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	<title>1083 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1083 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1083</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. E. Di Santo Est. Sentieri Soc. Coop. Onlus (Avv. M. Giovannelli) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Astorri e P. Tognini) sul termine applicabile e relativa decorrenza al giudizio avente ad oggetto la gratuità o meno di un intervento edilizio Giustizia amministrativa – Giudizio avente ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. E. Di Santo Est.<br /> Sentieri Soc. Coop. Onlus (Avv. M. Giovannelli) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Astorri e P. Tognini)</span></p>
<hr />
<p>sul termine applicabile e relativa decorrenza al giudizio avente ad oggetto la gratuità o meno di un intervento edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio avente ad oggetto la gratuità o meno dell’intervento edilizio – Termine decadenziale di 60 gg – Applicabilità &#8211; Decorrenza – Dalla conferma dell’onerosità dell’intervento &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio avente ad oggetto la gratuità dell’intervento edilizio non concerne una pretesa di diritto soggettivo, come tale azionabile nel termine di prescrizione decennale, bensì una posizione di interesse legittimo che la parte interessata ha l’onere di azionare nell’ordinario termine di decadenza. In particolare, è stato precisato che quando l’impugnazione ha ad oggetto, non tanto la corretta determinazione del quantum del contributo (e dunque la giusta applicazione in concreto di parametri numerici prefissati) ma la stessa qualificazione dell’intervento edilizio ai fini del suo inquadramento fra quelli esenti o meno da contribuzione, e tale qualificazione sia operata a monte in un atto avente contenuto regolamentare e generale oppure in una convenzione urbanistica stipulata fra Comune e privati, cui poi fa seguito il rilascio dei relativi permessi di costruire, la posizione vantata dal privato è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e come tale va azionata avanti al GA nell’ordinario termine di decadenza che nella specie decorreva, al più tardi, dalla data di ricezione della nota con cui il dirigente del servizio edilizia, in riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente, ha confermato l’onerosità dell’intervento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01083/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02031/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2031 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Sentieri Soc. Coop. Onlus</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Giovannelli, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Firenze, lungarno degli Acciaiuoli n. 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Prato</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaello Astorri e Paola Tognini, ed elettivamente domiciliato presso il primo in Firenze, via del Corso n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’illegittimità del contributo di concessione determinato in complessivi € 60.965,29 in relazione alla concessione edilizia richiesta il 3.7.2002 (PG 41915) avente ad oggetto <i>“Costruzione di edificio per servizi di assistenza sociale e sanitaria” </i>ed alla relativa variante in corso d’opera del 16.4.2009;<br />	<br />
per il conseguente annullamento<br />	<br />
&#8211; della concessione edilizia richiesta il 3.7.2002 (PG 41915), nella parte in cui determina gli oneri di concessione in complessivi € 60.965,29; <br />	<br />
&#8211; della variante in corso d’opera del 16.4.2009, nella parte in cui conferma il contributo dovuto nella misura determinata in relazione all’originaria concessione; nonché<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti, quali, in particolare, della nota del Dirigente del Servizio Gestione Attività Edilizia del Comune di Prato del 29.6.2009 (P.G. 83379/BC), che conferma la debenza da parte della rico<br />
per la declaratoria<br />	<br />
della gratuità degli interventi assentiti con concessione edilizia richiesta il 3.7.2002 (P.G. 41915) e relativa variante in corso d’opera del 16.4.2009, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 23, comma primo, della L.R.T. 14.10.1999, n. 52, di cui all’art. 124, comma primo, lett. b), della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, nonché di cui all’Allegato Y al Regolamento Edilizio del Comune di Prato; nonché<br />	<br />
