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	<title>1110 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1110 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/7/2019 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-7-2019-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-7-2019-n-1110/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/7/2019 n.1110</a></p>
<p>M. Atzeni, Pres., L. Viola, Est. Solleva conflitto di giuridizione per le controversie in materia di espropriazione nell&#8217;ipotesi di sconfinamento per realizzazione dell&#8217;opera pubblica su un terreno diverso o più¹ esteso rispetto a quello preso in considerazione dalla dichiarazione di pubblica utilità  Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Sconfinamento- Carenza assoluta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-7-2019-n-1110/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/7/2019 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-7-2019-n-1110/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/7/2019 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Atzeni, Pres., L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Solleva conflitto di giuridizione per le controversie in materia di espropriazione nell&#8217;ipotesi di sconfinamento per realizzazione dell&#8217;opera pubblica su un terreno diverso o più¹ esteso rispetto a quello preso in considerazione dalla dichiarazione di pubblica utilità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Sconfinamento- Carenza assoluta di potere- Fatto illecito- Giurisdizione del giudice ordinario- Solleva conflitto di giurisdizione </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In assenza di dichiarazione di pubblica utilità  l&#8217;occupazione e/o trasformazione di un terreno da parte della Pubblica amministrazione si configura come un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere (cd occupazione usurpativa), ed integrante un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo di proprietà . L&#8217;azione risarcitoria del danno che ne consegue rientra, per consolidata giurisprudenza, nella giurisdizione del g.o.. Tale ipotesi è perfettamente assimilabile a quella di sconfinamento, che ricorre qualora la realizzazione dell&#8217;opera di pubblica utilità  abbia interessato un terreno diverso o più¹ esteso rispetto a quello considerato dai prodromici provvedimenti amministrativi. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità , pur emessa, sia riferibile ad aree diverse da quelle trasformate, l&#8217;occupazione avrebbe una natura indubbiamente usurpativa, con conseguente devoluzione delle controversie alla giurisdizione del g.o.. Solleva conflitto di giurisdizione.</em></div>
<p> Â .<br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/07/2019</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>N. 01110/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00162/2016 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â </strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 162 del 2016, proposto da<br /> Valeria Guarducci, Massimo Guarducci, Alberto Guarducci, Eugenio Guarducci, in qualità  di eredi di Antonio Guarducci, rappresentati e difesi dagli avvocati Egidia Guarducci, Angelo Santi, con domicilio eletto presso lo studio Selvaggia Del Tredici in Firenze, via Fra Bartolomeo n. 8;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Civitella in Val di Chiana, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carolina Picchiotti, Maria Alessandra Rosadi, con domicilio eletto presso lo studio Carolina Picchiotti in Firenze, via dei Servi 38;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Vodafone Italia s.p.a. (per il tramite della società  procuratrice Lindam s.r.l.), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Alaimo, Giuseppe Cusumano, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Divita in Firenze, viale G. Lami, n. 64;<br /> Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimiliano De Luca, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br /> Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristiano Fascinelli, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Marotti in Firenze, via Maggio n. 28;</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>per il risarcimento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">a seguito di riassunzione per carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, del danno per l&#8217;occupazione illegittima di terreni di proprietà  del dante causa dei ricorrenti.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Civitella in Val di Chiana e di Vodafone Italia s.p.a. e di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e di Telecom Italia s.p.a.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2003, il Sig. Antonio Guarducci (in corso di causa deceduto e sostituito dagli eredi) conveniva avanti al Tribunale di Arezzo il Comune di Civitella in Val di Chiana, nonchè le compagnie telefoniche Vodafone Omnitel N.V., Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. (poi divenuta Telecom Italia s.p.a.), lamentando l&#8217;illegittima occupazione di terreni di sua proprietà  siti in località  Crocina, concessi dal Comune alle Compagnie telefoniche per l&#8217;installazione di ripetitori di telefonia mobile e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti; in particolare, il risarcimento derivava, da un lato, dall&#8217;installazione dei detti ripetitori di telefonia mobile sul sedime di una vecchia strada vicinale ormai in disuso da anni (e che il Sig. Guarducci riteneva di propria proprietà , piuttosto che di proprietà  comunale) e, dall&#8217;altro, dall&#8217;invasione della proprietà  dell&#8217;istante (per circa mq. 51,24) che era derivata dall&#8217;errato posizionamento dei detti impianti in una fascia di terreno di sicura proprietà  privata.<br /> Con sentenza 10 novembre 2008 n. 923, il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica riteneva la giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in materia, ma respingeva la domanda, sulla base della rilevazione della proprietà  comunale del sedime dell&#8217;<em>ex</em> strada vicinale e del difetto di prova del pregiudizio derivante dallo sconfinamento (sulla base degli esiti della C.T.U., ritenuto esistente in punto di fatto) sulla proprietà  dell&#8217;attore.<br /> Con sentenza 10 settembre 2014 n. 1703, la Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. I civ. dichiarava perà² il difetto di giurisdizione dell&#8217;A.G.O. nei confronti del Giudice amministrativo, con riferimento a tutte le domande proposte dagli eredi del Sig. Guarducci, compensando le spese di giudizio; a base della decisione era sostanzialmente (e sinteticamente) posto un richiamo del carattere di interesse pubblico delle opere in questione e della giurisprudenza che attribuiva al Giudice amministrativo le controversie relative a occupazioni cd. usurpative e dichiarazioni di pubblica utilità  successive al 10 luglio 2003.<br /> Il giudizio era quindi riassunto dai ricorrenti avanti alla Sezione, nell&#8217;osservanza della previsione di cui all&#8217;art. 11, 2Â° comma del c.p.a.; con il ricorso, era chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;illegittima occupazione in questione, quantificati ed attualizzati nella capital somma di € 677.530,02 per l&#8217;occupazione dell&#8217;<em>ex</em> strada vicinale e di € 375.379,60 per lo sconfinamento nella proprietà  privata; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.<br /> Si costituivano in giudizio il Comune di Civitella in Val di Chiana, Vodafone Italia s.p.a. (per il tramite della società  procuratrice Lindam s.r.l.) Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e sollevando o ripresentando eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell&#8217;A.G.O.<br /> Con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio ed alla sentenza 10 settembre 2014 n. 1703 della Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. I civ. che ha concluso per il difetto di giurisdizione dell&#8217;A.G.O. nei confronti del Giudice amministrativo, la Sezione ritiene di dover sollevare d&#8217;ufficio il conflitto di giurisdizione di cui all&#8217;art. 11, 3Â° comma del c.p.a. e 59, 3Â° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69.<br /> La conclusione in ordine alla giurisdizione del Giudice amministrativo in luogo dell&#8217;A.G.O. raggiunta dalla giù  citata sentenza 10 settembre 2014 n. 1703 della Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. I civ. non appare, infatti, in linea con la più¹ recente giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite relativa al riparto di giurisdizione nella controversa materia della cd. occupazione usurpativa.<br /> Il contrasto appare immediatamente rilevabile con riferimento alla parte della domanda relativa allo sconfinamento nella proprietà  dei ricorrenti operato dalle Compagnie telefoniche nel posizionamento dei ripetitori, ovvero ad un ambito di cognizione giurisdizionale che è univocamente riportato, dalla più¹ recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla giurisdizione dell&#8217;A.G.O.: &lt;&gt; (Cass. civ. sez. un., 18 ottobre 2018, n. 26258; per la giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite, si vedano altresì 26 marzo 2019, n. 8415 e la recentissima 8 luglio 2019 n. 18272; per la giurisprudenza precedente: 23 gennaio 2017, n. 1642; 7 dicembre 2016 n. 25044).<br /> L&#8217;impossibilità  di considerare come attinenti alla materia dell&#8217;espropriazione (e quindi di riportare alla giurisdizione del Giudice amministrativo) le occupazioni di beni non riportabili alla dichiarazione di pubblica utilità  o non assistite da una valida dichiarazione di pubblica utilità  posta a base dell&#8217;orientamento giurisprudenziale sopra richiamato porta poi a concludere per il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo anche con riferimento alla parte della domanda che si riferisce all&#8217;occupazione dell&#8217;<em>ex</em> strada vicinale; il generico riferimento contenuto nella sentenza 10 settembre 2014 n. 1703 della Corte d&#8217;Appello di Firenze, Sez. I civ. al fatto che si tratti di &lt;&gt; non può, infatti, superare il rilievo del tutto dirimente relativo al fatto che, nel caso di specie, non è mai intervenuta una dichiarazione di pubblica utilità  (profilo fattuale indiscusso e che può essere utilizzato dalla Sezione <em>ex</em> art. 64, 2Â° comma c.p.a) e che l&#8217;intera vicenda risulta essere stata definita sulla base di un presupposto (la proprietà  comunale dell&#8217;area di sedime dell&#8217;<em>ex</em> strada vicinale) che escludeva ogni riferimento o ricorso all&#8217;istituto tipico della materia espropriativa, ovvero alla dichiarazione di pubblica utilità .