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	<title>1097 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1097 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2015 n.1097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-22-6-2015-n-1097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-22-6-2015-n-1097/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2015 n.1097</a></p>
<p>Pres. Schillaci – Est. Tallaro Bridge 129 S.r.l Safety and Security (Avv.ti Savignano, Gimigliano e Albanese) c/ Comune di Cosenza (Avv.ti Morcavallo, Sconza) sulla sufficienza del punteggio numerico a giustificazione della valutazione della commissione di opere sull&#8217;offerta tecnica Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Punteggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-22-6-2015-n-1097/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2015 n.1097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-22-6-2015-n-1097/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2015 n.1097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci – Est. Tallaro <br /> Bridge 129 S.r.l Safety and Security (Avv.ti Savignano, Gimigliano e Albanese) c/ Comune di Cosenza (Avv.ti Morcavallo, Sconza)</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza del punteggio numerico a giustificazione della valutazione della commissione di opere sull&#8217;offerta tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Offerta tecnica – Valutazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di gara il punteggio numerico attribuito ad ogni offerta ben può essere ritenuto sufficiente ex se ad esternare e sostenere il giudizio della commissione aggiudicatrice sui singoli elementi tecnici delle offerte, allorquando la lex specialis della gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;organo tecnico.  Resta peraltro fermo che, in caso di contestazione relativa alla genericità dei criteri del disciplinare occorre necessariamente la previa impugnazione del bando, pena l’inammissibilità della censura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 555 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Bridge 129 S.r.l. Safety and Security, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Domenico Savignano, Massimo Gimigliano e Marco Albanese, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Massimo Gimigliano, in Catanzaro, alla via A. Turco, n. 18; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Cosenza, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Morcavallo e Lucio Sconza, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via A. De Gasperi, n. 76/B;</p>
<p>nei confronti di<br />
Kria S.r.l., in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudio Colombo, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avv. Felicetta Bova, in Catanzaro, alla via Reggio Calabria, n. 23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della determinazione Dirigenziale R.G. n. 442 del 10 marzo 2015 di aggiudicazione definitiva della <i>&#8220;gara a procedura aperta per il controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. &#8211; CIG 5859827237&#8221;</i> indetta dal Comune di Cosenza per l&#8217;affidamento de<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara, nella parte relativa alle valutazioni della Commissione e in quella in cui non è stata disposta l&#8217;esclusione di Kria s.r.l. dalla competizione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché per il conse<br />
<br />
nonché per l’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento del 23 marzo 2015 del R.U.P. dello Staff Corpo Polizia Municipale della Città di Cosenza e del presupposto parere prot. F 20/2015 del 21 marzo dell&#8217;ufficio legale dell&#8217;Ente, nonché della comunicazione del 12 marzo di rigetto dell&#8217;istan<br />
e per la declaratoria del diritto della ricorrente di accedere all&#8217;intera documentazione della <i>&#8220;gara a procedura aperta per il controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. &#8211; CIG 585982723T”</i> indetta dal Comune di Cosenza per l&#8217;affidamento della fornitura a noleggio con posa in opera e riscatto finale &#8211; manutenzione compresa &#8211; del sistema per il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato per la durata di cinque anni, e del conseguente obbligo dell&#8217;Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell&#8217;art. 116, co. 4, c.p.a., di esibizione di tutti i documenti della procedura; </p>
<p>nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br />
e, con i motivi aggiunti, per l’annullamento:<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale R.G. n. 941 del R.U.P. dello Staff Corpo Polizia Municipale della Città di Cosenza (Reg. dello Staff 265/2015), datata 6 aprile 2015;<br />
