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	<title>10912 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10912 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla portata dell&#8217;errore di fatto e dell&#8217;errore di diritto in sede di revocazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-dellerrore-di-fatto-e-dellerrore-di-diritto-in-sede-di-revocazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 15:36:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-dellerrore-di-fatto-e-dellerrore-di-diritto-in-sede-di-revocazione/">Sulla portata dell&#8217;errore di fatto e dell&#8217;errore di diritto in sede di revocazione.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Art. 395 c.p.c. &#8211; Errore di fatto &#8211; Errore di diritto &#8211; Nozioni. L’errore in cui incorra l’organo giudicante, per il quale l’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l’errore di fatto, che consiste nell’erronea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-portata-dellerrore-di-fatto-e-dellerrore-di-diritto-in-sede-di-revocazione/">Sulla portata dell&#8217;errore di fatto e dell&#8217;errore di diritto in sede di revocazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazioni &#8211; Revocazione &#8211; Art. 395 c.p.c. &#8211; Errore di fatto &#8211; Errore di diritto &#8211; Nozioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’errore in cui incorra l’organo giudicante, per il quale l’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l’errore di fatto, che consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nell’abbaglio dei sensi) a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione non solo gli errori sull’interpretazione o l’applicazione delle norme giuridiche ma anche quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali. E, invero, l’errore di fatto avviene nell’ambito di un’attività sensoriale-percettiva, mentre l’errore di diritto si verifica nell’ambito di un’attività intellettiva: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idonea a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Bruno</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9104 del 2020, proposto da Nicola Del Castello, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Anzisi, con domicilio eletto presso lo studio Perrotta – Casagrande in Roma, via della Giuliana, n. 32 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n.11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, Diocesi di Sulmona Valva, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la revocazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4783/2020, pubblicata in data 27 luglio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il ricorso per revocazione e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccaraso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Brunella Bruno e udito l’avvocato Mario Anzisi per la parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste, altresì, le conclusioni dell&#8217;amministrazione comunale, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe il sig. Nicola Del Castello ha chiesto la revocazione della sentenza della Sezione Quinta di questo Consiglio n. 4783 del 27 luglio 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La vicenda contenziosa è riferita all’alienazione di terre civiche site nel Comune di Roccaraso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, con contratto del 6 giugno 1963 il suddetto Comune vendeva a prezzo simbolico un fondo rientrante nelle terre civiche non previamente assegnate a categoria ai sensi della l. n. 1766 del 1927 al Beneficio Parrocchiale “Santa Maria Assunta”, successivamente confluito nell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sulmona – Valva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con istanza del 6 novembre 2015 l’Istituto Diocesano chiedeva alla Regione la convalida ex art. 7 l.r. n. 25 del 1988 in relazione a tale vendita. La Regione chiedeva, a sua volta, in conformità alla predetta legge regionale, il parere del Comune di Roccaraso, il quale si esprimeva negativamente &#8211; se non per la parte dell’area occupata dalla chiesa “Madonna della Neve” &#8211; giusta delibera del Consiglio comunale n. 8 del 17 febbraio 2017.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel mentre, con rogito del 6 novembre 2015, l’Istituto Diocesano vendeva parte del bene al sig. Del Castello, il quale reiterava l’istanza di convalida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con determina del 23 giugno 2017, la Regione dava luogo alla convalida, disponendo l’assegnazione delle aree in questione nella categoria “A”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto provvedimento veniva, tuttavia, rettificato in autotutela &#8211; su istanza del Comune &#8211; circoscrivendosi la convalida e l’assegnazione a categoria alla più limitata area (non oggetto della vendita al Del Castello) nella quale era stata realizzata la chiesa “Madonna della Neve”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’acquirente Del Castello impugnava dinanzi al TAR per l’Abruzzo la delibera del Consiglio comunale di Roccaraso recante il parere negativo alla convalida, nonché &#8211; con motivi aggiunti &#8211; la determina regionale di rettifica in autotutela e diniego della convalida per l’area acquistata dallo stesso ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il TAR adito, nella resistenza della Regione Abruzzo, del Comune di Roccaraso, e nella costituzione del suindicato Istituto Diocesano che sosteneva le ragioni del ricorrente, accoglieva in parte