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	<title>108 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>108 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/">Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</a></p>
<p>Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/">Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/">Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull&#8217;utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-delle-comunita-europee-comunicazione-1-4-2020-n-108/">Commissione delle comunita&#8217; europee &#8211; Comunicazione &#8211; 1/4/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/3/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/3/2020 n.108</a></p>
<p>&#34;I due arresti della Plenaria sull&#8217;ambito applicativo dell&#8217;acquisizione sanante. La rinuncia abdicativa. La costituzione di una servità¹ prediale&#34; nota ad Adunanza Plenaria n. 2 e n. 5 del 2020 a cura di Pasquale Stellato Espropriazione per p.u. &#8211; alternative procedurali &#8211; art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/3/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/3/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&quot;I due arresti della Plenaria sull&#8217;ambito applicativo dell&#8217;acquisizione sanante. La rinuncia abdicativa. La costituzione di una servità¹ prediale&quot; nota ad Adunanza Plenaria n. 2 e n. 5 del 2020 a cura di Pasquale Stellato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Espropriazione per p.u. &#8211; alternative procedurali &#8211; art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001 &#8211; rinuncia abdicativa &#8211; inammissibilita&#8217; &#8211; imposizione di una servitu&#8217; prediale a seguito della nullita&#8217; della compravendita &#8211; ammissibilita&#8217;.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Con le sentenze n. 2 e 5 del 2020 l&#8217;Adunanza Plenaria delimita l&#8217;ambito applicativo dell&#8217;acquisizione sanante, rispettivamente escludendo l&#8217;ammissibilità  della rinuncia abdicativa del privato ed ammettendo, invece, l&#8217;utilizzo del decreto di cui all&#8217;art. 42 bis per imporre una servità¹ coattiva a seguito della dichiarazione di nullità  di un contratto di compravendita </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
<div style="text-align: center;">
<p> &quot;I due arresti della Plenaria sull&#8217;ambito applicativo dell&#8217;acquisizione sanante. La rinuncia abdicativa. La costituzione di una servità¹ prediale&quot;<br /> </div>
<div style="text-align: right;">nota ad Adunanza Plenaria n. 2 e n. 5 del 2020 a cura di Pasquale Stellato</div>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Sommario: </em></strong><em>Premessa. Espropriazione e alternative procedurali: la necessità  di un giusto titolo previsto dalla legge.<strong>1. </strong>Esigenze di natura pratica: ove manchi un giusto titolo previsto per legge. La rinuncia implicita.<strong>1.1.</strong>La rinuncia implicita. Le due tesi: rinuncia traslativa e rinuncia abdicativa.<strong>2. </strong>Il caso. </em><em>L&#8217;ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del 30 luglio 2019, n. 5400. </em><strong><em>2.1. </em></strong><em>L&#8217; Adunanza Plenaria del 20 gennaio 2020, n. 2. Le argomentazioni.</em><strong><em>3. </em></strong><em>Ambito di applicazione dell&#8217;acquisizione sanante (42 bis) con particolare riferimento all&#8217;imposizione di servità¹ prediali (Adunanza Plenaria n. 5 del 2020)</em><em>.<strong>3.1. </strong>Il percorso argomentativo della Plenaria.</em><br /> <br /> <br /> <strong>Premessa. Espropriazione e alternative procedurali: la necessità  di un giusto titolo previsto dalla legge.</strong><br /> La materia dell&#8217;espropriazione, nel nostro Paese, è stata oggetto di una rilevante attenzione giurisprudenziale e di elaborazione teorica, prima ancora di esser incisa normativamente.<br /> Il fuoco del dibattito si è incentrato sul contemperamento di interessi di rilievo costituzionale: da un lato, il rispetto del diritto di proprietà  privata, riconosciuto dal 2° comma dell&#8217;art. 42 Cost.; dall&#8217; altro, il potere espropriativo in capo alla P.A., per la realizzazione di opere di interesse pubblico, previsto dalla disposizione immediatamente successiva, art. 42, comma 3 Cost.<br /> Tale percorso evolutivo è stato implementato, in maniera decisiva, dall&#8217; intervento della Corte EDU (sentt. <em>Carbonara Ventura vs Italia e Belvedere Alberghiera vs Italia</em>del 2000 e, conforme, sent. <em>Scordino</em>del 2006), in attuazione dei principi previsti dall&#8217; art. 1, primo prot. add. della CEDU, ed ha portato a costruire, oggi, una regolamentazione, in materia di espropriazione, che non può prescindere dal pieno rispetto del principio di legalità .<br /> E&#8217; necessario, dunque, che l&#8217;espropriazione sia fondata su un giusto titolo previsto dalla legge.<br /> Pertanto, in seguito alla novella del 2011, l&#8217;attività  espropriativa si snoda in una duplice alternativa procedurale: da un lato, il meccanismo ordinario dell&#8217;emanazione del decreto<br /> di esproprio, a margine della procedura espropriativa, disciplinata dall&#8217; art. 8 t.u. espropri; dall&#8217;altro, la possibilità  per la PA di emettere il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis, introdotto nel corpo del t.u. dalla l. 111/2011. Si tratta di un istituto che ha sostituito l&#8217;accessione invertita, meccanismo invalso per molti anni nella prassi giudiziaria, di natura fattuale (basato sull&#8217; irreversibile trasformazione del fondo) e di creazione pretoria. <br /> Il decreto di acquisizione si caratterizza, invece, per avere una solida base legale.<br /> L&#8217; art. 42 bis si applica nei casi di espropriazione irrituale (ove, cioè, la P.A. agisca in via di fatto, modificando il fondo, in assenza di uno o pìù atti della procedura, o in seguito all&#8217; annullamento di uno di essi: vincolo preordinato all&#8217;esproprio, dichiarazione di pubblica utilità  o decreto di esproprio) e di espropriazione contestata (ipotesi nella quale vi sia un processo pendente: quando, cioè, sia stato impugnato uno degli atti della procedura da parte del privato, a prescindere dalla modifica del fondo).<br /> Ebbene, in tali casi, l&#8217;art. 42 bis consente alla P.A. di emettere un decreto di acquisizione sanante. Si tratta di un provvedimento che ha effetti irretroattivi, attraverso il quale il bene viene acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato. La norma prevede, inoltre, una condizione legale di efficacia del decreto: l&#8217;acquisizione resta, cioè, sospesa, fin quando la PA non paghi l&#8217;indennizzo al privato, nel ristretto termine di 30 giorni dall&#8217; emanazione del provvedimento. Il decreto, inoltre, è soggetto ad un onere motivazionale aggravato: devono essere specificate le ragione di pubblico interesse, che determinano l&#8217;impossibilità  per la PA di accedere alla procedura espropriativa ordinaria (perchè, ad esempio, non è pìù possibile emettere il decreto di esproprio, a causa della scadenza dei termini).<br /> <br /> <strong>1. Esigenze di natura pratica: ove manchi un giusto titolo previsto per legge. La rinuncia implicita.</strong><br /> Nella prassi attuale, la dottrina e la giurisprudenza sono state interessate dall&#8217; esame di casi particolari nei quali, pur in assenza di un giusto titolo per l&#8217;espropriazione, si potrebbe ritenere che la proprietà  del bene trasli in capo alla P.A. <br /> Si tratta dei fenomeni della rinuncia implicita, dell&#8217;usucapione pubblica e della cessione volontaria.<br /> La figura della rinuncia implicita viene in evidenza quando sussista una delle ipotesi di espropriazione irrituale e manchi il decreto di acquisizione sanante da parte della PA: in tal caso, il privato potrebbe esercitare la tutela reale, per la restituzione del bene, poichè l&#8217;azione espropriativa si sviluppa <em>sine titulo</em>.<br /> Sovente, nella prassi, in luogo della tutela reale, accade che il privato preferisca optare per l&#8217;azione risarcitoria avente ad oggetto il valore venale del bene. Alla base di questa scelta potrebbero incorrere ragioni di buon senso: il bene potrebbe, infatti, risultare modificato in maniera rilevante, se non irreversibilmente trasformato e, pertanto, non materialmente fruibile da parte del privato.<br /> E&#8217; la tematica della rinuncia implicita: ci si interroga, cioè, se l&#8217;ipotesi in cui il privato domandi il risarcimento per equivalente in luogo della restituzione, rinunciando di fatto alla proprietà , sia idonea ad integrare un giusto titolo di trasferimento. Bisogna, in altre parole, appurare se il trasferimento del bene possa avvenire per una rinuncia implicita del privato al diritto di proprietà . <br /> Ãˆ opportuno rilevare che il meccanismo della rinuncia implicita fosse giÃ  in uso, nella prassi, nel caso in cui si verificasse un fenomeno di occupazione usurpativa, ipotesi che si realizzava -in epoca anteriore rispetto al regime ex 42 bis- allorchè la P.A. occupava materialmente il fondo del privato, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità  alla base della procedura espropriativa. Si precisa, infatti, che l&#8217;accessione invertita operava ogniqualvolta la procedura espropriativa difettasse di un atto, ad eccezione dell&#8217;ipotesi in cui, a monte, mancasse la dichiarazione di pubblica utilità . Tale omissione, infatti, integrava un vizio di legittimità  talmente grave da risultare insanabile, in quanto si poneva in contrasto con uno dei principi fondanti la materia espropriativa, avente rango costituzionale: la sussistenza di un pubblico interesse idoneo a legittimare l&#8217;apprensione del fondo del privato. Ebbene, in tale fattispecie, non poteva operare il meccanismo dell&#8217;accessione invertita e, pertanto, l&#8217;ordinamento riconosceva al privato la tutela reale, avente ad oggetto la restituzione del fondo. Il privato restava, in altre parole, proprietario del fondo, non operando la traslazione del diritto di proprietà  mediante l&#8217;accessione invertita. Tuttavia, nella pratica, ben poteva accadere che la PA trasformasse irreversibilmente il fondo: veniva, dunque, a mancare un concreto interesse del privato alla restituzione del fondo. Come chiarito dalla Corte di legittimità , il privato poteva, in presenza di tali presupposti, domandare il risarcimento del danno in luogo della restituzione. <br /> Venuto meno il fenomeno dell&#8217;occupazione usurpativa, travolto dalle pronunce della Corte Edu, prima che dall&#8217; intervento del legislatore, ci si domanda se, ad oggi, il meccanismo della rinuncia implicita possa operare in costanza di un atteggiamento processuale del privato il quale, pur potendo domandare la restituzione del bene, richiede, di converso, il risarcimento del danno. Si tratta di verificare, in altre parole, se la rinuncia implicita possa operare come fattispecie traslativa atipica (non si realizzano, infatti, nè gli estremi del decreto di esproprio ex art. 8 t.u., nè si tratta di un provvedimento ex. art. 42 bis t.u.). <br /> Siamo, quindi, nell&#8217; ambito di una fattispecie traslativa atipica che ricompone la cesura tra proprietà  e possesso, poichè, fino al momento in cui non interviene la rinuncia implicita (attraverso la proposizione della domanda risarcitoria), la proprietà  appartiene formalmente al privato; tuttavia, il possesso è in capo alla P.A. Il meccanismo della rinuncia implicita ricompone, pertanto, questa cesura: la proprietà , per effetto della rinuncia, trasla in capo al possessore/Stato. <br /> La dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate, in definitiva se, in regime di 42 bis t.u., fosse possibile sostenere la utilizzabilità  di questo strumento.<br /> <br /> <strong>1.1. La rinuncia implicita. Le due tesi: rinuncia traslativa e rinuncia abdicativa.</strong><br /> La giurisprudenza di legittimità  e la dottrina, sul punto, hanno sviluppato due tesi, differenti tra loro, in relazione ai presupposti applicativi e ai relativi effetti. <br /> Secondo una prima impostazione ricostruttiva (cd. teoria della rinuncia traslativa) nel comportamento del privato che propone domanda risarcitoria è ravvisabile l&#8217;implicita volontà  di dismettere la proprietà . Tale rinuncia si articola sulla sussistenza di alcuni presupposti, di natura sostanziale e formale. Per quanto attiene ai presupposti di natura sostanziale, la teoria in esame, come anticipato, afferma che ove il privato chieda in giudizio il risarcimento, in luogo della restituzione, stia manifestando la volontà  di dismettere il bene; dall&#8217; altro, su tale effetto abdicativo si innesta un ulteriore effetto acquisitivo da parte della P.A. la quale, ad onta delle alternative a sua disposizione previste dalla legge (provvedimento ex 42 bis o restituzione del bene), opta per un atteggiamento inerte, idoneo ad integrare un&#8217; implicita volontà  acquisitiva rispetto al bene. Si tratta, pertanto, di una modalità  acquisitiva di natura atipica, ulteriore e alternativa rispetto alle ipotesi normativamente previste.<br /> A tali presupposti di carattere sostanziale si aggiunge un terzo presupposto formale, in grado di legittimare pienamente l&#8217;operatività  di questo sistema: l&#8217;intervento del giudice il quale, accogliendo la domanda risarcitoria, avalla e convalida, automaticamente, l&#8217;incontro tacito di consensi. L&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria da parte del giudice integrerebbe, in altre parole, il perfezionamento dell&#8217; accordo tacito tra privato e PA.<br /> La teoria in esame è stata, tuttavia, contestata da un altro approccio ricostruttivo, sostenuto da una pronuncia delle SS. UU. (sent. n. 735/2015). Il Supremo Consesso accoglie la tesi della rinuncia abdicativa che si declina nel modo che segue: nella vicenda avente ad oggetto la domanda risarcitoria è possibile ravvisare esclusivamente la volontà  abdicativa del privato. Di converso, continuano le SS. UU., non può esser condiviso il successivo effetto acquisitivo in capo alla P.A. Il comportamento inerte della amministrazione, infatti, non può integrare una volontà  acquisitiva. La sentenza afferma che nel momento in cui la P.A. non emetta il provvedimento ex 42 bis t.u., avrebbe a disposizione l&#8217;unica alternativa di restituire il bene al privato: non è ammissibile la <em>fictio</em>in base alla quale l&#8217;omessa restituzione integri una volontà  acquisitiva dell&#8217;amministrazione.<br /> Tale pronuncia, se è certamente apprezzabile nello sforzo ricostruttivo -risulta senz&#8217;altro rigoroso, da un punto di vista dogmatico, affermare che nella fattispecie in esame si realizzi un effetto privativo e non anche un effetto acquisitivo-, lascia irrisolto il nodo delle conseguenze pratiche che si riconducono alla rinuncia abdicativa. <br /> Potremmo, in astratto, immaginare due possibili effetti alternativi scaturenti dalla rinuncia abdicativa: il passaggio automatico del bene all&#8217; interno del patrimonio della P.A. (risulta, invero, difficile argomentare come la proprietà  del bene trasli in capo all&#8217; amministrazione, in assenza di un consenso esplicito), ovvero la mera fuoriuscita del bene dal patrimonio del privato, senza che venga acquisito in capo a chicchessia; una sorta di bene vacante, dai contorni certamente indefiniti. <br /> L&#8217;evidente insoddisfazione del quadro derivante dall&#8217; accoglimento della teoria della rinuncia abdicativa ha portato la dottrina ad interrogarsi -allargando l&#8217;orizzonte d&#8217; indagine- sull&#8217;esistenza, in ambito civilistico, di ipotesi di rinuncia al diritto di proprietà .<br /> Tale approfondimento ha evidenziato come nel codice civile siano numerose le ipotesi di rinuncia al diritto di proprietà , tra le quali possono esser individuate tre pìù rilevanti: a) l&#8217;art. 1070 c.c. (abbandono liberatorio del fondo servente), in base al quale il proprietario del fondo servente, gravato di <em>obligationes propter rem</em>, può decidere di abbandonare la proprietà  del fondo servente a favore del fondo dominante; b) la cautela sociniana, prevista, in materia <em>mortis causa</em>dall&#8217;art. 550 c.c., a norma del quale, ove ilÂ <em>de cuius</em>disponga a favore dell&#8217;erede legittimario la nuda proprietà  della disponibile, il legittimario può decidere di osservare la disposizione testamentaria e conseguire la nuda proprietà  o, in alternativa, conseguire la quota di legittima, abbandonando la nuda proprietà  a favore del legatario (in tal caso il legatario/usufruttuario consolida la nuda proprietà  della disponibile); c)Â la rinuncia alla propria quota da parte del comproprietario, ex art. 1104 cc: la norma non disciplina le conseguenze di questo comportamento; tuttavia, la rinuncia alla quota di comproprietà  determina, automaticamente, il diritto di accrescimento a vantaggio delle altre quote. Le quote degli altri comproprietari si accrescono, quindi, automaticamente e in misura proporzionale.<br /> Si rileva che le fattispecie descritte sono espressamente disciplinate dal codice civile: le ipotesi di rinuncia ai diritti reali sono, cioè, contemplate in relazione a casi specifici dal legislatore. Ciò posto, si evidenzia che l&#8217;ipotesi della rinuncia abdicativa in seguito all&#8217; intervento della P.A. non è presa in considerazione normativamente.<br /> Inoltre, nella maggior parte dei casi disciplinati dal c.c. si realizza una rinuncia abdicativa che richiede, per &#8220;evolversi&#8221; in rinuncia traslativa, la volontà  del destinatario: si pensi all&#8217; ipotesi ex art. 1070 nella quale, all&#8217; abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante, deve seguire l&#8217;accettazione del proprietario del fondo dominante, ovvero alla fattispecie di cui all&#8217; art. 550 c.c. secondo la quale, una volta abbandonata la nuda proprietà  della disponibile da parte del proprietario, deve sussistere, ai fini del consolidamento della proprietà , la volontà  acquisitiva del legatario.<br /> A ben vedere, quindi, l&#8217;unico caso nel quale la rinuncia abdicativa è automaticamente traslativa appare essere quello della rinuncia alla quota da parte del comproprietario, ex art. 1104 c.c. Si rileva, tuttavia, la peculiarità  del contesto in cui opera la fattispecie in esame. Ci troviamo, infatti, in un ambito di elasticità  delle quote: ove, cioè, sia abbandonata una quota non è necessario che essa venga accettata dagli altri, poichè l&#8217;espansione delle altre quote opera in via automatica.<br /> Pertanto, il quadro emergente dallo studio delle fattispecie civilistiche evidenzia come nella quasi totalità  dei casi si tratti di rinuncia abdicativa; l&#8217;ipotesi descritta dall&#8217;art.1104, infatti, integra l&#8217;unica fattispecie nella quale la rinuncia abdicativa diventa automaticamente traslativa: come evidenziato, tuttavia, questa peculiare condizione è giustificata in virtà¹ del principio di elasticità  delle quote, in base al quale la rinuncia alla quota da parte di uno dei comproprietari produce automaticamente l&#8217;effetto espansivo in capo agli altri. <br /> Orbene, in definitiva, il c.c. fornisce le seguenti indicazioni: eccetto il caso di cui all&#8217;art 1104 cc, le varie fattispecie disseminate nel codice integrano esclusivamente ipotesi di rinuncia abdicativa; l&#8217;art. 1104 costituisce l&#8217;unico caso in cui la rinuncia abdicativa vale come rinuncia traslativa ma, stante la peculiarità  della fattispecie, non può esser considerata un&#8217;ipotesi probante. <br /> Ai fini di ricomporre l&#8217;inaccettabile iato tra effetto privativo ed acquisitivo, una parte della dottrina ha pensato di &#8220;rispolverare&#8221; l&#8217;art. 827 c.c., secondo il quale i beni immobili che non sono di proprietà  di nessuno appartengono allo Stato: si tratta delle cd. <em>res nullius</em>, cioè di quei beni che, in quanto abbandonati, vengono ad appartenere al patrimonio disponibile dello Stato, anche se lo Stato non ne acquisisca materialmente il possesso. Pertanto, nel caso in esame, nel momento in cui il privato domanda il risarcimento, sta manifestando la volontà  di dismettere il bene (rinuncia abdicativa). Tale rinuncia diventa acquisitiva per la P.A. in via automatica, operando l&#8217;art.827 c.c: il bene immobile abbandonato integra un&#8217;ipotesi di <em>res nullius </em>che viene acquisita alla mano pubblica. Nella specifica controversia, il giudice accoglierà , in seguito alla rinuncia ed agli effetti conseguenti (abdicativo/traslativo), la domanda risarcitoria avanzata dal privato.