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	<title>1086 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1086 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1086</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1086</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Comune di Vagli di Sotto (Avv. M. Cipriani) contro la Provincia di Lucca (Avv. R. Righi) e nei confronti di Regione Toscana, Unione dei Comuni Alta Versilia, Comune di Barga, Comune di Careggine, Comune di Villa Basilica, Comune di Pescaglia, Comune di Gallicano, Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1086</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> Comune di Vagli di Sotto (Avv. M. Cipriani) contro la Provincia di Lucca (Avv. R. Righi) e nei confronti di Regione Toscana, Unione dei Comuni Alta Versilia, Comune di Barga, Comune di Careggine, Comune di Villa Basilica, Comune di Pescaglia, Comune di Gallicano, Comune di Coreglia Antelminelli, Comune di Villa Collemandina, Comune di Castiglione di Garfagnana (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assegnazione dei fondi europei per sviluppo e l&#8217;adeguamento dell&#8217;agricoltura e selvicoltura e sulla irrilevanza della ammissione in graduatoria provvisoria ove anteriore alla verifica della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Agricoltura &#8211; Finanziamenti europei per lo sviluppo delle infrastrutture &#8211; Strada privata per mezzi aziendali – Natura comunale della strada – Non ammissibilità – Legittimità – Ammissione graduatoria provvisoria &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il provvedimento con cui la Provincia di Lucca ha ritenuto la domanda di partecipazione al finanziamento non ammissibile in quanto non riconducibile alle tipologie di interventi previsti dal bando (ovvero un&#8217;opera permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, dei trattori, di macchine operatrici o veicoli fuoristrada), laddove l&#8217;intervento progettato riguardava  una strada pubblica comunale, non suscettibile di fruire dei benefici di cui alla misura in questione. Né ha rilievo la circostanza che il progetto fosse stato originariamente inserito nella graduatoria provvisoria dei progetti finanziabili poichè il Documento attuativo regionale (DAR) del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana prevede la redazione di una graduatoria preliminare &#8220;formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti”, che viene  verificata solo successivamente e quindi non ha valore vincolante per la p.a..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2014, proposto dal Comune di Vagli Sotto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via dei Rododendri 1; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Provincia di Lucca in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Lamarmora 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Toscana, Unione dei Comuni Alta Versilia, Comune di Barga, Comune di Careggine, Comune di Villa Basilica, Comune di Pescaglia, Comune di Gallicano, Comune di Coreglia Antelminelli, Comune di Villa Collemandina, Comune di Castiglione di Garfagnana; non costituiti in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>delle determina dirigenziale n. 3556 del 04/08/2014, comunicata via pec con nota prot. 2095 dell&#8217;8/08/2014 e pubblicata dal 04/08/2014 al 18/08/2014, avente ad oggetto &#8220;<i>Reg. CE 1698/05- P.S.R. 2007/2013- Misura 125/A- Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l&#8217;adeguamento dell&#8217;agricoltura e della selvicoltura &#8211; 6^ fase- Annualità 2013- Comune di Vagli di Sotto- Domanda n. 212PSR125A00000003987204660460310201 del 20/12/12</i>&#8220;, con cui il Dirigente del Servizio Risorse agricole, sviluppo rurale e foreste &#8211; Agricoltura- Ufficio sviluppo rurale della Provincia di Lucca ha dichiarato non ammissibile la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Vagli di Sotto indicata nell&#8217;oggetto, escludendola dalla graduatoria approvata con D.D. 2155 del 19/05/2014.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) Il Comune di Vagli Sotto ha presentato nel 2012 una domanda per partecipare ai finanziamenti di cui alla Misura 125/A- Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l&#8217;adeguamento dell&#8217;agricoltura e della selvicoltura. A conclusione di un iter lungo e complesso &#8211; che ha ripetutamente coinvolto questo TAR e il Consiglio di Stato &#8211; la Provincia di Lucca ha adottato la determinazione dirigenziale impugnata, con cui ha dichiarato non ammissibile la domanda di cui sopra.<br />
