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	<title>1099 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1099 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI: Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo c. OMISSIS &#8211; OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-30-12-2019-n-1099/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2019 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Marco Buricelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo c. OMISSIS &#8211; OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Antonio Pugliese; la OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi; la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo ed Enna, non costituitasi in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Interdittiva antimafia: l&#8217; applicabilità  del  parametro probatorio dell&#8217; &quot;oltre ogni ragionevole dubbio&quot; vÃ  escluso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; Interdittiva antimafia &#8211; rapporti parentali &#8211; rilievo &#8211; limiti.<br /> 2.- Criminalità  &#8211; interdittiva antimafia &#8211; parametro probatorio dell&#8217; &#8220;oltre ogni ragionevole dubbio&#8221; &#8211; applicabilità  &#8211; va escluso.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I rapporti parentali non valgono di per sì© soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità  organizzata di stampo mafioso, ma vanno &#8220;uniti&#8221; ad (altri) elementi indiziari significativi per poter legittimamente considerare sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte o indirizzi della impresa interessata, e fondare così l&#8217;adozione di una misura interdittiva.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In altri termini, i legami parentali, in sì© considerati, non possono essere apprezzati quali elementi in grado di sostenere in maniera autonoma una interdittiva antimafia, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa stessa; o, comunque, qualora risulti un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nella impresa considerata.</em><br /> <em>Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità  rileva dunque nella misura in cui lo si associ ad altri elementi indiziari significativi.</em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere vagliato secondo un ragionamento di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come invece tipicamente accade per l&#8217;accertamento diretto ad affermare la responsabilità  penale; tale valutazione implica invece una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basato su indizi tali da far ritenere &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.</em><br /> <em>In particolare, i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni &quot;espressione di ampia discrezionalità &quot; valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata</em>.<br /> <em>Il sistema del codice antimafia, peraltro, non richiede nè la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte dell&#8217;impresa.</em><br /> <em>Va, quindi, ribadita l&#8217;estraneità , al sistema delle informazioni antimafia, di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  di ogni ragionevole dubbio, poichè simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità  anticipatoria della informativa antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non giù  quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/12/2019<br /> <strong>N. 01099/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00501/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br /> <strong>Sezione giurisdizionale</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 501 del 2019, proposto dalla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Palermo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale, 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5; &#8211; la -OMISSIS-in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, 10; &#8211; la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo ed Enna, non costituitasi in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del TAR Sicilia &#8211; sezione prima &#8211; n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informazione antimafia interdittiva;<br /> Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e della -OMISSIS-;<br /> Viste le memorie del -OMISSIS- e di -OMISSIS- a sostegno delle rispettive difese;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2019 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti l&#8217;avv. dello Stato Pierfrancesco La Spina e gli avvocati Salvatore Raimondi e Lucia Di Salvo, quest&#8217;ultima su delega dell&#8217;avv. Massimo Frontoni;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Viene in decisione il ricorso in appello con il quale la Prefettura &#8211; UTG di Palermo, ha impugnato la sentenza della prima sezione del TAR della Sicilia, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.<br /> Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso presentato dalla società  -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-,Â <em>esistente da oltre 40 anni e specializzata nella produzione di manufatti in cemento e di prodotti legati all&#8217;edilizia e all&#8217;agricoltura</em>, rivolto all&#8217;annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:<br /> 1) nota della Prefettura di Palermo, Area I &#8211; Ordine e Sicurezza Pubblica, -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con la quale, con riferimento alla richiesta della ricorrente in primo grado diretta a ottenere l&#8217;iscrizione nella White List, si comunica che la società  in epigrafe risulta destinataria della informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dalla Prefettura medesima, e inoltre si comunica <em>ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 10 bis della legge 241/90</em>Â il preavviso di diniego in ordine alla richiesta suddetta;<br /> 2) informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Palermo, con la quale si stabilisce che la ricorrente <em>è interdetta ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del D.</em>Â <em>Lgs. n. 159/2011</em>;<br /> 3) decreto del Prefetto di Palermo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante diniego di iscrizione della ricorrente in primo grado <em>nell&#8217;elenco dei fornitori prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 (c. d. White List)</em>;<br /> 4) nota del -OMISSIS- del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, con la quale si comunica alla ricorrente la risoluzione di diritto della convenzione in conto energia n. -OMISSIS- a partire dal 26.7.2017, e la risoluzione di diritto della convenzione -OMISSIS- al 30.9.2017 e quindi la contestuale fuoriuscita dal contratto di dispacciamento del -OMISSIS-;<br /> 5) nota della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Palermo &#8211; Enna, del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con la quale si comunica alla ricorrente che <em>il Commissario Straordinario per l&#8217;Artigianato di Palermo Enna, nella seduta del -OMISSIS-, vista la nota della Prefettura di Palermo del -OMISSIS-, ha disposto la cancellazione d&#8217;ufficio di codesta impresa dall&#8217;Albo Imprese Artigiane di Palermo con decorrenza dal -OMISSIS-</em>;<br /> 6) verbale della seduta del -OMISSIS-, nel corso della quale il Commissario straordinario per l&#8217;Artigianato di Palermo &#8211; Enna, vista la nota della Prefettura di Palermo del -OMISSIS-, ha disposto la cancellazione d&#8217;ufficio della ricorrente dall&#8217;Albo Imprese Artigiane di Palermo.