<br /> Il quadro che si è tentato di descrivere, in materia di rinuncia implicita (con il portato delle due tesi alternative: rinuncia traslativa-abdicativa), risultava, pertanto, controverso e fonte di problemi applicativi certamente non marginali.<br /> Ai fini di dirimere il contrasto e tentare di fare definitiva chiarezza sulla materia è intervenuta la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del 20 Gennaio 2020.<br /> <br /> <strong>2. Il caso. </strong><strong>L&#8217;ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria del 30 luglio 2019, n. 5400. Â </strong><br /> Il caso &#8211; invero non isolato &#8211; che ha dato origine alla questione rimessa all&#8217;attenzione della Plenaria, involge l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza di un terreno, sito nel territorio di Roma Capitale, finalizzata alla realizzazione del &#8216;Parco pubblico di Pietralta&#8217;. Soltanto una limitata parte di quest&#8217;area, a ben vedere, era stata espropriata dall&#8217;amministrazione capitolina nel 1993, la rimanente continuando ad appartenere, formalmente, ai privati comproprietari. <br /> Questi ultimi, nelle more dell&#8217;occupazione, hanno domandato il risarcimento del danno e diffidato la P.A. alla emanazione del decreto ex art. 42 bis, dichiarando di non avere pìù alcun interesse a trattenere la proprietà  del fondo. <br /> L&#8217;amministrazione è stata, con la sentenza n. 5208/2018, condannata dal T.A.R. Lazio alla <em>restitutio in integrum</em>del fondo ovvero, in via subordinata, e nella eventualità  che avesse voluto evitare la restituzione, ad emettere l&#8217;atto acquisitivo &#8216;sanante&#8217;. <br /> In sede di appello incidentale, gli originari ricorrenti hanno contestato il presupposto dal quale muove il T.A.R., secondo il quale, non essendo configurabile la possibilità  di una rinuncia abdicativa, essi resterebbero proprietari con la conseguente applicabilità  dell&#8217;art. 42 bis. <br /> Con decreto del 2018, difatti, l&#8217;amministrazione ha provveduto alla emanazione del decreto acquisitivo, proponendo appello principale in ordine alle statuizioni squisitamente economiche. La validità  dell&#8217;atto perà², viene negata dagli appellanti incidentali, per un duplice ordine di argomentazioni: la mancata corresponsione dell&#8217;indennizzo, invero, renderebbe inefficace il provvedimento, e la volontà  espressa dei ricorrenti è nel senso di rinnegare il diritto di proprietà , di tal che non vi sarebbe spazio per l&#8217;applicazione dell&#8217;espropriazione irrituale. <br /> La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, in aperto contrasto con la prospettazione degli appellanti incidentali, rimette la risoluzione della questione teorica all&#8217;esame dell&#8217;Adunanza Plenaria. <br /> Anzitutto la Sezione remittente si interroga sulla validità  del decreto ex art. 42 bisallorquando non venga corrisposto l&#8217;indennizzo nel temine indicato dalla legge; l&#8217;amministrazione, infatti, ne sostiene la efficacia, laddove i privati ritengono che, spirato il termine perentorio di trenta giorni, il decreto sia ormai privo di ogni effetto. Ad avviso della remittente, invero, il momento dell&#8217;emanazione del provvedimento segnerebbe l&#8217;esaurirsi della vicenda pubblicistica, le questioni attinenti alla quantificazione dell&#8217;indennizzo, ovvero della sua mancata corresponsione, dovendo essere sottoposte alla cognizione del giudice civile. Ne deriverebbe, secondo il C.d.S., che la inefficacia dell&#8217;atto, qualora fosse acclarata, potrebbe essere causata dal mancato pagamento della prestazione economica ovvero, se si accogliesse la tesi della rinuncia abdicativa, dalla insussistenza dei suoi presupposti ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>septies</em>l. 241/1990, il bene appartenendo giÃ  alla P.A. <br /> Viene rimessa alla Plenaria, dunque, la questione relativa alla possibilità  che la domanda risarcitoria del privato, comportando una rinuncia implicita alla rivendicazione del fondo, costituisca valido titolo di trasferimento in capo all&#8217;amministrazione dell&#8217;area ormai occupata da decenni e piegata alle esigenze pubblicistiche. <br /> La Quarta Sezione, invero, dubita della rilevanza giuridica della rinuncia quale atto estintivo del diritto di proprietà  nel diritto amministrativo, dal momento che la disciplina del TUE, prevedendo le due forme di espropriazione &#8211; rituale e speciale &#8211; esaurirebbe le fattispecie acquisitive per la P.A. <br /> Essendo, tuttavia, consapevole del fermento giurisprudenziale in materia, rimette le seguenti questioni all&#8217;esame della Plenaria: </div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Se per le fattispecie sottoposte all&#8217;esame del G.A. e disciplinate dall&#8217;art. 42 bisdel TUE, l&#8217;illecito permanente dell&#8217;Autorità  viene meno solo nei casi da esso previsti (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva; </ol>
<div style="text-align: justify;">b)Â Se la rinuncia abdicativa, salve le questioni sottoposte all&#8217;esame del G.O. non può essere ravvisata quando sia applicabile l&#8217;art. 42 bis; <br /> c)Â Se, ove sia invocata la sola tutela risarcitoria prevista dal codice civile e non sia richiamato l&#8217;art. 42 bis, il G.A. può qualificare l&#8217;azione come proposta avverso il silenzio dell&#8217;Autorità  inerte ex art. 117 c.p.a. <br /> d)Â Se, in tale ipotesi, il G.A. può conseguentemente fornire tutela all&#8217;interesse legittimo del ricorrente applicando la disciplina dell&#8217;art. 42 bised, eventualmente, nominando un Commissario ad actagiÃ  in sede di cognizione; <br /> <br /> <strong>2.1. L&#8217;Adunanza Plenaria del 20 gennaio 2020, n. 2. Le argomentazioni. </strong><br /> La decisione della Plenaria è stata nel senso di non ritenere ammissibile nel nostro ordinamento il fenomeno della rinuncia implicita, nè nella forma della rinuncia traslativa nè in quella abdicativa.<br /> Il percorso argomentativo della sentenza si snoda lungo quattro arterie ricostruttive: a) confutazione delle opinioni della dottrina sopra evidenziate; b) riflessione sulla struttura dell&#8217;illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c; c) funzione dell&#8217;art.42 bis t.u.e. nel nostro ordinamento; d) ragioni di rodine processuale.</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Critica delle riflessioni dottrinali. </ol>
<div style="text-align: justify;">La sentenza censura, <em>in primis</em>, la tesi secondo la quale sussisterebbe un accordo tacito tra P.A. e privato: seppur, in astratto, fosse configurabile una simile intesa, essa non sarebbe idonea a realizzare il trasferimento del bene. Tale accordo traslativo, infatti, avrebbe ad oggetto un bene immobile per il quale, come noto, è necessaria la forma scritta <em>ad substantiam</em>.<br /> Sotto altra angolazione, la sentenza cÃ²nfuta la tesi della rinuncia abdicativa, sostenuta mediante il rinvio all&#8217;art.827 c.c. La norma si riferisce all&#8217;ipotesi in cui i beni immobili vacanti spettano allo Stato: di converso, nella pratica l&#8217;espropriazione potrebbe esser posta in essere dalla Regione o da altro ente territoriale. Saremmo fuori, in queste ipotesi, dalla previsione della norma; nè potrebbe sostenersi, invero, il principio dell&#8217; indifferenza tra gli enti pubblici poichè, con l &#8216;affermazione del federalismo demaniale, è pacifico che ai singoli enti afferiscano patrimoni separati. Pertanto, non è possibile sostenere, ad esempio, che la controparte espropriativa sia la Regione, ma l&#8217;immobile entri poi nel patrimonio dello Stato.</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Riflessione sulla struttura dell&#8217;illecito aquiliano. </ol>
<div style="text-align: justify;">La sentenza si interroga su come si concretizzano i comportamenti delle parti e come vadano inquadrati i relativi effetti giuridici. Nel momento in cui il privato rinuncia alla proprietà  del bene (a causa della irreversibile trasformazione del fondo), domandando il risarcimento in luogo della restituzione, prosegue la pronuncia, è il privato stesso ad aver cagionato il danno-evento della perdita del bene. A ben vedere, infatti, la perdita del bene è stata determinata dal comportamento rinunciativo del privato: tale decisivo aspetto, che si consuma al momento della proposizione della domanda risarcitoria, pone un inconciliabile frattura con i principi dell&#8217;illecito aquiliano che impongono la diversità  soggettiva tra danneggiato e danneggiante. <br /> Inoltre, quand&#8217;anche si argomentasse che il privato sia stato costretto al danno della perdita del bene dalla irreversibile trasformazione del fondo si starebbe, in altri termini, sostenendo che la rinuncia sia stata determinata dalla irreversibile trasformazione del fondo: tale impianto ricostruttivo porterebbe a reintrodurre il meccanismo dell&#8217;accessione invertita. <br /> Pertanto, ove si collegasse il danno al comportamento del danneggiato ci si porrebbe in contrasto con la struttura dell&#8217;illecito aquiliano; se, invece, il danno venisse ricondotto all&#8217;irreversibile trasformazione del fondo, si &#8220;riesumerebbe&#8221; la figura dell&#8217;accessione invertita, in quanto l&#8217;irreversibile trasformazione sarebbe la causa del trasferimento.<br /> Tali argomentazioni portano a concludere che anche la struttura dell&#8217;illecito aquiliano osta all&#8217;accoglimento della rinuncia implicita nel nostro ordinamento.</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Funzione dell&#8217;art. 42 bis t.u. nel nostro ordinamento. </ol>
<div style="text-align: justify;">La sentenza rileva che l&#8217;art. 42 bis t.u. ha introdotto un&#8217;alternativa procedurale al decreto di esproprio, limitando, conseguentemente, le modalità  di apprensione del bene da parte dell&#8217;amministrazione. La P.A. che intende sottrarre il bene al privato ha, di fronte a sè, una duplice alternativa: emettere il decreto di esproprio, a margine della procedura espropriativa ordinaria ex art. 8 t.u. o produrre il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis. <br /> La Plenaria riflette sui risvolti che ha provocato l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 42 bis: tale norma, infatti, nel conformare l&#8217;attività  della PA, pone, di riflesso, un limite alla facoltà  di scelta nei confronti del privato. In altre parole, in assenza del decreto di esproprio, la P.A. provvede ex art. 42 bis o, in alternativa, restituisce il bene al privato. Tale conformazione dell&#8217;attività  della PA limita il conseguente comportamento del privato, il quale corrispondentemente potrà : a) attendere l&#8217;emanazione del decreto di acquisizione sanante ex 42 bis; b) chiedere la restituzione del bene. <br /> Pertanto, il privato non ha altre strade a disposizione oltre quelle descritte: non è possibile immaginare a vantaggio del privato l&#8217;esistenza di comportamenti o azioni che non sono consentite neanche alla P.A.<br /> Ebbene, nei casi di espropriazione irrituale, il privato potrà  soltanto compulsare la P.A. ad effettuare una scelta: potrà , in altri termini, mettere in mora l&#8217;amministrazione e produrre un&#8217;istanza attraverso la quale può stimolare la stessa P.A. ad emettere il decreto di acquisizione sanante o, in alternativa, a restituire il bene.<br /> Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;amministrazione procedente resti inerte, il privato potrà  agire attraverso il rito del silenzio (artt. 31-117 c.p.a.). Si precisa che nell&#8217;ipotesi che viene in rilievo, l&#8217;attività  della P.A. è vincolata nell&#8217; an (la P.A. deve effettuare la scelta tra la restituzione del bene e l&#8217;emissione del decreto ex 42 bis) e discrezionale nel <em>quomodo</em>. <br /> Di conseguenza, i poteri del giudice in sede di ottemperanza possono così¬ esplicarsi: il giudice fissa un termine per provvedere (non può sostituirsi alla PA, trattandosi di un&#8217;attività  che, pur vincolata nell&#8217;<em>an</em>, risulta discrezionale nel <em>quomodo</em>); se la PA non provvede, il giudice nomina il commissario ad acta il quale, sostituendosi all&#8217; amministrazione, effettuerà  la scelta tra l&#8217;emanazione del decreto e la restituzione del bene.<br /> Questo risulta essere il quadro delineato dalla Adunanza Plenaria. Il Supremo Consesso afferma che soluzioni applicative differenti non sono ammissibili: la giurisprudenza può, infatti, promuovere soluzioni alternative soltanto nella misura in cui sussistano lacune normative. Nel caso di specie c&#8217; è un dato normativo estremamente chiaro che limita la facoltà  di scelta della P.A. a due ipotesi alternative: provvedimento ex art. 42 bis o restituzione del bene. Di conseguenza, il privato non ha alternative rispetto alla richiesta di restituzione del bene o all&#8217; attesa del decreto di acquisizione sanante; al pìù, potrà  compulsare la P.A. nelle modalità  descritte.<br /> Pertanto, se il privato insiste nella domanda risarcitoria, il giudice rigetta la domanda. Tuttavia, la sentenza consapevole di affermare, nel suo impianto ricostruttivo, un principio nuovo, si preoccupa di evitare <em>l&#8217;overruling</em>. I giudici di Palazzo Spada riconoscono, infatti, una possibilità  aggiuntiva a vantaggio del privato nel caso in cui, nei processi in corso, lo stesso abbia chiesto il risarcimento del danno. Siamo al cospetto dell&#8217;affermazione di un principio di diritto nuovo: pertanto, la sentenza è attenta ad evitare di ledere l&#8217;affidamento del privato. Ebbene, nel momento in cui il privato abbia proposto una domanda risarcitoria, che secondo ilÂ <em>dictum</em>della Plenaria sarebbe inammissibile -poichè il privato è, in definitiva, ancora proprietario del bene-, la sentenza immagina due possibili alternative per mutare la domanda in corso, considerato che, anche in diritto amministrativo, vige il divieto di proposizione di domande nuove nel medesimo giudizio. Gli strumenti processuali a disposizione del privato sarebbero i seguenti: a) art. 37 c.p.a. che consente di introdurre domande nuove in caso di errore scusabile da parte del privato. Si tratta di una sorta di rimessione in termini del privato per proporre una domanda nuova poichè, appunto, versava in una situazione di errore scusabile: nel momento in cui ha proposto domanda risarcitoria non poteva sapere nè prevedere che la stessa sarebbe stata considerata inammissibile; b) motivi aggiunti, ex art. 43 c.p.a., a norma del quale è consentito inserire motivi aggiunti e nuove domande connesse a quella principale: in tal caso, il privato che aveva originariamente domandato il risarcimento, nel momento in cui si accorge che la via dell&#8217;azione risarcitoria non è pìù praticabile, può utilizzare i motivi aggiunti per proporre una domanda restitutoria o, in alternativa, agire con il rito del silenzio, in seguito all&#8217; inerzia della PA, dopo aver infruttuosamente compulsato la P.A. ad effettuare la scelta . E&#8217; certamente sostenibile, infatti, che si tratti di domande collegate a quella originaria. </div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">Ragioni di ordine processuale. </ol>
<div style="text-align: justify;">La sentenza afferma che, sotto il profilo processuale, l&#8217;introduzione della domanda risarcitoria non manifesta in maniera inequivoca la volontà , da parte del privato, di dismettere il bene: in altre parole, la domanda di risarcimento del danno da parte del privato costituisce un fatto neutro rispetto alla volontà  di rinunciare al bene. La pronuncia in esame, quindi, contesta alla fonte il presupposto della teoria della rinuncia implicita. L&#8217;azione risarcitoria da parte del privato, infatti, non implica la rinuncia alla domanda di restituzione e il conseguente intento di voler dismettere il bene. La domanda risarcitoria ben potrebbe, quindi, disvelare un diverso significato: di fronte ad un bene irreversibilmente trasformato, il privato può chiedere, oltre alla restituzione, i danni derivanti dall&#8217; attività  illegittima posta in essere dalla P.A. La domanda risarcitoria- per i danni derivanti dalla impossibile rimessione in pristino del bene-, in definitiva, può coesistere con la domanda restitutoria. <br /> <br /> <strong>3. Ambito di applicazione dell&#8217;acquisizione sanante (42 bis) con particolare riferimento all&#8217;imposizione di servità¹ prediali (Adunanza Plenaria n. 5 del 2020)</strong><br /> Per inquadrare correttamente il caso occorre partire dal presupposto che il decreto di acquisizione ex art. 42 bis TUEspropri ha un ambito abbastanzavastocome risulta dall&#8217;esame testuale della norma.<br /> Innanzitutto si applica nei casi di espropriazione irrituale (modifica dell&#8217;immobile senza dichiarazione di p.u. o decreto di espropriazione o annullamento del vincolo, della dichiarazione o del decreto espropriativo); e poi ai casi di espropriazione contestata (pendenza di un giudizio volto ad ottenere l&#8217;annullamento di uno degli atti della procedura espropriativa).<br /> Tuttavia, la norma si applica, ai sensi del sesto comma, anche quando la PA intende procedere all&#8217;imposizione di una servità¹ prediale, fermo restando che il decreto di acquisizione funziona in tal caso non per acquisire l&#8217;area alla proprietà  della PA, ma solo per imporre un peso a carico del fondo che continua ad essere utilizzato dal privato proprietario. Il sesto comma prevede testualmente che &#8220;<em>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servità¹ e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l&#8217;autorità  amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all&#8217;eventuale acquisizione del diritto di servità¹ al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia  &#038;</em>&#8220;.<br /> <br /> Ciò premesso è opportuno esaminare ilÂ caso concretoche ha originato la rimessione della fattispecie all&#8217;Adunanza Plenaria e le conseguenti problematiche. <br /> Tra il privato ed un Comune veniva stipulato un contratto di compravendita di un&#8217;area per la realizzazione, da parte del Comune, di un parcheggio aperto al pubblico. A seguito di una controversia insorta tra le parti, veniva dichiarata dal giudice civile la nullità  del contratto (con sentenza passata in giudicato), con conseguente ordine al Comune di immediata liberazione dell&#8217;area e restituzione della stessa al privato. A questo punto il Comune adottava una delibera con la quale dichiarava la pubblica utilità  dell&#8217;area ed imponeva, ai sensi dell&#8217;art. 42 bis, una servità¹ di passaggio pedonale e carrabile, da esercitarsi anche con mezzi di trasporto, in proprio favore. Questa vicenda, strutturalmente abbastanza semplice, ha posto alcuni problemi, costituenti l&#8217;oggetto di altrettanti quesiti proposti dall&#8217;ordinanza di rimessione alla Plenaria.Il primo problema, preliminare rispetto a tutto, è se nel caso in esame sia legittimo l&#8217;utilizzo del decreto ex art. 42 bis allorchè lo strumento si innesti non giÃ  in una fattispecie nella quale la PA sta esercitando un potere pubblicistico ma si trovi ad operare in un contesto caratterizzato dalla stipula di un contratto di compravendita con il privato successivamente dichiarato nullo: l&#8217;art. 42 bis normalmente opera in tutti quei casi in cui, nell&#8217;ambito di una procedura espropriativa oppure diretta ad imporre al privato una servità¹ prediale, manchi o sia in contestazione un atto di natura pubblicistica, sicchè la PA interviene a sanare la mancanza o l&#8217;illegittimità  attraverso il decreto sanante; nel nostro caso, invece, la PA non sta sanando un atto di una procedura pubblicistica ma interviene per sanare una fattispecie nascente dal diritto privato (contratto di vendita annullato dal GO).