<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11138 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11138/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11138 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/11138/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11138</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11138</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. Forlenza Valanzuolo ed altri (Avv. Lucio Iannotta) contro Regione Campania (Avv.ti Vincenzo Baroni e Gherardo Marone) e Martucci ed altri (n.c.) Sulla non automaticità, in assenza di esplicita previsione, dell&#8217;esonero del personale dipendente di un ente pubblico dalla prova preselettiva di un concorso per l&#8217;accesso alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11138</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Leo, Est. Forlenza<br /> Valanzuolo ed altri (Avv. Lucio Iannotta) contro Regione Campania (Avv.ti Vincenzo Baroni e Gherardo Marone) e Martucci ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Sulla non automaticità, in assenza di esplicita previsione, dell&#8217;esonero del personale dipendente di un ente pubblico dalla prova preselettiva di un concorso per l&#8217;accesso alla qualifica di dirigente che riserva il 50% dei posti a personale interno dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Il concorso con posti riservati non può essere ritenuto una sorta di “duplice” procedura, solo formalmente unificato, per economicità, nell’atto di indizione (bando), nel procedimento e nel provvedimento conclusivo (atto di approvazione della graduatoria), che racchiude sul piano sostanziale due distinti procedimenti, uno afferente ai concorrenti cd. esterni ed uno afferente ai concorrenti cd. interni. Se così fosse, il concorso con posti riservati finirebbe per corrispondere – relativamente ai posti inerenti alla riserva – ad un concorso “integralmente” interno e la formula utilizzata di unicità degli atti e del procedimento finirebbe per costituire una elusione del preciso dettato dell’art. 97 Cost.<br />
2. Sono irrilevanti le eventuali capacità culturale o professionale possedute dai candidati interni per il solo fatto di essere già inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione che bandisce un concorso per la copertura di posti di dirigenziali, dal momento che l’accesso a posto dirigenziale costituisce accesso ad un nuovo e distinto impiego, di modo da rendere necessario il pubblico concorso, e la professionalità già posseduta può sicuramente rilevare (ove previsto) in sede di valutazione di titoli (nei casi in cui si tratta di concorsi per titoli ed esami), così come essa già legittima e rende ragionevole la (altrimenti illegittima) riserva dei posti.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla non automaticità, in assenza di esplicita previsione, dell’esonero del personale dipendente di un ente pubblico dalla prova preselettiva di un concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente che riserva il 50% dei posti a personale interno dell’Amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> sez. III</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
dott. Giovanni de Leo, Presidente,;dott. Antonio Ferone, Consigliere,;<br />
dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel.,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella causa di cui al ricorso n. 8574/2003 r.g., proposto da<br />
quanto al ricorso introduttivo: Valanzuolo Ciro Maria, Ciniglio Adriana, Buondonno Lidia, Testa Giuseppe, Tuccillo Bernardino, Rizzo Carmen, Grande Corrado, Migliaccio Lucia, Gullì Anna, Alvino Alfredo, Palumbo Carla, Argenzio Carmela, Amore Danila, Auricchio Colomba, Colosimo Salvatore, Rispoli Carlo, Colarieti Marina, Citera Paolo, Postiglione Antonio, Palumbo Vincenza, Cennamo Gaetano, Uccello Silvio, De Gerolamo Rocco, Gaudino Antimo, Pezzella Annamaria, Mandato Graziella, Grimaldi Agostino, De Gennaro Maria Vittoria, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucio Iannotta, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via Fedro, 7 (m. a m.);<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14-15 novembre 2003. i medesimi ricorrenti sopra indicati, tranne Rispoli Carlo, Cennamo Gaetano e Colarieti Marina, tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;<br />
quanto ai ricorsi per motivi aggiunti notificati in data 17-18 dicembre 2003  ed in data 20-21 febbraio – 3 marzo 2004: Valanzuolo Ciro Maria, Buondonno Lidia, Ciniglio Adriana, Colosimo Salvatore, Mandato Graziella, Grimaldi Agostino, Gaudino Antimo, Pezzella Annamaria, Alvino Alfredo, Testa Giuseppe, Gullì Anna, Tuccillo Bernardino, Uccello Silvio, Migliaccio Lucia, De Gerolamo Rocco, Palumbo Vincenza, Argenzio Carmela, tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Gherardo Marone, presso quest’ultimo tutti elettivamente domiciliati in Napoli, via Cesario Console, 3;<br />
