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	<title>1100 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1100 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1100/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1100</a></p>
<p>Il documento di valutazione che ha disposto la non promozione di un alunno, se e’ mancata la dimostrazione dell’attivazione da parte della scuola degli strumenti compensativi e dispensativi di cui lo studente ha diritto; l’Amministrazione procedera’ quindi all’effettuazione di un nuovo giudizio di ammissione alla classe superiore, dopo aver fatto</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1100/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il documento di valutazione che ha disposto la non promozione di un alunno, se e’ mancata la dimostrazione dell’attivazione da parte della scuola degli strumenti compensativi e dispensativi di cui lo studente ha diritto; l’Amministrazione procedera’ quindi all’effettuazione di un nuovo giudizio di ammissione alla classe superiore, dopo aver fatto sostenere allo studente delle nuove prove (prevalentemente in forma orale), nella sessione di settembre, nelle sole materie risultate insufficienti alla fine dell’anno scolastico, mediante l’applicazione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti in favore dello studente che presenta un disturbo specifico dell’apprendimento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01100/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01628/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Dal Cin</b> e <b>Giulietta Saponi</b>, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minire Lorenzo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Michela Degiovanni, presso il cui studio sono domiciliati, in Milano, via Podgora, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;<br />	<br />
<b>Ente &#8220;Opere Sociali di Don Bosco&#8221; Gestore dell&#8217;Istituto &#8220;E. Breda&#8221; di Sesto San Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Masi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Bardelli in Milano, via Visconti di Modrone n. 12;<br />	<br />
<b>Consiglio di Classe III</b> E <b>dell&#8217;Istituto &#8220;E. Breda&#8221;</b>;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del documento di valutazione datato 11/06/12 consegnato ai ricorrenti in data 15/06/12, che ha disposto la non promozione dell’alunno Lorenzo dal Cin;<br />	<br />
del verbale relativo allo scrutinio in esito al quale è stato emesso il provvedimento sub a), allo stato non noto e del quale la segreteria della scuola non ha comunicato ad oggi gli estremi;	</p>
<p>di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>e per l’accertamento del diritto al risarcimento danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’ Ente &#8220;Opere Sociali di Don Bosco&#8221; Gestore dell&#8217;Istituto &#8220;E. Breda&#8221; di Sesto San Giovanni;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la tutela cautelare in relazione alla mancata dimostrazione dell’attivazione da parte della scuola degli strumenti compensativi e dispensativi di cui lo studente ha diritto;<br />	<br />
Ritenuto di disporre che l’Amministrazione proceda all’effettuazione di un nuovo giudizio di ammissione alla classe superiore, dopo aver fatto sostenere allo studente delle nuove prove (prevalentemente in forma orale), nella sessione di settembre, nelle sole materie risultate insufficienti alla fine dell’anno scolastico, mediante l’applicazione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti in favore dello studente che presenta un disturbo specifico dell’apprendimento;<br />	<br />
Ritenuto altresì di disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelar e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato, disponendo che la Scuola proceda all’effettuazione di un nuovo giudizio di ammissione secondo i tempi e le modalità indicate in motivazione.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 29 gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-20-10-2011-n-1100/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2011 n.1100</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. GosoBertorello (avv. Dal Piaz) c. Comune di Moretta (avv. Morra) sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione in caso di recupero di rustici per ampliamento immobili residenziali Edilizia ed urbanistica – Ricupero rustici – Regione Piemonte – Oneri di urbanizzazione – Pagamento in misura</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Goso<BR>Bertorello (avv. Dal Piaz) c. Comune di Moretta (avv. Morra)</span></p>
<hr />
<p>sul pagamento in misura ridotta degli oneri di urbanizzazione in caso di recupero di rustici per ampliamento immobili residenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Ricupero rustici – Regione Piemonte – Oneri di urbanizzazione – Pagamento in misura ridotta – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In forza della LR Piemonte 9/2003, il pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura ridotta è applicabile soltanto in caso di recupero di rustico per ampliamento di immobile residenziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.1100</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-3-2008-n-1100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-3-2008-n-1100/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-3-2008-n-1100/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.1100</a></p>
