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	<title>1092 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1092 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2020 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-19-11-2020-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-19-11-2020-n-1092/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2020 n.1092</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente , Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore La natura della concessione d&#8217;uso Â  1. Beni pubblici &#8211; concessione d&#8217;uso- natura del provvedimento. 2. Beni pubblici &#8211; beni demaniali &#8211; concessione demaniale &#8211; atto di natura discrezionale &#8211; interesse pubblico &#8211; deve essere valutato. 1. La concessione d&#8217;uso costituisce</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-19-11-2020-n-1092/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2020 n.1092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente , Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La natura della concessione d&#8217;uso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1. Beni pubblici &#8211; concessione d&#8217;uso- natura del provvedimento.</p>
<p> 2. Beni pubblici &#8211; beni demaniali &#8211; concessione demaniale &#8211; atto di natura discrezionale &#8211; interesse pubblico &#8211; deve essere valutato.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La concessione d&#8217;uso costituisce un provvedimento (espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale) con il quale l&#8217;Amministrazione sottrae un bene al godimento comune (c.d. uso collettivo o generale) e lo mette a disposizione di soggetti privati (c.d. uso particolare o eccezionale).</em><br /> <br /> <em>2. La concessione demaniale è atto di natura discrezionale per il cui rilascio l&#8217;Amministrazione deve valutare l&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale nella prospettiva della fruizione da parte della collettività .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/11/2020<br /> <strong>N. 01092/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03529/2004 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA NON DEFINITIVA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2004, proposto da<br /> Zanella O. &amp; S. di Zanella Sergio Sas, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cavallino Treporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Zuccolo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 4346;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della concessione prot. 32358 del 28.9.04 rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività  Produttive Turistiche e Commerciali del Comune di Cavallino Treporti per il mantenimento di un campeggio denominato &#8220;Centro Valdor&#8221;, nella parte in cui ha imposto alcune prescrizioni e determinato il canone, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La parte ricorrente rappresenta di gestire da molti anni una attività  di campeggio nel Comune di Cavallino Treporti, in un&#8217;area appartenente al demanio marittimo; tale area veniva occupata in forza di concessioni rilasciate nel tempo dall&#8217;autorità  competente (Capitaneria di Porto di Venezia).<br /> Pìù di recente &#8211; aggiunge la parte ricorrente &#8211; passate le competenze in materia prima alla Regione e poi al Comune, veniva rilasciata all&#8217;esponente la concessione n. 38/99 per una superficie di mq. 27.195.<br /> Tale area, precisa la deducente, veniva perà² interessata dalla presenza di una duna, realizzata dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Magistrato alle Acque di Venezia, della superficie di circa mq. 2.850; l&#8217;area occupata dalla predetta duna non è utilizzata nè utilizzabile, essendo recintata e interdetta all&#8217;uso pubblico e all&#8217;uso speciale della stessa; inoltre la concessionaria è anche obbligata alla manutenzione delle opere di presidio della predetta duna.<br /> L&#8217;esponente rappresenta di aver chiesto, per la detta ragione, l&#8217;applicazione all&#8217;intera concessione di un canone ridotto del 45%, così¬ come previsto dall&#8217;art. 2, comma VI, del D.M. 5 agosto 1998, n. 342.<br /> Scaduta la citata concessione il Comune di Cavallino Treporti ha rilasciato quella in epigrafe che applica un canone che non tiene conto della riduzione richiesta (limitata alla sola area interessata dalla duna e non invece all&#8217;intera occupazione) e introduce alcune prescrizioni concernenti la facoltà  dell&#8217;Amministrazione di accedere alle opere realizzate nell&#8217;area nonchè la riserva di adeguare la concessione &#8220;<em>qualora risulti in contrasto con il piano particolareggiato dell&#8217;arenile</em>&#8220;.<br /> Con ricorso spedito per la notifica in data 27 novembre 2004 e depositato in data 21 dicembre 2004 l&#8217;esponente ha proposto la domanda in epigrafe.<br /> 1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino Treporti, contestando in fatto e in diritto quanto esposto dal ricorrente ed eccependo l&#8217;irricevibilità , l&#8217;inammissibilità , l&#8217;improcedibilità  nonchè l&#8217;infondatezza del gravame.