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	<title>10950 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10950 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10950</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-6-11-2007-n-10950/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-6-11-2007-n-10950/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10950</a></p>
<p>Pres. e Rel. Conti G. Sacchi (Avv. A. Tozzi) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) sulla corresponsione degli interessi legali per tardivo pagamento di un equo indennizzo e sulla decorrenza degli stessi 1) Giudizio di ottemperanza – Pagamento tardivo dell’equo indennizzo – Interessi legali – Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-6-11-2007-n-10950/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-6-11-2007-n-10950/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10950</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. Conti<br /> G. Sacchi (Avv. A. Tozzi)	c.<br /> Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla corresponsione degli interessi legali per tardivo pagamento di un equo indennizzo e sulla decorrenza degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giudizio di ottemperanza – Pagamento tardivo dell’equo indennizzo – Interessi legali – Diritto – Sussiste – Carenza di fondi di bilancio – Non rileva																																																																																												</p>
<p>2) Giudizio di ottemperanza – Pagamento tardivo dell’equo indennizzo – Liquidazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste il diritto per il ricorrente alla corresponsione degli intereressi legali conseguenti al tardivo pagamento della somma riconosciuta a titolo di equo indennizzo, a far data dal deposito della relativa sentenza, a nulla rilevando la lamentata carenza di fondi di bilancio, o in generale, le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione, in quanto non costituenti una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato. 																																																																																												</p>
<p>2)	La decorrenza degli interessi, nel caso in cui il provvedimento di riconoscimento di liquidazione dell’equo indennizzo sia conseguente ad una sentenza di annullamento del precedente diniego, inizia dalla data di deposito della sentenza medesima, in quanto in tal caso, il provvedimento di riconoscimento non ha natura di accertamento costitutivo ma di attività esecutiva della sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br /><i> (Sezione  II quater)</i>  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b><br />
<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul <b>ricorso n. 6199/2007</b> proposto da <br />
<b>SACCHI Giuliano</b>, rappresentato e difeso Alessandro Tozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Largo Messico, n. 7;<b><br />
</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero per i Beni Culturali</b> <b>e Ambientali</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>per ottenere</b><br />
l’esecuzione della sentenza di questo TAR, sez II ter, n.14990/2004 del 6.12.2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 17 ottobre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;<br />
Uditi l’avv. A. Tozzi per il ricorrente e, ai preliminari, l’avv. dello Stato Carla Colelli per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in trattazione, depositato il 10 luglio 2007, il ricorrente espone che:<br />
&#8211;	con sentenza n. 14990/2004 di questo TAR, sez. II ter, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno ricorrente, veniva annullato il decreto dirigenziale del Ministero intimato, riconoscendo così il suo diritto alla concessione dell’equo indennizzo richiesto nel 1996;<br />	<br />
&#8211;	 con decreto del 12.7.2006, il citato Ministero gli liquidava la somma di €. 5.472, 35 a titolo dell’equo indennizzo richiesto;<br />	<br />
&#8211;	in data 15.5.2007, visto il mancato pagamento della somma sopra indicata, diffidava il Ministero al pagamento della somma dovuta e liquidata, oltre gli interessi;<br />	<br />
&#8211;	con nota del 25.5.2007 la Direzione Generale per gli Affari generali gli comunicava che era stata attivata la procedura per il pagamento, ma che questo non è ancora avvenuto.<br />	<br />
Ciò esposto, ha chiesto la piena e corretta ottemperanza della menzionata sentenza n. 14990/2004 e per l’effetto il pagamento delle somme a titolo di equo indennizzo, oltre il pagamento degli interessi dal deposito della sentenza, o, in subordine, dall’insorgenza del debito, nonché le spese, onorari e competenze di questo giudizio.<br />
