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	<title>1098 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1098 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a></p>
<p>Pres. Testori/Est. Malanetto 1. Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante al progetto &#8211; Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale &#8211; Valutazione Ambientale Strategica &#8211; Qualificazione. 2. Approvazione del PUD &#8211; Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante &#8211; Modifica del PUD &#8211; Legittimità .  1. Il PRML, in quanto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-4-11-2019-n-1098/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2019 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Testori/Est. Malanetto</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante al progetto &#8211; Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale &#8211; Valutazione Ambientale Strategica &#8211; Qualificazione.<br /> 2. Approvazione del PUD &#8211; Approvazione del PRML &#8211; Aggiornamento del PRML &#8211; Variante &#8211; Modifica del PUD &#8211; Legittimità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il PRML, in quanto atto di pianificazione che concerne la progettazione esecutiva dell&#8217;opera nel suo complesso, è fisiologicamente interessato, in corso d&#8217;opera, da adeguamenti che, se previsti nel rispetto della normativa vigente, non costituiscono variante significativa al progetto e, pertanto, non necessitano di previe ed autonome valutazioni ambientali all&#8217;interno dei procedimenti di VIA e VAS.<br /> 2. L&#8217;aggiornamento del PRML è legittimo e non dà  luogo ad inversione logica tra le modifiche dei piani in quanto, anche laddove non vi fosse preventiva modifica del PUD, il coordinamento tra i due piani può avvenire anche progressivamente e parallelamente</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/11/2019<br /> <strong>N. 01098/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01054/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Comune di Pozzolo Formigaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Crucioli, Adelaide Pitera&#8217;, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Adelaide Pitera&#8217; in Torino, via Assarotti, 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Regina Margherita, 174;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> C.I.P.E. &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per il Terzo Valico dei Giovi &#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo, Provincia di Alessandria, Provincia di Novara, Arpa Piemonte, Asl di Alessandria, Soprintendenza Beni Architettonici e Culturali del Piemonte per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Soprintendenza Archeologica per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, R.F.I. S.p.A., comune di Alessandria, comune di Tortona, comune di Novi Ligure, comune di Serravalle Scrivia, comune di Arquata Scrivia, comune di Sezzadio, comune di Bosco Marengo, comune di Carrosio, comune di Castelnuovo Scrivia, comune di Pontecurone, comune di Castelnuovo Bormida, comune di Cerano, comune di Castellazzo Bormida, comune di Romentino, comune di Frugarolo, comune di Casal Cermelli, comune di Fraconalto, comune di Voltaggio, non costituiti in giudizio;<br /> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;<br /> Consorzio Cociv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Giuseppe Giuffre&#8217;, Enrico Inserviente, Enrico Gai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della Deliberazione della Giunta regionale 18/7/2017 n. 1-5386, pubblicata in data 3/08/2017 sul BURP n. 31/2017, recante &#8220;LL.RR. 30/1999 e 23/2016. Piano di reperimento dei materiali litoidi finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano Genova &#8220;Terzo Valico dei Giovi&#8221;. Approvazione dell&#8217;Aggiornamento 2017&#8243;, nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi compresi &#8211; per quanto occorrer possa &#8211; i verbali delle Conferenze dei Servizi propedeutici all&#8217;adozione della citata D.G.R.;<br /> nonchè con i motivi aggiunti depositati in data 21.09.2018, per l&#8217;annullamento<br /> della Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 25-7082 recante &#8220;Giudizio di compatibilità  ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 12 della l.r. 40/98 in combinato disposto con l&#8217;art. 27-bis del d.lgs. 152/06, comprensivo del rilascio dell&#8217;autorizzazione al sub-ingresso l.r. 23/16, per il progetto: &#8216;Tratta AV/AC &#8211; Terzo Valico dei Giovi. Variante ed ampliamento del progetto di recupero ambientale del sito di cava di C.na Guendalina, in Comune di Pozzolo F.ro proponente COCIV&#8221;;<br /> nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, ivi compresi &#8211; per quanto occorrer possa &#8211; i verbali delle Conferenze dei Servizi propedeutici all&#8217;adozione della citata D.G.R. e la DVA 309.31-10-2017 del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in parte qua.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il comune di Pozzolo Formigaro ha impugnato gli atti in epigrafe, ed in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1-5386 del 18.7.2017, con la quale è stato approvato il Piano di reperimento dei materiali litoidi (PRML) finalizzato alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi. La delibera in contestazione individua dei siti di deposito e reperimento dei materiali necessari alla realizzazione della linea ferroviaria, sette dei quali nel territorio del comune di Pozzolo Formigaro.<br /> Il progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Genova risale al 2003; il progetto definitivo veniva approvato con delibera CIPE n. 80 del 29/03/2006; l&#8217;opera procedeva per lotti.<br /> Nel corso dei lavori il PRML veniva progressivamente aggiornato, in particolare, per quanto riguarda i lotti 1 e 2, con DGR 1-6863 dell&#8217;11.12.2013; parallelamente al piano regionale di reperimento del materiale litoide veniva altresì approvato il PUD (piano di utilizzo, di competenza ministeriale) per i lotti 1 e 2.<br /> Con D.G.R. 9-1531 del 2015 la Regione approvava un ulteriore aggiornamento al PRML, sempre limitatamente ai lotti 1 e 2; stante la riscontrata indisponibilità  del sito di Castello Armellino, originariamente proposto, il COCIV, soggetto attuatore, proponeva quali siti di destinazione del materiale località  Bettole nel Comune di Pozzolo e Cascina Clara e Buona nel Comune di Alessandria; a fronte dell&#8217;opposizione del Comune di Pozzolo, il COCIV proponeva poi, in sostituzione di Bettole, località  La Bolla nel Comune di Alessandria.<br /> Parallelamente, con determina direttoriale n. 325 del 16.9.2015, veniva aggiornato anche il PUD; in tale determina il Ministero prescriveva di stralciare i siti di Guendalina, Opera Pia e Cascinone.<br /> In data 23.8.2016 il COCIV presentava un nuovo aggiornamento del PRML, corredato anche di aggiornamento del piano del traffico. In relazione a tale proposta di aggiornamento veniva convocata la prima conferenza di servizi, nel cui contesto il Comune ricorrente manifestava il proprio dissenso per la ritenuta eccessiva pressione ambientale indotta sul proprio territorio.<br /> Nel corso della conferenza di servizi venivano richiesti al COCIV alcuni supplementi istruttori. Nel maggio 2017 il COCIV presentava degli aggiornamenti, individuando anche dei siti di deposito, tra i quali venivano inseriti i siti di C.na Ponzana e Pelosi.<br /> La conferenza di servizi veniva quindi nuovamente convocata e talune amministrazioni presenti (ARPA, Provincia, Regione, Comune di Pozzolo Formigaro) rappresentavano delle criticità .<br /> Lamenta parte ricorrente:<br /> 1) la violazione degli artt. 161, 182, 183, 184 e 185 del d.lgs. n. 163/2006 oltre che dell&#8217;art. 216 del d.lgs. n. 50/2016; violazione della l.r. Piemonte n. 40/1998 e nullità  ex art. 21 l.r. Piemonte n. 40/1998; violazione dell&#8217;art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 e dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità . In sintesi parte ricorrente sostiene che la variazione al PRML in questa sede contestata avrebbe richiesto una autonoma e specifica valutazione di impatto ambientale; infatti cascina Pelosi è all&#8217;interno del SIC-ZPS IT 118004 e nelle vicinanze di un canale irriguo; inoltre, secondo l&#8217;autorizzazione, il materiale di riempimento deve avere caratteristiche analoghe a quello estratto, circostanza che non si verificherebbe per il materiale prodotto dalle opere del Terzo Valico. La delibera non avrebbe quindi preso in considerazione l&#8217;effetto ambientale complessivo sul territorio; in ogni caso la variante avrebbe dovuto essere assoggettata all&#8217;approvazione del CIPE oltre che a valutazione ambientale in quanto &#8220;variante significativa del progetto originario&#8221;. Ancora, ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/1998, il PRML avrebbe dovuto essere assoggettato a VIA, atto che non può essere acquisito in via postuma ma deve necessariamente precedere il progetto afferente cave e torbiere di determinate dimensioni.<br /> Ancora, nel corso dell&#8217;istruttoria, non sarebbe stata acquisita una valutazione dei rischi per la salute e gli impatti ambientali in relazione alle emissioni ed ai superamenti di valori di PM10, in violazione del principio di precauzione;<br /> 2) violazione degli artt. 2, 3bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 10 del d.lgs. n. 152/2006; violazione dell&#8217;art. 20 della l.r. Piemonte n. 40/1998; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost. ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione; difetto di istruttoria e motivazione. Anche a voler considerare il PRML separatamente rispetto al &#8220;vasto progetto cui accede&#8221;, non di meno avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS o a verifica di assoggettabilità  a VAS ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/1998;<br /> 3) violazione degli artt. 8 e 43 l.r. Piemonte n. 19/2009 e 5 d.p.r. 357/97; violazione degli artt. 4 e 6 della Direttiva 92/43 CEE; violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90 in relazione all&#8217;art. 97 Cost. ed all&#8217;art. 191 TFUE; violazione del principio di precauzione; difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti. Il progetto prevede l&#8217;abbancamento di materiali in zone umide ricadenti all&#8217;interno del SIC e ZPS IT greto dello Scrivia per quanto concerne i siti di C.na Cascinone e C.na Pelosi, in quanto ricadenti all&#8217;interno di aree protette. La mera segnalazione del fatto che il sito di cava si trovasse all&#8217;interno di aree protette non sarebbe di per sì© stata sufficiente per ottenere l&#8217;approvazione delle variante;<br /> 4) violazione degli artt. 2, 4 del d.m. n. 161/2012; violazione della determina del direttore generale della DG per valutazioni ambientali del 24/10/2013, delle determine del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni n. 325 del 16/9/2015 e n. 287 del 6/10/2016, oltre che dell&#8217;art. 1 della l.r. Piemonte n. 30/1999; contraddittorietà , difetto di istruttoria e motivazione; la disciplina di approvazione del PUD demanda a tale atto di chiarire quali caratteristiche deve presentare il materiale di scavo perchè possa considerarsi sottoprodotto e non rifiuto; la stessa normativa prevede poi che costituisca modifica sostanziale del PUD, da approvare con le medesime procedure dell&#8217;approvazione originaria, la destinazione del materiale ad un sito di utilizzo diverso da quello originariamente indicato; l&#8217;individuazione di nuovi siti in assenza di preventiva coerente modifica del PUD integrerebbe, dunque, una illegittimità ;<br /> 5) violazione dell&#8217;art. 1 co. 2 della l.r. Piemonte n. 30/1999; violazione degli artt. 3, 14 e 14 ter co. 3 bis, 14 quater l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 191 del TFUE, del principio di precauzione, del principio di collegialità  della conferenza di servizi, contraddittorietà  intrinseca. Dalla documentazione della conferenza di servizi emergerebbero delle richieste di approfondimenti (relativi al sito cascina Bolla 1 &#8211; dove è presente una porzione di acqua pubblica &#8211; , alla riserva Montemerla &#8211; che ugualmente presenterebbe problemi idraulici &#8211; , al sito Val Lemme &#8211; ove vi sarebbero problemi di stabilità ); quanto ai siti cascina Cascinone e Pelosi, le valutazioni sarebbero state ingiustificatamente rinviate; ancora sarebbe stato posposto il progetto di trasporto dello smerino in modalità  combinata ferro gomma; la mancanza dei citati approfondimenti avrebbe comportato la violazione del principio di necessaria collegialità  della conferenza di servizi;<br /> 6) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1 della l. n. 241/90 e 97 Cost; difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere; la serie di prescrizioni contenute nella delibera di approvazione del progetto renderebbe <em>ex se</em>Â palese la natura contraddittoria dell&#8217;atto.<br /> Con atto di ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.9.2018 parte ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 2018 n. 25-7082 recante giudizio di compatibilità  ambientale ai sensi della l.r. Piemonte n. 40/98 in relazione al sito Cascina Guendalina. Con specifico riferimento alla cava sita in Cascina Guendalina, autorizzata dal comune con determinazione 2/10/2015 n. 113, parte ricorrente contesta la delibera che ha valutato la compatibilità  ambientale del subingresso del COCIV nel progetto di recupero ambientale del sito; in sintesi il COCIV ha chiesto di essere autorizzato a subentrare nel progetto di riempimento giù  approvato con parziale ampliamento dello stesso; a tal fine è stata indetta conferenza di servizi, nel cui contesto il Comune ricorrente ha evidenziato che la cava è sita in area di rilevanza archeologica, rispetto alla quale avrebbe dovuto essere acquisito il parere della pertinente soprintendenza; ancora il Comune di Pozzolo Formigaro evidenziava possibili difficoltà  viabilistiche.<br /> In tale contesto alcune amministrazioni (ARPA) riservavano l&#8217;espressione del proprio parere ad un momento successivo, altre (direzione opere pubbliche infrastrutture strategiche) sostanzialmente omettevano di pronunciarsi, invocando l&#8217;incertezza giuridica dovuta alla pendenza di un contenzioso mentre il comune di Pozzolo Formigaro esprimeva dissenso.<br /> Lamenta parte ricorrente:<br /> 7) l&#8217;illegittimità  derivata della deliberazione per i medesimi vizi giù  dedotti con il ricorso principale;<br /> 8) la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 40 bis delle NTA del PRG del Comune di Pozzolo Formigaro; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e dell&#8217;art. 97 Cost., il difetto di istruttoria e motivazione, illogicità  e contraddittorietà  estrinseca; violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere; le NTA del PRGC per l&#8217;area ove è collocata la cava, essendo area di interesse archeologico, non consentirebbero, ai fini del riempimento, il conferimento di materiale diverso da quello giù  proveniente dall&#8217;area; in ogni caso l&#8217;autorizzazione sarebbe stata concessa senza la necessaria partecipazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;<br /> 9) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, 13 l.r. Piemonte 40/1998 e 10 l.r. 23/2016; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 40 bis delle NTA del PRG del Comune di Pozzolo Formigaro; violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 14ter e 14 quater della l. n. 241/90; violazione del principio di collegialità  della conferenza di servizi; nella conferenza si servizi non sarebbero stati acquisiti i pareri della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, della direzione opere pubbliche settore infrastrutture strategiche, che avrebbe omesso di esprimersi per la pendenza di un contenzioso, e dell&#8217;ARPA che non avrebbe fatto pervenire il proprio parere;<br /> 10) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e 97 Cost.; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità  e contraddittorietà ; violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere; violazione degli artt. 2 co.2, 4 co 1,2,5,8 del d.m. n. 161/2012; incompetenza; le incertezze manifestate dalla direzione opere pubbliche settore infrastrutture strategiche avrebbero dovuto imporre l&#8217;arresto della conferenza di servizi; parte ricorrente ribadisce poi la necessità  che il PRML fosse coerente al PUD e la circostanza che non fosse stata valorizzata la prescrizione circa il favore per il trasporto ferro gomma.