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	<title>10978 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10978 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.10978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-10-2020-n-10978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-10-2020-n-10978/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.10978</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 15; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-10-2020-n-10978/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.10978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-10-2020-n-10978/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.10978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 15; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti -OMISSIS-non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo: in tema di integrazione del contraddittorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; integrazione del contraddittorio &#8211; termine &#8211; è perentorio &#8211; mancata integrazione ex artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a., &#8211; improcedibilità  del processo &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il termine per il deposito degli atti inerenti all&#8217;intervenuta integrazione del contraddittorio è perentorio e la sua violazione comporta l&#8217;improcedibilità  del ricorso rilevabile d&#8217;ufficio, restando del tutto irrilevante il deposito tardivo. Nel giudizio amministrativo, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a., la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato determina l&#8217;improcedibilità  del ricorso . Qualora il Giudice Amministrativo abbia esercitato la facoltà  di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell&#8217;atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sè eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati per l&#8217;instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità  del ricorso.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/10/2020<br /> <strong>N. 10978/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02912/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimiliano Strampelli, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 15;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della mancata iscrizione nel quadro d&#8217;avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni in S.P.E. &#8211; anno 2015.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2020 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1) Parte ricorrente ha impugnato la mancata iscrizione nel quadro d&#8217;avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni in S.P.E. &#8211; anno 2015.<br /> In particolare, parte ricorrente, ha partecipato alla procedura di avanzamento a scelta per il grado superiore, ottenendo un punteggio finale di 26,72, collocandosi al 141° posto della graduatoria di merito ed è stato collocato, dal 31 dicembre 2015, in aspettativa per riduzione quadri.<br /> Ha impugnato gli esiti della procedura di avanzamento formulando articolate censure.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata, a mezzo dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.<br /> Parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori profili di illegittimità  degli atti gravati.<br /> 2) L&#8217;adito T.A.R., con ordinanza 24 dicembre 2019, n. 14850, ha ravvisato &#8220;l&#8217;opportunità  di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio, ai sensi dell&#8217;art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito relativa al quadro di avanzamento, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell&#8217;Amministrazione&#8221; e ha, conseguentemente, ordinato l&#8217;integrazione del contraddittorio dispondeo che parte ricorrente &#8220;dovrà  aver cura che l&#8217;avviso sia debitamente pubblicato con le modalità  innanzi descritte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell&#8217;avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci)&#8221;.<br /> 3) Il ricorso si palesa improcedibile per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio.<br /> In particolare, parte ricorrente non ha rispettato il termine per il deposito della prova dell&#8217;avvenuta integrazione del contraddittorio disposto nell&#8217;ordinanza 24 dicembre 2019, n. 14850, depositando in giudizio i relativi atti solo il 2 ottobre 2020.<br /> Il termine per il deposito degli atti inerenti all&#8217;intervenuta integrazione del contraddittorio è perentorio e la sua violazione comporta l&#8217;improcedibilità  del ricorso rilevabile d&#8217;ufficio, restando del tutto irrilevante il deposito tardivo.<br /> Nel giudizio amministrativo, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35 c.p.a., la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato determina l&#8217;improcedibilità  del ricorso (Cons. Stato, Sez. III, 10/08/2016, n. 3592).<br /> Allorchè il Giudice Amministrativo abbia esercitato la facoltà  di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell&#8217;atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sè eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati per l&#8217;instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità  del ricorso (Cons. Stato Sez. III, 26/02/2016, n. 788)<br /> 4) Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br /> In considerazione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Concetta Anastasi, Presidente<br /> Rosa Perna, Consigliere<br /> Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-10-2020-n-10978/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.10978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10978</a></p>
