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	<title>11077 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11077 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2020 n.11077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-29-10-2020-n-11077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-29-10-2020-n-11077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2020 n.11077</a></p>
<p>Donatella Scala, Presidente Silvia Coppari, Consigliere, Estensore PARTI: M. L. Ar., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola De Nisco; contro Comune di Bracciano, Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sebastiano De Feudis nei confronti Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-29-10-2020-n-11077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2020 n.11077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-29-10-2020-n-11077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2020 n.11077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Donatella Scala, Presidente Silvia Coppari, Consigliere, Estensore PARTI:  M. L. Ar., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola De Nisco; contro Comune di Bracciano, Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sebastiano De Feudis nei confronti Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Sulla liquidazione del compenso al consulente tecnico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo &#8211; compensi professionali ex d.m. n. 140 del 2012 &#8211; liquidazione del compenso al consulente tecnico &#8211; valore orientativo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico: il sistema dei parametri introdotti dal d.m. n. 140 del 2012 applicabile agli ausiliari del G.A. non è vincolante, potendo assumere un valore orientativo, essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali . </em><br /> <em>Al Giudice è lasciata una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l&#8217; &#8220;impegno del professionista&#8221; e l&#8217; &#8220;importanza della prestazione&#8221;, di cui all&#8217;art. 38 del d.m. n. 140 del 2012), lungi dall&#8217;offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2020<br /> <strong>N. 11077/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 15494/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 15494 del 2018, proposto da<br /> M.L. A., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola De Nisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 60;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Bracciano, Bracciano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sebastiano De Feudis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza di demolizione del Comune di Bracciano, Area Urbanistica e Ambiente (Area 4), n. 155 del 01.10.2018, notificata il 02.10.2018;<br /> &#8211; del verbale n. 162/20-1 del 21.05.2018, dei Carabinieri Stazione di Bracciano, atto presupposto;<br /> &#8211; di tutti gli atti a detti connessi, correlati, collegati, preventivi o preparatori, presupposti o conseguenti, anche se non noti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bracciano e del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Maria Letizia Argenti ha impugnato l&#8217;ordinanza n. 155 in data 1 ottobre 2018, con la quale il Comune di Bracciano le ha intimato, ai sensi dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una serie di opere eseguite in assenza (e/o difformità ) dei necessari titoli edilizi, site &#8220;presso l&#8217;immobile identificato catastalmente con il foglio 20, particelle 631 subalterno 501, 634 subalterno 501, 805 subalterno 501, sito in via Lungolago Argenti&#8221; n. 16, destinato all&#8217;attività  commerciale di vendita souvenirs e noleggio ombrelloni denominata &#8220;Lago shop&#8221;, così¬ descritte: &#8220;realizzazione di manufatto, posto in adiacenza del chiosco, in difformità  dal permesso di costruire n. 60 del 2008, con struttura portante in legno, rivestimento ai lati con tavolato in legno, delle dimensioni di 1.00 mt circa per 0,93 mt. circa (superficie totale pari a 0,93 mq circa), con altezza di mt. 2.03 circa destinato a spogliatoio (&#038;). Inoltre, in difformità  dal permesso di costruire n. 60 del 2008, si è rilevata la chiusura lungo il perimetro del prospetto sud e del prospetto fronte lago, mediante installazione di una pergola con struttura in ferro, rete metallica, da terra fino alla copertura del chiosco&#8221;.<br /> 1.1. Con la medesima ordinanza il Comune ha contestato altresì¬ l&#8217;abusività  della stessa struttura principale dell&#8217;attività  commerciale Lago Shop (chiosco) poichè realizzata in modo difforme dal titolo edilizio n. 60/2008, il quale avrebbe consentito solo la &#8220;realizzazione di un chiosco amovibile a carattere stagionale&#8221;, mentre la struttura in questione rivestirebbe, a far data dal 2008, &#8220;carattere permanente&#8221;, occupando &#8220;abusivamente un&#8217;area demaniale adiacente al chiosco chiusa tramite recinzione&#8221;.