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	<title>1105 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1105 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.1105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-11-2020-n-1105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro -Omissis- e -Omissis- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-11-2020-n-1105/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.1105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-24-11-2020-n-1105/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.1105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Maria Immordino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro -Omissis- e -Omissis- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli avvocati -Omissis-, Elisa Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Gebbia in Palermo, via Catania, n. 146)</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in tema di PEI o PAI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Istruzione &#8211; Istruzione scolastica &#8211; Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano annuale per l&#8217;inclusione (PAI) &#8211; mancata attuazione &#8211; giurisdizione amministrativa &#8211; spetta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Con specifico riferimento alla mancata attuazione di un PEI o di un PAI da parte dell&#8217;amministrazione onerata, deve ritenersi sussistente, in materia, la giurisdizione del giudice amministrativo, tranne le ipotesi relative alla materia delle condotte discriminatorie ai sensi della L. n. 67/2006, questione effettivamente riservata alla giurisdizione ordinaria ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011.</em><br /> <em>Un orientamento, ormai consolidato, riconduce la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) C.P.A., allorchè viene contestato, il cattivo esercizio del potere amministrativo di determinazione e di assegnazione in concreto delle ore di sostegno scolastico previste nel PEI, o dei presidi assistenziali, quali l&#8217;assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia, previsti da un PAI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 357 del 2020, proposto dal Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniela Macrà¬, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, Elisa Cosentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Salvatore Gebbia in Palermo, via Catania, n. 146;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sez. III) n. -OMISSIS-;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 4 del D.L. n. 84 del 2020 e 25 del D.L. n. 137 del 2020;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità  di esercenti la potestà  sulla figlia minore;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 309/2019 del 10 maggio 2019,<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 427/2020 dell&#8217;8/maggio /2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, il Cons. Maria Immordino.<br /> Nessuno è presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il Comune di Catania ha impugnato (con istanza di sospensione ex art. 98 c.p.a.,) la sentenza n. -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso degli odierni appellati per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; dell&#8217;eventuale provvedimento di diniego emanato dal Comune sull&#8217;istanza formulata dai genitori della minore, sconosciuto e mai notificato alle parti;<br /> -del Regolamento (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 22.03.2016) per il servizio di per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità  frequentanti le scuole dell&#8217;infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, con che e nella parte in cui (articoli 6 e 16) illegittimamente prevede che il servizio di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania debba essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania e non anche in favore di quelli che frequentano le scuole a Catania anche se non residenti nel territorio del Comune, nonchè in ogni sua ulteriore parte eventualmente ritenuta ostativa alle ragioni dei ricorrenti; nonchè per il riconoscimento:<br /> -del diritto della minore ad essere assistita da un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per i successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza;<br /> -dell&#8217;obbligo del Comune di Catania di garantire alla minore l&#8217;assegnazione di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza;<br /> nonchè per la condanna del Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, all&#8217;assegnazione, in favore della minore, di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali, sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessità  di tale assistenza.<br /> 2. Il Giudice di prime cure, una volta affermata la propria giurisdizione, rientrando, secondo una consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 3927/2017; ID, sent. n. 4342/2017; CGA, sent. n. 262/2019) la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., ha accolto il ricorso e per gli effetti ha:<br /> &#8211; annullato gli artt. 6 e 16 del &#8220;<em>Regolamento per il servizio di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore degli alunni disabili</em>&#8220;, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 2016, secondo cui il servizio di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che &#8220;<em>frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania deve essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania</em>&#8220;;<br /> &#8211; accertato l&#8217;obbligo del Comune di Catania di garantire al minore l&#8217;assegnazione di in assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista, &#8211; secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità  di tale assistenza, come statuito dal Piano Educativo Personalizzato, redatto dal Gruppo di lavoro operativo handicap &#8211; G.L.O.H. &#8211; in data 22/10/2018, il cui contenuto non è mai fatto stato oggetto di contestazione fra le parti;<br /> &#8211; condannato il Comune di Catania, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, all&#8217;assegnazione, in favore della minore, di un assistente all&#8217;autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali.<br /> 2.1. In particolare il Giudice di prime cure, in via preliminare ha affermato la propria giurisdizione a fronte del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo eccepito dal Comune intimato. Il TAR a sostegno della propria giurisdizione richiama una giurisprudenza consolidata, anche di questo Consiglio e, in particolare la sent. n. 262/2029 che riconduce, come nel caso di specie, &quot;<em>la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., allorchè viene contestato, come nella fattispecie in oggetto, il cattivo esercizio del potere amministrativo &#8230; di assegnazione in concreto delle ore di sostegno previste nel PEI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio&quot;.</em><br /> 2.2. Nel merito, il TAR adito, rileva che il richiamo all&#8217;art. 14 della L. n. 328/2000, da parte del Comune intimato, non è conferente, considerato che in tale articolo non è contenuto alcun riferimento al comune di &#8220;residenza&#8221; per la erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti disagiati &#8211; o addirittura affetti da handicap grave, così¬ come nel caso di specie. Quanto poi alle ovvie esigenze di regolamentazione economica fra enti locali diversi, nell&#8217;ipotesi in cui non coincidono il comune di residenza del minore affetto da handicap e quello dove è ubicato l&#8217;istituto di istruzione primaria cui egli risulta essere iscritto, si tratta di rapporti economici che devono essere risolti <em>ex post</em> dagli enti locali interessati, senza poter minimamente incidere sulla effettività  del sostegno scolastico da assicurare ai minori affetti da disabilità  o handicap, in modo particolare se grave, come nella vicenda <em>de</em> <em>qua</em>.<br /> 3. La sentenza è stata gravata con l&#8217;appello in epigrafe.<br /> 3.1. Con ordinanza dell&#8217;8 maggio 2020, n.427/2020 questo Consiglio ha respinto la domanda di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza appellata, non ricorrendo il paventato pregiudizio grave e irreparabile, avendo il Comune appellante richiamato elementi relativi alla tenuta del bilancio stabilmente riequilibrato.<br /> 4. All&#8217;udienza pubblica del 12 novembre 2020, tenutasi da remoto in video conferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è infondato.<br /> 5.1. Preliminarmente è stata riproposta l&#8217;eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai fini della questione giudiziale di cui trattasi, ritenendosi che la materia in oggetto rientri nella <em>potestas iudicandi</em> del giudice ordinario.<br /> Il Collegio non la ritiene fondata, alla stregua delle argomentazioni che seguono.<br /> Questo Consiglio ha giÃ  avuto modo di affrontare il tema, con specifico riferimento alla mancata attuazione di un PEI o di un PAI da parte dell&#8217;amministrazione onerata, ritenendo in materia sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, tranne le ipotesi relative alla materia delle condotte discriminatorie ai sensi della L. n. 67/2006, questione effettivamente riservata alla giurisdizione ordinaria<em> ex</em> art. 28 d.lgs. n. 150/2011, ma estranea alla questione oggetto del presente giudizio.<br /> Un orientamento, ormai consolidato, di questo Consiglio (sentt. nn. 234, 245, 246, 248 del 2016; n. 350/2017; nn. 49, 599, 654, 655, 656, 669, 670, 671, 707, 708, 709, 710, 711, 915, 920, del 2018, 622 del 2019), in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentt. n. 2023, n. 4342, e n. 3927 del 2017; Ad Pl. n. 7/2016; sez. VI, ordinanza n. 4704/2015), riconduce la controversia nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a., allorchè viene contestato, il cattivo esercizio del potere amministrativo di determinazione e di assegnazione in concreto delle ore di sostegno scolastico previste nel PEI, o dei presidi assistenziali, quali l&#8217;assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia, previsti da un PAI, venendo in rilievo scelte discrezionali legate all&#8217;esistenza di vincoli di bilancio.<br /> L&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 12 aprile 2016 n. 7 ha tracciato il seguente, nitido quadro della problematica di cui si tratta, chiarendo che: &#8220;<em>al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite (carente attuazione del PEI denunciata, in giudizio, come discriminatoria con il rito previsto dall&#8217;art. 28 d.lgs. cit.), l&#8217;ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all&#8217;art.133, comma 1, lett. c), c.p.a. (&#8220;relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione&#038;in un procedimento amministrativo&#8221;), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici</em> <em>servizi</em>&#8220;. Sottolineando, inoltre, che la pacifica natura di diritto soggettivo della posizione individuale azionata, quand&#8217;anche questa sia qualificata come &#8220;<em>diritto fondamentale</em>&#8220;, non può ovviamente escludere la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla materia. &#8220;<em>Per un verso, infatti, la profondità  della capacità  cognitiva del giudice amministrativa nella materia dei servizi pubblici comprende senz&#8217;altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all&#8217;art.133 c.p.a., e, per un altro, il carattere fondamentale del diritto nella specie azionato non può certo essere decifrato come un&#8217;eccezione innominata al perimetro della giurisdizione esclusiva.