<br /> <br /> Il secondo problema è che qui ci troviamo al cospetto di un giudicato restitutorio che si è formato innanzi al giudice civile, per cui si pone il problema se tale circostanza precluda il ricorso allo strumento del 42 bis; su questo problema dobbiamo ricordare che l&#8217;Adunanza Plenaria, con la ben nota sentenza n. 2 del 2016, aveva risposto che la formazione di un giudicato restitutorio formatosi innanzi al GA preclude l&#8217;utilizzo del decreto di acquisizione sanante.<br /> <br /> Tuttavia, se si intende mantenere fermo questo principio, si pone un terzo problema, se tale preclusione valga solo se la PA intenda acquisire la proprietà  dell&#8217;area con il 42 bis, oppure valga anche a precludere un decreto, sempre ex art. 42 bis, con il quale la PA intende imporre semplicemente una servità¹ prediale (cioè: se il giudicato restitutorio precluda solo un decreto acquisitivo o anche un decreto impositivo di una servità¹).<br /> <br /> Si pone, infine, il quarto problema se, qualora si intenda accogliere la tesi estensiva, la preclusione valga solo per quei giudicati che si sono formati dopo la sentenza n. 2 del 2016 della Plenaria ovvero anche per quei giudicati che si sono formati in precedenza (atteso che nel caso in esame il giudicato si era formato nel 2014 innanzi al giudice ordinario).<br /> <br /> <strong>3.1. Il percorso argomentativo della Plenaria.</strong><br /> La prima questione, che è del tutto preliminare, riguarda l&#8217;ambito applicativo del 42 bis, se cioè con questo strumento la PA possa intervenire a sanare anche delle fattispecie che traggano origine non dall&#8217;esercizio di poteri autoritativi, ma da fattispecie nascenti dal diritto privato, questione che viene risolta dalla Plenaria in senso affermativo, sulla base di tre essenziali considerazioni.<br /> In primo luogo, giÃ  la stessa rubrica dell&#8217;articolo rende evidenti quali debbano essere i presupposti per l&#8217;emanazione del decreto, e cioè che la PA &#8220;utilizzi un bene senza titolo per scopi di pubblico interesse&#8221;, laddove l&#8217;ambito applicativo non è affatto limitato ai casi di esercizio di un potere amministrativo specifico (di tipo cioè ablatorio), sicchè quello che basta per consentire l&#8217;adozione del decreto è semplicemente che un bene immobile sia stato modificato e che venga utilizzato per ragioni di pubblico interesse, circostanze che certamente ben possono ricorrere anche nel caso in cui risulti annullato un contratto di compravendita stipulato con il privato.<br /> <br /> In secondo luogo, lo stesso art. 1 della legge n. 241 del 1990 afferma che l&#8217;attività  amministrativa si può svolgere mediante l&#8217;esercizio di poteri autoritativi (provvedimenti o accordi ex art. 11) o  mediante il ricorso ad istituti di diritto privato, con l&#8217;unica differenza che mentre nel primo caso l&#8217;esistenza del pubblico interesse è inÂ <em>re ipsa</em>e si ricava dall&#8217;uso da parte della PA di uno strumento tipico previsto dal diritto pubblico, invece nel secondo caso (utilizzo di uno strumento privatistico) l&#8217;esistenza del pubblico interesse può esservi ma va ricercato in modo obiettivo da caso a caso (cioè il pubblico interesse non è immanente all&#8217;uso dello strumento ma deve essere concretamente verificato: ad esempio verificando se un contratto di compravendita si innesta in un contesto caratterizzato dalla realizzazione di un&#8217;opera pubblica prevista in uno strumento urbanistico, come avveniva nel caso di specie, dove la realizzazione del parcheggio era prevista dal vigente programma di fabbricazione).<br /> <br /> In terzo luogo, se l&#8217;art. 42 bis può essere addirittura (e testualmente utilizzato) nei casi di occupazione usurpativa, allorchè manchi proprio l&#8217;atto che sancisce il potere di sacrificare la proprietà  privata, a maggior ragione l&#8217;art. 42 bis potrà  essere utilizzato quando il rapporto con il privato quantomeno si salda con un contratto di compravendita, cioè con un titolo astrattamente valido per il trasferimento della proprietà .<br /> <br /> In definitiva deve ritenersi che l&#8217;art. 42 bis che presuppone che la PA utilizzi un bene senza titolo per scopi di pubblico interesse è ben compatibile con l&#8217;ipotesi in cui la PA, in alternativa alla procedura espropriativa e sotto l&#8217;egida della medesima finalità  di pubblico interesse, abbia stipulato un contratto di compravendita e questo, per qualsiasi ragione, sia stato annullato dal giudice ordinario, con l&#8217;ulteriore conseguenza che il fatto che il giudicato si sia formato davanti al giudice civile è una circostanza del tutto irrilevante, cioè non muta i termini della questione (si risolve in questo modo il secondo problema che era stato posto dall&#8217;ordinanza di rimessione).<br /> <br /> Passando ad esaminare la terza questione, riguardante la preclusione all&#8217;utilizzo del 42 bis in presenza di un giudicato restitutorio, l&#8217;AP evidenzia che per risolvere il problema deve tenersi conto delle coordinate derivanti sia dalla sentenza n. 71/15 della Corte Costituzionale (che, insistendo sul carattere non retroattivo del decreto, ne aveva giÃ  escluso l&#8217;utilizzabilità  in presenza di un giudicato restitutorio), sia della precedente sentenza della stessa AP n. 2 del 2016 (che aveva ugualmente affermato che l&#8217;esistenza di un giudicato che disponga espressamente la restituzione del bene inibisce l&#8217;adozione del decreto).<br /> <br /> Alla luce di queste premesse, l&#8217;AP sostiene che per verificare quali sono le preclusioni derivanti dal giudicato restitutorio occorre esaminare la premessa sulla cui base il giudicato si è formato, in quanto nei casi in cui la restituzione è stata ordinata per risolvere un problema concernente l&#8217;individuazione del proprietario del bene (cioè l&#8217;appartenenza del bene al privato o alla PA), ebbene quel giudicato non può essere poi smentito da un decreto che rimetta in discussione proprio quella vicenda coperta dal giudicato (cioè se nel giudizio principale si è discusso di chi era proprietario ed il giudice ordina la restituzione alla privato, sta dicendo che ormai il privato è il proprietario e quindi il decreto non può disporre in direzione inversa).<br /> <br /> Tuttavia, se, come nel caso in esame, il decreto ex art. 42 bis non viene emesso al fine di acquisire la proprietà  del bene ma solo per imporre una servità¹ prediale, nessun contrasto si crea con l&#8217;effetto del giudicato, in quanto la circostanza che il GO abbia dichiarato la nullità  del contratto di vendita ed abbia detto che il bene va restituito al privato (che dunque deve esserne considerato proprietario), non è una decisione che viene contrastata dal decreto ex art. 42 bis che invece produce l&#8217;effetto pìù ridotto di far nascere una servità¹ in favore della PA (effetto non incompatibile con il fatto che il bene debba essere  restituito al privato in quanto proprietario).<br /> Ne deriva, allora, che l&#8217;esistenza di un giudicato restitutorio che imponga alla PA l&#8217;obbligo di restituire il bene al proprietario, sul presupposto della nullità  del contratto di vendita, non preclude l&#8217;emanazione di un atto di imposizione di una servità¹ di passaggio sull&#8217;area in questione, in quanto tale servità¹ non preclude il mantenimento del diritto di proprietà  in capo al privato che ne è titolare in forza del giudicato.<br /> L&#8217;affermazione di questi principi consente alla Plenaria di ritenere &#8220;assorbito&#8221; l&#8217;ulteriore quarto problema posto dall&#8217;ordinanza di rimessione, se cioè l&#8217;eventuale preclusione derivante dal giudicato valga solo per i giudicati formatisi dopo la sentenza del 2016 della Plenaria: il motivo è assorbito in quanto, poichè nel caso in esame non si verifica alcuna preclusione derivante dal giudicato, non vi è alcuna ragione di esaminare il problema.</p>
<p> Leggi su Giustamm le due sentenza in commento:  </p>
<p><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26067"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIa &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 2 </strong></a></p>
<p> <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26066"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; ADUNANZA PLENARIa &#8211; Sentenza 18 febbraio 2020, n. 5 </strong></a></p>
<p> </p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-2-3-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 2/3/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/2/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-2-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>&#34; Giurisdizione ed identità  di genere: profili problematici&#34; commento a TAR Lazio -Sez. I Ter nr. 185 del 9 gennaio 2020 a cura di Diotima Pagano Codice ISSN: 1972-3431 &#34; Giurisdizione ed identità  di genere: profili problematici&#34;  commento a TAR Lazio -Sez. I Ter nr. 185 del 9 gennaio 2020</p>
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<p>&quot; Giurisdizione ed identità  di genere: profili problematici&quot; commento a TAR Lazio -Sez. I Ter nr. 185 del 9 gennaio 2020 a cura di Diotima Pagano</p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
<div style="text-align: center;"> &quot; Giurisdizione ed identità  di genere: profili problematici&quot;<br /> </div>
<div style="text-align: right;">commento a TAR Lazio -Sez. I Ter nr. 185 del 9 gennaio 2020 a cura di Diotima Pagano </div>
<div style="text-align: justify;"> Il Tar Lazio-Roma nella sentenza n. 185/2020 ha così¬ statuito: <em>Il decreto datato 31 gennaio 2019 del Ministro dell&#8217;Interno di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione ed il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, sentiti l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, in ossequio alle previsioni di cui all&#8217;art. 10, comma 3, del d.l. 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ove all&#8217;art. 1 apporta modifiche al dm del 23 dicembre 2015 &#8211; in particolare all&#8217;art. 4 nel primo periodo, in cui le parole «(o dai genitori o tutori in caso di minore)Â» sono state sostituite dalle seguenti: «(o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore)Â»- involgendo censure relative ad una posizione di diritto soggettivo, appartengono alla giurisdizione dell&#8217;AGO.</em><br /> <br /> In sintesi, il Tribunale amministrativo capitolino ha declinato la giurisdizione del G.A. sulla richiesta di annullamento del decreto con cui il Ministero dell&#8217;Interno ha predisposto un nuovo modello per la carta di identità  ove (<em>ex pluris</em>) si prevede innovativamente la dicitura &#8220;<em>padre</em>&#8221; e <em>madre</em>&#8221; per indicare le generalità  dei genitori di un minore.<br /> Secondo la sentenza in esame, la pretesa azionata, così¬ come formulata, involge -a fronte di una attività  vincolata- diritti fondamentali, in particolare, delle coppie omogenitoriali che si ritengono penalizzate dalla previsione di un modulo di carta di identità  restrittivamente impostato sulla diversità  di genere fra genitori. <br /> L&#8217;argomento è dei pìù attuali e sentiti: si richiama la recente ordinanza della Prima sezione civile della Cassazione sul tema della trascrizione nei registri di stato civile italiani della documentazione relativa allo stato di un minore adottato all&#8217;Estero da una coppia omosessuale con la richiesta di un chiarimento alle Sezioni Unite, sollecitate ad approfondire il seguente quesito: &#8220;<em>La valutazione se il disfavore del legislatore italiano per l&#8217;adozione legittimante a favore delle coppie dello stesso sesso, oltre a rappresentare legittimo esercizio della potestà  discrezionale del nostro Stato di regolare i rapporti giuridici in una determinata materia, costituisca, altresì¬, l&#8217;espressione di principi e valori fondamentali ed irrinunciabili fondanti il nostro ordinamento &#8211; e come collocare nella gerarchia di valori l&#8217;interesse del minore alla conservazione del proprio status filiationis &#8211; involgendo delicatissimi e rilevanti profili di diritto, integra una questione di massima di particolare importanza la cui decisione va rimessa alle Sezioni Unite&#8221;.</em>(Corte di Cassazione -Sezione Prima Civile &#8211; ordinanza dell&#8217;11 novembre n. 29071)Â <br /> Per quanto attiene alla vicenda in esame, sul piano strettamente della giurisdizione, la decisione del TAR non convince e si innesta in un solco caratterizzato dalla frammentarietà  ed incertezza dei canoni interpretativi in materia di posizioni soggettive &#8220;sensibili&#8221; che nuoce alla accessibilità  alla tutela processuale.<br /> Lapidarie, in tal senso, le asserzione del CGA in un ambito di pari delicatezza: <em>Va preso atto dell&#8217;esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l&#8217;esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed extra domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all&#8217;integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità  in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l&#8217;ospedalizzazione; o nel caso di diritto all&#8217;istruzione di alunni disabili. Un contrasto che mina in radice l&#8217;effettività  dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicchè gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l&#8217;inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare unÂ vulnusper un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili.</em>(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; sentenza del 14 febbraio 2020 nr. 114).<br /> Volendo svolgere brevi considerazioni sulla scelta giurisdizionale del TAR, il punto di partenza sembra la doverosa constatazione circa la sussistenza di un potere conferito dalla legge all&#8217;Amministrazione di strutturare, in via generale, il modello standard di carta di identità , sicchè non risultano pertinenti i richiami effettuati al documento di identità  ed al suo &#8220;valore&#8221; attizio: altro è infatti il rilievo della carta di identità  in sè, altro è il &#8220;modello&#8221; standard che l&#8217;Amministrazione va a predisporre e generalizzare. Rispetto a tale attività  appare indubitabile la sicura spendita di un potere amministrativo (sia o meno vincolato)Â che non può che radicare la giurisdizione generale del G. A. . <br /> Centrale, in argomento, è la riflessione che &#8220;<em>nella legislazione pìù recente, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale costituisce &#8220;un postulato privo di qualsiasi fondamento &#038;. che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi&#8221; (sent. n. 127/1998), sono rinvenibili numerose e significative ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento vincolato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (art. 21 octies, l. n. 241/1990; e art. 19 della stessa l. n. 241/1990 che contempla un&#8217;ipotesi di atto sicuramente vincolato rientrante nella legislazione esclusiva del giudice amministrativo)&#8221;</em>(CGA n. 114/2020 cit.)<br /> Proprio per la presenza, si ribadisce, di una sicura attività  autoritativa, non convince il richiamo alla disapplicazione che il G.O. poterebbe effettuare per assicurare consequenziale soddisfazione alle ragioni (ove riscontrate) della parte agente: il &#8220;bene della vita&#8221; preteso ed azionato è soddisfatto, in altri termini, solo da una caducazione <em>erga omnes</em>del modulo contestato.<br /> Il profilo discriminatorio ventilato nei motivi di gravame è peraltro solo un (sempre) ipotizzabile effetto della spendita predetta del potere esercitato dalla p.A. e come tale &#8220;recuperato&#8221; all&#8217;interno della disamina della legittimità  del decreto ministeriale, di sicura appartenenza del G.A. . <br /> Peraltro, non si manchi di tener presente che &#8220;<em>il concetto di &#8220;discriminazione&#8221; che costituisce il presupposto della relativa azione, deve essere ben delimitato nei suoi connotati soggettivi ed oggettivi, perchè senza tale operazione di corretta delimitazione, la nozione di &#8220;discriminazione&#8221; rischia di assumere confini talmente dilatati da abbracciare, potenzialmente, qualunque disparità  di trattamento&#8221;. </em>(CGA 114/2020 cit.)<br /> Può concludersi richiamare la fondativa sintesi, approntata dal Consiglio di Stato ove ha affermato: &#8221; .. <em>La &#8220;consistenza&#8221;Â </em>[della]Â <em>situazione, che radica, a seconda dei casi, la giurisdizione del g.o. o del g.a., non può essere aprioristicamente affermata sulla base dell&#8217;astratto suo contenuto od oggetto &#038;ma deve essere apprezzata, in concreto e nella mutevole dinamica del rapporto con l&#8217;amministrazione, rispetto all&#8217;esercizio, seppur in forma mediata, del pubblico potere&#8221;. </em>(così¬ CdS., Sez. III, n. 4460/2014).</p>
<p> Leggi la sentenza su giustamm: https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25992</p></div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/2/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-2-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-2-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/2/2020 n.108</a></p>
<p>&#34;La giurisprudenza e la sfida dell&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo&#34; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; del 13 dicembre 2019, n. 8472 a cura di Agostino Sola. Codice ISSN: 1972-3431   La giurisprudenza e la sfida dell&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo.    nota</p>
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<p>&quot;La giurisprudenza e la sfida dell&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo&quot; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; del 13 dicembre 2019, n. 8472 a cura di Agostino Sola.</p>
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<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
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<div style="text-align: center;"><strong>La giurisprudenza e la sfida dell&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo. </strong></p>
