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	<title>111 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>111 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-2-2-2021-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-2-2-2021-n-111/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.111</a></p>
<p>Pres. Massari &#8211; Est. Massari Sui poteri del Comune in relazione alla localizzazione delle sale giochi. 1. -Tutela della salute &#8211; Ludopatia &#8211; Potere di localizzazione delle sale giochi &#8211; Non attribuito ai Comuni &#8211; competenza concorrente Stato Regioni.   2. &#8211; Tutela della salute &#8211; Ludopatia &#8211; Licenza per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-2-2-2021-n-111/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-2-2-2021-n-111/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2021 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Massari &#8211; Est. Massari</span></p>
<hr />
<p>Sui poteri del Comune in relazione alla localizzazione delle sale giochi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. -Tutela della salute &#8211; Ludopatia &#8211; Potere di localizzazione delle sale giochi &#8211; Non attribuito ai Comuni &#8211; competenza concorrente Stato Regioni.<br />  <br /> 2. &#8211; Tutela della salute &#8211; Ludopatia &#8211; Licenza per attività  di scommesse &#8211; Sale giochi &#8211; Distanza dai luoghi sensibili &#8211; Necessaria solo per apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; In materia di contrasto del fenomeno della ludopatia, ai Comuni non  attribuito il potere di localizzazione delle sale giochi in funzione di tutela della salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione al citato fenomeno. La tutela della salute, infatti, fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, appartiene alla competenza regionale concorrente con quella dello Stato, nell&#8217;ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali.<br />  <br /> 2. &#8211; Per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, lotto e lotterie, in cui non si utilizzino gli apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito di cui all&#8217;art. 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931, il rilascio della licenza per l&#8217;attività  di scommesse <em>ex</em> art. 88 del r.d. citato non risulta subordinato al presupposto consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 93 del 2020, proposto da<br /> Mak S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> contro<br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura di Bergamo, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;<br /> Comune di Osio Sotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento del questore della provincia di Bergamo del 9.12.2019, Cat. 11/E/Id2234/2019, di rigetto dell&#8217;istanza della ricorrente per il rilascio della licenza per l&#8217;attività  di scommesse ex art. 88 del r.d. 773/1931 presso i locali siti in Comune di Osio Sotto (Bg);<br /> (ii) della comunicazione del Comune di Osio Sotto prot. n. 250/2019 del 13.8.2019; (iii) della delibera consiliare del Comune di Osio Sotto n. 39 del 28.11.20198 con la quale  stato approvato il &#8220;Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito&#8221;, nonchè, in parte qua, degli artt. 1, comma 2° e 5, comma 2°, del medesimo Regolamento; (iv) della nota del Comune di Osio Sotto alla Questura di Bergamo in data 1.10.2019;<br /> (v) per quanto di ragione, si opus sit, della circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 557/PAS/U/003881/1200(1) del 19 marzo 2018, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Comune di Osio Sotto e di Questura di Bergamo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del DL 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall&#8217;art. 4 del DL 30 aprile 2020 n. 28, e dall&#8217;art. 25 del DL 28 ottobre 2020 n. 137;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Bernardo Massari;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Espone la società  ricorrente, con sede in Osio Sotto (BG), di avere ad oggetto sociale, tra l&#8217;altro, l&#8217;attività  di raccolta di scommesse ippiche e sportive e di avere<br /> presentato, in data 8 agosto 2019 alla Questura di Bergamo un&#8217;istanza per il rilascio di autorizzazione per l&#8217;esercizio della raccolta di scommesse, ai sensi dell&#8217;art. 88, r.d. 773/1931.<br /> In data 16 settembre 2019 la ricorrente trasmetteva alla Questura una comunicazione nella quale, da un lato segnalava la inapplicabilità , alla fattispecie,di qualunque disciplina regolamentare comunale che prevedesse divieti di localizzazione di centri scommesse in ragione della distanza da siti sensibili, in quanto attività  esclusa dalle competenze comunali ex art. 5, l.r. Lombardia n. 8/2013, e dall&#8217;altro assumeva l&#8217;impegno a non installare VLT e AWP all&#8217;interno dell&#8217;esercizio.<br /> Tuttavia, con provvedimento del 9 dicembre 2019, il Questore negava il rilascio del titolo, &#8220;considerata la comunicazione prot. n. 250/2019 datata 13.8.2019 con la quale il Comune di Osio Sotto (Bg) ha reso noto il non rispetto della distanza minima della sede dell&#8217;attività  in argomento da alcuni luoghi rientranti tra le fattispecie contemplate, oltre che dalla L.R. 40/2013 anche dal &#8216;Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia approvato in data 28.11.2018 dal Consiglio Comunale, che aggiunge ai luoghi sensibili anche sportelli bancari, postali o bancomat, risultanti a mt 180 dal locale sede dell&#8217;autorizzazione richiesta&#8221;, e tenuto conto che, pur a fronte dell&#8217;impegno della ricorrente a non installare apparecchi da gioco, &#8220;&#8230; il Comune di Osio Sotto, in data 1.10.2019, ribadiva che il Regolamento comunale sopra citato assimila la richiesta di licenza scommesse all&#8217;ambito di applicazione di cui all&#8217;art. 1 comma 2&#8221;;<br /> Il 10 gennaio 2020 la ricorrente avanzava alla Questura un&#8217;istanza di annullamento in autotutela dell&#8217;illegittimo diniego, istanza rimasta, però, inesitata. Conseguentemente la società  impugnava il provvedimento in epigrafe chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, e deducendo:<br /> 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 88, TULPS, 5, l.r. Lombardia n. 8/2013. Eccesso di potere per violazione di circolari, irragionevolezza, difetto di istruttoria.<br /> 2. Violazione, sotto altri profili, delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo.<br /> Si costituivano in resistenza il Ministero dell&#8217;Interno, la Questura di Bergamo e il Comune di Osio Sotto instando per la reiezione del gravame.<br /> Con ordinanza n. 590 del 30 luglio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 55, co. 10, c.p.a., veniva disposta la sollecita fissazione del giudizio di merito<br /> Nella pubblica udienza del 2 dicembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br /> Nelle sue difese l&#8217;Amministrazione statale evidenzia la legittimità  del provvedimento questorile che si  limitato a recepire il parere contrario, espresso dal Comune, sulla scorta del Regolamento di cui alla delibera consiliare n. 39 del 28.11.20198.<br /> Si sottolinea, altresì, che la legge regionale n. 8/2013 non esclude l&#8217;attività  di raccolta scommesse da possibili limitazioni, avendo semplicemente omesso di adottare una disciplina sul tema. Di qui la possibile esistenza di uno spazio regolamentare non disciplinato da parte della Regione, nell&#8217;ambito del quale sia ravvisabile comunque la sussistenza del potere comunale di circoscrivere ulteriormente gli ambiti di applicazione della legge.<br /> In tal senso si sarebbe pronunciato anche il Giudice d&#8217;appello secondo cui &#8220;Da tale composito e complesso quadro giuridico, emerge&#8230;non solo e non tanto la legittimazione, ma l&#8217;esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell&#8217;amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività  di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, &#8230;per altro verso al principio di precauzione, citato nell&#8217;art. 191 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale&#8221; ( Cons. stato, sez. III, 01-07- 2019, n. 4509).<br /> Assume, per contro, la ricorrente che l&#8217;atto di diniego della Questura di Bergamo sarebbe afflitto dal medesimo vizio che inficia, in parte qua, il Regolamento comunale di Osio Sotto, sia nella parte in cui individua unilateralmente &#8220;luoghi sensibili&#8221; diversi e ulteriori rispetto a quelli precisati dalla legge (sportelli bancari, postali o bancomat), sia quanto all&#8217;inclusione, tra i giochi per i quali vige lasuddetta preclusione, delle sale ove sono installati apparecchi ex art. 110, t.u.l.p.s., ma anche di istituire il divieto di apertura ed esercizio di sale giochi e scommesse quale quella per la quale la ricorrente ha chiesto l&#8217;autorizzazione alla Questura, ossia l&#8217;autorizzazione ex art. 88, t.u.l.p.s.<br /> La tesi merita adesione.<br /> Quanto al primo dei profili denunciati, ossia la possibilità  di individuare altri luoghi sensibili si osserva che l&#8217;art. 8 co. 1, l. reg. n. 8/2013 dispone che &#8220;Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP,  vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito di cui all&#8217;articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d&#8217;infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori&#8221;.<br /> Il comma 2 della stesso articolo stabilisce poi che &#8220;Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell&#8217;articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tenuto conto dell&#8217;impatto dell&#8217;installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonchè dei problemi connessi con la viabilità , l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica&#8221;.<br /> E&#8217; dunque possibile per il Comune individuare altri luoghi sensibili, oltre a quelli normativamente indicati, ma solo per specifiche finalità , ossia per la ragione che essi possono incidere &#8220;sul contesto e sulla sicurezza urbana&#8221;, nonchè sulla &#8220;viabilità , l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica&#8221;.<br /> Non pare, invece, che al Comune sia assegnato il potere di localizzazione delle sale giochi in funzione di tutela della salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione al problema della ludopatia.<br /> La tutela della salute, fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, appartiene infatti alla competenza regionale concorrente con quella dello Stato, nell&#8217;ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali (cfr. fra le tante, Corte Cost., 14/02/2020, n. 20; id., 13/11/2019, n. 233).<br /> Nel caso di specie il &#8220;Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito&#8221;, inserisce, tra i siti sensibili, anche gli sportelli bancari, postali o bancomat esorbitando palesemente dalle pur ampie competenze che la legge regionale attribuisce ai comuni, non essendo evidenziato alcun profilo connesso alla sicurezza urbana, alla viabilità , o al disturbo della quiete pubblica.<br /> Il ricorso si palesa fondato anche sotto l&#8217;ulteriore profilo dedotto dalla ricorrente. L&#8217;art. 110 TULPS stabilisce, al comma 6°, che &#8220;Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: quelli che, dotati di attestato di conformità  alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l&#8217;introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, &#8230;, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita  di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina&#8230;<br /> b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all&#8217;articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa&#8230;&#8221;.<br /> Si tratta delle cosiddette &#8220;video lottery&#8221; idonee a favorire il gioco compulsivo dell&#8217;utente e per le quali sussistono ragioni ostative alla collocazione in esercizi pubblici entro il perimetro di 500 metri da aree esplicitamente individuate dalla normativa quali luoghi sensibili (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30/06/2020, n. 4122; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 06/12/2019, n. 2608).<br /> La limitazione del perimetro dei poteri inibitori dell&#8217;ente comunale  confermata sia dalla delibera della Giunta Regionale 24 gennaio 2014 &#8211; n. X/1274 &#8211; secondo cui (art. 2, punto 1 dell&#8217;all. A) &#8220;per &#8216;Apparecchi per il gioco di azzardo lecito&#8217; si intendono quelli di cui all&#8217;art. 110 commi 6 e 7 del regio decreto 18.06.1931 n. 773 &#8230;&#8221;, sia dalla stessa legge regionale 6 maggio 2015 n. 11 in cui esplicitamente si menziona, a tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni<br /> da GAP, il divieto di &#8220;installazione di apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito di cui all&#8217;articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931&#8221;.<br /> Allo stesso modo l&#8217;art. 7, comma 10, del D.L. n.158/2012, nel prevedere la pianificazione di &#8220;forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco&#8221; fa riferimento agli apparecchi &#8220;di cui all&#8217;art. 110, comma 6, lett.a) del testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931&#8221;, ovvero le cd. slot machine.<br /> E&#8217; dunque solo in riferimento a tale tipologia di giochi e non alle mere sale scommesse che può esercitarsi il potere limitativo assegnato dalla legge all&#8217;ente locale (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 30/07/2019, n. 680).<br /> Ne segue che solo nell&#8217;ipotesi in cui si utilizzino apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito di cui all&#8217;articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931, il rilascio del permesso risulta subordinato ad un ulteriore presupposto, consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili, con l&#8217;esclusione, perciò delle altre sale giochi, sale scommesse e sale bingo, lotto e lotterie (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n.1570/2015; T.A.R. Veneto, 27 settembre 2016, n. 1081).<br /> Segue da quanto esposto che il ricorso va accolto annullando per quanto di ragione<br />  il Regolamento comunale impugnato e il consequenziale diniego della Questura.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura interpretativa della questione.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla in parte qua il Regolamento comunale impugnato e il provvedimento di rigetto della licenza emesso dalla<br /> Questura.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente, Estensore <br /> Mauro Pedron, Consigliere<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/3/2020 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-3-2020-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-3-2020-n-111/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/3/2020 n.111</a></p>
<p>Nota a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 febbraio 2020, n. 2076 a cura di Alessandra Petronelli L’OFFERTA ECONOMICA INCOMPLETA INTEGRA UNA CARENZA SOSTANZIALE NON SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO Nota  a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 febbraio 2020, n. 2076 a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-3-2020-n-111/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/3/2020 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-3-2020-n-111/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/3/2020 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Nota a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 febbraio 2020, n. 2076 a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;">L’OFFERTA ECONOMICA INCOMPLETA INTEGRA UNA CARENZA SOSTANZIALE NON SANABILE MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO</div>
<div style="text-align: right;">Nota  a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-2-2020-n-2076/" target="_blank" rel="noopener">T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 17 febbraio 2020, n. 2076</a> a cura di Alessandra Petronelli</div>
<div style="text-align: left;">
<strong>Prologo</strong><br />
In sede di partecipazione ad una gara, l’offerta economica incompleta integra una carenza sostanziale non sanabile mediante soccorso istruttorio.<br />
Tanto è stato stabilito dalla Sez. I del Tar Lazio, Roma, con la Sentenza n. 2076 pronunciata lo scorso 17 febbraio 2020.<br />
La mancata produzione del documento “offerta economica” &#8211; richiesto dalla Stazione appaltante a pena di esclusione &#8211; non può configurarsi come carenza di elemento formale della domanda che sarebbe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016, soggetta a soccorso istruttorio. Essa integra, invece, un vero e proprio vizio sostanziale dell’offerta e, pertanto, non soggetto a tale istituto.</p>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
Nell’ambito di una gara d’appalto indetta da ANAS S.p.A., i concorrenti, per il tramite del “Portale Acquisti Anas”, dovevano registrarsi sulla piattaforma informatica, selezionare la gara, dichiarare il proprio interesse, scaricare la documentazione e presentare la propria offerta <em>online</em>.<br />
In merito a quest’ultima, i concorrenti dovevano riportare il ribasso offerto, i costi della manodopera ed i costi della sicurezza aziendale nonché inserire – <em>a pena di esclusione</em>&#8211; un documento denominato “offerta economica”, preferibilmente secondo il “modello” fornito nell’Allegato al disciplinare di gara.<br />
