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	<title>10942 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10942 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10942</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-11-2007-n-10942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-11-2007-n-10942/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10942</a></p>
<p>Pres. Giulia, Rel. Volpe L. Tremarelli (Avv. R. Izzo) c. Ministero dell’interno (Avv. dello Stato) sull&#8217;interesse ad impugnare la graduatoria concorsuale e sulla discrasia tra l&#8217;indicazione dei posti a concorso fornita dal bando e l&#8217;effettivo numero degli stessi 1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Concorrente collocato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-11-2007-n-10942/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-11-2007-n-10942/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10942</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Rel. Volpe<br /> L. Tremarelli (Avv. R. Izzo)	c. Ministero dell’interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse ad impugnare la graduatoria concorsuale e sulla discrasia tra l&#8217;indicazione dei posti a concorso fornita dal bando e l&#8217;effettivo numero degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Concorrente collocato in ruolo nelle more del giudizio  &#8211; Data di entrata in servizio – Interesse &#8211; Sussiste																																																																																												</p>
<p>2) Concorsi pubblici – Bando – Riduzione dei posti  per l’applicazione di una quota di riserva &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste l’interesse al ricorso per l’impugnazione di una graduatoria concorsuale in capo al concorrente che, nelle more del giudizio, sia stato collocato in ruolo, per le funzioni desiderate, in virtù di una sopravvenuta disposizione legislativa particolare, quando persiste l’interesse di sentir dichiarare il titolo ad un’ammissione al posto, a partire dalla stessa data da cui sono entrati in servizio gli altri concorrenti vincitori.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima la procedura concorsuale il cui bando, in riferimento ai posti messi a concorso, utilizzi l’espressione “tutti i posti disponibili”, da interpretarsi nel senso che il concorso dovesse essere bandito per tutti i posti effettivamente vacanti, senza l’applicazione di riserve o limiti, mentre la relativa graduatoria, nel computo numerico dei posti, tenga poi conto di un potere di riserva riconosciuto all’Amministrazione, riducendo il numero dei vincitori per destinarne i posti alla quota di riserva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima-<i>ter</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p> composto da:<br />
Patrizio GIULIA                                                – Presidente<br />
Italo VOLPE                                                       – Consigliere – Estensore <br />
Franco Angelo Maria DE BERNARDI           – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4137 del 1999, proposto da <br />
<b>Laura Tremarelli</b>, rappresentata e difesa dall’avv.to Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, 28;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dalla <i>ex lege</i> Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <b>Silvia La Selva, Linda Spagna, Patrizia Torretta</b>, rispettivamente residenti in Roma, Via Vespignani, 1, Via dei Colli Albani, 18, Viale degli Astri, 59/B;</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della graduatoria, per il conferimento di 10 posti nel ruolo dei selettori del Centro psicotecnico, del concorso straordinario per titoli ed esami a complessivi 134 posti per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici della Poliz<br />
&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, ed in particolare:<br />
a) del decreto del Capo della Polizia del 29.5.1997 di indizione del concorso;<br />
b) dei verbali e delle determinazioni della commissione giudicatrice concernenti l’approvazione dei criteri per la valutazione dei titoli nonché la predetta valutazione concretamente operata.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita alla pubblica udienza del 12 luglio 2007 la relazione del Consigliere dott. Italo Volpe e udite, altresì, le difese di parte, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Ritenendosi lesa, col ricorso in epigrafe Laura Tremarelli, premesso:<br />