</em>&#8220;<br /> Un&#8217;interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi, come giÃ  affermato da questo Consiglio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017) &#8220;<em>vanificherebbe irragionevolmente la</em> ratio <em>dell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell&#8217;esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità  giudiziaria (segnalata dall&#8217;uso dell&#8217;aggettivo </em>&#8220;esclusiva<em>&#8221; e dalla sua valenza semantica di </em>&#8220;unica&#8221;)<em> la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall&#8217;espletamento delle relative potestà  pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità  giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell&#8217;esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell&#8217;adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l&#8217;originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n.204)</em>&#8220;.<br /> Che la giurisdizione, nel caso di specie appartenga al giudice amministrativo, trova ulteriore conferma nel fatto che oggetto del giudizio impugnatorio sia un regolamento amministrativo, ossia un atto cui si riconosce tradizionalmente carattere soggettivamente amministrativo, come tale sindacabile da parte del giudice amministrativo, il quale può annullarlo, ricorrendone i presupposti, al pari di un provvedimento amministrativo.<br /> 5.2. Passando adesso al merito, il Comune di Catania a sostegno del proprio assunto, richiama gli artt. 6 e 14 della L. n. 328/2000.<br /> 5.3.Detto art. 14, il quale inserito nel Capo III della cit. L. n. 328/2000, concernente &#8220;<em>Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale</em>&#8220;, rubricato &#8220;<em>Progetti individuali per le persone disabili</em>&#8220;, al comma 1, dispone che &#8220;<em>Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all&#8217;articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell&#8217;ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell&#8217;istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d&#8217;intesa con le aziende unità  sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell&#8217;interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2</em>&#8220;. Tale comma, a sua volta, dispone che &#8220;<em>Nell&#8217;ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all&#8217;integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà , emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità  e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare</em>&#8220;. Orbene, emerge con chiarezza, dalla lettura dei suindicati commi, che il legislatore al fine della predisposizione di un Progetto individuale integrato, per la realizzazione di percorsi individuali di inserimento sociale, culturale, scolastico, ecc., comprensivo quindi di presidi sanitari ed assistenziali, prevede intese tra i comuni e il SSN, ma non contiene alcun riferimento alla &#8220;residenza&#8221; del soggetto disabile destinatario dell&#8217;erogazione dei previsti presidi assistenziali volti a favorirne l&#8217;integrazione socio/scolastica, quale presupposto per individuare la competenza del Comune per l&#8217;erogazione delle suindicate prestazioni.<br /> Non è, peraltro condivisibile l&#8217;affermazione dell&#8217;appellante secondo cui è contraddittoria l&#8217;affermazione del Giudice di primo grado il quale, da un lato riconosce che la Regione attribuisce il finanziamento al Comune di residenza del disabile, ma, dall&#8217;altro, onera del servizio di assistenza alla comunicazione e all&#8217;autonomia il Comune ove è ubicato l&#8217;istituto scolastico frequentato dalla minore, imponendogli, poi, di attivarsi per il recupero delle somme spese per la realizzazione del percorso integrato. Il TAR, con tale affermazione, prende atto semplicemente del fatto che la minore non è residente ma domiciliata a Catania, dove la madre lavora, ed ivi frequenta un istituto scolastico. Il che le dÃ  diritto a ricevere i presidi assistenziali di competenza del Comune di Catania. Il criterio della residenza è adottato dalla Regione al solo scopo di elargire i finanziamenti all&#8217;uopo previsti, ma non incide sulla competenza all&#8217;erogazione dei presidi assistenziali che spettano alla minore per il solo fatto di frequentare un istituto ubicato a Catania, dove per altro ha il domicilio la propria madre.<br /> Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all&#8217;istruzione e ad un tenore di vita dignitoso di un alunno disabile chiama in campo responsabilità  pubbliche, essendo rimessa all&#8217;amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro la loro concreta attuazione, dopo, in un quadro di risorse finanziarie limitate. In questa prospettiva, trattandosi nella controversia in oggetto di servizi di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spetta al Comune di Catania garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l&#8217;effettiva integrazione ed inclusione dell&#8217;alunna disabile nel contesto socio scolastico in cui vive. Il che trova conferma negli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della l. n. 104/1992, che in combinato disposto con la disposizione di cui all&#8217;art. 22 della l. r. n. 15/2004 &#8211; come esplicitata da una circolare assessoriale del 2005, n. 3 &#8211; che pone a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori. Si tratta di una vera e propria obbligazione pubblica che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni, indipendentemente dal fatto che la domanda volta ad ottenere un presidio assistenziale, sia volta ad ottenere la redazione del PAI, o a darvi attuazione, o ad aggiornarlo in base a nuove esigenze emerse dopo la sua redazione.