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	<title>1104 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1104 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2013 n.1104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2013 n.1104</a></p>
<p>Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata, quanto al ricorso R.G. 1314/2012: Sindacato Medici Italiani Campania (Avv. Michele Romaniello) c. Regione Campania (Avv. Alessandra Miani), Comitato Regionale ex art.24 A.C.N. (non costituito), ASL Benevento (Avv.ti Antonio Mennitto, Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco), ASL Avellino (Avv. Mariarosaria Di Trolio), ASL Salerno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2013 n.1104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2013 n.1104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vincenzo Cernese, est. Gabriele Nunziata,<br /> quanto al ricorso R.G. 1314/2012: Sindacato Medici Italiani Campania (Avv. Michele Romaniello) c. Regione Campania (Avv. Alessandra Miani), Comitato Regionale ex art.24 A.C.N. (non costituito), ASL Benevento (Avv.ti Antonio Mennitto, Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco), ASL Avellino (Avv. Mariarosaria Di Trolio), ASL Salerno (Avv. Alberto Armenante) quanto al ricorso R.G. 4812/2012:<br /> Unione Medici Unità Sanitaria (Avv. Michele Romaniello) c. Regione Campania (Avv. Alessandra Miani), Comitato Regionale ex art.24 A.C.N. (non costituito), ASL Benevento (Avv.ti Antonio Mennitto, Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco), ASL Avellino (Avv. Mariarosaria Di Trolio), ASL Salerno (Avv. Alberto Armenante)</span></p>
<hr />
<p>sul servizio di continuità assistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità- Dotazione organica per il servizio di continuità assistenziale –Zone a bassa densità demografica- Rispetto del rapporto medico/paziente di 1/1.500 –Necessità- Sussiste	</p>
<p>2. Sanità – Concorsi pubblici -Procedure concorsuali per il servizio di continuità assistenziale- Rispetto dei generali principi di par condicio-Necessità- Sussiste	</p>
<p>3. Sanità &#8211; Servizio di continuità assistenziale- DPR n.270/2000-Corrispondenza biunivoca tra graduatorie e incarichi-Necessità -Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della determinazione della dotazione organica per il servizio di continuità assistenziale, il D.G.R. Campania n.1917 del 5/12/2008  prevede che il rapporto medico/abitante debba partire da un minimo di 1/1500 nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica previsto dalle normative nazionali:ne deriva che è illegittimo l’agere dell’ Amministrazione regionale laddove ignora l’applicazione dei detti criteri al fine di  calcolare la dotazione necessaria  e di individuare il numero di unità mediche da distribuire nelle zone disagiate in aggiunta a quelle già esistenti, non provvedendo nei tempi dovuti alla pubblicazione di dette zone carenti. 	</p>
<p>2. Nelle procedure concorsuali per il servizio di continuità assistenziale, la P.A. è tenuta al rispetto dei generali principi di par condicio, al fine di impedire che si nullifichino le esigenze di tutela dell’uniforme trattamento di tutti i candidati, di certezza delle situazioni giuridiche, nonché dei canoni costituzionali dell’imparzialità, della legalità e del buon andamento dell’Amministrazione cui deve essere sempre improntata l&#8217;azione amministrativa. Ne deriva che sono illegittimi tutti quei comportamenti della P.A., quali la mancata pubblicazione delle zone carenti di continuità assistenziale nei tempi previsti dalla normativa, idonei a pregiudicare  i singoli candidati nella misura in cui i medesimi restino soggetti ad aleatorie revisioni procedimentali del “giusto” andamento della procedura concorsuale.	</p>
<p>3.  In tema di procedure concorsuali per il servizio di continuità assistenziale, il  DPR n.270/2000 prevede che l’Amministrazione Regionale ottemperi alla pubblicazione delle sedi carenti di medici convenzionati entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, per poter poi ricoprire le sedi così individuate, oltre che con i sanitari già iscritti negli elenchi dei medici convenzionati aventi titolo al trasferimento, anche con i medici inclusi nella graduatoria valida per l’anno in corso, cioè per l’anno cui si riferisce l’individuazione delle sedi carenti. Pertanto è illegittimo il comportamento della P.A. che non ottempera nei tempi previsti alla pubblicazione delle sedi carenti del servizio di continuità assistenziale compromettendo il diritto dei sanitari avente titolo al conseguimento dell’incarico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi riuniti n.1314/2012 R.G. proposto dal </p>
<p><b>Sindacato Medici Italiani Campania</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Romaniello ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR di Napoli, e n.4812/2012 R.G. proposto dall’Unione Medici Unità Sanitaria (U.M.U.S.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Romaniello ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Campania</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Miani ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via Santa Lucia n.81;<br />
