dallo Stato membro di appartenenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Professioni – Albo – Diniego di iscrizione – Diploma di laurea o titolo equivalente – Carenza – Legittimità – Libera circolazione dei professionisti – Principio &#8211; Interpretazione																																																																																											</p>
<p>2) Professioni – Titolo di studio estero – Istituto non riconosciuto dallo Stato estero – Equivalenza – Diniego &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Professioni &#8211;  Titolo conseguito presso altro Stato – Riconoscimento -Termini istruttoria  –Richiesta di riesame – Non rileva<br />
4) Professioni – Iscrizione Albo italiano ingegneri &#8211; Cittadino italiano – Membro- Istituzione estera  – Equivalenza- Diniego –Legittimità</p>
<p>5) Fonti del diritto – Direttiva comunitaria &#8211; Termine di recepimento – Applicazione anteriore – Illegittimità .</p>
<p>6) Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Sindacato sul merito –  Titoli accademici – Riconoscimento &#8211; Discrezionalità amministrativa – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>7) Procedimento amministrativo – Disparità di trattamento – Vantaggio preteso – Non dovuto – Precedente analogo – Non rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittimo il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo italiano degli Ingegneri, nella sezione riservata ai possessori di laurea specialistica, dell’istante che, sebbene vanti un curriculum professionale connotato da titoli di studio e da esperienze documentate, non sia in possesso del diploma di laurea, né di un titolo equivalente conseguito in un altro Stato comunitario. Infatti, il principio della libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, comporta che lo svolgimento dell’attività lavorativa non debba essere condizionata da discriminazioni, ma sebbene lo Stato italiano non possa imporre al cittadino di un altro Stato membro di acquisire i diplomi rilasciati nel quadro dei suoi sistemi nazionali di insegnamento, può tuttavia pretendere che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro siano corrispondenti a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali, al fine di garantire la qualità delle prestazioni fornite dai professionisti stranieri sul proprio territorio.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ legittimo il diniego di riconoscere l’equivalenza tra un diploma di laurea italiano ed un diploma di qualificazione professionale rilasciato da un istituto straniero, non legalmente riconosciuto dal competente organo dello stesso Stato straniero, tra quelli idonei a fornire corsi che conducano alla laurea. Infatti, al fine di armonizzare le differenti situazioni nazionali dipendenti dalle diverse strutture di formazione superiore dei Paesi della Comunità, l’art. 1 lett. A) della Dir. 89/48/CEE, qualifica come diploma qualsiasi certificato, o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati, o altri titoli, rilasciati dall’autorità competente in un altro Stato membro, da cui risulti che il titolare abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari, di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o istituto di istruzione superiore riconosciuto, ovvero, dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per esercitare, in tale Stato, una professione regolamentata. 																																																																																												</p>
<p>3)	Ai fini della legittimità del provvedimento disciplinato dalle Dir. 21/12/88 e dalla Dir. 89/48/CEE e s.m.i., relativo alla richiesta di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante, dei diplomi di istruzione superiore conseguiti presso altro Stato, il termine di quattro mesi, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato, concerne la decisione motivata dell’Autorità competente dello Stato membro ospitante ed è relativa alla prima richiesta di riconoscimento del diploma, a prescindere dalla successiva eventuale richiesta di riesame, che porterebbe eventualmente, a discrezione dell’amministrazione, ad una nuova e separata istruttoria.																																																																																												</p>
<p>4)	E’ legittimo il diniego di iscrizione all’Albo italiano degli ingegneri, nella sezione riservata ai possessori di laurea specialistica, del cittadino italiano diventato membro di una istituzione estera di professionisti dell’edilizia (Chartered Institute of Building) per iscriversi alla quale sarebbe comunque sufficiente il titolo di geometra conseguito in Italia.																																																																																												</p>
<p>5)	E’ illegittima l’applicazione di una Direttiva comunitaria antecedentemente al momento del venire in essere della sua efficacia diretta, che è conseguenza della scadenza del termine assegnato per il suo recepimento, ancorché questa abbia caratteristiche strutturali di immediata applicazione (nella fattispecie, la Dir 2005/36/CE, è divenuta esecutiva dopo il termine del 20 ottobre 2007).																																																																																												</p>
