<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10801 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10801/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10801/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10801 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10801/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Abbruzzese Antonio Sabatino (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sul giudizio espresso, in forma sintetica, dalla Commissione esaminatrice nell&#8217;ambito di un concorso pubblico 1. Concorsi pubblici – Valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Abbruzzese<br /> Antonio Sabatino (Avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca) c. Ministero della Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul giudizio espresso, in forma sintetica, dalla Commissione esaminatrice nell&#8217;ambito di un concorso pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità &#8211; Esternazione in forma sintetica delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione giudicante – Percezione dell’iter logico seguito – Necessità.<br />
2. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità &#8211; Esternazione in forma numerica delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione giudicante – Sufficienza da valutare caso per caso.</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità – Assenza di correzione lessicale o sintattica – Non dimostra l’assoluta idoneità dell’elaborato in presenza di valutazione numerica e letterale negativa.</p>
<p>4. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove concorsuali – Giudizio di inidoneità espresso in forma sintetica – Attività valutativa discrezionale – Sindacato nel merito – Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella valutazione delle prove concorsuali deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio; ciò se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, enucleando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica(1).</p>
<p>2. La sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire per relationem i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio, facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti.</p>
<p>3. L’assenza di correzione sia pure lessicale o sintattica non dimostra l’assoluta idoneità della prova sostenuta, laddove la commissione si sia espressa con una corretta valutazione negativa degli elaborati sia da un punto di vista numerico che letterale con la redazione di un apposito giudizio ad personam.<br />
4. In sede di correzione e valutazione delle prove di esame la Commissione giudicatrice esercita un’attività valutativa contrassegnata da specifica discrezionalità tecnica con la conseguenza che il relativo giudizio si appalesa insindacabile nel merito e  censurabile solo in riferimento ad eventuali vizi di macroscopica illogicità(2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 13.1.1999, n. 14; sez. IV, 23.9.1999, n. 1487; 13.5.1998, n. 806; TAR Sardegna, 29.2.2000, n. 188; TAR torino, n. 779/2006, TAR Ca, n. 1280/2002; TAR Calabria di Reggio Calabria, 31.10.2006, n. 1667; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 14.9.2006, n. 1446, TAR veneto, 4.8.2006, n. 2307.<br />
(2) Cfr., Cons. Stato, sez. VI, 1.10.2002, n. 5109; TAR Calabria, CZ, sez. II, 9.9.2003, n. 2626, TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 1386/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</b><br />
<b>Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 4699 del 2001 proposto da</p>
<p><B>SABATINO ANTONIO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, con i quali è domiciliato  in Napoli, alla via T. Caravita n. 10,<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
il <B>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz n.11,</p>
<p>il <B>PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI</B>, in persona del Provveditore pro tempore agli studi, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11,</p>
<p>                 <b>per l’annullamento previa sospensione<br />
</b>del giudizio di non ammissione alla prova orale del concorso ordinario a cattedre per le scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore relativo all’ambito disciplinare A019- materie giuridiche ed economiche – indetto con bando approvato con decreto direttoriale del 31.03.1999;<br />
i verbali delle sedute della Commissione di concorso ignoti numero e data, con i quali sono state valutate le prove scritte del ricorrente; <br />
di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso comunque lesivo degli interessi del dott. Sabatino.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla udienza del 20 novembre 2006, il Cons. Maria Abbruzzese;<br />