per la conseguente condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione Comunale di Prato alla restituzione alle società ricorrente delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori D. Lastraioli delegata da M. Giovannelli e E. Bartalesi delegata da P. Tognini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con istanza del 3 luglio 2002 (PE 1968/02) i Sig.ri Mattei Giovandomenico e Panerai Silvio avanzavano al Comune di Prato domanda volta al rilascio di una concessione edilizia avente ad oggetto la realizzazione, in via Botticelli, di un nuovo edificio da destinare a servizi sanitari/assistenziali in conformità al Regolamento Urbanistico comunale che imprimeva all’area <i>de qua</i> destinazione <<Sa>><i>“servizi di assistenza sociale e sanitaria; centri si assistenza, case di riposo, residenze protette, campi per famiglie nomadi”</i> .<br />	<br />
Unitamente all’istanza, i richiedenti producevano anche il calcolo delle superfici necessarie alla determinazione del contributo di costruzione che poi si auto liquidavano.<br />	<br />
Con propria nota del 5 febbraio 2004, il dirigente del servizio istanze edilizie comunicava ai richiedenti il positivo esito dell’istruttoria e il parere favorevole della Commissione edilizia, subordinando il rilascio del titolo a tutta una serie di adempimenti e, segnatamente, alla prestazione di una garanzia finanziaria di € 16.100,00, alla produzione di un atto d’obbligo per la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo e al pagamento del contributo di costruzione così come auto liquidato dai richiedenti. <br />	<br />
Ai sensi dell’art.30 comma 7 del Regolamento Urbanistico comunale, il rilascio della concessione edilizia veniva altresì subordinato alla stipula di una convenzione con l’amministrazione, volta a garantire l’uso pubblico dell’intervento. <br />	<br />
Con tale convenzione, poi effettivamente stipulata con scrittura privata autenticata del 6 settembre 2004, i privati si impegnavano a destinare l’edificio all’uso indicato in concessione e dunque a usarlo in conformità alle previsioni di PRG.<br />	<br />
L’11 novembre 2004, il dirigente dell’edilizia rilasciava poi ai richiedenti la concessione edilizia PE 1968/2002 – ricevuta dai medesimi il 6 dicembre 2004 &#8211; quantificandone il relativo contributo di costruzione in € 14.622,71 per l’urbanizzazione primaria, € 13.100,73 per quella secondaria ed € 33.241,85 per il costo di costruzione.<br />	<br />
Nel 2007, a lavori edili in corso di esecuzione, i Sig.ri Panerai e Mattei promettevano l’immobile in vendita alla Sentieri, società cooperativa Onlus, odierna ricorrente, la quale, in data 11 giugno 2007, presentava al Comune una richiesta di variante in corso d’opera avente ad oggetto, oltre a piccole modifiche murarie, il cambio di destinazione d’uso dell’erigenda costruzione da “Sa” <<servizi per l’assistenza socio – sanitaria>> a “Sb” <<servizi per l’istruzione di base>>; il tutto al fine di realizzare, in luogo della struttura sanitaria progettata, un asilo nido e una scuola d’infanzia. <br />	<br />
Trattandosi di destinazione pur sempre pubblica, ma comunque diversa da quella prevista dal PRG, la variante veniva sottoposta alla approvazione delle competenti commissioni consiliari e, quindi, a quella del consiglio comunale che, con deliberazione n. 23 del 26 marzo 2009, assentiva, ai sensi dell’art.30, comma 9, del RU del Comune di Prato, la deroga al PRG ai fini del rilascio del permesso di costruire in variante in corso d’opera. <br />	<br />
Seguiva, su richiesta del dirigente del servizio istanze edilizie la stipula, in data 1° aprile 2009, di una integrazione alla convenzione urbanistica del 2004 volta a regolare l’uso della struttura in base alla nuova destinazione impressa all’edificio, e, in virtù di tale integrazione, la società Sentieri si impegnava a destinare e mantenere la struttura all’uso indicato nel titolo edilizio.<br />	<br />
Infine, completata l’istruttoria, il dirigente, con proprio atto del 9 aprile 2009, ricevuto dall’odierna ricorrente il 6 maggio successivo, rilasciava l’autorizzazione in variante senza modificare il regime della contribuzione edilizia già determinato con la concessione del 2004.<br />	<br />
Una volta ritirato il titolo in variante, e in particolare con istanza del 12 maggio 2009 la soc. coop. Sentieri Onlus, tramite il proprio legale, chiedeva al Comune di accertare e dichiarare la gratuità dell’intervento edilizio e conseguentemente il rimborso delle somme fino a quel momento pagate a tale titolo. <br />	<br />
Il dirigente del servizio edilizia, con propria nota del 29 giugno 2009, riscontrava tale richiesta confermando però l’onerosità dell’intervento. <br />	<br />
Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 12 novembre 2009, la soc. coop. Sentieri Onlus ha dunque adito il giudice amministrativo al fine di veder, in primo luogo, annullate le determinazioni assunte dal Comune in ordine al contributo edilizio, in secondo luogo, accertato il proprio diritto all’esenzione totale dal contributo, e infine ottenere la condanna del Comune alla restituzione delle somme già pagate a tale titolo, oltre rivalutazione e interessi.<br />	<br />
La società ricorrente, con il proprio unico motivo di gravame, sostiene che l’intervento assentito (che, come detto, consiste in un edificio da destinare a asilo nido e scuola materna) sia esente dal contributo di costruzione ricorrendone tutti i requisiti stabiliti dalla legge, sia nazionale che regionale; in particolare sussisterebbe sia il requisito oggettivo, trattandosi di un’opera di interesse pubblico, peraltro rientrante nel novero delle opere di urbanizzazione, sia quello soggettivo, essendo la ricorrente una Onlus, come tale priva di fine lucrativo e dunque equiparabile a tutti gli effetti ai soggetti e enti istituzionalmente competenti a realizzare opere pubbliche. Risulterebbe inoltre assolto anche l’ulteriore requisito previsto nella legge regionale, e cioè la stipula di una convenzione con il Comune atta a assicurare l’interesse pubblico.<br />	<br />
2. Il ricorso, così come eccepito dall’amministrazione comunale resistente, è tardivo. <br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito – secondo un orientamento pienamente condiviso dal Collegio &#8211; che il giudizio avente ad oggetto la gratuità dell’intervento edilizio non concerne una pretesa di diritto soggettivo, come tale azionabile nel termine di prescrizione decennale, bensì una posizione di interesse legittimo che la parte interessata ha l’onere di azionare nell’ordinario termine di decadenza. <br />	<br />
In particolare, è stato precisato che quando l’impugnazione ha ad oggetto, non tanto la corretta determinazione del quantum del contributo (e dunque la giusta applicazione in concreto di parametri numerici prefissati) ma la stessa qualificazione dell’intervento edilizio ai fini del suo inquadramento fra quelli esenti o meno da contribuzione, e tale qualificazione sia operata a monte in un atto avente contenuto regolamentare e generale oppure in una convenzione urbanistica stipulata fra Comune e privati, cui poi fa seguito il rilascio dei relativi permessi di costruire, la posizione vantata dal privato è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo e come tale va azionata avanti al GA nell’ordinario termine di decadenza (cfr., Cons. di Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1334; 3 maggio 2006, n. 2463; 27 settembre 2004, n. 6281). <br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, quel che si contesta all’amministrazione comunale non è certo l’aver errato nel calcolare il contributo (ed avere, ad esempio, assoggettato a pagamento superfici maggiori di quelle risultanti dal progetto o aver utilizzato parametri numerici sbagliati) ma l’aver ritenuto oneroso un determinato intervento che la ricorrente sostiene avrebbe dovuto essere gratuito. <br />	<br />
Quel che si contesta dunque non è la corretta quantificazione del contributo di costruzione, ma la qualificazione dell’intervento edilizio fra quelli onerosi anziché fra quelli gratuiti. <br />	<br />
Tale scelta peraltro è stata palesata e accettata dalla stessa ricorrente – e prima di lei dai suoi danti causa – con la stipula della convenzione del 2004 e del 2009, in cui è espressamente precisato che l’intervento è soggetto contribuzione. <br />	<br />
Ai fini della sua tempestività, il ricorso avrebbe pertanto dovuto essere proposto nei sessanta giorni successivi alla ricezione del titolo originario avvenuta il 6 dicembre 2004, o tutt’al più, entro sessanta giorni dal 6 maggio 2009, data di ricezione della variante in corso d’opera rilasciata su richiesta della coop. Sentieri il 9 aprile 2009, oppure, a tutto concedere, entro sessanta giorni dalla data di ricezione (30 giugno 2009) della nota del 29 giugno 2009, con cui il dirigente del servizio edilizia, in riscontro alla richiesta avanzata dalla ricorrente il 12 maggio 2009, ha confermato l’onerosità dell’intervento.<br />	<br />
Il gravame è stato, invece, notificato al Comune di Prato solo in data 12 novembre 2009, e, pertanto, risulta tardivo.<br />	<br />
