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	<title>1102 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1102 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</a></p>
<p>Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri &#8211; L. n. 49/1997 &#8211; Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo – Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri – Organismo internazionale – Obbligo di costruire un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri &#8211; L. n. 49/1997 &#8211; Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo – Corresponsione di contributi erogati dal Ministero degli Affari Esteri – Organismo internazionale – Obbligo di costruire un ospedale – Inadempimento – Revoca del finanziamento – Mancata restituzione – Danno erariale&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la responsabilità amministrativa per mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri ad un organismo internazionale per la costruzione di un ospedale a Tirana.<br />
Il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero ha portato a una condanna di ingente valore &#8211; 10 milioni di euro oltre accessori &#8211; nei confronti dell’International Management Group (I.M.G.).<br />
Le somme versate dal Ministero all’organismo internazionale non sono mere elargizioni con carattere di liberalità (circostanza che escluderebbe la sussistenza di un rapporto di servizio tra I.M.G. e la pubblica amministrazione ).</p>
<p>Si rammenta che tali contribuzioni si inquadrano nella disciplina recata dalla legge n. 49 del 1987 sulla «cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo», a norma della quale:</p>
<ul>
<li>«la&nbsp; cooperazione&nbsp; allo&nbsp; sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo …» (art. 1, comma 1);</li>
<li>«essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo …» (art. 1, comma 2);</li>
<li>«essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica» (art. 1, comma 3);</li>
<li>«l’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate …» (art. 2, comma 1);</li>
<li>«gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l&#8217;altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonchè dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica …» (art. 2, comma 2);</li>
<li>«nell’attività di cooperazione rientrano: … b) la partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo …» (art. 2, comma 3).</li>
</ul>
<p>Dalle disposizioni richiamate e dal complesso delle altre norme recate dalla legge n. 49 del 1987 risulta chiaramente che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo – gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, tramite la propria organizzazione – hanno finalità pubbliche e sono utilizzati nell’ambito di una programmazione periodica degli interventi, la cui realizzazione può essere rimessa direttamente al Paese destinatario del contributo, ovvero – come è avvenuto nel caso all’esame – affidata per l’esecuzione del programma ad organismi internazionali.<br />
Pertanto, non v’è dubbio che in ipotesi quale quella di specie si instauri un rapporto di servizio tra l’organizzazione internazionale destinataria del contributo e l’amministrazione pubblica concedente; e, invero, in questa ipotesi – come in ogni altra ipotesi di concessione di contributi pubblici – il soggetto che ha ricevuto il finanziamento è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, adoperandosi con i propri mezzi e con la propria attività affinché i fondi pubblici siano utilizzati in conformità allo scopo per il quale sono stati concessi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luciano CALAMARO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Piero FLOREANI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daniela ACANFORA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Francesca PADULA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio d’appello,&nbsp;iscritto al n.&nbsp;<strong>43234</strong>&nbsp;del registro generale,&nbsp;promosso dall’<strong>INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP</strong>&nbsp;(IMG) in persona del general manager e legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>&nbsp;ing. Egidio Dino Bicciato, rappresentato e difeso dall’Avv. Piero Sandulli presso il cui studio in Roma, Via F. Paulucci de’ Calboli n. 9, è elettivamente domiciliato<br />
contro<br />
il&nbsp;<strong>Procuratore regionale per il Lazio</strong>&nbsp;e il&nbsp;<strong>Procuratore generale</strong><br />
e nei confronti<br />
dell’Ambasciatore Giuseppe Mario Benedetto Deodato, non costituitosi in giudizio;<br />
avverso<br />
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 21/2012 del 10 gennaio 2012.<br />
Esaminati gli altri atti e documenti di causa.<br />
Uditi nella&nbsp;pubblica udienza&nbsp;del 19 luglio 2016 il relatore, Consigliere Angela Silveri, l’Avv.&nbsp;Piero Sandulli per l’appellante e il&nbsp;P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Paolo Luigi Rebecchi.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sentenza&nbsp;indicata in epigrafe&nbsp;la&nbsp;Sezione&nbsp;giurisdizionale per il Lazio&nbsp;ha assolto, per assenza di colpa grave,&nbsp;Giuseppe Mario Benedetto Deodato e ha&nbsp;condannato&nbsp;l’INTERNATIONALMANAGEMENT GROUP (IMG)&nbsp;al pagamento di euro 10 milioni oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15 marzo 2010. Nei confronti della IMG la Sezione territoriale, affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ha ritenuto fondata la contestazione di responsabilità per il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero; all’IMG ha addebito l’intero importo contestato in citazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La sentenza, notificata il 24 gennaio 2012, è stata impugnata dall’IMG con appello ritualmente notificato e depositato nei termini di legge.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’appellante, premessa un’informativa sulla sua natura di organizzazione intergovernativa e sui rapporti intercorrenti con il M.A.E. come definiti nell’accordo quadro del 26 marzo 2004, ha dedotto in via pregiudiziale il&nbsp;<strong>difetto di giurisdizione della Corte dei conti</strong>&nbsp;«<em>per difetto del presupposto soggettivo ed oggettivo dell’azione di responsabilità</em>». Sostiene che, nella specie, manca un rapporto di servizio tra l’IMG e il M.A.E., trattandosi dell’erogazione di un contributo volontario che non prevede né rendicontazione né un’attività di controllo da parte della competente Direzione Generale; deve, quindi, escludersi – a detta dell’appellante – la qualifica di soggetto funzionalmente collegato con la pubblica amministrazione, trattandosi di una organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, il cui ordinamento interno è disciplinato dal proprio Statuto. Sostiene, altresì, la mancanza del danno, nella considerazione che «<em>i contributi volontari ai bilanci di organizzazioni internazionali o meno … rientrano negli interventi a dono</em>», la cui gestione «<em>è regolata in autonomia amministrativa e contabile e in piena responsabilità con obbligo di rendicontazione per ogni attività effettuata (art. 7 dell’Accordo Quadro)</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nel merito l’appellante deduce&nbsp;<strong>l’insussistenza della colpa grave e del nesso di causalità</strong>. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’art. 8 dell’Accordo quadro prevede che «<em>l’IMG si impegni a restituire i residui non spesi ovvero a concordare con la D.G.C.S. l’utilizzo degli stessi per sostenere attività di cooperazione tecnica</em>»; dal che conseguirebbe «<em>la facoltà</em>» per l’IMG «<em>di decidere come destinare i contributi non spesi</em>», non essendo prevista nella convenzione la «<em>possibilità per il MAE di revocare il contributo, né per inadempimento del beneficiario, né tanto meno per un sopravvenuto diverso interesse pubblico che … nel caso di specie non è stato neppure mai esplicitato</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con memoria depositata il 28 giugno 2016 l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame, ribadendo anche l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La Procura generale, nelle conclusioni depositate il 1° luglio 2016, ha chiesto il rigetto dell’appello, osservando che: sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, tenuto conto che l’I.M.G. ha gestito contributi finalizzati alla realizzazione di obiettivi di interesse pubblico; l’opera, per la quale i contributi erano stati concessi, non è stata realizzata; il M.A.E. ha deliberato la revoca dei contributi e il provvedimento non è stato impugnato; l’I.M.G. ha violato gli obblighi derivanti dalla convenzione, sia perché non ha realizzato l’opera sia perché, a fronte di una revoca ormai inoppugnabile, non ha restituito le somme integranti il contributo.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*°*°*</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;All’udienza&nbsp;del 19 luglio&nbsp;2016&nbsp;l’Avv.&nbsp;Piero Sandulli si è riportato alle argomentazioni scritte per quanto concerne il difetto di giurisdizione; ha, inoltre, ribadito che nella specie si trattava di somme donate dal M.A.E., non passibili di revoca, e che potevano essere destinate alla realizzazione di un altro progetto; ha chiesto, conclusivamente, l’accoglimento dell’appello, riportandosi a quanto argomentato anche nella memoria difensiva. Il Pubblico Ministero ha ribadito la sussistenza della giurisdizione, richiamando quanto argomentato nelle conclusioni scritte; ha, altresì, evidenziato che il provvedimento di revoca non è stato impugnato e che, quindi, l’I.M.G. è obbligato a restituire le somme ricevute e non utilizzate per la realizzazione dell’opera; ha, quindi, confermato le conclusioni già rassegnate di rigetto del gravame.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con la sentenza&nbsp;n. 21 del 2012&nbsp;la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha&nbsp;condannato&nbsp;l’International&nbsp;Management Group (I.M.G.)&nbsp;al pagamento di 10 milioni di euro oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 15 marzo 2010. Nei confronti della I.M.G. la Sezione territoriale, affermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ha ritenuto fondata la contestazione di responsabilità per il mancato utilizzo del contributo erogato dal Ministero degli Affari Esteri per la costruzione di un ospedale a Tirana (mai iniziata), nonché la mancata restituzione di tale contributo dopo la revoca del finanziamento da parte dello stesso Ministero; all’I.M.G. ha addebito l’intero importo contestato in citazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La sentenza è stata impugnata dal soccombente con atto d’appello nel quale sono state riproposte l’eccezione di difetto di giurisdizione e le difese di merito già dedotte in primo grado.<br />
L’appello è integralmente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Circa l’eccezione di difetto di giurisdizione l’appellante sostiene che l’ipotesi dannosa appartiene alla cognizione del giudice ordinario; e ciò nella considerazione che, nella specie, mancherebbe un rapporto di servizio tra l’I.M.G. e il Ministero degli Affari Esteri, trattandosi dell’erogazione di un contributo volontario che non prevede né rendicontazione né un’attività di controllo da parte della competente Direzione Generale; dovrebbe, quindi, escludersi – a detta dell’appellante – la qualifica di soggetto funzionalmente collegato alla pubblica amministrazione, trattandosi di una organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, il cui ordinamento interno è disciplinato da un proprio Statuto.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’eccezione è destituita di ogni fondamento.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in un percorso di progressivo ampliamento dell’ambito della giurisdizione del giudice contabile, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale e in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.<br />