<br /> 1.2. La ricorrente, proprietaria del prefabbricato e titolare della relativa attività  commerciale, ha allegato:<br /> a) di aver ereditato il chiosco in oggetto dal padre Alberto Argenti, proprietario esclusivo dello stesso a far data, almeno, dal 26.04.1970, e che tale struttura sarebbe esistita &#8220;ben prima dell&#8217;apposizione di vincoli paesaggistici sulla zona e dell&#8217;individuazione di aree di demanio statale&#8221;;<br /> b) di aver ottenuto il permesso di costruire n. 60/2008 del 26.06.2008, per la &#8220;realizzazione di un chiosco amovibile a carattere stagionale&#8221;, nonchè l&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8220;all&#8217;eventuale occupazione di suolo demaniale&#8221;, perfezionatasi mediante &#8220;silenzio assenso&#8221;;<br /> c) che dalle visure catastali l&#8217;area occupata dal chiosco in questione risulterebbe afferire solo all&#8217;area di proprietà  comunale identificata dalle particelle 36 e 82 del foglio 20, sicchè non vi sarebbe alcuna occupazione dell&#8217;adiacente area demaniale &#8220;nè in modo esclusivo, nè in misura permanente&#8221;, dato il carattere stagionale del manufatto e la concessione di autorizzazione al noleggio di ombrelloni e sdraio per la fruizione della spiaggia libera;<br /> d) che, quanto alle edificazioni costruite in adiacenza al chiosco (cabina spogliatoio di un metro quadrato e pergola (<em>recte</em>: pergotenda in materiale amovibile), si tratterebbe in ogni caso di manufatti funzionali all&#8217;attività  commerciale, completamente amovibili e, comunque, suscettibili di sanatoria mediante accertamento di conformità  (artt. 36 o 37 D.P.R. 380/2001).<br /> 1.3. Tanto premesso, la ricorrente ha denunciato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza n. 155 del 2018 suddetta: a) per violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 per omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento amministrativo, violazione di legge e carenza di istruttoria; b) carenza di motivazione, eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria e sviamento, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 181 della legge n. 42/2004; c) violazione dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell&#8217;art. 15 della L.R. n. 15/2008, degli artt. 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001, dell&#8217;art. 55 L.R. n. 38/99; d) carenza di istruttoria sulla &#8220;funzionalità  delle opere, la pertinenzialità  delle stesse e la compatibilità  con gli strumenti urbanistici ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001&#8221; ed in particolare sulla natura di &#8220;pergotenda del pergolato&#8221;; e) violazione dell&#8217;affidamento ingenerato nel privato.<br /> 2. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso sia il Comune di Bracciano, sia il Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Roma.<br /> 3. Con le due ordinanze n. 673/2019 e n. 2532/2019, il Collegio chiedeva al Comune di identificare &#8220;con esattezza le caratteristiche strutturali e funzionali, oltre che la consistenza, delle opere abusive contestate nel provvedimento impugnato, anche mediante documentazione fotografica riferita allo stato attuale dei luoghi, accertando se, nella more del giudizio, dette opere siano state demolite/rimosse&#8221;, nonchè &#8220;i profili edilizi e urbanistici rilevanti, specificando la natura dell&#8217;area su cui insistono le opere in questione&#8221; e la data di realizzazione del &#8220;manufatto posto in adiacenza al chiosco&#8221;, e &#8220;della pergola con struttura in ferro&#8221;, oltre che del &#8220;chiosco&#8221; medesimo, rispetto a quella di imposizione del regime vincolistico contestato. Il Comune depositava una relazione del Capo Area urbanistica con la quale specificava che le opere abusive contestate erano: 1) &#8220;manufatto con struttura portante in legno, rivestimento ai lati con tavolato in legno, delle dimensioni di 1.00 mt circa per 0,93 mt. circa (superficie totale pari a 0,93 mq circa), con altezza di mt. 2.03 circa destinato a spogliatoio&#8221;; 2) &#8220;chiusura lungo il perimetro del prospetto sud e del prospetto fronte lago, mediante installazione di una pergola con struttura in ferro, rete metallica, da terra fino alla copertura del chiosco&#8221;. Inoltre il Comune comunicava che le stesse non erano state rimosse e che le ricerche in ordine all&#8217;eventuale preesistenza di una struttura per la rivendita dei giornali non aveva dato esiti certi.