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	<title>1085 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1085 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.1085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-2-2019-n-1085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-2-2019-n-1085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.1085</a></p>
<p>R. Garofoli Pres. M. Noccelli Est. PARTI: (XX e YY c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato) All&#8217;ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l&#8217;intero diritto amministrativo della prevenzione 1.- Provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; essenza del legittimo esercizio potere- tale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-2-2019-n-1085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-2-2019-n-1085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.1085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Garofoli Pres. M. Noccelli Est. PARTI: (XX e YY c. Ministero dell&#8217;Interno rapp. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>All&#8217;ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l&#8217;intero diritto amministrativo della prevenzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; essenza del legittimo esercizio potere- tale.</p>
</p>
<p>2.- Ammonimento orale &#8211; funzione avanzata di prevenzione e dissuasione &#8211; tale.</p>
</p>
<p>3.- Ammonimento orale &#8211; responsabilità  dell&#8217;ammonito &#8211; piena prova &#8211; non è richiesta.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l&#8217;essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo ex art. 3 della legge n. 241 del 1990 e, per questo, un presidio di legalità  sostanziale insostituibile.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.Alla stregua della disciplina dettata dall&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, l&#8217;ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall&#8217;art. 612-bis c.p. .</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.Ai fini della emissione dell&#8217;ammonimento orale non è richiesta la piena prova della responsabilità  dell&#8217;ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall&#8217;art. 612-bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all&#8217;integrità  della persona. Anche all&#8217;ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l&#8217;intero diritto amministrativo della prevenzione</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 15/02/2019</p>
<p>N. 01085/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01948/2017 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2017, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dallo stesso Avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita, n. 290;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Ferrara, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. -OMISSIS- del 19 agosto 2016 del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna, sez. I, resa in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. tra le parti, concernente:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il provvedimento -OMISSIS- del 28.04.16, a firma del Dirigente Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC all&#8217;Avvocato -OMISSIS- in pari data, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di ammonimento presentata dai ricorrenti nei confronti di -OMISSIS-, controinteressata, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009;</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni diverso atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorchè ai ricorrenti non noto, comunque lesivo della loro posizione giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Ferrara;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi, per gli odierni appellanti, l&#8217;Avvocato -OMISSIS- e, per gli appellati Ministero dell&#8217;Interno e Questura di Ferrara, l&#8217;Avvocato dello Stato Emma Damiani;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli odierni appellanti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sono proprietari di una abitazione sita in località  -OMISSIS-, posta a confine con il complesso condominiale &#8220;-OMISSIS-&#8220;, nella cui palazzina A, posta al secondo piano, è sita l&#8217;unità  abitativa di -OMISSIS-, il cui balcone dista pochi metri dalla frontistante abitazione degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Essi lamentano che -OMISSIS- nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre del 2015, allorchè i medesimi trascorrono le vacanze a -OMISSIS-, avrebbe gettato con cadenza quotidiana le feci nel loro giardino, ponendo in essere una sistematica attività  di persecuzione nei loro riguardi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Questa situazione si sarebbe giù  verificata nel corso del 2014, ma in quel periodo non si sarebbe giunti all&#8217;individuazione della persona responsabile delle vessazioni, al cui riconoscimento si è pervenuti solo mediante l&#8217;installazione di una videocamera che ha consentito l&#8217;individuazione, con certezza, della persona responsabile delle asserite persecuzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Per queste ragioni gli odierni appellanti hanno depositato presso la Questura di Ferrara, il 23 febbraio 2016, una istanza di ammonimento, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, e hanno allegato a questa la documentazione relativa ai file video degli episodi occorsi, chiedendo al Questore, in virtà¹ dei poteri conferiti dalla legge, di provvedere, previa identificazione, ad ammonirla e a tenere una condotta conforme alla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con il provvedimento -OMISSIS- del 28 aprile 2016, a firma del Dirigente Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC all&#8217;Avvocato -OMISSIS- in pari data, l&#8217;istanza di ammonimento presentata dai ricorrenti nei confronti di -OMISSIS-, controinteressata, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 è stata tuttavia rigettata in quanto, come si legge in detto provvedimento, «all&#8217;esito degli approfondimenti svolti, non sono state ravvisate situazioni riferibili alle fattispecie giuridiche di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 della Legge 23.4.2009 nr. 38».</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Tale provvedimento, in una con tutti gli atti preordinati e connessi, è stato impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, dagli interessati, che hanno dedotto tre motivi di censura:</p>
<p style="text-align: justify;">1) la violazione dell&#8217;obbligo di motivazione, di cui all&#8217;art. 3 della l. n. 241 del 1990, per il carattere apodittico della motivazione espressa nel provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l&#8217;omessa valutazione degli elementi istruttori offerti a sostegno dell&#8217;istanza di ammonimento e, in particolare, la mancata audizione delle persone informate dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">3) l&#8217;omessa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Ferrara per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 19 agosto 2016, resa in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati e, nell&#8217;articolare quattro motivi di censura, hanno riproposto anche le censure non esaminate dal primo giudice, con la conseguente domanda di annullare il provvedimento questorile.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Ferrara per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Nella pubblica udienza del 7 febbraio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;appello merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Sezione deve anzitutto rammentare che, alla stregua della disciplina dettata dall&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, l&#8217;ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall&#8217;art. 612-bis c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità  dell&#8217;ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all&#8217;integrità  della persona (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Anche all&#8217;ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, come la Sezione ha ribadito di recente (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758), informa l&#8217;intero diritto amministrativo della prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Ora, tutto ciù² premesso, proprio per questo l&#8217;ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241), chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell&#8217;art. 3 della l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l&#8217;obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà , arbitrariamente, una colpa d&#8217;autore e integrino, così, altrettante &#8220;pene del sospetto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Correlativamente, perà², anche i provvedimenti, essi pure discrezionali, con cui l&#8217;autorità  amministrativa ritenga insussistenti i presupposti per l&#8217;emissione delle misure preventive devono essere debitamente motivati, ai sensi dell&#8217;art. 3 della l. n. 241 del 1990, affinchè non siano immotivatamente frustrate le esigenze di tutela della collettività  e, nel caso delle misure di cui all&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, dei singoli.</p>
<p style="text-align: justify;">4.6. La motivazione del provvedimento amministrativo, come questo Consiglio afferma secondo un orientamento ora recepito, come noto, anche dal giudice delle leggi nelle ordinanze del 26 maggio 2015, n. 92, e del 17 marzo 2017, n. 58, costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l&#8217;essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità  sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell&#8217;art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.</p>
<p style="text-align: justify;">5 Nel caso di specie, deve questo Collegio anzitutto osservare, la motivazione del provvedimento, quale presidio di legalità  sostanziale insostituibile anche ad opera del giudice amministrativo, è del tutto mancata, perchè la Questura di Ferrara si è limitata, in modo apodittico, ad affermare che le condotte lamentate dagli odierni appellanti non integrerebbero la fattispecie di cui all&#8217;art. 612-bis della l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. A questo totale difetto di motivazione ha inteso sostituire il proprio apprezzamento, con una tipica integrazione postuma dei motivi, la sentenza impugnata, con argomenti che perà², anche volendo prescindere da qualunque profilo di inammissibilità  (per essere, appunto, altrettanti motivi postumi addotti dalla pubblica amministrazione in giudizio e recepiti dal giudice), non appaiono nemmeno convincenti sul piano giuridico in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) anche un mera modificazione delle abitudini di vita, a tacer d&#8217;altro, può integrare le condotte tipizzate dall&#8217;art. 612-bis c.p., estrinsecandosi tale fattispecie delittuosa, sul piano materiale, nella «reiterazione di condotte, costituenti minaccia o molestie, etiologicamente connesse alla determinazione, nel soggettivo passivo del reato, di un perdurante e grave stato d&#8217;ansia o di paura ovvero di un fondato timore per l&#8217;incolumità  propria o di un prossimo congiunto o di persona legata affettivamente ovvero di una costrizione a modificare le proprie abitudini di vita» (v., ex plurmis, Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2018, n. 3271), sicchè avrebbe dovuto considerare il primo giudice e dovrà  considerare la Questura, nel rideterminarsi con provvedimento adeguatamente motivato, se il reiterato lancio di escrementi, ove in effetti accertato e a tutt&#8217;oggi persistente, possa integrare quelle molestie capaci di indurre uno stato di ansia o una costrizione a modificare le proprie abitudini di vita negli odierni appellanti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1, comma secondo, del T.U.L.P.S., peraltro ipotizzata dalla sentenza impugnata senza che di esso si faccia il benchè minimo cenno nel provvedimento questorile, non può certo costituire misura sufficiente a fronteggiare le esigenze di tutela connesse all&#8217;eventuale accertamento di condotte persecutorie, che ben difficilmente, ove assumano il carattere dell&#8217;ossessività  e dell&#8217;ostinatezza, potrebbero trovare soluzione nella bonaria composizione dei dissidi privati di cui al citato art. 1, comma secondo, del T.U.L.P.S.;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;ammonimento &#8220;informale&#8221; da parte delle forze dell&#8217;ordine, per via telefonica, del presunto persecutore, con la comunicazione dell&#8217;esistenza di un esposto a suo carico, al di là  della &#8220;atipicità &#8221; di una tale misura certamente praeter legem e, comunque, nemmeno menzionata nel provvedimento impugnato, non ha certo alcuna efficacia deterrente sostitutiva della misura prevista dalla legge, con tutti gli effetti che ne conseguono anche ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.l. n. 11 del 2009, ad esempio, sul piano dell&#8217;eventuale perseguibilità  d&#8217;ufficio di persistenti condotte persecutorie o dell&#8217;aggravamento di pena.