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	<title>11010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11010</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-10-2004-n-11010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-10-2004-n-11010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11010</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi s.r.l. NERI – DISTILLERIE OLEIFICIO (Avv. G. Di Gioia), c. A.G.E.A. e Ministero dell’Economia e delle Finanze la natura cautelare del fermo amministrativo esclude l&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento 1. Procedimento amministrativo – Fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 dicembre 1923 n. 2240</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-10-2004-n-11010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-10-2004-n-11010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11010</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi<br /> s.r.l. NERI – DISTILLERIE OLEIFICIO (Avv. G. Di Gioia), c. A.G.E.A. e Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>la natura cautelare del fermo amministrativo esclude l&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 dicembre 1923 n. 2240 – Natura cautelare del provvedimento – Sussiste – Obbligo della comunicazione di avvio – E’ escluso</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Ingiunzione di pagamento ex artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910 nr.639 – Giurisdizione del G.O. – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’adozione di una misura cautelare, quale il fermo amministrativo, non deve essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, atteso che la misura cautelare medesima tende a conservare la situazione esistente in attesa dell’adozione di statuizioni definitive, e che tale esigenza sarebbe naturalmente compromessa dalla sua previa comunicazione all’interessato.</p>
<p>2. L&#8217;ingiunzione di pagamento emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 va annoverata tra gli atti impugnabili davanti all&#8217;A.G.O., dandosi luogo ad un procedimento di cognizione diretto a contestare il diritto di procedere all&#8217;esecuzione forzata e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa dell&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere              Roberto SCOGNAMIGLIO	        &#8211; Presidente,<br />
Consigliere              Antonio AMICUZZI                           &#8211; Relatore,Primo Referendario, Silvia MARTINO	                            &#8211; Correlatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 18351 del 2000 proposto da</p>
<p><b>s.r.l. NERI – DISTILLERIE OLEIFICIO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Gioia, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla piazza Mazzini, n. 27;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>A.G.E.A., AGENZIA per le EROGAZIONI in AGRICOLTURA</b>, già A.I.M.A., AZIENDA di STATO per gli INTERVENTI nel MERCATO AGRICOLO in LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante in carica,<br />
il <b>MINISTERO delle FINANZE</b>, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi  dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione, n. 878 del 14.7.2000, di fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828;<br />
della ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata;<br />
degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare dei rapporti n. 4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996 della XIV Legione della Guardia di Finanza, Comando Nucleo polizia tributaria di Ravenna;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.G.E.A. e del Ministero delle Finanze;<br />
Vista la propria ordinanza 9 novembre 2000, n. 1080;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 26.4.2004, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 25.10.2000, depositato il 2.11.2000, la s.r.l. Neri Distillerie Oleificio ha premesso che il provvedimento del Direttore generale reggente dell’l’A.I.M.A. n. 434 del 17.6.1998 (di fermo amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, di somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 3.500.000.000) è stato impugnato con ricorso n. 9189 del 1998 innanzi a questa Sezione (che con ordinanza 28 luglio 1998 n. 2006 ha accolto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato, a condizione di prestazione di idonea garanzia, poi annullata con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n 1527); inoltre che la Sezione stessa ha respinto il precedente ricorso n. 14164 del 1996 (proposto dalla ricorrente avverso un precedente provvedimento di recupero n. 159 dell’1.8.1996, relativo alla somma di £ 2.938.788.493).<br />
