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	<title>1081 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1081 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;insussistenza del termine finale di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-termine-finale-di-conclusione-del-procedimento-sanzionatorio-previsto-dalla-l-n-689-1981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 13:09:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-termine-finale-di-conclusione-del-procedimento-sanzionatorio-previsto-dalla-l-n-689-1981/">Sull&#8217;insussistenza del termine finale di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981</a></p>
<p>Procedimento amministrativo &#8211; Procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981 &#8211; Mancanza di un termine finale di conclusione &#8211; Applicabilità termine di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90 &#8211; Applicabilità termine i prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689/1981 &#8211; Esigenza di tempestività dell&#8217;azione amministrativa. In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-termine-finale-di-conclusione-del-procedimento-sanzionatorio-previsto-dalla-l-n-689-1981/">Sull&#8217;insussistenza del termine finale di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-termine-finale-di-conclusione-del-procedimento-sanzionatorio-previsto-dalla-l-n-689-1981/">Sull&#8217;insussistenza del termine finale di conclusione del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981</a></p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981 &#8211; Mancanza di un termine finale di conclusione &#8211; Applicabilità termine di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90 &#8211; Applicabilità termine i prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689/1981 &#8211; Esigenza di tempestività dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In relazione alla questione concernente l&#8217;assenza del termine finale del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981, e alla applicabilità del termine generale di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90, ovvero di quello di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. n. 689/1981, si registra un maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990. Ciò posto non può, comunque, non rilevarsi come non possa essere condivisa la tesi secondo cui, non avendo la L. 689/1981 previsto un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, lo stesso possa ingiustificatamente protrarsi <i>sine die</i>, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione (L. 689/1981, art. 28), anche tenendo conto delle affermazioni rese dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 151/2021. In particolare, osserva il Collegio che, nonostante le sollecitazioni ivi contenute, il legislatore non è ancora intervenuto a colmare il vuoto normativo stigmatizzato dalla Consulta; ciò posto, <i>de jure condito,</i> la questione non può non essere risolta se non tenendo presenti le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte costituzionale, dunque avendo riguardo ai princìpi generali di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità, che devono presidiare tutta l’attività amministrativa, per cui l’applicazione dei suddetti principi postula che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall&#8217;esercizio dei pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l’accertamento dell’illecito.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Contessa &#8211; Est. Marzano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9697 del 2015, proposto da:<br />
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato &#8211; AAMS) – Direzione Territoriale -OMISSIS-e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022, il Cons. Laura Marzano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) &#8211; Direzione Territoriale per il -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-con cui il T.A.R. di -OMISSIS- ha annullato il provvedimento del 23 settembre 2014 di chiusura dell’esercizio denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, sito in -OMISSIS-, piazza -OMISSIS-, gestito dalla società &#8220;-OMISSIS-&#8220;, di cui è rappresentante legale il sig. -OMISSIS-, da effettuarsi dalle ore 00.00 del 18 novembre 2014 alle ore 24.00 del 22 novembre 2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento era intervenuto all’esito di un procedimento iniziato il 3 luglio 2012 con una verifica presso il pubblico esercizio, da parte di militari della Compagnia di -OMISSIS- della Guardia di Finanza, nel corso della quale venivano rinvenuti Kg. 1,260 di tabacchi lavorati, posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’AAMS, con conseguente: contestazione al titolare della violazione di cui all&#8217;art. 96 L. 907/1942; informativa della possibilità di avvalersi dell&#8217;art. 18 L. 689/1981 e dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 L. 50/1994; sequestro del tabacco ai sensi dell&#8217;art. 13 L. 689/1981.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 29 agosto 2012 la Direzione Territoriale dichiarava estinto il procedimento per intervenuta definizione in via amministrativa e in data 17 ottobre 2012 il Giudice del Tribunale di -OMISSIS- emetteva il decreto di archiviazione del relativo procedimento penale (n. -OMISSIS- RGNR), con conseguente estinzione del reato, per intervenuta definizione in via amministrativa, disponendo altresì la confisca e la distruzione del tabacco sequestrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota in data 5 settembre 2014 la Direzione Territoriale inviava alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- il decreto del Direttore generale datato 5 novembre 2012 n. -OMISSIS-/ 2012/ DAC/CTR con cui veniva disposta la chiusura per cinque giorni dell&#8217;esercizio in questione, ai sensi dell&#8217;art. 5 L. 50/1994, unitamente al provvedimento attuativo del medesimo decreto che veniva notificato il 23 settembre 2014 dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il T.A.R. -OMISSIS-ha annullato il suddetto provvedimento escludendo l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 L. 689/1981 e ritenendo applicabile l’art. 2 L. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale pronuncia ha interposto appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sostenendo che, diversamente da quanto erroneamente affermato dal primo giudice, sarebbe applicabile alla fattispecie in esame l’art. 28 L. 689/1981 quale norma speciale e, quindi, il potere sanzionatorio in oggetto sarebbe legittimamente esercitabile entro il termine quinquennale di prescrizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Richiama, in proposito, un parere della Sez. II (23 febbraio 2011, numero affare 1711/2010) che ha affermato l’inapplicabilità ad una fattispecie analoga dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, ritenendo viceversa operante la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 L. 24 novembre 1981 n. 689.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Versata in atti solo la memoria conclusiva dell’amministrazione appellante e la richiesta della stessa di passaggio in decisione sugli scritti, all’udienza pubblica del 1 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La questione controversa è se possa ritenersi applicabile al caso di specie il termine generale di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90 ovvero se debba applicarsi <i>tout court</i> il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. 689/81.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul tema si registra, oltre al precedente citato dall’appellante, un maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 (tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all&#8217;ambito di applicazione della L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto non può non rilevarsi come non possa essere condivisa la tesi secondo cui, non avendo la L. 689/1981 previsto un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, lo stesso possa ingiustificatamente protrarsi <i>sine die</i>, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione (L. 689/1981, art. 28).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa Corte costituzionale, chiamata di recente a pronunciarsi sulla conformità a costituzione della mancata previsione di un termine finale per l’esercizio della potestà sanzionatoria (nella specie si trattava del termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/81), con la sentenza n. 151 del 12 luglio 2021 ha osservato che “<i>Nel procedimento sanzionatorio, riconducibile nel paradigma dell&#8217;agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria &#8211; che vede l&#8217;amministrazione direttamente contrapposta all&#8217;amministrato &#8211; la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non lo svolgimento, da parte dell&#8217;autorità amministrativa, di un servizio pubblico (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 15 luglio 2014, n. 15825), l&#8217;esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall&#8217;esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell&#8217;interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte ha osservato che<i>, </i>in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione <i>ex lege</i> di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (Corte cost. n. 5/2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell&#8217;esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell&#8217;esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell&#8217;interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell&#8217;accertamento e della contestazione dell&#8217;illecito, consentendo all&#8217;incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall&#8217;art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all&#8217;art. 97 Cost.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Giudice delle leggi “<i>Alla peculiare finalità del termine per la formazione del provvedimento nel modello procedimentale sanzionatorio corrisponde una particolare connotazione funzionale del termine stesso. Mentre nel procedimento amministrativo il superamento del limite cronologico prefissato dall&#8217;art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l&#8217;esercizio da parte della pubblica amministrazione delle proprie attribuzioni non incide ex se, in difetto di espressa previsione, sul potere (sentenze n. 176 del 2004, n. 262 del 1997), in quanto il fine della cura degli interessi pubblici perdura nonostante il decorso del termine, la predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma la Corte che a fronte della specifica esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell&#8217;incolpato, non risulta adeguata la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall&#8217;art. 28 L. 689/1981. Esso, al di là della varietà delle ipotesi ricostruttive cui la natura &#8220;ibrida&#8221; della nozione legislativa ha dato adito &#8211; che ne individuano l&#8217;oggetto ora nel diritto di credito dell&#8217;autorità competente, ora nell&#8217;illecito, ora nello stesso potere sanzionatorio &#8211; identifica il margine temporale massimo dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione, superato il quale l&#8217;ordinamento presume il venir meno dell&#8217;interesse pubblico a dare attuazione alla pretesa punitiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Corte ha chiarito che il termine quinquennale di cui all’art. 28 L. 689/1981 non risulta congruo, in quanto “<i>l’ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, la Corte ha tuttavia rilevato “<i>che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l&#8217;individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un&#8217;adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l&#8217;ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi</i>” e, nel dichiarare l&#8217;inammissibilità delle questioni sollevate &#8211; in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore in ordine alla individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario (cfr. sentenza n. 23 del 2013) ha sottolineato “<i>che il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l&#8217;autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell&#8217;attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, nonostante le riferite sollecitazioni, il legislatore non è ancora intervenuto a colmare il vuoto normativo stigmatizzato dalla Consulta; ciò posto, <i>de jure condito,</i> la questione non può non essere risolta se non tenendo presenti le coordinate ermeneutiche dettate dalla Corte costituzionale, dunque avendo riguardo ai princìpi generali di economicità, di efficacia, di buon andamento ed imparzialità, che devono presidiare tutta l’attività amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’applicazione dei suddetti principi postula che l’amministrazione (pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio) agisca comunque in modo tempestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, delle conseguenze derivanti dall&#8217;esercizio dei pubblici poteri, e che, ove protragga in modo ingiustificato l’esercizio del potere, dia puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l’accertamento dell’illecito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già AAMS) non ha addotto alcuna ragione giustificatrice del lungo tempo (ben 26 mesi) impiegato per irrogare la sanzione accessoria a fronte di un procedimento piuttosto risalente, peraltro conclusosi con evidente speditezza grazie alla sollecita adesione del privato all’invito dell’amministrazione alla definizione in via amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A ben vedere, la circostanza di fatto che il provvedimento, sebbene formalmente datato 5 novembre 2012, sia stato inviato dalla Direzione Territoriale alla Guardia di Finanza di -OMISSIS- perché provvedesse a notificarlo solo il 5 settembre 2014 (e che sia stato poi materialmente notificato dopo ulteriori 18 giorni) rappresenta un disservizio ingiustificato nell’esercizio del potere amministrativo, incurante delle esigenze di certezza giuridica della posizione dell’incolpato e dell’effettività del suo diritto di difesa, che evoca quella anacronistica “posizione ingiustificatamente privilegiata” dell&#8217;autorità titolare della potestà punitiva, stigmatizzata dalla Corte nella citata pronuncia, e che appare <i>ictu oculi</i> contrastante non solo con i principi di economicità, di efficacia e di buon andamento ma, prima ancora, con il canone della ragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Principio, quest’ultimo, immanente dell’ordinamento, che la giurisprudenza ritiene applicabile trasversalmente in tutti i settori dell’ordinamento: è stato, infatti, affermato che l’azione amministrativa, anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1330 in tema di durata del procedimento preistruttorio dell’AGCom).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclusivamente l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata con la diversa illustrata motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nulla deve disporsi per le spese del presente grado di giudizio stante la mancata costituzione della parte appellata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata con diversa motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2022, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Brunella Bruno, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Marotta, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2019-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2019-n-1081/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2019-n-1081/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.1081</a></p>
<p>Pres. S. Romano; Est. P. Grauso. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221; (Avv. E. W.W. Cheyne e M. Cutrera), contro Fondazione Toscana &#8220;G. Monasterio&#8221; (Avv. G. Toscano), nei confronti &#8220;Consorzio Integra&#8221; Società  Cooperativa (Avv. M. Pilade Chiti e F. Bertini) Sulle condizioni di validità  del cd. &#8220;confronto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-12-7-2019-n-1081/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano; Est. P. Grauso. Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221; (Avv. E. W.W. Cheyne e M. Cutrera), contro Fondazione Toscana &#8220;G. Monasterio&#8221; (Avv. G. Toscano), nei confronti &#8220;Consorzio Integra&#8221; Società  Cooperativa (Avv. M. Pilade Chiti e F. Bertini)</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni di validità  del cd. &#8220;confronto a coppie&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Appalti &#8211; Criterio di aggiudicazione &#8211; OEPV &#8211; &#8220;Confronto a coppie&#8221; &#8211; Giudizio Collegiale &#8211; Condizioni &#8211; Legittimo</strong> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; legittimo il giudizio collegiale della commissione nella valutazione delle offerte sulla base del cd. &#8220;confronto a coppie&#8221; purchè sia salvaguardato il ruolo di ciascun commissario nel concorrere efficacemente alla decisione assunta e siano chiare, sulla base dei punteggi assegnati, le effettive ragioni delle preferenze accordate a ciascuna offerta. </em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/07/2019<br />
<strong>N. 01081/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00493/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 493 del 2019, proposto da Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221;, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Edward W.W. Cheyne e Matteo Cutrera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <strong><em>contro</em></strong><br />
Fondazione Toscana &#8220;G. Monasterio&#8221; per la Ricerca Medica e di Sanità  Pubblica, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <strong><em>nei confronti</em></strong><br />
&#8220;Consorzio Integra&#8221; Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti e Francesco Bertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83; <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della delibera del Direttore generale della Fondazione Toscana G. Monasterio per la Ricerca medica e la Sanità  pubblica n. 149 del 15.03.2019, pubblicata e comunicata il successivo 19.03.2019, recante Aggiudicazione della procedura aperta per l&#8217;appalto misto di lavori, forniture e servizi per la realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica dell&#8217;Ospedale del Cuore, con la quale e&#8217; stata approvata la graduatoria di gara e tutti gli atti di gara (CIG 75944209A2) e di procedere all&#8217;aggiudicazione in favore del RTI tra Consorzio Integra, Tecnoservice, TCI e Getinge;<br />
&#8211; di tutti i verbali della gara (CIG 75944209A2), ivi compresi quelli relativi alla valutazione dell&#8217;offerta anomala;<br />
&#8211; della graduatoria finale della gara (CIG 75944209A2);<br />
&#8211; del disciplinare di gara (CIG 75944209A2) in parte qua lesivo, con particolare riferimento all&#8217;art. 10 Valutazione dell&#8217;offerta tecnica;<br />
&#8211; della nota del 19.03.2019 con la quale e&#8217; stata comunicata al Consorzio ricorrente l&#8217;avvenuta aggiudicazione della gara (CIG 75944209A2) in favore del RTI Consorzio Integra, Tecnoservice, TCI e Getinge;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Toscana &#8220;G. Monasterio&#8221; e del &#8220;Consorzio Integra&#8221; Societa&#8217; Cooperativa;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Il Consorzio di cooperative &#8220;Ciro Menotti&#8221; espone di aver partecipato, in raggruppamento con Trumpf Med Italia S.r.l., alla procedura indetta dalla Fondazione Toscana &#8220;G. Monasterio&#8221; per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto misto di lavori, forniture e servizi avente a oggetto la realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica dell&#8217;Ospedale del Cuore di Massa.<br />
La gara, bandita il 13 agosto 2018 ed alla quale hanno partecipato quattro concorrenti, è stata aggiudicata con provvedimento del 15 marzo 2019 al raggruppamento capeggiato dal Consorzio Integra, odierno controinteressato, con 95,808 punti.<br />
Al secondo posto della graduatoria finale si è classificato, con 89,097 punti, il raggruppamento condotto dal Consorzio ricorrente, che, lamentando l&#8217;illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione e di tutti gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, ivi compreso il disciplinare di gara, ne chiede l&#8217;annullamento sulla scorta di due motivi in diritto.<br />
1.1. All&#8217;impugnazione resistono la Fondazione Monasterio e il Consorzio Integra.<br />
1.2. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2019, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.<br />
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 5 giugno 2019, preceduta dallo scambio di memorie difensive <em>ex</em> art. 73 c.p.a..<br />
2. L&#8217;appalto per cui è causa è stato affidato, in conformità  al disciplinare di gara, secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa individuata attraverso il metodo del confronto a coppie.<br />
Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio Ciro Menotti denuncia proprio la violazione delle regole di svolgimento del confronto a coppie. In particolare, la stazione appaltante si sarebbe discostata dalle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC n. 2, benchè richiamate dal disciplinare di gara, ed avrebbe proceduto al confronto a coppie sulla base non delle preferenze individuali espresse da ciascun commissario, bensì dei giudizi collegiali della commissione.<br />