&#8211; di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita dal Capo della Polizia il 29.5.1997 e pubblicata in G.U.R.I. 13.6.1997, n. 46, per la copertura di 134 posti, 10 dei quali – cui la ricorrente specificamente aspirava – nel ruolo dei ‘selettori del- che la commissione giudicatrice, costituita con d.m. 6.5.1998, determinava il successivo 25.5 i criteri per la valutazione dei singoli titoli dei candidati nonché le modalità di ripartizione del punteggio, avendo il bando fissato solo il tetto per ciasc<br />
&#8211; all’esito delle prove la ricorrente era collocata all’11° posto, con punti 61,00, di cui 13,50 per i titoli;<br />
&#8211; approvata la graduatoria, la ricorrente poteva consultare i quaderni di scrutinio relativi ad alcuni dei vincitori, riscontrando illegittimità procedurali;<br />
tanto premesso, impugnava gli atti pure in epigrafe indicati sulla base del seguente, articolato motivo:<br />
<i>Violazione dell’art. 7, co. 5, della l.n. 85/1997 – violazione dei criteri di massima stabiliti dalla commissione giudicatrice per la violazione dei titoli – violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – violazione dell’art. 97 Cost. – violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e dei criteri di massima – eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, illogicità, incoerenza, contraddittorietà, nonché sviamento dell’azione amministrativa</i>.<br />
Ad avviso della ricorrente:<br />
&#8211; i posti a concorso, per l’accesso al ruolo dei ‘selettori del Centro psico-tecnico’, dovevano essere 11 e non 10. Ciò perché un direttore tecnico aveva lasciato libero un posto nel maggio 1993 e la ricognizione voluta dalla legge avrebbe dovuto riguarda<br />
&#8211; nel quaderno di scrutinio è riportata la partizione del punteggio, per le diverse categorie di titoli, sostanzialmente copiata dall’atto che l’aveva originariamente determinata, risultando così impedita ogni utile ricostruzione dell’<i>iter</i> logico s<br />
&#8211; nel medesimo quaderno alcuni titoli non risultano abbinati al relativo numero cardinale progressivo, per cui non è possibile ricostruire la relativa sorte in sede di valutazione;<br />
&#8211; non sono chiare le ragioni per le quali alcuni titoli presentati dalla ricorrente siano stati giudicati ‘non idonei’;<br />
&#8211; è in particolare illegittimita la valutazione di non idoneità del titolo n. 7 della ricorrente, riguardante attività seminariali e di ricerca presso la cattedra di Psicologia giuridica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ nel periodo 1989-1993 (questo- sempre in relazione al concorrente predetto, mentre per i titoli culturali e per parte di quelli professionali risulta specificato il documento preso in esame ai fini del punteggio, non altrettanto è riscontrabile per i titoli vari e gli altri di natura<br />
&#8211; illogica ed ingiusta è stata la valutazione di irrilevanza dei titoli nn. 6 e 11 della ricorrente, riguardanti tirocini in ambito ‘clinico-psicologico’ (quanto meno, invero, essi dovevano valere quali titoli di studio), quando poi la stessa commissione- se anche poi i giudizi espressi dalla commissione risultassero coerenti con i criteri di massima dalla stessa elaborati, sarebbero allora illegittimi proprio tali criteri laddove essi, individuato l’ambito generale di apprezzamento delle differenti cate<br />
2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno, concludendo per la reiezione del ricorso. Non provvedevano, invece, a farlo i controinteressati.<br />
3. Con ordinanza n. 1386 del 6 maggio 1999 il Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, disponendo altresì l’ «ammissione con riserva della candidata al corso di formazione ed alla successiva eventuale nomina a direttore tecnico con conseguente immissione in ruolo».<br />
4. Acquisita documentazione, la causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica di discussione del 12 luglio 2007 ed ivi trattenuta in decisione.<br />
5. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, nei termini di seguito precisati, premesse comunque alcune considerazioni introduttive.<br />
5.1. L’azione della ricorrente muove su due piani d’indagine differenti.<br />