<br /> In buona sostanza, la fattispecie non deve pertanto essere risolta sulla base del rilievo astratto relativo al fatto che nella fattispecie, fosse semplicemente possibile il ricorso alla procedura espropriativa, ma in base al dato storico relativo alla mancata utilizzazione della procedura espropriativa ed all&#8217;assoluta mancanza della dichiarazione di pubblica utilità  (circostanza che importano, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la natura indubbiamente usurpativa dell&#8217;occupazione e la conseguenziale giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in proposito).<br /> Del resto, l&#8217;azione risarcitoria relativa alla presunta occupazione illegittima dell&#8217;<em>ex</em> strada vicinale attiene a problematiche (il regime proprietario del bene e la qualificazione della strada in discorso) ed ad una <em>causa petendi</em> che rientrano tipicamente nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice ordinario (tra le tante, si vedano: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 aprile 2019, n. 790; Cass. civ. sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32364) e, nella fattispecie, risulta manifestamente assente quel collegamento con una questione principale devoluta alla cognizione del Giudice amministrativo che giustificherebbe,<em> ex</em> art. 8, 1° comma c.p.a, la cognizione incidentale da parte della Sezione delle questioni relative alla proprietà  pubblica o privata della strada vicinale.<br /> In definitiva, l&#8217;intera materia rientra pertanto nelle attribuzioni giurisdizionali dell&#8217;A.G.O. e deve pertanto essere sollevato d&#8217;ufficio il conflitto di giurisdizione di cui all&#8217;art. 11, 3Â° comma del c.p.a. e 59, 3Â° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69, affinchè la Corte di cassazione a Sezioni Unite indichi in via definitiva quale sia il giudice avente giurisdizione nella presente controversia.</div>
<div style="text-align: justify;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), non definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, solleva, ai sensi dell&#8217;art. 11, 3Â° comma del c.p.a. e 59, 3Â° comma della l. 18 giugno 2009, n. 69, conflitto di giurisdizione con il Giudice ordinario, disponendo la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione del conflitto.<br /> Per l&#8217;effetto, sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione della presente ordinanza e di copia integrale degli atti del fascicolo processuale alla Cancelleria delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-16-7-2019-n-1110/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/7/2019 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Blanda T. C. (Avv.ti F. Lubrano e E. Lubrano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) Università – Professore universitario di II fascia – Abilitazione – Giudizio Commissione – Giudizio esperto nominato dalla Commissione – Confronto – Istanza cautelare – Accoglimento In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Blanda<br /> T. C. (Avv.ti F. Lubrano e E. Lubrano) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Professore universitario di II fascia – Abilitazione – Giudizio Commissione – Giudizio esperto nominato  dalla Commissione – Confronto – Istanza cautelare – Accoglimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di abilitazione al ruolo di professore di seconda fascia, il giudizio da parte della Commissione contrastante con quello positivo espresso dall’esperto nominato dalla medesima Commissione appare inevitabilmente incongruo. Conseguentemente va accolta l’istanza incidentale limitatamente all’obbligo di rivalutazione delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2014, proposto da:</p>
<p>Tessa Canella, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lubrano e Enrico Lubrano, con domicilio eletto presso Studio Legale Lubrano &#038; Associati in Roma, via Flaminia, 79;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 11/a4 &#8211; scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente <i>fumus boni iuris</i> in ordine alla incongruità del giudizio della Commissione rispetto a quello positivo reso dall’esperto nominato dalla medesima commissione;<br />
Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all’art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato limitatamente all’obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum della candidata, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente;<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-10-3-2014-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 10/3/2014 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p>va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.) N. 01110/2011 REG.PROV.CAU. N. 10736/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa la demolizione di opere edili disposta sulla base di un diniego di condono, a sua volta annullato con sentenza breve contestuale alla decisione dell&#8217;istanza cautelare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01110/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10736/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10736 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Giancarlo Colognese e Maria Lorusso</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcello Montalto e dall’Avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sabaudia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto De Tilla, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Nicola Da Tolentino n. 50;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00481 dd. 18 novembre 2010, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia con conseguente demolizione delle relative opere.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per le parti gli avvocati Marcello Montalto, Orlando Sivieri e Roberto De Tilla;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda cautelare in epigrafe va accolta, posto che la statuizione impugnata assume a proprio presupposto la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 00999 dd. 7 giugno 2010, resa tra le parti e peraltro annullata con sentenza breve di questa Sezione resa in data odierna con rinvio al giudice di primo grado a’ sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10736/2010) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione dei prodotti carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare e considerato che l’appellante non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione  dei  prodotti  carbo-petroliferi su un tratto autostradale atteso che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare e considerato che l’appellante non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai in fase di avanzato svolgimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III TER <a href="/ga/id/2008/3/11960/g">Ordinanza sospensiva del 31 gennaio 2008 n. 689</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1110/2008<br />
Registro Generale:  903/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Pier Luigi Lodi<br />Cons. Antonino Anastasi Est.<br />Cons. Eugenio Mele<br /> Cons. Sandro Aureli<br />Cons. Vito Carella<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>EUROPAM S.R.L.</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALBERTO MARCONI, GIOVAN CANDIDO DI GIOIA e  LORENZO ACQUARONE  con domicilio  eletto in Roma PIAZZA G. MAZZINI 27<br />
presso GIOVAN CANDIDO DI GIOIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>STRADA DEI PARCHI S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIANPAOLO RUGGIERO e MARIO SANINO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIALE PARIOLI N.180 presso MARIO SANINO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>ANAS S.P.A.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III  n. 689/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO   DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI  CARBO-PETROLIFERI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
STRADA DEI PARCHI S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Antonino Anastasi   e uditi, altresì, per le parti l’avv. Di Gioia, l’avv. Marconi, l’avv. Ruggiero e l’avv. Sanino;<br />
Considerato, per quanto può delibarsi in questa sede e salvi gli opportuni approfondimenti in sede di merito, che il requisito contestato non esibisce profili di irragionevolezza, avuto riguardo alla tipologia del servizio da affidare;<br />
Rilevato che la Società non ha chiesto di partecipare alla selezione, che è ormai in fase di avanzato svolgimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 903/2008). Condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese della fase.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est. CaponigroI. D&#8217;Angelo (Avv. R. Alessandrini) c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Avv. Stato) sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari Giurisdizione e competenza &#8211; Promotore finanziario &#8211; Opposizione avverso sanzioni irrogate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, Est. Caponigro<br />I. D&#8217;Angelo (Avv. R. Alessandrini) c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza  &#8211; Promotore finanziario &#8211; Opposizione avverso sanzioni irrogate dalla Consob – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finziari (Art. 196 D.lgs. 58/98), non sussistendo nella scelta della sanzione alcuna discrezionalità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste  giurisdizione del G.O. sulla controversia in materia di opposizione avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise		Presidente; Dott. Carlo Modica de Mohac		Componente; Dott. Roberto Caponigro		Componente, relatore																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13222 del 1999, proposto da</p>