<p>6)	Non sussiste la giurisdizione amministrativa in materia di sindacato sulla consistenza dei titoli di studio ai fini del riconoscimento dei titoli accademici rilasciati in altro Stato membro dell’Unione Europea, in quanto trattasi di scelta tecnica discrezionale dell’Amministrazione, non essendo possibile interpretare il terzo comma di cui all’art. 51 della Dir. 2005/36/CE per cui la decisione o la mancata decisione nei termini prescritti può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale, nel senso di rimettere al giudice nazionale tale sindacato, in caso di silenzio da parte dell’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>7)	Non è invocabile la disparità di trattamento quando il vantaggio che si pretende conseguire non appare legittimo, anche se lo stesso vantaggio è stato riconosciuto ad altri soggetti, non essendo il verificarsi di un precedente, idoneo a legittimare i titolari di situazioni analoghe ad ottenere un riconoscimento oggettivamente non dovuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto da<br />
<b>dr. Mario Di Giuseppe &#8211;	Presidente<br />	<br />
dr. Carlo Taglienti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo &#8211;	Consigliere-rel.<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. <b>5334/2006 R.G.</b> proposto da</p>
<p><b>D’IPPOLITO Leonardo, </b>rappresentato e difeso dagli avvocati Diego M. Miele e Carmine Miele,  <i>ex lege </i>domiciliato presso la segreteria di questo Tar.<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>, originariamente costituito innanzi al TAR L’Aquila, non costituito formalmente in questa fase del giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per il riconoscimento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento nr. 42532 del 29.11.2005 con cui è stata respinta la richiesta di annullamento o revoca del decreto di rigetto del 23.1.2003 della domanda di iscrizione del sig. Leonardo D’Ippolito all’Albo degli Ingegneri, sez. A, settore “a”, e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente gravame, il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di esercizio dell’autotutela sul precedente rigetto della sua domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri, sez. A (quello cioè riservato ai possessori di laurea specialistica), sezione “a” (ingegnere “senior” civile ed ambientale).<br />
Il ricorso, originariamente introdotto al TAR Abruzzo, è stato trasmesso dal predetto TAR in seguito ad adesione del ricorrente al regolamento di competenza notificato dalla Difesa Erariale costituitasi innanzi al predetto TAR. <br />
Il ricorrente ha provveduto a costituirsi in data 31 maggio 2006.<br />
Il ricorso, senza la enumerazione delle relative rubriche, è affidato alla denuncia di dieci motivi di gravame relativi all’eccesso di potere sotto diversi profili; violazione della L. n. 241/1990; violazione dei Principi del Trattato U.E.; della Dir. 89/48/CEE; del D.lgs. n. 115/1992; della DIR. 2005/36/CE.<br />
L’Amministrazione non ha rinnovato innanzi a questo TAR la costituzione effettuata presso il TAR l’Aquila. <br />
Con memoria del 5 aprile 2007 la difesa del ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.<br />
All&#8217;udienza del 9 maggio 2007, udito il patrocinatore del ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Ai fini dell’esatta ricostruzione della controversia è utile ricordare che il ricorrente premette:<br />
&#61550;	di aver superato numerosi esami del corso di laurea in ingegneria presso l’Università degli Studi de L’Aquila;<br />	<br />
&#61550;	 di aver completato nel 1989 un corso di studi politecnico post secondario di 4 anni in Ingegneria civile e Direzione Gestionale Amministrativa Industriale presso Aldermaston College (British Institute of Engineering Technology), che sarebbe accreditato nel Regno Unito dal “<i>Council for the Accreditation of Correspondence Collages</i>”;<br />	<br />
&#61550;	di essere, in conseguenza, in possesso del Titolo professionale di “<i>Member of Chartered Institute of Building</i>” (MCIOB); di quello di “<i>Corporate member of the Society of Engineers</i>” (MSE, ora MIIE); di quello di “<i>Ingénieur Professionel Européen</i>” (Ing. P. Eur.);<br />	<br />
&#61550;	di aver maturato, presso primari studi professionali di ingegneria, una più che decennale esperienza professionale in qualità di responsabile della progettazione nel Regno Unito, in Italia, ed in varie parti del Mondo (Venezuela, Arabia Saudita, Gran Bretagna). <br />	<br />
In definitiva essendo in possesso di una qualificazione con ampia garanzia di attendibilità, riconosciuta senza alcun problema a livello internazionale, egli avrebbe avuto il diritto di ottenere l’iscrizione in Italia alla sez. A, settore “a” (quello cioè riservato ai possessori di laurea specialistica o di laurea del vecchio ordinamento) dell’Albo degli ingegneri.<br />
Di qui l’illegittimità del nuovo provvedimento &#8212; avviato a seguito di un apposito nuovo procedimento – con cui il Ministero ha confermato la reiezione della domanda di revisione in autotutela del precedente diniego del 23.1.2003.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
<b>    1.  </b>Nell’ordine logico delle questioni devono essere affrontate, per la loro sostanziale unitarietà logica, la sesta e la settima censura:<br />
<b>   1.1.</b> Con la sesta censura si lamenta in particolare la violazione:<br />
  &#8211;  dell’art. 3, par. 1, lett. C) e G), del Trattato UE che pone tra gli obiettivi della Comunità quello dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri attraverso la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. <br />
&#8211; dell’articolo 47, paragrafo i del Trattato che prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli;<br />
&#8211; dell’articolo 55 che rende applicabili tali principi anche ai servizi, e in particolare alle attività delle libere professioni.<br />
A tali norme si sarebbero ispirate sia la direttiva 89/48/CEE che la direttiva 2005/36/CE. <br />