&#8211; della determinazione n. 1110 del 29 aprile 2015 del Direttore del III Dipartimento Economico e Finanziario della Città di Cosenza (Reg. del Dipartimento n. 6/2015).</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza e di Kria S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Il Comune di Cosenza ha indetto, con determinazione dirigenziale del 5 settembre 2014, n. 2195, una procedura aperta per <i>“l’affidamento della fornitura a noleggio con posa in opera e riscatto finale – manutenzione compresa – del sistema per il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato per la durata di cinque anni”</i>.<br />
All’esito della gara, con determinazione dirigenziale del 10 marzo 2015, n. 442, la gara è stata aggiudicata a Kria S.r.l.<br />
2. &#8211; Bridge129 S.r.l. Safety and Security (d’ora innanzi solo Bridge S.r.l.), la quale ha preso parte alla procedura ad evidenza pubblica e si classificata seconda in graduatoria, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare l’esito della gara, articolando i motivi di seguito sintetizzati.<br />
<i>1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 79 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 22 ss l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per: sviamento, difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, illogicità, irragionevolezza. Violazione del principio di trasparenza, di buona amministrazione e del giusto procedimento.</i> <br />
In particolare, la ricorrente avrebbe subito la lesione del diritto d’accesso all’intera documentazione di gara.<br />
<i>2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 78 e 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per: sviamento, difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, illogicità, irragionevolezza. Violazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e della </i>par condicio<i> tra i concorrenti.</i> <br />
Il disciplinare di gara non determinerebbe in maniera sufficientemente specifica la metodologia di calcolo del punteggio da attribuire alle caratteristiche prestazionali del sistema offerto.<br />
<i>3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 78 e 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per: sviamento, difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione, illogicità, irragionevolezza. Violazione dei principi generali di trasparenza, imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e della </i>par condicio<i> tra i concorrenti.</i> <br />
Sarebbero oscure le modalità con le quali la commissione valutatrice ha attribuito i punteggi ai singoli candidati, non essendo nemmeno chiaro se ogni commissario abbia attribuito un punteggio, ovvero il punteggio sia stato attribuito unitariamente dall’intera commissione.<br />
Paraltro, all’esame degli atti di gara, emergerebbe come alla Bridge S.r.l. siano stati sottratti 5 punti, che invece avrebbero dovuto esserle attribuiti secondo la legge di gara, avendo offerto un sistema in grado di rilevare simultaneamente più targhe e più veicoli; e come ci sia stato un errore di calcolo, a danno della ricorrente, nella determinazione del punteggio complessivo attribuito alla sua offerta tecnica.<br />
Infine, sarebbe stata sopravvalutata, in termini di punteggio attribuito, l’offerta dell’aggiudicataria Kria S.r.l.<br />
<i>4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per: sviamento, difetto di istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione.</i> <br />
Kria S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto, per come risultante dalla visura camerale, priva di un responsabile tecnico abilitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell’impianto o della sua installazione a regola d’arte.<br />
<i>5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria e/o illogicità della motivazione.</i> <br />
Le determinazioni del Comune di Cosenza risulterebbero illegittime anche in considerazione della circostanza che Kria S.r.l. risulta svolgere solo attività definita con il codice ATECO 62.01 (produzione di software non connesso all’edizione), mentre la ricorrente svolge attività riconducibili ad una pluralità di classi ATECO, tra cui, oltre alla già citata classe 62.01, anche le classi 27.90.09 (fabbricazione di apparecchiature elettriche), 26.2 (fabbricazione di computer e unità periferiche), 26.30.90 (fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni), 43.21.01 (installazione di impianti elettronici inclusa manutenzione e riparazione).<br />
In forza dei cinque motivi così riassunti, Bridge S.r.l. ha chiesto, in disparte l’accesso alla documentazione di gara, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’attribuzione dell’appalto.<br />
3. &#8211; Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Cosenza.<br />