<p>C. Piscitello Pres G. Calderoni Est.Consorzio Urbanizzazione S. Rocco Corrente in Medicina ( Avv. G. Cerri) contro il Comune di Medicina (Avv.P. Francesco) e Hera S.p.a (non costituita) sulla illegittima mancata assunzione in carico, da parte della P.A., delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione e sulla giurisdizione del G.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-3-2008-n-1100/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.1100</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-3-2008-n-1100/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2008 n.1100</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres G. Calderoni Est.<br />Consorzio Urbanizzazione S. Rocco Corrente in Medicina ( Avv. G. Cerri) contro il Comune di Medicina (Avv.P. Francesco) e Hera S.p.a (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittima mancata assunzione in carico, da parte della P.A., delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione e sulla giurisdizione del G.A. anche a conoscere dello svincolo della cauzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversia sulla mancata assunzione in carico da parte della p.a. delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione – Questione dello svincolo della cauzione – Giurisdizione del Giudice Amministrativo – Vi rientra</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Lottizzazione ad uso artigianale industriale e commerciale – Opere di urbanizzazione &#8211; Mancata assunzione in carico da parte della P.A. . Motivazione – Non corretto allaccio alle fognature – Consulenza tecnica d’ufficio – Corrispondenza delle opere a quelle previste nella convenzione di lottizzazione e nei progetti esecutivi autorizzati e loro esecuzione a regola d’arte &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione ad una controversia, relativa alla mancata assunzione in carico, da parte della p.a., delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione ad uso artigianale, industriale e commerciale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine al problema dello svincolo della fideiussione, giacché siffatta questione figura nella regolamentazione convenzionale dell’intervento lottizzatorio (art. 6), regolamentazione tutta per la quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241</p>
<p>2. In relazione alle opere di urbanizzazione di una lottizzazione ad uso artigianale industriale e commerciale è illegittimo il rifiuto dell’Amminstrazione all’assunzione in carico delle stesse, motivato con la non corrretta esecuzione degli allacci fognari, laddove la consulenza tecnica abbia evidenziato : a) che le opere realizzate corrispondono a quelle previste nella convenzione di lottizzazione  e nei progetti esecutivi autorizzati dal Comune; b) che la data di ultimazione delle opere può porsi al 17.11.1998, data in cui il Consorzio comunica al Comune l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria; c) che le opere oggetto di convenzione sono state eseguite a regola d’arte e non presentano vizi o difetti di carattere sostanziale. Difatti, come correttamente rilevato dal C.T.U., la presenza di collegamenti idraulici non correttamente eseguiti esula dalle responsabilità del Consorzio di urbanizzazione, avendo quest’ultimo eseguito correttamente le opere previste, ovvero gli allacci delle due reti di fognatura sino ai pozzetti a margine dei singoli lotti. La responsabilità del collegamento male eseguito a detti pozzetti degli scarichi interni ai lotti è invece imputabile, qualora ciò sia verificato, ai singoli proprietari allaccianti, nei confronti dei quali il Consorzio non possiede alcun titolo per la verifica e rettifica di situazioni anomale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittima mancata assunzione in carico, da parte della P.A., delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione e sulla giurisdizione del G.A. anche a conoscere dello svincolo della cauzione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:	1100/2008<br />	<br />
					  Registro Generale:   1805/2004																																																																																								</p>
<p>nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons., relatore; SERGIO FINA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 1805/2004  proposto da:</p>
<p><b>CONSORZIO URBANIZZAZIONE S. ROCCO CORRENTE IN MEDICINA</b> rappresentato e difeso da: CERRI AVV. GIOVANNI  con domicilio eletto in BOLOGNA  VIA MARSILI 19  presso CERRI AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MEDICINA</b>   rappresentato e difeso da:PAOLUCCI AVV. FRANCESCO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA NAZARIO SAURO 8presso la sua sede</p>
<p><b>HERA SPA n.c.</b></p>
<p>per la declaratoria<br />
dell’obbligo del Comune di Medicina di prendere in carico le aree e relative opere di urbanizzazione ex artt. 5 e 6 lett. f) della convenzione 4.4.1995; e di disporre lo svincolo della fideiussione prestata dal Consorzio;<br />
nonché per il risarcimento dei danni consequenziali;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. Il Consorzio ricorrente espone in fatto quanto segue:<br />
&#8211;	in data 4 aprile 1995, veniva stipulata la convenzione con il Comune di Medicina per la realizzazione di una lottizzazione ad uso artigianale, industriale e commerciale sita in località San Rocco; convenzione in cui era previsto che &#8211; all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, della regolare esecuzione  delle opere di urbanizzazione &#8211; sarebbe dovuta seguire la cessione gratuita delle stesse, previa formale deliberazione del Consiglio Comunale (art. 5); il successivo art. 6 lett. G) prevedeva, altresì, la prestazione di una fideiussione a garanzia della completa e regolare esecuzione delle opere;<br />	<br />