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ben evidente è, dunque, come la sentenza impugnata non abbia solo errato nel sostituire le proprie motivazioni a quelle inespresse dall&#8217;autorità  amministrativa, venuta meno al proprio obbligo di motivazione, ma anche nell&#8217;addurre ragioni non condivisibili sul piano giuridico e, dunque, meritevoli di riforma anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Discende da quanto detto che debbano quindi essere esaminate le censure proposte dai ricorrenti in prime cure, qui riproposte, tutte meritevoli di accoglimento in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) lampante è, per le ragioni appena esposte e tutte qui da richiamarsi per l&#8217;obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.) ad evitare inutili ripetizioni, il totale difetto di motivazione in un provvedimento discrezionale, come quello di cui si controverte, in frontale violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241 del 1990;</p>
<p style="text-align: justify;">2) lampante è, altresì, la violazione dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 2009 per avere omesso la Questura di sentire le persone informate dei fatti, in contrasto con tale disposizione che, invece, impone di sentirle, con il conseguente difetto di istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">3) lampante è, infine, anche la violazione dell&#8217;art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, poichè, come afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio, le garanzie del contraddittorio devono essere rispettate anche in questo tipo di procedimento (v. la giù  richiamata sentenza n. 4127 del 7 settembre 2015), salvo che non vi siano particolari ragioni di urgenza, qui inesistenti e comunque nemmeno esplicitate dalla Questura, che giustifichino l&#8217;omissione delle garanzie procedimentali nei confronti degli istanti.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, l&#8217;appello di -OMISSIS- e -OMISSIS- merita accoglimento sicchè, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento -OMISSIS- del 28 aprile 2016, a firma del Dirigente Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC all&#8217;Avvocato -OMISSIS- in pari data, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di ammonimento presentata dai ricorrenti nei confronti di -OMISSIS-, controinteressata, ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La Questura di Ferrara, nel riesaminare l&#8217;istanza degli odierni appellanti, sentite le persone informate dei fatti ed espletata una adeguata istruttoria ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. n. 11 del 2009, osservate, comunque, le necessarie garanzie procedimentali (se non ricorrono ragioni di urgenza), valuterà  in modo motivato se le condotte lamentate (reiterato lancio di feci asseritamente posto in essere da -OMISSIS-), sulla base degli elementi indiziari raccolti in sede procedimentale, possano integrare una delle fattispecie tipizzate dall&#8217;art. 612-bis c.p., assumendo, ove necessario, le determinazioni del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la delicatezza della vicenda che, come detto, dovrà  essere oggetto di approfondito, motivato, riesame da parte della Questura di Ferrara, possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Il Ministero dell&#8217;Interno deve essere comunque ex lege condannato, per la soccombenza, a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento -OMISSIS- del 28 aprile 2016, a firma del Dirigente Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC all&#8217;Avvocato -OMISSIS- in pari data, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di ammonimento presentata dai ricorrenti nei confronti di -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.l. n. 11 del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell&#8217;Interno a rimborsare in favore di -OMISSIS- e di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Garofoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giorgio Calderoni, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1085/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1085</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; R. Giani Est. Varia Costruzioni s.r.l. e Cantieri Navali di La Spezia s.r.l. (Avv.ti S. De Ferrari, C. De Ferrari, e G De Ferrari) contro il Comune di Carrara (Avv.ti M. Vannucci e S. Fantoni), l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, il Ministero delle Infrastrutture e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Varia Costruzioni s.r.l. e Cantieri Navali di La Spezia s.r.l. (Avv.ti S. De Ferrari, C. De Ferrari, e G De Ferrari) contro il Comune di Carrara (Avv.ti M. Vannucci e S. Fantoni), l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana e Umbria, la  Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, l’Agenzia del Demanio, la Direzione dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Pisa (Avvocatura dello Stato), Comune di Massa (Avv.ti F. Panesi, M. Pellegrini), la Provincia di Massa Carrara (Avv.ti L. Buselli, C. Geraci), la Regione Toscana (Avv.ti A. Paoletti, V. Console) ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (non costituito) e nei confronti di Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l., Porto Turistico Apuano s.r.l., Riva dei Marmi s.r.l., Consorzio per lo Sviluppo Turistico di Massa e Carrara, Porto Marina dei Marmi, Marina delle Apuane S.R.L. (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla risarcibilità alle partecipanti del danno derivante dal coinvolgimento da parte delle Amministrazioni procedenti in un procedimento competitivo privo di sbocco ab origine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità e risarcimento – Inclusione in procedimento competitivo privo di sbocco – Risarcibilità dei danni consistenti nelle spese necessarie affrontate per partecipazione alla procedura di cui al dpr n. 509 del 1997 – Sussistenza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il comportamento dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara e del Comune di Massa che hanno dato corso al procedimento per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione e gestione di un porto turistico, pur consapevoli della sua irrealizzabilità per mancata previsione negli strumenti urbanistici, mentre avrebbero dovuto evidenziarne subito l’inammissibilità ed evitare di dar vita al procedimento competitivo a mezzo di pubblicazione della domanda stessa e di invito a presentare domande concorrenti, così come doveva essere evitato l’ulteriore corso del procedimento. Ne deriva la risarcibilità nei confronti delle ricorrenti dei danni che esse hanno provato di subire in conseguenza del coinvolgimento da parte delle Amministrazioni procedenti in un procedimento competitivo privo di sbocco e consistenti nelle spese necessarie affrontate per la predisposizioni delle domande di partecipazione alla procedura di cui al DPR n. 509 del 1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 236 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Varia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Carlo Agnese s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., Cantieri Navali di La Spezia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano De Ferrari, Carlo De Ferrari, Giulia De Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bianchi in Firenze, via Palestro 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Carrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Vannucci e Sonia Fantoni, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;<br />
Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentante p.t. Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., Direzione dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
Comune di Massa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli N. 2;<br />
Provincia di Massa Carrara, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lino Buselli, Cristina Geraci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arianna Paoletti, Vanna Console, ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana n. 1;<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, n.c.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l., Porto Turistico Apuano s.r.l., Riva dei Marmi s.r.l., Consorzio per lo Sviluppo Turistico di Massa e Carrara, Porto Marina dei Marmi, Marina delle Apuane S.R.L.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi istruttoria convocata dal Comune di Carrara ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.P.R. 509/1997 per l&#8217;esame dei progetti preliminari per la concessione marittima per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Massa Carrara riunitasi presso il Comune di Carrara il 02.12.2011 al fine di riprendere i lavori sospesi della Conferenza dei Servizi riunitasi il 22.06.2011 presso la sede dello stesso Comune, come da verbale della riunione medesima e relativi allegati conosciuti in esito alla ricezione della comunicazione comunale 15.12.2011, prot. 64793;<br />	<br />
b) di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, presupposto o comunque connesso , ivi espressamene incluso il verbale e relativi allegati della Conferenza dei Servizi riunitasi il 22.06.2011 presso la sede del Comune di Carrara e dichiarata sospesa in pari data;<br />	<br />
per la dichiarazione<br />	<br />
del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto dalla stessa subito, da quantificarsi in corso di causa;<br />	<br />
per la condanna<br />	<br />
delle resistenti al pagamento delle relative somme, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;<br />	<br />