In luogo della dichiarazione di offerta economica redatta secondo siffatto modello, la ricorrente inseriva nel Portale Acquisti un altro e diverso documento informatico, del tutto estraneo alla gara. La commissione di gara determinava, pertanto, l’esclusione della medesima dalla procedura di evidenza pubblica.<br />
L’impresa proponeva ricorso al T.A.R. Lazio che, con la Sentenza in oggetto, lo respingeva.</p>
<p><strong>L’iter logico-giuridico seguito dal Tar Lazio</strong><br />
Ad avviso del Tar Lazio, a fronte dell’espresso divieto di legge contenuto nell’art. 83, co. 9, del d.Lgs. n. 50/2016, l’incompletezza dell’offerta economica non può essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio.<br />
Non è condivisibile, secondo il Giudice amministrativo, la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale – anche senza l’allegazione del modulo “offerta economica” – il documento caricato dall’impresa sulla piattaforma conteneva tutti gli elementi necessari a far ritenere l’offerta completa, riconoscibile e ad essa attribuibile.<br />
Ad avviso del Tar Lazio, invece, la presentazione del modulo “offerta economica” era necessaria non solo per esplicitare gli elementi dell’offerta economica ma anche per la sottoscrizione di una serie di dichiarazioni che, in mancanza di tale modulo, erano da ritenersi totalmente assenti.<br />
Osserva, quindi, il Collegio che, sebbene dalla schermata video, risultassero indicati gli elementi dell’offerta (ovvero il ribasso unico percentuale, la stima dei costi per la sicurezza e di quelli per la manodopera), la mancata allegazione del documento “offerta economica” ha determinato l’omissione delle dichiarazioni necessarie a rendere l’offerta obiettivamente completa.<br />
Non trattandosi, pertanto, di vizio formale bensì di carenza sostanziale afferente l’offerta economica, la stessa è da ritenersi irrimediabilmente lacunosa e, come tale, non soggetta a soccorso istruttorio.</p>
<p>Precedenti<br />
Conformi                                                                                                         Difforme<br />
T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I,<br />
16 settembre 2019, n. 1980<br />
Pres. R. Vampa; Est. D. Giordano<br />
Consorzio Innova Soc. Coop. contro<br />
Università Milano Bicocca</p>
<p>T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento<br />
1 agosto 2019, n. 106<br />
Pres. A. Tassinari; Est. R. Vigotti<br />
Urbitek S.r.l. contro Comune di Pergine Valsugana</p></div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-8-3-2020-n-111/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 8/3/2020 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2014 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2014 n.111</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Coraggio Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 26, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013 &#8211; Introduzione del comma 7-bis nell’art. 8 della legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2014 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2014 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Art. 26, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013 &#8211; Introduzione del comma 7-bis nell’art. 8 della legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13) &#8211; Previsione secondo la quale le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 111<br />
ANNO 2014</p>
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></B></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Gaetano SILVESTRI; <br />
<b>Giudici </b>: Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013, depositato in cancelleria il successivo 20 giugno ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2013.<br />
Udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1.&#8722; Con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013 e depositato in cancelleria il successivo 20 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), per la violazione, nel complesso, dell’art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
2.&#8722; L’art. 6, comma 1, della citata legge reg. n. 8 del 2013, ha introdotto nella legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), l’art. 41-bis, la cui rubrica reca «Ravvedimento», secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all’accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell’atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento».<br />
3.&#8722; Espone la difesa dello Stato che detta disposizione regionale, pur facendo salva l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, contrasta con le disposizioni contenute nello stesso art. 13, con riguardo all’istituto del ravvedimento in materia tributaria.<br />
La disposizione regionale introduce, ad avviso del ricorrente, un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi previsto.<br />
3.1.&#8722; Non sarebbe consentito al legislatore regionale adottare una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle previste dal legislatore statale, che si sovrapponga e parzialmente sostituisca quanto già stabilito dalle lettere a), b) e c), del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.<br />
3.2.&#8722; La norma regionale dilaterebbe, perciò, l’ambito del ravvedimento, non individuando neppure limiti temporali definiti entro i quali il meccanismo é operativo, così snaturando la ratio dell’istituto.<br />
3.3.&#8722; Quindi, la disposizione censurata, nell’introdurre fattispecie di ravvedimento ulteriori e derogatorie rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale, eccederebbe le competenze legislative regionali di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale, che devono sempre essere esercitate «In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto […] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e si porrebbe in contrasto con l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina l’istituto del ravvedimento tributario.<br />
La medesima norma della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste, lederebbe, altresì, la competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., estesa, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alle Regioni a statuto speciale, quale forma di autonomia più ampia.<br />
4.&#8722; L’art. 26, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013, introduce il comma 7-bis nell’art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), secondo cui «Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche».<br />
4.1.&#8722; Prospetta l’Avvocatura dello Stato che la norma regionale si pone in contrasto con le previsioni statali in materia di superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, contenute nella Parte II, Capo III, Sezione II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia &#8722; Testo A), e, in particolare, nell’art. 82, comma 1, per il quale «Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236». La normativa di dettaglio indicata nel citato art. 82, stabilisce espressi e tassativi casi di deroga alla disciplina in materia di barriere architettoniche tra i quali, però, non rientra l’ipotesi di esclusione di cui alla citata norma regionale.<br />
La disposizione censurata, introducendo una deroga non prevista dalla disciplina statale, eccederebbe, perciò, le competenze statutarie in materia di lavori pubblici ed urbanistica di cui all’art. 2, lettere f) e g), dello statuto speciale. Ad avviso del ricorrente, infatti, la normativa statale costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
La difesa della Stato ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 282 del 2002, ha affermato che detta competenza del legislatore statale è «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».<br />
4.2.&#8722; D’altro canto, la norma in esame inciderebbe anche sulla materia della tutela della concorrenza, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto comporterebbe un vantaggio competitivo per gli esercizi commerciali esonerati dall’attuazione dagli adempimenti in questione.<br />
5.&#8722; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 28, comma 1, della medesima legge regionale n. 8 del 2013, che prevede che «Nei Comuni valdostani l’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013».<br />
Il suddetto art. 33 trova applicazione rispetto alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013 e, quindi, la disposizione regionale sancirebbe una vera e propria deroga all’efficacia della previsione statale, con riguardo a tutte le gare bandite nel territorio valdostano. In tal modo si porrebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, eccederebbe le competenze statutarie di cui all’art. 2, lettera f), dello statuto speciale e violerebbe la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nel cui ambito rientrerebbe anche la materia contrattualistica pubblica.<br />
6.&#8722; Per altro verso, la disposizione censurata inciderebbe sul comma 3-bis dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 del 2006, volto a perseguire il contenimento della spesa delle amministrazioni locali e, dunque, lederebbe la sfera di competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., e dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />
7.&#8722; La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non si è costituita.<br />
8.&#8722; L’Avvocatura dello Stato, in data 8 ottobre 2013, ha depositato atto di rinuncia parziale, notificato alla Regione in data 19 settembre 2013, relativo all’impugnazione dell’art. 28, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013.<br />
Ha dedotto la difesa dello Stato che, in ragione di quanto previsto dall’art. 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, è stato posticipato il termine di cui all’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, venendo così meno il presupposto della impugnazione del citato art. 28, comma 1.<br />
9.&#8722; In data 4 marzo 2014 la difesa dello Stato ha depositato un ulteriore atto di rinuncia parziale, relativo all’impugnazione dell’art. 6, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013, in ragione della sopravvenienza normativa di cui alla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta &#8722; Legge finanziaria per gli anni 2014/2016 – Modificazioni di leggi regionali), che ha apportato consistenti modifiche al suddetto art. 6, comma 1, tali da far venire meno il contrasto con i parametri invocati.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 14-18 giugno 2013 e depositato in cancelleria il 20 giugno 2013, ha impugnato gli artt. 6, comma 1, 26, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), in riferimento, nel complesso, all’art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, agli artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
2.&#8722; La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non si è costituita.<br />
3.&#8722; Il ricorrente, con due successivi atti di rinuncia parziale, notificati alla Regione, ha rinunciato all’impugnazione dell’art. 28, comma 1, e dell’art. 6, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013.<br />
Ne consegue che, limitatamente alle disposizioni da ultimo menzionate, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve essere dichiarato estinto. Ed infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 271 e n. 270 del 2013).<br />
4.&#8722; Rimane da esaminare la questione di legittimità costituzionale promossa in relazione all’art. 26, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013, che introduce il comma 7-bis nell’art. 8 (la cui rubrica reca «Programmazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande») della legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), alla cui stregua le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore.<br />
5.&#8722; L’Avvocatura dello Stato censura la norma impugnata perché lederebbe il riparto della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni.<br />
La disposizione censurata, per il ricorrente, contrasterebbe con le disposizioni statali in materia di superamento delle barriere architettoniche, contenute in particolare nell’art. 82, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia &#8722; Testo A), introducendo una deroga non prevista; eccederebbe la potestà legislativa statutaria in materia di lavori pubblici e urbanistica di cui all’art. 2, lettere f) e g), della legge cost. n. 4 del 1948; violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost., perché comporterebbe un vantaggio competitivo, lesivo della concorrenza, per gli esercizi commerciali esonerati dall’attuazione degli obblighi richiamati e non rispetterebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come realizzati dalla legislazione statale richiamata.<br />
6.&#8722; La questione è fondata.<br />
7.&#8722; Occorre premettere che, per individuare la materia alla quale deve essere ascritta una disposizione oggetto di censura, non assume rilievo decisivo la qualificazione che di tale disposizione dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all’oggetto ed alla disciplina della stessa, tenendo conto della sua ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l’interesse tutelato (ex multis, sentenza n. 207 del 2010).<br />
7.1.&#8722; La disposizione censurata, in ragione dello specifico contenuto precettivo &#8722; benché l’art. 8 della legge reg. n. 1 del 2006, in cui è inserito il novello comma 7-bis, contenga la disciplina della qualificazione e della programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande &#8722; non è riconducibile alla materia del commercio, ma disciplina profili che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni, per come si conformano, rispetto ai diritti delle persone diversamente abili, con riguardo alle caratteristiche di accessibilità che devono avere gli edifici e i locali ove sono posti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.<br />
7.2.&#8722; L’art. 26, comma 1, della legge reg. n. 8 del 2013, dunque, esula, come dedotto dalla difesa dello Stato, dalle materie «strade e lavori pubblici di interesse regionale» ed «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», che l’art. 2, lettere f) e g), della legge cost. n. 4 del 1948 rimette alla competenza primaria della Regione.<br />
7.3.&#8722; La norma impugnata, pur inserendosi in un più ampio contesto normativo riconducibile al governo del territorio, attiene invece ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
Secondo la giurisprudenza costituzionale «questo titolo di legittimazione dell’intervento statale è invocabile “in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione” […], nonché “quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi” […], attribuendo “al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto” […]. Si tratta, pertanto, “non tanto di una «materia» in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”» (sentenza n. 207 del 2012).<br />
7.4.&#8722; Ebbene, la norma impugnata deroga la disciplina statale di cui all’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, la quale stabilisce che tutte le opere edilizie che riguardano edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico, rispetto ai quali è di fatto limitata l’accessibilità e la visitabilità da parte dei portatori di handicap, devono essere eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione e di superamento delle barriere architettoniche.<br />
7.5.&#8722; L’articolo censurato, dunque, viola la potestà legislativa esclusiva statale in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, con riguardo all’attuazione dei diritti delle persone portatrici di handicap.<br />
8.&#8722; Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 8 del 2013, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Gli ulteriori profili di censura rimangono assorbiti.</p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);<br />
2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 28, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 8 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.</p>
<p>F.to:<br />
Gaetano SILVESTRI, Presidente<br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-5-2014-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2014 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli Cor.Sa S.r.l (avv. ti M. Vignolo, M. Massa e Pilar Sanjust) c/ Regione Sardegna (avv. ti S. Sau e G. B. Parisi); Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.) 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli<br /> Cor.Sa S.r.l (avv. ti M. Vignolo, M. Massa e Pilar Sanjust) c/ Regione Sardegna (avv. ti S. Sau e G. B. Parisi); Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso – Vizi – Incompetenza assoluta – Estremi 	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso – Vizi – Incompetenza relativa – Estremi 	</p>
<p>3. Demanio – Demanio marittimo – Concessione &#8211; Decadenza dalla concessione – Art. 47 c.n. – Presupposti – Interpretazione 	</p>
<p>4. Demanio – Demanio marittimo – Occupazione abusiva &#8211; Ordine di rilascio – Art. 54 c.n. – Contestazione &#8211; Necessità – Assenza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Si configura incompetenza assoluta solo in casi del tutto residuali, caratterizzati da una tale estraneità dell&#8217;organo che provvede al plesso organizzativo cui compete l&#8217;adozione dell&#8217;atto in base alla ripartizione corretta delle attribuzioni, da far apparire assolutamente non riferibile l&#8217;atto stesso all&#8217;Amministrazione cui dovrebbe essere imputato	</p>