&#8211;	con atto 17.11.1998 (protocollato il 19.11.1998), il Consorzio comunicava al Comune l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria in conformità alla rilasciata Concessione edilizia n. 42/1995 e Variante n. 104/1998; e chiedeva al Comune di procedere agli adempimenti di cui al citato art. 5 convenzione, nonché allo svincolo sino al 90% del capitale garantito dalla polizza fidejussoria, essendo già intervenuto (il 21.5.1996) lo svincolo del 50% dell’importo garantito;<br />	<br />
&#8211;	con lettera 22.7.1999, il tecnico progettista del Consorzio sollecitava l’Ente al collaudo delle opere di urbanizzazione;<br />	<br />
&#8211;	si svolgevano diversi sopralluoghi (sull’area verde, in relazione alle prese gas dei lotti), mentre l’Ufficio collaudi della municipalizzata A.M.I. poneva alcune prescrizioni e richiedeva documentazione integrativa, relativamente al collaudo della fognatura;<br />	<br />
&#8211;	dopodiché, con nota 23.11.2000 il tecnico progettista rinnovava la richiesta di presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune e rilasciava a detto Ente dichiarazione sostitutiva 19.12.2000, attestante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione in conformità ai progetti ed alla convenzione;<br />	<br />
&#8211;	quanto alle richieste dell’Ufficio collaudi dell’A.M.I., in data 1.3.2002 il Consorzio comunicava al Comune l’intervenuto accordo, cui, peraltro, facevano seguito ulteriori richieste dell’A.M.I. afferenti l’impianto fognario; <br />	<br />
&#8211;	con lettera 2.7.2003 (protocollata dal Comune il 3.7.2003), il Consorzio ribadiva la completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e rappresentava l’esigenza che l’Ente provvedesse sollecitamente alla loro presa in carico ed allo svincolo della cauzione;<br />	<br />
&#8211;	seguiva diffida ad adempiere del 26.11.2003, formulata dal legale del Consorzio;<br />	<br />
&#8211;	dopo nota interlocutoria del 31.12.2003, con lettera 28.1.2004 il Responsabile del III settore comunale comunicava la disponibilità all’assunzione in carico delle opere di urbanizzazione, ad eccezione di quelle di fognatura, permanendo questioni residue con Hera S.p.A., subentrata ad A.M.I.;<br />	<br />
&#8211;	con racc. a.r. 25.2.2004, il Consorzio ribadiva la completa e regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione.<br />	<br />
Permanendo l’inerzia dell’Amministrazione, il Consorzio ha, infine, proposto il presente ricorso con cui, premessa in materia la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, formula azione di adempimento ex art. 1453 comma 1 cod. civ. e di risarcimento del danno sofferto.</p>
<p>II. In data 20 gennaio 2005, si è costituito in giudizio il Comune di Medicina, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>III. La causa è stata chiamata una prima volta in decisione alla pubblica udienza del 24 maggio 2007, in vista della quale, con rispettive memorie, entrambe le parti hanno chiesto l’ammissione di C.T.U..<br />
Inoltre, il Comune (memoria depositata l’11 maggio 2007) ha, in subordine:<br />
&#8211;	eccepito la carenza di giurisdizione del G.A. in ordine alla richiesta di svincolo della fideiussione; <br />	<br />
&#8211;	chiesto che l’adito Giudice ordinasse al Consorzio l’esecuzione delle opere in forma specifica (ex art. 20 legge 1150/42);<br />	<br />
&#8211;	insistito per la condanna del Consorzio al pagamento delle somme che il Comune avrebbe dovuto sostenere per procedere all’esecuzione delle opere a regola d’arte.																																																																																												</p>
<p>IV. All’esito della predetta Udienza, con ordinanza 25 giugno 2007, n. 1232 il Collegio ha nominato quale consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Vittorio Di Federico, Professore Ordinario di Idraulica presso l’Università di Bologna, il quale ha prestato giuramento l’11 luglio 2007 e al quale, in tale data, sono stati affidati i seguenti quesiti:<br />
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita la documentazione necessaria anche presso pubblici uffici ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, il CTU:<br />
1)	premessa una puntuale descrizione delle opere di urbanizzazione di cui è causa, dica:<br />	<br />
a)	se le opere realizzate corrispondono a quelle previste nella convenzione di lottizzazione e nei progetti esecutivi autorizzati dal Comune di Medicina;<br />	<br />
b)	quale sia la data della loro ultimazione;<br />	<br />
c)	se le stesse devono ritenersi a regola d’arte, con conseguente rilascio del “certificato di regolare esecuzione” di cui all’art. 6 lett. G della convenzione) alla scadenza dell&#8217;anno successivo alla loro ultimazione (art. 6 lett. F della convenzione), ovvero in una data diversa, con riferimento alle singole opere di urbanizzazione;<br />	<br />
2)	qualora accerti l’esistenza di vizi o difetti delle opere eseguite, ne quantifichi il rilievo economico con riferimento ai costi necessari per la loro eliminazione;<br />	<br />
3)	accerti se siano state realizzate dal Consorzio, su richiesta dell’Amministrazione comunale, opere e prestazioni aggiuntive a quelle previste in convenzione, determinandone il valore;<br />	<br />
4)	determini gli oneri sostenuti dal Consorzio ricorrente;<br />	<br />
a)	per il mancato svincolo al 50% della fideiussione a partire dalla data di fine lavori e del 10% dalla data in cui le opere sono da ritenersi eseguite  a regola d’arte, ai sensi dell’art. 6 della convenzione;<br />	<br />