3. Quanto alle spese di giudizio le stesse, tenuto conto della non univocità della giurisprudenza sulla questione posta a fondamento della decisione, possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-10-7-2013-n-1083/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2012 n.1083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2012-n-1083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2012-n-1083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2012-n-1083/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2012 n.1083</a></p>
<p>Pres. ed est. A. Ravalli P. M. (avv.ti A. Piredda e V. Lai) c/ Anas Spa;Capo Compartimento Viabilita&#8217; per la Sardegna (Avv. Distr. St.) sulla tutela dei diritti della P.A. sulle case cantoniere Beni pubblici – Beni patrimoniali – Case cantoniere – Artt. 19, co. 2, L. 30 aprile 1999,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2012-n-1083/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2012 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-11-2012-n-1083/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2012 n.1083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. A. Ravalli<br /> P. M. (avv.ti A. Piredda e V. Lai) c/ Anas Spa;Capo Compartimento Viabilita&#8217; per la Sardegna (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla tutela dei diritti della P.A. sulle case cantoniere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni pubblici – Beni patrimoniali – Case cantoniere – Artt. 19, co. 2, L. 30 aprile 1999, n. 1364, e 4, D. Lgs. 26 febbraio 1994 n. 143 &#8211; Autotutela – Art. 823, co. 2, c.c. &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19, co. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, le case cantoniere sono state ricomprese tra i beni immobili costituenti il patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 4, D. Lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, con la conseguenza che, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, tali immobili non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, co. 2 c.c., essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 887 del 2012, proposto da:<br />
P. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Piredda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valeria Lai in Cagliari, via Palomba N.22; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Anas Spa, in persona del legale rappresentante;<br />
Capo Compartimento Viabilita&#8217; per la Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante N.23; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza di sfratto in via amministrativa emessa dal Capo Compartimento della Viabilità per la Sardegna prot. CCA-0034851-I del 12.09.2012, con la quale è stato ordinato alla ricorrente di rendere liberi da persone, animali e cose, nel termine di<br />
&#8211; nonchè di tutti i provvedimenti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas Spa e del Capo Compartimento della Viabilità per la Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi l’avv. Andrea Piredda per la ricorrente e l’avv. dello Stato Anna Maria Bonomo per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame, si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.<br />	<br />
La ricorrente, già dipendente dell’Anas, ha avuto in assegnazione la casa cantoniera di cui si è disposto il rilascio sul presupposto dell’intervenuta decadenza della concessione.<br />	<br />
Essendo stata adottata dal Capo Compartimento della Viabilità per la Sardegna, l’ordinanza di sfratto in via amministrativa di cui in epigrafe, con la quale è stato ordinato alla sig. Pinna Mariangela di rendere liberi da persone, animali e cose, nel termine di 30 giorni dalla notifica, i locali occupati nella casa cantoniera in questione, sotto pena, in difetto, di sgombero forzato, la ricorrente, ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, per i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
&#8211; omessa comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 823, comma secondo, del codice civile;<br />	<br />
&#8211; illegittimità del provvedimento per carenza di potere di autotutela;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per motivazione insufficiente e meramente apparente.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata sostenendo l’inamissibilità e l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 28 novembre 2012, sentite le parti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento espresso con la sentenza n. 452 del 10 maggio 2012, i cui argomenti vengono qui ripresi.<br />	<br />