<br /> 4. Il Tribunale, malgrado le integrazioni istruttorie del Comune, riteneva indispensabile disporre una C.T.U. ai sensi dell&#8217;art. 67 c. p. a., mantenendo la sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento impugnato giÃ  disposta con le precedenti ordinanze nn. 673/2019 e 2532/2019, al fine di accertare le seguenti circostanze di fatto:<br /> 1) caratteristiche strutturali e funzionali di ciascun abuso contestato anche mediante documentazione fotografica riferita allo stato attuale dei luoghi, evidenziando il carattere provvisorio o meno degli abusi;<br /> 2) ricostruire tutti i profili edilizi e urbanistici rilevanti, specificando la natura dell&#8217;area su cui insistono le opere in questione;<br /> 3) acquisire tutti i titoli edilizi rilasciati in relazione all&#8217;intervento edilizio contestato, nonchè all&#8217;attività  commerciale ivi esercitata, accertando in particolare l&#8217;eventuale difformità  dell&#8217;intervento edilizio in concreto accertato rispetto al permesso di costruire n. 60 del 2008;<br /> 4) acquisire tutti i provvedimenti e gli atti citati nell&#8217;ordinanza di demolizione;<br /> 5) verificare se nelle more del giudizio siano stati eliminati gli abusi contestati ed in particolare se risultino rimossi il &#8220;manufatto posto in adiacenza al chiosco&#8221; e &#8220;la pergola con struttura in ferro&#8221;.<br /> 4.1. Il C.T.U. depositava in data 30 aprile 2020 la relazione sugli accertamenti tecnici disposti, rispondendo a tutti i quesiti.<br /> 4.2 La causa veniva ritualmente chiamata all&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2020 e, a tale udienza, udita la discussione orale dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta in decisione.<br /> 5. Il ricorso è fondato per i motivi e nei limiti di quanto di seguito osservato.<br /> 5.1. Va premesso che, con l&#8217;ordinanza impugnata, il Comune ha contestato che, in difformità  dal permesso edilizio n. 60/2008, siano stati realizzati: a) un chiosco inamovibile anzichè &#8220;precario&#8221;, b) una struttura portante in legno con rivestimento ai lati con tavolato di legno di dimensioni m 1,00 x 0,93 m. con altezza di 2.03 m destinato a spogliatoio; c) una pergola con struttura in ferro, rete metallica da terra sino alla copertura del chiosco.<br /> 5.2. Ebbene, il consulente ha accertato che, al momento delle operazioni peritali, sia la struttura sub b) che la pergola sub c) risultavano rimosse e che, con riferimento a quest&#8217;ultimo manufatto, sarebbe rimasta solo &#8220;una struttura posticcia di canne e filo di ferro (&#038;) che sostengono i tralci di una pianta di vite che parte dalla spiaggia sottostante&#8221;.<br /> 5.3. Pertanto, a fronte di tale parziale ottemperanza all&#8217;ordinanza impugnata accertata dal consulente tecnico in corso di causa, non contestata dal Comune ritualmente costituito in giudizio, deve dichiararsi che il ricorso, in relazione ai manufatti descritti sub b) e sub c), è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 6. Passando ad esaminare la contestazione di abuso edilizio concernente il preteso carattere permanente (anzichè stagionale) del manufatto principale (chiosco), la consulenza tecnica ha consentito di appurare che:<br /> a) in relazione a tale opera è stato rilasciato il permesso di costruire n. 60/2008, il quale autorizzava la realizzazione di un chiosco in struttura prefabbricata di superficie pari a mq 32,00 con annesso locale igienico e antibagno di superficie pari a 10,00 mq.; nel titolo autorizzatorio in questione è inserita anche la seguente clausola: &#8220;L&#8217;eventuale rimozione della struttura precaria dovrà  avvenire su semplice richiesta dell&#8217;Amministrazione comunale, come da atto d&#8217;obbligo a rogito Notaio Renato Carraffa in data 20/06/2008&#8221;;<br /> b) la proprietà  dell&#8217;area, sia dall&#8217;atto di cessione che dalla visura catastale dell&#8217;immobile, risulta intestata al Comune di Bracciano, malgrado nel permesso di costruire n. 60/2018 sia riportato che &#8220;il richiedente ha dichiarato di essere proprietario dell&#8217;immobile o comunque di aver titolo in base ad altro diritto reale o personale compatibile con l&#8217;intervento da realizzare&#8221;;<br /> c) risulta acquisito il parere paesaggistico (pratica n. 034/08/PC ai sensi della L.R. 19/12/1995 n. 59), ritualmente trasmesso, con nota prot. n. 13059 del 9/04/2008, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio;<br /> d) il 15 aprile 2009 è stato presentato il Certificato di idoneità  statica;<br /> e) il 24 aprile 2009 è stata presentata la richiesta di agibilità  ed il 15 luglio 2013 e, essendo trascorsi i 60 giorni previsti dall&#8217;art. 25, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 senza che il Comune di Bracciano rilasciasse il certificato di agibilità  o richiedesse documentazione integrativa, la ricorrente presentava l&#8217;attestazione/autocertificazione di agibilità .