<br /> 1.2. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 6 ottobre 2020, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 4 settembre 2020, ha evidenziato che la vertenza ha ad oggetto la determinazione del canone di concessione di un&#8217;area appartenente al demanio marittimo e concessa per finalità  turistico ricreative; quindi ha richiamato l&#8217;art. 100, commi 7 e ss., del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, evidenziando che detta disposizione tende a risolvere i numerosi contenziosi in materia di concessioni demaniali e determinazione dei relativi canoni.<br /> L&#8217;esponente ha argomentato che anche la vicenda contenziosa in esame potrà  essere definita ai sensi delle richiamate disposizioni; la relativa domanda potrà  essere quindi predisposta e presentata entro il termine del 15 dicembre 2020.<br /> La parte ricorrente ha pertanto richiesto il rinvio della trattazione del ricorso ad udienza successiva alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di definizione del contenzioso, per poi sospendere il processo sino alla chiusura del contenzioso stesso in via amministrativa.<br /> 1.1. Il Collegio &#8211; fermo il principio secondo cui nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poichè il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l&#8217;interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l&#8217;esercizio di pubblici poteri (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 30 giugno 2020, n. 7318) &#8211; ritiene che le ragioni sottese all&#8217;istanza <em>de qua</em> possano essere apprezzate favorevolmente.<br /> Va osservato, tuttavia, che la questione concernente la determinazione del canone per la concessione demaniale in esame forma oggetto del primo motivo di ricorso; diversamente, come si avrà  modo di evidenziare <em>infra</em>, il secondo motivo di ricorso non concerne detta questione.<br /> Evidenti esigenze di economia processuale ed effettività  di giudizio inducono quindi alla definizione parziale del giudizio <em>ex </em>artt. 33, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. (&#8220;<em>Il giudice pronuncia sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio</em>&#8220;) e 36, comma 2, cod. proc. amm. (&#8220;<em>Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l&#8217;ulteriore trattazione della causa</em>&#8220;), riservando, invece, al prosieguo la decisione in ordine alla restante parte del gravame, facendo salva la facoltà  della parte ricorrente di presentare la domanda <em>ex</em> art. 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.<br /> 2. Con il secondo motivo di ricorso l&#8217;esponente deduce i vizi di <em>Violazione degli artt. 45 e segg. LR 4.11.02 n. 33. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , travisamento dei fatti e carenza di presupposti</em>.<br /> Argomenta la parte ricorrente che ai sensi degli artt. 45 e segg. L.R. n. 33/2002, le concessioni delle aree demaniali marittime sono rilasciate dal Comune che deve osservare il piano regionale di utilizzazione delle aree di demanio marittimo previsto dall&#8217;art. 47; la concessione può prevedere la realizzazione di opere, soggette a vigilanza secondo quanto previsto dall&#8217;art. 51 della stessa legge; la concessione si rinnova automaticamente ai sensi dell&#8217;art. 54 della legge regionale, mentre può essere revocata o sospesa in caso di violazione delle norme da parte del concessionario.<br /> Dalla citata normativa, argomenta l&#8217;esponente, deriva allora che non può essere imposta la prescrizione secondo la quale l&#8217;Amministrazione ha facoltà  di accedere alle opere realizzate nell&#8217;area in concessione, e ciò senza limiti o regole.<br /> L&#8217;art. 51 attribuisce all&#8217;Amministrazione la vigilanza sull&#8217;esecuzione delle opere, ma non la possibilità  di accedere alle stesse a suo piacimento (nell&#8217;area in concessione viene svolta un&#8217;attività  bisognosa di riservatezza e comunque tutelata dalla legge): di qui l&#8217;illegittimità  della prescrizione che abilita l&#8217;Amministrazione all&#8217;accesso indiscriminato alle opere realizzate sull&#8217;area in concessione.<br /> Per la ricorrente è illegittima anche la prescrizione secondo la quale la concessione dovrebbe essere adeguata alle prescrizioni del piano per l&#8217;arenile.<br /> Tale piano, osserva la deducente, è quello di competenza comunale, che deve essere predisposto ai sensi dell&#8217;art. 47 della L.R. n. 33/2002; tuttavia, l&#8217;obbligo previsto dalla norma è solo quello di rispettare il piano regionale, quello comunale, essendo evidentemente di competenza dell&#8217;Amministrazione locale, che ove non proceda alla sua formazione non può riservarsi la modifica delle concessioni rilasciate.<br /> In altri termini, argomenta la ricorrente, il Comune può procedere alla formazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano regionale, ma se non procede in tal senso non può condizionare le concessioni che nel frattempo rilascia.