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<div style="text-align: right;">nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; del 13 dicembre 2019, n. 8472 a cura di Agostino Sola.</div>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: justify;"> Indice: <em>1. Il recentissimo caso all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato. Una nuova conferma dell&#8217;ammissibilità  di decisioni amministrative automatizzate tramite l&#8217;utilizzo di algoritmi. &#8211; 2. L&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie e l&#8217;intelligenza artificiale quali sfide globali. &#8211; 3. L&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il caso degli algoritmi. &#8211; 4. Brevi considerazioni a margine.</em></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il recentissimo caso all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato. Una nuova conferma dell&#8217;ammissibilità  di decisioni amministrative automatizzate tramite l&#8217;utilizzo di algoritmi. </strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, dopo il noto precedente della sent. n. 2270/2019, ha nuovamente affrontato il tema dell&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo con la <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25831">sentenza n. 8472 del 13.12.2019</a>.<br /> Il caso all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato riguardava l&#8217;utilizzazione da parte del MIUR di un algoritmo che consentisse di gestire la straordinaria procedura nazionale di mobilità  territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell&#8217;organico. All&#8217;esito di tale procedura, svolta sulla base di un algoritmo non conosciuto e che non ha correttamente funzionato, infatti, il Ministero ha disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze espresse, a causa, evidentemente, di un errore di programmazione dell&#8217;algoritmo. <br /> In tale occasione, dunque, il Consiglio di Stato, tornato ad occuparsi del tema, ha ribadito l&#8217;importanza dell&#8217;utilizzo da parte della pubblica amministrazione di algoritmi informatici che possano apportare benefici in termini di maggior efficienza e maggior neutralità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> L&#8217;utilizzo di algoritmi nel procedimento amministrativo, infatti, determina la formazione di una decisione amministrativa frutto dell&#8217;affidamento ad unÂ <em>software</em>, ossia ad una sequenza ordinata di operazioni di calcolo che, in via informatica, sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande e portare avanti così¬ l&#8217;intero procedimento. Detto <em>software</em>, o algoritmo, determina la conversione di un determinato precetto giuridico in una regola matematica che consente di giungere ad una decisione amministrativa sulla base dei dati immessi, così¬ garantendo i canoni di efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/90), che, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all&#8217;amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse anche attraverso lo snellimento e l&#8217;accelerazione dell&#8217;iter procedimentale. <br /> Ed è proprio per questi motivi che la scelta di utilizzare procedure informatizzate deve essere incoraggiata poichè consente di ridurre la tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità , evitando altresì¬ le interferenze o gli errori eventualmente commessi dal funzionario.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie e l&#8217;intelligenza artificiale quali sfide globali.</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;attenzione per l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie è stata da sempre al centro del dibattito sociale, politico ed economico: attraverso l&#8217;utilizzo di strumenti innovativi si cerca di migliorare la produttività  industriale e non<a title="">[1]</a>. La nozione di tecnologia è, d&#8217;altronde, molto ampia. La tecnologia, infatti, ha ad oggetto lo sviluppo e l&#8217;applicazione di strumenti tecnici, ossia di quanto è applicabile alla soluzione di problemi pratici, all&#8217;ottimizzazione di procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a dati obiettivi, sulla base di conoscenze scientifiche comprese quelle matematiche e informatiche<a title="">[2]</a>. Ãˆ chiaro, dunque, che la concezione del termine varia a seconda del periodo storico di riferimento: ciò che secoli fa costituiva un&#8217;importante applicazione tecnologia potrebbe non rivestire tale carattere in un&#8217;epoca successiva.<br /> Attualmente, dunque, l&#8217;attenzione è rivolta verso la cd. &#8220;<em>intelligenza artificiale&#8221;Â </em>intesa quale <em>&#8220;insieme di scienze, teorie e tecniche il cui scopo è quello di riprodurre, attraverso la macchina, le capacità  cognitive di un essere umano&#8221;</em><a title="">[3]</a><em>.</em><br /> Sistemi, software e dispositivi basati sull&#8217;intelligenza artificiale, infatti, sono in grado di fornire nuove e preziose soluzioni per affrontare i bisogni e le sfide in molti e differenti ambiti, quali la domotica, le <em>smart cities</em>, l&#8217;industria, la sanità  e la prevenzione del crimine.<br /> L&#8217;intelligenza artificiale, ad esempio, può portare alla creazione di veicoli a guida autonoma, svolgere lavori pericolosi e usuranti, gestire in maniera razionale grandi quantità  di dati e così¬ via.<br /> Tra i primi a notare la velocità  esponenziale con la quale avanza il processo tecnologico, vi è l&#8217;informatico statunitense Gordon Moore che giÃ  nel 1965 elaborà² un&#8217;interessante teoria con la quale sosteneva che, con riferimento ai microcircuiti, i transistor stampabili su un circuito integrato raddoppiano ogni 18 mesi, raddoppiandone altresì¬ la performance. Tale teoria, poi, nonostante non si riferisca espressamente al processo tecnologico, ha importanti implicazioni anche su questo: pensiamo, ad esempio, all&#8217;evoluzione subÃ¬ta nell&#8217;ultima decade dai telefoni cellulari o dai computer.<br /> La breve digressione è utile per sostenere la tesi per la quale il ruolo dell&#8217;intelligenza artificiale nei prossimi anni sarà  sempre pìù rilevante<a title="">[4]</a>. Non mancano teorie per le quali i progressi nel campo dell&#8217;intelligenza artificiale potrebbero portare alla sostituzione dei lavoratori con robot pìù efficienti ovvero a determinare l&#8217;avvento della giustizia predittiva.<br /> Il libro bianco sull&#8217;intelligenza artificiale pubblicato dall&#8217;AGID<a title="">[5]</a>, infatti, riporta un interessante calendario temporale basato su un&#8217;indagine, condotta da un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università  di Oxford, secondo cui le tecnologie controllate dall&#8217;intelligenza artificiale saranno in grado, ad esempio, nel 2026, di scrivere un tema di liceo, ovvero, nel 2053, di eseguire un intervento chirurgico<a title="">[6]</a>. Vi è anche attenta dottrina che si interroga sulle possibili implicazioni derivanti da un eventuale riconoscimento di soggettività  giuridica agli stessi <em>robot.<a title=""><strong>[7]</strong></a></em></div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il caso degli algoritmi.</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Nonostante le prime recenti pronunce giurisprudenziali in tema, l&#8217;attenzione per l&#8217;utilizzo di tecnologie da parte della pubblica amministrazione, quale strumento funzionale al miglioramento dei servizi offerti, veniva teorizzato da Massimo Severo Giannini giÃ  nel rapporto sui principali problemi dell&#8217;amministrazione dello Stato presentato alle Camere nel giugno 1979.<br /> Da questa prima affermazione in tema si è giunti al pacifico riconoscimento in capo alle pubbliche amministrazioni di utilizzazione delle tecnologie<a title="">[8]</a>in grado di sostituirsi, in tutto o in parte, all&#8217;attività  umana per la gestione dei procedimenti amministrativi che, perà², adeccezione di alcuni ambiti settoriali<a title="">[9]</a>, non ha trovato una diffusa applicazione. <br /> Attualmente, dunque, lo sviluppo degli studi circa l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie, tra cui l&#8217;intelligenza artificiale, da parte delle Pubbliche Amministrazioni prosegue nel senso di riconoscerla quale possibilità  di potenziare con adeguati automatismi molti procedimenti, per offrire ai cittadini la possibilità  di relazionarsi con lo Stato in maniera pìù agile, efficace e personalizzata<a title="">[10]</a>.<br /> L&#8217;utilizzo di tecnologie nel procedimento amministrativo viene ricondotto quale applicazione concreta ed attuale dell&#8217;art. 97 Cost. poichè suscettibile di implementare le tecniche di buon andamento mediante le quali la P.A. riesce ad operare secondo i noti criteri di efficienza, efficacia ed economicità . <br /> Per quanto di interesse, tuttavia, si tenta di offrire un quadro sistematico dell&#8217;utilizzazione degli algoritmi nel diritto amministrativo, con particolare riferimento alle decisioni amministrative automatizzate &#8211; quali esempio di &#8220;nuove&#8221; tecnologie.<br /> In via preliminare, occorre chiarire che la nozione di decisione amministrativa automatizzata identifica tutti quegli atti amministrativi il cui contenuto viene determinato mediante l&#8217;utilizzo di software o algoritmi che sostituiscono l&#8217;attività  umana. Esula, dunque, dal tema, l&#8217;utilizzazione di sistemi informatici per la determinazione della forma dell&#8217;atto (cd. atto amministrativo in forma elettronica ovvero informatico).<br /> L&#8217;utilizzo di algoritmi per la determinazione del contenuto di un atto amministrativo garantirebbe, infatti, una maggior neutralità  dell&#8217;azione pubblica poichè in grado di correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani in ragione del fatto che le decisioni prese dall&#8217;algoritmo assumono sono frutto di asettici calcoli razionali basati su dati. <br /> Il ricorso a tali procedure automatizzate, infatti, pare tanto pìù auspicabile in tutti quei procedimenti connotati da una stretta vincolatività  e da una forte ripetitività .<a title="">[11]</a>In tali contesti, la stessa azione umana risulta, appunto, di un automatismo tale da poter esser facilmente sostituita da un software in grado di elaborare i dati secondo schemi di tipo sillogistico con importanti vantaggi in termini di riduzione dei tempi procedimentali e della possibilità  di errore.<br /> L&#8217;utilizzo di algoritmi e nuove tecnologie da parte della p.A., tuttavia, determina un generale processo di informatizzazione che si ripercuote necessariamente sulla stessa organizzazione dell&#8217;amministrazione. Tale tesi, invero, riposa sulla deduzione per la quale la decisione amministrativa, il cui contenuto viene elaborato mediante il ricorso a software e algoritmi, si sostanzierebbe esclusivamente nella differente articolazione interna all&#8217;amministrazione, alternativa rispetto a quella tradizionale della materiale acquisizione al procedimento di tutti gli elementi decisivi ai fini dell&#8217;assunzione della decisione finale e, pertanto, la decisione al riguardo dell&#8217;amministrazione assumerebbe essenzialmente una &#8220;valenza di tipo organizzativo dell&#8217;attività  amministrativa<em>&#8220;</em><a title="">[12]</a><em>.</em><br /> Appare allora chiaro come l&#8217;utilizzo delle nuove tecnologie guidi il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, unitamente alle conseguenti modifiche organizzative, che viene diffusamente definito quale <em>e-government<a title=""><strong>[13]</strong></a></em>.<br /> Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall&#8217;uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest&#8217;ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. <br /> Nonostante, comunque, l&#8217;apertura della giurisprudenza, l&#8217;utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei princÃ¬pi che regolano lo svolgersi dell&#8217;attività  amministrativa<a title="">[14]</a>; l&#8217;algoritmo, infatti, definito quale modulo organizzativo, rimarrà  soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, con particolare riferimento anche alla norma attributiva del potere.<br /> Ed è proprio con riguardo a tale fase che si annidano i profili di maggior rilievo critico. <br /> Da un lato, infatti, all&#8217;algoritmo viene conferita una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, ed in quanto tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell&#8217;attività  amministrativa.<br /> Dall&#8217;altro lato, inoltre, non riconoscendo alcun profilo di discrezionalità  all&#8217;algoritmo, poichè ontologicamente impossibile in quanto regola matematica, sarà  la regola generale, individuata dall&#8217;uomo, ad essere soggetta al sindacato giurisdizionale circa il corretto utilizzo del potere amministrativo.<br /> Da ciò derivano importanti corollari.<br /> Il primo, quale rafforzamento del principio di trasparenza<a title="">[15]</a>per mezzo del quale la conoscibilità  del meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata deve essere improntata a criteri di maggior chiarezza atteso che la decisione amministrativa viene presa sulla base di regola espressa in un linguaggio matematico, differente da quello giuridico<a title="">[16]</a>. Tale conoscibilità , infatti, deve riguardare gli autori dell&#8217;algoritmo e il procedimento usato per la sua elaborazione, il meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità  assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti<a title="">[17]</a>.<br /> L&#8217;altro, quale pienezza ed effettività  della tutela giurisdizionale. Questo secondo aspetto si presenta nei suoi molteplici aspetti ed è stato, di volta in volta, sotto diversi punti di analisi, affrontato da dottrina e giurisprudenza con riferimento alle decisioni amministrative automatizzate. Un primo profilo, in via preliminare, riguarda la concreta applicabilità  dei concetti di imputabilità  e responsabilità . In tal senso, infatti, non riconoscendosi alcun elemento di soggettività  in capo agli stessi algoritmi, appare evidente come, allo stato, non siano imputabili nè responsabili. Ne consegue che, comunque, andrà  individuato, alla stregua di qualsiasi atto amministrativo, il soggetto che abbia concretamente esercitato il potere amministrativo, pur in via mediata, tramite il ricorso a forme di elaborazione digitale dei dati. Le forme tecnologiche allo stato conosciute, infatti, non sono in grado di prendere decisioni autonome e, per l&#8217;effetto, della loro concreta utilizzazione ne risponderà  il soggetto che ne ha determinato il funzionamento, <em>id est</em>l&#8217;amministrazione che abbia riempito la formula algoritmica<a title="">[18]</a>. Un ulteriore rilevante profilo attiene al sindacato del giudice amministrativo. In tale contesto, infatti, l&#8217;utilizzo di una procedura informatica non può escludere la possibilità  che il giudice, conoscendo la regola algoritmica in concreto utilizzata, valuti come sia stato concretamente esercitato il potere amministrativo: solo in questo modo, infatti, è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità  della decisione, al pari di ogni atto amministrativo. In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all&#8217;inserimento dei dati, alla loro validità , alla loro gestione. Ed in secondo luogo, la stessa logicità  e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della regola algoritmica.<br /> Ed ecco che, allora, la piena conoscibilità  della regola algoritmica viene a ricoprire un ruolo fondamentale ai fini di tutela degli interessi privati coinvolti e della piena legittimità  dell&#8217;azione amministrativa.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Brevi considerazioni a margine.</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;">Il tema dell&#8217;utilizzo dell&#8217;intelligenza artificiale, quale evoluzione algoritmica complessa, presenta indubbi aspetti di fascino giuridico e si pone quale sfida rilevante per la società . Non mancano nell&#8217;immaginario collettivo rappresentazioni, pìù o meno fantasiose, di quale saranno le implicazioni di tale importante sviluppo tecnologico che stiamo vivendo. <br /> Da tale fiume in piena sarà  travolta necessariamente travolta anche la pubblica amministrazione, da sempre soggetta a profondi mutamenti resi necessari dal contesto di riferimento. La fase di transizione attuale non potrà  che condurre ad una progressiva automatizzazione delle procedure amministrative, con un necessario maggior dinamismo nei rapporti con il privato, con una maggiore celerità  dei tempi procedimentali, il tutto a vantaggio di un miglioramento non solo quantitativo, ma anche qualitativo, dell&#8217;agire amministrativo.<br /> Lo scenario utopistico che spesso viene richiamato, tuttavia, dovrà  fare i conti con la realtà .<br /> Si manifesterà  in maniera dirompente la necessità  di adeguare tecnologicamente e professionalmente la pubblica amministrazione agli standards privati, così¬ da non scontare a proprio discapito, e della collettività  tutta, la sempre maggiore asimmetria informativa nei rapporti con il privato: è questa la sfida che si è chiamati a cogliere affinchè la p.A. non rimanga un vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>All&#8217;attenzione anche degli organismi sovranazionali, tra cui la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, <em>L&#8217;intelligenza artificiale per l&#8217;Europa</em>, COM(2018) p. 237 final. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Enciclopedia Treccani.it, voce &#8220;<em>Tecnologia</em>&#8221; in http://www.treccani.it/enciclopedia/tecnologia/.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Secondo la definizione di intelligenza artificiale proposta dal Consiglio d&#8217;Europa. Disponibile sul sito web del Consiglio d&#8217;Europa https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/artificial-intelligence/glossary. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Con notevoli implicazioni anche per gli equilibri sociali, politici ed economici. GiÃ  nel settembre 2017 il Presidente Putin, nel discorso ufficiale per l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno scolastico russo, affermava che &#8220;<em>l&#8217;intelligenza artificiale è il futuro non solo della Russia, ma dell&#8217;umanità . Qui risiedono possibilità  e minacce colossali difficili da prevedere oggi. Chiunque diventerà  un leader in questa sfera sarà  sovrano del mondo.</em>&#8221; Elon Musk, fondatore di SpaceX, cofondatore e CEO di Tesla, in risposta su Twitter a tale messaggio &#8220;<em>Cina, Russia, presto tutte le nazioni forti nel settore dell&#8217;informatica. La competizione tra nazioni per la supremazia in campo IA sarà  probabilmente la causa della terza Guerra mondiale</em>&#8220;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Libro Bianco sull&#8217;Intelligenza Artificiale al servizio del Cittadino, Marzo 2018, a cura dell&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Fonte: <em>When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts</em>, Maggio 2017, Katja Grace, John Salvatier, Allan Dafoe, Baobao Zhang, Owain Evans, Future of Humanity Institute, Università  di Oxford.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>G.P. Cirillo<em>, &#8220;I soggetti giuridici digitali&#8221;, </em>in www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/cirillo-i-soggetti-giuridici-digitali<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Lo stesso Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale, introdotto con il d.lgs. n. 82/2005 e successivamente riformato e integrato prima con il d.lgs. n. 179/2016 e poi con il d. lgs. n. 217 /2017, ha la finalità  di riunire e organizzare tutte le norme riguardanti l&#8217;informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese e di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>A mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività : aste elettroniche, procedure di assegnazione del personale docente, gestione telematica della conferenza di servizi, identità  digitale, rilevazione di infrazioni al Codice della Strada.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Libro Bianco sull&#8217;Intelligenza Artificiale al servizio del Cittadino, Marzo 2018, p. 27.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>E, quindi, se il verificarsi di tali condizioni determina un peculiare effetto giuridico (restrittivo o accrescitivo della sfera giuridica del destinatario) e l&#8217;attività  procedimentale è limitata alla sussistenza dei requisiti, senza alcun margine di discrezionalità , ben può ammettersi il ricorso a tecnologie che sostituiscano, in tutto o in parte, l&#8217;intervento del funzionario. Nonostante, comunque, secondo il Consiglio di Stato, in astratto, &#8220;<em>ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l&#8217;utilizzo all&#8217;attività  amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività  autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse&#8221;Â </em>(Cons. Stato, sent. n. 8472/2019, Â§11.)