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	<title>109 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>109 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-3-2021-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-3-2021-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.109</a></p>
<p>Pres. Realfonzo &#8211; Est. Perpetuini 1. Autorizzazione paesaggistica &#8211; Competenza &#8211; Formazione del silenzio-assenso &#8211; Inapplicabilità . 1. L&#8217;amministrazione competente a rilasciare un&#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all&#8217;art. 146, d.lgs. n. 42/2004 la Regione, fatta salva l&#8217;eventuale delega normativa regionale in favore di quei Comuni, specificamente individuati, dotati di una struttura idonea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-3-2021-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-3-2021-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Realfonzo &#8211; Est. Perpetuini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazione paesaggistica &#8211; Competenza &#8211; Formazione del silenzio-assenso &#8211; Inapplicabilità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> 1. L&#8217;amministrazione competente a rilasciare un&#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all&#8217;art. 146, d.lgs. n. 42/2004  la Regione, fatta salva l&#8217;eventuale delega normativa regionale in favore di quei Comuni, specificamente individuati, dotati di una struttura idonea alla valutazione tecnica dell&#8217;istruttoria. Resta fermo che, nel procedimento di cui all&#8217;art. 146 del citato decreto, non può formarsi il silenzio-assenso di cui all&#8217;art. 17 bis della l. n. 241/1990 in quanto trattasi di un procedimento monostrutturato nel quale non vi  la partecipazione in funzione co-decisoria da parte di un&#8217;amministrazione ulteriore rispetto a quella procedente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 254 del 2019, proposto da<br /> Umbria Filler S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Picchiarelli, Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino, 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Abruzzo, Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;<br /> Comune di San Benedetto in Perillis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L&#8217;Aquila, via Vittorio Veneto 11;<br /> Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell&#8217;Abruzzo non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota della Regione Abruzzo prot. n. 132060 del 03.05.2019 a firma del direttore del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, servizio governo del territorio beni ambientali, aree protette e paesaggio, ufficio beni ambientali e paesaggio, conservazione della natura dott. Francesco Di Filippo;<br /> &#8211; della nota della Regione Abruzzo prot. n. 164716 del 03.06.2019 a firma del direttore del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, servizio governo del territorio beni ambientali, aree protette e paesaggio, ufficio beni ambientali e paesaggio, conservazione della natura dott. Francesco Di Filippo;<br /> &#8211; della nota del Comune di San Benedetto In Perillis prot. n. 1483 del 21.05.2019 a firma del responsabile del servizio tecnico arch. Silvio Caffarelli;<br /> &#8211; per la condanna dell&#8217;amministrazione regionale o del Comune di San Benedetto In Perillis alla conclusione del sub-procedimento di rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica e del procedimento volto alla proroga dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  estrattiva<br /> nonchè<br /> &#8211; con riserva per il risarcimento dei danni subiti e subendi</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Comune di San Benedetto in Perillis e di Ministero per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in epigrafe la società  ricorrente chiede, previo accertamento dell&#8217;avvenuto silenzio della Soprintendenza e dei relativi effetti di legge in ordine al subprocedimento relativo al rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, dichiarare illegittime le note della Regione Abruzzo prot. n. 132060 del 03.05.2019 e prot. n. 164716 del 03.06.2019 e del Comune di San Benedetto in Perillis prot. n. 1483 del 21.05.2019 e condannare la Regione Abruzzo o, in via alternativa, il Comune di San Benedetto in Perillis ex art. 30 c.p.a. all&#8217;adozione dei provvedimenti necessari alla conclusione del sub-procedimento relativo al rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica e di ogni altro provvedimento necessario al rilascio in capo a Umbria Filler S.r.l. della proroga dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di attività  estrattiva in loc. Colli del Lago &#8211; San Benedetto in Perillis già  concessa con provvedimento prot. n. 38 del 16.01.2011.<br /> Il ricorso  sostenuto dai seguenti motivi di diritto:<br /> I.<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 2, l. N. 241/1990 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell&#8217;art. 17 bis della l.n. 241/90; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; illogicità  e contraddittorietà &#8220;</em>;<br /> II.<em>&#8220;Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 17 bis della l.n. 241/90; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004; difetto di istruttoria; contraddittorietà  ed illogicità &#8220;</em>.<br /> Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, la Regione Abruzzo e il Comune di San Benedetto in Perillis resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br /> Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021, il ricorso  stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.§. Con provvedimento prot. n. 38 del 16.01.2011 il Comune di San Benedetto in Perillis ha autorizzato la Umbria Filler s.r.l. (quale incorporante della D&amp;T s.r.l.) all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  estrattiva su terreni demaniali, dopo che il Direttore dell&#8217;Area Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo aveva all&#8217;uopo rilasciato il previo &#8220;nulla osta&#8221; paesaggistico ai sensi dell&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 42/2004.<br /> Con nota del 30.10.2013 la società  ricorrente, prima della scadenza dell&#8217;originaria autorizzazione rilasciata dall&#8217;Ente comunale (avente una durata di anni 3 prorogabili), ha richiesto al competente ufficio della Regione Abruzzo la proroga dell&#8217;attività  estrattiva per ulteriori 5 anni.<br /> Con nota del 30.01.2014 la Regione Abruzzo ha trasmesso al Comune di San Benedetto in Perillis la richiesta di espressione del parere sul rinnovo della autorizzazione paesaggistica, ritenendolo titolare di detta funzione delegata ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1, co. 2, della L.R. n. 2/2003.<br /> Nel silenzio della Regione e del Comune, la società  ricorrente, dopo circa 4 anni di inerzia, con nota del 15.03.2018, ha depositato una nuova istanza per la proroga dell&#8217;autorizzazione all&#8217;attività  estrattiva sino al 16.01.2024 e per la definizione del presupposto procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica.<br /> Con nota del 10.07.2018 la Regione Abruzzo ha richiesto alla Umbria Filler ulteriore documentazione al fine di poter pervenire ad una corretta valutazione rispetto ad entrambi i profili della suddetta richiesta.<br /> Con nota prot. n. 1133 del successivo 11.07.2018, la società  ricorrente ha richiesto il rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica direttamente al Comune di San Benedetto in Perillis che, ritenendosi incompetente, si  limitato a trasmettere detta istanza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell&#8217;Abruzzo per l&#8217;emissione dei prescritti atti di competenza.<br /> Con nota prot. 0014704 del 26.09.2018, la Soprintendenza ha indicato alla società  istante una serie di motivi ostativi con contestuale preavviso di rigetto ai sensi dell&#8217;art. 10bis della legge n. 241/90.<br /> In tale contesto, la ricorrente, dopo aver formulato le proprie osservazioni al suddetto preavviso, con nota prot. n. 000917 del 12.03.2019 ha diffidato il Comune di San Benedetto in Perillis a concludere il procedimento di rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica ai sensi dell&#8217;art. 146, co. 9, del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 17bis della L. n. 241/90, e, contestualmente, ha invitato la Regione Abruzzo ad esercitare il proprio potere sostitutivo ex art. 146, co. 10, della medesima disposizione normativa, in caso di inerzia del Comune.<br /> Con nota prot. 949 del 14.03.2019 il Comune di San Benedetto in Perillis ha puntualmente rappresentato di non avere alcuna competenza rispetto al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, essendo venuta meno la necessaria sub-delega per effetto di quanto stabilito dall&#8217;art. 159, co. 1, d.lgs. n. 42/2004.<br /> Con nota del successivo 03.05.2019, la Regione Abruzzo, dal canto suo, ha sollecitato la Soprintendenza a rilasciare il parere definitivo, cui, a suo dire, avrebbe dovuto &#8220;far seguito l&#8217;autorizzazione paesaggistica emessa dall&#8217;Amministrazione Comunale di San Benedetto in Perillis&#8221;.<br /> Con nota prot. n. 1483 del 21.05.2019, trasmessa tanto alla società  ricorrente, quanto alla Regione Abruzzo ed alla stessa Avvocatura Regionale, il Comune di San Benedetto in Perillis ha ribadito ancora una volta la propria incompetenza rispetto al procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Con nota del successivo 03.06.2019, del resto, la stessa Regione Abruzzo, mentre ha contestato i rilievi addotti dalla società  ricorrente nel citato atto di diffida del 12.03.2019, ha riconosciuto che il Comune di San Benedetto in Perillis, siccome non presente negli elenchi pubblicati con la determina DA/1 del 08.01.2010, non avrebbe potuto operare in &#8220;nessuna delle fasi previste nella subdelega del procedimento di Autorizzazione Paesaggistica&#8221;.<br /> Con il ricorso in epigrafe la Umbria Filler s.r.l. ha impugnato tanto le note della Regione Abruzzo rispettivamente del 03.05.2019 e del 03.06.2019, quanto quella del Comune di San Benedetto in Perillis del 21.05.2019.<br /> 2.§. I due motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente considerato che gli stessi sono legati dal medesimo filo logico-giuridico.<br /> La ricorrente lamenta il mancato adempimento dell&#8217;obbligo di provvedere dell&#8217;Ente civico rispetto all&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica, in una logica di impugnazione del silenzio-inadempimento.<br /> Contestato il silenzio inadempimento, la ricorrente ricostruisce la fattispecie in esame attraverso i seguenti snodi giuridici:<br /> a) l&#8217;art. 146 D.Lgs. 42/2004 prevede al comma 5 che <em>&#8220;sull&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (o l&#8217;ente da questa delegato), dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all&#8217;articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all&#8217;esito dell&#8217;approvazione delle prescrizioni d&#8217;uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141 bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonchè della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell&#8217;avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed  reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l&#8217;amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione&#8221;</em>;<br /> b) il comma 8 dello stesso art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dispone che <em>&#8220;Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità  paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità  dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell&#8217;articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l&#8217;amministrazione provvede in conformità &#8220;</em>;<br /> c) per l&#8217;ipotesi in cui il richiamato termine si interpreti come applicabile ai soli casi in cui il parere  obbligatorio e non vincolante, varà  comunque l&#8217;art. 17 bis della L. 241/90 &#8211; su cui si dedurà  appresso in ordine agli effetti del silenzio &#8211; per cui <em>&#8220;Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui  prevista l&#8217;acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell&#8217;amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l&#8217;assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito&#8221;</em>;<br /> d) il comma 9 dell&#8217;art. 146 D.Lgs. 42/2004, come modificato nel 2014, prevede che <em>&#8220;decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l&#8217;amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica&#8221;</em>.<br /> Corollario del teorema enunciato che, a partire dal 22.09.2018 il Comune di San Benedetto in Perillis, avrebbe dovuto comunque provvedere sulla autorizzazione paesaggistica.<br /> Inoltre, ai sensi del comma 10 dell&#8217;art. 146 del d.lgs. 42/2004, secondo cui <em>&#8220;Decorso inutilmente il termine indicato all&#8217;ultimo periodo del comma 8 senza che l&#8217;amministrazione si sia pronunciata, l&#8217;interessato può richiedere l&#8217;autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta&#8221;</em>, la mancata espressione del parere nel termine ha un effetto puramente procedimentale e normativamente disciplinato, vale a dire quello di far sorgere il dovere di concludere il procedimento in capo all&#8217;ente delegato o, in caso di inerzia di quest&#8217;ultimo, alla Regione Abruzzo a prescindere dal pronunciamento della Soprintendenza.<br /> 3.§. Il ricorso non  fondato.<br /> L&#8217;Ente comunale, infatti,  decaduto dall&#8217;esercizio della suddetta specifica funzione delegata per effetto del combinato disposto, degli artt. 146, co. 6 e 159, co. 1, d.lgs. n. 42/2004, come richiamati dalla L.R. n. 2/2003.<br /> Con la citata normativa il Legislatore regionale ha &#8220;sub-delegato&#8221; ai Comuni abruzzesi le funzioni di cui agli artt. 146, 159 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br /> Difatti l&#8217;art. 146, co. 6, nello stabilire che in via ordinaria &#8220;<em>la regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali&#8221;</em> ha comunque previsto che la stessa regione <em>&#8220;può tuttavia delegarne l&#8217;esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull&#8217;ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni&#8221; ma soltanto ove &#8220;gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività  di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia&#8221;</em>.<br /> Sulla scorta di tale disposizione l&#8217;art. 159, co. 1, ha precisato che <em>&#8220;Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica  disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l&#8217;emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all&#8217;esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall&#8217;articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all&#8217;assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009&#8221;.</em><br /> Con determinazione DA/1 del 08.01.2010 del Direttore Regionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia,  stato approvato l&#8217;elenco dei Comuni abruzzesi rispondenti ai requisiti di cui l&#8217;art. 146, co. 6, d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, titolari della funzione delegata in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> In nessuno dei tre elenchi allegati alla citata determina regionale, nè in quelli aggiornati al 2013 &#8211; 2014, figura il Comune di San Benedetto in Perillis.<br /> Di qui l&#8217;evidenza che, in mancanza di specifica delega delle competenze amministrative, l&#8217;esercizio del potere in ordine al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica non possa affatto ricondursi al Comune resistente.<br /> 4.§. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla società  ricorrente, nella specie non  ravvisabile alcuna formazione di silenzio &#8211; assenso ex art. 17 bis della legge n. 241/90.<br /> Invero, tale disposizione introdotta dall&#8217;art. 3 della legge n. 124/2015, estende l&#8217;istituto del silenzio-assenso anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, disponendo, al comma 1, che gli <em>&#8220;atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati&#8221;</em> devono intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte dell&#8217;Amministrazione procedente, dello schema del procedimento, corredato della relativa documentazione, <em>&#8220;senza che sia comunicato l&#8217;assenso, il concerto o il nulla osta&#8221;</em> della Amministrazione co-decidente.<br /> Secondo il comma 2 della medesima disposizione normativa laddove fosse scaduto inutilmente anche tale termine, l&#8217;assenso si intende comunque acquisito.<br /> Il successivo comma 3 stabilisce che <em>&#8220;Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui  prevista l&#8217;acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l&#8217;adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all&#8217;articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell&#8217;amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l&#8217;assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito&#8221;</em>.<br /> Si tratta, a ben vedere, di un silenzio-assenso endoprocedimentale destinato quindi ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l&#8217;atto da acquisire, al di lÃ  del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria.<br /> Esso, pertanto, si differenzia da quello previsto dall&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990 nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, che  invece qualificabile come silenzio provvedimentale, consistendo in un fatto legalmente tipizzato dagli effetti equipollenti all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza avanzata da un privato e perciò di definizione dell&#8217;assetto degli interessi coinvolti.<br /> Quello attivato attraverso la richiesta di autorizzazione paesaggistica  un procedimento cd. &#8220;monostrutturato&#8221; e rispetto al quale il Comune di San Benedetto in Perillis, lungi dall&#8217;esercitare qualsiasi funzione co-decisoria delegata, ha svolto soltanto una mera attività  di raccolta e di trasmissione della medesima istanza alla Soprintendenza competente per l&#8217;emissione del relativo parere.<br /> Sul punto appare utile richiamare il parere n. 1620/16 del 23.06.2016 con il quale la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha fornito risposta ad un articolato quesito concernente l&#8217;articolo 17bis della legge 241/90.<br /> In relazione al profilo di qui di interesse, il Giudice amministrativo ha infatti inteso ritenere che <em>&#8220;L&#8217;art. 17-bis si applica ai procedimenti con fase decisoria pluristrutturata. La disposizione richiede, quindi, che le due Amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, nel senso che entrambe devono essere titolari di una funzione decisoria sostanziale.</em><br /> <em>Nei casi in cui un&#8217;Amministrazione ha un ruolo meramente formale (raccoglie e trasmette l&#8217;istanza all&#8217;Amministrazione unica decidente), la decisione risulta monostrutturata. In questo caso, infatti, come osserva la richiesta di parere, non essendoci un&#8217;amministrazione co-decidente, il vero beneficiario del silenzio assenso sarebbe il privato, avendosi, quindi, un&#8217;ipotesi silenzio assenso nei rapporti (non endoprocedimentali, ma) con i privati.</em><br /> <em>(&#8230;)</em><br /> <em>L&#8217;argomento, invocato nella richiesta di parere, della equivalenza, tra l&#8217;art. 17-bis e l&#8217;art. 20, nella tutela riservata agli interessi pubblici primari non  convincente, perchè, mentre l&#8217;art. 20, comma 4, prevede, ove vengano in rilievo interessi primari, l&#8217;esclusione del silenzio assenso, l&#8217;art. 17-bis si limita a prevedere un allungamento dei termini (o, meglio a far salvi i termini di settore), ferma restando, però, allo scadere del termine speciale o allungato, l&#8217;operatività  del silenzio-assenso.</em><br /> <em>Deve, quindi, escludersi che il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni possa operare nei casi in cui l&#8217;atto di assenso sia chiesto da un&#8217;altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell&#8217;interesse del privato (destinatario finale dell&#8217;atto) che abbia presentato la relativa domanda.&#8221;.</em><br /> <em>Non incide sull&#8217;applicabilità  del nuovo istituto la circostanza, del tutto irrilevante, che l&#8217;istanza il privato la presenti direttamente o per il tramite di un&#8217;Amministrazione che si limita ad un ruolo di mera intermediazione, senza essere coinvolta, in qualità  di autorità  co-decidente, nel relativo procedimento&#8221;. Di qui l&#8217;inevitabile conclusione della insussistenza, in specie, dell&#8217;asserito silenzio &#8211; assenso endoprocedimentale ex art. 17bis della legge 241/90 e, di contro, la piena operatività  dell&#8217;art. 20, co. 4, della stessa legge sul procedimento amministrativo che, tuttavia, esclude recisamente qualsiasi forma di tacito assenso in relazione agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (&#8230;)&#8221;</em>.<br /> L&#8217;aver incardinato il procedimento dinanzi ad un&#8217;Amministrazione incompetente solleva anche l&#8217;Ente regionale da obblighi concernenti l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi.<br /> 5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.<br /> La particolarità  delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> 1. respinge il ricorso in epigrafe;<br /> 2. compensa le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore<br /> Giovanni Giardino, Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Mario Gabriele Perpetuini</strong>   <strong>Umberto Realfonzo</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-3-2021-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red., &#8211; (Ordinanze del TAR Toscana e del TAR Friuli) Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, Il Legislatore ha un ampio margine di discrezionalità  nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red., &#8211; (Ordinanze del TAR Toscana e del TAR Friuli)</span></p>