<br /> Altrettanto dicasi, aggiunge la deducente, in relazione al piano regionale; la mancata formazione dello stesso non può consentire la modifica delle concessioni rilasciate. L&#8217;Amministrazione deve predisporre tempestivamente la pianificazione e solo in tale presupposto può imporre prescrizioni in sede di rilascio delle concessioni e laddove non adempia tempestivamente a quanto attribuitole dalla legge non può riservarsi la modifica delle concessioni rilasciate.<br /> 2.1. Il motivo è infondato.<br /> Quanto al primo profilo della doglianza, giova premettere che la concessione d&#8217;uso costituisce un provvedimento (espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale) con il quale l&#8217;Amministrazione sottrae un bene al godimento comune (c.d. uso collettivo o generale) e lo mette a disposizione di soggetti privati (c.d. uso particolare o eccezionale) e, quindi, giungere alla conclusione che tale titolo può essere rilasciato solo previo accertamento che lo stesso concorra a realizzare una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico (i beni pubblici sono per definizione destinati a soddisfare pubblici interessi) e non per il conseguimento di interessi meramente privati (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 17 maggio 2018, n. 538; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 758, secondo cui la concessione demaniale è atto di natura discrezionale per il cui rilascio l&#8217;Amministrazione deve valutare l&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale nella prospettiva della fruizione da parte della collettività ).<br /> Va ora osservato che l&#8217;art. 55 della legge reg. Veneto 4 novembre 2002, n. 33 prevede espressamente che &#8220;<em>1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull&#8217;utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente </em>[&#038;]<em> 3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità  dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.</em>&#8220;.<br /> Ne discende, alla luce della richiamata legislazione regionale, che la delega ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l&#8217;altro anche l&#8217;esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, siano queste utilizzate in forza di valida concessione ovvero <em>sine titulo </em>(cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 30 maggio 2016, n. 573).<br /> Alla luce di quanto evidenziato, si sottrae alle doglianze di parte ricorrente l&#8217;avversata prescrizione in base alla quale il concessionario &#8220;[&#038;]Â <em>dovrà  lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa </em>[&#038;]&#8221;, trattandosi di previsione funzionale all&#8217;esercizio del potere di vigilanza: come condivisibilmente chiarito, la concessione di un bene demaniale è funzionale all&#8217;uso collettivo, tanto che l&#8217;Amministrazione conserva un penetrante potere di controllo e vigilanza sull&#8217;uso che il privato concessionario fa del bene demaniale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 3 luglio 2008, n. 18192).<br /> L&#8217;ulteriore prescrizione avversata prevede che la concessione <em>de qua</em>, di durata sessennale, &#8220;<em>qualora risulti in contrasto con il Piano Particolareggiato dell&#8217;arenile, verrà  adeguata in conformità  alle nuove prescrizioni</em>&#8220;.<br /> Orbene, in disparte la carenza di interesse (attuale) ad avversare la stessa prescrizione (difettando la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e postulando la censura un evento ipotetico e futuro), la doglianza si rivela infondata.<br /> Ed invero, l&#8217;art. 47, comma 1, della citata legge reg. Veneto 4 novembre 2002, n. 33 prevede che &#8220;<em>Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità  turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell&#8217;allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità  delle predette direttive regionali</em>&#8220;; il successivo comma 5 prevede che &#8220;<em>In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purchè in conformità  con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime</em>&#8220;.<br /> Il successivo art. 52 prevede che &#8220;<em>Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio</em>&#8221; (comma 1) e che &#8220;<em>In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all&#8217;articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell&#8217;assegnazione di nuove concessioni</em>&#8221; (comma 2, poi abrogato dall&#8217;art. 2 della legge reg. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13).<br /> A ben vedere, dunque, la prescrizione avversata è funzionale ad evitare il contrasto (sopravvenuto) del titolo concessorio con la (nuova) disciplina pianificatoria.<br /> 3. In conclusione, il Collegio provvede ad emettere sentenza non definitiva <em>ex</em> art. 36, comma 2, cod. proc. amm. con la quale dichiara l&#8217;infondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso che, quindi, deve essere respinto <em>in parte qua</em>.