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	<title>10853 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10853 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2009 n.10853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2009-n-10853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2009-n-10853/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2009 n.10853</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Nardi Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. CO.VI. srl (avv.ti Manzi, Cacciavillani) sull&#8217;inammissibilità del quesito di diritto contenente censure di motivazione e di violazione di legge Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Quesiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2009-n-10853/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2009 n.10853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2009-n-10853/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2009 n.10853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Nardi<br /> Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale<br /> dello Stato) c. CO.VI. srl (avv.ti Manzi, Cacciavillani)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del quesito di diritto contenente censure di motivazione e di violazione di legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia civile – Ricorso per Cassazione – Quesiti di diritto – Quesito unico contenente vizio di motivazione e violazione di legge – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, giacché affida alla Corte di Cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernerete il vizio di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14889_CAS_14889.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-12-5-2009-n-10853/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2009 n.10853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2007 n.10853</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-11-2007-n-10853/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-11-2007-n-10853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2007 n.10853</a></p>
<p>Pres. Riggio, Rel. Ferrari Studi Tecnologie e Sistemi S.p.a. (Avv.ti M. Mammone, C. Spampinato) c. Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Avv.ti D. Bottura, A. Gambino e G. Fiorentino); Convergent Technologies Partners S.p.a. sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione del concorrente nell&#8217;ipotesi di discrasia tra le disposizioni contenute nel disciplinare ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-11-2007-n-10853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2007 n.10853</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-11-2007-n-10853/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2007 n.10853</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. Ferrari<br /> Studi Tecnologie e Sistemi S.p.a. (Avv.ti M. Mammone, C. Spampinato)	c.<br /> Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica <br />(Avv.ti D. Bottura, A. Gambino e G. Fiorentino);<br /> Convergent Technologies Partners S.p.a.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione del concorrente nell&#8217;ipotesi di discrasia tra le disposizioni contenute nel disciplinare ed il modulo per la partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Bando – Impugnazione immediata &#8211; Clausole ostative alla partecipazione &#8211; Necessità																																																																																												</p>
<p>2) Contratti della PA – Gara – Discrasia tra le disposizioni del disciplinare e lo schema di domanda di partecipazione alla gara &#8211; Esclusione – Illegittimità – Richiesta di integrazione – Obbligo &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Sussiste l’onere di impugnazione immediata del bando di gara quando in esso siano contenute clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione o nel caso in cui gli adempimenti imposti ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso, rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale, essendo decisivo, ai fini dell’esistenza di tale onere, la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato.																																																																																												</p>
<p>2)	E’ illegittima l’esclusione del concorrente che si sia attenuto alle disposizioni del disciplinare, quando la discrasia tra le disposizioni contenute in tale documento ed il modulo per la partecipazione, abbia dato luogo a convincimenti non esatti, non  imputabili ai concorrenti. In tal caso sussiste, invece, un dovere per l’Amministrazione di richiedere, laddove necessaria, l’integrazione della documentazione di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.           Reg. Sent.<br />