<p><b>Ivan D’Angelo</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Alessandrini presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via del Corso n. 160</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera Consob n. 12119 del 7.9.1999 con cui il sig. Ivan D’Angelo viene sospeso per un periodo di quattro mesi dall’esercizio dell’attività di promotore.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006, relatore il dott. Roberto Caponigro, l’avv. Cristiana Pilo per delega dell’avv. Alessandrini per il ricorrente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1.	La Consob, con delibera del 7 settembre 1999, ha sospeso il sig. Ivan D’Angelo per un periodo di quattro mesi dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario.<br />	<br />
	Il provvedimento disciplinare è stato assunto, tra l’altro, in quanto il comportamento del sig. D’Angelo integra la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento n. 5388/1991:<br />	<br />
a)	art. 14, co. 1, ai sensi del quale i promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza, professionalità ed osservare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la loro attività e quella degli intermediari per conto dei quali essi operano, per aver ricevuto mezzi di pagamento difformi da quelli previsti dalla normativa ed aver assunto un ruolo attivo nella vendita degli stessi al di fuori dei circuiti di intermediazione;<br />	<br />
b)	art. 14, co. 9, ai sensi del quale il promotore può ricevere dal cliente esclusivamente:<br />	<br />
&#8211;	titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo, o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia prescritto;<br />	<br />
&#8211;	titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore.<br />	<br />
Il ricorso avverso detto atto è articolato nei seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla L. 1/1991 ed al regolamento n. 5388 del 2.7.1991 adottato dalla Consob ai sensi dell’art. 5 della L. 1/1991 (art. 17). Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del principio del diritto di difesa e delle regole procedimentali.<br />	<br />
LA Consob si sarebbe adeguata alle risultanze della relazione della Sanpaolo Invest SIM S.p.a. senza tenere nel minimo conto le deduzioni difensive del ricorrente. La relazione della funzione di auditing sarebbe inattendibile. <br />
&#8211;	Violazione di legge e di regolamento con riferimento alla L. 1/1991 ed all’art. 14 punto 1) e punto 9) e dell’art. 16 punto 4) del regolamento Consob n. 5388/1991. Eccesso di potere. Omessa o errata interpretazione di norme regolamentari, anche sotto il profilo della manifesta ingiustizia. Manifesta contraddittorietà.<br />	<br />
Non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 98, co. 2, del regolamento n. 11522/1998 e successive modificazioni, che prevede la sanzionabilità di comportamenti di un promotore finanziario consistenti nella acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell’investitore.<br />
&#8211;	Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Violazione del criterio della tempestività e della proporzionalità.<br />	<br />
Il provvedimento disciplinare sarebbe stato irrogato in violazione del principio di tempestività.<br />
	L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte.<br />	<br />
	L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 13222 pronunciata da questa Sezione nella camera di consiglio del 10 novembre 1999.<br />	<br />
	All’udienza pubblica del 25 gennaio 2006, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.																																																																																												</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	La giurisdizione in subiecta materia, secondo l’orientamento formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, va individuata sulla base della nomativa contenuta nel D.Lgs. 58/1998, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 11 luglio 2001 n. 9383).<br />	<br />
	L’art. 196, co. 3, del D.Lgs. 58/1998 prevede che alle sanzioni irrogabili ai promotori finanziari (richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, sospensione da uno a quattro mesi dall’albo, radiazione dall’albo) si applicano le disposizioni contenute nella L. 689/1981, ad eccezione dell’art. 16.<br />	<br />
	Il rinvio alla L. 689/1981 comporta l’applicazione anche della normativa processuale da essa dettata e contenuta negli artt. 22 e 23, i quali prevedono che il giudizio di opposizione avverso l’atto che applica la sanzione si propone davanti al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
	Tale conclusione, sostiene il supremo giudice della giurisdizione, poggia, innanzitutto, sul tenore letterale del terzo comma, che concerne genericamente le “sanzioni previste dal presente articolo” e non le sole sanzioni pecuniarie, ed è confermata dalla considerazione sistematica che la scelta tra le quattro sanzioni comminate dall’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 è effettuata dalla Consob in “base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”, sicché il contenuto del provvedimento sanzionatorio è correlato esclusivamente all’entità dell’illecito ascritto al promotore finanziario, sotto il profilo oggettivo ed anche soggettivo (recidiva).<br />	<br />
	In altri termini, la scelta della sanzione, secondo la espressa previsione normativa, non tiene conto di interessi pubblici diversi, come l’interesse generale del mercato, e non è perciò espressione di discrezionalità amministrativa, ma il criterio legale  che la detta scelta deve seguire è soltanto la commisurazione della sanzione all’entità della violazione, conformemente al contenuto tipico di ogni potere punitivo, sia di tipo penale che di carattere amministrativo.<br />	<br />
	Né può ritenersi che tra le controversie in materia di vigilanza sul mercato mobiliare, devolute dall’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, come riformulato dall’art. 7 della L. 205/2000, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono ricomprese anche quelle relative alle opposizioni avverso le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 22 luglio 2004 n. 13703). <br />	<br />
	In proposito, è stato in particolare rilevato che l’art. 196 del D.Lgs. 58/1998 riveste carattere di specialità rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, che delinea, in via generale, i rapporti tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo e deve quindi escludersi che sia stato parzialmente abrogato dall’entrata in vigore della norma più recente.<br />	<br />
	Né le novità contenute nell’art. 7 dell L. 205/2000, che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, giustificano l’abbandono di tale orientamento, trattandosi di modifiche apportate al fine di eliminare il dubbio che l’intero settore delle attività relative al mercato mobiliare fosse stato ricompreso nella nozione di servizio pubblico e, come tale, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Di qui &#8211; considerato anche che nei confronti del promotore è stata espressamente applicata la normativa più favorevole di cui all’art. 98 del regolamento n. 11522/1998, di attuazione del D.Lgs. 58/1998, che disciplina l’irrogazione delle sanzioni ex art. 196, co. 1, del citato testo unico &#8211; l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>3.	Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.  																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.<br />
Dott. Pasquale de Lise	Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro	Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-2-2006-n-1110/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2006 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-3-2005-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-3-2005-n-1110/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1110</a></p>
<p>Umberto Zuballi &#8211; Presidente, relatore il crocifisso nelle scuole rappresenta un simbolo dei valori fondanti la Costituzione repubblicana e comuni al cristianesimo 1. Istruzione pubblica e privata – Scuola – Crocifisso – Simbolo storico, culturale e religioso – Concetto di laicità dello Stato – Incidenza. 2. Istruzione pubblica e privata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-3-2005-n-1110/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-3-2005-n-1110/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Zuballi 	&#8211; Presidente, relatore</span></p>
<hr />
<p>il crocifisso nelle scuole rappresenta un simbolo dei valori fondanti la Costituzione repubblicana e comuni al cristianesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica e privata – Scuola – Crocifisso – Simbolo storico, culturale e religioso – Concetto di laicità dello Stato – Incidenza.																																																																																												</p>
<p>2. Istruzione pubblica e privata – Scuola – Crocifisso – Simbolo storico, culturale e religioso – Simbolo di condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano – Valenza formativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il crocifisso non può oggi essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso. Peraltro, come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso, con il divieto di collocarlo in un’aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.</p>
<p>2. Nel momento attuale il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d’Italia. Il segno della croce va considerato, nella sua collocazione scolastica, anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo, che ne costituiscono le fondamenta, sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato. Esso sancisce visivamente e in un’ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Umberto Zuballi 	&#8211; Presidente relatore;<br />
Angelo Gabbricci 	&#8211; Consigliere;<br />
Riccardo Savoia 	#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2007/02, proposto da</p>
<p><b>Soile Tuulikki Lautsi</b>, in proprio e quale genitrice dei minori Dataico Albertin e Sami Albertin, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Amministrazione dell’istruzione, dell’università e della ricerca</b>, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria,</p>