<br /> Rinvia &#8211; per le ragioni sopra indicate &#8211; per la prosecuzione della trattazione della causa alla prima udienza pubblica straordinaria utile dell&#8217;anno 2021.<br /> 4. Da ultimo, il Collegio reputa di dover rinviare alla sentenza definitiva ogni decisione circa la regolazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) dichiara infondato il secondo motivo di gravame e per l&#8217;effetto respinge <em>in parte qua</em> il ricorso introduttivo del giudizio;<br /> b) dispone il rinvio &#8211; per le ragioni indicate in motivazione &#8211; per la prosecuzione della trattazione della causa alla prima udienza pubblica straordinaria utile dell&#8217;anno 2021;<br /> c) rinvia al definitivo la decisione circa la regolazione delle spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/1/2017 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-1-2017-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-1-2017-n-1092/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/1/2017 n.1092</a></p>
<p>Pres. Canzio/Est. De Chiara Giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Domanda di retrocessione e di risarcimento danni – Occupazione protratta dopo la sopraggiunta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità – Giurisdizione del g. a. – Sussiste – Ragioni. &#160; &#160; Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-1-2017-n-1092/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/1/2017 n.1092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Canzio/Est. De Chiara</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità – Domanda di retrocessione e di risarcimento danni – Occupazione protratta dopo la sopraggiunta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità – Giurisdizione del g. a. – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di domanda di retrocessione e di risarcimento danni proposta in presenza di una occupazione protrattasi dopo la sopraggiunta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, venendo in rilievo un comportamento dell’amministrazione, che omette di restituire il terreno occupato in virtù di decreto di occupazione, comunque connesso, ancorché in via mediata, all’esercizio del potere ablatorio.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-1-2017-n-1092/?download=869">sentenza cassazione 1092</a> <small>(280 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-1-2017-n-1092/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/1/2017 n.1092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va respinta la domanda cautelare (di sequestro conservativo) in un ricorso proposto da un Comune per la condanna di una cooperativa Edilizia al pagamento a favore del Comune stesso delle somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 (danni da occupazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-9-11-2011-n-1092/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/11/2011 n.1092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare (di sequestro conservativo) in un ricorso proposto da un Comune per la condanna di una cooperativa Edilizia al pagamento a favore del Comune stesso delle somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 (danni da occupazione sine titulo) a privati. Il Comune ricorrente aveva stipulato con l’intimata cooperativa una convenzione ai sensi dell’art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione alla medesima in diritto di proprietà di alcuni lotti di terreni destinati alla realizzazione di un Piano di edilizia economica e popolare; la cooperativa avrebbe tra l’altro dovuto provvedere a concludere gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dal Piano per la cessione dei medesimi o a realizzare le necessarie procedure espropriative; alcuni terreni sono stati occupati in via d’urgenza ed irreversibilmente trasformati senza che avvenisse però la traslazione della proprietà, in via bonaria o con l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, e pertanto alcuni proprietari avevano proposto ricorso avverso la cooperativa medesima ed il Comune per ottenere la restituzione dei terreni o in subordine il risarcimento del danno conseguente; la controversia verte quindi in tema di esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento sul quale insiste la giurisdizione esclusiva del TAR ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. 2) c.p.a.; nelle materie di giurisdizione esclusiva, in base ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e concentrazione del giudizio, non può essere offerta alla parte che ha ragione una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dal processo dinanzi al giudice ordinario; Nel merito, la domanda cautelare del Comune e&#8217; stata respinta poiche&#8217; non esiste un credito dell’Amministrazione ricorrente in quanto non è stato emanato alcun provvedimento per l’acquisizione dei terreni in discussione e non è stato definito il ricorso proposto dei privati per ottenere il pagamento a norma dell&#8217;art. 42 bis DPR 327. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01092/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01913/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Marciana Marina</b> in Persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Iacopetti, con domicilio eletto presso Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli n. 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Forze dell&#8217;Ordine &#8211; Società Cooperativa Edilizia Soc. Coop. a r.l.</b> in persona del legale rappresentante in carica, n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Iris Berti, Iginio Berti, Maria Grazia Berti, Olivia Berti e Silvana Berti</b>, non costituiti; 	</p>