<br /> Esigenze di sintesi (arg. ex art. 3, comma 2, del c.p.a.) esimono il collegio dal ripercorrere in dettaglio l&#8217;intera vicenda, amministrativa e processuale, per la quale è controversia.<br /> Pare sufficiente rammentare che dall&#8217;esame della interdittiva prefettizia antimafia del -OMISSIS-, che costituisce il provvedimento impugnato in via principale dinanzi al TAR di Palermo, si ricava (v. in particolare pag. 9 della informativa) che il pericolo di condizionamento mafioso della società  -OMISSIS- ricollegabile alla c. d. contiguità  compiacente dei coniugi -OMISSIS- &#8211; rispettivamente, il -OMISSIS-, legale rappresentante della società , socio lavorante nella società  dal 2012, e la -OMISSIS-, legati a &#8220;cosa nostra&#8221; &#8211; , intestatari fittizi di taluni beni riconducibili ad aziende del &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> Più¹ in particolare, nella interdittiva si legge che:<br /> &#8211; -OMISSIS-, appartenente alla nota &#8220;famiglia&#8221; dei -OMISSIS-;<br /> &#8211; lo stesso -OMISSIS-<em>terzo interveniente</em>, unitamente alla coniuge, in relazione al procedimento definito con il provvedimento di sequestro dei beni n. -OMISSIS-, emesso dal Tribunale di Palermo &#8211; sezione misure di prevenzione, a carico dei fratelli -OMISSIS-, dato che tale provvedimento di sequestro riguarda anche beni (si tratta, per quanto riguarda il -OMISSIS-di alcuni terreni agricoli siti in -OMISSIS-, di due autovetture e di un rapporto bancario cointestato) intestati formalmente ad -OMISSIS- (e altri a S. -OMISSIS-), ritenuti prestanome della famiglia -OMISSIS- (v. pagine 152 e 159 del decreto citato);<br /> &#8211; in presenza di una s.n.c quale quella in argomento, iscritta nel registro delle imprese con l&#8217;annotazione di &#8220;impresa artigiana&#8221;, su base sociale esclusivamente familiare, nella quale il predetto -OMISSIS-coniuge convivente di -OMISSIS- S., riveste la carica di socio lavorante, e in cui il padre -OMISSIS- ricopre la carica di socio amministratore,Â <em>non pare illogico presumere che tali vincoli familiari, di significativa rilevanza, costituiscano il tessuto stesso della vita della società  medesima e che, quindi, è possibile ritenere o, comunque, non si può fondatamente escludere, sulla base della regola causale del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, che il predetto -OMISSIS- &#8211; giù  considerato dall&#8217;Autorità  Giudiziaria, nel &#038; provvedimento di sequestro del -OMISSIS-, prestanome di beni riconducibili alla famiglia -OMISSIS-, unitamente alla propria moglie -OMISSIS- -OMISSIS-, possa ritenersi soggetto compiacente agli interessi economici imprenditoriali riconducibili al suocero C. -OMISSIS-, a cui è stata preclusa ogni attività  imprenditoriale, in virtà¹ della specifica misura di prevenzione patrimoniale allo stesso irrogata e che, quindi, la società  in argomento possa essere avvinta dallo stesso coacervo di elementi indiziari, sintomatici di illiceità  e di riferibilità  agli interessi della famiglia -OMISSIS-&#038; il pericolo di condizionamento mafioso della (-OMISSIS- di -OMISSIS- &amp; C&#8221; risulta sufficientemente acclarato per la compiacenza dei citati coniugi -OMISSIS-/-OMISSIS-, nell&#8217;intestazione fittizia di beni, dichiarata dall&#8217;Autorità  Giudiziaria che, nel predetto provvedimento di sequestro, ha, peraltro evidenziato come le aziende dei -OMISSIS-, la cui gestione deve considerarsi a matrice unitaria (benchè formalmente intestate a persone fisiche diverse), sono state partecipi e inserite nel sistema di spartizione degli appalti controllato da &#8220;cosa nostra&#8221; ove rivestivano un ruolo di primo piano &#038;e come &#038;matura&#038; nei -OMISSIS- l&#8217;idea&#038;di cedere fittiziamente a &#8220;prestanome&#8221; le loro aziende, al fine di liberarsi&#038; della &#8220;pastura&#8221;, ovvero dei legami con esponenti della criminalità  organizzata di tipo mafioso che, secondo le conclusioni degli organi di polizia, condizionavano le loro imprese ponendo&#038;un vincolo ostativo alla partecipazione agli appalti pubblici&#038;le sopradescritte evidenze investigative e giudiziarie, poste a fondamento dell&#8217;impianto motivazionale del presente provvedimento, rivelano, per il loro valore oggettivo e sintomatico, la sussistenza di una situazione di concreto rischio di condizionamento della criminalità  organizzata mafiosa nelle scelte e negli indirizzi della società  in argomento&#038;&#8221;</em>.<br /> In seguito alla interdittiva sopra riassunta, e al consequenziale rigetto della istanza diretta a ottenere l&#8217;iscrizione nella <em>white list</em>, con nota del -OMISSIS- la -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS- la risoluzione di diritto delle convenzioni ivi specificate, e con nota del -OMISSIS- la CCIAA di Palermo &#8211; Enna ha comunicato l&#8217;avvenuta cancellazione d&#8217;ufficio della impresa dall&#8217;albo delle imprese artigiane di Palermo, con decorrenza dal -OMISSIS-.<br /> Avverso tali provvedimenti la -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al TAR di Palermo con due articolati motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br /> Nella resistenza di Prefettura, -OMISSIS- e CCIAA, le quali ultime hanno evidenziato il carattere vincolato rispettivamente delle risoluzioni delle convenzioni e della cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane, che Gestore e Camera di commercio erano tenuti a porre in essere per effetto della interdittiva, il TAR ha accolto il ricorso considerando fondati i vizi di eccesso di potere e di carenza di motivazione e, per l&#8217;effetto, ha annullato gli atti impugnati, compensando le spese.<br /> Il giudice di primo grado ha, in sintesi, e per quanto più¹ rileva in questo grado di appello, preso le mosse dall&#8217;assunto per cui l&#8217;informativa antimafia si fonda quasi esclusivamente sulla circostanza che il socio lavorante -OMISSIS- coniugato con S. -OMISSIS-, nei confronti dei quali il Tribunale di Palermo &#8211; sezione m. p., ha adottato un provvedimento di sequestro in data -OMISSIS- (v. p. 3.1. sent. ; al p. 4. sent. viene menzionata giurisprudenza di appello del Consiglio di Stato e di questo CGA sulla insufficienza del mero legame di parentela per giustificare l&#8217;adozione di una informativa antimafia).