<b>Comitato Regionale ex art.24 A.C.N.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;<br />
ASL Benevento in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Mennitto, Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonio Lonardo in Napoli, Viale Gramsci n.19;<br />
ASL Avellino in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariarosaria Di Trolio ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli;<br />
ASL Salerno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Armenante ed elettivamente domiciliata presso la Avvocatura Regionale in Napoli, Via S. Lucia n.81;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
Quanto al ricorso n.1314/2012: <br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia, del Decreto dirigenziale n.282 pubblicato il 27/12/2011 di approvazione e pubblicazione degli elenchi delle zone carenti di continuità assistenziale per il biennio 2009/2010 con mancata individuazione delle aree disagiate e mancata pubblicazione di n.152 zone carenti per il servizio di continuità assistenziale, nonché degli atti presupposti.<br />	<br />
Quanto al ricorso n.4812/2012:<br />	<br />
del Decreto dirigenziale n.175 del 20/9/2012, nonché degli atti in esso richiamati.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie della Regione Campania come depositate nel ricorso n.1314/2012;<br />	<br />
Vista la memoria dell’ASL Benevento come depositata nel ricorso n.1314/2012;<br />	<br />
Vista la memoria dell’ASL Avellino come depositata nel ricorso n.1314/2012;<br />	<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.1959 del 2012 come resa sul ricorso n.1314/2012;<br />	<br />
Vista la documentazione depositata dalla Regione Campania;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.956 del 2012, come resa sul ricorso n.1314/2012, di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica;<br />	<br />
Viste le note di udienza depositate dalla Regione Campania;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione dell’ASL Salerno;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 31 gennaio 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Quanto al ricorso n.1314/2012:<br />	<br />
Espone in fatto parte ricorrente che il servizio di continuità assistenziale è stato disciplinato in Campania con DGR n.1570/2004 che definiva la dotazione organica nella misura di 1 medico ogni 3000 abitanti nelle zone considerate disagiate; successivamente con L.R. n.1/2008 si stabiliva che per il servizio di continuità assistenziale doveva essere garantito il rapporto medico/abitante a partire da un minimo di 1500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, per cui la Giunta Regionale con Delibera n.1917/2008 modificava la precedente n.1570/2004, prevedendo tra l’altro che la dotazione organica del servizio di continuità assistenziale nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate dovesse essere definita sulla base di un rapporto medico/abitante pari a 1/3000 su base aziendale nel limite del 5% della popolazione regionale, nonché di un rapporto medico/abitante pari a 1/1500 su base interaziendale fino alla copertura del 2,5% della popolazione regionale nel rispetto della complessiva dotazione organica come prevista dalle normative vigenti. Tuttavia con l’impugnato Decreto non si è tenuto conto per l’anno 2009 delle zone disagiate e del numero di 152 zone carenti, pubblicando per l’anno 2009 solo 4 carenze per l’ASL Benevento, 12 per l’ASL Salerno e 0 per l’ASL Avellino.<br />	<br />
Quanto al ricorso n.4812/2012:<br />	<br />
Richiamate le circostanze di cui al precedente ricorso, si deduce che con l’impugnato provvedimento, in asserita esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n.956 del 2012 di accoglimento della domanda di sospensione del Decreto n.282, si è stabilito di non procedere ad alcuna integrazione e di confermare il precedente Decreto come già sospeso.<br />	<br />
La Regione si è costituita per dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza depositando documentazione a seguito di ordinanza istruttoria; l’ASL Avellino e l’ASL Salerno hanno dedotto l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei gravami, mentre l’ASL Benevento ha sostenuto che la responsabilità andrebbe imputata solo alla Regione Campania.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 31 gennaio 2013 le cause sono state chiamate e trattenute per la decisione come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con i ricorsi in esame parti ricorrenti lamentano la violazione degli artt.11 e 12 del DPR n.270/2000, dell’art.83 comma 2 della L.R. n.1/2008, della Delibera di Giunta n.1917/2008, nonché l’eccesso di potere.<br />	<br />
2. In via preliminare il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei ricorsi, attesa la palese connessione oggettiva; trattasi, invero, di ricorsi che interessano le medesime parti e che riguardano un&#8217;unica vicenda amministrativa, afferente la pubblicazione delle zone carenti di continuità assistenziale.<br />	<br />