Si è costituito per resistere il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il quale, in data 24.9.2007, ha depositato atti, tra i quali la relazione dell’Amministrazione, nella quale viene evidenziato e dimostrato l’avvenuto pagamento (il 4.6.2007) della somma di €. 5.472,35, con l’avvertenza che “la liquidazione degli interessi maturati su tale somma avverrà, quanto prima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa”.<br />
Si evidenzia altresì che sulla sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione pende appello al Consiglio di Stato.<br />
Con memoria del 4.10.2007, il ricorrente ha riconosciuto l’avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di equo indennizzo, ma ha insistito sulla richiesta degli interessi per il ritardato pagamento.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 17 ottobre 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è volto ad ottenere, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma della legge 6.12.1971 n. 1034 (aggiunto dall’art. 10, primo comma, della legge 21.7.2000, n. 205) l’esecuzione della sentenza di questo TAR, sez. II ter, n. 14990 del 6.12.2004 e conseguentemente il pagamento della somma di €. 5.472,35 a titolo di equo indennizzo, già liquidato in tale misura dall’Amministrazione, oltre gli interessi per il ritardato pagamento dalla data di deposito della menzionata sentenza o, in subordine, dall’insorgenza del debito.<br />
Con detta sentenza è stato annullato il decreto dirigenziale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 5.2.1998 che aveva respinto la domanda di concessione dell’equo indennizzo presentata dall’odierno ricorrente sul presupposto della tardività della stessa.<br />
Al riguardo giova evidenziare che, dagli atti depositati dall’Amministrazione, non contestati in parte qua dal ricorrente, risulta che la stessa, in data 4.6.2007 ha già provveduto al pagamento della reclamata somma di €. 5.472,35 a titolo di equo indennizzo, mediante accreditamento sul suo conto corrente bancario.<br />
A tale stregua il ricorso, nella parte in cui, in esecuzione della menzionata sentenza, si chiede il pagamento della predetta somma, va dichiarato inammissibile, in quanto non è contestato da parte ricorrente che l’Amministrazione, anteriormente al deposito del ricorso, ha già provveduto a corrispondere la relativa somma di €. 5.472,35 a titolo di equo indennizzo.<br />
Il ricorso nella restante parte in cui, sempre in esecuzione della predetta sentenza, si chiede il pagamento degli interessi legali conseguenti alla tardiva corresponsione della citata somma a far data dal deposito della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, è fondato.<br />
Al riguardo il collegio osserva, infatti, che l’intervenuto riconoscimento dell’equo indennizzo ed il successivo pagamento nell’importo liquidato a tale titolo non esaurisce l’attività di esecuzione della sentenza di cui trattasi, spettando al ricorrente anche gli interessi corrispettivi per il ritardato pagamento ai sensi dell’art. 1282 cod. civ..<br />
Peraltro, la spettanza di detti interessi è riconosciuta dalla stessa Amministrazione che, nella nota prot. n. 29160 del 19.9.2007, nel comunicare a questo Tribunale di aver già provveduto al pagamento della somma di €. 5.472,35 a titolo di equo indennizzo, ha evidenziato che “la liquidazione degli interessi maturati su tale somma avverrà, quanto prima, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa”.<br />
Tale comunicazione, tuttavia non costituisce esecuzione delle sentenza di cui è causa, la quale richiede, invece, l’effettivo pagamento degli interessi reclamati dal ricorrente.<br />
Né la evidenziata circostanza della carenza attuale di disponibilità finanziarie da parte dell’Amministrazione è idonea a sollevare la stessa dall’obbligo di eseguire integralmente la sentenza in argomento.<br />
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. Cons. St., IV, 28.12.2005, n. 7389; id., VI, 25.6.2002, n. 3484; id., IV, 7.5.2002, n. 2439), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi, infatti, la carenza di fondi di bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione non costituiscono una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del “giudicato”, dovendo comunque la stessa porre in essere tutte le necessarie iniziative per provvedere al pagamento di quanto dovuto.<br />
