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	<title>11090 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11090 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11090</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11090/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11090</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Di Nezza Costruzioni Generali Iorio s.r.l. (Avv. L. M. D’Angiolella) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avv. dello Stato) sui poteri valutativi dell&#8217;Autorità di vigilanza nel procedere all&#8217;iscrizione nel Casellario Informatico per &#8220;false dichiarazioni&#8221; Contratti della p.a. &#8211; Autorità di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11090/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11090</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso,  Est. Di Nezza<br /> Costruzioni Generali Iorio s.r.l. (Avv. L. M. D’Angiolella) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri valutativi dell&#8217;Autorità di vigilanza nel procedere all&#8217;iscrizione nel Casellario Informatico per &ldquo;false dichiarazioni&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Autorità di vigilanza &#8211; Annotazione nel casellario informatico &#8211; False dichiarazioni su credito erariale &#8211; Nullità notifica cartella esattoriale &#8211; Omessa valutazione &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’iscrizione di un’impresa nel Casellario Informatico, per false dichiarazioni in ordine al pagamento di imposte e tasse ex art. 38, co. 1, d.lgs. 163/06, disposta dall’Autorità di Vigilanza senza aver valutato la nullità, asserita dalla medesima impresa, delle notifiche delle cartelle esattoriali, suscettibile di incidere sulla configurazione delle false dichiarazioni -quanto meno sotto il profilo del difetto dell’elemento soggettivo-. Difatti l’Autorità deve ritenersi provvista di un potere valutativo estendibile all’analisi delle eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 3257/2009 R.g., con motivi aggiunti, proposto da	</p>
<p><b>Costruzioni generali Iorio s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, elettivamente domiciliata presso lo studio Luponio in Roma, Via Mercati n. 51<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’<b>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Salerno<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>(ricorso) dell’annotazione in data 18 marzo 2009 nel casellario informatico delle imprese a carico della ricorrente; del silenzio formatosi sulla diffida del 31 marzo 2009;<br />	<br />
(motivi aggiunti) della nota dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici in data 24 aprile 2009, recante integrazioni all’annotazione.</p>
<p>Visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione delle intimate amministrazioni;<br />	<br />
viste le memorie e gli atti tutti della causa;<br />	<br />
sentiti per le parti alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, relatore il cons. Mario Alberto di Nezza, gli avv.ti delle parti come da verbale;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue in<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso ritualmente instaurato la società Costruzioni generali Iorio, premettendo di aver subito la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto (indetta dal Comune di Salerno) per pretese “violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse” ex art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/06 (risultanti da una comunicazione dell’Agenzia delle entrate di Caserta recante carichi erariali per gli anni 1999 e 2003), ha chiesto l’annullamento della relativa iscrizione nel Casellario informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici.<br />	<br />
A sostegno del gravame essa si è doluta: a) dell’illegittima inerzia mantenuta dall’Autorità sulla richiesta di cancellare l’annotazione, trattandosi di violazione solo presunta, o di integrarla nel senso di precisare le circostanze poste a base della stessa; b) dell’erroneità dell’iscrizione per l’insussistenza di “false dichiarazioni”, stante la nullità della notifica delle cartelle esattoriali recanti il credito erariale (peraltro esiguo e immediatamente onorato); c-d) sia della violazione delle determinazioni nn. 7/2006 e 1/2008 (con cui la stessa Autorità avrebbe previsto da un lato la cancellazione delle annotazioni nel caso di regolarizzazione degli inadempimenti di natura fiscale anche successivamente alla gara e, dall’altro, l’impossibilità di dar corso all’iscrizione nel casellario nell’ipotesi di “inesistenza in punto di fatto dei presupposti” o di “inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante”) sia dell’omessa valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla buona fede dell’impresa (dimostrata dal durc 19 giugno 2008, attestante la conformità al vero dell’autocertificazione prodotta in sede di gara a far tempo dal 29 maggio 2008, ossia in epoca immediatamente antecedente alla presentazione dell’offerta in data 5 giugno 2008).<br />	<br />