<br /> Pur prescindendo dalla questione attinente alla sostanziale irrilevanza, rispetto alla fondatezza delle conclusioni tratte dalla Prefettura, del decreto di sequestro del -OMISSIS- (v. pagine 152 e 159), stante il modesto valore dei beni &#8211; principalmente, piccoli appezzamenti di terreno agricolo &#8211; oggetto del sequestro e intestati (fittiziamente, in base alle risultanze investigative e giudiziarie) al -OMISSIS-a giudizio del TAR la Prefettura, nella informativa, avrebbe omesso di valutare svariate circostanze, puntualmente specificate in sentenza, al p. 3.1. e seguenti, sicchè, in definitiva (v. p. 3.6. sent.), il provvedimento antimafia interdittivo sembra basarsi soltanto sul rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS-, laddove, secondo una &#8220;larghissima giurisprudenza&#8221; amministrativa, che il giudice di primo grado richiama al p. 4. , il mero rapporto di parentela è, di suo, e come detto, irrilevante per giustificare l&#8217;adozione di una interdittiva antimafia.<br /> L&#8217;annullamento della informativa impugnata comporta il travolgimento, per invalidità  derivata, dei provvedimenti, aventi carattere vincolato, adottati dalla -OMISSIS- e dalla Camera di commercio.<br /> 2.La Prefettura &#8211; UTG di Palermo, ha proposto appello con un unico, articolato motivo.<br /> Nel dedurre <em>violazione e falsa applicazione degli articoli 84 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011</em>, l&#8217;Amministrazione appellante contesta al giudice di primo grado di avere sminuito il valore indiziario delle circostanze che caratterizzano la vicenda imprenditoriale dei -OMISSIS-, e di essere incorso in una erronea valutazione dei fatti e in violazione di legge.<br /> Si è in presenza di una impresa a base familiare. L&#8217;elemento qualificante della vicenda è il rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- S., figlia del noto -OMISSIS- C., dei -OMISSIS-. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il rapporto di coniugio suddetto non può essere considerato un mero vincolo parentale, privo di rilevanza specifica per la disciplina antimafia, posto che i coniugi -OMISSIS- / -OMISSIS- risultano coinvolti, quali terzi intervenienti, nel procedimento giudiziario di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, definito con il decreto Trib. Palermo n. -OMISSIS- di sequestro, pronunciato nei confronti dei fratelli -OMISSIS-, referenti economici in &#8220;cosa nostra&#8221; della &#8220;famiglia&#8221; mafiosa di -OMISSIS-. La posizione di terzo interveniente nel procedimento di prevenzione antimafia non può essere considerata ininfluente ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa. Il -OMISSIS-socio lavorante nella società , è &#8220;punto di contatto&#8221;, &#8220;testa di ponte&#8221; tra la impresa familiare e i -OMISSIS-. Lo stesso -OMISSIS-e la -OMISSIS- S., sono stati ritenuti intestatari fittizi di beni nella titolarità  effettiva dei fratelli -OMISSIS-, sì che, sulla base delle risultanze investigative, non può escludersi un pericolo di condizionamento nella società  -OMISSIS- di V. -OMISSIS- da parte dei -OMISSIS-, con rischio serio e concreto di esposizione della s.n.c. al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità  organizzata di stampo mafioso. Il fatto che in tale provvedimento di sequestro il -OMISSIS- compaia soltanto come &#8220;terzo interveniente&#8221; e che non sia mai stato imputato, e nemmeno indagato, per il reato di intestazione fittizia di beni; e la circostanza che nella interdittiva la Prefettura non spenda parole sul ruolo effettivo del -OMISSIS- nell&#8217;ambito della società , specie in ordine alla capacità  di determinare o condizionare gli orientamenti della impresa, non inficiano la informativa, in quanto l&#8217;autorità  amministrativa ha il compito di rilevare una mera situazione di rischio, essendo estranee, alla fattispecie del pericolo infiltrativo, le logiche dell&#8217;accertamento penalistico, e non richiedendo, il codice antimafia, di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte della impresa. I fatti sintomatici descritti nel provvedimento antimafia, di significato indiziario apprezzabile, sono tali da giustificare, secondo ragionevolezza, e sulla base del criterio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, la conclusione di rischio di permeabilità  mafiosa. Sembrerebbe profilarsi &#8211; conclude l&#8217;appellante &#8211; un contrasto tra la giurisprudenza del Consiglio di Stato che governa la materia (su cui v., da ultimo, sez. III, n. 758 del 2019) e i principi enunciati da questo CGA, e richiamati nella motivazione della sentenza appellata, sì che, per l&#8217;eventualità  in cui questo Consiglio consideri effettivamente esistente tale contrasto, l&#8217;appellante formula istanza di rimessione della questione di diritto alla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L&#8217;appellante ha concluso domandando, in accoglimento dell&#8217;appello, di riformare la sentenza impugnata e di respingere l&#8217;originario ricorso della società .<br /> 3. Società , che si è costituita per resistere, svolgendo un&#8217;ampia difesa e concludendo per il rigetto dell&#8217;appello e delle domande della -OMISSIS- e per la conferma della sentenza di primo grado.<br /> 4. Anche il Gestore dei servizi energetici si è costituito, ha ribadito che a seguito della comunicazione della informativa antimafia la risoluzione delle convenzioni con la società , relative allo scambio di energia elettrica e al riconoscimento di tariffe incentivanti inerenti a un modesto impianto fotovoltaico avente potenza nominale di 19,80 kw, costituiva atto vincolato, e ha concluso per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello della Prefettura.<br /> 5. L&#8217;istanza di misure cautelari è stata rinunciata; in prossimità  dell&#8217;udienza pubblica la ricorrente in primo grado e il -OMISSIS- hanno prodotto memorie, e all&#8217;udienza dell&#8217;11.12.2019 la causa è stata discussa ed è quindi passata in decisione.<br /> 6. L&#8217;appello non è fondato. La sentenza impugnata va confermata, sia pure con talune precisazioni da valere anche, eventualmente, a rettifica della motivazione svolta in sentenza.<br /> L&#8217;automatismo esistente tra informazione prefettizia interdittiva, risoluzione delle convenzioni con il -OMISSIS- e cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane di Palermo, essendo tali ultimi atti vincolati dalla valenza interdittiva della informativa, impone al collegio di concentrare l&#8217;attenzione sulla interdittiva antimafia e sulla motivazione posta dal TAR nella sentenza a sostegno della decisione di accoglimento del ricorso, in relazione ai profili di censura formulati con l&#8217;atto di appello. Preliminarmente e in fatto appare opportuno puntualizzare che, per giungere all&#8217;annullamento della interdittiva, il giudice di primo grado ha preso le mosse dall&#8217;assunto per cui il provvedimento antimafia si fonda <em>quasi esclusivamente</em>Â sul rapporto di coniugio tra il socio lavorante e la signora nominati sopra, ai paragrafi da 1. a 3. . Nella sentenza, dopo avere argomentato, ai paragrafi da 3.2. a 3.6. , sulla illegittima, omessa considerazione, da parte della Prefettura, di talune, significative circostanze, puntualmente indicate nella motivazione della decisione appellata, alla fine del paragrafo 3.6., e al par. 4., il TAR conclude nel senso che, in definitiva, l&#8217;interdittiva sembra basarsi <em>sul solo rapporto di coniugio</em>Â sopra specificato, quando è principio giurisprudenziale consolidato quello in forza del quale <em>il mero</em>Â <em>rapporto di parentela è in sì© irrilevante</em>Â <em>al fine di</em>Â <em>giustificare una informativa antimafia negativa adottata</em>Â <em>nei confronti di una impresa</em>.