b)	per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute dal Consorzio nonché per le spese di gestione amministrativa dello stesso a partire dalla data della corretta esecuzione dei lavori stabiliti in convenzione.”																																																																																												</p>
<p>V. In data 30 ottobre 2007, il predetto CTU rassegnava la propria Relazione e la propria nota spese.<br />
Indi, la causa veniva chiamata, nuovamente, in decisione all’odierna udienza pubblica, in vista delle quale entrambe le parti dimettevano rispettive memorie conclusive, in cui si soffermavano, ciascuna secondo la propria prospettiva, sulla menzionata relazione del CTU.<br />
Inoltre:<br />
&#8211;	il Consorzio insisteva sulle proposte domande e chiedeva, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, “per il caso di ulteriore inerzia/inottemperanza da parte dell’amministrazione comunale di Medicina”;<br />	<br />
&#8211;	il Comune si richiamava alle osservazioni sulla CTU, formulate dal proprio tecnico comunale e tempestivamente depositate in giudizio; e concludeva per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Indi, la causa passava definitivamente in decisione.</p>
<p>VI.1. Ciò premesso, il Collegio osserva, preliminarmente, che con la menzionata ordinanza n. 1232/07 la Sezione ha (implicitamente) ritenuto la propria giurisdizione anche in ordine al problema dello svincolo della fideiussione, avendone fatto espresso oggetto di quesito al nominato C.T.U.: in ogni caso, va ora esplicitamente (ri)affermata la giurisdizione del G.A. anche in ordine a tale profilo, giacché siffatta questione figura nella regolamentazione convenzionale dell’intervento lottizzatorio (art. 6), regolamentazione tutta per la quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. da ultimo, in tal senso ed in un caso in cui compariva, seppur sullo sfondo, anche il tema della fideiussione e del suo – colà avvenuto – svincolo: T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005, n. 784).<br />
Del resto, è significativo che l’eccezione sollevata dal Comune nella precedente memoria 11.5.2007 poggi esclusivamente sulla pronuncia di un TAR, anteriore all’entrata in vigore della citata legge n. 241/1990.</p>
<p>VI.2. Quanto all’esame del merito dell’intera controversia, riveste naturale valore prioritario il resoconto delle risposte fornite dal C.T.U. ai quesiti posti da questo Giudice. <br />
Nell’ordine, il CTU, premessa la (richiesta) descrizione delle opere di urbanizzazione, è pervenuto alle seguenti conclusioni (par. 5 della Relazione):<br />
&#8211;	le opere realizzate corrispondono a quelle previste nella convenzione di lottizzazione  e nei progetti esecutivi autorizzati dal Comune di Medicina;<br />	<br />
&#8211;	la data di ultimazione delle opere può porsi al 17.11.1998, data in cui il Consorzio comunica al Comune l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria;<br />	<br />
&#8211;	le opere oggetto di convenzione sono state eseguite a regola d’arte e non presentano vizi o difetti di carattere sostanziale, per quanto si è potuto rilevare a distanza di quasi un decennio dalla ultimazione dei lavori;<br />	<br />
&#8211;	il Consorzio ha realizzato delle opere e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in Convenzione, per un ammontare di € 155.078,76 (IVA 10% esclusa);<br />	<br />
&#8211;	per il mancato svincolo della fideiussione, il Consorzio ha sostenuto dal 2000 ad oggi un costo pari a € 7.439, 51;<br />	<br />
&#8211;	per le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di gestione amministrativa il Consorzio ha sostenuto dal 2000 ad oggi un costo pari a € 35.537, 33.																																																																																												</p>
<p>VI.3. Al riguardo, il Collegio deve dare atto, in linea generale, che alle suddette conclusioni il C.T.U. è pervenuto assicurando in ogni fase del suo operato il più ampio rispetto del contraddittorio con i CT di parte, Ing. Reggiani per il Consorzio e Geom. Trebbi per il Comune (loro presenza alle fasi “istruttorie” della consulenza d’ufficio e consegna di rispettive documentazioni e/o deduzioni); e che le medesime sono state precedute da un sopralluogo e da più incontri/riunioni tra CTU e parti (il tutto come si evince dalla Premessa alla Relazione 30.10.07 del CTU stesso).<br />
Inoltre e sempre sotto il profilo metodologico, il CTU ha svolto le proprie considerazioni facendo costante riferimento alla documentazione esistente presso gli uffici comunali e/o versata agli atti del presente giudizio o, ancora, fornitagli direttamente dalle parti.<br />
Passando alla disamina più dettagliata di tali considerazioni, risulta, innanzitutto, convincente e plausibile la spiegazione fornita dal CTU al punto nodale della controversia, che &#8211; come ammesso dalle parti nel corso dell’esperimento della consulenza d’ufficio (cfr. pag. 7 Relazione CTU) &#8211; “risulta limitata alla configurazione delle reti fognarie, ed in particolare alla non corretta esecuzione degli allacci alla rete fognaria realizzata dal Consorzio” (fognatura c.d. bianca e fognatura c.d. nera); invero, alle pagg. 16-17 della Relazione e dopo aver svolto, in punto di fatto, l’importante premessa che, sulla base del sopralluogo e della documentazione consultata, si è verificata la corretta esecuzione (in un unico momento temporale) delle opere oggetto di convenzione (salvo marginali differenze: pozzetti e caditoie), il CTU così si esprime a proposito del suddetto oggetto del contendere:<br />