e per l’annullamento, giusta motivi aggiunti depositati in data 11 aprile 2012, della nota n. 4423 del 27.1.2012 recante determinazione conclusiva della Conferenza di servizi istruttoria;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara, dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, del Comune di Massa, della Provincia di Massa Carrara, della Regione Toscana, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di Toscana e Umbria, della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, dell’Agenzia del Demanio, della Direzione dell&#8217;Ufficio delle Dogane di Pisa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori G. De Ferrari, S. Fantoni, M. Vannucci, V. Melandri avvocato dello Stato, M. Pellegrini, L. Buselli V. Console, A. Paoletti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 &#8211; In data 28 maggio 2010 la &#8220;Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l.&#8221; presentava all’Autorità Portuale di Marina di Carrara e al Comune di Massa, ai sensi del DPR n. 509 del 1997, domanda di concessione di aree demaniali marittime, per la durata di 80 anni, per la realizzazione e gestione del porto turistico di Massa Carrara, per un totale di 1104 posti barca, in area compresa in parte nel Comune di Carrara, dal torrente Carrione al Fosso Lavello, porzione che ricade altresì nella circoscrizione territoriale marittima amministrata dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, e in parte nel Comune di Massa, nella parte che si estende per oltre 500 mt oltre il Fosso Lavello. Le suddette Amministrazioni provvedevano a pubblicare avviso circa l’avvenuta presentazione della domanda di concessione, dando termine per la presentazione di domande concorrenti e osservazioni; seguiva la presentazione di domande e osservazioni, tra cui quelle del RTI tra Varia Costruzioni s.r.l., Dott. Carlo Agnese s.p.a. e Cantieri Navali di La Spezia s.r.l.; in data 9 ottobre 2010 l’Autorità Portuale di Marina di Carrara pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale avviso circa l’avvenuta presentazione di n. 5 domande di concorrenza nell’avviato procedimento dando termine per le osservazioni. <br />	<br />
Su iniziativa del Comune di Carrara, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 509 del 1997, veniva quindi indetta conferenza dei servizi istruttoria per l’esame dei progetti preliminari, che si teneva in data 22 giugno 2011. La Regione Toscana, in quella sede, sulla base di parere della propria Avvocatura, sosteneva la inammissibilità di tutti i progetti presentati, stante la mancanza previsione del porto in questione negli strumenti della pianificazione urbanistica, previsione che consenta la verifica di coerenza di cui agli artt. 47-<i>ter </i>e 47-<i>quater </i>della legge regionale n. 1 del 2005, e la conseguente inapplicabilità della previsione dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997, dove prevede che a mezzo di accordo di programma si possano approvare progetti difformi dalla pianificazione urbanistica vigente. Ciò comportava la sospensione dei lavori della conferenza dei servizi che venivano ripresi in data 2 dicembre 2011; in quella sede venivano prodotti pareri dell’Avvocatura dello Stato e dell’Avvocatura del Comune di Carrara parimenti nel senso della inammissibilità dei progetti presentati; alla luce di ciò il presidente della conferenza “dichiarava inammissibili le domande presentate e concluso il procedimento”.<br />	<br />
2 &#8211; Con il ricorso introduttivo del giudizio le società Varia Costruzioni s.r.l., Dott. Carlo Agnese s.p.a. e Cantieri Navali di La Spezia s.r.l. impugnano gli esiti della conferenza di servizio sulla base del seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 DPR n. 509/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 48 l.r. Toscana n. 1/2005; violazione di legge per contrarietà ai principi di efficienza e divieto di non aggravamento; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà”. In particolare le società ricorrenti evidenziano i seguenti profili: <br />	<br />
&#8211; contestano la distinzione tra “difformità dagli strumenti urbanistici”, superabile con l’accordo di programma, e “mancanza assoluta della previsione urbanistica”, che rende inammissibile l’intervento; anche nel caso di specie vi sarebbe invece “difformi<br />
&#8211; evidenziano che si era in presenza di conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 509 del 1997 per l’esame dei progetti preliminari, non potendosi quindi argomentare ai sensi dell’art. 6 circa la mancanza di presupposto previsto per<br />
&#8211; evidenziano poi che il progetto di porto turistico di Marina di Carrara è coerente con gli indirizzi assunti ed assumendi, tanto a livello regionale che locale, in materia di portualità, come risulta dal <i>Master Plan </i>allegato al PIT della Regione<br />
Parte ricorrente conclude quindi per l’annullamento degli atti impugnati e la conseguente prosecuzione dell’<i>iter </i>concessorio; in subordine le ricorrenti chiedono la condanna delle Amministrazioni procedenti al risarcimento del danno provocato alle ricorrenti medesime, per non aver fatto una valutazione preventiva di ammissibilità della domanda presentata dalla Porto turistico di Massa Carrara s.r.l.; le ricorrenti indicano l’ammontare del danno subito articolato per voci (predisposizione progetto preliminare, predisposizione documenti da allegare al progetto stesso, costi interni per l’impiego dei dipendenti nella predisposizione della domanda). <br />	<br />
3 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere alla impugnazione, come meglio indicato in epigrafe. Nella memoria depositata in data 27 febbraio 2012 la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando di non aver adottato alcun atto neppure di natura endoprocedimentale e di essere intervenuta nel procedimento unicamente ai sensi dell’art. 5, comma 2, punto g) del DPR n. 509 del 1997. Analoga eccezione viene mossa dall’Avvocatura di Stato in relazione alla chiamata in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero delle Infrastrutture.<br />	<br />
4 &#8211; Con motivi aggiunti depositati in data 11 aprile 2012 le società ricorrenti hanno quindi gravato la nota prot. n. 4423 del 27 gennaio 2012 con la quale il presidente della conferenza di servizi ha adottato la determinazione di conclusione del procedimento medesimo. In tale atto si formulano nei confronti dell’atto gravato le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 14 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione art. 1 legge n. 131 del 2003, violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge<br />
&#8211; “Illegittimità in via derivata ed autonoma, per gli stessi vizi dedotti nei confronti delle determinazioni di cui al verbale e relativi allegati della Conferenza di Servizi Istruttori 2.12.2011”.<br />	<br />
5 – Sono state depositate memorie finali. La Provincia di Massa Carrara nella memoria depositata in data 24 aprile 2013 evidenzia che se pur è vero che gli enti pubblici interessati hanno attivato il procedimento per giungere ad un accordo di pianificazione per la realizzazione del porto turistico di Marina di Carrara è altrettanto vero che gli atti allo stato adottati hanno mero carattere preliminare e preparatorio; rileva altresì che l’avvio del procedimento di concessione era atto dovuto a fronte del quale quindi non possono esserci danni risarcibili. L’Autorità Portuale di Marina di Carrara nella memoria del 27 febbraio 2013 resiste a tutte le censure di parte ricorrente ed anche alla richiesta risarcitoria, evidenziando che per ragioni di riparto di competenze, di perentorietà delle previsioni normative sulla pubblicazione delle domande di concessione demaniale presentate e di scansione temporale del procedimento, essa non avrebbe potuto effettuare una preventiva valutazione di inammissibilità della domanda sul piano urbanistico. Anche la Regione Toscana replica puntualmente alle censure nella memoria depositata in data 7 maggio 2013, evidenziando inoltre la propria estraneità al profilo risarcitorio. Il Comune di Massa, nella memoria depositata in data 10 maggio 2013, ha chiesto la sospensione del giudizio, stante la necessaria previa definizione del giudizio di cui al ricorso r.g. n. 1651 del 2010, proposta dalle ricorrenti avverso l’avviso di pubblicazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Carrara emesso in data 15 giugno 2010 ed avente ad oggetto la pubblicazione della domanda di concessione demaniale marittima presentata dalla Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l.; nel merito evidenzia che le aree interessate alla progettazione in esame, ricomprese nel suo territorio, hanno ad oggi una destinazione ad arenile, senza alcuna menzione della realizzazione di un porto turistico e che il Comune di Massa non è dotato di piano regolatore portuale; il Comune di Massa evidenzia altresì che le società ricorrenti, che nel ricorso r.g. n. 1651 del 2010 avevano lamentato l’impossibilità di presentare una domanda di partecipazione “consapevole, completa e competitiva”, hanno poi presentato una domanda “recante previsioni di dettaglio ultronee rispetto al livello di progettazione richiesto (preliminare)”, concludendo nel senso che la somma richiesta appare eccessiva tenuto anche conto della sua predisposizione in un arco temporale limitato di quindici giorni. Il Comune di Carrara nella memoria depositata in data 11 maggio 2013 evidenzia che nel piano regolatore portuale vigente (che risale al 1981) non vi è la previsione di un porto turistico, mentre il nuovo piano regolatore portuale che lo prevede non è stato ancora approvato; cita anche la circostanza che l’Autorità portuale sta procedendo alla redazione di una variante che prevede il Porto turistico ma che è ancora allo stato embrionale. <br />	<br />
6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
7 – Devono essere in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari. <br />	<br />
Il Comune di Massa evidenzia che pende dinanzi a questo Tribunale il ricorso r.g. n. 1651/2010 avverso l’avviso di pubblicazione del Presidente dell’Autorità Portuale di Carrara che rende nota la presentazione della domanda di concessione demaniale da parte della Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l. e chiede quindi la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 70, comma 3, c.p.a. , in attesa della definizione delle precedente controversia.<br />	<br />
L’eccezione non può trovare accoglimento.<br />	<br />
È sufficiente sul punto evidenziare che con decreto decisorio n. 437 del 22 maggio 2013 il ricorso r.g. n. 1651 del 2010 è stato dichiarato estinto per rinuncia., con conseguente definizione del giudizio relativo. <br />	<br />
Le Amministrazioni statali (in specie Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, Agenzia delle Dogane e Ministero delle Infrastrutture) eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non aver adottato alcun atto neppure di natura endoprocedimentale e di essere intervenuta nel procedimento unicamente ai sensi dell’art. 5, comma 2, punto g) del DPR n. 509 del 1997. <br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
L’Avvocatura dello stato ha formulato l’eccezione a fronte del ricorso introduttivo del giudizio con il quale è stato gravato il verbale della conferenza di servizi del 2 dicembre 2011, con il quale “il presidente [della conferenza stessa], alla luce dei pareri legali espressi e delle posizioni assunte dal Comune di Massa e dall’Autorità Portuale nonché dai rappresentanti degli enti partecipanti ai lavori della conferenza, dichiara inammissibili le domande presentate e dichiara concluso il procedimento”; il ricorso medesimo mira, in via principale, ad ottenere l’annullamento di tale verbale e altresì a “ottenere la prosecuzione dell’iter concessorio illegittimamente interrotto”; alla luce del fatto che il pronunciamento giurisdizionale richiesto (riattivazione del procedimento interrotto) coinvolge tutte le Amministrazioni che allo stesso hanno partecipato, peraltro esprimendo pareri rilevanti per la soluzione della questione giuridica affrontata nella conferenza di servizi, appare corretto un coinvolgimento processuale di tutte le Amministrazioni partecipanti ai lavori della conferenza.<br />	<br />