<br /> In proposito, questo collegio di appello reputa opportuno chiarire, anzitutto, e in punto di fatto, che, come emerge dal riassunto dei passaggi più¹ salienti della motivazione della informativa, e a differenza, in certa misura, di quanto ritenuto dal Tribunale, l&#8217;interdittiva adottata non si fonda esclusivamente, o quasi, sul semplice rapporto di coniugio tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- S., ossia sulla circostanza che il socio lavorante -OMISSIS-, dei &#8220;-OMISSIS-&#8220;, legati a &#8220;cosa nostra&#8221;. Il rapporto di coniugio anzidetto, e il legame parentale e di affinità  con il -OMISSIS- e il -OMISSIS- C., costituiscono sì elemento qualificante posto a base della interdittiva, ma non l&#8217;unico elemento su cui si fonda la misura emessa.<br /> Dagli atti si ricava infatti che, per l&#8217;autorità  emanante, il pericolo di condizionamento si basa sulla c. d. &#8220;contiguità  compiacente&#8221; dei due coniugi nella intestazione fittizia di taluni beni aziendali del &#8220;-OMISSIS-&#8220;, oltre che sulla posizione, non ininfluente, ai fini di causa, del -OMISSIS-quale terzo interveniente nel procedimento di prevenzione.<br /> Tale constatazione, tuttavia, come si dirà , non è di ostacolo al rigetto dell&#8217;appello erariale e alla conferma della sentenza di accoglimento impugnata.<br /> Al riguardo pare, inoltre, opportuno, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa di appello sia di questo CGA e sia della III sezione del Consiglio di Stato (v.,Â <em>ex plurimis</em>, CGA, sentenze nn. 530 e 531 del 2015, 398 del 2016, 570 del 2017 e 713 del 2019; Cons. Stato, III, nn. 5480 e 5410 del 2018, e 455 del 2015), i rapporti parentali non valgono di per sì© soli a integrare un sintomo di legame con la criminalità  organizzata di stampo mafioso, ma vanno &#8220;uniti&#8221; ad (altri) elementi indiziari significativi per poter legittimamente considerare sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare scelte o indirizzi della impresa interessata, e fondare così l&#8217;adozione di una misura interdittiva: sì che, diversamente da quanto ritiene l&#8217;appellante nella parte conclusiva dell&#8217;atto di impugnazione, nella giurisprudenza amministrativa di appello non si profila nessun contrasto sul punto.<br /> I legami parentali, in sì© considerati, non possono essere apprezzati quali elementi in grado di sostenere in maniera autonoma una interdittiva antimafia, e possono assumere rilievo soltanto ove emerga una concreta verosimiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa stessa; o, comunque, qualora risulti un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nella impresa considerata.<br /> L&#8217;esistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità , con soggetti ritenuti in possibile contiguità  con la malavita organizzata, non è sufficiente da sola per sostenere l&#8217;ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendo quest&#8217;ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire un fondamento oggettivo al giudizio di possibilità  che l&#8217;attività  d&#8217;impresa possa, anche in maniera indiziaria, agevolare le attività  criminali o esserne in qualche modo condizionata.<br /> Il rapporto parentale, di coniugio o di affinità  rileva dunque nella misura in cui lo si associ ad altri elementi indiziari significativi.<br /> Il pericolo di infiltrazione mafiosa dev&#8217;essere valutato secondo un ragionamento induttivo di carattere probabilistico fondato su un quadro indiziario contraddistinto da un attendibile grado di verosimiglianza.<br /> A tale riguardo, non appare superfluo nè rammentare che l&#8217;art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011 afferma che <em>le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo</em>Â <em>all&#8217;adozione dell&#8217;informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte</em>Â dagli elementi concreti indicati dalla disposizione stessa, e che il comma 6 dell&#8217;art. 91 del medesimo Codice antimafia dispone che <em>il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose o esserne in qualche modo condizionata&#038;</em>, sì che viene affidato al Prefetto l&#8217;apprezzamento degli indici sintomatici di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società ; apprezzamento che perà² non sottrae alla verifica della sua ragionevolezza e adeguatezza in relazione agli elementi assunti a suo presupposto; e nè ribadire come il legame parentale con persona che abbia contaminazioni mafiose accertate non valga, di per sì©, a costituire indice sintomatico di un legame con la criminalità  organizzata di tipo mafioso.<br /> Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere vagliato secondo un ragionamento di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, come invece tipicamente accade per l&#8217;accertamento diretto ad affermare la responsabilità  penale; tale valutazione implica invece una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, basato su indizi tali da far ritenere &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.<br /> La più¹ recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 2017, nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560, 1638 e 5623; ma v. anche la n. 1743 del 2016), richiamata da questo CGA con la sent. n. 333 del 2018,Â <em>ritiene che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni &quot;espressione di ampia discrezionalità &quot; valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata</em>Â (ancora v. , di recente, Cons. St., III, sentenza n. 5623 del 2017).<br /> E che il sistema del codice antimafia non richieda nè la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la infiltrazione sia in atto, nè in quale misura essa condizioni le scelte dell&#8217;impresa, lo si desume, da ultimo, da Cons. Stato, III, nn. 758 e 6105 del 2019, alle quali si fa rinvio anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., anche nella parte in cui, al p. 11.5. di tale ultima decisione, si rimarca, correttamente, come il criterio del &#8220;più¹ probabile che non&#8221; non sia stato mai smentito da questo CGA.