<hr />
<p>Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, Il Legislatore ha un ampio margine di discrezionalità   nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Disciplina delle armi &#8211; porto d&#8217;armi &#8211; diritto assoluto &#8211; configurabilità  &#8211; non sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Armi &#8211; porto d&#8217;armi &#8211; disciplina legislativa &#8211; ampia discrezionalità  del legislatore &#8211; va riconosciuta.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il &#8220;buon uso&#8221; delle armi stesse.Â </i><i>Dalla eccezionale permissività  del porto d&#8217;armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell&#8217;Autorità  amministrativa deve essere più¹ penetrante rispetto al controllo che la stessa Autorità  è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità  in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell&#8217;ambito di bilanciamenti che &#8211; entro il limite della non manifesta irragionevolezza &#8211; mirino a contemperare l&#8217;interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d&#8217;armi per motivi giudicati leciti dall&#8217;ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità  particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Vanno dichiarate, rispettivamente, inammissibile ed infondata le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con una ordinanza del 16 gennaio e due ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 79, 147 e 148 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 21 e 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto all&#8217;annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio presentata dal ricorrente alla questura territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza in parola era stata respinta in quanto il ricorrente risultava condannato, con sentenza della Corte d&#8217;Appello di Firenze pronunciata il 25 gennaio 1980 e divenuta irrevocabile, alla pena detentiva di due anni di reclusione e 200.000 lire di multa per i delitti di «furto aggravato e falso titolo di credito».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva nel giudizio a quo di avere ottenuto la riabilitazione, la quale a suo avviso avrebbe dovuto escludere il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d&#8217;armi in seguito a una pregressa condanna alla reclusione, tanto più¹ se assai risalente nel tempo. Il ricorrente osservava inoltre di avere, in passato, ottenuto il porto d&#8217;armi per uso venatorio, e di avere pertanto soltanto chiesto il rinnovo di una licenza giù  concessagli, sottolineando infine di avere sempre mantenuto, dopo la condanna in questione, una condotta di vita specchiata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Rilevato che il ricorrente ha ottenuto, rispettivamente, la riabilitazione nel 1991, e il primo rilascio del porto d&#8217;armi per uso venatorio giù  nel 1986, e successivi provvedimenti di rinnovo del titolo senza soluzione di continuità  fino all&#8217;istanza attuale, il giudice rimettente osserva che la disposizione censurata, a tenore della quale «non può essere conceduta la licenza di portare armi», tra l&#8217;altro, «a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione», è stata oggetto di due contrapposte interpretazioni da parte del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al primo e più¹ risalente orientamento, qualora per il reato ostativo al rilascio del titolo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 del codice penale, l&#8217;automatismo preclusivo posto dalla disposizione censurata verrebbe meno, aprendosi così la possibilità  di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell&#8217;Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di «ogni altro fatto utile a tale scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall&#8217;interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità  dell&#8217;interessato medesimo, compresa la riabilitazione» (sono citate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072; 10 luglio 2013, n. 3719; 12 febbraio 2013, n. 822).</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tuttavia il giudice a quo che tale indirizzo è stato più¹ di recente superato da un parere e da una sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 11 luglio 2016, n. 1620; sezione terza, sentenza 9 novembre 2016, n. 4660). In base a questo più¹ recente orientamento, la licenza di porto d&#8217;armi non potrebbe essere concessa &#8211; e quella rilasciata andrebbe ritirata &#8211; nel caso di condanna per uno dei reati elencati all&#8217;art. 43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione. Quest&#8217;ultima avrebbe infatti soltanto l&#8217;effetto di estinguere gli &#8220;effetti penali della condanna&#8221; strettamente intesi, ossia quegli effetti che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale. Solo per le &#8220;autorizzazioni di polizia&#8221; di cui all&#8217;art. 11 del TULPS, d&#8217;altra parte, il legislatore avrebbe espressamente inteso dare rilievo alla riabilitazione, al fine di rendere flessibile la regola del diniego del titolo a chi ha commesso determinati reati; non altrettanto avrebbe stabilito il legislatore in relazione alle regole speciali sulla &#8220;licenza di portare armi&#8221; di cui all&#8217;art. 43 in esame. Tale distinzione sarebbe basata sulla diversa natura delle attività  sottoposte ad autorizzazione: mentre le autorizzazioni di polizia di cui all&#8217;art. 11 hanno ad oggetto attività  lavorative, l&#8217;art. 43 si riferisce a uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità  di svolgere o meno un&#8217;attività  lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica. Ne deriverebbe che, in presenza di condanna dell&#8217;interessato a pena detentiva, non residuerebbe alcun margine di apprezzamento discrezionale per l&#8217;amministrazione, la quale sarebbe vincolata a negare (o revocare) la licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Il giudice a quo ritiene dunque che, sulla base di tale più¹ recente orientamento del Consiglio di Stato, il ricorso dovrebbe essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- Il Tribunale rimettente dubita, tuttavia, della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, così come interpretato dalla giurisprudenza più¹ recente del Consiglio di Stato, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto, infatti, che il divieto assoluto e automatico di concedere il porto d&#8217;armi è indefettibilmente riconnesso dalla norma censurata a un reato (il furto) che è estraneo all&#8217;uso delle armi e non incide, in astratto, sul loro utilizzo, ad avviso del rimettente la norma eccederebbe il proprio scopo, identificato nella «tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità  dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi».</p>
<p style="text-align: justify;">Pur rammentando che questa Corte ha stabilito che la facoltà  di portare e usare armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, bensì rappresenta una deroga eccezionale al generale divieto di girare armati sancito dall&#8217;ordinamento, che richiede un preventivo accertamento dell&#8217;idoneità  e affidabilità  del soggetto richiedente (è citata la sentenza n. 440 del 1993), il giudice a quo ritiene non rispondente a tale esigenza di preventivo accertamento la previsione di «un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso [interessato] subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull&#8217;utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie». L&#8217;inesistenza di qualsiasi potere di valutazione discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa apparirebbe allora eccessiva rispetto allo scopo della norma, tanto più¹ in casi come quello in esame, in cui il titolo abilitativo era stato costantemente rinnovato dall&#8217;autorità  di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva in proposito che questa Corte, nella sentenza n. 202 del 2013, relativa al diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati, ha rilevato che «gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità  e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ad avviso del rimettente, si potrebbe facilmente formulare una tale ipotesi giù  «sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa», non risultando alcun episodio connotato da un cattivo utilizzo dell&#8217;arma da parte del ricorrente in tutto l&#8217;esteso lasso di tempo in cui egli aveva goduto della licenza di portare armi. D&#8217;altra parte, l&#8217;automatismo della preclusione in questione risulterebbe irragionevole, nella misura in cui collega indefettibilmente il diniego del porto d&#8217;armi alla commissione di un reato, quale il furto, non connesso all&#8217;uso delle armi. E l&#8217;automatismo apparirebbe tanto più¹ ingiustificabile se, come nel caso de quo, sia intervenuta la riabilitazione, «la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.)».</p>
<p style="text-align: justify;">2.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che «nel vigente ordinamento non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi», l&#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta come, con la sentenza n. 440 del 1993, questa Corte abbia rilevato che i titoli connessi all&#8217;uso e al porto delle armi non rientrano nel regime ordinario delle autorizzazioni, costituendo delle eccezioni ad un preciso divieto sancito dall&#8217;art. 699, cod. pen., e dall&#8217;art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), assistite da particolari cautele che possono legittimamente configurarsi solo a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell&#8217;autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;inclusione del delitto di furto nel catalogo dei reati ostativi al provvedimento abilitativo in questione non potrebbe reputarsi irragionevole e ingiustificato, trattandosi «di delitto c.d. predatorio, in ordine al quale giù  il codificatore del 1930 aveva previsto quale specifica aggravante, peraltro ad effetto speciale, quella del portare indosso armi, senza farne uso (cfr. art. 625, comma 1, n. 3) c.p.)». Di talchè «chi si sia reso responsabile di questo delitto, ben può essere ritenuto in grado di attentare all&#8217;altrui patrimonio con l&#8217;uso di armi o, quanto meno, portandole con sì©, pur senza farne uso».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;automatismo in questione, pertanto, costituirebbe per l&#8217;Avvocatura generale dello Stato «un riflesso del principio di stretta legalità , permeante l&#8217;intera disciplina delle armi», il quale consentirebbe «di scongiurare possibili arbitri da parte dell&#8217;Autorità , assicurando un trattamento uniforme ai cittadini tale da evitare disparità  di trattamento», rischio invece prefigurabile ove si sostituisse l&#8217;automatismo con una valutazione di tipo discrezionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 202 del 2013 e n. 148 del 2008, nonchè l&#8217;ordinanza n. 146 del 2002). Nè varrebbe obiettare che, nel caso di specie, l&#8217;interessato non abbia mai dato causa ad alcun episodio di cattivo utilizzo dell&#8217;arma in trent&#8217;anni. Per superare la presunzione di pericolosità  posta dal legislatore occorrerebbero, infatti, «dati statistici rilevanti su ampia scala e ben più¹ penetranti» del riferimento al singolo caso concreto operato dal giudice rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione di margini di valutazione discrezionale in capo all&#8217;amministrazione anche in caso di intervenuta riabilitazione penale ex art. 178 cod. pen., nelle fattispecie di cui alla disposizione censurata costituirebbe una «scelta incensurabile del legislatore nel rispetto del parametro costituzionale della ragionevolezza ex art. 3 Cost.». Nello specifico settore delle licenze di porto d&#8217;armi, infatti, non sarebbe in discussione la possibilità  di svolgere o meno un&#8217;attività  lavorativa, mentre sarebbero coinvolti «particolari valori concernenti la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il porto d&#8217;armi, non costituendo un diritto assoluto ma rappresentando, invece, un&#8217;eccezione al divieto di portare le armi, «può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse»; il che spiegherebbe anche l&#8217;insufficienza della riabilitazione ai fini del rilascio della relativa licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con due ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), TULPS, «nella parte in cui stabilisce che &#8220;&#038;non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione&#038; per furto&#038;&#8221; per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità  e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Pur presentando motivazioni tra loro coincidenti, le ordinanze originano da due giudizi amministrativi vertenti su fattispecie non perfettamente sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1.- Nel caso oggetto dell&#8217;ordinanza r. o. n. 147 del 2018, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi sui dinieghi del rinnovo del porto d&#8217;armi di fucile per lo sport del tiro e del rinnovo della carta europea d&#8217;arma da fuoco, dinieghi che l&#8217;autorità  amministrativa ha fondato sull&#8217;art. 43 del TULPS, per avere il ricorrente riportato una condanna detentiva definitiva per il delitto di furto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2.- Nel caso oggetto dell&#8217;ordinanza r. o. n. 148 del 2018, invece, il giudice rimettente deve pronunciarsi sul diniego del rinnovo della licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni e sul connesso ordine di immediata cessazione di tale attività , nonchè di chiusura al pubblico della stessa; diniego che l&#8217;autorità  amministrativa ha fondato sull&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ai sensi del quale «le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell&#8217;articolo 43 [del TULPS]».</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il rimettente che, avendo il ricorrente riportato una condanna a pena detentiva definitiva per il delitto di furto, l&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS renderebbe operante la condizione ostativa di cui all&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975 rispetto alla possibilità  di concedere licenza per esercitare, tra l&#8217;altro, l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni, entrambe le ordinanze evidenziano che la disposizione censurata imporrebbe il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Quanto poi alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo muove parimenti dal confronto dei due orientamenti interpretativi formatisi sulla disposizione censurata, giù  ampiamente illustrati dal TAR Toscana nell&#8217;ordinanza r. o. n. 79 del 2018 (supra, punto 1.2.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente, ritenuto di non poter aderire «all&#8217;orientamento cd. &#8220;evolutivo&#8221;, ostandovi, allo stato, la formulazione letterale della norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, ma, al contempo, di non poter nemmeno seguire acriticamente l&#8217;orientamento tradizionale, che non condivide», solleva questione di legittimità  costituzionale nei termini e sotto i profili indicati supra, al punto 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando in entrambe le ordinanze gli argomenti svolti dal TAR Toscana nell&#8217;ordinanza r. o. n. 79 del 2018, il rimettente osserva come questa Corte abbia ritenuto, nella sentenza n. 202 del 2013, l&#8217;arbitrarietà  degli automatismi procedurali fondati su una presunzione assoluta di pericolosità  non rispondente a dati di esperienza generalizzati, rispetto ai quali, cioè, «sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Si tratterebbe di un&#8217;ipotesi formulabile per entrambi i casi dei giudizi principali, ove i ricorrenti hanno ottenuto, dopo il primo rilascio delle licenze, successivi rinnovi senza soluzione di continuità , senza aver mai dato causa ad alcun episodio di cattivo uso delle armi. Nel caso dell&#8217;ordinanza r. o. n. 148 del 2018 (relativa alla licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni), soccorrerebbe l&#8217;ulteriore dato dell&#8217;intervenuto rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi di fucile per uso caccia ottenuto dal ricorrente nel 2015, con un provvedimento fondato proprio sull&#8217;affidabilità  dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il rimettente, inoltre, l&#8217;irragionevolezza della norma censurata emergerebbe anche dalla considerazione che, oggi, gli autori di reati come quelli commessi dai ricorrenti potrebbero di regola beneficiare dell&#8217;esclusione della punibilità  per particolare tenuità  del fatto prevista dall&#8217;art. 131-bis cod. pen., evitando così le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla possibilità  di ottenere la licenza di porto d&#8217;armi, subite, per mero automatismo, dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo, infine, rileva come la norma censurata non consenta «di valorizzare in alcun modo la intervenuta riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all&#8217;ordinamento ipotesi in cui la riabilitazione produce effetti che vanno al di là  dell&#8217;ambito penale». Una di tali ipotesi sarebbe in particolare disciplinata dall&#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «riconosce espressi effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di significativa offensività  e che, con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero indurre a dubitare dell&#8217;effettivo riconseguimento dell&#8217;affidabilità  necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida».</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alternativamente che le questioni vengano dichiarate inammissibili o che vengano restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens, e, in subordine, che le questioni vengano dichiarate infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- L&#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva preliminarmente che, successivamente al deposito delle ordinanze, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell&#8217;acquisizione e della detenzione di armi». In forza dell&#8217;art. 3, lettera e), di tale decreto legislativo, l&#8217;art. 43, secondo comma, del TULPS, è stato modificato nel senso che «la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il nuovo secondo comma della disposizione censurata segnerebbe il venir meno, in presenza di riabilitazione, della preclusione assoluta al possesso di armi per i soggetti giù  condannati per furto (o per taluno degli altri reati indicati al primo comma dell&#8217;articolo censurato), con conseguente attribuzione all&#8217;amministrazione di un potere discrezionale sulla concessione o meno delle licenze in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;intervenuta riabilitazione a favore dei ricorrenti in entrambi i giudizi a quibus, la questione incidentale non potrebbe essere decisa da questa Corte senza la previa restituzione degli atti al giudice rimettente per un rinnovato esame della rilevanza alla luce della nuova disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- In subordine, «ove non si ritenesse che la sopravvenuta modifica normativa produca gli effetti sopra rilevati nel presente giudizio», l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che la questione vada dichiarata infondata per le medesime ragioni riferite supra, al punto 2.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">Con due distinte ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità  costituzionale della medesima disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- I tre giudizi devono essere riuniti, in ragione dell&#8217;identità  delle questioni sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- La questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia con l&#8217;ordinanza di cui al r. o. n. 148 del 2018 è inammissibile per aberratio ictus.</p>
