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	<title>1082 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1082 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1082</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo Grasso S. (Avv. A. Ghelli) contro il Comune di Pistoia (Avv. ti V. Papa e F. Paci) sulla natura non vincolata del provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio ERP, sulla necessità della personale conoscenza del provvedimento lesivo, sulla natura meramente confermativa o meno di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo<br /> Grasso S. (Avv. A. Ghelli) contro il Comune di Pistoia (Avv. ti V. Papa e F. Paci)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non vincolata del provvedimento di decadenza dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio ERP, sulla necessità della personale conoscenza del provvedimento lesivo, sulla natura meramente confermativa o meno di un atto e sulla insufficienza di un superamento transitorio del limite di reddituale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Atto amministrativo &#8211; Conferma propria e impropria – Natura e differenze &#8211; Necessità di autonoma impugnativa solo per la conferma propria </p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Termini per l’impugnazione – Decorrenza &#8211; Effettiva conoscenza diretta e personale – Conoscenza da parte del solo legale – Insufficienza</p>
<p>3. Atto amministrativo &#8211; Provvedimento di decadenza dall’assegnazione alloggio ERP &#8211; Natura non vincolata – Mancata valutazione di circostanze rivelatrici del temporaneo superamento dei limiti di reddito – Omesso confronto coi rappresentanti sindacali – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Costituisce atto amministrativo meramente confermativo (o di conferma impropria) l&#8217;atto che, emesso in seguito a richiesta di riesame di uno precedente, ne reitera il contenuto dispositivo e motivazionale, senza operare una rivalutazione dei relativi presupposti e degli interessi pubblici e privati coinvolti all&#8217;esito di una rinnovata istruttoria; il carattere di mera conferma di un atto amministrativo è in particolare evincibile quando la sua motivazione si esaurisce nel richiamo al precedente provvedimento. Nel caso invece in cui l’amministrazione si è rideterminata, confermando il precedente provvedimento, sulla base di una più articolata motivazione, ciò è già sufficiente a determinare la natura di conferma propria del provvedimento ed il consequenziale obbligo di autonoma impugnazione. Il ricorso precedentemente azionato avverso il primo provvedimento diviene quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>2. La conoscenza dell’atto ritenuto lesivo deve essere diretta e personale, quindi, la conoscenza da parte del legale rappresentante del soggetto leso non può valere come effettiva conoscenza del provvedimento stesso da parte di quest’ultimo. In altre parole, il fatto che il difensore risulti a conoscenza del provvedimento non è idoneo a stabilire una presunzione di conoscenza piena, effettiva e di data nota da parte del patrocinato*</p>
<p>3. È illegittimo il provvedimento, di natura discrezionale, di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP, laddove l’amministrazione abbia del tutto trascurato di estendere il proprio esame a quelle circostanze, agli atti del procedimento (invalidità del ricorrente al 50%, grave situazione economica del nucleo familiare del medesimo a causa dello stato di disoccupazione di quest’ultimo e di quello del figlio) ed integrate nel procedimento di riesame, rivelatrici dell’inidoneità del rilevato superamento dei limiti di reddito a indicare – per la sua transitorietà – il venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione. A ciò si aggiunga l’omesso confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale ove di fatto nei due incontri non sono stati affrontati i singoli casi di superamento del reddito</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>*cfr., Cons. di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2014, proposto da:<br />
Stefano Grasso, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Ghelli, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via XX Settembre n. 60; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso Vittorio Chierroni in Firenze, Via dei Rondinelli n. 2; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2014, proposto da:<br />
Stefano Grasso, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Ghelli, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via XX Settembre n. 60; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Pistoia, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso &#8211; Studio Legale Lessona in Firenze, Via dei Rondinelli n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso n. 1280 del 2014:<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza 26.03.2013, n. 268, del Dirigente del Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali del Comune di Pistoia, notificata al ricorrente in data 02.04.2013, con la quale è stato disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;assegnazione di alloggio popolare<br />
&#8211; della nota prot. 29548 del 04.05.2012 del Servizio Sviluppo Economico e Politiche sociali del Comune di Pistoia, con la quale sono state fornite le controdeduzioni ai sensi degli artt. 33 e 36 L.R.T. 20.12.1996 n. 96;<br />
&#8211; della nota n. 18080 del 15.03.2012 del Comune di Pistoia &#8211; Area Servizi alla persona, notificata in data 22.03.2012, con la quale il sig. Stefano Grasso è stato invitato a fornire deduzioni in merito al superamento del reddito convenzionale ai sensi deg<br />
&#8211; della deliberazione 25.01.2012 n. 11, della Giunta Comunale del Comune di Pistoia, con la quale è stato deliberato di recepire la delibera del LODE Pistoiese applicando, in caso di decadenze per superamento di reddito, quanto previsto dall&#8217;art. 36 L.R.T<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile;<br />
quanto al ricorso n. 1521 del 2014:<br />
&#8211; della nota prot. 16574 del 3/03/2014 del Dirigente del Servizio Sviluppo economico e Politiche Sociali del Comune di Pistoia ricevuta in data 7/03/2014;</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con il ricorso R.G. n. 1280/2014, il sig. Stefano Grasso ha impugnato l&#8217;ordinanza 26 marzo 2013, n. 268, del Dirigente del Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali del Comune di Pistoia – nonché gli altri atti indicati in epigrafe &#8211; con la quale è stato disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;assegnazione dell’alloggio popolare sito in Pistoia, Via Monterosa n. 9, nei confronti del medesimo, con ordine di rilasciare l&#8217;alloggio libero e vuoto da cose entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.<br />