“Appare verosimile e probabile, sulla base di rilievi formulati negli anni passati da tecnici AMI Imola e Hera Imola-Faenza (riferiti verbalmente al CTU) che alcuni dei lotti allacciati alle reti fognarie bianca e nera realizzate dal Consorzio risultino non correttamente allacciati, avendo effettuato una inversione della corretta sequenza di allaccio (scarico della fognatura bianca del lotto immesso nel pozzetto poi afferente alla fognatura nera e scarico della fognatura nera del lotto immesso nel pozzetto poi afferente alla fognatura bianca). Detta circostanza appare confermata dai rilievi eseguiti dal Comune in data 08.09.07, che avrebbero accertato, secondo quanto comunicato al CTU dal Geom. Trebbi, la presenza di allacci non correttamente eseguiti in più di un caso; almeno uno dei proprietari di tali lotti, peraltro, non è membro del Consorzio. Tutto ciò premesso, la presenza di collegamenti idraulici non correttamente eseguiti esula dalle responsabilità del Consorzio di urbanizzazione San Rocco, avendo quest’ultimo eseguito correttamente le opere previste, ovvero gli allacci delle due reti di fognatura sino ai pozzetti a margine dei singoli lotti; la responsabilità del collegamento male eseguito a detti pozzetti degli scarichi interni ai lotti è invece imputabile, qualora ciò sia verificato, ai singoli proprietari allaccianti, nei confronti dei quali il Consorzio non possiede alcun titolo per la verifica e rettifica di situazioni anomale”.</p>
<p>VI.4. Rispetto a tale Relazione del CTU, il Comune ha dapprima – come sopra esposto sub V – dimesso in causa relazione 7.2.2008 del tecnico comunale, nonché CT di parte, geom. Trebbi; e, quindi, memoria conclusiva in cui si richiama fondamentalmente a tale relazione di parte e prospetta, conclusivamente, anche l’eventualità di “chiamare a chiarimenti” il CTU sul punto delle opere aggiuntive realizzate dal Consorzio.<br />
Quest’ultimo, nell’insistere sulle proprie domande originarie, contesta la ritualità della produzione della predetta relazione comunale 7.2.2008 (non avendo il Comune di Medicina ritenuto di formulare osservazioni scritte nel corso delle operazioni peritali) e si riporta adesivamente alla Relazione del CTU, anche per quanto concerne la quantificazione dei danni.</p>
<p>VI.5. L’eccezione, sollevata dal Consorzio, deve essere disattesa alla stregua della giurisprudenza della Cassazione civile, che (cfr. ad es. sez. lav., 23 febbraio 1994, n. 1811) è, da tempo, attestata in senso opposto e cioè che “la nomina del consulente, a sensi dell&#8217;art. 201 C.P.C., costituisce mera facoltà della parte, e che l&#8217;omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell&#8217;Ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte non escludono il motivato dissenso del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., nè ostano alla formulazione di eventuali sua contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica (Cfr. art. 197 C.P.C.).”<br />
Tuttavia, per quanto ammissibili, le anzidette contestazioni mosse alla Relazione CTU nella menzionata relazione del tecnico comunale 7.2.2008 (così come quelle riprese nella successiva memoria depositata dalla difesa del Comune il 15.2.2008), non si rivelano in grado di scalfire le riportate conclusioni cui è pervenuto il CTU,<br />
in riferimento al punto fondamentale della contesa fra le parti. <br />
Anzi.<br />
Infatti, il geom. Trebbi replica (punto 2 della nota 7.2.2008) al riportato passo di pag. 17 della Relazione CTU:<br />
&#8211;	che in realtà, anche il proprietario cui allude la Relazione sarebbe consorziato;<br />	<br />
&#8211;	che “a seguito della verifica sull’allacciamento irregolare alla fognatura è stata emessa ordinanza n. 5 dell’1/2/2008 per l’adeguamento necessario”;<br />	<br />
&#8211;	che “al momento dei sopralluoghi non è stato possibile verificare se tutti gli allacciamenti erano eseguiti correttamente, ma sono stati presi accordi con HERA che si è dichiarata disponibile a eseguire le verifiche tramite videoispezione”.<br />	<br />
Quanto al giudizio di esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto di convenzione, pronunciato dal CTU, il geom. Trebbi continua ad opporre (punti 3 e 4 della sua relazione) che gli scarichi devono essere a norma e che l’esistenza di vizi sarebbe dimostrata dal fatto, verificato, della fognatura mista, anziché articolata in una linea nera ed una bianca.<br />
Come si vede, il tecnico comunale adduce argomenti e circostanze fattuali che quando non sono irrilevanti giuridicamente &#8211; come è irrilevante (lo stesso CTU aveva fatto precedere la sua osservazione, sul punto, da un significativo “peraltro”) che l’allacciamento errato sia stato effettuato da un soggetto consorziato o meno &#8211; non sono idonee a contrastare l’assunto di fondo dal quale muove la Relazione del CTU, se non finiscono, addirittura, per avvalorarlo.<br />
In particolare, proprio gli elementi (ordinanza comunale 1.2.2008 che impone la necessaria correzione dell’allacciamento irregolare riscontrato; future ispezioni di Hera su tutti gli allacciamenti) indicati al punto 2 della relazione comunale stanno a dimostrare l’estraneità del Consorzio rispetto a questo ulteriore adempimento tecnico, posto “a valle” della realizzazione delle reti fognaria bianca e nera, questa sì di sua competenza; e, dunque, non si può inferire dall’irregolarità di questa operazione (incombente sui singoli proprietari dei lotti e rientrante – come indicano le suddette evenienze riportate sub 2 della relazione comunale – nella rispettiva sfera di controllo e sorveglianza di Comune ed Hera/AMI) la sussistenza di vizi nelle opere convenzionalmente spettanti al Consorzio.<br />
