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	<title>11084 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11084</a></p>
<p>Pres. Amoroso Est. Di Nezza Consorzio Cooperative Costruzioni ( Avv. Cinti) c/ Anas s.p.a.( Avv. dello Stato) sull&#8217;obbligo di motivazione qualora la P.A. ritenga una condanna penale dichiarata in sede di gara non incidente sulla moralità professionale Contratti P.A. – Gara – Dichiarazione condanne penali – Esclusione – Motivazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2009-n-11084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.11084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso  Est. Di Nezza<br /> Consorzio Cooperative Costruzioni ( Avv. Cinti) c/ <br />Anas s.p.a.( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivazione qualora la P.A. ritenga una condanna penale dichiarata in sede di gara non incidente sulla moralità professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Dichiarazione condanne penali – Esclusione – Motivazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, quando si deve valutare l’affidabilità o la moralità professionale di un soggetto non può prescindersi dalla considerazione della sua professionalità per come nel tempo si è manifestata, di talché i margini di insindacabilità attribuiti all’esercizio del potere discrezionale di valutare una condanna penale non consentono al pubblico committente di prescindere dal dare contezza di avere effettuato la suddetta disamina e dal rendere conoscibili gli elementi posti alla base dell’eventuale definitiva determinazione espulsiva. Tale principio è estensibile anche nell’ipotesi dell’ammissione alla gara di un concorrente che abbia al contrario dichiarato la sussistenza di condanne penali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 11084/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 07804/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 7804/2009 R.g. proposto da	</p>
<p><b>Consorzio Cooperative Costruzioni</b> – <b>CCC soc. coop.</b> e <b>CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Cinti, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Ronchi n. 20, presso la Legalcomm s.n.c.	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Anas s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>ELMIC s.r.l.<i></b></i> e <b>Mancini Costruzioni Generali s.a.s.</b> di Mancini Filippo &#038; C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’avv. Anna Cascarano, presso il cui studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 4, hanno eletto domicilio;<br />
<b>Appalti Lazio s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia, presso il cui studio in Roma, Via delle Carrozze n. 3, ha eletto domicilio</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>a) del provvedimento, non conosciuto, assunto in esito alla procedura di prequalificazione relativa all’affidamento dei “lavori di ammodernamento del tratto compreso tra San Giustino e Pieve Santo Stefano sud dal km. 133+685 al km. 148+891 – SGC E/45”; b) del verbale di gara in data 3 marzo 2009, nella parte in cui la commissione ammetteva alla gara l’offerta presentata dalle imprese controinteressate; c) del verbale di gara n. 11 del 25 maggio 2009; d) del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 93 del 18 giugno 2009.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione delle parti intimate;<br />	<br />
viste le memorie e gli atti tutti della causa;<br />	<br />
sentiti nella camera di consiglio del 28 ottobre 2009, relatore il cons. Mario Alberto di Nezza, gli avvocati delle parti come da verbale, anche sulla possibilità di definire il ricorso con decisione in forma semplificata;<br />	<br />
considerato che ad avviso del Collegio il giudizio appare suscettibile di essere definito in tale forma, sussistendo i presupposti dell’art. 26 l. n. 1034/1971, come modif. dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>1. Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che le imprese ricorrenti, esponendo di aver partecipato alla gara meglio specificata in epigrafe, hanno impugnato i provvedimenti di ammissione delle controinteressate nonché di aggiudicazione dell’appalto alle medesime;<br />	<br />
&#8211; che a sostegno del gravame esse lamentano:<br />	<br />
a) l’errata applicazione della lex specialis, in quanto la mandataria Mancini s.a.s. avrebbe reso soltanto in sede di offerta, e non anche nella precedente fase della prequalifica (come richiesto dal punto III.2.I, lett. b, della lex specialis stessa e dal punto 25 dei chiarimenti del 10 febbraio 2009), accanto alla prevista dichiarazione di permanenza dei requisiti (punto C della lettera di invito), una dichiarazione attestante l’esistenza, nel casellario giudiziale “esteso”, di una condanna (con non menzione) risalente al 1987 per il reato di trasporto abusivo “ritenuta non determinante ai fini della partecipazione alle gare di appalto”;<br />	<br />