La mancanza del giudizio individuale dei singoli commissari vanificherebbe, ad avviso del ricorrente, la stessa ragion d&#8217;essere del metodo utilizzato, che sarebbe quella di neutralizzare ogni forma di possibile condizionamento reciproco tra i commissari e di garantire la controllabilità  del percorso motivazionale prodromico all&#8217;aggiudicazione. Con la valutazione collegiale, verrebbe meno uno dei parametri fondamentali per verificare la ragionevolezza e logicità  dei giudizi espressi, così come l&#8217;applicazione delle formule matematiche da utilizzarsi per trasformare i coefficienti in punteggi; e la valutazione degli elementi qualitativi dell&#8217;offerta tecnica tornerebbe a essere non solo ampiamente discrezionale, ma anche sostanzialmente insuscettibile di verifica.<br />
Il Consorzio ricorrente contesta, in ogni caso, che la &#8220;complessità &#8221; o &#8220;eterogeneità &#8221; degli ambiti professionali coinvolti dall&#8217;appalto, addotta dalla stazione appaltante a giustificazione delle proprie scelte, possa legittimare il sovvertimento delle regole procedurali. Avvedutasi che le caratteristiche dell&#8217;appalto non consentivano il proficuo utilizzo del confronto a coppie, la Fondazione Monasterio avrebbe potuto e dovuto servirsi un differente metodo di valutazione, anzichè utilizzarne uno inidoneo, snaturandolo.<br />
Il secondo motivo investe la motivazione degli atti impugnati. La legge di gara non consentirebbe di &#8220;pesare&#8221; i singoli criteri di valutazione delle offerte e, quindi, di comprendere per quale ragione un&#8217;offerta sia stata preferita all&#8217;altra. Il giudizio della commissione finirebbe per divenire sostanzialmente insindacabile, a maggior ragione in assenza delle valutazioni individuali dei commissari.<br />
La Fondazione Monasterio eccepisce, in via pregiudiziale, la tardività  del primo motivo, che, comportando in astratto un macroscopico vizio della procedura nella sua interezza, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante l&#8217;immediata impugnazione della legge di gara.<br />
Nel merito, le difese della stazione appaltante e del controinteressato Consorzio Integra sono pressochè coincidenti.<br />
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 50/2016, il metodo del confronto a coppie non sarebbe più¹ disciplinato da norme cogenti, a differenza di quanto avveniva nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, di modo che sarebbero inammissibili le doglianze fondate sulla presunta violazione delle linee guida ANAC n. 2, notoriamente non vincolanti. Nè coglierebbe nel segno il richiamo all&#8217;autovincolo operato dal disciplinare di gara attraverso il rinvio alle richiamate linee guida: la stazione appaltante, infatti, non si sarebbe limitata al rinvio, ma, nello stesso disciplinare, avrebbe declinato in modo peculiare la procedura descritta nelle linee guida, precisando che il confronto a coppie sarebbe stato condotto sulla base dei giudizi collegiali, e non di quelli individuali.<br />
Quanto alla motivazione dei giudizi espressi dalla commissione, essa si ricaverebbe dal carattere estremamente dettagliato dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, comprendenti gli elementi da valutare (otto), il loro valore ponderale in termini di punteggio e i rispettivi criteri motivazionali, vale a dire i parametri ai quali la commissione avrebbe dovuto ancorare, nel suo <em>iter</em>Â logico operativo, il punteggio previsto dal disciplinare per ciascun elemento oggetto di valutazione.<br />
2.1. Il ricorso è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.<br />
2.1.1. Va respinta, in primo luogo, l&#8217;eccezione di tardività  sollevata dalla difesa dell&#8217;amministrazione resistente.<br />
Il collegio non intende discostarsi dalla tradizionale regola, di recente riaffermata anche alla luce del contesto normativo attuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 26 aprile 2018, n. 4), secondo cui i bandi di gara possono essere impugnati solo unitamente agli atti che ne fanno applicazione, giacchè sono questi ultimi a identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato; mentre sono eccezionali le ipotesi in cui il bando deve essere impugnato immediatamente, perchè contenente clausole impositive di oneri incomprensibili, sproporzionati o abnormi a carico dei partecipanti, ovvero clausole &#8220;escludenti&#8221;, preclusive della partecipazione dell&#8217;impresa interessata, o comunque tali da giustificare una prognosi, avente carattere di ragionevole certezza, di esito infausto della sua eventuale partecipazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 513).<br />
Al di fuori delle eccezioni segnalate, va pertanto esclusa l&#8217;esistenza di un onere di immediata impugnazione delle prescrizioni generali del bando e delle clausole attinenti alle regole di svolgimento della procedura di gara; onere che non può farsi dipendere, come vorrebbe il Consorzio ricorrente, dalla maggiore o minore intensità  del vizio di volta in volta denunciato a carico della legge di gara.<br />
2.1.2. Venendo al merito della controversia, come detto il disciplinare di gara pubblicato dalla Fondazione Monasterio prevede il ricorso al metodo del confronto a coppie e rinvia alle linee guida ANAC n. 2, le quali descrivono il confronto a coppie come sistema che opera &#8220;<em>sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara</em>&#8220;, nel senso che ciascun commissario confronta a due a due le offerte concorrenti indicando quale preferisce e il grado di preferenza, assegnando coefficienti variabili tra 1 e 6. Al termine dei confronti, i coefficienti assegnati da ciascun commissario vengono tradotti in punteggi.<br />
Il disciplinare impugnato, discostandosi dalle linee guida, precisa invece che la procedura del confronto a coppie &#8220;<em>sarà  svolta unitariamente da tutta la Commissione in ragione della complessità  ed eterogeneità  degli ambiti professionali coinvolti</em>&#8220;.<br />
Attenendosi al disciplinare, la commissione di gara ha proceduto a confrontare le offerte di tutti i concorrenti, individuando per ciascun confronto l&#8217;offerta preferita e il relativo grado di preferenza mediante l&#8217;applicazione di coefficienti variabili da 1 (nessuna preferenza) a 6 (preferenza massima), attribuiti collegialmente.<br />
Tanto premesso, la scelta di procedere al confronto a coppie sulla base dei giudizi collegialmente espressi dalla commissione è da ritenersi legittima, al contrario di quanto sostenuto dal Consorzio ricorrente.<br />
Del resto, l&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 rimette alle stazioni appaltanti la scelta dei criteri di valutazione e selezione delle offerte.<br />
L&#8217;art. 217 co. 1 lett. u) n. 2 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 ha peraltro abrogato il regolamento di esecuzione del previgente codice dei contratti pubblici, approvato con d.P.R. n. 207/2010, il cui Allegato G) disciplinava le modalità  di svolgimento del confronto a coppie per il calcolo dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, stabilendo che esso si fondasse sui coefficienti attribuiti da ciascun commissario a ciascuna coppia di concorrenti, e infine a ciascun concorrente.<br />
Venuta meno la base normativa rappresentata dal regolamento, il confronto a coppie rimane uno dei sistemi conosciuti dalla prassi applicativa e riconosciuto come tale, lo si è visto, dalle più¹ volte citate linee guida ANAC n. 2, che lo ricostruiscono in termini sostanzialmente conformi al modello di cui al d.P.R. n. 207/2010. Stante la natura non vincolante delle predette linee guida (cfr. Cons. Stato, Commissione speciale, parere 13 aprile 2018, n. 966), quella descrizione è comunque sprovvista di valore precettivo.<br />
Se, dunque, le linee guida svolgono una mera funzione di orientamento delle stazioni appaltanti pubbliche, la definizione dei criteri di selezione dell&#8217;offerta migliore finisce per costituire il frutto di una valutazione discrezionale effettuata di volta in volta dall&#8217;amministrazione interessata alla stregua dei canoni generali dell&#8217;azione amministrativa e dei principi che governano l&#8217;affidamento dei contratti pubblici.<br />
Di conseguenza, ciù² che va verificato nella specie è se l&#8217;operato della Fondazione Monasterio si ponga in contrasto non con le linee guida ANAC, ma con i principi di trasparenza, imparzialità , ragionevolezza, proporzionalità , efficienza, efficacia.<br />
In questa ottica, è utile innanzitutto ricordare che per giurisprudenza costante, anche di questo T.A.R., gli apprezzamenti dei commissari sono sempre destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, la quale rappresenta il momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali. Ne discende che, in assenza di uno specifico obbligo imposto dalla disciplina di gara, neppure occorre verbalizzare i singoli giudizi individuali, la cui separata enunciazione ha il valore di mera formalità  interna ai lavori della commissione (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 7 agosto 2018, n. 1133).<br />
Nel suo concreto funzionamento, la regola della collegialità  &#8211; che si compendia nell&#8217;unicità  del giudizio finale &#8211; si presta poi a essere declinata secondo formule variabili in ragione delle esigenze della stazione appaltante, con l&#8217;unico limite di salvaguardare il ruolo di ciascun commissario e la sua possibilità  di concorrere efficacemente alla valutazione delle offerte.<br />
Non si vede, tuttavia, come la previsione di un coefficiente stabilito collegialmente, anzichè ricavato dalla media matematica dei coefficienti stabiliti individualmente, possa di per sì© comportare il sacrificio dell&#8217;autonomia valutativa di ciascun commissario, la quale ha pur sempre modo di esprimersi nel dibattito collegiale. Ed anzi, in fattispecie sovrapponibile alla presente, è stato evidenziato come una &#8220;<em>siffatta modalità  operativa, lungi dal conculcare l&#8217;autonomia valutativa di ciascun commissario, esalti la connotazione collegiale del giudizio, nella misura in cui esso, piuttosto che costituire l&#8217;esito di una media meccanicamente operata tra giudizi individuali, rappresenta ab initio l&#8217;esito del confronto interno alla commissione, inteso alla elaborazione di una soluzione valutativa unitaria e di sintesi degli apporti dei singoli commissari</em>&#8221; (così Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2019, n. 2682).<br />
Il confronto tra i commissari è un portato fisiologico della dinamica della decisione collegiale, e il fatto che tale dinamica si esprima <em>ex ante</em>Â attraverso l&#8217;elaborazione di un coefficiente unico che sintetizza la posizione dell&#8217;intera commissione, anzichè <em>ex post</em> attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, non inficia la trasparenza e l&#8217;attendibilità  del metodo di selezione prescelto, salvo che non si dimostri &#8211; e non è questo il caso &#8211; l&#8217;esistenza di circostanze o elementi che abbiano indebitamente alterato il confronto all&#8217;interno della commissione.<br />
La decisione di basare il confronto a coppie sulle valutazioni collegiali della commissione è giustificata dalla stazione appaltante con la natura mista dell&#8217;appalto e con la volontà  di evitare che la valutazione del commissario, o dei commissari più¹ esperti per un determinato settore di riferimento dell&#8217;oggetto del contratto venisse &#8220;diluita&#8221; attraverso la successiva media con le valutazioni degli altri commissari meno competenti su quel determinato settore. La spiegazione trova obiettivo riscontro nella pluralità  di competenze effettivamente implicate dalla procedura in questione (i commissari sono un cardiologo, un ingegnere biomedico, un ingegnere elettrico, un ingegnere meccanico e un ingegnere edile), ed esprime un non irragionevole bilanciamento tra esigenze di trasparenza, imparzialità  e correttezza, da un lato, e di speditezza, economicità  ed efficacia dall&#8217;altro.<br />
Nè vale obiettare, come fa il Consorzio ricorrente, che avuto riguardo agli ambiti di specializzazione di ciascun commissario le valutazioni della commissione sarebbero riconducibili al giudizio del solo commissario munito di adeguate competenze sullo specifico elemento da valutare. I commissari di gara non debbono, infatti, essere necessariamente esperti in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche, o addirittura nelle tematiche, cui afferiscono i diversi aspetti presi in considerazione dalla <em>lex specialis</em> a fini valutativi, poichè è la commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle competenze tecniche globalmente occorrenti nel caso concreto (giurisprudenza costante, fra le molte cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824, e i precedenti ivi citati).<br />
Per le ragioni esposte, le censure articolate con il primo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento.<br />
2.1.3. Diversa è la sorte del secondo motivo.<br />
Il disciplinare di gara individua, al paragrafo 6 &#8211; Criteri di valutazione, otto &#8220;elementi di valutazione&#8221; corrispondenti alle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto (sistema angiografico digitale per Emodinamica Pediatrica; lampade scialitiche e sistemi pensili; sistema angiografico digitale per Sala Ibrida; tavoli operatori; impianti meccanici, elettrici e contenimento energetico; pregio architettonico e tecnico; manutenzione delle opere; criteri minimi ambientali).<br />
Ciascun elemento di valutazione è accompagnato da una serie di &#8220;criteri motivazionali&#8221;, consistenti nelle enucleazione delle caratteristiche delle forniture/lavori/servizi, rimesse al giudizio della commissione (ad es., quanto all&#8217;elemento di valutazione A.1 &#8211; Sistema angiografico digitale biplanare per Emodinamica Pediatrica: <em>&#8211; sistema di visualizzazione immagini in sala esame, apprezzando in particolare la dimensione del display e la qualità  dell&#8217;immagine in esso proposta, oltre alla modalità  di scelta e impostazione dei diversi layout di visualizzazione delle sorgenti; &#8211; presenza, nella configurazione offerta, di software di fusion-imaging che consentano la correlazione in tempo reale di immagini tridimensionali angiografiche ed ecografiche, con particolare riguardo alla presenza ed alle funzionalità  del sistema di navigazione intracardiaca virtuale; &#8211; presenza, nella configurazione offerta, di software adattativi interattivi avanzati finalizzati alla riduzione e all&#8217;ottimizzazione della dose erogata al paziente con contestuale mantenimento della qualità  dell&#8217;immagine. &#8211; ergonomia di gestione e controllo del sistema in tutte le sue componenti e le soluzioni tecniche adottate per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione</em>).<br />
Ad ogni &#8220;elemento&#8221; corrisponde, infine, un punteggio unitario, non ripartito, cioè, tra i differenti &#8220;criteri&#8221;.<br />
Il confronto a coppie, come si evince dal disciplinare e dai verbali di gara, è stato eseguito mediante l&#8217;attribuzione di coefficienti numerici a ciascun &#8220;elemento di valutazione&#8221; (non ai &#8220;criteri&#8221;).<br />
Le difese resistenti sostengono che nel caso di confronto a coppie il voto numerico non necessiterebbe di ulteriore motivazione, la quale potrebbe ritenersi insita nei punteggi assegnati, atteso che il disciplinare conteneva a monte non solo gli elementi di valutazione, ma i rispettivi e dettagliati criteri motivazionali. Fermo restando che la stazione appaltante non aveva alcun obbligo di tradurre i &#8220;criteri&#8221; in sub-pesi.<br />
L&#8217;assunto non è condivisibile.<br />
E&#8217; vero che, secondo un orientamento consolidato nel passato, una volta accertata la corretta applicazione del metodo del confronto a coppie non resterebbe alcuno spazio per il sindacato dei singoli apprezzamenti effettuati e, segnatamente, dei punteggi attribuiti nel confronto, con la conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi finirebbe per risiedere nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2016, n. 4415; id., sez. III, 24 aprile 2015, n. 2050).<br />
Tale indirizzo, nondimeno, si è da ultimo affinato nel senso che la motivazione può ritenersi insita nei punteggi attribuiti all&#8217;esito del confronto a coppie, purchè il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa. A fronte di parametri valutativi che si articolano in sottocriteri plurimi, la mancata valorizzazione di questi ultimi, ovvero la mancata attribuzione di uno specifico peso ponderale ai fini della formulazione del punteggio finale, &#8220;<em>rende di fatto impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2018, n. 7250; id., sez. III, 1 giugno 2018, n. 3301).<br />
A tali indicazioni, coerenti con l&#8217;evoluzione della giurisprudenza in materia di adeguatezza della motivazione espressa dalla stazione appaltante mediante punteggi numerici, il collegio intende dare continuità ; il che conduce, nel caso in esame, ad affermare che i punteggi assegnati dalla commissione non sono idonei a lasciar trasparire le effettive ragioni della preferenza accordata all&#8217;offerta tecnica del raggruppamento controinteressato.<br />
L&#8217;espressione del giudizio sotto forma di voto numerico unitario riferito ai diversi &#8220;elementi di valutazione&#8221; non permette di comprendere quale o quali dei molteplici &#8220;criteri di valutazione&#8221; previsti per ciascun &#8220;elemento&#8221; abbiano orientato in un senso o nell&#8217;altro il giudizio della commissione (di nuovo a titolo di esempio, è del tutto incomprensibile se e in quale misura il divario di punteggio che si registra sull&#8217;elemento A.4 &#8211; il Consorzio ricorrente ha conseguito 2,5 punti contro i 5 del controinteressato &#8211; dipenda dal criterio relativo alla regolazione dei movimenti dei tavoli operatori oggetto di fornitura, ovvero dalle caratteristiche di sicurezza dei tavoli stessi o, ancora, dal criterio inerente l&#8217;ergonomia di gestione e controllo del sistema in tutte le sue componenti e le soluzioni tecniche adottate per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione).<br />
Correlativamente, l&#8217;impossibilità  di risalire ai motivi della preferenza, per non essere l&#8217;attribuzione dei nudi coefficienti numerici corredata di alcuna motivazione verbale esplicita, impedisce l&#8217;esercizio del controllo sulla congruità  dei giudizi espressi dalla commissione e come tale vizia l&#8217;intero processo di valutazione delle offerte, la graduatoria finale e l&#8217;aggiudicazione.<br />
3. In relazione ai profili sopra illustrati, il ricorso deve essere accolto.<br />
Ne conseguono l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione e la retrocessione del procedimento alla fase di valutazione delle offerte, che la stazione appaltante rinnoverà  attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza.<br />
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Condanna in solido l&#8217;amministrazione resistente e il Consorzio controinteressato alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della ricorrente l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della ricorrente l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento, se parte del debito INAIL di cui al richiesto d.u.r.c. risultava accertato dopo la dichiarazione contestata, che il riferimento al “dolo” e/o alla “colpa grave” risulta collegato all’applicazione temporale del d.l. n. 70/11, questione questa ancora pendente in ambito giurisprudenziale, vista la rimessione della stessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza pronunciata dalla Sezione Sesta, 5.3.12, n. 1245; Considerato che risulta contraddistinta da “fumus boni iuris” la censura relativa alla carenza di malafede nella dichiarazione e conseguente consapevolezza della “gravità” della violazione &#8211; in relazione al valore della gara di riferimento ed all’entità delle somme considerate &#8211; e alla carenza di proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata; Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, attesa l’immediata applicazione del provvedimento interdittivo annuale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01081/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01673/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Air Blue Service Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Maria Fucci e Paola Tucci, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sogin Spa</b>, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento n. 22/12 del 15.12.2011, depositato il 12.1.2012, successivamente notificato in data 24.1.2012, con cui l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha disposto nei confronti della “Air Blu Service” s.r.l. l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 nonché l’iscrizione nel Casellario degli operatori economici di lavori, di servizi e di forniture, con conseguente sospensione annuale dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento;	</p>
<p>di ogni altro atto al predetto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, incluse, ove occorra, le note istruttorie AVCP del 23.3.2011, 27.7.2011, 14.9.2011, 14.10.2011, 14.11.2011 e 17.1.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con la relativa documentazione e la successiva memoria;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso presenta profili idonei ad una ragionevole previsione di accoglimento, in particolare per quanto dedotto con il secondo, terzo e quinto motivo, in relazione alla specifica motivazione di cui al provvedimento impugnato, dato che parte del debito INAIL di cui al richiesto d.u.r.c. risultava accertato dopo la dichiarazione contestata, che il riferimento al “dolo” e/o alla “colpa grave” risulta collegato all’applicazione temporale del d.l. n. 70/11, questione questa ancora pendente in ambito giurisprudenziale, vista la rimessione della stessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza all’uopo pronunciata dalla Sezione Sesta, 5.3.12, n. 1245;<br />	<br />