<br /> Per un riepilogo dei principi in materia si può poi fare rinvio a Cons. Stato, III, n. 2343 del 2019, dal par. 1 in Diritto, anche laddove è ribadita l&#8217;estraneità , al sistema delle informazioni antimafia, di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là  di ogni ragionevole dubbio, poichè simile logica, propria del giudizio penale, vanificherebbe la finalità  anticipatoria della informativa antimafia, che è quella di prevenire un grave pericolo, e non giù  quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante; e a Cons. Stato, III, n. 6105 del 2019, dal par. 6., anche laddove, rispettivamente ai paragrafi 11.4. e 11.5., viene motivatamente posta in rilievo la insussistenza di punti di apprezzabile divergenza rispetto a talune sentenze di questo CGA, il quale in più¹ occasioni ha soltanto ritenuto, con sfumature differenziate rispetto a quanto statuito dalla III sezione del Consiglio di Stato, ma senza entrare in collisione con l&#8217;orientamento della III sezione, che vada perseguita l&#8217;esigenza di coniugare la regola del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, con un criterio di elevata o, quantomeno, adeguata attendibilità  della valutazione inerente al tentativo di infiltrazione, da fondare su elementi specifici.<br /> Ciù² premesso in termini generali, e guardando adesso più¹ da vicino la fattispecie per cui è causa, al fine di decidere il collegio non reputa indispensabile compiere una verifica diretta e puntuale sulla &#8220;intensità &#8221; del grado dimostrativo degli elementi sintomatici della infiltrazione mafiosa, posti a base della informativa adottata a carico della impresa -OMISSIS-, in un contesto in cui l&#8217;UTG ha ritenuto che, per aversi tentativo di infiltrazione mafiosa, o pericolo di condizionamento mafioso, potesse considerarsi sufficiente l&#8217;elemento ulteriore, rispetto al legame parentale, dato &#8211; si intende, ove sussistente &#8211; dalla c. d. &#8220;contiguità  compiacente&#8221; dei due coniugi nella intestazione fittizia di taluni dei beni aziendali del &#8220;-OMISSIS-&#8220;. Non si ritiene cioè indispensabile verificare se nella specie si ricada, o si fuoriesca, alla stregua del criterio, condiviso dalla giurisprudenza, del &#8220;più¹ probabile che non&#8221;, nell&#8217;area della inadeguatezza, e insufficiente concretezza, degli elementi assunti a presupposto della comunanza attuale di interessi economico &#8211; patrimoniali e del conseguente rischio di condizionamento mafioso, con il conseguente inserimento della fattispecie, o meno, &#8220;entro l&#8217;area della mera congettura, priva di appigli reali&#8221;, come sostiene l&#8217;appellata.<br /> In proposito, nel &#8220;collocare&#8221; le considerazioni generali esposte sopra entro la vicenda odierna, appare risolutivo osservare come bene, in sentenza (v. paragrafi 3. e 4.), a sostegno della decisione di accoglimento del ricorso &#8211; nella sostanza, per eccesso di potere per insufficiente istruttoria e motivazione &#8211; sia stato, in sintesi, posto in risalto che: nella interdittiva non viene in alcun modo messo in dubbio il ruolo di &#8220;dominus&#8221; dell&#8217;azienda del -OMISSIS-, socio fondatore e amministratore dell&#8217;impresa per 40 anni, incensurato e nei confronti del quale non viene mosso nessun appunto, in un contesto in cui non risulta che nè il titolare -OMISSIS-, e nè il figlio lavorante -OMISSIS-abbiano prestato attività  imprenditoriali in nessuna delle società  riconducibili ai -OMISSIS-; la storia della impresa è stata contrassegnata da stabilità  assoluta, a differenza di quanto accade perlomeno di norma nei casi di tentativi di infiltrazione mafiosa (ci si riferisce a vicende anomale nella struttura formale e/o nella gestione concreta della impresa come, ad esempio, la sostituzione del titolare; operazioni che, per i tempi e le modalità  con cui vengono poste in essere, possono denotare l&#8217;intento di dissimulare la permeabilità  mafiosa della impresa medesima e di eludere la normativa in materia: ma nel caso in esame, nessuna vicenda anomala di questo tipo, sintomatica di cointeressenze o di condiscendenze della impresa medesima, risulta essersi verificata); l&#8217;interdittiva nulla dice sul ruolo effettivo, all&#8217;interno della impresa, del -OMISSIS- , lavoratore dal 1988 e socio &#8211; lavorante dal 2012, dunque privo di compiti gestionali e di amministrazione; sulla capacità  effettiva di quest&#8217;ultimo di condizionare l&#8217;andamento della impresa; del resto, neppure nel decreto con cui nel 2015 il Trib. di Palermo &#8211; sezione m. p., aveva disposto la misura preventiva patrimoniale nei confronti dei -OMISSIS-, nulla si dice sul lavorante -OMISSIS- , il cui nome compare soltanto nella parte del provvedimento giurisdizionale che contiene l&#8217;elenco dei beni sequestrati (v. pagine 152 e 159: piccoli appezzamenti agricoli, due autovetture non di lusso e un conto corrente bancario cointestato che nel 2013 aveva un saldo attivo di circa 10.000 €); e il decreto del Tribunale si limita poi a indicare i soggetti intervenienti intestatari di beni immobili; ancora, non risulta scaturita, a carico del -OMISSIS-imputazione alcuna per il reato di intestazione fittizia di beni; in atti non viene indicata alcuna condotta rilevante diretta a comprovare che il -OMISSIS- abbia tentato di influenzare le scelte strategiche della impresa; nella interdittiva non viene spesa parola sulla capacità  del lavorante di condizionare gli indirizzi della impresa, ex art. 93, comma 4, del codice antimafia; infine, nè per il -OMISSIS- e nè per il -OMISSIS-vengono poste in evidenza eventuali frequentazioni controindicate (fatta eccezione per il rapporto tra genero e suocero), o cointeressenze economiche con soggetti o società  sospette (conf. par. 3.6. sent. ). Senza considerare che nella informativa non si cita un solo appalto nel quale risulterebbero coinvolti la -OMISSIS- e il -OMISSIS-.<br /> In questa situazione, perdono spessore le considerazioni svolte nell&#8217;atto di appello, anche sulla posizione del -OMISSIS- quale terzo interveniente nel procedimento di prevenzione.<br /> In conclusione, con la sentenza impugnata non sono state travisate, o anche solo sminuite, circostanze decisive, o rilevanti, ai fini del decidere, e nemmeno sono state interpretate in maniera erronea disposizioni del d. lgs. n. 159 del 2011, sì che l&#8217;appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata, di annullamento dei provvedimenti specificati al par. 1., con riferimento, in particolare, alla informativa antimafia, ma anche alle risoluzioni delle convenzioni con il Gestore e alla cancellazione della -OMISSIS- dall&#8217;albo delle imprese artigiane, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Nondimeno, alcuni profili di complessità  della controversia e la delicatezza della materia del contendere sono tali da giustificare in via eccezionale la compensazione integrale tra le parti delle spese e dei compensi del grado del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l&#8217;effetto, la sentenza impugnata.<br /> Spese del grado del giudizio compensate.<br /> Si dispone che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, si dispone che la segreteria proceda all&#8217;oscuramento delle generalità  e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate in questo provvedimento giurisdizionale.<br /> </p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-7-2019-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-7-2019-n-1099/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.1099</a></p>