In primo luogo, esso ha dedotto il difetto di interesse della società ricorrente. Infatti, se anche le fossero stati attribuiti i punteggi reclamati con il ricorso, la gara avrebbe dovuto essere ugualmente aggiudicata a Kria S.r.l.<br />
Quindi, ha sostenuto che il secondo motivo di ricorso, per come descritto al § 2., sarebbe inammissibile, giacché, al fine di lamentare l’indeterminatezza dei criteri di valutazione, Bridge S.r.l. avrebbe dovuto impugnare il bando, e non solo l’aggiudicazione definitiva della gara. In ogni caso, i criteri di valutazione delle offerte sarebbe sufficientemente determinati, e immune di censure sarebbe l’operato della commissione valutatrice.<br />
Quanto alla figura del responsabile tecnico, il bando di gara, in conformità con la corretta interpretazione del codice degli appalti, ne richiedeva la nomina solo in caso di aggiudicazione.<br />
4. &#8211; Anche Kria S.r.l. si è costituita e ha argomentato in senso contrario ai motivi addotti dalla Bridge S.r.l. <br />
5. &#8211; In prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza di tutela cautelare avanzata unitamente al ricorso, tutela interinalmente concessa con decreto presidenziale del 23 aprile 2015, n. 164, il Comune di Cosenza ha adottato due provvedimenti in autotutela.<br />
Con la determinazione dirigenziale del 12 aprile 2015, n. 941 R.G., è stato rettificato l’errore di calcolo denunziato dalla Bridge S.r.l. e sono stati emendate altre simili sviste.<br />
Con la determinazione dirigenziale del 29 aprile 2015, n. 1110, è stato modificato il punteggio attribuito alla Bridge S.r.l. e ad altri concorrenti in ordine all’offerta di varchi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti.<br />
5. &#8211; Con ordinanza del 7 maggio 2015, n. 188, il Tribunale, in accoglimento della relativa istanza della società ricorrente, ha ordinato al Comune di Cosenza l’ostensione della documentazione da essa richiesta.<br />
Ha inoltre disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
6. &#8211; Bridge S.r.l. ha proposto motivi aggiunti, estendendo l’impugnativa anche ai due provvedimenti illustrati al § 4.<br />
Allo scopo, ha articolato cinque ulteriori motivi di ricorso.<br />
<i>1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 42, 49 e 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, della l. 5 marzo 1990, n. 46, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, degli artt. 1, 3, 5, 11, 13 e 15 del capitolato speciale d’appalto, nonché dell’art. 2 dell’Elaborato Tecnico – Allegato A, del capitolato. Eccesso di potere per: sviamento, errore o travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, violazione della parità di trattamento.</i> <br />
In sostanza, la ricorrente ha meglio illustrato il quarto motivo del ricorso principale, ribadendo che, nonostante la mancanza di un responsabile tecnico fosse indicata dal bando quale clausola di esclusione, il Comune di Cosenza aveva omesso di estromettere dalla gara Kria S.r.l.<br />
<i>2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dell’art. 7 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di parità di trattamento ed imparzialità. Eccesso di potere per: sviamento, errore e travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza e di buona amministrazione.</i> <br />
Dalle difese del Comune di Cosenza emergerebbe come la commissione valutatrice abbia valorizzato la documentazione allegata alla relazione tecnica; tale operato sarebbe illegittimo, in quanto il bando di gara limitava l’estensione della relazione tecnica a 10 pagine, così precludendo anche la produzione di allegati. <br />
<i>3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 42, 68 e 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’art. 6 d.P.R. 22 giugno 1999. Violazione dei principi di parità di trattamento ed imparzialità. Eccesso di potere per: sviamento, errore o travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza e di buona amministrazione.</i> <br />
L’attribuzione a Kria S.r.l. di un punteggio molto elevato con riferimento all’offerta tecnica sarebbe illogico ed irragionevole. In particolare, i dati indicati nella relazione tecnica prodotta in sede di gara differirebbero da quelli contenuti nel rapporto di prova in forza del quale il sistema prodotto da detto concorrente è stato omologato, omologazione sulla quale – peraltro – sussisterebbero seri dubbi di attendibilità.<br />
<i>4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 42, 68 e 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di parità di trattamento ed imparzialità. Eccesso di potere per: sviamento, errore e travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza e di buona amministrazione.</i> <br />
Sarebbe irragionevole e priva di motivazione la diversa valutazione delle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della ricorrente.<br />