Considerato che risulta contraddistinta da “fumus boni iuris” la censura relativa alla carenza di malafede nella dichiarazione e conseguente consapevolezza della “gravità” della violazione &#8211; in relazione al valore della gara di riferimento ed all’entità delle somme considerate &#8211; e alla carenza di proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata;<br />	<br />
Considerato sussistente il pregiudizio dedotto, attesa l’immediata applicazione del provvedimento interdittivo annuale;<br />	<br />
Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi, attesa la peculiarità e novità della questione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 17 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Severini Pres. &#8211; C. Contessa Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : &#8211; Carini R.M. (Avv.ti L. Gracili e C. Picchiotti) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attivitaà culturali, (Avvocatura</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Severini Pres. &#8211; C. Contessa Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da : <br /> &#8211; Carini R.M. (Avv.ti L. Gracili e C. Picchiotti) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attivitaà culturali, (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (non costituita), il Consorzio Santa Maria ed altri (non costituiti) <br /> &#8211; Cooperativa edilizia La Fenice s.r.l. (Avv.ti U. Gulina e F. Gulina) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto (non costituiti) <br /> &#8211; Edil Rosellana s.c.r.l. (Avv. R. Righi) contro il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, Consorzio S. Maria, Società coop. ed. Arezzo Chiana (non costituiti) ed il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) e nei confronti della Società coop. edilizia Arezzo Uno s.r.l. ed altri (non costituiti) <br /> &#8211; Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ‘il Cantone’ (Avv.ti M. Sanino e M. Quercetani) e Telma s.r.l. (Avv. S. Lupis) contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv.ti D. Iaria, S. Nocentini e D. Falagiani) ed Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e il Paesaggio di Siena e Grosseto (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulle corrette modalità di esercizio del potere di annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell&#8217;ambito di una lottizzazione, sull&#8217;insussistenza di un termine di legge per il suo esercizio, sul legittimo affidamento e sull&#8217;applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;illegittimità non invalidante di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Lottizzazione &#8211; Annullamento in autotutela delle concessioni rilasciate – Motivazione &#8211; Difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione &#8211; Stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito &#8211; Sufficienza	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela– Triplice sospensione dei lavori – Legittimo affidamento &#8211; Insussistenza	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela – Termine per il suo esercizio – Inesistenza 	</p>
<p>4. Autorizzazione e concessione – Annullamento in autotutela – Istituto dell’illegittimità non invalidante – Applicabilità &#8211; Art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311 &#8211; Provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso iter di programmazione urbanistica – Inapplicabilità – Art. 8, u.c., d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 – Inapplicabilità alle ipotesi di titoli abilitativi espressi	</p>
<p>5. Giustizia amministrativa – Impugnazione di determinazioni amministrative di segno negativo &#8211; Fondate su una pluralità di ragioni ciascuna di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento – Resistenza di una sola al vaglio giurisdizionale – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse – Sussistenza – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esercizio del potere di annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell’ambito di una lottizzazione pare adeguatamente motivato laddove evidenzia che le difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione (e, indirettamente, dello stesso piano di lottizzazione) avevano comportato un sostanziale stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito, determinando uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale anziché in parallelo (i.e.: in modo ‘adagiato’ sulle curve di livello). In tal modo l’intervento realizzato determina un rilevantissimo quanto inammissibile stravolgimento delle previsioni di piano, con evidente quanto rilevante pregiudizio ai tratti estetici della zona (peraltro, caratterizzata da notevole pregio) e dello stesso interesse della collettività locale, i cui interessi vanno tutelati dall’ente locale quale soggetto esponenziale dei rispettivi interessi	</p>
<p>2. Una triplice sospensione dei lavori di una lottizzazione integra un comportamento senz’altro incompatibile con la formazione di un legittimo affidamento in capo al privato 	</p>
<p>3. La vigente disciplina in tema di annullamento d’ufficio (art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241) non fissa un termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine	</p>
<p>4. I generali principi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 anche per evitare che – in situazioni come quella per cui è causa – la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati. Neppure può dirsi che il primo giudice abbia fatto cattivo uso della previsione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311. Difatti il secondo periodo della disposizione è in specie inapplicabile poichè non si fa questione di “provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati” ma al contrario (e secondo un assetto di fatto speculare) viene in rilievo l’annullamento di provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso iter di programmazione urbanistica, nel cui ambito rivestiva un ruolo determinante la stipula di una Convenzione urbanistica. Nè vale altresì lamentare la violazione dell’articolo 8, u.c., d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 (norma peraltro abrogata dall’articolo 136 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) essendo la disposizione espressamente riferibile ai soli titoli abilitativi tacitamente formati ai sensi del medesimo art. 8 e non estensibile alle ipotesi di titoli abilitativi espressi.	</p>
<p>5. In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse. Nella specie almeno il primo dei richiamati motivi ostativi, ovvero quello relativo al contrasto fra i titoli abilitativi rilasciati e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 della convenzione urbanistica, resiste alle censure mosse. Difatti dall’esame degli articoli 3 e 5 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione emerge la correttezza delle determinazioni comunali, in quanto: a) ai sensi dell’art. 5, lo schema organizzativo e distributivo delineato dagli allegati al piano di lottizzazione costituiva una porzione normativa vincolante della convenzione e stabiliva (in modo non derogabile) le modalità aggregative e compositive dell’intervento da realizzare, secondo uno schema di sviluppo orizzontale che avrebbe dovuto necessariamente seguire l’andamento delle curve di livello collinare; b) questo schema organizzativo e distributivo non era derogabile in sede di progettazione esecutiva, ma costituiva un elemento indefettibile che non avrebbe potuto essere stravolto. Peraltro anche in presenza di clausole di non agevole interpretazione si deve optare per la soluzione interpretativa maggiormente compatibile con lo scopo di tutela degli interessi pubblici prevalenti coinvolti (in termini di più adeguato uso del territorio, di diminuzione dell’impatto visivo e di tutela di un’area di sicuro pregio paesaggistico)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10228 del 2006, proposto da 	</p>
<p>Carini Rolando Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attivitaà culturali, in persona del ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />
Consorzio Santa Maria, Edilizia Arezzo s.r.l., Soc. Coop. Ed. Arezzo Chiana, Rosellana s.c.a.r.l, Soc. coop. ed. il Cantone, Stelma s.r.l., Carini Roberto, Carini Cristina, Carini Laura, Addobbati Giovanni, Innocenti Patrizia, Thema Immobiliare s.r.l.; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10432 del 2006, proposto dalla Cooperativa edilizia La Fenice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Gulina e Francesco Gulina, con domicilio eletto presso Giulio Lais in Roma, via C. Monteverdi, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10459 del 2006, proposto da<br />
Edil Rosellana s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Roma, via G.Carducci, 4;<br />
Carini Roberto, Carini Cristina; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, Consorzio S. Maria, Società coop. ed. Arezzo Chiana;<br />
Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società coop. edilizia Arezzo Uno s.r.l., Carini Marco Rolando, Società coop. ed. il Cantone, Società Stelma s.r.l., Addobbati Giovanni, Innocenti Patrizia, Società Thema Immobiliare; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10556 del 2006, proposto da<br />
Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ‘il Cantone’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino e Massimiliano Quercetani, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;<br />
Telma s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Stefano Lupis, con domicilio eletto presso Stefano Lupis in Roma, viale Mazzini 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castiglione della Pescaia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Simone Nocentini e Daniele Falagiani, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e il Paesaggio di Siena e Grosseto; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto ai ricorsi nn. 10228 del 2006, 10459 del 2006 e 10556 del 2006:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Firenze, Sezione III, n. 2395/2006;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 10432 del 2006:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana – Firenze, Sezione III, n. 3077/2006</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Giannoni per delega dell&#8217;avvocato Gracili l&#8217;avvocato dello Stato Varone, nonché gli avvocati Gulina, Righi, Quercetani e Sanino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le vicende all’origine dei fatti di causa prendono le mosse dall’approvazione, da parte della Regione Toscana, del Piano regolatore generale del Comune di Castiglione della Pescaia (delibera di Giunta regionale 19 marzo 1980, n. 2394), nel cui ambito era contenuta una previsione di insediamento residenziale nell’ambito del comparto denominato <i>‘Santa Maria’</i>.<br />	<br />
Conformemente alle previsioni di piano, nel corso del 1983, fu presentato un progetto di Piano di lottizzazione, che fu adottato dal Comune con delibera consiliare 23 dicembre 1994, n. 121 e infine approvato con delibera 11 dicembre 1995, n. 82.<br />	<br />
Con delibera del Commissario straordinario 4 giugno 1996, n. 12 fu apportata una rettifica alle N.T.A. del Piano di lottizzazione in questione.<br />	<br />
Nel luglio del 1996 veniva stipulata la Convenzione di lottizzazione (che teneva conto delle richiamate modifiche intervenute in relazione alle N.T.A.).<br />	<br />
Nel corso del successivo agosto venivano presentate le domande di concessioni edilizie che, per quanto concerne i lotti nn. 3 e 4, venivano rilasciate in data 9 luglio 1999.<br />	<br />
Nell’agosto del 2002, quando la lottizzazione era già in fase di esecuzione, il Comune di Castiglione della Pescaia acquisiva la perizia dell’Ingegner Savelli e dell’Architetto Vincenzoni, volta a verificare l’effettiva volumetria realizzata nel comparto e la legittimità delle concessioni edilizie rilasciate.<br />	<br />
La perizia Savelli/Vincenzoni concludeva che la volumetria in concreto realizzata eccedeva quella consentita in base alla corretta applicazione del Piano di lottizzazione.<br />	<br />
Ai fini della presente decisione, mette conto osservare che, con delibera consiliare 13 agosto 2002, n. 54, il Comune appellato aveva approvato le nuove tavole progettuali relative al Piano di lottizzazione per cui è causa e l’atto integrativo dell’originaria Convenzione.<br />	<br />
Tuttavia, le modifiche non furono trasfuse in concrete modificazioni della Convenzione, stante l’indisponibilità dei lottizzatori a sottoscrivere una convenzione integrativa di quella a suo tempo conclusa.<br />	<br />
Nel dicembre del 2003 il Comune di Castiglione della Pescaia comunicava agli interessati l’avvio del procedimento volto all’annullamento delle concessioni edilizie ritenute illegittime sulla base delle risultanze della perizia Savelli/Vincenzoni.<br />	<br />
All’esito dell’interlocuzione procedimentale in contraddittorio con gli interessati, il Comune appellato adottava i provvedimenti in data 25 gennaio 2005 e 7 febbraio 2005, di annullamento delle concessioni edilizie per plurimi profili di illegittimità.<br />	<br />
In particolare, il Comune riteneva che le concessioni in questione fossero illegittime:<br />	<br />
&#8211; per violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione urbanistica attuativa del Piano di lottizzazione, a causa della ritenuta difformità fra il contenuto delle concessioni rilasciate e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 del<br />
&#8211; per violazione delle disposizioni del Piano di lottizzazione per ciò che attiene le volumetrie massime concedibili. Al riguardo il Comune osservava che, pur dovendosi ritenere la conformità fra quanto assentito e le modifiche apportate alle N.T.A. del P<br />
Per quanto concerne l’interesse concreto ed attuale all’adozione dell’atto di autotutela, il Comune di Castiglione della Pescaia ne riteneva la sussistenza, dato che le richiamate difformità progettuali e realizzative avevano comportato uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale (anziché in senso parallelo e adagiato alle curve di livello), in una zona collinare di elevato pregio paesistico, in tal modo compromettendo l’interesse pubblico al mantenimento dei tratti estetici, ambientali e paesaggistici della zona.<br />	<br />
I provvedimenti venivano impugnati al Tribunale amministrativo regionale della Toscana da numerosi soggetti interessati dalle concessioni relative ai lotti nn. 3 e 4, oggetto di annullamento (fra i quali il signor Rolando Marco Carini – appellante nell’ambito del ricorso n. 10228/2006 -, la società cooperativa edilizia Rosellana, il sig. Roberto Carini e la signora Cristina Carini – appellanti nell’ambito del ricorso n. 10459/2006 –, nonché la società cooperativa edilizia ‘Il Cantone’ e la società Telma s.r.l. &#8211; appellanti nell’ambito del ricorso n. 10556/2006 –).<br />	<br />
Con la sentenza 19 maggio 2006, n. 2395, il Tribunale amministrativo in parte dichiarava inammissibile e in parte respingeva i ricorsi.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata in appello dal signor Rolando Marco Carini, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma per i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) Erroneità, illogicità e contraddittorietà – Difetto e/o insufficienza della motivazione della sentenza in ordine alla insussistenza del contrasto fra le concessioni edilizie annullate n. 6267/99 e 6268/99 con le previsioni del piano di lottizzazione e con la vigente pianificazione urbanistica comunale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con deliberazione n. 121 del 23 dicembre 1994 – Difetto di istruttoria e irragionevolezza (terzo motivo di ricorso in primo grado)</i>.<br />	<br />
Il primo giudice ha erroneamente omesso di considerare che il provvedimento comunale di annullamento era viziato per erronea applicazione delle previsioni di cui all’art. 5 delle N.T.A. alla convenzione urbanistica. Al contrario, la corretta interpretazione della disposizione era che, in sede di progettazione esecutiva, fossero vincolanti le sole previsioni di cui alla tavola allegata n. 2 (in tema di indicazioni planovolumetriche, con particolare riguardo alle sagome di massimo ingombro) e di cui alla tavola allegata n. 5 (ma solo limitatamente allo schema distributivo ed organizzativo dei diversi tipi edilizi ammessi, con particolare riguardo alle modalità aggregative delle unità residenziali/turistiche). Invece, in sede di progettazione esecutiva risultavano meramente indicative (e potevano, quindi, essere derogate) le ulteriori previsioni di cui alla tavola allegata n. 5, come – ad esempio – quelle in tema di tipologie abitative ammesse. Allo stesso modo, risultavano meramente indicative le previsioni di piano circa il carattere parallelo oppure ortogonale rispetto al terreno dei fabbricati, il quale avrebbe potuto essere rimesso a una libera scelta dei progettisti.<br />	<br />
Ad ogni modo, il Comune (e, in seguito, il giudice) hanno omesso di considerare che la progettazione risultava comunque conforme al contenuto della delibera comunale n. 54 del 2002, recante ‘integrazioni alla Convenzione per la lottizzazione Santa Maria’ e ai nuovi elaborati grafici in tale occasione approvati.<br />	<br />
Per quanto concerne la maggiore volumetria in concreto realizzata rispetto a quella assentibile ai sensi del Piano di lottizzazione, la sentenza ha erroneamente ritenuto la sostanziale inefficacia della delibera commissariale n. 12 del 1996 (che, al contrario, era ad ogni effetto valida ed efficace, in quanto mai annullata dal Comune).<br />	<br />
Ad ogni modo, l’esubero volumetrico (pari a 311 mc.) è estremamente ridotto, se rapportato ai 42.500 mc. circa assentiti e ai 44.055 mc. realizzabili (sotto tale aspetto, i maggiori valori numerici contenuti nella perizia Savelli/Vincenzoni derivano dall’aver erroneamente computato anche i volumi delle cantine e delle scale a giorno, che andavano esclusi).<br />	<br />
<i>2) Erroneità e contraddittorietà della sentenza in ordine all’interesse pubblico sotteso all’annullamento delle concessioni edilizie</i><br />	<br />
La sentenza ha omesso di rilevare l’illegittimità del provvedimento comunale, in quanto privo dell’individuazione di un interesse pubblico effettivo, concreto ed attuale all’adozione dell’atto di ritiro (non essendo sufficiente la mera intenzione di ripristinare la legalità asseritamente violata).<br />	<br />
Al contrario, il giudice doveva considerare che lo stesso Comune aveva nel corso della vicenda adottato atti contraddittori, alcuni dei quali mossi dall’evidente fine di confermare la correttezza dell’edificazione (in particolare, la delibera consiliare n. 54 del 2002).<br />	<br />
Per quanto concerne l’interesse pubblico alla salvaguardia del paesaggio, il giudice ha dovuto valutare il carattere minimale dell’incremento contestato (pari a 311 mc.), in relazione alla complessiva volumetria comunque assentita (superiore a 40mila mc.).<br />	<br />
<i>3) Erroneità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 136 della legge n. 311 del 2004 – Violazione del giusto procedimento e dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 38 del d.P.R. n 380 del 2001 </i><br />	<br />
La sentenza ha omesso di rilevare l’illegittimità del provvedimento comunale sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; violazione del termine ragionevole per l’esercizio del potere di annullamento;<br />	<br />
&#8211; violazione delle disposizioni in tema di autotutela di cui al comma 136 dell’articolo 1 della l. 311 del 2004;<br />	<br />
&#8211; violazione del principio c.d. del <i>contrarius actus</i> (per non essere stato rispettato, in sede di adozione del provvedimento di annullamento, il medesimo <i>iter</i> dell’adozione dell’atto concessorio);<br />	<br />
&#8211; violazione dei princìpi di partecipazione procedimentale e di leale collaborazione.<br />	<br />
Per quanto concerne l’appello n. 10459/2006 (proposto dalla società cooperativa Edil Rosellana, dal signor Roberto Carini e dalla signora Cristina Carini), si osserva:<br />	<br />
Con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma della sentenza n. 2395/2006 (la stessa già impugnata con l’appello n. 10228/2006) per i seguenti motivi.<br />	<br />
<i>1) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. del Piano di lottizzazione approvato con delibera del Comune di Castiglione della Pescaia, n.121 del 23 dicembre 1994 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Il motivo è simile, per molti aspetti, al primo dei motivi articolati con l’appello n. 10228/2006.<br />	<br />
In particolare, gli appellanti lamentano che:<br />	<br />
&#8211; il Comune e il Tribunale amministrativo regionale erroneamente hanno ravvisato una discrasia fra il contenuto della convenzione di lottizzazione. In particolare, la sentenza è erronea laddove ha ravvisato una violazione degli articoli 3 e 5 della conven<br />
&#8211; la corretta lettura e interpretazione delle N.T.A. alla convenzione di lottizzazione (articoli 3 e 5), in relazione alle tavole 2 e 5 allegate, ha reso evidente che i progetti assentiti non contrastavano con le prescrizioni planivolumetriche, non violan<br />
&#8211; il convincimento del giudice (che ha rilevato una discrasia fra le concessioni rilasciate da una parte e il contenuto vincolante della convenzione urbanistica dall’altro) è fondato sull’errore nell’individuazione delle parti vincolanti della convenzione<br />
&#8211; il giudice ha omesso di considerare che la conformità delle concessioni non andava misurata in relazione al verso della giacitura sul terreno degli edifici (verticale piuttosto che orizzontale), bensì in relazione al fatto (pacifico) che i fabbricati er<br />