Il primo interessa il profilo giuridico-normativo della questione da cui genera la controversia: applicando la legge, i posti che l’amministrazione avrebbe dovuto mettere a concorso sarebbero dovuti essere di numero superiore a quelli effettivamente banditi, con la conseguenza che, per il ruolo cui la ricorrente (era ed) è interessata, i posti offerti alla selezione sarebbero dovuti essere quanto meno 11 e non già i 10 indicati nel bando.<br />
Il secondo, invece, attiene a profili di merito e concerne l’operato della commissione giudicatrice, la cui legittimità sarebbe censurabile – secondo la ricorrente – sotto diversi aspetti.<br />
Ad avviso del Collegio, la fondatezza della domanda – tenuto conto della posizione in graduatoria conseguita in concreto dalla ricorrente (11^ su 10 posti banditi eppertanto 1^ degli idonei) – discende già dalla disamina del primo dei due piani d’indagine. E questo per le ragioni di cui al punto 6. 4.<br />
5.2. Non rileva poi, nel caso di specie, il fatto – sottolineato dalla difesa erariale in fase di costituzione in giudizio dell’amministrazione – che la ricorrente, non tanto per effetto della pronuncia cautelare adottata dal Tribunale il 6.5.1999 quanto piuttosto per una disposizione legislativa particolare (art. 39, co. 1-ter, del d.lgs. n. 334/2000, in relazione all’art. 8, lett. p), del d.lgs. n. 201/2001), sia riuscita nelle more di questo giudizio ad essere collocata in ruolo, per le funzioni desiderate, con decorrenza 2.7.2001.<br />
Questo fatto, invero, non produce una sopravvenuta carenza di interesse, processualmente rilevante, posto che l’interesse effettivo della ricorrente è evidentemente quello a potersi sentir dichiarare (per effetto dell’azione impugnatoria sviluppata con questo giudizio) il titolo ad una ammissione al corso di formazione, per la conseguente immissione in ruolo, a decorrere da una data anteriore a quella sopra indicata (i suoi colleghi di concorso, infatti, sono stati nominati direttori tecnici in prova con decorrenza 1.2.1999).<br />
6. I termini del dibattito processuale riguardante il primo dei cennati piani d’indagine implicano l’analisi delle seguenti norme.<br />
6.1. La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia, ha stabilito al suo art. 7, co. 1, che il Ministro dell’interno era autorizzato a bandire «(…) un concorso straordinario per titoli ed esami per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, <i>per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996</i>, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario».<br />
Il comma 5 del medesimo articolo ha tuttavia precisato che «<i>Il primo concorso straordinario di cui al comma 1</i>, per l’accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato <i>è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996</i> (…)».<br />
6.2. La precedente legge 7 agosto 1990, n. 232, recante copertura per le spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, aveva stabilito, al suo art. 3, co. 1, che «Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato (…) i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici <i>sono riservati, nel limite del cinque per cento, all’inquadramento</i> del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.».<br />
6.2.1. L’amministrazione intimata ha ritenuto di dover fare uso, nel caso di specie, della norma di cui all’art. 3, co. 1, della l.n. 232/1990.<br />
Ne è prova l’inequivoca nota n. 333-E/276.14.TC/4 in data 27 aprile 1999 del Dipartimento P.S.-Direzione centrale del personale, versata in atti <i>sub</i> all. 6 dalla difesa erariale.<br />
E’ certo che, senza l’applicazione di tale disposizione, i posti banditi in occasione del concorso per cui è causa sarebbero stati 11 e non 10.<br />
6.3. E’ tuttavia altrettanto certo che all’epoca del bando di concorso (cfr. decreto del Capo della Polizia 29.5.1997 – produzione <i>sub</i> 2 della difesa erariale) la platea degli aspiranti non era stata messa nelle condizioni di conoscere l’orientamento della amministrazione (oggetto dell’osservazione di cui al precedente punto 6.2.1.).<br />
Infatti, il preambolo di questo provvedimento – che costituisce la giustificazione del potere in concreto esercitato – tace assolutamente in ordine al fatto che l’amministrazione intendesse fare applicazione della norma sulla riserva di posti di cui alla l.n. 232/1990.<br />
In effetti, alla luce del materiale probatorio acquisito al presente giudizio, emerge che è solo con la sopra citata nota del 27.4.1999, successiva all’introduzione del ricorso (che risale al marzo 1999, che la ricorrente ha contezza del fatto che i posti messi a concorso non erano 11 in quanto l’amministrazione aveva fatto uso del potere di riserva di cui alla l.n. 232/1990.<br />