<p>2. In tema di incompetenza, il vizio non va valutato con riferimento al momento organizzativo in senso stretto, ma al settore di attività unitariamente considerato, sicché, se l&#8217;organo incompetente riguardo al provvedimento concretamente emanato ha competenza ad adottare altre determinazioni nell&#8217;ambito del medesimo settore di attività, l&#8217;incompetenza va qualificata come relativa e non come assoluta , anche se l&#8217;organo incompetente appartiene ad altro plesso della p.a. (o addirittura ad altra p.a.) 	</p>
<p>3. Ai fini dell&#8217;adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47 , lett. f), c. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata	</p>
<p>4. Ai sensi dell’art. 54 c.n. &#8211; secondo cui qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell&#8217;ordine, provvede d&#8217;ufficio, a spese dell&#8217;interessato -, deve ritenersi illegittimo l’ordine di rilascio privo della fase endoprocedimentale di contestazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 171 del 2012, proposto da:<br />
Cor.Sa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Vignolo, Massimo Massa, Pilar Sanjust, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Giovanni Battista Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione in Cagliari, viale Trento n. 69; Capitaneria Porto Cagliari; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliato in Cagliari, via Dante n. 23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della determinazione prot. n. 5285, rep. n. 160, del 20.02.2012 con la quale il direttore del servizio centrale demanio e patrimonio della Regione autonoma della Sardegna ha ordinato alla Cor.sa S.r.l di rilasciare entro trenta giorni il compendio ogget<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Sanjust per la ricorrente, gli avvocati Parisi e Sau per la Regione e l’avvocato dello Stato Bonomo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Capo del Compartimento della Capitaneria di Porto di Cagliari con determinazione n. 21/03 poi rinnovata con determinazione n. 15/08 con scadenza 31 ottobre 2013.<br />	<br />
La concessione ha ad oggetto l’occupazione di un’area di mq 372,46 a scopo turistico ricreativo.<br />	<br />
L’area, come si evince da tutti i documenti versati in atti e dallo stesso provvedimento impugnato, fa parte del compendio denominato ex Stabulario ubicato in località Cala Fighera.<br />	<br />
La ricorrente utilizza l’area oggetto di concessione mediante uno stabilimento balneare &#8211; bar – ristorante denominato “La Pailotte”.<br />	<br />
L’atto impugnato stabilisce, in sostanza, di rilasciare il compendio libero e sgombero da persone e cose entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, in ragione di una serie di vizi che, secondo la rappresentazione in fatto e l’esposizione in diritto contenuta nello stesso provvedimento, affliggerebbero le concessioni sulla base delle quali la ricorrente esercita la sopra descritta attività.<br />	<br />
Con ricorso depositato il 15 marzo 2012 la ricorrente sollevava le seguenti censure contro il provvedimento di rilascio:<br />	<br />
1) falso presupposto dell’inesistenza degli atti di concessione rilasciati alla ricorrente, violazione dell’art. 21 nonies della L. 241 del 1990, violazione degli artt. 7 e 10 bis della L. 241 del 1990, difetto del presupposto e contraddittorietà;<br />	<br />
2) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa amministrazione.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si costituiva la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso. <br />	<br />
Si costituiva altresì il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti evidenziando che nessuno degli atti impugnati è stato da esso adottato.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4.4.2012 la domanda cautelare veniva accolta.<br />	<br />
Il 27 ottobre 2012 la ricorrente depositava memoria difensiva.<br />	<br />
La Regione autonoma della Sardegna depositava memoria il 2 novembre 2012.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 28 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La questione, chiarissima in punto di fatto, è di agevole soluzione in diritto. <br />	<br />
La ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dal Capo del Compartimento della “Capitaneria di Porto” di Cagliari con determinazione n. 21/03 poi rinnovata con successiva determinazione n. 15/08 fino al 31 ottobre 2013. Si tratta dell’occupazione di un’area demaniale marittima della superficie di mq 372,46 in località Cala Fighera nel Comune di Cagliari.<br />	<br />
L’area, come già precisato nella esposizione in fatto, è parte di una superficie più ampia denominata ex Stabulario che faceva parte del Demanio Militare e che dal Ministero della Difesa era stata trasferita al Demanio marittimo. <br />	<br />
Il giorno 8 agosto 2008 la Regione autonoma della Sardegna, subentrata nelle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 105 lett. l) del d.lgs. 112 del 1998 e del d.lgs. 234 del 2011, veniva immessa nel possesso del compendio sopra citato. Il giorno 21 novembre 2008 la Capitaneria di Porto trasmetteva alla Regione il fascicolo riguardante la concessione demaniale marittima intestata alla società ricorrente.<br />	<br />
L’atto impugnato intima alla concessionaria il rilascio del compendio libero e sgombero da persone e cose entro 30 giorni dalla ricezione.<br />	<br />
Va subito detto, con ciò disattendendo l’eccezione formulata dalla Regione Sardegna, che la &#8220;causa petendi&#8221; nella presente controversia non investe, in via principale, la “natura demaniale” del bene, quindi l’ordine di rilascio impugnato, incidendo su un rapporto vigente di concessione demaniale rientra nella giurisdizione di questo Giudice.<br />	<br />
Nel merito la questione, come anticipato, è di agevole soluzione.<br />	<br />
Nel provvedimento di imposto rilascio vi sono molteplici contestazioni che, a dire della Regione , supporterebbero lo stesso.<br />	<br />
Va, anzitutto rilevato, condividendo sul punto le argomentazioni esposte in ricorso, che il provvedimento impugnato presenta una motivazione sì copiosa, ma totalmente confusa, tanto da lasciar comprendere solo dopo attento esame quali fossero i presupposti (asseriti) alla base dello stesso. <br />	<br />
In disparte le considerazioni contenute nel provvedimento in ordine alla “inesistenza giuridica” della concessione, “inesecutorietà”, “inannulabilità”(per cui l’atto, inesistente, non potrebbe essere annullato), “insanabilità” e “inconvalidabilità”, del tutto inconferenti e inidonee a supportare lo stesso, e sulle quali questo Giudice, non intende soffermarsi visto il manifesto travisamento di elementari categorie giuridiche (tanto più grave quanto posto a supporto di un provvedimento volto ad impedire il proseguimento di un’attività economica) occorre soffermarsi su alcuni punti già oggetto di esame in sede cautelare.<br />	<br />
Non può fare a meno, questo Giudice, di richiamare l’Amministrazione ad un più attento esame dei presupposti di fatto e di diritto che portano, nella sostanza, ad inibire attività economiche in assenza di compiute motivazioni in violazione di fondamentali principi costituzionali e comunitari di ragionevolezza e tutela dell&#8217;affidamento, e omettendo altresì di applicare due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni. <br />	<br />
Tutto ciò rilevato, è del tutto evidente che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato non si può parlare di nullità degli atti sulla base dei quali la ricorrente esercita l’attività. <br />	<br />
L&#8217;art. 21 septies L. n. 241 del 1990, nell&#8217;individuare come causa di nullità il &#8220;difetto assoluto di attribuzione&#8221;, evoca la cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione assume di esercitare un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce. <br />	<br />
L&#8217; incompetenza assoluta è ravvisabile solo in casi del tutto residuali, caratterizzati da una tale estraneità dell&#8217;organo che provvede al plesso organizzativo cui compete l&#8217;adozione dell&#8217;atto in base alla ripartizione corretta delle attribuzioni, da far apparire assolutamente non riferibile l&#8217;atto stesso all&#8217;Amministrazione cui dovrebbe essere imputato (circostanza che non può concretizzarsi nella fattispecie qui esaminata). Non è superfluo ancora precisare che in tema di incompetenza, il vizio non va valutato con riferimento al momento organizzativo in senso stretto, ma al settore di attività unitariamente considerato, sicché, se l&#8217;organo incompetente riguardo al provvedimento concretamente emanato ha competenza ad adottare altre determinazioni nell&#8217;ambito del medesimo settore di attività, l&#8217;incompetenza va qualificata come relativa e non come assoluta , anche se l&#8217;organo incompetente appartiene ad altro plesso della p.a. (o addirittura ad altra p.a.). Il principio appena espresso è pacifico in dottrina così come in giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 27 marzo 2012, n. 626). <br />	<br />
Inoltre, il provvedimento impugnato, al di là di esporre plurimi vizi che inficerebbero le concessioni in essere, determina in sostanza un ritiro delle stesse senza dare conto in alcun modo delle ragioni di interesse pubblico alla base dell’adozione dell’atto.<br />	<br />
E ancora, il provvedimento avrebbe dovuto essere stato adottato a seguito di un articolato procedimento amministrativo da svolgersi in contraddittorio con la parte privata, previa comunicazione dell&#8217; avvio del procedimento.<br />	<br />
In assenza di tale comunicazione il provvedimento è, anche per questa ragione, illegittimo.<br />	<br />
In ordine alla asserita realizzazione di opere abusive da parte della società Cor.sa e alla occupazione abusiva di area del demanio marittimo tali elementi non potevano consentire una revoca integrale della concessione, con le modalità attuate.<br />	<br />
L’Amministrazione regionale sostiene che sarebbero applicabili le sanzioni previste dal Codice della Navigazione agli artt. 47 lett. f) e 54.<br />	<br />
Ma l’art. 47 lett f) (cioè decadenza dalla concessione “per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti”) implica comunque il previo espletamento della fase in contraddittorio sulle circostanze/inadempimenti rilevati , posto che il successivo comma prevede espressamente che “Prima di dichiarare la decadenza, l&#8217;amministrazione fissa un termine entro il quale l&#8217;interessato può presentare le sue deduzioni”.<br />	<br />
Fase che nel caso di specie è del tutto mancata.<br />	<br />
Non è superfluo ricordare che ai fini dell&#8217;adozione della pronuncia di decadenza ex art. 47 , lett. f), c. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto, ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3046).<br />	<br />
Per quanto concerne poi l’art. 54 il Codice della Navigazione, per le “Occupazioni e innovazioni abusive” prevede che:<br />	<br />
“Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell&#8217;ordine, provvede d&#8217;ufficio, a spese dell&#8217;interessato.”<br />	<br />
Anche sotto tale profilo dunque non è legittimo un ordine di rilascio privo della fase endoprocedimentale di contestazione.<br />	<br />
Né assumono rilievo le addotte motivazioni di interesse, delle finanze della regione, ad ottenere un reddito maggiore dalle aree in discussione (con espletamento di gara pubblica). Tale profilo, richiedendo il travolgimento di posizioni consolidate, implicava l’esercizio dei poteri conformemente ai criteri imposti dalle norme, senza alcuna possibilità di azzerare, di fatto, provvedimenti che avevano fatto insorgere posizioni protette dall’ordinamento.<br />	<br />
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato di “rilascio” per la fondatezza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento dell’ordine di rilascio impugnato.<br />	<br />
Condanna la Regione autonoma della Sardegna al pagamento di euro 2.500/00 (duemilacinquecento/00) in favore della ricorrente, per spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2013-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2013 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.111</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. R. Giani Est.I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo s.p.a. e altra (Avv.ti M.P. Chiti e F. Bestini) contro il Comune di Casole d&#8217;Elsa (Avv. R. Tagliaferri) la normativa regionale non esclude che un piano integrato di intervento possa essere seguito da un piano attuativo ma deve essere adeguatamente motivato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>P. Buonvino Pres. R. Giani Est.</i>I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo s.p.a. e altra (Avv.ti M.P. Chiti e F. Bestini) contro il Comune di Casole d&#8217;Elsa (Avv. R. Tagliaferri)</span></p>
<hr />
<p>la normativa regionale non esclude che un piano integrato di intervento possa essere seguito da un piano attuativo ma deve essere adeguatamente motivato il sacrificio del legittimo affidamento del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano integrato d’intervento &#8211; Art. 65 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 – Può essere seguito da un piano attuativo – Legittimo affidamento dei proprietari dell’area  – Sussistenza – Adeguata motivazione sulla avvenuta ponderazione anche delle esigenze e degli affidamenti stessi – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 65 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, non è escluso che anche un piano integrato d’intervento possa essere seguito da un piano attuativo, come strumento urbanistico di dettaglio, col risultato che non appare ontologicamente incompatibile la previsione di un piano di recupero con riferimento ad interventi previsti da un precedente piano integrato d’intervento. Tuttavia nella specie è accaduto che attraverso i pregressi atti di cui l’intervento in esame era stato fatto oggetto si era sicuramente ingenerato nei proprietari dell’area un legittimo affidamento circa la volontà dell’Amministrazione di consentirne la effettiva realizzazione senza ulteriori adempimenti. Ne consegue che le nuove e gravose previsioni che impongono l’ulteriore passaggio attraverso la predisposizione e l’approvazione di un piano di recupero avrebbero certamente necessitato di una adeguata motivazione, che desse conto della avvenuta ponderazione anche delle esigenze e degli affidamenti stessi, motivazione che nella specie è mancata, con conseguente illegittimità delle nuove previsioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00111/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01472/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e Azienda Faunistico Venatoria &#8220;Berignone&#8221;, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Pilade Chiti e Francesco Bertini, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Casole d&#8217;Elsa</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via degli Artisti n. 20; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della delibera del Consiglio Comunale di Casole d&#8217;Elsa n. 11 dell&#8217;8.02.2010, pubblicata sul BURT n. 9 del 3.3.2010, avente ad oggetto &#8220;Regolamento urbanistico &#8211; Variante di assestamento &#8211; Nuova adozione”; di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché ignoto, quale, per quanto occorrer possa: le controdeduzioni rese dal Comune di Casole d&#8217;Elsa alle osservazioni presentate dalle Società ricorrenti, per le parti che saranno oggetto del presente ricorso (ivi compresa la &#8220;proposta&#8221; di controdeduzioni); la delibera del Consiglio Comunale di Casole d&#8217;Elsa n. 61 del 22.04.2009, di prima adozione della Variante di assestamento (pubblicata sul BURT n. 21 del 27.05.2009); la delibera del Consiglio Comunale di Casole d&#8217;Elsa n. 45 del 19.03.2009 con cui è stata approvata la relazione di avvio del procedimento della variante di assestamento al RU; il verbale della Conferenza dei Servizi del 15.04.2009, prot. n. 2914; nonchè ogni altro atto propedeutico, ancorché non noto.<br />	<br />
nonché, a seguito di motivi aggiunti, per l&#8217;annullamento, <i>in parte qua</i>,<br />	<br />
della delibera del Consiglio Comunale di Casole d&#8217;Elsa n. 74 del 7.06.2010, pubblicata sul BURT n. 28 del 14.07.2010, con cui sono state esaminate le Osservazioni ed approvata definitivamente la variante di assestamento al Regolamento urbanistico, per la parte d&#8217;interesse delle ricorrenti;<br />	<br />
altresì, delle controdeduzioni alle osservazioni allegate alla delibera n. 74 del 7.06.2010, per la parte d&#8217;interesse delle ricorrenti;<br />	<br />
di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e/o propedeutico, ancorché non noto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Casole d&#8217;Elsa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ISA è proprietaria di una vasta tenuta in Comune di Casole d’Elsa, nella quale opera l’Azienda Agricola Berignone, la quale è stata da tempo oggetto della previsione di interventi di miglioramento dell’area. In particolare: a) “piano di miglioramento agricolo” presentato il 2.9.1999 ed approvato dalla Provincia di Siena (doc. 5 ricorrenti) che prevedeva interventi sul patrimonio edilizio esistente e mutamento di destinazione d’uso degli immobili con passaggio da residenze agricole a funzione residenziale/ricettiva; b) “programma integrato d’intervento” del 2002, correlato al P.S. del 2000 (doc. 7 ricorrenti); c) nel dicembre 2002 veniva quindi sottoscritto un “atto di sottomissione” nel quale la società proprietaria si impegnava alla realizzazione di opere a scomputo ed al versamento di oneri (impegni, si assume, adempiuti). Tuttavia non seguiva poi, nonostante gli interventi sollecitatori della proprietà, il rilascio dei titoli edilizi per dare concreta esecuzione agli interventi previsti. Anzi, la tenuta delle ricorrenti è stata fatta oggetto di ulteriori e diverse previsioni urbanistiche. In particolare: 1) con deliberazione consiliare n. 61 del 2009 è stata adottata una “variante di assestamento” al R.U. che nell’area d’interesse ha eliminato le previsioni relative al “programma integrato d’intervento” prevedendo la necessaria adozione di un “piano di recupero”; 2) con deliberazione n. 11 del 2010 ha nuovamente adottato la suddetta variante di assestamento a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni; 3) infine, con deliberazione consiliare n. 74 del 2010 si è avuta l’approvazione della variante.<br />	<br />