Anno 2007<br />
N. 7725 Reg. Ric.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211;	Sezione Terza Ter – </p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;<br />
composto dai Magistrati:<br />
Italo Riggio			Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni	Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari			Consigliere – relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>sul ricorso n. 7725/06, proposto dalla <br />
<b>Studi Tecnologie e Sistemi  s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mammone, Costanza Spampinato e Daniela Lobefalo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Savoia n. 23, </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica </b><i>(I.N.P.D.A.P),</i> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Bottura, Armando Gambino e Giuseppe Fiorentino e con questi elettivamente domiciliato presso i propri Uffici legali in Roma, via C. Beccaria n. 29, nonché</p>
<p><b>nei confronti<br />
</b>della <b>Convergent Technologies Partners s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria del R.T.I. composto, oltre che dalla stessa Convergent Technologies Partners s.p.a. (mandataria), da PRS &#8211; Planning Ricerche e Studi s.r.l. (mandante) e Data Processing Organitation s.r.l. (mandante), in persona dei rispettivi  legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa  dall’avv. Antonino Ilacqua presso il cui studio in Roma, via Belsiana n. 71, è elettivamente domiciliata, e<br />
dell’A.T.I. Formit Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> non costituita in giudizio,</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
</b>dei verbali della Commissione aggiudicatrice e, in particolare, del verbale del 9 giugno 2006  nel quale è riportata la graduatoria finale della gara bandita per l’appalto dei Servizi di Monitoraggio per il Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’I.N.P.D.A.P.; della nota n. 411 P del 19 luglio 2006, nonché di ogni altro provvedimento antecedente, successivo o comunque connesso, nonché</p>
<p><b>per l’ordine<br />
</b>di esibizione di ogni atto e documento di cui non sia stata già rilasciata alla ricorrente copia, e</p>
<p><b>per la declaratoria<br />
</b>di nullità del contratto di appalto eventualmente sottoscritto tra il R.T.I.  aggiudicatario e l’I.N.P.D.A.P. e</p>
<p><b>per la condanna al risarcimento<br />
</b>dei danni subiti per effetto degli atti illegittimi adottati dall’I.N.P.D.A.P..</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Convergent Technologies Partners s.p.a.;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti notificato dalla ricorrente il 9 febbraio 2007;<br />
Visto il ricorso incidentale notificato dalla controinteressata Convergent Technologies Partners s.p.a. il 22 agosto 2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 il Consigliere Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato e depositato in data 7 agosto 2006 la Studi Tecnologie e Sistemi (Sts)  s.p.a.  impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento. <br />
Espone, in fatto, che con bando del 19 ottobre 2005 l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P) ha indetto una gara per l’appalto dei Servizi di Monitoraggio per il Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto della durata di 48 mesi. E’ stata prescelta la procedura  aperta ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
A seguito dell’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche la gara è stata aggiudicata, nella seduta del 9 giugno 2006, all’A.T.I. costituita da Convergent Technologies Partners s.p.a. (mandataria),  PRS &#8211; Planning Ricerche e Studi s.r.l. (mandante) e Data Processing Organitation s.r.l. (mandante), con 87,85 punti. Si è collocata al secondo posto in graduatoria l’A.T.I. Formit Servizi s.p.a. (con 81,38 punti) ed al terzo posto la ricorrente (con 81,10 punti).<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />
<i>Difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento al requisito minimo di partecipazione di fatturato  maturato nel triennio 2002 &#8211; 2004, per ciascun anno solare, relativo all’attività di monitoraggio &#8211; Violazione delle norme di gara ed in generale della lex specialis contenute nel bando di gara e nel disciplinare e violazione della par condicio dei concorrenti con riferimento alla mancata applicazione di prescrizioni tassative a pena di esclusione. </i> Illegittimamente la Commissione di gara ha ritenuto che il fatturato minimo, che doveva essere posseduto dalle concorrenti, non fosse stato richiesto dalla <i>lex specialis</i> di gara a pena di esclusione e non ha quindi verificato che tutti i partecipanti alla procedura  ne fossero effettivamente in possesso.<br />
3. Con il secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha presentato  un’istanza di accesso ai documenti, che è stata accolta dal Tribunale con ordinanza n. 1225 del 13 novembre 2006.<br />
La ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’I.N.P.D.A.P. al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti illegittimi posti in essere.<br />
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 9 febbraio 2007, la ricorrente ha dedotto ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, riscontrati a seguito dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti. In particolare ha denunciato:<br />
<i>Violazione delle norme contenute nel bando, nelle norme d gara e, in generale, nella lex specialis &#8211; Mancata osservanza di prescrizioni tassative previste a pena di esclusione &#8211;  Eccesso di potere per violazione della par condicio tra concorrenti, per la mancata verifica del possesso del requisito del fatturato minimo annuale e globale relativo ad incarichi di monitoraggio informatico presso la Pubblica amministrazione. </i>La prima e la seconda classificata non avevano il requisito di fatturato minimo richiesto dalla <i>lex specialis</i> di gara a pena di esclusione, dovendo essere computato solo il servizio “di monitoraggio”  svolto presso “Pubbliche amministrazioni”.<br />
La ricorrente ha reiterato altresì la richiesta di condanna dell’I.N.P.D.A.P. al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti illegittimi posti in essere.<br />
4. Si è costituito in giudizio l&#8217;I.N.P.D.A.P., che ha preliminarmente eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza. <br />
5. Si è costituita in giudizio la controinteressata Convergent Technologies Partners s.p.a., che ha preliminarmente eccepito la  tardività e l’inammissibilità del ricorso, mentre  nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.<br />
6. Con ricorso incidentale, notificato il 22 agosto 2006 e depositato il successivo 6 settembre, la Convergent Technologies Partners s.p.a ha presentato un’istanza di accesso a documentazione relativa alla seconda e terza classificata, accolta dal Tribunale con la cit. ordinanza n. 1225 del 13 novembre 2006.<br />
La ricorrente incidentale ha altresì chiesto, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la condanna dell’I.N.P.D.A.P. al risarcimento dei danni <i>ex</i> art. 2058, secondo comma, cod. civ.<br />
7. La controinteressata A.T.I. Formit Servizi s.p.a. non si è costituita in giudizio.<br />
8. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le  parti costituite  hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
9. Nella camera di consiglio del 15 marzo 2007, nell’accordo delle parti, l’esame dell’istanza  di sospensione proposta dalla ricorrente è stato abbinato al merito.<br />
10. All’udienza del 25 ottobre   2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come esposto in narrativa la ricorrente Studi Tecnologie e Sistemi (Sts) s.p.a., terza classificata nella gara bandita dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P) per l’appalto dei Servizi di Monitoraggio per il Programma di Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto, impugna l’aggiudicazione intervenuta a favore del R.T.I. composto dalla Convergent Technologies Partners s.p.a. (mandataria), PRS &#8211; Planning Ricerche e Studi s.r.l. (mandante) e Data Processing Organitation s.r.l. (mandante).<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio afferma che illegittimamente la Commissione di gara non ha verificato il possesso, in capo alle partecipanti, del requisito del fatturato minimo attribuibile alle attività di monitoraggio in ambito informatico per le Pubbliche amministrazioni, richiesto al punto III.2.1.2. del bando, erroneamente ritenendo che lo stesso non fosse stato richiesto, dalla <i>lex specialis</i> di gara, a pena di esclusione.<br />
Nel costituirsi in giudizio sia l’I.N.P.D.A.P. che la controinteressata A.T.I. Convergent Technologies Partners s.p.a. eccepiscono l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.<br />