<br /> La tesi sostenuta dal Comune appellante e positivizzata nel &#8220;Regolamento per il servizio di assistenza per l&#8217;autonomia e la comunicazione in favore degli alunni disabili&#8221;, agli artt. 6 e 16, che ancora l&#8217;erogazione dei presidi assistenziali al criterio della residenza, conduce paradossalmente ad ancorare il diritto all&#8217;istruzione, integrato dai servizi all&#8217;autonomia e alla comunicazione, ad un elemento territoriale, in palese violazione dei diritti fondamentali di cui è portatrice una persona disabile.<br /> L&#8217;effettività  del diritto all&#8217;istruzione, bene primario tutelato da un diritto sociale, che costituisce parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei disabili per il conseguimento di quella pari dignità  sociale che consente il pieno sviluppo della persona umana con disabilità  (Corte cost. n. 80/2010), pur riconosciuto e garantito dal legislatore e dalla Costituzione, è condizionato quanto al &#8220;se&#8221; alla predisposizione da parte dell&#8217;amministrazione di apposite strutture e servizi che ne assicurino il godimento; necessari perchè gli stessi siano &#8220;presi sul serio&#8221; per usare la formula di Dworkin. In assenza di tali presidi assistenziali, compresi quelli all&#8217;autonomia e alla comunicazione, tali diritti sono infatti destinati a rimanere sulla carta. Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all&#8217;istruzione e ad un tenore di vita dignitoso di un alunno disabile chiama in campo responsabilità  pubbliche, essendo rimessa all&#8217;amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro la loro concreta attuazione. In questa prospettiva, trattandosi nella controversia in oggetto di servizi di assistenza all&#8217;autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spetta al Comune di Catania garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l&#8217;effettiva integrazione ed inclusione dell&#8217;alunno disabile, il quale frequenta un istituto scolastico ubicato a Catania, dove è domiciliata con la madre che ivi presta attività  lavorativa, nel contesto socio scolastico in cui vive.<br /> 5.4. Il comune a sostegno della legittimità  delle previsioni di cui al Regolamento impugnato, richiama anche l&#8217;art. 6, co.4 della L. 328/2000, il quale dispone che &#8220;<em>Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all&#8217;eventuale integrazione economica</em>&#8220;. Orbene se è vero che in detto articolo si fa riferimento al criterio della &#8220;<em>residenza</em>&#8221; per garantire il &#8220;<em>ricovero stabile presso strutture residenziali</em>&#8220;, è altrettanto vero che la fattispecie <em>de qua </em>esula da tale previsione. Poichè ciò che si richiede per la minore disabile non è un ricovero stabile presso una struttura assistenziale gestita dal Comune, anche in considerazione del fatto che la minore vive con la madre che lavora a Catania dove è domiciliata, ma si richiedono quei presidi assistenziali, all&#8217;autonomia e alla comunicazione, ad integrazione di quei servizi che ne garantiscono l&#8217;inserimento scolastico (sembra evidente, al Collegio, che per garantirsi in massimo grado i diritti della persona svantaggiata non possa che prendersi atto che la stessa &#8220;segue&#8221; il genitore, nei suoi spostamenti).<br /> Nel bilanciamento degli interessi in gioco: esigenze contabili e di programmazione dei comuni, da un lato; e garanzia delle persone disabili per il conseguimento di quella pari dignità  sociale (artt. 3, 2, 32, Cost.), che ne consente il pieno sviluppo e l&#8217;integrazione sociale, con conseguente particolarmente importanti anche per la società  nel suo complesso (Cons. St. n.1 / 2020; ID, n. 2626 /2017), le prime sono recessive. Esiste, infatti, &#8220;<em>un limite invalicabile</em>&#8221; nel &#8220;<em>rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati</em>&#8220;, che secondo il Giudice delle leggi, si impone anche alla discrezionalità  del legislatore (sentenza n. 275/2016).<br /> Fermo restando, naturalmente, le esigenze di regolamentazione economica fra i due comuni interessati, divergendo, come si è detto, fra loro il comune di residenza del minore affetto da handicap e quello dove è ubicato l&#8217;istituto di istruzione primaria cui egli risulti essere iscritto. Divergenze che, come correttamente suggerisce il Giudice di prime cure, devono essere risolte <em>ex post</em> dagli enti locali interessati, senza poter minimamente incidere sulla effettività  del sostegno scolastico e degli ulteriori presidi assistenziali da assicurare ai minori affetti da disabilità  grave, secondo i differenti modelli offerti dall&#8217;ordinamento.<br /> 7. Sulla base delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va respinto.<br /> Le spese possono essere compensate, trattandosi di una materia che, in alcuni suoi aspetti, presenta ancora profili di incertezza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto conferma la sentenza gravata.<br /> Spese compensate.<br /> La presente sentenza sarà  eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa, ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere</div>