A fondamento dell’ordinanza veniva addotto il superamento del limite reddituale massimo – di cui all’art. 36 della legge regionale n. 96/1996 &#8211; per il biennio 2008/2009, con conseguente applicazione dell’art. 33 della medesima legge regionale.<br />
In particolare, con la nota prot. n. 18080 del 15 marzo 2012, notificata il 23 marzo 2012, richiamata nel provvedimento impugnato – premesso che la S.P.E.S. s.p.a. (Società Pistoiese Edilizia Sociale) aveva “trasmesso al Comune di Pistoia in data 9 febbraio 2011 con nota prot. n. 000753 un elenco di soggetti assegnatari che risultano in possesso di redditi superiori a quelli previsti negli alloggi di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)”, tra i quali era incluso il nominativo del sig. Stefano Grasso; che “ai sensi dell’art. 36 della Legge Regione Toscana n. 96/1996, il quale prevede che nel caso di superamento del reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A, aumentato del 75% si procede alla decadenza e al rilascio dell’alloggio con le modalità di cui all’art. 33”; che la deliberazione del LODE Pistoiese del 24 maggio 2011 aveva previsto “che in caso di superamento delle soglie di reddito per la permanenza negli alloggi ERP trova applicazione l’art. 36 della Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96”; che la deliberazione di Giunta Comunale 25 gennaio 2012 n. 11, recependo la suddetta deliberazione del LODE Pistoiese, aveva previsto “di procedere con urgenza all’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi di cui alla comunicazione pervenuta da S.P.E.S. in data 09/02/2011” &#8211; era stato formalmente contestato al sig. Grasso che “il reddito convenzionale del Suo nucleo familiare è stato pari ad € 44.227,90 per l’anno 2008 e ad € 34.985,01 per l’anno 2009 e pertanto ha superato, per due anni consecutivi del 75% il reddito previsto alla lettera f) della tabella A della Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 20/07/2009 in € 14.715,00”, e venivano assegnati 15 giorni dal ricevimento della nota, per presentare deduzioni scritte e/o documenti in merito ai fatti sopra contestati.<br />
Con nota acquisita al protocollo del Comune di Pistoia il 4 aprile 2012, il sig. Grasso aveva formulato le proprie documentate osservazioni, facendo presente all’amministrazione di essere invalido al 50%, e di versare in una grave situazione dal punto di vista economico, unitamente al proprio nucleo familiare, a causa del suo stato di disoccupazione (essendo stato licenziato nell’anno 2010 dalla Carrozzeria Puccini, ed avendo ripreso a lavorare il 1° luglio 2010 presso la ditta Officina e Carrozzeria Specchio, per poi ritrovarsi nuovamente disoccupato dal 10 marzo 2012) e di quello del figlio Nicola Grasso (disoccupato dal 23 dicembre 2006), con il medesimo residente. <br />
Il Comune di Pistoia, a sua volta, con nota del 4 maggio 2012, aveva replicato evidenziando che si era tenuto conto della situazione del nucleo familiare alla data in cui era maturata l’ipotesi di decadenza, e precisamente della situazione riscontrata nel biennio 2008/2009 in cui era avvenuto il superamento del reddito, mentre le condizioni soggettive illustrate dal sig. Grasso nella nota del 4 aprile 2012 si riferivano ad un arco temporale successivo a quello in cui è maturata l’ipotesi di decadenza.<br />
Era seguita quindi l’adozione dell’ordinanza n. 268 del 26 marzo 2013, impugnata con il ricorso R.G. n. 1280/2014.<br />
Con nota del 4 febbraio 2014, l’interessato si rivolgeva all’amministrazione sottolineando che “il superamento della soglia reddituale nel biennio in questione era dovuto al fatto che il Sig. Stefano Grasso, sia quattro dei suoi figli, avevano svolto, in quel periodo, attività lavorativa ancorchè saltuaria”, circostanza che non era più attuale, date le condizioni assai critiche in cui versava allo stato il suo nucleo familiare, tenuto conto che “il Sig. Stefano Grasso, già licenziato, è disoccupato; la moglie, casalinga, è in uno stato depressivo notevole aggravato dalla preoccupazione di dover lasciare l’appartamento; un figlio è disoccupato, un altro è in cassa integrazione ed altri due figli non risiedono più nell’alloggio. L’unico figlio che ha ancora un reddito (di circa 13.800,00 € netti l’anno) deve sostenere l’intera famiglia”; invitava, quindi, “l’amministrazione a dar seguito al procedimento di verifica della situazione patrimoniale del nucleo familiare Grasso nella speranza che tale procedimento po[tesse] chiudersi con l’annullamento del provvedimento di decadenza evitando così …… gli ulteriori oneri economici del ricorso al Giudice Amministrativo”.<br />
A fronte di tale istanza di riesame, finalizzata all’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 268 del 26 marzo 2013, l’amministrazione replicava con la nota prot. 16574 del 3 marzo 2014, con la quale – dopo aver ripercorso l’iter che aveva condotto all’adozione del provvedimento di cui era stato richiesto il riesame, e dopo aver precisato, tra l’altro, che l’importo totale dei redditi del nucleo familiare del sig. Grasso risultava pari a € 81.460,02 per l’anno 2008 e pari a € 66.055,20 per l’anno 2009 con un reddito convenzionale di € 44.227,90 per l’anno 2008 e di € 34.985,01 per l’anno 2009, a fronte di un limite massimo di reddito convenzionale per la permanenza negli alloggi Erp, calcolato secondo i parametri indicati dalla Regione e approvati con delibera di G.R. n. 628 del 20 luglio 2009, di € 25.751,25; che l’amministrazione, “seppur consapevole della natura non vincolata del provvedimento di decadenza, ha adottato l’ordinanza di rilascio ravvisando l’idoneità del rilevato superamento reddituale, che seppur transitorio non può affatto definirsi modesto, a giustificare il venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione”; che “in merito all’allegazione documentale prodotta unitamente all’istanza, non pare si possano riscontrare elementi ulteriori rispetto a quanto contenuto nelle deduzioni presentate dal sig. Grasso in risposta alla lettera di contestazione inviata dal Comune di Pistoia nel mese di marzo 2012” – asseriva di ritenere “opportuno salvaguardare la bontà dell’ordinanza di rilascio adottata in quanto la valutazione della posizione del sig. Grasso è stata effettuata al momento dell’avvio del procedimento di decadenza sulla base delle risultanze reddituali molto elevate nel biennio 2008/2009, che si ricordano ammontare a € 81.460,02 per l’anno 2008 e a € 66.055,20 per l’anno 2009, rendendo pertanto ad oggi inopportuna una valutazione postuma anche in relazione alla disparità di trattamento che si verrebbe a creare nei confronti di quei nuclei familiari cha hanno già rilasciato l’alloggio”, e si dichiarava disponibile a concedere un termine congruo e condiviso per il rilascio dell’alloggio.<br />