Dunque, non risultano in alcun modo giuridicamente giustificate le resistenze che il Comune ha opposto, per un lungo lasso di tempo, a prendere in carico le suddette opere, in ossequio al disposto di cui all’art. 6 lett. F della convenzione, stipulata con il Consorzio, e a svincolare, conseguentemente, la seconda tranche del 40% della fideiussione, correlativamente prestata dal Consorzio stesso.<br />
Ne consegue che risultano fondate le seguenti domande giudiziali del Consorzio:<br />
1)	azione declaratoria dell&#8217;obbligo del Comune di Medicina di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 6 lett. F) della convenzione di lottizzazione, sottoscritta il 4/4/1995 per atto notaio dr. Giovanni De Socio, consistenti nella presa in carico delle aree e relative opere di urbanizzazione primaria da cedersi gratuitamente all&#8217;ente locale; e nel conseguente svincolo della fideiussione, prestata a garanzia dal Consorzio;<br />	<br />
2)	azione risarcitoria dei danni consequenziali.<br />	<br />
Circa la quantificazione di questi ultimi, il Collegio non ritiene di doversi discostare dai rispettivi importi indicati dal C.T.U. (euro 7.439,51 per mancato svincolo della quota residua della fideiussione; euro 35.537,33 per spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione amministrativa, sostenute dal Consorzio dal 2000 ad oggi); e ciò per le seguenti ragioni:<br />
&#8211;	innanzitutto, il CTU si è limitato a quantificare voci (di danno) già espressamente “nominate” da questo Giudice nella più volte citata ordinanza n. 1232/07 e, dunque, prestando esatto adempimento ad altrettanti, espliciti quesiti ivi contenuti;<br />	<br />
&#8211;	tale quantificazione è frutto di metodo analitico, consistente nella compulsazione di atti esistenti (rapporti di conto corrente bancario intrattenuti dal Consorzio; documentazione contabile depositata dal CTP del Consorzio stesso);<br />	<br />
&#8211;	il dies a quo (1.1.2000), comune ad entrambe le voci, consiste in un lieve “accomodamento” (dettato da evidenti ragioni di semplificazione contabile), del termine indicato dallo stesso CTU (pag. 24) per l’emissione del certificato di regolare esecuzione (17.11.1999), ai sensi della convenzione ed in relazione alla data del 17.11.1998, precedentemente individuata alla lett. “b” del par. 4 della propria Relazione, come quella di ultimazione lavori, in risposta ad altro quesito posto da questo Giudice.																																																																																												</p>
<p>VI.6. L’acclarata fondatezza delle anzidette domande comporta, di necessità, la reiezione delle richieste “riconvenzionali” formulate dal Comune nella propria memoria 11.5.2007.</p>
<p>VII.1. Le voci di danno risarcibile non si esauriscono, tuttavia, in quelle esaminate sub VI.5.; invero, il quesito n. 3 posto da questo Giudice al C.T.U. è del seguente tenore:<br />
“accerti (il CTU) se siano state realizzate dal Consorzio, su richiesta dell&#8217;Amministrazione comunale, opere e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione, determinandone il valore”.<br />
A tale quesito il C.T.U. ha dettagliatamente risposto alle pagg. 18-22 della propria relazione.<br />
Anche questo passaggio è contestato, sotto più profili, dal Comune, tanto nella menzionata relazione tecnica 7.2.2008 (punto 5), quanto nella memoria conclusiva 15.2.2008.</p>
<p>VII.2. Il primo e più consistente rilievo è che alcune delle opere aggiuntive prese in considerazione dal CTU sarebbero state richieste non dal Comune, bensì da altri Enti “esterni”.<br />
Siffatta obiezione comunale coglie, questa volta, nel segno.<br />
Basta osservare che il quesito n. 3, sopra riportato, chiedeva al CTU di accertare se fossero state realizzate dal Consorzio, su richiesta dell&#8217;Amministrazione comunale, opere e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste in convenzione.<br />
Il CTU non ha operato, ai fini dell’accertamento e della quantificazione di competenza, tale fondamentale discrimine, piuttosto determinando il complessivo coacervo delle opere aggiuntive eseguite dal Consorzio, su richiesta del Comune di Medicina e non solo; talvolta, è lo stesso CTU ad evidenziare come l’opera aggiuntiva si debba all’impulso di un diverso Ente: è il caso dell’attraversamento stradale con la tecnica dello “spingitubo”, che a pag. 20 la Relazione dà atto essere stata “prescritta” dalla Provincia di Bologna.<br />
Tale voce deve, pertanto, essere espunta &#8211; siccome esulante dal rapporto convenzionale Comune/Consorzio &#8211; dall’importo complessivo, stabilito dal CTU per il quesito n. 3, in € 155.078,76 IVA esclusa,<br />
VII.3. Per un’altra voce (tombamento scolo Galaffia, con demolizione e rifacimento ponte) il CTU dà, altresì, espressamente atto (pag. 18) che tale canale è del Consorzio Bonifica Renana, per cui è logicamente plausibile che anche questa opera sia stata richiesta &#8211; come sostiene il tecnico comunale al citato punto 5 &#8211; dalla Bonifica Renana stessa “per il regolare deflusso delle acque”: anche l’opera de qua non può, pertanto, essere conteggiata.</p>
<p>VII.4. Esistono, poi, opere su cui non è insorta contestazione in giudizio tra le parti, quali:<br />
&#8211;	ulteriore tratto di fognatura, realizzato dalla Ditta Giordani (per euro 906,38 IVA esclusa);<br />	<br />
&#8211;	realizzazione segnaletica stradale (ditta CIMS: € 3.330,55).<br />	<br />
Tali opere aggiuntive rientrano, dunque, nel punto 3 del quesito posto al CTU.</p>