&#8211; il giudice ha omesso di considerare che le tavole allegate nn. 3 e 4 (che si limitavano ad ipotizzare una possibile soluzione progettuale in punto di assetto degli edifici) non fornivano contenuti normativi vincolanti per l’esecuzione del progetto e si<br />
&#8211; il giudice ha erroneamente ritenuto corrette le determinazioni comunali relative al presunto incremento di volumetria rispetto alla misura massima assentibile. Sotto tale aspetto, il giudice ha omesso di considerare: a) che la delibera commissariale n.<br />
<i>2) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 311 del 2004 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Anche a prescindere dai motivi ‘sostanziali’ richiamati nel precedente motivo, ulteriori vizi inficiano l’<i>iter</i> e il provvedimento del procedimento di secondo grado.<br />	<br />
In particolare: il giudice ha omesso di considerare: a) che era stato superato il termine per l’adozione del provvedimento di autotutela (e, più in generale, un qualunque termine ragionevole, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dal rilascio dei titoli), dal momento che il provvedimento era stato adottato a oltre un anno dalla comunicazione di avvio; b) che il termine era tanto più ingiustificabile, se si considera che il Comune disponeva già da anni degli elementi tecnici e fattuali per valutare la legittimità delle concessioni rilasciate; c) che, in ogni caso, era stata violata la previsione dell’art. 1, comma 136, l. n. 311 del 2004 in tema di presupposti e condizioni per l’esercizio dell’autotutela, nonché – più in generale – la previsione di cui all’articolo 21-<i>nonies</i> l. n. 241 del 1990, in tema di annullamento di ufficio; d) che non era stato adeguatamente valutato il principio di conservazione degli atti amministrativi e il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti; e) che, in ogni caso, l’<i>iter</i> procedimentale seguito era viziato per mancato rispetto del principio del <i>contrarius actus</i>, per mancato coinvolgimento della Soprintendenza;<br />	<br />
<i>3) Violazione dei princìpi desumibili dagli articoli 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7 e segg. della l. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dei princìpi desumibili dall’articolo 11 della legge n. 47 del 1985 e dall’articolo 38 del d.P.R. 380 del 2001 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.</i><br />	<br />
Nell’adottare i provvedimenti di autoannullamento, il Comune ha omesso di valutare le controdeduzioni dell’appellante in sede procedimentale, nonché i princìpi di conservazione, ragionevolezza e leale collaborazione, ben potendosi limitare a un annullamento parziale, ovvero al rilascio di un nuovo titolo di contenuto più ridotto.<br />	<br />
Inoltre, il Comune ha fatto malgoverno della previsione di cui all’art. 8 l. n. 94 del 1982, nonché del generale principio <i>utile per inutile non vitiatur</i>.<br />	<br />
<i>4) Ulteriore violazione degli articoli 1 e 3 della legge 241 del 1990 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
In adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, il Comune ha omesso di individuare un effettivo interesse, concreto ed attuale all’adozione degli atti di ritiro.<br />	<br />
Per il ricorso in appello n. 10556/2006 (proposto dalla società cooperativa ‘Il Cantone’ e dalla società ‘Telma’ s.r.l., si osserva quanto segue.<br />	<br />
Con il ricorso in appello è stata chiesta la riforma della sentenza n. 2395/2006 (la stessa già impugnata con gli appelli numm. n. 10228/2006 e 10459/2006) per i seguenti motivi.<br />	<br />
<i>1) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 190 – Violazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C. del Comune di Castiglione della Pescaia, n. 121 del 1994 – Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
L’esercizio in concreto del potere di autotutela è illegittimo in quanto:<br />	<br />
&#8211; è decorso più di un anno fra la comunicazione di avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento finale;<br />	<br />
&#8211; la stessa comunicazione di avvio è intervenuta dopo circa due anni dall’adozione degli atti oggetto di autotutela;<br />	<br />
&#8211; vi è stato il superamento del termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di annullamento di ufficio (art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990), con contestuale violazione anche della previsione di cui all’art. 1, comma 136, della l. n. 3<br />
Inoltre, nell’adottare il provvedimento il Comune ha omesso di valutare gli effetti della delibera consiliare n. 54 del 2002, che ha determinato una sorta di sanatoria dei manufatti.<br />	<br />
è poi violato il principio del <i>contrarius actus</i>, per non essere stato acquisito l’avviso della Soprintendenza, che deve intervenire dal procedimento di rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 88 della l.r. n. n. 1 del 2005.<br />	<br />
<i>2) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dei princìpi desumibili dall’art. 11 della legge 47 del 1985 e dall’art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di apprezzare la violazione delle garanzie partecipative posta in essere dal Comune, che non ha motivato sulle ragioni del discostamento dalle controdeduzioni fornite ai sensi dell’art. 10 l. n. 241 del 1990. Né ha valutato che l’operato del Comune contrastava con il principio di leale collaborazione, che imponeva di valutare la possibilità di approvare un progetto “lievemente riduttivo” rispetto a quello assentito.<br />	<br />
Inoltre, il giudice ha non valutato il mancato rispetto dei princìpi di conservazione, giusto procedimento, affidamento e ragionevolezza che presiedono all’attività amministrativa.<br />	<br />
<i>3) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C., n. 121 del 1994 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
La sentenza va riformata laddove ha ritenuto la violazione degli articoli 3 e 5 delle N.T.A. alla Convenzione urbanistica per la ritenuta difformità rispetto allo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 allegate alla convenzione urbanistica.<br />	<br />
Ancora, in sede la sentenza omette di considerare:<br />	<br />
&#8211; che le sole prescrizioni vincolanti (e puntualmente rispettate) erano quelle sulle sagome di massimo ingombro;<br />	<br />
&#8211; che le asserite difformità fra quanto previsto dalla normativa di piano e quanto in concreto assentito aveva in realtà riguardo ad aspetti meramente illustrativi e comunque non vincolanti;<br />	<br />
&#8211; che, per le tavole 2 e 5 allegate alla Convenzione urbanistica, le sole prescrizioni vincolanti erano quelle relative ai ‘tipi edilizi’ e non anche quelle relative alle ‘sezioni’;<br />	<br />
&#8211; che, in ogni caso, dalle richiamate tavole 2 e 5 non emergeva l’obbligo di sviluppare l’edificato secondo direttrici predeterminate (es.: in senso orizzontale piuttosto che verticale);<br />	<br />
&#8211; che le indicazioni desumibili dalle tavole 3 (‘planivolumetrico’) e 4 (‘planivolumetrico’) non rivestivano carattere di vincolatività, ma si limitavano a declinare soluzioni progettuali meramente facoltative (i.e.: alcune fra le molte possibili soluzion<br />
Sempre con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha ritenuto il superamento della volumetria in concreto realizzabile.<br />	<br />
Al riguardo, il giudice ha omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che la delibera commissariale n. 16 del 1996 era stata confermata dalla delibera consiliare n. 54 del 2002 (di modifica della convenzione di lottizzazione), così palesando ex post la conformità delle edificazioni realizzate al pertinente quadro discipli<br />
&#8211; che, a sua volta, la delibera commissariale n. 16 del 1996 (di modifica dell’articolo 9 delle norme attuative del Piano di lottizzazione) era del tutto legittima ed efficace;<br />	<br />
<i>4) Violazione dei princìpi desumibili dagli artt. 3 e 97, Cost. – Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241 del 1990 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5 e 9 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione approvato con delibera di C.C., n. 121 del 1994 &#8211; Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di considerare:<br />	<br />
&#8211; che l’annullamento in autotutela non evidenziava un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione di atti illegittimi;<br />	<br />
&#8211; che l’amministrazione comunale non aveva comparato in concreto fra i diversi interessi coinvolti;<br />	<br />
&#8211; che, al contrario, il provvedimento impugnato solo affermava apoditticamente che l’annullamento era necessario per l’interesse al ripristino degli interessi paesaggistici ed ambientali.<br />	<br />
Solo parzialmente diversa è la genesi del ricorso in appello n. 10432/2006, proposta dalla società cooperativa ‘La Fenice’ avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana n. 3077/2006 con cui è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso avverso il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 6266 del 1998.<br />	<br />
Al riguardo si osserva: a) che il provvedimento comunale si fondava su ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esplicitate nell’ambito dei provvedimenti di annullamento delle concessioni nn. 6267 del 1999 e 6268 del 1999; b) che la sentenza si fondava a sua volta su ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già esposte nell’ambito della sentenza n. 2395/2006.<br />	<br />
Con l’appello, la società ‘La Fenice’ chiede la riforma della sentenza articolando i seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1) (sui) vizi del procedimento</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di valutare il superamento del termine ragionevole di durata del procedimento di annullamento d’ufficio. Oltretutto l’<i>iter</i> del procedimento di autotutela doveva seguire – secondo la logica dell’atto contrario – il medesimo <i>iter</i> dell’iniziale concessione.<br />	<br />
<i>2) Sul merito</i><br />	<br />
Il giudice ha omesso di considerare: a) la valenza che, ai fini della decisione, era sortita dalla delibera commissariale n. 12 del 1996, di modifica alle N.T.A. del Piano di lottizzazione; b) la circostanza per cui, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, il contenuto della tavola n. 5 allegata era solo indicativo ai fini delle progettazione esecutiva; c) il fatto che il nuovo regolamento edilizio non era applicabile ai porgetti attuativi di convenzioni già sottoscritte; d) il superamento del principio di ragionevole durata del procedimento di autotutela; e) l’insussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico interesse a supporto dell’annullamento (anche in considerazione del carattere minimale delle eccedenze volumetriche – pari ad appena 311 mc. -).<br />	<br />
In tutti i quattro giudizi si costituiva il Comune di Castiglione della Pescaia, che concludeva per il rigetto degli appelli.<br />	<br />
Il Comune proponeva, altresì, appello incidentale con cui (reiterando un argomento già invano esposto in primo grado) affermava l’inammissibilità del primo ricorso per difetto nelle procure alle liti, in quanto rilasciate in violazione dell’art. 83 Cod. proc. civ..<br />	<br />
All’udienza pubblica del 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Giungono alla decisione del Collegio i ricorsi in appello proposti da quattro soggetti privati interessati da un piano di lottizzazione nell’ambito del Comune di Castiglione della Pescaia avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Toscana nn. 2395/2006 e 3077/2006 con cui sono stati in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti i ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di alcune concessioni rilasciate nell’ambito della richiamata lottizzazione, in quanto illegittime.<br />	<br />
2. In primo luogo il Collegio riunisce i ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni oggettive e soggettive (inoltre, i ricorsi in appello 10228/2006, 10459/2006 e 10556/2006 sono rivolti avverso la medesima sentenza).<br />	<br />
3. Il Collegio ritiene in via preliminare che non vi sia ragione per esaminare l’appello incidentale proposto dal Comune negli appelli nn. 10228/06, 10459/06 e 10556/06 in relazione alla questione della regolarità delle procure alle liti, fato che i ricorsi proposti <i>principaliter</i> sono comunque da dichiarare infondati per le ragioni che si esporranno.<br />	<br />
4. Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che va dichiarato improcedibile il ricorso in appello n. 10459/06 in relazione alla posizione del signor Roberto Carini, il quale ha rappresentato (con nota depositata agli atti e il cui contenuto è stato ribadito dall’avvocato difensore in sede di udienza pubblica) di non avere interesse all’ulteriore coltivazione dell’appello.<br />	<br />
5. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene che non si possa tenere in considerazione l’istanza di cancellazione dal ruolo proposta dalla società cooperativa edilizia ‘La Fenice’, appellante nell’ambito del ricorso in appello n. 10432/2006. Infatti, l’istanza è implicitamente rinunciata dall’appellante perché la stessa ha presenziato all’udienza pubblica del 29 novembre 2011, confermando le conclusioni già rassegnate in sede di proposizione dell’appello.<br />	<br />
6. Venendo al merito, il Collegio ritiene in primo luogo di esaminare i motivi di appello con cui (allegando motivi di diritto in larga parte assimilabili) gli appellanti hanno lamentato il non corretto esercizio del potere di autotutela, nonché – più in radice – la carenza stessa dei presupposti per procedere all’annullamento in autotutela delle concessioni a suo tempo rilasciate.<br />	<br />
I motivi sono infondati.<br />	<br />
6.1. Con un primo ordine di argomenti, gli appellanti hanno lamentato l’illegittimità dell’esercizio del potere di annullamento, per non essere individuabile un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli atti illegittimi.<br />	<br />
6.1.1. Gli argomenti non possono trovare accoglimento.<br />	<br />
Si osserva che i provvedimenti di annullamento oggetto di impugnativa avevano adeguatamente motivato, evidenziando che le difformità rispetto alle pertinenti previsioni della Convenzione (e, indirettamente, dello stesso piano di lottizzazione) avevano comportato un sostanziale stravolgimento dell’impianto compositivo dell’intervento come inizialmente concepito, determinando uno sviluppo dell’edificazione in senso verticale anziché in parallelo (<i>i.e.</i>: in modo ‘adagiato’ sulle curve di livello).<br />	<br />
In tal modo l’intervento realizzato determinava un rilevantissimo quanto inammissibile stravolgimento delle previsioni di piano, con evidente quanto rilevante pregiudizio ai tratti estetici della zona (peraltro, caratterizzata da notevole pregio) e dello stesso interesse della collettività locale, i cui interessi vanno tutelati dall’ente locale quale soggetto esponenziale dei rispettivi interessi.<br />	<br />
Per le medesime ragioni (radicale incompatibilità fra la struttura dell’intervento per come assentito e realizzato e la pertinente disciplina urbanistica), non possono trovare accoglimento i motivi di appello fondati sulla mancata valutazione della possibilità di disporre un annullamento soltanto parziale delle concessioni. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al fatto che la Soprintendenza non avesse sollevato rilievi sull’intervento.<br />	<br />
Affermare ciò equivarrebbe a inammissibilmente affermare che il mancato esercizio da parte dell’organo statale di tutela del paesaggio dei suoi poteri di intervello, controllo e repressione assorbe i poteri e prerogative che in materia di gestione del territorio spettano al Comune, il quale si vedrebbe a ben vedere privato di un qualunque potere di valutare la concretezza ed attualità dell’interesse pubblico all’effettivo rispetto delle previsioni di piano.<br />	<br />
Pertanto, sussisteva un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino dei valori compromessi, anche in considerazione del carattere permanente della violazione e della rilevante incidenza dell’edificato sui tratti paesistici di un’area caratterizzata da un particolare pregio.<br />	<br />
Tale circostanza risulta di per sé idonea a superare i motivi di appello relativi al tempo trascorso fra il rilascio dei titoli e il loro annullamento.<br />	<br />
Giova, comunque, osservare che i proprietari delle aree non potevano lamentare la lesione di un affidamento legittimo, sia perché già nel 2001 il Comune aveva avanzato dubbi sulla compatibilità fra le concessioni rilasciate e la loro disciplina, sia perché, nel corso della vicenda, il Comune aveva disposto per ben tre volte la sospensione dei lavori (nel marzo del 2001, nel marzo del 2003 e nel dicembre del 2003), palesando un comportamento senz’altro incompatibile con la formazione di un legittimo affidamento.<br />	<br />
6.2. Con un secondo ordine di argomenti, gli appellanti lamentano l’illegittimità dell’annullamento sotto vari profili procedimentali, relativi: a) alla tempistica della comunicazione di avvio, del procedimento di annullamento in quanto tale; b) alla tempistica dell’adozione del provvedimento finale; c) alla violazione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311; d) al mancato rispetto del principio c.d. del <i>contrarius actus</i>; e) al mancato rispetto della previsione dell’articolo 8, u.c., l. 25 marzo 1982, n. 94, di conversione in legge del d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9.<br />	<br />
6.2.1. Questi argomenti sono infondati.<br />	<br />
6.2.1.1. Quanto al primo profilo, relativo all’asserita illegittimità del procedimento di autotutela perché avviato ad oltre due anni dall’adozione dei provvedimenti oggetto di annullamento e concluso dopo ulteriori due annui circa, vale considerare che la vigente disciplina in tema di annullamento d’ufficio (art. 21-<i>nonies</i> l. 7 agosto 1990, n. 241) non fissa un termine ultimo oltre il quale l’esercizio dell’attività di autotutela è illegittima, riconducendo la valutazione in concreto in ordine alla tempistica della vicenda al parametro di valutazione della ragionevolezza del termine. <br />	<br />
Questa disposizione, per come innovata dall’articolo 14 della l. 11 febbraio 2005, n. 15, non reca un termine espresso (come pure era stato immaginato nei lavori preparatori).<br />	<br />
Escluso che il decorso di un apprezzabile tratto di tempo rappresenti di suo un limite per avviare o per concludere il procedimento di autotutela, occorre verificare se nella specie sia stato violato il generale principio di ragionevolezza.<br />	<br />
La risposta è negativa, considerata la complessità degli accertamenti e delle valutazioni demandate all’amministrazione procedente, nonché la rilevanza degli interessi di tutela in concreto perseguiti (e richiamati nei provvedimenti impugnati), che giustificava certamente l’esercizio del potere anche dopo il un lasso di tempo oggettivamente apprezzabile.<br />	<br />
Nemmeno si può proficuamente lamentare il superamento del termine procedimentale di cui all’articolo 2 l. n. 241 del 1990.<br />	<br />
Infatti, anche a voler ritenere che il termine residuale dell’art. 2, comma 2, trovi in via di principio applicazione ai procedimenti di autotutela, si deve comunque ritenere che riguardo al superamento di tale termine (concretante così una violazione delle “norme sul procedimento”), valga l’art. 21-<i>octies</i>, comma 2,della medesima legge, in tema di c.d. <i>‘illegittimità non invalidanti’</i>.<br />	<br />
Deriva da quanto sopra la non annullabilità del provvedimento adottato, atteso che – per le ragioni che si esporranno – il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che i generali princìpi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducano a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2795; V, 19 giugno 2009, n. 4031; 14 aprile 2008, n. 1588), anche per evitare che – in situazioni come quella per cui è causa – la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano <i>ab initio</i> scontati.<br />	<br />
6.2.1.2. Neppure può dirsi che qui il primo giudice abbia fatto cattivo uso della previsione dell’art. 1, comma 136, l. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l&#8217;annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l&#8217;esecuzione degli stessi sia ancora in corso. La disposizione stabilisce che “<i>l’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante</i>”).<br />	<br />
Si osserva che il secondo periodo della disposizione (la cui applicazione è invocata dagli appellanti) è qui inapplicabile. <br />	<br />
Infatti non si fa questione di “<i>provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati</i>” (ossia, di provvedimenti posti ‘a monte’ della stipula di atti paritetici). Al contrario (e secondo un assetto di fatto speculare) viene in rilievo l’annullamento di provvedimenti posti ‘a valle’ di un complesso <i>iter</i> di programmazione urbanistica, nel cui ambito rivestiva un ruolo determinante la stipula di una Convenzione urbanistica.<br />	<br />
6.2.1.3. Neppure sono fondati i motivi di appello sulla violazione del principio del <i>contrarius actus</i>, per non essere stato acquisito l’avviso della Soprintendenza nel procedimento conclusosi con l’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi.<br />	<br />
Anche in questo caso la lamentata violazione assume carattere meramente procedimentale e le ragioni per cui è stato disposto l’annullamento (violazione della disciplina di Piano) attiene la sfera di competenze del Comune, il quale non sarebbe pervenuto a conclusioni diverse neppure in caso di coinvolgimento dell’organo statale.<br />	<br />
Per i profili di tutela ambientale ( profili che il Comune ha valutato per ritenere la concretezza ed attualità dell’interesse all’annullamento), comunque nell’ambito della regione Toscana, le funzioni in materia di tutela del paesaggio sono sub-delegate ai comuni (a tenore della l.r. Toscana 2 novembre 1979, n. 52 e, successivamente, la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1).<br />	<br />