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>T.A.R. Lazio-Roma, Sezione III-bis 22 marzo 2017, n. 3769. Ma si veda anche A. Masucci, <em>L&#8217;atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione</em>, Napoli, 1993, 86.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>E giÃ  definito dalla Commissione Europea quale l&#8217;uso<em>delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all&#8217;acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche</em>&#8221; (Comunicazione della Commissione Europea del 26 settembre 2003 «<em>Il ruolo dell&#8217;e-government per il futuro dell&#8217;Europa</em>»).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Tra questi, ad esempio, il principio di legalità , giÃ  osservato in tale contesto da attenta dottrina: S. Civitarese Matteucci, <em>Umano troppo umano. Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità </em>inDiritto pubblico, 1/2019, Il Mulino &#8211; Rivisteweb, pp. 5-42, doi: 10.1438/93718</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Di maggior rilievo nel caso in cui la decisione amministrativa automatizzata coinvolga il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti. In particolare, gli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo in materia (2016/679) stabiliscono che nell&#8217;informativa rivolta all&#8217;interessato venga data notizia dell&#8217;eventuale esecuzione di un processo decisionale automatizzato, sia che la raccolta dei dati venga effettuata direttamente presso l&#8217;interessato sia che venga compiuta in via indiretta. Unitamente al diritto di accesso riconosciuto dall&#8217;articolo 15 del medesimo Regolamento che contempla, a sua volta, la possibilità  di ricevere informazioni relative all&#8217;esistenza di eventuali processi decisionali automatizzati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>L&#8217;algoritmo, infatti, è dotato di una a &#8220;caratterizzazione multidisciplinare&#8221; in ragione del fatto che questo viene determinato in base a peculiari competenze giuridiche, tecniche, informatiche, statistiche ed amministrative e, per ciò solo, non esime dalla necessità  che la &#8220;formula tecnica&#8221;, che di fatto rappresenta l&#8217;algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella &#8220;regola giuridica&#8221; ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Tale profilo, tuttavia, necessita di ulteriori e rilevanti riflessioni in tema di tutela della proprietà  intellettuale atteso che l&#8217;ideazione di un algoritmo ben può essere considerata quale opera dell&#8217;ingegno e, quindi, esclusa dal regime dell&#8217;accesso. La questione viene affrontata anche dalÂ Cons. Stato, sent. n. 8472/2019, Â§13.1 nel senso che &#8220;<em>non può assumere rilievo l&#8217;invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all&#8217;evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza</em>&#8220;.Si segnala, sul tema, il precedente offerto da T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 21/03/2017, n. 3742. Tuttavia, in tale occasione il TAR ha precisato che gli istituti di proprietà  intellettuale non ostano all&#8217;accesso alle sottostanti informazioni sotto forma di visione ed estrazione di copia se e nella misura in cui tali azioni siano funzionali e proporzionate alla tutela degli interessi legittimi di chi richiede l&#8217;accesso in ragione del fatto che la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà  intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell&#8217;autore ovvero del titolare dell&#8217;opera intellettuale, mentre la normativa sull&#8217;accesso agli atti è funzionale a garantire altri interessi e, in questi limiti, deve essere consentita la visione e anche l&#8217;estrazione di copia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>In tema di imputabilità  occorre richiamare, quale elemento rilevante di inquadramento del tema, la Carta della Robotica, approvata nel febbraio del 2017 dal Parlamento Europeo, per la quale, <em>a contrario</em>rispetto a quanto affermato ora, &#8220;<em>nell&#8217;ipotesi in cui un robot possa prendere decisioni autonome, le norme tradizionali non sono sufficienti per attivare la responsabilità  per i danni causati da un robot, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto cui incombe la responsabilità  del risarcimento nè di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati&#8221;Â </em>(Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica ).</p>
<p> Leggi l&#8217; intera sentenza su giustamm: <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25831"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE Vi &#8211; Sentenza 13 dicembre 2019, n. 8472 </strong></a></div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-2-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/2/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</a></p>
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura di Alessandra Petronelli LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E’ INUTILIZZABILE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI  Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura di Alessandra Petronelli</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E’ INUTILIZZABILE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI </strong></p>
</div>
<div><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25881" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25881">Nota a sentenza a <strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 20 gennaio 2020, n. 452   a cura </strong>di Alessandra Petronelli</a></div>
<div>
<strong>Prologo</strong><br />
La documentazione antimafia può essere utilizzata solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e non nei rapporti tra privati che, ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina antimafia.<br />
Questo è quanto stabilito, in maniera dirompente, dalla Sez. III del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 452, pronunciata lo scorso 20 gennaio 2020.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, una corretta lettura dell’art. 83 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159conduce alla doverosa conclusione che il presupposto prefettizio per l’emanazione dell’interdittiva antimafia sussiste solo quando il privato entra in rapporto con l’Amministrazione, nulla prevedendo nel caso di rapporti tra privati.<br />
Diversamente argomentando si assisterebbe alla violazione – a legislazione vigente &#8211; del diritto all’attività economica tra privati, costituzionalmente garantita dall’art. 41 che definisce l’iniziativa economica privata come “libera”.</p>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
Nell’ambito di un Protocollo di legalità sottoscritto tra Confindustria e il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Brescia, su istanza di un’impresa privata, emanava l’intedittiva antimafia nei confronti di una società. Ai fini della stipula di un contratto estraneo a qualsiasi procedimento o provvedimento pubblico, l’impresa privata aveva infatti proposto domanda di attivazione del Protocollo, chiedendo le verifiche antimafia sui propri fornitori anche se non aderenti al Protocollo. A quest’ultimo, faceva seguito un Atto aggiuntivo con cui il Ministero dell’Interno dichiarava la volontà di riconoscere anche ai soggetti privati la possibilità di richiedere informative antimafia.<br />
La società destinataria dell’interdittiva proponeva ricorso al Tar Brescia che, nel rigettarlo, riteneva sussistenti i presupposti del pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa.<br />
La ricorrente proponeva, pertanto, appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, lo accoglieva.</p>
<p><strong>L’<em>iter</em>logico-giuridico seguito dal Consiglio di Stato</strong><br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, sebbene sia condivisibile la sussistenza di un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo di infiltrazione mafiosa della società, deve tuttavia ritenersi che l’interdittiva antimafia non avrebbe potuto, nel caso di specie, essere adottata.<br />
La verifica antimafia è stata infatti chiesta alla Prefettura da parte di un soggetto di <em>indubbia</em>natura privata – non rientrante tra gli enti indicati dall’art. 83, d.lgs. n. 159/2011 – e in relazione a contratti di rilevanza solo privatistica, in alcun modo connessi all’uso di poteri, procedimenti o risorse pubbliche.<br />
L’evidente vuoto normativo, ad avviso del Collegio, non avrebbe potuto essere colmato dal Protocollo di Legalità e dall’Atto aggiuntivo che finiscono per estendere ad un soggetto terzo, estraneo a tale rapporto, gli effetti inibitori che la legge ha espressamente voluto applicare ai soli casi in cui il privato in odore di mafia contragga con una parte pubblica.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, la prova della <em>voluntas legis</em>di escludere i rapporti privatistici dal campo di applicazione della disciplina antimafia, emergerebbe, peraltro, dalla modifica apportata all’art. 87 che, prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 218/2012, prevedeva espressamente la possibilità che la comunicazione antimafia fosse richiesta da un soggetto privato.<br />
I Giudici, pertanto, si interrogano se non sia il caso di valutare il ritorno alla originaria formulazione del Codice Antimafia prevedendo la richiesta di informazione antimafia anche da parte di un privato ed anche per rapporti esclusivamente privatistici. Diversamente, si consente alle imprese colluse o in odore di mafia la possibilità di operare nel settore privato nel quale, probabilmente, la capacità persuasiva delle minacce e della violenza fisica e psicologica, tipica della mafia, risulta ancora più incisiva.</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-1-2020-n-108/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/1/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-17-1-2020-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-17-1-2020-n-108/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.108</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Mauro Gatti, Consigliere, Estensore PARTI: Banca Sistema S.p.a., rappresentata e difeso dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini contro Comune di Partinico; non costituito in giudizio;  Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-17-1-2020-n-108/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-17-1-2020-n-108/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Mauro Gatti, Consigliere, Estensore PARTI: Banca Sistema S.p.a., rappresentata e difeso dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini  contro  Comune di Partinico; non costituito in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della PA &#8211; giudizio di esecuzione &#8211; è equiparabile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione, rientrando pertanto nell&#8217;ambito di applicazione della disposizione normativa di cui all&#8217;art. 248, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000,essendo la procedura di liquidazione dei debiti essenzialmente governata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità  dei debiti contratti da un ente pubblico, poi dichiarato dissestato, comportando la tutela della concorsualità  l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00108/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01205/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2018, proposto da <br /> Banca Sistema S.p.a., rappresentata e difeso dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Partinico; non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;ottemperanza </p>
<p style="text-align: justify;">al decreto ingiuntivo n. 39891/2014 R.G. n. 59716/2014, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 10.11.2014, notificato al Comune di Partinico in data 27.11.2014, munito di formula esecutiva in data 27 maggio 2015, a seguito di provvedimento del Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Milano del 26 maggio 2015, notificato a mezzo del servizio postale allo stesso Comune, in copia esecutiva, il 25 giugno 2015, non opposto e passato in cosa giudicata.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso</p>
<p style="text-align: justify;">che con sentenza 31.7.2018 n. 1899 il Tribunale ha accertato l&#8217;inottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 39891/2014, ordinando all&#8217;Ente resistente di darvi esecuzione, e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Palermo, con facoltà  di delega;</p>
<p style="text-align: justify;">che con nota depositata in giudizio in data 31.5.2019, il Commissario designato ha comunicato che, con delibera n. 46 del 10.10.2018, il Comune di Partinico ha dichiarato il dissesto finanziario di cui all&#8217;art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">che con delibera n. 1 del 22.2.2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha stabilito la propria competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2016;</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto che, come indicato nella citata nota del Commissario ad Acta, i crediti posti a fondamento del presente giudizio sono riconducibili a fatti ed atti anteriori al 31.12.2016 e sono quindi attratti alla competenza della gestione straordinaria di liquidazione, tanto che, a tal fine, la società  ricorrente è stata invitata a presentare domanda di ammissione alla massa passiva;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che detta nota configura un incidente di esecuzione ai sensi dell&#8217;art. 114, settimo comma, c.p.a., a fronte della rappresentata situazione di incertezza da dirimere che impedisce l&#8217;esecuzione del titolo esecutivo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il comma 2 dell&#8217;art. 248 del D.Lgs. n. 267 cit., secondo cui, &#8220;Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto di cui all&#8217;art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell&#8217;ente per i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l&#8217;opposizione giudiziale da parte dell&#8217;ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d&#8217;ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell&#8217;importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro sia equiparabile al giudizio di esecuzione, rientrando pertanto nell&#8217;ambito di applicazione della disposizione normativa di cui all&#8217;art. 248, comma 2, cit., essendo la procedura di liquidazione dei debiti essenzialmente governata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità  dei debiti contratti da un ente pubblico, poi dichiarato dissestato, comportando la tutela della concorsualità  l&#8217;inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 4.7.2019, n. 3721).</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto che, con ordinanza n. 2357/19, ex art. 73 c. 3 c.p.a., il Tribunale ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie in ordine a detta questione specifica insorta durante la fase di esecuzione del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dato atto che detto termine è inutilmente decorso senza alcuna produzione delle parti, che non hanno svolto alcuna ulteriore attività  difensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto di dover dichiarare con riferimento alla procedura esecutiva de qua l&#8217;estinzione del giudizio, esonerando il Commissario ad acta da ogni ulteriore attività .</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l&#8217;estinzione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Liquida in favore del dott. Franco Gualtiero Mazara il compenso di € 500,00 per l&#8217;attività  svolta, con onere a carico del Comune di Partinico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-17-1-2020-n-108/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.108</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Zanon Est. (Ordinanza del Tribunale ordinario di Trento del 7 febbraio 2017) Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all&#8217;ammissibilità  di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente l&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. 1.- Processo costituzionale &#8211; scrutinio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Zanon Est. (Ordinanza del Tribunale ordinario di Trento del 7 febbraio 2017)</span></p>
<hr />
<p>Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all&#8217;ammissibilità  di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente l&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo costituzionale &#8211; scrutinio di legittimità  costituzionale &#8211; disposizioni di interpretazione autentica retroattive e disposizioni innovative con efficacia retroattiva &#8211; assimilazione &#8211; possibilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Legge interpretativa retroattiva &#8211; questione di costituzionalità  -portata e limiti.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Retroattività  della legge &#8211; divieto ex art. 11 Disp. Att. Codice Civile &#8211; portata &#8211; principio fondamentale di civiltà  giuridica &#8211; tale.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Principio dell&#8217;affidamento &#8211; copertura costituzionale ex art. 3 &#8211; sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4 &#8211; questione di costituzionalità  &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.La Corte Costituzionale si è talvolta espressa nel senso della possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità  costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica &#8211; retroattive, salva diversa volontà  esplicitata dal legislatore stesso &#8211; e disposizioni innovative con efficacia retroattiva. Non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità  di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell&#8217;irragionevolezza della disciplina censurata.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.La natura realmente interpretativa di una disciplina può non risultare indifferente ai fini dell&#8217;esito del controllo di legittimità  costituzionale, laddove sia censurata l&#8217;irragionevolezza della sua retroattività . Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio costituzionale asseritamente leso dall&#8217;intervento legislativo sia quello dell&#8217;affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità  di un&#8217;attribuzione disposta in via legislativa. Infatti, se l&#8217;interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell&#8217;assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse giù  realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell&#8217;intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità  di una lesione dell&#8217;affidamento dei destinatari.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Il divieto di retroattività  della legge, previsto dall&#8217;art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà  giuridica.Â </i><i>Esso, tuttavia, non riceve nell&#8217;ordinamento la tutela privilegiata di cui all&#8217;art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purchè la retroattività  trovi adeguata giustificazione nell&#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.Â </i><i>Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata.Â </i><i>Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all&#8217;ammissibilità  di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente &#8211; nell&#8217;ambito dei principi e interessi incisi dall&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;intervento legislativo &#8211; l&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell&#8217;art. 3 Cost., è ritenuto principio connaturato allo Stato di diritto ed è da considerarsi ricaduta e declinazione &#8220;soggettiva&#8221; dell&#8217;indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto.Â <br /> 4.</i><i>L&#8217;affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tuttavia tutelato in termini assoluti e inderogabili. Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>5.Va dichiarata inammissibile ed infondata la questione di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Considerato in diritto</b><i> &#8211; </i>1.- Il Tribunale ordinario di Trento dubita, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, della legittimità  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti».</p>