In particolare, in ipotesi di contributi pubblici, la Cassazione ha affermato che «<em>il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicchè ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile</em>» (così Cass. SS.UU. ordinanza n. 4511 del 2006).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’orientamento è stato confermato in successive pronunce (cfr. Cass. SS.UU. n. 14825 del 2008 e n. 5019 del 2010), essendo stato tra l’altro affermato che il soggetto destinatario del contributo concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione e, quindi, «<em>fra la stessa e il beneficiario</em>&nbsp;<em>si instaura un rapporto di servizio, sicchè il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione</em>» (così Cass. SS.UU. n. 5019 del 2010).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, pur dovendosi rilevare indubbie particolarità del caso all’esame, la fattispecie non ha caratteri distintivi che divergano sostanzialmente dalle ipotesi rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice contabile. Trattasi, infatti, anche in questo caso di concessione di contributi pubblici diretti alla realizzazione di un programma approvato dalla pubblica amministrazione (nella specie, «<em>svolgimento di attività a sostegno del sistema sanitario albanese</em>» mediante il completamento di un ospedale a Tirana), con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio tra il destinatario del contributo e l’amministrazione pubblica che lo ha concesso; ed anche in questo caso si imputa al convenuto (attuale appellante) di aver cagionato un danno alla pubblica amministrazione per non aver compiuto il programma per la cui realizzazione quel contributo era stato concesso e, quindi, per aver inciso negativamente sul programma imposto dall’amministrazione pubblica concedente.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Destituite di ogni fondamento sono le deduzioni difensive, secondo cui le contribuzioni assentite all’organismo internazionale avrebbero natura di mere elargizioni con carattere di liberalità; circostanza che escluderebbe la sussistenza di un rapporto di servizio tra I.M.G. e la pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giova, al riguardo, rammentare che tali contribuzioni si inquadrano nella disciplina recata dalla legge n. 49 del 1987 sulla «<em>cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di svilupp</em>o», a norma della quale:<br />
&#8211; «<em>l</em><em>a&nbsp;&nbsp;cooperazione&nbsp;&nbsp;allo&nbsp;&nbsp;sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo …</em>» (art.<br />
&#8211; «<em>essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e<br />
&#8211; «<em>essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi benefici<br />
&#8211; «<em>l’attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate …»</em>&nbsp;(art. 2, comma 1);<br />
&#8211; «<em>gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e<br />
&#8211; «<em>nell’attività di cooperazione rientrano: … b) la partecipazione, anche finanziaria, all’attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo …</em>» (art. 2, comma 3).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dalle disposizioni richiamate e dal complesso delle altre norme recate dalla legge n. 49 del 1987 risulta chiaramente che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo – gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, tramite la propria organizzazione – hanno finalità pubbliche e sono utilizzati nell’ambito di una programmazione periodica degli interventi, la cui realizzazione può essere rimessa direttamente al Paese destinatario del contributo, ovvero – come è avvenuto nel caso all’esame –&nbsp;affidata per l’esecuzione del programma&nbsp;ad organismi internazionali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Orbene, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non vi è dubbio che in ipotesi quale quella di specie si instauri un rapporto di servizio tra l’organizzazione internazionale destinataria del contributo e l’amministrazione pubblica concedente; e, invero, in questa ipotesi – come in ogni altra ipotesi di concessione di contributi pubblici – il soggetto che ha ricevuto il finanziamento è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, adoperandosi con i propri mezzi e con la propria attività affinchè i fondi pubblici siano utilizzati in conformità allo scopo per il quale sono stati concessi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tutto ciò è confermato proprio dall’Accordo Quadro, sottoscritto dal Ministero degli Affari Esteri e dall’International Management Group, reiteratamente menzionato dall’appellante a sostegno della propria tesi sul difetto di giurisdizione del giudice contabile. Risulta, infatti, da tale Accordo che: i finanziamenti sono finalizzati all’esecuzione di specifici progetti/programmi che verranno realizzati conformemente a quanto stabilito nei documenti operativi approvati; finalizzati all’attività di cooperazione sono anche i contributi volontari, la cui gestione è regolata in autonomia amministrativa e in piena responsabilità dell’I.M.G. con obbligo di rendicontazione per ogni attività effettuata; l’I.M.G. si impegna a restituire i residui non spesi ovvero a concordare con il Ministero l’utilizzo dei fondi per sostenere altre attività di cooperazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deve, poi, osservarsi &#8211; circa la fattispecie concreta – che la documentazione in atti attesta senza ombra di dubbio l’esistenza di precisi vincoli a carico dell’I.M.G. e del conseguente inserimento dello stesso I.M.G. nella procedura finalizzata alla realizzazione dello specifico programma di cooperazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Al riguardo, basti considerare quanto emerge dalla “<em>Nota Tecnica</em>” redatta dal Ministero degli Affari Esteri il 16 marzo 2005 e avente ad oggetto «<em>Albania – contributo volontario all’IMG per il completamento dell’Ospedale “Signora del Buon Consiglio” di Tirana</em>», laddove – rammentato quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 lettera b, della legge n. 49 del 1987 e dall’art. 6 della Convenzione quadro siglata tra il MAE/DGCS e l’IMG sulla «<em>possibilità di effettuare contributi volontari a sostegno delle attività dell’IMG</em>» – si evidenzia che:<br />
&#8211; «<em>la responsabilità della realizzazione dell’iniziativa sarà completamente a carico dell’IMG, che dovrà in particolare: 1. assicurarsi che il Ministero della Sanità albanese e la Fondazione perfezionino la Convenzione Attuativa che stabilisca, tra l’<br />
&#8211; «<em>in considerazione dell’entità del contributo volontario e delle sue finalità si raccomanda di sottolineare all’IMG la necessità di tenere nella massima considerazione le condizioni sopra esposte</em>»;<br />
&#8211; «<em>il monitoraggio dei lavori e le valutazioni dell’iniziativa in corso d’opera e ex post saranno svolte dall’IMG</em>»;<br />
&#8211; «<em>si ritiene opportuno che la DGCS partecipi alle attività di valutazione inserendo l’iniziativa nei propri programmi di valutazione annuali</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Si consideri, altresì, che l’I.M.G. era ben consapevole delle responsabilità assunte per i lavori di completamento dell’Ospedale di Tirana, per la cui esecuzione erano stati concessi 10 milioni di euro quale prima tranche di un contributo complessivamente ammontante a 20 milioni di euro. Tanto risulta dalla lettera dell’I.M.G. del mese di giugno 2006, ove si danno assicurazioni al M.A.E. tramite il Ministro Plenipotenziario DEODATO:<br />
&#8211; di aver eseguito «<em>tutte le attività propedeutiche atte a rendere esecutivo il progetto nel più breve tempo possibile</em>»;<br />
&#8211; di aver ricevuto la “Nota Tecnica”, confermando l’intenzione &#8211; «<em>in qualità di organismo responsabile dell’iniziativa</em>» &#8211; di seguirne «<em>tutti i suoi contenuti</em>».<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E’ ovvio, comunque, che nessun elemento&nbsp;<em>a contrario</em>&nbsp;sulla sussistenza del rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica concedente &#8211; e, quindi, sulla giurisdizione di questa Corte &#8211; discende dalla circostanza che nella specie si sia trattato di un “<em>contributo</em>” qualificato come “<em>volontario</em>”. Tale qualificazione indica, infatti, che la contribuzione non deriva da un obbligo di legge, ma discende da una valutazione dell’amministrazione pubblica in merito alle iniziative che ritiene opportuno e proficuo sostenere per il perseguimento degli «<em>obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo</em>», connaturati alla politica estera della cooperazione allo sviluppo. Tale qualificazione, certamente, non implica che il destinatario del contributo (soprattutto quando si tratti, come nel caso all’esame, di un organismo internazionale) non sia obbligato ad onorare gli impegni assunti con la partecipazione al programma pubblico cui è finalizzata la contribuzione “volontaria” (nella specie, «<em>svolgimento di attività a sostegno del sistema sanitario albanese</em>»).<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Confermata &#8211; per tutto quanto argomentato&nbsp;<em>sub</em>&nbsp;<strong>2</strong>&nbsp;– la giurisdizione di questa Corte, rileva il Collegio la manifesta infondatezza dei restanti motivi di gravame, essendosi&nbsp;l’appellante limitato ad affermare che nella specie non sussisterebbero nè colpa grave né nesso di causalità.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;In realtà, essendo acclarato – non essendo contestato neppure dall’appellante – che il contributo di 10 milioni di euro non venne in alcun modo utilizzato dall’I.M.G. e che la concessione del contributo (complessivamente previsto in 20 milioni di euro) è stata revocata con provvedimento del M.A.E. non impugnato, deve affermarsi che la grave colpevolezza dell’I.M.G. risiede nello stesso ingiustificato rifiuto di restituire la somma di 10 milioni di euro; somma che certamente è trattenuta&nbsp;<em>sine titulo</em>, posto che trattasi di contributo finalizzato alla realizzazione di uno specifico programma di cooperazione (nella specie, non attuato) e che spetta soltanto al M.A.E. di valutare – nel rispetto delle procedure di legge – se l’importo possa essere destinato ad altre iniziative di cooperazione e con quali modalità erogarlo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Circa il nesso di causalità, deve semplicemente ribadirsi che non sussiste alcun obbligo del M.A.E. di concordare con l’I.M.G.&nbsp;l’utilizzo dei fondi per sostenere altre attività di cooperazione, trattandosi – come ben risulta dall’Accordo Quadro menzionato dallo stesso appellante – di una mera facoltà ed essendo,&nbsp;<em>in primis</em>, l’I.M.G. obbligato a restituire i residui non spesi e, cioè, nella specie, l’intera somma di 10 milioni di euro con gli accessori indicati nell’impugnata sentenza.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RESPINGE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’appello, iscritto al n.&nbsp;<strong>43234</strong>, proposto dall’<strong>INTERNATIONAL MANAGEMENT GROUP</strong>&nbsp;(<strong>IMG</strong>)&nbsp;avverso&nbsp;la sentenza&nbsp;della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 21/2012 del 10 gennaio 2012.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CONDANNA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">l’appellante al pagamento delle spese che&nbsp;si liquidano, per questo grado di giudizio,&nbsp;in euro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;96,00 (novantasei/00).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio&nbsp;del 19 luglio&nbsp;2016.<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Angela SILVERI)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Luciano CALAMARO)<br />
f.to Angela SILVERI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Luciano CALAMARO<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Depositata in Segreteria il 28 Ott. 2016</div>
<div style="text-align: center;">IL DIRIGENTE<br />
(dott.ssa Daniela D’Amaro)<br />