6.2.1.4. Nemmeno vale lamentare la violazione dell’articolo 8, u.c., d.–l. 23 gennaio 1982, n. 9, come conv. dalla l. 25 marzo 1982, n. 94 (secondo cui “<i>prima di procedere all&#8217;annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l&#8217;autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste</i>”).<br />	<br />
Quella previsione non è applicabile alla vicenda presente perché le sue previsioni sono espressamente riferibili ai soli titoli abilitativi tacitamente formati ai sensi del medesimo art. 8 e non sono estensibili alle ipotesi di titoli abilitativi espressi.<br />	<br />
Si osserva, comunque, che questa disposizione è stata espressamente abrogata dall’articolo 136 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (30 giugno 2003), mentre gli atti di annullamento di cui si discute sono stati adottati – rispettivamente – nel gennaio e nel febbraio del 2005.<br />	<br />
7. Una volta accertato che nel caso di specie non sono stati travalicati i presupposti e le condizioni normativamente posti all’esercizio del potere di autotutela (in particolare, in relazione alla previsione di cui all’art. 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990), occorre verificare se in concreto sussistevano i gravi profili di illegittimità rilevati dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
7.1. Come detto, i provvedimenti di annullamento impugnati in primo grado sono stati adottati per due distinti profili di illegittimità, ciascuno dei quali di suoidoneo a supportare il provvedimento di annullamento:<br />	<br />
&#8211; in primo luogo, è stata ravvisata la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione urbanistica attuativa del piano di lottizzazione per difformità della concessione rilasciata rispetto allo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 d<br />
&#8211; in secondo luogo, è stato ritenuto che le volumetrie oggetto di concessione erano in esubero rispetto a quelle assentibili in base alle previsioni di piano.<br />	<br />
7.2. Il Collegio ritiene che la vicenda vada definita in applicazione del condiviso orientamento secondo cui, in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa (in tal senso: Cons. Stato, VI, 20 ottobre 2010, n. 7594).<br />	<br />
Su queste basi, il Collegio ritiene che <i>almeno il primo</i> dei richiamati motivi ostativi (quello relativo al contrasto fra i titoli abilitativi rilasciati e lo schema organizzativo e distributivo di cui alle tavole 2 e 5 della convenzione urbanistica) resista alle censure mosse.<br />	<br />
7.3. Occorre, a questo punto, richiamare le disposizioni della cui violazione si discute.<br />	<br />
L’articolo 3 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione stabilisce che “<i>hanno valore vincolativo, per quanto previsto dal progetto: (…) b) tutte le indicazioni planivolumetriche (sagome di massimo ingombro) fornite dalla tav. n. 2 del progetto di piano di lottizzazione convenzionata; [nonché] d) le prescrizioni relative ai vari tipi edilizi ammessi sui singoli lotti edificabili di cui al successivo art. 5 ed alla tav. n. 5 (…)</i>”.<br />	<br />
Il successivo art. 5 stabilisce che “<i>gli edifici, in sede di progettazione definitiva (necessaria al fine dell’ottenimento della concessione) potranno subire variazioni riguardanti le dimensioni del corpo di fabbrica oltre che la distribuzione interna degli ambienti, fermo restando lo schema organizzativo e distributivo indicato nei tipi edilizi e l’ambito di sviluppo dell’edificio determinato dalle sagome di massimo ingombro</i>”.<br />	<br />
Dall’esame di queste disposizioni emerge la correttezza delle determinazioni comunali, in quanto:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 5, lo schema organizzativo e distributivo delineato dagli allegati al piano di lottizzazione costituiva una porzione normativa vincolante della convenzione e stabiliva (in modo non derogabile) le modalità aggregative e compositive del<br />
&#8211; questo schema organizzativo e distributivo non era derogabile in sede di progettazione esecutiva, ma costituiva (pur nella possibile modulazione propria della progettazione di dettaglio) un elemento indefettibile. Tale elemento avrebbe, sì, potuto esser<br />
&#8211; le tesi degli appellanti non risultano fondate quando affermano: a) che l’art. 3 delle N.T.A. al piano di lottizzazione era vincolante solo per quanto riguarda le sagome di massimo ingombro; b) che l’art. 5 era vincolante solo in relazione all’indicazio<br />
&#8211; nell’interpretare la formulazione del richiamato art. 3 (e il rinvio al contenuto dell’allegato 2), si deve attribuire valore prevalente al carattere onnicomprensivo del richiamo alle indicazioni planivolumetriche. Al contrario, il riferimento (peraltro<br />
&#8211; allo stesso modo, l’interpretazione del richiamato art. 3 deve rispettare la pienezza di tutela agli interessi coinvolti. Su queste basi, si deve ritenere che la disposizione (secondo cui “<i>hanno valore vincolato (…) le prescrizioni relative ai vari t<br />
&#8211; se il contenuto dell’intera tavola n. 5 aveva valore vincolato, aveva valore vincolato anche la previsione ivi contenuta, che delineava un intervento costruttivo caratterizzato da una struttura gradonata di elementi frastagliati disposti parallelamente<br />
&#8211; per le medesime ragioni, anche la disposizione di cui all’art. 5 delle N.T.A. al Piano di lottizzazione (secondo cui in sede di progettazione definitiva era comunque necessario salvaguardare “<i>lo schema organizzativo e distributivo indicato nei tipi e<br />
8. Le ragioni dinanzi esposte <i>sub</i> 7 (relative alla difformità fra gli interventi assentiti e realizzati e la pertinente disciplina di piano) risultano di per sé idonee a supportare la parte dispositiva dei provvedimenti con cui è stato disposto l’annullamento delle concessioni a suo tempo rilasciate.<br />	<br />
Ciò esime il Collegio (in base all’orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato <i>sub</i> 7.2.) dall’esame dei motivi di appello relativi agli ulteriori profili dei provvedimenti impugnati, incentrati sulla questione dell’eccesso di volumetria, così come sulla validità ed efficacia della delibera commissariale n. 12/96, su cui lungamente hanno insistito le difese delle parti in causa.<br />	<br />
8.1. Per le medesime ragioni, non si ritiene di esaminare <i>funditus</i> il motivo (variamente articolato dagli appellanti) secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la portata della delibera consiliare n. 54 del 2002 la quale, nell’apportare modifiche ed integrazioni alla convenzione di lottizzazione ‘Santa Maria’, avrebbe ribadito un quadro prescrittivo in tutto conforme a quello delineato dalla richiamata delibera commissariale del 1996, confermandone la validità e l’efficacia.<br />	<br />
Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva comunque che questo motivo non potrebbe comunque essere accolto, essendo pacifico che le prescrizioni di cui alla delibera consiliare n. 54/2002 non si sono mai tradotte in puntuali pattuizioni convenzionali, stante il rifiuto dei lottizzanti di sottoscrivere modifiche alla Convenzione di lottizzazione che sarebbero conseguite all’adozione della delibera in questione.<br />	<br />
In definitiva, la mancata modifica dell’originaria Convenzione (stante l’indisponibilità degli stessi lottizzanti) conferma la correttezza dell’operato del Comune di Castiglione della Pescaia, il quale ha ritenuto che la vicenda andava valutata assumendo quale paradigma di riferimento l’originaria formulazione della convenzione urbanistica attuativa del Piano di lottizzazione.<br />	<br />
9. Per le ragioni sin qui esposte, i ricorsi in epigrafe, previa riunione, devono essere respinti.<br />	<br />
Per quanto concerne, invece, il ricorso in appello n. 10459/06, va dichiarato improcedibile in relazione alla sola posizione del signor Roberto Carini.<br />	<br />
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche coinvolte dalla presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione, li respinge. <br />	<br />
Dichiara improcedibile in il ricorso in appello n. 10459/06 in relazione alla sola posizione del signor Roberto Carini.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-27-2-2012-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2012 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2011 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-19-7-2011-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-19-7-2011-n-1081/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2011 n.1081</a></p>
<p>Pres. Petruzzelli – Est. Russo Caffaro Spa in liquidazione (Avv.ti C. Gitti, C. Sala, C. Marsala) c/ Comune di Brescia (Avv.ti A. Lucia De Cesaris, F. Moniga, A. Orlandi), Provincia di Brescia (Avv.ti K. Bugatti, M. Poli) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) 1. Ambiente e territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-19-7-2011-n-1081/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-19-7-2011-n-1081/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2011 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Petruzzelli – <i>Est.</i> Russo<br /> Caffaro Spa in liquidazione (Avv.ti C. Gitti, C. Sala, C. Marsala) c/ Comune di Brescia (Avv.ti A. Lucia De Cesaris, F. Moniga, A. Orlandi), Provincia di Brescia (Avv.ti K. Bugatti, M. Poli) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Bonifiche – Disciplina applicabile –  Inquinamento – Momento rilevante &#8211; Scoperta – Ragioni – Dismissione impianto inquinante – Irrilevanza – Ragioni.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio &#8211;  Siti inquinati – Bonifica – Messa in sicurezza di emergenza &#8211;  Presupposti – Rischi per la salute e per l’ambiente – Legittimità.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Bonifica – Aree agricole – Soglie di contaminazione – Soglie zone residenziali – Applicabilità – Ragioni – Principio di precauzione.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Danno ambientale – Bonifica – Responsabile – Individuazione  &#8211; Criteri.	</p>
<p>5. Ambiente e territorio – Siti inquinati – Bonifica – Acque emunte – Art. 243 D.lgs. 152/2006 – Trattamento &#8211;  Acque industriali – Configurabilità -Rifiuti – Inconfigurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della determinazione della disciplina applicabile in tema di bonifiche di siti inquinati non è rilevante il momento della dismissione degli impianti causa dell’inquinamento bensì della scoperta dell’inquinamento medesimo. L’inquinamento di un sito, infatti,  è un evento attuale, e non meramente pregresso, fino al momento in cui esso non viene definitivamente e risolutivamente confinato attraverso la rimozione della sostanza contaminata o attraverso il barrieramento mediante sistemi di vario tipo. Peraltro, il complesso delle norme in tema di bonifica non è altro che l’applicazione della norma dell’art. 2043 c.c. secondo cui ogni soggetto è tenuto a reintegrare il danno che abbia cagionato con il proprio comportamento, pertanto  la circostanza che il danno, nel caso di contaminazione dei suoli e delle acque, sia scoperto a distanza di anni o decenni non impedisce di attivare la norma dell’art. 2043 c.c.	</p>
<p>2. In tema di bonifica di siti inquinati, è legittima l’imposizione al responsabile dell’inquinamento della misura della messa in sicurezza di emergenza in un’area nella quale vi è una situazione di inquinamento in atto tale da presentare immediati rischi per l’equilibrio dell’ambiente e per la salute della collettività, che risulta pericoloso attendere il tempo necessario per realizzare la bonifica. 	</p>
<p>3. In tema di bonifiche di siti inquinati, in assenza di un regolamento, previsto dall’art. 241 Codice dell’ambiente, per la determinazione delle soglie di contaminazione per le aree agricole, devono applicarsi i più restrittivi limiti per le aree residenziali rispetto a quelli previsti per le zone industriali, in applicazione del principio comunitario di precauzione, che impone di effettuare la scelta in favore dei limiti più cautelativi. 	</p>
<p>4. Ai fini della individuazione della responsabilità per danno ambientale è sufficiente la presenza di indizi quale la vicinitas dell’impianto produttivo al sito inquinato e la corrispondenza tra sostanze rinvenute e inquinati utilizzati nel ciclo produttivo.	</p>
<p>5. La disposizione dell’art. 243 D.lgs. 152/2006 pur non assimilando del tutto le acque di falda emunte, nell’ambito degli interventi di bonifica, ad un normale scarico, ne consente lo scarico nei limiti che vigono per lo scarico di acque industriali in acque superficiali, pertanto è illegittima la misura imposta al responsabile dell’inquinamento di “trattare” le acque di falda emunte come rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18438_TAR_18438.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-19-7-2011-n-1081/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.1081</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore. sulla normativa riguardante l&#8217;emissione di sostanze inquinanti nell&#8217;aria ambiente 1. Ambiente e territorio – Inquinamento aria – Art.3, d.lg. n.152 del 2007 – Interpretazione. 2. Ambiente e territorio – Tutela dell’ambiente – Sviluppo sostenibile – Canone – Interpretazione. 3. Ambiente e territorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla normativa riguardante l&#8217;emissione di sostanze inquinanti nell&#8217;aria ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento aria – Art.3, d.lg. n.152 del 2007 – Interpretazione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Tutela dell’ambiente – Sviluppo sostenibile – Canone – Interpretazione.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Inquinamento aria – Sostanze inquinanti nell’aria ambiente – Ordinanza extra ordinem – In caso di superamento del valore obiettivo – Adozione – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di emissione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, l’art.3, d.lg. 3 agosto 2007 n.152, ha natura cogente, destinata a rimanere, per così dire,  quiescente fino al 31 dicembre 2012 e si manifesta solo se, superata la data indicata, sia accertato il mancato contenimento delle sostanze in aria, e, in specie, del benzo(a)pirene nei limiti ivi prefissati.	</p>
<p>2. In tema di ambiente, il canone dello sviluppo sostenibile implica senz’altro la  necessità di dare all’interesse alla protezione dell’ambiente  prioritaria considerazione; esso deve, tuttavia, declinarsi , secondo quanto emerge dall’art 3-bis del Codice dell’ambiente ( d.lgs. n.152 del 2006), in una logica di equilibrato rapporto tra dinamiche della produzione e del consumo e salvaguardia ambientale, tanto è vero che la stessa normativa si premura di evitare che l’impresa debba sostenere costi sproporzionati, ossia insostenibili per il mantenimento di adeguati livelli di occupazione.	</p>
<p>3. In tema di emissione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, la normativa di settore è costruita su livelli di graduale conseguimento di una qualità della vita realmente soddisfacente, sicché l’ordinanza extra ordinem è strumento non compulsabile dalla p.a. non appena si registri il superamento, in misura ridotta, del valore obiettivo; al contrario, il  primo passo per la p.a. deve essere quello di reperire, all’interno della normativa costruita su livelli di graduale allarme, il rimedio specificamente individuato per arginare la situazione di crisi ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01081/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01224/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Ilva Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Perli, Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Taranto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leone Pelle&#8217;, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale,2; </p>
<p><b>Arpa Puglia</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Triggiani, Laura Marasco, con domicilio eletto presso Arpa Dipartimento Provinciale in Lecce, via Miglietta N. 2; Asl Ta/1, Regione Puglia;</p>
<p><b>Eni Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:</p>
<p><b>Comitato Promotore Taranto Futura,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 39 del 7 giugno 2010 del sindaco del comune di Taranto , notificata ad ILVA in data 8 giugno 2010, con la quale, sulla base della Relazione Tecnica Preliminare dell’ARPA Puglia 4 giugno 2010 sul benzo(a)pirene aerodisperso , è stato ingiunto alla ricorrente :<br />	<br />
1) di predisporre , nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa un piano di ottimizzazione della gestione degli impianti , secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), finalizzato alla limitazione/minimizzazione delle ricadute in ambito urbano;<br />	<br />
2) di avviare con immediatezza ogni attività finalizzata all’installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera delle immissioni diffuse e di quelle convogliate ;<br />	<br />
3) di avviare con immediatezza ogni attività finalizzata all’installazione di un sistema di monitoraggio ad alta risoluzione temporale lungo il perimetro dello stabilimento (Fence monitoring);<br />	<br />
4) di avviare con immediatezza ogni attività finalizzata alla installazione di un monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento polveri sulle macchine caricatrici e sfornatrici, che consentano un prelievo mediato lungo l’intero sviluppo delle batterie;<br />	<br />
-della Relazione tecnica preliminare 4.6.2010 Arpa puglia ;<br />	<br />
&#8211; della nota ARPA Puglia del 21 giugno 2010;<br />	<br />
-della nota 29 giugno 2010 dell’Azienda sanitaria locale Taranto 1;<br />	<br />
-della nota 29 giugno 2010 della Regione Puglia ;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto , di Arpa Puglia, di Eni Spa e di Ministero dell&#8217;Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, ;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Comitato Referendario Taranto Futura<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Perli, Marra, G. Pellè, in sostituzione di L. Pellè, Marasco, Sticchi Damiani Ernesto, Libertini, Russo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ilva spa ricorre avverso l’ordinanza del 7 giugno 2010, con la quale il sindaco del Comune di Taranto, sulla base della relazione Tecnica preliminare redatta da ARPA Puglia trasmessa in data 4 giugno 2010 sul benzo(a)pirene aerodisperso, che ha evidenziato tra l’altro , il superamento del livello di 1 ng/m3 del valore di benzo(a)pirene e nel cui ambito si sostiene che “più del 99% del livello misurato di benzoapirene pari a 1,3 ng/mc nella stazione di via Macchiavelli proviene dallo stabilimento ILVA di Taranto” ha ingiunto alla ricorrente di predisporre, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, un piano di ottimizzazione della gestione degli impianti , secondo le migliori tecniche disponibili, finalizzato alla limitazione/minimizzazione delle ricadute in ambito urbano, nonché una serie di misure volte a consentire un costante monitoraggio delle immissioni propagate dallo stabilimento produttivo.<br />	<br />
L’ordinanza è stata adottata sulla premessa che:<br />	<br />
“detto superamento è da addebitare in larga misura ai processi produttivi condotti nell’area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA e, prevalentemente, all’interno di tale area, dalla cokeria;<br />	<br />
occorre adottare ogni utile provvedimento finalizzato a ricondurre lo stato di qualità dell’aria al di sotto dei valori obiettivo di cui al d.lgs 152/07;<br />	<br />
in sede di rilascio dell’AIA, la Commissione IPPC ha già formulato specifiche indicazioni inerenti l’adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili (BAT);<br />	<br />
attese le evidenze sopra riferite ed i tempi lunghi connessi al alla definizione della procedura AIA, appare indispensabile anticipare l’esecuzione delle prescrizioni di cui sopra, costituendo le suddette circostanze pericolo evidente per l’ambiente e la salute pubblica, non altrimenti tutelabili <br />	<br />
Viene anche impugnata:<br />	<br />
la stessa Relazione Tecnica Preliminare dell’Arpa Puglia 4 giugno 2010, che ha costituito il presupposto istruttorio assunto a fondamento del provvedimento contingibile e urgente;<br />	<br />
la nota ARPA Puglia del 21 giugno 2010, con la quale vengono proposte misure di riduzione/modulazione del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto della ricorrente , nonché prescrizioni non previste da alcuna norma di legge e/o più restrittive di quelle fissate dalla legge per la riduzione del livello di benzo(a)pirene nell’aria;<br />	<br />
la nota 29 giugno 2010 dell’Azienda Sanitaria Locale TA/1 con la quale si propone l’emissione di apposito provvedimento che obblighi ILVA ad adottare ed attuare …misure di potenziamento delle attività di monitoraggio dell’aria e per una riduzione di benzo(a)pirene nell’aria;<br />	<br />
la nota 29 giugno 2010 , con la quale la Regione Puglia ha rappresentato la necessità di integrare l’attuale rete di monitoraggio con una opportuna rete di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria , ubicate sia all’interno che all’esterno dei perimetri degli stabilimenti industriali con particolare riferimento al benzo(a)pirene .<br />	<br />
La tesi sviluppata dalla difesa della società ILVA si incentra essenzialmente :<br />	<br />
-sulla natura programmatica e non immediatamente cogente del cd valore obiettivo , ossia del limite di 1 ng/mc di benzo(a)pirene nell’aria, da raggiungere entro la data del 31.12.2012, secondo quanto prescrive la direttiva comunitaria 2004/107/CE , poi tr<br />
sulla natura non indifferibile e urgente del provvedimento impugnato , attesa la insussistenza di una effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica tale da imporre il ricorso ad un’ordinanza extra ordinem ;<br />	<br />