Il ricorso sarebbe tardivo perché la Sts s.p.a. avrebbe dovuto impugnare immediatamente la <i>lex specialis</i> di gara e non attendere l’esito sfavorevole della procedura.<br />
L’eccezione è priva di pregio.<br />
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ap., 29 gennaio 2003 n. 1 e ord. 4 dicembre 1998 n. 1) ha infatti chiarito che sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara  in relazione alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione nonché nei casi in cui gli adempimenti imposti all&#8217;interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale. Ciò che, quindi, risulta decisivo ai fini dell&#8217;affermazione dell&#8217;esistenza di un onere di tempestiva impugnazione è la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell&#8217;interessato che determina, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all&#8217;impugnazione; e quindi, con riferimento al bando di gara, l&#8217;attitudine (sua o di alcune clausole in esso contenute) a provocare una lesione di tal genere. In altre parole, ai fini dell&#8217;affermazione dell&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione, appare decisivo non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l&#8217;interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale. <br />
Clausole di tal fatta attengono, in primo luogo, ai requisiti soggettivi degli aspiranti partecipanti alla gara, e cioè  riguardano direttamente ed immediatamente i soggetti stessi (e non le loro offerte o le ulteriori attività connesse con la partecipazione alla gara), e per tale ragione producono nei loro confronti effetti diretti, identificando immediatamente i soggetti che, in quanto privi dei requisiti richiesti, da tali clausole sono immediatamente e direttamente incisi. Esse fanno riferimento ad una situazione (di norma, una situazione di fatto) che è preesistente rispetto al bando, e totalmente indipendente dalle vicende successive della procedura e dei relativi adempimenti, e non richiede valutazioni o verificazioni particolari. Sotto questo profilo, non sono la procedura di gara ed il suo svolgimento a determinare l&#8217;effetto lesivo (come avviene nel caso della valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta), ma direttamente il bando, che prende in considerazione una situazione storicamente ad esso preesistente e totalmente definita. In terzo luogo, le clausole ricollegano alla situazione di fatto presa in considerazione un effetto giuridico diretto (l&#8217;impossibilità di prendere parte alla gara o alla procedura concorsuale) che appare immediatamente lesivo dell&#8217;interesse sostanziale degli aspiranti. E&#8217; quindi il bando, e non il successivo svolgimento della procedura, a determinare esso stesso la lesione dell&#8217;interesse degli aspiranti, escludendo per i medesimi, con la partecipazione alla procedura concorsuale, la possibilità di conseguire l&#8217;aggiudicazione ovvero (nel caso di concorso in materia di pubblico impiego) la collocazione utile in graduatoria.<br />
L&#8217;eventuale atto dell&#8217;Amministrazione procedente, volto ad escludere l&#8217;interessato privo dei requisiti previsti dal bando dalla procedura, assume, pertanto, valore meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto e di una lesione già prodottasi nei confronti di chi, avendo comunque chiesto di partecipare alla procedura, attraverso la presentazione della domanda, appare già identificato come destinatario direttamente inciso dal bando di gara. La presentazione della domanda di partecipazione, nell&#8217;evidenziare l&#8217;interesse concreto all&#8217;impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso del bando.<br />
Nel  caso in esame alcuna clausola della <i>lex specialis</i> di gara ha impedito alla Sts s.p.a. di partecipare alla procedura, con la conseguenza che il suo interesse a ricorrere è insorto solo allorché ha avuto notizia dell’esito negativo della stessa.<br />
2. Affermano ancora sia l’I.N.P.D.A.P. che la controinteressata A.T.I. Convergent Technologies Partners s.p.a. che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse atteso che, ove anche si procedesse alla rinnovazione della gara, il risultato rimarrebbe invariato, non concorrendo il fatturato annuo a formare il punteggio.<br />
Anche questa eccezione è priva di pregio atteso che ove le prime due concorrenti graduate &#8211; ammesse, unitamente alla ricorrente, ad integrare la dichiarazione di cui all’All.2 relativamente al fatturato minimo annuo &#8211; non potessero rendere  tale dichiarazione perché effettivamente sprovviste del predetto fatturato, le stesse dovrebbero essere escluse dalla gara, che verrebbe aggiudicata alla ricorrente, terza graduata. <br />