<p>per la condanna, previa emissione di provvedimento cautelare di sequestro conservativo, della cooperativa “Forze dell&#8217;Ordine &#8211; Società Cooperativa Edilizia” Soc. coop. a r.l. al pagamento a favore del Comune di Marciana Marina di tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a sborsare &#8211; ex art. 42 bis D.P.R. 8.01.2001 n. 327 e/o in forza di quanto sarà deciso dall&#8217;ecc.mo TAR della Toscana &#8211; ai Sigg. Berti Iris, Berti Igino, Berti Maria Grazia, Berti Olivia e Berti Silvana in ordine al ricorso dagli stessi presentato dinanzi allo stesso TAR della Toscana e iscritto al n. 1756/2009 &#8211; Sez. I^ nonché al risarcimento dei danni tutti che, per i comportamenti illegittimi e/o le inadempienze di detta Cooperativa, il Comune di Marciana Marina dovesse subire in relazione al contenzioso con gli stessi Signori Berti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; il Comune ricorrente ha stipulato con l’intimata cooperativa “Forze dell’Ordine” una convenzione ai sensi dell’art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione alla medesima in diritto di proprietà di alcuni lotti di terreni destinati alla rea<br />
&#8211; la convenzione prevedeva, nel suo atto integrativo stipulato il 9 giugno 2006, che la cooperativa avrebbe tra l’altro provveduto a concludere gli accordi bonari con i proprietari dei terreni interessati dal Piano per la cessione dei medesimi o a realizz<br />
&#8211; alcuni terreni sono stati occupati in via d’urgenza ed irreversibilmente trasformati senza che avvenisse però la traslazione della proprietà, in via bonaria o con l’emanazione dei provvedimenti di esproprio, e pertanto alcuni proprietari hanno proposto<br />
&#8211; il Comune di Marciana Marina con il presente ricorso ha quindi intimato in giudizio la cooperativa “Forze dell’Ordine” per sentirla condannare al pagamento delle somme che dovranno essere corrisposte ai ricorrenti e chiedendo emanazione di adeguato prov	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; la presente controversia verte in tema di esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento sul quale insiste la giurisdizione esclusiva di questo Tribunale ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. 2) c.p.a.,<br />	<br />
&#8211; nelle materie di giurisdizione esclusiva, in base ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e concentrazione del giudizio, non può essere offerta alla parte che ha ragione una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dal processo dina<br />
Ritenuta pertanto la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame;<br />	<br />
Considerato nel merito che, allo stato, non esiste un credito dell’Amministrazione ricorrente poiché non è stato emanato alcun provvedimento per l’acquisizione dei terreni in discussione e non è stato definito il ricorso sub R.g. n. 1756/2009;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Nulla per le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Testori, Presidente FF<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2008 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2008 n.1092</a></p>
<p>Doris Durante – Presidente f.f., Savio Picone – Estensore. Ico Mascia s.r.l. (avv.ti G. Giuffrè, S. Angeloni e G.F. Maiellaro) c. R.F.I. s.p.a. (avv. M. Goffredo), Tecnofer s.r.l. (avv.ti P. Gianolio, M. Ascari e G. Notarnicola). in tema di individuazione dei requisiti di capacità tecnica e di correlazione di questi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2008 n.1092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2008 n.1092</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Doris Durante – Presidente f.f., Savio Picone – Estensore.<br /> Ico Mascia s.r.l. (avv.ti G. Giuffrè, S. Angeloni e G.F. Maiellaro) c.<br /> R.F.I. s.p.a. (avv. M. Goffredo),<br /> Tecnofer s.r.l. (avv.ti P. Gianolio, M. Ascari e G. Notarnicola).</span></p>
<hr />
<p>in tema di individuazione dei requisiti di capacità tecnica e di correlazione di questi con l&#8217;istituto del raggruppamento d&#8217;imprese negli appalti di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalti di servizi – Correlazione dei requisiti di capacità tecnica con l’istituto del raggruppamento d’imprese – Corrispondenza tra requisiti soggettivi e quote di partecipazione – Principio – Estensione agli appalti di servizi – Solo in presenza di clausola inequivoca della <i>lex specialis</i> di gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Negli appalti di servizi, è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese, sicché solo una clausola inequivoca della <i>lex specialis</i> di gara può legittimamente estendere agli appalti di servizi il principio di corrispondenza tra requisiti soggettivi e quote di partecipazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex artt. 21 e 26 della legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2008, proposto da <br />