Aggiunge che in seguito sono stati emanati il provvedimento del Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione n. 878 del 14.7.2000, di revoca del precedente provvedimento di fermo amministrativo n. 434 del 1998 e di fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828, nonché la ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata.<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio è stato chiesto l’annullamento del provvedimento e della ingiunzione da ultimo indicati, nonché dei rapporti n. 4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996 della XIV Legione della Guardia di Finanza, Comando Nucleo polizia tributaria di Ravenna, deducendo a sostegno del gravame, i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, della circolare del Commissario straordinario di governo dell’A.I.M.A. in materia di fermo amministrativo di cui alla nota n. 8918 del 15.7.1997, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />
Non è stato comunicato alla parte ricorrente l’avvio del procedimento, pur non sussistendo ragioni  di urgenza preclusiva, stante la inconsistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato circa la sussistenza delle stesse, non potendosi addebitare alla ricorrente l’avvenuto esercizio del diritto di difesa innanzi alle competenti Autorità giudiziarie.<br />
E’, peraltro, contra legem e sintomo di sviamento di potere la dichiarata finalità di voler impedire la esecuzione di eventuali provvedimenti favorevoli emanati a seguito di dette iniziative giudiziarie.</p>
<p>2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.<br />
L’Amministrazione non poteva reiterare, in pendenza di procedimento giurisdizionale, un provvedimento sospeso in via cautelare, peraltro aggravandone l’importo. </p>
<p>3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />
Del fermo amministrativo, che è uno strumento da utilizzare con ponderazione, nei casi strettamente necessari, è stato fatto un uso improprio e distorto, adottandolo ordinariamente per la disciplina dei rapporti con gli operatori del settore.<br />
Nel caso che occupa il provvedimento è stato adottato in assenza del fumus boni juris e del periculum in mora.</p>
<p>4.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />
L’impugnato provvedimento è viziato da sviamento di potere laddove è motivato con riferimento al fine di evitare il rischio che la ricorrente si sottragga agli obblighi di restituzione delle somme pretese facendo ricorso ad azioni giudiziarie, non potendosi coartare diritti di difesa  consentiti dagli artt. 24 e 102 della Costituzione.</p>
<p>5.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, n. 298 del 1996 del 16 luglio 1998 e dei relativi principi comunitari, nonché del principio dell’affidamento. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.<br />
I presupposti che l’aiuto comunitario sia stato indebitamente erogato alla ricorrente  e che quindi l’A.I.M.A. fosse obbligata a recuperare i relativi importi sono erronei, atteso che l’aiuto comunitario costituiva il mero rimborso della differenza di prezzo (rispetto a quello di mercato che le industrie estrattrici avevano corrisposto ai produttori comunitari in conformità al prezzo indicativo) già erogata per l’acquisto di semi di girasole, dichiarati comunitari in perfetta buona fede da parte della ricorrente, essendo stati acquistati i semi stessi nell’affidamento che fossero di provenienza comunitaria, con insussistenza di indebito oggettivo.<br />
La ricorrente ha corrisposto alle società venditrici il prezzo minimo di acquisto imposto dai regolamenti comunitari per il prodotto acquistato, qualificato dai documenti di accompagnamento come prodotto di origine nazionale, sicché sussistono assenza di responsabilità  e buona fede, nonché mancanza di arricchimento ed impossibilità di recupero nei confronti delle ditte fornitrici (insolventi), che, secondo la Corte di Giustizia, escludono la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’aiuto comunitario erogato.</p>
<p>6.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990 e dei principi vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />
La ricorrente non ha esposto fatti o situazioni non corrispondenti al vero, con mancato obbligo di restituzione ex art. 3, I c. della L. n. 898 del 1986, anche perché i fatti in contestazione non sono ancora stati definitivamente accertati in sede penale.<br />
Tanto comporta anche violazione della circolare del Commissario liquidatore dell’A.I.M.A. n. 5448 del 27.7.2000 e della nota del dirigente della U.O. III n. 6487 del 18.9.2000.</p>
<p>7.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e dei principi comunitari e nazionali vigenti in materia di responsabilità oggettiva. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere.<br />
Sono state poste a carico della ricorrente conseguenze sfavorevoli in relazione a presunti comportamenti irregolari di terzi, configurando una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto con i principi in base ai quali la responsabilità presuppone la colpa dell’agente e deve quindi essere diretta, non potendo essere applicata la responsabilità indiretta se non per casi espressamente previsti, non verificatisi nel caso di specie, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia n. 286/96 del 16 luglio 1998, atteso che i vigenti regolamenti comunitari in materia di semi oleosi non disciplinano il recupero delle integrazioni erogate in base a documenti poi rivelatisi inveritieri.</p>