<br /> Si sono costituiti il COCIV e la Regione Piemonte, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo. Il COCIV ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> Si sono costituiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, con memoria di mero stile.<br /> Con ordinanza n. 604/2019 di questo TAR è stato ordinato alla Regione Piemonte di integrare la documentazione depositata in giudizio e fornire una dettagliata relazione del procedimento oggetto di giudizio.<br /> All&#8217;udienza del 2.10.2019 la causa è stata discussa e decisa nel merito.<br /> DIRITTO<br /> Deve premettersi che l&#8217;odierno contenzioso attiene a specifici aspetti esecutivi del più¹ vasto progetto della linea AV/AC Milano-Genova, cosiddetto Terzo valico dei Giovi, rispetto al quale, giusta convenzione del 16.3.1992, il COCIV è contraente generale con affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria; il progetto è stato inserito tra le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale sin dalla deliberazione del CIPE n. 121 del 21.12.2001. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE, seguendo le procedure previste per le infrastrutture strategiche dal d.lgs. n. 190/2012, con deliberazione n. 78 del 29 settembre 2003; l&#8217;approvazione del progetto preliminare ha comportato l&#8217;accertamento di compatibilità  ambientale dell&#8217;opera nel suo complesso e le necessarie automatiche varianti urbanistiche.<br /> Il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006.<br /> La Regione Piemonte si è espressa favorevolmente all&#8217;opera con deliberazioni n. 56-9903 dell&#8217;8.7.2003 e n. 22-1811 del 19.12.2005. Tra i documenti della progettazione definitiva si rinviene anche il primo piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l&#8217;esecuzione delle opere (d&#8217;ora innanzi PRML) approvato dalla Regione dapprima con deliberazione 11 dicembre 2013, n. 1-6863 e quindi aggiornato con deliberazione 8 giugno 2015 n. 9-1531.<br /> Nel corso dell&#8217;esecuzione delle opere e di avanzamento dei vari lotti il PRML subiva svariati aggiornamenti, l&#8217;ultimo dei quali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2017, n. 1-5386, è oggetto di impugnazione con il ricorso principale.<br /> Con il primo motivo di ricorso il comune ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che la specifica deliberazione qui impugnata non sia stata oggetto di autonoma valutazione di impatto ambientale, sostenendo alternativamente o che la stessa avrebbe integrato una &#8220;variante sostanziale al progetto generale&#8221; dell&#8217;opera ovvero che, in ogni caso, vi sarebbe stata assoggettata in virtà¹ della legge regionale piemontese n. 40/98.<br /> Quanto alla prima tesi, essa risulta palesemente infondata; premesso che se gli atti censurati attenessero alla approvazione/variante di una infrastruttura strategica di interesse nazionale che attraversa il territorio di più¹ regioni la loro cognizione sfuggirebbe a questo TAR (ed in effetti un contenzioso si è giù  dipanato innanzi al Tar Lazio con riferimento alla complessiva progettazione dell&#8217;opera, cfr. TAR Lazio n. 12656/2015), appare al collegio del tutto evidente che la concreta individuazione del numero finale di cave e la quantità  di materiali estratti nel corso delle opere che vi sarà  in definitiva depositata, ferma la prima redazione del PRML nel contesto della progettazione esecutiva, non potranno che fisiologicamente subire evoluzioni ed adeguamenti in corso d&#8217;opera i quali, fermo il rispetto della normativa inerente le specifiche cave individuate, non implicano certo una &#8220;variante significativa al progetto&#8221; (che richiederebbe addirittura una nuova deliberazione del CIPE).<br /> E&#8217; quindi certamente infondato l&#8217;assunto secondo il quale l&#8217;aggiornamento del PRML avrebbe dovuto essere assoggettato ad autonoma VIA assumendo sempre la natura di &#8220;variante&#8221; al progetto complessivo.<br /> In subordine parte ricorrente sostiene che la delibera impugnata avrebbe dovuto essere assoggettata ad autonoma VIA in forza della l.r. Piemonte 40/1998. La parte menziona nella rubrica una presunta &#8220;nullità &#8221; per violazione dell&#8217;art. 21; l&#8217;art. 21 della l.r. Piemonte 40/1998 commina l&#8217;annullabilità  per violazione di legge (non la nullità ) per gli interventi adottati in violazione dell&#8217;art. 4 della legge stessa; a sua volta l&#8217;art. 4, per quanto qui di verosimile interesse, individua tra i progetti e gli interventi assoggettati a VIA quelli di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, B3. Di quelli elencati in tali allegati gli unici progetti che possono avere attinenza con la presente vertenza sono quelli relativi alle cave e alle torbiere che presentano specifiche caratteristiche di dimensioni ed impatto e i loro possibili ampliamenti.<br /> Nel contesto della legge regionale la valutazione di carattere ambientale è focalizzata sui singoli impianti.<br /> Il Comune ricorrente procede innanzitutto ad una generalizzata elencazione della presenza di sette cave interessate delle opere del terzo valico nel proprio territorio; il Comune omette tuttavia di chiarire esattamente quali di queste e per quali ragioni rientrerebbero nella specifica elencazione di cui all&#8217;allegato A della l. n. 40/98 e soprattutto omette di evidenziare (senza sul punto neppure replicare alla pertinente eccezione proposta da COCIV) che le cave menzionate dalla impugnata deliberazione sono siti giù  attivi ed autorizzati proprio dal Comune ed in parte erano giù  anche interessati dal pregresso PRML. Ne consegue che l&#8217;effetto di complessiva presenza di numerose cave sul territorio è stato indotto non certo dalla deliberazione qui impugnata ma dalle autorizzazioni rilasciate nel tempo dal Comune ricorrente e che, per almeno una parte dei siti interessati, la deliberazione qui impugnata non costituisce elemento di sostanziale novità .<br /> In definitiva la deliberazione impugnata non ha comportato la creazione di alcun nuovo sito di cava ma semplicemente l&#8217;impiego, nei limiti dell&#8217;autorizzato e previo subentro da parte di COCIV nella specifica autorizzazione, di siti di cava che giù  esistevano ed erano operativi nel Comune di Pozzolo Formigaro. Nè la parte ricorrente, salvo apoditticamente sostenere che la delibera impugnata richiederebbe ex se una procedura di VIA, si spinge a sostenere che taluna delle cave individuate e poi concretamente utilizzate sarebbe priva di autorizzazione.<br /> La censura si appunta poi in specifico sul sito cascina Pelosi che beneficia, come documentato da COCIV (cfr. doc. 16 COCIV), di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pozzolo Formigaro in data 25.5.2016 alla SCAI s.r.l.; l&#8217;autorizzazione consente il riempimento con terre e rocce provenienti da scavi e materiali inerti, di provenienza esterna, esclusi i rifiuti. E&#8217; quindi documentalmente sconfessato l&#8217;assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe ammesso il riempimento con materiali esterni.<br /> Nella delibera impugnata, peraltro, il sito di cascina Pelosi è individuato quale sito di reperimento e, ai fini del deposito, quale sito di riserva (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).<br /> In tale contesto, e come correttamente osservato dalla difesa COCIV, il sito è stato in sì© autorizzato dallo stesso Comune (fatto che presuppone giù , ove necessaria ai sensi della legge regionale, una intervenuta valutazione ambientale); la concreta utilizzazione comporterà  il subentro di COCIV all&#8217;attuale gestore, procedura che richiede a sua volta una autorizzazione e che, in linea di massima, avviene nei limiti di quanto giù  previsto nell&#8217;originaria autorizzazione. D&#8217;altra parte non si spiegherebbe come il Comune di Pozzolo Formigaro avrebbe esso stesso potuto autorizzare il sito Cascina Pelosi sin dal 2015 in assenza della valutazione ambientale ove questa fosse stata mancante, ancorchè prescritta in ragione delle modalità  di esercizio; il solo COCIV chiarisce (senza alcuna replica sul punto della controparte) che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la valutazione di incidenza relativa alla inclusione della Cascina Pelosi nel SIC è stata espletata dalla Provincia di Alessandria con determinazione DDAF1-251-2015 del 13.11.2015.<br /> Certamente non condivisibile è poi l&#8217;assunto, esposto dal Comune nelle proprie ultime difese, secondo cui vi sarebbe comunque sostanziale differenza tra una autorizzazione di cava rilasciata a &#8220;imprese locali&#8221; e il subentro nella medesima di COCIV; le differenze rilevanti in materia non saranno giammai legate alla soggettività  di chi utilizza la cava ma, al più¹, alle modalità  oggettive di impiego delle stessa (volumi estraibili e materiale di riempimento depositabile); sono infatti le modalità  oggettive di esercizio della cava che possono e devono determinare le autorizzazioni e le valutazioni ambientali e non certo il fatto che, ad esserne titolare, sia un soggetto locale o altri che le gestiscono pur sempre nel rispetto delle autorizzazioni.<br /> In definitiva il sito Cascina Pelosi è un sito regolarmente autorizzato in capo a terzi, rispetto al quale è giù  stata svolta valutazione di incidenza rispetto all&#8217;area SIC e che nella delibera impugnata è individuato quale sito di riserva; se e quando il COCIV avrà  esigenza di avvalersene seguirà  la prescritta procedura di subentro.<br /> Da ultimo genericamente parte ricorrente sostiene che la DGR impugnata avrebbe dovuto essere accompagnata da valutazioni di rischio per la salute e impatto ambientale; il ricorrente pare ignorare che la delibera impugnata si inserisce in un complessissimo progetto la cui esecuzione fisiologicamente comporta un Piano di Monitoraggio ambientale e la tracciabilità  e caratterizzazione dei materiali di scavo conferiti. Ancora, e come documentato da COCIV (cfr. doc. 10), quest&#8217;ultimo ha trasmesso alla regione Piemonte un apposito &#8220;studio sulle emissioni in atmosfera&#8221; proprio in ottemperanza alle prescrizioni impartite in materia. Ha replicato il ricorrente che detto piano non è stato ritenuto esaustivo menzionando una valutazione dell&#8217;ARPA (cfr. p. 4 della memoria del comune del 30.7.2019) che evidenziava possibili criticità  &#8220;ove si raggiungano flussi di 750 veicoli/giorno o superiori&#8221;; senonchè la stessa parte non chiarisce da dove si evincerebbe in atti che siano stati raggiunti i flussi di traffico ritenuti potenzialmente critici dall&#8217;ARPA.<br /> Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Il secondo motivo di ricorso è una riproposizione del tutto generica degli assunti secondo i quali la deliberazione impugnata integrerebbe variante progettuale e/o sarebbe comunque soggetta a valutazioni ambientali autonome in forza della l.r. Piemonte n. 40/1998, tesi la cui infondatezza è giù  stata chiarita con riferimento al primo motivo di ricorso.<br /> Con il terzo motivo di ricorso il Comune censura l&#8217;utilizzo della cave Bettole, Cascina Cascinone e Cascina Pelosi. Di Cascina Pelosi si è giù  ampiamente detto. Anche per i siti di Bettole e Cascina Cascinone si può sviluppare identico ragionamento, essendo entrambi stati autorizzati dal Comune di Pozzolo Formigaro sin dal 2010 ed avendo il COCIV presentato regolare istanza di autorizzazione al subingresso, scrutinata favorevolmente con determinazione dirigenziale regionale n. 538 del 30 ottobre 2017 per quanto concerne Cascina Cascinone (cfr. doc. 4 della Regione) e n. 98 del 7.3.2017 per quanto concerne Bettole (cfr. doc. 5 della Regione). Anche in tal caso, pertanto, si tratta di siti tutti giù  in precedenza regolarmente autorizzati nei quali il controinteressato è semplicemente subentrato ad identiche condizioni. Nelle censure di fatto riaffiora l&#8217;infondato assunto che il mero subentro in siti di cava giù  autorizzati integri variante di progetto, giù  ampiamente smentito. Anche il terzo motivo di ricorso risulta quindi infondato.<br /> Con il quarto motivo di ricorso il Comune pone in dubbio i tempi e modi di coordinamento del PUD (piano di pertinenza ministeriale che attiene alla qualificazione dei materiali estratti come rifiuti o meno) e del PRML. Lo stesso ricorrente non nega che i due piani siano di competenza di soggetti diversi (ministeriale il primo e regionale il secondo) e che abbiano oggetti diversi in quanto il PUD, come detto, si focalizza in sì© sul materiale estratto in corso d&#8217;opera e le sue caratteristiche, mentre il PRML individua i luoghi di destinazione dei materiali. E&#8217; indubbio che i due piani debbano essere coordinati; è tuttavia frutto di apodittica tesi di parte ricorrente &#8211; che sul punto neppure indica quale sarebbe la pertinente disposizione &#8211; l&#8217;assunto secondo cui le modifiche del PUD debbano necessariamente precedere quelle del PRML.<br /> Innanzitutto in ricorso genericamente si afferma che la DGR impugnata avrebbe previsto l&#8217;utilizzo come sottoprodotto di materiali che invece devono essere trattati come rifiuti (la parte non chiarisce nè di quali materiali si tratti, nè perchè dovrebbero essere trattati come rifiuti, nè tantomeno da dove si evincerebbe che gli stessi hanno caratteristiche di rifiuto, nè come potrebbe un atto quale il PRML &#8211; che di per sì© si occupa della destinazione dei materiali &#8211; incidere invece sulla loro qualificazione, che appunto appartiene al PUD).<br /> La tesi di parte ricorrente sembra fondarsi unicamente sull&#8217;art. 8 del D.M. 161/2012 (oggi abrogato ma vigente all&#8217;epoca di approvazione della D.G.R. impugnata) secondo cui la destinazione del materiale escavato ad un sito diverso da quello indicato nel piano di utilizzo comporta ex se modifica sostanziale del piano e richiede, quindi, una nuova procedura di approvazione di quest&#8217;ultimo, in assenza della quale i materiali destinati aliunde si qualificano ex se rifiuti. La parte non riporta tuttavia per intero la disposizione, dalla quale non è affatto evincibile quanto sostanzialmente sottinteso dalla censura, ossia che la riapprovazione del PUD debba necessariamente precedere l&#8217;aggiornamento del PRML.<br /> Recitava infatti l&#8217;art. 8 del D.M. n .161/2012, nella parte pertinente e nella sua integralità : &#8220;In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l&#8217;esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all&#8217;articolo 5.<br /> 2. Costituisce modifica sostanziale:<br /> a) l&#8217;aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;<br /> b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;<br /> c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;<br /> d) la modifica delle tecnologie di scavo.<br /> 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.<br /> 4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.