<p>VII.5. Il tecnico comunale contesta, poi, anche la realizzazione della nuova barriera di recinzione fronte proprietà Sgarzi, con la motivazione che “è stata necessaria in quanto vi era dislivello tra le quote del Consorzio e il terreno Sgarzi”: si tratta di una esigenza non “imputata” dal tecnico ad altri soggetti pubblici, per cui è ragionevole concludere che l’esigenza stessa sia stata rappresentata, e tradotta in richiesta di opera aggiuntiva, da parte dell’Amministrazione comunale.<br />
Tale opera va conteggiata ai fini del quesito n. 3.</p>
<p>VII.6. Il tecnico comunale contesta, infine, le opere aggiuntive in materia di verde pubblico, e cioé:<br />
i)	impianto di irrigazione aree verdi, siccome previsto nelle prescrizioni di cui alla concessione edilizia n. 42 del 24.6.1995;<br />	<br />
ii) la messa a dimora di nuove essenze arboree, in quanto “comunicata con nota 12.9.2000 a seguito della verifica di realizzazione del verde non eseguita correttamente”.<br />
In proposito il Collegio osserva che:<br />
&#8211;	la prima contestazione trova corrispondenza negli atti del giudizio, in quanto, effettivamente, la suddetta concessione edilizia n. 42/1995 contiene la prescrizione speciale della realizzazione dell’impianto di irrigazione per le zone alberate e a prato, da concordare con l’U.T. comunale;<br />	<br />
&#8211;	quanto alla seconda contestazione, essa si limita a richiamare la precedente nota comunale 12.9.2000 come conseguente a “verifica di realizzazione del verde non eseguita correttamente”, senza, tuttavia, adeguatamente controdedurre alla Relazione del CTU che di tale nota, e delle inadempienze ivi denunciate, si è espressamente occupata (cfr. pag. 15), nei seguenti termini: “le richieste relative agli alberi appaiono aggiuntive rispetto a quanto riportato in concessione, mentre l’eliminazione della conca esistente in un’area a verde avrebbe potuto essere richiesta in sede di collaudo”. In difetto di puntuale replica comunale a queste considerazioni, il Collegio non può che affidarsi alle valutazioni effettuate dal C.T.U., in base all’ampia documentazione di cui disponeva e alla conoscenza de visu dei luoghi.<br />	<br />
In conclusione, la voce sub “i” (impianto di irrigazione: € 5.087, 10 più IVA) non va conteggiata, avendola il CTU inserito nel coacervo complessivo sull’erroneo presupposto che tale impianto non fosse “previsto in convenzione e in progetto” (pag. 19 relazione); va invece computata, per le ragioni suesposte, la voce “ii” (piantumazione e messa a dimora di nuove essenza arboree, quantificata a pag. 21 della Relazione CTU in € 26.634, 72, come da fattura Ditta Eden Garden).</p>
<p>VIII.1. A questo punto, tuttavia, il Collegio non è in grado di procedere direttamente alla quantificazione dell’ammontare che il Comune di Medicina dovrà corrispondere al Consorzio ricorrente, a titolo di opere aggiuntive realizzate, in quanto non tutte le voci (che sono state ritenute, ai precedenti punti del presente capo VII, rientranti in tale novero) risultano analiticamente “pesate” dal CTU.<br />
Ci si riferisce alla barriera di recinzione fronte proprietà Sgarzi esaminata al punto VII.5., che è genericamente ricompresa nella generale categoria “Opere edili” di cui alla lettera A) del punto 4 della Relazione CTU, per le quali il CTU stesso ha determinato unicamente l’importo complessivo, risultante dalla differenza tra quanto originariamente pattuito tra impresa esecutrice (Coop. CESI) e Consorzio S. Rocco (cfr. computo metrico estimativo di cui al Contratto d’appalto) e certificati di pagamento effettivamente corrisposti dal Consorzio.<br />
Per superare questa obiettiva difficoltà, piuttosto che ricorrere ad una nuova (e comportante ulteriori tempi e costi) fase di interlocuzione con il CTU (secondo la proposta di richiesta di chiarimenti, avanzata dal Comune in sede di memoria conclusiva), pare al Collegio che la soluzione più rispondente a complessive esigenze di economia processuale sia l’utilizzo della modalità di cui all’art. 35, comma 2 D. Lgs. 80/98 e s.m.i., secondo cui “nei casi previsti dal comma 1 (e cioè, giurisdizione esclusiva, come in questo caso: NdE) il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l&#8217;amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell&#8217;avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall&#8217;art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.”<br />
Nel caso che qui ricorre, essendo stato il criterio di fondo correttamente stabilito dal CTU, è sufficiente al Collegio ordinare al Comune di Medicina di provvedere alla determinazione del valore della voce de qua sulla base del criterio medesimo, e cioè mediante riscontro dei certificati di pagamento del Consorzio all’impresa esecutrice, in cui tale voce risulti contemplata: il corrispondente importo ivi previsto rappresenta l’esatto quantum da porre, a tale residuo titolo, a carico del Comune.<br />
A tal fine va ordinato:<br />
&#8211;	al Consorzio ricorrente, di porre a disposizione del Comune la documentazione contabile del caso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza;<br />	<br />
&#8211;	al Comune resistente, di provvedere all’anzidetta quantificazione, nell’ulteriore termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento (attestato da protocollazione in arrivo) della documentazione medesima.<br />
&#8211;<br />
VIII.2. Per tutte le voci già quantificate nella Relazione CTU, il debito da porre a  carico del Comune risulta invece immediatamente certo, liquido ed esigibile ed il Comune va pertanto condannato fin d’ora al pagamento del medesimo, nell’importo risultante dalla somma delle singole voci riconosciute come risarcibili dal Collegio (cfr. capi VI.5, VII.4, VII.6 lett. “ii”): e così per un totale di € 73.848, 49, al netto di IVA 10%.<br />