La nota prot. 16574 del 3 marzo 2014 veniva impugnata dal sig. Grasso con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto in questa sede – dove acquisiva il numero di R.G. 1521/2014 – a seguito di opposizione dell’amministrazione intimata.<br />
Si è costituito per entrambi i ricorsi il Comune di Pistoia che ha controdedotto, preliminarmente eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso R.G. n. 1280/2014, e l’inammissibilità e tardività del ricorso R.G. n. 1521/2014.<br />
2. I ricorsi vanno previamente riuniti per evidenti ragioni di carattere soggettivo ed oggettivo.<br />
3. Il ricorso R.G. n. 1280/2014 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune intimato, in quanto il provvedimento n. 268 del 26 marzo 2013, con tale ricorso impugnato, è stato integralmente superato dalla nota prot. 16574 del 3 marzo 2014, impugnata con il ricorso R.G. n. 1521/2014.<br />
Ciò in quanto la nota prot. 16574 del 3 marzo 2014 (emanata a seguito dell’istanza di riesame formulata dal ricorrente) è qualificabile come conferma propria (soggetta quindi all’onere dell’autonoma impugnazione) e non come atto meramente confermativo (cd. conferma impropria, di per sè non caratterizzata da rilevanza tale da determinare l’onere di una nuova impugnazione).<br />
A questo proposito, la giurisprudenza assolutamente univoca ha, infatti, rilevato come costituisca “atto amministrativo meramente confermativo (o di conferma impropria) l&#8217;atto che, emesso a seguito a richiesta di riesame di uno precedente, ne reitera il contenuto dispositivo e motivazionale, senza operare una rivalutazione dei relativi presupposti e degli interessi pubblici e privati coinvolti all&#8217;esito di una rinnovata istruttoria; il carattere di mera conferma di un atto amministrativo è in particolare evincibile quando la sua motivazione si esaurisce nel richiamo al precedente provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2014 n. 5006; T.A.R. Molise, 25 luglio 2014 n. 466; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 luglio 2014 n. 920).<br />
Nel caso di specie, la nota prot. 16574 del 3 marzo 2014 è stata adottata, come si è visto, a seguito di una motivata istanza di riesame del ricorrente, la quale – contrariamente, peraltro, a quanto ritenuto dall’amministrazione &#8211; conteneva elementi ulteriori rispetto alla nota del 4 aprile 2012 – con la quale il sig. Grasso aveva formulato le proprie osservazioni in replica a quanto gli era stato formalmente contestato con la nota prot. n. 18080 del 15 marzo 2012 -, valutati i quali l’amministrazione si è rideterminata nei sensi innanzi indicati, confermando il dispositivo dell’ordinanza n. 268 del 26 marzo 2013, sulla base di una più articolata motivazione; ciò è già sufficiente a determinare la natura di conferma propria del provvedimento ed il consequenziale obbligo di autonoma impugnazione (correttamente adempiuto dal ricorrente con la proposizione del ricorso R.G. n. 1521/2014).<br />
Il ricorso R.G. n. 1280/2014 deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato sostituito l’atto impugnato (la determinazione n. 268 del 26 marzo 2013) dalla nuova determinazione – sul cui annullamento si è trasferito l’interesse del ricorrente &#8211; emessa a seguito del motivato riesame richiesto da quest’ultimo.<br />
4. In relazione al ricorso R.G. n. 1521/2014, va innanzitutto respinta, per le ragioni innanzi indicate, l’eccezione di inammissibilità dello stesso, contraddittoriamente formulata dall’amministrazione intimata sull’assunto che la nota prot. 16574 del 3 marzo 2014 non avrebbe portata provvedimentale.<br />
Va ugualmente respinta l’eccezione di tardività, che poggia sul rilievo che il ricorso straordinario per l’annullamento della nota prot. 16574 del 3 marzo 2014 sarebbe stato proposto oltre i 120 giorni previsti dalla legge, essendo stato notificato al Comune di Pistoia il 4 luglio 2014, a fronte di una conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente che risalirebbe non già al 7 marzo 2014 – come viceversa da quest’ultimo dichiarato – bensì al 3 marzo 2014, data in cui tale provvedimento è stato inviato via fax allo studio dell’avv. Ghelli dove all’epoca il ricorrente era domiciliato in relazione al ricorso R.G. n. 1280/2014.<br />
Ciò in quanto – a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione in ordine alla portata del mandato conferito nella specie all’avv. Ghelli &#8211; il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla piena ed effettiva conoscenza del provvedimento, intendendosi tale conoscenza come un fatto la cui prova rigorosa grava sulla parte che eccepisce la tardività..<br />
Questo significa che la conoscenza dell’atto ritenuto lesivo deve essere diretta e personale, e che, quindi, la conoscenza da parte del legale rappresentante del soggetto leso non può valere come effettiva conoscenza del provvedimento stesso da parte di quest’ultimo. In altre parole, il fatto che il difensore risulti a conoscenza del provvedimento non è idoneo a stabilire una presunzione di conoscenza piena, effettiva e di data nota da parte del patrocinato (cfr., Cons. di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54).<br />
4.1. Passando al merito del ricorso R.G. n. 1521/2014 il ricorrente deduce, in sintesi, oltre all’illegittimità derivata del provvedimento prot. 16574 del 3 marzo 2014 da quella dell’ordinanza n. 268 del 26 marzo 2013, che:<br />
1) il provvedimento di annullamento dell’assegnazione dell’alloggio sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di cui all’art. 33 della legge regionale toscana n. 96/1996; anche ove si volesse considerare il provvedimento adottato alla stregua di una pronuncia di decadenza, ex art. 36 della medesima legge regionale, lo stesso risulterebbe comunque illegittimo, in quanto il Comune di Pistoia nonostante fosse stato reso edotto dal ricorrente che la situazione economica e reddituale della famiglia di quest’ultimo fosse notevolmente peggiorata, ha adottato nel 2013 un provvedimento basato su una situazione di fatto riferita a ben cinque anni prima (biennio 2008/2009) e non più corrispondente alla realtà;<br />