Il procedimento sarebbe invece stato connotato da burocratici comportamenti dei suoi funzionari, artatamente diretti al rigetto del riconoscimento, in violazione dei principi della Comunità Europea. La Corte Giustizia Comunità Europee, a proposito degli architetti, ha affermato che le autorità sono tenute a raffrontare le competenze attestate dai diplomi e dalle esperienze con le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali (cfr. sentenze: 7 maggio 1991, causa C-340/89; 9 febbraio 1994, causa C-31 9/92,  e 14 settembre 2000, causa C-238/98). <br />
<b>   1.2</b> Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, art. 3 e del d.lgs. 27-01-1992, n. 115, nonché della direttiva n. 20051361CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, (lasciato fondamentalmente immutato dalla direttiva 2005/36/CE), fissa il principio generale per cui il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno, deve avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l’accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Invoca a sostegno i principi affermati della giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 25-03-2005, n. 1279; idem 13-04-2005, n. 1705) per cui lo Stato membro ospitante non avrebbe potuto rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso all’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini. <br />
Il ricorrente, era appartenente al MCIOB, e quindi era in possesso di un titolo rilasciato da un soggetto incluso nell’Allegato cui rinvia l’articolo 1, lettera d), 2° comma della direttiva, per cui il suo diploma sarebbe assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma dell’art. 1 della DIR n. 89/48/CEE (art. 3direttiva 89/48/CEE).<br />
<b>   1.3</b> L’assunto va complessivamente respinto.<br />
Il Collegio concorda integralmente con molte della affermazioni di principio ricordate nel quinto motivo, relative alla libertà di stabilimento in ambito comunitario, ma nondimeno ritiene che le stesse non si attaglino assolutamente alla fattispecie materiale, qui in esame, per una serie articolata di ragioni,<br />
La Direttiva 21/12/1988 n. 48 (come modificata dalla Direttiva n. 19 del 14-01-2001) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore di una durata minima di tre anni, tutela i cittadini di uno stato comunitario, che una volta acquisite le proprie qualificazioni accademiche e professionali nel proprio paese, intendano stabilirsi in un altro stato comunitario. E ciò è dimostrato proprio dall’inequivocabile costruzione letterale delle norme in questione: <br />
&#8212; ad esempio all’art. 3 per cui  “<i>Quando nello Stato membro <b>ospitante </b>l&#8217;accesso o l&#8217;esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l&#8217;autorità competente non può rifiutare <b>ad un cittadino di un <u>altro </
- ancora all’art. </i>7 per cui “<i>L&#8217;autorità competente <b>dello Stato membro <u>ospitante </u></b>riconosce <b>ai cittadini degli <u>altri</u> Stati membri</b>, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata s<br />
&#8212; così all’art </i>4 per cui “L&#8217;articolo 3 non osta a che <b>lo Stato membro ospitante</b>…” ed identicamente agli artt. <b>5-6- 9.</b> <br />
L’intero assunto del settimo motivo è dunque fondato su di una parziale interpretazione delle norme comunitarie.<br />
In tale prospettazione, sono esatte le considerazioni poste dal Tar Friuli-Venezia  Giulia (cfr. 28 marzo 2000, n. 317: ricordata invero anche dal ricorrente) che il principio comunitario della libera circolazione di professionisti nell’ambito europeo, di cui all’art. 52 del trattato di Roma, comporta che lo svolgimento di un’attività lavorativa in uno degli Stati membri deve risultare neutro (ossia non discriminato rispetto a quello svolto in altro Stato membro) ma non può comportare lo svolgimento di attività professionali in uno Stato in elusione di norme tassative nazionali in materia di formazione professionale.<br />
Nel caso in esame, trattandosi di una professione per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano infatti la facoltà di stabilire il predetto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio e di assicurare l’integrità fisica ed economica dei manufatti realizzati.<br />
Trattasi di disposizioni che sono direttamente collegate con esigenze di tutela della pubblica incolumità presidiata (e le cui violazioni ostanziali sono peraltro sanzioni di carattere penale), dal che come tali sono di stretta interpretazione.<br />
Pertanto, se è vero che lo Stato italiano non può imporre ad un cittadino di un’altro Stato membro di acquisire i diplomi rilasciati nel quadro dei suoi sistemi nazionali di insegnamento, può tuttavia pur sempre pretendere che le qualifiche acquisite in un altro Stato membro siano corrispondenti a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali.   In caso contrario infatti si finirebbe per discriminare i cittadini italiani muniti delle prescritte qualificazioni didattiche e professionali.  <br />
Dato che l’accesso alla professione di ingegnere senior è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o per lo meno di un titolo ad esso assimilabile.<br />
Ma nel caso in esame, come sarà meglio chiarito in seguito,  si deve concludere che il ricorrente non fosse in possesso di un diploma di laurea o di un titolo comunque equivalente.<br />