<p>8.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, dell’art. 2033 c.c. e dei principi generali in materia di decorrenza degli interessi. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.<br />
L’art. 3, VII c., della L. n. 898 del 1986 fa obbligo all’A.I.M.A. di versare immediatamente le somme recuperate all’Entrata di Bilancio dello Stato, con insussistenza della pretesa di interessi legali, dovendo restituire l’A.I.M.A. alla Comunità europea solo l’importo dell&#8217;aiuto indebitamente erogato.<br />
Comunque ex art. 2033 del c.c. gli interessi decorrono solo dal giorno della domanda, cioè dalla data del 26.7.2000, di notifica della ingiunzione impugnata.<br />
Con ordinanza 9 novembre 2000, n. 1080, il Tribunale ha accolto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato, subordinatamente alla prestazione di congrua, integrale, garanzia fidejussoria, ed ha disposto adempimenti istruttori.<br />
Con atto depositato il 17.11.2000 si sono costituiti in giudizio l’A.G.E.A. ed il Ministero delle Finanze.<br />
Con memoria depositata il 16.3.2004 la resistente A.G.E.A. ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 26.4.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame una società  ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento del Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione, n. 878 del 14.7.2000, di fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828; inoltre della ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare dei rapporti n. 4718/5110 e n. 4720/5110 del 28.6.1996 della XIV Legione della Guardia di Finanza, Comando Nucleo polizia tributaria di Ravenna.</p>
<p>2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, della circolare del Commissario straordinario di governo dell’A.I.M.A. in materia di fermo amministrativo di cui alla nota n. 8918 del 15.7.1997, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché sviamento di potere. Ciò in quanto non è stato comunicato alla parte ricorrente l’avvio del procedimento, pur non sussistendo ragioni  di urgenza preclusiva, state la inconsistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato circa la sussistenza delle stesse, non potendosi addebitare alla ricorrente l’avvenuto esercizio del diritto di difesa innanzi alle competenti Autorità giudiziarie. E’ inoltre, secondo parte ricorrente, contra legem e sintomo di sviamento di potere la dichiarata finalità di voler impedire la esecuzione di eventuali provvedimenti favorevoli emanati a seguito di dette iniziative giudiziarie.<br />
In proposito il Collegio ritiene che l’adozione di una misura cautelare, quale il fermo amministrativo, non debba essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento, considerato che la misura cautelare tende a conservare la situazione esistente in attesa dell’adozione di statuizioni definitive, e tale esigenza sarebbe naturalmente compromessa dalla sua previa comunicazione all’interessato (cfr: TAR Veneto, sez. I, 24 dicembre 1997 n. 1839). Su tali posizioni sembra essere anche il Consiglio di Stato, che esclude la necessità di motivare la ragione per cui un provvedimento cautelare non sia stato preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (cfr: Cons.  Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1998 n. 350).<br />
Nella fattispecie peraltro la società ricorrente era ben consapevole già da tempo che nei suoi confronti si stava procedendo per il recupero dei contributi che si assumevano indebitamente percepiti.<br />
A far ritenere comunque legittimo il comportamento serbato dal Ministero soccorre, comunque, la natura e la funzione del fermo amministrativo, che, per risultare efficace, deve essere tempestivo, sicché nella specie sussistono le &#8220;particolari esigenze di celerità del procedimento&#8221; che consentono una deroga al principio generale sancito dall&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990, a nulla valendo le specifiche motivazioni addotte al riguardo dall’Amministrazione, la cui eventuale illegittimità non è idonea a viziare il provvedimento impugnato, stante la concreta sussistenza di dette ragioni.</p>
<p>3.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Secondo parte ricorrente l’Amministrazione non poteva reiterare, in pendenza di procedimento giurisdizionale, un provvedimento sospeso in via cautelare, peraltro aggravandone l’importo. <br />