8 – Con l’atto introduttivo del giudizio le società ricorrenti hanno impugnato il verbale della conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Carrara in data 2 dicembre 2011, convocata per pronunciarsi sulle domande di concessione demaniale relative alla realizzazione di un porto turistico nei Comuni di Carrara e di Massa, secondo quanto sopra riferito. In esito ad ampia discussione, e tenuto conto dei pareri legali espressi dall’Avvocatura Regionale, dall’Avvocatura dello Stato e dall’Avvocatura del Comune di Carrara, il presidente della conferenza (cioè il dirigente del settore urbanistica e SUAP del Comune di Carrara) ha dichiarato “inammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio i progetti presentati” ed ha conseguentemente dichiarato chiuso il procedimento. Con il successivo atto di motivi aggiunti le società ricorrenti hanno poi gravato la determinazione dirigenziale n. 4423 del 27 gennaio 2012 con la quale il presidente della conferenza di servizi ha adottato l’atto di conclusione della conferenza medesima, in adesione alle risultanze della conferenza stessa, quindi ribadendo la inammissibilità delle domande presentate. <br />	<br />
9 – Le società ricorrenti muovono, in primo luogo, un’azione impugnatorio-caducatoria, volta ad ottenere l’annullamento delle determinazioni gravate, ritenendo che illegittimamente sia stata assunta la determinazione di chiusura della conferenza di servizi per inammissibilità delle proposte realizzative presentate, ciò al dichiarato scopo di ottenere la prosecuzione dell’<i>iter </i>concessorio illegittimamente interrotto. <br />	<br />
10 – Con il primo profilo di doglianza le società ricorrenti contestano che l’argomento centrale posto a base della determinazione assunta dalla conferenza di servizi – e cioè la “mancanza assoluta della previsione urbanistica” circa la realizzazione di un porto turistico nell’area – sia idoneo a giustificare la declaratoria di inammissibile dell’intervento; sostengono, in senso diverso, che anche tale mancanza di previsione rientri nel concetto di “difformità” del progetto proposto rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del DPR n. 509 del 1997 consente l’approvazione del progetto medesimo a mezzo di accordo di programma, strumento cui fa altresì riferimento l’art. 5, comma 4, del medesimo DPR n. 509 del 1997.<br />	<br />
La censura è infondata. <br />	<br />
Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 661 del 2010, a cui le parti del presente giudizio hanno fatto spesso riferimento, che il DPR n. 509 del 1997, quale normativa statale anteriore alla riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, deve confrontarsi con il nuovo testo dell’art. 117 Cost. in base al quale i &#8220;porti e aeroporti civili&#8221; sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente, il che implica che la normativa regolamentare statale (quale è il DPR n. 509 del 1997) cede il passo alla legislazione regionale, ove ad essa non conforme, avendolo Stato potestà regolamentare solo nelle materie di sua competenza esclusiva (art. 117, comma 6, Cost.). La legislazione regionale in materia, rappresentata dagli artt. 47-<i>bis</i>, 47-<i>ter</i> e 47-<i>quater </i>della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, è esplicita nel prevedere che i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, ferma la possibilità per gli enti interessati di promuovere accordi di pianificazione in variante, sulla base di scelte discrezionali delle Amministrazioni stesse, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 47-<i>bis </i>della stessa legge regionale n. 1 del 2005. Nella specie è pacifico che il vigente piano regolatore portuale di Carrara, risalente al 1981, non prevede la realizzazione di porti turistici, quale quello per la costruzione del quale è stata presentata domanda di concessione, mentre il Comune di Massa non è dotato di piano regolatore portuale e “la disciplina urbanistica vigente nelle aree interessate alla progettazione in discorso, ricomprese nel territorio del Comune di Massa, prevede ad oggi la destinazione ad &#8220;arenile&#8221;, senza alcuna menzione della realizzazione di un porto turistico” (cfr. memoria comunale del 10 maggio 2013, pag. 5). In mancanza di espressa disciplina pianificatoria che consenta la realizzazione dell’opera <i>de qua </i>le gravate determinazioni risultano correttamente assunte, laddove statuiscono la inammissibilità dei progetti presentati per carenza di previsione urbanistica a monte. Né il richiamo alle norme di cui agli artt. 5, comma 4, DPR 509 del 1997 (che fa salava la normativa in materia di accordo di programma) e 6, comma 2, lett. b) del medesimo DPR 509 (che prevede l’approvazione del progetto a mezzo di accordo di programma in caso di “difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione e urbanistici”) possono condurre a diverso risultato; da un lato, infatti, come già chiarito, si tratta di norme regolamentari statali recessive rispetto alle previsioni legislative regionali in materia, sulle quali quindi non può fondarsi un obbligo di comportamento degli enti pubblici in difformità dalla normativa primaria regionale; da altro punto di vista se è vero che anche la legislazione regionale prevede accordi di pianificazione con valenza di variante agli strumenti vigenti (vd. art. 21 ss. della legge n. 1 del 2005) tuttavia, come chiarito nella già richiamata sentenza della Sezione n. 661 del 2010, questa è una mera “facoltà” degli enti, che vi provvederanno “sulla base di valutazioni discrezionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 22, 23, 47 bis delle L. R. n. 1/2005, norme queste che non vincolano all’indizione di una conferenza di servizi, stante l’apprezzamento, riservato all’amministrazione locale, circa l’opportunità di adeguare lo strumento urbanistico alla previsione di un nuovo porto”. Si tratta di conclusioni che trovano adeguato suffragio anche in pronunciamenti del Giudice d’appello che ha chiarito che “il quadro regolatorio della Regione Toscana rende cedevole ogni previgente disciplina a livello statale dettata dal DPR n. 509 del 1997 per il rilascio di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto” ed in particolare giunge ad “escludere ogni valenza precettiva dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 che, in caso di difformità del progetto dedicato alla nautica di diporto dai vigenti strumenti di pianificazione ne rimette l’approvazione all’accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni” (Cons. Stato, sez. 6^, 31 ottobre 2011, n. 5816). <br />	<br />
11 – Con il secondo profilo di doglianza le società ricorrenti evidenziano che nella specie si era in presenza di conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 509 del 1997, per l’esame dei progetti preliminari, non potendosi quindi argomentare ai sensi dell’art. 6 circa la mancanza di presupposto previsto per i progetti definitivi.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
La tesi delle società ricorrenti è che la fase in cui la determinazione conclusiva è stata assunta, collocandosi nello sviluppo procedimentale sotto la disciplina normativa di cui all’art. 5 del DPR n. 509 del 1997, ove si parla di esame dei progetti preliminari, non consentiva di porre una questione di ammissibilità del progetti stessi alla luce della pianificazione urbanistica, o di difformità dalla stessa, questione che trova invece regolamentazione nell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997, con riferimento alla fase di approvazione dei progetti definitivi. Si tratta di ragionamento non convincente per più motivi. In primo luogo è necessario richiamare quanto evidenziato al precedente punto 10 di questa sentenza in relazione al rapporto tra legislazione statale e regionale e alla recessività delle norme regolamentari di cui al DPR n. 509 del 1997 rispetto alle previsioni normative primarie di cui alla legge regionale n. 1 del 2005. In secondo luogo, anche a voler seguire il ragionamento di parte ricorrente, appare ben singolare la tesi che le Amministrazioni, pur avvedendosi della inammissibilità della realizzazione di un’opera sulla base della disciplina pianificatoria vigente, debbano ciò nonostante far progredire il procedimento fino allo stadio della progettazione definitiva, non potendo assumere determinazioni di inammissibilità già alla fase precedente del progetto preliminare; si tratta di tesi in palese contrasto con il buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost. e contraria anche agli interressi degli operatori economici coinvolti, che vedrebbero procrastinare, per ragioni meramente procedurali, il momento di valutazione di ammissibilità dell’opera in questione. In terzo luogo è tesi contraria alla stessa normativa di cui al DPR n. 509 del 1997, giacché l’art. 5 del citato DPR n. 509, riferito alla valutazione del progetto preliminare, parla espressamente di valutazioni di &#8220;ammissibilità&#8221; (cfr. il comma 2 alle lett. a] e b]) e il successivo art. 6 introduce il tema della approvazione del progetto definitivo che deve essere presentato, ai sensi del suo primo comma, “entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare”, il che postula necessariamente che una valutazione di ammissibilità del progetto preliminare ci sia. <br />	<br />
12 – Con il terzo profilo di doglianza le società ricorrenti contestano le determinazioni amministrative gravate sul rilievo che il progetto di porto turistico di Marina di Carrara è in realtà coerente con gli indirizzi assunti e assumendi, tanto a livello regionale che locale, in materia di portualità, come risulta dal <i>Master Plan </i>allegato al PIT della Regione Toscana, dai documenti inerenti la revisione del PS di Carrara, dal protocollo d’intesa del luglio 2008 proprio per la installazione di porto turistico nell’area.<br />	<br />
La censura è infondata. <br />	<br />
Come già evidenziato, gli artt. 47-<i>bis </i>e seguenti della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 prevedono che i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, il che richiede l’adozione e approvazione di uno strumento pianificatorio di tal natura che contempli la realizzazione del porto turistico, cosa che, allo stato, pacificamente non è. Le società ricorrenti producono in giudizio il <i>Master Plan </i>&#8220;La rete dei porti toscani&#8221; (doc. 16), allegato al PIT della Regione Toscana, nel quale troviamo una stringata previsione sul tema in esame, limitandosi tale documento a indicare tra le priorità, con riferimento a Carrara, la “realizzazione del porto turistico in coerenza con gli strumenti di governo del territorio e sviluppo dei servizi al diportismo nautico e della cantieristica da diporto”; si tratta in tutta evidenza di una previsione meramente programmatoria e priva di valenza normativa attuale, com’è ancor più reso esplicito dalla espressa menzione che la realizzazione di un nuovo porto turistico dovrà avvenire “in coerenze con gli strumenti di governo del territorio”, quindi previo adeguamento degli stessi, circostanza che non si è allo stato avverata. Quanto sin qui sostenuto trova inoltre conforto nell’ulteriore documento prodotto in giudizio dalle ricorrenti, cioè il &#8220;Protocollo d’Intesa per il P.R.P. del Porto di marina di Carrara&#8221; (doc.17) ove si legge (al punto 2 del “considerato che”) “le priorità per il porto di marina di Carrara [sono] da attuarsi attraverso la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale e l’adeguamento degli strumenti e atti di governo del territorio” e l’Intesa è proprio mirata a stabilire le “azioni strategiche per la definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara”. <br />	<br />
13 &#8211; Con motivi aggiunti depositati in data 11 aprile 2012 le società ricorrenti hanno gravato la nota prot. n. 4423 del 27 gennaio 2012 con la quale il presidente della conferenza di servizi ha adottato la determinazione di conclusione del procedimento medesimo; contro l’atto gravato vengono riproposte le censure, già esaminate, articolate in sede di ricorso principale. Viene tuttavia proposta anche una doglianza nuova, contestandosi l’assunto motivazionale, di cui all’atto gravato, secondo cui l’opera realizzanda avrebbe una diversa disciplina per la parte ricadente nella circoscrizione dell’Autorità Portuale rispetto a quella esterna alla stessa, mentre le ricorrenti evidenziano in senso contrario la piena applicabilità del DPR n. 509 del 1997.<br />	<br />