<p style="text-align: justify;">Come illustrato al punto 3.1.2. del Ritenuto in fatto, nel caso oggetto del procedimento a quo il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni e il connesso ordine di immediata cessazione di tale attività , nonchè di chiusura al pubblico della stessa. La licenza in questione è tuttavia disciplinata non giù  dall&#8217;art. 43 del TULPS, censurato dal rimettente, ma dall&#8217;art. 9, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima disposizione prevede, al primo periodo, che «[o]ltre quanto stabilito dall&#8217;art. 11 [del TULPS], e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell&#8217;articolo 43 dello stesso testo unico».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 43 del TULPS è bensì richiamato dall&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ma al solo fine di identificare la classe di soggetti rispetto ai quali opera la speciale preclusione posta dallo stesso art. 9. Tale preclusione &#8211; anche in considerazione delle peculiarità  delle attività  cui si riferisce quest&#8217;ultima disposizione, che comportano di regola la disponibilità  di un gran numero di armi e sono pertanto connotate da elevata pericolosità  &#8211; ha una propria ragione giustificativa, evidentemente distinta da quella che sorregge il richiamato art. 43.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata censura della disposizione direttamente applicabile nel caso di specie da parte dell&#8217;ordinanza di rimessione rende, pertanto, inammissibile la questione in essa prospettata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Non può invece essere accolta la richiesta, formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni alla luce dello ius superveniens, in riferimento all&#8217;entrata in vigore, successivamente alle ordinanze di rimessione r. o. n. 147 e n. 148 del 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell&#8217;acquisizione e della detenzione di armi», che ha tra l&#8217;altro modificato il secondo comma dell&#8217;art. 43 del TULPS, in questa sede censurato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella versione in vigore alla data delle ordinanze di rimessione, l&#8217;art. 43, secondo comma, del TULPS disponeva che «[l]a licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati [ossia per delitto diverso da quelli elencati al comma 1] e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà  affidamento di non abusare delle armi». In seguito alla modifica apportata dall&#8217;art. 3, lettera e), del citato d.lgs. n. 104 del 2018, la disposizione prevede oggi che «la licenza può essere ricusata» anche «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica normativa attenua, dunque, la rigidità  della preclusione posta dal primo comma dell&#8217;art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorchè il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La restituzione degli atti ai giudici a quibus sollecitata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato sarebbe tuttavia inutile, dal momento che la citata modifica normativa non potrebbe comunque essere applicata nei giudizi di fronte agli stessi pendenti. In virtà¹ del principio tempus regit actum, infatti, una normativa sopravvenuta rispetto all&#8217;adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019, n. 49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Nel merito, le questioni non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- L&#8217;art. 43 del TULPS prevede, al primo comma, che «[o]ltre a quanto è stabilito dall&#8217;art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà  personale per violenza o resistenza all&#8217;autorità  o per delitti contro la personalità  dello Stato o contro l&#8217;ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici rimettenti, l&#8217;automatismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata &#8211; automatismo che, secondo i più¹ recenti orientamenti del Consiglio di Stato, non lascerebbe alcuno spazio a valutazioni discrezionali da parte dell&#8217;autorità  amministrativa &#8211; contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità  sanciti dall&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² in quanto, in primo luogo, la disposizione censurata non consentirebbe di attribuire alcun rilievo a circostanze successive alla condanna che attestino l&#8217;affidabilità  dell&#8217;interessato, come il lungo tempo trascorso dalla condanna, l&#8217;avvenuta riabilitazione, o la stessa ininterrotta concessione della licenza di porto d&#8217;armi senza che si sia verificato alcun abuso da parte del suo titolare.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, la disposizione sancirebbe irragionevolmente un automatismo ostativo anche rispetto a fatti di reato di particolare tenuità , che potrebbero oggi non dare luogo ad alcuna condanna ai sensi dell&#8217;art. 131-bis cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il meccanismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata darebbe luogo a una disciplina irragionevolmente più¹ severa di quella apprestata da altre disposizioni che &#8211; ad esempio in materia di concessione della patente di guida &#8211; attribuiscono effetti favorevoli alla riabilitazione intervenuta dopo la condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Questa Corte non condivide la prospettazione dei giudici rimettenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricordato dagli stessi giudici a quibus oltre che dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, questa Corte ha sottolineato nella sentenza n. 440 del 1993 che «il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il &#8220;buon uso&#8221; delle armi stesse»; e ha osservato, altresì, che «[d]alla eccezionale permissività  del porto d&#8217;armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell&#8217;autorità  amministrativa deve essere più¹ penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità  è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in ragione dell&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità  in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell&#8217;ambito di bilanciamenti che &#8211; entro il limite della non manifesta irragionevolezza &#8211; mirino a contemperare l&#8217;interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d&#8217;armi per motivi giudicati leciti dall&#8217;ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica (su tale dovere, ex plurimis, sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità  particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, di conseguenza, ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all&#8217;esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d&#8217;armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta naturalmente libero il legislatore, entro il limite della non manifesta irragionevolezza, di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, ad esempio attraverso previsioni &#8211; come quella introdotta con il giù  citato d.lgs. n. 104 del 2018, della quale i ricorrenti nei giudizi a quibus potranno ora avvalersi reiterando le rispettive domande alle questure competenti &#8211; che attenuino la rigidità  della preclusione, allorchè sia intervenuta la riabilitazione del condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del registro ordinanze 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a></p>
<p>Va sospeso il Decreto della Prefettura notificato al genitore esercente la patria potestà sul minore, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca per la durata di un anno, con divieto “… di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il Decreto della Prefettura notificato al genitore esercente la patria potestà sul minore, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca per la durata di un anno, con divieto “… di accedere ed intrattenersi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive di calcio, comprese le amichevoli, le partite nazionali ed internazionali che vedono impegnate tutte le formazione della società sportiva “F.C. FIORENTINA” su tutto il territorio nazionale …”; nonché “di accedere …. allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di tutte le manifestazioni sportive di calcio indipendentemente dalla presenza delle predette compagini, per un periodo di anni 1 dalla data di notifica della presente ordinanza. Per lo stesso periodo di tempo è fatto altresì divieto nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive allo svolgimento delle manifestazione sportive, nonché nel corso delle manifestazione medesime, di accedere ed intrattenersi nelle aree di partenza, transito e d arrivo di coloro che partecipano o assistono alle competizione sopraindicate, individuate per la città di Firenze nell’area delimitata da alcune vie, mentre per le partite disputate in trasferta le aree sopraindicate vengono determinate nelle zone circostanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli itinerari percorsi dai cortei dei tifosi della squadra ospite per un raggio di 200 metri”. Considerata la carenza di istruttoria e motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 6 l. 401/89 attualmente in vigore, dato che, dalla relazione di servizio, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 6 cit., manca ogni riferimento e descrizioni di singoli episodi di violenza a carico di ciascuno dei ricorrenti al momento dei fatti contestati; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in ordine alla libertà di circolazione del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00109/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00104/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 104 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Alessio Mazzocchi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Vascellari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. Cavalcanti nr.36;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in Persona del Ministro Pro Tempore, <b>Questura di Lucca</b> in Persona del Questore Pro Tempore, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca</b> in Persona del Prefetto Pro Tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del Decreto della Prefettura di Lucca – Ufficio Territoriale del Governo n. 39791 del 14.09.2011, notificato in data 27.10.2011 al sig. Mazzocchi Pier Giovanni genitore esercente la patria potestà sul minore Mazzocchi Alessio, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal Sig Mazzocchi Pier Giovanni, sempre nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Mazzocchi Alessio, avverso il decreto (D.A.S.P.O.) di cui all’art. 6 L. 401/1989 elevato dal Questore della Provincia di Lucca in data 07.06.2011 per la durata di un anno a decorrere dalla notifica, avvenuta in data 08.06.2011, dove si faceva divieto al Sig. Mazzocchi Alessio “… di accedere ed intrattenersi nei luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive di calcio, comprese le amichevoli, le partite nazionali ed internazionali che vedono impegnate tutte le formazione della società sportiva “F.C. FIORENTINA” su tutto il territorio nazionale …”; nonché “di accedere …. allo Stadio Artemio Franchi di Firenze in occasione di tutte le manifestazioni sportive di calcio indipendentemente dalla presenza delle predette compagini, per un periodo di anni 1 dalla data di notifica della presente ordinanza. Per lo stesso periodo di tempo è fatto altresì divieto nelle due ore antecedenti e nelle due ore successive allo svolgimento delle manifestazione sportive, nonché nel corso delle manifestazione medesime, di accedere ed intrattenersi nelle aree di partenza, transito e d arrivo di coloro che partecipano o assistono alle competizione sopraindicate, individuate per la città di Firenze nell’area delimitata da Via Mannelli, Via A. Lapini, Viale Edmondo De Amicis, Viale Lungo l’Affrico, Via delle Cento Stelle, Piazza Antonelli, mentre per le partite disputate in trasferta le aree sopraindicate vengono determinate nelle zone circostanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli itinerari percorsi dai cortei dei tifosi della squadra ospite per un raggio di 200 metri”.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, si rinvengono elementi idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, sotto il profilo della carenza di istruttoria e motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 6 l. 401/89 attualmente in vigore, dato che, dalla relazione di servizio, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 6 cit., manca ogni riferimento e descrizioni di singoli episodi di violenza a carico di ciascuno dei ricorrenti al momento dei fatti contestati;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, in ordine alla libertà di circolazione del ricorrente;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase possono compensarsi integralmente, attesa comunque la peculiarità della fattispecie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 4 dicembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-2-2012-n-109/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/2/2012 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2010 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2010 n.109</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente; G. Rovelli &#8211; Estensore G. Srl in proprio e mandante R.t.i. (avv.ti S. Ledda e A. Tita); E., M. C. Srl, S.b.m. S.r.l.; c/ Comunità Montana n. 19 Sulcis Iglesiente (avv.ti B. Ballero e S. Ballero); e nei confronti di E. A. S.p.a. (avv.ti G. Gabrielli,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2010 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2010 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente; G. Rovelli &#8211; Estensore<br /> G. Srl in proprio e mandante R.t.i. (avv.ti S. Ledda e A. Tita); <br />E., M. C. Srl, S.b.m. S.r.l.;<br /> c/ Comunità Montana n. 19 Sulcis Iglesiente (avv.ti B. Ballero e S. Ballero);<br /> e nei confronti di E. A. S.p.a. (avv.ti G. Gabrielli,<br /> G. Junior Piras e M. Bellavista)</span></p>
<hr />
<p>superamento del termine di validità delle offerte e legittimità dell&#8217;aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Aggiudicazione &#8211; Trascorsi centottanta giorni di validità delle offerte – E’ legittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’aggiudicazione della gara, regolarmente bandita, laddove siano decorsi più di centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 247 del 2007, proposto da:<br />
<b>G. Srl in proprio e mandante R.t.i.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Ledda, Antonio Tita, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, viale Diaz n. 86; E., M. C. Srl, S.b.m. S.r.l.; </p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comunità Montana n. 19 Sulcis Iglesiente</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Ballero, Stefano Ballero, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p><b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>E. A. S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Gabrielli, Giorgio Junior Piras, Massimiliano Bellavista, con domicilio eletto presso Giorgio Junior Piras in Cagliari, via Roma n. 231; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale di asta pubblica del 07.07.2007 con il quale è stata disposta a favore dell’Impresa Ecomaster Atzwanger s.p.a. la provvisoria aggiudicazione dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento della discarica controllata in località Sa Terredda, nel Comune di Carbonia, alla direttiva 1999/31/CE e al d.l. 16.07.2001 n. 286, provvedimento impugnato;<br />	<br />
di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso ed in particolare, per quanto occorrer possa, della determina del coordinatore generale della 19^ Comunità Montana n. 9 del 19.01.2007 con la quale è stata disposta la riapertura della procedura di gara; delle note della 19^ Comunità Montana prot. 265 del 20.02.2006 prot. 87 del 19.01.2007 e prot. 661 del 09.03.2007; del bando di gara del 16.12.2005; del disciplinare di gara allegato al bando; di eventuali atti ulteriori non noti ed in particolare dell’aggiudicazione definitiva eventualmente disposta e dell’eventuale atto di affido dei lavori anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché del contratto nel frattempo stipulato. <br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana n. 19 Sulcis Iglesiente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ecomaster Atzwanger S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p></b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone la ricorrente che con bando di gara del 16.12.2005, la 19^ Comunità Montana Sulcis Iglesiente indiceva pubblico incanto per l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento della discarica controllata in località Sa Terredda. <br />	<br />