<b>Ico Mascia s.r.l.</b> in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la Azienda Agricola Tekno Green s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Stefano Angeloni e Giuseppe Fabrizio Maiellaro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Imbriani, 26; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>R.F.I.</B> &#8211; <b>Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Egnatia, 15; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Tecnofer s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Gianolio, Marco Ascari e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni, 150; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota R.F.I. s.p.a. &#8211; S.O. Legale Bari del 6.3.2008, con la quale è stata comunicata la revoca dell&#8217;aggiudicazione della gara a procedura ristretta n. 16/2007 avente ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio per il controllo della vegetazione infestante, mediante l&#8217;impiego di mezzi meccanici e formulati chimici, lungo le linee e nei piazzali ferroviari di giurisdizione della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Bari, relativamente all&#8217;Unità Territoriale Infrastrutture Bari, per gli esercizi 2008 &#8211; 2011;<br />
&#8211; della nota R.F.I. s.p.a. &#8211; S.O. Legale Bari del 20.3.2008, con la quale è stata escussa la cauzione provvisoria;<br />
&#8211; della nota R.F.I. s.p.a. &#8211; S.O. Legale Bari del 11.12.2007, con la quale è stata richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti, nella parte in cui ha previsto che il requisito di cui al punto III.2.3.1.b del bando debba essere posseduto in misur<br />
&#8211; delle note R.F.I. s.p.a. &#8211; S.O. Legale del 31.1.2008 e del 15.2.2008, nella parte in cui affermano che il requisito di cui al punto III.2.3.1.b del bando potrà intendersi verificato soltanto se il totale dei lavori analoghi eseguiti da ciascuna delle im<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato e comunque connesso, ivi compreso l&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del concorrente secondo classificato Tecnofer s.r.l.;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e di Tecnofer s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti, ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con bando di gara del 28.6.2007, R.F.I. s.p.a. indiceva procedura ristretta per l’affidamento del servizio di controllo della vegetazione infestante, mediante l&#8217;impiego di mezzi meccanici e formulati chimici, lungo le linee e nei piazzali ferroviari della Direzione compartimentale di Bari, per il quadriennio 2008 – 2011. L’importo a base d’asta era pari ad Euro 4.104.000.<br />
Il bando, al punto III.2.3.1., prescriveva ai fini dell’ammissione il requisito di capacità tecnica così formulato: “… a) di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, almeno un contratto di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo a base di gara, ovvero due contratti di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo a base di gara (cd. “requisito del/i contratto/i di punta”); b) di avere eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, contratti di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara dell’appalto”. <br />
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, il bando richiedeva che “… il requisito sub a) (cd. “requisito del/i contratto/i di punta”) dovrà essere posseduto per intero dalla impresa mandataria o dalla capogruppo; il requisito sub b) dovrà essere posseduto dalla mandataria o dalla capogruppo nella misura almeno pari al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto al soggetto singolo e da ogni impresa mandante o altra impresa consorziata nella misura almeno pari al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto al soggetto singolo. In ogni caso le imprese riunite devono possedere il 100% (cento per cento) dei requisiti richiesti al soggetto singolo”.<br />
La lettera d’invito del 23.10.2007 prevedeva che ciascuna impresa dovesse dichiarare, tra l’altro, per il caso di riunioni di concorrenti “… la quota di prestazioni che intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti”.<br />
L’a.t.i. ricorrente dichiarava l’intenzione di costituire la quota del 65% in capo alla mandataria Ico Mascia s.r.l. e la quota del 35% in capo alla unica mandante Azienda Agricola Tekno Green s.r.l.; indi formulava la migliore offerta, risultando aggiudicataria provvisoria, e trasmetteva alla stazione appaltante la documentazione delle prestazioni svolte nel triennio.<br />