<p>con l’intervento ad opponendum,</p>
<p>dell’<b>associazione “Forum”</b>, rappresentata e difesa dal suo Presidente avvocato Ivone Cacciavillani il quale dichiara di agire anche in proprio quale avvocato, e altresì rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Dal Pra’ e domiciliata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia;</p>
<p>e del signor <b>Paolo Bonato</b> in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato<br />
e del signor <b>Linicio Bano</b>, in qualità di presidente della A. Ge. (associazione italiana genitori) di Padova, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Chiara Cacciavillani in Stra (VE) Piazza Marconi n. 48 (rectius domiciliati ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia);</p>
<p>per l’annullamento<br />
della decisione assunta il 27 maggio 2002 dal Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Abano Terme (Padova) — verbale n. 5 — nella parte in cui delibera di lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi;<br />
nonché per l’annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 24 luglio 2002 e depositato il 25 settembre 2002 con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Istruzione, depositato il 30 ottobre 2003;<br />
vista l’ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004; <br />
vista l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2004;<br />
vista la successiva domanda di fissazione d’udienza proposta dalla parte ricorrente in data 11 gennaio 2005;<br />
visto l’atto di intervento ad opponendum dell’associazione “Forum” depositato il 29 gennaio 2005;<br />
visto l’atto di intervento ad opponendum del signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato e del signor Linicio Bano in qualità di presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, depositato il 4 marzo 2005;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 &#8211; relatore il  presidente Zuballi &#8211; l’avvocato Ficarra per la ricorrente, l’avvocato dello Stato Gasparini per l’Amministrazione resistente e infine gli avvocati Chiara Cacciavillani e Franco Gaetano Scoca per il signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato e per il signor Linicio Bano, in qualità di presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, nessuno comparso per l’associazione “Forum”;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Massimo Albertin e Soile Tuulikki Lautsi, quest’ultima nata nella città di Sipoo, in Finlandia, sono i genitori di Dataico e Sami Albertin, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1990, e iscritti nel 2002 rispettivamente alla III ed alla I classe dell’istituto comprensivo statale “Vittorino da Feltre” di Abano Terme (Padova).<br />
Il 22 aprile 2002, nel corso di una seduta del consiglio d’istituto – come si legge nel verbale della riunione &#8211; lo stesso Massimo Albertin, “in riferimento all’esposizione di simboli religiosi” all’interno della scuola, ne propose la rimozione; dopo un’approfondita discussione, la decisione fu rinviata alla seduta del 27 maggio, quando fu posta in votazione ed approvata una deliberazione che proponeva “di lasciare esposti i simboli religiosi”.<br />
Soile Tuulikki Lautsi, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, ha impugnato tale determinazione con il ricorso in esame; nel successivo giudizio si è costituito il Ministero dell’istruzione, concludendo per l’inammissibilità, l’improcedibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso. <br />
Il ricorso censura la deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei principi d’imparzialità e di laicità dello Stato, e segnatamente del secondo, quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale, avente priorità assoluta e carattere fondante, desumibile insieme dall’art. 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini, e dal successivo art. 19, il quale riconosce la piena libertà di professare la propria fede religiosa, includendovi anche la professione di ateismo o di agnosticismo: principio confermato dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce la libertà di manifestare “la propria religione o il proprio credo”.<br />
Il rammentato principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe l’esposizione dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, disposta in violazione della “parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose”: l’impugnata deliberazione del consiglio della scuola “Vittorino da Feltre” costituirebbe “aperta e palese violazione dei suesposti principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico”.<br />
Inoltre, continua la Lautsi, la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.<br />
Si desume invero dal verbale della seduta, in cui il provvedimento fu assunto, che uno dei membri dell’organo aveva espresso l’auspicio per cui “tale problema possa incentivare una maggiore educazione all’integrazione religiosa e al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti”: ma, secondo la Lautsi, non si potrebbe affermare ciò e nel contempo negarlo, “dicendo che nella scuola debbono essere presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola determinata confessione religiosa”.<br />
L’Amministrazione si difende in giudizio contestando nel merito il ricorso e ponendo tra l’altro un dubbio sulla giurisdizione del giudice adìto.<br />
La difesa erariale eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso, che non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell’istituto “Vittorino da Feltre”, i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l’unico simbolo religioso colà attualmente presente &#8211; e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.<br />
Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l’avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, “sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano”.<br />
Questo Tribunale ha sospeso il giudizio e inviato alla Corte Costituzionale gli atti, con l’ordinanza n. 56 del 2004, sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati rispettivamente dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell’art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.<br />
La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione, disponendo con l’ordinanza n. 389 del 2004 che a decidere sulla controversia sia questo giudice, in quanto la sollevata questione di legittimità riguarda norme di rango regolamentare prive di forza di legge.<br />
E’ intervenuta ad opponendum l’associazione “Forum” rilevando la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in base al petitum sostanziale, trattandosi di un diritto della personalità la cui cognizione spetta al giudice ordinario.<br />
Sono altresì intervenuti ad opponendum, con unico atto, il signor Paolo Bonato in proprio e quale genitore dell’alunna minore Laura e il signor Linicio Bano in qualità di Presidente della A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, i quali eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, tra i quali va annoverato anche il signor Paolo Bonato.<br />
Quanto al merito, osservano che il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e cultura cristiana, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa; comunque si tratterebbe di un segno non discriminatorio.<br />
In vista della trattazione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore dettagliata memoria, nella quale eccepisce anzitutto l’inammissibilità dell’intervento dell’associazione “Forum”, priva di alcun interesse alla controversia; del pari inammissibile sarebbe l’intervento di Linicio Bano, quale presidente della A.Ge. di Padova.<br />
Sostiene poi la giurisdizione del giudice amministrativo e contesta altresì l’eccezione sollevata dai secondi intervenienti circa l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, richiamando sul punto l’ordinanza del TAR n. 56 del 2004.<br />
Quanto al merito, parte ricorrente, rifacendosi anche alle memorie difensive dell’Avvocatura dello Stato svolte in sede di giudizio di costituzionalità, rileva come le norme regolamentari sull’esposizione del crocifisso, in quanto collegate all’articolo 1 dello Statuto albertino, sono state tacitamente abrogate almeno dalla legge n. 121 del 1985 recante modifiche al Concordato e dalle successive norme che garantiscono la libertà di coscienza.<br />
Ove il TAR considerasse ancora vigenti le citate norme regolamentari, esse comunque dovrebbero essere disapplicate, in quanto contrastanti con i principi costituzionali di aconfessionalità dello Stato e di libertà di coscienza.<br />
Dopo un’ampia e approfondita discussione svoltasi nel corso della pubblica udienza del 17 marzo 2005, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.1. La controversia torna a questo Tribunale dopo la dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale, la quale con l’ordinanza n. 389 del 2004 ha stabilito che a decidere sulla questione sia questo giudice, nella considerazione che la sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 è manifestamente inammissibile, in quanto frutto di “un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate“.<br />
1.2. In via preliminare va affrontata la questione dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’associazione “Forum”, la quale, peraltro, sostiene nella sua memoria unicamente il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.<br />
Orbene, detta associazione, il cui scopo sociale è genericamente la difesa dei diritti civili dei cittadini, afferma di voler intervenire con intento di “socialità partecipativa”. Come noto, l&#8217;intervento &#8220;ad opponendum&#8221;, finalizzato ad avversare la iniziativa del ricorrente, presuppone che l&#8217;interventore sia portatore di un interesse alla conservazione dell&#8217;atto dal quale possa trarre &#8211; sia pure di riflesso &#8211; una qualche utilità o comunque sia portatore di un interesse al quale, a seguito dell&#8217;accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una lesione (tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682). Nel caso dell’associazione “Forum” tale interesse non viene affatto dimostrato e nemmeno esplicitato; ne discende l’inammissibilità dell’intervento e l’estromissione dell’interventore.<br />