<p align="JUSTIFY">Le disposizioni censurate, pretendendo di offrirne un&#8217;interpretazione autentica, intervengono sull&#8217;art. 10 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che &#8211; nell&#8217;ambito di una complessiva riduzione dell&#8217;ammontare degli assegni vitalizi al tetto del 30,40 per cento dell&#8217;indennità  parlamentare lorda (art. 10, comma 1) &#8211; ha consentito, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato» che godono di un assegno vitalizio superiore, di optare, in alternativa al mantenimento dell&#8217;assegno originario, per la cosiddetta &#8220;attualizzazione&#8221; della parte di vitalizio eccedente quel tetto (art. 10, comma 2).</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;impostazione della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, l&#8217;opzione per la cosiddetta &#8220;attualizzazione&#8221; comporta dunque, da un lato, la riduzione dell&#8217;importo del vitalizio mensile al 30,40 per cento dell&#8217;indennità  parlamentare lorda; ma, dall&#8217;altro lato, consente di compensare tale riduzione, appunto attraverso la &#8220;attualizzazione&#8221;, consistente nell&#8217;immediata attribuzione, e liquidazione in valore attuale, degli importi futuri dei vitalizi corrispondenti alle quote eccedenti il 30,40 per cento. Si tratta, in realtà , di una &#8220;anticipazione in capitale&#8221; di una quota del vitalizio da percepire, fondata su un meccanismo eccezionale e di favore, sebbene non sconosciuto all&#8217;ordinamento (prevedeva analogamente, ad esempio, l&#8217;art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, recante «Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea», poi abrogato, qualificato in termini di «beneficio» dalla stessa giurisprudenza di legittimità : Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 maggio 2014, n. 11907; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2016, n. 23095).</p>
<p align="JUSTIFY">Per parte sua, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 non aveva direttamente previsto i parametri e le modalità  con cui procedere alla quantificazione del «valore attuale»; l&#8217;art. 10, comma 4, della stessa legge aveva invece conferito tale compito all&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente a quello di individuare uno strumento finanziario al quale gli importi attualizzati da conferire dovevano essere destinati, in tutto o in parte. A tali compiti l&#8217;ufficio di presidenza ha effettivamente provveduto con proprie delibere (del 9 aprile 2013, n. 324, recante «Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6» e del 27 maggio 2013, n. 334, recante «Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario»), sia individuando modalità  e parametri per il calcolo del «valore attuale», sia istituendo il cosiddetto &#8220;Fondo Family&#8221;, fondo finanziario al quale destinare, in tutto o in parte, gli importi attualizzati dei vitalizi.</p>
<p align="JUSTIFY">A fronte di tale quadro normativo, lamenta dunque il giudice rimettente che, sotto le mentite spoglie di un&#8217;interpretazione autentica, le censurate disposizioni della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 avrebbero inciso retroattivamente sulle operazioni di calcolo della cosiddetta &#8220;attualizzazione&#8221; della parte di assegno vitalizio eccedente la misura del 30,40 per cento dell&#8217;indennità  parlamentare lorda. In particolare, in relazione a tali operazioni di calcolo, esse avrebbero disposto «con efficacia retroattiva» la sostituzione dei parametri e dei criteri individuati dall&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nozione di «valore attuale medio», prevedendo altresì, a carico degli ex consiglieri regionali interessati, l&#8217;obbligo di restituire le somme giù  percepite e/o le quote del fondo finanziario giù  attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle citate delibere.</p>
<p align="JUSTIFY">Ad avviso del rimettente, così disponendo, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 si porrebbero in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., poichè inciderebbero in modo irragionevole sul legittimo affidamento riposto dai destinatari delle disposizioni censurate nella sicurezza giuridica, elemento fondamentale dello Stato di diritto che non può essere leso da disposizioni retroattive, laddove esse trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti.</p>
<p align="JUSTIFY">Sottolinea, in particolare, il giudice a quo come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, disposizioni retroattive non potrebbero tradire l&#8217;affidamento del privato, «specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità  di contenere la spesa pubblica» o di far fronte a eventi eccezionali.</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, sostiene il rimettente, consentire che una legge successiva possa retroattivamente mettere in discussione un&#8217;«attribuzione patrimoniale», obbligando chi l&#8217;ha ricevuta a restituirla, «significa sconvolgere la sua vita personale» e costringerlo a rivedere scelte di vita personale e familiare effettuate «facendo affidamento sulla stabilità  dell&#8217;attribuzione patrimoniale stessa».</p>
<p align="JUSTIFY">2.- L&#8217;intervento legislativo oggetto di censura si qualifica, a partire dal titolo, quale «interpretazione autentica» di quanto disposto nell&#8217;art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, in tema di &#8220;attualizzazione&#8221; delle quote di assegno vitalizio eccedenti il limite del 30,40 per cento dell&#8217;indennità  parlamentare lorda.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, l&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 stabilisce che il termine «valore attuale», contenuto nel citato art. 10, «dal momento di entrata in vigore» della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 «si interpreta nel senso che esso fa riferimento al &#8220;valore attuale medio&#8221;». L&#8217;art. 2 della legge censurata elenca direttamente i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, mentre il precedente art. 1, comma 2, stabilisce che l&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale provveda, secondo questi parametri &#8211; «applicati secondo criteri di ragionevolezza» &#8211; alla nuova quantificazione degli assegni, adottando tutti i provvedimenti conseguenti. Sono, in particolare, dichiarati nulli «tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente». L&#8217;art. 3 della legge, pure censurato, dispone dettagliatamente in tema di «restituzioni e recuperi» a carico dei consiglieri che abbiano beneficiato dei più¹ favorevoli criteri di calcolo basati sul «valore attuale». L&#8217;art. 4, infine, prevede la complessiva rideterminazione, in base ai nuovi criteri, delle modalità  di assegnazione ai consiglieri delle quote del cosiddetto &#8220;Fondo Family&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Con tale complessivo intervento, il legislatore regionale ha inteso dunque incidere sugli effetti della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, tenendo conto &#8211; come si legge nella relazione al disegno di legge &#8211; del fatto che l&#8217;applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo del «valore attuale» dei vitalizi prescelti dall&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva condotto a quantificazioni attestate su cifre elevate, determinando, tra l&#8217;altro, non positive reazioni dell&#8217;opinione pubblica.</p>
<p align="JUSTIFY">Costituisce appunto oggetto della presente questione di legittimità  costituzionale il verificare se tale nuova disciplina, anzichè ragionevole interpretazione autentica del precedente assetto legislativo, si configuri quale intervento recante una normativa retroattiva che trasmoda in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate sulla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, e perciù² determini, in contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., la lesione del legittimo affidamento maturato dai destinatari delle previsioni di quest&#8217;ultima.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- In via preliminare, va esaminata l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  prospettata dalla difesa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol e del Consiglio regionale della medesima Regione, parti del giudizio a quo costituite nel giudizio di fronte a questa Corte. Viene, in particolare, eccepita «l&#8217;inammissibilità  per eccesso» della questione di legittimità  costituzionale, poichè il giudice rimettente avrebbe erroneamente censurato «globalmente gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2014», senza considerare che «tali disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili». Adombrando, per questa ragione, la complessiva inammissibilità  della questione sollevata dall&#8217;ordinanza di rimessione, espone la difesa della Regione e del Consiglio regionale che le censure mosse dal giudice a quo riguarderebbero anche disposizioni relative alla sola situazione di quei consiglieri che, pur non avendo maturato i requisiti per l&#8217;attribuzione del vitalizio, si erano purtuttavia visti immediatamente attribuire, a titolo di «valore attuale», una quota dell&#8217;assegno futuro (artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014). Nel giudizio a quo, sottolineano le parti, è perà² in discussione unicamente la posizione di un ex consigliere regionale giù  titolare dell&#8217;assegno vitalizio, avendo maturato i requisiti.</p>
<p align="JUSTIFY">Va in effetti ricordato che, nella delibera 27 maggio 2013, n. 334, con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario», l&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva previsto che il «valore attuale» venisse corrisposto, oltre che ai consiglieri cessati dal mandato che alla data stessa erano in godimento di un assegno vitalizio e avevano esercitato l&#8217;opzione di cui all&#8217;art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, anche «a tutti i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura» (quindi anche agli stessi componenti dell&#8217;ufficio di presidenza), nonchè «ai Consiglieri cessati dal mandato che alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, erano in attesa di maturare i requisiti previsti».</p>
<p align="JUSTIFY">Per questa ragione, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, agli artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, detta regole relative alle specifiche posizioni di questi soggetti.</p>
<p align="JUSTIFY">In riferimento a tali due disposizioni l&#8217;eccezione è fondata, giacchè esse non devono trovare applicazione nel giudizio a quo, nel quale è effettivamente in questione soltanto la posizione di un ex consigliere che giù  aveva maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell&#8217;assegno vitalizio.</p>
<p align="JUSTIFY">Deve rilevarsi che anche le disposizioni contenute ai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 3 risultano riferite ai soli consiglieri che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio. Anch&#8217;esse, quindi, non sono applicabili nel giudizio a quo, conseguendone ugualmente l&#8217;inammissibilità  della questione in quanto a queste relativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Da ciù² non deriva, ovviamente, l&#8217;inammissibilità  della questione relativa alle altre disposizioni o parti di disposizioni, volte invece a disciplinare la situazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano giù  maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell&#8217;assegno vitalizio, disposizioni da applicarsi nel giudizio a quo. Del resto, secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile «circoscrivere l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità  costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciù² è suggerito dalla motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione» (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011).</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, lo scrutinio di questa Corte verte sull&#8217;art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; sull&#8217;art. 2 nella sua interezza; sull&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3 e 4; sull&#8217;art. 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.</p>
<p align="JUSTIFY">4.- La questione non è fondata.</p>
<p align="JUSTIFY">4.1.- Assume innanzitutto rilievo, entro i limiti che saranno precisati, la natura dell&#8217;intervento che il legislatore regionale ha operato con la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche alla luce del contenuto dell&#8217;ordinanza di rimessione, nonchè delle opposte allegazioni delle parti sul punto, è necessario stabilire se la legge regionale in questione contenga realmente un&#8217;interpretazione autentica di quanto previsto dall&#8217;art. 10 della precedente legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, oppure se essa rechi una disciplina che retroattivamente innova criteri e modalità  di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol.</p>
<p align="JUSTIFY">Questa Corte si è talvolta espressa nel senso della possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità  costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica &#8211; retroattive, salva diversa volontà  esplicitata dal legislatore stesso &#8211; e disposizioni innovative con efficacia retroattiva (da ultimo, in tal senso, sentenza n. 73 del 2017).</p>
<p align="JUSTIFY">Non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità  di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell&#8217;irragionevolezza della disciplina censurata (di nuovo sentenza n. 73 del 2017 e, in particolare, sentenze n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011). In direzione opposta, la natura realmente interpretativa della disciplina in esame può non risultare indifferente ai fini dell&#8217;esito del controllo di legittimità  costituzionale, laddove sia censurata l&#8217;irragionevolezza della sua retroattività . Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio costituzionale asseritamente leso dall&#8217;intervento legislativo sia quello dell&#8217;affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità  di un&#8217;attribuzione (nel caso di specie patrimoniale) disposta in via legislativa. Infatti, se l&#8217;interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell&#8217;assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse giù  realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell&#8217;intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità  di una lesione dell&#8217;affidamento dei destinatari (ancora sentenza n. 73 del 2017; sentenza n. 170 del 2008).</p>
<p align="JUSTIFY">4.2.- Le disposizioni censurate, tuttavia, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante l&#8217;auto-qualificazione contenuta nel titolo, esse non hanno realmente l&#8217;obiettivo di chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla disposizione (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 160 del 2013 e n. 209 del 2010; ordinanza n. 92 del 2014). In particolare, non si può ritenere che esse impongano una scelta che rientra tra le possibili varianti di senso del testo dell&#8217;art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, limitandosi così a rendere vincolante uno dei significati ad esso giù  ascrivibile.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso in esame, la disposizione interpretata, appunto l&#8217;art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, stabiliva che ai consiglieri potesse essere riconosciuto il «valore attuale» della parte eccedente il 30,40 per cento dell&#8217;indennità  parlamentare lorda (base di calcolo del vitalizio) e attribuiva all&#8217;esclusiva discrezionalità  dell&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale il compito di quantificare tale valore.</p>
<p align="JUSTIFY">Ebbene, l&#8217;art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, anzichè interpretare il citato art. 10, introduce nuovi criteri per l&#8217;attualizzazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Può discutersi se ciù² dipenda, innanzitutto, dalla mutata denominazione del criterio di calcolo per l&#8217;attualizzazione, il «valore attuale» diventando «valore attuale medio», tramite l&#8217;aggiunta di un aggettivo sulla cui importanza decisiva potrebbero non essere implausibili conclusioni opposte; anche se, dal punto di vista matematico, il valore attuale &#8220;medio&#8221; non coincide con il valore &#8220;attuale&#8221;, sicchè, per ciù² solo, non è sostenibile che la modifica legislativa si limiti a esplicitare ciù² che sarebbe giù  implicito nella definizione originaria.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è in ogni caso dubbio che, nella legge più¹ recente, l&#8217;individuazione dei criteri e delle modalità  per la determinazione del «valore attuale medio» non è più¹ rimessa alla discrezionalità  dell&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali criteri e modalità  vengono direttamente previsti dall&#8217;art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, e, soprattutto, si tratta di criteri diversi da quelli precedenti. All&#8217;ufficio di presidenza è soltanto imposto di provvedere, in base ad essi, alla «nuova quantificazione».</p>
<p align="JUSTIFY">Ciù² risulta decisivo, fornendo il segno di una disciplina non giù  di mera interpretazione della precedente, ma innovativa di quest&#8217;ultima.</p>
<p align="JUSTIFY">4.3.- Chiarito il carattere innovativo e non interpretativo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, non sussistono incertezze sulla sua natura retroattiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Lo stesso art. 1 di tale legge dispone, infatti, che «[i]l termine &#8220;valore attuale&#8221; di cui all&#8217;art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 [&#038;], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al &#8220;valore attuale medio&#8221;».</p>
<p align="JUSTIFY">La natura retroattiva dell&#8217;intervento è altresì confermata dalla previsione della nullità  di tutti gli atti che contengono pregresse quantificazioni del «valore attuale» (art. 1, comma 2, legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014) e dalla circostanza che gli artt. 3 e 4 impongono la restituzione delle somme che rappresentano il maggior valore percepito rispetto al calcolo effettuato sulla base del «valore attuale medio».</p>
<p align="JUSTIFY">5.- La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il divieto di retroattività  della legge, previsto dall&#8217;art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà  giuridica.</p>
<p align="JUSTIFY">Esso, tuttavia, non riceve nell&#8217;ordinamento la tutela privilegiata di cui all&#8217;art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purchè la retroattività  trovi adeguata giustificazione nell&#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2013).</p>
<p align="JUSTIFY">Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata» (così, da ultimo, sentenza n. 73 del 2017).</p>