Nel termine assegnato dal bando l’Impresa Gregori, in costituenda A.T.I. con le imprese S.b.m. s.r.l. (mandante) e Moreni Costruzioni s.r.l. (mandante) presentava la propria offerta.<br />	<br />
Con nota prot. n. 265 del 20.02.2006, la stazione appaltante comunicava ai concorrenti la sospensione della gara (la cui prima seduta era prevista per il successivo giorno 21.02.2006) resasi necessaria per la mancata adozione della deliberazione di concessione di proroga sul termine di inizio e ultimazione dei lavori da parte della Giunta regionale. <br />	<br />
La gara veniva quindi celebrata in data 07.02.2007 con aggiudicazione dell’appalto a favore dell’impresa Ecomaster Atzwanger s.p.a.<br />	<br />
La ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo articolate censure riconducibili ad un unico motivo in diritto:<br />	<br />
violazione di legge, mancata e/o erronea applicazione della lex specialis ed in particolare del bando di gara e dei paragrafi 5.13. e 7.2.3 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 30 comma 1 della L. 109/1994; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta; lesione dei principi di trasparenza e libertà degli incanti, carenza di potere.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Si costituiva altresì la controinteressata contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 18.04.2007 fissata per la trattazione della istanza cautelare la causa veniva rinviata al merito per la decisione. <br />	<br />
In data 11.11.2009 la difesa della ricorrente depositava memoria.<br />	<br />
In data 12.11.2009 le difese dell’Amministrazione e della controinteressata depositavano memorie. <br />	<br />
Alla udienza pubblica del 18.11.2009 la causa veniva trattenuta per la decisione. </p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	<br />
</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La controversia posta all’attenzione del Collegio verte su un’unica decisiva questione.<br />	<br />
La ricorrente fonda la propria pretesa sull’asserita impossibilità per la stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione della gara, regolarmente bandita, nel caso in cui siano decorsi più di centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.<br />	<br />
In altre parole ciò che la ricorrente chiede è la totale rinnovazione della gara posto che essa sarebbe stata celebrata dopo la cessazione del periodo di validità delle offerte e, quindi, in un momento in cui la potestà dell’Amministrazione di vincolare contrattualmente le imprese partecipanti sarebbe venuta meno per effetto del decorso del tempo.<br />	<br />
Le argomentazioni della ricorrente non sono condivise dal Collegio. <br />	<br />
Va premesso che su questione analoga si è espresso di recente il Consiglio di Stato affermando che “la ratio sottesa alla clausola del bando di gara, secondo la quale l&#8217;offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, è di mantenere ferma l&#8217;offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non di limitarne nel tempo la validità o, meglio, l&#8217;efficacia, non corrispondendo tale limitazione ad un interesse dell&#8217;amministrazione” (Consiglio Stato, sez. V, 07 gennaio 2009, n. 9).<br />	<br />
Il Collegio ritiene però di svolgere ulteriori considerazioni, data la particolarità della fattispecie.<br />	<br />
Va anzitutto sciolto il nodo di quale sia la ratio della clausola che prevede il termine in questione.<br />	<br />
A tale domanda si deve rispondere affermando che la clausola del bando che prevede il diritto potestativo dell&#8217;impresa concorrente di svincolarsi dall&#8217; offerta, decorso un certo periodo di tempo dalla celebrazione della gara, risponde all&#8217;esigenza di garantire la conservazione della remuneratività dell&#8217; offerta, preventivata al tempo della presentazione della stessa, fino al momento dell&#8217;effettiva aggiudicazione e di consentire all&#8217;impresa di valutare l&#8217;opportunità di svincolarsi dall&#8217;efficacia negoziale dell&#8217; offerta stessa allorquando, per il tempo trascorso, questa non possa più considerarsi remunerativa alla stregua delle sopravvenute condizioni del mercato.<br />	<br />
Ma un altro punto è, ad avviso del Collegio, importante per la risoluzione della presente controversia.<br />	<br />
La questione deve, infatti, essere risolta anche a partire dalla categorie civilistiche da applicare alla fattispecie in esame. Non si deve dimenticare che la procedura ad evidenza pubblica è prodromica alla stipula contrattuale e che l’offerta presentata in sede di gara deve essere qualificata come proposta. <br />	<br />
Poste le normali regole per la stipula di qualsiasi contratto, alla logica ad esse sottesa non sfugge, evidentemente, la stipula in cui una delle due parti è pubblica e in cui la conclusione del contratto viene fatta precedere da una fase che è volta al perseguimento di un duplice interesse:<br />	<br />
quello della tutela della concorrenza;<br />	<br />
quello della individuazione per la parte pubblica, del miglior contraente possibile.<br />	<br />
Scontati questi principi, è agevole concludere che il proponente può legittimamente svincolarsi dalla propria offerta ma, certamente, non può pretendere che tutti gli altri lo facciano e che, soprattutto l’Amministrazione debba procedere all’integrale rinnovazione della gara.<br />	<br />
Ciò urterebbe contro un principio di fondo che è quello della conservazione degli atti giuridici, operante in tutti i settori dell&#8217;ordinamento giuridico, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata in ragione delle specifiche regole di economicità dell&#8217;azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento.<br />	<br />
Nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente è quindi idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati. <br />	<br />
Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. </p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:<br />	<br />
€ 2.000/00 (duemila/00) in favore dell’Amministrazione;<br />	<br />
€ 2.000/00 (duemila/00) in favore della controinteressata. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-2-2010-n-109/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2010 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di un Comune che, su una richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente, comunica che la documentazione pervenuta non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire. (G.S.) N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di un Comune che, su una richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente, comunica che la documentazione pervenuta non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00109/2009 REG.ORD.SOSP.	</p>
<p>N. 00076/2009 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA	</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna	</p>
<p>(Sezione Seconda)	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p>ORDINANZA	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2009, proposto da:<br />
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Cristina Campaniello in Bologna, via Malvasia 65; 	</p>
<p>contro	</p>
<p>Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, Monica Cattoli, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Galileo 4; Settore Attività Produttive e Commerciali U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p>Finsangiorgio S.a.s.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento	</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del provvedimento del Settore Attività Produttive e Commerciali U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna del 29.10.2008 (PG 259695) e notificato alla ricorrente, con raccomandata, in data 6.11.2008 (prot. n. 29011 &#8211; A), giusta il quale si asserisce che &#8220;Con riferimento alla richiesta in oggetto (Richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente in via San Giorgio 4, COD BO CAREGA &#8211; PG 232666 del 29/09/2008) si comunica che si è provveduto alla chiusura del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 14 del Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Bologna, avendo verificato che la documentazione pervenuta in data 21.10.2008 non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire, requisito imprescindibile ai sensi dll&#8217;art. 13 del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna (Norme di Dettaglio)&#8221;;	</p>
<p>dell&#8217;art. 13 del Regolamento edilizio (Norme di Dettaglio) del Comune di Bologna;	</p>
<p>nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale..	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;	</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento	</p>
<p>P.Q.M.	</p>
<p>Respinge la suindicata domanda di sospensiva.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:	</p>
<p>Giancarlo Mozzarelli, Presidente	</p>
<p>Bruno Lelli, Consigliere	</p>
<p>Alberto Pasi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA	</p>
<p>Il 05/02/2009	</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a></p>
<p>V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore V. R. (avv.ti M. A. Bianca, F. Donolato, B. Garlatti, A. Giadrossi e F. Petracci) c/ l’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA (n.c.) Pubblico impiego &#8211; Dipendenti U.S.L. &#8211; Inquadramento &#8211; Ex art. 1 L. 20 maggio 1985 n. 207 &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V.A. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> V. R. (avv.ti M. A. Bianca, F. Donolato, B. Garlatti, A. Giadrossi e F. Petracci) c/ l’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Dipendenti U.S.L. &#8211; Inquadramento &#8211; Ex art. 1 L. 20 maggio 1985 n. 207 &#8211; Presupposti e requisiti – Posto di organico vacante &#8211; Momento rilevante – Data del provvedimento di conferimento dell’incarico formale – E’ tale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’inquadramento straordinario dei dipendenti delle USL ai sensi dell’art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207, l’individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante deve coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio. (1)<br />
(1) E’ pacifico in giurisprudenza che l’inquadramento straordinario in ruolo ex art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207 richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico: in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 22 marzo 1995, n. 452. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 14 febbraio 2008 n. 831, in questa rivista, ha ritenuto che l&#8217;inquadramento straordinario, previsto dall&#8217;art. 1 della L. 20 maggio 1985 n. 207 in favore dei dipendenti delle U.S.L. richiede, la previa deliberazione del Comitato di Gestione dell’U.S.L. adottata a seguito di domanda da parte dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data. (A. Faccon)<br />
Ai fini dell’inquadramento straordinario dei dipendenti delle USL ai sensi dell’art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207, l’individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante deve coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) E’ pacifico in giurisprudenza che l’inquadramento straordinario in ruolo ex art. 1, L. 20 maggio 1985 n. 207 richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico: in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 22 marzo 1995, n. 452. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 14 febbraio 2008 n. 831, in questa rivista, ha ritenuto che l&#8217;inquadramento straordinario, previsto dall&#8217;art. 1 della L. 20 maggio 1985 n. 207 in favore dei dipendenti delle U.S.L. richiede, la previa deliberazione del Comitato di Gestione dell’U.S.L. adottata a seguito di domanda da parte dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale <b>159 del 1997</b>, proposto da: </p>
<p><B>V. R.</B>, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Antonio Bianca, Francesco Donolato, Bruno Garlatti, Alessandro Giadrossi, con domicilio eletto presso Fabio Petracci Avv. in Trieste, v.le XX Settembre 16; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.2 ISONTINA</b>;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento dell&#8217;Azienda sanitaria dd. 21.1.1997, n. 79, con cui, a seguito della dichiarazione di nullità dell&#8217;inquadramento in ruolo della ricorrente, si dispone la sua cessazione dal servizio;.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/11/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in esame, rubricato al n. 159/97, la Sig.ra Roberta VALLETTA, già dipendente della U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; ed attualmente dipendente della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221;, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l&#8217;ordinanza n. 79 del 21.11.1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221; e gli atti ad essa relativi.<br />
L’ordinanza si fonda sulla nota della Direzione Regionale della Sanità n. 14807/A.I.A. 1.1.3 del 27.09.1996, con la quale si rappresentava che la deliberazione del Comitato di Gestione dell&#8217;U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; , n. 2494 dd. 10.8.85, avente ad oggetto: “Roberta VALLETTA: inquadramento straordinario in ruolo ai sensi della Legge n. 207/85”, era da considerarsi nulla ai sensi dell&#8217;art. 14, primo comma, della Legge 20.5.85 n. 207, per contrasto con l&#8217;art. 1 della Legge medesima, dal momento che la ricorrente non era in servizio al 30.6.84, essendo stata assunta dopo tale data, e, precisamente, il 10.7.1984.<br />
Consequenzialmente, l&#8217;ordinanza n. 79 del 21.11. 1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221;, disponeva la cessazione dal servizio della stessa Valletta, facendo salvo il diritto al corrispettivo per il servizio di fatto prestato fino alla data di esecutività del provvedimento quivi impugnato ex art. 2126 C.C.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto tre mezzi.<br />
Il primo si sostanzia nella denuncia della “Violazione di legge sotto il duplice profilo della falsa applicazione e/o mancata applicazione di legge”.<br />
Assume la ricorrente che il Direttore Generale dell&#8217;Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina con il provvedimento impugnato avrebbe adempiuto a quanto puntualmente prescritto dalla Direzione Regionale della Sanità: quest’ultima, nel 1996, aveva avviato numerosi procedimenti istruttori aventi ad oggetto l&#8217;inquadramento diretto nei ruoli di personale non di ruolo della Unità Sanitaria Locale n. 2 Goriziana, inquadramento posto in essere in base alla legge n. 207/85 dagli amministratori della pregressa U.S.L.<br />
A seguito dei procedimenti istruttori predetti – prosegue l’istante &#8211; la Direzione Regionale, nella sua veste di Organo di controllo, riteneva nulle numerose deliberazioni di inquadramento, tra le quali anche quella relativa alla sig.ra Roberta Valletta: la nullità, a giudizio della Direzione, deriverebbe dalla violazione del disposto dell&#8217;art. 1 della legge n. 207/85, il quale così recita testualmente: &#8220;Il personale dei ruoli sanitario professionale tecnico ed amministrativo di posizione iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30.6.84 ricopriva, in base alla normativa vigente nella stessa posizione funzionale (ecc.), un posto vacante nelle piante organiche provvisorie di cui all&#8217;art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981 n. 678 (ecc.) e che continua a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto della stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell&#8217;unità sanitaria locale ecc.&#8221;.<br />
La violazione predetta deriverebbe dalla mancata presenza effettiva in servizio alla data del 30.6.84 della dipendente.<br />
L&#8217;Organo di controllo – sottolinea l’istante &#8211; ritiene quale presupposto soggettivo indefettibile, ai fini di una assunzione legittima ai sensi del precitato articolo, il requisito della materiale presenza in servizio del dipendente, a nulla rilevando il fatto che la stessa Valletta fosse stata assunta con la precedente deliberazione del 20.3.84, n. 685.<br />
Questa interpretazione – si duole la ricorrente &#8211; è errata, in quanto si pone in contrasto con i principi fondamenti dell&#8217;ordinamento giuridico, &#8211; art. 4 della Carta Costituzionale &#8211; nonchè con lo spirito della stessa legge 20.5.85, n. 207, che intendeva proprio confermare il diritto sacro ed inviolabile, quale il diritto al lavoro, per quei soggetti che da tempo prestavano la propria attività in condizione di precarietà: questi soggetti &#8211; tra i quali figurava la sig.ra Valletta &#8211; furono reclutati tramite un concorso per titoli, regolarmente espletato, all&#8217;esito del quale vennero giuridicamente immessi in servizio il 20.3.84 con delibera n. 685/84.<br />
Tutto ciò – sostiene la deducente – ha fatto nascere un rapporto di pubblico impiego, come avvertito dalla pacifica giurisprudenza, a partire dalla decisione del Consiglio di stato, Adunanza generale, 6.12.1962, n. 937.<br />
In forza, poi, del regolamento concorsi (da ultimo D.P.R. 96/94 n. 487), nonchè, per dottrina e giurisprudenza costante, il rapporto di impiego si costituisce con decorrenza dall&#8217;effettiva data di nomina anche se il diritto alla percezione dello stipendio sorge solo dalla data dell&#8217;effettivo inizio della prestazione: a questo principio giuridico – ricorda l’istante – si è uniformato anche il Consiglio di Stato, il quale nella sentenza della sez. V Sez., 6.10.1993, n. 987, nonchè in quella successiva del 21.6.95, n. 920, ha ritenuto &#8220;che l&#8217;art. 1 della legge 20.5.85 &#8211; omissis &#8211; può trovare applicazione solamente con riguardo a coloro che alla data del 30.6.84 ricoprivano, in forza di incarico formale conferito ai sensi della legge in vigore &#8211; omissis &#8211; a termini dell&#8217;art. 1 L. 20.9.1985, n. 207, il personale del ruolo sanitario della U.S.L., che alla data del 30.6.34 ricopriva in base alla normativa vigente un posto organico vagante, omissis, è direttamente inquadrato nella pianta organica della U.S.L. omissis”.<br />
Dalle precitate sentenze – conclude la ricorrente &#8211; si rileva inequivocabilmente che i dipendenti avevano diritto ex art. 1 legge 207/85 ad essere immessi in ruolo nel caso in cui avessero ricoperto formalmente un posto vacante; al contrario, non viene fatta alcuna menzione dalla disposizione in parola in merito all&#8217;effettiva presenza in servizio del dipendente stesso, quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini di una valida assunzione.<br />
Di qui il convincimento che la deliberazione n. 2494/85, in forza della quale era stata disposta l&#8217;immissione in ruolo della sig.ra Valletta, è da considerarsi valida ed efficace: essa – del tutto ineccepibilmente &#8211; fa risalire l&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro precario alla data di adozione della deliberazione con cui le veniva comunicato ufficialmente di essere risultata vincitrice dell&#8217;incarico messo a concorso per soli titoli con deliberazione n. 3469/82.<br />
Questo assunto – puntualizza la Valletta – è, peraltro, in linea con la volontà del legislatore e con lo spirito della norma in oggetto la quale, conosciuta dagli addetti del settore come “sanatoria&#8221;, aveva lo scopo di ratificare situazioni di lavoro precario che si trascinavano da anni: specialmente negli anni 80, tali leggi erano frequenti e miravano proprio ad assicurare definitivamente un posto di lavoro a coloro i quali per anni avevano prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle P.A. con contratti di lavoro a tempo determinato, alla loro scadenza puntualmente reiterati, facendo sì che di fatto si instaurasse tra i soggetti (dipendenti e P.A.) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che veniva successivamente &#8220;legalizzato&#8221; con le leggi di &#8220;sanatoria&#8221;; lo Stato suppliva in tal modo a proprie carenze decisionali.<br />