2) in particolare il Comune di Pistoia non avrebbe adeguatamente considerato né lo stato di disoccupazione del sig. Stefano Grasso e di uno dei figli componenti il nucleo familiare, né lo stato invalidante al 50%, regolarmente certificato, da cui è affetto il ricorrente; a ciò si aggiunga che, come si evince dal certificato anagrafico 31 marzo 2014 del Comune di Pistoia, altri due figli non risiedono più nell’alloggio in questione (Simone Grasso dal 29 novembre 2010 e Mariella Grasso dal 24 marzo 2011); nemmeno potrebbe sostenersi, come sembra voler fare l’amministrazione con il provvedimento impugnato, che la valutazione sull’opportunità dell’annullamento si fondi sul necessario incontro con le rappresentanze sindacali, previsto dalla legge regionale n. 96/1996; infatti, se per un verso gli incontri tra l’amministrazione e i sindacati svolti il 6 aprile 2011 e il 20 aprile 2011 non hanno riguardato i singoli casi di superamento del reddito, per altro verso – a conferma che alcuna valutazione in contraddittorio con i sindacati vi sia stata – la Giunta Comunale, nel dare mandato al dirigente dei Servizi Sociali di avviare le procedure di rilascio di alloggi popolari per superamento del limite reddituale, avrebbe, con delibera 25 gennaio 2012 n. 11 acriticamente recepito la deliberazione 24 maggio 2011 del LODE Pistoiese assumendo, in modo del tutto apodittico, che l’innalzamento del reddito convenzionale (attuato nei Comuni dell’Area fiorentina) non era attuabile nel territorio pistoiese.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Nel caso di specie, l’amministrazione ha fatto applicazione dell’art. 36 della legge regionale toscana n. 96/1996.<br />
La suindicata disposizione stabilisce che il Sindaco – rectius: il dirigente, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/00 – del Comune territorialmente competente “potrà pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell&#8217;alloggio” di edilizia residenziale pubblica qualora il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A allegata alla stessa legge, aumentato del 75%. La norma, peraltro, ai fini della pronuncia di decadenza richiede che venga altresì condotta una valutazione della condizione soggettiva del nucleo familiare e della situazione abitativa presente sul territorio, nonché il previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale. <br />
Come già osservato da questa Sezione, “tale ipotesi di decadenza presenta, in effetti, un carattere eminentemente discrezionale, ricavabile non solo e non tanto dal tenore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore regionale (il Sindaco “potrà pronunciare la decadenza”), quanto dalla lettura sistematica della disposizione, la quale implica il ricorso a una serie di valutazioni dal risultato per definizione variabile, così come variabile è l’esito del preventivo confronto con le organizzazioni degli assegnatari. In altri termini, il fatto che la dichiarazione di decadenza sia stata condizionata, da parte del legislatore, a presupposti non rigidamente predeterminati chiarisce anche, al di là di ogni ragionevole dubbio, il contenuto dei poteri riconosciuti all’amministrazione procedente, consentendo di escluderne la natura vincolata” (TAR Toscana, II, 9 marzo 2012, n. 483).<br />
Né, nel caso si specie, risulta che l’amministrazione sia stata illegittimamente espropriata del potere discrezionale in questione a seguito dell’adozione della deliberazione del LODE Pistoiese datata 24 maggio 2011 &#8211; con la quale si è semplicemente previsto “che in caso di superamento delle soglie di reddito per la permanenza negli alloggi ERP trova applicazione l’art. 36 della Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96” – in espresso recepimento della quale è stata, poi, adottata la deliberazione di Giunta Comunale 25 gennaio 2012 n. 11, con cui si è disposto “di procedere con urgenza all’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli alloggi” i cui assegnatari risultavano inclusi nella comunicazione della S.P.E.S. s.p.a. del 9 febbraio 2011, in quanto appartenenti a nuclei familiari con reddito convenzionale superiore al limite previsto per la permanenza negli alloggi ERP, sempre che &#8211; va soggiunto &#8211; sussistano i presupposti per la dichiarazione di decadenza.<br />
Infatti, la deliberazione di Giunta Comunale 25 gennaio 2012 n. 11 va necessariamente letta alla luce di quanto disposto con la deliberazione del LODE Pistoiese datata 24 maggio 2011, con la quale, come si è visto, ci si era limitati a prevedere l’applicazione del ripetuto art. 36, la cui portata, pertanto, rimane integra, ivi incluso il doveroso utilizzo da parte dell’amministrazione procedente del potere discrezionale di cui la stessa non casualmente dispone in materia, che le impone, per poter pervenire alla dichiarazione di decadenza, la previa valutazione delle condizioni soggettive del nucleo familiare interessato, nonché il previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale. E di ciò la stessa amministrazione risulta essere consapevole, essendosi &#8211; con il provvedimento adottato in esito all’istanza di riesame -espressamente dichiarata tale circa la “natura non vincolata del provvedimento di decadenza”.<br />
Ciò non di meno, il Comune di Pistoia nella specie ha del tutto trascurato di estendere il proprio esame a quelle circostanze, pur allegate all’interno del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione dell’ordinanza n. 268 del 26 marzo 2013 (invalidità del ricorrente al 50%, grave situazione economica del nucleo familiare del medesimo a causa dello stato di disoccupazione di quest’ultimo e di quello del figlio), ed integrate nel procedimento attivato con l’istanza di riesame (due dei due figli che avevano concorso con il loro reddito ad incrementare il reddito del nucleo familiare non risiedevano più nell’alloggio popolare; dei tre figli che continuavano a risiedervi, uno solo aveva una occupazione stabile, con un reddito netto di circa € 13.800,00 all’anno, mentre degli altri due uno era disoccupato e l’altro era in cassa integrazione), che avrebbero dovuto imporre un giudizio di ben maggior accortezza nell’esercizio del potere esercitato perché rivelatrici dell’inidoneità del rilevato superamento dei limiti di reddito a indicare – per la sua transitorietà – il venir meno delle condizioni legittimanti l’assegnazione.<br />
A ciò si aggiunga l’omesso confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, in quanto – così come lamentato dal ricorrente – gli incontri tra l’amministrazione e i sindacati svolti il 6 aprile 2011 e il 20 aprile 2011 non hanno riguardato i singoli casi di superamento del reddito.<br />