Contro tale provvedimento il Comune di Vagli Sotto ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Provincia di Lucca, che ha ampiamente controdedotto.<br />
Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015 questo Tribunale, con l&#8217;ordinanza n. 46, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Le parti hanno depositato scritti difensivi in vista dell&#8217;udienza del 25 giugno 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) La domanda presentata dal Comune di Vagli Sotto riguardava un intervento sulla misura 125 A, lettera b) viabilità forestale; in particolare il progetto proposto si riferiva ad un intervento di recupero della viabilità forestale tra i Comuni di Vagli Sotto e di Careggine. Con il provvedimento impugnato la Provincia di Lucca ha ritenuto la domanda non ammissibile in quanto non riconducibile alle tipologie di interventi previsti dal bando; in particolare, la Provincia ha ritenuto che l&#8217;intervento progettato riguardasse non una strada o pista forestale, cioè un tracciato permanente ad uso privato, bensì una strada pubblica comunale, non suscettibile di fruire dei benefici di cui alla misura in questione.<br />
3) Con il primo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà e l&#8217;illogicità della determinazione impugnata in quanto contrastante con precedenti provvedimenti assunti dalla medesima Provincia di Lucca (costituenti atti presupposti di quella) che già avevano riconosciuto l&#8217;ammissibilità della domanda presentata dal Comune ricorrente; si fa riferimento, in particolare alla determina dirigenziale n. 1239/2013 (con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande presentate, come rettificata rispetto alla precedente d.d. n. 813/2013), nonché alla determina dirigenziale n. 2155/2014 (con cui la graduatoria provvisoria in questione è stata ulteriormente rettificata per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, sez III, n. 1965/2014, che aveva accolto un precedente ricorso del Comune di Vagli Sotto che lamentava la mancata attribuzione di un determinato punteggio).<br />
Il motivo è infondato. Il Documento attuativo regionale (DAR) del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Regione Toscana disciplina al punto 3.1.5 le &#8220;<i>Procedure amministrative per l’assegnazione e la gestione dei contributi</i>&#8221; e prevede (punto 3.1.5.1) che venga innanzitutto redatta una graduatoria preliminare &#8220;<i>formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti</i>&#8220;. In sostanza, dunque, nessuna valutazione di merito risulta fino a quel momento compiuta, tant&#8217;è che lo stesso DAR precisa: &#8220;<i>L’individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno</i>&#8220;. Le verifiche hanno luogo nella fase successiva, a cura del soggetto competente per l&#8217;istruttoria, che (punto 3.1.5.2.1) &#8220;<i>invia ai richiedenti, la cui domanda risulta finanziabile in base alla graduatoria preliminare e alle risorse stanziate, la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente tutti gli elementi utili alla verifica dei requisiti di accesso e delle priorità dichiarate, nonché alla valutazione di merito del progetto</i>&#8220;. In relazione a quanto sopra si deve escludere che le determinazioni dirigenziali citate nel ricorso e relative all&#8217;approvazione della graduatoria provvisoria abbiano comportato una verifica dell’ammissibilità della domanda presentata dal Comune di Vagli Sotto; verifica che, al contrario, è stata effettuata esclusivamente con la d.d. n. 3556 del 4/8/2014 (provvedimento impugnato), una volta acquisita la documentazione occorrente a completamento della domanda in questione.<br />
4) Con il secondo motivo il Comune ricorrente contesta nel dettaglio le articolate argomentazioni poste dalla Provincia di Lucca a fondamento del provvedimento impugnato. La motivazione dell&#8217;atto si regge, in via principale, sui seguenti passaggi logico-giuridici:<br />