1.3. Per le stesse ragioni testé esaminate va estromessa l’associazione A. Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, intervenuta attraverso il suo presidente Linicio Bano, la quale anch’essa non ha affatto esplicitato l’interesse al rigetto del ricorso.<br />
1.4. Risulta invece ammissibile l’intervento ad opponendum proposto dal signor Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, che frequenta la medesima scuola dei minori ricorrenti, in quanto la sua posizione sostanziale fatta valere appare qualificata in relazione alla questione oggetto del presente giudizio.<br />
Incidentalmente si osserva che la domiciliazione dei primi e dei secondi interventori, elettivamente avvenuta presso lo studio di un avvocato sito fuori dal territorio comunale di Venezia, deve intendersi effettuata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell’articolo 35 del r.d. 1054 del 1924.</p>
<p>2.1. Alcune questioni preliminari sono già state risolte da questo Tribunale, sia pure in via incidentale, ma con argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie, con l’ordinanza n. 56 del 2004 di rimessione alla Corte costituzionale.<br />
La prima questione in ordine logico che si pone al Collegio è quella della giurisdizione; invero, trattandosi di questione di un diritto di libertà, intesa come libertà religiosa e di pensiero, si potrebbe ipotizzare la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Ad avviso di questo Collegio peraltro la giurisdizione rientra nella giurisdizione amministrativa, sia perchè viene impugnato un atto amministrativo discrezionale, sia in quanto il diritto di libertà viene, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, in ipotesi leso da un’attività amministrativa e viene fatto valere in via indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto.<br />
L’atto impugnato, infatti, si riferisce ad un arredo scolastico, seppure certamente sui generis, ed è dunque espressione di una potestà organizzativa che appartiene all’Amministrazione scolastica, a fronte della quale i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo.<br />
In una materia analoga, concernente un altro diritto costituzionalmente garantito, quello della salute, è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa qualora esso venga fatto valere in correlazione a una potestà discrezionale della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 10 aprile 2000 n. 2077).<br />
In una questione sostanzialmente identica a quella che ne occupa, il Tribunale dell’Aquila, con ordinanza del 19 novembre 2003, in sede di reclamo proposto ex articolo 669 terdecies del Cod. proc. civ. avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2003 emessa dallo stesso Tribunale ex art. 700 del Cod. proc. civ., ha statuito tra l’altro che, venendo in discussione l’ambito del potere dell’amministrazione scolastica in ordine all’organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico, se essa cioè abbia l’obbligo o comunque il potere di disporre l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la giurisdizione era di spettanza del giudice amministrativo.<br />
2.2. La soluzione della questione della giurisdizione – come osservato nella citata ordinanza 56/04 &#8211; consente di respingere altresì l’ulteriore eccezione proposta dalla difesa erariale e dall’interventore Paolo Bonato, per cui il ricorso non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell’istituto “Vittorino da Feltre”, i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l’unico simbolo religioso colà attualmente presente &#8211; e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.<br />
Invero, nel giudizio amministrativo la posizione di controinteressato va riconosciuta – con il conseguente onere di notificazione del ricorso introduttivo &#8211; ai soggetti che si trovano in una posizione antitetica a quella del ricorrente, traendo utilità propria e diretta dal provvedimento impugnato, e sono facilmente individuabili in base a questo. In specie manca senz’altro questo secondo requisito, poiché la ricorrente (come d’altronde la stessa resistente) non era certamente in grado di stabilire, nel momento in cui ha proposto il ricorso, chi condividesse la decisione assunta dal consiglio d’istituto e qui impugnata.<br />
2.3. Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l’avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, “sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano”.<br />
Si deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e neppure prodotta in giudizio: sicché neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e l’effettivo valore vincolante.<br />
La stessa circolare, comunque, non costituirebbe in ogni caso, per ammissione della stessa Amministrazione resistente, un atto presupposto del provvedimento gravato, né ciò sarebbe possibile, essendo a questo successiva.<br />
Non si potrebbe dunque far carico alla ricorrente di non averla impugnata con il ricorso introduttivo, né di non averla successivamente gravata mediante motivi aggiunti, come pure si sostiene nel controricorso, non trattandosi di un atto appartenente allo stesso procedimento ed adottato “tra le stesse parti” (art. 21, I comma, legge 1034/71): si deve quindi concludere che, allo stato, la Lautsi conserva integro il proprio interesse all’annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione soggettiva d’interesse legittimo.</p>
<p>3.1. Un altro aspetto preliminare riguarda l’interesse a ricorrere, in quanto si potrebbe dubitare – come espone la resistente Avvocatura erariale nella sua memoria difensiva a pagina 6 &#8211; della lesività del provvedimento rispetto alla sfera giuridica di parte ricorrente; sennonché non vi è chi non veda come la valutazione della lesione o meno di tale interesse – di natura indirettamente etica e morale, in quanto coinvolgente la sfera di libertà individuale &#8211; risulta strettamente collegata alla soluzione della questione principale sollevata in ricorso, quella cioè della legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui consente l’esposizione in aula del crocifisso.</p>
<p>4.1. Va in via preliminare rilevato che questo Tribunale considera &#8211; ai fini del presente giudizio e di una valutazione complessiva della questione &#8211; equivalenti i simboli della croce e del crocifisso, come già indicato nell’ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004 e prima ancora dal Consiglio di Stato nel parere n. 63 del 1988, anche se non ignora certo le differenze tra i due segni. Va a tale proposito rammentato che l’approccio delle varie confessioni cristiane rispetto alla rappresentazione del Cristo risulta alquanto diversificato; basti pensare alle note e variegate posizioni sul punto della chiesa cattolica, delle chiese riformate e ortodosse, di quella valdese, anglicana, vetero-cattolica, hussita, copta e armena. <br />
Si deve peraltro tener conto che nella prolungata prassi applicativa della normativa regolamentare, che, come si vedrà in seguito, menziona solo il crocifisso, le singole scuole pubbliche espongono spesso una semplice croce. Posto che anche nel diritto amministrativo è ipotizzabile la configurabilità di una consuetudine quale fonte non scritta di diritto, il comportamento univoco, ripetuto e costante per un certo numero di anni risulta idoneo ad integrare la formazione di una consuetudine interpretativa della norma regolamentare.<br />
4.2. Inoltre, il crocifisso è stato sempre ritenuto come un segno previsto in maniera non tassativa, in quanto considerato fungibile con altre immagini di significato equivalente, tant’è che la circolare n. 8823 del 1923 del Ministero della pubblica istruzione, pur nel contesto di un quadro normativo che si riferiva anch’esso solo al crocifisso, ammetteva (sembra per venire incontro alle richieste dei valdesi) la possibilità che tale simbolo venisse sostituito con un’immagine del Cristo in un’altra postura, ad esempio da un quadretto raffigurante Gesù con i fanciulli.<br />
In sostanza, tenuto conto della consuetudine applicativa (e quindi anche interpretativa) della normativa sull’esposizione di tale simbolo nelle scuole, i due oggetti – croce e crocifisso &#8211; possono essere considerati assimilabili e intercambiabili.</p>
<p>5.1. Quanto alla ricostruzione del fondamento regolamentare del provvedimento gravato, non resta che richiamare la ripetuta ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004, la quale ha rilevato come l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia espressamente prescritta da due disposizioni, l’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito agli istituti di istruzione elementare, norme che si riconnettono storicamente all’art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che includeva, per l’appunto, il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, poi confermato dal regolamento di cui al r.d. 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all’art. 112).<br />
I due citati regi decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato e, sebbene non espressamente richiamati nell’atto impugnato, ne fondano la legittimità.<br />
5.2. Invero, prosegue l’ordinanza n. 56 del 2004, va anzitutto riconosciuto che le disposizioni richiamate dall’Amministrazione resistente costituiscono, per tali, pertinente ed adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato, seppure limitatamente ad un particolare simbolo religioso, il crocifisso, che è, peraltro, l’unico cui il ricorso si riferisce esplicitamente e, con ragionevole certezza, quello cui si vuole riferire il provvedimento impugnato.<br />
Il citato art. 118 del r.d. 965/24 &#8211; incluso nel capo XII intitolato “dei locali e dell’arredamento scolastico” &#8211; dispone che ogni istituto d’istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; l’art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.<br />
Tali previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l’Italia &#8211; cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 &#8211; non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il Consiglio di Stato nel parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, “non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi”, mancando i presupposti di cui all’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.<br />