La capogruppo Ico Mascia s.r.l. dimostrava servizi analoghi per un importo di Euro 2.855.775,37, superiore al 40% dell’importo a base d’asta; la mandante Azienda Agricola Tekno Green s.r.l. dimostrava servizi analoghi per un importo di Euro 1.386.819,94, superiore al 10% ma inferiore al 35% dell’importo a base d’asta.<br />
Per tale ragione, con il provvedimento impugnato R.F.I. s.p.a. ne disponeva l’esclusione, assumendo che il punto III.2.3.1. del bando dovesse interpretarsi nel senso che la mandante, per la partecipazione, dovesse dimostrare la titolarità di contratti eseguiti nell’ultimo triennio di valore pari al 35% di Euro 4.104.000.<br />
Avverso tale decisione insorge la ricorrente, deducendo violazione della lex specialis di gara, violazione dell’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006 nonché eccesso di potere per erroneità del presupposto e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.<br />
Si sono costituite R.F.I. s.p.a. e la controinteressata Tecnofer s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
La stazione appaltante ha erroneamente esteso alla procedura in esame (riguardante un appalto di servizi) il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’a.t.i. e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori (in giurisprudenza, tra molte, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2310; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 8 marzo 2005 n. 97). <br />
Per i lavori pubblici, detta regola è stata positivamente sancita dal legislatore già con l’art. 13, 1° comma, della legge n. 109/1994 e con l’art. 93, 4° comma, del d.p.r. n. 554/1999, ed oggi trova conferma nell’art. 37, 6° comma, del d. lgs. n. 163/2006.<br />
Viceversa, negli appalti di servizi (per i quali, come è noto, il nostro ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di qualificazione dei soggetti esecutori) è riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l’istituto del raggruppamento d’imprese: l’art. 37, 4° comma, del d. lgs. n. 163/2006 si limita a stabilire che le a.t.i. devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun singolo operatore, mentre il successivo art. 42 nulla dispone in merito al rapporto tra requisiti di capacità tecnica e quota di partecipazione all’associazione temporanea. Identica disciplina è applicabile agli appalti di servizi rientranti nei settori speciali di rilevanza comunitaria, per effetto del rinvio operato dagli artt. 230 e 233 del Codice.<br />
Ne consegue che solo una clausola inequivoca della lex specialis di gara potrebbe legittimamente estendere agli appalti di servizi il su richiamato principio di corrispondenza tra requisiti soggettivi e quote di partecipazione.<br />
Nella fattispecie, il bando di gara predisposto da R.F.I. s.p.a., al punto III.2.3.1.b, prescriveva ai fini dell’ammissione che le imprese concorrenti avessero eseguito nel triennio antecedente contratti analoghi per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara e, per l’ipotesi di partecipazione in a.t.i., chiariva che ogni impresa mandante dovesse dimostrare un fatturato almeno pari al 10% di quanto richiesto al soggetto singolo, senza altro aggiungere in ordine alla sua quota di partecipazione nell’a.t.i. stessa. D’altro canto, la lettera d’invito specificava che nella domanda dovessero essere indicate le quote di prestazioni che le mandanti e la capogruppo avrebbero assunto, riproducendo così la previsione dell’art. 37, 4° comma, del Codice; l’inciso “comunque nei limiti dei requisiti posseduti” non poteva ragionevolmente valere, ad avviso del Collegio, a sovvertire le percentuali minime di fatturato puntualmente indicate al punto III.2.3.1.b del bando di gara, sia perché la lettera d’invito era rivolta, per la parte in esame, a regolamentare le modalità di compilazione delle offerte e non già i requisiti soggettivi di ammissione, sia perché in caso di ambiguità o contraddittorietà le clausole dei bandi vanno interpretate secondo i canoni di buona fede e favor partecipationis più volte affermati dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2003 n. 1709; Id., sez. V, 30 agosto 2005 n. 4413 ove viene peraltro ribadito che non è consentito alle stazioni appaltanti ed agli interpreti di trasferire principi o disposizioni di dettaglio dall’ambito dei lavori pubblici a quello dei servizi, senza un’esplicita norma di bando che lo consenta).<br />
Infine, prive di pregio sono le argomentazioni della difesa di R.F.I. s.p.a., nella parte in cui tentano di giustificare l’esclusione della ricorrente sulla base dell’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006, giacché la mandante Tekno Green s.r.l. avrebbe falsamente dichiarato, in sede di offerta, servizi “… come da quota di partecipazione alla RTI” per un importo di Euro 1.519.958,43, pari al 37% dell’importo a base d’asta. Prescindendo dal rilievo che il provvedimento impugnato è motivato su altro presupposto, ritiene il Collegio che in realtà la dichiarazione dovesse intendersi riferita alla quota di partecipazione nei raggruppamenti ove l’impresa aveva maturato il fatturato triennale e che, alla luce della corretta interpretazione del punto III.2.3.1.b del bando di gara, la Tekno Green s.r.l. non era affatto incorsa nella falsa attestazione di un requisito di cui era priva, ai sensi del 2° comma dell’art. 48 del Codice.<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto devono essere annullati i provvedimenti con i quali R.F.I. s.p.a. ha revocato l&#8217;aggiudicazione in favore dell’a.t.i. ricorrente ed ha escusso la cauzione provvisoria.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti di R.F.I. s.p.a. e sono liquidate come in dispositivo, restando compensate con la controinteressata Tecnofer s.r.l.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna R.F.I. s.p.a. alla refusione delle spese processuali a favore di Ico Mascia s.r.l., nella misura di Euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge. <br />