sui profili di criticità che la relazione tecnica preliminare redatta da ARPA Puglia presenta per avere ritenuto che lo stabilimento ILVA di Taranto e, più in specie, la cokeria, fossero responsabili in via pressoché esclusiva – addirittura in misura superiore al 99% &#8211; della propagazione di un quantitativo inaccettabile di benzo(a)pirene, nonostante la compresenza in città e nel sito industriale oggetto di attenzione di una serie di possibili vettori di inquinamento, ivi incluso il massiccio traffico veicolare .<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti dei quali ha chiesto il respingimento sostenendo che sussiste , in realtà, una situazione di emergenza sanitaria tale da legittimare il provvedimento sindacale impugnato, essendo non contestato che il benzo(a)pirene rappresenta elemento di pericolo per la salute umana.<br />	<br />
Anche ARPA Puglia si è costituita in giudizio per sostenere la tesi secondo la quale gli atti posti in essere da ARPA- essenzialmente la Relazione Tecnica Preliminare del 4 giugno 2010-costituiscono iniziative obbligatorie a protezione della salute da esposizioni di lungo periodo al benzo(a)pirene .<br />	<br />
Si aggiunge, inoltre, che, attesa la inclusione della città di Taranto nell’elenco delle aree urbane a più forte esposizione al rischio ambientale di cui si controverte- e tanto fin dal D.M. 25.11.1994, il valore obiettivo non può costituire l’unico parametro di riferimento ma, oltre a dover essere perseguito precettivamente fin da ora a cagione dell’ultrattività di alcune norme di settore, ad esso deve affiancarsi la predisposizione di un piano di risanamento da parte della Regione, in caso di superamento dei limiti tabellari di sostanze inquinanti.<br />	<br />
In sostanza, ciò che conta è che, per una città come Taranto, la normativa da applicare presenta elementi di specialità che suggeriscono interventi prudenziali di immediata attuazione.<br />	<br />
Si sono poi costituiti in giudizio ENI Spa, la ASL/TA 1, il Ministero dell’Ambiente e del Territorio che hanno chiesto respingersi il ricorso.<br />	<br />
Infine, ha spiegato atto di intervento ad opponendum il Comitato Promotore Referendario Taranto Futura, con la richiesta di respingimento del ricorso basata sulla asserita evidenza scientifica di una situazione di grave allarme per la salute nella città di Taranto, per come derivante dallo stabilimento ILVA . <br />	<br />
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La materia di cui si discute nella presente controversia , e cioè il tema della emissione di sostanze inquinanti nell’aria ambiente, e i connessi rimedi approntati dall’ordinamento giuridico , ha registrato l’intervento fondamentale della Comunità Europea( oggi Unione Europea).<br />	<br />
Il 15 dicembre 2004 è stata emanata la direttiva 107, con la quale il Parlamento Europeo e il Consiglio, nel quadro del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n.1600/2002/CE, hanno indicato agli Stati membri la necessità di ridimensionare l’inquinamento dell’aria ad un livello tale da ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e per l’ambiente nel suo complesso , nonché l’esigenza, parimenti fondamentale ,di migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell’aria , inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, garantendo altresì la divulgazione delle informazioni al pubblico.<br />	<br />
Nella parte preambolare della direttiva comunitaria si stabilisce , al punto 6, che “ in particolare, è necessario che i <i>valori obiettivo</i> di cui alla presente direttiva non siano considerati <i>norme di qualitàambientale</i> quali definite all’articolo 2 , paragrafo 7 della direttiva 96/61/CE e che, conformemente all’articolo 10 di tale direttiva , richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili “.<br />	<br />
E’ già tracciata, dunque, una netta linea di demarcazione tra <i>le norme di qualità ambientale</i> , definite come “ la serie di requisiti che devono sussistere in un determinato momento in un dato ambiente o in una parte di esso, secondo quanto stabilito dalla legislazione comunitaria”( art 2, par. 7 della direttiva 96/61/CE) e i <i>valori obiettivo,che costituiscono non una disciplina valida in determinato momento</i>,ma un obiettivo da raggiungere. <br />	<br />
E, tra le finalità della direttiva comunitaria in argomento , l’art 1 prevede appunto di “ fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell’aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso”<br />	<br />
Detto valore obiettivo, per quel che concerne il benzo(a)pirene è stabilito, nell’allegato I alla direttiva, in 1 ng / m3 di aria .<br />	<br />
Ma lo stesso art 2 della direttiva definisce il valore obiettivo quale “concentrazione nell’aria ambiente fissata onde evitare , prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente nel suo complesso che <i>dovrà essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo</i>”<br />	<br />
Per perseguire detta finalità , “gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie , che non comportano costi sproporzionati , per assicurare che, <i>a partire dal 31.12.2012</i>, le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, valutate ai sensi dell’art 4, non superino i valori obiettivo di cui all’allegato 1” <br />	<br />
La direttiva comunitaria , inoltre, stabilisce che “ gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2007 .<br />	<br />
La direttiva comunitaria in esame è stata attuata dallo Stato italiano, con il varo del d.lgs 152/2007, il cui art. 1 esordisce affermando che “Il presente decreto si propone l&#8217;obiettivo di migliorare, in relazione all&#8217;arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualità dell&#8217;aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell&#8217;aria ambiente ed alla deposizione dell&#8217;arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:a) i valori obiettivo per la concentrazione nell&#8217;aria ambiente dell&#8217;arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell&#8217;aria ambiente dell&#8217;arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell&#8217;arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici .<br />	<br />
L’art 3 del decreto legislativo sopra citato , nel disciplinare il perseguimento del valore obiettivo stabilisce che “ L&#8217;allegato I stabilisce i valori obiettivo relativi all&#8217;arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene. “ <br />	<br />
Conformandosi alle indicazioni della direttiva comunitaria da attuare, il decreto legislativo fissa in 1 ng/m3 il valore obiettivo del benzo(a)pirene da raggiungere entro il 31.12.2012 <br />	<br />
Si prevede, altresì, che <i>“ il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni piu&#8217; rigorose di quelle connesse all&#8217;applicazione delle migliori tecniche disponibili</i>.”<br />	<br />
A tanto deve aggiungersi che , a norma dell’art 3, comma 5 del decreto legislativo 152/2007 ” Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell&#8217;ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all&#8217;obiettivo di qualita&#8217; definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell&#8217;obiettivo di qualita&#8217;, <i>un piano di risanamento</i>, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di <i>rischio di superamento dell&#8217;obiettivo di qualità</i>, un <i>piano di azione</i> ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati” . <br />	<br />
Dunque è già possibile pervenire , alla luce della legislazione comunitaria passata in rassegna, e delle disposizioni dettate dal legislatore nostrano in attuazione della medesima , ad alcune conclusioni, che il Collegio intende ora analiticamente esporre.<br />	<br />
1) Si deve propendere, in primo luogo, per la natura programmatica del valore obiettivo, il che esclude il carattere immediatamente cogente della previsione.<br />	<br />
Si tratta, più in dettaglio , di un parametro che il legislatore europeo, recependo i dati messi a disposizione del pubblico dalla comunità scientifica in un dato momento storico, ha ritenuto di poter individuare quale traguardo da raggiungere improrogabilmente entro una certa data .<br />	<br />
Questo comporta almeno due conseguenze, sul piano strettamente giuridico : da un lato , il raggiungimento del valore obiettivo è giuridicamente ben possibile fino al 31.12.2012, il che implica il graduale conseguimento della meta , in linea con l’avanzare del progresso tecnologico in materia, ossia con la possibilità di impiego di tecniche di prevenzione sempre più efficaci e innovative da applicare ai processi produttivi di carattere industriale ; d’altro canto, prima del 31.12.2012 non possono essere attivate misure di carattere sanzionatorio quand’anche il valore obiettivo sia superato. <br />	<br />
La natura cogente della prescrizione, destinata a rimanere, per così dire, quiescente fino al 31.12.2012 si manifesta solo se , superata la data fatidica indicata, sia accertato il mancato contenimento delle sostanze in aria, e, in specie, del benzo(a)pirene nei limiti prefissati.<br />	<br />
Si è già ricordata, in proposito, la distinzione che il legislatore europeo traccia tra valore obiettivo e norma di qualità ambientale , a significare che mentre il primo è un traguardo, la seconda attiene a requisiti che devono reperirsi fin da ora. <br />	<br />
Questa argomentazione non significa naturalmente accogliere l’idea che il termine fissato dal legislatore europeo e fedelmente riproposto dal legislatore nazionale possa consumarsi in una attesa inerte ; è infatti logico e ragionevole che chi gestisce siti altamente inquinanti abbia cura di predisporre tempestivamente cautele idonee a conseguire l’obiettivo nel termine individuato .<br />	<br />
Ma la predisposizione di misure e dispositivi precauzionali atti a conseguire l’obiettivo di contenere il livello di sostanze inquinanti nell’aria costituisce oggetto di un’ attività preparatoria la cui messa in atto rappresenta traguardo desiderabile prima del 31.12.2012, il cui inadempimento produce conseguenze sanzionatorie solo dopo lo scadere del termine previsto e ora ricordato . <br />	<br />
Del resto, la tesi della immediata natura precettiva del valore obiettivo contrasta con la stessa esegesi del termine “obiettivo”, chiaramente indicativo di un traguardo da raggiungere entro un dato periodo di tempo.<br />	<br />
Le cose non cambiano se si analizza il d. lgs. 155 del 2010, il quale, nel recepire la direttiva comunitaria 2008/50 in materia , fissa nel 1 gennaio 2013  il termine a partire dal quale la concentrazione di benzo(a)pirene nell’aria deve essere contenuta nel limite di 1 ng/m3 di aria <br />	<br />
Si rammenta,peraltro,che il d.lgs. n.155 del 2010 è entrato in vigore dopo l’atto impugnato. <br />	<br />
2) La condotta concretamente esigibile da parte dei responsabili di uno stabilimento produttivo come quello oggetto della presente controversia , al fine di conformarsi agli obblighi contemplati in materia di protezione dell’aria ambiente dalla normativa esistente alla data dell’atto impugnato ,consiste nell’impiego delle <i>migliori tecniche disponibili</i> in un dato momento storico al fine di contenere la propagazione in aria di benzo(a)pirene.<br />	<br />
Il risultato ora descritto è frutto, in prima istanza, della piana lettura di una norma comunitaria già ricordata , la quale distingue nettamente il valore obiettivo dalla norma di qualità ambientale, prescrivendo che il primo non deve essere considerato alla stregua del secondo. <br />	<br />
In secondo luogo, e in una linea di ideale continuità tra le fonti, la conclusione che si enuncia nasce dalla disamina dell’art 3 del d.lgs 152/2007, a tenore del quale “ Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,- tra cui , proprio lo stabilimento ILVA di Taranto- condizioni piu&#8217; rigorose di quelle connesse all&#8217;applicazione delle migliori tecniche disponibili.”<br />	<br />
Una disposizione del genere non è più contenuta nel d.lgs. n.155 del 2010,in ossequio ad una diversa articolazione normativa della direttiva 2008/50 che non conosce più la distinzione fra norme di qualità ambientale e valori obiettivo e non assume più le ( Best available technologies ) migliori tecniche disponibili fra gli elementi discriminanti.<br />	<br />
In riferimento alla norma ratione temporis applicabile,tuttavia,giova rammentare, a tal proposito, che ILVA spa si è adeguata già da tempo alle migliori tecniche disponibili , avendo predisposto una serie di interventi specifici e misure volte ad un ridimensionamento del livello di benzo(a)pirene proveniente dallo stabilimento tarantino.<br />	<br />
Offre testimonianza di ciò, in particolare, il Rapporto Tecnico Finale del 5 dicembre 2006, predisposto dalla Segreteria Tecnica istituita con decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 novembre 2005, presso il Ministero dell’Ambiente per l’adeguamento dello stabilimento ILVA alle migliori tecniche disponibili.<br />	<br />
Nel rapporto in argomento, i tecnici del settore danno atto che l’azienda ha provveduto ad intraprendere le azioni per l’attuazione degli adeguamenti impiantistici alle migliori tecniche disponibili tra cui in particolare risultano completati i seguenti interventi:<br />	<br />
interventi sulle cokerie, in particolare nuova caricatrice per le batterie 5 e 6 ; miglioramento di alcuni sistemi di abbattimento polveri, in particolare per le batterie da 7 a 12, per l’impianto di agglomerazione 2 e per l’altoforno 5; miglioramento di alcuni impianti di trattamento acque, in particolare per gli altoforni 2 e 5 e per l’impianto laminazione a caldo PLA/2; miglioramento di alcuni sistemi di gestione , movimentazione e stoccaggio dei materiali .<br />	<br />
A tanto deve aggiungersi che ILVA , in attesa del rilascio dell’AIA, ha già realizzato alla data del 31.5.2010 tutti gli interventi ambientali di adeguamento alle M.T.D. 31.1.2005, sostenendo costi per 907, 5 milioni di euro.<br />	<br />
Ma è la stessa Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Puglia, con propria nota del 21 giugno 2010 ad affermare che “ ..la cokeria ILVA – ossia proprio il sito che fornisce il maggior apporto alla propagazione di B(a)p nell’aria &#8211; è già stata sottoposta, allo stato attuale, a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili.<br />	<br />
E non è senza significato notare che la stessa ARPA Puglia finisce col proporre addirittura interventi di riduzione del ciclo produttivo il che , però, rimanda la soluzione della criticità ambientale a una strategia di politica aziendale non priva di risvolti sociali i quali restano al di fuori della presente controversia . <br />	<br />
3) La soluzione dei conflitti in materia ambientale è affidata al principio dello sviluppo sostenibile .<br />	<br />
Il canone dello sviluppo sostenibile implica senz’altro la necessità di dare all’interesse alla protezione dell’ambiente prioritaria considerazione; esso deve , tuttavia, declinarsi , secondo quanto emerge dall’art 3 bis del codice dell’ambiente ( d.lgs. n.152 del 2006), in una logica di equilibrato rapporto tra dinamiche della produzione e del consumo e salvaguardia ambientale, tanto è vero che la stessa normativa , come si è avuto occasione di verificare, si premura di evitare che l’impresa debba sostenere costi sproporzionati, ossia insostenibili per il mantenimento di adeguati livelli di occupazione. <br />	<br />
Per questa ragione, occorre anche valutare l’esigenza di far sì che il comportamento giuridicamente imposto o esigibile dall’industria non sia fonte, appunto, di costi sproporzionati per l’impresa. <br />	<br />
4) Il ricorso ad un provvedimento contingibile e urgente , come quello che forma oggetto della presente impugnativa giurisdizionale, è illegittimo se ancorato al presupposto del solo superamento del valore obiettivo, non solo perché questo non ha natura cogente se non dopo il 31.12.2012, ma anche perché l’affermazione- che pure si legge nell’ordinanza- della conseguente sussistenza di una emergenza sanitaria va analiticamente illustrata e non può rappresentare un dato assiomatico,che trova la sua unica giustificazione nel superamento di un valore che non è attuale.<br />	<br />
Insomma, un conto è il superamento, ad es, in termini contenuti del valore obiettivo ( si rammenta,un valore da non superare a decorrere da una data futura) come accaduto nella specie, &#8211; 1,3 ng per m3 di aria- altro è il massiccio discostamento dei valori rilevati in concreto nelle varie stazioni cittadine di monitoraggio, dal medesimo valore obiettivo. <br />	<br />
Sotto tale profilo, sembra al Collegio di poter ragionare in questi termini:<br />	<br />
la situazione di emergenza sanitaria derivante dal superamento di soglie di accettabile esposizione a sostanze inquinanti propagate nell’aria investe il pianeta in tutta la sua interezza o, per lo meno, nella sua gran parte; ciò significa che l’impiego di provvedimenti urgenti atti a tutelare la salute umana è , in linea teorica, desiderabile ogni giorno ed in ogni parte del globo per raggiungere condizioni ottimali di azzeramento del rischio per la salute , così da migliorare lo standard della qualità della vita . <br />	<br />
Ma , in questa materia , proprio la scienza giuridica ha elaborato i concetti di normale tollerabilità delle immissioni ( norma che opera nei conflitti tra proprietari di fondi finitimi ma che ha potenzialità applicative anche al di là dei micro conflitti dominicali :vedi art.844 c.c.), di valore obiettivo, di norma di qualità ambientale , tutte categorie che denunciano, evidentemente sulla base di studi scientifici, l’attivazione di livelli graduali di allarme , superati i quali possono scattare misure precauzionali di intensità crescente, fino al culmine del ricorso a vere e proprie misure di urgenza.<br />	<br />
La immissione nell’ordinamento giuridico di concetti di tale natura risponde alla primaria esigenza di assicurare la certezza del diritto, impartendo ai consociati regole che presentano un livello elevato di affidabilità perché descrivono chiaramente i comportamenti che sono solamente desiderabili distinguendoli da quelli che, invece, si impongono legalmente a tutti con forza cogente.<br />	<br />
In altri termini, una cosa è ciò che la legislazione afferma essere traguardo da raggiungere ; altro è parlare di limite o di valore o livello di immediata applicazione di uno standard, di un parametro che si considera come condizione indispensabile di sopravvivenza nel momento attuale, alla luce delle migliori informazioni e conoscenze possedute dalla comunità scientifica.<br />	<br />
Ma se la normativa di settore è costruita su livelli di graduale conseguimento di una qualità della vita realmente soddisfacente ,ne consegue che l’ordinanza extra ordinem – ultimo baluardo di difesa della collettività organizzata che non sa più cosa fare di fronte all’emergenza &#8211; è strumento non compulsabile dalla P.a. non appena si registri il superamento , in misura ridotta, del valore obiettivo, come nella specie,<br />	<br />
Al contrario , il primo passo per la P.a. deve essere quello di reperire, all’interno di una normativa complessa costruita su livelli di graduale allarme , il rimedio specificamente individuato per arginare la situazione di crisi ambientale . <br />	<br />
Se è così, non si può fare a meno di sottolineare che il sistema prevede, in caso di superamento del valore obiettivo in una città critica come Taranto, il ricorso ad un piano di risanamento , di competenza della Regione, e, solo se si corre il rischio del superamento dell’obiettivo di qualità , la predisposizione di un piano di azione, sempre ad opera dell’ente Regione. <br />	<br />
Ed infatti, come si è già detto, a norma dell’art 3, comma 5 del decreto legislativo 152/2007 ” Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell&#8217;ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all&#8217;obiettivo di qualità definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. <i>In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell&#8217;obiettivo di qualità, un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell&#8217;obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. </i>Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati” . <br />	<br />
Da tale normativa non si discosta,nell’impostazione generale,il d.lgs. n.155 del 2010.<br />	<br />
Ora,venendo ad applicare quanto detto nella valutazione della ordinanza impugnata,si giunge a ritenere quanto segue.<br />	<br />
Il provvedimento afferma, in primo luogo, che “la Relazione Tecnica Preliminare dell’Arpa ha evidenziato il superamento del livello di 1 ng/m3 del valore di benzo(a)pirene.<br />	<br />
Ma abbiamo visto che le norme consentono di raggiungere il valore obiettivo – che non deve essere considerato norma di qualità ambientale &#8211; entro il 31.12.2012.<br />	<br />
Si dice, poi, che detto superamento è da addebitare in larga misura ai processi produttivi condotti nell’area a caldo dello stabilimento siderurgico ILVA e, prevalentemente, all’interno di tale area, dalla cokeria.<br />	<br />
Ma , in una cornice di riferimento di cui abbiamo già detto prima, si tratta di affermazione che sconta un deficit istruttorio notevole , tenuto conto dei molteplici fattori inquinanti nella città di Taranto .<br />	<br />
Anche l’affermazione secondo la quale “occorre adottare ogni utile provvedimento finalizzato a ricondurre lo stato di qualità dell’aria al di sotto dei valori obiettivo di cui al d.lgs 152/07” non può porsi a fondamento di un provvedimento contingibile e urgente <br />	<br />
L’ordinanza extra ordinem è, per sua natura, strumento cui è possibile ricorrere in una situazione di inevitabilità altrimenti del pericolo , ossia quando le fonti non contemplano alcun rimedio per fronteggiare casi di criticità ambientale.<br />	<br />