<br /> 5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà  essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.&#8221;<br /> Da una lettura complessiva della norma si evince dunque che il coordinamento tra PUD e PRML può avvenire progressivamente con modifiche del PUD anche successive alla individuazione di nuovi siti di destinazione del materiale; inoltre la fattispecie di cui al ricorso rientrerebbe, al più¹, nella lett. b) rispetto alla quale, a differenza dell&#8217;ipotesi della lett. a), non vi è neppure una previsione temporale massima per la modifica del PUD ma solo l&#8217;esigenza che il PUD sia coerentemente aggiornato prima dell&#8217;effettivo utilizzo delle nuove destinazioni individuate. Ancora, e a rigore, il comma 4 menziona la sola ipotesi di diverso utilizzo e non quella di mero diverso sito di destinazione a parità  di utilizzo.<br /> In definitiva nessuna astratta ed aprioristica illegittimità  delle modifiche al PRML è predicabile solo perchè il PUD non è stato preventivamente modificato. Tanto è vero che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la Regione Piemonte, nel proprio contributo alla conferenza di servizi che ha portato all&#8217;approvazione dell&#8217;atto impugnato, ha effettivamente e correttamente chiarito che &#8220;per i siti di cava non inseriti nel Piano di Utilizzo, eventualmente approvati con questo piano cave viene dichiarato che i proponenti procederanno a dare corso alla variante dello stesso ai sensi del DM. n. 161/2012&#8221;.<br /> Contrariamente a quanto assunto in ricorso non si è dunque verificata nessuna inversione logica tra le modifiche dei vari pertinenti piani il cui coordinamento può essere progressivo e procedere in parallelo.<br /> Il Comune menziona poi una frase della determina direttoriale n. 325 del 16.9.2015, del tutto avulsa dal contesto, e che, a suo dire, avrebbe sin da allora imposto lo stralcio dei siti Guendalina, Opera Pia e Cascinone da quelli di destinazione dei materiali del terzo valico, stralcio non rispettato dalla D.G.R. impugnata.<br /> La lettura che parte ricorrente offre dell&#8217;affermazione è tuttavia parziale e fuorviante; la proposta di stralcio è infatti, in detto atto, esplicitamente motivata in quanto i siti considerati &#8220;sono stati a suo tempo eliminati dagli elenchi delle autorizzazioni regionali&#8221;, con l&#8217;ulteriore precisazione della possibilità  di &#8220;instaurare opportune azioni di concertazione con la Regione Piemonte al fine di eventuali modifiche al vigente piano&#8221; (cfr. doc. 9 di parte ricorrente, p.4); in sostanza la problematica evidenziata non era in sì© l&#8217;esigenza di escludere i siti da quelli di destinazione del materiale bensì la mancanza di autorizzazione regionale delle cave; rimossa la problematica di mancanza di autorizzazione cadrebbe anche l&#8217;unico motivo posto nella menzionata determina direttoriale a fondamento dell&#8217;indicazione di &#8220;stralcio&#8221;. Il procedimento, nel suo complesso, si è poi evoluto proprio nel senso di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali, tant&#8217;è che, con i motivi aggiunti del presente giudizio, è stata appunto impugnata la deliberazione di Giunta Regionale 22 giugno 2018 n. 25-7082 relativa al giudizio di compatibilità  ambientale per il rilascio dell&#8217;autorizzazione al subingresso con ampliamento nel progetto di recupero ambientale del sito di cava Cascina Guendalina.<br /> Anche la determinazione del Ministero dell&#8217;ambiente n. 287 del l6/10/2016 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente) prescriveva lo stralcio dal piano dei siti Guendalina, Opera Pia e Cascinone &#8220;così come giù  espresso nella determina DVADEC-2015-0000325 del 16/5/2015&#8221;; posto che non vi è in atti nessuna determina n. 325 del &#8220;16/5/2015&#8221; ma unicamente la determina n. 325 del &#8220;16/9/2015&#8221; deve ritenersi che, per un refuso, il rinvio sia a tale ultimo atto il quale, come giù  detto, non imponeva ex se l&#8217;esclusione dei siti ma ne subordinava l&#8217;impiego ad apposite autorizzazioni regionali; ove per contro esistesse una determina del 16.9.2015 non depositata in giudizio si tratterebbe di una carenza istruttoria i cui effetti sfavorevoli non possono che gravare su parte ricorrete, posto che la parte avrebbe articolato una contestazione senza mettere il collegio in grado di ricostruire la sequenza procedimentale e il ragionamento esposto.<br /> In definitiva parte ricorrente tenta di prospettare come vizi aprioristici del provvedimento impugnato lo sviluppo di procedimenti complessi che fisiologicamente accompagnano le varianti e che devono necessariamente sussistere solo prima dell&#8217;effettivo impiego del sito.<br /> Anche il quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Con il quinto motivo di ricorso il Comune contesta innanzitutto l&#8217;inserimento dei siti di Cascina Bolla 1 e riserva Montemerla tra quelli di destinazione del materiale. Trattasi di siti che si trovano rispettivamente nel territorio dei diversi comuni di Alessandria e Tortona, rispetto ai quali, come eccepito dalle controparti, il Comune ricorrente, che dichiara di agire a tutela del proprio territorio, manca financo di legittimazione e/o interesse; peraltro, come osservato dal COCIV, gli aspetti di possibile interferenza con sistemi di acque pubbliche e riserve idriche oggetto della censura, sono stati oggetto di analisi nel contesto dell&#8217;apposita conferenza di servizi, la cui istruttoria ha quindi considerato la problematica semplicemente in questa sede riproposta. I pertinenti atti risultano dettagliatamente elencati dalla difesa COCIV nella memoria del 5.10.2018, senza alcuna specifica replica di parte ricorrente.<br /> Quanto al sito Vallemme (nel comune di Voltaggio) si tratta di sito giù  autorizzato sin dalla delibera CIPE 80/2006, il cui inserimento tra i siti di destinazione del terzo valico non è riconducibile alla D.G.R. qui impugnata e non può, per tali ragioni, essere in questa sede censurato.<br /> Da ultimo la parte ripropone contestazioni in relazione a Cascina Pelosi e Cascina Cascinone, giù  in precedenza valutate e respinte.<br /> Infine, nel corpo della censura, salvo generici e dunque inammissibili richiami a presunte carenze istruttorie, si afferma che la prescrizione relativa alla previsione di un sistema di trasporto ferro-gomma avrebbe dovuto essere necessariamente attuata preliminarmente all&#8217;adozione della D.G.R. impugnata. Anche rispetto a tale presunta necessaria precedenza della valutazione di un piano di trasporto ferro-gomma non è dato comprendere da dove la parte ricorrente la evinca. E&#8217; invece documentale che, con nota prot. 1612/2017, il COCIV abbia dato corso alla valutazione del progetto di trasporto ferro gomma, cui hanno fatto seguito ulteriori prescrizioni regionali.<br /> Resta il fatto che la censura si appunta sulla presunta necessaria anteriorità  del piano rispetto alla D.G.R. qui contestata, anteriorità  non prescritta da alcuna disposizione di legge o prescrizione emersa in sede di conferenza di servizi. In fatto, peraltro, COCIV ha dedotto (circostanza che deve ritenersi ammessa per mancata esplicita contestazione di controparte) a p. 16 della memoria del 5.10.2018, che il Comune ha anche scarso interesse alla contestazione posto che, per quanto riguarda l&#8217;abitato del Comune stesso, il Comune di Pozzolo ha emesso l&#8217;ordinanza n. 25 del 7.12.2015, che ha interdetto ai mezzi di trasporto del terzo valico la propria viabilità ; in prima battuta il sito di Cascina Romanellotta è stato raggiunto con una pista di cantiere che bypassa l&#8217;abitato di Pozzolo Formigaro e, come dedotto in replica dal Comune, intercetta sì la viabilità  pubblica ma nella sola strada Fossato; tuttavia, come precisato da COCIV (p. 7 della memoria depositata in data 11.9.2019), il tratto di strada interessato è giù  interrotto e occupato dal cantiere, dunque inaccessibile alla viabilità  pubblica. La contestazione, alla luce della concreta descrizione dei luoghi offerta dal solo COCIV, risulta quindi infondata.<br /> Ancora parte ricorrente lamenta (genericamente e con esposizione teorica) nel corpo del quinto motivo di ricorso la violazione del &#8220;principio di collegialità &#8221; della conferenza di servizi istruttoria; la questione viene riproposta nei motivi aggiunti in cui verrà  meglio analizzata, posto che l&#8217;esposizione del quinto motivo del ricorso introduttivo neppure consente di comprendere in cosa concretamente tale violazione sarebbe consistita, fatta salva la riproposizione, in altra forma, della infondata tesi per cui il piano del traffico ferro-gomma avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione preventiva rispetto alla D.G.R. impugnata.<br /> Il quinto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.<br /> Con l&#8217;ultimo motivo di ricorso principale si lamenta che, posto che la DGR impugnata conterrebbe una lunga serie di prescrizioni, per ciù² solo sarebbe vanificato il senso dell&#8217;approvazione del PRML.<br /> Parte ricorrente invoca, nelle successive memorie, l&#8217;applicazione di una serie di precedenti giurisprudenziali riferiti a procedimenti di VIA/VAS e non certo all&#8217;approvazione di un PRML; in ogni caso la parte prospetta la sua censura in termini &#8220;quantitativi,&#8221; limitandosi a contestare il numero di pagine contenenti prescrizioni (peraltro poste, in linea teorica, a maggior tutela dei territori interessati), senza neppure offrire una ricostruzione di merito del contenuto dell&#8217;autorizzazione e delle prescrizioni stesse, ricostruzione che, sola, potrebbe consentire di arrivare ad affermare l&#8217;ipotesi estrema, ancorchè teoricamente possibile, che il numero di prescrizioni è tale per incidenza sostanziale da sconfessare il contenuto dell&#8217;autorizzazione.<br /> L&#8217;intero ricorso introduttivo risulta in definitiva infondato nel merito, aspetto che assorbe l&#8217;eccezione di inammissibilità  prospettata da COCIV.<br /> Con il ricorso per motivi aggiunti il Comune ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale del 22.6.2018 n. 25-7082 recante il giudizio di compatibilità  ambientale e rilascio dell&#8217;autorizzazione al subingresso di COCIV nel progetto di variante con ampliamento del recupero ambientale del sito di cava di C.na Guendalina, deducendo innanzitutto in via derivata le censure giù  proposte con il ricorso principale. La loro giù  ritenuta infondatezza porta alla reiezione della censura anche in via derivata.<br /> Con l&#8217;ottavo motivo esposto nei motivi aggiunti si contesta che l&#8217;originaria autorizzazione relativa al sito Cascina Guendalina non prevedeva la possibilità  di riempimento con materiali scavati in cantieri esterni; inoltre non sarebbe stato considerato che il sito si trova in area di interesse archeologico per la quale le NTA, art. 40 bis, del PRG consentirebbero, dopo la coltivazione, solo la messa a dimora della coltre di terreno vegetale precedentemente recuperata.<br /> L&#8217;invocato art. 40 bis delle NTA per le aree di interesse archeologico, nella parte qui rilevante e nella sua versione integrale, prevede: &#8220;&#038;.la coltivazioni di nuove cave di estrazione di materiale naturale sono ammesse alle seguenti condizioni:<br /> a &#8211; il progetto di coltivazione di cava preveda il recupero morfologico delle aree escavate da attuarsi mediante il completo riempimento dell&#8217;area coltivata esclusivamente con materiali naturali al fine di ripristinare l&#8217;altimetria e le quote originarie dell&#8217;area di intervento;<br /> b- le operazioni di recupero prevedano il ripristino di tutti gli elementi caratterizzanti della centuriazione eventualmente interrotti o interessati dai lavori di escavazione e qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico si garantiscano, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa ed un adeguato livello di manutenzione nel caso che gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità  del complessivo itinerario storico;<br /> c &#8211; le operazioni di recupero ambientale prevedano la piantumazione di filari di gelsi lungo i confini dell&#8217;area di intervento con le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione&#8221;.<br /> Innanzitutto, e come osservato da COCIV, dal disposto della NTA appena riportato non si evince affatto l&#8217;asserito divieto di riempimento della cava con materiali provenienti dall&#8217;esterno ma solo la prescrizione che si tratti di materiale naturale. Arbitraria è pure la tesi secondo cui, all&#8217;esito della coltivazione della cava (giù  in precedenza avvenuta ed autorizzata dal Comune e sulla quale l&#8217;attività  di COCIV interverrebbe quindi per la fase di riempimento e non per la fase di scavo), sarebbe consentita la sola rimessa di dimora dello strato di circa 40 cm di terreno vegetale precedentemente recuperato. Invero, come osservato da COCIV, la disposizione prescrive, per contro, l&#8217;obbligo di completo riempimento con ripristino di altimetria e quote originarie, con materiali naturali (cfr. doc. 42 di parte ricorrente).<br /> Ancora il Comune contesta che non sarebbe stata debitamente coinvolta nel procedimento la soprintendenza archeologica la quale invece, come risulta dai docc. 25, 26 e 27 depositati da COCIV, risulta essere stata costantemente destinataria dell&#8217;attività  istruttoria volta al rilascio della contestata autorizzazione; ne consegue che non è neppure corretto che la Soprintendenza archeologica sia stata pretermessa mentre, più¹ ragionevolmente, può opinarsi che la stessa, debitamente coinvolta, non abbia mosso obiezioni in quanto l&#8217;intervento che si andava a proporre non comportava lo scavo (giù  avvenuto) ma piuttosto il ripristino secondo le prescrizioni delle NTA.<br /> Anche l&#8217;ottavo motivo di ricorso è quindi infondato.<br /> Con il nono motivo di ricorso si torna a sostenere che la Soprintendenza non sarebbe stata coinvolta, circostanza smentita dalla documentazione in atti. Si afferma poi che l&#8217;esito della conferenza di servizi sarebbe viziato in quanto la Direzione opere pubbliche &#8211; Settore infrastrutture strategiche, pacificamente debitamente coinvolta, avrebbe omesso di esprimere una posizione adducendo a giustificazione la pendenza del presente contenzioso mentre l&#8217;ARPA, riservatasi di esprimere successivamente un parere, non lo avrebbe fatto pervenire. Come evidenziato da COCIV (senza contestazione sullo specifico punto di parte ricorrente), innanzitutto, l&#8217;ARPA avrebbe giù  espresso le necessarie prescrizioni inerenti il sito cascina Guendalina in fase di approvazione del PUD di cui al provvedimento del Ministero dell&#8217;Ambiente prot. DVA n. 309/2017; è quindi del tutto ragionevole che l&#8217;ARPA abbia ritenuto superfluo reiterare prescrizioni giù  dettate per il parallelo PUD.<br /> Per altro, al di là  della discutibile posizione assunta dalla Direzione opere pubbliche (la pendenza di un contenzioso, senza peraltro alcun provvedimento sospensivo adottato, non giustifica certo una amministrazione a tenere condotte inerti), la censura travisa il senso stesso della conferenza di servizi; quest&#8217;ultima è un modulo semplificatorio che impone a tutte le amministrazioni interessate da interventi particolarmente complessi di esprimersi in un unico contesto e in determinati tempi, affinchè l&#8217;istante riceva una risposta unitaria (se necessario anche adottata a maggioranza) e tempestiva. Il senso della censura proposta parrebbe invece interpretare l&#8217;istituto nel senso esattamente opposto al suo effettivo scopo, e tale per cui la mera (oltre che ingiustificata) inerzia di una sola amministrazione interessata paralizzerebbe l&#8217;intero procedimento; per quanto concerne l&#8217;ARPA, considerati i pareri giù  espressi, verrebbe attribuito alla conferenza di servizi un ulteriore effetto contrario al senso stesso dell&#8217;istituto, ossia un effetto aggravatore (anzicchè semplificatorio), con obbligo di reiterazione di prescrizioni giù  dettate.