<p align="JUSTIFY">Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all&#8217;ammissibilità  di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente, in questa sede &#8211; nell&#8217;ambito dei principi e interessi incisi dall&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;intervento legislativo regionale &#8211; l&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell&#8217;art. 3 Cost., è ritenuto «principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenze n. 73 del 2017, n. 170 e n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010), ed è da considerarsi ricaduta e declinazione &#8220;soggettiva&#8221; dell&#8217;indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto.</p>
<p align="JUSTIFY">D&#8217;altro canto, la giurisprudenza di questa Corte afferma altresì che «l&#8217;affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili» (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015). Esso «è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali», fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque «trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (ex multis, sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016; in senso analogo sentenza n. 149 del 2017).</p>
<p align="JUSTIFY">Tutto ciù² premesso, va sottoposta a stretto scrutinio di ragionevolezza una legge regionale che intervenga retroattivamente a ridurre attribuzioni di natura patrimoniale, come accade nel caso in esame per le parti &#8220;attualizzate&#8221; degli assegni vitalizi, e imponga perciù² di restituire somme (di denaro) e quote (di fondo finanziario) giù  conferite. Tale scrutinio «impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più¹ elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà » (così la sentenza n. 173 del 2016, in fattispecie analoga ma non sovrapponibile, poichè relativa alla materia previdenziale). In altri termini, è richiesta non giù  la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l&#8217;effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell&#8217;intervento legislativo, poichè la normativa retroattiva incide sulla «certezza dei rapporti preteriti» nonchè sul legittimo affidamento dei soggetti interessati (sentenza n. 432 del 1997).</p>
<p align="JUSTIFY">Un tale rigoroso controllo deve verificare, in primo luogo, se sussistano solide motivazioni che hanno guidato il legislatore regionale, e se esse trovino, appunto, «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza» (ex plurimis, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 69 del 2014), anche in considerazione delle circostanze di fatto e di contesto entro cui l&#8217;intervento legislativo è maturato. Ove tale preliminare esame fornisca esito positivo, deve essere inoltre accertato se il risultato di tale intervento non trasmodi comunque in una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del legittimo affidamento dei destinatari della disciplina originaria, e perciù², anche sotto questo profilo, dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p align="JUSTIFY">6.- Afferma la relazione della I Commissione legislativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige al disegno di legge n. 8 recante «Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» che obiettivo del legislatore regionale è quello di «ridurre il trattamento economico corrisposto» in tema di quota &#8220;attualizzata&#8221; degli assegni vitalizi, ancorato dalla disciplina precedente «a parametri che si sono rivelati non consoni a criteri di equità  e ragionevolezza e che si discostavano da una valutazione che avrebbe dovuto riferirsi a &#8220;valori medi&#8221; ed essere in linea con esigenze di contenimento della spesa pubblica».</p>
<p align="JUSTIFY">Due distinte esigenze risultano dunque alla base dell&#8217;intervento retroattivo del legislatore regionale. Da una parte, quella di ricondurre a criteri di «equità  e ragionevolezza» gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell&#8217;attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le delibere n. 324 e 334 del 2013. Dall&#8217;altra, quella di provvedere al «contenimento della spesa pubblica».</p>
<p align="JUSTIFY">Tali motivi di interesse generale si contrappongono ai profili sintomatici dell&#8217;asserita irragionevolezza della legge, argomentati dall&#8217;ordinanza di rimessione e segnalati anche dalla difesa dell&#8217;ex consigliere regionale: l&#8217;erronea auto-qualificazione della legge come legge di interpretazione autentica, la ritenuta non necessarietà  di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, la diretta previsione in legge di criteri di calcolo dei vitalizi, che rientrerebbero invece nel dominio della scienza attuariale.</p>
<p align="JUSTIFY">Ritiene questa Corte che tali ultimi profili, nel bilanciamento delle opposte esigenze, siano recessivi, a fronte della solida plausibilità , in astratto, delle motivazioni a sostegno dell&#8217;intervento di modifica, ricavabili dai lavori preparatori della legge regionale che contiene le disposizioni censurate.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciù², innanzitutto, per una ragione legata alla peculiarità  della vicenda in questione, in cui l&#8217;intervento legislativo retroattivo manifesta la propria natura &#8220;riparatrice&#8221; e incide su un regime di favore quale la &#8220;attualizzazione&#8221;, assai peculiare e reso ancor più¹ eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici criteri di calcolo.</p>
<p align="JUSTIFY">Vi è, inoltre, una ragione di carattere più¹ generale a sostegno della ragionevolezza della disciplina censurata. L&#8217;intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità  di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una crisi economica di ingente (e notoria) portata. Al cospetto di interventi legislativi statali che hanno imposto riduzioni generalizzate di risorse e contribuzioni straordinarie al risanamento dei conti pubblici, tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere &#8211; secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. &#8211; all&#8217;equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità  del debito nazionale (sulla riconducibilità  anche delle Regioni a statuto speciale al sistema di finanza pubblica allargata, da ultimo, sentenza n. 6 del 2019), a prescindere dalla condizione di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio. In tale contesto si spiega, e si giustifica, perchè, allo stesso legislatore regionale, la disciplina risultante dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, in combinazione con i criteri di calcolo approvati dall&#8217;ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sia apparsa dissonante, e perciù² meritevole di modifica.</p>
<p align="JUSTIFY">7.- Le motivazioni esposte non risultano di per sì© sole risolutive per la decisione della questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;ambito del criterio di scrutinio qui utilizzato, occorre ulteriormente verificare se, in concreto, l&#8217;intervento legislativo in esame abbia leso il legittimo affidamento dei suoi destinatari.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel solco di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo che non considera il mero interesse finanziario pubblico ragione di per sì© sufficiente a giustificare interventi retroattivi (sentenze 7 giugno 2011, Agrati contro Italia; 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l&#8217;Ouest Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia), questa Corte ha infatti giù  affermato che una disciplina retroattiva non può tradire l&#8217;affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l&#8217;intervento retroattivo sia dettato dalla necessità  di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali (sentenze n. 216 del 2015 e n. 170 del 2013).</p>
<p align="JUSTIFY">Per verificare se, in concreto, una disciplina retroattiva incida in modo costituzionalmente illegittimo sull&#8217;affidamento dei destinatari della regolazione originaria, la giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo a una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell&#8217;assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva (sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015), ciù² che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall&#8217;intervento retroattivo; la prevedibilità  della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013); infine, la proporzionalità  dell&#8217;intervento legislativo che eventualmente lo comprima (in particolare, sentenza n. 108 del 2016).</p>
<p align="JUSTIFY">Da questo angolo visuale, nel caso in esame, assumono importanza alcuni elementi che il giudice a quo definisce invece «fatti occasionali, inidonei a scalfire l&#8217;affidamento» e ritiene perciù² irrilevanti al fine di verificare la ragionevolezza dell&#8217;intervento retroattivo.</p>
<p align="JUSTIFY">In termini temporali, è significativo che, ad esempio, il decreto presidenziale con cui l&#8217;attore del giudizio a quo si è visto attribuire le somme, poi parzialmente revocate, risalga al 30 ottobre 2013, mentre la legge che ha condotto alla complessiva rideterminazione di queste, con effetto retroattivo, è stata approvata nella seduta del Consiglio regionale del 3 luglio del 2014 &#8211; a breve distanza dall&#8217;approvazione della precedente &#8211; dopo essere stata esaminata dalla I Commissione legislativa dello stesso Consiglio giù  nelle sedute del 6 e del 16 giugno 2014.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, la circostanza che l&#8217;intervento del legislatore potesse non risultare del tutto imprevedibile agli occhi dei destinatari interessati &#8211; anche a voler prescindere dalla forte reazione dell&#8217;opinione pubblica conseguente al diffondersi delle notizie sulla vicenda, e senza considerare che indagini delle magistrature penale e contabile erano nel frattempo iniziate su di essa &#8211; in particolare suggerita dalla singolare formulazione dell&#8217;art. 3, comma 2, della stessa legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, pure censurato dal giudice a quo. Tale disposizione stabilisce testualmente che «[l]e somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire». Con essa, il legislatore regionale ha ritenuto necessario dare giuridico riconoscimento, nell&#8217;ambito della nuova quantificazione della quota &#8220;attualizzata&#8221; dei vitalizi e dei conseguenti obblighi di restituzione, alle restituzioni per così dire &#8220;anticipate&#8221;, evidentemente effettuate in modo spontaneo da alcuni fra i destinatari del provvedimento di attualizzazione: scelte che indeboliscono la tesi dell&#8217;imprevedibilità  di un intervento di modifica in materia.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce di tali due primi criteri, non si è insomma in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perchè esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perchè la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (analogamente, sentenza n. 56 del 2015).</p>
<p align="JUSTIFY">In relazione poi all&#8217;indice basato sulla proporzionalità  dell&#8217;intervento legislativo retroattivo, va considerato che la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l&#8217;accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso, a seguito dei calcoli effettuati con il nuovo criterio del «valore attuale medio». L&#8217;art. 3, comma 3, della legge regionale in esame consente infatti di provvedere alla restituzione anche tramite la riassegnazione al Consiglio regionale delle quote del &#8220;Fondo Family&#8221;, attribuite originariamente ma in concreto esigibili soltanto negli anni successivi, attenuando così, anche se solo in parte, l&#8217;incisione patrimoniale diretta dell&#8217;intervento retroattivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Ulteriori agevolazioni nelle modalità  di restituzione, previste dall&#8217;art. 3, commi 5 e 6, non rilevano direttamente in questa sede, in quanto riferibili solo ai consiglieri beneficiari dell&#8217;attualizzazione senza aver ancora maturato i requisiti previsti per la corresponsione del vitalizio, ma sono complessivamente significative nella direzione indicata.</p>
<p align="JUSTIFY">Sempre in chiave di valutazione sulla proporzionalità  dell&#8217;intervento, non è senza importanza il fatto che l&#8217;art. 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 abbia concesso ai consiglieri che, all&#8217;entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, esercitarono l&#8217;opzione per l&#8217;attualizzazione, la possibilità  di revocarla con effetto retroattivo, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di restituzione. In tal modo, il legislatore regionale ha rimesso agli stessi ex consiglieri interessati la facoltà  di tornare al regime previgente l&#8217;entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e dunque di veder riespandere l&#8217;importo mensile del vitalizio a discapito della percezione della quota attualizzata, pur essendo loro ovviamente imposto, all&#8217;atto della revoca, l&#8217;obbligo di restituire al Consiglio regionale («ove non l&#8217;abbiano giù  fatto», recita significativamente, ancora, l&#8217;art. 5, comma 2) l&#8217;intero importo del valore attuale percepito, sia sotto forma di liquidità  che di quote del &#8220;Fondo Family&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">8.- In definitiva, le ragioni fin qui enunciate dimostrano la ragionevolezza della normazione retroattiva sul patrimonio dei destinatari e conducono a ritenere non fondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata.</p>
<p align="JUSTIFY">Resta comunque fermo che si è al cospetto di un intervento legislativo eccezionale, la cui peculiarità , peraltro, deve essere valutata anche alla luce dell&#8217;oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua volta fuori dall&#8217;ordinario.</p>
<p align="CENTER">Per Questi Motivi</p>
<p align="CENTER">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p align="JUSTIFY">1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell&#8217;articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p align="JUSTIFY">2) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all&#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a></p>
<p>G. Severini Pres., F. Franconiero Est., (XX rapp. avv.to L. Medugno, A. Lauteri c. CSM rapp. Avv.ra Generale dello Stato nonchè YY rapp. avv.to M. Luciani) Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Severini Pres., F. Franconiero Est.,  (XX rapp. avv.to L. Medugno, A. Lauteri c. CSM rapp. Avv.ra Generale dello Stato nonchè YY rapp. avv.to M. Luciani)</span></p>
<hr />
<p>Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato: vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo -giudizio di ottemperanza- nullità  per violazione o elusione del giudicato &#8211; specificità  dei motivi &#8211; ambito limitativo.</p>
</p>
<p>2.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; rinnovazione da parte della p.A. dell&#8217;esercizio del potere esercitato illegittimamente &#8211; motivazione addizionale &#8211; necessità .</p>
</p>
<p>3.- Provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; caratteristica fondativa ed intrinseca dell&#8217;atto amministrativo &#8211; tale.</p>
</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; caducazione del provvedimento adottato in sede di cognizione &#8211; rinnovazione dell&#8217;atto &#8211; sostituzione di una motivazione con altra &#8211; identità  del risultato &#8211; illegittimità  &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Il principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm. onera la parte ad indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato: vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Ove l&#8217;annullamento nel giudizio di cognizione sia dipeso da un accertato difetto di motivazione, ne deriva l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di rinnovare il potere esercitato in modo illegittimo, deprivandolo delle ragioni invalidanti, e cioè attraverso una motivazione che risulti adeguata e sufficiente rispetto ai presupposti sostanziali che erano stati adottati in valutazione. Nel rinnovare il giudizio, l&#8217;Amministrazione deve sottrarsi al sospetto di elusione mediante la ricerca di un&#8217;addizione motivazionale sostitutiva.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.Specie dopo l&#8217;innovazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241 del 1990, che ha elevato il vizio di motivazione a violazione di legge, vale a dire a difetto di un elemento strutturale del provvedimento, la motivazione compone una caratteristica fondativa e intrinseca dell&#8217;atto, perchè esterna il plausibile ragionamento che ha mosso e condotto l&#8217;amministrazione alla scelta e con cui l&#8217;amministrazione esprime, a giustificazione e trasparenza del proprio operato, la scelta fatta che incide sui destinatari della sua azione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4.In ipotesi di intervenuto annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione, non è legittimo semplicemente sostituire una motivazione con un&#8217;altra del tutto nuova che, in surroga dell&#8217;illegittima, automaticamente conduca al medesimo risultato pratico, quasi si tratti di elementi estrinseci e aggiuntivi all&#8217;atto, fungibili o intercambiabili. Al contrario, occorre ripercorrere l&#8217;intero ragionamento alla base delle valutazioni giù  fatte, espungendone quanto accertato illegittimo e valutando quanto residua di ciù² che era stato acquisito.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>PUBBLICATO il 4/01/2019</p>
<p>N. 00108/2019 RG.PROVV.COLL.</p>
<p>N. 07838/2018 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;OTTEMPERANZA</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sez. V n. 1345/2018, resa tra le parti, concernente il conferimento dell&#8217;ufficio semidirettivo di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fatto 1. Con la sentenza in epigrafe questa V Sezione ha annullato la delibera del Consiglio superiore della magistratura di attribuzione al dottor YY dell&#8217;ufficio semidirettivo requirente di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto (delibera in data 28 giugno 2016, adottata su conforme proposta della quinta commissione consiliare).</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Sezione ha giudicato illegittimo il giudizio di prevalenza espresso dall&#8217;organo di governo autonomo nei confronti del dott. YY, all&#8217;epoca Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, rispetto alla ricorrente dottoressa Ma. Vi. XX, all&#8217;epoca (e tuttora) sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, motivato perchè quest&#8217;ultima, sebbene in possesso di una specifica conoscenza dell&#8217;ufficio posto a concorso, nondimeno &quot;risult[ava] essersi da qualche tempo allontat[a] dalla diretta conduzione delle indagini&quot;, e dunque doveva considerarsi meno</p>