Martucci Eduardo, Niceforo Fabrizio, Ferrari Fabio Maria, Calabrese Giuseppe (n.c.);</p>
<p>per l’annullamento<br />
con il ric. introduttivo: dell’avviso di concorso pubblicato sul BURC 29/03, concernente l’espletamento prove selettive relative ai bandi di concorso pubblicati sul BURC n. 63 del 23 dicembre 2002 e n. 66 del 30 dicembre 2002; ove occorra, del decreto dirigenziale 19 dicembre 2002 n. 14573, nonché del bando di concorso per la copertura di sei posti di dirigente avvocato; ove occorra, della deliberazione della GR Campania 13 dicembre 2002 n. 6131;<br />
con il primo ric. per motivi aggiunti: del decreto del dirigente del settore reclutamento della Regione Campania 20 ottobre 2003 n. 2933;<br />
con il secondo ric. per motivi aggiunti: “atti e comportamenti successivi ai primi motivi aggiunti, vale a dire l’espletamento della prova scritta, la loro valutazione, l’eventuale ammissione agli orali”;<br />
con il terzo ric. per motivi aggiunti: del decreto dirigenziale 22 dicembre 2003 n. 3636, di approvazione della graduatoria di merito del concorso, nonché della predetta graduatoria; della nota del Presidente della Commissione esaminatrice 22 dicembre 2003 n. 2003.0799703, nonché per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento e/o la revoca dei rispettivi contratti individuali di lavoro, laddove già sottoscritti ai candidati nominati vincitori del concorso;</p>
<p>visti il ricorso introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti e gli altri atti di causa;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 2004 il Cons. Forlenza;<br />
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato in data 1-2 agosto 2003, depositato il successivo 5 agosto, i ricorrenti, tutti dipendenti della Regione Campania con la qualifica di funzionario avvocato, impugnano gli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui si dispone la sottoposizione a test selettivi o prove psicoattitudinali su domande di cultura specifica, sulle materie indicate dal bando e/o di natura attitudinale, di tutti i concorrenti, ivi compresi quelli interni, per i quali è prevista una riserva di posti pari al 50% dei posti messi a concorso<br />
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:<br />
eccesso di potere; sviamento; illogicità e manifesta ingiustizia; <br />contraddittorietà; mancata considerazione dell’interesse pubblico;<br /> falsa applicazione dell’art. 40 e violazione art. 18 del Regolamento regionale per l’assunzione, disposizione in materia di accesso agli impieghi della G.R. e modalità di svolgimento dei concorsi.<br />
Ciò in quanto “la ratio della previsione di prove di preselezione non può mai essere quella della semplice riduzione del numero dei candidati a un concorso”, dovendo tali prove essere comunque volte a saggiare la capacità de candidati, accertamento che deve ritenersi già acquisito nel caso di candidati – avvocati già inseriti nell’organizzazione regionale. D’altra parte “è del tutto legittimo dubitare della volontà del regolamento regionale di sottoporre a preselezione i già dipendenti regionali nelle procedure concorsuali in genere e ancora di più in quelle relative all’accesso alla dirigenza”; conseguentemente sia il regolamento (art. 40) sia il bando “andrebbero interpretati nel senso di escludere dalle loro previsioni di preselezione il personale interno, riferendo le stesse esclusivamente ai concorrenti esterni dei quali la Regione non ha già potuto valutare l’idoneità e per i quali soltanto la preselezione svolge la sua fisiologica e corretta funzione”.<br />
2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti (tranne alcuni, rispetto al ricorso introduttivo), impugnano gli atti indicati in epigrafe, con i quali, all’esito delle prove preselettive, non sono stati ammessi a sostenere le ulteriori prove di concorso, deducendo che “ l’illegittimo meccanismo procedurale posto in essere dal Settore reclutamento della Regione Campania ha soltanto apparentemente inteso avallare la progressione del proprio personale interno, come invece avrebbe fatto presumere la prevista ampia riserva di posti, risolvendosi invece in una eliminazione massiva proprio di quei candidati che, per la lunga esperienza maturata in Regione, avevano negli anni acquisito un bagaglio ad elevato contenuto di professionalità al quale la Regione evidentemente intende preferire (illegittimamente per quanto evidenziato nel ricorso introduttivo) l’inesperienza di giovani dirigenti avvocati esterni”.<br />