<br /> La censura è dunque palesemente infondata.<br /> Con il decimo motivo di ricorso si ribadisce l&#8217;assunto, giù  ritenuto infondato, secondo cui la mancata pronuncia espressa della Direzione opere pubbliche avrebbe dovuto comportare una conclusione negativa ovvero una sospensione (non è dato sapere se <em>sine die</em>) del procedimento, nonchè la tesi per la quale la modifica del PUD avrebbe necessariamente dovuto avvenire prima di quella del PRML e l&#8217;assunto per il quale il piano trasporto ferro-gomma dovrebbe essere ostativo, in questo caso, all&#8217;autorizzazione all&#8217;utilizzo di un singolo sito di cava.<br /> Le tesi sono giù  state confutate in sede di analisi del ricorso principale e per le stesse ragioni devono essere respinte.<br /> Tra l&#8217;altro parte ricorrente omette di riferire di avere, nelle more del giudizio, anche interdetto la circolazione dei mezzi pesanti sulla strada Fossato (ordinanza n. 3 del 29/01/2018) con provvedimento che, pur allo stato contestato da COCIV in giudizio, risulta superato in quanto l&#8217;accesso a Cascina Guendalina avviene tramite piste di cantiere e senza alcun utilizzo di viabilità  pubblica. La circostanza, omessa nella descrizione di parte ricorrente, non ha visto alcuna puntuale replica da parte del Comune.<br /> Infine è pacifico che l&#8217;aggiornamento del PUD con l&#8217;inserimento di Cascina Guendalina tra i siti di riserva è avvenuto con il provvedimento direttoriale del Ministero dell&#8217;ambiente DVA n. 309/2017 (cfr. doc. 9 della Regione Piemonte), dunque prima della DGR impugnata con i motivi aggiunti; inoltre, e come giù  rilevato in sede di analisi del ricorso principale, le criticità  inerenti Cascina Guendalina in precedenza rilevate dal Ministero riguardavano unicamente la mancanza di autorizzazione regionale, intervenuta appunto con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.<br /> Anche il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza, salvo che nei confronti dei Ministeri resistenti, che hanno svolto difese di mero stile.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> respinge il ricorso principale e per motivi aggiunti;<br /> condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente COCIV e Regione Piemonte le spese di lite, liquidate in favore di ciascuna in € 4000,00 oltre IVA e CPA; restano compensate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2018 n.1098</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2018-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2018 n.1098</a></p>
<p>Pres. Severini/Est. Lotti In tema di adeguamento tariffario nelle concessioni di servizi Contratti P.A. – Concessione di servizi – Adeguamento tariffario – Silenzio assenso – Inapplicabilità – Ragioni   In tema di adeguamento tariffario, non può dirsi operante la fattispecie del silenzio-assenso di cui all’art. 20, l. 241/1990, caratterizzandosi la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2018-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2018 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini/Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>In tema di adeguamento tariffario nelle concessioni di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Concessione di servizi – Adeguamento tariffario – Silenzio assenso – Inapplicabilità – Ragioni<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di adeguamento tariffario, non può dirsi operante la fattispecie del silenzio-assenso di cui all’art. 20, l. 241/1990, caratterizzandosi la valutazione ministeriale, in tal caso, per la sua natura discrezionale che comporta l’inammissibilità dell’azione di adempimento. In effetti, l’azione di accertamento consentita solo in caso di attività vincolata o quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.<br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 21/02/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01098/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04889/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2016, proposto da: <br /> Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Soc. Strada dei Parchi s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Angelo Clarizia e Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 04234/2016, resa tra le parti, concernente l’aggiornamento tariffario per il 2015.<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Strada dei Parchi s.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’Avvocato generale dello Stato Fedeli, e gli avvocati Vagnucci, in dichiarata delega dell&#8217;avv. Cancrini, Angelo Clarizia e Sara Di Cunzolo;<br />   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p> Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. III, con sentenza 7 aprile 2016, n. 4234, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 dicembre 2014, n. 577 e la nota prot. 11624 del 31 dicembre 2014 della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 570 del 29 dicembre 2014.<br /> La sentenza ha rilevato che:<br /> &#8211; il decreto n. 577 del 31 dicembre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, ha disposto che <em>“l&#8217;aggiornamento tariffario applicabile per l&#8217;anno 2015 dalla concessionaria autostradale Società Strada dei Parchi S.p.A., con decorrenza 1° gennaio, è approvato in misura pari all&#8217;1,50 per cento”;</em><br /> &#8211; la determinazione ministeriale impugnata è intervenuta nell’ambito di una concessione di servizio pubblico;<br /> &#8211; tale qualificazione giustifica i penetranti poteri di vigilanza e controllo della struttura di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e trasporti e, specificamente, la complessa procedura prevista in convenzione per determinare l&#8217;adeguamento tariffario, sulla base di parametri che non sono contestati dalle parti;<br /> &#8211; il meccanismo di adeguamento tariffario, individuato nella convenzione unica e invocato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, trae origine dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, che ha introdotto il metodo del <em>price cap</em> quale criterio generale di definizione tariffaria per imprese che svolgono servizi di pubblica utilità;<br /> &#8211; il fondamento normativo dell’adeguamento tariffario annuale, nonché della attribuzione al CIPE del potere di determinarne la misura, si rinviene nell’art. 2, comma 83, d.-l. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall’art. 1, comma 1030, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007))</em>;<br /> &#8211; la delibera del CIPE esegue il dettato normativo disponendo, in termini di cogenza (esplicitati dall’uso dell’indicativo presente) che “le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula: (delta)T minore o eguale (delta) P &#8211; X + (beta) (delta) Q” e la convenzione unica all’art. 15 riprende tale formula;<br /> &#8211; nell&#8217;ambito della convenzione, ed in particolare nel piano finanziario, si evincono obblighi di ingenti investimenti della concessionaria, sia per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per nuove opere, di miglioramento e completamento infrastrutturali;<br /> &#8211; pertanto, la fissazione dei parametri per l’individuazione dell’adeguamento tariffario è stata oggetto di valutazione in sede di gara, rimanendo evidente che il rapporto concessorio deve trovare un corretto equilibrio finanziario sul piano degli investimenti e della remunerazione del capitale attraverso la gestione delle infrastrutture autostradali;<br /> &#8211; l&#8217;incremento di tariffa, come osservato dalla stessa Amministrazione, non è automatico, ma consegue a tali controlli;<br /> &#8211; merita adesione la tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui i provvedimenti impugnati sono stati adottati in violazione di specifiche previsioni normative convenzionali che disciplinano l’adeguamento tariffario annuale, a fronte di un’articolata e specifica disciplina (cfr. art. 18 della Convenzione unica), che individua esattamente le modalità mediante le quali il concedente deve addivenire alla individuazione dell’incremento tariffario;<br /> &#8211; le determinazioni impugnate non sfuggono ai rilievi della ricorrenti in ordine al palese difetto di motivazione e di istruttoria, considerato peraltro che il decreto ministeriale non si sofferma in alcun modo sulle ragioni che hanno indotto a derogare al meccanismo convenzionale sopra descritto;<br /> &#8211; viceversa non risulta fondato l’ulteriore profilo di censura con il quale la ricorrente deduce la formazione del silenzio-assenso per decorso del termine prescritto dall’articolo 21, comma 5, d.-l. 24 dicembre 2003, n. 355, in base al quale l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il decreto interministeriale di approvazione o rigetto delle variazioni tariffarie proposte entro il 15 dicembre.<br /> L’appellante contestava la sentenza, per non aver tenuto nella debita considerazione che l&#8217;incremento tariffario riconosciuto per l&#8217;anno 2015 alla concessionaria è connotato dal carattere di provvisorietà, in quanto non si prefigge di esaurire il riconoscimento dell&#8217;adeguamento tariffario spettante al concessionario sulla base della spesa riconosciuta ai fini regolatori.<br /> Con l’appello in esame chiedeva, quindi, la reiezione del ricorso di primo grado.<br /> Si costituiva Strada dei Parchi s.p.a., chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha disatteso taluni profili di doglianza dedotti in primo grado e la stessa domanda di risarcimento del danno articolata dalla ricorrente a corredo dell&#8217;atto impugnatorio.<br /> All’udienza pubblica del 5 dicembre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione. </p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p> 1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta da Strada dei Parchi s.p.a. per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.<br /> L’infondatezza dell’appello, in sintesi, si basa sulla considerazione che l’adeguamento tariffario riconosciuto alla Strada dei Parchi s.p.a. non deriva, senza adeguata ragione, dall’applicazione dei criteri e dei parametri della Convenzione che regola i rapporti patrimoniali tra le parti; tale scostamento rispetto ai parametri convenzionali determina l’illegittimità dei decreti impugnati, nella parte in cui dispongono unilateralmente un adeguamento tariffario svincolato dai criteri convenuti.<br /> 2. In specifico, la quantificazione tariffaria contestata viene dal Ministero ricollegata alla direttiva dello stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014, n. 570 in cui <em>«viene definito obiettivo prioritario di interesse pubblico l’adozione, da parte della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, di ogni misura idonea a consentire l’attenuazione degli aumenti tariffari autostradali al fine di favorire il superamento dell’attuale congiuntura economico-finanziaria”</em> e con cui viene<em> “demandato alla predetta Direzione generale il porre in essere, nell’ambito del quadro regolatorio vigente, il contenimento degli adeguamenti tariffari per l’anno 2015, entro la soglia massima dell’1,5 per cento, pari al tasso d’inflazione programmata».</em><br /> Il gravato decreto ministeriale 31 dicembre 2014, n. 577, che dispone la quantificazione del coefficiente nella misura del 1,50%, trae origine dall’anzidetta direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come si evince dalle sue premesse.<br /> Inoltre, quanto a contenuto, non può il Collegio non rilevare che l’impugnato decreto 29 dicembre 2014, n. 570, stabilendo l’aggiornamento tariffario nella misura dell’1,5%, determina d’autorità l’adeguamento delle tariffe di tutte le concessionarie autostradali nella misura dell’1,5%, &#8211; pari al tasso di inflazione programmata di cui al Documento di Economia e Finanza &#8211; DEF 2014 &#8211; disattendendo le componenti della formula di adeguamento pur stabilita pattiziamente (e dunque con effetti vincolanti salva la dimostrazione – di cui non è dato conto – delle ragioni sopravvenute di pubblico interesse), con la Convenzione di concessione (in specifico: il fattore X pari al 2,56%, il fattore K, l’indicatore di qualità).<br /> Lo scostamento tra il coefficiente proposto sulla base della Convenzione (9,06%) e quello unilateralmente determinato dal Ministero (1,5%), deroga ai criteri e parametri previsti con la Convenzione.<br /> Il Collegio osserva che dagli atti impugnati non risulta data adeguata dimostrazione, come riguardo alla singola concessione autostradale era invece onere del Ministero offrire, delle specifiche e sopravvenute ragioni di pubblico interesse che giustificano, per principio intrinseco all’istituto alla concessione pubblica, la deroga a quanto pattuito. La via avrebbe potuto essere percorsa essendo immanente alla concessione, posto che questa viene comunque data nell’interesse pubblico: una concessione di beni infatti in tanto si giustifica in quanto, pur generando un uso speciale in luogo di quello generale, costituisce un mezzo per un migliore e più efficiente perseguimento dell’interesse pubblico immanente alla natura dell’area concessa (cfr. art. 37 Cod. nav.; Cons. Stato, VI, 19 aprile 1995, n. 352; V, 6 novembre 2017, n. 5093), il che in principio vale anche per le concessioni di beni e servizi. Ma la pretermissione della dimostrazione ha qui condotto al lamentato atto illegittimo, giacché non basta il generico richiamo, mediante la detta direttiva, a <em>“l’attenuazione degli aumenti tariffari autostradali al fine di favorire il superamento dell’attuale congiuntura economico-finanziaria”</em>.<br /> 3. La detta non giustificata deroga della convenzione autostradale (c.d. <em>Convenzione Unica</em>) implica anche, come sua conseguenza, la violazione dell’art. 2, comma 83, d.-l. n. 262 del 2006 come modificato dall’art. 1, comma 1030, l. n. 296 del 2006, secondo cui: «<em>le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:</em><br /> <em>a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;</em><br /> <em>b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;</em><br /> <em>c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;</em><br /> <em>d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;</em><br /> <em>e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l’esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l’esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;</em><br /> <em>f) la individuazione del momento successivamente al quale l’eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d’impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;</em><br /> <em>g) il riequilibrio dei rapporti concessori, </em>[in particolare]<em> per quanto riguarda l’utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale);</em><br /> <em>h) l’introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento;</em><br /> <em>i) l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio»</em>.<br /> Le dette regole sono implicitamente sottoposte – riguardo a quanto sopra si è qui rilevato in tema di motivazione &#8211; alla clausola <em>rebus sic stantibus</em>. Non essendo questa superata in ragione del descritto difetto di motivazione, ne viene che sussiste anche la violazione di detta normativa.<br /> 4. Nemmeno rileva la circostanza, richiamata in premesse della direttiva n. 570 del 29 dicembre 2014, per cui <em>“i Concessionari autostradali si sono dichiarati disponibili ad un’applicazione per l’anno 2015 dell’aumento tariffario dell’1,5 per cento”</em>:nella specie, l’appellata Strada dei Parchi s.p.a. non ha manifestato disponibilità o adesione alla misura contestata, come invece hanno fatto altri concessionari con libere scelte, non opponibili all’appellata Strada dei Parchi s.p.a..