f.to Daniela D’Amaro</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-ii-centrale-di-appello-sentenza-28-10-2016-n-1102/">Corte dei Conti &#8211; Sezione II centrale di appello &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p>Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata 1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dalla L. n. 106/2011 – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Necessità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 ante riforma – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Non ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Inammissibilità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">1. </span></span>In materia di condono edilizio in zona vincolata, a seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo, imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza, e pertanto immediatamente impugnabile innanzi al G.A.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">2. </span></span><!--[endif]-->In materia di condono edilizio in zona vincolata, nel regime previgente<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>alle modifiche normative apportate con il D.L.n.70/2011, conv. L.n.106/2011 all’art. 146 D.Lgs.n.42/2004, il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non assumeva carattere immediatamente lesivo degli interessi dei destinatari, in quanto la lesione si attualizzava con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono adottato dal Comune, e pertanto lo stesso non <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>era immediatamente impugnabile innanzi al G.A. (1).<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(1) cfr: Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Pieffe Re One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Iannone e Giuseppe Russo, elettivamente dom.ta presso quest’ultimo in Napoli alla via C. Console n. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale.<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;&nbsp;<br />
Limonciello Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli alla via F. Del Carretto n. 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota n. 4612 del 17.02.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il precedente parere favorevole reso dalla stessa Amministrazione in data 1.02.2011; b) ove occorra, della nota del Comune di Napoli n. P.G./2012/190581 del 05.03.2012; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 29.06.2012, per l’annullamento c) del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia in data 17.5.2012, n. 4726; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015, d) del &#8220;Diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio&#8221; n. 4 del 9 settembre 2015&#8243; adottato dal Comune di Napoli, Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso con nota comunale PG/2015/687910 del 9 settembre 2015; e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo;<br />
nonché per il risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti e subendi dalla società Pieffe derivanti dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;azione amministrativa tramite la indicata nota impugnata;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con ricorso iscritto al n. 2534 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
essere proprietaria di un immobile sito in Napoli tra via Nazario Sauro, via Generale Giordano Orsini, via Palepoli e via Marino Turchi, già adibito a Tesoreria Comunale;<br />
che, con permesso di costruire n. 368 del 06.09.2010, il Comune autorizzava la ricorrente ad una diversa distribuzione interna dell’immobile ed un cambio di destinazione d’uso;<br />
che, nel corso dei lavori, si rendevano necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate dell’immobile, in particolare ripristinando gli accessi preesistenti al piano terra tramite l’eliminazione delle griglie di protezione e dei “travesi”;<br />
di aver pertanto chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/04, e che la Commissione Edilizia Integrata, nel verbale n. 240 del 28.10.2010, esprimeva parere favorevole perché l’intervento proposto ripristinava accessi preesistenti;<br />
che pertanto il Comune formalizzava alla Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
che la Soprintendenza, con atto del 1°.02.2011 prot. n. 28853 esprimeva anch’essa parere favorevole, sicché il Comune di Napoli provvedeva al rilascio dell’autorizzazione con provvedimento n. 25 del 15.02.2011;<br />
di aver ricevuto, in data 05.03.2012, una nota da parte del Comune da cui si evinceva che il parere favorevole della Soprintendenza era stato autoannullato in data 17.02.2011, con atto n. 4612, e sostituito con altro parere di segno contrario;<br />
di aver pertanto impugnato tale provvedimento;<br />
che, nelle more del giudizio, la Soprintendenza adottava un altro provvedimento, con cui esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere auspicate dalla ricorrente, atteso che le osservazioni prodotte dalla stessa non erano state considerate idonee a modificare l’orientamento già espresso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;<br />
che, in data 29.11.2012, la Soprintendenza, accertato sulla base dei documenti prodotti dalla società Pieffe che i vani porta da ripristinare erano originari e &#8220;Visto che l&#8217;intervento non incide sul contesto paesaggistico&#8221; e, quindi, accertato che l&#8217;originario parere favorevole in data 1.2.2011 n. 28853 non era affetto da erroneo presupposto, &#8220;superava&#8221; il parere contrario del 17.5.2012;<br />
che, in data 27.12.2012, il Comune, con una nota, &#8220;precisava&#8221; che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221;;<br />
che, con ricorso al TAR Campania, deciso con la sentenza di cui è stata chiesta la corretta ottemperanza con il ricorso n.r.g. 1882/2015, la Sig. Limonciello chiedeva l&#8217;annullamento del parere favorevole n. 23574 del 29.11.2012, della nota comunale del 27.12.2012, con la quale veniva precisato che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221; e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 15.2.2011 n. 25;<br />
che, in data 3.7.2014, il T.A.R. Campania, con sentenza, n. 3648, accoglieva il ricorso, annullando il parere favorevole per difetto di motivazione (con sentenza n. 2751/2014, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado);<br />
che, in data 5.12.2014, la società Pieffe presentava alla Soprintendenza un’istanza avente ad oggetto &#8220;adempimenti consequenziali alla sentenza del TAR Napoli, IV, 3648/2014&#8221;, affinché l&#8217;organo statale si ridetermini motivando sulla compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento (anche ai fini dell&#8217;art. 38 t.u. edilizia);<br />
che, in data 3.2.2015, la Soprintendenza emetteva la nota n. 2432 nella quale, stante la reviviscenza del parere sfavorevole del 17.5.2012, l&#8217;organo statale asserisce di non potersi esprimere di nuovo nel merito;<br />
che in data 2.4.2015 la società Pieffe proponeva anche ricorso in ottemperanza configurando il gravato atto quale provvedimento concretante una inesatta esecuzione del giudicato ;<br />
che in data 9.9.2015 il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, basato sulla reviviscenza del parere sfavorevole della Soprintendenza .<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituivano le Amministrazioni statale e comunale, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 27.01.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il potere consultivo della Soprintendenza si esaurisce con il rilascio del parere (che nel caso di specie era stato favorevole) sicché è da escludere che la Soprintendenza possa annullarlo in sede di autotutela e sostituirlo con altro, diverso, parere; 2) le garanzie procedimentali sono state del tutto eluse; la ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato oltre un anno dopo e solo attraverso una nota del Comune, sicché vi è stata violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda; nonché violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 3) gli obblighi di comunicazione sopra ricordati erano imposti anche dalla necessità di rispettare il principio del cd. contrarius actus, atteso che il parere favorevole era stato rilasciato previa comunicazione alla ricorrente; 4) la stessa Soprintendenza era consapevole della necessità di rispettare il principio del contraddittorio, atteso che aveva invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni; 5) erano passati appena due giorni dal rilascio del parere favorevole, sicché è singolare che l’orientamento della Soprintendenza sia mutato in così breve tempo; 6) non è stato interpellato il responsabile del procedimento; 7) la Soprintendenza deve pronunziarsi esclusivamente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e non sindacare le risultanze dell’istruttoria del Comune; e, comunque, avrebbe dovuto chiedere al Comune chiarimenti o supplementi di indagine; 8) la Soprintendenza si limita ad affermare che non è provata la preesistenza degli accessi, mentre avrebbe dovuto dimostrare perché l’intervento non era congruo né pertinente dal punto di vista paesaggistico, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche ed apodittiche; 9) l’istruttoria eseguita ha comunque dimostrato che gli accessi preesistevano; 10) violazione dell&#8217;art. 21 nonies l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’annullamento e l’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 29.06.2012: 1) illegittimità derivata da quella degli atti sub a) e b) in epigrafe; 2) violazione degli artt. 146 d.lgs. 42/2004 e 10 bis l. n. 241/1990, atteso che la Soprintendenza per un verso ammette la natura provvedimentale del parere, per altro qualifica l’atto come preavviso di diniego; 3) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 4) difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 13.11.2015: 1) violazione del giudicato, atteso che la Soprintendenza è tenuta a riesercitare il potere; la sentenza del Tar Campania Napoli n. 3648/2014 non ha affatto affermato che il potere valutativo della Soprintendenza si è esaurito, ma anzi ha implicitamente presupposto (annullando il parere favorevole per difetto di motivazione) che tale potere debba essere di nuovo esercitato; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
In data 19.06.2012 l’Avvocatura dello Stato depositava l’esposto ed il provvedimento impugnato.<br />
In memoria depositata in data 28.11.2015 la controinteressata Limonciello eccepiva la palese infondatezza della domanda cautelare, atteso che le opere erano state tutte realizzate e che non era stato adottato alcun provvedimento di riduzione in pristino, sicché il parere negativo determinava, al più un mero pregiudizio economico non irreparabile; e l’infondatezza anche del ricorso nel merito, atteso che il Comune, nella nota impugnata con motivi aggiunti depositati il 13.11.2015, ha espressamente richiamato il parere sfavorevole n. 4612/2012, che era adeguatamente motivato.<br />
In memoria depositata in data 23.12.2015 il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo (essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale) e l’inammissibilità per tardività, e comunque l’infondatezza, del ricorso per motivi aggiunti; eccepiva di non aver, comunque, un autonomo potere decisionale e di essere tenuto a conformarsi al parere della Soprintendenza.<br />
In memoria depositata in data 24.12.2015, la controinteressata Limonciello eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla parte controinteressata. In effetti, non mancano precedenti secondo cui “A seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo (che fa sorgere l&#8217;onere di impugnativa), imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza. Nel regime previgente, invece, la lesione si attualizzava (e l&#8217;onere di impugnativa sorgeva) non al momento del rilascio del parere ma solo con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono, essendo il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, che all&#8217;epoca veniva adottata dal Comune, rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non potendosi altrimenti assegnare alcun rilievo di partecipazione procedimentale a detta comunicazione, contro la sua stessa ratio” (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014). Tuttavia, atteso che, al momento della proposizione del ricorso, la riforma in questione era da poco entrata in vigore, anche a voler aderire all’orientamento sopra citato può in ogni caso essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, ed esaminare il ricorso nel merito.<br />
Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
Come ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 3648/2014, resa in sede di impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15.2.2011 con cui la Soprintendenza assentiva il ripristino di vani terranei siti in Napoli alla via Marino Turchi n. 34, “in un primo momento la Soprintendenza ha espresso parere negativo, con richiamo alla incidenza negativa delle opere sul contesto tutelato ( cfr. parere del 17.5.2012 n. 4726) : il Soprintendente ha espresso chiaramente le proprie valutazioni ritenendo che gli interventi “ ….comportino una alterazione dello stato dei luoghi,mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio , che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire per un presunto ripristino di aperture, le cui effettive esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità,”; “Il Soprintendente motiva specificamente anche sulla asserita preesistenza delle aperture, deducendo che la documentazione prodotta dal Comune di Napoli circa la presenza di vani terranei non può certamente considerarsi probatoria, ed evidenzia che il prospetto pubblicato nel testo di C. Cocchia “Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958” Volume III, contraddice tali affermazioni”. La sentenza in questione prosegue affermando che “la motivazione di un preteso ripristino di aperture pregresse (peraltro non documentato) esattamente non è stata ritenuta idonea a fondare il parere positivo, in ragione della non pertinenza di tale motivazione dal punto di vista paesaggistico, in quanto ogni intervento che comunque alteri lo stato dei luoghi fissato alla data di imposizione del vincolo va giustificato solo in base alla coerenza con le ragioni del vincolo stesso” e che “anche data per dimostrata la presenza di vani terranei in data anteriore alla imposizione del vincolo, la diversa valutazione che attiene alla compatibilità di un ripristino dello status quo ante è incongrua rispetto alla ratio di tutela del bene paesaggistico, poiché non vertendosi in ipotesi di edificio vincolato intrinsecamente quale bene culturale, non è in discussione la realizzazione di un preteso ripristino filologico,ma il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso”.<br />
In base alle predette considerazioni, questa Sezione ha ritenuto incongruente e contraddittorio il “successivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza a novembre 2012, basato sulla sola attestazione da parte dell’ufficio toponomastica del Comune di Napoli della preesistenza della attribuzione dei numeri civici ai vani in questione”: infatti, la motivazione del successivo parere positivo “appare frutto di travisamento delle disposizioni di tutela, in quanto tratta il caso come se si vertesse in ipotesi di vincolo specifico sull’immobile e non di vincolo paesaggistico, come ben evidenziato nel primo parere negativo sopra richiamato. Contraddittoriamente con tale parere e senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico, viene omessa ogni valutazione necessaria a determinare il corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare come sopra rilevato, la originaria preesistenza di vani terranei ( che comunque era stata esclusa dalla Soprintendenza in base a documentazione grafica ed iconografica, e quindi di maggiore peso rispetto ad elementi indiziari quali la presenza dei numeri civici) non rappresenta affatto la compatibilità della modifica con la tutela dei valori estetici che il decreto di vincolo ha inteso proteggere”.<br />
Giova ricordare che la predetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2751/2015.<br />
Ne consegue, in primo luogo, l’infondatezza della prima censura. Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2751/2015, “La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che “conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza””. Come correttamente eccepito dalla contro interessata, ne consegue che la Soprintendenza ben può procedere in autotutela, senza che possa venire in rilievo l&#8217;esistenza o meno di un atto d&#8217;impulso del co-titolare del potere de quo — Comune di Napoli; e ben può &#8220;sindacare&#8221; l&#8217;attività istruttoria del medesimo co-titolare. Il che comporta l’infondatezza anche della settima censura proposta con il ricorso introduttivo.<br />
Sono infondate anche tutte le censure di carattere procedimentale.Infatti, come osservato dalla parte contro interessata, “tutta la complessa vicenda in esame è stata caratterizzata dal &#8220;contrapposto intervento&#8221; dei privati che a più riprese hanno prodotto istanze, esposti, documentazione e relazioni tecniche”, sicché le censure con cui ci si duole della mancata possibilità di partecipazione al procedimento non possono essere accolte.<br />
Sono infondate anche l’ottava e la nona censura del ricorso introduttivo. Infatti, nella sentenza di questa Sezione n. 3648/2014 si precisa espressamente che la pretesa natura ripristinatoria dell’intervento che s’intendeva realizzare è del tutto irrilevante, atteso che ciò che conta è “il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso” e che “l’incompatibilità deriva dalla presenza di alterazioni della sistemazione architettonica di tutto il piano terra di un rilevante edificio sito sul lungomare di S. Lucia, “suscettibile di pregiudicare il rapporto della emergenza architettonica con le strade del contesto vincolato, ed in particolare del lungomare stesso””<br />
È infondata anche la decima censura. Il lasso di tempo decorso tra l’adozione del primo parere favorevole, e l’adozione del secondo parere (12 mesi) non può ritenersi eccessivamente lungo, anche alla luce della successiva riforma di cui alla legge n. 124/2015, che ha riscritto l’art. 21 nonies prevedendo, per l’esercizio del potere di annullamento, un termine di diciotto mesi.<br />
Risultano infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 29.06. 2012. Le censure con cui si lamenta l’illegittimità derivata dai vizi già esposti con ricorso introduttivo risultano, evidentemente, infondate per le stesse ragioni già esposte in precedenza. La seconda e la terza censura hanno carattere procedimentale e, pertanto, risultano infondate anch’esse, per i motivi già esposti. Con la quarta censura la ricorrente lamenta un difetto di motivazione, perché la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento. In realtà, come correttamente osservato dalla parte contro interessata, nel parere sfavorevole la Soprintendenza aveva motivato il suo avviso negativo sostenendo l’irrilevanza, ai fini vincolistici, della preesistenza o meno delle aperture contestate. Dunque, la Soprintendenza non ha certo ignorato le osservazioni della parte ricorrente; semplicemente, ha dato una valutazione diversa da quella auspicata dalla Pieffe Re One. Anche tale censura, pertanto, è infondata.<br />
Sono, infine, infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015. Con la prima censura ci si duole della pretesa violazione del giudicato, in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di riesercitare il potere. In realtà, questa Sezione, nella sentenza n. 3648/2014, ha ritenuto il parere negativo legittimo e congruamente motivato, sicché la Soprintendenza ben poteva limitarsi a richiamarlo, non essendo tenuta ad esternare ulteriori motivazioni.<br />
Con la seconda censura, ci si duole della violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90. Tale censura ha carattere puramente formale; per essa, valgono le considerazioni già effettuate,&nbsp;quanto al fatto che, in concreto, vi è stata un’ampia partecipazione al procedimento di entrambe le parti private.<br />
L’infondatezza del ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti) comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Respinge il ricorso n. 2534 dell’anno 2012 ed i motivi aggiunti successivamente proposti ;<br />
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;<br />
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese del presente giudizio, che liquida nella seguente misura: € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;<br />
€ 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Comune di Napoli;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore di Limonciello Maria; somma da attribuirsi all&#8217;avv. Andrea Napolitano, procuratore della Limonciello, dichiaratosi antistatario;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata 1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pappalardo, Est. G.o Passarelli Di Napoli</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere immediatamente lesivo, a seguito delle ultime modifche normative, del parere negativo della Soprintendenza preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, in materia di condono edilizio in zona vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">1. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 come modificato dalla L. n. 106/2011 – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Necessità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p class="Premassima" style="text-align: justify;">2. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio in zona vincolata – Art. 146 co.8 D.Lgs. n. 42/2004 ante riforma – Soprintendenza &#8211; Parere negativo – Non ha carattere immediatamente lesivo &#8211;<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Ragioni – Impugnazione immediata innanzi al G.A.- Inammissibilità &#8211; Sussiste<o_p></o_p></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">1. </span></span>In materia di condono edilizio in zona vincolata, a seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo, imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza, e pertanto immediatamente impugnabile innanzi al G.A.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="margin-left: 0cm; text-indent: 0cm; text-align: justify;"><!--[if !supportLists]--><span ms="" style="mso-fareast-font-family:" trebuchet=""><span style="mso-list:Ignore">2. </span></span><!--[endif]-->In materia di condono edilizio in zona vincolata, nel regime previgente<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>alle modifiche normative apportate con il D.L.n.70/2011, conv. L.n.106/2011 all’art. 146 D.Lgs.n.42/2004, il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza,<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non assumeva carattere immediatamente lesivo degli interessi dei destinatari, in quanto la lesione si attualizzava con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono adottato dal Comune, e pertanto lo stesso non <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>era immediatamente impugnabile innanzi al G.A. (1).<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(1) cfr: Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2534 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Pieffe Re One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Iannone e Giuseppe Russo, elettivamente dom.ta presso quest’ultimo in Napoli alla via C. Console n. 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale.<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad opponendum:<br />
Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;&nbsp;<br />
Limonciello Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Napoli alla via F. Del Carretto n. 26;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota n. 4612 del 17.02.2012, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia ha annullato il precedente parere favorevole reso dalla stessa Amministrazione in data 1.02.2011; b) ove occorra, della nota del Comune di Napoli n. P.G./2012/190581 del 05.03.2012; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 29.06.2012, per l’annullamento c) del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia in data 17.5.2012, n. 4726; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;<br />