Le ricorrenti hanno impugnato la seconda adozione della variante di assestamento con ricorso straordinario al Capo dello Stato. A seguito di notifica di atto di opposizione da parte del Comune di Casole d’Elsa hanno provveduto alla trasposizione in questa sede giurisdizionale di quella impugnativa nonché, unitariamente, a proporre motivi aggiunti a mezzo dei quali gravare il provvedimento di approvazione della variante medesima, <i>medio tempore </i>intervenuto. <br />	<br />
Le ricorrenti articolano nei confronti dell’atto di nuova adozione della variante, nonché, con i motivi aggiunti, nei confronti della sua approvazione, le seguenti censure:<br />	<br />
1 – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-<i>quinquies </i>e 21-<i>nonies </i>L. 241/90, art. 16 L. 179/1992, artt. 55 ss. L.R. Toscana n. 1/2005, artt. 29 e 30 L.R. Toscana n. 5/1995. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità”. Le ricorrenti evidenziano in particolare l’affidamento ingenerato dai pregressi atti approvati dall’Amministrazione con riguardo allo loro tenuta e il conseguente difetto di adeguata motivazione delle nuove previsioni di cui alla variante; contestano poi nel merito la scelta comunale di prevedere la necessità di un piano attuativo per la realizzazione degli interventi sul loro fondo.<br />	<br />
2 – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-<i>quinquies</i> e 21-<i>nonies </i>L. 241/1990, art. 16 L. 179/1992, artt. 55 ss. L.R. Toscana n. 1/2005, artt. 29 e 30 L.R. Toscana n. 5/1995. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità”; si contesta la prevista riduzione dei posti letti da 240 a 200.<br />	<br />
3 – “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90, artt. 55 ss. L.R. Toscana n. 1/2005, artt. 29 e 30 L.R. Toscana n. 5/1995, L.R. Toscana n. 42/2000, DPGR 18/2001. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria, disparità di trattamento, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità”; si contesta, in particolare, il parziale accoglimento dell’osservazione relativamente alla possibilità di un utilizzo immediato del podere Ginepraia per ristorazione connessa all’attività venatoria, accolta con riferimento alla possibilità di realizzare case per ferie ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 42/2000.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 12 gennaio 2011 e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo mezzo le ricorrenti contestano gli atti di adozione e approvazione della variante al R.U. del Comune di Casole d’Elsa laddove prevedono, in relazione alla tenuta Berignone, la predisposizione di un “piano di recupero” al fine di consentire nuova edificazione e il recupero di edifici rurali, sebbene gli stessi interventi fossero già stati fatti oggetto di precedenti previsioni urbanistiche che avevano iniziato ad avere attuazione. Viene in specie censurato il difetto di adeguata motivazione e contestato il ricorso allo strumento del piano di attuazione.<br />	<br />
La censura è fondata nei termini di seguito precisati.<br />	<br />
Risulta dagli atti versati in giudizio, ed è peraltro pacifico tra le parti, che le disposizioni della variante impugnata “consentono alla ricorrente i medesimi interventi edilizi precedentemente previsti” (memoria della difesa comunale depositata il 28.9.2010, pag. 3), cioè che erano già stati contemplati dal “piano di migliorante agricolo” del 1999 e dal “programma integrato d’intervento” del 2002, solo che le nuove previsioni urbanistiche pretendono adesso la previa predisposizione di un “piano di recupero”. In termini generali deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 65 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, non è escluso che anche un piano integrato d’intervento possa essere seguito da un piano attuativo, come strumento urbanistico di dettaglio, col risultato che non appare ontologicamente incompatibile la previsione di un piano di recupero con riferimento ad interventi previsti da un precedente piano integrato d’intervento. Tuttavia nella specie è accaduto che attraverso i pregressi atti di cui l’intervento di Berignone era stato fatto oggetto si era sicuramente ingenerato nei proprietari dell’area un legittimo affidamento circa la volontà dell’Amministrazione di consentire la effettiva realizzazione degli interventi stessi senza ulteriori adempimenti, con il risultato che le nuove e gravose previsioni che impongono l’ulteriore passaggio attraverso la predisposizione e l’approvazione di un piano di recupero avrebbero certamente necessitato di una adeguata motivazione, che desse conto della avvenuta ponderazione anche delle esigenze e degli affidamenti stessi, motivazione che è nella specie mancata. D’altra parte è noto che se le scelte urbanistiche, in quanto connotate da un tasso di discrezionalità significativamente elevato, non necessitano di altra motivazione oltre quella che è dato evincere dall’esame dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione degli atti di pianificazione, tuttavia la giurisprudenza ha poi individuato una serie di casi specifici nei quali sussiste un obbligo di motivazione rafforzato in capo all’Amministrazione, casi tra i quali spicca proprio quello della sussistenza di un affidamento qualificato del privato, cioè la situazione nella quale la p.a. ha posto in essere una serie di atti o comportamenti dai quali “si genera l’affidamento, cioè l’aspettativa che il successivo comportamento dell’affidante sia coerente con quello che, in precedenza, ha generato l’altrui fiducia” (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame, poiché è di tutta evidenza che le ricorrenti, dopo il lungo <i>iter</i> sopra descritto (piano di miglioramento agricolo, programma integrato d’intervento, richiesta di rilascio dei titoli edilizi seguita da richieste istruttorie da parte del Comune), dopo aver sottoscritto un atto di sottomissione e aver provveduto alla realizzazione di opere a scomputo ecc. ben potevano dirsi titolari di affidamento circa una coerente condotta dell’Amministrazione comunale in ordine all’assentimento alla realizzazione delle opere in esame. <br />	<br />
Le considerazioni che precedono portano all’accoglimento della prima proposta censura, sussistendo il difetto di adeguata motivazione degli atti gravati in punto di rinnovata disciplina degli interventi in località Berignone. Ciò è sufficiente a determinare l’annullamento, <i>in parte qua</i>, degli atti gravati, potendosi ritenere assorbite le ulteriori censure che attengono a profili puntuali delle scelte operate, anch’esse travolte dall’annullamento e anch’esse in ipotesi oggetto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i connessi motivi aggiunti, e per l’effetto annulla, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, gli atti gravati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Casole d’Elsa al pagamento delle spese di giudizio a favore delle ricorrenti liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cpa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-1-2011-n-111/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2011 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a></p>
<p>Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze: 111/2007Registro Generale: 184/2007 nelle persone dei Signori: PAOLO NUMERICO Presidente ROSA PANUNZIO Cons.ALESSANDRO MAGGIO Cons., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la concessione demaniale marittima rilasciata in contrasto con i criteri di valutazione autoimposti dall’amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA SARDEGNA <br />
SEZIONE  PRIMA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 111/2007<br />Registro Generale: 184/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PAOLO NUMERICO Presidente<br /> ROSA PANUNZIO Cons.<br />ALESSANDRO MAGGIO Cons., relatore </p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Marzo 2007<br />
VISTO il ricorso 184/2007  proposto da<br />
<b>CENTRO COMMERCIALE PERRA DI SERRELI PALMIRA &#038; C SNC </b> rappresentato e difeso dagli avvocati PORCU STEFANO BARBERIO MAURO  con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA GARIBALDIN.105  presso lo studio dell’avvocato PORCU STEFANO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</b> e <b>DIRETTORE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO REGIONE SARDA</b>, rappresentati e difesi da: CAMBA ALESSANDRA TRINCAS SANDRA con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO  N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA;<br />
<b>ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI</b>,<b>FINANZE E URBANISTICA</b>, <b>CONFERENZA SERVIZI C/O ASS.TO REG.LE ENTI LOCALI FIN. URB., </b> <b>COMUNE DI SINNAI</b> non costituiti in giudizio;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>FONTANA ALESSIO</b>   rappresentato e difeso da: LOCCI ALESSIO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA SAN LUCIFERO  N.72 presso la sua sede;</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>DITTA INDIVIDUALE FONTANA ALESSIO </b> non costituita in giudizio;</p>
<p><b>CARLEO GUGLIELMO </b> rappresentato e difeso da: MARGELLI RENATO con domicilio eletto in CAGLIARI VIA BESTA  N.2 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione 22/12/2006 n. 2811/D con la quale il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ha rilasciato alla Ditta individuale Alessio Fontana una concessione demaniale marittima per un’area nel Comune di Sinnai, località Torre delle Stelle – Spiaggia di “Genn’e Mari”, e di ogni altro atto antecedente e successivo, preordinato e connesso, ivi comprese le richiamate relazione istruttoria 18.12.2006 e lettera 9.10.2006 prot. n. 26042, nonché della determinazione 20.10.2003 prot. 42149 del Direttore Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica;del verbale 4.7.2002 della Conferenza di Servizi.</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: <br />
CARLEO GUGLIELMO DIRETTORE SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO REGIONE SARDA FONTANA ALESSIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <br />
VISTI gli atti tutti della causa; <br />
NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. ALESSANDRO MAGGIO, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
VISTO l&#8217;art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall&#8217;art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che appare fondata la censura con cui il ricorrente deduce il contrasto della istanza del sig. Fontana con i criteri in base ai quali doveva essere valutata la domanda di concessione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA<br />
accoglie l’istanza cautelare, e per l’effetto sospende l’impugnata determinazione 22/12/2006 n. 2811/D.<br />
Fissa l’udienza del 21 novembre 2007 per la trattazione del merito della causa</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI , li 21 Marzo 2007<br />
L’Estensore	                                                                																																																																																												</p>
<p>Il Presidente</p>
<p>Depositata in segreteria il 21/03/2007</p>
<p>IL DIRETTORE DI SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-3-2007-n-111/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/3/2007 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale che nega l’esercizio di autotutela su una procedura ablativa (esecuzione di piano di lottizzazione tramite esproprio: la sospensiva era chiesta da una curatela fallimentare, nei confronti di atti di una societa’ di trasformazione urbana). Infatti, esiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione in tema di esercizio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-2-2007-n-111/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/2/2007 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale che nega l’esercizio di autotutela  su una  procedura ablativa (esecuzione di piano di lottizzazione tramite esproprio: la sospensiva era chiesta da una curatela fallimentare, nei confronti di atti di una societa’ di trasformazione urbana). Infatti, esiste  ampia discrezionalità dell’Amministrazione in tema di esercizio del potere di autotutela. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 111/2007<br />
Registro Generale: 117/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />FERDINANDO MINICHINI Cons. , relatore<br />
MICHELANGELO MARIA LIGUORI Primo  Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 01 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 117/2007  proposto da:<br />
<b>CURATELA DEL FALLIMENTO EDIL INVEST S.R.L.</b><br />rappresentato e difeso da:<br />
PERONGINI AVV. SERGIOcon domicilio eletto in SALERNOVIA MANZO 64presso<br />
PERONGINI AVV. SERGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARONISSI</b><br />  Rappr.to e difeso da<br />
AVV.FABRIZIO MURINO</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>S.T.U. IRNUM S.P.A</b><br />
Rappr.ta e difesa da<br />
AVV.GIUSEPPEVITOLO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’atto di riscontro ed atto di diffida emesso in data 24.10.2006,notificato in data 15.11.2006,recante diniego sull’istanza di annullamento in sede di autotutela degli atti del procedimento espropriativo avente a oggetto l’area dell’ex lottizzazione Ferrerai;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE BARONISSI<br />
S.T.U.IRNUM</p>
<p>Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Considerato che il ricorso,come rileva il Comune,appare intempestivo nella parte in cui avversa i pregressi provvedimenti ; e tenuto conto nell’ampia discrezionalità della Amministrazione in tema di esercizio del potere di autotutela;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO , li 1 Febbraio 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2006 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2006-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2006-n-111/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2006 n.111</a></p>
<p>Pres. Baccarini, est. Carella Roland Berger Strategy Consultants s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministro dell’Economia e Finanze (Avv. Stato), ATI Ecosfera S.p.a.- Società Livolsi &#038; Partners S.p.a. (Avv. P. D’Amelio) non può essere richiesto, quale requisito oggettivo di partecipazione, il precedente svolgimento di attività strategica, organizzativa e di analisi dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2006-n-111/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2006 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, est. Carella<br /> Roland Berger Strategy Consultants s.r.l. (Avv. A. Clarizia) c. Ministro dell’Economia e Finanze (Avv. Stato), ATI Ecosfera S.p.a.- Società Livolsi &#038; Partners S.p.a. (Avv. P. D’Amelio)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non può essere richiesto, quale requisito oggettivo di partecipazione, il precedente svolgimento di attività strategica, organizzativa e di analisi dei processi, non rientrando queste nell&#8217;elenco di servizi ex All. 1, D. Lgs. 157/1995</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Appalto di servizi – Attività strategica, organizzativa e di analisi dei processi – Non rientra nelle categorie di servizi previsti dall’All. 1 D.Lgs. 157/1995 – Conseguenze &#8211; Inidoneità delle suddette attività a costituire requisito oggettivo di partecipazione alla gara																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Prestazione della cauzione provvisoria – Fideiussione – Intestazione – Riferimento alla sola impresa mandataria – Sufficienza 																																																																																												</p>
<p>3.	Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Regolarità contributiva – Dimostrazione – Presentazione della richiesta all’INPS di rilascio del certificato di regolarità contributiva insieme ad autocertificazione &#8211; Idoneità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Negli appalti di servizi non può essere richiesto dal bando di gara, quale requisito oggettivo di partecipazione, il precedente svolgimento di attività strategica, organizzativa e di analisi dei processi, non rientrando tali attività nelle categorie di servizi tassativamente previste ed elencate nell’All. 1, D. Lgs. 157/1995.																																																																																												</p>
<p>2.	Nel caso di costituenda associazione temporanea di imprese, è legittima la prestazione della cauzione provvisoria con fideiussione intestata alla sola impresa mandataria (1). 																																																																																												</p>