<br /> 5. La considerazione, del Ministero appellante, per cui l’incremento tariffario riconosciuto per l’anno 2015 alla concessionaria è<em> provvisorio</em>, in quanto non si prefiggerebbe di <em>“esaurire il riconoscimento dell’adeguamento tariffario spettante al concessionario sulla base della spesa riconosciuta ai fini regolatori, che verrebbe comunque riconosciuto nei successivi anni”</em>, è inidoneo a fondare il decreto di adeguamento impugnato.<br /> Il decreto, infatti, non richiama previsioni che indichino che la diminuzione tariffaria può essere poi recuperata attraverso il meccanismo descritto, giacché non contiene riferimenti all&#8217;eventuale recupero tariffario nel periodo residuo di concessione.<br /> Peraltro, ai sensi della delibera CIPE n. 39 del 2007, l’istituto delle cd. “poste figurative”, cui il Ministero fa riferimento, non rileva per l’<em>adeguamento</em> tariffario annuale, perché operano in relazione al diverso tema dell’<em>aggiornamento quinquennale</em> del PEF: è diverso, anche quanto a finalità, l’oggetto dei due procedimenti regolatori.<br /> Infatti, l’art. 18 della Convenzione Unica dispone: «<em>il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi” e che “il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione».</em><br /> Inoltre, l’art. 21, comma 5, d.-l. n. 355 del 2003 prevede che <em>«il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte</em>».<br /> L’adeguamento tariffario, quindi, costituisce un adempimento annuale funzionale ad aggiornare il corrispettivo tariffario alla luce al concreto svolgimento del rapporto concessorio, per rendere aderente la remunerazione del Concessionario rispetto, ad esempio, agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione.<br /> Ad altra finalità è soggetto l’aggiornamento del PEF, come disposto dall’art. 5.2 della delibera CIPE n. 39/2007, secondo cui <em>«il piano economico-finanziario è sottoposto ad aggiornamento al termine di ciascun periodo regolatorio nonché, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 82 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».</em><br /> Inoltre, secondo il successivo art. 5.3, stabilisce: «<em>nell’ambito dell’aggiornamento del piano economico-finanziario si procede in ogni caso:</em><br /> <em>a) al calcolo dei costi ammessi per il successivo periodo regolatorio;</em><br /> <em>b) al riconoscimento tra i costi ammessi dei maggiori oneri eventualmente derivanti da eventi di forza maggiore o fatto del terzo;</em><br /> <em>c) alla deduzione dai costi ammessi di eventuali altri importi da recuperare (es. sanzioni o penali);</em><br /> <em>d) all’aggiornamento delle stime di traffico;</em><br /> <em>e) alla rideterminazione del parametro X da applicare nel periodo successivo»</em>.<br /> L’aggiornamento del PEF, dunque, non rappresenta in via diretta un ordinario adempimento annuale ma uno strumento per verificare, al termine di ciascun periodo regolatorio, l’eventuale necessità di riequilibrio della concessione attraverso l’aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della Concessione, per garantirne la sostenibilità finanziaria. Le sue conclusioni possono costituire una base per la motivazione di cui sopra si è detto, ma non la esauriscono.<br /> 6. L’appello incidentale della concessionaria ipotizza che il provvedimento è stato emanato oltre il termine dell’art. 21, comma 5, d.-l. 24 dicembre 2003, n. 355, per il quale la data entro la quale va adottato il decreto interministeriale di approvazione o rigetto delle variazioni tariffarie proposte è al 15 dicembre di ogni anno.<br /> Tale rilievo è infondato.<br /> Infatti, in primo luogo, questo termine è ordinatorio, senza profili di perentorietà o decadenza nel potere di provvedere all’approvazione.<br /> Peraltro, la Convenzione di concessione riconduce gli ordinari adeguamenti tariffari a specifici presupposti, e tramite la formula ivi indicata, dove le variabili riguardano la produttività e la qualità del servizio, e tende a garantire che gli adeguamenti tariffari spettino solo in caso di effettivo miglioramento dell’efficienza del servizio.<br /> In relazione a tali presupposti, la Convenzione attribuisce al concedente il potere di valutazione della congruità degli adeguamenti, che si esaurisce in un’attività non vincolata negli esiti, e che non si concretizza nell’applicazione di mere formule algebriche.<br /> Ad esempio, in relazione alla componente K della formula tariffaria, il riconoscimento degli investimenti effettuati avviene soltanto a seguito di specifica istruttoria riguardante la verifica tecnica del costo dei lavori effettuati.<br /> In questo quadro, possono valere i maggiori compensi pretesi che, ai sensi dell’articolo 29 della Convenzione unica di concessione, vengono riconosciuti ad investimento soltanto dopo che il concedente ha verificato l’insussistenza di responsabilità della concessionaria appaltatrice nella causazione dei danni.<br /> 7. Nella fattispecie, pertanto, non si è formata un’autorizzazione <em>per silentium</em> secondo cui l’aumento tariffario sarebbe stato concesso nella misura indicata dalla ricorrente in primo grado e tacitamente approvato dai Ministeri ai sensi dell’art. 20 l. n. 241 del 1990.<br /> Inoltre, dall’accertata natura discrezionale della valutazione discende l’inammissibilità della proposta azione di adempimento, perché azione di accertamento, consentita soltanto <em>“in caso di attività vincolata o quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.</em><br /> Nella fattispecie, il procedimento di formalizzazione del decreto interministeriale per l’adeguamento tariffario non è composto di solo un accertamento tecnico, poiché richiede una valutazione, quand’anche tecnica, sulla sussistenza dei presupposti della formula tariffaria, frutto di un giudizio tecnico rimesso alla sola pubblica amministrazione: dal che l’inammissibilità della proposta azione di accertamento.<br /> Pertanto, non è dato accertare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, condannando l’Amministrazione a concedere l’adeguamento tariffario richiesto ex art. 31 comma 3 Cod. proc. amm., poiché il giudice non può esaminare la fondatezza della pretesa se l’accertamento è subordinato a un’articolata istruttoria.<br /> 8. Alla luce delle predette argomentazioni, gli appelli principale ed incidentale vanno respinti in quanto infondati.<br /> Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti morivi (reciproca soccombenza). </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br /> Definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale, come in epigrafe indicati, li respinge.<br /> Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Claudio Contessa, Consigliere<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Daniele Ravenna, Consigliere          </p>
<p>    <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2018-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2018 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a></p>
<p>Pres. Scola – Est. Meschino Esso Italiana S.r.L. (Avv.ti M. Siragusa, G.C. Rizza, A. De Stefano) c/ AGCM (Avv. Stato); Alitalia-Linee aeree italiane S.r.L. (N.C.) Processo amministrativo – Controinteressato – Mancata notificazione – Errore scusabile – Sussiste – Ragioni – Orientamento giurisprudenziale – Affidamento – Conseguenze – Ricorso – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scola – Est. Meschino<br /> Esso Italiana S.r.L. (Avv.ti M. Siragusa, G.C. Rizza, A. De Stefano) c/ AGCM (Avv. Stato); Alitalia-Linee aeree italiane S.r.L. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressato – Mancata notificazione – Errore scusabile – Sussiste – Ragioni – Orientamento giurisprudenziale – Affidamento – Conseguenze – Ricorso – Ammissibilità – Integrazione del contraddittorio – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove la stessa amministrazione non individui soggetti suscettibili di subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorso proposto non è inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati (1), comporta sul piano fattuale l’apparenza di una regola conforme, tale da ingenerare nel ricorrente l’affidamento circa la sussistenza di un corrispondente indirizzo ermeneutico (2). La peculiare situazione processuale che ne deriva è atta a giustificare la concessione dell’errore scusabile (del ricorrente che abbia omesso di notificare ad un controinteressato processuale in assenza di coinvolgimento dello stesso in sede procedimentale) e la connessa disposizione di integrazione del contraddittorio, nel quadro del bilanciamento dei valori in gioco che, modulato in relazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’eventuale (non prevedibile) overruling, consente e impone la rimessione in termine (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., Sez. IV, nn. 4703/2012, 677/2012, 2968/2011, 2096/2010.<br />
(2) Cfr., Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso r.g.a.n. 8752/2013, proposto dalla s.r.l. Esso Italiana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, G. Cesare Rizza e Alessandro De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza di Spagna, 15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.g.c.m.), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
s.p.a. Alitalia-Linee aeree italiane, in amministrazione straordinaria, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I, n. 9261/2013, resa tra le parti e concernente <i>sanzioni per comportamento anticoncorrenziale</i>.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante appellata.<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, il Consigliere Maurizio Meschino e uditi, per le parti, gli avvocati Alessandro De Stefano, Mario Siragusa, G. Cesare Rizza e l’avvocato dello Stato Anna Colabolletta.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il provvedimento 14 giugno 2006 n. 15604, emesso a conclusione del procedimento istruttorio n. I641, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito Autorità), sanzionava le società Eni s.p.a., Esso Italiana s.r.l., Kuwait Petroleum Italia s.p.a., Shell Italia s.p.a., Shell Italia Aviazione s.r.l., Tamoil Italia s.p.a. e Total Italia s.p.a., per aver messo in atto un&#8217;intesa unica e complessa, che aveva ripartito il mercato della fornitura di <i>jet fuel</i> (carburante per aerei a turbina) e impedito l&#8217;ingresso di nuovi operatori, nonché per aver attuato un intenso e continuativo scambio d’informazioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi, in violazione dell&#8217;articolo 81 del Trattato U.e..<br />
Il provvedimento veniva impugnato e fatto salvo dal giudice amministrativo, anche nel secondo grado di giudizio.<br />
2. In seguito, con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2013, Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. conveniva in giudizio Esso Italiana s.r.l., insieme con Eni s.p.a. e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., dinanzi al Tribunale civile di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente subìti a causa dell&#8217;intesa così accertata ed indicati in oltre 900 milioni di euro.<br />
3. La Esso, rappresentando la necessità di accedere a documenti acquisiti al fascicolo del sopra citato procedimento, onde apprestare adeguatamente in causa le proprie difese, con istanza 25 marzo 2013, chiedeva all’Autorità, in via principale, di accedere ed estrarre copia integrale o di tutti i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio del relativo procedimento, ovvero, in subordine, di un numero di documenti, provenienti da Alitalia o relativi alla sua posizione, parzialmente o totalmente coperti dal segreto, o di tutti i documenti versati nel fascicolo del procedimento, dopo la data di chiusura della fase istruttoria.<br />
L’Autorità, con il provvedimento 24 aprile 2013 n. 25802, respingeva l’istanza, ricordando che la Esso, in quanto parte del procedimento, avrebbe già posseduto la documentazione richiesta, nella versione accessibile alle parti, e che il T.a.r. per il Lazio avrebbe respinto un’analoga richiesta, fatta da Alitalia in riferimento allo stesso procedimento, con la sentenza n. 1344/2012, affermante con chiarezza che <i>“le prerogative di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241 del 1990 non possono risultare più ampie di quelle riconosciute dall’art. 13 del d.P.R. n. 217/1998 alle parti nel corso del procedimento. Non appaiono quindi sussistere i presupposti per consentire a codesta società di accedere a documenti richiesti, in quanto coperti da riservatezza ai sensi del suddetto art. 13, commi 2 e 3”</i>.<br />
4. La s.r.l. Esso Italiana (in seguito solo ricorrente), con il ricorso n. 4902/2013, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, chiedeva:<br />
-a) l’annullamento del detto provvedimento dell’Autorità e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;<br />
&#8211; b) l’accertamento del diritto di accedere e di estrarre copia degli atti del suddetto procedimento e che fosse disposta: 1) in via principale, l’esibizione immediata di tutti i documenti acquisiti al fascicolo del procedimento A.g.c.m. n. I641, nella lo<br />
5. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione I, con la sentenza n. 9261/2013, dichiarava il ricorso inammissibile, compensava le spese di lite in ragione della metà e condannava la Esso alla rifusione del residuo in favore dell’Autorità, liquidandolo in euro duemilacinquecento/00.<br />
6. Con l’appello in epigrafe si chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e con ciò che sia disposta, ai sensi dell’art. 116, c.p.a., l’esibizione immediata:<br />
&#8211; in via principale, di tutti i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio del procedimento dell’Autorità n. I641, nella versione non coperta dal segreto;<br />
&#8211; ove ciò non sia ritenuto praticabile, in via subordinata: a) di tutti i documenti del fascicolo istruttorio provenienti da Alitalia e parzialmente o totalmente secretati, identificati, nell’indice allegato alla comunicazione delle risultanze istruttorie<br />
In estremo subordine, ove questo Consiglio di Stato ritenesse di non potersi pronunciare nel merito, si chiede di disporre il rinvio al T.a.r. per il Lazio, Roma, affinché il giudizio ivi prosegua e venga definito, previa integrazione del contraddittorio.<br />
7. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nella sentenza di primo grado si procede, in via preliminare, ad accertare se, ai sensi dell’art. 116, c.p.a., il ricorso sia inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato e si afferma al riguardo, in sintesi, che:<br />
&#8211; nella specie, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. <i>c</i>), legge n. 241/1990, l’Alitalia ha di certo la qualità di controinteressato nel giudizio instaurato dalla Esso, poiché la documentazione richiesta potrebbe ledere il suo diritto alla riservate<br />
&#8211; non varrebbe in contrario la deduzione della ricorrente per cui, non avendo l’Autorità applicato nel procedimento <i>de quo</i> l’art. 3, d.P.R. n. 184/2006 (<i>Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi</i>), per i<br />
&#8211; tale soluzione non è infatti condivisibile &#8211; prosegue il primo giudice &#8211; poiché subordina l’individuazione del controinteressato nel processo, spettante al giudice secondo la normativa processuale, alla condotta tenuta dall’amministrazione durante l’ant<br />
2. Nell’appello:<br />
-a) si censura, anzitutto, la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, affermando che la giurisprudenza del Consiglio di Stato &#8211; non condivisa in primo grado &#8211; risponderebbe nel modo più efficace alla <i>ratio</i> della disciplina sulla partecipazione<br />