Osserva al riguardo il Collegio che il provvedimento del Direttore generale reggente dell’l’A.I.M.A. n. 434 del 17.6.1998 (di fermo amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, di somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 3.500.000.000) è stato impugnato con ricorso n. 9189 del 1998 innanzi a questa Sezione (che con ordinanza 28 luglio 1998 n. 2006 ha accolto la istanza di sospensione del provvedimento impugnato, a condizione di prestazione di idonea garanzia, poi annullata con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n 1527). In seguito la Sezione stessa ha respinto il precedente ricorso n. 14164 del 1996 (proposto dalla ricorrente avverso un precedente provvedimento di recupero n. 159 dell’1.8.1996, relativo alla somma di £ 2.938.788.493). Successivamente sono stati emanati il provvedimento del Dirigente della U.O. III, Sezione recupero crediti e gestione contenzioso dell’A.I.M.A. in liquidazione n. 878 del 14.7.2000, di revoca del precedente provvedimento di fermo amministrativo n. 434 del 1998 e di fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende fino alla concorrenza di £ 4.548.240.828, nonché la ingiunzione di pagamento di detto Dirigente n. 877 del 14.7.2000, inerente la stessa somma sopra indicata.<br />
Va rilevato che il potere di revoca è espressione della potestà di autotutela avente natura autoritativa e deve poi essere coerente con il potere esercitato, nel senso che l&#8217;autotutela non può essere volta a perseguire un interesse diverso da quello per cui l&#8217;originario potere era stato dato (T.A.R. Veneto, sez. I, 19 febbraio 2000, n. 641).<br />
La pubblica amministrazione può quindi esercitare legittimamente il potere di revoca di un precedente provvedimento soltanto sul presupposto di una mutazione della situazione di fatto o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico puntualmente esplicitate nella motivazione dell&#8217;atto (Consiglio Stato, sez. V, 23 luglio 1994, n. 805).<br />
Nel caso che occupa tanto è avvenuto e, in base all’esposizione in punto di fatto prima evidenziata, non risulta che il nuovo provvedimento sia stato adottato in violazione di provvedimenti giurisdizionali del G. A. (stante l’esito del giudizio di merito sul ricorso n. 14164 del 1996 –respinto con sentenza di questa Sezione n. 1847 del 1999- e la circostanza che l’ordinanza cautelare n. 2006 del 1998 sopra indicata è priva di particolare motivazione circa il fumus -come pure la ordinanza del Consiglio di Stato n. 1527 del 1998, prima indicata, che si è limitata a riformare l’ordinanza  in precedenza indicata ella parte in cui subordinava la sua efficacia alla rilascio di idonea garanzia-), sicché, avendo dette ordinanze una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo, e non contenendo già indicazioni certe sulla sua legittimità, sino alla emanazione della relativa sentenza di merito, ben può l’atto sospeso nelle more essere revocato.</p>
<p>4.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e del principio del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ciò in quanto del fermo amministrativo, che è uno strumento da utilizzare con ponderazione, nei casi strettamente necessari, è stato fatto un uso improprio e distorto, adottandolo ordinariamente per la disciplina dei rapporti con gli operatori del settore. Nel caso che occupa il provvedimento sarebbe stato adottato, peraltro, in assenza del fumus boni juris e del periculum in mora.<br />
Il Collegio ritiene necessario in proposito premettere quali sono i presupposti di legittimità del fermo amministrativo, che è provvedimento, come si è detto, di autotutela, che, proprio per la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, può essere adottato non solo quando il diritto di credito a cautela del quale è disposto sia già definitivamente accertato, ma anche quando il credito sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l&#8217;esistenza, posto che suo presupposto normativo, ai sensi dell&#8217;art. 69 R.D. 18 dicembre 1923 n. 2240, è la mera &#8220;ragione di credito&#8221; e non la provata esistenza del credito stesso (cfr: Cons. Stato, VI Sez., 27 febbraio 1998, n. 350; 8 marzo 1996 n. 375). <br />
Nel valutare la legittimità o meno del fermo, pertanto, il giudice amministrativo non è chiamato ad accertare se il credito a tutela del quale è stato disposto sia effettivamente esistente, ma solo se è ragionevole, da parte dell&#8217;Amministrazione, supporne l&#8217;esistenza. <br />
Ciò posto, nel caso di specie appare ragionevole la tesi dell&#8217;Amministrazione, fondata su specifici accertamenti, in ordine alla non spettanza dell&#8217;aiuto comunitario e, dunque, in ordine all&#8217;esistenza di un proprio credito di restituzione delle somme erogate a tale titolo, fermo restando che tali conclusioni valgono, beninteso, incidenter tantum, ai soli fini della verifica della legittimità del provvedimento impugnato in questa sede, non potendo formare oggetto principale del presente giudizio la questione della regolarità o no delle operazioni poste in essere dal ricorrente per ottenere l&#8217;aiuto comunitario. <br />
Nel caso che occupa, quindi, l’Amministrazione non ha fatto uso improprio del potere che la legge le ha conferito riguardo alla possibilità di emanazione di provvedimenti di fermo amministrativo.<br />