Inoltre, si evidenzia che, poiché i risultati delle prove preselettive sono stati pubblicati su internet in data 9 agosto 2003, cioè a soli 23 giorni dalle prove senza neanche che fossero indicate le relative risposte”, impedendo in tal modo ai candidati “una condizione di par condicio che consenta loro, a prescindere dalle proprie condizioni, di potere tutti acquisire quella nozionistica preparazione che è l’unica in grado di consentire il superamento dei test”.<br />
Con ordinanza 27 novembre 2003 n. 5794, questo Tribunale ha rigettato la domanda di misure cautelari.<br />
3. Con ulteriore (secondo) ricorso per motivi aggiunti (unitamente alla domanda di revocazione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 5794/2003), parte dei ricorrenti originari (specificamente indicati in epigrafe) impugnano ulteriori atti del procedimento, anch’essi indicati in epigrafe, in quanto “affetti per illegittimità derivata degli stessi vizi denunciati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti”.<br />
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti (i medesimi del secondo ricorso per motivi aggiunti), impugnano gli atti indicati in epigrafe, relativi alla approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso e chiedono altresì la declaratoria di nullità degli eventuali contratti di assunzione stipulati dalla Regione Campania con i vincitori. Avverso tali atti ripropongono i motivi già illustrati con il ricorso originario e con il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, che, con memoria depositata in data 5 settembre 2003, ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso, tante la sua infondatezza.<br />
In data 27 gennaio 2004, il ricorrente Cennamo Gaetano, e, con unico atto, i ricorrenti Colarieti Marina, Citera Paolo, Rispoli Carlo, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. <br />
I ricorrenti (esattamente quelli che, in numero di diciassette, hanno presentato tutti i ricorsi indicati in epigrafe), hanno depositato ulteriore memoria difensiva in data 12 marzo 2004.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>4. Preliminarmente, il Tribunale deve dichiara il ricorso originario improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, in relazione ai ricorrenti Cennamo Gaetano, Colarieti Marina, Rispoli Carlo e Citera Paolo, quest’ultimo proponente anche del primo ricorso per motivi aggiunti (che, limitatamente a tale ricorrente, deve essere dichiarato improcedibile).<br />
I predetti, infatti, hanno depositato specifiche dichiarazioni di rinuncia al ricorso che, benché nel processo amministrativo, ex art, 46 R.D. n. 642/1907, non sia necessaria l’accettazione, devono essere quantomeno notificate alle controparti. Tuttavia, la volontà di rinunciare, ancorché non ritualmente manifestata in giudizio, rende evidente il difetto di interesse alla pronuncia, desumibile anche dalla mancata ulteriore proposizione, da parte dei suddetti ricorrenti, degli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti.<br />
5. Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.<br />
Con il motivo prospettato nel ricorso introduttivo ( e riproposto, di volta in volta, nei successivi ricorsi per motivi aggiunti), i ricorrenti, in buona sostanza, contestano che la necessità della prova preselettiva, volta ad assicurare in via preliminare la capacità dei candidati (e non volta a finalità meramente deflattive dei candidati medesimi), non si paleserebbe nel caso di candidati interni, stante l’esistenza della loro idoneità “in ragione del loro inserimento, con la relativa qualifica, nell’organizzazione regionale, nel cui ambito sono inseriti stabilmente per l’espletamento di mansioni legali”. <br />Proprio per questo, essi ritengono che l’art. 40 del Regolamento debba essere ragionevolmente interpretato nel senso della sua non applicabilità ai concorrenti interni, ma solo agli esterni “dei quali la Regione non ha già potuto valutare l’idoneità”.<br />Orbene, il “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi”, prevede, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, che, nell’ambito delle procedure concorsuali per posti di dirigente (Capo IV reg.), “l’amministrazione ha facoltà di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiore al 50% dei posti messi a concorso” (art. 17).<br />
Il successivo Capo V (“procedimento di selezione”), dopo aver indicato (art. 19) le “fasi del procedimento”, prevede che “nel bando l’amministrazione ha facoltà di riservare ai candidati interni un numero di posti complessivamente non superiori al 50% dei posti messi a concorso” (art. 25).<br />