<i>5) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 84 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Incompetenza. Eccesso di potere per: sviamento, errore e travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di trasparenza e di buona amministrazione.</i> <br />
Con la determinazione dirigenziale n. 1110 del 29 aprile 2015 il Direttore del III Dipartimento Economico e Finanziario del Comune di Cosenza non avrebbe corretto un mero errore materiale, ma avrebbe illegittimamente provveduto ad una nuova valutazione delle offerte, di competenza esclusiva della commissione valutatrice.<br />
Peraltro la valutazione sarebbe erronea anche nel merito.<br />
7. &#8211; In vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito, tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />
Il ricorso è stato quindi discusso e spedito in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2015.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; In via preliminare, si osserva che Bridge S.r.l., al contrario di quanto eccepito dal Comune di Cosenza, ha evidente interesse alla decisione del ricorso proposto. Essa, infatti, non ha richiesto l’attribuzione di cinque punti in più di quelli conseguiti (attribuzione che non le avrebbe comunque consentito di risultare aggiudicataria); piuttosto, la società ricorrente si propone di ottenere l’annullamento, e quindi la ripetizione, della valutazione delle offerte tecniche, se non dell’intera procedura ad evidenza pubblica.<br />
2. &#8211; Sempre preliminarmente, va ricordato che, in assenza di graduazione dei motivi da parte della ricorrente, l’ordine di trattazione dei motivi stessi viene determinato sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico-giuridico e diacronico procedimentale (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5),<br />
3. &#8211; Va esaminato in via prioritaria il secondo motivo del ricorso principale, con il quale Bridge S.r.l. lamenta la genericità dei criteri stabiliti dall’art. 9 del disciplinare di gara per l’attribuzione dei punteggi alle varie caratteristiche prestazionali del sistema offerto dai vari concorrenti.<br />
In proposito va però evidenziato che, per come risulta evidente dall’epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti, il disciplinare di gara non è stato oggetto di impugnativa, sicché la doglianza è inammissibile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6259). <br />
4. &#8211; Possono, quindi, essere esaminati unitariamente il quarto motivo del ricorso principale e il primo dei motivi aggiunti.<br />
Con essi Bridge S.r.l. osserva che dalla visura camerale di Kria S.r.l. non risulta che essa disponga di un soggetto dotato dei requisiti necessari per dichiarare la conformità dell’impianto o per dichiararlo installato a regola d’arte. Per tale motivo, essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.<br />
I due motivi non possono trovare accoglimento.<br />
Va premesso che la figura di cui si discorre non è quella del direttore tecnico di cui agli artt. 38 e 139 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e che è disciplinata dall’art. 87 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La società ricorrente, piuttosto, fa riferimento al soggetto abilitato ad emettere la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi dell’art. 7 l. 5 marzo 1990, n. 46, e dell’art. 7 d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.<br />
Orbene, come correttamente osservato dalla controinteressata, la normativa cui Bridge S.r.l. fa riferimento non è pertinente, in quanto attinente all’installazione di impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile.<br />
In ogni caso, né la normativa generale, né la legge speciale di gara imponeva l’esclusione del concorrente laddove esso non avesse dichiarato di disporre, tra i propri dipendenti, di un soggetto abilitato ad emettere le certificazioni di cui si parla, o qualora tale nominativo non risultasse dalla visura camerale.<br />
Tale circostanza, letta alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione dettato dall’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rende palese l’infondatezza dei motivi esaminati.<br />
5. &#8211; Con il terzo motivo aggiunto, la ricorrente si duole che la commissione valutatrice abbia valorizzato la documentazione allegata dall’aggiudicataria alla relazione tecnica, che invece non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in ragione dell’art. 7 del disciplinare di gara che limitava a 10 facciate l’estensione della relazione tecnica.<br />
Il motivo è infondato sotto un duplice motivo.<br />
In primo luogo, l’art. 7 del disciplinare di gara limita a 10 facciate l’estensione della relazione tecnica, ma non esclude la produzione di allegati, anzi implicitamente ammessa nella misura in cui, nel porre il citato limite, esclude dal computo le schede tecniche.<br />