In particolare, prosegue lo stesso parere, “non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata dalle norme anteriori”: sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola “non attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti”.<br />
5.3. La natura regolamentare dei due atti citati si desume, anzitutto, da specifiche previsioni che li autoqualificano per tali (ad es. l’art. 144 del r.d. 965/24, e la stessa intestazione per il r.d. 1297/28); si aggiunga che, nei rispettivi preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo – il testo unico delle leggi sull’istruzione elementare, approvato con il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l’ordinamento della istruzione media, dall’altra – rispetto ai quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.<br />
5.4. Per completezza va rilevato che a loro volta le citate leggi risultano attualmente vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, mediante il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.<br />
Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo l’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l’art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), un arredo scolastico, va ricordato come l’art. 159, I comma, del d. lgs. 297/94, corrispondente all’art. 55 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, disponga che spetta ai comuni provvedere, tra l’altro, “alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari”; per la scuola media, poi, l’art. 190 del citato d. lgs. 297/94, corrispondente all’art. 103 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, e così via. <br />
V’è poi un’altra disposizione, contenuta nello stesso d. lgs. 297/94, che va considerata, ed è l’art. 676, intitolato “norma di abrogazione”, il quale dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.<br />
Invero, le norme recate dall’art. 118 del r.d. 965/24 e dall’art. 119 del r.d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676.<br />
5.5. Occorre appena aggiungere come il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all’epoca dell’emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni giuridicamente irrilevanti, sia perché come noto le norme assumono una valenza propria indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha emanate. <br />
Inoltre, come sopra accennato, le norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, tra l’altro in un contesto storico di vivace contrapposizione tra Papato e Stato unitario e comunque ben prima dell’instaurarsi della dittatura. Evidentemente l’esposizione del simbolo cristiano era considerata all’epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione.<br />
Infine, l’esposizione del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine.<br />
5.6. Quanto sopra esposto consente altresì di confutare la tesi, sostenuta da parte ricorrente nella memoria integrativa e talvolta richiamata in giurisprudenza e dottrina, secondo cui le due disposizioni regolamentari citate, il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni apportate al Concordato con l’Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che espressamente hanno espunto dall’ordinamento lo stesso concetto di religione di Stato. <br />
Innanzi tutto va rilevato che, non trattandosi di abrogazione espressa, essa potrebbe essere solo quella tacita, ex articolo 15 delle preleggi, la quale va dedotta dalla diretta incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma nuova con l&#8217;antica sullo stesso oggetto, per l&#8217;assoluta contraddittorietà delle due disposizioni (Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538). Sennonché, tale assunto implica la derivazione diretta della norma regolamentare sull’esposizione del crocifisso dall’articolo 1 dello Statuto albertino, e quindi la sua evidente incompatibilità sia con la Costituzione sia con la modifica del Concordato del 1985; esso considera pertanto dimostrato a priori quello che costituisce invece l’oggetto della presente controversia, cioè l’eventuale incompatibilità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con l’attuale assetto costituzionale.<br />
Invero, come già sopra esplicitato, le ripetute norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi sulla pubblica istruzione e non implicano affatto un’applicazione diretta dello Statuto albertino, il quale può costituire al più la ragione dell’ostensione del crocifisso, ma non la impone certo né la implica come logica consequenzialità. <br />
In sostanza, la tesi abrogratrice, ancorché suggestiva, ignora il quadro storico e normativo e per di più dà per dimostrato un significato univoco del simbolo della croce nel contesto scolastico, che risulta invece dubbio e controverso.<br />
Del resto, sarebbe contraddittorio a un tempo negare la derivazione diretta delle norme regolamentari citate dalle leggi che disciplinano la dotazione delle scuole, che riguardano la stessa materia, come ha statuito la Corte costituzionale nella citata ordinanza di inammissibilità n. 389 del 2004, e allo stesso tempo porle in diretta correlazione con l’articolo 1 dello Statuto albertino, norma con forza di legge ordinaria avente tutt’altro oggetto e finalità.<br />
5.7. Per completezza, va osservato che è stato altresì sostenuto che i due regolamenti del 1924 e del 1928 non prevederebbero l’obbligo di esporre il crocifisso, ma solo il dovere per l’amministrazione scolastica di acquistarlo come materiale in dotazione; l’esposizione diverrebbe così facoltativa e la scelta in proposito verrebbe demandata a ogni singola scuola, secondo la volontà della maggioranza dell’organo collegiale competente. <br />
Tale tesi non appare condivisibile, innanzi tutto per un dato testuale, in quanto l’art. 118 del r.d. 965/24 &#8211; incluso nel capo XII intitolato “dei locali e dell’arredamento scolastico” &#8211; dispone che ogni istituto d’istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; l’art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.<br />
Le due norme citate, interpretate secondo logica, rendono obbligatoria l’esposizione del crocifisso, anche perché non avrebbe alcun senso dotarsi di un oggetto privo di utilità pratica e di uso unicamente simbolico senza una sua ostensione, ove cioè esso venisse riposto in un cassetto.<br />
Quanto infine a lasciare la scelta a ogni scuola, a parte che il dato normativo non lo consente, appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere.<br />
5.8. Un’altra suggestiva tesi fa derivare la legittimità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche direttamente dall’articolo 7 della Costituzione, che differenzia la chiesa cattolica (unica menzionata nella Carta) dalle altre religioni riconoscendo il regime concordatario e considerandola come un alleato dello Stato di diritto internazionale. Risulta agevole a tale proposito osservare da un lato che né il crocifisso né a maggior ragione la croce possono oggi identificarsi con la sola religione cattolica e d’altro lato che i Patti lateranensi e la posizione peculiare della chiesa cattolica nel nostro ordinamento non scalfiscono affatto – come si vedrà in prosieguo sub 7.2. &#8211; il principio supremo della laicità dello Stato e l’eguaglianza delle varie confessioni religiose.<br />
5.9. In conclusione sul punto, il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.<br />
Il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, costituiscono quindi fonti regolamentari vigenti, come asserito altresì dalla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 2004.</p>
<p>6.1. Il crocifisso peraltro, come appare evidente, non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale. <br />
La questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.<br />
6.2. Come noto, il linguaggio dei simboli costituisce un sistema comunicativo caratterizzato dall’elevato grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte “carica emotiva” dei segni impiegati, per cui assumono un ruolo rilevante sia la precomprensione dell’interprete sia la contestualizzazione del simbolo esaminato.<br />
Ne consegue che un simbolo, in specie la croce, assume per sua stessa natura un contenuto polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia nel corso del tempo sia in relazione al contesto in cui si colloca. Ad esempio, la croce che campeggiava sugli scudi dei templari, presentava un’accezione semantica alquanto diversa rispetto a quella inserita nel contrassegno del partito gollista francese o a quella posta sul copricapo delle crocerossine.</p>
<p>7.1. Questo Collegio non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento sia la laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana. Laicità o aconfessionalità non significa affatto l’opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione, in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso.<br />
Stato laico vuol dire quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa inoltre nel nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica. <br />
Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.<br />
7.2. Invero, come ben esplicitato nella citata ordinanza n. 56/04 di questo TAR, la laicità dello Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e, dunque, “uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica”, (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale “hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).<br />
Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell’eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), “l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità” nei confronti di ogni fede, “senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)” (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).<br />
In tale contesto, credenti e non credenti si trovano “esattamente sullo stesso piano rispetto all’intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell’appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione” (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334); mentre “valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori” tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero “in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato” (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).<br />