Uditi i difensori come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorrente, con il ricorso sopra epigrafato, impugna il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con il quale la commissione del concorso non ha ammesso il predetto ricorrente alla prova orale del concorso ordinario volto ad ottenere l’abilitazione per l’insegnamento delle materie giuridiche/economiche nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore; infatti, all’esito della correzione delle prove scritte, il ricorrente veniva escluso dalla partecipazione alle ulteriori prove concorsuali. Il ricorrente, una volta acquisiti i propri elaborati ha verificato che la prova di diritto era stata valutata con voto 10/20 e giudicata un lavoro “incongruo ed incompleto, in cui mancano del tutto i limiti generali dell’autonomia contrattuale. L’esposizione è povera di contenuti validi, slegata e frammentaria. Incerti il linguaggio tecnico e la struttura logico – sintattica”; e quella di economia anch’essa con voto 10/20 era il frutto di lavoro “del tutto incongruo ed incompleto, perché non sviluppa i contenuti previsti dalla traccia. Mancano osservazioni di carattere critico. L’esposizione è spesso confusa e disomogenea, improprio il linguaggio tecnico, carente la struttura logico-sintattica”. <br />
Il ricorso deduce:<br />
1)	<u><B>VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 90- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISIONI DI ESAME –VIOLAZIONI DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  E CON VERBALE N. 1 DELL’8 MAGGIO 2000- DIFETTO DI MOTIVAZIONE.<br />	<br />
</B></u>Il ricorrente desume, dalla presa visione del proprio elaborato, essere stato effettuato un giudizio negativo eccessivamente sintetico, in cui i criteri di valutazione delle prove scritte relative al predetto concorso, sebbene soddisfino il parametro della completezza,   a causa della loro genericità, nulla dispongono in ordine all’apporto metodologico-didattico. A ciò la Commissione  avrebbe dovuto relazionarsi al fine di valutare l’idoneità del ricorrente all’utile prosieguo delle prove concorsuali. In questo modo, secondo il ricorrente, la stessa ha violato i principi di trasparenza e in particolare l’art. 3 della legge 241 del 1990 che sancisce l’obbligo dell’amministrazione a motivare ogni suo provvedimento.<br />
2)	<u><B>VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI ESAME-</B></u> <u><B>VIOLAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISIONE ESAMINATRICE CON VERBALE N.1 DELL’8 MAGGIO 2000- DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA &#8211; CONTRADDITTORIETA’.<br />	<br />
</B></u>Secondo il ricorrente, l’elaborato scritto non presenta nessuna forma di correzione neanche grammaticale o sintattica; pertanto tale assenza di correzioni  dimostra la sicura idoneità della prova.<br />
3)	<u><B>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI REGOLANTI L’AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI ESAME- VIOLAZIONE DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON VERBALE N. 1 DELL’8 MAGGIO 2000-DIFETTO DI MOTIVAZIONE-ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA’.</B></u><br />	<br />
Viene constatato dal ricorrente che il giudizio espresso in calce all’elaborato, ed il relativo voto attribuito, sono apparsi privi delle necessarie sottoscrizioni da parte di tutti i membri della sottocommissione.<br />
Inoltre alcuni dei provvedimenti impugnati erano ignoti al ricorrente (al momento del deposito del ricorso), per questo egli ha formulato  in un secondo momento dei motivi aggiunti depositati poi, il 30/10/06, con i quali ha ribadito l’inesistenza della motivazione, appellandosi a due ordinanze della Corte Costituzionale (la n. 419 del 14/11/05, e la n. 28 del 27/01/06) e al decreto leg.vo del 24/04/06 n.166. Quest’ultimo, nel disciplinare le modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, prescrive che il giudizio di non idoneità venga motivato, mentre nel giudizio di idoneità il punteggio vale come motivazione. Da queste argomentazioni il ricorrente deduce ancora una volta: 1) la genericità della presunta motivazione posta a base del giudizio ovvero, in alternativa, 2) la totale inesistenza della motivazione.<br />
Si costituiva l’Amministrazione istando per il rifiuto del ricorso. <br />
All’esito della pubblica udienza del 20 novembre 2006, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorso è infondato.<br />