Nonché, con motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015, d) del &#8220;Diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 &#8220;Codice dei beni culturali e del paesaggio&#8221; n. 4 del 9 settembre 2015&#8243; adottato dal Comune di Napoli, Direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso con nota comunale PG/2015/687910 del 9 settembre 2015; e di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo;<br />
nonché per il risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti e subendi dalla società Pieffe derivanti dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;azione amministrativa tramite la indicata nota impugnata;<br />
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.</p>
<p>
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Con ricorso iscritto al n. 2534 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />
essere proprietaria di un immobile sito in Napoli tra via Nazario Sauro, via Generale Giordano Orsini, via Palepoli e via Marino Turchi, già adibito a Tesoreria Comunale;<br />
che, con permesso di costruire n. 368 del 06.09.2010, il Comune autorizzava la ricorrente ad una diversa distribuzione interna dell’immobile ed un cambio di destinazione d’uso;<br />
che, nel corso dei lavori, si rendevano necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate dell’immobile, in particolare ripristinando gli accessi preesistenti al piano terra tramite l’eliminazione delle griglie di protezione e dei “travesi”;<br />
di aver pertanto chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/04, e che la Commissione Edilizia Integrata, nel verbale n. 240 del 28.10.2010, esprimeva parere favorevole perché l’intervento proposto ripristinava accessi preesistenti;<br />
che pertanto il Comune formalizzava alla Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />
che la Soprintendenza, con atto del 1°.02.2011 prot. n. 28853 esprimeva anch’essa parere favorevole, sicché il Comune di Napoli provvedeva al rilascio dell’autorizzazione con provvedimento n. 25 del 15.02.2011;<br />
di aver ricevuto, in data 05.03.2012, una nota da parte del Comune da cui si evinceva che il parere favorevole della Soprintendenza era stato autoannullato in data 17.02.2011, con atto n. 4612, e sostituito con altro parere di segno contrario;<br />
di aver pertanto impugnato tale provvedimento;<br />
che, nelle more del giudizio, la Soprintendenza adottava un altro provvedimento, con cui esprimeva parere contrario alla realizzazione delle opere auspicate dalla ricorrente, atteso che le osservazioni prodotte dalla stessa non erano state considerate idonee a modificare l’orientamento già espresso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990;<br />
che, in data 29.11.2012, la Soprintendenza, accertato sulla base dei documenti prodotti dalla società Pieffe che i vani porta da ripristinare erano originari e &#8220;Visto che l&#8217;intervento non incide sul contesto paesaggistico&#8221; e, quindi, accertato che l&#8217;originario parere favorevole in data 1.2.2011 n. 28853 non era affetto da erroneo presupposto, &#8220;superava&#8221; il parere contrario del 17.5.2012;<br />
che, in data 27.12.2012, il Comune, con una nota, &#8220;precisava&#8221; che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221;;<br />
che, con ricorso al TAR Campania, deciso con la sentenza di cui è stata chiesta la corretta ottemperanza con il ricorso n.r.g. 1882/2015, la Sig. Limonciello chiedeva l&#8217;annullamento del parere favorevole n. 23574 del 29.11.2012, della nota comunale del 27.12.2012, con la quale veniva precisato che l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25/2011 era &#8220;valida ed efficace&#8221; e dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 15.2.2011 n. 25;<br />
che, in data 3.7.2014, il T.A.R. Campania, con sentenza, n. 3648, accoglieva il ricorso, annullando il parere favorevole per difetto di motivazione (con sentenza n. 2751/2014, il Consiglio di Stato confermava la sentenza di primo grado);<br />
che, in data 5.12.2014, la società Pieffe presentava alla Soprintendenza un’istanza avente ad oggetto &#8220;adempimenti consequenziali alla sentenza del TAR Napoli, IV, 3648/2014&#8221;, affinché l&#8217;organo statale si ridetermini motivando sulla compatibilità paesaggistica dell&#8217;intervento (anche ai fini dell&#8217;art. 38 t.u. edilizia);<br />
che, in data 3.2.2015, la Soprintendenza emetteva la nota n. 2432 nella quale, stante la reviviscenza del parere sfavorevole del 17.5.2012, l&#8217;organo statale asserisce di non potersi esprimere di nuovo nel merito;<br />
che in data 2.4.2015 la società Pieffe proponeva anche ricorso in ottemperanza configurando il gravato atto quale provvedimento concretante una inesatta esecuzione del giudicato ;<br />
che in data 9.9.2015 il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, basato sulla reviviscenza del parere sfavorevole della Soprintendenza .<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituivano le Amministrazioni statale e comunale, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 27.01.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
La parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) il potere consultivo della Soprintendenza si esaurisce con il rilascio del parere (che nel caso di specie era stato favorevole) sicché è da escludere che la Soprintendenza possa annullarlo in sede di autotutela e sostituirlo con altro, diverso, parere; 2) le garanzie procedimentali sono state del tutto eluse; la ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato oltre un anno dopo e solo attraverso una nota del Comune, sicché vi è stata violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda; nonché violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 3) gli obblighi di comunicazione sopra ricordati erano imposti anche dalla necessità di rispettare il principio del cd. contrarius actus, atteso che il parere favorevole era stato rilasciato previa comunicazione alla ricorrente; 4) la stessa Soprintendenza era consapevole della necessità di rispettare il principio del contraddittorio, atteso che aveva invitato la ricorrente a presentare le proprie osservazioni; 5) erano passati appena due giorni dal rilascio del parere favorevole, sicché è singolare che l’orientamento della Soprintendenza sia mutato in così breve tempo; 6) non è stato interpellato il responsabile del procedimento; 7) la Soprintendenza deve pronunziarsi esclusivamente sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e non sindacare le risultanze dell’istruttoria del Comune; e, comunque, avrebbe dovuto chiedere al Comune chiarimenti o supplementi di indagine; 8) la Soprintendenza si limita ad affermare che non è provata la preesistenza degli accessi, mentre avrebbe dovuto dimostrare perché l’intervento non era congruo né pertinente dal punto di vista paesaggistico, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche ed apodittiche; 9) l’istruttoria eseguita ha comunque dimostrato che gli accessi preesistevano; 10) violazione dell&#8217;art. 21 nonies l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa indicazione delle ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’annullamento e l’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 29.06.2012: 1) illegittimità derivata da quella degli atti sub a) e b) in epigrafe; 2) violazione degli artt. 146 d.lgs. 42/2004 e 10 bis l. n. 241/1990, atteso che la Soprintendenza per un verso ammette la natura provvedimentale del parere, per altro qualifica l’atto come preavviso di diniego; 3) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 4) difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento;<br />
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 13.11.2015: 1) violazione del giudicato, atteso che la Soprintendenza è tenuta a riesercitare il potere; la sentenza del Tar Campania Napoli n. 3648/2014 non ha affatto affermato che il potere valutativo della Soprintendenza si è esaurito, ma anzi ha implicitamente presupposto (annullando il parere favorevole per difetto di motivazione) che tale potere debba essere di nuovo esercitato; 2) violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di diniego, dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda.<br />
In data 19.06.2012 l’Avvocatura dello Stato depositava l’esposto ed il provvedimento impugnato.<br />
In memoria depositata in data 28.11.2015 la controinteressata Limonciello eccepiva la palese infondatezza della domanda cautelare, atteso che le opere erano state tutte realizzate e che non era stato adottato alcun provvedimento di riduzione in pristino, sicché il parere negativo determinava, al più un mero pregiudizio economico non irreparabile; e l’infondatezza anche del ricorso nel merito, atteso che il Comune, nella nota impugnata con motivi aggiunti depositati il 13.11.2015, ha espressamente richiamato il parere sfavorevole n. 4612/2012, che era adeguatamente motivato.<br />
In memoria depositata in data 23.12.2015 il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo (essendo stato impugnato un atto endoprocedimentale) e l’inammissibilità per tardività, e comunque l’infondatezza, del ricorso per motivi aggiunti; eccepiva di non aver, comunque, un autonomo potere decisionale e di essere tenuto a conformarsi al parere della Soprintendenza.<br />
In memoria depositata in data 24.12.2015, la controinteressata Limonciello eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla parte controinteressata. In effetti, non mancano precedenti secondo cui “A seguito della modifica normativa apportata all&#8217;art. 146, comma 8, del D.Lgs. n. 42/2004 dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106, il parere negativo della Soprintendenza sul rilascio del condono edilizio in zona vincolata, preceduto dalla comunicazione ad opera della stessa Soprintendenza dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, assume carattere immediatamente lesivo (che fa sorgere l&#8217;onere di impugnativa), imponendosi al Comune quale atto vincolante, non più rivedibile ad opera della stessa Soprintendenza. Nel regime previgente, invece, la lesione si attualizzava (e l&#8217;onere di impugnativa sorgeva) non al momento del rilascio del parere ma solo con l&#8217;adozione del provvedimento definitivo di diniego del condono, essendo il parere della Soprintendenza, non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, che all&#8217;epoca veniva adottata dal Comune, rivedibile a seguito della presentazione delle controdeduzioni da parte degli interessati, non potendosi altrimenti assegnare alcun rilievo di partecipazione procedimentale a detta comunicazione, contro la sua stessa ratio” (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1174/2014). Tuttavia, atteso che, al momento della proposizione del ricorso, la riforma in questione era da poco entrata in vigore, anche a voler aderire all’orientamento sopra citato può in ogni caso essere concesso il beneficio dell’errore scusabile, ed esaminare il ricorso nel merito.<br />
Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
Come ritenuto da questa Sezione nella sentenza n. 3648/2014, resa in sede di impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15.2.2011 con cui la Soprintendenza assentiva il ripristino di vani terranei siti in Napoli alla via Marino Turchi n. 34, “in un primo momento la Soprintendenza ha espresso parere negativo, con richiamo alla incidenza negativa delle opere sul contesto tutelato ( cfr. parere del 17.5.2012 n. 4726) : il Soprintendente ha espresso chiaramente le proprie valutazioni ritenendo che gli interventi “ ….comportino una alterazione dello stato dei luoghi,mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio , che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire per un presunto ripristino di aperture, le cui effettive esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità,”; “Il Soprintendente motiva specificamente anche sulla asserita preesistenza delle aperture, deducendo che la documentazione prodotta dal Comune di Napoli circa la presenza di vani terranei non può certamente considerarsi probatoria, ed evidenzia che il prospetto pubblicato nel testo di C. Cocchia “Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958” Volume III, contraddice tali affermazioni”. La sentenza in questione prosegue affermando che “la motivazione di un preteso ripristino di aperture pregresse (peraltro non documentato) esattamente non è stata ritenuta idonea a fondare il parere positivo, in ragione della non pertinenza di tale motivazione dal punto di vista paesaggistico, in quanto ogni intervento che comunque alteri lo stato dei luoghi fissato alla data di imposizione del vincolo va giustificato solo in base alla coerenza con le ragioni del vincolo stesso” e che “anche data per dimostrata la presenza di vani terranei in data anteriore alla imposizione del vincolo, la diversa valutazione che attiene alla compatibilità di un ripristino dello status quo ante è incongrua rispetto alla ratio di tutela del bene paesaggistico, poiché non vertendosi in ipotesi di edificio vincolato intrinsecamente quale bene culturale, non è in discussione la realizzazione di un preteso ripristino filologico,ma il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso”.<br />