Va infine rilevato che le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia, se da un lato hanno riguardato questioni in cui si discuteva di una specifica prescrizione o imposizione normativa, d’altro lato hanno affermato un principio cardine, quello della laicità dello Stato, che trascende le singole vicende giuridiche.<br />
7.3. Per completezza, va richiamato altresì l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile “alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”.<br />
Ad avviso di questo Collegio, tale norma internazionale – come altre di analogo tenore, quali la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 &#8211; nulla aggiunge o toglie a quanto già chiaramente stabilito dalla nostra Costituzione in ordine alla aconfessionalità dello Stato, ma ne costituisce una mera conferma.<br />
7.4. La laicità dello Stato, derivante direttamente dai principi di eguaglianza e di libertà, costituisce un principio non solo nell’ordinamento italiano ma altresì in tutti i sistemi democratici occidentali; è interessante rilevare come le numerose pronunce giurisdizionali che in vari Paesi si sono occupate della legittimità della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali, hanno sempre affermato con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo anche se l’esito di dette sentenze è stato il più vario. <br />
Il principio supremo della aconfessionalità dello Stato è stato invero considerato come parametro di riferimento nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 16 maggio 1995, in quella della Corte costituzionale del Land Bavarese del 1 agosto 1997, nella sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 settembre 1990, del Tribunale supremo di Spagna del 12 giugno 1990, ma anche in numerose pronunce di tribunali statunitensi, sia pure attinenti a simboli diversi dalla croce. <br />
7.5. Il riferimento a decisioni giurisdizionali assunte in diversi ordinamenti fa desumere che il principio di laicità dello Stato faccia parte ormai del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali, ma implica altresì che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell’esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici.<br />
7.6. Va aggiunto che altri concetti, pur richiamati dalle pronunce straniere e ripresi da una copiosa dottrina, non appaiono invece utilizzabili nella presente controversia: ad esempio, appare dubbia la possibilità di richiamare il concetto di laicità attiva quale contrapposta a quella cosiddetta passiva, anche perché tale distinzione appare di difficile configurazione nel nostro ordinamento costituzionale, che accanto alla libertà religiosa ammette anche il regime concordatario. <br />
Allo stesso modo, non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli Stati Uniti d’America, anche perché la differenziazione appare basata più sull’atteggiamento del ricettore, difficilmente determinabile a priori, che riferita alla natura del simbolo medesimo.<br />
Infine, risulta impossibile trasporre nel nostro sistema il concetto di laicità francese, legato strettamente alla specifica storia di quel Paese e basato non già sulla neutralità dello Stato, ma su di una sua precisa scelta di valori.<br />
7.7. Occorre appena aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell’opinione della maggioranza ovvero di una minoranza oppure di un singolo (l’unica eccezione in Europa riguarda la legge austriaca del 1949, confermata dal Concordato del 1962, che collega l’esposizione della croce nelle scuole alla volontà della maggioranza degli alunni). <br />
In tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un solo soggetto; invero, la stessa Corte costituzionale, mutando un suo precedente orientamento che si richiamava al comune sentire della maggioranza, ha statuito che in tale materia non assume rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze già citate nn. 925 del 1988, 440 del 1995, 329 del 1997 e 508 del 2000).</p>
<p>8.1. Ciò premesso, va osservato innanzi tutto come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico – culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la nota e autorevole asserzione secondo cui “non possiamo non dirci cristiani”, esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell’Europa intera e ne costituisce un’efficace sintesi. <br />
Difficilmente si può negare che la nostra tormentata storia sia impregnata &#8211; nel bene e nel male &#8211; di cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza.<br />
8.2. Va per completezza aggiunto che la citata legge n. 121 del 1985, fonte di diritto notoriamente rafforzata rispetto ad una legge ordinaria, recante la “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, all’articolo 9 dell’accordo medesimo riconosce espressamente che i principi cristiani “fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, con un’affermazione di contenuto generale e non riferibile unicamente al contesto dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.<br />
8.3. Invero, se volessimo e potessimo considerare il crocifisso unicamente come simbolo storico – culturale, sarebbe agevole risolvere la questione giuridica che ne occupa, pervenendo ad un rigetto del ricorso, in quanto a tutta evidenza un segno che in qualche modo riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare non lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato e le finalità dell’insegnamento nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino.</p>
<p>9.1. Non ci si può tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un elementare rispetto della verità &#8211; che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso. <br />
Peraltro, come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare – sia pure a determinati fini – la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un’aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.<br />
9.2. A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre confessioni cristiane presenti nel nostro Paese, da quella valdese a quelle scaturite dalla riforma, da quelle ortodosse a quelle di più recente diffusione. Il richiamo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, un tempo maggioritaria nel Paese, non è casuale, in quanto nell’ambito di alcune di queste, segnatamente di quella valdese, l’affermazione del concetto di laicità dello Stato ha anticipato di decenni la stessa Costituzione repubblicana. <br />
9.3. In sostanza, la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo e che, in certo qual modo, costituisce quindi anche il segno del loro comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane, nemmeno di quella cattolica.</p>
<p>10.1. La croce quindi rappresenta il signum distintivo delle confessioni cristiane: orbene, posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.</p>
<p>11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l’ebraismo &#8211; almeno da Mosé in poi e sicuramente nell’interpretazione talmudica &#8211; abbiano posto la tolleranza dell’altro e la difesa della dignità dell’uomo, al centro della loro fede. <br />
In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso “Date a Cesare quello che è di Cesare, e a…” &#8211; con la sua forte accentuazione del precetto dell’amore per il prossimo e ancor più con l’esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare. <br />
11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l’affermarsi in Europa del “habeas corpus”, gli stessi elementi cardine dell’illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se certamente non in via esclusiva &#8211; sulla concezione cristiana del mondo. E’ stato acutamente osservato che il noto “liberté, egalité, fraternité” costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l’ovvia accentuazione del terzo termine.<br />
In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato.<br />
11.3 Invero, nella redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l’elemento culturale di ispirazione cristiana, come dimostrano senza ombra di dubbio gli stessi lavori della Costituente. In questa prospettiva storica, un doveroso richiamo va effettuato a un colto frate servita operante secoli fa nella Repubblica di Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un’epoca difficile i principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l’autonomia della religione.<br />
11.4. Si può quindi convenire che la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente superata, abbia condotto a un principio comune e benefico per entrambe, la laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza contenuto nel kerygma della fede cristiana. <br />
Libera Chiesa in libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente, anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti risulta diverso nelle varie nazioni d’Europa. Specificatamente, per quanto riguarda l’Italia, l’affermazione dell’indipendenza e sovranità reciproca dello Stato e delle chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la chiesa cattolica dall’articolo 7 della Costituzione (ripreso, in una dizione significativamente simile, dalla costituzione conciliare Gaudium et spes, al n. 76) e per le altre confessioni dal successivo articolo 8.<br />
11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d’Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l’abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.<br />
11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.<br />
11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il “nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il “nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo. <br />
11.8. Invero, se ci è consentita l’espressione, la consonanza tra le due sfere armoniche non riguarda affatto aspetti secondari, ma il fulcro rispettivamente della religione cristiana e dello Stato. Per il cristianesimo infatti il metodo, cioè la carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla speranza, il che costituisce un unicum tra le religioni. Parallelamente, nelle democrazie mature, il metodo democratico prevale sui fini, per definizione mutevoli, e sui presupposti, ormai acquisiti al patrimonio dei consociati.<br />