<p>3.	Nelle gare di appalto, il requisito della regolarità contributiva può essere dimostrato anche allegando la richiesta all’Inps di rilascio del certificato, unitamente ad una dichiarazione autocertificativa ex D.P.R. 445/2000.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) <i>Contra</i> CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIA &#8211; <a href="/ga/id/2005/10/7129/g">Sentenza 4 ottobre 2005 n. 8</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7750_7750.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. QUARANTA prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate &#8211; Regione Puglia &#8211; Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato e il relativo limite di spesa &#8211; Remunerazione con regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale È</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate &#8211; Regione Puglia &#8211; Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato e il relativo limite di spesa &#8211; Remunerazione con regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		CONTRI		    Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 dicembre 2003, del 19 e del 29 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 178, 261 e 262 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1, del Centro diagnostico salentino, del Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” s.p.a. e della Regione Puglia; <br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Centro diagnostico salentino, M. Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” s.p.a., Beniamino Caravita di Toritto, Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora per la Regione Puglia e Vito Aurelio Pappalepore per l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1. </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con tre provvedimenti di pressoché identico contenuto (r.o. nn. 178, 261 e 262 del 2004), il primo dei quali avente forma di sentenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione – dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).<br />
     Il Tribunale rimettente deduce che-1.1. «le censure sollevate nel ricorso in ordine alla assegnazione di risorse economiche per l&#8217;acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati impongono l&#8217;esame dei seguenti profili: a) la competenza a disporre, ai vari livelli, l&#8217;assegnazione di risorse per lo svolgimento di diverse attività che spettano al Servizio sanitario regionale; b) la posizione rivestita dalle istituzioni private nell&#8217;ambito del Servizio sanitario regionale; c) le modalità di finanziamento delle istituzioni pubbliche e di quelle private; d) i criteri preposti alla ripartizione delle risorse economiche tra le varie finalità perseguite dal Servizio sanitario regionale, nonché all&#8217;assegnazione delle stesse alla assistenza specialistica ambulatoriale e, quindi, alla determinazione dei tetti di spesa relativi all&#8217;acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati».<br />
    Nei provvedimenti di rimessione, pertanto, si procede ad una analitica disamina della normativa, statale e regionale, recante la disciplina dei profili suddetti.<br />
     Premesso il quadro normativo di-1.2. riferimento, il rimettente, per quanto, specificamente, attiene alla disposizione impugnata nella «parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», osserva che «le determinazioni amministrative sono vincolate dall&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, che fissa questo tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998». In tal modo, quindi, «non si tiene in alcun conto l&#8217;andamento della domanda negli anni successivi al 1998», andamento che mostra, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l&#8217;assegnazione di somme per l&#8217;acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni». <br />
    Ne deriva, secondo il giudice a quo, che la disposizione censurata viola «il principio di razionalità delle scelte sancito dagli artt. 3 (in funzione dell&#8217;eguaglianza) e 97 (in funzione della bontà dell&#8217;azione amministrativa) della Costituzione, nonché l&#8217;art. 117 della Costituzione, in quanto contraddice vari principî fondamentali sanciti dalla legislazione statale nella materia», rinvenibili, in particolare, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).<br />
    Infatti, «l&#8217;insieme delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che il Servizio sanitario regionale deve rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private deve essere suddiviso fra le une e le altre in base alle esigenze primarie di assicurare la libertà di scelta dell&#8217;utente» (art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), «l&#8217;efficace competizione fra le strutture accreditate», ex art. 8-quater, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, nonché l&#8217;equiordinazione delle stesse (sancita dall&#8217;art. 8-bis, comma 1, e dall&#8217;art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992), e, da ultimo, «l&#8217;economicità della scelta, dovendo l&#8217;acquisto conseguire anche a valutazioni comparative della qualità e dei costi», così come stabilito dall&#8217;art. 8-quinquies, comma 2, del già citato d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
    Sempre in relazione all&#8217;art. 117 della Costituzione, e «con specifico riguardo alle norme che sanciscono l&#8217;equiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle private», il rimettente osserva che «il dubbio di costituzionalità» non parrebbe escluso dalla circostanza che la disposizione censurata preveda che «i patti relativi a programmi comprendenti volumi di prestazioni pari a quelli erogati nel 1998 riguardino sia le strutture pubbliche che quelle private; ciò perché tali accordi, in base alla legislazione regionale, non intercorrono con i presidî ospedalieri amministrati dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), cioè la stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere pubbliche».<br />
    Circa, infine, la rilevanza della questione il rimettente ritiene che la stessa sia «indubbia», giacché la declaratoria d&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 – «nella parte in cui prevede che le AUSL stipulano con le strutture private patti relativi a programmi comprendenti prestazioni sanitarie per volumi pari a quelli erogati nel 1998, da remunerare a tariffa intera» – comporterebbe l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati. <br />
     È intervenuto il Centro diagnostico-2. salentino (parte ricorrente nel primo dei tre giudizi a quibus), il quale si è costituito con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 aprile 2004, ed ha chiesto l&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale.<br />
     Nel premettere che «alcuni dei-2.1. principî fondamentali affermati dal Tribunale amministrativo regionale pugliese sono stati recentemente confermati dal Consiglio di Stato», la predetta parte privata sottolinea quella che definisce come «la sostanziale ribellione ai principî cardine dell&#8217;ordinamento statuale in materia, da parte della Regione Puglia», realizzata per effetto dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, disposizione alla stregua della quale «i volumi di prestazioni da concordarsi con le strutture private (ai fini dell&#8217;attribuzione dei relativi budgets) devono essere fissati “in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998”». <br />
    È proprio, difatti, il riferimento ai volumi di prestazioni “erogati nel 1998” – sulla base dei quali gli atti regionali, impugnati nel giudizio a quo, individuano in concreto «le prestazioni da corrispondersi a tariffa intera alle strutture private (cd. montante), prevedendo poi (peraltro solo per un piccolo margine) il pagamento in misura ridotta delle prestazioni ulteriormente erogate (sino al cd. tetto invalicabile)» – a formare oggetto del dubbio di costituzionalità, giacché l&#8217;impiego di tale sistema darebbe luogo a determinazioni che «ignorano l&#8217;effettiva evoluzione della domanda» in materia di prestazioni sanitarie.<br />
    «È infatti evidente» – prosegue la parte privata – che «per le prestazioni de quibus le somme che l&#8217;Amministrazione sanitaria ha a disposizione devono essere ripartite per l&#8217;acquisto di prestazioni da parte di strutture pubbliche e private, non già in base a dati cristallizzati nel corso del tempo, né tantomeno sulla scorta di una inammissibile discriminazione soggettiva» tra tali strutture, dovendo piuttosto tale ripartizione avvenire – «pur nella riconosciuta limitatezza delle risorse» – sulla scorta di «criteri che, sulla base dell&#8217;atteggiarsi della domanda dell&#8217;utenza, possano realmente garantire la piena equiordinazione e la concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private».<br />
    Da ciò deriva, quindi, «la evidente violazione» dell&#8217;art. 117 della Costituzione realizzata dalla norma impugnata – sub specie di contrasto con taluni principî fondamentali posti dalla legislazione statale (quali quelli della «libertà di scelta dell&#8217;utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate», e della necessità che l&#8217;acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi») – nella parte in cui «vincola al risalente volume di prestazioni erogate nel 1998 il volume di prestazioni “concordato” (…) da attribuire alle strutture private per l&#8217;anno 2003, prescindendo del tutto dal concreto atteggiarsi della domanda dell&#8217;utenza per come registrato nei cinque anni intercorsi».<br />
    «Indiscutibile», poi, «è anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.», giacché «vengono differentemente trattati soggetti (pubblici e privati) equiordinati dalla disciplina di sistema», mentre viene osservato come «i principî fondamentali innanzi richiamati» siano «precipuamente funzionali all&#8217;ottimizzazione del sistema attraverso la equiordinazione e la concorrenza tra le strutture, a beneficio ultimo del miglioramento del servizio e cioè della quantità/qualità di prestazioni da erogarsi con le risorse disponibili». Sempre, infatti, in relazione al profilo della violazione dell&#8217;art. 97 Cost. viene rilevato che la norma impugnata, «vincolando il budget da assegnarsi al risalente dato del 1998, senza aver riguardo al concreto atteggiarsi della domanda», se – da un lato – «non premia lo sforzo di qualità compiuto dalle strutture private nei riguardi dell&#8217;utenza» (essendo stata essa, medio tempore, «attratta dal miglior servizio erogato dalle medesime strutture»), «dall&#8217;altro non punisce l&#8217;incapacità riscontrabile, nello stesso arco temporale, nei confronti delle strutture pubbliche nel saper adeguatamente ed allo stesso modo attrarre l&#8217;utenza».<br />
     È intervenuta in giudizio anche-3. la Regione Puglia, la quale si è soffermata, preliminarmente, ad illustrare il contenuto della disposizione impugnata, riassumendo taluni punti salienti dell&#8217;iter argomentativo svolto dal giudice a quo.<br />
     In particolare,-3.1. la Regione ha eccepito la «inammissibilità della questione», e ciò sotto il duplice profilo della «carenza di motivazione circa la rilevanza», ovvero della «insufficienza della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza».<br />
    Secondo la Regione, difatti, il Tribunale rimettente «non descrive i presupposti di fatto da cui trae origine il giudizio di costituzionalità», in tal modo contravvenendo a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «i presupposti di fatto che si riflettono sull&#8217;individuazione della norma da applicare nel giudizio principale, e quindi sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, devono essere verificati e descritti dal giudice a quo nell&#8217;ordinanza di rimessione, a pena di manifesta inammissibilità della questione» (sentenza n. 37 del 1999, ma è richiamata anche la sentenza n. 173 del 1992).<br />
    «Né, d&#8217;altra parte, emergono con chiarezza» – prosegue la Regione – «i profili di illegittimità dell&#8217;art. 30, comma 4, denunciati dal giudice a quo», giacché soltanto da «alcuni passi della sentenza si ha la sensazione che il TAR voglia investire della questione di legittimità costituzionale la determinazione del limite massimo annuale di spesa sostenibile dalla Regione per l&#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate». Se così fosse, però, si dovrebbe allora rilevare «che l&#8217;art. 30, comma 4, non disciplina il limite massimo annuale di spesa», atteso che «un riferimento a tale limite è contenuto nel comma 6 dell&#8217;art. 30 della legge regionale n. 4 del 2003, mentre la compiuta disciplina di detto limite è rinvenibile nell&#8217;art. 25, comma 1», della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2000).<br />
    Rileva, inoltre, la Regione che in «altri passi della sentenza sembrerebbe che il giudice a quo ritenga illegittimo il sistema di finanziamento dei presidî ospedalieri dettato dalla legislazione pugliese (per quota capitaria anziché attraverso la remunerazione delle prestazioni) e che tale illegittimità si rifletta sulle modalità con le quali l&#8217;art. 30, comma 4, fissa il limite di spesa entro il quale le prestazioni rese dalle strutture accreditate pubbliche e private sono remunerate a tariffa intera»; se tale, tuttavia, fosse il significato da attribuire all&#8217;iniziativa del rimettente la stessa sarebbe del pari inammissibile, «incorrendo (…) in un&#8217;aberratio ictus». <br />
     Nel merito-3.2. la Regione ha proceduto ad una analitica ricostruzione della «distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera».<br />
    Ciò premesso, la stessa Regione ha osservato come la regolamentazione della materia sanitaria sia stata affidata, a livello statale, al d.lgs. n. 502 del 1992, il quale però – con riferimento all&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie – ha rimesso l&#8217;individuazione della disciplina concreta ad un atto statale di indirizzo e coordinamento (art. 8-quater, comma 3). <br />
    Tuttavia, osserva la Regione, la «mancata adozione da parte dello Stato dell&#8217;atto di indirizzo e coordinamento», di cui alla norma suddetta, e con essa «la successiva soppressione del relativo potere statale» ad opera dell&#8217;art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «consentono di concludere che le Regioni siano autorizzate a disciplinare gli ambiti la cui disciplina era delegata a tale atto dall&#8217;art. 8-quater, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, avendo come unico limite i criteri dettati dal successivo comma 4». <br />
    Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Regione ha dedotto la «infondatezza delle censure di violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione», soffermandosi su quelli che – a suo dire – sarebbero i (veri) «principî “desumibili” dalla legislazione statale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera» (ed in particolare in ordine al ruolo ed alle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle altre strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale), giacché il rimettente, a suo dire, sarebbe incorso in un «equivoco di fondo» nella individuazione di tali principî.<br />
    «L&#8217;errore interpretativo del giudice a quo», si sostiene, consisterebbe «nel considerare come poste sullo stesso piano, in generale, tutte le strutture pubbliche e quelle private, anziché le strutture accreditate, pubbliche e private», e ciò nella pretesa di estendere tale approccio interpretativo (viceversa errato) «a tutte le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992», ricavando dalle stesse quei «principî fondamentali che, a suo parere, l&#8217;art. 30, comma 4, della legge reg. n. 4 del 2003 violerebbe».<br />
    Tali principî, invece, «sono chiaramente individuabili e non coincidono con quelli estratti dal giudice a quo», giacché il citato d.lgs. n. 502 del 1992 «ha inteso porre sullo stesso piano le strutture “accreditate” con le quali le ASL stipulano appositi accordi/contratti e non in generale tutte le strutture pubbliche e quelle private». Gli stessi principî, quindi, della libera scelta del luogo di cura e della efficace competizione tra strutture troverebbero applicazione «esclusivamente tra i soggetti “accreditati con i quali siano definiti appositi accordi contrattuali”», ex artt. 8-bis, comma 2, e 8-quater, comma 3, lettera b), del citato d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
    Né «sembra, infine, che dagli articoli 8-bis, comma 1, e 8-sexies, comma 1, possa desumersi un principio di equiordinazione tra tutte le strutture pubbliche e quelle private», giacché il primo «si limita ad elencare soggetti erogatori dei livelli essenziali di assistenza senza, tuttavia, nulla disporre in ordine al reciproco rapporto tra di essi», mentre il secondo «detta la disciplina delle modalità di finanziamento delle strutture che erogano assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale e che stipulano con le ASL appositi accordi», ma «non invece la disciplina del finanziamento delle ASL e, conseguentemente, dei presidî dalle stesse gestiti». <br />
    Sulla scorta, pertanto, di tali considerazioni la Regione ha concluso nel senso che i «principî affermati dal giudice a quo (…) non esistono nel d.lgs. n. 502 del 2002», e che gli stessi sono «frutto di una interpretazione distorta della legislazione statale», con conseguente infondatezza della censura relativa al contrasto con l&#8217;art. 117 Cost., giacché basata proprio sulla supposta violazione dei principî suddetti.<br />