Le suindicate omissioni viziano, quindi, l’impugnato provvedimento prot. 16574 del 3 marzo 2014, che va pertanto annullato, in accoglimento del ricorso R.G. n. 1521/2014.<br />
5. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico dell’amministrazione intimata e liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, dichiara il ricorso R.G. n. 1280/2014 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e accoglie il ricorso R.G. n. 1521/2014.<br />
Condanna l’amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2015-n-1082/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2015 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1082</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Soc. Poste Italiane Spa avente ad oggetto: &#8220;Albo fornitori &#8211; procedimento di cancellazione della qualificazione albo fornitori per la categoria servizi attività di recapito prodotti postali ed espletamento servizi ausiliari&#8221;, avvenuto in assenza della doverosa previa comunicazione di avvio del procedimento;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento della Soc. Poste Italiane Spa avente ad oggetto: &#8220;Albo fornitori &#8211; procedimento di cancellazione della qualificazione albo fornitori per la categoria servizi attività di recapito prodotti postali ed espletamento servizi ausiliari&#8221;, avvenuto in assenza della doverosa previa comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, dall’esame della documentazione versata in atti, ivi compreso il certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, che non potevano considerarsi definitivamente accertati i crediti oggetto delle cartelle di pagamento richiamate nell’atto di pignoramento presso terzi di Equitalia notificato a Poste Italiane il 15 dicembre 2011; RILEVATO, in particolare che la cartella in data 27/05/2011 era già stata oggetto di rateizzazione sin dal 2009, mentre, relativamente a quella del 20/07/2012 pendeva, alla data della dichiarazione ritenuta non veritiera – 1° agosto 2011 &#8211; il termine per l’impugnazione;<br />
RITENUTO che nel caso in esame l’interlocuzione procedimentale sarebbe stata utile a chiarire la posizione della ricorrente e che tale fase non può essere sostituita dall’intervento del giudice;<br />
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario che Poste Italiane riesamini la posizione di parte ricorrente, alla stregua di quanto sopra rappresentato entro il termine di quarantacinque giorni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01082/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01540/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2012, proposto da: <b>Soc. Coop Recapito in Loco a rl</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luisa Acampora, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la Soc. <b>Poste Italiane Spa</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Filippetto e Alessandra Agnello, con domicilio eletto l’Ufficio Affari Legali di Poste Italiane in Roma, viale Europa,175;<br />	<br />
l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Soc. Poste Italiane Spa prot. n. 2012.0000720.u-ufficioacquisti del 23/1/2012 avente ad oggetto: &#8220;Albo fornitori &#8211; procedimento di cancellazione della qualificazione albo fornitori per la categoria servizi attività di recapito prodotti postali ed espletamento servizi ausiliari&#8221;;	</p>
<p>nonché, per il risarcimento dei danni;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soc. Poste Italiane Spa e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che è pacifico che il provvedimento di cancellazione dal Sistema di qualificazione di Poste Italiane S.p.a. è avvenuto in assenza della doverosa previa comunicazione di avvio del procedimento; RILEVATO dall’esame della documentazione versata in atti, ivi compreso il certificato di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, che non potevano considerarsi definitivamente accertati i crediti oggetto delle cartelle di pagamento richiamate nell’atto di pignoramento presso terzi di Equitalia notificato a Poste Italiane il 15 dicembre 2011<br />	<br />
RILEVATO, in particolare che la cartella in data 27/05/2011 era già stata oggetto di rateizzazione sin dal 2009, mentre, relativamente a quella del 20/07/2012 pendeva, alla data della dichiarazione ritenuta non veritiera – 1° agosto 2011 &#8211; il termine per l’impugnazione; <br />	<br />
RITENUTO che nel caso in esame l’interlocuzione procedimentale sarebbe stata utile a chiarire la posizione della ricorrente e che tale fase non può essere sostituita dall’intervento del giudice;<br />	<br />
RITENUTO, pertanto, che si rende necessario che Poste Italiane riesamini la posizione di parte ricorrente, alla stregua di quanto sopra rappresentato entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, al contempo onerando la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’Amministrazione competente a provvedere;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, accoglie l’istanza citata in premessa e, per l&#8217;effetto, dispone gli incombenti con le modalità e termini di cui in parte motiva.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2012 n.1082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-31-1-2012-n-1082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-31-1-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2012 n.1082</a></p>
<p>Pres. Scafuri – Est. Santoleri S. S. (Avv. V. Calabrese) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato) sui presupposti per la risarcibilità del c.d. danno esistenziale e in generale dei danni causati dall&#8217;attività illegittima della p.a. 1. Responsabilità e risarcimento – Danno esistenziale – Configurabilità – Presupposti – Espressa previsione di legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-31-1-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2012 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-31-1-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2012 n.1082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri – Est. Santoleri <br /> S. S. (Avv. V. Calabrese) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la risarcibilità del c.d. danno esistenziale e in generale dei danni causati dall&#8217;attività illegittima della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Danno esistenziale – Configurabilità – Presupposti – Espressa previsione di legge – Lesione diritti costituzionali persona – Necessità	