In secondo luogo, aldilà delle deduzioni difensive operate in questa sede contenziosa dal Comune di Cosenza, non emerge dai verbali di gara che la differente valutazione delle offerte tecniche dei soggetti concorrenti sia derivata dalla valorizzazione degli allegati alla relazione tecnica.<br />
6. &#8211; Possono quindi essere esaminati congiuntamente il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, il terzo ed il quarto dei motivi aggiunti, con i quali si censura l’operato della commissione valutatrice, che risulterebbe oscuro, illogico ed irragionevole.<br />
6.1. &#8211; In via generale, va osservato che l’esame di tali doglianze va operato alla luce di due consolidati principi.<br />
Il primo è che la valutazione delle offerte, essendo espressione di un&#8217;ampia discrezionalità che impinge nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salve le ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o di travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198; Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 246).<br />
Il secondo è che il punteggio numerico ben può essere ritenuto sufficiente <i>ex se</i> ad esternare e sostenere il giudizio della commissione aggiudicatrice sui singoli elementi tecnici delle offerte, allorquando la <i>lex specialis</i> della gara abbia predeterminato in modo adeguato i parametri di misurazione degli stessi consentendo la ricostruzione dell&#8217;<i>iter</i> logico seguito dall&#8217;organo tecnico (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 882, e Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050.<br />
6.2. &#8211; Orbene, nel caso di specie il disciplinare di gara, all’art. 9 (non oggetto di impugnativa), specifica che per l’offerta tecnica la commissione valutatrice avrebbe potuto attribuire un punteggio massimo di 60 punti, di cui 40 per le caratteristiche prestazionali del sistema, 10 per i servizi aggiuntivi e le componenti integrative del sistema, 2 per il servizio di formazione del personale comunale, 8 per la manutenzione ed assistenza.<br />
Vi è, dunque, una precisa ponderazione di ciascuno dei criteri di valutazione.<br />
Inoltre, per ciascuno di essi (eccezion fatta per il servizio di formazione) vi è un’ulteriore specificazione dei punteggi da attribuire ad ogni singolo aspetto concorrente a determinare il criterio (a titolo di esempio, il criterio valutativo delle caratteristiche prestazionali del sistema viene frazionato nei seguenti sub criteri: soluzione tecnologica del varco, aspetti migliorativi proposti, resistenza agli atti vandalici del varco, qualità della lettura delle targhe, capacità di valutare più veicolo in transito, impatto visivo del varco, caratteristiche e soluzioni del software, caratteristiche e soluzioni per la trasmissione dei dati).<br />
Le previsioni del disciplinare di gara, dunque, appaiono essere sufficientemente specifiche da giustificare, da parte della commissione valutatrice, l’attribuzione di un punteggio meramente numerico con riferimento ai singoli subcriteri. Peraltro, dopo l’intervento del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, la commissione valutatrice non è più tenuta a fissare in via generale i criteri motivazionali cui attenersi per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Sicché, sotto tale profilo sfugge ad ogni censura l’operato di detta commissione. <br />
6.3. &#8211; Va poi nuovamente evidenziato che questo Tribunale Amministrativo Regionale non può sostituire il proprio giudizio alla valutazione operata dalla competente commissione di gara, pena un evidente straripamento dal sindacato sulla legittimità sugli atti di gara ad una valutazione di merito, riservata invece all’amministrazione.<br />
I tre motivi di ricorso sono pertanto inammissibili nella misura in cui richiedono di accertare la dedotta erroneità dei punteggi attribuiti ai concorrenti. <br />
6.4. &#8211; Il terzo dei motivi aggiunti è inammissibile anche nella parte in cui sono espressi dubbi circa l’attendibilità dell’omologazione dell’impianto offerto dall’aggiudicataria.<br />
Infatti, poiché il provvedimento di omologazione non è stato impugnato, questo Tribunale non può esercitare su di esso nessun sindacato.<br />
6.5. &#8211; Priva di pregio è l’argomentazione, oggetto specifico del quinto motivo del ricorso principale, secondo cui le determinazione del Comune di Cosenza risulterebbero illegittime anche in considerazione della circostanza che Kria S.r.l. risulta svolgere solo attività definita con il codice ATECO 62.01, mentre la ricorrente svolge attività riconducibili ad una pluralità di classi ATECO.<br />
Infatti, la qualità dell’offerta tecnica presentata dai vari candidati non è data dalla varietà delle attività imprenditoriali svolte.<br />