il ricorso introduttivo e “<i>il ricorso ad adiuvandum proposto dall’Istituto Diocesano</i>”, respingeva i motivi aggiunti, e annullava la gravata deliberazione del Consiglio comunale e la determina regionale di rettifica in autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La sopra indicata sentenza è stata appellata dal Comune di Roccaraso, con costituzione, nel relativo giudizio, sia del sig. del Castello, il quale ha proposto appello incidentale, sia dell’istituto Diocesano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con la sentenza n. 4783 del 27 luglio 2020, questo Consiglio, superati i profili di inammissibilità eccepiti in primo grado dal Comune quanto all’impugnazione della delibera del Consiglio comunale, ha accolto, ai fini che in questa sede rilevano, l’appello principale, con conseguente riforma della sentenza impugnata, essendo stata rilevata l’adeguatezza della motivazione posta a base del parere del Comune circa la mancata realizzazione delle finalità per le quali l’alienazione avvenuta con atto di vendita del 6 giugno 1963 era stata autorizzata, alla luce delle previsioni dell’art. 7, comma 4, della L.R. n. 25 del 1988.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel respingere l’appello incidentale esperito dal sig. Del Castello, nella sentenza si evidenzia che “<i>il decreto del Ministero per l’agricoltura e le foreste del 1960 di autorizzazione alla vendita delle aree fu convalidato dalla determina regionale del 23 maggio 2007 solo in relazione ad alcuni atti di vendita, e in specie l’atto di compravendita in favore del Beneficio Parrocchiale “Santa Maria Assunta” (rep. n. 348 del 6 giugno 1963) non risulta ricompreso fra quelli richiamati ai fini della convalida, “limitatamente alle superfici” dei quali detta convalida è stata disposta</i>”, soggiungendo, immediatamente dopo che: « <i>Proprio tale circostanza si pone del resto a fondamento dell’istanza di convalida ex art. 7, comma 4, l.r. n. 25 del 1988 proposta dall’Istituto Diocesano (successivamente reiterata peraltro dal Del Castello, come dedotto dal Comune e non contraddetto dallo stesso Del Castello: cfr., al riguardo, anche le premesse della determina regionale del 23 giugno 2017)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La sentenza oggetto di revocazione sarebbe, ad avviso del ricorrente, inficiata, per quanto riguarda la fase rescindente, da un evidente errore di fatto, consistente “<i>nella circostanza pacifica in atti che con il decreto MAF del 1960 fu autorizzata la “sdemanializzazione” di ben 268.40.10 ettari di terre ad uso civico che, ovviamente, ricomprendevano i 3500 mq alienati al Beneficio Parrocchiale</i>”, con la conseguenza che essendo “<i>incontestabilmente esclusa dagli atti di causa e dalla stessa sentenza</i>” la sussistenza di una valida autorizzazione alla vendita (tanto che, ove “<i>l’autorizzazione fosse stata valida non ci sarebbe stata materia del contendere</i>”: cfr. pag. 5 del ricorso), risulterebbe integrato un errore di fatto revocatorio. Al riguardo, inoltre, il ricorrente ha altresì evidenziato la sussistenza di un errore quanto all’atto da sottoporre a convalida, da individuare non già nell’atto di alienazione tra Comune e privato bensì nell’atto autorizzatorio alla vendita del bene che, originariamente, non era stato assegnato a categoria</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Per quanto riguarda la fase rescissoria, il ricorrente ha riproposto le deduzioni articolate nei giudizi di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il Comune di Roccaraso si è costituito in giudizio, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso, non essendo ravvisabile alcun errore revocatorio nella sentenza impugnata né contraddittorietà nel relativo impianto motivazionale, insistendo, comunque, per l’infondatezza anche delle ulteriori deduzioni riproposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Successivamente le parti hanno prodotto memorie anche in replica a sostegno delle rispettive deduzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Il Collegio, in ossequio al criterio della “ragione più liquida” (cfr. C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5), ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, in quanto quello lamentato dal ricorrente non è un errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Per costante giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5480, con i precedenti ivi richiamati), l’errore in cui incorra l’organo giudicante, per il quale l’art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c. dispone la revocazione della sentenza, è l’errore di fatto, che consiste nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o in una svista, in un errore di lettura, nell’abbaglio dei sensi) a cagione del quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto. Sono, invece, errori di diritto e come tali non danno luogo alla revocazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1644) non solo gli errori sull’interpretazione o l’applicazione delle norme giuridiche ma anche quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. E, invero, l’errore di fatto avviene nell’ambito di un’attività sensoriale-percettiva, mentre l’errore di diritto si verifica nell’ambito di un’attività intellettiva: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idonea a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, n. 5480/2020, cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. Nella fattispecie, come chiaramente emerge dalla sentenza oggetto di revocazione, l’alienazione di cui al contratto originario del 6 giugno 1963 è avvenuta senza che fosse ancora ancora intervenuta l’assegnazione a categoria di cui all’art. 11 della l. n. 1766 del 1927.