b) il difetto assoluto di motivazione in ordine alla causa ostativa concernente il cessato direttore tecnico e amministratore unico della cooptata Appalti Lazio (impresa sottoposta a commissariamento ai sensi del d.lgs. n. 231/01), siccome risultante dalla dichiarazione resa dal commissario giudiziale (condanna “a seguito di richiesta di applicazione ex art. 444 c.p.p. con pena condonata, per reato edilizio consistente in un ampliamento di sede stradale in assenza di preventivo premesso di costruire. Sentenza del Tribunale di Perugia n. 419 del 2007 depositata il 22 marzo 2007. Tale sentenza non riguarda reati gravi che incidono sulla moralità professionale”); nella seduta del 3 marzo 2009 il seggio di gara si sarebbe infatti limitato ad ammettere il r.t.i. controinteressato senza nulla osservare in merito alla documentazione della cooptata (la quale non avrebbe nemmeno dimostrato di aver addotto atti o misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);<br />	<br />
c) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 231/2001, in quanto la cooptata Appalti Lazio, sottoposta alla misura interdittiva del commissariamento con ordinanza del Gip del Tribunale di Perugia in data 9 ottobre 2008, non avrebbe esibito (essendone in realtà priva) l’autorizzazione del giudice necessaria ai sensi della stessa pronuncia cautelare per “tutti gli atti di straordinaria amministrazione riguardanti esclusivamente la contrattazione con la P.A.”;<br />	<br />
&#8211; che si sono costituite in resistenza le parti intimate;<br />	<br />
2. Considerato al riguardo:<br />	<br />
a) sul primo mezzo, che nella propria memoria difensiva l’Anas ha precisato (senza contestazioni o repliche della ricorrente) come la mandataria Mancini avesse prodotto la dichiarazione concernente la condanna per trasporto abusivo in sede di domanda di partecipazione (cfr. pag. 5 mem. e all. 5 amm.); la doglianza si appalesa pertanto infondata;<br />	<br />
b) sul secondo motivo:<br />	<br />
&#8211; che per pacifico orientamento giurisprudenziale, in materia di esclusioni dalle gare d’appalto è necessaria una concreta valutazione in punto di gravità dei reati, non integrando viceversa una sufficiente motivazione del provvedimento di esclusione il m<br />
&#8211; che la riportata opinione appare estensibile alla diversa e speculare ipotesi dell’ammissione alla gara di un concorrente che abbia al contrario dichiarato la sussistenza di condanne penali;<br />	<br />
&#8211; che in questo caso si radica infatti l’interesse degli altri concorrenti (in particolare, del secondo classificato) a conoscere le ragioni della disposta ammissione, sicché l’amministrazione appaltante è tenuta, in ossequio al generale obbligo di motiva<br />
&#8211; che nella specie nulla è detto rispetto a tale punto (nel verbale di gara si dà genericamente atto di aver preso in esame la documentazione allegata alla domanda), non potendo nemmeno valorizzarsi in senso contrario la motivazione (postuma) enunciata ne<br />
c) sul terzo motivo:<br />	<br />
&#8211; che la partecipazione dell’impresa Appalti Lazio alla gara per cui è controversia non costituisce atto esulante dall’ordinaria amministrazione;<br />	<br />
&#8211; che tale assunto trova adeguato supporto anzitutto nella parte motiva dell’ordinanza del 9 ottobre 2008, con cui il Gip di Perugia &#8211; muovendo (tra l’altro) dal duplice rilievo: i) che il mantenimento dei livelli occupazionali della società era stato gar<br />
&#8211; che pertanto la limitazione contenuta nel dispositivo del provvedimento cautelare, consistente nella necessità di autorizzazione dell’A.g. “per tutti gli atti di straordinaria amministrazione”, non pare applicabile alle istanze di partecipazione alle ga<br />
&#8211; che tale conclusione non muta nemmeno all’esito dell’analisi della specifica situazione della società Appalti Lazio rispetto al criterio giurisprudenziale invocato dalle ricorrenti, secondo cui “in tema di attività di impresa il criterio per distinguere<br />
&#8211; che nella specie non si rinvengono elementi gestionali straordinari rispetto alle caratteristiche imprenditoriali ed economiche della cooptata, risultata in possesso della qualificazione per i lavori assunti (20% dell’importo complessivo);<br />	<br />
&#8211; che l’eventuale assunzione di responsabilità solidale per l’intero importo del contratto (pari a euro 15.612.051,86) non è di per sé indicativa di una decisione ultra vires, tenuto conto (oltre che della mancata allegazione di elementi idonei a far repu<br />
3. Considerato pertanto:<br />	<br />
&#8211; che il ricorso è fondato nei sensi precisati e che pertanto gli atti impugnati vanno annullati, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, nella parte relativa all’ammissione della cooptata Appalti Lazio, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amminist<br />
&#8211; che la novità e la peculiarità delle questioni affrontate consentono di ravvisare i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati in parte qua. Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/11/2009</p>
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