In definitiva – denuncia l’istante &#8211; l&#8217;interpretazione delle norme in concreto data dalla Direzione Regionale della Sanità è illegittima, discriminante e riduttiva e soprattutto rimette in discussione atti amministrativi assistiti da presunzioni di legittimità, che avevano attribuito diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, che a distanza di dodici anni vengono rimessi in discussione: ciò, oltre che a creare danni ingenti alla ricorrente la quale è rimasta disoccupata, crea discredito e vanifica l&#8217;efficacia dell&#8217;operato della P. A., in violazione dell&#8217; art. 97 della Costituzione che sancisce il principio dell&#8217;efficienza della P.A. stessa.<br />
In via subordinata, se si ravvisasse la necessità della presenza in servizio alla data del 30.6.1984 &#8211; l&#8217;ordinanza impugnata – assume la ricorrente – sarebbe illegittima per violazione di legge in quanto l&#8217;art. 14, comma 1, della legge 20.5.1985, n. 207, rinviando al disposto di cui all&#8217;art. 9 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, non contempla per il caso di specie la sanzione della nullità assoluta, intesa in senso tecnico, dovendosi invece ravvisare una mera ipotesi di annullabilità.<br />
La nullità, in ambito amministrativo – ricorda la Valletta &#8211; è una figura di invalidità del tutto eccezionale, derogando al principio della esecutorietà del provvedimento amministrativo, come tale meramente annullabile: questa figura di invalidità ha trovato spazio in specie nell&#8217;ambito dell&#8217;impiego pubblico, al fine di arginare il fenomeno delle assunzioni in servizio, di ruolo o non di ruolo, al di fuori di un pubblico concorso con pregiudizio della regola dell&#8217;imparzialità e con indiscriminati imprevedibili aggravi alla finanza pubblica.<br />
In tal modo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato il disposto di cui all’art. 3 del D.P.R. 3 gennaio 1957, n. 3, che appunto sancisce la nullità delle assunzioni in difetto di procedura concorsuale: nullità assoluta rilevabile d&#8217;ufficio ed imprescrittibile.<br />
Sulla medesima scia – ricorda ancora la ricorrente &#8211; sono state interpretate le altre disposizioni di legge prescriventi la nullità: tra queste va annoverato l&#8217;art. 5 della legge 10 novembre 1978, n. 5 e l&#8217;art. 9 della Legge 20 dicembre 1979, n. 761, la cui ratio si rinviene nel seguente referto motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, del 29 febbraio 1992, n. 2, la quale costituisce il costante punto di riferimento del succitato orientamento giurisprudenziale: “L’esame delle norme vigenti, peraltro, evidenzia un deciso orientamento legislativo mirato, ad evidenti fini di contenimento della spesa pubblica e di garanzia dell&#8217;imparzialità amministrativa, ad una repressione più specifica ed efficace delle illegalità in materia di assunzioni&#8221;.<br />
Se è questa la ratio della prescrizione della c.d. &#8220;illegittimità forte&#8221; – sottolinea la deducente &#8211; un provvedimento formale di nomina in ruolo potrà essere dichiarato radicalmente nullo solo ove si ravvisi, nel caso concreto, pregiudizio alla finanza pubblica e alle garanzie di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa.<br />
La Valletta aggiunge che l&#8217;art. 9 della legge n. 761/79 applica, al primo comma, il principio generale secondo il quale &#8220;l&#8217;assunzione in servizio è disposta &#8230; mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Regione&#8221;; nei successivi commi si contemplano &#8211; sempre in termini generali ed astratti delle deroghe al principio del pubblico concorso, come nel caso di assunzione per chiamata diretta ovvero dì assunzione di personale straordinario per i quali si definiscono i casi ed i limiti.<br />
L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 9 strutturato in modo analogo all’art. 5 del D. L. n. 702/78, sancisce, per l’appunto, la nullità di “tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo”: ma questo – sottolinea l’istante &#8211; non è il caso dell’art. 1 della legge n. 207 del 1985, il cui spettro applicativo è circoscritto alla previsione di una sanatoria per specifiche situazioni: quindi, essendo questa la ratio sottesa all’art. 1, non può scattare la sanzione della nullità in caso di inquadramento straordinario disposto in violazione dell’art. 1.<br />
Da ultimo, la ricorrente denuncia il fatto che il provvedimento impugnato non è assistito da puntuali ragguagli circa l’interesse pubblico perseguito nel disporre la cessazione del rapporto d’impiego e circa il consolidarsi della posizione giuridica soggettiva radicata in capo ad essa.<br />
Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione. <br />
Con ordinanza di questo Tribunale n. 77/1997 veniva respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Il Consiglio di Stato, quinta sezione, n. 1128/97, riformava, però, la suddetta ordinanza, sospendendo il provvedimento impugnato.<br />
Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 21.11.2007.<br />
La questione sottoposta all’esame del Collegio ruota essenzialmente intorno alla lettura da darsi all’art. 1, comma 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, nella parte in cui richiede – quale presupposto indefettibile – la copertura di un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984.<br />
La disposizione in parola così recita:<br />
“1. Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato.<br />
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell&#8217;articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all&#8217;articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , e dell&#8217;articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell&#8217;unità sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell&#8217;anzidetta unità sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell&#8217;interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data”. <br />
Ora, la ricorrente sostiene di aver diritto all’inquadramento straordinario ex art. 1, comma 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, essendole stato conferito con deliberazione n. 685 del 20.3.1984 del Comitato di Gestione dell&#8217;U.S.L. n. 2 &#8220;Goriziana&#8221; (richiamata nella impugnata ordinanza n. 79/1997) l’incarico temporaneo di agente tecnico (ausiliario socio – sanitario – operaio qualificato): essa, pertanto, avrebbe ricoperto un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984, considerato che la deliberazione relativa al conferimento dell’incarico risaliva – come si è appena visto &#8211; al 20.3.1984, eppertanto gli effetti giuridici devono essere fatti risalire a questa data.<br />
In questo contesto – sottolinea la ricorrente – nessun rilievo assume la mancanza della presenza in servizio a quella data (questo fatto, ossia la presenza in servizio, si concretizzerà a partire dal 10.7.1984, come precisato nella impugnata deliberazione). <br />
L’assunto merita condivisione.<br />
E’ d’uopo premettere che l&#8217;art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207 dispone, tra l&#8217;altro, che il personale del ruolo amministrativo, di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale, il quale, ad una certa data, ricopriva, per incarico, trasferimento o comando, «un posto di organico vacante » nelle piante organiche provvisorie o definitive delle Unità sanitarie locali, ha titolo a domanda, all&#8217;inquadramento diretto nella pianta organica dell&#8217; Unità sanitaria locale presso la quale prestava al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta; pertanto, tale inquadramento straordinario in ruolo del personale incaricato richiede, per la sua operatività, sia l&#8217; esistenza di un incarico formale, sia quella di un posto vacante in organico (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 22 marzo 1995, n. 452).<br />
Quanto alla individuazione del momento in cui il suddetto personale ricopriva un posto di organico vacante, al fine di stabilire la applicabilità o meno dell’art. 1, comma 1, non è revocabile in dubbio – alla stregua dei principi generali – che esso debba coincidere con la data del provvedimento riguardante il conferimento dell’incarico e non già con la data iniziale della prestazione del servizio.<br />
Ed invero, la regola generale, nel pubblico impiego, è che gli effetti giuridici della nomina decorrono dalla data del relativo provvedimento, e quelli economici dalla data di effettiva immissione in servizio, non essendo di norma previste né consentite retrodatazioni (Cfr., ex pluribus, T.A.R. Umbria, 16 ottobre 1998, n. 992).<br />
Se così è, il ripetuto art. 1, comma 1, nel richiedere, quale presupposto indefettibile, la copertura di un posto organico vacante alla data del 30 giugno 1984, ha inteso riferirsi necessariamente al provvedimento di “nomina”, i cui effetti decorrono dalla data del medesimo provvedimento.<br />
D’altra parte, per “copertura di un posto organico vacante” non può che intendersi l’atto di nomina, o, come nella specie, l’atto di conferimento dell’incarico.<br />
Va soggiunto che, se il legislatore della legge n. 207 del 1985 avesse voluto riferirsi all’effettivo espletamento del servizio alla data del 30 giugno 1984, lo avrebbe detto espressamente; avendo usato una formula inequivocabilmente ancorata al concetto di “nomina”, non si può – alla stregua dei principi generali discendenti dall’art. 12 delle preleggi al Codice civile – attribuire alla espressione usata un significato diverso da quello proprio.<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni – assorbiti gli altri mezzi – il ricorso va accolto e l&#8217;impugnata ordinanza n. 79 del 21.11. 1979 del Direttore Generale della Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 &#8220;Isontina&#8221; va annullata. <br />
Le spese del giudizio possono venire compensate, sussistendone le giuste ragioni.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo <b>accoglie</b>, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, meglio in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea &#8211; Presidente<br />
Oria Settesoldi &#8211; Consigliere<br />
Vincenzo Farina &#8211; Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/02/2008</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-8-2-2008-n-109/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2008 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.109</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore VACCARELLA sulla produzione dei documenti dinanzi alle Commissioni tributarie Processo &#8722; Processo tributario &#8722; Poteri istruttori delle Commissioni tributarie &#8722; Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 &#8722; Mancata previsione del potere di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>sulla produzione dei documenti dinanzi alle Commissioni tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8722; Processo tributario &#8722; Poteri istruttori delle Commissioni tributarie &#8722; Art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 &#8722; Mancata previsione del potere di ordinare alle parti, nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari per la decisione &#8722; Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Novara &#8722; Asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. &#8722; Non fondatezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?			BILE					Presidente<br />	<br />
#NOME?			AMIRANTE				   Giudice<br />	<br />
#NOME?				DE SIERVO				        “<br />	<br />
#NOME?			VACCARELLA			        “<br />	<br />
#NOME?			MADDALENA			        “<br />	<br />
#NOME?				FINOCCHIARO			        “<br />	<br />
#NOME?			QUARANTA				        “<br />	<br />
#NOME?			GALLO				        “<br />	<br />
#NOME?			MAZZELLA				        “<br />	<br />
#NOME?			SILVESTRI				       “<br />	<br />
#NOME?			CASSESE				        “<br />	<br />
#NOME?			SAULLE				        “<br />	<br />
#NOME?			TESAURO				        “<br />	<br />
#NOME?			NAPOLITANO			        “<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 26 maggio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara sul ricorso proposto da Fallara Francesco contro l’Agenzia delle Entrate di Novara, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale </i>della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p>	<i>Visto </i>l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito </i>nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Romano Vaccarella.<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
	1.– Con ordinanza del 26 maggio 2006 la Commissione tributaria provinciale di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.<br />	<br />
	1.1.– L’incidente è stato prospettato nel corso del giudizio di impugnativa di un avviso di accertamento in materia di IVA, fondato su due verbali, l’uno del Servizio Ispettivo dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza sociale), nel quale era stato contestato  l’impiego di quattro lavoratrici non iscritte nei libri obbligatori, e l’altro della Guardia di Finanza, col quale era stato quantificato l’ammontare delle ritenute non operate sugli emolumenti ad esse corrisposti, come ricostruiti dagli ispettori che avevano effettuato la prima verifica: atti in base ai quali l’Agenzia delle Entrate aveva poi calcolato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dei ricavi non contabilizzati, corrispondenti alle retribuzioni pagate «in nero».<br />	<br />
	Dato atto che nessuna delle parti costituite in giudizio aveva depositato i predetti documenti e che gli stessi erano assolutamente necessari ai fini della decisione della controversia, dovendo in mancanza il giudicante risolverla sulla base della regola, per vero tutta formale, dell’onere della prova, piuttosto che sull’effettiva fondatezza delle pretese <i>hinc et inde</i> addotte dalle parti, osserva il rimettente, in punto di rilevanza, che l’intervenuta abrogazione – attuata con decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – del terzo comma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (il quale prevedeva il potere officioso di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari ai fini della decisione) gli preclude l’esercizio di tale facoltà ed esclude altresì la praticabilità di opzioni ermeneutiche idonee a recuperarla.<br />	<br />
	1.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza del dubbio, secondo il giudice <i>a quo</i> non varrebbe a giustificare la norma il richiamo alla regola che, nel processo civile ordinario, vieta all’ufficio di supplire con la sua iniziativa all’inerzia delle parti, in attuazione del principio costituzionale della terzietà della giurisdizione: ed invero tale disciplina, del tutto congruente al criterio della disponibilità della prova, appare inaccettabile nel processo tributario, ove vige una disposizione, come  quella racchiusa nel menzionato primo comma dell’art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in base alla quale le commissioni hanno «ai fini istruttori, e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, […] tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge di imposta». <br />	<br />
	Ne deriverebbe un quadro normativo assolutamente irrazionale, atteso che il giudice, pur avendo, nei limiti dei fatti dedotti, gli stessi poteri istruttori, anche autoritativi, dell’amministrazione finanziaria, non potrebbe tuttavia ordinare l’acquisizione di documenti, ancorché ritenuti decisivi ai fini della pronuncia. <br />	<br />
	Tale normativa sarebbe segnatamente lesiva dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che da essa conseguirebbe una ingiustificata discriminazione tra le posizioni processuali dei cittadini, a seconda della tipologia di accertamenti da svolgere, tanto più che il giudice, da un lato, avrebbe un potere officioso di indagine esercitabile anche senza la collaborazione del contribuente, e, dall’altro, non potrebbe richiedere alle parti la produzione di documenti con l’unica sanzione, in caso di inosservanza, di ritenere non utilizzabili quelli non depositati nel termine assegnato e inesistenti le circostanze dagli stessi provate. <br />	<br />
	Risulterebbe altresì violato l’art. 24 della Costituzione, perché, in un processo a carattere impugnatorio, nel quale al contribuente è richiesto di addurre un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti autoritativamente operata con l’atto impugnato, il ricorrente vedrebbe sacrificato il proprio diritto di difesa in applicazione di un principio di terzietà del giudice, per il resto estraneo alla disciplina processualtributaria, che riconosce alla commissione rilevanti poteri istruttori officiosi, da esercitarsi prevalentemente, o esclusivamente, a favore dell’ufficio, del quale, a parere del rimettente, le commissioni hanno i medesimi poteri di accertamento. <br />	<br />
	Ribadito che la <i>ratio legis</i> desumibile dall’intervento legislativo che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non consentirebbe un recupero, in via interpretativa, del potere officioso di ordinare l’acquisizione di documenti, la Commissione solleva l’incidente di costituzionalità nei termini innanzi precisati. <br />	<br />
	2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile, o in subordine manifestamente infondata, la proposta questione. <br />	<br />
	Osserva l’esponente che il giudice <i>a quo</i> avrebbe anzitutto omesso di esplicitare in maniera adeguata le ragioni della ritenuta rilevanza del dubbio, essendosi limitato a prospettare una asserita, assoluta essenzialità dei documenti mancanti ai fini della decisione e l’inevitabilità, in siffatto contesto probatorio, di un esito del giudizio parametrato sul mancato assolvimento dell’onere della prova, omettendo di spiegare sia le ragioni per le quali non ha inteso accedere, attraverso i poteri istruttori riconosciutigli dal primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, a quei chiarimenti e a quelle informazioni che gli avrebbero consentito di sopperire alle prospettate deficienze della produzione documentale, sia le ragioni per le quali il ricorso a detti poteri officiosi di indagine avrebbe alterato il principio di eguaglianza o sacrificato illegittimamente il diritto di difesa, di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione<b>,</b> mentre il ripristino della facoltà del giudice di ordinare il deposito dei documenti ritenuti essenziali ai fini della decisione sanerebbe la prospettata situazione di illegittimità costituzionale dell’impianto istruttorio del processo tributario.<br />	<br />
	Ricordato che, proprio con riguardo al processo tributario, la Corte costituzionale (sentenza n. 18 del 2000) ha avuto modo di chiarire che il principio di eguaglianza si sostanzia nella «parità di armi» tra le parti del processo, osserva la difesa erariale che la norma impugnata, fissando una regola astrattamente valevole per entrambe le parti, e facendone dipendere dalle peculiarità del caso concreto gli effetti, a seconda dei casi, sfavorevoli o vantaggiosi, per l’una o per l’altra, sarebbe conforme all’art. 3 della Costituzione.<br />	<br />