6.6. &#8211; L’operato della commissione valutatrice non appare immune da censure, invece, nella misura in cui Bridge S.r.l. lamenta la mancata attribuzione dei 5 punti previsti dal disciplinare di gara per la capacità dell’impianto offerto di rilevare simultaneamente più targhe e più veicoli.<br />
Ed in effetti, benché il sistema offerto dalla società ricorrente risultasse in possesso di tale qualità, non risulta attribuito il punteggio previsto dalla <i>lex specialis</i> di gara.<br />
Tuttavia, in ragione di quanto meglio specificato al § 8., la fondatezza, sotto tale profilo, del ricorso non può comportare l’annullamento degli atti impugnati.<br />
7. &#8211; Può, quindi, essere vagliato il quinto dei motivi aggiunti.<br />
7.1. &#8211; Con esso viene in primo luogo eccepito che il Dirigente del Dipartimento III Economico Finanziario del Comune di Cosenza sarebbe stato incompetente a disporre, con determinazione del 29 aprile 2015, n. 1110, la correzione del punteggio attribuito ai vari concorrenti. Ed infatti, il provvedimento in questione non si sarebbe limitato a emendare un errore materiale, ma avrebbe compiuto una nuova valutazione tecnica.<br />
Tale doglianza è infondata.<br />
Infatti, il disciplinare di gara ha previsto che il punteggio per la fornitura di varchi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal capitolato fosse determinato in base ad una formula matematica, tale da escludere ogni forma di discrezionalità, anche tecnica, della commissione valutatrice.<br />
Dunque, la correzione dell’errore di computo – la cui sussistenza non è stata peraltro contestata da Bridge S.r.l. – non costituiva attività valutativa riservata alla commissione.<br />
7.2. &#8211; Sotto un diverso profilo, la società ricorrente ha contestato la correttezza di tale determinazione. Ciò perché i varchi offerti da Kria S.r.l. sarebbero convertibili in impianto per la rilevazione delle infrazioni semaforiche. Tale convertibilità farebbe perdere all’impianto l’omologazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sicché i maggiori accessi forniti dall’aggiudicataria non avrebbero potuto fruttare alcun punto.<br />
La censura non coglie nel segno.<br />
Come già evidenziato al § 6.4., in questa sede non è in discussione il provvedimento di omologazione dell’impianto oggetto dell’offerta della controinteressata aggiudicataria.<br />
Conseguentemente, non può essere sostenuto per questa via che sia erroneo il provvedimento di correzione dell’errore materiale di cui si discute. <br />
8. &#8211; Il Collegio deve a questo punto rilevare che, all’esito della correzione operata dal Dirigente del Dipartimento III Economico Finanziario del Comune di Cosenza del 29 aprile 2015, n. 1110, il punteggio totale conseguito da Bridge S.r.l. è di punti 77,08; il punteggio complessivo attribuito a Kria S.r.l. è di 82,38 punti.<br />
Poiché lo scarto è maggiore di cinque punti, deve affermarsi che, laddove anche venissero attribuiti alla società ricorrente i 5 punti ad essa spettanti alla luce delle considerazioni svolte al § 6.6., nondimeno non muterebbe l’esito della gara, risultando comunque aggiudicataria Kria S.r.l.<br />
Per tale ragione, la mancata attribuzione, all’offerta di Bridge S.r.l., dei 5 punti previsti dal disciplinare di gara per la capacità dell’impianto offerto di rilevare simultaneamente più targhe e più veicoli si manifesta irrilevante.<br />
9. &#8211; In conclusione, il ricorso avanzato da Bridge S.r.l. deve essere respinto.<br />
Le spese debbono essere regolate in accordo al principio della soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna Bridge 129 S.r.l. Safety and Security, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, alla rifusione, in favore del Comune di Cosenza, in persona del suo Sindaco in carica, e della Kria S.r.l., in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, delle spese e competenze di lite, che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00 ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre ad IVA e CPA come per legge.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Concetta Anastasi, Consigliere<br />
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/06/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-22-6-2015-n-1097/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2015 n.1097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1097</a></p>
<p>Pres. Quadri Est. Simonetti F.lli Grignola Sas (Avv. C. Caputo) c/ Comune di Peschiera Borromeo (Avv. F. Masci) sulla dichiarazione di inefficacia del contratto 1. Contratti P.A. – Gara – Offerta economica – Giustificativi &#8211; Costo del lavoro – Omissione – Rilevanza. 2. Contratti P.A. – Gara – Contratto sottoscritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quadri  Est. Simonetti<br /> F.lli Grignola Sas (Avv. C. Caputo) c/ Comune di Peschiera Borromeo<br /> (Avv. F. Masci)</span></p>
<hr />