&#8211; la domanda presentata dal Comune di Vagli Sotto riguarda un intervento sulla misura 125 A, lettera b) viabilità forestale; più nel dettaglio, il bando fa riferimento al &#8220;<i>Potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità forestale interaziend<br />
<i>i. la realizzazione di nuove strade o piste forestali (camionabili, trattorabili) finalizzate a permettere la gestione di popolamenti forestali e, in generale, a permettere il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica asfaltata;</i><br />
<i>ii. il miglioramento, l&#8217;adeguamento e la messa a norma delle strade e piste forestali interaziendali esistenti…</i>&#8220;;<br />
&#8211; il bando precisa altresì: &#8220;<i>Gli interventi devono interessare la viabilità permanente di cui all’art. 45 del Reg. n. 48 dell&#8217;8 agosto 2003 &#8220;Regolamento Forestale della Toscana&#8221;, nonché la viabilità di servizio quando assolve in via esclusiva le funzio<br />
&#8211; l’art. 45 (&#8220;<i>Opere permanenti</i>&#8220;) del citato Regolamento forestale (approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 48/R) fornisce le seguenti definizioni:<br />
<i>a) strada forestale&#8221;: strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico…;</i><br />
<i>b) &#8220;pista forestale&#8221;: tracciato permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada…</i>&#8220;;<br />
&#8211; per essere ammissibile l&#8217;intervento proposto dal Comune di Vagli Sotto deve riguardare un&#8217;opera permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, dei trattori, di macchine operatrici o veicoli fuoristrada;<br />
&#8211; non c&#8217;è dubbio sul carattere di permanenza dell&#8217;opera; quanto alla destinazione ad uso privato, essa comporta la proprietà privata della strada mentre il tracciato oggetto dell&#8217;intervento è di proprietà pubblica (avendo il Comune richiedente avviato la<br />
&#8211; il progetto presentato dal Comune di Vagli Sotto riguarda una strada pubblica comunale, funzionale al collegamento &#8220;<i>tra due strade asfaltate poste agli estremi, nei punti d&#8217;ingresso a Vagli di Sotto e a Careggine</i>&#8220;, senza nessun dimostrato &#8220;<i>col<br />
Le argomentazioni della Provincia di Lucca sono censurate nel ricorso sostenendo che la nozione di viabilità forestale accolta dall&#8217;Amministrazione resistente è parziale e riduttiva e che il progetto di cui si discute rientra pienamente fra quelli di cui alla lettera b) dell’art. 6 del bando, essendo comunque riconducibile alla previsione di cui all’art. 10 lettera m) della L.R. n. 39/2000; in altre parole, la strada progettata è funzionale all&#8217;uso privato anche se realizzata da un ente pubblico, come consentito e dunque la relativa domanda è ammissibile; di qui l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.<br />
Come già rilevato, il bando riserva l&#8217;accesso ai finanziamenti di cui alla misura 125 A, lettera b) &#8220;<i>viabilità forestale</i>&#8221; ai progetti finalizzati al &#8220;<i>Potenziamento, miglioramento e adeguamento della viabilità forestale interaziendale</i>&#8220;, attraverso interventi che riguardano strade o piste forestali nuove o già esistenti (e interaziendali). La definizione di tali tipologie di tracciati è fornita dall’art. 45 del Regolamento forestale della Toscana, come precedentemente riportata; e nel bando si precisa che gli interventi progettati devono interessare la viabilità permanente di cui alla norma citata (cioè appunto le strade e piste forestali), &#8220;<i>nonché la viabilità di servizio quando assolve in via esclusiva le funzioni previste dall’art. 10 lettera m) della l.r. 39/2000 &#8220;Legge forestale della Toscana&#8221;</i> &#8220;. Il citato art. 10 contiene la definizione di &#8220;<i>interventi pubblici forestali</i>&#8220;, di cui elenca le tipologie alle lettere a) &#8211; m) del secondo comma; la lettera m) fa riferimento a &#8220;<i>la viabilita forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l)</i> &#8220;; se ne desume che anche la viabilità forestale, purché connessa agli interventi di cui alle lettere da a) a l) dell’art. 10 comma 2, può essere oggetto di intervento pubblico forestale; poiché peraltro le strade e piste forestali, secondo la definizione dell’art. 45 del Regolamento forestale della Toscana, sono opere permanenti &#8220;<i>ad uso privato</i>&#8221; e tenuto conto che tale uso non è compatibile con la proprietà pubblica, appare condivisibile la conclusione raggiunta dalla Provincia di Lucca secondo cui il progetto presentato dal Comune ricorrente, riguardando una strada di proprietà pubblica, non può accedere ai finanziamenti di cui si tratta. E in tale conclusione non si ravvisa nessuna violazione o travisamento delle disposizioni del bando (peraltro non impugnato) né un contrasto tra l’art. 45 del Regolamento forestale della Toscana e le disposizioni della L.R. n. 39/2000.<br />
5) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese vanno poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate nel dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il Comune di Vagli Sotto al pagamento delle spese del giudizio in favore della Provincia di Lucca nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1086/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2005 n.1086</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2005 n.1086</a></p>
<p>Pres. CALABRO’, Est. PANZIRONI non può essere destituito l&#8217;agente di polizia penitenziaria che si sia appartato in caserma per compiere atti sessuali completi, abbia usato a scopo non terapeutico sostanze stupefacenti, ed abbia frequentato persone dedite ad attività illecite Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari – Agente di polizia penitenziaria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2005 n.1086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2005 n.1086</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CALABRO’, Est. PANZIRONI</span></p>
<hr />
<p>non può essere destituito l&#8217;agente di polizia penitenziaria che si sia appartato in caserma per compiere atti sessuali completi, abbia usato a scopo non terapeutico sostanze stupefacenti, ed abbia frequentato persone dedite ad attività illecite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Sanzioni disciplinari – Agente di polizia penitenziaria &#8211; D.Lgs. 449/92  &#8211; Atti sessuali in caserma, uso a scopo non terapeutico di sostanze stupefacenti e frequentazione di persone dedite ad attività illecite &#8211;<br />
Destituzione dal servizio – Non è ammissibile &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono punibili con la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio poiché privi delle caratteristiche della gravità e dell’idoneità a recare un serio pregiudizio allo svolgimento della funzioni carcerarie ai sensi dell&#8217;art. 6 comma 2 lett. a) del d.leg.vo 449/92, i comportamenti di un agente di polizia penitenziaria che si sia appartato in caserma per compiere atti sessuali completi, abbia usato a scopo non terapeutico sostanze stupefacenti, ed abbia frequentato persone dedite ad attività illecite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>composto dai signori<br />
Corrado Calabrò,			PRESIDENTE;<br />
Germana Panzironi,		COMPONENTE, relatore;<br />
Davide Soricelli  			COMPONENTE<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13149/02 Reg. Gen., proposti da</p>
<p><b>Dell’Aglio Giovanni</b> rappresentato difeso dagli avv. Severino Grassi e Aniello Cerrato ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma, v. Filippo Corridoni  n. 23;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero della Giustizia</b> in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto in data 8-8-2002 con cui il Capo del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione dal corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 449/92;<br />
di tutti gli atti connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 17-11-2004 data per letta la relazione del magistrato Consigliere Germana Panzironi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso indicato in epigrafe, il sig. Dell’Aglio, Agente Scelto del Corpo di Polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto del Direttore Generale del DAP in data 8.8.2002, con il quale è stata irrogata  al medesimo la sanzione disciplinare della desituzione dal servizio, ai sensi della’art. 6 del d. lgs. n. 449/92; tale misura è stata motivata sulla base dell’accertamento di “comportamenti anomali posti in essere da alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria”, e ciò in ritenuta violazione dell&#8217;articolo 5 comma 3 lettera f) e 6, comma 2, lettera a) del Decreto leg.vo 30.10.1992 n. 449.<br />