3. Nello specifico la Sezione ritiene preliminarmente di dover ricordare a se stessa che, nella materia per cui è controversia, già in epoca risalente ebbe modo (24.11.2008, nn.20013, 20014 e 20015; 15.5.2008, n.4509; 26.4.2007, n.4421) di precisare che l’Accordo Integrativo Regionale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2128/2003, aveva integrato il criterio stabilito dal DPR n.270/2000 (un medico per ogni 1.000 residenti o frazione di mille superiore a 500), introducendo il criterio aggiuntivo della effettiva capacità recettiva dei singoli ambiti, nonché del numero medio di assistiti in carico ai medici già inseriti. Questo tipo di integrazione era stata giudicata illegittima dal giudice amministrativo (Cons. Stato, V, 29.3.2006, n. 1603), con motivazioni che il Tribunale faceva proprie. <br />	<br />
3.1 In altra occasione (13.3.2007, n.1866) sempre la Sezione, con riguardo al procedimento nell’anno 2006 dell’individuazione delle zone carenti e degli incarichi da conferire nell’anno 2001, sostenne l’applicabilità dei criteri stabiliti dall’allegato B del Regolamento di attuazione del DPR n.270/2000; la tardiva esecuzione di adempimenti, per i quali la normativa richiede l’osservanza di precise cadenze, non escludeva infatti la necessità di redigere ed applicare la graduatoria che avrebbe dovuto essere efficace per l’anno in cui le zone carenti andavano pubblicate. In sostanza venne affermata una corrispondenza biunivoca tra graduatorie e incarichi, nel senso che non solo la formazione delle prime costituiva necessario adempimento prodromico per il conferimento dei secondi, ma anche che il conferimento di questi ultimi era necessario ed ineludibile adempimento successivo rispetto alla formazione delle medesime graduatorie, a meno che in quel determinato anno non si fossero create zone carenti; infatti, mentre gli aspiranti iscritti nelle graduatorie pregresse avrebbero viste vanificate le proprie legittime aspettative al conseguimento dell’incarico, gli iscritti nella graduatoria più recente avrebbero potuto trarre un ingiusto vantaggio dal ritardo accumulato nella pubblicazione di pregresse zone carenti, trovandosi a concorrere per incarichi che altrimenti sarebbero stati assegnati già da tempo ad altri.<br />	<br />
4. Con riguardo alla specifica materia per cui è controversia, questo Organo giudicante ritiene che, ai fini dell’accoglimento dei gravami previa trattazione unitaria dei motivi di ricorso quali appunto si prestano ad un esame congiunto, rilevi quanto peraltro già statuito da questa Sezione in analoga circostanza (26.5.2010, n.8908 avverso la quale è stato proposto appello al Consiglio di Stato che non l’ha sospesa con ordinanza n.4783 del 2010), allorchè si censurava che il numero delle vacanze non corrispondeva al risultato aritmetico derivante dall’applicazione dei criteri fissati nella normativa contrattuale, possibilità che era stata esercitata dalla Regione senza fornire una congrua motivazione. Anche nel caso di specie, pur dopo aver disposto incombenti istruttori ed acquisito dall’Amministrazione gli atti richiesti, il Tribunale ritiene di confermare quanto anticipato in fase cautelare con ordinanza n.956 del 2012 come resa sul ricorso n.1314/2012, ciò soprattutto perché il Legislatore regionale, al comma 2 dell’art.83 della L.R. n. 1/2008, non ha fatto alcun riferimento ad eventuali calcoli di percentuali da adottare.<br />	<br />
4.1 D’altra parte il Decreto n.282 quale oggetto di impugnazione con il ricorso Rg n.1314/2012 è stato già oggetto di censura da parte di questa Sezione in più occasioni (4.5.2012, n.2060; 13.4.2012, nn.1726 e 1725) allorchè si aveva riguardo alla sostituzione dell’aggettivo “territoriale” con l’aggettivo “regionale” ed alla astratta possibilità, rappresentata in maniera del tutto immotivata dalla Regione, che il numero delle vacanze non corrispondesse al risultato aritmetico derivante dall’applicazione dei criteri fissati nella normativa contrattuale.<br />	<br />
In maniera ulteriore si ritiene in questa sede di evidenziare che, con palese eccesso di potere, non è stata pubblicata per le intimate AA.SS.LL. alcuna zona carente per le aree disagiate, individuandosi per l’anno 2009 solo 16 carenze per l’ASL Benevento, 12 per l’ASL Salerno e 0 per l’ASL Avellino in violazione della disposizione di legge che prevede che, ai fini dell’erogazione del servizio di continuità assistenziale, il rapporto medico/abitante debba partire da un minimo di 1/1500 abitanti nelle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate, mantenendo inalterato il tetto complessivo della pianta organica previsto dalle normative nazionali.<br />	<br />
4.2 La Sezione, anche alla luce dei numerosi precedenti di cui si è dato conto, non può esimersi dal censurare l’illegittimo protrarsi dell’agere dell’intimata Amministrazione regionale che continua ad ignorare l’applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n.1917 del 5/12/2008 quali consentirebbero agevolmente di calcolare la dotazione organica delle aree a bassa densità demografica e geograficamente disagiate ed il numero di unità mediche da distribuire nelle zone disagiate in aggiunta a quelle già esistenti; similmente il Decreto n.175 del 20/9/2012, oggetto di impugnazione con il ricorso Rg n.4812/2012, non ha dato esecuzione all’obbligo del Tribunale di integrare l’elenco delle zone carenti di continuità assistenziale, limitandosi ad affermare che “…l’individuazione e la pubblicazione delle zone carenti disagiate non è richiesta ogni anno …le moderne infrastrutture autostradali hanno reso più semplice e veloce l’accesso ai cosiddetti territori del disagio”. <br />	<br />