In base alle predette considerazioni, questa Sezione ha ritenuto incongruente e contraddittorio il “successivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza a novembre 2012, basato sulla sola attestazione da parte dell’ufficio toponomastica del Comune di Napoli della preesistenza della attribuzione dei numeri civici ai vani in questione”: infatti, la motivazione del successivo parere positivo “appare frutto di travisamento delle disposizioni di tutela, in quanto tratta il caso come se si vertesse in ipotesi di vincolo specifico sull’immobile e non di vincolo paesaggistico, come ben evidenziato nel primo parere negativo sopra richiamato. Contraddittoriamente con tale parere e senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico, viene omessa ogni valutazione necessaria a determinare il corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare come sopra rilevato, la originaria preesistenza di vani terranei ( che comunque era stata esclusa dalla Soprintendenza in base a documentazione grafica ed iconografica, e quindi di maggiore peso rispetto ad elementi indiziari quali la presenza dei numeri civici) non rappresenta affatto la compatibilità della modifica con la tutela dei valori estetici che il decreto di vincolo ha inteso proteggere”.<br />
Giova ricordare che la predetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2751/2015.<br />
Ne consegue, in primo luogo, l’infondatezza della prima censura. Infatti, come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2751/2015, “La funzione esercitata dalla Soprintendenza è perciò consultiva ma non di meno il relativo parere assume valenza, in sostanza, di tipo codecisionale rispetto alla determinazione di autorizzazione paesaggistica emanata dal Comune, come riconosciuto da questo nel caso di specie quando, con la nota PG/2012/190581 del 5 marzo 2012, seguita all’annullamento da parte della Soprintendenza del parere favorevole del 1° febbraio 2011, ha affermato che “conseguentemente va annullata l’autorizzazione n. 25 del 15 febbraio 2011, salvo diverso avviso di codesta Soprintendenza””. Come correttamente eccepito dalla contro interessata, ne consegue che la Soprintendenza ben può procedere in autotutela, senza che possa venire in rilievo l&#8217;esistenza o meno di un atto d&#8217;impulso del co-titolare del potere de quo — Comune di Napoli; e ben può &#8220;sindacare&#8221; l&#8217;attività istruttoria del medesimo co-titolare. Il che comporta l’infondatezza anche della settima censura proposta con il ricorso introduttivo.<br />
Sono infondate anche tutte le censure di carattere procedimentale.Infatti, come osservato dalla parte contro interessata, “tutta la complessa vicenda in esame è stata caratterizzata dal &#8220;contrapposto intervento&#8221; dei privati che a più riprese hanno prodotto istanze, esposti, documentazione e relazioni tecniche”, sicché le censure con cui ci si duole della mancata possibilità di partecipazione al procedimento non possono essere accolte.<br />
Sono infondate anche l’ottava e la nona censura del ricorso introduttivo. Infatti, nella sentenza di questa Sezione n. 3648/2014 si precisa espressamente che la pretesa natura ripristinatoria dell’intervento che s’intendeva realizzare è del tutto irrilevante, atteso che ciò che conta è “il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso” e che “l’incompatibilità deriva dalla presenza di alterazioni della sistemazione architettonica di tutto il piano terra di un rilevante edificio sito sul lungomare di S. Lucia, “suscettibile di pregiudicare il rapporto della emergenza architettonica con le strade del contesto vincolato, ed in particolare del lungomare stesso””<br />
È infondata anche la decima censura. Il lasso di tempo decorso tra l’adozione del primo parere favorevole, e l’adozione del secondo parere (12 mesi) non può ritenersi eccessivamente lungo, anche alla luce della successiva riforma di cui alla legge n. 124/2015, che ha riscritto l’art. 21 nonies prevedendo, per l’esercizio del potere di annullamento, un termine di diciotto mesi.<br />
Risultano infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 29.06. 2012. Le censure con cui si lamenta l’illegittimità derivata dai vizi già esposti con ricorso introduttivo risultano, evidentemente, infondate per le stesse ragioni già esposte in precedenza. La seconda e la terza censura hanno carattere procedimentale e, pertanto, risultano infondate anch’esse, per i motivi già esposti. Con la quarta censura la ricorrente lamenta un difetto di motivazione, perché la Soprintendenza non motiva in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate non sarebbero condivisibili, rendendo così priva di contenuto l&#8217;eventuale sollecitata partecipazione al procedimento. In realtà, come correttamente osservato dalla parte contro interessata, nel parere sfavorevole la Soprintendenza aveva motivato il suo avviso negativo sostenendo l’irrilevanza, ai fini vincolistici, della preesistenza o meno delle aperture contestate. Dunque, la Soprintendenza non ha certo ignorato le osservazioni della parte ricorrente; semplicemente, ha dato una valutazione diversa da quella auspicata dalla Pieffe Re One. Anche tale censura, pertanto, è infondata.<br />
Sono, infine, infondate anche le censure proposte con i motivi aggiunti depositati in data 13.11.2015. Con la prima censura ci si duole della pretesa violazione del giudicato, in quanto la Soprintendenza avrebbe omesso di riesercitare il potere. In realtà, questa Sezione, nella sentenza n. 3648/2014, ha ritenuto il parere negativo legittimo e congruamente motivato, sicché la Soprintendenza ben poteva limitarsi a richiamarlo, non essendo tenuta ad esternare ulteriori motivazioni.<br />
Con la seconda censura, ci si duole della violazione dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/90. Tale censura ha carattere puramente formale; per essa, valgono le considerazioni già effettuate,&nbsp;quanto al fatto che, in concreto, vi è stata un’ampia partecipazione al procedimento di entrambe le parti private.<br />
L’infondatezza del ricorso (introduttivo e per motivi aggiunti) comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Respinge il ricorso n. 2534 dell’anno 2012 ed i motivi aggiunti successivamente proposti ;<br />
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;<br />
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese del presente giudizio, che liquida nella seguente misura: € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;<br />
€ 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Comune di Napoli;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore di Limonciello Maria; somma da attribuirsi all&#8217;avv. Andrea Napolitano, procuratore della Limonciello, dichiaratosi antistatario;<br />
€ 1.500,00(millecinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato, in favore del Condominio del Fabbricato Sito in Napoli via Palepoli 21.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-1-3-2016-n-1102-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2016 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1102</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; R. Viola Est. D. Hoxha (Avv. A. Lisi) contro Questura di Firenze e Ministero Dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) le modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 sono applicabili soltanto ai minori affidati che compiono la maggiore età almeno due anni dopo la loro entrata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; R. Viola Est.<br /> D. Hoxha (Avv. A. Lisi) contro Questura di Firenze e Ministero Dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 sono applicabili soltanto ai minori affidati che compiono la maggiore età almeno due anni dopo la loro entrata in vigore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Rinnovo/conversione del permesso di soggiorno &#8211; Da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione” &#8211; Modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 –Ambito temporale di applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”, le modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 vanno applicate soltanto ai minori affidati che compiono la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione, trovandosi altrimenti il minore nella impossibilità materiale di ottemperare agli obblighi prescritti a suo carico per ottenere la conversione del titolo di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2010, proposto da:<br />
Driton Hoxha, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Lisi, con domicilio eletto presso Anna Lisi in Firenze, via delle Carra 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Questura di Firenze in persona del Questore pro tempore, Ministero Dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Questore di Firenze del 11.05.2010, Prot. 1073, notificato in data 3 giugno 2010, con il quale veniva rifiutato il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”, nonché ogni atto, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Sig. Driton Hoxha, cittadino kosovaro, faceva ingresso in Italia, da minorenne, in data 6 novembre 2009; con decreto 12 novembre 1999 n. 9136/09 del Giudice tutelare di Firenze, era affidato alla tutela dell’Avv. Barbara D’Alessandro; di conseguenza, gli era rilasciato dalla Questura di Firenze un permesso di soggiorno per “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno d’età.<br />	<br />
In data 2 febbraio 2010, il ricorrente, avendo raggiunto la maggiore età, presentava alla Questura di Firenze istanza volta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”.<br />	<br />
Con il provvedimento 11 maggio 2010 prot. n. 1073, il Questore di Firenze, sulla premessa &#8220;che l’art. 32 del d. lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. 94/2009 è pienamente applicabile al caso di specie avendo l’interessato raggiunto la maggiore età e chiesto la conversione del titolo posteriormente alla data di operatività della legge richiamata&#8221;, stabiliva il rigetto della istanza di rinnovo, in quanto &#8220;il richiedente non possiede i requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lvo 286/98 trovandosi in Italia da meno di tre anni e non avendo seguito un progetto di integrazione da almeno un biennio&#8221;.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione di legge, con riferimento all’art. 11 prel. cod. civ. ed all’art. 32 del d.lgs. 286 del 1998; 2) violazione art. 28 d.lgs. 286 del 1998 e dell’art. 3, 1° comma della Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York e recipta dall’Italia con la l. 176 del 1991; 3) violazione degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 286 del 1998; 4) violazione art. 2, 2° comma d.lgs. 286 del 1998.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza 30 settembre 2010 n. 870, la Sezione disponeva il rigetto dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sulla base della seguente motivazione: &#8220;ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorrente non aveva maturato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009, i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in base alla normativa previgente (affidamento al centro di prima accoglienza il 6.11.09 e nomina del tutore il 12.11.09), onde non si rinvengono gli estremi del fumus boni juris&#8221;.<br />	<br />