Infine, il Capo VI (“procedure concorsuali”), dopo aver definito (art. 32) le prove concorsuali, come quelle “sia scritte che orali o pratiche”, prevede, all’art. 40, la possibilità di una “prova di preselezione”. Secondo tale disposizione “i bandi di concorso pubblico possono contenere la previsione di una prova di preselezione, per l’ammissione alle altre, cui si fa ricorso nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. In tale caso l’amministrazione procede alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a test selettivi o  prove psico-attitudinali su domande di cultura specifica sulle materie indicate dal bando e/o di natura attitudinale. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso …”.<br />
Nel caso del concorso oggetto del ricorso in esame, l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di riservare posti al personale interno partecipante, nella misura massima consentita dal Regolamento, cioè pari al 50% dei posti messi a concorso ed ha fatto riserva di avvalersi ( e si è poi concretamente avvalsa) di quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento, in ordine alla possibilità di sottoporre i candidati a prova preselettiva, verificandosi i presupposti previsti dalla norma citata.<br />
Come è dato osservare, né l’art. 40 del Regolamento testè citato, né alcuna altra disposizione del medesimo, distinguono, in ordine alle prove &#8211; in particolare in ordine alla prova preselettiva – che devono essere sostenute da parte dei candidati interni rispetto agli esterni. Il Collegio deve, quindi, verificare se, in assenza di una chiara ed espressa indicazione della lettera della disposizione, l’operazione interpretativa consenta, sul piano logico-sistematico ed in base ad un criterio di ragionevolezza rapportato anche alla finalità dell’art. 40 in relazione alla funzione del procedimento concorsuale, di enucleare quindi una norma che possa essere letta nel senso di escludere i candidati interni dallo svolgimento della prova preselettiva (id est, che i candidati appartenenti a diverse categorie – interni ed esterni – devono essere chiamati a sostenere prove solo parzialmente identiche). <br />Occorre, innanzi tutto, ricordare che, nel nostro ordinamento, l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede la regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni e che ogni ipotesi volta a restringere tale regola – e quindi le condizioni di parità tra cittadini nelle possibilità di accesso a impieghi pubblici – deve essere considerata eccezionale e deve essere sorretta da motivazioni non irragionevoli.<br />
Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 24 luglio 2003 n. 274, ha ritenuto che la regola del pubblico concorso si applica anche con riferimento alla costituzione del rapporto di lavoro con le Regioni, le quali sono peraltro attributarie di potestà legislativa esclusiva relativamente alla disciplina dei rapporti di lavoro intrattenuti con il proprio personale. <br />
Secondo la Corte:<br />
&#8211;	in primo luogo, la materia della disciplina dello stato giuridico ed economico del personale regionale (sia di Regioni a statuto speciale che di Regioni a statuto ordinario), rientra nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni stesse, come prevista dal comma quarto dell’art. 117 Cost.; pertanto, la legge regionale non è tenuta a rispettare le disposizioni statali recanti norme fondamentali di riforme economico-sociali. Tuttavia, la stessa Corte Costituzionale ha successivamente affermato, con sentenza 13 gennaio 2004 n. 2, che, pur sussistendo la potestà legislativa esclusiva delle Regioni, la stessa incontra limiti in taluni principi desumibili dalla legislazione statale – ed innanzi tutto dal d lgs. n. 165/2001 – quali, a esempio, “la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”, ovvero la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo ed attività gestionale;<br />	<br />
&#8211;	in secondo luogo, se è vero che la regola del pubblico concorso, quale strada maestra per l’accesso al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazione, può essere derogata dal legislatore, purché non venga leso il principio di ragionevolezza, è altrettanto vero che tale eccezione non si giustifica, con conseguente violazione del predetto principio di ragionevolezza, “a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate soluzioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti”.<br />	<br />
In via generale, il giudice delle leggi (si veda, tra le altre, la sentenza 16 maggio 2002 n. 194) ha riaffermato il principio secondo il quale “il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso”, affermando peraltro che anche un concorso con posti riservati in misura ragionevole risponde a tale principio. <br />