<b>   2.  </b>In tale scia ricostruttiva deve pertanto essere affrontato il secondo motivo con cui si lamenta che erroneamente il Ministero avrebbe posto a sostegno del nuovo diniego di riconoscimento l’affermazione per cui il titolo conseguito presso il College di Aldermaston del Bershire a seguito di un corso di studi in “Mechanical Engineering and Industria Management” non potrebbe essere qualificato né come titolo accademico né come “titolo assimilato ad un diploma”.  Inoltre il ricorrente aveva infatti completato nel 1989, il corso post-secondario politecnico di quattro anni di “<i>Ingegneria civile e management industriale</i>” (“Civil engineering”) e non di “Mechanical engineering and Industrial Management” come erroneamente affermato dal Ministero.<br />
Tale errore sarebbe stato ripetuto più volte nel corso del procedimento e sarebbe  stato trasfuso nella richiesta al “Department for Education and Skills” del Governo inglese, se il corso (in “Mechanical Engineering and Industrial Management”) fosse assimilabile a un diploma o a un titolo di “formazione regolamentata ai sensi dell’art. l lett. a) e b) del decreto 2001/19”.   Per questo il Department for Education and Skills si era dichiarato incapace a confermare che il ricorrente fosse in possesso della qualificazione professionale corrispondente ad un diploma di laurea ai sensi della Dr. 89/48: irragionevolmente il Ministero quindi avrebbe preteso che il Department inglese confermasse l’assimilazione al diploma di un corso di studi inesistente. <br />
Analogamente sarebbe priva di ogni valore la nota del 5.10.2004, con cui il Ministero riferisce di una risposta negativa circa la possibilità di assimilazione del medesimo corso in “Mechanical Engineering and Industrial Management” resa dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 15.2.2002.<br />
Una seconda nota del 15.8.2005 del medesimo Department for Education and Skill confermerebbe invece al Ministero che il ricorrente avrebbe ottenuto le proprie qualifiche dal British Institute of Engineering Technology BIET (senza specificare) e possiede il titolo di Chartered Builder il quale “<i>is recognised as meeting the requirements of article 1 (d) 2nd par. of directive 89/48/CEE</i>”. Dunque il Ministero avrebbe travisatoriamente fondato il suo diniego su questo documento palesemente favorevole all’istante.<br />
L’assunto è infondato.<br />
L’art. 1, lett. A) dir. 89/48/CEE qualifica come diploma qualsiasi “diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli; <i>rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro</i>, da cui risulta che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione” ovvero “<i>….. dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla</i>”.<br />
La norma è manifestamente diretta all’armonizzazione delle differenti situazioni nazionali dipendenti dalle diverse strutture della formazione superiore nei Paesi della Comunità, ed al diverso concetto di istituto universitario o equivalente. <br />
Tuttavia nel caso in esame, le note negative del Department for Education and Skill non sono però affatto fondate su un equivoco sul titolo in ingegneria civile, o meccanica, conseguito dal ricorrente, ma sulla natura dell’istituzione che aveva rilasciato il titolo. <br />
In particolare nel terzo paragrafo della nota del 28 marzo 2004 si specifica inequivocabilmente che l’Aldermaston College non è stato mai incluso tra gli organismi riconosciuti legalmente idonei a fornire corsi che conducono alla laurea.<br />
Tale conclusione, sul piano della comune conoscenza, appare indirettamente confermato dal fatto che il “British Institute of engineering Tecnology” di Aldermarston ha cessato di funzionare da oltre tre lustri (il che appare circostanza veramente singolare <i>in un sistema anglosassone dell’istruzione superiore</i> fondato principalmente sulla secolare credibilità di istituzioni di lunga tradizione).<br />
Né è stata fornita per contro alcuna credibile e reale prova che sia in grado di comprovare che ci sia stato alcun coinvolgimento dello Stato o delle competenti Autorità che definisca i requisiti della professione all’interno del corso (in originale: “<i>Aldermaston College was not listened as a recognised body which provided courses which led to a degree of a ricognised istitution. Neither was there any involvement by the State or recognised competerne authority which definined the requirements of the profession whiin the course</i>”).<br />
Ed è solamente per questa ragione – e non per il preteso equivoco sul corso &#8212; che il dipartimento britannico non poteva che denegare il riconoscimento della natura di diploma di laurea del titolo rilasciato da un‘istituzione non riconosciuta. <br />
Anche qui  l’espressione che “perciò non posso confermare che il ricorrente abbia la necessaria qualificazione che sarebbe costituita da un diploma di laurea ai sensi della Direttiva CE n. 89/48  (“<i>I am therefore unable to confirm that mr D’Ippolito has the necessary qualifications that would costitute a diploma under the terms of directive 89/48/CEE</i>”) è una valutazione di carattere sostanziale negativo, e non un’attestazione di incapacità di definire un convincimento per carenza di elementi.<br />
E tale assunto è coerente con la conclusione del Console Generale d’Italia a Londra che, con la nota del 15.10.2002, aveva formalmente specificato non solo che l’Aldermaston College non faceva parte del sistema universitario ufficiale britannico, ma che la sua sede Italiana di Torino (altro elemento singolare per un’istituzione accademica britannica) era già stata segnalata dal Ministero dell’Università, nella circolare  n. 1115 del 16.6.1993, come istituzione privata straniera che rilasciava “titoli di studio non validi in Italia, ma utilizzati per un successivo tentativo di riciclaggio nel nostro paese con un improprio uso della normativa comunitaria”.<br />