<p> Maria Immordino, Consigliere, Estensore<br /> <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2020 n.1105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-27-5-2020-n-1105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-27-5-2020-n-1105/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2020 n.1105</a></p>
<p>Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore, Francesco Mulieri, Primo Referendario PARTI: -OMISSIS-rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Arcuri contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Natale Superficie condominiale : il vincolo di destinazione a parcheggio è inderogabile. Diritti reali- superficie condominiale &#8211; vincolo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-27-5-2020-n-1105/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2020 n.1105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore, Francesco Mulieri, Primo Referendario PARTI: -OMISSIS-rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Arcuri contro Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Natale</span></p>
<hr />
<p>Superficie condominiale : il vincolo di destinazione a parcheggio  è inderogabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Diritti reali- superficie condominiale &#8211; vincolo di destinazione a parcheggio &#8211; è inderogabile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vincolo di destinazione di una superficie condominiale a parcheggio è inderogabile: si deve, infatti, ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire la sua disponibilità  all&#8217;intera comunità  condominiale, a vantaggio della quale sorge un automatico diritto reale d&#8217;uso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 27/05/2020 </p>
<p>N. 01105/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00692/2020 REG.RIC.</p>
<p> </p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 692 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS-rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Fabio Arcuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; del provvedimento di cui alla nota n. 239391/9 prot. del 09/04/2020 del Comune di Palermo, Area dello Sviluppo Economico, Servizio Suap, a firma del Capo Area/Dirigente ad interim Dott. -OMISSIS-e del Responsabile del procedimento Dott.ssa -OMISSIS-, con cui:</p>
<p>a) sono stati annullati, in via di autotutela, gli effetti giuridici della S.C.I.A. presentata dal Sig. -OMISSIS-al Comune di Palermo Area dello Sviluppo Economico Servizio Suap in data 10/09/2019 n.-OMISSIS-(pratica n. -OMISSIS-) per la comunicazione di inizio attività  di autorimessa senza autolavaggio nel locale ubicato in Palermo, -OMISSIS-piano cantinato, riportato nel catasto urbano al foglio 58, p.lla 544 sub 53;</p>
<p>b) sono stati vietati l&#8217;avvio e/o la prosecuzione dell&#8217;attività  di autorimessa di cui alla predetta S.C.I.A.;</p>
<p>&#8211; di tutti gli atti e provvedimenti ad esso propedeutici o consequenziali.</p>
<p> </p>
<p>   </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Visto l&#8217;art.84, comma 5, del D.L. n.18/2020, che prevede : Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso.&#8221;</p>
<p>Ritenuto che il presente ricorso possa definirsi in tal modo;</p>
<p> </p>
<p>   </p>
<p>Con ricorso notificato il 28/04/2020 e depositato il 07/05/2020 -OMISSIS-impugnavano il provvedimento in epigrafe e ne chiedevano, previa sospensione, l&#8217;annullamento, deducendo il motivo di censura seguente.</p>
<p>Violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 18 L.N. 765/1967, dell&#8217;art. 41-sexies L.N. 1150/1942, dell&#8217;art. 40 L.R. 19/1972, dall&#8217;art. 12 c. 9 L.N. 246/2005, degli artt. 818 e 832 cod. civ. e degli artt. 19 e 21-nonies comma 1 L.N. 241/1990.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 22/05/2020, svoltasi &#8221; da remoto &#8220;, con le modalità  previste dall&#8217;art.84 del D.L. 18/2020, si è ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve, come previsto dal 5° comma della predetta norma.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>La -OMISSIS-. cedeva in locazione al Sig. -OMISSIS-, con contratto stipulato il 03/11/2015, il locale di sua proprietà  sito in Palermo, -OMISSIS-, piano cantinato, della superficie di mq. 1327,15 circa, composto da un unico ambiente con piccoli locali accessori, iscritto nel catasto urbano di Palermo al foglio 58, p.lla 544 sub. 53.con , per esclusivo uso di parcheggio. </p>
<p>Relativamente a detti locali il Sig. -OMISSIS- presentava il 10/09/2019 una S.C.I.A., corredata di tutti i documenti previsti dall&#8217;art. 19 com-ma I L.N. 241/90 , assunta al prot. n. -OMISSIS-, con la quale comunicava al Servizio Suap del Comune di Palermo l&#8217;inizio dell&#8217;attività  di autorimessa senza autolavaggio.</p>
<p>Col provvedimento impugnato il Servizio Suap del Comune di Palermo ha rilevato &#8220;che la superficie del piano cantinato oggetto dell&#8217;attività  di autorimessa risulta essere vincolata a parcheggio ai sensi dell&#8217;art. 40 della L.R. 19/1972, con atto d&#8217;obbligo del 24/08/1974, registrato a Palermo il 27/08/1974 al n. -OMISSIS- trascritto il 10/10/1974 ai nn. -OMISSIS-&#8221; ed ha quindi ritenuto che &#8221; l&#8217;attività  di autorimessa . . . è in contrasto con l&#8217;uso e il diritto sancito con la stipula dell&#8217;atto di vincolo, in quanto con esso viene determinato un rapporto pertinenziale inderogabile ed inscindibile (art. 817-818-819 c.c.) con l&#8217;edificio di cui fa parte il cantinato&#8221; ; di conseguenza ha annullato, in autotutela, gli effetti giuridici della S.C.I.A., vietando l&#8217;avvio e/o la prosecuzione dell&#8217;attività  di autorimessa senza autolavaggio.</p>