3. Nella disamina dei diversi scritti difensivi (<i>id est</i>, ricorso principale con motivi aggiunti e ricorso incidentale) occorre principiare dall’atto introduttivo del giudizio proposto dalla ricorrente principale, essendo l’esame del ricorso incidentale, che si sostanzia in una richiesta risarcitoria da parte della controinteressata, chiaramente condizionato all’esito favorevole del ricorso principale. <br />
Afferma la Sts s.p.a. nel primo motivo di ricorso che illegittimamente la Commissione non avrebbe richiesto alle concorrenti un’integrazione della dichiarazione di cui all’All. 2 relativamente al possesso del requisito di capacità economica &#8211; finanziaria consistente nel fatturato annuo minimo di 400.000,00 € richiesto dalla <i>lex specialis</i> a pena di esclusione.<br />
Rileva il Collegio che è incontestato, in punto di fatto, che la commissione non ha considerato il fatturato minimo come requisito richiesto dalla <i>lex specialis</i> a pena di esclusione e non ha quindi ritenuto necessario chiedere ai partecipanti un’integrazione della dichiarazione sostitutiva, resa dai concorrenti attenendosi pedissequamente al modello di cui all’All. 2. La riprova è nel verbale n. 3 del  5 aprile 2006,   nel quale la Commissione afferma che i requisiti indicati nel punto 3.4 del Disciplinare di gara, e non richiamati nell’All. 2, non costituiscono “elementi la cui presentazione è richiesta a pena di esclusione”. Per questo motivo, in relazione ai requisiti previsti al punto 3.4, lett. g), p), r) e s), ritiene non sia neanche necessario chiedere integrazione documentale, a differenza di quanto ritiene di dover fare per i requisiti indicati nella lett. e) dello stesso punto 3.4, per i quali, “considerata la particolare rilevanza dell’accertamento”, decide di invitare tutti i concorrenti a produrre apposita dichiarazione integrativa concernente il relativo possesso. <br />
Aggiunge il Collegio, questa volta in punto di diritto, che il motivo, così come formulato, deve essere inteso non come volto a provocare l’esclusione dalla gara delle concorrenti che avevano presentato la dichiarazione incompleta ma come accertativo di un obbligo della Commissione di invitare le predette concorrenti ad integrare la dichiarazione. E ciò per due ordini di motivi.<br />
In primo luogo perché la stessa ricorrente non aveva dichiarato il fatturato annuo minimo, con la conseguenza che essa stessa avrebbe dovuto essere esclusa. In secondo luogo, e soprattutto, perché le concorrenti sono incorse in errore per fatto imputabile alla stazione appaltante e, quindi,  certamente non di esclusione si dovrebbe parlare quanto piuttosto dell’obbligo della commissione di chiedere alle stesse  una integrazione della dichiarazione. <br />
In questo senso si è espressa anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici  di lavori, servizi e forniture  (23 maggio 2007 n. 166,  30 novembre 2006 n. 98 e 13 settembre 2006 n. 68) secondo cui l’adozione di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara può costituire un comportamento equivoco dell’Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti, che non può determinare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano correttamente presentato quanto richiesto dal disciplinare, ma deve indurre la stazione appaltante a chiedere un’integrazione documentale nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.<br />
A queste conclusioni sembra correttamente pervenire anche l’I.N.P.D.A.P. nelle proprie difese, nelle quali sottolinea in modo particolare  la contraddizione tra il testo dell’All. 2 del disciplinare e quello del bando per concludere nel senso che ai concorrenti non è imputabile alcunché, essendosi attenuti alle prescrizioni del predetto modello da esso predisposto. Non si ritiene però di poter seguire l’Istituto previdenziale allorché, per giustificare la decisione assunta dalla Commissione, invoca il principio del <i>favor partecipationis</i>, il quale sarebbe stato utilmente richiamato solo ove la conseguenza della produzione della dichiarazione incompleta fosse stata l’esclusione dalla gara delle concorrenti, sanzione questa che, come si è già detto, certamente non avrebbe potuto essere comminata.<br />