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Attività illegittima P.A. – Risarcimento – Prova esistenza del danno – Allegazione circostanze di fatto precise – Necessità – Omissione – Principio acquisitivo – Valutazione equitativa – CTU – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;area della risarcibilità del c.d. danno esistenziale è estremamente ridotta, e circoscritta alle ipotesi espressamente previste dalla legge ovvero ai casi di violazione di diritti inviolabili di rango costituzionale, dovendo trattarsi di violazioni gravi di diritti della persona, cioè di lesioni di diritti costituzionali che, sul piano ontologico, superino la soglia della tollerabilità e siano qualificate dalla serietà dell&#8217;offesa e dalla gravità delle conseguenze nella sfera personale e sul piano probatorio, siano accompagnate dalla dimostrazione di ripercussioni pregiudizievoli significative sotto il profilo del danno conseguenza. . Ne consegue che non possono risarcirsi a titolo di danno c.d. esistenziale i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale. 	</p>
<p>2. Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell&#8217;esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell&#8217;istruttoria e non all&#8217;allegazione dei fatti; se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l&#8217;obbligo di allegare circostanze di fatto precise e quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l&#8217;impossibilità di provare l&#8217;ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, diretta a supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere probatorio da parte del privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8253 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Shpetim Shegaj, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Calabrese, con domicilio eletto presso Vito Calabrese in Roma, via delle Tre Madonne, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RIGETTO ISTANZA VOLTA AD OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma del 12/7/2010 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.<br />	<br />
Il provvedimento di diniego si fonda sulla pregressa espulsione del ricorrente disposta dal Prefetto di Roma con decreto del 22/1/09.<br />	<br />
Con ordinanza n. 4628/10, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ai fini del riesame, in quanto l’omessa comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90 ha impedito al ricorrente di rappresentare all’Amministrazione l’intervenuto annullamento del provvedimento di espulsione da parte del Giudice di Pace.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 6956/11 il Tribunale ha chiesto all’Amministrazione informazioni in merito al procedimento di riesame.<br />	<br />
La Questura di Roma ha comunicato, con nota depositata il 17/9/11, di aver riesaminato la domanda del ricorrente e di avergli rilasciato il permesso di soggiorno.<br />	<br />
Il difensore del ricorrente ha dichiarato all’udienza di discussione che è cessata la materia del contendere per ciò che concerne il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.<br />	<br />
Ha però insistito nell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata con l’atto introduttivo.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato comporti la declaratoria di cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
Per ciò che concerne, invece, la domanda risarcitoria occorre rilevare che:<br />	<br />
&#8212; il danno morale è risarcibile solo se derivante da illecito configurabile come reato (ipotesi che qui non ricorre);<br />	<br />
&#8212; non risulta provato che le sofferenze psicologiche patite dal ricorrente abbiano assunto i connotati del danno biologico;<br />	<br />
&#8212; dette sofferenze non sono risarcibili neppure a titolo di danno esistenziale perché, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, l&#8217;area della risarcibilità del c.d. danno esistenziale è estremamente ridotta, e circ<br />
&#8212; non possono pertanto risarcirsi i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana, che ciascuno conduce nel contesto sociale (Cons. Stato VI, 23<br />
&#8212; non risulta provato che per effetto del diniego impugnato il ricorrente abbia subito danni patrimoniali (ad esempio la perdita del lavoro) tenuto anche conto del rilascio del provvedimento cautelare favorevole da parte del Collegio;<br />	<br />
&#8212; infine, non può essere riconosciuto neppure il danno c.d. da ritardo tenuto conto della mancata allegazione di elementi probatori. Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativ<br />
La domanda risarcitoria deve essere pertanto respinta.<br />	<br />
Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />	<br />
&#8212; dichiara la cessazione della materia del contendere;<br />	<br />
&#8212; respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
&#8212; compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Floriana Rizzetto, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-31-1-2012-n-1082/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2012 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2011 n.1082</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2011 n.1082</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Quadri Comune di Gorizia (Avv. S. Piccoli) c/ Afi Curci srl (Avv. N. Marcone), GBS Spa (Avv.ti E. Barbieri, S. Vinti) sull&#8217;interesse strumentale all&#8217;impugnazione per motivi demolitori e sulla natura endoprocedimentale dell&#8217;atto di nomina della Commissione di gara 1. Giustizia Amministrativa &#8211; Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2011 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2011 n.1082</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Baccarini &#8211; <i> Est. </i>Quadri<br /> Comune di Gorizia (Avv. S. Piccoli) c/ Afi Curci srl (Avv. N. Marcone), GBS Spa (Avv.ti E. Barbieri, S. Vinti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse strumentale all&#8217;impugnazione per motivi demolitori e sulla natura endoprocedimentale dell&#8217;atto di nomina della Commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa &#8211; Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Impugnazione – Motivi demolitori &#8211; Riedizione della gara &#8211;  Interesse strumentale – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Commissione &#8211; Atto di nomina – Natura endoprocedimentale – Impugnazione – Onere – Non sussiste.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Oggetto dell’appalto – Presupposti per l’affidamento in economia &#8211;  Procedura aperta &#8211;  Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, costituisce interesse meritevole di tutela anche solo la chance di aggiudicazione derivante dalla partecipazione ad una gara pubblica,  idoneo a radicare la legittimazione ad agire nonchè l’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara, sempre che l’impresa abbia differenziato, con la domanda di partecipazione, la propria posizione rispetto al quisque de populo e che non sussistano preclusioni soggettive alla partecipazione alla nuova procedura.	</p>