<p>Ad avviso dei ricorrenti, invece, in sintesi &#8221; la circostanza che lo scantinato per cui è causa sia stato concesso in locazione proprio per uso di autorimessa, non pregiudica in alcun modo il rispetto del suddetto vincolo di destinazione, costituito con atto d&#8217;obbligo 24/08/1974 Not. -OMISSIS- ma anzi ne costituisce attuazione e non pregiudica neppure il diritto dei condomini dell&#8217;edificio di usufruire, ove lo vogliano, delle aree vincolate per il parcheggio delle loro autovetture, fermo restando l&#8217;obbligo a loro carico di corrispondere al proprietario ovvero, nel caso di specie, al conduttore, il relativo corrispettivo.&#8221;</p>
<p>La tesi non è condivisibile.</p>
<p>Premesso invero che il vincolo di destinazione di una superficie condominiale a parcheggio è inderogabile, si deve ritenere che il legislatore ha inteso attribuire la sua disponibilità  all&#8217;intera comunità  condominiale, a vantaggio della quale sorge un automatico diritto reale d&#8217;uso ( Cassazione civile sez. II, 04/02/2016, n.2236 ).</p>
<p>Ne segue che, nella specie, la locazione del piano cantinato al cittadino straniero ricorrente, al fine di utilizzarlo a parcheggio a pagamento costituisce una palese violazione dell&#8217;atto d&#8217;obbligo stipulato col Comune di Palermo in sede di rilascio della concessione edilizia; risulta infatti in tutta evidenza che in tal modo il cantinato &#8211; usufruibile gratuitamente dai condomini &#8211; si trasformerebbe per loro in garage a pagamento.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p>Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Palermo che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre gli accessori di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p>Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore</p>
<p>Francesco Mulieri, Primo Referendario</p>
<p>Raffaella Sara Russo, Referendario</p>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2015 n.1105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-7-2015-n-1105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-7-2015-n-1105/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2015 n.1105</a></p>
<p>Pres. Est. S. Romano Alpin S.r.l. (Avv. R. Prozzo) contro Anas s.p.a. (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Costrade S.r.l (Avv.ti F. Lofoco e L. Penna) sui presupposti per l&#8217;esclusione da una procedura di gara per mancanza dei requisiti di affidabilità e sul legittimo diniego di accesso per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-7-2015-n-1105/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2015 n.1105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-7-2015-n-1105/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2015 n.1105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. S. Romano<br /> Alpin S.r.l. (Avv. R. Prozzo) contro Anas s.p.a.  (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Costrade S.r.l (Avv.ti F. Lofoco e L. Penna)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;esclusione da una procedura di gara per mancanza dei requisiti di affidabilità e sul legittimo diniego di accesso per la concorrente esclusa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Carenza dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 desumibile da pregressi rapporti contrattuali &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità – Fattispecie 2. Contratti della P.A. – Accesso alla documentazione dell’aggiudicatario &#8211; Art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Interesse concreto attuale e differenziato – Necessità Esclusione dalla gara – Carenza – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità solo quando tale comportamento sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, invece, il giudizio d&#8217;inaffidabilità professionale su un&#8217;impresa partecipante a una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni (nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che, dopo l’atto di risoluzione di che trattasi, tra ANAS e la ricorrente siano stati stipulati altri contratti di appalto, né rileva che nel marzo 2015 la ricorrente abbia conseguito la verifica triennale dell’attestazione SOA, che attesta solo l’esistenza o meno dei requisiti speciali richiesti dalla normativa per la partecipazione alle gare d’appalto, mentre la valutazione circa i requisiti di carattere generale è devoluta alla commissione di gara) 2. L’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, che disciplina il diritto di accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, nell’ambito di una complessa operazione di bilanciamento tra gli interessi contrapposti alla trasparenza ed alla riservatezza, in una prospettiva più puntuale e restrittiva di quella che emerge dall’art. 24, l. n. 241/1990, riguarda solo il concorrente che abbia partecipato alla selezione e sia portatore di una posizione titolare di una posizione concreta, attuale e differenziata, la quale è da ritenersi mancante qualora il richiedente sia stato legittimamente escluso da una procedura di gara. Ne deriva la legittimità del diniego opposto dalla stazione appaltante stante l’intervenuta legittima esclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
ha pronunciato la presente</p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2015, proposto da: Alpin S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Pierluigi D&#8217;Antonio in Firenze, Via Novelli, 45;</p>
<p><em><strong>contro</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Anas S.p.a., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;</p>