	Segnala anche l’interveniente come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia evidenziato anche in tempi recentissimi (Cass. 11 gennaio 2006, n. 339) che il processo tributario si fonda sul principio dispositivo di cui all’art. 115 cod. proc. civ., alla stregua di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre già in precedenza, con riguardo all’assetto normativo antecedente all’abrogazione del terzo comma dell’art. 7, aveva escluso che tale norma potesse essere utilizzata «come rimedio ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle parti». <br />	<br />
	In tale contesto la soppressione della predetta disposizione, distonica rispetto ai principi ispiratori del processo tributario, e la conseguente riconduzione della disciplina di questo suo particolare segmento alle regole generali, non potrebbe connotarsi di illogicità o di irragionevolezza, tenuto anche conto che, secondo il consolidato orientamento della  Corte costituzionale, l’esercizio, da parte del legislatore, dei suoi poteri discrezionali si presta ad essere sindacato solo ove la legge discrimini senza ragione situazioni affini o, al contrario, tratti illogicamente in maniera identica situazioni diverse. <br />	<br />
	Infine giammai potrebbe ritenersi leso il diritto di difesa ove sia la parte a non esercitarlo, di modo che quella che ometta di produrre i documenti utili a che il giudice accolga le sue prospettazioni non può poi dolersi del mancato esercizio, da parte della Commissione, del potere officioso di ordinare il deposito dei documenti.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
	1.– La Commissione tributaria provinciale di Novara dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.</p>
<p>	2.– La questione non è fondata.</p>
<p>	3.– Il giudice <i>a quo</i> sostiene che la soppressione del potere – in precedenza contemplato dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 – di «ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia» avrebbe reso «assolutamente irrazionale un quadro normativo per il quale in un processo di parti sono riconosciuti al giudice […] gli stessi poteri istruttori anche autoritativi dell’amministrazione finanziaria, con l’unica ed ingiustificata eccezione dell’acquisizione di documenti»: assoluta irrazionalità che, non essendo frutto di «consapevole scelta del legislatore tra un processo dispositivo ed uno nel quale il giudice abbia in determinata misura poteri di indagine <i>ex officio</i>», si risolverebbe in «una discriminazione ingiustificata tra i cittadini […] a seconda della tipologia di accertamenti da svolgere» e, inoltre, in un sacrificio del diritto di difesa del contribuente al quale, in un giudizio avente carattere di impugnazione, «è richiesto di addurre almeno un principio di prova idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti (autoritativamente) operata con l’atto impugnato». Il «principio della terzietà del giudice» – affermato con riguardo all’acquisizione di documenti – sarebbe «per il resto estraneo alla disciplina processualtributaria che […] riconosce alla commissione ben più rilevanti poteri istruttori da esercitarsi (prevalentemente o esclusivamente) a favore dell’ufficio finanziario, del quale le commissioni tributarie hanno i medesimi poteri di accertamento».</p>
<p>	4.– L’ordinanza di rimessione ripropone – sotto il profilo della (pretesa) illegittimità costituzionale – le valutazioni critiche mosse da una consistente dottrina nei confronti dell’intervento legislativo che, nel 2005, ha soppresso il potere officioso attribuito alle Commissioni tributarie, con riguardo al deposito di documenti, dall’art. 7, comma 3, ed ha lasciato inalterato il potere di esercitare «tutte le facoltà di accesso, di richiesta dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta» (comma 1). Il giudice <i>a quo</i>, sottolineata l’impraticabilità di una interpretazione – suggerita da una parte minoritaria della dottrina – secondo la quale l’innovazione legislativa sarebbe «neutralizzabile» in forza della lata formulazione del comma 1, muove dall’idea che, poiché l’art. 7, comma 1, riconosce alle Commissioni «gli stessi poteri istruttori anche autoritativi dell’amministrazione finanziaria […] da esercitarsi (prevalentemente o esclusivamente) a favore dell’ufficio finanziario», l’intento del legislatore di valorizzare, in tale contesto, il principio della disponibilità della prova e della terzietà del giudice si sarebbe risolto in un sacrificio del diritto di difesa del contribuente; i poteri officiosi del giudice sarebbero, oggi, spendibili solo a favore dell’amministrazione, laddove del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti si sarebbe normalmente giovato, per alleviare il proprio onere probatorio, il contribuente.</p>
<p>	5.– Il legislatore, attraverso l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha voluto rafforzare il carattere dispositivo del processo tributario espungendo da esso il potere officioso dal quale soprattutto, pressocché unanimemente, la giurisprudenza e la dottrina desumevano, quanto all’istruzione, la sua natura di processo inquisitorio (o, secondo altra terminologia, acquisitivo): si diceva, in sintesi, che il giudice tributario era tenuto a giudicare <i>iuxta alligata</i> ma non anche <i>iuxta probata partium</i>.<br />	<br />
	L’estrema vaghezza del dettato legislativo («è sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia») aveva favorito il formarsi di vari indirizzi giurisprudenziali – talvolta radicalmente divergenti se non contrapposti – a seconda che della norma fosse valorizzata la sua derivazione, pressocché testuale, dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), ovvero fosse sottolineata l’esigenza del suo coordinamento, in generale, con «le norme del codice di procedura civile» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) e, in particolare, con il principio dell’allegazione dei fatti riservata alle parti (introdotto dal d.lgs. n. 546 del 1992, ed estraneo al d.P.R. n. 636 del 1972, come si desume dall’ art. 35 di quest’ultimo).<br />	<br />
	L’indirizzo originariamente prevalente, infatti, era nel senso che le Commissioni tributarie godevano di una amplissima discrezionalità (una «facoltà», appunto) nell’esercizio del loro potere, non sindacabile in sede di legittimità: indirizzo che, fondandosi sulla rilevanza e sulla<b> </b>natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria nonché sulla cosiddetto presunzione di legittimità del provvedimento (amministrativo) impositivo, presupponeva che il processo tributario dovesse tendere all’accertamento della cosiddetto verità materiale e non acquietarsi, quindi, alla cosiddetta verità formale<b>,</b> presidiata dalla regola di giudizio discendente dal riparto dell’onere della prova.<br />	<br />
	In tempi relativamente recenti la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si è andata sempre più orientando nel senso che, a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall’art. 7, in quanto tali poteri sono meramente integrativi dell’onere probatorio principale e sono utilizzabili solo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da parte di chi vi era tenuto, le prove richieste.</p>
<p>	6.– E’ evidente come, alla luce della giurisprudenza appena ricordata (prevalente ma non consolidata), a taluno possa essere apparsa inopportuna l’abrogazione della norma che conferiva alle commissioni la «facoltà di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia», ma altrettanto evidente è che tale valutazione di inopportunità non giustifica un dubbio di legittimità costituzionale, quanto piuttosto sollecita un’interpretazione dei poteri officiosi delle Commissioni che tenga conto della soppressione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che muova dalla premessa che un’accentuazione della terzietà del giudice, quanto ai profili istruttori, non può, per definizione, dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale.<br />	<br />
	La rilevanza pubblicistica dell’obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all’amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l’essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di <i>longa manus</i> dell’amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell’amministrazione.<br />	<br />
	Il presidio dell’essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell’onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l’idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell’onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l’Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria.</p>
<p>	7.– E’ in questo contesto che si colloca l’abrogazione – volta, si è detto (Cass. 11 gennaio 2006 n. 366), ad eliminare qualsiasi ostacolo alla piena applicabilità nel processo tributario dell’art. 2697 cod. civ. – dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.<br />	<br />
	E’ evidente che, nel quadro normativo innovato con la abrogazione dell’art. 7, comma 3, i poteri officiosi riconosciuti alle Commissioni dall’art. 7, comma 1, non possono essere intesi – come presuppone l’ordinanza di rimessione, laddove attribuisce a quello, soppresso, di cui al comma 3, la funzione di riequilibrio in favore del contribuente – come strumenti attraverso i quali il giudice, sostituendosi all’Amministrazione, svolge in sede giurisdizionale attività di controllo e/o di accertamento proprie della fase procedimentale; sicché non è soltanto in ossequio all’intenzione del legislatore del 2005, ma anche e soprattutto in virtù del principio di terzietà del giudice – chiamato a verificare, in un giudizio di natura impugnatoria, <i>in primis</i>, la legittimità del provvedimento amministrativo sotto il profilo della congruità della sua motivazione rispetto agli elementi di fatto sui quali si fonda<b> </b>e alla prova degli stessi – che è impensabile una «reviviscenza», sotto le spoglie di una applicazione estensiva del disposto dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, del soppresso potere di ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione.<br />	<br />
	Peraltro, non soltanto il principio dell’applicabilità al processo tributario, in quanto compatibili, delle norme del codice di procedura civile (art. 1, comma 2), ma anche il carattere non esaustivo della disciplina dell’istruzione contenuta nell’art. 7 impongono di ritenere che la produzione di documenti, oltre che spontanea, possa essere ordinata a norma dell’art. 210 cod. proc. civ. (e, quindi, anche nei confronti di terzi): ed è ovvio che l’esigenza di un’istanza di parte affinché il giudice possa ordinare l’esibizione di documenti è coerente con il principio dispositivo che, anche relativamente alle prove, il legislatore vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte inerte, sia essa l’amministrazione o il contribuente. Né può trascurarsi che, ove necessario, il giudice ha il potere – nei confronti di pubbliche amministrazioni diverse da quella che è parte del giudizio davanti a lui pendente – di chiedere informazioni o documenti ai sensi dell’art. 213 cod. proc. civ., e cioè attivarsi in funzione di chiarificazione dei risultati probatori prodotti dai mezzi di prova dei quali si sono servite le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
<B>PER QUESTI MOTIVI<BR><br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
	<i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara con l’ordinanza in epigrafe.<i> <br />	<br />
</i><br />
	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-3-2007-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2007 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2007 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-1-2007-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-1-2007-n-109/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2007 n.109</a></p>
<p>Pres.Renato Vivenzio; Est. Antonio Bianchi sulla legittimazione ad impugnare i provvedimenti relativi agli impianti di depurazione 1. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Provvedimenti relativi ad impianti di depurazione – Titolarità. 2. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Provvedimenti relativi ad impianti di depurazione – Legittimazione ad agire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-1-2007-n-109/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2007 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-1-2007-n-109/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2007 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Renato Vivenzio; <i>Est.</i> Antonio Bianchi</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare i provvedimenti relativi agli impianti di depurazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Provvedimenti relativi ad impianti di depurazione – Titolarità.																																																																																												</p>
<p>2.	Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Provvedimenti relativi ad impianti di depurazione – Legittimazione ad agire – Titolarità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	I proprietari degli immobili siti in una zona in cui è ubicato un impianto di depurazione, come pure i residenti della stessa, sono in linea di principio legittimati ad impugnare il provvedimento che ne autorizza la realizzazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Tale legittimazione, infatti, può ben collegarsi alla circostanza che le prescrizioni dettate dall’autorità competente, la localizzazione del manufatto, ovvero le modalità esecutive dello stesso, siano ritenute inidonee a salvaguardare l’ambiente e/o la salute di chi vive nelle vicinanze, sì da poter riconoscere al confinante, o a chi vive e lavora in prossimità dell’impianto, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare la presunta illegittimità delle scelte effettuate dall’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2003, proposto da: <br />
<b>Canepa Andreino, Bacigalupo Marco, Morando Marisa, Martini Francesca,, Barbieri Nicola, Dallanegra Graziella,, Bevilacqua Samantha, Tiscornia Luisa, Bevilacqua Fabio,, Bianchetti Fausto, Tenise Willy, Cassinelli Tita,, Brignardello Carlo, Bianchetti Bruno, Sivori Carlo,, Cassinelli Aldo, De Ferrari Mariangela, Curotto Rinaldo,, Cereghino Caterina, Borzone Guido, Borzone Paolo,, Chentre Gallo Rosanna, Cassinelli Maurizio,, Costa Bruna, Olmo Lorenza, Garbarino Angelo,, Esposito Domenico, Ugolini Laura, Barbieri Rino,, Frugone Rosa, Cavicchi Luigi,, Gandolfo Romolo, Invernaro Rina, Borzone Silvana,, Mangiante Claudio, Remezzano Rosella, Frugone Adriano,, Mangini Onorina, Podesta&#8217; Massimo, Borzone Marco,, Niccoli Enrico, Bruzzone Patrizia, Malaspina Bruno,, Olcese Marcella, Bianchetti Tito, Tiscornia Augusta,, Podesta&#8217; Bruno, Piva Giorgio, Piva Elisa,, Sivori Roberto, Frandi Olivia, Beronio Aurelia,, Solari Carla, Canepa Paolo, Gentiluomo Angela,, Vaccaro Enrico, Libra Nicoletta, Raffo Maurizio,</b> rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Massa, Luca Saguato, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Massa in Genova, Via Corsica 21/18-20; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Comune di Carasco</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso l’Avv. Daniele Granara in Genova, Via Porta D&#8217;Archi, 10/27-28; Provincia di Genova, in persona del Presidente in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />
</i>Siemec Spa</b>, in persona del legale rappresentante in carica; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>della deliberazione di Giunta comunale 24 maggio 2003 n. 118, pubblicata a far data dal 13 giugno 2003, avente ad oggetto approvazione del progetto esecutivo dei lavori di potenziamento dell&#8217;impianto di depurazione sito in località Rivarola, nonchè per l&#8217;annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio e connesso ed in particolare delle deliberazioni di Giunta comunale 28 agosto 2001 n. 240 e 15 ottobre 2002 n. 240, aventi ad oggetto rispettivamente approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dei lavori di potenziamento del suddetto depuratore.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carasco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19/10/2006 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti sono tutti residenti in, o proprietari di, immobili posti nelle immediate vicinanze del depuratore comunale sito in Carasco, località Rivarola.<br />
Con gli atti impugnati indicati in epigrafe il Comune di Carasco ha approvato rispettivamente il progetto preliminare, definitivo, e da ultimo, esecutivo (così rendendo attuale l’interesse all’impugnativa dei ricorrenti, che non sono proprietari espropriandi), di un intervento di ristrutturazione del depuratore comportante il suo potenziamento.<br />
Ritenendo illegittime tali determinazioni gli istanti, con il ricorso in epigrafe, hanno adito questo T.A.R. chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />
1. Violazione dell’art. 16 Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e degli artt. 18 e 21 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Difetto di istruttoria.<br />
Secondo l’art. 16 della Legge n. 109/94 la progettazione delle opere pubbliche, nelle varie fasi previste, deve essere intesa ad assicurare, tra l’altro, la “conformità alle norme ambientali ed urbanistiche”.<br />
A tale riguardo il regolamento attuativo della Legge n. 109/94 (D.P.R. n. 554/99, artt, 18 e 21), prevede che fin dalla fase iniziale (progetto preliminare) debba essere predisposto uno studio di prefattibilità ambientale.<br />
Orbene nel caso di specie in nessuno dei livelli progettuali approvati è presente un siffatto studio.<br />
Nulla dice la “relazione tecnico descrittivo ed illustrativo” in data 21 agosto 2001 che è parte del progetto preliminare, mentre la “relazione tecnico descrittivo ed illustrativa” del progetto definitivo in data 11 ottobre 2002 reca un paragrafo (4.11, inserimento ambientale), nel quale, dopo una elementare descrizione delle opere in progetto, si afferma che “vista la particolare natura delle opere e tenuto conto del modesto pregio ambientale del territorio, non occorre prevedere uno studio circa l’inserimento delle opere in questione atteso che essere si configurano come manufatti di modesta consistenza che vengono previsti quasi completamente interrati”.<br />
Né a porre rimedio alle precedenti carenze documentali potrebbe valere la “relazione di compatibilità ambientale” che è parte del progetto definitivo e di quello esecutivo, secondo la quale “l’assetto del territorio non viene modificato in quanto la destinazione d’uso del sito rimane inalterata”.<br />
2. Violazione della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, allegato 4, punto 1.2. Violazione delle distanze minime dell’impianto dalle abitazioni. Difetto di presupposto.<br />
La deliberazione indicata in epigrafe contiene, all’allegato 4, le norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione. <br />
Tali norme prevedono la necessitò di una fascia di rispetto che in ogni caso “non potrà essere inferiore ai 100 metri”.<br />
Quanto agli impianti esistenti ubicati a distanza inferiore, “devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi”.<br />
Nel caso di specie, gli impianti progettati in ampliamento del depuratore esistente sono, tra l’altro, ubicati a meno di 50 metri da due fabbricati, nei quali risiedono ….. famiglie e ciò è, di per sé, motivo di illegittimità degli atti impugnati.<br />
In presenza di un depuratore situato a distanza di gran lunga inferiore a quella minima dalle abitazioni esistenti, infatti, il Comune avrebbe dovuto in primo luogo esaminare la possibilità di ricollocazione, e, solo in caso di accertata imp0ossibilità, creare gli accorgimenti sostitutivi prescritti, ma certo non avrebbe potuto approvare l’ampliamento delle strutture ed il potenziamento dell’impianto, riducendo ulteriormente la distanza dalle abitazioni ed aumentando gli effetti nocivi (odori e rumori) derivati dal suo funzionamento.<br />