<p>Pres. V. Carbone;Est. M.G. Luccioli Azienda Speciale A.I.M.U. (avv. Giovanni Pellegrino) c. M. Manzi rappresentante COLMA s.r.l. (avv.ti M. Spinelli e G. Guarino) i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica solo in quanto collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Carbone;Est. M.G. Luccioli<br /> Azienda Speciale A.I.M.U. (avv. Giovanni Pellegrino) c. M. Manzi rappresentante COLMA s.r.l. (avv.ti M. Spinelli e G. Guarino)</span></p>
<hr />
<p>i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica solo in quanto collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Tribunali amministrativi regionali &#8211; Giurisdizione del tribunale amministrativo regionale &#8211; Esclusiva &#8211; Art. 34  d.lgs.  n.  80  del 1998 &#8211; materia urbanistica &#8211; Ambito della prevista  giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo &#8211; Presupposti  e limiti &#8211; controversie originate da fattispecie di occupazione &#8220;usurpativa&#8221; &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Fondamento &#8211; Fattispecie relativa a discarica di rifiuti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono<br />
riconducibili alla  materia urbanistica, ma solo quelli che,<br />
esprimendo l&#8217;esercizio di un potere  amministrativo, siano collegati<br />
ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; in<br />
difetto di tale collegamento, si configura &#8211; a carico della Pubblica<br />
Amministrazione &#8211; un mero comportamento materiale, integrante, ove<br />
lesivo di situazioni giuridiche di altri soggetti, un fatto illecito<br />
generatore di danno, che e&#8217; al di fuori dell&#8217;ambito applicativo della<br />
riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo,<br />
prevista dall&#8217;art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo<br />
sostituito dall&#8217;art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Ne<br />
consegue che nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione<br />
c.d. usurpativa  &#8211;  nelle quali, manca una valida e perdurante<br />
dichiarazione di pubblica  utilita&#8217; dell&#8217;opera in ragione della quale<br />
e&#8217; stata disposta l&#8217;occupazione di un fondo, o per mancanza <ab
initio> della dichiarazione di pubblica utilita&#8217; o perche&#8217; questa sia<br />
venuta meno in seguito all&#8217;annuullamento dell&#8217;atto in cui era<br />
contenuta ovvero sia divenuta inefficace &#8211; sussiste la giurisdizione<br />
del giudice  ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo<br />
riconducibili all&#8217;esercizio di un potere amministrativo in materia<br />
urbanistica e imponendosi, al riguardo, il rispetto dei principi<br />
costituzionali e dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e<br />
dagli obblighi internazioni inerenti all&#8217;art. 1, del protocollo<br />
addizionale n. 1, della CEDU, con particolare riguardo alla<br />
distinzione tra l&#8217;occupazione appropriativa e l&#8217;occupazione<br />
usurpativa (Nella specie, approvato dal Comune il progetto<br />
dell&#8217;Azienda Municipalizzatata per la realizzazione di una discarica<br />
di rifiuti solidi urbani, sul ricorso del proprietario dell&#8217;area, il<br />
Consiglio di Stato ha annulato la delibera per l&#8217;illegittimita&#8217; della<br />
procedura espropriativa, in ragione della mancanza dei termini<br />
iniziali e finali per l&#8217;espropriazione ed i lavori, e il giudice<br />
ordinario, adito ai sensi dell&#8217;art. 700 cod. proc. civ., ha disposto<br />
la restituzione dei terreni, previa rimozione dei rifiuti gia&#8217;<br />
accumulati e delle opere di trasformazione dell&#8217;area in una<br />
discarica. Nel giudizio di merito, instaurato davanti a quest&#8217;ultimo<br />
giudice, l&#8217;Azienda ha proposto un regolamento preventivo di<br />
giurisdizione, in ragione del fatto che il Consiglio di Stato sarebbe<br />
stato sia il giudice competente per funzione sull&#8217;ottemperanza alla<br />
precedente decisione sia il titolare della giurisdizione esclusiva,<br />
ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. n. 80 del 1998, respinto dalla</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla  materia urbanistica solo in quanto collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/4725_10978.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-6-2004-n-10978/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2004 n.10978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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