La censura è infondata. <br />	<br />
È stato già esaminato il tema del rapporto tra fonte statale (DPR n. 509 del 1997) e fonte regionale (legge regionale n. 1 del 2005) ed è stata evidenziata la recessività, in caso di contrasto, della prima fonte rispetto alla seconda. Non vi è dubbio che il vincolo di necessaria previsione delle nuove opere portuali negli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 47-<i>bis </i>ss della legge n. 1 del 2005 abbia una valenza che va aldilà della distinzione tra ambito di competenza dell’Autorità portuale e ambito esterno alla stessa. È vero dunque che la motivazione censurata è errata laddove introduce la suddetta distinzione, ma ciò porta ad un risultato opposto a quello perseguito dalle società ricorrenti, non l’affermazione della applicabilità <i>tout court </i>del DPR n. 509 del 1997, ma all’opposto l’affermazione della centralità della previsione programmatoria della legge regionale, confermandosi quindi la legittimità delle determinazioni gravate. <br />	<br />
14 – Sotto diverso profilo le società ricorrenti pongono in luce che, nell’ipotesi in cui risulti fondata l’interpretazione proposta dalle Amministrazioni procedenti circa la radicale inammissibilità delle domande di concessione demaniale per assenza di previsione dell’opera <i>de qua </i>negli strumenti pianificatori di riferimento, allora emergerebbe una illegittimità del loro operato per non essersi le Amministrazioni procedenti astenute dal mettere in moto un procedimento complesso e costoso e per aver indotto gli operatori economici a presentare domande di partecipazione all’<i>iter </i>procedimentale necessariamente destinato alla pronuncia di inammissibilità. Le società ricorrenti concludono quindi per la domanda di condanna delle Amministrazioni procedenti, cioè dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara e dei Comuni di Massa e di Carrara, al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese sostenute per la presentazione delle domande di concorrenza e dei relativi allegati. <br />	<br />
15 – E’ necessario procedere ad una preliminare disamina del profilo dell’<i>an</i>, cioè della fondatezza della domanda risarcitoria come proposta dalle società ricorrenti.<br />	<br />
Le Amministrazioni resistenti contestano la domanda in questione, evidenziando come l’avvio e lo svolgimento procedimentale fossero in realtà atti dovuti, a fronte della presentazione da parte di un operatore privato della domanda di concessione. Ma la tesi sostenuta dalle parti resistenti presenta un profilo di evidente illogicità: infatti si sostiene, da un lato, in risposta alla domanda di annullamento delle determinazioni gravate, che sia pacifico che in assenza di previsione urbanistica, quindi di adozione o adeguamento dei piani regolatori portuali nel senso di prevedere nell’area interessata un porto turistico, la concessione demaniale richiesta non poteva essere rilasciata, con l’effetto di giustificare la chiusura <i>in limine </i>della conferenza di servizi con una pronuncia di inammissibilità; dall’altro si sostiene, in sede di difesa rispetto all’azione risarcitoria, che sia altrettanto pacifico che a fronte della presentazione di una domanda di concessione la sua pubblicazione e l’avvio dell’<i>iter </i>procedimentale, con richiesta di presentazione non solo di osservazioni ma anche di proposte concorrenti, fosse atto dovuto, che non lascia spazio a valutazione e soluzioni alternative. Si tratta di interpretazione illogica perché postula la necessaria apertura di un confronto concorrenziale, con la presentazione di proposte da parte degli operatori economici interessati, che possono rivelarsi onerose, pur in presenza di fattispecie, come la presente, in cui non è possibile altro sbocco dell’<i>iter </i>procedimentale attivato che quello della inammissibilità, con l’effetto che la provocata attivazione e partecipazione delle imprese interessate al procedimento è sicuramente improduttiva di effetti e quindi è un’attivazione a risultato improduttivo certo. Una simile lettura del sistema procedimentale non può quindi essere condivisa. Se è certo che un porto turistico nell’area non risulta, allo stato, realizzabile, stante il mancato adeguamento del piano regolatore portuale di Carrara, nel senso di prevedere questa nuova infrastruttura, e di mancanza di piano regolatore portuale di Massa, con destinazione dell’area <i>de qua</i> ad arenile – come riferito dai due Comuni nei loro atti difensivi – è allora evidente che le Amministrazioni cui è stata presentata dalla &#8220;Porto Turistico dei Massa Carrara s.r.l.&#8221; domanda di rilascio di concessione demaniale per la realizzazione e gestione di un porto turistico dovevano evidenziarne subito l’inammissibilità ed evitare di dar vita al procedimento competitivo a mezzo di pubblicazione della domanda stessa e di invito a presentare domande concorrenti, così come doveva essere evitato l’ulteriore corso del procedimento. È quindi illegittimo il comportamento dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara e del Comune di Massa che hanno invece emesso gli “avvisi di pubblicazione” e gli “inviti” a presentare domande concorrenti di cui agli allegati 2 e 3 di parte ricorrente ed anche del Comune di Carrara che ha indetto la conferenza di servizi per l’esame dei progetti preliminari. Né si dica, come sostiene la difesa dell’Autorità Portuale, che tali enti procedenti fossero privi di competenza in materia e cioè non in grado di procedere alle necessarie valutazioni di compatibilità urbanistica. È sufficiente sul punto evidenziare che l’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel disciplinare il &#8220;piano regolatore portuale&#8221;, prevede, al comma 3, che nei porti nei quali è istituita l’Autorità portuale esso è adottato dal Comitato portuale, previa intesa con il Comune, mentre ove l’Autorità portuale non è istituita, il piano regolatore è adottato dall’Autorità marittima, previa intesa con il Comune, il che evidenzia che Comune e Autorità Portuale sono sicuramente competenti, per quanto qui interessa, ad apprezzare lo stato delle cose da un punto di vista di previsione urbanistica di una infrastruttura portuale di significativo impatto. <br />	<br />
16 &#8211; In punto di quantificazione del danno, non vi è dubbio che l’onere di esatta quantificazione del pregiudizio subito spetti al soggetto danneggiato. Nella specie le società ricorrenti richiedono un consistente risarcimento, ammontante a complessivi € 545.327,42 articolato nel modo che segue: € 480.000,00 per predisposizione del progetto preliminare da parte del progettistica incaricato, € 38.984,48 per costi di predisposizione dei documenti allegati alla domanda, € 19.404,03 per costi del personale impiegato nella predisposizione della domanda da parte del personale dell’ufficio tecnico delle società ricorrenti, € 4.785,22 per costi del personale amministrativo per lo sviluppo del piano finanziario, € 2.153,69 per costi del personale dell’ufficio gare. <br />	<br />
In relazione alle singole poste di danno richieste parte ricorrente fornisce i seguenti profili di prova: una nota dello Studio Zacuti che quantifica in € 480.000,00 il calcolo degli onorari previsti per la redazione del progetto preliminare, calcolo che tiene conto di un importo complessivo dei lavori pari a € 138.000.000,00 e che viene affermato scontato del 12% (doc. 18); un contratto di consulenza tra le ricorrenti e il Politecnico di Milano, datato 20-28 settembre 2010 relativo alla “consulenza nel campo della simulazione del moto ondoso antistante e all’interno del costruendo porto turistico di Marina di Carrara” (doc. 19) e le relative fatture di pagamento(docc. 20 – 23); fatture della Getas Petrogeo s.r.l. del 29 ottobre 2010 relative alla &#8220;documentazione tecnica per la partecipazione gara progetto Porto di Carrara” (docc. 24- 25); fatture del geom. Villa del 20 ottobre 2010 per redazione modelli (docc. 26 e 27); fatture notarili del 22 ottobre 2010 (docc. 28 e 29); fattura di Gesta del 20 dicembre 2010 per “attività di coordinamento domanda concorrente per il Porto Turistico di marina di Carrara” (doc. 30); prospetti relativi ai costi interni agli uffici delle società ricorrenti, ufficio tecnico (docc. 32-35), ufficio finanziario (doc. 36) e ufficio gare (doc. 37).<br />	<br />
Osserva il Collegio che il risarcimento spetta per i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’azione illegittima dell’Amministrazione, giusto il combinato disposto degli artt. 2056- 1223 c.c., e quindi nella specie per i danni che le società ricorrenti abbiano provato aver subito in conseguenza del coinvolgimento da parte delle Amministrazioni procedenti in un procedimento competitivo privo di sbocco e consistenti nelle spese affrontate per la predisposizioni delle domande di partecipazione. Il risarcimento spetta per le spese quindi che si ponevano come necessarie per la predisposizione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al dpr n. 509 del 1997.<br />	<br />
Le domande di partecipazione, come specificato dagli Avvisi di Pubblicazione (docc. 2 e 3 delle ricorrenti) dovevano essere presentate ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 509 del 1997, il quale prevede la presentazione di un progetto preliminare ai sensi dell’art. 16 della legge n. 109 del 1994, così che siano definite “le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire”. Il richiamato art. 16 della legge n. 109 del 1994 parla di “relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili” e di “schemi grafici per l’individuazione della caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare”.<br />	<br />
Il Collegio è quindi chiamato a valutare le singole poste di danno richieste dalle società ricorrenti, anche alla luce del rilievo del Comune di Massa che ha evidenziato che le ricorrenti hanno presentato una domanda “recante previsioni di dettaglio ultronee rispetto al livello di progettazione richiesto (preliminare)”.<br />	<br />
La richiesta di € 480.000,00 per “prestazioni professionali per la redazione del progetto preliminare”, non può trovare accoglimento da un lato per la sua genericità (essendo fondata su una scarna nota di prestazioni professionali, che riporta solo il riferimento a dati complessivi di valutazione dell’opera, peraltro privi di riscontro in atti, che indicano un suo ammontare ad un costo complessivo di € 138.000.000,00, distinte in € 89.000,00 per opere marittime e € 49.000,00 per opere civili) dall’altro perché, guardando alla legenda degli allegati alle domande di partecipazione presentate (docc. 4 e 5) la domanda sembra invero stata dimensionata su previsioni di dettaglio non necessarie alla partecipazione alla procedura <i>de qua </i>(si indicano infatti 24 allegati tra cui una relazione tecnica meteo marina, relazione geotecnica, schemi media e bassa tensione, schemi impianti antincendio, schemi impianti idrico fognario, documentazione fotografica ecc.). Né le ricorrenti producono documentazione specifica che consenta di scorporare i costi per i contenuti minimi essenziali della domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 509 del 1997 dal resto; senza considerare che non è in alcun modo chiarito come si coordino così ingenti costi di predisposizione del progetto preliminare da parte di studio professionale esterno alla società con la richiesta di refusione delle spese per costi interni alla società, tra cui il costo di personale tecnico per 160 ore di lavoro. <br />	<br />
Egualmente non possono trovare refusione i costi per la consulenza svolta dal Politecnico di Milano e relativa e relativa alla “simulazione del moto ondoso”, non apparendo trattarsi di elemento essenziale al fine della presentazione del progetto preliminare di cui all’art. 3 del DPR n. 509 del 1997; d’altra parte il contratto di consulenza depositato pare sottoscritto dal Politecnico di Milano in data 28 settembre 2010 mentre la domanda di concorrenza è stata presentata dalle ricorrenti in data 23 settembre 2010 (cfr. ricorso pag. 6), il che induce ad escludere che quella spesa sia stata sostenuta specificamente in vista della presentazione della domanda medesima. <br />	<br />