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.4. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente e fedelmente rispetto alle risultanze documentate in atti, nella sentenza viene rilevato che la vendita fosse stata autorizzata con il decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste del 2 dicembre 1960, non essendo stata, tuttavia, tale circostanza ritenuta sufficiente ai fini pretesi dal ricorrente originario per le ragioni ampiamente esposte nella sentenza, segnatamente riferite all’assenza della previa assegnazione a categoria delle aree, alla luce delle chiare previsioni dell’art. 7, commi 4 e 5 della l.r. n. 25 del 1988, testualmente riportati nella sentenza medesima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.5. Il valore riconnesso all’autorizzazione di cui al decreto ministeriale sopra indicato, come pure l’applicazione delle previsioni della legge regionale che vengono in rilievo attengono all’attività interpretativa ed all’apprezzamento delle risultanze di causa alle quali è acceduto il giudice, insuscettibili di essere ascritti nel novero degli errori di fatto revocatori e ciò anche nell’ipotesi – nella fattispecie, comunque, insussistente –, in cui emerga una valutazione erronea e incompleta delle risultanze processuali ovvero una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.6. Le statuizioni contenute in sentenza, dunque, lungi dal risultare il frutto di un “abbaglio dei sensi” nel quale sarebbe incorso il giudice in relazione a un fatto incontestato ovvero emergente con immediata evidenza, si àncora ad un’attività interpretativa e valutativa astrattamente suscettibile di configurare una erroneità di giudizio ma certamente non di integrare un errore di fatto revocatorio; per giurisprudenza univoca, infatti, come evidenziato ai precedenti capi della presente pronuncia, non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa sia frutto dell&#8217;apprezzamento del giudice delle risultanze processuali (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cass. Civ., Sez. II, n. 2214 del 12 marzo1999).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Quanto sopra esposto riveste carattere dirimente, dovendosi, comunque, per completezza rilevare che la dedotta (e, per quanto evidenziato, insussistente) erroneità neppure può ritenersi riferita ad un punto decisivo della decisione, tenuto conto delle chiare previsioni, puntualmente indicate nella sentenza impugnata, dell’art. 7 della l.r. n. 25 del 1988, che recano la disciplina della convalida delle autorizzazioni nel caso di alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Per quanto sin qui argomentato, nella fattispecie non è configurabile l’invocato errore revocatorio, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 395 c.p.c. e, in particolare, non sussistendo una svista o abbaglio dei sensi che abbia provocato l’errata percezione da parte del giudice del contenuto degli atti processuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Il ricorso per revocazione va di conseguenza dichiarato inammissibile, stante l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni che ne legittimano la proposizione, il che esclude la disamina dei profili rescissori dell’impugnazione proposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Le spese di lite seguono, nei rapporti con il Comune di Roccaraso costituitosi in giudizio, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (R.G. 9104 del 2020) come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Roccaraso, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sergio Zeuli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Brunella Bruno, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10912/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10912/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10912</a></p>
<p>Pres.Losavio – Rel. Schiro – P.M. Ceniccola Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Contarino ed altri (avv. Massignani) l&#8217;indennizzo dovuto per la perdita di beni in territori già soggetti alla sovranità italiana costituisce un diritto soggettivo 1. Obbligazioni – Beni perduti all’estero &#8211; Indennizzo – Diritto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-30-4-2008-n-10912/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2008 n.10912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Losavio – Rel. Schiro – P.M. Ceniccola<br /> Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Contarino ed altri (avv. Massignani)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennizzo dovuto per la perdita di beni in territori già soggetti alla sovranità italiana costituisce un diritto soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Obbligazioni – Beni perduti all’estero &#8211; Indennizzo – Diritto soggettivo.</p>
<p>2. Obbligazioni – Beni perduti all’estero &#8211; Indennizzo – Ritardo – Interessi ex art. 1224 c.c.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I privati vantano un diritto soggettivo che trova la fonte direttamente nella l. 135/1985 ad ottenere un indennizzo per la perdita di beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero.</p>
<p>2. Sull’indennizzo corrisposto in ritardo sono dovuti dal giorno della mora gli interessi previsti dall’art. 1224 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12749_12749.pdf">clicca qui</a></p>
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