<p>2. L’atto di nomina della Commissione di gara è, invero, atto endoprocedimentale, la cui lesività si manifesta nell’aggiudicazione. Ne discende che il soggetto interessato è onerato ad impugnare l’atto conclusivo, in quanto solo quest’ultimo è effettivamente lesivo della sua posizione soggettiva.	</p>
<p>3. E’ legittima la scelta della P.A. di ricorrere alla procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/2006 in presenza dei presupposti, data l’entità del’appalto, per l’applicabilità del regime dell’affidamento in economia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01082/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 03236/2010 REG.RIC.<br />	<br />
N. 03408/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3236 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Gorizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Piccoli, con domicilio eletto presso Domenico Vicini in Roma, via Emilio De&#8217;Cavalieri, 11; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Afi Curci S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, 7; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Gbs &#8211; General Broker Service S.p.A.<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Elia Barbieri, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l’avv.Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3408 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Gbs &#8211; General Broker Service S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Elia Barbieri, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l’avv.Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Afi Curci S.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, 7; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Comune di Gorizia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Piccoli, con domicilio eletto presso Domenico Vicini in Roma, via Emilio De&#8217;Cavalieri, 11; Several (Insurance Brokers) S.r.l.; </p>
<p><i><b>per la riforma</p>
<p></b></i>quanto al ricorso n. 3236 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Friuli-Venezia-Giulia &#8211; Trieste: Sezione I n. 00828/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO</p>
<p>quanto al ricorso n. 3408 del 2010:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Friuli-Venezia-Giulia &#8211; Trieste: Sezione I n. 00828/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Afi Curci S.r.l. , di Gbs &#8211; General Broker Service S.p.A. e del Comune di Gorizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Piccoli, Anelli, su delega dell&#8217; avv. Marcone, e Barbieri ;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Afi Curci s.r.l., quarta classificata, ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva del servizio di brokeraggio assicurativo alla società G.B.S. General Broker Service S.p.a. da parte del Comune di Gorizia a seguito di gara indetta con procedura aperta ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi con il sistema dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
La ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, perché sarebbero state violate le modalità ivi previste di nomina dei componenti esterni della Commissione di valutazione, essendo stato nominato componente un soggetto non iscritto nell’albo professionale dei broker assicurativi e non in possesso della sufficiente competenza tecnica, ed il medesimo si troverebbe in condizione di incompatibilità, in quanto collaboratore del legale rappresentante di una società concorrente della ricorrente nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia.<br />	<br />
Il Tar, dichiarato ammissibile il ricorso dato l’interesse della ricorrente all’annullamento dell’intera gara ai fini della sua riedizione e data l’irrilevanza della mancata impugnazione dell’atto di nomina della commissione, peraltro censurato nella sostanza attraverso l’impugnazione dell’aggiudicazione, nonché inammissibili parte dei motivi aggiunti , ha accolto il ricorso ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 richiamato dalla legge di gara e, comunque, ritenendo la nomina del commissario esterno contrastante anche con il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi che non prevede l’integrazione della Commissione con membri esterni all’amministrazione.<br />	<br />
Hanno proposto appello, con separati ricorsi, il Comune di Gorizia e la controinteressata G.B.S.<br />	<br />
Il primo ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; carenza di interesse sostanziale e processuale al ricorso in capo alla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per mancata impugnazione della determinazione dirigenziale di nomina della Commissione aggiudicatrice;<br />	<br />
&#8211; inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 121 d.lgs. n. 163/2006 ad una procedura disciplinata da un Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 125;<br />	<br />
&#8211; erroneità della condanna al pagamento delle spese attesa la soccombenza reciproca.<br />	<br />
La controinteressata ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; inammissibilità ed improcedibilità del ricorso;<br />	<br />
&#8211; infondatezza dei motivi di ricorso , per non avere il Comune indetto una gara sottosoglia ai sensi dell’art. 121 codice dei contratti pubblici, bensì una procedura informale da svolgersi secondo le previsioni del regolamento, che non prevede le restrizi<br />
&#8211; erroneità della sentenza per aver disposto la condanna anche della controinteressta alle spese di lite nonostante l’oggetto del ricorso sia un atto del Comune non attinente l’attività della concorrente.<br />	<br />
Si è costituita in resistenza la Afi Curci replicando ai motivi avversari.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
All’udienza del 9 novembre i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente, ritiene il Collegio di procedere alla riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c.<br />	<br />
Data la comunanza dei motivi di appello delle parti ricorrenti, il Collegio ritiene di poterli esaminare congiuntamente.<br />	<br />