In data 19 giugno 2012, si costituiva in giudizio per il ricorrente, a seguito della rinuncia al mandato presentata dai precedenti difensori, l’Avv. Anna Lisi.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />	<br />
Modificando l’ordine di idee precedentemente espresso (T.A.R. Toscana, sez. II, 7 ottobre 2011 n. 1469), la giurisprudenza più recente della Sezione ha ritenuto, infatti di dover aderire all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Consiglio Stato, sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2951; 27 giugno 2007, n. 3690) e di altri T.A.R. (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 25 marzo 2011 n. 2681; 20 aprile 2011 n. 3491; 2 maggio 2011 n. 3735;) che ha affermato la necessità di applicare le modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 &#8220;soltanto ai minori affidati che compiono la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione, trovandosi altrimenti il minore nella impossibilità materiale di ottemperare agli obblighi prescritti a suo carico per ottenere la conversione del titolo di soggiorno&#8221; (Consiglio Stato, sez. III ord. 25 novembre 2011 n. 5192).<br />	<br />
In applicazione dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (che ha già indotto due volte la Corte costituzionale a rinviare al giudice a quo, con le ordinanze 21 luglio 2011 n. 222 e 2 dicembre 2011, n. 326, la questione di costituzionalità delle previsioni della l. 15 luglio 2009 n. 94, ritenendo che la questione potesse essere superata dall’orientamento sopra citato del Giudice amministrativo in ordine all’applicabilità nel tempo delle nuove previsioni), il ricorso proposto dal ricorrente deve essere accolto, avendo il Sig. Driton Hoxha, conseguito la maggiore età in data 1° febbraio 2010 e, quindi, non oltre il biennio dalla data di entrata in vigore delle modificazioni legislative previste dalla l. 15 luglio 2009 n. 94; l’istanza del ricorrente doveva pertanto trovare considerazione sulla base del quadro normativo antecedente alle modificazioni disposte dalla l. 15 luglio 2009 n. 94 e non sulla base delle modificazioni sopravvenute, come avvenuto nel caso di specie.<br />	<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento della Questura di Firenze 11 maggio 2010 prot. n. 1073.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2013-n-1102/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2013 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2008 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2008 n.1102</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Zucchelli Provincia Regionale di Trapani (Avv. D. Maggio) c/ A.N.C.E. di Trapani-Sindacato delle Imprese Edili ed affini della Provincia di Trapani (n.c.) sulla legittimazione dell&#8217;A.N.C.E. ad impugnare i &#160;bandi di gara Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando &#8211; Impugnazione &#8211; A.N.C.E. &#8211; Legittimazione attiva &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2008 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2008 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Virgilio,  Est. Zucchelli<br /> Provincia Regionale di Trapani (Avv. D. Maggio) c/ A.N.C.E. di Trapani-Sindacato delle Imprese Edili ed affini della Provincia di Trapani (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione dell&#8217;A.N.C.E. ad impugnare i &nbsp;bandi di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Bando &#8211; Impugnazione &#8211; A.N.C.E.  &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Sussiste &#8211; Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’A.N.C.E. è dotata di legittimazione all’impugnazione di un singolo bando di gara, in qualità di ente esponenziale di interessi riconducibili ad una categoria imprenditoriale. Ed invero, il singolo bando può costituire, ad un tempo, lesione dell’interesse del singolo partecipante -ed essere quindi da questi autonomamente impugnato- e lesione dell’interesse collettivo, ogniqualvolta la sua illegittimità riverberi conseguenze sull’intero assetto degli interessi della categoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>DECISIONE<BR><br />
</B></P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
sul ricorso in appello n. 265/08 proposto dalla</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<B>PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI</B> in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Maggio, elettivamente domiciliata in Palermo, via Sciuti n. 55, presso lo studio dell’avv. Franco Giordano;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>A.N.C.E. DI TRAPANI – SINDACATO DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. III)- n. 3494/07 del 5-28 dicembre 2007.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 l’avv. D. Maggio per l’appellante;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	La provincia di Trapani ha bandito una gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento dei prospetti, oltre ad altri, della sede dell’Istituto Tecnico Commerciale di Alcamo.<br />	<br />
	Il bando è stato impugnato dall’ANCE, odierna appellata, nella parte in cui prevedeva:<br />	<br />
&#8211;	Preferenza per le imprese che si sono impegnate a sub appaltare ad imprese confiscate ai sensi della normativa antimafia.<br />	<br />
&#8211;	Indicazioni obbligatorie delle sub appaltatrici.<br />	<br />
&#8211;	Risoluzione del contratto in caso di mancato sub appalto alle imprese indicate, in mancanza di esecuzione in proprio.<br />	<br />
&#8211;	Attribuzione al DURC della validità di 4 mesi.<br />	<br />
	Con motivi aggiunti l’ANCE impugnava altresì le due delibere di giunta provinciale n. 66/07 e 132/07, fatte conoscere nella memoria della Provincia depositata il 18 ottobre 2007, con le quali si è deliberato di inserire le clausole impugnate.<br />	<br />
	Lamentava la ricorrente:<br />	<br />
1.	Violazione della legge 109 nel testo siciliano art. 1 comma 6 LR n. 16 del 2005 che in caso di parità nei risultati della gara obbliga al sorteggio.<br />	<br />
2.	Violazione della disciplina del sub appalto.<br />	<br />
3.	Violazione dell’articolo 19 comma 12 bis della legge 109/94 che prevede la validità trimestrale dei DURC.<br />	<br />
	Si costituiva in giudizio la Provincia eccependo:<br />	<br />
1.	Irricevibilità della impugnazione delle delibere ormai risalenti e non impugnate nei termini di decadenza.<br />	<br />
2.	Carenza di legittimazione attiva dell’ANCE, in qualità di associazione, ad impugnare un bando di gara.<br />	<br />
3.	Carenza di interesse perché il bando non è che consequenziale alle delibere non impugnate.<br />	<br />
	Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando.<br />	<br />
1.	L’ANCE è legittimato ad impugnare il bando di gara essendo ente esponenziale di soggetti appartenenti alla categoria imprendito-riale interessata.<br />	<br />
2.	La lesione si è verificata solo con la pubblicazione del bando e dunque non al momento della pubblicazione delle due delibere provinciali che indicavano solo i criteri di compilazione del bando stesso.<br />	<br />
3.	Le clausole impugnate non sono solo <i>praeter legem</i> ed integrative di norme, ma coprono settori già ampiamente disciplinati da norme aventi rango primario.<br />	<br />
4.	Improcedibilità relativamente alla clausola riguardante il DURC che è stata rimossa dalla Provincia in sede di autotutela.<br />	<br />
	Avverso la detta sentenza propone appello la Provincia lamentando:<br />	<br />
1.	Inammissibile la pretesa dell’ANCE di far valere un interesse di categoria attraverso l’impugnazione di un singolo bando. L’unico interesse concreto ed attuale è quello del partecipante. Secondo la prospettazione della Provincia l’ANCE non sarebbe dotata di legittimazione attiva alla impugnazione di un singolo bando di gara. Nella sua qualità di ente esponenziale di interessi diffusi non potrebbe lamentare la lesione di un proprio interesse derivante dal bando che è applicazione concreta di principi espressi in un diverso atto. In questa ottica il bando potrebbe ledere, se del caso, solo gli interessi del partecipante.<br />	<br />
2.	Il bando è atto consequenziale e quindi dovevano esser impugnate tempestivamente le delibere di giunta. Secondo la prospettazione la carenza di interesse alla impugnazione del singolo bando rinvia alla lesività delle deliberazioni di Giunta con le quali si è deciso di introdurre le clausole potenzialmente lesive. Il decorso del termine decadenziale, però, renderebbe irricevibile il ricorso di primo grado.<br />	<br />
3.	Nel merito ribadisce che la preferenza per l’impresa così detta virtuosa, in ogni caso, non altera la concorrenza ma tutela dalle infiltrazioni mafiose.<br />	<br />
	L’ANCE non si è costituita.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione circa la carenza di legittimazione attiva della ANCE.<br />	<br />
	Il motivo di appello è infondato.<br />	<br />
	Non vi è dubbio tra le parti che l&#8217;ANCE sia ente esponenziale di interessi riconducibili ad una categoria imprenditoriale. Come tale essa è legittimata a difendere, giudizialmente, le lesioni dell&#8217;interesse collettivo da lei rappresentato. Orbene, la tutela di un interesse collettivo prescinde dalla tutela dell’interesse singolo che può o non essere contemporaneamente leso, dacché l’interesse collettivo possiede autonomia giuridica ed ontologica proprio in virtù della sua caratteristica di essere riferibile, direttamente, alla collettività organizzata.<br />	<br />
	Ne consegue che il singolo bando può costituire, ad un tempo, lesione dell&#8217;interesse del singolo partecipante (ed essere da questi impugnato anche autonomamente) e lesione dell’interesse collettivo, le volte in cui l’illegittimità non sia legata alla contingenza del bando, ma riverberi le sue conseguenze sull’intero assetto degli interessi della categoria.<br />	<br />
	Situazione non dissimile, come è evidente, da quella paradigmatica dell&#8217;interesse collettivo sindacale rappresentata dalla azione ex articolo 28 dello statuto dei lavoratori, in relazione al quale si è formata la giurisprudenza di cui si è dato brevemente conto.<br />	<br />
	Questione diversa, perché attinente al merito, è quella se il bando contenga, in effetti, clausole tali da ledere l’interesse collettivo. Nella specie una tale circostanza, ad avviso del Collegio, si presenta. Infatti, le clausole impugnate riguardano una modalità di scelta del contraente e di gestione del contratto applicabile in generale a tutti i contratti del settore e non limitata alla singola fattispecie.<br />	<br />
	Sotto questo profilo, tuttavia, la provincia sposta l&#8217;asse del suo tiro riconoscendo che, ove lesive, le clausole sarebbero state inserite non dal bando propriamente, ma dalle due deliberazioni di giunta che, a suo tempo, non furono impugnate nei termini decadenziali.<br />	<br />
	Anche questa prospettazione, ed il relativo motivo, sono infondati.<br />	<br />
	Occorre esaminare, a questo proposito, il rapporto giuridico esistente tra le deliberazioni in esame ed i bandi di gara. Orbene, le deliberazioni discendono dalla sottoscrizione dei così detti “Protocolli di legalità” i quali altri non sono che atti politici di indirizzo non vincolanti le amministrazioni nell’esercizio della loro attività amministrativa. Questa, infatti, pare superfluo ricordarlo, si realizza esclusivamente secondo il principio di legalità, il che significa di sottoposizione alle norme giuridiche derivanti dalla legge (intesa in senso di atto primario o secondario) e non dall’atto politico.<br />	<br />
	I Protocolli citati, quindi, non hanno alcun potere giuridico di influire sulla potestà amministrativa delle singole amministrazioni e quindi spetta a queste, nell’esercizio della loro discrezionalità, adeguare i propri atti amministrativi all’indirizzo politico, ovviamente ove ciò sia permesso dalla legge.<br />	<br />