    -3.3. La Regione inoltre – in aggiunta ai rilievi di cui innanzi – ha dedotto la «inammissibilità della questione di legittimità costituzionale», in ragione della «errata individuazione da parte del giudice a quo delle disposizioni regionali da sottoporre al giudizio della Corte», cioè a dire per «aberratio ictus».<br />
     Infine, è stata dedotta la-3.4. «infondatezza delle censure di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione».<br />
     Si è costituita in giudizio anche-4. l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 (parte resistente nei primi due giudizi a quibus), con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 24 febbraio 2004.<br />
    Preliminarmente, è stata eccepita «l&#8217;inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale per irrilevanza ai fini della decisione del giudizio pendente dinnanzi al TAR», e ciò sotto un triplice profilo.<br />
    Si osserva, difatti, che «a carico del ricorso a quo sono state sollevate diverse eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità, preliminari rispetto ad ogni decisione sul merito», sulle quali, tuttavia, il rimettente «ha ritenuto di non pronunciarsi»; si osserva, inoltre, che – stando a quanto affermato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale pugliese – «nel 1998 (data cui la norma sospettata di illegittimità costituzionale si riferisce) la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti (per la tardività degli atti adottati di determinazione del tetto di spesa assegnato ad ogni struttura)», sicché, «in concreto», «non vi sarebbe alcuna lesione derivante dall&#8217;applicazione» della norma impugnata, atteso che la stessa prende a riferimento, appunto, tale annualità; rileva, infine, che i provvedimenti impugnati non si fondano, comunque, sulla norma censurata.<br />
    Nel merito, invece, è stata dedotta «la manifesta infondatezza della questione sollevata, avendo il TAR per la Puglia operato una ricostruzione solo parziale dei principî che regolano il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, come disciplinato dal d.lgs. n. 502 del 1992», giacché dagli stessi si evince che le strutture private possono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale «solo se istituzionalmente accreditate e solo nei limiti degli accordi contrattuali», operando, così, il principio della equiordinazione limitatamente alle strutture “accreditate”, e non in termini assoluti.<br />
     Si è, infine, costituito in giudizio –-5. con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 4 maggio 2004 – anche il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” (parte ricorrente nel secondo dei tre giudizi a quibus), limitandosi ad insistere «per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione».<br />
     Con memoria depositata il 25 gennaio-6. 2005, l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando, in via preliminare, l&#8217;affermazione del giudice rimettente secondo cui la questione sollevata «rientrerebbe nella materia della “tutela della salute” e, quindi, nella potestà legislativa concorrente in cui spetta alla legislazione statale fissare i principî fondamentali», affermando – alla luce di quanto statuito nella richiamata sentenza n. 380 del 2004 della Corte – che «non tutto ciò che ha una generica attinenza con la salute (o meglio con il sistema Sanità) rientra nella potestà legislativa concorrente prevista per la “tutela della salute”».<br />
    Si osserva, inoltre, che, quand&#8217;anche questa Corte dovesse ritenere «la materia della ripartizione delle risorse finanziarie relative alla Sanità» rientrante «nella potestà legislativa concorrente riguardante la “tutela della salute” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.», ciò non escluderebbe, comunque, la necessità di rigettare la questione sollevata, «atteso che “in tale quadro le Regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolari, approvando – fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall&#8217;art. 127 della Costituzione – una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale”» (è citata la sentenza n. 510 del 2002).<br />
     Ciò premesso, l&#8217;Azienda unità-6.1. sanitaria locale Lecce 1 – nel ripercorrere le censure prospettate dal Tribunale amministrativo rimettente, rilevando come sia lo stesso giudice a quo, non solo a negare alla disposizione impugnata carattere innovativo (essendo la stessa «già contenuta» nell&#8217;art. 25, comma 4, della legge regionale n. 28 del 2000), ma anche a porre in evidenza la «conformità di tale disciplina ai principî sanciti dalla legislazione nazionale» – sottolinea come sia ardua «l&#8217;individuazione dei motivi per cui la norma regionale sarebbe sospetta di incostituzionalità e, soprattutto, la sollevata questione sarebbe rilevante ai fini del decidere».<br />
    Quanto, invece, al merito della questione, l&#8217;azienda sanitaria leccese si riporta, sostanzialmente, a quanto già sostenuto in occasione della costituzione in giudizio.<br />
     Ha depositato memoria, il 26 gennaio-7. 2005, anche il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve”, integrando così le scarne considerazioni svolte nel precedente atto di costituzione.<br />
     Sul presupposto che la questione di-7.1. legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sia «certamente rilevante ed ammissibile», la parte privata suddetta osserva – quale «premessa indispensabile all&#8217;esame della vicenda» – che, nel caso di specie, «non è in contestazione la possibilità di subire un c.d. “tetto di spesa”» nella remunerazione delle prestazioni sanitarie, quanto piuttosto la scelta della disposizione impugnata di distribuire «le risorse finanziarie secondo criteri iniqui ed apodittici».<br />
    Infatti, il principio della equiordinazione tra strutture pubbliche e private, enunciato dalla legislazione statale, sarebbe stato disatteso dal legislatore regionale, come avrebbe posto in evidenza lo stesso giudice rimettente.<br />
    Questi, invero, ha sottolineato – richiamando il combinato disposto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull&#8217;assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2001) – come la legge regionale n. 4 del 2003 abbia escluso dalla «fissazione di tetti massimi di remunerazione» le Aziende sanitarie locali «che amministrano tutti i restanti presidî ospedalieri non eretti in aziende autonome», giacché il loro finanziamento «avviene con il diverso “sistema” per quote capitarie». Su tali basi, pertanto, il Tribunale amministrativo rimettente sarebbe «giunto all&#8217;unica conclusione possibile: il criterio della regressione quale sistema di pagamento delle prestazioni erogate al di là del c.d. “tetto di spesa” non può legittimamente operare, perché funzionante solo nei confronti delle strutture private, delle aziende ospedaliere autonome», e non pure «nei confronti delle ASL e dei presidî ospedalieri».<br />
    La norma regionale impugnata sarebbe, dunque, contraria – secondo il Laboratorio “Madonna delle Neve” – «a numerosi principî costituzionali».<br />
    Con particolare riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, prosegue la parte privata suddetta, deve osservarsi che tale parametro «è stato invocato e ritenuto violato dal giudice rimettente» in quanto la disposizione impugnata nel prendere «le mosse da un precetto contenuto nella legge statale (…) “tenta” di fare proprio il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private», il quale però «viene relegato solo a un profilo formale, ma disatteso nella sostanza».<br />
    Quanto, invece, «al riferimento ai principî del giusto procedimento, buon andamento e buona amministrazione, ex art. 97 Cost.», le osservazioni appena svolte confermerebbero «la realizzazione di una vera e propria ipotesi di sviamento» della norma dallo scopo per cui era stata prevista, come evidenzierebbe anche l&#8217;analisi della giurisprudenza della Corte sul punto, secondo la quale «il riferimento all&#8217;art. 97 Cost. “implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata”» (si richiama la sentenza n. 63 del 1995).<br />
    Infine, in merito alla dedotta violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione, si osserva che «il legislatore ha esuberato anche nell&#8217;apprezzamento dei confini entro cui sarebbe stato legittimo il suo intervento regolativo della materia», avendo esso «operato un incauto scollamento con la disciplina statale». <br />
     In conclusione, il Laboratorio-7.2. “Madonna della Neve” ritiene che la disposizione impugnata costituisca «un esempio di vivido contrasto con altre norme costituzionali», pure da esso richiamate nel ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo rimettente, ma sulle quali quest&#8217;ultimo «ha ritenuto di non soffermarsi».<br />
    Tali norme (identificate negli articoli 24, 32, 41, 72, 81 e 113 della Costituzione) risulterebbero «tutte ampiamente e cumulativamente violate», per i motivi che la parte suddetta illustra nell&#8217;ultima parte della propria memoria.<br />
     In data 26 gennaio 2005 anche-8. la Regione Puglia ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha insistito nel riproporre le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, riassumendo – per il resto – sinteticamente le considerazioni ivi svolte. <br />
     Ha depositato, infine, una memoria-9. fuori termine il Centro diagnostico salentino.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, con tre distinti provvedimenti, questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione – dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che «a norma dell&#8217;art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».<br />
    1.1.— Premessa un&#8217;analitica (ma in più punti disorganica) ricostruzione del quadro normativo statale e regionale, concernente la materia della spesa sanitaria per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private, il giudice a quo ha espresso dubbi sulla conformità a Costituzione della disposizione suddetta, sia sotto il profilo della sua intrinseca irragionevolezza, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto quello della violazione dei principî fondamentali fissati in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in relazione all&#8217;art. 117 della Carta fondamentale.<br />
    Il rimettente, sostanzialmente, dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, in quanto la stessa – sia pure nei limiti delle risorse economiche necessariamente ristrette, destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale – non avrebbe seguito, fino in fondo, quel criterio della remunerazione delle prestazioni sanitarie – rese dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate – che assume a riferimento esclusivo (previa una valutazione comparativa tra le stesse) le quantità e qualità delle prestazioni erogate da entrambe.<br />
    La norma censurata, pertanto, si porrebbe in contrasto con quel principio di equiordinazione tra i due tipi di strutture, che costituisce il cardine fondamentale della legislazione statale in materia.<br />
    Come corollario di tale impostazione, il giudice a quo, sia pure confusamente, dubita anche della legittimità costituzionale della disposizione censurata «nella parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», in quanto, fissando il tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998, non terrebbe conto, irragionevolmente, dell&#8217;andamento della domanda negli anni successivi al 1998; andamento che dimostrerebbe, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l&#8217;assegnazione di somme per l&#8217;acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni». <br />
    Ciò integrerebbe, in particolare, la violazione del parametro costituzionale dell&#8217;art. 117 della Costituzione, dando luogo ad un evidente contrasto tra la norma regionale censurata e taluni principî fondamentali – oltre quello, già menzionato, della equiordinazione delle strutture pubbliche e private – desumibili dalla legislazione statale, quali, in sintesi, quelli della «libertà di scelta dell&#8217;utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate» e della necessità che l&#8217;acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi».</p>
<p>    2.— Deve, innanzi tutto, essere disposta la riunione dei giudizi, attesa l&#8217;identità delle questioni sollevate.<br />
     In via preliminare devono essere-3. rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia e dalla Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 sotto i profili della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, nonché della insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br />
    Dall&#8217;esame complessivo dei provvedimenti del rimettente, emerge, in effetti, con sufficiente approssimazione (tale, comunque, da consentire il vaglio di questa Corte), l&#8217;oggetto del giudizio quale sopra si è individuato. Del pari emerge, sia pure con qualche difficoltà ricostruttiva, l&#8217;iter argomentativo seguito dal giudice a quo, che appare sufficientemente idoneo a rivelare, da un lato, gli aspetti di rilevanza della questione e, dall&#8217;altro, il sostanziale profilo della ritenuta sua non manifesta infondatezza. <br />
    In sostanza, dai provvedimenti di rimessione si ricava che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma censurata sotto due distinti profili. <br />
    Il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all&#8217;anno 1998 ai fini della quantificazione, per l&#8217;anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. “tetto montante”, ignorando così l&#8217;effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall&#8217;utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate.<br />
     Orbene, i due profili sopra evidenziati-4. devono essere esaminati partitamente.<br />
     Con riferimento al primo di essi, deve-5. ritenersi la questione inammissibile.<br />
     Appare-5.1. ictu oculi evidente l&#8217;errore di fondo in cui è incorso il giudice a quo, il quale ha dato all&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 un significato che oggettivamente non ha, in quanto nello stesso non si rinviene affatto l&#8217;affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate.<br />
    La disposizione censurata, in realtà, si limita a stabilire, richiamando l&#8217;art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, che nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private, unitariamente considerate, abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (fissato a sua volta in misura corrispondente ai volumi dell&#8217;anno 1998), e quindi il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi “in eccesso” siano remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.<br />
    Orbene, la disposizione de qua, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, appunto unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, non opera alcuna discriminazione tra gli stessi, sicché la disposizione, di per sé considerata, non risulta in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.<br />
     Il giudice-5.2. a quo, sostanzialmente, ritiene che la Regione, malgrado la formale affermazione della equiordinazione tra i due tipi di strutture, pubbliche e private, operi una ingiustificata discriminazione – anche per effetto di norme diverse da quella censurata e di atti amministrativi applicativi di tale diversa normativa regionale – tra le situazioni riconducibili all&#8217;uno ed all&#8217;altro tipo di strutture, privilegiando quelle pubbliche a danno di quelle private. In tal modo, però, il rimettente, da un lato, coinvolge nelle sue doglianze norme che non formano oggetto di rimessione a questa Corte, e dall&#8217;altro, rileva come in sede attuativa di principî, pure enunciati dalle disposizioni suddette, la Regione abbia adottato determinazioni amministrative non coerenti con il disegno normativo desumibile dalla legislazione statale e regionale.<br />
    Più in particolare, il rimettente sembra dedurre l&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dal contenuto di altre norme che egli stesso rinviene, in particolare, nella legge della Regione Puglia 5 dicembre 2001, n. 32, recante “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2001” (artt. 7 e 12), nonché nella legge della stessa Regione 30 dicembre 1994, n. 38, recante “Norme sull&#8217;assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” (artt. 7 e 8). Tali norme vengono “criticate” nella parte in cui disciplinano la formazione del bilancio consolidato delle Aziende sanitarie locali (relativamente ai dati delle varie gestioni), articolato nella iscrizione, tra i ricavi, delle assegnazioni della Giunta regionale. Il Tribunale amministrativo, segnatamente, censura tale disciplina in relazione alla mancata previsione, per i vari presidî ospedalieri, della formazione di un autonomo bilancio che iscriva, invece, tra i ricavi, il valore delle prestazioni rese, e che sia finanziato in tal modo.<br />
    Il rimettente, però, non ha sollevato, come sarebbe stato invece necessario, questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni in luogo di (o in aggiunta a) quella relativa all&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003.<br />
    Questa Corte, per contro, ha avuto modo di precisare che «non possono costituire motivo di illegittimità di una norma non solo gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta (…), ma anche gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate» (sentenza n. 451 del 2000; nello stesso senso sentenza n. 63 del 1998).<br />