La norma offre , invece, in questi casi, rimedi tipici quali un piano di risanamento e un piano di azione ambientale a cura dell’ente Regione .<br />	<br />
Ed ancora , quando si afferma che “in sede di rilascio dell’AIA , la Commissione IPCC ha già formulato specifiche indicazioni inerenti l’adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili”, si rappresenta una circostanza che attiene al diverso procedimento amministrativo di rilascio della Autorizzazione unica in materia ambientale, ma si dimentica il dato che ILVA si è già adeguata alle migliori tecniche disponibili in un dato momento, e lo ha fatto con particolare riguardo alla principale sorgente di inquinamento dell’aria, ossia le cokerie .<br />	<br />
Infine, sostenere che sia indispensabile anticipare l’esecuzione delle prescrizioni di cui sopra , dato che le circostanze descritte costituiscono pericolo evidente per la salute pubblica , è affermazione che,da un lato, conferisce al provvedimento contingibile e urgente il ruolo , improprio , di porre rimedio al pericolo del pericolo; dall’altro, disattende competenze e modalità di intervento tassativamente disciplinate,che subordinano l’intervento dell’autorità ad adempimenti istruttori più approfonditi ed in situazioni diverse e ben più gravi rispetto a quella di specie. <br />	<br />
In sintesi si assume a giustificazione dell’intervento il superamento ( non provato ) da parte dell’ILVA di un dato che non dovrà essere superato dal 31 dicembre 2012.<br />	<br />
In ultima analisi, l’ordinanza è illegittima e va annullata.<br />	<br />
In questo senso , il ricorso è meritevole di accoglimento. <br />	<br />
Le spese possono essere compensate attesa la particolare complessità della controversia <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del sindaco di Taranto impugnata.<br />	<br />
Spese compensate . <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-15-6-2011-n-1081/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1081</a></p>
<p>Pres. Guida – Est. GuarracinoFontana Costruzioni S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia, B. Capasso) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) e altri sui presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento interdittivo antimafia Contratti della p.a. – Interdittive antimafia – Presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Guida – <i>Est.</i> Guarracino<br />Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv.ti A. Clarizia,  B. Capasso) c/ Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento interdittivo antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Interdittive antimafia – Presupposti – Affermazioni non circostanziate – Fonti confidenziali – Elementi di prova – Carenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di misure avverso la criminalità organizzata, è illegittima l’emanazione di provvedimenti antimafia fondata su affermazioni – quali il richiamo ad elementi “non ancora formalizzati”, senza nessuna indicazione di circostanze di tempo e di fatto – incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, e su fonti confidenziali, idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale. Ne consegue l’illegittimità delle successive determinazioni fondate sul provvedimento di cui sopra come, nella specie, la risoluzione di un contratto d’appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01081/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04145/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4145 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Fontana Costruzioni S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Nicola Fontana, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. avv. Angelo Clarizia e dall’avv. Biagio Capasso e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, viale A. Gramsci n. 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G.</b> &#8211; <b>Prefettura di Napoli, U.T.G. </b>&#8211; <b>Prefettura di Caserta, Provveditorato Opere Pubbliche della Campania e del Molise, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>&#8211; <b>Comando Generale dei Carabinieri, Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Questura di Napoli, Questura di Caserta, Comando Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, G.I.C.O.<br />
<br />	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>a) del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 400/12B.16/ANT/AREA l^ emesso dalla Prefettura di Caserta in data 18.03.2010 nei confronti della società Fontana Costruzioni S.p.A., comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 0013530 del 25/06/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise; b) del decreto del Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise, prot. n. 0014354 del 06/07/2010, con il quale è stato risolto il contratto d’appalto rep. n. 9407 del 28/03/2007; c) del provvedimento, richiamato nel provvedimento impugnato sub b), con il quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ha denegato alla ricorrente l’autorizzazione di accesso alle aule bunker per la prosecuzione dei lavori; d) di tutti gli altri atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenti.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno,del Ministero della Difesa, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, del Provveditorato Opere Pubbliche della Campania e del Molise e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame, la Fontana Costruzioni s.p.a. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, il provvedimento del Prefetto di Caserta del 18 marzo 2010 prot. n. 400/12B.16/ANT/AREA l^, con cui è stata affermata la sussistenza nei confronti dell’impresa ricorrente e del suo amministratore unico Fontana Nicola delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché ha gravato il conseguente decreto, prot. n. 0014354 del 6 luglio 2010, con cui il Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise ha risolto il contratto d’appalto rep. n. 9407 del 28 marzo 2007 stipulato con il R.T.I. Fontana Costruzioni S.p.A. &#8211; ditta Fiorino Eduardo per la realizzazione di un impianto di condizionamento presso le aule giudiziarie dell’area ex TICINO e servizi annessi all’interno della Casa Circondariale di Poggioreale in Napoli, disponendo l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla compagnia di Assicurazioni SASA s.p.a. a garanzia del contratto d’appalto predetto.<br />	<br />
La ricorrente deduce l’illegittimità dell’informativa antimafia per carenza istruttoria e difetto di motivazione, nonché per inesistenza di qualunque forma di condizionamento malavitoso, invocando le pronunce con cui questa Sezione ha in precedenza annullato o sospeso analoghi provvedimenti resi nei suoi confronti dalla stessa Prefettura di Caserta.<br />	<br />
A seguito del deposito in giudizio della informativa prefettizia e degli atti istruttori posti a suo fondamento, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.<br />	<br />
Hanno resistito in giudizio Ministero dell&#8217;Interno,del Ministero della Difesa, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, del Provveditorato Opere Pubbliche della Campania e del Molise e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli<br />	<br />
La domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 1917 del 22 settembre 2010.<br />	<br />
In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Osserva il Collegio che il provvedimento interdittivo antimafia in questa sede impugnato (nota del 18 marzo 2010 prot. n. 400/12B.16/ANT/AREA l^) richiama nel preambolo atti istruttori dal contenuto analogo a quelli posti a base delle informative antimafia interdittive in precedenza emesse a carico della stessa Fontana Costruzioni s.p.a. dal Prefetto di Caserta ed annullate da questa Sezione con sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010, con sentenza in forma semplificata n. 1357 dell’11 marzo 2010 e, da ultimo, con sentenza n. 80 del 12 gennaio 2011.<br />	<br />
In particolare, per ciò che concerne gli eventuali rapporti intercorrenti tra la società ricorrente e la criminalità organizzata, con nota del 18 febbraio 2010 la Questura di Napoli – Divisione anticrimine – Sez. 6 Misure di prevenzione antimafia, richiesta di approfondimenti da parte dell’U.T.G. di Caserta, si è limitata a rappresentare che «in ordine alle frequentazioni già segnalate con elementi contigui al clan Zagaria […] le stesse si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti. Allo stato, pertanto, non si possono indicare circostanze di tempo e di fatto».<br />	<br />
In precedenza, con nota del 31 dicembre 2009 la Questura di Napoli aveva genericamente menzionato «precedenti informazioni» sull’esistenza di un quadro di contiguità con esponenti del clan Zagaria, derivante da rapporti di frequentazione e di cointeressenze societarie, limitandosi ad affermare che «in tal senso risultavano esservi riscontro alla stessa Questura di Napoli, per i quali si rinvia alle comunicazioni già trasmesse all’UTG richiedente».<br />	<br />
Va, altresì, sottolineato che in tale ultima nota la Questura rimarcava come l’analisi patrimoniale condotta sulla società odierna ricorrente rappresentasse «non più che un supporto e conferma» del dato informativo sulla supposta contiguità della compagine sociale al clan Zagaria, col solo scopo di riscontrare ulteriormente il quadro indiziario che, a suo dire, era già emerso al riguardo.<br />	<br />
All’esame della situazione patrimoniale della società non risulta attribuire autonoma significatività neppure la summenzionata nota del 18 febbraio 2010, né il provvedimento prefettizio, nel riferire gli elementi che dimostrerebbero una sproporzione tra i mezzi impiegati per l’acquisto e la successiva ricapitalizzazione della società e la capacità economica complessiva dei soci, nulla ha allega ai fini antimafia, se non che «gli organi di polizia riferiscono che, sulla base di informazioni non ancora formalizzate in atti, risultano elementi di contiguità con il clan Zagaria ed in particolare che la società Fontana Costruzioni funge da prestanome per il riciclaggio di proventi illeciti per conto del citato clan camorristico».<br />	<br />
Ne consegue che, per le stesse ragioni esposte nelle predette sentenze (cui può farsi sinteticamente rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.) con riferimento ai vizi istruttori e motivazionali concernenti gli elementi addotti come rivelatori di una contiguità degli esponenti societari con la criminalità organizzata, è fondata anche la domanda di annullamento del provvedimento interdittivo in questa sede impugnato e che i vizi di tale provvedimento si riflettono in vizi di invalidità derivata delle conseguenti determinazioni assunte dal Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise.<br />	<br />
Nelle succitate decisioni, la Sezione aveva, infati, ritenuto che la segnalazione a carico dell’amministratore della società ricorrente di frequentazioni con elementi asseritamente contigui al predetto sodalizio criminale fosse formulata in termini generici, risolvendosi in affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio, ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultavano richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A.<br />	<br />
Il giudizio di permeabilità della ricorrente agli interessi della criminalità organizzata non appare adeguatamente supportato neppure da quanto successivamente riferito dalle Forze dell’ordine in riscontro alle richieste di approfondimento formulate dall’U.T.G. di Caserta e posto a base del nuovo provvedimento prefettizio in questa sede impugnato.<br />	<br />
Sulla succitata nota della Questura di Napoli del 18 febbraio 2010, in cui, come si è detto, le Forze dell’ordine si sono limitate a rappresentare che le frequentazioni con esponenti controindicati «si sono evidenziate in attività di indagine di questi organi investigativi tuttora in corso ed in quanto tali non ancora formalizzate in atti», precisando che «allo stato, pertanto, non si possono indicare circostanze di tempo e di fatto», già si è soffermata la predetta sentenza n. 80 del 2011, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi.<br />	<br />
Come ripetutamente osservato dalla Sezione, infatti, l’emanazione di provvedimenti antimafia non può basarsi su affermazioni (quali il richiamo ad elementi “non ancora formalizzati”, senza nessuna indicazione di circostanze di tempo e di fatto) incapaci di offrire elementi di giudizio, ancorché indiziari, e neppure su fonti confidenziali, idonee al più ad indirizzare ulteriori indagini, ma che non possono costituire mezzi di prova utilizzabili nel procedimento amministrativo od in sede giurisdizionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010; n. 1357 del 11 marzo 2010; n. 16889 del 20 luglio 2007; n. 80 del 12 gennaio 2011).<br />	<br />
Nulla, infine, aggiungono al merito della questione gli atti depositati in giudizio dalla Avvocatura dello Stato in data 22 settembre 2010, ivi compresa la nota del 20 settembre 2010, prot. 12007/Div.Ant./Sez. 6° della Questura di Napoli, che, in riscontro ad una ulteriore richiesta di approfondimenti formulata dall’U.T.G. di Caserta il giorno 14 dello stesso mese, null’altro fa che ribadire il contenuto delle precedenti note del 31 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, innanzi citate.<br />	<br />
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Nella natura degli interessi coinvolti si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico della Prefettura di Caserta soccombente, come per legge.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4145/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento informativo antimafia (nota prot. 400/12.b.16/ANT/AREA l^ del 18 marzo 2010 del Prefetto della Provincia di Caserta) e le conseguenti determinazioni del Provveditore Interregionale delle OO.PP. di Campania e Molise (decreto prot. n. 0014354 del 6 luglio 2010) di risoluzione del contratto d’appalto rep. n. 9407 del 28 marzo 2007 stipulato con il R.T.I. Fontana Costruzioni S.p.A. &#8211; ditta Fiorino Eduardo e di incameramento della cauzione definitiva. &#8212;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212; <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-23-2-2011-n-1081/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 22/3/2010 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-22-3-2010-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-22-3-2010-n-1081/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 22/3/2010 n.1081</a></p>
<p>Pres. De Lise Est. M.L.Torsello Pubblica amministrazione &#8211; CIVIT – Natura – Autorità amministrativa indipendente – Ragioni. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è da ricondurre nella categoria delle Autorità amministrative indipendenti poiché: opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise        Est. M.L.Torsello</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; CIVIT – Natura – Autorità amministrativa indipendente – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche è da ricondurre nella categoria delle Autorità amministrative indipendenti poiché: opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia (art. 13, co.1 del d.lgs. . 150/2009); è titolare di potestà normativa; è dotata di autonomia organizzativa e finanziaria; ha funzioni riconducibili a valori costituzionali come la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni; è titolare di propri poteri e rapporti istituzionali; non è sottoposta all’indirizzo ed al controllo da autorità politiche essendo previsto che l’attività sia valutata da un “valutatore indipendente”; è soggetta ad un sistema di nomina dei componenti che impone un raccordo tra maggioranza ed opposizione; è dotata di un codice etico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2007 n.1081</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2007 n.1081</a></p>
<p>Pres., est. Savo Amodio Toro Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti A. Gambino, M. Ranieri, C.F. Giampaolino) c/ Ministero delle attività produttive (Avv. dello Stato), I.S.V.A.P.- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Avv.ti A. Longo, M. Binda, N. Gentile) sull&#8217;inammissibilità, ex art. 326, co. 7, D.lgs. 209/2005, del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2007 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2007 n.1081</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Savo Amodio<br /> Toro Assicurazioni s.p.a. (Avv.ti A. Gambino, M. Ranieri, C.F. Giampaolino) c/ Ministero delle attività produttive (Avv. dello Stato), I.S.V.A.P.- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Avv.ti A. Longo, M. Binda, N. Gentile)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità, ex art. 326, co. 7, D.lgs. 209/2005, del ricorso avverso le sanzioni irrogate alle imprese d&#8217;assicurazione, in mancanza di tempestiva notifica all&#8217;ISVAP, e sull&#8217;applicabilità dell&#8217;agevolazione su tali sanzioni, ex art. 3, D.L. 857/76, anche ove l&#8217;offerta, contestuale al pagamento, sia pervenuta oltre 120 giorni dalla richiesta risarcitoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Controversie sulle sanzioni irrogate alle assicurazioni private – Art. 326, co. 7, D. Lgs. 209/2005 –ISVAP &#8211; Contraddittore necessario – È tale &#8211; Conseguenze.</p>
<p>2. Sanzioni amministrative – Art. 3, co. 11-13, D.L. 857/76 &#8211; Impresa di assicurazione &#8211; Offerta al danneggiato pervenuta in ritardo – Sanzione &#8211; Riduzione &#8211; Applicabilità – Anche in caso di offerta pervenuta oltre il termine stabilito – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 326, co. 7, D.Lgs. 209/2005 -Codice delle assicurazioni private-, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle sanzioni irrogate dalle autorità ministeriali alle assicurazioni private, ha configurato l’ISVAP come contraddittore necessario, in ragione dell’imputazione sostanziale a tale istituto della sanzione irrogata, con conseguente inammissibilità del ricorso che non le sia stato tempestivamente notificato.<br />
2. Ai sensi dell’art. 3, D.L. 857/76, -convertito nella  Legge 39/77- la riduzione, nella misura del 40%, della sanzione dovuta dall’assicurazione privata, in caso di ritardo nella formulazione dell’offerta e contestuale pagamento al danneggiato della stessa, opera non solo ove il ritardo sia contenuto nel termine di 120 giorni dalla richiesta risarcitoria, ma anche  laddove tale offerta- ovvero, come nella specie, la comunicazione dei motivi ostativi alla formulazione della stessa- sia stata effettuata oltre il predetto termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
 – Sezione Prima  – </p>
<p align=justify>
</b><br />
<br />
composto dai Magistrati:<br />
Antonino SAVO AMODIO                 Presidente rel.<br />
Roberto POLITI                                    Consigliere<br />
Mario Alberto di NEZZA                    Primo referendario<br />
<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1983 del 2006 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Toro Assicurazioni s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., e dal dott. Torri Francesco, rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Gambino, Massimo Ranieri e Carlo F. Giampaolino, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, Via dei Tre Orologi n. 14/A;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero delle attività produttive</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>I.S.V.A.P. – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Longo, Marina Binda e Nicola Gentile, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via del Quirinale n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle ordinanze-ingiunzioni 5 gennaio 2006 n. 563 e n. 564, notificate il 18 gennaio 2006;<br />
	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato e dell’I.S.V.A.P.;<br />	<br />
	visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 10 gennaio 2007, gli avvocati Ranieri e Giampaolino per i ricorrenti e gli avvocati Binda e Gentile per l’I.S.V.A.P.;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La Soc. Toro Assicurazioni (in seguito: la Compagnia) ed il dott. Francesco Torri, suo rappresentante legale, impugnano le ordinanze-ingiunzioni indicate in epigrafe, con le quali sono stati condannati al pagamento in solido di euro 18.104,00 (ord. n. 563) e di euro 36.151,00 (ord. n. 564), in applicazione dell’art. 4 comma 5 della legge 12 agosto 1982 n. 576.<br />	<br />
	Con la prima ordinanza è stato sanzionato il comportamento della Compagnia, la quale aveva formulato un’offerta al danneggiato oltre il 120° giorno dal ricevimento della richiesta risarcitoria, a nulla rilevando il contestuale pagamento del risarcimento dovuto.<br />	<br />
	La seconda ordinanza ha riguardato il sinistro Beghin-Kalemasi ed il sinistro D’Ambrosio-Iafisco:<br />	<br />
&#8211; nel primo, la sanzione è stata irrogata per la medesima fattispecie oggetto della precedente ordinanza;<br />
&#8211; nel secondo, il comportamento rilevante è costituito dal ritardo superiore a 120 giorni nella comunicazione dei motivi della mancata offerta al danneggiato, avendo ritenuto &#8211; l’autorità emanante &#8211; inidonea la nota inviata dalla Compagnia alla parte lesa<br />
	Avverso i suddetti provvedimenti si deducono i seguenti motivi di doglianza:<br />	<br />
	1) <u>Illegittimità dell’ord. n. 563 e dell’ord. n. 564 (relativa al sinistro Beghin-Kalemasi) per violazione dell’art. 3 comma 13 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39</u>, atteso che, pur essendo stata formulata l’offerta oltre il termine prescritto, l’avvenuto pagamento contestuale avrebbe dovuto comportare comunque l’abbattimento del 40 % della sanzione dovuta.<br />	<br />
	Non condivisibile sarebbe la tesi dell’amministrazione che l’agevolazione in questione riguardi il solo caso di ritardo nella formulazione dell’offerta e non anche l’omissione, che si configurerebbe nell’ipotesi – come quella di specie – di superamento del termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta risarcitoria.<br />	<br />