Può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni con riferimento ai costi documentati relativi a specifiche prestazioni professionali o costi interni legati alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara in questione. Si tratta in particolare dei seguenti costi documentati: fatture nn. 93/2010 e 94/2010 della società di geologia e ingegneria Getas aventi ad oggetto “documentazione tecnica per la partecipazione gara progetto &#8220;Porto di Carrara&#8221;, per un ammontare complessivo di € 4.620,00 (docc. 24 e 25 delle ricorrenti); fatture del geom. Villa nn. 8 e 77 del 2010 per “pratiche per il rilievo plano-altimetrico dell’area e redazione mod. D1 per inserimento nel SID delle opere da eseguirsi presso l’area da destinarsi a porto turistico sita fra i Comuni di Massa e Carrara”, per un importo complessivo di € 3.369,60 (docc. 26 e 27); fatture notarili del 22 ottobre 2010, per un totale di € 615, 92 (docc. 28 e 29); fattura di Gesta del 20 dicembre 2010 per “attività di coordinamento domanda concorrente per il Porto Turistico di marina di Carrara” per € 3.189, 48 (doc. 30); prospetti relativi ai costi interni agli uffici delle società ricorrenti, ufficio tecnico per complessivi € 19.404, 03 (docc. 32-35), ufficio finanziario per € 4.785, 22 (doc. 36) e ufficio gare per € 2.153,69 (doc. 37). Il tutto per un totale complessivo di € 38.137,94.<br />	<br />
17 – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere respinta la domanda caducatoria proposta sia con il ricorso che con i motivi aggiunti e accolta invece la domanda di condanna al risarcimento del danno a carico dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, del Comune di Massa e del Comune di Carrara, nei limiti sopra indicati.<br />	<br />
18 – Stante la complessità in fatto e in diritto della fattispecie esaminata il Collegio stima equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, così dispone:<br />	<br />
&#8211; respinge le domande di annullamento di cui al ricorso e ai motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; accoglie, in parte, la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna l’Autorità Portuale di Marina di Carrara, il Comune di Massa e il Comune di Carrara, in solido tra di loro, a pagare in favore delle società ricorrenti la complessiva somma di € 38.137<br />
&#8211; compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1085/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1085</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. GuarracinoAngelino S.r.l. (Avv.ti Ferdinando Pinto, Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Seconda Università degli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla difformità delle offerte rispetto alle clausole inserite nel disciplinare di gara Contratti P.A. &#8211; Gara – Servizio di Trasporto studenti – Proposta progettuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida, <i>est.</i> F. Guarracino<br />Angelino S.r.l. (Avv.ti Ferdinando Pinto, Giulio Renditisio e Rosa Persico) c. Seconda Università degli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla difformità delle offerte rispetto alle clausole inserite nel disciplinare di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. &#8211; Gara – Servizio di Trasporto studenti – Proposta progettuale – Previsioni del disciplinare di gara – Difformità – Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto studenti adottato dalla stazione appaltante nei confronti di un concorrente che, in violazione di una clausola contenuta nel disciplinare di gara, abbia omesso di indicare nella propria proposta progettuale il piano di carico degli studenti, in quanto, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del disciplinare di gara, l&#8217;Amministrazione è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di una valutazione discrezionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /> <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</i></b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 338 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Angelino S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. Lorenzo Angelino, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Ferdinando Pinto e dagli avv. Giulio Renditisio e Rosa Persico, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del prof. Avv. Erik Furno in Napoli, via Cesario Console, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Seconda Università degli Studi di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ex lege domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della nota n. 43975/2010 di comunicazione della determinazione di non aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di trasposto studenti presso i poli della Seconda Università degli Studi di Napoli nel territorio di Caserta e provincia; e di ogni altro atto connesso e conseguente</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in esame la ditta Angelino s.r.l., unica concorrente ad una gara indetta dalla S.U.N., con d.r. n. 1945 del 10 settembre 2010, per l’affidamento, mediante procedura aperta e col sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di trasporto studenti presso i Poli dell’università medesima nel territorio di Caserta e provincia per la durata di anni due, ha impugnato il provvedimento col quale la stazione appaltante ha determinato di non procedere all’aggiudicazione della gara per la inidoneità dell’offerta tecnica presentata.<br />	<br />
L’amministrazione intimata ha resistito in giudizio con memoria, cui ha replicato parte ricorrente.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, ricorrendone le condizioni, il ricorso è stato posto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata.<br />	<br />
La motivazione del provvedimento impugnato è duplice, facendo riferimento sia al mancato rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara, che alla inidoneità dell’offerta.<br />	<br />
All’esito dell’esame della proposta tecnica della ricorrente, la commissione di gara (verbale di gara n. 3 della seduta riservata del 18 novembre 2010) aveva infatti concluso, da un lato, che questa non era conforme a quanto richiesto dalla lex specialis, poiché «contrariamente a quanto previsto dal punto B1, lett. a) del disciplinare di gara, nell’offerta tecnica non sono stati indicati i piani di carico elemento essenziale ai fini della valutazione e dell’analisi della fattibilità dell’offerta», e, dall’altro, che l’offerta medesima (sotto diversi profili analiticamente individuati) «non è idonea a soddisfare le esigenze che la stazione appaltante intende perseguire con un servizio di trasporto dedicato agli studenti».<br />	<br />
La ricorrente, con sei motivi di impugnazione, ha contestato le conclusioni della commissione di gara, producendo, a suffragio delle proprie tesi difensive, una perizia tecnica.<br />	<br />
Sennonché, il primo ed autonomo motivo di esclusione non appare superato dalle contestazioni ivi articolate.<br />	<br />
Il disciplinare di gara, a pag. 7, punto B1 lett. a), prescrive che l’offerta economica si compone anche di un progetto relativo alla organizzazione del servizio (per il quale assegnare sino ad un massimo di 41 punti sui 60 a disposizione per l’offerta tecnica, su punti totali 100) contenente «la descrizione delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio: percorsi/tratte, piani di carico, orari indicativi di carico e scarico nei punti di raccolta stabiliti dal concorrente, fermate, n.autobus, n.corse».<br />	<br />
La previsione del disciplinare non risulta, tuttavia, osservata, non avendo la ditta Angelino incluso nella offerta tecnica, come invece espressamente richiesto quale elemento integrante della stessa, il piano di carico degli studenti.<br />	<br />
A fronte della espressa e limpida prescrizione del disciplinare, non può valere opinare, come invece fa la ricorrente, che la produzione dei piani di carico potesse essere sostituita dalla indicazione della potenzialità di carico di passeggeri sulle diverse linee, espressa in termini di posti offerti, e dall’insieme degli altri dati contenuti nelle tabelle dell’offerta, né prospettare che la omissione dei piani di carico potesse addebitarsi alla mancanza di disponibilità dei dati necessari per la loro definizione tecnica o, ancora, ragionare inferenzialmente dai requisiti di servizio.<br />	<br />
Ed invero, una volta non contestata la legittimità della previsione della legge di gara che imponeva la formulazione dell’offerta tecnica nei termini predetti, rimane dirimente il fatto che tale previsione non sia stata rispettata.<br />	<br />
Inoltre, sostenendo che la commissione dovesse supplire alla mancanza attraverso una autonoma ricostruzione dei dati contenuti nell’offerta tecnica (nel ricorso si richiamano i §§ 1.2, 4.4, 4.5 e 4.6 dell’offerta tecnica, corrispondenti, il primo, a una descrizione generale della soluzione di trasporto proposta e, gli altri, alle tabelle orarie dei servizi navetta e dei collegamenti), dagli esiti opinabili, si finisce per disattendere non soltanto la lettera, ma lo scopo della previsione del disciplinare, che persegue la più immediata, chiara ed esatta percezione della proposta negoziale promanante dalla impresa concorrente.<br />	<br />
Per tali ragioni il ricorso va respinto, siccome infondato.<br />	<br />
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 338/2011), lo respinge. &#8212;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1085/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1085</a></p>
<p>Pres. Corrado Allegretta – Est.Doris Durante Lombardi Ecologia s.r.l. (avv. G. Mariani) c. Comune di Pulsano (avv. A. Fortunato). sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo alla controversia avente ad oggetto la revisione prezzi in un contratto di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 1. Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Corrado Allegretta – <i>Est.</i>Doris Durante<br />  Lombardi Ecologia s.r.l. (avv. G. Mariani) c.<br /> Comune di Pulsano (avv. A. Fortunato).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguardo alla controversia avente ad oggetto la revisione prezzi in un contratto di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Competenza e giurisdizione – Revisione prezzi – Art.244 comma 3, d.lg. n.163 del 2006 – Contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Revisione prezzi – Domanda – Termine decadenziale – Previsione contrattuale – E’ contraria all’art.6, l. n.537 del 1993. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Revisione prezzi – Art.6, l. n.537 del 1993 – Norma imperativa – Disposizioni negoziali contrastanti – Nullità e sostituite ex art.1339, c.c..	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Revisione prezzi – Art.6, l. n.537 del 1993 – Compenso – Interessi ex d.lg. n.231 del 2002 – Sono dovuti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di revisione prezzi, il campo di applicazione dell’art. 244 comma 3, d.lg.  12 aprile 2006 n.163, si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sicché per effetto di questa norma, non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in un’ipotesi legale di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si estende anche alle controversie relative al quantum.	</p>