In sostanza più fonti avevano inequivocabilmente sottolineato come l’istituzione in questione non  era inserita nel sistema accademico britannico, il che rende vano ogni riferimento materiale alla  natura ed alla completezza dei corsi seguiti e dei programmi svolti. <br />
<b>    3.</b> Con il terzo motivo si lamenta l’eccesso di potere per erronea o omessa valutazione di circostanze acquisite all’istruttoria e travisamento. Per il ricorrente la Society of Engineers con nota in data 13.11.2002 (regolarmente trasmessa al Ministero) aveva affermato che l’Aldermaston College (British Institute of Engineering Technology) sarebbe stato accreditato nel Regno Unito dal Council for the Accreditation of Corrispondence Colleges, con l’approvazione del Segretariato di Stato per l’Educazione e la Scienza e del Segretariato di Stato per la Scozia. <br />
Pertanto, come riconosciuto anche dal Chartered Institute of Building, il ricorrente “Civil engineering”, sarebbe stato in possesso di un titolo – che doveva essere considerato corrispondente alla laurea in ingegneria <i>(“has been recognised as &#8230; having achieved a qualification corresponding to an accademic engineering qualification based on at least 3 years study in accordance with art. 1 a)</i> paragraph 2 of directive 89/48/CEE”) e che gli ha consentito di accedere agli “albi” inglesi detenuti dal Institution of Incorporated Engineers, già Society of Engineers fondata nel 1854 (col titolo di “MIIE”, già “MSE”) e dal Chartered Institute of Building (col titolo di “MCIOB”). Tali affiliazioni confermerebbero l’assoluta attendibilità di tutte le certificazioni provenienti dalla Society of Engineers che riconosce, come si è detto, il titolo del sig. D’Ippolito per la profonda preparazione tecnica del ricorrente, accademica e non.<br />
Illogicamente il Ministero, avrebbe perciò ritenuto insufficienti i suoi titoli accademici e professionali omettendo di considerare che, prima delle sue esperienze in Gran Bretagna, questi aveva quasi portato a termine gli studi universitari in Italia, con ottimi risultati, presso l’Università de l’Aquila e a tale preparazione in Italia doveva sommarsi quella all’estero. Del tutto arbitrariamente il Ministero avrebbe affermato che la sua formazione sarebbe assimilabile a quella di un geometra facendo luogo ad un’equiparazione tra situazioni giuridiche totalmente diverse (quella di un qualsiasi geometra e quella del sig. D’Ippolito e del suo ricco curriculum vitae maturato in Italia e all’estero), il cui risultato finale è una situazione di grave ingiustizia sostanziale. Il provvedimento di diniego adottato dal Ministero sarebbe viziato  ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241, art. 3, per difetto di motivazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />
L’assunto va respinto.<br />
Ora, a prescindere dalle effettive capacità professionali del ricorrente, sul piano formale, se ai fini dell’ammissione della Sez. A all’albo degli ingegneri è necessario il possesso di un diploma di laurea formalmente valido, ancorché conseguito all’estero, tale elemento non può essere supplito da corsi privati di formazione professionale di non acclarata natura e qualificazione in termini didattici.<br />
In presenza della indicazione del competente Dipartimento britannico che l’<i>Aldermaston </i>non era una istituzione di rango universitario legalmente riconosciuta (o per lo meno accreditata dalle autorità), la dichiarazione di affiliazione al “Council for the Accreditation of Corrispondence Collages” che opererebbe con “<i>l’approvazione da parte del Segretariato di Stato per l’Educazione e la Scienza e del Segretariato di Stato per la Scozia</i>” (che poi avrebbe assunto la denominazione di “Open and distance learning quality Council”) appare assolutamente inidoneo a sovvertire il giudizio negativo circa la natura della predetta istituzione.<br />
Si tratta di fotocopie di atti, singolarmente in un perfetto italiano, che non sono nemmeno firmati e sono privi dello stemma dell’Istituzione in calce.<br />
Al riguardo deve escludersi sia che, in sede giurisdizionale, il giudice possa autonomamente procedere alla qualificazione di un titolo universitario in difetto del formale riconoscimento del paese di appartenenza. Solo il competente Dipartimento britannico poteva qualificare come “istituzione universitaria” quella frequentata dal ricorrente (ovvero comunque attestare la sussistenza dei presupposti per qualificare il titolo come titolo “assimilato ad un diploma” ai sensi dell’art. 1 lett. a) della Dir. 89/48/CEE. Tale qualificazione concerne infatti una facoltà largamente discrezionale che come tale attiene propriamente alla sfera dell’attività amministrativa del paese.<br />
Perciò del tutto inconferente, per quello che qui interessa, finisce per essere sia il fatto che il ricorrente avesse “quasi” portato a termine gli studi universitari in Italia (in realtà fino al 1986 aveva sostenuto 14 esami peraltro con ottimo profitto), e sia che fosse stato inserito negli elenchi degli aderenti alle associazioni professionali dei Builders.<br />
Per tali ragioni la decisione, sul piano motivazionale, appare logicamente e formalmente ineccepibile e corrisponde esattamente alla realtà delle cose.<br />
Deve conseguentemente negarsi che il ricorrente sia stato vittima di un qualche atteggiamento burocraticamente ostruzionistico da parte dell’Amministrazione.<br />