4.3 In definitiva l’operato della Regione Campania nel suo complesso confligge nella fattispecie con i generali principi di par condicio, di esigenza di impedire che si nullifichino le esigenze di tutela dell’uniforme trattamento di tutti i candidati, di certezza delle situazioni giuridiche, nonché dei canoni costituzionali dell’imparzialità, della legalità e del buon andamento dell’Amministrazione cui deve essere sempre improntata l&#8217;azione amministrativa. Risultano infatti illegittime tutte quelle determinazioni che siano idonee a pregiudicare singoli candidati nella misura in cui i medesimi restino soggetti ad aleatorie revisioni procedimentali del “giusto” andamento della procedura concorsuale, tanto più in circostanze, come quella per cui è controversia, in cui la graduatoria viene pubblicata (il 27/12/2011) ad anni di distanza da quelli (2009/2010) in cui è destinata a produrre i suoi effetti.<br />	<br />
Tale meccanismo risulta in violazione della relativa disposizione del DPR n.270/2000 secondo cui la pubblicazione delle sedi carenti di medici convenzionati debba avvenire &#8211; sulla base degli elementi forniti alle Regioni da parte delle singole Aziende sanitarie &#8211; entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, per poter poi ricoprire le sedi così individuate, oltre che con i sanitari già iscritti negli elenchi dei medici convenzionati aventi titolo al trasferimento, anche con i medici inclusi nella graduatoria valida per l’anno in corso, cioè per l’anno cui si riferisce l’individuazione delle sedi carenti. Ove si consentisse la copertura delle sedi carenti esistenti in un determinato arco temporale ma successivamente pubblicate, si eluderebbe il dato letterale della norma che richiede l’osservanza di precise cadenze temporali e collega strettamente l’elaborazione della graduatoria unica regionale alla copertura delle zone carenti da pubblicare nell’anno di validità della graduatoria stessa; risulterebbe dunque illogico, sul piano sistematico, richiedere la formazione di graduatorie annuali che non trovino seguito nell’assegnazione degli incarichi per le quali le graduatorie sono state formate, a maggior ragione nell’ipotesi in cui i provvedimenti di individuazione e pubblicazione delle zone carenti siano stati assunti oltre i termini previsti dalla legge (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 9.3.2006, n.570).<br />	<br />
4.3.1 La Sezione ritiene in altri termini che, atteso che la graduatoria dovrebbe anticipare la valutazione degli aspiranti agli incarichi, i quali andrebbero poi conferiti sulla base delle risultanze della graduatoria stessa, è già di per sé illogico sul piano sistematico che la formazione delle graduatorie annuali non trovi seguito nella coerente ed effettiva assegnazione degli incarichi per i quali le graduatorie sono state redatte.<br />	<br />
5. Per tutti questi motivi, previa riunione, i ricorsi devono essere accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti come oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti, previa riunione li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti come oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese dei presenti giudizi, liquidate complessivamente in € 3.000,00; spese compensate nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2013-n-1104/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2013 n.1104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Goso Comero spa e Ge srl (avv.ti Berton, Picco) c. GSE spa (avv.ti Fiorentini, Pugliese) sulla natura del provvedimento emesso a seguito della richiesta di concessione della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici Energia – Energia rinnovabile – Provvedimento emesso a seguito richiesta tariffa incentivante – Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1104/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<br /> Comero spa e Ge srl (avv.ti Berton, Picco) c. GSE spa (avv.ti Fiorentini, Pugliese)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del provvedimento emesso a seguito della richiesta di concessione della tariffa incentivante per impianti fotovoltaici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia – Energia rinnovabile – Provvedimento emesso a seguito richiesta tariffa incentivante – Natura – Provvedimento conclusivo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento emesso dal soggetto attuatore ai sensi dell’art. 5 del dm 19/2/2007 a seguito della richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante per impianti fotovoltaici, deve essere considerato come provvedimento conclusivo del procedimento e non come atto endoprocedimentale, anche se contenga un richiamo all’art. 10 bis l. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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