L’Amministrazione resistente ha emanato l’ordinanza impugnata avvalendosi del potere di autotutela in via amministrativa previsto dall’art. 823, comma secondo, del codice civile, sul presupposto della demanialità della casa cantoniera di cui si ordina il rilascio. Va, in proposito, ritenuta fondata la censura avanzata dalla ricorrente secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19, comma secondo, L. 30 aprile 1999, n. 136, le case cantoniere sono state ricomprese tra i beni immobili costituenti il patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 26 febbraio 1994 n. 143, con la conseguenza che, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, tali immobili non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823, comma secondo, del codice civile, essendo esperibili soltanto i mezzi ordinari previsti dal codice medesimo a difesa della proprietà e del possesso (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 5 maggio 2010 n. 1251; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 10 ottobre 2005 n. 1560).<br />	<br />
Stante la fondatezza della censura esaminata ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 887/2012, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge ed alla restituzione del contributo unificato pagato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/11/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a></p>
<p>sull&#8217;inesigibilità dell&#8217;esecuzione immediata di una pronuncia cautelare relativa alla mancata sospensione dell&#8217;esclusione dalla gara della prima classificata Processo amministrativo – Gara – Prima classificata – Esclusione – Pronuncia cautelare &#8211; Ottemperanza &#8211; Inammissibilità Non si puo&#8217; eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all&#8217;esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesigibilità dell&#8217;esecuzione immediata di una pronuncia cautelare relativa alla mancata sospensione dell&#8217;esclusione dalla gara della prima classificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Gara – Prima classificata – Esclusione – Pronuncia cautelare &#8211;   Ottemperanza &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non si puo&#8217; eseguire una pronuncia cautelare sfavorevole all&#8217;esclusione da una gara (servizio di vigilanza) di una società prima classificata. La circostanza che la societa&#8217; prima classificata ed esclusa abbia perso la sospensiva non genera alcuno uno specifico obbligo dell’Amministrazione, quanto ai tempi ed ai modi di adozione dei conseguenti provvedimenti per l’affidamento del servizio, obbligo il cui adempimento possa ritenersi esigibile nell’immediato con l’azione di ottemperanza. (G.S.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01083/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 08694/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8694 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Securpol Puglia S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via G. Bazzoni, n. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Istituto di Vigilanza il Faro S.r.l., </b>in proprio e quale mandataria in <b>a.t.i. di Italpol S.r.l. e Vigilanza Palumbo S.r.l., </b>rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cassiodoro n. 1/A; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ente Autonomo Fiera del Levante</b>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza<br />	<br />
all&#8217;ordinanza di questa sezione n. 5527 del 2010, di sospensione dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00722/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’ Istituto di Vigilanza il Faro S.r.l.;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Paoletti e Paccione, quest’ ultimo per delega di De Marco;	</p>
<p>ritenuto:	</p>
<p>&#8211; che l’ ordinanza di cui si domanda l’ esecuzione ha riformato il provvedimento cautelare del T.A.R. che aveva sospeso, ai fini del riesame, l’ esclusione della società prima classificata in procedura di affidamento di servizio di vigilanza, su domanda c	</p>
<p>&#8211; che l’ effetto conformativo del provvedimento cautelare emesso i secondo grado &#8211; quale si evince dalla stessa motivazione, che valorizza l’ imminente definizione nel merito del contenzioso &#8211; non individua uno specifico obbligo dell’ Amministrazione, qua	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sul ricorso per l&#8217;ottemperanza in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa fra le parti spese ed onorari relativi alla presente fase cautelare.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.1083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.1083</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est. F.P. Camarda (Avv. V.S. Carluccio) contro Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) il Questore non è legittimato a proporre opposizione contro un decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell&#8217;Interno Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Decreto ingiuntivo di condanna emesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.1083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.