<p>M. Atzeni, Pres., R. Gisondi, Est. Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere laddove l&#8217;asserito pregiudizio, conseguente ad un atto di pianificazione urbanistica, si risolva in una indesiderata alterazione dell&#8217;assetto del territorio o nella non fruibilità  di valori rivendicabili da qualsiasi residente 1. Edilizia e urbanistica- Impugnativa degli atti di pianificazione del territorio-</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-7-2019-n-1099/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Atzeni, Pres., R. Gisondi, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere laddove l&#8217;asserito pregiudizio, conseguente ad un atto di pianificazione urbanistica, si risolva in una indesiderata alterazione dell&#8217;assetto del territorio o nella non fruibilità  di valori rivendicabili da qualsiasi residente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia e urbanistica- Impugnativa degli atti di pianificazione del territorio- Requisito della vicinitas-Integra una legittimazione a ricorrere- Non l&#8217;interesse a ricorrere<br /> 2. Giustizia amministrativa- Interesse a ricorrere- Aspettative di mero fatto- Non tutelabili dinanzi al g.a.- Inammissibilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Con riferimento alla impugnazione di atti di pianificazione del territorio -strumento urbanistico, anche particolareggiato, o una variante, e in generale un atto preordinato alla definizione del corretto assetto del territorio- la mera vicinitas vale al più¹ a dimostrare la sussistenza di una generica legittimazione a ricorrere, ma non è sufficiente  a fondare l&#8217;interesse a ricorrere, occorrendo a tal fine l&#8217;allegazionie e la prova dell&#8217;insorgenza di  uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli di proprietà  della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati.<br /> 2. L&#8217;interesse a ricorrere, che deve essere personale, concreto ed attuale, non può fondarsi su una indesiderata alterazione dell&#8217;assetto del territorio o in una generica insalubrità  dell&#8217;ambiente o in altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione. Ad esempio il dichiarato deprezzamento dell&#8217;immobile, conseguente ad una diversa organizzazione del traffico stradale non costituisce un pregiudizio giuridicamente rilevante e l&#8217;interesse a veder modellata l&#8217;organizzazione del traffico secondo le proprie aspirazioni socio-economiche o secondo una particolare idea urbanistica costituisce un&#8217;aspettativa di mero fatto, non tutelabile dinanzi al g.a., con conseguente inammissibilità  del ricorso.</em></div>
<p> Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/07/2019<br /> <strong>N. 01099/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00847/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 847 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Massimo Boncompagni, Giovanni Catacchini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Marco Manneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Monterchi non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Agostino Corsi, Roberto Corsi non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> per l&#8217;annullamento:<br /> della deliberazione consiliare n. 9/2018 avente ad oggetto la strada vicinale della Ripa, spostamento e costituzione di servità¹ ad uso pubblico.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONCOMPAGNI MASSIMO il 1552019 :<br /> annullamento previa sospensione della delibera del Consiglio Comunale di Monterchi n. 36 del 22.11.2018 avente ad oggetto approvazione del progetto stradale vicinale della ripa località  Villa del Poggio .<br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> I ricorrenti impugnano la delibera di cui in epigrafe con la quale il comune di Monterchi ha accolto l&#8217;istanza dei proprietari di un&#8217;area gravata da servità¹ pubblica di strada vicinale tesa alla eliminazione del predetto peso previa realizzazione a loro cura e spese di un altro tratto di strada assolvente la medesima funzione.<br /> Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e, comunque, di interesse ad agire.<br /> La giurisprudenza del Giudice amministrativo d&#8217;Appello, più¹ volte condivisa da questa Sezione. ritiene che qualora il ricorrente impugni dinanzi al Giudice uno strumento urbanistico, anche particolareggiato, od una variante e, in generale, un atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, la mera vicinitas non sia sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere, occorrendo la dimostrazione circa i danni patrimoniali subiti e, in generale, circa il deterioramento delle condizioni di vita che ne risulta (Consiglio di Stato sez. IV , 22/02/2016, n. 723; Cons. di Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015 n. 3180).<br /> La Vicinitas, infatti è condizione necessaria e sufficiente per radicare entrambe le condizioni della azione solo allorchè sia impugnato un provvedimento attinente la materia della edilizia. Mentre nelle ipotesi in cui, come accade nella specie, il deliberato investa interessi più¹ ampi afferenti la gestione del territorio (in particolare qui si tratta della modifica del tracciato di una strada), essa la vale al più¹ a dimostrare la sussistenza di una generica legittimazione ma non è, invece, sufficiente a fondare anche l&#8217;interesse a ricorrere, occorrendo l&#8217;allegazione e la prova della insorgenza di uno specifico e concreto pregiudizio a carico dei suoli in proprietà  della parte ricorrente per effetto degli atti di pianificazione impugnati (dai quali, per definizione, quei suoli non sono incisi direttamente); pregiudizio che non può risolversi in una indesiderata alterazione dell&#8217;assetto del territorio o in una generica insalubrità  dell&#8217;ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione (Consiglio di Stato sez. IV, 04/12/2017, n.5674; Consiglio di Stato sez. IV, 22/02/2016, n.719; Consiglio di Stato sez. IV, 16/07/2015, n.3579).<br /> I ricorrenti, eccetto il Sig. Catacchini, pongono alla base della loro situazione di interesse l&#8217;intenzione di voler continuare ad usufruire della viabilità  vicinale nel suo assetto originario che rappresenterebbe una risorsa storica, paesaggistica ed ambientale.<br /> Si tratta tuttavia di affermazioni non in grado di radicare un interesse personale in quanto evocano (asseriti) pregiudizi afferenti beni di valenza obiettiva e pubblicistica che esulano la sfera individuale di singoli soggetti.<br /> Il Sig. Catacchini, invece, afferma di subire un pregiudizio diretto e specifico poichè la viabilità  declassificata servirebbe un immobile di sua proprietà  che verrebbe ad essere deprezzato.<br /> Anche tali allegazioni risultano essere generiche e, quindi, insufficienti a radicare l&#8217;interesse al ricorso.