<b>      4. </b>Nell’ordine delle questioni deve essere affrontato il primo mezzo di gravame con cui si lamenta l’eccesso di potere dell’affermazione del Ministero per cui il ricorrente non avrebbe fornito tutta la documentazione necessaria, dato che nel corso della lunga istruttoria, il ricorrente sarebbe stato più volte costretto a rinnovare l’invio della documentazione prodotta, poiché l’ufficio del Ministero della Giustizia competente &#8212; a dimostrazione della scarsa cura dei funzionari nella gestione di questioni tanto delicate &#8212; avrebbe perso il fascicolo. Inoltre il provvedimento, nel quale vi sarebbe l’ammissione di una carenza istruttoria; sarebbe oltretutto gravemente tardivo perché emanato in violazione della rigorosa tempistica indicata dalla direttiva 89/48/CEE (quattro mesi).<br />
L’assunto è inconferente.<br />
Il provvedimento infatti non è affidato alla generica constatazione della sussistenza di una carenza sul piano procedimentale della documentazione istruttoria, come vorrebbe il ricorrente ma, al contrario, pone l’inidoneità delle numerose ulteriori allegazioni del ricorrente a supportare, sul piano sostanziale, il mutamento di indirizzo rispetto al precedente diniego.  In altre parole l’Amministrazione ha ritenuto che la nuova documentazione non consentisse di superare il giudizio negativo sulla natura dei certificati degli studi presentati.<br />
Inoltre ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 21/12/1988 n. 89/48/CEE (s.m.i. di cui alla DIR. CE n. 19 del 14.1.2001) il termine dei quattro mesi (che decorrono dalla “<i>presentazione della documentazione completa dell&#8217;interessato</i>”), concerne la “<i>decisione motivata dell&#8217;autorità competente dello Stato membro ospitante</i>” ed è evidentemente relativa alla prima richiesta di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore ai fini dell’esercizio di una professione, ma non concerne certo una richiesta di riesame che, nel caso in esame, peraltro non risulta essere nemmeno connotata dal sopravvenire di eventi nuovi.  <br />
Considerando poi che il precedente provvedimento non era stato impugnato, l’amministrazione &#8212; cui deve riconoscersi amplia discrezionalità al riguardo &#8212; avrebbe anche potuto non far luogo ad una rinnovata istruttoria.<br />
In tale direzione quindi, sul piano sintomatico dell’eccesso di potere, seppure si siano verificati smarrimenti e disguidi, non può ravvisarsi alcun elemento dal quale possa realmente desumersi un procedere dell’istruttoria così difettoso ed ostruzionistico,da rilevare sul piano della legittimità sostanziale del provvedimento.<br />
<b>    4.</b> Del tutto inconferente appaiono poi il quarto ed il quinto motivo con cui si lamenta rispettivamente:<br />
<b>&#8211;</b>&#8211; la grave negligenza  dell’istruttoria e l’illogicità, la sviatorietà e la contraddittorietà del provvedimento impugnato che  &#8212; per la preordinata ed aprioristica scelta dell’amministrazione di concludere il procedimento in senso negativo all’istante&#8211;  avrebbe affermato che “il CIOB conferisce il proprio titolo a professionisti che possono essere definiti operatori della costruzione, appunto “<i>chartered builders</i>”, che costituiscono una categoria corrispondente a figure professionali quali quelle dei geometri, dei periti edili, dei pianificatori, od altre, ma non necessariamente a quella dell’ingegnere”;<br />
&#8212; che erroneamente si sarebbe assimilato il suo titolo a figure professionali italiane quali quelle “<i>dei geometri, dei periti edili, dei pianificatori, od altre, ma non necessariamente quelle dell’ingegnere</i>”. La qualifica professionale MCIOB non s<br />
Il “Department” inglese nella nota del 15 agosto 2005 &#8212; trasmessa ad un collega inglese del ricorrente &#8212;  e da questi comunicata in copia al Ministero avrebbe constatato che la sua ammissione al CIOB sarebbe stata resa possibile non solo dal titolo di “geometra”, ma anche dal “<i>Certiificate of Clvil Engineering</i>”  del College of Aidermaston”, e  il titolo di membro del CIOB, l’appartenenza all’associazione dava titolo di chiamarsi “<i>Chartered Builders” vala a dire</i> “costruttori  professionisti” ( “<i>Is a corporate membership which gives to the holders the right to call themselves Chartered Builders</i>”) ai sensi dell’art. 1 lett. d) secondo comma della Direttiva 21/12/1988 n. 48 89/48/CEE (che concerne i casi nei quali non si applica il primo comma relativo all’attività “professionale regolamentata”); e non richiede ulteriori requisiti accademici (in originale  “<i>having been awarded the title (MCIOB) the holder is recognised as meeting the requirements of art. 1 (d), 2° subpar. of directive 89/48/CEE e  that Mr. D’Ippolito had qualifications which exempted him from any further academic requirements</i> &#8230; “.<br />
Con l’ultimo profilo della quinta censura si lamenta l’omessa valutazione del passo della ricordata nota del Department of Education and Skills, con cui si chiarirebbe che i campi di attività dei “<i>Chartered Builders possono essere trovati in tutti i punti della catena produttiva</i>” e che la “<i>lettera di nomina a Chartered Builder costituisce titolo professionale equivalente ad un diploma</i>” ai sensi della direttiva 89/48/CEE” (in originale “<i>The designatory letters and the title Chartered Builder costitute a professional title equivalent to diploma under the terms of art. 1 (a) last sub par. of directive 89/48/CEE</i>”).<br />
L’assunto è complessivamente infondato. <br />
Del tutto capziosa appare l’interpretazione della nota del D. Education and Skill del 15 agosto 2005 operata dal ricorrente. <br />
A parte che non si comprende, nè a quali esatti quesiti non meglio identificati di questo collega del ricorrente il Dipartimento desse seguito, e neppure perché un terzo colloquiasse con l’Amministrazione relativamente relativamente alla  qualificazione del ricorrente, quest’ultimo infatti omette del tutto di ricordare che, nel primo periodo della nota il Department of Education, confermava, in maniera assolutamente inequivoca le affermazioni della precedente comunicazione ufficiale.<br />