Compensa le spese con le altre parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Doris Durante, Presidente FF<br />
Laura Marzano, Referendario<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/05/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-5-2008-n-1092/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2008 n.1092</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 9/3/2004 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-9-3-2004-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Agostino Elefante, Michele Corradino Est. Commercio &#8211; Igiene e sanita&#8217; &#8211; Autorizzazione e concessione – provvedimento di sospensione di licenza commerciale ed autorizzazione igienico sanitaria di locali (bar pasticceria) di impresa fallita &#8211; &#8211; attivita’ cessata – interesse della curatela fallimentare – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. L’ordinanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Agostino Elefante, Michele Corradino Est.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio &#8211; Igiene e sanita&#8217; &#8211; Autorizzazione e concessione – provvedimento di  sospensione di licenza commerciale  ed autorizzazione  igienico sanitaria di locali (bar pasticceria) di impresa fallita &#8211;  &#8211; attivita’ cessata – interesse della curatela fallimentare – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordinanza applica principi della  legge fallimentare (art. 90) che  ammettono l’esercizio provvisorio di attivita’ ancora in corso. Se l’attivita’ e’ cessata o non e’ stato disposto l’esercizio provvisorio,   non  vi e’ alcuna utilita’  al provvedimento cautelare  in quanto  la gestione provvisoria, da parte della curatela, non puo’ attuarsi. I problemi sorgono quando le amministrazioni comunali  applicano alla lettera  le norme del settore del commercio, che prevedono il ritiro del titolo abilitativo     in caso di fallimento. L’ordinanza del  Consiglio di Stato  conferma quindi implicitamente la necessita’, da parte del Comune, di consentire l’esercizio provvisorio  nonche’ l’obbligo, da parte della curatela, di ottenere la gestione provvisoria qualora intendano mantenere le autorizzazioni commerciali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p><center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></center></p>
<p>Registro Ordinanza:1092/2004<br />
Registro Generale:1428/2004<br />
composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Raffaele Carboni Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Michele Corradino Est. ha pronunciato la presente<br />
<center> <b>ORDINANZA</b> </center></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Marzo 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.205; <br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>YBBY S.R.L. </b> rappresentato e difeso da: Avv. GIORGIO ROBIONY con domicilio eletto in Roma VIA BRUXELLES N.59 presso ANDREA BERNARDINI<br />
<center>contro</center><br />
<b>FALLIMENTO GINORI DI BIASCI SANDRA &#038; C. S.N.C.</b> rappresentato e difeso da: Avv. LUCIANO CANEPA con domicilio eletto in Roma V. TACITO, 50 presso ARNALDO TUTTI e nei confronti di COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO rappresentato e difeso da: Avv. CALOGERO NARESE con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO GREZ<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione II n.42/2004 , resa tra le parti, concernente PROVVED. SOSPENSIONE LICENZ COMMERC. ED AUTORIZZ. IGIENICO SANIT. LOCALI ALTRUI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1)COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO FALLIMENTO GINORI DI BIASCI SANDRA &#038; C. S.N.C.<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Robiony e Narese;<br />
Ritenuto, tra l’altro, che allo stato degli atti non si ravvisa l’interesse al ricorso della gestione fallimentare appellata, non essendo presente l’esistenza al momento dei titoli abilitativi all’esercizio della attività.<br />
Ritenuto che ad un primo esame si ravvisano gli elementi per l’accoglimento della domanda di sospensione in appello.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</b></center></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1428/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Marzo 2004</p>
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