<p>2. In tema di revisione prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, non è conforme all’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, la previsione di un termine decadenziale di natura contrattuale per richiedere la revisione prezzi, in quanto tale clausola avrebbe l’effetto equivalente di modificare la previsione legale, pregiudicando l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni; pertanto, la previsione di un termine entro il quale presentare la domanda revisionale, al più, può valere ai fini della decorrenza degli interessi e dell’eventuale prescrizione, ma non può comportare una decadenza che, ove ammessa, finirebbe per eludere la disciplina legale, pregiudicando l’interesse pubblico.	</p>
<p>3. In tema di revisione prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, l’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente (la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte), sicché le disposizioni negoziali contrastanti con essa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419, c.c., ma sostituite de iure, ex art. 1339, c.c.., dalla disciplina imperativa di legge.	</p>
<p>4. In tema di revisione prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il compenso revisionale riconosciuto ai sensi dell’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, costituisce debito di valuta ed è, pertanto, soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell&#8217;ambito di applicazione del d.lg.  9 ottobre 2002 n. 231, di &#8220;Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  01085/2010  REG.SEN.<br />	<br />
N. 00414/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 414 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Lombardi Ecologia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 21; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Pulsano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Fortunato, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele 57; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la revisione del canone, maturata ogni anno rispetto all’anno precedente, nonché il conseguente aggiornamento annuale del canone mensile, con decorrenza dalla data dell’offerta, 23 aprile 1998, e fino al soddisfo, oltre interessi legali sugli importi revisionali maturati anno per anno, in forza dell’art. 9 del contratto di appalto rep. n. 12 del 2 novembre 1998, stipulato con il Comune di Pulsano, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene urbana e dei servizi complementari; </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per la dichiarazione di nullità,<br />	<br />
dell’art. 9 del contratto di appalto, nelle parti specificate in ricorso;<br />	<br />
dell’art. 9 del capitolato speciale di appalto del servizio di igiene urbana, nelle parti specificate in ricorso;<br />	<br />
per l’accertamento,<br />	<br />
del diritto della ricorrente di ottenere dal Comune di Pulsano tutti gli importi dovuti a titolo di revisione prezzi ed aggiornamento annuale del canone, oltre interessi legali sugli importi annualmente maturati;<br />	<br />
per la condanna del Comune di Pulsano al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme dovute a titolo di revisione prezzi maturata per ciascun anno, nonché a titolo di aggiornamento del canone sulla base degli importi revisionali, oltre interessi legali sulle somme maturate e dovute anno per anno;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pulsano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Doris Durante;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009, per le parti, i difensori avv. Giuseppe Mariani e, su delega dell&#8217;avv. Antonio Fortunato, l’avv. Maria Serena Metta;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 28 febbraio 2008, la Lombardi Ecologia s.r.l. chiede l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi relativamente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, igiene urbana e servizi accessori, svolto in favore del Comune di Pulsano dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2007 in forza di contratto a rogito del segretario comunale, repertorio n. 2 del 2 novembre 1998, prorogato fino al 30 giugno 2008 con deliberazione del commissario straordinario n. 130 del 4 dicembre 2007.<br />	<br />
Premette che il contratto del 2 novembre 1998, il cui corrispettivo annuo era di lire 1.429.000.000 oltre i.v.a., venne integrato da un contratto aggiuntivo (atto repertorio n. 20 del 30 giugno 1998), con il quale vennero affidati gli ulteriori servizi di spazzamento delle vie del centro abitato ed il servizio di pulizia degli arenili per un corrispettivo aggiuntivo annuo di lire 180.000.000 oltre i.v.a..<br />	<br />
Il contratto, all’art. 9, disciplinava la revisione dei prezzi in conformità all’analoga previsione dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, prevedendo che “<i>il canone d’appalto sarà revisionato a richiesta di una delle parti contraenti soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni: a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d’opera del personale con riferimento alla data dell’offerta; b) aumento o diminuzione dei costi di esercizio degli automezzi con riferimento alla data dell’offerta; c) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell’offerta. Salvo quanto disposto dal 6°comma dell’art. 44 della legge n. 724 del 1994, in mancanza della pubblicazione dei dati ISTAT in esso previsti, la revisione del canone per le cause di cui al punto a) dovrà essere riferita alle variazioni subite a causa di rinnovi del contratto collettivo nazionale del lavoro. La revisione di cui al punto b) dovrà risultare dai numeri indici generali dei prezzi ISTAT alla voce “Prezzi al consumo – trasporto e comunicazioni</i>”.<br />	<br />
Il contratto prevedeva, altresì, che la revisione del canone fosse subordinata alla richiesta “..<i>da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare per la percentuale di variazione intervenuta sui costi complessivi di ciascun esercizio indicati nell’offerta, dedotto il 10% quale alea contrattuale… solo la prima volta dopo l’aggiudicazione dell’appalto</i>”, anche in applicazione dell’art. 1664 del codice civile, richiamato dal medesimo articolo.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che il Comune di Pulsano, a fronte delle annuali e continue richieste di revisionare il prezzo di appalto, riconosceva somme notevolmente inferiori a quelle spettanti in base al contratto e che in base alla previsione di cui all’art. 9 del contratto d’appalto vanno riconosciuti i compensi revisionali dovuti per effetto della variazione degli aggregati di costo, oltre che per effetto della cessazione del benefici triennali di cui alla l. n. 407 del 1990 per gli oneri contributivi per il personale.<br />	<br />
Precisa, quindi, gli elementi da considerare ai fini del calcolo revisionale, rappresentando all’uopo:<br />	<br />
di essere risultata vincitrice della gara per il prezzo di lire 1.682.318.000 (offerta del 23 aprile 1998) e che, dopo l’aggiudicazione, il canone su richiesta dell’amministrazione, fu ridotto al minor importo annuale di lire 1.429.000.000, oltre i.v.a.;<br />	<br />
che in offerta si era espressamente precisato che il personale sarebbe stato assunto tra i disoccupati onde accedere ai benefici di cui all’art. 8 comma 9 della l. n. 407 del 1990 e che nel momento in cui tali agevolazioni non sarebbero state più concesse il canone avrebbe dovuto essere aggiornato;<br />	<br />
che l’offerta era composta, quanto a lire 384.923.170 per onere annuo per l’impiego di personale al netto delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9 della l. n. 407 del 1990, quanto a lire 335.904.200 per onere annuo per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature, quanto a lire 396.800.000 per onere annuo di trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi, quanto a lire 62.550.000 per onere annuo di impiego dei materiali di consumo ed oneri vari; il tutto per l’importo complessivo di lire 1.181.182.300, al quale aggiungere le spese generali nella misura del 10% e, sulla sommatoria, l’utile d’impresa e tasse per il 10%; il tutto per un prezzo complessivo su base annua di lire 1.429.000.000 oltre i.v.a.;<br />	<br />
che a decorrere dal 1°luglio 2001, per scadenza del triennio, venuti meno i benefici contributivi di cui alla legge n. 407 del 1990, il costo del personale ebbe un incremento in termini assoluti di lire 880.778.266 e che, aggiunti a tale incremento la corrispondente quota di spese generali e l’utile d’impresa nella misura del 10% pari a lire 98.885.609, la quota parte di prezzo corrispondente agli oneri per il costo del personale a decorrere dal 1°luglio 2001 fu di lire 1.065.741.701 e che a decorrere dall’8 gennaio 2003 il Comune assunse direttamente l’onere per il conferimento in discarica con stralcio dal canone annuo della quota di smaltimento indicata nell’offerta pari a lire 374.880.000.<br />	<br />
La ricorrente calcola, quindi, in maniera analitica, anno per anno, il compenso revisionale spettante in base al contratto e determina in lire 954.560.752 pari a euro 492.989,00 la somma totale spettante per revisione maturata fino a dicembre 2006.<br />	<br />
Chiede, in conseguenza, la condanna del Comune di Pulsano al pagamento della suddetta somma oltre gli interessi moratori nella misura legale maturati dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è maturato ciascun importo revisionale fino al soddisfo, oltre le ulteriori somme relative all’anno 2007 e ai mesi di servizio del 2008.<br />	<br />
In diritto, sostiene che la questione rientra nella giurisdizione di questo Tribunale e che, rilevata e dichiarata la parziale nullità delle clausole contrattuali relativamente all’alea del 10% ed alla previsione del termine di decadenza della richiesta di revisione prezzi, il calcolo revisionale debba seguire il meccanismo contrattualmente determinato dalle parti sostanzialmente conforme all’art. 44 della l. 724 del 1994, e cioè tenendo conto, per la ricognizione dei dati utili per la revisione prezzi, delle variazioni ISTAT relative ai quattro distinti aggregati di costo di fattori produttivi: quello relativo alla manodopera, quello relativo al costo di esercizio degli automezzi, quello relativo al costo dei materiali di consumo e quello relativo al costo di smaltimento dei rifiuti e relative tasse.<br />	<br />
Sostiene che tale sistema consente un calcolo rispondente a canoni di giustizia e ragionevolezza, tanto più che il sistema di rilevazione ed elaborazione dell’ISTAT con riferimento ai principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, contenuta nell’originaria previsione legislativa e il sistema introdotto dal d. lgv. n. 163 del 2006, che demanda la rilevazione alle determinazioni della sezione centrale dell’Osservatorio sui contratti pubblici, non hanno avuto concreta attuazione.<br />	<br />
In conclusione, chiede che, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relativamente all’alea del 10% e alla decadenza del diritto non esercitato entro il 31 dicembre di ciascuna anno solare, il Tribunale:<br />	<br />
&#8211; accerti il diritto, in virtù dell’art. 9 del contratto di appalto intercorso tra le parti, alla revisione del canone annuo con riferimento al prezzo indicato nell’offerta del 23 aprile 1998, secondo il meccanismo di calcolo ivi disciplinato e sviluppato<br />
&#8211; dichiari che la revisione del canone annuale deve essere effettuata assumendo le rilevazioni ISTAT riferite agli indici delle retribuzioni contrattuali per il personale dipendente da imprese che svolgono il servizio di smaltimento dei rifiuti, in materi<br />
&#8211; dichiari che la revisione del canone di appalto dovuta consta sia degli importi revisionali per il periodo annualmente considerato già trascorso, sia il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio successivo fino al 31 dicembre di ciascun anno, dell’aggi<br />
&#8211; dichiari che, sulle somme maturate annualmente, competono gli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre sulle maggiorazioni dovute mensilmente a titolo di aggiornamento del canone, sono dovuti interessi legali fino al sodd<br />
&#8211; e condanni il Comune al pagamento delle somme dovute per i predetti titoli.<br />	<br />