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto:<br />
a)	i fatti commessi, come emersi dalle risultanze istruttorie, non sono così gravi da essere puniti con la destituzione;<br />	<br />
b)	analoghi comportamenti posti in essere da colleghi non sono stati oggetto della sanzione massima a lui inflitta;<br />	<br />
c)	il Tribunale di Perugia ha disposto in merito a tali vicende l’archiviazione e questo dato deve essere considerato dall’amministrazione, sia pure nel libero esercizio del suo potere di valutazione;<br />	<br />
d)	comunque il comportamento di cui sarebbe responsabile l’istante avrebbe dovuto portare all’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio ex art. 5, comma 3, lett. f).<br />	<br />
Il ricorrente deduce infine  il difetto di motivazione e la contraddittorietà interna del procedimento disciplinare.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata per mezzo dell&#8217;avvocatura generale dello Stato, che ha contestato le avverse pretese.<br />
Sull&#8217;istanza di sospensiva si è pronunciato favorevolmente il Tribunale, con ordinanza tuttavia riformata in appello.<br />
Alla pubblica udienza del 17-11-2004 la causa è stata trattenuta a sentenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto dell&#8217;impugnativa in epigrafe è la misura disciplinare della destituzione dal servizio irrogata all’agente scelto Dell’Aglio, al quale l&#8217;amministrazione penitenziaria ha contestato di aver posto in essere comportamenti contrari al senso morale e dell’onore, in quanto si è appartato in caserma per compiere atti sessuali completi, di aver usato a scopo non terapeutico sostanze stupefacenti, e di aver frequentato persone dedite ad attività illecite.<br />
Il ricorso è fondato, sotto i profili dell’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione e della violazione degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n 449/92.<br />
Occorre preliminarmente delineare i tratti essenziali della vicenda.<br />
Nei confronti dell’agente Dell’Aglio veniva, in data 24-11-1998, avviato un procedimento disciplinare per le seguenti infrazioni: uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, frequentazione di persone dedite ad attività illecite, cumulo di infrazioni relative all’uso di sostanze stupefacenti, e atti che rivelano mancanza del senso dell’onore e della morale consistenti nell’essersi appartato in caserma per compiere atti sessuali completi.<br />
Dopo l’atto di contestazione il ricorrente inviava le proprie giustificazioni, negando gli addebiti.<br />
Il 4-5-1999 il procedimento disciplinare veniva sospeso poiché la Procura della Repubblica di Perugia avviava un’inchiesta sui medesimi fatti, che si concludeva con l’archiviazione disposta dal Tribunale del capoluogo umbro.<br />
Successivamente il procedimento riprendeva il suo corso fino all’adozione della contestata sanzione.<br />
Tra le varie censure proposte il ricorrente lamenta  la mancanza in concreto dei presupposti della sanzione delineati nell&#8217;art. 6 comma 2 lett. a) del d.leg.vo 449/92 (&#8220;atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale&#8221;), ritenendo che il suo comportamento, di cui comunque nega la configurazione nei termini individuati dal funzionario istruttore, al massimo poteva integrare gli illeciti definiti dall’art. 5, comma 3, lett. e) e f) (assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati; uso non terapeutico di sostanze stupefacenti) per i quali è prevista la sanzione della sospensione dal servizio.<br />
La censura appare fondata poiché, proprio dagli accertamenti istruttori condotti dall’amministrazione, emerge che i comportamenti ascritti al ricorrente non integrano gli estremi degli “atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale” che costituiscono il presupposto della sanzione della destituzione dal servizio.<br />
Ad avviso del Collegio, per ragionevole interpretazione della norma dell’art. 6, comma 2, citato, e per giurisprudenza costante, i comportamenti previsti devono avere le caratteristiche della gravità e dell’idoneità a recare un serio pregiudizio allo svolgimento della funzioni carcerarie, per sorreggere, legittimamente un provvedimento di destituzione dal servizio.<br />