-b) ciò rilevato, si deduce altresì che comunque il primo giudice, una volta ritenuti sussistenti interessi confliggenti di terzi, avrebbe al più dovuto qualificare la mancata notificazione come errore scusabile e disporre l’integrazione del contraddittor<br />
3. Il collegio condivide la censura per cui nel caso in esame si sarebbe dovuto riconoscere alla ricorrente l’errore scusabile e disporre l’integrazione del contraddittorio, per le ragioni che ora si espongono.<br />
All’atto della notificazione del ricorso di primo grado (in data 27 maggio 2013) risultava infatti alla ricorrente un ribadito orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove la stessa amministrazione non individui soggetti suscettibili di subìre un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorso proposto non è inammissibile per difetto di notificazione ad uno dei controinteressati, come affermato nelle citate sentenze di questo Consiglio (sez. IV, n. 2093/2010 e n. 2968/2011) nonché, si soggiunge, confermato anche successivamente (Sez. VI, n. 677 e n. 4703 del 2012).<br />
Sussisteva perciò oggettivamente la situazione per cui poteva dirsi creata sul piano fattuale “<i>l’apparenza di una regola …conforme</i>” e quindi ingenerato nella ricorrente l’affidamento circa la sussistenza di un corrispondente indirizzo ermeneutico, “<i>in assenza di indici di prevedibilità della correlativa modificazione</i>” (Cass. civ., sez. un., sent. 11 luglio 2011 n. 15144).<br />
Pertanto, nel momento in cui il primo giudice ha ritenuto di non applicare l’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto e contestualmente ha altresì espressamente individuato almeno un controinteressato (Alitalia), si è determinata una peculiare situazione processuale atta a giustificare la concessione dell’errore scusabile e la connessa disposizione d’integrazione del contraddittorio, nel quadro del bilanciamento dei valori in gioco che, modulato in relazione “<i>alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’eventuale (non prevedibile) </i>overruling”, consente e impone la rimessione in termine (Cass. civ., sez. un. cit.).<br />
Ciò rilevato, si deve concludere che sussistono le condizioni per l’annullamento con rinvio della gravata sentenza al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al fine dell’integrazione del contraddittorio.<br />
La particolarità della questione esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) annulla l’impugnata sentenza n. 9261/2013 del T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I, con correlativo rinvio al primo giudice, per la necessaria integrazione del contraddittorio, come da motivazione.<br />
Oneri del doppio grado di giudizio compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />
Aldo Scola, Presidente FF<br />
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Carlo Mosca, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-3-2014-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2014 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1098</a></p>
<p>Va sospesa parzialmente l’ordinanza del commissario prefettizio di un comune che ordina la chiusura di un centro sportivo e natatorio comunale, se l’ordinanza dispone la chiusura di tutto il centro sportivo natatorio, al fine di porre in sicurezza l’impianto elettrico e se, nel provvedimento, non è motivata, rispetto ai locali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa parzialmente l’ordinanza del commissario prefettizio di un comune che ordina la chiusura di un centro sportivo e natatorio comunale, se l’ordinanza dispone la chiusura di tutto il centro sportivo natatorio, al fine di porre in sicurezza l’impianto elettrico e se, nel provvedimento, non è motivata, rispetto ai locali adibiti a ristorante, la necessità della chiusura, dal momento che, per detti locali, l’impianto elettrico presenta i requisiti di sicurezza minimi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01098/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01568/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Mirò S.a.s. di Milioni Roberto &#038; C.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Silvana Bianchessi, Simona Merisi, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Piazzetta. M.Bossi 1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brugherio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Chiarolanza, Carlo Marsico, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via P. Cossa 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sport Management S.p.A.</b> rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Bolognini, Andrea Santoro, Francesco De Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Santoro in Milano, via E. Visconti Venosta, 7;<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della ordinanza n. 49/2012 prot. 14806 del commissario prefettizio del comune di Brugherio del 18.05.2012 che ordina la chiusura del centro sportivo e natatorio comunale di via Aldo Moro/San Giovanni Bosco a Brugherio;	</p>
<p>nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio, della società Sport Management S.p.A. S.S.D. e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che l’ordinanza dispone la chiusura di tutto il centro sportivo natatorio, al fine di porre in sicurezza l’impianto elettrico;<br />	<br />
Rilevato che nel provvedimento non è motivata, rispetto ai locali adibiti a ristorante, la necessità della chiusura, dal momento che, per detti locali, l’impianto elettrico presenta i requisiti di sicurezza minimi;<br />	<br />
Ritenuto altresì di disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende, in parte qua, il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 29 gennaio 2013.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-30-7-2012-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/7/2012 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2012 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2012 n.1098</a></p>
<p>Va sospesa la revoca patente di abilitazione all&#8217;impiego di gas tossici disposta dal Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per condanna per il reato di guida in stato d’ebbrezza, escludendo, all’indomani di specifici accertamenti medici, cui nel tempo è stato sottoposto il ricorrente, la sussistenza di elementi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2012 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2012 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca patente di abilitazione all&#8217;impiego di gas tossici disposta dal Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per condanna per il reato di guida in stato d’ebbrezza, escludendo, all’indomani di specifici accertamenti medici, cui nel tempo è stato sottoposto il ricorrente, la sussistenza di elementi d’inaffidabilità che il legislatore ha ritenuto di riconnettere alla accertata dedizione all’ubriachezza (art. 36, comma 1, punto 4,) e, anzi, confermando l’episodicità dell’accaduto; inoltre, nel bilanciamento degli interessi, il ritiro della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, funzionale allo svolgimento della attività lavorativa del ricorrente, comporterebbe la perdita per lo stesso del posto di lavoro; d’altro canto nel corso delle periodiche visite mediche disposte dal datore di lavoro il ricorrente è sempre risultato idoneo all’utilizzo dei gas tossici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01098/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01013/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Asl To 1 &#8211; Azienda Sanitaria Locale Torino</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Capirossi e Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Giovanni Iannelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pierangelo Scacchi, Mario Contaldi, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO SEZIONE II n. 00763/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA PATENTE DI ABILITAZIONE ALL&#8217;IMPIEGO DI GAS TOSSICI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giovanni Iannelli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Contaldi e Mileto per sè e per Capirossi;	</p>
<p>Considerato che nella attuale fase non si hanno motivi per discostarsi dalle motivate conclusioni del primo giudice mentre per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi, il ritiro della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, funzionale allo svolgimento della attività lavorativa del ricorrente, comporterebbe la perdita per lo stesso del posto di lavoro; d’altro canto nel corso delle periodiche visite mediche disposte dal datore di lavoro il ricorrente è sempre risultato idoneo all’utilizzo dei gas tossici.<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese della attuale fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1013/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-16-3-2012-n-1098/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/3/2012 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.1098</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca dell&#8217;autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario lungo una SP, in quanto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la revoca dell&#8217;autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario lungo una SP, in quanto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell&#8217;ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale; per conseguenza rientrano nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 attribuiscono espressamente al sindaco o al Presidente della Giunta Provinciale, tra cui devono annoverarsi quelli per regolamentare la circolazione per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico, in quanto non rientranti nelle deroghe di cui all’art. 50 e 54 dello stesso D.Lgs 267/2000. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01098/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 01801/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ipas S.p.A., </b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Noschese, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Milano, Area Infrastrutture e Mobilità &#8211; Settore Gestione Rete Stradale e Mobilità Ciclabile</b>, in persona del Presidente pro &#8211; tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio eletto gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n.65726 del 18 aprile 2011 con cui il Direttore dell&#8217;Area Infrastrutture e Mobilità &#8211; Settore Gestione Rete Stradale e Mobilità Ciclabile della Provincia di Milano ha disposto la revoca dell&#8217;autorizzazione n.546/1997 relativa alla posa di un impianto pubblicitario lungo la SP 151 km 1+530/sx; nonché di ogni altro atto o documento ad essi presupposto, connesso, collegato o consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011, i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l&#8217;adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell&#8217;ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;<br />	<br />
che per conseguenza rientrano nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 attribuiscono espressamente al sindaco o al Presidente della Giunta Provinciale, tra cui devono annoverarsi quelli per regolamentare la circolazione per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico, in quanto non rientranti nelle deroghe di cui all’art. 50 e 54 dello stesso D.Lgs 267/2000;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare apparendo privi di fumus anche gli ulteriori motivi di ricorso, pur potendosi disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-7-2011-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/7/2011 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2011 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2011 n.1098</a></p>
<p>Pres./Est. Sandulli Codacons (Avv.ti C. Rienzi e G. Giuliani)/ Regione Lazio (Avv. C. Forte); C.C.I.A.A. (Avv. L. Ferrari) in tema di procedure di determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori 1) Enti locali &#8211; Regione &#8211; Art. 3 del D.M. n. 501 del 1996 &#8211; Disciplina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2011 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2011 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Sandulli<br /> Codacons (Avv.ti C. Rienzi e G. Giuliani)/ Regione Lazio (Avv. C. Forte); C.C.I.A.A.  (Avv. L. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>in tema di procedure di determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Enti locali &#8211; Regione &#8211; Art. 3 del D.M. n. 501 del 1996 &#8211; Disciplina.	</p>
<p>2) Atto amministrativo- Pubblicazione in GURI  &#8211; Nel caso di delibera della Giunta regionale sui criteri di calcolo  per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori &#8211; Termine &#8211; Impugnazione &#8211; Decorrenza- Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L&#8217;art. 3 del D.M. n. 501 del 1996, nel disciplinare le procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, prevede che, ai fini dell&#8217;assegnazione dei seggi per la componente associazioni consumatori nell&#8217;ambito del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in ordine alla loro rappresentatività, si faccia riferimento all&#8217;ampiezza nonché alla diffusione delle loro strutture organizzative, ovvero al numero delle loro sedi e sportelli. Ciò non significa, tuttavia, che l&#8217;autonomia di una data associazione venga stabilita e tanto meno esclusa sulla base della mera ubicazione delle sedi o degli sportelli, ovunque essi si trovino sul territorio, anche se presso un&#8217;organizzazione sindacale, giacché si tratta di un&#8217;autonomia funzionale che si estrinseca mediante l&#8217;esercizio dell&#8217;attività e dei compiti di cui ogni sede risulta essere titolare. 	</p>
<p>2) La pubblicazione di un atto amministrativo nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione non costituisce piena conoscenza ai fini dell&#8217;impugnativa giurisdizionale, laddove tale forma di pubblicità non sia disposta da una specifica norma di legge. Pertanto, non risultando istituito in via normativa un sistema di pubblicità degli atti amministrativi regionali, (nel caso di specie si fa riferimento alla delibera della Giunta regionale recante l&#8217;approvazione dei criteri di calcolo per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori), la relativa pubblicazione degli atti emanati dagli organi regionali nel B.U. della Regione ha un mero valore notiziale, rappresentando una forma di pubblicità facoltativa, con la conseguente inidoneità della stessa a concretare la conoscenza legale dell&#8217;atto ai fini della decorrenza dei termini previsti per la relativa impugnazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 3753 del 2010 proposto dal</p>
<p>Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) e dall’Associazione di utenti bancari assicurativi e finanziari (Adusbef), rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano ed elettivamente domiciliati presso l’ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 73;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>La Regione Lazio, la Regione Lazio Dipartimento economico occupazionale, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ciascuno in persona del rappresentante legale in carica, le prime due rappresentate e difese dall’ avvocato Claudio Forte ed elettivamente domiciliate presso la sede del suo ufficio legale in Roma, Via Marcantonio Colonna; la terza rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Ferrari presso il cui studio in Roma, Viale Parioli 124, è elettivamente domiciliata;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Lega Consumatori Lazio; Federconsumatori Lazio; Adiconsum Territoriale di Roma, tutte rappresentate e difese dall’avvocato Sergio Lucchetti presso il cui studio in Roma, Via Premuda 2, sono elettivamente domicialiate;<br />
