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	<title>10995 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 12:07:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; RTI &#8211; Offerta sottoscritta solo dalla mandataria &#8211; Omessa sottoscrizione della mandante &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità. E&#8217; legittimo l&#8217;operato della stazione appaltante che ha escluso il RTI ricorrente, in quanto l’offerta economica prodotta in gara reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-di-un-rti-la-cui-offerta-sia-stata-sottoscritta-digitalmente-dalla-sola-mandataria/">Sull&#8217;esclusione di un RTI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; RTI &#8211; Offerta sottoscritta solo dalla mandataria &#8211; Omessa sottoscrizione della mandante &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittimo l&#8217;operato della stazione appaltante che ha escluso il RTI ricorrente, in quanto l’offerta economica prodotta in gara reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi nonché il prezzo complessivo, che risulta sottoscritto digitalmente solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, ma non anche la firma digitale del legale rappresentate dell’impresa mandante dell’Ati costituenda, quando nella fattispecie la firma digitale, ovvero la componente essenziale dell’offerta atta a renderla giuridicamente attribuibile al partecipante alla gara, era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla <em>lex specialis</em>, che non è stata fatta oggetto di impugnazione sul punto. Anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, infatti, la firma dell’offerta è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all’offerente, in quanto la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell&#8217;atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest&#8217;ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Daniele &#8211; Est. Graziano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9462 del 2021, proposto da<br />
Tratos Cavi S.p.A., Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesca Calchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emanuela Quici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.C.E.L. – Industria Conduttori Elettrici Lugo Spa, Italian Cable Company Spa, Tecnikabel Spa, Metallurgica Bresciana Spa, Nexans Italia Spa non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione degli effetti, di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comunicazione avente ad oggetto: “Procedura di affidamento n. DAC.0087.2021 avente ad oggetto fornitura di “Cavi ES 409 A” del 14/07/2021 – Comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 76, co. 5, lett. b” di esclusione dalla procedura della RTI Tratos Cavi spa (mandataria) con Prysmian Cavi e Sistemi Italia srl (mandante), inviata da Ferrovie dello Stato Italiane UA 2/8/2021 RFI_DAC/A0011/2021/0003891 del 2 agosto 2021 a firma del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Sergio Meloni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comunicazione avente ad oggetto: “Apertura seduta di gara e Buste Offerte Economiche” con conseguente graduatoria provvisoria del 3 agosto 2021 con conferma di esclusione dalla procedura inviata da Ferrovie dello Stato Italiane del 3 agosto 2021 a firma del Presidente della Commissione di Gara Alessio Sammartino e successiva Comunicazione di rettifica dell&#8217;elenco delle imprese offerenti in ordine di apertura del 3 agosto 2021,e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che la costituenda ATI ricorrente è stata esclusa dalla gara de qua in quanto l’offerta risultava sottoscritta digitalmente solo dall’impresa mandataria ma non anche dalla mandante e che il raggruppamento non era ancora costituito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in tali casi per giurisprudenza costante necessita la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese facenti parte del futuro raggruppamento onde garantire la p.a. in ordine alla responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate (di recente cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 novembre 2020 n. 12406);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato in punto di diritto che è lo stesso codice dei contratti a stabilire in tema di raggruppamenti temporanei di imprese che “E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato inoltre che lo stesso disciplinare di gara in atti (doc 2 produz. Trenitalia) disponeva in tal senso prescrivendo al punto H) che “In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà – a pena di esclusione – essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato in punto di diritto che è lo stesso codice dei contratti a stabilire in tema di raggruppamenti temporanei di imprese che “E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato inoltre che lo stesso disciplinare di gara in atti (doc 2 produz. Trenitalia) disponeva in tal senso prescrivendo al punto H) che: “In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà – a pena di esclusione – essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti (o altri soggetti muniti dei necessari poteri) di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato l’incontrastato orientamento giurisprudenziale, condiviso in toto dalla Sezione e di recente espresso (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 20/01/2021 n. 373, Ord.) secondo cui, in generale,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell’offerta, come avvertito in apertura, è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all’offerente, essendosi dalla Sezione ricordato che “la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell&#8217;atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest&#8217;ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta)” concludendosene che “Sia per la domanda di partecipazione ad una procedura che per l&#8217;offerta, il primo elemento necessario è l&#8217;identificazione del candidato (nella prima) o dell&#8217;offerente (nella seconda), ossia &#8211; come detto &#8211; del soggetto giuridico cui l&#8217;atto deve essere giuridicamente imputato” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-Bis, 3 dicembre 2019, n. 13812, passata in giudicato) e giudicandosi illegittima l’esclusione dell’offerente solo per la omessa sottoscrizione della copia della carta di identità (ribadendosi sulla stessa linea esegetica che “La sottoscrizione corrisponde alla firma in originale e si configura nel nostro ordinamento giuridico come lo strumento mediante il quale l&#8217;autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità” (T.R.G. Trentino – Alto Adige. Sez. Trento, 17/12/2019, n. 167);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato oltretutto che, come avvertito, nella fattispecie la firma digitale, ovvero componente essenziale dell’offerta atta a renderla giuridicamente attribuibile al partecipante alla gara, era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis, peraltro non fatta oggetto di impugnazione sul punto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rimarcato che l’offerta economica prodotta in gara dalla ricorrente e versata in atti (doc. 10 busta offerta economica) reca un elenco prezzi unitari contenente i singoli prezzi nonché il prezzo complessivo pari ad € 7.602.092.5, che risulta sottoscritto digitalmente solo dalla dott.ssa Elisabetta B. C. che è il legale rappresentante dell’impresa mandataria ma non anche la firma digitale del legale rappresentate dell’impresa mandante dell’Ati costituenda;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che il documento invocato in contrario dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione di Camera di consiglio, ovvero il Modulo di dichiarazione a corredo dell’offerta, già prodotto in atti ed esibito al Collegio, firmato anche dal legale rappresentante della mandante, non dimostra affatto che la medesima ha confermato di aver formulato la suindicata offerta di prezzo, comprovando anzi il contrario, ossia che non vi è alcun riferimento in esso al prezzo offerto; invero a pag. 3 di tale documento si afferma che l’impresa dichiara <i>“di avere nel complesso preso a conoscenza sia di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riscontrato pertanto che difetta ogni espresso riferimento all’importo dei prezzi e del prezzo complessivo offerto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osservato, con riguardo ad altro motivo di ricorso, che è inammissibile il soccorso istruttorio come pure dedotto in ricorso, per sanare irregolarità nella presentazione dell’offerta avendo la Sezione di recente statuito che “5.1. Conviene evidenziare in proposito che il limite all’esercizio del potere – dovere del soccorso istruttorio va individuato nelle stesse carenze, incompletezze o irregolarità dell’offerta (salvo l’errore agevolmente riconoscibile) le quali non possono essere sanate mediante il soccorso istruttorio: “Ai sensi dell&#8217; art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 , le carenze formali possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all&#8217;offerta economica e all&#8217;offerta tecnica.” (T.A.R., Lazio &#8211; Roma , Sez. I , 4/11/2020, n. 11369; in termini, T.A.R. Veneto, Sez. I, 22/07/2020, n. 649).” (T.A.R., Lazio &#8211; Roma , Sez. III. 22 giugno 2021, n. 7416);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto il gravame manifestamente infondato e suscettibile di essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a. previo avviso dato ai difensori presenti in camera di consiglio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dato atto che non è possibile prendere in considerazione l’istanza ex art. 54 c.p.a. formulata dalla parte ricorrente con atto depositato il 21 ottobre 2021, poiché la stessa è stata proposta successivamente al passaggio in decisione della controversia, allorché – con la chiusura del contraddittorio – è precluso alle parti l’espletamento di ulteriore attività difensiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza come determinate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente a pagare a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. le spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Daniele, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ivo Correale, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore</p>
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