VIII.3. Secondo le statuizioni di Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1377, che il Collegio condivide, sulle somme liquidate ai sensi di quanto sin qui indicato deve aggiungersi &#8211; trattandosi di debito di valore &#8211; la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, da computarsi a partire dall’1.1.2000 (dies a quo che corrisponde, per quanto osservato sub VI.5, alla scadenza &#8211; lievemente protratta per “arrotondamento” semplificatorio &#8211; del termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della convenzione), fino alla data di deposito della presente decisione (momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziaria, il debito di valore si trasforma in debito di valuta).<br />
Sulle somme rivalutate non si ritiene che vadano computati gli interessi legali, atteso che, in caso contrario, si produrrebbe l&#8217;effetto di far conseguire al creditore un beneficio maggiore dell’effettivo danno subito (cfr. C.G.A. n. 276/05; CdS, IV Sez. n. 2408/06).<br />
Sulla somma totale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, vanno invece computati gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione sino all&#8217;effettivo soddisfo.</p>
<p>VIII.4. Infine, il (parziale) ricorso, in precedenza disposto, al meccanismo di cui all’art. 35, comma 2 D. Lgs. n. 80/98 &#8211; che prevede l’esperimento del giudizio di ottemperanza ex art. 27, comma 1, n. 4), del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 in caso di disaccordo tra le parti &#8211; esime il Collegio dall’accedere alla richiesta di immediata nomina, già in questa sede, di un Commissario ad acta, formulata dal Consorzio ricorrente in tutti i suoi scritti difensivi.</p>
<p>IX. Conclusivamente, in ordine alle varie domande proposte in ricorso occorre pronunciare come segue:<br />
1)	va accolta l’azione declaratoria esperita nel presente giudizio e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Medicina di acquisire gratuitamente la proprietà delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio ricorrente, in adempimento della convenzione di lottizzazione stipulata il 4 aprile 1995; nonché di svincolare la relativa cauzione prestata dal Consorzio stesso; <br />	<br />
2)	va accolta, nei limiti che precedono, la consequenziale domanda risarcitoria proposta dal Consorzio medesimo e, per l’effetto, il Comune di Medicina va condannato a corrispondere, sin d’ora, al Consorzio ricorrente la complessiva somma di € 73.848, 49, al netto di IVA 10%;<br />	<br />
3)	va ordinato al Comune di Medicina di provvedere alla quantificazione della residua voce di cui al precedente capo VII.5, secondo le modalità ed i tempi sopra indicati sub VIII.1;<br />	<br />
4)	sulle somme liquidate ai sensi di quanto sin qui indicato vanno corrisposti interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto precisato sub VIII.3. <br />	<br />
Quanto alle spese di lite, l’obiettiva peculiarità della controversia (che ha determinato la necessità di esperire CTU, peraltro non integralmente recepita dal Collegio) ne consente la parziale compensazione tra le parti; per cui, vista la nota spese prodotta all’odierna udienza dalla difesa del Comune, esse possono così essere liquidate:<br />
&#8211;	€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre gli accessori di legge, in favore del Consorzio ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	spese compensate per il resto.<br />	<br />
L’onorario e le spese da liquidarsi in favore del C.T.U. Ing. Di Federico (pari a complessivi € 4.456,35, comprensivi di IVA e contribuzioni di legge, come da notula dal medesimo prodotta) vanno, invece e come di norma, posti interamente a carico del Comune soccombente.</p>
<p align=center><b>P.	Q.   M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in premessa:<br />
1)	accoglie l’azione declaratoria esperita nel presente giudizio e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Medicina di acquisire gratuitamente la proprietà delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Consorzio ricorrente, in adempimento della convenzione di lottizzazione stipulata il 4 aprile 1995; nonché di svincolare la relativa cauzione prestata dal Consorzio stesso; <br />	<br />
2)	accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la consequenziale domanda risarcitoria proposta dal Consorzio medesimo e, per l’effetto, condanna il Comune di Medicina a corrispondere, sin d’ora, al Consorzio ricorrente la complessiva somma di € 73.848, 49, al netto di IVA 10%;<br />	<br />
3)	ordina al Comune di Medicina di provvedere alla quantificazione del residuo cespite risarcitorio di cui al capo VII.5 della motivazione, secondo le modalità ed i tempi, sempre in motivazione precisati;<br />	<br />
4)	dispone che sulle somme liquidate ai sensi di quanto sin qui indicato, il Comune di Medicina corrisponda, altresì, interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito in motivazione sub VIII.3; <br />	<br />
5)	condanna il Comune di Medicina a corrispondere al Consorzio ricorrente, a titolo di spese di lite, la complessiva somma di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre gli accessori di legge;<br />	<br />
6)	condanna, infine, il soccombente Comune di Medicina a pagare al C.T.U. Ing. Di Federico il compenso per l’incarico svolto, pari a complessivi e onnicomprensivi € 4.456,35;<br />	<br />
7)	manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente decisione al predetto CTU.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 21.3.2008</p>
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