<br /> 6.1. Ebbene, sulla base delle emergenze istruttorie appena riportate, si è rivelata infondata la contestazione relativa alla pretesa assenza dell&#8217;autorizzazione paesaggistica. Inoltre, tenuto conto del fatto che la struttura del chiosco, oltre a non essere di particolare complessità , &#8220;risulta praticamente appoggiata al suolo, senza fissaggi specifici che comportino la trasmissione delle sollecitazioni orizzontali apportate da un sisma&#8221;, deve condividersi la conclusione cui è giunto il consulente secondo la quale tale manufatto non è soggetta a denuncia al Genio Civile, con conseguente insussistenza di alcuna violazione degli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 6.2. Quanto alla pretesa natura permanente e/o inamovibile del chiosco, deve rilevarsi che l&#8217;accertamento tecnico disposto in corso di causa ha evidenziato che trattasi di una struttura prefabbricata il cui ancoraggio è realizzato mediante ammorsamenti sul terreno, che non sono visibili dall&#8217;esterno. Ciò posto, deve ritenersi che la struttura così¬ congegnata, da un lato, non impedisce affatto la sua pronta amovibilità , ancorchè mediante uno smontaggio in singoli pezzi del manufatto, sicchè deve escludersi il suo carattere &#8220;permanente&#8221;; dall&#8217;altro, risulti coerente con il tipo di autorizzazione paesaggistica rilasciata alla ricorrente, in cui fra l&#8217;altro non si fa riferimento ad una attività  commerciale con carattere esclusivamente stagionale, essendo stata espressamente autorizzata: &#8220;l&#8217;installazione di un immobile amovibile da adibirsi a chiosco per uso commerciale&#8221; (cfr. determinazione n. 39/2008 del Comune di Bracciano, prot. 13059 del 9 aprile 2008).<br /> 7.1. Ne consegue che l&#8217;ordinanza impugnata, nella parte relativa alla contestata difformità  dal permesso di costruire n. 60/2008 del chiosco, è affetta da un evidente difetto di istruttoria con riguardo sia alle caratteristiche strutturali del manufatto, sia ai titoli autorizzatori rilasciati ovvero necessari per l&#8217;installazione del manufatto medesimo, sia al regime giuridico dell&#8217;area occupata, cosicchè essa risulta adottata in violazione dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per erroneità  dei presupposti.<br /> 8. Pertanto il ricorso va accolto e, per l&#8217;effetto, l&#8217;ordinanza n. 155/2018 deve essere annullata, in parte qua.<br /> 9. Quanto alla liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve osservarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione, il sistema dei parametri introdotti dal d.m. n. 140 del 2012 applicabile agli ausiliari del G.A. non è vincolante, potendo assumere un valore orientativo, &#8220;<em>essendo imperniato su criteri soggettivi, oggettivi e funzionali</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. V, 21.4.15, n. 2015; v. anche TAR Lazio, Sez. III ter, 2.9.16, n. 9496). Pertanto, alla stregua della medesima giurisprudenza, quella lasciata al «<em>Giudice è una valutazione sostanzialmente equitativa e rimessa al suo prudente apprezzamento, soprattutto in considerazione del fatto che i parametri indicati dalla fonte normativa impiegata (l'&#8221;impegno del professionista&#8221; e l'&#8221;importanza della prestazione&#8221;, di cui all&#8217;art. 38 del d.m. n. 140 del 2012), lungi dall&#8217;offrire riferimenti numerici certi, richiedono per loro natura un giudizio ampiamente discrezionale</em>».<br /> 9.1. Ciò posto, nella specie, avuto riguardo alla natura della prestazione oltre che al valore della controversia e al relativo esito, il compenso va determinato nella misura complessiva pari a euro 3230,00 (tremiladuecentotrenta/00) di cui euro 3.000,00 per onorari e euro 230,00 per spese, e deve essere posto definitivamente a carico del Comune soccombente, con restituzione alla parte ricorrente dell&#8217;eventuale acconto di euro 800,00, qualora giÃ  corrisposto in base all&#8217;ordinanza n. 6979/2019 suddetta.<br /> 10. Sussistono, nondimeno, i presupposti per compensare le rimanenti spese di giudizio, tenuto conto di tutte le circostanze processuali e della peculiarità  della fattispecie sottoposta a giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla, in parte qua, l&#8217;ordinanza n. 155/2018 del Comune di Bracciano.<br /> Liquida il compenso spettante al C.T.U. nominato, Ing. Marco De Angelis, nella misura di complessivi euro 3230,00 (tremiladuecentotrenta/00), oltre I.V.A. e contributo cassa previdenziale, ponendolo definitivamente a carico del Comune di Bracciano, con restituzione alla parte ricorrente dell&#8217;acconto di € 800,00 (ottocento/00) qualora corrisposto in base all&#8217;ordinanza n. 6979/2018.<br /> Compensa le ulteriori spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Donatella Scala, Presidente<br /> Silvia Coppari, Consigliere, Estensore<br /> Roberta Mazzulla, Referendario</div>
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