Adoc Roma e Lazio, rappresentata e difesa dall’avvocato Simona Sardi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Donatello 50, Roma;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto T0028 del Presidente della Regione Lazio del 3 febbraio 2010 avente ad oggetto “Adempimenti di cui all’art. 5 del decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato n. 501 del 1996, per la costituzione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma” con cui si è provveduto all’assegnazione di 31 seggi inerenti le componenti economiche, sindacali e dei consumatori, idonee a garantire il rinnovo dell’organo camerale e ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti; della delibera della Giunta Regionale n. 852/2009 recante l’approvazione dei criteri di calcolo per la determinazione del grado di rappresentatività delle OOSS e delle associazioni di consumatori di cui all’articolo 3 del D.M. 501/1996, in parte qua, relativamente al parametro “ampiezza e diffusione struttura organizzativa” non specifica il grado di autonomia e di appartenenza delle strutture alle singole associazioni di consumatori; del decreto T0156 del Presidente della Regione Lazio, del 12 marzo 2010 recante “Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma” con cui è stata decretata la nomina del dr. Guido Compagnone quale rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.</p>
<p>Visti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore all’Udienza Pubblica in Camera di Consiglio del 28 ottobre 2010 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato e depositato tempestivamente il Codacons e l’Adusbef impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti relativi al procedimento per l’individuazione dei criteri di calcolo finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività delle OOSS e delle Associazioni dei consumatori, per l’assegnazione del seggio in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Roma.<br />	<br />
Deducono, quali motivi di ricorso:<br />	<br />
1) Erronea ed illogicità dei criteri di valutazione di cui alla delibera della Giunta regionale 852/2009. Inidoneità dei tre parametri, di cui in particolare “strutture organizzative” Erroneità ed illogicità dell’attribuzione del punteggio di cui alla delibera della GR 852/2009. Violazione dell’articolo 3 del D.M. 24.7.1996 n. 501. Disparità di trattamento.<br />	<br />
2) Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione del principio di rappresentatività delle associazioni dei consumatori.Violazione articolo 3 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.<br />	<br />
4) Difetto di istruttoria, Carenza di motivazione. Illegittimità derivata dell’atto di nomina del rappresentante dei consumatori rispetto al decreto di nomina T0156.<br />	<br />
Con successivo atto le due ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti con i quali hanno impugnato, sempre ai fini dell’annullamento, il decreto di convocazione del nuovo Consiglio camerale deducendo i sottoindicati motivi:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dei principi sanciti in materia di potere di autotutela amministrativa ex artt. 21 quater e seguenti della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Hanno, quindi, proposto istanza di risarcimento del danno.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni contro interessate, in epigrafe indicate, che hanno eccepito alcune inammissibilità del gravame e contestato la sua infondatezza nel merito.<br />	<br />
All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 28 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Richiamando precedenti giurisprudenziali, uno anche della sezione, che hanno stabilito la necessità di un effettivo accertamento delle situazioni sottostanti ai criteri che consentono la formulazione della corretta graduatoria tra le associazioni di consumatori e le OOSS maggiormente rappresentative chiamate a far parte del Consiglio della Camera di Commercio e una sentenza di parziale accoglimento, di cui pende giudizio di esecuzione, il Codacons e l’Adusbef si dolgono dei criteri adottati per pervenire alla predetta graduatoria lamentando che anche per il quinquennio dal 2010 sono state individuate le medesime associazioni e organizzazioni già contestate.<br />	<br />
Prima di esaminare la questione nel merito il Collegio deve procedere all’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall’Adoc e dall’Adiconsum.<br />	<br />
Riferisce l’Adoc che il dr. Guido Compagnone, designato rappresentante del seggio riservato ai consumatori in seno al consiglio camerale, ha ricevuto, assieme agli altri membri del Collegio, notifica di una copia del ricorso introduttivo in data 16 settembre 2010.<br />	<br />
Ritiene che si tratti di errore atteso che “già pende il giudizio di impugnazione dei provvedimenti indicati nel ricorso del 30 marzo 2010” e rileva che, “riferendosi detto ricorso a provvedimenti emanati prima del marzo 2010, l’eventuale impugnazione oggi risulterebbe inammissibile per tardività…”<br />	<br />
Aggiunge, poi, che il Codacons ricorrente ha notificato, nel luglio 2010, ai membri del Consiglio camerale l’atto di motivi aggiunti proposti avverso il decreto di convocazione di quest’ultimo sicchè, anche per tale ragione, la notifica del ricorso effettuata in data 17 settembre 2010 apparirebbe incomprensibile o errata.<br />	<br />
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che effettivamente il decreto di nomina del dr. Guido Compagnone a componente del Consiglio camerale, risalente al 12 marzo 2010, risulta espressamente impugnato con il ricorso introduttivo, notificato il 9 aprile dello stesso anno, ma alle organizzazioni controinteressate e non al predetto dr. Compagnone al quale il ricorso risulta notificato, così come contestato dal medesimo, soltanto in data 16 settembre 2010. <br />	<br />
Ciò non significa, peraltro, che il ricorso e i motivi aggiunti possano essere ritenuti inammissibili per tardività e nemmeno che lo stesso sia da ritenere inammissibile nei confronti del suddetto dr. Compagnone<br />	<br />
Il ricorso iniziale risulta, infatti, tempestivamente proposto e notificato all’Adoc, alla Lega dei Consumatori, e alle altre parti di causa, controinteressate nella presente questione.<br />	<br />
Risulta, pertanto rispettata la previsione normativa contenuta nell’articolo 21 della legge 1034 del 1971, secondo la quale il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, almeno ad uno dei controinteressati.<br />	<br />
Nel caso in esame ciò è avvenuto, secondo quanto prima precisato, sicchè la notifica successiva a quella del ricorso introduttivo, intervenuta nei confronti del dr. Compagnone vale come integrazione del contraddittorio, disposto in via autonoma dalla parte e non a seguito di un ordine del giudice, ma non per questo violativo di disposizioni che non si rinvengono nella specie.<br />	<br />
D’altro canto la posizione del dr. Compagnone risulta distinta da quella delle associazioni che lo hanno designato tanto da non dar luogo ad alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, unica ipotesi che avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
A tale riguardo basta richiamare quanto affermato dal giudice amministrativo “In tema di nomina del rappresentante di un&#8217;organizzazione di categoria presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla luce del principio del divieto di mandato imperativo vigente in materia sono irrilevanti le vicende del rapporto associativo, successive alla nomina stessa, che intervengano tra l&#8217;organizzazione designante ed il proprio rappresentante . Pertanto, lo scioglimento di detto vincolo non obbliga l&#8217;ente nominante alla revoca della nomina precedentemente effettuata. “ (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 6 ottobre 2005, n. 3732)<br />	<br />
L’eccezione è pertanto infondata e va disattesa.<br />	<br />
Va, invece, accolta, la seconda eccezione di inammissibilità sollevata sia dall’Adoc sia dall’Adiconsum che dalla Lega Consumatori del Lazio e dalla Federconsumatori del Lazio nei confronti dell’Adusbef (Ass.ne utenti bancari assicurativi e finanziari).<br />	<br />
Assumono le associazioni ora menzionate che quest’ultima sarebbe priva della necessaria legittimazione ad agire per non aver preso parte alla procedura per l’assegnazione del seggio spettante alle associazioni dei consumatori.<br />	<br />
L’eccezione è fondata.<br />	<br />
Effettivamente dal decreto T0028 del Presidente della Regione Lazio del 3 febbaio 2010 risulta che la stessa non ha preso parte alla procedura anzidetta rivelando in tal modo la sua posizione di soggetto estraneo, non portatore di interessi giuridicamente qualificati e tutelabili avanti a questo giudice rispetto alla procedura per cui è causa.<br />	<br />
Essendo priva di legittimazione ad agire, la stessa Adusbef deve essere estromessa dal presente giudizio.<br />	<br />
Va, infine, esaminata l’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera della Giunta Regionale n. 852 del 2009, sollevata dalla resistente Adoc.<br />	<br />
Si tratta della delibera con la quale sono stati approvati i criteri di calcolo per la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori di cui all’articolo 3 del D. M. 501 del 1996 relativamente al parametro “ampiezza e diffusione della struttura organizzativa” con il quale non si specificherebbe il grado di autonomia e appartenenza delle strutture alle singole associazioni dei consumatori.<br />	<br />
Delibera che risale al 13 novembre 2009 e che risulta pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 21 dicembre 2009 rispetto alla quale la notifica del ricorso nell’aprile 2010 darebbe conto della sua tardività.<br />	<br />
La censura non è fondata.<br />	<br />
“La pubblicazione di un atto amministrativo nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione non costituisce piena conoscenza ai fini della impugnativa giurisdizionale, se non prevista da una apposita norma di legge; pertanto, non essendo stato istituito in via normativa un sistema di pubblicità degli atti amministrativi regionali, la pubblicazione di deliberazioni di organi regionali nel B.U. della Regione ha mero valore notiziale e costituisce forma di pubblicità facoltativa, come tale inidonea a concretare la conoscenza legale dell&#8217;atto ai fini della decorrenza del termine per l&#8217;impugnativa.” (Consiglio Stato, sez. III, 20 ottobre 2010, n. 1043)<br />	<br />
Non risulta che una norma di tal genere esista né alcuna delle parti né ha fatto menzione.<br />	<br />
Viene ora in esame il primo motivo di ricorso con il quale il Codacons lamenta l’erroneità e illogicità dei criteri di valutazione di cui alla delibera della Giunta regionale 852/2009, l’inidoneità dei tre parametri, di cui in particolare “strutture organizzative” utilizzato e l’erroneità e illogicità dell’attribuzione del punteggio di cui alla delibera della GR 852/2009 nonché la violazione dell’articolo 3 del D.M. 24.7.1996 n. 501 e la disparità di trattamento.<br />	<br />
In merito al criterio “ampiezza e diffusione delle ..strutture organizzative” previsto assieme ad altri due criteri nell’articolo 3 del D.M. prima citato, il Codacons osserva che l’accertamento svolto dall’Amministrazione resistente non sarebbe stato concreto e effettivo.<br />	<br />
Molte delle sedi dell’Adiconsum e della Federconsumatori si trovano presso sedi sindacali Cisl e Cgil.<br />	<br />
Appaiono, pertanto, prive della indispensabile autonomia.<br />	<br />
Autonomia necessaria sia in ragione delle diverse logiche che ispirano i sindacati dalle associazioni di consumatori, sia in considerazione del fatto che la legge n. 580 del 1993, articolo 10, comma 6, già assicura la presenza di un rappresentante dei sindacati all’interno della CCIAA. <br />	<br />
Si duole ancora del fatto che non è stato tenuta in considerazione la circostanza che le sedi delle associazioni dei consumatori presso le organizzazioni sindacali si avvantaggiano di risparmi come quello del costo dell’immobile e altro, mentre le associazioni di consumatori come la ricorrente, del tutto autonoma, è gravata da oneri economici che la pongono in situazione di oggettiva difficoltà.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, pertanto, chiarire quali sedi ammettere e stabilire quali sono prive del carattere della piena autonomia e accertare, infine alla luce di un’istruttoria puntuale, l’effettivo grado di rappresentatività delle medesime sedi.<br />	<br />
Viene, inoltre, contestata l’attribuzione di punti 2 in relazione ai servizi resi e vengono formulati una serie di calcoli tesi a dimostrare che alla luce dei criteri adottati e del raggruppamento di quattro associazioni di consumatori, la ricorrente non potrà mai riuscire ad ottenere il seggio riservato alle associazioni di consumatori.<br />	<br />
L’argomento è, in parte, noto alla sezione per averlo trattato e definito con la sentenza n. 6684 del 2009 riguardante la composizione; della CCIAA e i criteri seguiti per pervenire a tale composizione, sentenza che è stata pronunciata a seguito di gravame proposto dall’odierna ricorrente.<br />	<br />
Si legge nella sentenza citata che: “Del pari logico e coerente appare al Collegio la scelta dell’amministrazione regionale di prendere in considerazione, per pesare il parametro relativo all’ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, il numero totale delle sedi e degli sportelli di ciascuna associazione. Del resto, essendo il parametro espressamente riferito al profilo della struttura dell’associazione, è evidente che viene in rilievo la sua presenza sul territorio a mezzo appunto di sedi e sportelli. Rischierebbe, di contro, di risultare arbitrario l’apprezzamento relativo alla ubicazione di sedi e sportelli, potendo questa discendere da scelte logistiche dell’associazione, dalla presenza più radicata in una area determinata piuttosto che in un’altra. In altri termini, il criterio del numero delle sedi e degli sportelli appare idoneo a dare concretezza al parametro cd. strutturale.”<br />	<br />
Gli argomenti appena esposti vengono condivisi dal Collegio che<br />	<br />
li riprende aggiungendo ulteriori precisazioni.<br />	<br />
Ritiene che la norma che si assume violata, vale a dire l’articolo 3 del D.M. 501 del 1996, contenente i criteri da seguire per l’individuazione dell’associazione dei consumatori alla quale attribuire l’unico seggio disponibile, nel richiamare l’ampiezza e la “diffusione sul territorio delle strutture organizzative”, in relazione alla rappresentatività dell’organizzazione o associazione nella circoscrizione, faccia riferimento a sedi e sportelli, così come e dove esistenti senza altro pretendere atteso che l’autonomia alla quale il Codacons fa riferimento non viene né stabilita e tanto meno esclusa dalla mera ubicazione della sede o dello sportello ovunque sia sul territorio, anche presso una determinata Organizzazione sindacale.<br />	<br />
L’autonomia alla quale il predetto Codacons fa riferimento, e sulla quale il Collegio conviene è quella funzionale, quella che si estrinseca nell’esercizio dell’attività e dei compiti di cui ogni sede è titolare e non certamente quella logistica o territoriale che, sul punto, si rivela irrilevante.<br />	<br />
La censura è pertato infondata in relazione al profilo appena esaminato. Del pari infondata si rivela nella parte in cui viene denunciato il mancato accertamento dell’effettiva rappresentatività della sede ubicata presso una organizzazione sindacale “sulla scorta di maggiori e ulteriori elementi”. <br />	<br />