Da ciò i vizi tutti rubricati, avendo gli atti impugnati completamente trascurato di valutare il fondamentale aspetto della distanza degli impianti dalle abitazioni esistenti ed avendo così violato le norme rubricate.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, Legge n. 1/1978. Mancata adozione di variante urbanistica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 8, nonché dell’art. 16, comma 1, Legge n. 109/1994. Difetto di istruttoria. Difetto di presupposto. <br />
I provvedimenti impugnati dono illegittimi anche per violazione delle ulteriori norme rubricate.<br />
a) Quando l’opera pubblica ricade su aree non destinate a servizi pubblici ovvero ricade su area a vincolo urbanistico decaduto l’approvazione del progetto deve avvenire ai sensi dell’art. 1, comma 5, Legge n. 1/1978 e così occorre altresì provvedere alla adozione di variante dello strumento urbanistico generale, con conseguente trasmissione alla Regione per l’approvazione.<br />
Al contrario nel caso di specie da un lato non vi è stata neppure l’indispensabile verifica di conformità del progetto approvato ala vigente disciplina urbanistica locale dall’altro lato risulta che una parte dell’area di intervento sia compresa in zona ZL3, da acquisire ai fini pubblici ai sensi del piano particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 3 agosto 1990 n. 33, ma mai acquisita e quindi non più acquisibile per decadenza della relativa previsione.<br />
Il (parziale) contrasto dell’intervento in progetto con gli strumenti urbanistici in vigore determina anche la violazione delle norme della Legge quadro sui lavori pubblici che impongono la conformità delle opere approvate agli strumenti urbanistici. <br />
4. Violazione dell’art. 1 Legge 3 gennaio 1978 n. 1. Incompetenza.<br />
Ai sensi della norma rubricata, in vigore dell’epoca dell’approvazione di tutti gli atti impugnati, compete al Consiglio Comunale l’approvazione dei progetti preliminari di opera pubblica, mentre rientra nella competenza della Giunta l’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo.<br />
Sussistono allora i vizi rubricati con particolare riguardo alla deliberazione di approvazione del progetto preliminare, assunta, come le altre deliberazioni impugnate, dalla Giunta Comunale anziché dal Consiglio Comunale.<br />
5. Con specifico riguardo alla deliberazione di Giunta Comunale 24 maggio 2003 n. 118 di approvazione del progetto esecutivo: violazione degli artt. 14 e 15 delle Norme di Attuazione del piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico dei torrenti Entella e Sturla approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 29 gennaio 2003 n. 3. Difetto di istruttoria.<br />
Il piano di bacino dei torrenti Entella e Sturla approvato dalla provincia di Genova nel gennaio del corrente anno include l’area ove ricade il progettato ampliamento del depuratore di Rivarola in fascia di riassetto fluviale RF ed in fascia di inondabilità A.<br />
La disciplina di entrambe le zone vieta, a motivo dell’accertato rischio idraulico, la realizzazione di interventi di nuova edificazione nonché la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti (art. 14 N.A. e 15 N.A.).<br />
La deliberazione impugnata non dà minimamente conto dell’avvenuta valutazione di tale specifica disciplina di settore, area 06 – Suolo, in data 23 maggio 2002, evidentemente inidoneo ad attestare la conformità del progetto ad una disciplina idraulica all’epoca non ancora approvata.<br />
6. Segue: violazione dell’art. 8 e dell’art. 15 Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Violazione della deliberazione di Giunta Regionale 28 maggio 1999 n. 534. Difetto di istruttoria.<br />
Ai sensi delle norme rubricate i progetti riguardanti opere relative ad infrastrutture che sono fonte di rumori devono essere corredati da una documentazione di impatto acustico.<br />
Orbene, tra gli atti progettuali approvati manca la documentazione di impatto acustico.<br />
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 Legge Regionale n. 9/1993. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Illegittimità propria e derivata. Contraddittorietà. Violazione della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, allegato 4, punto 1.3.<br />
In ogni caso i provvedimenti impugnati sono illegittimi per la illegittimità derivata dalla illegittimità che affligge la citata nota provinciale 23 maggio 2002 (che deve intendersi esplicitamente impugnata).<br />
In ogni caso gli atti comunali impugnati sono illegittimi in quanto il progetto comporta l’ampliamento del depuratore esistente in avvicinamento al Torrente Entella.<br />
Come si legge a pag. 12 della relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto definitivo, verrà realizzato “il nuovo locale di servizio (…) più grande dell’attuale locale di ricovero del quadro elettrico ma posto a ridosso dell’impianto e dal lato del fiume”.<br />
Ciò contrasta insanabilmente con la prescrizione imposta dalla nota 23 maggio 2003, secondo la quale le opere in progetto non avrebbero dovuto diminuire “la distanza dal corso d’acqua del fabbricato esistente”.<br />
Infine i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto, nell’approvare lavori di sostanziale ampliamento del depuratore localizzato in fascia di inondabilità A ed a meno di dieci metri dal torrente Entella, non hanno previsto nemmeno la necessaria protezione dell’impianto mediante strutture adeguate.<br />
8. Violazione dell’art. 13 Legge 25 giugno 1865 n. 2359.<br />
Contrariamente a quanto prescritto dalla norma rubricata non sono stati indicati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.<br />
9. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 Legge n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento.<br />
I provvedimenti impugnati sono infine illegittimi in quanto non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe dovuto essere inviata a tutti i residenti o proprietari di immobili entro la fascia di rispetto di mt. 100 delle opere di ampliamento del depuratore.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Carasco, intimato, il quale, con più memorie nei termini, ha eccepito l’inammissibilità del gravame e ne ha contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto. <br />
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2006, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, sollevata dalla difesa del Comune resistente sul presupposto che l’obiettivo unico ed esclusivo dell’intervento in contestazione è quello di adeguare il depuratore esistente alla vigente normativa di sicurezza ambientale, con conseguente beneficio per i ricorrenti stessi.<br />
Il rilievo non può essere condiviso.<br />
Ed invero, come già precisato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, i proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato un impianto di depurazione e i residenti nella stessa, sono in linea di principio legittimati a impugnare il provvedimento che ne autorizza la realizzazione.<br />
Tale legittimazione, infatti, può ben collegarsi alla circostanza che le prescrizioni dettate dall’autorità competente, la localizzazione del manufatto, ovvero le modalità esecutive dello stesso, siano ritenute inidonee a salvaguardare l’ambiente e/o la salute di chi vive nelle vicinanze, sì da poter riconoscere al confinante, o a chi vive e lavora in prossimità dell’impianto, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare la presunta illegittimità delle scelte effettuate dall’amministrazione (T.A.R. Liguria, Sez. I^, 28 maggio 2002 n. 588). <br />
2. Nel merito il ricorso è infondato.<br />
2.1 Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancanza di uno studio adeguato di fattibilità ambientale.<br />
La censura non è fondata.<br />
Vero è, infatti, che il progetto preliminare contiene al riguardo uno scarno paragrafo (4.11) in ragione del fatto che “l’impatto ambientale dell’impianto adeguato non sarà dissimile all’impatto dell’impianto esistente” configurandosi le opere “come manufatti di modesta consistenza che vengono previsti quasi completamente interrati”.<br />
E’ altrettanto vero, però, che sia il progetto definitivo che quello esecutivo contengono una specifica relazione di compatibilità ambientale, che ha analiticamente esaminato gli aspetti inerenti:<br />
-la depurazione attuale, dimensionata per 1.500 abitanti;<br />
-lo stato attuale dell’area;<br />
-la localizzazione dell’impianto, che “costituisce un potenziamento ed adeguamento di quello esistente”;<br />
-gli effetti indotti dall’impianto e gli strumenti per neutralizzare gli impatti, in relazione:<br />
a) all’assetto del territorio, in cui le opere necessarie all’adeguamento dell’impianto saranno correttamente inserite;<br />
b) al valore naturalistico e ricreativo, con “un miglioramento della qualità delle acque del fiume nel quale confluirà lo scarico finale”; <br />
c) all’inquinamento del terreno, che sarà eliminato con lo smaltimento, a mezzo del trasporto in discarica, dei rifiuti solidi (grigliati, grassi, sabbie) e soprattutto dei fanghi di risulta del processo;<br />
d) agli odori, dettagliatamente studiati, al fine di ridurli rispetto a quelli odierni, con accorgimenti alla fonte quali “la rimozione molto frequente del grigliato e dei grassi, l’allontanamento delle sabbie dal dissabbiatore ed il loro immediato lavaggio, l’isolamento degli edifici di grigliatura/stacciatura e di disidratazione meccanica”;<br />
e) ai rumori, per i quali sono previsti sistemi di insonorizzazione tali da ottenere il rispetto dei valori più restrittivi di cui alla Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997;<br />
f) all’aerosol e ai rischi infettivi, rigorosamente esclusi con la previsione per tutte le fasi depurative di strutture chiuse che isolano completamente gli impianti dall’ambiente esterno; <br />
g) all’igiene degli operatori, secondo le disposizioni, i pareri e le prescrizioni della competente A.S.L.;<br />
h) all’analisi della sicurezza, con il rispetto di tutte le normative di settore (antinfortunistiche, di prevenzione e di sicurezza);<br />
i) all’estetica, che resterà inalterata, poiché “l’edificio dell’impianto di depurazione risulterà sulla stessa linea di quello attuale e quindi senza variazione dell’impatto visivo dalle aree esterne”;<br />
l) al valore culturale ecologico, con la cura dell’estetica interna di giardinaggio e di pulizia dei locali;<br />
m) alla viabilità, comodamente assicurata da un breve strada che consente l’accesso all’impianto dalla viabilità ordinaria comunale; <br />
a-gli effetti sul corpo ricettore, in ordine ai quali “il controllo del processo depurativo consentirà di ricondurre entro i limiti di legge le concentrazioni delle diverse sostanze inquinanti presenti nella fognatura urbana”.<br />
La predetta relazione di compatibilità ambientale, che costituisce un approfondito studio organico d’insieme dell’intervento progettato, esamina altresì la situazione dell’attuale depuratore che, ove non fosse adeguato “oltre a non rispettare le norme vigenti in materia di depurazione delle acque comporterebbe sotto il profilo ambientale un impoverimento delle risorse dovuto al progressivo inquinamento delle acque costiere ad opera di uno scarico di sostanze inquinanti non trattenute dal modesto impianto attualmente in funzione”. <br />
La relazione esclude anche “alternative parziali non giustificate da specifici ed approfonditi studi sull’impatto di uno scarico a mare depurativo ad un livello inferiore a quello di riferimento (tabella 1 – D.Lgs. n. 152/99)” e conclude che “sotto l’aspetto dell’impatto sull’ambiente e di quello potenziale igienico-sanitario la realizzazione dei lavori in progetto comporteranno non soltanto un miglioramento rispetto alla situazione attuale ma un vero e proprio adeguamento agli standard richiesti dalla norme sia nella depurazione delle acque reflue urbane che sotto il profilo della salvaguardia per l’ambiente in generale e per gli abitanti delle aree limitrofe all’impianto in particolare”.<br />
Ne consegue pertanto che la contestata progettazione, riguardata nel suo insieme, contiene uno specifico ed adeguato studio di fattibilità ambientale contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti.<br />
3. Con il secondo mezzo di gravame viene dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per il mancato rispetto della distanza minima di 100 metri dalle abitazioni circostanti, prevista dalla deliberazione 04.02.1977 del Comitato dei Ministri.<br />
La censura non può essere condivisa. <br />
Ed invero, i progetti impugnati non prevedono la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, ma il mero adeguamento di quello esistente localizzato nel sito sin dal 1980.<br />
Tale adeguamento, come già evidenziato, si è reso necessario per garantire il rispetto degli “standard richiesti dalle norme sia nella depurazione delle acque reflue urbane che sotto il profilo della salvaguardia per l’ambiente in generale e per gli abitanti delle aree limitrofe all’impianto in particolare”.<br />
Sotto il profilo strutturale, poi, l’intervento è previsto in gran parte interrato e si sostanzia in un incremento percentuale volumetrico rispetto ai 400 mc. già esistenti del 17,5%, pari a mc. 70.<br />
Ne consegue che sia in termini relativi (incremento del 17,5%) che assoluti (realizzazione di 70 mc.), l’intervento stesso si configura come un modesto adeguamento del depuratore preesistente, a cui non può ragionevolmente essere applicata l’invocata normativa sulle distanze dalle abitazioni, prevista per gli impianti realizzati e localizzati ex novo.<br />
Del resto, anche sotto il profilo strettamente edilizio, gli interventi non dotati di una specifica autonomia, in quanto in senso lato pertinenziali, non rientrano nel concetto di nuova costruzione quando comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale a cui accedono.<br />
E nel caso di specie, come già precisato, il contestato adeguamento non solo non costituisce un corpo edilizio autonomo (sia sotto il profilo strutturale che funzionale), ma non supera neppure il 20% del volume principale a cui accede, e quindi non può ragionevolmente essere considerato un nuovo impianto a cui applicare la normativa invocata dai ricorrenti.<br />
4. Il terzo mezzo di gravame è infondato.<br />
Ed invero l’intervento ricade nella zona Z.L.3 di espansione abitativa di cui al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.1989 e n. 33 del 03.08.1990, ed attuato con convenzione urbanistica stipulata dal Comune in data 25.06.1992, Rep. n. 18.246.<br />
E’ pertanto evidente la conformità del contestato intervento urbanizzativo di adeguamento di impianto esistente con la disciplina della zona Z.L.3 di espansione abitativa, che proprio tale esigenza ha generato.<br />
Ne consegue che nella specie non occorreva adottare una specifica variante urbanistica ai sensi della Legge 1/1978, come viceversa dedotto dagli istanti.<br />
5. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, in quanto, a loro dire, competeva al Consiglio Comunale e non alla Giunta l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica.<br />
La doglianza non ha pregio.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, cui competono, tra gli altri, i seguenti atti fondamentali:<br />
“b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”.<br />
L’opera di adeguamento del depuratore è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2001-2003 approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 24.02.2001, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge n. 109/1994 e del D.M. 21 giugno 2000, in allegato al bilancio di previsione 2001.<br />
Con tale approvazione il Consiglio ha quindi esaurito la sua competenza, non rientrando certo l’approvazione delle successive fasi progettuali ed esecutive nei suoi specifici poteri.<br />
6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, con specifico riguardo alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 24.04.2003 di approvazione del progetto esecutivo, la violazione delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio sul rischio idrogeologico dell’Entella e del torrente Sturla approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 29.01.2003 n. 3. <br />
La censura non è fondata.<br />
Ed invero, l’intervento risulta assistito dal parere rilasciato dal Direttore della competente Area 6-difesa del Suolo, Opere Ambientali e Piani di Bacino della provincia di Genova con atto prot. n. 45565 del 23.05.2002.<br />
In detto parere si osserva che gli interventi in oggetto, “data la tipologia, possono configurarsi come ampliamento di manufatto esistente, giustificato da specifiche esigenze di adeguamento igienico sanitario e tecnologico, e che pertanto i lavori di ristrutturazione, potenziamento e adeguamento del depuratore in località Rivarola, nel Comune di Carasco, non necessitano di rilascio di deroga alle distanze da parte della scrivente Area, a condizione che l’ampliamento non risulti superiore al 20% del volume esistente e non diminuisca la distanza dal corso d’acqua del fabbricato esistente”.<br />
Nello stesso inoltre, dopo aver evidenziato che “l’intervento a progetto rientra nella perimetrazione delle aree storicamente inondate ai sensi della D.G.R. 2615/98 e s.m.i. e nella perimetrazione delle aree inondabili (fascia A), nonché nella fascia di riassetto fluviale così indicate dal Piano di Bacino Stralcio per il Rischio Idrogeologico del Torrente Entella e Sturla” e che “l’intervento è mirato a rispondere ad adempimenti di legge in materia ambientale”, si conclude che “i lavori in oggetto non risultano, ad oggi, in contrasto con la normativa vigente”.<br />
Il progetto esecutivo approvato, come già evidenziato, si è adeguato a tali prescrizioni, in quanto:<br />
a) l’incremento volumetrico dell’impianto non supera il 20% della consistenza del depuratore esistente, raggiungendo solo la percentuale del 17,5% (Cfr. Tavola 1/E e relazione tecnica di calcolo – Tavola 1/B del progetto esecutivo);<br />
b) non vi è alcuna diminuzione della distanza del fabbricato esistente dal corso d’acqua, come dimostrano, tra gli elaborati del progetto esecutivo, le Tavola 7/C (rilievo planimetrico dello stato di fatto) e 7/E (planimetria di progetto). <br />
Ne consegue l’inconducenza della dedotta censura.<br />
7. Con il sesto motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 8 e 15 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della D.G.R. 28 maggio 1999 n. 534, perché mancherebbe idonea documentazione previsionale dell’impatto acustico.<br />
La doglianza è priva di fondamento.<br />
Ed invero la relazione di compatibilità ambientale allegata al progetto esecutivo sub 1/C, contiene uno specifico paragrafo (5.2.5) in cui viene diffusamente trattato l’aspetto dei rumori alla luce delle disposizioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997, garantendone il rispetto addirittura negli standard più restrittivi.<br />
Ciò trova poi conferma nella relazione integrativa di inserimento ambientale in data 26.09.2002, che ha riportato in allegato 2 un’indagine fonometrica svolta nei giorni 17 e 18 settembre 2003, articolata in relazione alle abitazioni più vicine.<br />
La relazione, all’esito della campagna di rilevazione svolta sui livelli attuali, è pervenuta alla conclusione che “l’impianto adeguato, nel suo complesso, sarà caratterizzato da un’emissione sonora inferiore a quella attuale”.<br />
8. Col settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 26 della Legge Regionale n. 9/1993, e della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, poiché contrariamente al parere rilasciato dalla provincia di Genova, l’opera avrebbe richiesto l’autorizzazione in deroga dalla distanza dal fiume Entella, e l’intervento comporterebbe un ampliamento del depuratore esistente in avvicinamento al corso d’acqua.<br />