Siffatta sanzione è, del resto, la censura massima comminata dall’amministrazione, le cui conseguenze sono irreversibili in termini di prosecuzione del rapporto di lavoro e, pertanto, i suoi presupposti non possono che riguardare fatti e vicende di estrema gravità.<br />
D’altra parte la formula generica voluta dal legislatore, che appare poco rispondente ai principi di legalità e tassatività che comunque governano la materia delle sanzioni disiciplinari, non può essere interpretata come clausola generale in cui l’amministrazione inserisca qualsiasi comportamento ritenga meritevole della sanzione della destituzione, senza vincoli o criteri che la regolino, almeno sotto i ricordati profili della gravità e della rilevanza dello stesso nella vita della casa circondariale in cui opera l’incolpato.<br />
Nel caso di specie al ricorrente viene contestato l’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e l’assidua frequenza di persone dedite ad attività illecite che sono le ipotesi contemplate dalle lettere e) e f) dell’articolo 5 del decreto n. 449/92, e per esse è prescritta la sospensione facoltativa dal servizio.<br />
Viene inoltre contestato il cumulo di tali infrazioni con quella configurabile con il comportamento contrario al senso morale e all’onore.<br />
Tale ultima infrazione è, in concreto, configurata nei comportamenti sessuali intrattenuti, illecitamente, all’interno della caserma.<br />
La sommatoria delle suesposte ipotesi avrebbe determinato la destituzione dal servizio.<br />
Il Collegio ritiene non corretta la valutazione effettuata dall’amministrazione e l’interpretazione data alla norma applicata, poiché le prime due fattispecie disciplinari ricevono una disciplina specifica, in quanto espressamente previste dall‘art. 5 del richiamato decreto legislativo e per esse “può” essere comminata la sospensione dal servizio.<br />
L’ultima fattispecie, se pur biasimevole da un punto di vista morale, non appare idonea, neanche se cumulata con le altre, a sorreggere la sanzione irrogata.<br />
L’amministrazione avrebbe dovuto ricorrere alla esatta applicazione della normativa, non essendo ammissibile un’estensione di essa al fine di ricomprendere varie ed eterogenee fattispecie disciplinari che potessero portare ad una considerazione articolata e complessiva del “comportamento anomalo” tale da giustificare la destituzione.<br />
Le norme richiamate sono di stretta interpretazione in quanto afferenti a sanzioni e la loro applicazione deve essere rigorosa in osservanza del principio della proporzione tra illecito e sanzione ed equità della medesima.<br />
Lo stesso provvedimento impugnato rivela che l’amministrazione ha forzato la lettera della norma quando espressamente afferma, nel secondo “considerato”, che “nel caso di uso di sostanze stupefacenti… l’esercizio del potere disciplinare non può mancare come monito nei confronti del restante personale…”, con ciò facendo emergere un uso illegittimo del potere medesimo.<br />
Non è accettabile, infatti, l’utilizzo della destituzione, in quanto sanzione più affittiva, come deterrente per gli altri dipendenti che sarebbero, quindi, dissuasi dal compiere atti analoghi a quelli puniti, poiché, in tale caso si avrebbe la violazione dei principi di proporzione della sanzione.<br />
Pertanto, anche nel pieno riconoscimento del potere discrezionale dell’amministrazione in materia disiciplinare, che implica la facoltà di una diversa e autonoma valutazione della fattispecie rispetto a quella emersa in sede penale, e della sua rilevanza concreta nell’organizzazione dei singoli uffici, tuttavia, il Collegio condivide le doglianze proposte ritenendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, per l’effetto annullandolo.<br />
L’amministrazione dovrà conformarsi a quanto e nei limiti di quanto statuito, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.<br />
Il ricorso va pertanto accolto per l&#8217;assorbente profilo sopra illustrato.  <br />
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 17-11-2004, in Camera di Consiglio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2005-n-1086/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2005 n.1086</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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