Proprio su questa affermazione della Corte Costituzionale, peraltro, la Corte di Cassazione (con sentenza delle Sezioni Unite 15 ottobre 2003 n. 15403), ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi interni, capovolgendo il proprio stesso precedente orientamento (si veda Cass. Sez. Un., 23 novembre 2000 n. 1203).<br />
Di recente, la Corte Costituzionale è ritornata ancora una volta sul tema della compatibilità dei cd. “concorsi interni” con l’art. 97 Cost. (sentenza 6 luglio 2004 n. 205), affermando che nel concorso pubblico va riconosciuta “la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione”, precisando inoltre che “la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi”. La Corte ha precisato che, se è vero che il principio del concorso pubblico non ostacola la previsione per legge di “condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nell’amministrazione”, tuttavia il principio stesso, salvo circostanze eccezionali, “non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno”.<br />
In definitiva, l’art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Costituzionale, in linea generale sancisce la regola del pubblico concorso – non impeditivo del consolidamento e/o della utilizzazione di esperienze lavorative maturate presso la stessa amministrazione &#8211; ed inoltre, per un verso, vieta il ricorso ai cd. concorsi interni; per altro verso, tollera i concorsi con posti riservati, purché non vi sia “riserva integrale dei posti disponibili”, e sempre che la disposta riserva dei posti sia “ragionevole”.Alla luce di quanto esposto, quindi, il concorso con posti riservati non può essere ritenuto una sorta di “duplice” concorso, solo formalmente unificato, per economicità, nell’atto di indizione (bando), nel procedimento e nel provvedimento conclusivo (atto di approvazione della graduatoria). In altre parole, non può ritenersi che il medesimo procedimento, unico sul piano formale, si presenti formato da una serie di atti amministrativi cd. “a contenuto composto o complesso” (secondo le definizioni di volta in volta ricorrenti in dottrina). Non può ritenersi, cioè, che tale procedimento racchiuda, in realtà, sul piano sostanziale due distinti procedimenti, uno afferente ai concorrenti cd. esterni ed uno afferente ai concorrenti cd. interni, di modo che, laddove vi è un concorso con una percentuale di posti riservati, in realtà vi sarebbero, nella sostanza, due concorsi.<br />Se così fosse, il concorso con posti riservati finirebbe per corrispondere – relativamente ai posti inerenti alla riserva – ad un concorso “integralmente” interno e la formula utilizzata di unicità degli atti e del procedimento finirebbe per costituire una elusione del preciso dettato dell’art. 97 Cost.<br />
Al contrario, il concorso con posti riservati deve essere ritenuto un unico procedimento concorsuale, cui partecipano, in condizione di parità, tutti i concorrenti, sia esterni all’amministrazione che lo ha bandito, sia interni alla medesima, e tutti sono egualmente tenuti a sostenere le prove previste dal bando di concorso. Solo al momento di attribuzione in concreto dei posti messi a concorso ai soggetti che hanno superato le prove previste (cioè in sede di redazione della graduatoria finale dei vincitori), l’appartenenza alla pubblica amministrazione che ha  bandito il concorso rileva come causa di precedenza – nei limiti dei posti riservati – rispetto ad altri concorrenti che, ancorché meglio collocati in graduatoria, non possono tuttavia far valere identica “causa di prelazione”, sulla quota di posti riservata fin dall’origine dal bando.<br />
Alla luce di quanto esposto, può in definitiva affermarsi che se anche l’accesso a posti di qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni deve essere ritenuto assoggettato alla regola del pubblico concorso, tanto da ritenersi sussistente un divieto di concorso interno ed una possibilità di prevedere riserva di posti in favore di candidati interni solo se ragionevole, ebbene non vi è ragione di ritenere che i concorrenti già dipendenti, solo perché “interni”, devono sottrarsi ad una o più delle prove in cui si articola, in linea generale, il concorso.<br />
Una interpretazione siffatta, della cui impossibilità il Tribunale non dubita, si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità dell’attività della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost. ed anche con il diritto di accedere ai pubblici impieghi in condizioni di eguaglianza, assicurato dall’art. 51 Cost.<br />