<br /> F.P. Camarda (Avv. V.S. Carluccio) contro Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il Questore non è legittimato a proporre opposizione contro un decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell&#8217;Interno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell’Interno – Opposizione da parte del Questore &#8211; Carenza di legittimazione attiva – Sussistenza – Inammissibilità dell’opposizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la carenza di legittimazione attiva del Questore a proporre opposizione contro un decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell’Interno. Il Questore è difatti soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell’Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo. L’opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01083/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00105/2009 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 12/2009, adottato sul ricorso numero di registro generale 105 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Francesco Paolo Camarda</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valentina Silvia Carluccio, domiciliato ex articolo 35 del R.D. 1054 del 1924 presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l’ingiunzione di pagamento di ore lavorative straordinarie effettuate e non liquidate</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il decreto ingiuntivo 25 febbraio 2009 n. 12, notificato il 4 marzo 2009;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di opposizione della Questura di Modena, notificato il 6 aprile 2009;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione del ricorrente depositata il 2 luglio 2009;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 luglio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 23 gennaio 2009, il sig. Francesco Paolo Camarda, Ispettore superiore della Polizia di Stato presso la Questura di Modena, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento in suo favore della somma di € 854,83 , a titolo di compenso per il lavoro straordinario feriale effettuato dallo stesso ricorrente nel corso degli anni 2006/2007.<br />	<br />
Avendo ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge, il Consigliere, all’uopo delegato dal Presidente con il decreto 28 gennaio 2009 n. 4, ha accolto la domanda ed ha emesso il decreto ingiuntivo n. 12/2009.<br />	<br />
Con atto notificato in data 6 aprile 2009, la Questura di Modena ha promosso il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo, per la cui discussione è stata fissata la pubblica udienza del 2 luglio 2009.<br />	<br />
2. &#8211; L’Amministrazione opponente dopo aver rilevato la nullità del decreto opposto in quanto non notificato insieme al ricorso ai sensi dell’articolo 643, comma 2, c.p.c., eccepisce, in via gradata, l’inammissibilità del ricorso per ingiunzione in quanto, nel caso in esame &#8211; nel quale verrebbero in considerazione posizioni di interesse legittimo &#8211; l&#8217;opposto non avrebbe potuto ricorrere al procedimento monitorio, esperibile soltanto per questioni relative a diritti soggettivi di natura patrimoniale nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.<br />	<br />
Nel merito, la Questura di Modena deduce che il pagamento delle dette prestazioni lavorative, eccedenti il limite massimo del monte ore assegnato all’ufficio di appartenenza non risulta autorizzato dal competente Ufficio centrale dell’Amministrazione, neppure sotto forma di successiva ratifica.<br />	<br />
L’Amministrazione, che già aveva autorizzato per l’anno 2006 il pagamento delle ore di straordinario svolte in esubero nella misura del 80% e nella misura del 50% per l’anno 2007, stante l’insufficienza di fondi sull’apposito bilancio non poteva procedere all’autorizzazione ex post delle ulteriori ore di straordinario.<br />	<br />
Al dipendente andava invece riconosciuto il diritto a fruire – per le ore eccedenti il limite autorizzabile di opere straordinarie – di corrispondenti periodi di riposo compensativo.<br />	<br />
La Questura di Modena ha, quindi, chiesto la revoca dell&#8217;opposto provvedimento monitorio, con vittoria di spese.<br />	<br />
3. – In occasione della pubblica udienza di discussione del ricorso in opposizione, l&#8217;opposto ha depositato memoria di costituzione e risposta eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e l’interesse ad agire in capo alla Questura di Modena.<br />	<br />