11.9. Si può quindi sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.<br />
In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.</p>
<p>12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un’autorità.<br />
Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E’ altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame.<br />
12.2. Infatti, nel valutare la questione senza cadere nel soggettivismo, giuridicamente e costituzionalmente non garantito al contrario della libertà individuale, (e quindi per non consentire che un solipsismo interpretativo venga, per utilizzare un’espressione consueta nel diritto amministrativo, oltremodo protetto), occorre necessariamente tener conto anche della realtà in cui operiamo, alla luce dell’attuale ordinamento costituzionale e del diritto vivente.<br />
In altri termini, bisogna riferirsi ai fatti notori sottesi alla causa, i quali, nel peculiare caso in esame, riguardano anche alcuni aspetti sociali indiscutibili, tra cui rileva in primis la posizione di minorità assunta nella nostra società secolarizzata dai cittadini aderenti in maniera non superficiale ed epidermica alle varie fedi religiose (e a maggior ragione dai cristiani), il che rende plausibile e agevole la lettura di un simbolo quale la croce, ove collocato in un contesto scolastico, come segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso sopra indicato. <br />
Invero, le recenti analisi sociologiche a livello europeo e italiano evidenziano un’evidente dissociazione tra pratica di fede, ormai minoritaria, e l’adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso. Uno studioso dotato d’ironia, senso del paradosso e spirito di osservazione ha definito l’Europa di oggi come un continente pagano percorso da alcune superstizioni religiose.<br />
12.3. Correlativamente, in virtù della stessa laicità dello Stato, va ribadita la necessità che nell’istruzione pubblica, che include la cosiddetta educazione civica, ci si richiami non solo alla storia ma anche ai valori democratici e laici della costituzione vigente e vivente. Il d.P.R. n. 104 del 1985, contenente i programmi scolastici, espressamente riproduce l’intero articolo 3 della Costituzione e di seguito, per quanto concerne la religione, aggiunge che: “La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l&#8217;esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione”.<br />
12.4. In sostanza, nel momento attuale, il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d’Italia. <br />
12.5. Il segno della croce quindi va considerato &#8211; nella sua collocazione scolastica &#8211; anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo &#8211; che ne costituiscono come visto le fondamenta e l’architrave &#8211; sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un’ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.<br />
12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia &#8211; che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.</p>
<p>13.1. Per mero scrupolo di completezza, va aggiunto che l’esame del simbolo della croce effettuato sulla base della nota e accettata teoria della scienza semeiotica, secondo cui per individuare il significato di un simbolo, per sua natura polivalente, è indispensabile esaminare gli elementi che esso esclude piuttosto che quelli che include, porta ai medesimi risultati sopra delineati.<br />
13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un’entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l’atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all’essere supremo, è di esclusione. <br />
La distinzione verso l’in-fedele non viene espressa in nome proprio o del gruppo, ma addirittura in nome dell’onnipotente, il che costituisce un’eccezionale forza spirituale di aggregazione per i credenti, ma anche un formidabile pericolo, perché esprime la radice profonda di ogni integralismo religioso. In determinate circostanze storiche diventa quindi possibile la strumentalizzazione della religione, fino alla violenza e alle guerre condotte in nome del creatore, come ci insegnano il paradossale motto degli sgherri nazisti “Gott mit uns” e la stessa tragica cronaca di questi anni d’inizio secolo. <br />
13.3. Il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell’onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto. <br />
13.4. Il simbolo del cristianesimo &#8211; la croce &#8211; non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.</p>
<p>14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell’alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione – necessariamente guidata dai docenti &#8211; sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato. <br />
14.2. Per azzardare un paragone, nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo – mutatis mutandis – dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella evidenza nella sede dell’università statale di Tunisi – frequentata anche da cristiani, ebrei, indifferenti e atei &#8211; ovvero della mezzaluna che spicca nella bandiera della pur laica Turchia. </p>
<p>15.1. Per rimanere nell’ambito dell’analogia testé cennata, il segno della croce che campeggia sulle bandiere di alcuni Paesi europei, come la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l’Islanda, trova le sue origini storiche anche nel cristianesimo (principalmente nella sua confessione luterana e, per la sola Finlandia, pure ortodossa), ma ha perso da tempo ogni connotazione riferita allo stretto legame che un tempo esisteva tra quelli Stati e fede religiosa, per assumere quella di simbolo di nazioni che sono divenute profondamente laiche, senz’affatto rinnegare la loro storia cristiana, ma anzi sussumendone alcuni valori universali. <br />
15.2. In altri termini, un cittadino finnico di fede baha’i o ateo o semplicemente indifferente, non si può certo sentire leso nella sua sfera di libertà dalla presenza nelle scuole pubbliche del suo Paese del simbolo nazionale, ancorché contenente una croce. Allo stesso modo, nell’attuale contesto culturale europeo, un cittadino greco, maltese, svizzero, inglese o slovacco può agevolmente e ragionevolmente individuare nella croce che spicca sulla sua bandiera, oltre che un riferimento alla propria storia e identità, anche un richiamo ai valori della democrazia laica. <br />
Tornando in Italia, non si contano gli stemmi e gonfaloni degli enti locali che si richiamano esplicitamente alla simbologia cristiana, tra cui la bandiera ufficiale della regione del Veneto, esposta in innumerevoli uffici pubblici del suo territorio senza apparente turbamento di alcuno.<br />
Il crocifisso costituisce sicuramente un simbolo diverso da una bandiera e inoltre in Italia l’evoluzione culturale non risulta altrettanto compiuta rispetto ai Paesi nordici, ovvero &#8211; più correttamente e per evidenti ragioni storiche &#8211; ne manca la piena consapevolezza, ma tuttavia la laicità dello Stato e i principi costituzionali di libertà appaiono universalmente accettati in modo tale da consentire una nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce. </p>
<p>16.1. Riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale &#8211; elemento questo immediatamente percepibile &#8211; oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo &#8211; può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.<br />
16.2. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la parziale novità delle questioni e i condivisibili valori di libertà invocati da parte ricorrente inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le<br />
parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, estromesse dal giudizio l’associazione “Forum” nonché la A.Ge. (Associazione italiana genitori) di Padova, <br />
lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 17 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-22-3-2005-n-1110/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2005 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1110</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1110</a></p>
<p>Concorso – collaborazione coordinata nel settore tributi di un comune &#8211; selezione pubblica mediante esame di curricula vitae e colloquio conoscitivo – sentenza di annullamento parziale relativamente a punteggi &#8211; tutela cautelare chiesta dal controinteressato soccombente &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1110/2004Registro Generale:1424/2004 Il Consiglio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – collaborazione coordinata nel settore tributi di un comune &#8211; selezione pubblica mediante esame di curricula vitae e colloquio conoscitivo – sentenza di annullamento parziale relativamente a punteggi &#8211; tutela cautelare chiesta dal controinteressato soccombente  &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanza:1110/2004<br />Registro Generale:1424/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Emidio Frascione Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est. Cons. Claudio Marchitiello Cons. Nicolina Pullanoha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>SEMERARO FRANCESCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI ESPOSITO con domicilio eletto in Roma VIA A. CHINOTTO 1 presso PASQUALE PRINZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MOTTOLA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIACOMO VALLA con domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24 presso LUIGI GARDIN e nei confronti di <b>FASANO ROSANNA</b> rappresentato e difeso da: Avv. DOMENICO CARUCCI con domicilio eletto in Roma PIAZZA ITALIA, 44 presso LORENZO REVEGLIA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: SEZIONE II 8937/2003, resa tra le parti, concernente SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE ESAME DI CURRICULA VITAE E COLLOQUIO CONOSCITIVO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento parziale, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI MOTTOLA FASANO ROSANNA<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti, gli avv.ti G. Esposito, G. Volla e D. Carucci;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1424/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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