E’ pertanto plausibile e legittimo – oltre che processualmente corretto – che l’interesse al ricorso si sia materializzato in capo alla ricorrente soltanto dopo la formazione della graduatoria di concorso, quando la stessa ha avuto materiale contezza della sua posizione effettiva (in tale graduatoria).<br />
6.3.1. Queste ulteriori osservazioni sgombrano allora il campo da ogni eccezione di tardività del ricorso introduttivo formulata dalla difesa erariale.<br />
6.4. Il Collegio però non condivide la tesi dell’amministrazione intimata in ordine al fatto che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma di cui al citato art. 3, co. 1, della l.n. 232/1990.<br />
Al contrario, questa disposizione non avrebbe potuto esplicare effetti nel caso di specie per effetto della specifica disposizione, di tenore doppiamente eccezionale e perciò derogatorio, di cui all’art. 7, co. 5, della l.n. 85/1997.<br />
Tale articolo ha in primo luogo (comma 1) autorizzato l’amministrazione dell’interno a bandire tre concorsi straordinari, ciascuno per un numero percentuale massimo (50%) di posti disponibili (fra quelli riguardanti i profili funzionali per i quali il reclutamento era consentito) al 31.8.1996.<br />
L’articolo ha, al comma 5, secondariamente stabilito (e, con ciò, autorizzato l’amministrazione ad operare di conseguenza) che solo per il primo dei tre concorsi straordinari e limitatamente ai direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico (proprio quello cui ha partecipato la ricorrente) il bando sarebbe stato formulato <i>per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996</i> <br />
Il fraseggio della disposizione (co. 5 dell’art. 7 cit.) è tale, specie se correlato alla disposizione di cui al co. 1 del medesimo articolo, da far intendere che, in occasione di quei concorsi straordinari, e in particolare  in occasione del primo (che, poi, è quello che interessa nella fattispecie), l’espressione “tutti i posti disponibili” vada interpretata nel senso che il concorso dovesse essere bandito con riguardo a tutti i posti effettivamente vacanti, senza l’applicazione di riserva o limiti introdotti da precedenti disposizioni, come, ad esempio, la riserva introdotta con la ricordata norma di cui all’art.3, co. 1, della l.n. 232/1990, rispetto alle quali la normativa in esame si pone in rapporto di specialità, con la conseguente applicazione del noto principio “lex specialis derogat legi genrali”.<br />
E di tutto questo può essere utile riscontro proprio la formulazione del bando del concorso in questione, che, come detto, non ha citato nel suo preambolo la norma limitativa di cui all’art. 3, co. 1, della l.n. 232/1990.<br />
7. In conclusione, i posti messi a concorso con il bando del 29.5.1997 dovevano essere, per il profilo che qui interessa, 11 e non 10.<br />
Se così fosse stato, la ricorrente, graduatasi 11^, avrebbe trovato subito utile collocazione fra i promossi e la decorrenza della sua promozione sarebbe stata temporalmente ancorata al pari di quella dei suoi colleghi, odierni controinteressati.<br />
7.1. All’esito del giudizio risultano dunque illegittimi e perciò da annullare, fra gli atti concretamente impugnati, sia il bando concorso – nella sola parte in cui non indica, al suo art. 2, un numero di posti pari quanto meno ad 11, in relazione al ‘settore arruolamento direttore tecnico psicologo’ – sia il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non ha contemplato la ricorrente, fra i promossi, quale 11^ unità.<br />
7.2. Questo il <i>decisum</i>, dato il tenore della domanda. Provvederà perciò l’amministrazione, in sede di esecuzione della presente decisione, ad assumere tutti gli atti conseguentemente necessari, a partire da quelli occorrenti per una più corretta collocazione in ruolo della ricorrente.<br />
8. Sussistono sufficienti ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima-<i>ter</i>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando di concorso e il decreto di approvazione della graduatoria in epigrafe indicati, nei limiti indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-11-2007-n-10942/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2007 n.10942</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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