La censura è infondata.<br />
In primo luogo, l’art. 26 della Legge Regionale 28 gennaio 1993 n. 9 detta il regime transitorio “sino all’approvazione dei piani di bacino”.<br />
Essendo stato adottato e approvato il Piano di Bacino Stralcio per il rischio idrogeologico dell’Entella, come da Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 20.01.2003, è evidente che a tale disciplina occorre riferirsi, venendo meno il regime transitorio.<br />
E tale disciplina, rimasta inalterata fin dalla sua precedente adozione, è stata puntualmente osservata, come espresso nel richiamato parere prot. 45565 del 23.05.2002 del Direttore dell’Area 06-Difesa del Suolo e Piani di Bacino della provincia di Genova.<br />
Inoltre, non vi è alcun ampliamento, neanche minimo, del depuratore in avvicinamento al fiume Entella.<br />
Se si osservano infatti, comparandole, la Tavola 7/C del progetto esecutivo recante “rilievo planimetrico dello stato di fatto” e la Tavola 7/E, recante “planimetria di progetto”, si rileva che il nuovo “locale compressori e quadro elettrico”, citato dai ricorrenti e indicato nella planimetria di progetto con il n. 10 è esattamente previsto laddove oggi è ubicato l’apparato di “disinfezione finale” indicata con il n. 5 dello stato di fatto attuale, sulla medesima linea di fronte, senza alcun avanzamento verso il fiume. <br />
9. Con l’ottavo motivo, si assume la violazione dell’art. 13 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, perché negli atti impugnati non sarebbero stati indicati i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.<br />
La doglianza non ha pregio, attenendo la norma invocata ad un procedimento espropriativo che nella fattispecie non sussiste, essendo stata la modesta area necessaria ai lavori di adeguamento ceduta al Comune dal Geom. Armando Rosi.<br />
In ogni caso, nel contratto (elaborato 3/B del progetto esecutivo), nel capitolato speciale d’appalto e segnatamente all’art. 5.10, rubricato “consegna dei lavori – programma operativo dei lavori – inizio e termine per l’esecuzione – consegne parziali – sospensione, (elaborato 3/A) e nel cronoprogramma (elaborato 5), sono chiaramente indicati tali termini, e quindi la censura si appalesa destituita di fondamento.<br />
10. Il nono ed ultimo motivo è parimenti infondato, atteso che nella specie non è “stata autorizzata la realizzazione di un depuratore in deroga alla fascia di rispetto nella quale sorgono le abitazioni dei ricorrenti”, come dedotto in ricorso, ma approvato il mero adeguamento del depuratore già esistente in loco sin dal 1980 per renderlo conforme alla normativa di settore, con evidente beneficio per la generale salubrità dell’ambiente. <br />
11. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato, e come tale va respinto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19/10/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Renato Vivenzio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-30-1-2007-n-109/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2007 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.109</a></p>
<p>Pres. Balba, est. Speca Laurenzi D. e R. (avv. C. Gualtieri) c. Comune di Carsoli (avv.R. Ludovici) l&#8217;adozione della variante urbanistica comporta la preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento 1.Espropriazioni – Testo Unico – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento 2.Espropriazioni – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento successiva ad adozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balba, est. Speca<br /> Laurenzi D. e R. (avv. C. Gualtieri) c. Comune di Carsoli (avv.R. Ludovici)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;adozione della variante urbanistica comporta la preventiva comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Espropriazioni – Testo Unico – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento</p>
<p>2.Espropriazioni – Procedimento espropriativo – Comunicazione avvio procedimento successiva ad adozione di variante al p.r.g. &#8211; Inutilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.L’adozione di variante urbanistica implica la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento da parte del Comune al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio  ai sensi dell’articolo 11 del nuovo TU sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L. 241/90.</p>
<p>2. La comunicazione dell’avvio del procedimento  posteriore alla delibera consiliare di adozione di variante al p.r.g. è inutile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
L’AQUILA<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso proposto dai <br />
sigg.ri <b>Laurenzi Domenico</b> e <b>Laurenzi Rossella </b>rappresentati e difesi dall’avv. Cesidio Gualtieri, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Paganica n.66,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Carsoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.Rodolfo Ludovici, come da mandato a margine della comparsa di costituzione, con domicilio presso il suo studio in L’Aquila, vico Picenze n.25</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione del consiglio comunale di Carsoli n.31 del 5.8.2003 ad oggetto: “Approvazione progetto lavori costruzione parcheggio in via della Palombara nella frazione di Poggio Cinolfo”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 il Consigliere Rolando Speca;<br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 30.10.2003 gli istanti, proprietari di area edificatoria in tenimento di Poggio Cinolfo via della Palombaia (al fl. 58-part.13) assumono di aver presentato in data 24.10.2001, al Comune di Carsoli, istanza di rilascio di concessione edilizia e relativo nulla osta ambientale per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitativo.<br />
Il successivo 2.1.2002, stante la inerzia dell’Amministrazione, gli istanti inoltravano diffida al Sindaco e, nella ulteriore inerzia, in data 5.3.2002, chiedevano la nomina di un commissario ad acta che provvedesse, in via sostitutiva.<br />
Il settore urbanistico della Provincia di L’Aquila disponeva in conformità con provvedimento presidenziale 17041 del 9.5.2002.<br />
Singolarmente, come precisa l’istante, il successivo 11.6.2002 il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Carsoli (privo di potere stante la intervenuta nomina del Commissario ad acta) comunicava agli interessati la sospensione della richiesta di concessione edilizia in quanto con la intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2002 e del programma triennale dei lavori pubblici sarebbe stata prevista la realizzazione, su quell’area privata, di un parcheggio pubblico con conseguente contrasto con la previsione e le prescrizioni degli strumenti adottati”.<br />
La pratica veniva, quindi, positivamente istituita dal Commissario ad acta, che, mentre da una parte acquisiva, dietro richiesta del 17.7.2003 i pareri AUSL, dall’altra dietro richiesta 24.7.2003, ricercava il versamento degli oneri accessori.<br />
Peraltro l’inerzia del Comune di Carsoli si era manifestata anche con riguardo al rilascio del nulla osta ambientale, nonostante le numerose sollecitazioni dello stesso commissario ad acta, che, infine, doveva provvedere direttamente.<br />
In tale situazione il Comune di Carsoli e per esso la Giunta Municipale, con atto n.31 del 5.8.2003 approvava il progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio pubblico sull’area degli odierni concludenti, adottando, a tal fine, variante al p.r.g..<br />
Tutto quanto in precedenza premesso gli istanti precisano che i vizi del provvedimento impugnato si inquadrano in un generale vizio connotante eccesso di potere per sviamento.<br />
Deducono quindi quanto appresso.<br />
1)	Violazione dell’articolo 11 del d.p.r. n.327/2001 come modificato dal D.Leg.vo n.302/2002 in rapporto anche all’articolo 7 della L.241/90; eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
Il programma dei lavori approvato con consiliare n.6 del 31.3.2003 era conforme allo strumento urbanistico mentre per la ubicazione del parcheggio sulla particella n.13 del fg. 58 meritava, come è accaduto in uno all’approvazione del progetto preliminare, l’adozione di una variante allo strumento urbanistico.<br />
Comportando però la variante la imposizione di un vincolo preordinato alla espropriazione, era necessario che il Comune procedesse alla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U. sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L.n.241/90.<br />
Nel caso di specie ciò non è accaduto (il Comune ha inviato una comunicazione di avvio del procedimento “postuma” ovvero a variante adottata) con conseguente vizio di legittimità del provvedimento gravato, provvedimento non immune dal vizio di eccesso di potere per sviamento ove si ponga l’operato della P.A. in relazione ai pregressi inadempimenti.<br />
2)	Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione con riferimento all’indispensabile considerazione che avrebbe dovuto farsi in ordine al rilascio in itinere di una concessione edilizia.<br />	<br />
All’approvazione del progetto preliminare e all’adozione della variante urbanistica non si è tenuto conto della circostanza che, sull’area in questione, era stata presentata una domanda di concessione edilizia, e che quest’ultima era stata già assentita dal Commissario ad acta che aveva chiesto ed ottenuto il pagamento degli oneri non era ancora materialmente avvenuto solo a cagione della persistente inerzia del Comune, anche per il rilascio del nulla osta ambientale.<br />
Sussiste inoltre il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione posto che nella comparazione (situazione giuridica privata – pubblico interesse perseguito) la prima sia ben nota ed evidente per cui non è possibile ignorarla sotto il profilo motivazionale.<br />
Chiedono quindi gli istanti l’annullamento dell’atto impugnato con statuizioni consequenziali in ordine alle spese.<br />
Con successiva memoria depositata in data 1.7.2004 i ricorrenti dopo aver riepilogato i termini della vicenda, hanno ribadito la fondatezza del ricorso puntualizzando quanto già esposto nei due motivi di gravame e insistendo per l’accoglimento dello stesso.<br />
Il Comune di Carsoli con comparsa di costituzione depositata in data 3.4.2004 ha contestato le deduzioni di parte ricorrente concludendo per la reiezione del gravame con il favore delle spese.<br />
Con successiva memoria depositata in data 3.7.2004 parte resistente specifica e puntualizza, ampliandole le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo sulle già rassegnate richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La impugnativa promossa dai sigg.ri Laurenzi, come in epigrafe specificati, è diretta all’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Carsoli n.31 del 5.8.2003 con la quale si è disposto: “di approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un parcheggio in Poggio Cinolfo, via della Palombara, redatto dal Servizio Tecnico comunale, che comporta una spesa complessiva sommariamente stimata in euro 51.600,00 ripartita come indicato in narrativa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; di dare atto che l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce adozione di variante urbanistica del Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell’articolo 19, 2° comma, del d.p.r. 327 dell’8.6.2001; di disporre che i lavori di cui al presente progetto preliminare vengano inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche allegato al Bilancio di Previsione per l’anno 2003”.<br />
Il ricorso merita accoglimento. Come puntualmente rilevato dalla parte ricorrente l’adozione della variante urbanistica di cui in precedenza, comportava che il Comune procedesse alla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 11 del nuovo T.U. sulle espropriazioni e dell’articolo 7 della L. 241/90.<br />
D’altro canto, della necessità della comunicazione era convinta la stessa Amministrazione, tant’è che procedeva al suo invio ai proprietari, ma “in maniera assolutamente inutile ed incongrua posto che essa reca la data del 14.8.2003, posteriore alla delibera consiliare n.31 del 5.8.2008 (impugnata).<br />
Per le considerazioni che precedono, per le quali si rende superfluo ogni ulteriore approfondimento, il ricorso deve essere accolto.<br />
Quanto alle spese di giudizio se ne dispone la integrale compensazione fra le parti concorrendo giuste ragioni.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2004 con la partecipazione dei magistrati:<br />
Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Rolando         SPECA                     &#8211; Consigliere, relatore<br />
Maria Luisa  DE LEONI               &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-15-3-2005-n-109/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2004 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-5-3-2004-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-5-3-2004-n-109/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-5-3-2004-n-109/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2004 n.109</a></p>
<p>Pres. Mosna, Est. Rossi Dordi. Alto Adige Strade a.r.l. (avv. Valenti) c. Comune di Bolzano (avv.ti. Cappello, Giudiceandrea e Agostini). non sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversi relative alla fase di esecuzione del contratto di appalto di opera pubblica 1. Procedimento giurisdizionale – In tema di esecuzione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-5-3-2004-n-109/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2004 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-5-3-2004-n-109/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2004 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mosna, Est. Rossi Dordi. <br /> Alto Adige Strade a.r.l. (avv. Valenti) c. Comune di Bolzano (avv.ti. Cappello, Giudiceandrea e Agostini).</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversi relative alla fase di esecuzione del contratto di appalto di opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento giurisdizionale – In tema di esecuzione di un contratto di appalto – Difetto di giurisdizione – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. sulle controversi relative alla fase di esecuzione del contratto di appalto di opera pubblica, in quanto sia l’art. 6 della legge n. 205/2000, sia l’art. 33 del Dlgs n. 80/1998, devolvono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le sole controversie relative alle procedure di affidamento degli appalti, senza alcun riferimento alla fase di esecuzione del contratto, fase nella quale si rinvengono posizioni paritetiche aventi natura di diritti soggettivi, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversi relative alla fase di esecuzione del contratto di appalto di opera pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>N.109/2004 Reg. Sent.<br />
N.37/2004 Reg. Ric.<br />
Sentenza depositata 05.03.2004</p>
<p><center><b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano</center></b></p>
<p>costituito dai magistrati: Luigi MOSNA	&#8211; Presidente, Anton WIDMAIR &#8211; Consigliere, Hugo DEMATTIO &#8211; Consigliere, Marina ROSSI DORDI &#8211; Consigliere relatore ha pronunziato la seguente																																																																																												</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2004 presentato da</p>
<p><b> ALTO ADIGE STRADE a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante amministratore unico sig.ra Johanna Brunner, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Valentini, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, via D. D’Aosta 51, giusta delega a margine del ricorso,<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p><b>COMUNE DI BOLZANO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 131 dd. 23.02.2004, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Cappello, Bianca Giudiceandrea e Gudrun Agostini, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega in calce al ricorso notificato,<br />
&#8211; resistente &#8211;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera della Giunta comunale di Bolzano n. 1262 prot. n. 51548 dd. 30.12.2003 ad oggetto: “lavori di manutenzione ordinaria delle strade nelle zone Oltrisarco, Aslago, Zona Industriale &#8211; risoluzione del contratto per grave inadempimento”.<br />
Visto il ricorso notificato il 12.02.2004 e depositato in segreteria il 19.02.2004 con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 01.03.2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore per la camera di consiglio del 02.03.2004 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. A. Valentini per la ricorrente e l’avv. G. Agostini per il Comune di Bolzano;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O  e  D I R I T T O</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 12.2.2004 la ALTO ADIGE STRADE srl impugnava l’atto in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.<br />A sostegno del ricorso venivano dedotti dei motivi di gravame non specificatamente indicati, ma che si possono così enucleare: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto/insufficienza di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà. <br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione di questo giudice e deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso.<br />
Ritiene, in via preliminare, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della legge 21.07.2000 n. 205, in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare del 2 marzo 2004, accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le parti costituite.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La controversia attiene a diritti ed obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opera pubblica, essendo insorta per vicende concernenti la fase di esecuzione del medesimo.<br />
L’orientamento giurisprudenziale sul punto relativo al riparto di giurisdizione in tale materia, anche successivamente alla legge n. 205/2000, è ormai pressoché unanime, posto che l’art. 6 devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le sole controversie relative a “procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture…” ed anche l’art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205, prevede la giurisdizione esclusiva di questi nelle controversie “aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture…”, senza alcun riferimento invero alla fase di esecuzione del contratto.<br />
Pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si riferisce alla sola fase pubblicistica dell’appalto, mentre la fase relativa all’esecuzione del rapporto, rinvenendosi ivi posizioni paritetiche aventi consistenza di diritti soggettivi, rientra nella cognizione del giudice ordinario. (Cfr. ex pluribus: Cass. 11.2.2000, n. 1217 e 18.4.2002, n. 564; Cass. S.U. 7.3.2001, n. 95 e 18.4.2002, n. 5640; CdS sez. V 6.2.2003, n. 628; TAR Venezia 15.5.2003, n. 3130; TAR Brescia 13.10.2003, n. 1331).<br />    Il Collegio non intende discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, che condivide.<br />
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Si ravvisano tuttavia eque ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma per la provincia  di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 02.03.2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Luigi MOSNA<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Marina ROSSI DORDI</p>
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