 In ordine al primo motivo, sono anzitutto infondate le questioni poste dal ricorrente, in quanto il giudizio negativo, espresso dalla Commissione sugli elaborati del dott. Sabatino, non è da considerarsi affatto sintetico né carente nella motivazione. La Commissione giudicante si è invero espressa in maniera dettagliata e puntuale, non limitandosi ad esprimere il giudizio in forma breve, ed inoltre è ben chiaro quale è stato il percorso logico deduttivo che l’ha portata a ritenere non idonea la prova del  ricorrente sulla base di criteri precostituiti.  D’altronde, secondo costante giurisprudenza,  nella valutazione delle prove concorsuali deve essere assicurata, <u>quanto meno in</u> <u>forma sintetica</u>, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, al fine di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio; ciò, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, enucleando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Seguendo tale orientamento, quindi, la valutazione in questione, espressa dalla commissione, risulta perfettamente attinente e conforme alla legge (Cons. di Stato: sez. VI 13/01/99 n. 14, sez. IV 23/09/99 n. 1487, 13/05/98 n. 806; Tar Sardegna 29/02/00 n. 188, Tar To 2006 n.779, Tar Ca 2002 n. 1280, Tar Calabria di Reggio Calabria 31/10/06 n.1667, Tar Sicilia Catania sez. IV 14/09/06 n. 1446, Tar Veneto 04/08/06 n. 2307). Inoltre, in ordine alle due ordinanze della Corte Costituzionali a cui il ricorrente si riferisce nei motivi aggiunti, è opportuno evidenziare che,  con l’ordinanza 27 gennaio 2006 n. 28, la Corte ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa fornisce un panorama articolato di possibili soluzioni interpretative, non limitandosi alla sola tesi che esclude l’obbligo di motivazione nelle operazioni di giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, ma estendendosi sino a quella che invece ritiene applicabile il medesimo obbligo anche ai giudizi valutativi ed a quella secondo cui la sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il concorrente abbia di ricostruire <i>per relationem</i> i criteri seguiti dalla commissione esaminatrice, ad esempio facendo riferimento ai criteri di massima predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti. Nel caso di specie, come sopra detto, il giudizio è pienamente comprensibile proprio sulla base dell’esternazione verbale congruente con i criteri precostituiti. <br />
In ordine al secondo motivo, la lamentata assenza di qualsivoglia correzione sia pure lessicale o sintattica non dimostra affatto l’assoluta idoneità della prova sostenuta dal ricorrente, in quanto la commissione, come anzidetto, si è espressa con una corretta valutazione negativa degli elaborati sia da un punto di vista numerico che letterale con la redazione di un apposito giudizio ad personam, per nulla riconducibile a formule ciclostilate (come risulta anche dal verbale n. 75, sottoscritto dalla Commissione). Invero, per come formulato, il giudizio di non ammissione risulta conforme agli indicatori precostituiti  dalla stessa Commissione esaminatrice, ed è appena il caso, di osservare che come costantemente ribadito in giurisprudenza, in sede di correzione e valutazione delle prove d&#8217;esame la Commissione giudicatrice esercita un&#8217;attività valutativa contrassegnata da specifica discrezionalità tecnica con la conseguenza che il relativo giudizio si appalesa insindacabile nel merito e censurabile solo in riferimento ad eventuali vizi di macroscopica illogicità, nella specie, per il vero, non rilevabili (Cons. Stato Sez. VI; I ottobre 2002 n. 5109; TAR Calabria CZ &#8211; Sez. II  9/9/03 n. 2626, TAR Toscana, Firenze sez. I, giugno 2005 n.1386).<br />
 In ordine al terzo motivo, risultano infondate le doglianze del ricorrente in quanto, dagli atti di causa in possesso di questo giudicante (vedi verbale n. 75 del 04/01/01), risultano presenti tutti i membri della commissione, dal segretario al Presidente coordinatore, i quali diligentemente hanno sottoscritto lo stesso.<br />
Il ricorso va pertanto respinto.<b><br />
</b>Le spese possono compensarsi in ragione della risalenza del ricorso. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo  respinge.<br />
Compensa le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2006, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Alessandro   PAGANO                  &#8211;      Presidente<br />
Maria            ABBRUZZESE          &#8211;     Componente est.<br />
Ida                RAIOLA                     &#8211;      Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-29-12-2006-n-10801/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2006 n.10801</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