Tale principio deve ritenersi pienamente applicabile anche alle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali meramente esecutive, che ancorché appellate in Consiglio di Stato non siano dallo stesso state sospese, atteso che, rispetto alle stesse, con il richiamato art. 33, ultimo comma della legge 6.12.1971 n. 1034 (aggiunto dall’art. 10, primo comma, della legge 21.7.2000, n. 205), sono stati attribuiti ai predetti Tribunali i poteri inerenti il giudizio di ottemperanza al giudicato.<br />
Quanto alla decorrenza degli interessi, il Collegio ritiene che gli stessi debbano essere riconosciuti, come richiesto dal ricorrente, dalla data di deposito della sentenza di cui viene chiesta in questa sede l’esecuzione (cfr.Tar Lazio, III bis , 17.11.2006, n. 12590).<br />
Al riguardo si osserva che è pur vero che, nell’ipotesi ordinaria di riconoscimento dell’equo indennizzo la giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St., IV, 21.6.2007, n. 3391; id., V, 29.3.2006, n. 1597) ha ripetutamente affermato il principio che, in caso di suo ritardato pagamento spettano gli interessi corrispettivi dalla data dell’atto concessorio dell’equo indennizzo fino alla data dell’effettivo pagamento, in quanto il credito diviene liquido ed esigibile soltanto con il predetto atto concessorio.<br />
E’ anche vero però che, nel caso di provvedimento di riconoscimento e liquidazione dell’equo indennizzo conseguente ad una sentenza di annullamento del precedente diniego, all’epoca adottato dall’Amministrazione sul solo presupposto della tardività dell’istanza, quale è il caso di specie, tale provvedimento costituisce mera attività esecutiva della predetta sentenza, avendo ad oggetto il riesame della domanda originariamente presentata alla stregua del comando giudiziale.<br />
Ne consegue che, come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 17.5.2002, n. 2675), condivisa dal Collegio, nel caso specifico di cui sopra, non rileva la natura di accertamento costitutivo del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, ma la sua natura di attività esecutiva di una sentenza del Giudice amministrativo alla quale riportare gli effetti dell’attività di riesame della domanda originaria svolta ora per allora.<br />
Ne consegue, altresì, con riferimento al caso specifico, che l’attività di esecuzione alla sentenza di cui trattasi implica il computo degli interessi corrispettivi, come richiesto dal ricorrente, dalla data di deposito della sentenza (6.12.2004) – momento dal quale l’attività dell’Amministrazione è da considerarsi dovuta e, quindi, imputabile all’Amministrazione &#8211; fino al dì del pagamento.<br />
Il ricorso, in parte qua, va pertanto accolto. <br />
 Per l’effetto va ordinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, di dare esatta e completa esecuzione alla sentenza di questo TAR, sez.II ter, n. 114990/200 liquidando e corrispondendo al ricorrente, sull’importo pagato a titolo di equo indennizzo, anche gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza (6.12.2004) fino al dì del pagamento.<br />
A tal fine assegna al predetto Ministero il termine di 60 (sessanta) giorni per ottemperare a quanto sopra statuito.<br />
In caso di ulteriore inottemperanza entro il termine assegnato, con successiva ordinanza, su richiesta della parte interessata, si procederà a nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva ed a determinare la misura ed il carico del relativo compenso.<br />
Le spese del presente giudizio, ivi compresi onorari e competenze, stante la parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 6199/2007, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo accoglie, come meglio specificato in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di dare esatta e completa esecuzione al giudicato di cui alla sentenza di questo TAR, sez.II ter n. 14990/2004 secondo le modalità meglio specificate in motivazione.<br />
 Assegna a tal fine il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore. <br />
In caso di ulteriore inottemperanza entro il predetto termine, con successiva ordinanza e su richiesta della parte interessata, sarà nominato un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva e sarà determinata la misura del relativo compenso.<br />
Spede diritti ed onorari compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007,  dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo CONTI                                                     &#8211; Presidente f.f., estensore<br />
Roberto CAPONIGRO                                        &#8211; Primo referendario<br />
Floriana RIZZETTO                                             &#8211; Primo referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-6-11-2007-n-10950/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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