Il ricorrente opposto ha quindi contestato le eccezioni dell’opponente e la domanda di revoca del decreto, rilevando nel merito l’infondatezza dei motivi del ricorso in opposizione per palese contraddizione con l’A.N.Q. del 15 maggio 2005 e i documenti prodotti in atti dai quali emerge che nella fattispecie si chiede il pagamento di ore di straordinario “emergente” imposte da regole e direttive superiori non opinabili, ratificate dal Questore.<br />	<br />
Ha infine ribadito che: <br />	<br />
&#8211; non sussiste contrasto fra le parti circa l’effettivo svolgimento delle ore di lavoro straordinario per cui è chiesto il compenso (v. dichiarazioni in atti rese il 1 e il 15 dicembre 2008 dal dirigente dell’Ufficio amministrativo contabile della Questur<br />
&#8211; risulta per tabulas che tali prestazioni in eccedenza rispetto al monte ore ordinariamente assegnato alla Questura di Modena sono servite a fronteggiare indispensabili e non programmate necessità operative;<br />	<br />
&#8211; tali ore di lavoro straordinario non sono state pagate su direttiva del Ministero dell’Interno per insufficienza dei fondi disponibili;<br />	<br />
&#8211; per quanto riguarda, invece, le ragioni di carattere giuridico che la Questura frappone all’accoglimento della domanda, si tratta di argomentazioni del tutto inconferenti: <br />	<br />
a) in primo luogo, perché non può essere limitato in alcun modo il diritto del dipendente che abbia svolto lavoro straordinario per un periodo eccedente il monte-ore annuo previsto a percepire la relativa retribuzione. <br />	<br />
b) in secondo luogo perché, anche a voler ritenere che le ore eccedenti il limite annuale massimo debbano essere trasformate in recupero compensativo, nel caso di specie tale meccanismo non può operare, visto che il recupero compensativo, per assolvere alla sua funzione tipica, deve essere fruito dal dipendente a ridosso dello svolgimento del lavoro straordinario, mentre nel caso in esame sono trascorsi ormai due anni. <br />	<br />
4. &#8211; Assume carattere preliminare la questione della legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo de quo, che &#8211; risolvendosi in una questione di legitimatio ad causam, attinente alla regolarità del contraddittorio &#8211; è anche rilevabile ex officio, atteso che ove il soggetto che ha agito in giudizio sia diverso da quello che avrebbe dovuto agire deve essere rilevato il difetto di una delle condizioni dell&#8217;azione (cfr. Cass. 27 febbraio 2002, n. 2886).<br />	<br />
Dunque, è necessario individuare, se il Questore di Modena sia soggetto legittimato a proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo di condanna emesso nei confronti del Ministero dell’Interno.<br />	<br />
Orbene è pacificamente riconosciuto che la legittimazione processuale attiva e passiva spetta al Ministro dell’Interno in quanto il Questore, soggetto privo di autonoma legittimazione processuale di cui è invece titolare il solo Ministro dell’Interno da cui esso dipende, unico fornito di capacità di stare in giudizio in suo luogo (cfr. per tutte Cass. Civile, I, 15 settembre 2004 n. 18569).<br />	<br />
Nella fattispecie, inoltre, risulta documentato in atti:<br />	<br />
&#8211; che il Questore di Modena in data 28 gennaio 2008 ha provveduto a richiedere al Ministero dell’Interno autorizzazione al pagamento del compenso straordinario reso dal personale della Polizia di Stato in forza alla Questura di Modena durante l’anno 2007<br />
&#8211; che il Dirigente l’Ufficio Amministrativo contabile non ha pagato al ricorrente le 106 ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell’anno 2007 in esubero rispetto al monte ore assegnato alla Questura non sono state pagate su direttiva del Minist<br />
Tanto basta a dimostrare la mancanza di autonomia del Questore rispetto all’Amministrazione centrale, unica legittimata ad agire nel controversia in esame. <br />	<br />
5. &#8211; Sulla base delle suesposte considerazioni va dunque ritenuta la carenza di legittimazione del Questore e l’opposizione all’esame va dichiarata inammissibile.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, I sezione, dichiara inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, anche delle spese della presente fase di giudizio, che ritiene di liquidare in via equitativa in € 400,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-16-7-2009-n-1083/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2009 n.1083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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