<br /> La Sezione, infatti, in casi analoghi, ha chiarito che l&#8217;allungamento del percorso di accesso alla propria abitazione o il mutamento dei sensi di marcia non costituiscono pregiudizi giuridicamente rilevanti, atteso che quella di vedere modellata l&#8217;organizzazione del traffico stradale secondo le proprie aspirazioni socio-economiche, ovvero secondo una particolare idea urbanistica costituisce una aspettativa di mero fatto (TAR Toscana, I, 675/2019; T.A.R. Molise, 14/06/2018, n. 369).<br /> Manca inoltre una analisi comparativa delle caratteristiche della viabilità  esistente e di quella che andrà  a sostituirla che consenta di mettere in luce eventuali svantaggi prodotti dalla contestato riassetto.<br /> Anche l&#8217;asserito deprezzamento dell&#8217;immobile si risolve in una affermazione meramente apodittica e immotivata che tale resta anche se contenuta in un documento redatto da un tecnico abilitato.<br /> Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.<br /> Nulla per le spese attesa la mancata costituzione delle parti intimate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e comunque di interesse a ricorrere.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Cass., I civ., sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099 Pres. Forte – Rel. Nazzicone A.R. (Avv.ti S. e P Alfieri, M. Franco) c/ Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione (Avv.ti R. Sulli, O. Porta) Sulla nullità del lodo arbitrale per mancata precisazione, da parte degli arbitri, circa la perentorietà dei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cass., I civ., sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099</p>
<p>Pres. Forte – Rel. Nazzicone</p>
<p>A.R. (Avv.ti S. e P Alfieri, M. Franco)<br />
c/ Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione (Avv.ti R. Sulli, O. Porta)</span></p>
<hr />
<p>Sulla nullità del lodo arbitrale per mancata precisazione, da parte degli arbitri, circa la perentorietà dei termini a difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Arbitrato – Arbitrato irrituale – Termini a difesa – Perentorietà – Mancata precisazione – Conseguenze – Lodo – Nullità – Ragioni – Contraddittorio – Violazione.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Integra violazione del principio di contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento. Ne consegue la nullità del lodo arbitrale emesso in violazione del principio del contraddittorio, attesa l’essenziale rilevanza di detto principio, che attiene all’ordine pubblico e, nei procedimenti arbitrali a forma libera, costituisce crisma di legittimità e garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/?download=768">Cass. sent 1099-16</a> <small>(367 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a></p>
<p>Pres. Est. Antonio Onorato William Pagano (Avv. Marcello Fortunato) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, (Avv. Distrettuale dello Stato) sulla illegittimità di revocare la concessione della vendita di generi di monopolio a seguito della revoca della concessione del gioco del lotto 1. Autorizzazione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Antonio Onorato<br /> William Pagano (Avv. Marcello Fortunato) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, (Avv. Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità di revocare la concessione della vendita di generi di monopolio a seguito della revoca della concessione del gioco del lotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Tabacchi – Revoca della concessione – Comunicazione avvio del procedimento – Obbligo – Sussiste &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Tabacchi &#8211; Revoca della concessione – Motivata sulla revoca della concessione del gioco del lotto – Illegittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve essere considerata illegittima la revoca della concessione per la rivendita dei generi di monopolio non preceduta dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 (1)	</p>
<p>2. È affetta dalla violazione dell’art. 3 della Legge 241/90, la revoca della concessione di vendita di generi di monopolio fondata su una precedente revoca della concessione per il gioco del lotto, e ciò in quanto non vi è alcuna disposizione normativa che preveda che la perdita della concessione del lotto comporti l’automatica revoca anche della vendita di generi di monopolio 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Salerno I Sez. 17 ottobre 23012 n. 1834;<br />	<br />
2. cfr. Cons. Stato Sez. VI sent. n. 861 del 29-10-1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2013, proposto da: William Pagano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento del provvedimento 28 gennaio 2013 n. 6196 con il quale è stata disposta la revoca della concessione per la rivendita n. 37,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. – il ricorso può essere immediatamente definito nel perito con sentenza redatta in forma semplificata.<br />	<br />
2-Come è stato evidenziato dalla Sezione con riferimento ad una fattispecie sostanzialmente identica (Cfr. TAR Salerno I Sez. 17 ottobre 23012 n. 1834), l’impugnata revoca della concessione per la rivendita dei generi di monopolio e incameramento del 15% della cauzione, risulta illegittima, innanzitutto, perché non è stata preceduta dalla pertinente comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
La stessa, inoltre, risulta di poi assolutamente immotivata, atteso che la sua giustificazione non può di certo esaurirsi nella circostanza che è stata disposta la revoca della concessione per il gioco del lotto; nessuna norma, infatti, impone siffatto automatismo e nulla sembra escludere la permanenza di un esercizio per la vendita dei generi di monopolio presso il quale è, tuttavia, inibito il gioco del lotto.<br />	<br />
Manca infine una qualsiasi motivazione idonea a far comprendere all’interessato ed al giudice dalla stesso adito le ragioni per cui la già consistente sanzione della revoca della concessione per il gioco del lotto debba essere addirittura aggravata con una misura ancora più pesante, qual è la chiusura dell’esercizio e la conseguente perdita delle fonti di sostentamento per il suo titolare.<br />	<br />
Né del sopra descritto automatismo vi è traccia nelle disposizioni di cui agli artt. 6 e 18 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 ampiamente richiamate dalla difesa resistente: ciò per non dire che tali disposizioni sembrano regolamentare i casi di incapacità assoluta e relativa all&#8217;<acquisto> della qualità di gestore dei magazzini di vendita dei generi di monopolio e non sembrano applicabili immediatamente e senza neppure una specifica motivazione nei confronti dei soggetti che già l’hanno acquistata e da tempo svolgono la relativa attività senza inconvenienti per l’Amministrazione (Cfr, per riferimenti Cons. Stato Sez. VI sent. n. 861 del 29-10-1987).<br />	<br />
Concludendo, il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
Ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-15-5-2013-n-1099/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2013 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1099/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1099</a></p>