<p><em><strong>nei confronti di</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Costrade S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con Tesoro s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Lofoco, Leonardo Penna, con domicilio eletto presso Leonardo Penna in Firenze, Via Emanuele Repetti 11; Tesoro S.r.l.;</p>
<p><em><strong>per l&#8217;annullamento</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
degli atti e provvedimenti relativi alla gara denominata FI- LAV013-15 esperita dall&#8217;ANAS &#8211; Compartimento della Viabilità per la Toscana, per l&#8217;affidamento dei lavori SS 3bis &#8220;Tiberina&#8221;- Itinerario E/45 &#8220;Orte- Ravenna&#8221; &#8211; Lavori di manutenzione straordinaria per l&#8217;innalzamento del livello di sicurezza dei viadotti &#8220;Melello&#8221;, &#8220;Zonchi&#8221;, &#8220;Cappella&#8221; e &#8220;Mangiacore&#8221; tra il Km 139 + 800 ed il km 145 +830. Importo a base d&#8217;appalto € 4614962,58:- del provvedimento assunto in data 4 maggio 2015 e comunicato in data 15 maggio 2015 con cui è stata disposta l&#8217;esclusione dalla gara della ricorrente;del provvedimento assunto in data 5 giugno e comunicato in data 9 giugno 2015 cui la gara è stata aggiudicata all&#8217;ATI COSTRADE- TESORO;- di ogni atto del procedimento a cui sono riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso;-della nota con cui ANAS ha negato il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione presentata dall&#8217;aggiudicataria</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Costrade S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
1 &#8211; Avverso l’atto con cui è stata disposta la sua esclusione dalla partecipazione alla gara denominata “FI- LAV013-15 esperita dall&#8217;ANAS &#8211; Compartimento della Viabilità per la Toscana, per l&#8217;affidamento dei lavori SS 3bis &#8220;Tiberina&#8221;- Itinerario E/45 &#8220;Orte- Ravenna&#8221; &#8211; Lavori di manutenzione straordinaria per l&#8217;innalzamento del livello di sicurezza dei viadotti &#8220;Melello&#8221;, &#8220;Zonchi&#8221;, &#8220;Cappella&#8221; e &#8220;Mangiacore&#8221; tra il Km 139 + 800 ed il km 145 +830”, avverso il provvedimento con cui la medesima gara è stata aggiudicata all’ATI COSTRADE-TESORO, nonché avverso la nota con la quale è stato negato il diritto di accesso alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, ALPIN s.r.l. ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 38 codice dei contatti, in quanto Anas non avrebbe potuto disporre l’esclusione perché altra stazione appaltante ha adottato un provvedimento di risoluzione contrattuale; 2) violazione dell’art. 38 codice dei contratti, motivazione apparente e comunque insufficiente, essendosi l’Anas limitata a richiamare il provvedimento adottato da ATIVA s.p.a. senza alcuna motivazione e comunque senza aver valutato né le memorie difensive presentate né il comportamento professionale tenuto dalla ricorrente, la quale, per di più, è stata sempre ammessa a successive gare di appalto; 3) violazione dell’art. 40 del codice dei contratti e degli art. 76 e seguenti del Regolamento, avendo omesso di considerare che la ricorrente ha conseguito la verifica triennale dell’attestazione SOA nel marzo 2015 (che presuppone l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 38 citato); 4) violazione dell’art. 79 codice dei contratti e delle disposizione della legge n. 241/1990 in materia di accesso, avendo Anas negato il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione presentata dall’aggiudicataria, sul presupposto che ALPIN s.p.a. non ne abbia interesse essendo stata esclusa dalla gara.<br />
Costituitasi in giudizio, ANAS ha contestato le censure dedotte, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
COSTRADE s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con Tesoro s.r.l., ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque infondato.<br />
Alla camera di consiglio sopra indicata, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione anche ai fini della definizione nel merito.<br />
2 &#8211; Il ricorso è infondato.<br />
Va premesso che:<br />
&#8211; la ricorrente è stata esclusa dalla gara per la sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 163/2006, in quanto il precedente contratto stipulato con ATIVA s.p.a. era stato risolto per gravi inadempimenti contratt<br />
&#8211; con atto del 30.09.2014, acquisito dall’ANAS nel corso del procedimento, è stata in effetti adottata la determinazione di risoluzione del contratto sottoscritto in data 3 maggio 2012 tra Alpin s.r.l. e ATIVA s.p.a., alle cui motivazioni la stessa ANAS s<br />
&#8211; la ricorrente ha trasmesso ad ANAS copia dell’atto con cui ha convenuto in giudizio ATIVA s.p.a. poiché, a suo avviso, non aveva potuto eseguire i lavori per fatti imputabili alla stazione appaltante.<br />
I motivi dedotti sono tuttavia infondati alla luce delle considerazioni che seguono:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) secondo periodo D.Lgs. n. 163/2006, integra causa di esclusione dalla gara la circostanza di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte<br />
&#8211; infatti, per orientamento pacifico, la pendenza di un procedimento giurisdizionale non fa venir meno l&#8217;efficacia interdittiva del giudizio della stazione appaltante (da ultimo, Cons. St., V, 25 maggio 2012 n. 3078, alla stregua della quale l&#8217;esclusione<br />
&#8211; la giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011 n. 6951) tende a far risaltare l&#8217;ambito decisionale lasciato all&#8217;amministrazione, atteso che l&#8217;esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per gr<br />