	La prospettazione attorea sarebbe confermata sia dall’interpretazione letterale della norma, sia da quella finalistica, atteso che l’intenzione del Legislatore sarebbe pur sempre quella di favorire il pagamento del dovuto.<br />	<br />
	2) <u>Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 3 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39</u>, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi alla formulazione dell’offerta, effettuata dalla Compagnia al danneggiato, non potrebbe ritenersi generica e, quindi, inidonea.<br />	<br />
	Essa, infatti, sarebbe la conseguenza della comunicazione dell’assicurato – invita al danneggiato, oltre che alla Compagnia – circa la non sussistenza di un obbligo risarcitorio, sicché rientrava negli ordinari compiti dell’assicuratore di procedere alle verifiche del caso, prima di procedere alla liquidazione del danno.<br />	<br />
	4) <u>Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689</u>, in quanto la Compagnia avrebbe agito senza colpa e, in difetto dell’elemento soggettivo, la stessa non avrebbe potuto essere sanzionata.<br />	<br />
	5) <u>Illegittimità dell’ord. n. 564 per violazione dell’art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689</u>, in quanto la nota con cui si enunciava il motivo della mancata formulazione dell’offerta costituirebbe un preciso adempimento di un obbligo giuridico, derivante dal contratto di assicurazione in corso.<br />	<br />
	Il danneggiato, inoltre, non avrebbe subito alcun nocumento, in quanto l’assicurato D’Ambrosio, a mezzo di un proprio legale, aveva affermato la responsabilità del preteso danneggiato Iafisco ancor prima che l’assicurazione ricevesse la richiesta di risarcimento di quest’ultimo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle attività produttive e l’I.S.V.A.P., a difesa dei provvedimenti impugnati. Entrambi hanno prodotto memorie in cui controdeducono ai motivi di doglianza.<br />
In vista dell’udienza di trattazione orale, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore scritto difensivo nel quale replica alle argomentazioni del Ministero intimato e dell’I.S.V.A.P.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Occorre preliminarmente occuparsi dell’eccezione sollevata in udienza dall’I.S.V.A.P. sulla base del disposto dell’art. 326 comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che configurerebbe l’Istituto come contraddittore necessario, la cui mancata, tempestiva evocazione in giudizio comporterebbe l’inammissibilità del ricorso.<br />
La norma invocata, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le questioni riguardanti i provvedimenti ministeriali di irrogazione delle sanzioni, stabilisce, altresì, che: “I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all&#8217;ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.”.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La novella legislativa ha l’incontestabile significato di affiancare un secondo contraddittore necessario all’autorità ministeriale, a cagione, evidentemente, dell’imputazione sostanziale anche all’I.S.VA.P. della sanzione irrogata.<br />
Tale conclusione comporterebbe la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa, non potendosi disporre nella specie l’integrazione del contraddittorio, consentita per l’evocazione dei soli controinteressati pretermessi, e, comunque, in presenza dell’assolvimento dell’onere minimo costituito dalla notifica del ricorso ad almeno uno di essi; parimenti non può riconoscersi efficacia sanante alla costituzione in giudizio dell’I.S.V.A.P., in quanto tale efficacia consente esclusivamente di ovviare ad errori o ad imperfezioni della notifica effettuata in modo irrituale, tutte le volte in cui essa in concreto abbia comunque raggiunto il suo scopo.<br />
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che, nella specie, sussistano i presupposti per concedere d’ufficio il beneficio dell’errore scusabile, in considerazione del fatto che la norma in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2006 e le notifiche del ricorso andavano poste in essere a ridosso di tale data (lo testimonia quella puntualmente effettuata al Ministero emanante il 17 febbraio 2006).<br />
Sull’interpretazione della norma in questione, inoltre, non risultano essere intervenute pronunce giurisdizionali, sicché su di esse non può ritenersi formato un orientamento interpretativo minimamente consolidato.<br />
La disposta rimessione in termini consente al Tribunale di passare all’esame dei motivi di ricorso.<br />
2) La prima censura è diretta a contestare la mancata applicazione della riduzione, nella misura del 40% dell’importo, delle sanzioni irrogate.<br />
In fatto, i ricorrenti riconoscono di avere tardivamente formulato la loro offerta, sicché non contestano <i>l’an</i>, ma esclusivamente il <i>quantum debeatur.<br />
</i>In diritto, per converso, le parti divergono tanto sull’interpretazione letterale, quanto su quella logico-sistematica della disciplina sanzionatoria; pertanto, al fine di prendere posizione fra le contrapposte tesi, occorre partire dal dato normativo, costituito dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, non senza prima osservare che motivi di dissenso riguardano la stessa numerazione dei commi di cui esso si compone.<br />
Quest’ultima divergenza, invero, sembra essere il frutto di una non perspicua tecnica normativa, fenomeno tipico delle ipotesi, come quella in questione, in cui, su un originario testo normativo, si inseriscono, attraverso interventi stratificati del Legislatore, ulteriori disposizioni, che sostituiscono ovvero si aggiungono a quelle preesistenti.<br />
La parte dell’art. 3 rilevante ai fini della decisione che si va ad assumere è quella contenuta nei commi 11-13, che recitano:<br />
“L&#8217;inosservanza da parte dell&#8217;impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:<br />
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;<br />
b) in ordine alla omessa formulazione dell&#8217;offerta, all&#8217;omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all&#8217;omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:<br />
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni; <br />
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.<br />
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell&#8217;offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l&#8217;applicazione delle seguenti sanzioni:<br />
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;<br />
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.<br />
Qualora l&#8217;impresa formuli l&#8217;offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.”<br />
Occorre partire da quest’ultimo comma, che è quello di cui parte ricorrente lamenta la mancata applicazione.<br />
Il problema è di verificare se la “diminuzione” in esso prevista si applichi, come pretenderebbero i ricorrenti, a tutti i casi di offerta contestuale al pagamento, ovvero, come postula l’I.S.V.A.P., possano distinguersi, nel <i>corpus </i>legislativo, un ritardo ed un’omissione pura e semplice.<br />
Quest’ultima ipotesi, nella prospettazione di parte resistente, si verificherebbe nel caso di “omessa formulazione dell’offerta” ovvero di “omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta” protrattesi per oltre centoventi giorni dal termine utile finale (comma 11).<br />
Seguendo quest’ultima tesi, all’abbattimento negato nella specie potrebbe farsi luogo solo ed esclusivamente per il caso di ritardo in senso proprio, vale a dire per l’ipotesi di cui al comma 12 dell’art. 3, nel quale il ritardo sia comunque contenuto nel termine dei centoventi giorni, spirato il quale si dovrebbe parlare esclusivamente di omissione dell’offerta.<br />
Parte ricorrente, dal canto suo, afferma che tale prospettazione si porrebbe in contrasto con l’interpretazione letterale della legge, la cui chiarezza non consentirebbe l’applicazione di ulteriori criteri ermeneutici.<br />
La tesi attorea, circa l’univocità del significato dell’art. 3 comma 13, si basa sui seguenti elementi:<br />
a) il contestato abbattimento postulerebbe esclusivamente la sussistenza del presupposto della contestualità di offerta e pagamento;<br />
b) il comma 13 contempla la riduzione del 40% riferendola tanto alle sanzioni previste dal comma 11, quanto a quelle di cui al comma 12: di ciò costituirebbe prova inequivocabile il plurale utilizzato (“commi precedenti”);<br />
c) il comma 14, riguardante la definizione transattiva delle controversie, considererebbe unitariamente il sistema sanzionatorio, facendo rinvio a tutt’e tre i commi precedenti;<br />
d) il comma 12 prevederebbe già autonomamente l’ipotesi dell’avvenuto pagamento nei centoventi giorni (sanzionandola in maniera più lieve), sicché alla disposizione di cui al comma successivo non potrebbe non riconoscersi una portata generale.<br />
Il dato testuale troverebbe un addentellato anche di carattere logico: la finalità perseguita dal Legislatore sarebbe, sempre e comunque, di incentivare la corresponsione del risarcimento al danneggiato, finalità che risulterebbe vanificata nel caso in cui non si accordasse alcuna rilevanza alla contestualità di offerta e di pagamento all’avente diritto, anche se successiva allo spirare del termine finale del procedimento.<br />
Le argomentazioni opposte dall’I.S.V.A.P. a tale ricostruzione non appaiono convincenti. Deve preliminarmente osservarsi che esse fanno leva, in realtà, su elementi di carattere logico o sistematico, ininfluenti rispetto alla lettera della legge; non a caso, infatti, la prima considerazione addotta è quella che la prospettazione dei ricorrenti “andrebbe a vanificare lo spirito della norma”.<br />
L’asserita equiparazione fra ritardo oltre i centoventi giorni ed omissione di offerta, che costituisce l’argomento principale dell’I.S.V.A.P. non solo non risulta provata dal testo normativo, ma trova anzi un’incontrovertibile smentita nel comma 13, della cui applicazione si fa questione. In particolare:<br />
&#8211; i commi 11 e 12 si limitano a prevedere due ipotesi distinte di ritardo, rispettivamente inferiore e superiore ai centoventi giorni (termine complessivo che discende dall’applicazione della tempistica dettata dai precedenti commi del medesimo articolo),<br />
&#8211; il comma 13, da un lato, configura come requisito applicativo la (sola) contestualità dell’offerta e del pagamento; dall’altro, con l’utilizzo della forma plurale, riferisce l’abbattimento ad ambedue le fattispecie disciplinate dai commi che immediatame<br />
Infondata in fatto è l’ulteriore obiezione che, nella specie, non vi sarebbe stata un’offerta formale; tale circostanza è smentita tanto dal verbale n. 698 (riferito all’impugnata ordinanza n. 563/2006), quanto dal verbale n. 699 (riferito all’ordinanza n. 564/2006), entrambi datati 1 settembre 2005, nei quali la Commissione per le sanzioni dell’I.S.V.A.P., nelle “Valutazioni” effettuate, ha espressamente dato atto che ambedue le offerte erano state contestuali al pagamento.<br />
Quanto, poi, al necessario intervento dell’Istituto per sollecitare la liquidazione del dovuto, è evidente che l’argomento, seppure potenzialmente rilevante per la valutazione in altra sede del comportamento della compagnia di assicurazione, non è utilizzabile allorché si discute dell’interpretazione letterale della norma in oggetto.<br />
Analoghe considerazioni possono effettuarsi in relazione al richiamo a quanto previsto dall’art. 16 della legge 9 gennaio 1991 n. 20, in tema di acquisizione di partecipazioni assicurative, che contemplerebbe un’equiparazione del tipo indicato, confermando sul piano sistematico la correttezza dell’interpretazione data dall’I.S.V.A.P.<br />
A tacer d’altro, è sufficiente osservare in proposito che parte resistente si appella ad una disposizione di legge che disciplina un procedimento del tutto diverso da quello in questione, sicché, anche per tale ragione, non è fornita alcuna base logica per il ricorso all’interpretazione sistematica.<br />
Neppure i due ultimi argomenti addotti dall’I.S.V.A.P. risultano idonei a confutare la tesi avversaria.<br />
Quanto alla sentenza citata (Cass. civ. 12 luglio 2001 n. 9423), pur senza entrare nel merito di quanto statuito dalla suprema Corte, è sufficiente osservare che l’I.S.V.A.P. se ne serve esclusivamente per dimostrare come già il sistema normativo anteriore all’entrata in vigore della legge 5 marzo 2001 n. 57 imponesse un sistema sanzionatorio tale da rendere il ritardo non remunerativo; la conseguenza che se ne trarrebbe è che, <i>a</i> <i>fortiori</i>, la novella legislativa del 2001 non poteva “giustificare un cambio del registro interpretativo”.<br />
Dalla frase riportata appare evidente che parte resistente si muove sul piano dell’interpretazione logica, dovendo misurarsi, sempre e comunque, con la lettera della legge e, in ogni caso, con la <i>ratio </i>ad essa sottesa, consistente nell’agevolazione della contestualità di offerta e pagamento, restando da dimostrare, come pure postula l’I.S.V.A.P., che l’abbattimento del 40% di una sanzione di importo elevato, quale quella prevista dal comma 12 dell’art. 3 D.L. n. 857/76, comporti il venire meno dell’effetto deterrente della misura punitiva.<br />
Infine, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il comma 14 dell’art. 3, laddove disciplina la definizione delle controversie in via transattiva, si riferisce all’intero sistema sanzionatorio, comprensivo della previsione di cui al comma 13: lo testimonia, in maniera incontrovertibile, l’espresso richiamo ai tre commi di cui detto sistema si compone, fermo restando che l’indicazione dei “commi ottavo, nono e decimo” è essa sì frutto di un’evidente mancanza di coordinamento in sede redazionale, atteso che quelli richiamati dalla norma non riguardano minimamente la materia sanzionatoria.<br />
Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, fondato.<br />
3) La conclusione appena raggiunta, comportando l’annullamento <i>in parte qua </i>di entrambi i provvedimenti impugnati, determina altresì l’assorbimento della seconda doglianza, formulata in via subordinata.<br />
Infatti, avendo il Tribunale stabilito l’applicabilità diretta del comma 13 dell’art. 3 al caso di specie, non vi è spazio per un’interpretazione analogica, non dovendosi colmare alcun vuoto dell’ordinamento.<br />
4) Le ulteriori doglianze sono dirette a contestare la legittimità della sola ord. n. 564, relativamente al sinistro Iafisco-D’Ambrosio, nella parte in cui ha irrogato alla Compagnia una sanzione per violazione dell’obbligo di comunicare al danneggiato le ragioni che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento.<br />
L’evidente connessione logica esistente fra i motivi di gravame impone una trattazione congiunta degli stessi.<br />
I ricorrenti prendono le mosse dalla norma applicata &#8211; l’art. 11 del D.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45 -, che recita: “L’assicuratore che ritiene di non potere fare offerta di risarcimento è tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi”.<br />
Passano, quindi, ad esaminare la circolare I.S.V.A.P. 28 gennaio 1997 n. 293, recante i criteri applicativi dell’art. 3 del D.L. n. 857/76 cit., che, con specifico riguardo all’obbligo dell’assicuratore di dare comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta, indica, in via esemplificativa, una serie di ipotesi in cui i dinieghi non possono essere considerati immotivati.<br />
Alla stregua di tale quadro normativo, la Compagnia assume la legittimità della sua condotta, in quanto:<br />
&#8211; essa risulterebbe in linea con l’obbligo, gravante sull’assicuratore, di effettuare, con la diligenza propria del professionista del settore, le valutazioni comportanti conseguenze economiche per il danneggiante, in relazione anche alle modalità di paga<br />
&#8211; il danneggiato Iafisco avrebbe ricevuto dal danneggiante D’Ambrosio una puntuale descrizione delle circostanze del sinistro, che avrebbero portato ad escludere la responsabilità di quest’ultimo; a fronte di tale puntuale comunicazione, la contestata dic<br />
&#8211; la Compagnia non avrebbe fatto altro che agire nell’adempimento di un dovere &#8211; curare diligentemente l’interesse dell’assicurato -, sicché ben potrebbe avvalersi della scriminante prevista dall’art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689.<br />
&#8211; il danneggiato non avrebbe subito alcun nocumento dal comportamento della Compagnia.<br />
Tutte le considerazioni riassunte non appaiono idonee ad inficiare il provvedimento sanzionatorio impugnato.<br />
Per convincersi di ciò, sarebbe sufficiente operare un raffronto fra la norma di legge e la comunicazione effettuata al danneggiato Iafisco. La prima, infatti, impone che si faccia luogo ad un’informazione “in modo analitico e circostanziato”; l’espressione utilizzata è così precisa e stringente da non avere bisogno di alcuna considerazione ulteriore. A fronte di essa, la Compagnia ha utilizzato un modello prestampato, nel quale, attraverso l’apposizione di un semplice segno grafico fra le due opzioni contemplate (responsabile – non responsabile), si è limitata ad affermare, puramente e semplicemente, che il proprio assicurato non risultava responsabile dell’incidente.<br />
Appare evidente che il destinatario di tale apodittica comunicazione non è stato posto in condizione di percepire le effettive ragioni del diniego, tenuto conto, in particolare, che la Compagnia non aveva apposto alcuna indicazione specifica nello spazio del modello dedicato alle note.<br />
Per osservare un comportamento diligente, essa avrebbe dovuto fornire indicazioni circa la dinamica del sinistro, nonché in punto di responsabilità dell’accaduto, che consentissero al danneggiato di valutare la fondatezza della posizione, sia pure adesiva a quella del proprio assicurato, assunta dalla Compagnia.<br />
Solo così risulterebbe rispettata la lettera nonché la <i>ratio legis</i>, che, come opportunamente osserva parte resistente, è preordinata a velocizzare la procedura di liquidazione del sinistro stradale, favorendo la conciliazione fra le parti e, nel contempo, deflazionando il ricorso alla giustizia. E’ in funzione di tale interesse che l’ordinamento appresta una tutela sanzionatoria per il caso di inosservanza dell’obbligo suddetto.<br />
La laconicità dell’informazione resa nella specie non trova una giustificazione condivisibile nella circostanza che l’assicurato avesse fatto una comunicazione, che declinava la propria responsabilità, diretta tanto alla Compagnia, quanto al danneggiato.<br />
In proposito, il mero rinvio <i>per relationem</i> a detta comunicazione non è idoneo a soddisfare l’obbligo di legge, atteso che, con esso, si è inteso imporre alla compagnia di effettuare un – autonomo e tecnicamente qualificato &#8211; controllo sulla dinamica del sinistro, manifestando alla parte lesa dal comportamento del proprio assicurato il proprio avviso in proposito.<br />
Da quanto testé detto, risulta evidente la palese infondatezza della censura riguardante l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sub specie della mancanza di colpa in capo all’agente.<br />
In proposito è sufficiente osservare che la sanzione discende dalla violazione di un preciso obbligo di legge – fornire al danneggiato un’informazione “in modo analitico e circostanziato” –, sulla cui portata, invero, non vi era alcun possibile dubbio interpretativo, tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti dall’I.S.V.A.P. con la citata circolare.<br />
Da ultimo, non può neppure condividersi l’invocazione della scriminante dell’adempimento del dovere generale di “gestire l’interesse dell’assicurato”, che legittimerebbe la mancata formulazione dell’offerta al danneggiato; infatti, l’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 11 D.P.R. n. 45/81 non era suscettibile di produrre alcun effetto pregiudizievole sulla corretta gestione del contratto di assicurazione da parte della Compagnia.<br />
La norma inosservata, infatti, imponeva esclusivamente un <i>clare loqui </i>da parte dell’impresa assicuratrice, che ben poteva essere limitato al semplice chiarimento, con precisione ed in modo analitico, delle ragioni per le quali non si procedeva alla formulazione dell’offerta.<br />
Una siffatta condotta non solo non interferisce sulla gestione del contratto di assicurazione, operante su un piano distinto dall’obbligo di legge, ma anzi potrebbe comportare il vantaggio per l’assicurato di prevenire eventuali azioni giudiziarie nei suoi confronti.<br />
Quanto detto dà dimostrazione anche dell’irrilevanza della mancanza di una lesione concreta dell’interesse del danneggiato. La norma, di cui ha fatto applicazione l’amministrazione, prescinde da quest’ultima circostanza, attestandosi esclusivamente sulla portata oggettiva della comunicazione in concreto effettuata dalla compagnia di assicurazione, ritenendola illegittima e, quindi, meritevole di essere sanzionata per il solo fatto che essa impediva al destinatario di comprendere le ragioni del diniego serbato sulla richiesta risarcitoria.<br />
4) Per tutte le considerazioni effettuate, il ricorso si appalesa parzialmente fondato. Conseguentemente, le impugnate ordinanze n. 563 e n. 564 vanno annullate limitatamente alla parte in cui non è stato applicato al rispettivo importo determinato l’abbattimento del 40% previsto dall’art. 3 comma 13 del D.L. n. 857/76 per il caso di pagamento contestuale all’offerta.<br />
La parziale soccombenza reciproca comporta l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, accoglie in parte il ricorso epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2007-n-1081/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2007 n.1081</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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