<p>Pres. Radesi, est. Altavista Lucia Moneta (Avv. I. Milla) c. Azienda Asl 39 (avv. G. Bardelli) sulla giurisdizione relativa alle controversie concernenti i rapporti derivanti da Convenzioni stipulate tra medici specialisti ed A.S.L. Giurisdizione e competenza &#8211; Medico specialista &#8211; Convenzione con ASL &#8211; Rapporto libero-professionale &#8211; Derivante da contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-27-5-2005-n-1099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.1099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, est. Altavista<br /> Lucia Moneta (Avv. I. Milla) c. Azienda Asl 39 (avv. G. Bardelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione relativa alle controversie concernenti i rapporti derivanti da Convenzioni stipulate tra medici specialisti ed A.S.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Medico specialista &#8211; Convenzione con ASL &#8211; Rapporto libero-professionale &#8211; Derivante da contratto di diritto privato – Giurisdizione ordinaria – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto dei medici specialisti con le A.S.L. previsto dall&#8217;art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n.<br />
833 sulla base di Convenzioni nazionali e&#8217; un rapporto libero professionale parasubordinato derivante da un contratto di diritto privato, che ha le caratteristiche del contratto di opera professionale e che si svolge di norma su un piano di parita&#8217;, sicche&#8217; le posizioni soggettive maturate nell&#8217;ambito di tale rapporto sono di diritto soggettivo, e, pertanto, le controversie inerenti alle stesse sono devolute allagiurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
Sezione seconda </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 873 del 1996  proposto da<br />
<b>Lucia Moneta</b>, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Irio Milla, con domicilio eletto in Milano, via Torino 50.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Asl 39</b>, in persona del legale rappresentante,  rappresentato e difeso dall’Avvocato Guido Bardelli, con domicilio eletto in Milano piazza Bertarelli 1;<br /><b>Regione Lombardia</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />previa sospensione<br />
dei ruolini di pagamento di ottobre, novembre e dicembre 1996, nei quali venivano trattenute le somme di lire 1.540.555 per ognuno, a titolo di quota di costo di carovita; nonché, di ogni altro atto preordina-to, conseguenziale e comunque connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la costituzione della Amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Udito alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 il relatore referendario Cecilia Altavista;<br />
Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in atti;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La dottoressa Lucia Moneta ha prestato la sua opera professionale, quele medico specialista in pediatria, presso l’ambulatorio della Asl n° 39 di Milano. Nel 1995  la Asl verificava di aver corrisposto somme indebite a titolo di cd. caro-vita,  corrisposte anche dalla Asl 36, con la quale la dottoressa aveva un’ altro rapporto convenzionale. Pertanto procedeva, con il pagamento dei compensi relativi all’ottobre, novem-bre e dicembre 1995 al recupero delle somme indebitamente corrispo-ste.<br />
Avverso tali atti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti mo-<br />
difetto di motivazione; violazione degli artt 1 e 3 della legge n° 241 del 7-8-1990; violazione di legge ed errata applicazione dell’art 29 lett.c d.p.r. 315 del 28-9-1990; eccesso di potere per illogicità manife-sta; illegittimità manifesta.<br />
Si è costituita la amministrazione resistente eccependo il difetto di giurisdizione e contestando la fondatezza del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Il rapporto dei medici specialisti con le Asl  è un rapporto derivante da un contratto di diritto privato, la cd convenzione, che ha le caratteristi-che del contratto d’opera professionale. Infatti il medico non assume alcun obbligo tipico del rapporto di pubblico impiego come ad esem-pio l’esclusività, potendo continuare a svolgere la propria libera attivi-tà professionale. Inoltre il compenso è determinato in base alla ore set-timanali di presenza in ambulatorio.<br />
La giurisprudenza pur ritenendolo un rapporto parasubordinato, in considerazione della lunghezza del rapporto e della stabilità, ha esclu-so in ogni caso la configurazione di un rapporto di pubblico impiego, affermando la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Il rapporto di convenzionamento fra Usl e medici specialisti ambulato-riali &#8211; disciplinato dall&#8217;art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dal-l&#8217;accordo collettivo nazionale stipulato in attuazione di tale norma e reso esecutivo con d.P.R. 28 settembre 1990 n. 316 &#8211; pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia per un interesse pubblico &#8211; è un rapporto libero-professionale parasubordina-to che si svolge di norma su un piano di parità, sicché le posizioni soggettive maturate nell&#8217;ambito di tale rapporto sono di diritto sogget-tivo e, quindi, non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione; pertanto le controversie inerenti a siffatto rapporto, tra le quali rientra quella promossa dal me-dico per sentir riconoscere il suo diritto al pagamento di compensi per prestazioni dallo stesso effettuate, spettano al giudice ordinario, cui compete il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrati-vi lesivi del cennato diritto, al limitato fine della loro eventuale disap-plicazione (Cassazione civile, sez. un., 4 agosto 1995, n. 8547).<br />
I rapporti instaurati sulla base di convenzioni nazionali previste dal-l&#8217;art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 tra medici specialisti liberi professionisti e unità sanitarie locali per assicurare agli utenti del ser-vizio sanitario nazionale le prestazioni mediche indicate nell&#8217;art. 25 della legge stessa, si inquadrano nello schema dei rapporti di collabo-razione di diritto privato concretantisi in una prestazione d&#8217;opera con-tinuata e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carat-tere subordinato (c.d. parasubordinazione ex art. 409 n. 3 c.p.c.), con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giuri-sdizione del giudice ordinario( Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 1995, n. 5302; Cassazione civile, sez. un., 12 aprile 1991, n. 3897).<br />
Il ricorso dunque deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione .<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sez. II, di-chiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Spese compensate. <br />
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 marzo  2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Angela Radesi 				Presidente<br />	<br />
Carmine Spadavecchia 			Referendario <br />	<br />
Cecilia Altavista				Referendario Est.</p>
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