Non meritano accoglimento le censure con cui si ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancata impugnazione della nomina della Commissione giudicatrice acquisita dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.<br />	<br />
Sul punto, non può che riaffermarsi il principio secondo cui, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, costituisce interesse meritevole di tutela anche la sola chance di aggiudicazione derivante dalla partecipazione ad una gara pubblica ed è idoneo a radicare la legittimazione ad agire anche l’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara , sempre che l&#8217;impresa abbia differenziato, con la domanda di partecipazione, la propria posizione rispetto al quisque de populo e che non sussistano preclusioni soggettive alla partecipazione alla nuova procedura ( ex multis, di recente,Cons. Stato Sez. V, 15-10-2010, n. 7515).<br />	<br />
Né a diverse conseguenze può condurre l’argomento portato da parte appellante secondo cui l’annullamento della gara dal momento della nomina della Commissione comporterebbe la permanenza dei criteri utilizzati dai membri della Commissione diversi da quello esterno e dei risultati valutativi sfavorevoli all’impresa ricorrente. Invero l’argomento contiene un giudizio prognostico circa la conferma della valutazione da parte della Commissione in diversa composizione che non può essere preso in considerazione, data la sua incertezza ed irrilevanza sotto il profilo della sussistenza dell’interesse al ricorso.<br />	<br />
Parimenti da respingere è il motivo con cui si sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente impugnare , a pena di improcedibilità del ricorso, l’atto di nomina della Commissione depositato dall’amministrazione nel corso del giudizio.<br />	<br />
L’atto di nomina della Commissione è , invero, atto endoprocedimentale, la cui lesività si manifesta nell’aggiudicazione. Ne discende che il soggetto interessato è onerato ad impugnare l’atto conclusivo, in quanto solo quest’ultimo è effettivamente lesivo della sua posizione soggettiva , anche per i motivi attinenti agli atti endoprocedimentali, come nella specie avvenuto.<br />	<br />
Nel merito, gli appelli sono infondati .<br />	<br />
La determinazione con cui il Comune ha deciso di affidare mediante gara il servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo di cinque anni richiama l’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori in ordine allo svolgimento di una gara informale e considera applicabile il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.<br />	<br />
Il bando di gara , nell’ enunciare l’oggetto ed il sistema di aggiudicazione, indica la procedura aperta ed il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Ne discende che sebbene, in astratto, data l’entità del servizio, effettivamente il Comune avrebbe potuto seguire le regole dell’affidamento dei servizi in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata, tuttavia esso ha indetto una procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa regolata dall’art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 alle cui regole la selezione si deve pertanto uniformare.<br />	<br />
Né può ritenersi che l’applicabilità del regime dell’affidamento in economia possa privare l’amministrazione della facoltà , in ragione delle peculiarità delle prestazioni da richiedere, di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici applicando quelle regole che , comunque, gli articoli 121 e, per gli appalti di servizi, 124 del codice impongono anche agli appalti sotto soglia comunitaria.<br />	<br />
Ciò chiarito sotto il profilo della procedura seguita, si deve convenire con il primo giudice circa la carenza dei requisiti rivestiti dal componente esterno della Commissione ai sensi dell’art. 84 (per non essere iscritto all’albo da almeno dieci anni , né essere professore universitario).<br />	<br />
Peraltro, avuto riguardo alle finalità dell’art. 84, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, bisogna riconoscere come esso sia espressione del principio per cui i commissari devono essere “ periti peritorum” della materia sulla quale devono esprimere il loro delicato giudizio e che il possesso dei requisiti di cui si è discorso debba essere valutato anche in relazione ai concreti aspetti sui quali i medesimi devono formulare il loro giudizio” (Cons. St. 14.10.2009, n.6297). <br />	<br />
Quindi, anche a voler prescindere dagli specifici requisiti indicati al comma 8 , la circostanza che il componente esterno non sia iscritto all’albo dei broker assicurativi essendo stato solo ammesso alla prova di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per la sessione 2007 dei relativi esami di Stato e rivesta il ruolo di collaboratore di un intermediario non iscritto nella sezione dei broker confligge con l’interesse pubblico a che la funzione di esperto esterno sia svolta da soggetto in grado di esprimere una adeguata valutazione.<br />	<br />
Sono altresì da respingere i motivi riguardanti la condanna alle spese ed alla rifusione del contributo unificato.<br />	<br />
La dichiarazione di inammissibilità di alcuni dei motivi aggiunti non priva, infatti, il ricorrente della qualificazione di parte vittoriosa del giudizio quando il ricorso sia stato accolto per altri motivi, profilandosi come unico limite per il giudice il divieto di condanna della parte vittoriosa o l’indicazione di ragioni palesemente illogiche o erronee, nella specie non ravvisabili. <br />	<br />
Inoltre la condanna alle spese è collegata alla soccombenza in giudizio,senza postulare la sussistenza di una qualsiasi responsabilità soggettiva in capo alla parte soccombente. <br />	<br />
Conseguentemente la posizione del controinteressato, qualora si sia costituito in giudizio allo scopo di conservare il provvedimento impugnato, non è impeditiva della condanna alle spese in caso di soccombenza , ancorché l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato sia imputabile all&#8217;amministrazione.<br />	<br />
Conclusivamente, gli appelli vanno respinti .<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce gli appelli e li respinge confermando la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della Afi Curci s.r.l. delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 5.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-2-2011-n-1082/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2011 n.1082</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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