Aggiungasi che la natura del provvedimento è cautelare e le ragioni della cautela possono sorgere anche in un periodo successivo a quello della notizia del presunto indebito pagamento; né la circostanza che le ragioni della cautela fossero in ipotesi sorte in precedenza implica l&#8217;illegittimità di un provvedimento, sotto tale profilo, non tempestivo, se tali esigenze permangono.</p>
<p>5.- Con il quarto motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, delle ordinanze del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, n. 2006 del 29 luglio 1998 e del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 1527 e del principio del contraddittorio; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento di potere. L’impugnato provvedimento sarebbe viziato da sviamento di potere laddove è motivato con riferimento al fine di evitare il rischio che la ricorrente si sottragga agli obblighi di restituzione delle somme pretese facendo ricorso ad azioni giudiziarie, non potendosi coartare diritti di difesa  consentiti dagli artt. 24 e 102 della Costituzione.<br />
Considera il Collegio in proposito che esaminando il disposto dell&#8217;art. 69 del R.D. 2440/23, emerge, con assoluta evidenza, che l&#8217;unica condizione richiesta &#8211; di natura esclusivamente oggettiva &#8211; è l&#8217;esistenza della semplice &#8220;ragione di credito&#8221; dell&#8217;amministrazione nei confronti di un determinato soggetto. <br />
Tale condizione, nella specie, sussiste oltre ogni ragionevole dubbio, sicché è inconferente la particolare motivazione censurata con la doglianza in esame, con conseguente impossibilità di positivo apprezzamento della stessa, atteso che anche un suo eventuale annullamento non potrebbe comportare il venir meno di detta condizione oggettiva, comunque sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento.<br />
Peraltro il provvedimento impugnato ha come destinatari le amministrazioni cui compete di sospendere i pagamenti, alle quali, evidentemente, non vanno chiarite le ragioni che consigliano l&#8217;adozione di detta misura.<br />
Comunque anche alla parte privata che subisce l&#8217;azione amministrativa, risulta che detto provvedimento abbia illustrato con dovizia di particolari i presupposti legittimanti il potere esercitato nella specie.</p>
<p>6.- Con il quinto motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, della sentenza della Corte di Giustizia, Sez. V, n. 298 del 1996 del 16 luglio 1998 e dei relativi principi comunitari, nonché del principio dell’affidamento; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Ciò in quanto i presupposti che l’aiuto comunitario sia stato indebitamente erogato alla ricorrente  e che quindi l’A.I.M.A. fosse obbligata a recuperare i relativi importi sono erronei, atteso che l’aiuto comunitario costituiva il mero rimborso della differenza di prezzo (rispetto a quello di mercato che le industrie estrattrici avevano corrisposto ai produttori comunitari in conformità al prezzo indicativo) già erogata per l’acquisto di semi di girasole, dichiarati comunitari in perfetta buona fede da parte della ricorrente, essendo stati acquistati i semi stessi nell’affidamento che fossero di provenienza comunitaria, con insussistenza di indebito oggettivo.<br />
La ricorrente ha corrisposto alle società venditrici il prezzo minimo di acquisto imposto dai regolamenti comunitari per il prodotto acquistato, qualificato dai documenti di accompagnamento come prodotto di origine nazionale, sicché sussistono assenza di responsabilità  e buona fede, nonché mancanza di arricchimento ed impossibilità di recupero nei confronti delle ditte fornitrici, insolventi, che, secondo la Corte di Giustizia, escludono la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’aiuto comunitario erogato.<br />
Osserva in proposito il Collegio che è errato ritenere che, nell&#8217;adozione del provvedimento di fermo amministrativo, assuma rilievo lo stato soggettivo in cui versi la parte chiamata a rispondere del debito contratto con la P.A., avendo i presupposti del provvedimento impugnato natura esclusivamente oggettiva.<br />
I rilievi di parte ricorrente non possono ritenersi idonei ad inficiare l&#8217;esercizio del potere cautelare di cui trattasi, per il quale è sufficiente la ragionevole presunzione della oggettiva indebita percezione di aiuti comunitari, da parte dell&#8217;interessata, fondata su indagini svolte da organismi di collaudata esperienza, a ciò espressamente deputati, e non la provata esistenza del credito.  <br />
Si ribadisce in proposito che il Giudice amministrativo non è chiamato a sindacare l’esistenza del credito, ma solo la sussistenza di ragioni sufficienti a sostenere una misura cautelare provvisoria, potendo fare questione di assenza di presupposti per il fermo solo in caso di manifesta insussistenza del credito (Cons. St., Sez. VI, 9 aprile 2002, n. 1909), nel caso che occupa non dimostrata.</p>