La nota infatti, in primo luogo, precisa che la qualificazione del ricorrente non coincide con i criteri posti dalle regole sull’educazione e sul tirocinio (in originale <b>“<i>I can confirm that Mr. D’Ippolito has qualifications from the British Institute of Engineering Tecnology and these qualifications don meet the criteria laid down for regulated education ed training</i></b>”).   Per questo è esatta, ma irrilevante, l’affermazione di cui al secondo periodo per cui, gli iscritti al CIOB sono ammessi ad esercitare un’attività professionale nel campo delle costruzione, per cui non è richiesto alcun ulteriore studio universitario (analogamente a quanto avviene in Italia per i geometri).<br />
Tali attività sono infatti quelle di cui all’art. 1 lett. d) secondo comma della Direttiva 21/12/1988 n. 48 89/48/CEE, e cioè concernono attività professionali c.d. “non regolamentate”.  <br />
Data l’inidoneità sostanziale del preteso titolo accademico del ricorrente, finisce per essere comunque irrilevante il preteso errore del Ministero sulla natura e rilevanza dell’iscrizione al CIOB (Chartered Institute of Building).  In tale direzione è dunque evidente che, in un sistema caratterizzato dall’assenza di ordini professionali, l’appartenenza al CIOB significa unicamente che il ricorrente era tra i professionisti dell’edilizia, ma non definisce e non garantisce il livello della qualificazione professionale.  Sul piano meramente lessicale, la qualificazione del ricorrente come <i>engineer</i>, di per sé non è significativa, e non deve trarre in inganno: in inglese l’espressione “<i>engineer</i>” (che deriva dal termine “engine”, motore) significa in primo luogo “tecnico” o “macchinista” e poi anche ingegnere nel senso che il sostantivo ha in italiano.<br />
Del resto l’iscrizione al CIOB era comunque possibile anche solo sulla base del titolo di studio di geometra conseguito in Italia.<br />
In tale direzione è inconferente il profilo della quinta censura con cui si lamenta l’omessa valutazione dei passaggi della nota del Department of Education and Skills del 2005 per cui “i Chartered Builders “<i>possono essere trovati in tutti i punti della catena produttiva</i>”, dato che tale considerazione può essere applicata a molti professionisti delle costruzioni quali i geometri ed i periti elettronici ed industriali. <br />
Sul punto la nota si è limitata a prendere atto che il ricorrente in quanto associato ai CIOB poteva svolgere in Gran Bretagna l’attività professionale quale “Chartered Builders”. <br />
Tuttavia, a prescindere dalla sua esattezza, l’affermazione per cui la lettera di nomina a Chartered Builder costituirebbe un titolo professionale equivalente ad un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE” (in originale “<i>The designatory letters and the title Chartered Builder costitute a professional title equivalent to diploma under the terms of art. 1 (a) last sub par. of directive 89/48/CEE</i>”), tale affermazione in quanto espressa in un contesto estraneo al procedimento non può comunque avere alcun rilievo ai fini della presente decisione, e comunque non può far superare il fatto che si trattasse di un soggetto comunque carente del prescritto requisito accademico.<br />
A tutto voler concedere, nel contrasto di due note provenienti dalla medesima fonte non può che darsi rilievo a quella specificamente e formalmente emessa nella competente sede procedimentale.<br />
Pertanto, la mancanza di un titolo di studio rilasciato da una istituzione accademica riconosciuta (ovvero di un diploma assimilato rilasciato da un&#8217;autorità competente dello Stato membro come formazione di livello equivalente) impediva di poter considerare il ricorrente in possesso degli stessi diritti d&#8217;accesso e d&#8217;esercizio di una professione regolamentata.<br />
L’essere comunque diventato membro del CIOB britannico (se è prova di un certo livello di competenza professionale nel settore delle costruzioni britanniche) non può però assolutamente comportare, in base alla direttiva 89/48/CEE il diritto di un cittadino italiano all’iscrizione alla sez. A (quello riservato ai possessori di laurea specialistica) dell’albo degli ingegneri in Italia prescindendo del tutto dal possesso sia del diploma di laurea di secondo livello che da quello di primo livello.<br />
<b>   5. </b>Con<b> </b>l’ottavo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE. Il Ministero avrebbe dovuto applicare al caso i principi della nuova direttiva 2005/36/CE che era stata pubblicata in pendenza del procedimento.   La direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di ingegnere, istituisce un “sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali su una scala formata da cinque livelli (da A a E) l’ultimo dei quali è il più alto e prevede che l’accesso alla professione sia ammesso se l’istante possiede una “training qualification” almeno di livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato Membro stesso. <br />
Assume il ricorrente che doveva essergli riconosciuto il livello più alto in quanto egli possiederebbe un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi postsecondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un istituto di livello equivalente a quello universitario ed avrebbe completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al titolo di studi post-secondari” (Direttiva 2005/36/CE, Articolo 11, livelli di qualifica, lett. e).<br />