Né vale affermare che la capacità culturale o professionale sarebbe già posseduta dai candidati interni per il solo fatto di essere già inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione che ha bandito il concorso. Se, come si è detto, l’accesso a posto dirigenziale costituisce accesso ad un nuovo e distinto impiego, di modo da rendere necessario il pubblico concorso, la professionalità già posseduta può sicuramente rilevare (ove previsto) in sede di valutazione di titoli (nei casi in cui si tratta di concorsi per titoli ed esami), così come essa già legittima e rende ragionevole la (altrimenti illegittima) riserva dei posti.<br />
D’altra parte, occorre ricordare che, se le prove preselettive costituiscono solo uno dei metodi possibili per fronteggiare l’alto numero di partecipanti ai concorsi, la riduzione a numeri ragionevoli e gestibili di candidati tende ad assicurare anche la concreta applicazione alla procedura concorsuale dei principi di imparzialità e buon andamento, garantiti dall’art. 97 Cost., nella misura in cui rende possibile la effettiva comparazione dei candidati nello svolgimento delle prove. Comparazione che potrebbe ritenersi compromessa, ovvero fortemente vulnerata, in presenza di alti numeri di candidati e di un conseguente ed ancor più alto numero di prove da esaminare.<br />
E’ senza dubbio esatto ritenere che il metodo previsto dal regolamento della Regione Campania (ma applicato anche in altri significativi concorsi), ora considerato ragionevole, possa essere migliorato, ovvero reso più “sofisticato” e preciso (ad esempio, prevedendosi un numero progressivo dei candidati ammessi alle prove, direttamente proporzionale, per scaglioni, al numero dei posti messi a concorso). Così come è innegabile l’effetto deflativo dei candidati connesso a tali prove, ma, per le ragioni esposte, non irragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2004 n. 2797).<br />
Ma appare altresì evidente che l’ipotizzabilità di metodi diversi (ovviamente da verificare in modo oggettivo), non rende, di per sé, illegittimo il metodo seguito dall’amministrazione, che – come si è detto &#8211; appare del tutto ragionevole, sia in generale, sia nella sua previsione di concreta applicazione anche ai candidati interni.<br />
Infine, occorre esaminare, avendo esso una sua specifica autonomia, il motivo, contenuto nel primo ricorso pere motivi aggiunti, con il quale si deduce che, essendo stati messi a disposizione dei candidati solo 23 giorni per esaminare le domande della prova preselettiva (domande prive, peraltro, di risposte multiple), si sarebbe violata la par condicio dei candidati, non essendo essi stati tutti messi in condizione, indipendentemente dalla propria posizione, di acquisire la necessaria preparazione nozionistica.<br />
Anche questo motivo è infondato.<br />
Per un verso, la già affermata parificazione dei candidati interni agli esterni non legittima una diversità di trattamento tra gli stessi in sede di prove di concorso. E poiché le modalità (delle quali non si contesta la legittimità in generale) hanno riguardato tutti i candidati, non può sussistere la lamentata violazione della par condicio tra candidati, ovvero una previsione di trattamento formalmente identico per posizioni sostanzialmente diverse.<br />6. Per tutte le ragioni esposte, devono ritenersi infondati sia il ricorso introduttivo, sia il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Tale decisone comporta che gli ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti, non avendo, anche in relazione ai motivi proposti e/o riproposti, una propria autonomia, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
Il Collegio, alla luce di quanto deciso, ritiene inoltre superata ed assorbita (prescindendosi dunque da ogni esame in ordine alla sua ammissibilità), la istanza di revocazione dell’ordinanza n. 5794/2003, emessa nella fase cautelare.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi ricorsi per motivi aggiunti, proposti da Valanzuolo Ciro Maria ed altri, come in epigrafe specificati (n. 8574/2003 r.g.):<br />
a)	dichiara improcedibili i ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto proposti da Cennamo Gaetano, Colarieti Marina, Citera Paolo e Rispoli Carlo;<br />	<br />
b)	rigetta il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
c)	dichiara l’improcedibilità degli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti;<br />	<br />
d)	compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. 																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 25 marzo – 22 aprile – 5 agosto 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-6-8-2004-n-11138/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/8/2004 n.11138</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