<p>sulla dichiarazione di inefficacia del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti P.A. – Gara – Offerta economica – Giustificativi &#8211; Costo del lavoro – Omissione – Rilevanza.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Contratto sottoscritto e per metà eseguito – Dichiarazione di inefficacia – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’omessa indicazione, nei giustificativi dell’offerta economica, delle voci essenziali del costo del lavoro, è suscettibile, per un verso, di minare la serietà e l’attendibilità dell’offerta stessa, e per l’atro verso, di determinare, ove ricomprese, un diverso esito della procedura.	</p>
<p>2. Nell’ipotesi in cui il contratto sia stato già sottoscritto e per circa metà eseguito non sussistono gli estremi per dichiarare l’inefficacia del contratto a norma dell’art. 122 C.p.a., residuando quindi la sola tutela per equivalente del danno subito e provato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2010, proposto da: </p>
<p><b>F.Lli. Grignola di Grignola Vittorio e C. S.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carla Caputo, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, piazza Cinque Giornate, 5; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Peschiera Borromeo</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Masci, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Spadari 2; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ditta Pellegatta Arisitide</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Morra, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Gaspari in Milano, corso Lodi 47; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) della determinazione del Responsabile del Settore Ecologia e Mobilità &#8211; Dott.ssa Viviana Lazzarini del Comune di Peschiera Borromeo n.273 in dat 22.3.2010 avente ad oggetto &#8220;Servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico: taglio erba, spollonatura, diserbo e raccolta foglie &#8211; Aggiudicazione&#8221; suddivisi in n.6 lotti, limitatamente al lotto 5 in cui la ricorrente si è collocata seconda nella graduatoria finale;<br />	<br />
2) di tutte le operazioni e verbali di gara rispettivamente in data 4.3.2010 (1^ seduta), 12.3.2010 (2^ seduta) e 16.3.2010 (3^ seduta);<br />	<br />
3) di ogni atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e comunque connesso<br />	<br />
nonché infine per la declaratoria di inefficacia e/o l&#8217;annullamento del contratto, ove stipulato tra la stazione appaltante e l&#8217;aggiudicataria del servizio di cui al lotto 5, e per il conseguente risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Peschiera Borromeo e di Ditta Pellegatta Arisitide;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza istruttoria nr. 138/2010;<br />	<br />
Vista la relazione di verificazione depositata il 20.9.2010;<br />	<br />
Visti gli artt. 55, 119 e 120 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Hadrian Simonetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p>Rilevato come, all’esito della verificazione posta in essere dalla Direzione Provinciale del Lavoro, risulta che l’impresa controinteressata, nella formulazione e nella giustificazione della propria offerta economica, ha omesso di indicare alcune voci essenziali del costo del lavoro (oneri previdenziali ed assistenziali, Irap, trattamento di fine rapporto) suscettibili, per un verso, di minare la serietà e l’attendibilità dell’offerta e, per altro verso, di determinare, ove ricomprese, un diverso esito della procedura;<br />	<br />
rilevato quindi come, sotto tale profilo, sussistono profili di fondatezza del ricorso;<br />	<br />
ritenuto inoltre come, tenuto conto che il contratto è stato già sottoscritto e che per circa la metà è stato anche già eseguito (cfr. dichiarazione delle parti a verbale), non sembrano esserci gli estremi per dichiarare l’inefficacia del contratto a norma dell’art. 122 c.p.a., residuando quindi la sola tutela per equivalente del danno “subito e provato”;<br />	<br />
rilevato infine che, ove si interpreti l’art. 57 prima parte (“Con l’ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare”) come riferito anche all’ordinanza emessa ex artt. 119 co. 3 e 120 co. 6 c.p.a., sussistono giustificati motivi per compensare le spese del procedimento cautelare, riservata al merito la liquidazione del compenso dovuto al verificatore.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 9 febbraio 2010 alle ore 12.00, compensando le spese della fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elena Quadri, Presidente FF<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore<br />	<br />
Laura Marzano, Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-14-10-2010-n-1097/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 14/10/2010 n.1097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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