Costituitesi in resistenza le intimate amministrazioni, con rituali motivi aggiunti la società istante ha chiesto l’annullamento anche del successivo provvedimento con cui l’Avcp, nel dar corso all’iniziale richiesta della ricorrente, ha integrato l’annotazione originaria nel senso di riportare quanto emerso dalla successiva certificazione dell’Agenzia delle entrate di Caserta circa l’insussistenza di violazioni definitive di obblighi erariali. Ribadite in proposito le medesime doglianze già formulate nell’atto introduttivo, l’istante si è doluta della perdurante lesività dell’annotazione, che a suo dire avrebbe dovuto essere integralmente espunta dal casellario.<br />	<br />
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza resa nella camera di consiglio del 15 luglio 2009 e depositate dalle parti memorie difensive, alla suindicata udienza di merito la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.<br />	<br />
Risulta dagli atti che alla data della dichiarazione presentata in sede di procedura di gara la ricorrente era in effetti destinataria di cartelle di pagamento recanti crediti erariali successivamente estinti (di qui, la coerenza della successiva integrazione dell’annotazione iniziale).<br />	<br />
L’Autorità sostiene al riguardo di essersi limitata a “prendere atto” di tali risultanze in ossequio alla funzione meramente pubblicitaria dell’annotazione, essendole preclusa qualsiasi indagine sulle ragioni della dichiarazione asseritamente omissiva (determinata, a dire della ricorrente, dalla nullità delle notificazioni delle cartelle); essa sarebbe cioè sfornita di “compiti istruttori che vadano al di là del controllo della non manifesta inesistenza o inconferenza del fatto segnalato”, sicché l’apprezzamento sulla ritualità delle notifiche delle cartelle (che avrebbe richiesto di procedere all’accertamento di elementi quali la sede legale della società risultante dal registro delle imprese all’epoca di una delle notifiche e la capacità del soggetto, cui venne materialmente consegnata l’altra cartella, a ricevere atti della società) sarebbe questione esclusivamente riservata al “giudizio impugnatorio delle cartelle di pagamento (ma nel caso in esame controparte non ha proposto alcuna impugnazione)” (cfr. mem. amm.).<br />	<br />
Tale posizione non appare condivisibile.<br />	<br />
Nella determinazione n. 1 del 2008 è individuata la norma agendi per il caso in cui l’Autorità sia messa a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico: in tale ipotesi, cioè, essa “procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante”. <br />	<br />
È opinione del Collegio che la clausola di salvezza riportata nell’ultima proposizione sia idonea a radicare un potere valutativo che, a differenza di quanto opinato dall’amministrazione, può certamente estendersi all’analisi delle eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere, in correlazione con l’ampia portata dei riferimenti all’“inesistenza” e all’“inconferenza” della notizia comunicata dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Non vi è dubbio, allora, venendo al caso di specie, che l’Autorità avrebbe dovuto esaminare le difese della ricorrente e così procedere alla valutazione dell’eventuale nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, di guisa che l’eventuale positivo riscontro sulla sussistenza del vizio dedotto avrebbe potuto ostare alla configurazione del mendacio (quanto meno sotto il profilo del difetto di elemento soggettivo).<br />	<br />
Va infine osservato, quanto alla circostanza dell’avvenuta estinzione per pagamento delle cartelle (addotta dall’Autorità a dimostrazione dell’ininfluenza dell’argomentazione difensiva della ricorrente), che l’intervenuta acquiescenza alla pretesa erariale incide semmai sul rapporto tributario (nel senso che la violazione fiscale diviene senz’altro certa al momento in cui il pagamento viene effettuato), ma non sulla falsità della relativa dichiarazione all’epoca in cui questa venne resa (in altri termini, non pare possibile sostenere che l’impresa, venuta a conoscenza di proprie pendenze fiscali successivamente alla dichiarazione presentata in sede di gara, sia comunque tenuta a impugnare le cartelle per evitare l’annotazione per mendacio).<br />	<br />
Ne segue, in accoglimento del relativo mezzo (e assorbiti gli altri), l’illegittimità dell’iscrizione per falsa dichiarazione, stante l’omessa valutazione da parte dell’Autorità in ordine all’eventuale nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, suscettibile di incidere, per quanto detto, sulla configurazione delle “false dichiarazioni”. L’annotazione impugnata va pertanto annullata (salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione).</p>
<p>3. Le oscillazioni giurisprudenziali sul punto controverso consentono di ravvisare i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite (con l’avvertenza che il capo sulle spese non è stato riportato nel dispositivo in precedenza pubblicato per mero errore materiale).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2009, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Cecilia Altavista, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11090/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11090</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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