Tutto ciò chiarito in fatto e in diritto il Collegio ritiene che il  motivo sia inammissibile per difetto di interesse, atteso che, come affermato dalla stessa ricorrente, sia l’impresa mandante che quella mandataria componenti l’A.T.I. Formit Servizi, seconda graduata, hanno presentato tale dichiarazione, con la conseguenza che ove anche la prima graduata, invitata dalla Commissione ad integrare la dichiarazione, non provvedesse a ciò perché priva del requisito il cui possesso deve attestare, alcun beneficio potrebbe trarne la ricorrente, terza graduata.<br />
4. Il problema dunque non è dichiarare il possesso del requisito del fatturato annuo minimo di 400.000,00 €, quanto piuttosto di possedere in concreto il fatturato triennale e annuo richiesto dalla <i>lex specialis </i> di gara, circostanza questa negata dalla ricorrente, con la censura dedotta nella via dei motivi aggiunti, con riferimento sia alla prima che alla seconda graduata.<br />
Occorre dunque passare all’esame di detta  censura, atteso che il secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale si chiedeva che fosse ordinato all’I.N.P.D.A.P. l’esibizione di documenti di gara, è già stata esaminato in camera di consiglio ed accolto con ordinanza n. 1225 del 13 novembre 2006.<br />
Afferma la ricorrente che le A.T.I. prima e seconda graduate avrebbero dovuto essere escluse perché all’interno di ciascuno dei due raggruppamenti almeno una delle imprese non ha raggiunto, nel periodo interessato, gli importi richiesti dalla legge di gara, sia con riferimento al fatturato minimo annuale che a quello minimo globale triennale. Ciò perché erroneamente sono state incluse attività diverse da quelle di monitoraggio e rese a favore di soggetti che non sono Pubbliche amministrazioni. In sostanza con il motivo in esame la ricorrente deduce l’illegittima omessa esclusione dalla gara delle due concorrenti e non l’erronea attribuzione dei punteggi loro assegnati nell’offerta tecnica.<br />
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.<br />
Esso parte infatti da un’erronea impostazione di fondo, perché riduce ad un <i>unicum</i> il fatturato minimo richiesto come requisito di ammissione e quello invece dichiarato come componente l’offerta tecnica.  Come già precedentemente chiarito, in quest’ultima sono valutabili tutte le “esperienze acquisite su forniture analoghe, nel periodo che va dal 2002 al 2004 distinguendo le esperienze acquisite nell’ambito della Pubblica amministrazione con chiara evidenza delle attività di monitoraggio  di interesse dell’attuale gara” (pag. 44 del disciplinare).  Dunque, unica condizione per la valutabilità della fornitura è che sia “analoga” a quella oggetto della gara, indipendentemente, quindi, dal soggetto &#8211; Pubblica amministrazione o soggetto privato &#8211; alla quale è stata resa. Prova della correttezza di questo assunto è<b> </b>nell’annesso 3 al Capitolato, che costituisce il modello al quale le concorrenti devono attenersi per rappresentare, in sede di redazione dell’offerta tecnica, le esperienze pregresse in forniture analoghe. In detto schema, tra gli elementi del contratto che il concorrente deve indicare, è riportato “società/Amministrazione appaltante”, ammettendo così che fossero riportati sia contratti stipulati con Pubbliche amministrazione che con soggetti privati;  è inoltre richiesta l’indicazione del periodo di svolgimento della fornitura e la portata economica della stessa, ma non è fatto alcun riferimento al fatturato annuale o triennale.<br />
5. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto dell’istanza risarcitoria.<br />
Ed invero, per accogliere una domanda di risarcimento dei danni provocati da un atto illegittimo dell’Amministrazione è indispensabile che il giudice abbia pronunciato un preventivo annullamento del provvedimento amministrativo o almeno che abbia accertato l’illegittimità di una condotta omissiva o commissiva della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che atteso il nesso di necessaria pregiudizialità intercorrente fra le due domande, l’infondatezza della domanda principale di annullamento degli atti impugnati, trae seco anche quella della domanda subordinata risarcitoria che va anch’essa respinta.<br />
6. La reiezione del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale, il cui esame era condizionato all’accoglimento del gravame proposto dalla Studi  Tecnologie e Sistemi s.r.l.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: a) respinge il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2007.<br />
Italo Riggio 			Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
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