In via gradata, chiede che il Tribunale affermi l’obbligo del Comune di Pulsano al riconoscimento della revisione prezzi e degli aggiornamenti revisionali nei sensi di cui in ricorso.<br />	<br />
Il Comune di Pulsano, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, l’inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente impugnato i provvedimenti adottati dall’amministrazione in sede di revisione prezzi e nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso e l’erroneità dei calcoli revisionali basati su dati non provati.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009, il ricorso è stato assegnato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La difesa del Comune di Pulsano eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.<br />	<br />
Afferma che la causa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, richiamando a sostegno della tesi la risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di contratti di lavori pubblici secondo la quale il criterio di riparto della giurisdizione in materia di revisione del prezzo d’appalto, sarebbe ancorato alla qualificazione della situazione soggettiva dell’appaltatore, che sarebbe tutelabile davanti al giudice amministrativo per quanto attiene all’<i>an</i> e davanti al giudice ordinario per quanto attiene al <i>quantum</i>.<br />	<br />
L’eccezione va respinta.<br />	<br />
Al riguardo va osservato che relativamente ai contratti di appalto di pubblici servizi, di natura periodica o continuativa, la giurisdizione in ordine alle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo appartiene al giudice amministrativo per espressa previsione dell’art. 244, comma 3, del d. lgv. n. 163 del 2006 e in forza dell’art. 44, comma 19 della l. n. 724 del 1994 e la giurisdizione si estende al relativo provvedimento applicativo.<br />	<br />
In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. un., ordinanza 15 giugno 2009, n. 13892; 17 aprile 2009, n. 9152; sentenza 8 ottobre 2008, n. 24785) che il Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, Cons. Stato, n. 817 e n. 818 del 2009).<br />	<br />
Conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, va affermato che stante l’ampia formulazione dell’art. 244, comma 3, del d. lgv. n. 163 del 2006, il suo campo di applicazione si estende anche al contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sicché per effetto di questa norma, non si potrà più discorrere di giurisdizione generale di legittimità, versandosi in un’ipotesi legale di giurisdizione esclusiva, afferente alla particolare materia della revisione prezzi. La lettera dell’art. 244 depone per l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo anche per le controversie relative al <i>quantum</i>, così richiamando il momento della quantificazione della revisione che quindi viene attratto nell’orbita della giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
In conclusione, va affermata la giurisdizione di questo giudice.<br />	<br />
Va respinta, perché infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune in relazione alla circostanza che la ricorrente non avrebbe impugnato tempestivamente i provvedimenti di liquidazione della revisione prezzi nel tempo adottati.<br />	<br />
Deve, al riguardo, osservarsi che l’obbligo della revisione prezzi trova fondamento nella prescrizione dell’art. 6 della l. n. 537 del 1993 come sostituito dall’art. 44 della l. n. 724 del 1994, applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i>, e nell’analoga disposizione del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Tali disposizioni costituiscono norme imperative che si inseriscono automaticamente e prevalgono sulla regolamentazione pattizia della materia, sicché non è ipotizzabile preclusione alcuna alla rivendicazione di diritti che trovano titolo e regolamentazione nella legge.<br />	<br />
Sotto altro profilo, la natura di diritto soggettivo della revisione prezzi e la natura paritetica degli atti adottati dal Comune in materia escludono che possano trovare ingresso le regole della tempestiva impugnazione propria degli atti autoritativi e che possa presumersi una sorta di acquiescenza dell’interessato che non abbia tempestivamente impugnato gli atti di liquidazione della revisione prezzi adottati dall’amministrazione.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito.<br />	<br />
Circa la dedotta nullità delle clausole contrattuali (art. 9, secondo comma, del contratto d’appalto, nella parte in cui subordina il riconoscimento della revisione alla richiesta “..<i>da presentarsi a pena di decadenza entro il 31 dicembre di ciascun anno solare per la percentuale di variazione intervenuta sui costi complessivi di esercizio indicati nell’offerta dedotto il 10% quale alea contrattuale. Tale detrazione avverrà solo la prima volta dopo l’aggiudicazione</i>” e dell’identica previsione dell’art. 9, comma quarto, del capitolato speciale d’appalto, tali clausole, contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune di Pulsano, seppure conformi alla disciplina privatistica degli appalti, non sono applicabili alla materia dei contratti pubblici di appalto, sicché devono ritenersi inefficaci.<br />	<br />
Al riguardo deve osservarsi che la norma di cui all’art. 115 del codice dei contratti pubblici e così la precedente norma di cui all’art. 44, co. 4, della l. n. 724 del 1994 non si limitano a stabilire, genericamente, la necessità di prevedere una clausola revisionale, ma fissano anche i criteri che devono essere inderogabilmente osservati per un corretto adeguamento del corrispettivo.<br />	<br />
Ne consegue che non è conforme alla legislazione in materia la disciplina contrattuale che rinvia all’art. 1664 del codice civile e pone a carico dell’appaltatore le variazioni dei prezzi ricadenti entro la pattuita alea contrattuale del 10% (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, n. 6709 del 2009).<br />	<br />
Non è, del pari, conforme alla legislazione vigente, la previsione di un termine decadenziale di natura contrattuale per richiedere la revisione prezzi, in quanto tale clausola avrebbe l’effetto equivalente di modificare la previsione legale, pregiudicando l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.<br />	<br />
La previsione di un termine entro il quale presentare la domanda revisionale, al più, può valere ai fini della decorrenza degli interessi e dell’eventuale prescrizione, ma non può comportare una decadenza che, ove ammessa, finirebbe per eludere la disciplina legale, pregiudicando l’interesse pubblico.<br />	<br />
Va rammentato che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 537/1993, come novellato dall’art. 44 della legge n. 724/94, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati fissati con la medesima normativa.<br />	<br />
In questa prospettiva, l’adeguamento del compenso alle variazioni dei prezzi non può essere circoscritto sul piano oggettivo.<br />	<br />
Il riferimento normativo alla clausola di revisione non attribuisce margini cosi ampi di libertà negoziale alle parti, ma solo impone di tradurre sul piano contrattuale l’obbligo legale, definendo anche alcune delle essenziali tappe dell’<i>iter</i> volto all’adeguamento del corrispettivo.<br />	<br />
Ciò posto, considerato che l’art. 6 della legge n. 537/1993 è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente (la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte), ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., ma sostituite <i>de iure</i>, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge.<br />	<br />
Nel caso, quindi, la disciplina legale in materia di revisione prezzi si inserisce automaticamente e prevale sulla previsione pattizia, assunta in contratto.<br />	<br />
Ne consegue, per effetto dell’anzidetto meccanismo, che alla ricorrente, spetta la revisione dei prezzi contrattuali a partire dal secondo anno di durata del contratto, secondo la disciplina legale.<br />	<br />
Quanto ai criteri per il calcolo revisionale, essi non possono che essere quelli di legge, tenuto peraltro conto che, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istat dei dati relativi all’andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione dei prezzi di appalto deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI) pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto.<br />	<br />
Infatti, la disciplina legale, dettata dall&#8217;articolo 6, commi 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed attualmente dall’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l&#8217;elaborazione, da parte dell&#8217;Istat di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, con la conseguenza che la lacuna va colmata mediante il ricorso all&#8217;indice F.O.I., con la precisazione, tuttavia, che l&#8217;utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall&#8217;impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2002 n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3373).<br />	<br />
Quanto premesso impone di dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del corrispettivo dell&#8217;appalto sulla base del cd. indice F.O.I., come sopra indicato, a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto, facendo obbligo all’Amministrazione di procedere alla determinazione ed alla conseguente corresponsione degli importi dovuti per il predetto titolo, rinviando alle ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione la quantificazione dell&#8217;importo relativo. <br />	<br />
Naturalmente, poiché la revisione prezzi riguarda esclusivamente la decorrenza contrattuale del rapporto, i dati sui quali calcolarla sono quelli contrattuali e non può aversi riguardo al prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara d’appalto.<br />	<br />
Ugualmente, ai fini revisionali, non assume rilevanza la variazione del costo della manodopera per scadenza dei benefici di legge, la cui incidenza non può che essere oggetto di valutazione nella formulazione dell’offerta.<br />	<br />
Va, precisato, al riguardo, che l&#8217;istituto della revisione prezzi nei contratti pubblici tutela solo in via mediata l&#8217;interesse dell&#8217;impresa a non subire l&#8217;alterazione dell&#8217;equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l&#8217;arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997; Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2786; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 aprile 2007 n. 1047; 14 agosto 2008 n. 1970; 25 novembre 2008 n. 2666; 7 luglio 2009 n. 1751).<br />	<br />
Per ciò che riguarda gli accessori di legge, va precisato che il compenso revisionale costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell&#8217;ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di &#8220;Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni&#8221;.<br />	<br />
Quanto alla decorrenza degli interessi, operando la revisione con cadenza annuale che si collega alla esatta determinazione dei compensi contrattuali, i quali, a loro volta, devono essere corrisposti annualmente, secondo le espresse previsioni del capitolato d’appalto, il termine può essere stabilito, a norma dell’articolo 1183 del codice civile, alla scadenza dell’anno successivo all’esercizio cui la revisione si riferisce.<br />	<br />
Il ricorso va, quindi, accolto nei limiti e nei sensi esposti.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione prima, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, dichiara il diritto della società ricorrente ad ottenere la revisione del corrispettivo dell&#8217;appalto nei termini e modi di cui in motivazione, rinviando alle ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione la quantificazione dell&#8217;importo relativo e con l&#8217;applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-1085/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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