    Né sembra, infine, senza significato – sempre nella medesima prospettiva della declaratoria di inammissibilità della presente questione di legittimità, in relazione al profilo della (supposta) violazione del principio della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private – la circostanza che il principio de quo non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.<br />
    Ciò comporta che tale equiordinazione, al di fuori del campo della remunerazione delle prestazioni, non possa coinvolgere il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidî ospedalieri a diretta gestione delle AUSL di appartenenza. A questo riguardo è sufficiente osservare che i predetti presidî, in relazione alla loro struttura ed alle funzioni loro assegnate, svolgono compiti, ed hanno correlative esigenze finanziarie, ben diversi dai compiti e dalle esigenze delle strutture private.<br />
     Quanto, poi, al secondo profilo in cui-6. si articola la denuncia di illegittimità costituzionale avanzata dal giudice a quo, deve escludersene la fondatezza.<br />
     Come si è innanzi chiarito, il-6.1. Tribunale rimettente, in buona sostanza, ritiene che il riferimento contenuto nella norma oggetto di denuncia ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998 (ed al limite derivante dalla relativa spesa complessiva, sostenuta nello stesso anno), determini una inammissibile sfasatura temporale tra tali elementi e gli effettivi volumi di prestazione (nonché la spesa corrispondente) relativi all&#8217;anno 2003. <br />
    Si tratterebbe, dunque, di una previsione irragionevole, in quanto il legislatore regionale non avrebbe tenuto in alcun conto l&#8217;andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso tra il 1998 ed il 2003, e ciò con evidente danno delle strutture sanitarie private. <br />
     Orbene, in ordine a tale doglianza-6.2. occorre innanzitutto premettere che la norma censurata deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all&#8217;anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998. <br />
    Ciò premesso, il riferimento – contenuto nella norma de qua – ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella evenienza che, sola, può giustificare l&#8217;intervento sulla norma da parte di questa Corte, in applicazione del parametro di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    Non appare dubbio, infatti, che nel sistema di assistenza sanitaria – delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) – l&#8217;esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito individuale della dignità umana» (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio. In tale contesto, inoltre, non è senza significato che la disposizione censurata – a conferma di quella che appare essere la sua specifica finalità (commisurare l&#8217;attuazione del diritto alla salute alle effettive disponibilità finanziarie dell&#8217;ente territoriale) – sia stata inserita nelle norme attinenti alla formazione del bilancio di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione.<br />
    Ed è anche significativo – come, d&#8217;altronde, riconosciuto dallo stesso giudice a quo – che il riferimento, nella impugnata disposizione della legge regionale di bilancio, all&#8217;anno 1998, con particolare riguardo ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate e alla complessiva spesa sostenuta, trovi la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno «la capacità produttiva delle strutture private (…) si è potuta esplicare senza limiti». <br />
    È, infatti, proprio il Tribunale rimettente ad affermare testualmente che, nell&#8217;interpretazione della disposizione impugnata, «si deve tener conto che per il 1998, se la delibera della Giunta regionale n. 1800 del 1998 e le successive integrazioni hanno previsto un tetto di spesa globale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la delibera di Giunta regionale n. 74 del 1999 ha previsto una limitazione delle remunerazioni per i mesi di ottobre e novembre, nessuna limitazione ha in concreto operato», e ciò «per la tardività degli atti adottati» in esecuzione delle delibere suddette.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riuniti i giudizi, <br />
    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br />
    b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.</p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-10-2004-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-10-2004-n-111/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.111</a></p>
<p>A. Guida Pres. M. Filippi Est. E.M. Carluccio ed altri (Avv.ti G. Tanzarella, M. Carta e C. Dalle) contro l’Università della Valle D&#8217;Aosta in persona (Avv. A. Comba) e nei confronti di P. Passerin D&#8217;entreves (Avv.ti V. Barosio e V. Catellino) in caso di impossibilità di procedere alla nomina del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-10-2004-n-111/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Guida Pres. M. Filippi Est.<br /> E.M. Carluccio ed altri (Avv.ti G. Tanzarella, M. Carta e C. Dalle) contro l’Università della Valle D&#8217;Aosta in persona (Avv. A. Comba) e nei confronti di P. Passerin D&#8217;entreves (Avv.ti V. Barosio e V. Catellino)</span></p>
<hr />
<p>in caso di impossibilità di procedere alla nomina del nuovo Rettore entro il termine di prorogatio dell&#8217;organo, causa la mancata valida costituzione del Senato Accademico, tale nomina può essere effettuata, in via monocratica e d&#8217;urgenza, dal Presidente del Consiglio dell&#8217;Università</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Università – Nomina del nuovo Rettore – Impossibilità di procedere entro il termine di prorogatio causa l’invalida costituzione del Senato Accademico &#8211; Art. 4, del D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella L. 15/7/1994, n. 444 – Nomina effettuata in via monocratica e d’urgenza dal Presidente del Consiglio dell’Università &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 4, del D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito con modificazioni nella L. 15/7/1994, n. 444, stabilisce che gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga – che ai sensi dell’art. 3 non può comunque essere superiore ai quarantacinque giorni &#8211; aggiungendo che, nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo (comma 2). Ne consegue che è legittimo l’operato del Presidente del Consiglio dell’Università della Valle D’Aosta il quale, preso atto dell’impossibilità di procedere alla nomina del nuovo Rettore entro il termine di prorogatio dell’organo e secondo il procedimento ordinario previsto dallo Statuto, causa la non valida costituzione del Senato Accademico, ha provveduto direttamente alla nomina in via monocratica e d’urgenza, avvalendosi dei poteri conferiti dalla disciplina della proroga degli organi amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in caso di impossibilità di procedere alla nomina del nuovo Rettore entro il termine di prorogatio dell’organo, causa la mancata valida costituzione del Senato Accademico, tale nomina può essere effettuata, in via monocratica e d’urgenza, dal Presidente del Consiglio dell’Università</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.   111/2004 R.S.<br />
N.    14/2004 R.G.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</b></p>
<p>composto dai Signori: Antonio GUIDA, Presidente; Maddalena FILIPPI, 	 Consigliere, relatore; Francesco RICCIO, Consigliere																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 14/2004 proposto<br />
da <b>EMANUELE MARIA CARLUCCIO, GIANLUIGI GORLA, ARTHUR BODSON, DARIO ANTISERI</b>, rappre-sentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Maura Carta e Claudio Dalle, presso il quale ultimo sono elettivamente domiciliati in Aosta, a via Guido Rey n. 1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>UNIVERSITÀ DELLA VALLE D&#8217;AOSTA</b> in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dell’Università, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. An-drea Comba ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Domeni-co Palmas, in Aosta, piazza Narbonne, n. 16;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>PIETRO PASSERIN D&#8217;ENTREVES</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Barosio e Vincenzo Catellino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Porte Pretoriane, n. 19;</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) della deliberazione 26 novembre 2003, n. 14°, con cui il Consiglio dell’Università ha disposto “di considerare il Senato accademico giuridicamente non costituito e, di conseguenza, non atto a deliberare validamente”;<br />
b) di ogni altro atto o provvedimento alla deliberazione anzidetta preordinato, presupposto o comunque connesso, ivi espressamente inclusi la deliberazione del Consiglio 12 novembre 2003, n. 2A, istitutiva di “Gruppo di lavoro” per la verifica della legittima costituzione del Senato accademico e il decreto 28 novembre 2003, n. 12 con cui, in dipendenza di quanto statuito dal Consiglio con la deliberazione impugnata, il Presidente del Consiglio medesimo ha disposto la nomina, in via d’urgenza, del Rettore nella persona del controinteressato prof. Pietro Passerin d’Entreves;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso incidentale notificato dal controinteressato;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Università della Valle d&#8217;Aosta e del controinteressato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi all’udienza pubblica del 14 luglio 2004, relatore il consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Giancarlo Tanzarella per i ricorrenti, l&#8217;avv.  Andrea Comba per l&#8217;Università della Valle d&#8217;Aosta e l&#8217;avv. Vittorio Barosio per il controinteressato;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Il professor Emanuele Maria Carluccio, già Rettore pro tempore  dell’Università della Valle d’Aosta, insieme ai professori Gian Luigi Gorla, Arthur Bodson e Dario Antiseri – tutti componenti del Senato accademico della stessa Università &#8211; impugnano la deliberazione 26 novembre 2003, n. 14A, con cui il Consiglio dell’Università ha disposto “di considerare il Senato accademico giuridicamente non costituito e, di conseguenza, non atto a deliberare validamente”, nonché il successivo decreto 28 novembre 2003, n. 12, con cui il Presidente del Consiglio medesimo ha disposto la nomina, in via d’urgenza, del Rettore nella persona del professor Pietro Passerin d’Entreves.<br />
Con il ricorso viene impugnata inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Università 12 novembre 2003, n. 2A, istitutiva di Gruppo di lavoro per la verifica della legittima costituzione del Senato accademico.<br />
2. – La legittimità degli atti impugnati viene contestata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme statutarie (in relazione all’ art. 44, comma 1, lett. c; all’art. 12, comma 2, lett. g; agli artt. 12 e 13 dello Statuto), nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento, illogicità, difetto assoluto dei presupposti ed erroneità della motivazione.<br />
3. – Con ricorso incidentale il controinteressato prof. Passerin d’Entreves impugna la deliberazione del Senato accademico 15 ottobre 2003, n. 01, la deliberazione del Consiglio di corso di studi in Scienze dell’economia e della gestione aziendale 14 ottobre 2003, n. 1/2003, nella parte in cui viene eletto Presidente pro tempore il prof. Gianluigi Gorla. In via subordinata, il controinteressato impugna inoltre l’art. 12, comma 2, lett. g), dello Statuto, nel caso in cui si ritenesse che esso consenta la nomina a Rettore di soggetti che non siano professori ordinari dell’Università italiana. <br />
Avverso gli atti impugnati con il ricorso incidentale vengono dedotte le censure di violazione di norme statutarie (in relazione all’art. 18, commi 1 e 5; all’art. 44; all’art. 12, comma 2, lett. g, dello Statuto), nonché di eccesso di potere per avere il Senato proposto al Consiglio dell’Università un unico candidato anziché una terna, come richiesto dallo Statuto.<br />
4. – L’Università della Valle d’Aosta, costituitasi in giudizio, sostiene l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1- Oggetto del ricorso sono la deliberazione del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta che ha ritenuto il Senato accademico giuridicamente non costituito e il successivo decreto del Presidente di tale Consiglio con cui è stato nominato il Rettore della stessa Università.<br />
Il ricorso non è fondato.<br />
2. – E’ opportuno ripercorrere in fatto le vicende che hanno preceduto l’adozione degli atti impugnati.<br />
2.a – Il 27 aprile 2001 il Presidente del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta &#8211; istituita con D.G.R. 18 settembre 2000, n. 3134 – ha nominato Rettore della stessa Università, sino alla data del 15 ottobre 2003, il ricorrente prof. Carluccio.<br />
2.b &#8211; Il 15 ottobre 2003 – giorno di scadenza del mandato del Rettore &#8211; si è insediato il Senato accademico, costituito da tre membri: il Rettore pro tempore; il Presidente dell’unico Consiglio di corso di studio attivato in quel momento; e il Direttore della S.S.I.S. (Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria), struttura abilitata a rilasciare titoli post-lauream.  Lo stesso giorno il Senato accademico ha provveduto, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. g), dello Statuto, alla cooptazione, quali componenti del Senato, di altri due docenti individuati tra persona-lità altamente qualificate ed esperte di cooperazione internazionale nell’ambito della didattica e della ricerca scientifica, tra cui il ricorrente prof. Dario Antiseri.<br />
2.c – Il 22 ottobre 2003 il Senato accademico, così composto, si è riunito per formulare – secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 1, lett. g), dello Statuto &#8211; una rosa di tre nominativi nel cui ambito il Consiglio dell’Università avrebbe dovuto individuare il Rettore: la terna è stata formata con i nomi del ricorrente prof. Carluccio (Rettore  “in scadenza”), del prof. Gaspare Mura e del prof. Vittorio Ukmar.<br />
2.d – Il 12 novembre 2003 il Consiglio dell’Università – riunitosi per procedere alla nomina del Rettore sulla base della terna individuata dal Senato accademico – dopo una lunga discussione sulla regolarità della composizione del Senato al momento della formulazione della terna di nominativi, ha deciso di istituire un “Gruppo di lavoro per gli approfondimenti connessi all’attivazione del Senato Accademico”: in particolare, il Gruppo di lavoro avrebbe dovuto stabilire se l’art. 18 comma 1, lett. c), dello Statuto – ai sensi del quale i Presidenti dei Consigli di corso di studio fanno parte del Senato accademico &#8211; dovesse intendersi nel senso che, fino a quando le attribuzioni dei corsi di studio erano esercitate dai Comitati accademici, i Presidenti di questi ultimi fossero chiamati a far parte del Senato in luogo dei Presidenti dei Consigli di corso di studio.<br />
2.e – Il 19 novembre 2003 il Gruppo di lavoro – riunitosi per approfondire tale questione interpretativa &#8211; ha concluso, a maggioranza dei suoi componenti, ritenendo “che dalle norme dello Statuto che disciplinano la costituzione del  Senato accademico discenda la non completa composizione dello stesso, atteso che non sono stati chiamati a farne parte i presidenti dei Comitati di Ateneo preposti ai corsi di studio attivati. Il loro mancato inserimento non fa raggiungere il quorum strutturale previsto dall’art. 44, comma 1, lett. c)” dello Statuto .<br />
2.f – Il 26 novembre 2003 il Consiglio dell’Università, riunitosi ancora per procedere alla nomina del nuovo Rettore, ha assunto la deliberazione – impugnata con il ricorso &#8211; con la quale, accolte le conclusioni della tesi di maggioranza espresse dal Gruppo di lavoro, ha deliberato di considerare il Senato accademico “giuridicamente non costituito e, quindi, non atto a deliberare validamente”, invitando il Presidente del Consiglio dell’Università a “procedere, con proprio decreto, alla nomina del Rettore”. <br />
2.g – Il 28 novembre 2003, con il decreto pure oggetto di impugnazione, il Presidente del Consiglio dell’Università ha nominato Rettore dell’Università della Valle d’Aosta il prof. Passerin d’Entreves.<br />
3. – Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso – perché notificato alla sola Università e non anche al Presidente del Consiglio della stessa &#8211; dedotta dall’Amministrazione resistente e dal controinteressato: ad escludere la fondatezza dell’eccezione è sufficiente il rilievo che il Presidente del Consiglio ha agito non personalmente, ma in qualità di organo dell’ Università.<br />
4. –  Quanto al merito dell’impugnativa, va subito sottolineato che il ricorso muove dal presupposto che la ritenuta illegittimità della deliberazione con cui il Consiglio dell’Università ha scelto di aderire alle conclusioni raggiunte dal Gruppo di lavoro, comporti l’illegittimità del decreto di nomina del Rettore.<br />
Tale presupposto è erroneo.<br />
Infatti, come si sottolinea nella premessa del decreto, la ragione della nomina del Rettore deve essere individuata esclusivamente nella situazione di obiettiva impossibilità di procedere alla nomina di tale organo secondo il procedimento ordinario.<br />
4.a E’ da ricordare che l’art. 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, stabilisce che gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga – che ai sensi dell’art. 3 non può comunque essere superiore ai quarantacinque giorni &#8211; aggiungendo che, nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga,  la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo (comma 2). <br />