	Nella specie la Provincia ha inteso adeguarsi emanando, a sua volta, due deliberazioni che costituiscono niente altro che un atto di indirizzo politico e quindi non sono lesive di alcun interesse. In questa ottica non era necessaria alcuna loro impugnazione nei termini decadenziali. La valenza puramente politica, oltre che dai principi che attribuiscono solo ai dirigenti la responsabilità amministrativa della compilazione dei bandi, emerge altresì dalla attenta lettura delle deliberazioni stesse. Queste, dopo avere illustrato le clausole derivanti dai Protocolli di legalità citati, concludono approvando la proposta di inserimento di esse nei futuri bandi, all’evidenza rinviando alla fase di amministrazione attiva successiva l’inserimento effettivo e la pubblicazione del bando. Questo, pertanto, non è mero atto consequenziale della deliberazione, ma atto autonomo che si ispira all’indirizzo politico segnato dalla deliberazione, ma non ne è conseguenza indefettibile.<br />	<br />
	Nel merito non occorrono molte parole per condividere le conclusioni della sentenza impugnata. Basti osservare che le clausole impugnate non intervengono <i>praeter legem</i> ma <i>contra legem</i> perché violano i principi della parità, della concorrenza e della libertà di impresa, nella parte in cui impongono preventivamente l’indicazione di una categoria predeterminata di imprese con cui esercitare la libertà di impresa nel sub appalto.<br />	<br />
	Inoltre, risulta esplicitamente violato il dettato dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 6 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 in merito all’obbligo di procedere al sorteggio tra le imprese collocatesi alla pari nella graduatoria.<br />	<br />
	L’appello, quindi, è da respingere in quanto infondato.<br />	<br />
	Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado.<br />	<br />
	Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e accessori se dovuti.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 15 maggio 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />
il  19 dicembre 2008</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-12-2008-n-1102/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2008 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2005 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-3-2005-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-3-2005-n-1102/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-3-2005-n-1102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2005 n.1102</a></p>
<p>Pres. Giovannini, Est. Caringella. sugli interventi per la salvaguardia di Venezia: importanti decisioni in materia di VIA e di interpretazione della legge obiettivo 1. Procedimento amministrativo – Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 – Necessità di provvedimenti formali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-3-2005-n-1102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2005 n.1102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-3-2005-n-1102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2005 n.1102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini, Est. Caringella.</span></p>
<hr />
<p>sugli interventi per la salvaguardia di Venezia: importanti decisioni in materia di VIA e di interpretazione della legge obiettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Decisione del Consiglio dei Ministri risolutiva della questione di compatibilità ambientale ex art. 6, co. 5, L. 349/1986 – Necessità di provvedimenti formali – Insussistenza – Motivi.</p>
<p>2. Ambiente – Conflitto tra Ministri in tema di compatibilità ambientale degli interventi da realizzare – Annullamento giurisdizionale del decreto di VIA negativo – Conseguenze.</p>
<p>3. Opere pubbliche – Opere mobili e opere complementari – Separazione di competenze della VIA per le due categorie – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>4. Opere pubbliche – Opere di cui alla legge regionale n. 10/1999 – Possibilità di inquadrarle tra le opere di rilevanza sovra regionale – Insussistenza – Motivi.</p>
<p>5. Ambiente – Procedura VIA di competenza regionale – Apposizione di condizioni relative alla progettazione esecutiva – Ammissibilità.<br />
6. Pubblica amministrazione – Delibera CIPE ex art. 1 L. 443/2001 – Assunta prima dell’entrata in vigore della legge attributiva del relativo potere – Legittimità – Motivi.</p>
<p>7. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Limitazione della legge ad opere integralmente nuove e non interessate da norme speciali &#8211;  Insussistenza.</p>
<p>8. Opere pubbliche – Legge obiettivo – Applicazione automatica delle procedure dettate dalla L. 443/2001 in deroga alle leggi speciali – Insussistenza.</p>
<p>9. Opere pubbliche – Legge obiettivo &#8211; Intesa con le regioni – Necessità che intervenga prima delle individuazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale – Insussistenza &#8211; Motivi.</span></span></span></span></span></p>
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<p>1.	Nell’ambito della procedura di VIA, la rimessione al Consiglio dei Ministri della pronuncia finale di compatibilità ambientale ex art. 6, comma 5, della L. n. 349/1986 non esige provvedimenti formali, né l’esplicito richiamo all’articolo 6 citato. Infatti, per un verso, l’esternazione e l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono una forma vincolata, trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica; per altro verso, ove vi sia un organo deputato a sovrintendere all’attuazione degli interventi (nel caso di specie il Comitato ex art. 4 L. 798/84 deputato a sovrintendere gli interventi per la salvaguardia di Venezia), cui partecipino i Ministri interessati, il Conflitto tra Ministri può essere risolto in tale sede.																																																																																												</p>
<p>2.	L’annullamento giurisdizionale di un atto negativo non ne comporta la sostituzione con un giudizio positivo sulla scorta di una verifica sostitutiva di stampo giurisdizionale. Pertanto non può ravvisarsi l’insussistenza di un conflitto tra Ministri, ove successivamente all’annullamento giurisdizionale del decreto del Ministro dell’Ambiente di VIA negativa non intervenga una manifestazione di volontà del Ministro dell’Ambiente di modifica della posizione costantemente contraria assunta nelle competenti sedi. 																																																																																												</p>
<p>3.	È ammissibile la frammentazione di competenze della procedura VIA relativa alle opere mobili (di competenza statale “straordinaria”) ed alle opere complementari (di competenza regionale) destinate alla salvaguardia di Venezia, considerata l’autonomia strutturale, tecnico-progettuale e finanziaria, nonché, dal punto di vista funzionale, l’assenza di un legame indissolubile tale da sancirne una reductio ad unitatem.																																																																																												</p>
<p>4.	Perché le opere complementari, consistenti nella realizzazione di dighe foranee e di una conca di navigazione, possano ritenersi di rilevanza sovra regionale, con conseguente applicazione dell’art. 22 della L. reg. n. 10 del 1999 (norma secondo la quale per tali opere la Giunta Regionale sarebbe tenuta a esprimere un parere in sede di VIA) ed ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L. n. 349/1986, deve escludersi che le stesse opere rientrino nella competenza regionale. 																																																																																												</p>
<p>5.	È ammissibile una valutazione regionale di compatibilità ambientale condizionata al rispetto di prescrizioni, vincoli o limiti relativi alla progettazione esecutiva, in quanto pienamente conforme al principio di economicità e di non aggravamento dell’azione amministrativa di cui alla L. 241/90.  																																																																																												</p>
<p>6.	È legittima la deliberazione CIPE in materia di finanziamento di infrastrutture di interesse nazionale che sia adottata prima della entrata in vigore della legge attribuitiva del relativo potere, ma successivamente alla sua promulgazione, poichè la disposizione normativa non è attributiva di poteri che incidono negativamente nella sfera di terzi, ma si tratta di un precetto autorizzativo all’inserimento di opere pubbliche nel programma CIPE ai fini del relativo finanziamento.  																																																																																												</p>
<p>7.	La L. 443/2001 non contiene alcuna preclusione circa la finanziabilità di opere strategiche già avviate secondo leggi anche speciali; tra l’altro la limitazione della legge ad opere integralmente nuove e non interessate da norme speciali ne depotenzierebbe in modo non ragionevole la finalità di propulsione alla realizzazione di infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale.																																																																																												</p>
<p>8.	L’inserimento di un progetto già avviato (nel caso di specie il progetto del MOSE) nel programma di cui all’art. 1 della legge – obiettivo non comporta l’innesto automatico delle procedure dettate dalla L. 443/2001 con conseguente travolgimento delle disposizioni speciali dettate dalle leggi previgenti in materia.																																																																																												</p>
<p>9.	Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, non è necessario che un’intesa con le regioni, al pari della consultazione con le autonomie locali, intervenga prima delle individuazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. La dedotta esigenza di consultazione perde di rilievo una volta che l’allocazione a livello più adeguato di funzioni, legislative e amministrative, venga attuata, in virtù dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, con il necessario procedimento fondato sulle intese tra Stato e Regioni, alle quali può spettare una competenza legislativa concorrente in materia.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli interventi per la salvaguardia di Venezia: importanti decisioni in materia di VIA e di interpretazione della legge obiettivo</span></span></span></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 1/3/2005 n.1102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-1-3-2005-n-1102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Schinaia, est. Garofoli Ricorsi riuniti: &#8211; Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia, A. Pallottino, E. Picozza) c. Ministero delle infrastrutture e trasporti (Avv. Stato) ed altri &#8211; Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni e M. Morino) c. Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. – SAVE (Avv.ti F.G.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, est. Garofoli<br /> Ricorsi riuniti:<br /> &#8211; Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia, A. Pallottino, E. Picozza) c. Ministero delle infrastrutture e trasporti (Avv. Stato) ed altri<br /> &#8211; Comune di Venezia (Avv.ti A. Clarizia, G. Gidoni e M. Morino) c. Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.a. – SAVE (Avv.ti F.G. Scoca e V. Domenichelli) e altri</span></p>
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<p>non sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie riguardanti l&#8217;impugnazione della delibera di aumento di capitale della società con partecipazioni pubbliche</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia riguardante l’impugnazione della delibera di aumento di capitale della società con partecipazioni pubbliche – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
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<p>La controversia riguardante l’impugnazione della delibera di aumento di capitale,  con esclusione del diritto di opzione, della società con partecipazioni pubbliche non è riconducibile ad alcune delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. previste dall’art. 33 D.Lgs. 80/1998, come risultante a seguito della sentenza 204/2004 della Consulta.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie riguardanti l’impugnazione della delibera di aumento di capitale della società con partecipazioni pubbliche</span></span></span></p>
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