&#8211; nella specie, ANAS non si è limitata a richiamare l’atto di risoluzione ma ha inteso fare proprie le ragioni ivi profusamente e analiticamente indicate che hanno ad oggetto il grave e perdurante comportamento tenuto dall’impresa in una recente procedura<br />
&#8211; inoltre, secondo la giurisprudenza, il sindacato sulla motivazione del rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell&#8217;impresa deve essere mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto<br />
&#8211; irrilevante appare la circostanza che, dopo l’atto di risoluzione di che trattasi, tra ANAS e la ricorrente siano stati stipulati altri contratti di appalto, tra l’altro neanche precisamente indicati quanto ad entità e periodo di riferimento, né rileva<br />
&#8211; non appare fondata neanche la censura mossa al diniego parziale del diritto di accesso esercitato dalla ricorrente, trattandosi allo stato di soggetto escluso dalla gara e pertanto carente di interesse a conoscere la documentazione relativa all’offerta<br />
&#8211; in primo luogo, va esclusa la dedotta violazione dell’art. 79 del codice dei contratti (“Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”), atteso che la ricorrente non ha precisato sotto quale profilo la norma sarebbe violata, né<br />
&#8211; inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma D. Lgs. n. 163/2006, “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla<br />
&#8211; in applicazione dei principi richiamati, nella fattispecie l’accesso è stato legittimamente negato alla ricorrente, già esclusa dalla gara, in assenza di un interesse concreto ed attuale alla conoscenza dell’offerta, e della relativa documentazione, del<br />
3 &#8211; Per le ragioni espose, il ricorso va respinto in quanto infondato.<br />
Le spese di giudizio, secondo la regola generale, vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna Alpin s.r.l. al pagamento della somma di euro 4.000,00 (quattromila) a favore di Anas s.p.a. e la somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre a Iva e c.a.p., a favore di Costrade s.r.l.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/07/2015</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-7-2015-n-1105/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2015 n.1105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1105</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – assistenza domiciliare infermieristica –riserva a società coperative e ad associazioni di volontariato – illegittimità per violazione della concorrenza – ricorso di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ammissione con riserva. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza 28 gennaio 2004 n.614 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – assistenza domiciliare infermieristica –riserva a società coperative e ad associazioni di volontariato – illegittimità per violazione della concorrenza – ricorso di soggetto escluso  &#8211;  tutela cautelare – accoglimento con ammissione con riserva.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/4/3629/g">Ordinanza 28 gennaio 2004 n.614</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1105/2004<br />
Registro Generale:1347/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:Pres. Emidio Frascione Cons. Corrado Allegretta Est. Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Claudio Marchitiello Cons. Nicolina Pullanoha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MEDICASA ITALIA S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: Avv. DONELLA RESTA Avv. PAOLO VAIANO con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE MARZIO 3 presso PAOLO VAIANO</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>AZIENDA USL ROMA</b> G rappresentato e difeso da: Avv. GIAN MICHELE GENTILE con domicilio eletto in Roma VIA G.G. BELLI, 27 presso GIAN MICHELE GENTILE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 614/2004, resa tra le parti, concernente GARA A LICITAZIONE PRIVATA APPALTO SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARE INFERMIERISTICA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
(1) AZIENDA USL ROMA G<br />
Udito il relatore Cons. Corrado Allegretta e uditi , altresì, per le parti l’avv. Vaiano D. su delega dell’avv. Resta, e l’avv. Gentile;</p>
<p>Rilevato che con il bando impugnato la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare infermieristica e fisioterapica è riservata alle sole società cooperative ed alle associazioni di volontariato;</p>
<p>Considerato che tale limitazione contrasta con i principi di concorrenza, della maggiore partecipazione possibile alle procedure ad evidenza pubblica e non appare giustificata in relazione alla natura professionale e specialistica delle prestazioni richieste;</p>
<p>Considerato che la disposta riserva non trova fondamento neppure nell’art. 5 della L. R. Lazio 2 dicembre 1988 n. 80, invocato dall’Amministrazione, il quale, anzi, nel riconoscere alle Aziende sanitarie locali la facoltà di avvalersi di società cooperative ed associazioni di volontariato in caso di comprovata impossibilità di provvedere con proprio personale allo svolgimento di prestazioni domiciliari, intende ampliare il novero dei soggetti ai quali il servizio in questione può essere affidato;</p>
<p>Considerato che il danno lamentato, consistente nella mancata partecipazione alla gara di cui si tratta, non è suscettibile di riparazione all’esito vittorioso del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza di sospensiva proposta in primo grado ed ammette con riserva l’appellante alla gara.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-3-2004-n-1105/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2004 n.1105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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