Nella specie, il periodo di proroga entro il quale l’organo amministrativo avrebbe dovuto essere ricostituito si sarebbe concluso il 29 novembre 2003: si è visto infatti che il mandato del Rettore era scaduto il 15 ottobre 2003.<br />
4.b &#8211; Come si legge nella motivazione del decreto, il Presidente del Consiglio dell’Università ha ritenuto di attivarsi dopo aver preso atto “dell’impossibilità di procedere alla nomina del Rettore secondo il procedimento disposto dall’art. 12, comma 2, lett. g) dello Statuto di Ateneo”, determinatasi a seguito della “delibera del Consiglio dell’Università n. 14A, del 26 novembre 2003, con la quale è stata accolta la tesi di maggioranza del gruppo di lavoro . . . in relazione alla non valida costituzione del Senato Accademico”.<br />
E’ dunque tale situazione di oggettiva impossibilità che ha indotto il Presidente del Consiglio dell’Università a procedere alla nomina del Rettore in via monocratica e d’urgenza, avvalendosi dei poteri conferiti dalla disciplina della proroga degli organi amministrativi. Nelle premesse del provvedimento vengono infatti richiamate le disposizioni del decreto legge n. 293 del 1994, e in particolare:<br />
“- l’art. 3. comma 1, il quale prevede che gli organi amministrativi non costituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del mandato;<br />
&#8211; l’art. 4, comma 2, il quale prevede che nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione dell’organo siano organi collegiali e questi non procedano alla nomina o designazione ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del te<br />
4.c &#8211;  Va rilevato ancora che la motivazione provvedimento non indica, tra le ragioni del ricorso a tale straordinaria procedura di nomina del Rettore, le conclusioni raggiunte dal Consiglio dell’Università secondo le quali il Senato accademico, come si legge nel dispositivo della deliberazione adottata il 26 novembre 2003, avrebbe dovuto ritenersi “giuridicamente non costituito e, di conseguenza, non atto a deliberare validamente”. La motivazione del decreto di nomina nemmeno contiene alcuna adesione alla tesi interpretativa con cui il Gruppo di lavoro ha ritenuto, a maggioranza dei suoi componenti, che anche i Presidenti dei Comitati di Ateneo pre-posti ai corsi di studio attivati avrebbero dovuto essere chiamati a far parte del Senato Accademico.<br />5. – Come si è anticipato, i ricorrenti deducono invece l’illegittimità del decreto di nomina del Rettore dall’illegittimità della deliberazione consiliare del 26 novembre 2003: le censure dedotte con il ricorso sono tutte volte a contestare la legittimità di tale deliberazione.<br />
5.a &#8211; Con il primo motivo si lamenta infatti l’erroneità della tesi interpretati-va che ha condotto il Consiglio a considerare il Senato accademico non va-lidamente costituito; con il secondo motivo si sostiene che la equiordinazio-ne tra Consiglio dell’Università e Senato accademico, sancita dall’articolo 10 dello Statuto, non consentirebbe al primo di arrogarsi il potere di dichia-rare l’illegittima costituzione del secondo; con il terzo motivo si lamenta “la forzata estromissione” del Rettore pro tempore dalla riunione del Consiglio del 12 novembre 2003, e la conseguente illegittimità delle deliberazioni as-sunte in tale riunione e in quella del successivo 26 novembre.<br />
Solo l’ultimo motivo riguarda la legittimità del decreto di nomina del Rettore, ma si esaurisce nel lamentarne l’illegittimità derivata in quanto adottato sul presupposto della illegittima costituzione del Senato.<br />
5.b &#8211; Si è visto però che un tale effetto viziante non è configurabile: il ricor-so alla procedura straordinaria di nomina del Rettore è stato determinato dalla sola circostanza della obiettiva impossibilità di costituire l’organo amministrativo entro il termine di proroga che sarebbe scaduto il giorno successivo. Né rileva il fatto che, con la deliberazione del 26 novembre 2003, il Consiglio dell’Università abbia ritenuto di invitare il Presidente del-lo stesso Consiglio a procedere con proprio decreto alla nomina del Rettore: il Consiglio – considerata l’imminenza della scadenza della prorogatio dell’organo e tenuto conto della situazione di impasse venutasi a creare – non ha conferito alcun mandato al Presidente, ma si è limitato ad “invitare” il Presidente ad esercitare un potere che allo stesso deriva direttamente dalla legge e non dal contenuto della deliberazione consiliare impugnata.<br />
6. – In conclusione, l’art. 4 del richiamato d. l. n. 293 del 1994 attribuisce al presidente dell’organo collegiale il potere-dovere autonomo di procedere alle nomine o alle designazioni spettanti allo stesso organo collegiale quando questo non vi provveda: trattasi di un potere proprio ed autonomo del presidente che ha come unico presupposto legittimante la mancata nomina o designazione da parte dell’organo collegiale, restando del tutto irrilevanti le ragioni che hanno determinato il mancato esercizio delle proprie funzioni da parte dell’organo collegiale.<br />
Nella specie, quindi, il Presidente del Consiglio dell’Università ha esercitato una propria competenza e non ha agito per delega o mandato dell’organo collegiale.<br />
Ed è appunto in relazione a tale aspetto – l’autonomia delle ragioni del decreto di nomina rispetto al contenuto del provvedimento adottato dal Consiglio &#8211; che l’Amministrazione resistente e il controinteressato dubitano della stessa sussistenza di un interesse all’impugnazione della deliberazione del Consiglio dell’Università del 26 novembre.<br />
7. – Anche a prescindere da questo profilo, va in ogni caso rilevato che le censure dedotte dai ricorrenti avverso la deliberazione consiliare, oltre che irrilevanti per quanto sopra esposte, non sono neppure fondate.<br />
7.a – Quanto al primo motivo, va condivisa la tesi secondo cui i Presidenti di Comitato Accademico &#8211; anche se non espressamente menzionati nell’art. 18, comma 1, lett. c), dello Statuto dell’Università – dovevano essere chiamati a far parte del Senato accademico. <br />
L&#8217;articolo 46, comma 3, dello Statuto prevede che: &#8220;Nel caso di attivazione di nuovi corsi di Studio, le attribuzioni conferite dal presente Statuto alle strutture competenti sono esercitate da un apposito Comitato accademico …&#8221;. <br />
 Ad avviso del Collegio deve ritenersi che nell’ambito delle attribuzioni esercitate in via sostitutiva dal Comitato accademico rientrino anche le funzioni che lo Statuto assegna al Presidente del Consiglio di corso di studio, le quali  dunque, nelle more della costituzione di tale organo, non potranno che essere esercitate al Presidente del Comitato Accademico, a nulla rilevando la circostanza che i Comitati Accademici, a differenza dei Consigli di corso di studi, siano nominati “non già dall’Organo accademico, bensì da quello di governo politico della Amministrazione”.<br />
7.b – Ma la censura non è fondata nemmeno nella parte in cui lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Consiglio dell’Università ritenendo che i Comitati accademici sostitutivi dei Consigli di corso al novembre 2003 fossero quattro. Secondo i ricorrenti tali Comitati sarebbero invece stati tre, due soli dei quali avrebbero avuto la possibilità di esprimere un componente nel Senato accademico: infatti – si sottolinea nel ricorso &#8211; con l’intervenuta costituzione del “Consiglio di corso di studio del corso di laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale” era stato disciolto il corrispondente Comitato accademico; inoltre il Presidente di uno degli altri tre Comitati &#8211; il ricorrente prof. Gorla – era già membro di diritto del Senato accademico in qualità di Presidente di corso di studio. Con la conseguenza che &#8211; anche a seguire la tesi interpretativa suggerita dal Gruppo di lavoro – la mancata partecipazione dei due Presidenti di Comitato accademico non avrebbe in ogni caso impedito la valida costituzione del Senato. Infatti, secondo la ricostruzione sostenuta con il ricorso, il quorum costitutivo sarebbe stato di sette componenti (il Rettore, il Presidente del Consiglio di corso di studio, il Direttore della struttura abilitata al rilascio di titolo post lauream, i due docenti cooptati e i due Presidenti di Comitato accademico): e quindi, la mancata partecipazione di due dei sette componenti non avrebbe impedito la valida costituzione del  Senato accademico, nel rispetto del limite previsto dall’art. 44, comma 1, lett. c), dello Statuto (disposizione che consente, in via transitoria, la costituzione degli organi collegiali anche se non tutti i componenti sono stati designati, a condizione che il numero di questi ultimi non sia, come non sarebbe nella specie, superiore a 1/3 dei componenti).<br />Dunque, si sostiene con il ricorso, il Consiglio dell’Università avrebbe erroneamente ritenuto che il numero dei Presidenti di Comitato accademico non convocati fosse tale da superare il limite di 1/3 previsto dalla richiamata disposizione transitoria.<br />
7.c – Ad avviso del Collegio l’assunto secondo cui i componenti necessari del Senato avrebbero dovuto essere al più in numero di sette non può essere condiviso e, comunque, sarebbe inconferente.<br />
Sul punto è opportuno richiamare alcune disposizioni dello Statuto:<br />
L’art. 18, comma 1 dello Statuto stabilisce che “il Senato Accademico è composto: a) dal Rettore; b) dal Coordinatore dell&#8217;Area didattica; c) dai Presidenti dei Consigli di Corsi di studio; d) dai Direttori dei Dipartimenti;<br />dai Direttori delle strutture abilitate a rilasciare titoli post lauream attivate dall&#8217;Ateneo; f) da un Professore a contratto per ogni Dipartimento attivato, eletto dal Consiglio di Dipartimento; g) da due docenti, uno italiano e uno di altro paese comunitario o straniero, cooptati dal Senato stesso per tutta la durata del suo mandato tra personalità altamente qualificate ed esperte di cooperazione internazionale nell&#8217;ambito della didattica e della ricerca scientifica&#8221;.<br />
In via transitoria, l&#8217;art. 46, comma 1, stabilisce che &#8220;sino alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e comunque non oltre tre anni dall&#8217;entrata in vigore dello statuto stesso, le attribuzioni del Consiglio dell&#8217;Università e del Senato accademico sono esercitate dall&#8217;attuale Consiglio direttivo del Comitato promotore, integrato con un professore universitario di prima fascia&#8221;.<br />
Ancora in via transitoria, il richiamato art. 44, comma 1, lett. c), stabilisce, ai fini della valida costituzione degli organi dell&#8217;Università, che: &#8220;la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell&#8217;organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all&#8217;atto della costituzione dell&#8217;organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime&#8221;. <br />
7.d – Dalla lettura delle riportate disposizioni si ricava dunque che:<br />
a) la composizione a regime del Senato accademico è di almeno otto membri: il Rettore, il Coordinatore dell&#8217;Area didattica, il Presidente di almeno un Consiglio di corso di studio, il Direttore di almeno un Dipartimento, il Direttore di almeno una struttura abilitata a rilasciare titoli post lauream attivate nell&#8217;Ateneo, un Professore a contratto per ogni Dipartimento attivato e due docenti cooptati (art. 18);<br />
b) fino a che il Senato non è costituito, le relative attribuzioni sono esercitate da un organo provvisorio, il Consiglio direttivo del Comitato promotore, in-tegrato con un professore universitario di prima fascia funzioni (art. 46); <br />
c) in via transitoria, il Senato può essere costituito anche se non ha raggiunto la composizione a regime, purché il numero dei componenti non ancora designati o eletti  non superi di 1/3 il numero di quelli a regime.<br />
Sicché, anche ammettendo che alla data del 22 ottobre 2003 solo due fossero i Comitati accademici in grado di esprimere un componente nell’ambito del Senato, è evidente che a tale data il numero dei membri necessari era pari a dieci; con la conseguenza che – essendosi il Senato accademico insediato con cinque soli componenti (il Rettore, il Presidente del Consiglio di corso di studio, il Direttore della struttura abilitata al rilascio di titolo post lauream e i due docenti cooptati) &#8211; il numero dei componenti mancanti risultava pari a cinque, quindi superiore al limite di 1/3 richiesto dal richiamato art. 44 dello Statuto. <br />
Il Collegio dunque mancava del quorum costitutivo. <br />
In ogni caso, comunque debba essere calcolato il numero minimo per la costituzione del Senato, resta il fatto che vi erano due Presidenti di Comitato accademico che erano componenti di diritto del Senato accademico e che sono stati pretermessi illegittimamente dall’insediamento. Altra cosa, invero, è l’ipotesi prevista dall’art. 44 comma 1 lett. c) e cioè la mancata elezione o designazione di parte dei componenti in misura non superiore ad un terzo e altra cosa è che i componenti ci siano e non siano stati chiamati a costituire l’organo collegiale: il che determina l’illegittima composizione del Senato indipendentemente  da ogni altra questione concernente gli altri componenti.<br />
8. – Nemmeno si può sostenere – ancora con riguardo alla determinazione di tale quorum – che il Senato sarebbe validamente costituito senza i due membri cooptati, considerato che questi possono essere cooptati solo una volta che l&#8217;organo sia già costituito. <br />
Sul punto il Collegio si limita a richiamare l’art. 18 dello Statuto che qualifica i docenti cooptati come componenti del Senato accademico al pari degli altri: di talché il numero dei componenti a regime – parametro di riferimento ai fini dell’applicazione del richiamato art. 44 – non può che comprendere anche i docenti cooptati.<br />
Così come, tenuto conto di tale parametro di riferimento, non rileva la circostanza che, alla data del 22 ottobre 2003, la mancata nomina del Coordinatore dell’area didattica e la mancata attivazione dei Dipartimenti non consentissero la designazione di alcuni componenti necessari: come si è visto, in attesa della costituzione degli organi previsti dalla Statuto, le attribuzioni del Senato sono esercitate da un organo transitorio, la cui operatività è sottopo-sta ad un termine (non oltre tre anni dall’entrata in vigore dello Statuto) che deve essere interpretato come meramente ordinatorio (art. 46, comma 1).<br />
9. &#8211;  E’ poi infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui si sostiene che il Consiglio, ritenendo inesistente la deliberazione del Senato, avrebbe sostanzialmente disapplicato un provvedimento amministrativo che, in quanto adottato da un organo equiordinato rispetto al Consiglio (ex art. 10 dello Statuto), avrebbe invece dovuto essere impugnato davanti al giudice amministrativo. <br />
La giurisprudenza è infatti pacifica nell’escludere che gli organi e gli istituti universitari abbiano una personalità giuridica differenziata da quella dell’Università e una legittimazione processuale separata: non avendo soggettività giuridica essi costituiscono una componente della persona giuridica pubblica (Università) alla quale fanno capo e non possono essere portatori, in mancanza di norme che dispongono diversamente, di interessi sostanziali propri contrapponibili a quelli dell’Università (v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 1872/2004).<br />
10. – Nemmeno si può ritenere che costituisca motivo di illegittimità della deliberazione consiliare la circostanza – descritta in termini di “forzata estromissione” con il terzo motivo di ricorso &#8211; che il Rettore pro tempore, a seguito di esplicito invito, si sia allontanato dalla seduta del 26 novembre 2003: anche a prescindere da ogni considerazione sul personale interesse del Rettore al tema in discussione – essendo questi inserito nella rosa di nominativi indicata dal Senato accademico – è comunque decisivo, ai fini della legittimità della deliberazione, il rilievo che di tale forzata estromissione negli atti non v’è traccia: dal verbale della seduta risulta infatti, non già che il Presidente abbia ingiunto al Rettore di  abbandonare la seduta, ma che il Rettore abbia accolto l’invito ad allontanarsi per motivi di opportunità.<br />11. – E’ infondato da ultimo – per le considerazioni già svolte – il motivo con cui si deduce l’illegittimità in via derivata del decreto di nomina del nuovo Rettore, quale atto meramente consequenziale rispetto alla impugnata deliberazione consiliare.<br />
Quanto invece alla mancata considerazione, da parte del Presidente del Consiglio dell’Università, della rosa di nominativi proposta dal Senato, si tratta di motivo introdotto solo con la memoria depositata in vista dell’udienza e dunque inammissibile. Peraltro di quella terna non poteva tenersi conto stan-te l’illegittima composizione del collegio che l’aveva espressa.<br />
12. – L’infondatezza del ricorso comporta il venir meno dell’interesse all’esame del ricorso incidentale.<br />
13. &#8211; Il ricorso va dunque  respinto.<br />
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center>P. Q. M.</p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente fra le parti le spese e competenze  del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 14 luglio 2004.</p>
<p>Antonio GUIDA – Presidente f.to<br />
Maddalena FILIPPI &#8211; Consigliere estensore f.to</p>
<p>Dpositata in Segreteria il 22 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-22-10-2004-n-111/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2004 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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