Il motivo deve essere disatteso.<br />
In linea di principio, l’amministrazione non può applicare direttamente una Direttiva comunitaria antecedentemente al momento del venir in essere della sua efficacia diretta che è conseguenza della scadenza del termine assegnato per il suo recepimento, ancorchè questa abbia caratteristiche strutturali di disciplina “degli exearting”..<br />
Nel caso la Direttiva 2005/36/CE sarebbe divenuta esecutiva solamente dopo il termine del 20 ottobre 2007 e quindi, in base all’antico cardine interpretativo del “tempus regit actum”, non poteva avere alcuna applicazione al caso in esame. <br />
Alla luce delle relative considerazioni complessive che precedono si osserva che, comunque, il ricorrente non aveva conseguito né la laurea specialistica (appropriata per il livello E), e né un diploma triennale, che era il titolo appropriato per il livello immediatamente inferiore ai sensi dell’art. 13 lett. a) dell’art. 13 cit.; e neppure un titolo, ad essi assimilabile rilasciato ai sensi della successiva lett. b) che conferisse gli stessi diritti d&#8217;accesso e d&#8217;esercizio di una professione regolamentata, non potendo a tal proposito attribuirsi alcuna rilevanza, sul piano giuridico, al titolo, preteso accademico, del ricorrente.<br />
Per cui è fuori luogo il richiamo ai principi della giurisprudenza comunitaria che  permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie (v. Corte di Giustizia Comunità Europee, sent. 15 maggio 2003, causa C160/01; idem (Grande Sezione), sent. 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, punti 110-114).<br />
<b>     6.</b> Di conseguenza di quanto sopra parimenti  risulta inconferente il richiamo di cui al nono motivo, al potere che l’art. 51, ultimo paragrafo, della predetta Dir. per il ricorrente sembrerebbe rimettere al giudice nazionale assimilando il ricorso avverso il provvedimento negativo a quello avverso il silenzio, e rimettendo al TAR un sindacato sulla consistenza dei titoli dell’istante per la pronuncia di una sentenza di accoglimento della sua domanda in applicazione diretta del diritto comunitario. <br />
In realtà il terzo comma dell’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, per cui “<i> La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale</i>” si limita semplicemente a ricordare il diritto alla tutela giurisdizionale in materia.<br />
Facendo seguito a quanto si ricordava in precedenza sub 3) in  linea di principio – e fatti naturalmente salvi i casi di manifesta illogicità ed irrazionalità delle scelte &#8212; non compete a questo Tribunale il sindacato sistematico sul merito della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, in quanto per tale via si finirebbe per trasferire un’attività dalla competente amministrazione alla sede giurisdizionale in violazione del principio  generale della divisione dei poteri.<br />
<b>     7. </b>Con il decimo motivo infine si lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto sarebbe stata accolta la domanda di riconoscimento delle qualifiche ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri di un collega di studi dell’interessato, ugualmente diplomato al Aldermaston College del B.LE.T., e titolato in termini analoghi al ricorrente. Il Ministero competente avrebbe quindi valutato con criteri e risultati diversi situazioni perfettamente analoghe.<br />
L’assunto va respinto.<br />
In primo luogo per pacifica giurisprudenza, non è invocabile la disparità di trattamento quando il vantaggio che si pretende di conseguire non appare legittimo, anche se lo stesso è stato riconosciuto ad altri soggetti (cfr. <i>infra multa</i>: Cons.Stato, VI Sez., 22 aprile 1997 n. 660; IV Sez., 14 gennaio 1997 n. 7 ; C.G.A.R.S. 21 novembre 1997 n. 558; Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8212 T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004, n. 49; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 13 aprile 2004, n. 2443; T.A.R. Veneto, sez. III, 25 maggio 2004, n. 1625;).  In sostanza il verificarsi di un precedente eventualmente illegittimo non legittima sostanzialmente i titolari di situazioni analoghe, ad ottenere un riconoscimento oggettivamente non dovuto.<br />
Nel caso (alla luce delle ricordate affermazioni del “Department for Education and Skills” e del Consolato Generale d’Italia sul fatto che l’Aldermaston College non fosse una istituzione di rango universitario legalmente riconosciuta) le precedenti eventuali illegittimità dei comportamenti tenuti dall&#8217;amministrazione non possono mai costituire una ragione sufficiente a fondare l’annullamento di un legittimo rifiuto a riconoscere il trattamento più favorevole, per la sola semplice preesistenza di una precedente illegittimità. <br />
D’altra parte, il vizio di disparità di trattamento presuppone l&#8217;assoluta identità di situazioni messe a confronto(Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3314): del chè nella specie non vi è alcuna reale certezza.<br />
<b>  8. </b>In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. <br />
In relazione alla mancata costituzione dell’amministrazione non vi è luogo a pronuncia sulle spese.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe;<br />
2) Nulla per le spese. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007 ed in prosecuzione in quella del 18 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-12-11-2007-n-11148/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2007 n.11148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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