Quali siano o meglio quali possano essere i maggiori e ulteriori elementi cui fare ricorso a fronte di un dato oggettivo individuato dalla norma non viene chiarito dall’associazione ricorrente, la quale elabora anche una serie di calcoli tesi a dimostrare che non potrà mai aspirare all’assegnazione del seggio concorrendovi da sola.<br />	<br />
A contrastare tale tesi, basta ricordare che le controinteressate si sono apparentate tra loro e che l’apparentamento è una delle possibilità ammesse dall’articolo 4 del DM 501 del 1996 al quale la stessa Confederazione potrebbe fare ricorso.<br />	<br />
Viene, ora, in esame la seconda censura con la quale il Codacons deduce la violazione del giusto procedimento in quanto è stato attribuito un carattere determinante e decisivo alla consistenza numerica degli associati di ciascuna associazione dei consumatori senza verificare l’attendibilità dei dati forniti dalle stesse associazioni interessate.<br />	<br />
Anche il profilo appena esposto risulta esaminato e, in parte risolto, da questo giudice con la sentenza 6684 del 2009 prima richiamata.<br />	<br />
Si stabilisce in essa che: “….. legittimamente l’amministrazione regionale procedente ha stabilito di apprezzare, con riguardo a ciascun concorrente, i tre parametri previsti dal d.m. di riferimento: a) la consistenza numerica degli associati; b) l’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative; c) i servizi resi e l’attività svolta………. Ritiene il Collegio che detta articolazione del peso dei punteggi attribuiti per i diversi parametri appaia logica e razionale. In particolare, risulta logico e razionale, trattandosi di individuare l’associazione di consumatori più rappresentativa in ambito provinciale, aver stabilito di “pesare” in maniera prevalente (comunque doppia rispetto a ciascuno degli altri parametri ed in ogni caso però non superiore al 50% del totale di punteggio attribuibile) il parametro della consistenza numerica, a sua volta apprezzato sulla scorta di un dato oggettivo e non contestabile, quello del numero degli iscritti.”<br />	<br />
Non solo. <br />	<br />
Secondo quanto affermato più volte dal giudice di appello sul punto (Cons. Stato, VI, n. 542/99 e n. 3675/2007) “Nel delineato procedimento gli interventi della Camera di Commercio e della Regione si risolvono in attività totalmente vincolata, dovendo la prima compiere un mero controllo formale della documentazione, e la Regione, sulla scorta delle dichiarazioni autocertificate dalle parti, procedere a semplici operazioni di calcolo dei dati trasmessi dalla Camera di commercio.” E prosegue affermando che “Deve, peraltro, aggiungersi che ………… è pur sempre possibile un ricorso in via amministrativa alla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;art. 41 dello Statuto e, dall&#8217;altro lato, l&#8217;esistenza di un rimedio amministrativo non preclude certo la possibilità di rivolgersi al giudice anche senza esperire tale rimedio e in questo caso spetterà al giudice verificare le eventuali inesattezze delle dichiarazioni delle varie organizzazioni.<br />	<br />
In definitiva, l&#8217;attività della Regione è di carattere vincolato rispetto ai dati forniti dalle imprese; tali dati possono essere verificati in via amministrativa a seguito della proposizione di un ricorso o anche all&#8217;esito di contestazioni pervenute sempre in via amministrativa, ma il provvedimento di individuazione delle rappresentanze non può essere ritenuto illegittimo per il mero fatto dell&#8217;assenza di una fase istruttoria, non necessaria perché non prevista dalla legge.”<br />	<br />
Le argomentazioni sopra riportate vengono condivise dal Collegio che vi aderisce.<br />	<br />
Né le stesse possono essere scalfite dalla pretesa di un accertamento, o meglio di un riscontro concreto dei dati dichiarati dalle altre concorrenti in ragione del fatto che sarebbe emerso che il numero degli iscritti alla Federconsumatori Lazio risulterebbe “stranamente” variabile.<br />	<br />
Infatti, in base al principio di cui all&#8217;art. 2697 c.c., secondo il quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti &#8211; principio che trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo &#8211; (Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006), nel caso in esame si è in presenza di semplici considerazioni e di un’affermazione apodittica non sostenuta nemmeno dal principio di prova richiesto per l’ammissibilità della censura.<br />	<br />
Quanto, infine, alla motivazione, di cui viene lamentata l’assenza, osserva il Collegio che trattandosi di procedimento vincolato la stessa è desumibile e dai criteri individuati preliminarmente e poi concretamente applicati.<br />	<br />
Con il terzo motivo il Codacons denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di rappresentatività delle associazioni dei consumatori nonché la violazione dell’articolo 3 del D.M. 501 del 1996 per mancata istruttoria in relazione ai servizi resi, altro criterio applicato per l’individuazione dell’associazione di consumatori cui attribuire il seggio disponibile.<br />	<br />
Anche questa censura risulta infondata.<br />	<br />
La semplice lettura del decreto T0028 del 9 febbraio 2010 dà conto del fatto che l’istruttoria è stata svolta e che la motivazione, sul punto, è stata fornita laddove si precisa che “i servizi resi e l’attività svolta sono stati illustrati nella parte relativa ai risultati ottenuti, in modo discretamente dettagliato (sono state svolte azioni di informazione, orientamento, consulenza, assistenza legale, denunce etc) Dall’esame delle informazioni riportate sul punto si evince l’esperienza accumulata…” Esperienza che mediante un’operazione di calcolo tesa a tradurre i parametri stabiliti dalla legge è stata, quindi, trasformata in votazione da utilizzare al fine del collocamento di ciascuna associazione nella graduatoria finale.<br />	<br />
Infondata, si rivela, infine anche la quarta e ultima censura con la quale viene denunciata l’illegittimità derivata dell’atto di nomina del rappresentante dei consumatori per mancanza di attività istruttoria in ordine all’individuato rappresentante dei consumatori, dr. Compagnone.<br />	<br />
Dalla lettura del provvedimento contestato, e in particolare dall’utilizzazione di determinati termini (accertato; verificato) il ricorrente Codacons farebbe discendere la mancanza di qualunque attività istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del soggetto designato.<br />	<br />
La censura prima che infondata si rivela inammissibile per genericità e mancata indicazione di un principio di prova.<br />	<br />
Le argomentazioni svolte dal ricorrente appaiono come ricostruzioni astratte, vere e proprie ipotesi, non sostenute da alcun elemento probatorio nel senso che viene affermata la mancanza dell’istruttoria tesa ad accertare, da parte del controinteressato dr. Compagnone, il possesso dei requisiti richiesti ma non si afferma quale potrebbe essere il requisito mancante o la situazione di incompatibilità tale da non legittimarne la nomina. <br />	<br />
Orbene “Nel processo amministrativo la regola generale dell&#8217;onere probatorio di cui all&#8217;art. 2697 c.c., secondo cui spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti su cui si fonda la pretesa avanzata, trova integrale applicazione in tutti i casi nei quali siano nella piena disponibilità della parte gli elementi atti a sostenere la fondatezza della domanda giudiziale azionata e lo stesso principio risulta mitigato, nel menzionato processo, unicamente nell&#8217;ipotesi in cui il ricorrente non abbia la disponibilità delle prove, essendo queste nell&#8217;esclusivo possesso dell&#8217;amministrazione: in tal caso, infatti, è sufficiente che il ricorrente fornisca un principio di prova.” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 28 settembre 2010, n. 3854<br />	<br />
Ne consegue che la censura si rivela inammissibile.<br />	<br />
Restano da esaminare i motivi aggiunti.<br />	<br />
Con essi la Confederazione ricorrente impugna il provvedimento di prima convocazione del Consiglio camerale.<br />	<br />
Notificati in data 14 luglio 2010, si incentrano sulla violazione dei principi vigenti in materia di autotutela e degli articoli 97 e 28 della Costituzione nonché dei principi in materia di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Entrambe le censure sono infondate.<br />	<br />
L’articolo 21 quater della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 15 del 2005, prevede l’autotutela decisoria di carattere cautelare collegandola a “gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario”<br />	<br />
Nel caso in esame le gravi ragioni richieste dalla norma non possono essere identificate nella pretesa illegittimità del procedimento contestato perché se ciò fosse corretto si finirebbe con l’ammettere tale rimedio ogni volta che si introduce un ricorso avverso un atto ritenuto illegittimo. Lo stesso Codacons, peraltro, lamenta l’inosservanza della norma ma non indica quali sarebbero le gravi ragioni in forza delle quali è necessario esercitare il potere di autotutela.<br />	<br />
Quanto alla pretesa applicazione dell’articolo 28 della Costituzione nel senso di ritenere ciascun componente il Consiglio camerale soggetto responsabile, personalmente tenuto al ristoro del danno arrecato, nei confronti del Codacons in ragione dello svolgimento di funzioni pubbliche, basta osservare che l’atto di convocazione è del Presidente della Giunta regionale e che, soprattutto, si tratta di atto che, una volta concluso il procedimento di individuazione dei componenti, valido perché non sospeso né eliminato, deve, necessariamente, seguire ai primi due, costituendo un ineludibile adempimento.<br />	<br />
Il ricorso e i motivi aggiunti devono, pertanto, essere respinti.<br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento del danno la stessa, in ragione di un comportamento legittimo, deve evidentemente, essere respinta. <br />	<br />
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione I ter<br />	<br />
Estromette dal giudizio l’Adusbef e respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal Codacons, così come meglio specificato in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese di lite. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente, Estensore<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Antonella Mangia, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-7-2-2011-n-1098/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2011 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1098</a></p>
<p>Pres. Quadri Est. Simonetti Riva Giardini Srl (Avv. M. Boifava) c/ Comune di Campione D’Italia (N.c.) sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza Contratti P.A. – Gara – Offerta economica &#8211; Oneri di sicurezza &#8211; Omissione – Esclusione – Clausola espressa di esclusione – Assenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1098/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Quadri  <i>Est.</i> Simonetti<br /> Riva Giardini Srl (Avv. M. Boifava) c/ Comune di Campione D’Italia (N.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Offerta economica &#8211; Oneri di sicurezza &#8211; Omissione – Esclusione – Clausola espressa di esclusione – Assenza – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi relativi alla sicurezza, di cui agli artt. 86 co. 3-bis e 87 co. 4 D.lgs. 163/2006, comporta l’esclusione dalla gara, ancorchè tale conseguenza non sia stata espressamente prevista dal bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01098/2010 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 02064/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Riva Giardini Srl</b>, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con Santamaria Srl e S.M.E.I. Società Milanese Eco Interventi Srl, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maurizio Boifava, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R.; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Campione D&#8217;Italia</b>, in persona del Sindaco p.t.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Marotta Macchine Srl<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Clini, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Bullo in Milano, via Crocefisso16;<br />
Florivivaista Brendolini Franco, Cipriani Antonio Srl; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; del processo verbale delle operazioni di gara in data 21.8.2010 per mezzo del quale viene approvata la graduatoria finale della procedura ad evidenza pubblica esperita per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione programmata del verde pubblico comunale, Triennio 2010-2012 e, conseguentemente, classificati utilmente in graduatoria tutti i concorrenti ancorchè presentati, diversamente da quanto posto in essere dalla ricorrente, un&#8217;offerta priva dell&#8217;indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza ovverosia violativa del combinato disposto degli artt. 86, comma 3bis, 87, comma 4, D.Lgs. 163/2006 e 26, comma 6, D.Lgs 81/2008;<br />	<br />
se ed in quanto occorrer possa dei restanti processi verbali delle operazioni di gara (non producibili perché non disponibili);<br />	<br />
di ogni altro provvedimento o atto amministrativo, comunque risalente all&#8217;amministrazione aggiudicatrice de qua, connesso od attuativo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Marotta Macchine Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visti gli artt. 55, 119 e 120 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>Osservato in premessa come, con unico articolato motivo di censura, parte ricorrente, terza classificata nella procedura in oggetto, lamenta la mancata esclusione delle prime due concorrenti per non avere indicato nelle loro offerte i costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 86 co. 3-bis e 87 co. 4 d.lgs. 163/2006;<br />	<br />
come, non contestati in questa sede i fatti di causa, il punto di diritto concerne la questione in ordine agli effetti della mancata indicazione nell’offerta dei costi relativi alla sicurezza, ovvero se tale omissione comporti di per sé l’esclusione dalla gara, ancorché tale conseguenza non sia stata espressamente prevista dal bando;<br />	<br />
rilevato, ad un primo sommario esame, come sulla scorta del precedente più prossimo rappresentato da Cons. St., V, n. 4849/2010 il ricorso presenta profili di fondatezza, tali da giustificare una sollecita definizione nel merito ai sensi degli artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a.;<br />	<br />
ritenuto come, in considerazione della durata triennale dell’appalto, non ricorra il presupposto dell’estrema gravità ed urgenza per disporre medio tempore le misure cautelari richieste;<br />	<br />
ritenuta infine ai sensi dell’art. 64 co. 3 c.p.a. la necessità, sul piano istruttorio, che l’amministrazione resistente depositi le offerte presentate in corso di gara dalle prime due classificate, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;<br />	<br />
rilevato infine che, ove si interpreti l’art. 57 prima parte (“Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”) come riferito anche all’ordinanza emessa ex artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a., sussistono giustificati motivi per compensare le spese del procedimento cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)<br />	<br />
</b>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 febbraio 2011 alle ore 12.00, compensando le spese della fase cautelare;<br />	<br />
ordina alla parte resistente di depositare presso la segreteria della Sezione, entro 30 giorni, le offerte presentate dalle prime due classificate in gara.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elena Quadri, Presidente FF<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2010</p>
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