<p>7.- Con il sesto motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990 e dei principi vigenti in materia; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché sviamento di potere. La ricorrente sostiene di non aver esposto fatti o situazioni non corrispondenti al vero, con mancato obbligo di restituzione ex art. 3, I c. della L. n. 898 del 1986, anche perché i fatti in contestazione non sono ancora stati definitivamente accertati in sede penale. Tanto comporta anche violazione della circolare del Commissario liquidatore dell’A.I.M.A. n. 5448 del 27.7.2000 e della nota del dirigente della U.O. III n. 6487 del 18.9.2000.<br />
Le anzidette censure non possono essere condivise per le stesse ragioni indicate con riguardo al quinto motivo di ricorso, essendo l’unica condizione richiesta per l’emanazione del provvedimento impugnato la sussistenza di una ragione di credito, di natura esclusivamente oggettiva.</p>
<p> 8.- Con il settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999 e dei principi comunitari e nazionali vigenti in materia di responsabilità oggettiva; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché sviamento di potere. Ciò in quanto sono state poste a carico della ricorrente conseguenze sfavorevoli in relazione a presunti comportamenti irregolari di terzi, configurando una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto con i principi in base ai quali la responsabilità presuppone la colpa dell’agente e deve quindi essere diretta, non potendo essere applicata la responsabilità indiretta se non per casi espressamente previsti, non verificatisi nel caso di specie, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia n. 286/96 del 16 luglio 1998, atteso che i vigenti regolamenti comunitari in materia di semi oleosi non disciplinano il recupero delle integrazioni erogate in base a documenti poi rivelatisi inveritieri.<br />
Il Collegio non può, in proposito ribadire nuovamente che, esaminando il disposto dell&#8217;art. 69 del R.D. 2440/23, emerge, con assoluta evidenza, che l&#8217;unica condizione richiesta &#8211; di natura esclusivamente oggettiva &#8211; è l&#8217;esistenza della semplice &#8220;ragione di credito&#8221; dell&#8217;amministrazione nei confronti di un determinato soggetto. Tale condizione, nella specie, sussiste oltre ogni ragionevole dubbio, tant&#8217;è che è la stessa ricorrente ad ammetterla, sia pure riferendola a terzi e dichiarandosi estranea alla vicenda che l&#8217;ha determinata.</p>
<p>9.- Con l’ottavo motivo di ricorso sono stato dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, della L. n. 610 del 1982, del D.P.R. n. 30 del 1985, della L. n. 241 del 1990, del D. Leg.vo n. 165 del 1999, dell’art. 2033 c.c. e dei principi generali in materia di decorrenza degli interessi; inoltre eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, omessa istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione. Ciò in quanto l’art. 3, VII c., della L. n. 898 del 1986 fa obbligo all’A.I.M.A. di versare immediatamente le somme recuperate all’Entrata di Bilancio dello Stato, con insussistenza della pretesa di interessi legali, dovendo restituire l’A.I.M.A. alla Comunità europea solo l’importo dell&#8217;aiuto indebitamente erogato. Comunque ex art. 2033 del c.c. gli interessi decorrono solo dal giorno della domanda, cioè dalla data del 26.7.2000, di notifica della ingiunzione impugnata.<br />
Osserva la riguardo il Collegio che l&#8217;ingiunzione di pagamento emessa ai sensi degli artt. 2 e 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 va annoverata tra gli atti impugnabili davanti all&#8217;A.G.O., dandosi luogo ad un procedimento di cognizione diretto a contestare il diritto di procedere all&#8217;esecuzione forzata e ad ottenere un accertamento negativo della pretesa dell&#8217;amministrazione (T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 giugno 2003, n. 910; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 21 marzo 2001, n. 2236 ).<br />
Il ricorso, nella parte in cui censura la ingiunzione di pagamento e le modalità di calcolo della somma dovuta è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione. </p>
<p>10.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto nella parte volta all’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo n. 878 del 14.7.2000 e dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella restante parte in cui è diretto all’annullamento della ingiunzione di pagamento n. 877 del 14.7.2000.</p>
<p>11.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; respinge il ricorso in epigrafe indicato nella parte volta all’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo n. 878 del 14.7.2000 e lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, nella restante parte in cui è diretto all’annullamento della ingiunzione di pagamento n. 877 del 14.7.20.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 26.4.2004, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-21-10-2004-n-11010/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2004 n.11010</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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