<p style="text-align: justify;">aggiornata del controinteressato &quot;rispetto ai più¹ recenti sviluppi delle tecniche di indagine e dei risvolti operativi&quot;, oltre che sfornita di esperienze di direzione di uffici, vantate invece dal dott. YY.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Sezione ha in particolare ritenuto &quot;incoerente dal punto di vista logico&quot; con le disposizioni di legge relative alla Direzione nazionale &#8211; contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136], &#8211; penalizzare il servizio svolto presso tale speciale ufficio, nell&#8217;ambito del giudizio attitudinale per l&#8217;attribuzione delle funzioni di Procuratore aggiunto. Si è ricordato che i magistrati addetti alla Direzione nazionale &quot;non attendono alla diretta conduzione di indagini, trattandosi di ufficio cui compete la funzione di assicurare il coordinamento a livello nazionale delle Direzioni territoriali nonchè i necessari collegamenti operativi con gli uffici giudiziari periferici, svolgendo, all&#8217;occorrenza, attività  di impulso (cfr. art. 371-bis Cod. proc. pen.)&quot;; e che per gli incarichi di vertice dell&#8217;ufficio, l&#8217;art. 103 del citato codice antimafia, cui rinvia l&#8217;art. 23 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del C.S.M. n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), individua quale indicatore attitudinale specifico le &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata&quot;. Dacchè secondo per la decisione l&#8217;illogicità  del fare del servizio presso la Direzione nazionale &quot;ragione di comparativa svalutazione sotto il profilo attitudinale&quot;, quando invece il servizio in questione è considerato &quot;in applicazione dei criteri selettivi prescritti dalla lex specialis della procedura, l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In sede di riesercizio del giudizio comparativo conseguente all&#8217;annullamento il CSM ha tuttavia deliberato nuovamente la nomina del dott. YY a Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto (delibera del 16 maggio 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La dott.ssa XX ha quindi proposto ricorso per l&#8217;ottemperanza, chiedendo che la nuova delibera del CSM sia dichiarata nulla per elusione del giudicato amministrativo, oltre alla nomina di un commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al giudicato medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, nonchè il controinteressato dott. YY.</p>
<p style="text-align: justify;">Diritto</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ricorrendo per l&#8217;ottemperanza della sentenza di questa Sezione V, 5 marzo 2018, n. 1345, di annullamento del giudizio comparativo con il dott. YY, la dott.ssa XX desume l&#8217;intento elusivo del CSM perchè:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;organo di governo autonomo non si è limitato a rideterminarsi eliminando le illegittimità  accertate nel giudizio di cognizione, in relazione al quale ha solo riservato un fugace accenno alla sentenza di annullamento, ma ha rivalutato, senza esservi obbligato da questo, le posizioni di tutti i magistrati aspiranti all&#8217;ufficio semidirettivo presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che pure non avevano proposto impugnazioni contro la delibera originaria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel riformulare il giudizio comparativo, il Consiglio CSM non ha incentrato la valutazione sull&#8217;indicatore attitudinale previsto dall&#8217;art. 103, comma 3, del Codice antimafia, come imposto dalla sentenza di annullamento, ma ha innanzitutto attribuito rilievo ora determinante al maggior periodo di servizio svolto dal dott. YY nelle funzioni requirenti, sebbene ai sensi di tale disposizione di legge ciù² costituisca un requisito di legittimazione per aspirare all&#8217;ufficio (periodo non inferiore a dieci anni anche non continuativi);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questa prospettiva &#8211; aggiunge la ricorrente &#8211; l&#8217;organo di governo autonomo non ha poi considerato che, pur avendo ella ricoperto le funzioni requirenti per ventitrà© anni, contro i venticinque del controinteressato, la stessa XX sempre si è occupata di criminalità  organizzata, sin dall&#8217;assegnazione alla Procura della Repubblica di Napoli, risalente al 1985, allorchè le fu affidato il settore delle misure di prevenzione antimafia, per poi essere assegnata alle Direzioni distrettuali antimafia di Napoli, di Bologna ed infine alla Direzione nazionale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al medesimo riguardo evidenzia invece che il dott. YY si è occupato di criminalità  organizzata solo nel periodo in cui ha svolto le funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Milano dal 1992 al 2000, mentre nei successivi dodici anni di servizio trascorsi fino all&#8217;impugnata nomina di Procuratore aggiunto egli è stato assegnato ad altri settori specializzati, privi di collegamento con la criminalità  organizzata di stampo mafioso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa XX censura la nuova delibera adottata in asserita esecuzione del giudicato anche laddove, nel formulare l&#8217;ipotesi subordinata che i profili attitudinali specifici dei candidati siano &quot;equivalenti&quot;, nondimeno il CSM ha affermato che il dott. YY prevale &quot;per il proficuo e duraturo esercizio delle funzioni semidirettive quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano&quot;, a differenza di essa ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa XX sostiene che il giudizio di equivalenza così espresso è immotivato, e privo di adeguata valutazione del proprio curriculum professionale, ed inoltre pone in rilievo l&#8217;intento elusivo dell&#8217;organo di governo autonomo ricavabile dal fatto che è stato considerato un incarico semidirettivo valutabile quale indicatore attitudinale generico, posto pertanto in posizione subordinata rispetto agli indicatori attitudinali specifici relativo all&#8217;ufficio da conferire;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;intento elusivo si evincerebbe dal contrasto con le ragioni dell&#8217;annullamento giudiziale del precedente giudizio e, inoltre, con il fatto che ai sensi del citato art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 in caso di equivalenza &quot;dei requisiti professionali&quot; opera il residuale criterio dell&#8217;anzianità  di ruolo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con un ultimo ordine di censure la dott.ssa XX torna a contestare il giudizio di prevalenza a favore del dott. YY sulla base del fatto che costui &quot;può vantare molte esperienze in indagini aventi respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati che gli hanno permesso di guadagnarsi l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;, laddove ad essa ricorrente &quot;manca, invece, la dimensione internazionale&quot;, che invece risulta dalla ricostruzione della propria carriera contenuta nella medesima delibera qui impugnata, e a differenza del controinteressato non si è limitata a una funzione di</p>
<p style="text-align: justify;">cooperazione internazionale ma è consistita nella più¹ qualificante attività  di coordinamento investigativo con autorità  giurisdizionali straniere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Diversamente da quanto eccepito dalle parti resistenti, le contestazioni formulate dalla dott.ssa XX nel presente ricorso per ottemperanza all&#8217;indirizzo della delibera adottata dal CSM in sede di rinnovazione del giudizio comparativo dopo il giudicato di annullamento non si sostanziano in censure nuove rispetto a quelle dedotte dalla stessa ricorrente nel giudizio di cognizione e pertanto inammissibili in questa sede esecutiva (e che conseguentemente, previa conversione del rito ai sensi dell&#8217;art. 32 Cod. proc. amm., andrebbero rimesse all&#8217;ordinaria sede di cognizione).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Al contrario, tali censure si rivolgono alle ragioni su cui si fonda la nuova comparazione tra i magistrati parti del presente giudizio e che l&#8217;organo di governo autonomo ha posto a base della rinnovata prevalenza attribuita al dott. YY. La dott.ssa XX lamenta in particolare che il CSM si sia sottratto al vincolo conformativo discendente dal giudicato di annullamento attraverso il richiamo a profili curriculari esorbitanti dagli indicatori attitudinali specifici per l&#8217;ufficio semidirettivo da conferire sanciti dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, sulla cui base si era fondato l&#8217;annullamento dell&#8217;originaria delibera consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, una simile prospettazione è non solo conforme al principio di specificità  dei motivi di ricorso ex art. 40, comma 1, lett. d), Cod. proc. amm., che onera la parte di indicare in modo puntuale i vizi da cui sarebbe affetto l&#8217;atto impugnato &#8211; vizi che nel giudizio di ottemperanza sono limitati alla nullità  per violazione o elusione del giudicato: artt. 31, comma 4, e 114, comma 4, lett. b), Cod. proc. amm. &#8211; ma è insita nella ragione di annullamento del giudizio di cognizione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Quest&#8217;ultima è consistita nel difetto di motivazione: ne deriva l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione di rinnovare il potere esercitato in modo illegittimo, ora deprivato delle ragioni invalidanti, e cioè attraverso una motivazione che risulti adeguata e sufficiente rispetto ai presupposti sostanziali che erano stati presi in valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rinnovare il giudizio, l&#8217;Amministrazione deve sottrarsi al sospetto di elusione mediante la ricerca di un&#8217;addizione motivazionale sostitutiva, da applicare a una decisione sostanziale che resta in realtà  giù  preacquisita: addizione semplicemente surrogatoria di quella precedente dichiarata illegittima e dunque venuta meno. Con ciù² obliterando che &#8211; specie dopo l&#8217;innovazione dell&#8217;art. 3 l. n. 241 del 1990, che ha elevato il vizio di motivazione a violazione di legge, vale a dire a difetto di un elemento strutturale del provvedimento &#8211; la motivazione compone una caratteristica fondativa e intrinseca dell&#8217;atto, perchè esterna il plausibile ragionamento che ha mosso e condotto l&#8217;amministrazione alla scelta: e con cui l&#8217;amministrazione esprime, a giustificazione e trasparenza del proprio operato, la scelta fatta che incide sui destinatari della sua azione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa che non è legittimo, nel caso di intervenuto annullamento giurisdizionale per un vizio di motivazione, semplicemente sostituire una motivazione con un&#8217;altra del tutto nuova che, in surroga dell&#8217;illegittima, automaticamente conduca al medesimo risultato pratico, quasi si tratti di elementi estrinseci e aggiuntivi all&#8217;atto, fungibili o intercambiabili. Al contrario, occorre ripercorrere l&#8217;intero ragionamento alla base delle valutazioni giù  fatte, espungendone quanto accertato illegittimo e valutando quanto residua di ciù² che era stato acquisito: che è ciù² di cui l&#8217;amministrazione era adeguatamente a conoscenza e responsabilmente stimava rilevante al momento delle sue determinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che l&#8217;annullamento giurisdizionale cassa l&#8217;atto illegittimo: ma ciù² avviene per specifiche e circoscritte ragioni di accertata illegittimità , che verrebbero vanificate se all&#8217;amministrazione fosse dato &#8211; come fosse stata introdotta una tabula rasa &#8211; di dismettere la considerazione della rilevanza da essa giù  responsabilmente data agli altri, non illegittimi, elementi che aveva assunto da ponderare ai fini decisori, per sostituirli con altri e nuovi elementi, dando luogo ad una banalizzazione, potenzialmente ad infinitum, del vizio di motivazione definitivamente accertato in giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nella prospettiva descritta si è posta la dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel fondare il ricorso in ottemperanza sulla nullità  della nuova delibera consiliare, per elusione del giudicato perchè anche ora è mancata una comparazione effettiva con il dott. YY circa l&#8217;indicatore attitudinale specifico previsto [per norma primaria] dall&#8217;art. 103, comma 3, del Codice antimafia per l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico di Procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo, la dott.ssa XX lamenta che si sia sorvolato sulle funzioni da lei svolte, specie presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo: funzioni invece tali da assicurarle la prevalenza rispetto al dott. YY riguardo all&#8217;indicatore della detta disposizione di legge: il che derivava dal vincolo del giudicato. Il CSM invece ha dato un peso decisivo alle indagini di carattere internazionale condotte dal dott. YY ed al conseguimento in esse di &quot;eccellenti risultati&quot;. Ma questo richiamo altro non sarebbe che &quot;un pretesto motivazionale, tale da consentire al CSM di mantenere ferma la decisione assunta in sede di prima delibazione, così sottraendosi all&#8217;osservanza dei vincoli derivanti dal giudicato&quot; (così a pag. 18 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Sulla base di analoga prospettazione &#8211; in controversia su una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario &#8211; l&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato che la sede propria per contestare le modalità  con cui l&#8217;amministrazione si è rideterminata dopo il giudicato di annullamento di un suo precedente provvedimento è quella dell&#8217;ottemperanza (Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2): e in particolare allorchè il ricorrente vittorioso nel giudizio di merito lamenti che l&#8217;esito nuovamente per lui sfavorevole dell&#8217;attività  amministrativa consegua &quot;ad una non corretta applicazione del decisum giurisdizionale ed, anzi, ad un vero e proprio stravolgimento della stessa, attuato mediante l&#8217;utilizzo di nuovi criteri esulanti dall&#8217;alveo procedimentale portato all&#8217;esame del giudice&quot; ed in cui, pertanto, &quot;la pretesa illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa trova fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la decisione giurisdizionale&quot; (Â§ 6 della parte &quot;in diritto&quot;).</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;assunto a base dell&#8217;eccezione del controinteressato dott. YY invece assegna alla carenza di motivazione dell&#8217;atto amministrativo un rango inferiore agli altri vizi di legittimità , che genera una fungibilità  con qualsivoglia altra nuova motivazione. La tesi &#8211; che nega rilievo al consolidato principio per cui il giudicato amministrativo è un &quot;giudicato a formazione progressiva&quot; &#8211; non trova riferimento normativo ed è in contrasto con il principio fondamentale di effettività  della tutela giurisdizionale attuata con il giudizio amministrativo (art. 1 Cod. proc. amm.), oltre che &#8211; come chiarito dal precedente richiamato dell&#8217;Adunanza plenaria &#8211; con il dovere delle parti, in particolare della Pubblica amministrazione, di dare esecuzione ai &quot;provvedimenti del giudice amministrativo&quot; (art. 112, comma 1, Cod. proc. amm.) e, in apice, il principio costituzionale di imparzialità  dell&#8217;attività  dei pubblici poteri (art. 97 Cost.). Se portato alle conseguenze ultime, l&#8217;assunto risulta circolare, perchè comporta un potenziale &quot;regresso all&#8217;infinito&quot;, e ad ogni pronuncia di annullamento per difetto di motivazione finirebbe per dover seguire un nuovo giudizio di cognizione per accertare l&#8217;illegittimità  della nuova determinazione amministrativa negativa per il ricorrente: così vanificando alla radice &#8211; finanche nel tempo e nell&#8217;economia della risorsa giurisdizionale &#8211; gli effetti prescrittivi di un costituito giudicato di annullamento per illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto del dott. YY si pone dunque contro l&#8217;esigenza di certezza e sicurezza giuridica portata solennemente dal giudicato amministrativo, la quale fissa e consolida gli interessi coinvolti perchè giù  stimati legittimamente rilevanti, negandovi ingresso a quello illegittimo: e che dunque per il resto rimangono da comparare tra loro in sede di rinnovazione dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto a questa perimetrazione , in ottemperanza si concentrano le questioni di conformazione al giudicato avvenuta in sede di rivalutazione che l&#8217;amministrazione soccombente va a compiere dell&#8217;affare, vale a dire che &quot;la riedizione del potere (&#8230;) si concreti nel valutare differentemente, in base ad una nuova prospettazione, situazioni che, esplicitamente o implicitamente, siano state oggetto di esame da parte del giudice&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturalmente, in ragione del principio dell&#8217;attualità  del provvedere, restano legittimamente escluse da ciù² le sole ipotesi in cui l&#8217;atto, adottato in asserita esecuzione del giudicato, sia fondato su fatti e situazioni ad esso documentatamente sopravvenute (così ancora la citata Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2: v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Escluso che nel caso di specie si faccia questione di fatti sopravvenuti al giudicato, e rilevato che si verte solo di rivalutazione dei profili curriculari dei magistrati concorrenti al posto di procuratore aggiunto antimafia e antiterrorismo (espuntone quanto è stato accertato illegittimo dalla sentenza ottemperanda), si procede a vagliare le censure dalla ricorrente proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Va innanzitutto premesso che l&#8217;annullamento dell&#8217;iniziale giudizio comparativo a favore del dott. YY è stato motivato dall&#8217;ottemperanda sentenza nei seguenti termini:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per l&#8217;ufficio semidirettivo requirente in contestazione è indicatore attitudinale quello dato dalle &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti&quot; relativi al settore in questione: elemento cui va testuale riferimento la norma primaria dell&#8217;art. 103, comma 3; d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; illogico, irragionevole e non coerente con detto indicatore di legge, una volta che si considerino le speciali attribuzioni della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, penalizzare nella comparazione il magistrato ivi addetto rispetto ad uno addetto ad un ordinario ufficio requirente per il fatto che il primo, ovviamente in relazione alle attribuzioni istituzionali dello speciale ufficio, non svolga funzioni di diretta conduzione delle indagini: con il risultato pratico di invertire la valutazione di attitudini ad quem (in pratica: presumendo subvalente proprio il magistrato giù  addetto a quello speciale ufficio per cui si concorre) ed operare così una svalutazione pregiudiziale e irragionevole del&quot;l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con la nuova delibera il Consiglio superiore della magistratura:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha riconosciuto alla dott.ssa XX &quot;al pari del dott. YY, un&#8217;approfondita esperienza nell&#8217;attività  requirente, sia nel settore della criminalità  organizzata che in quello del terrorismo&quot;, per poi dare atto del maggiore svolgimento di quest&#8217;ultimo nell&#8217;esercizio delle funzioni requirenti (venticinque anni contro i ventitrà© della ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha stimato indicativo di più¹ spiccata attitudine per l&#8217;ufficio ad quem il fatto che il dott. YY abbia svolto &quot;molte esperienze in indagini aventi respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati che gli hanno permesso di guadagnarsi l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;, mentre alla dott.ssa XX &quot;manca (&#8230;) la dimensione internazionale&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha infine precisato che, pur in caso di attitudine specifica equivalente, il percorso professionale del dott. YY &quot;si distingue per il proficuo e duraturo esercizio delle funzioni semidirettive quale procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano&quot;, e che per contro la dott.ssa XX non ha mai ricoperto analogo incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Così sintetizzati i punti del nuovo giudizio comparativo, lo stesso non si sottrae alle censure della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Rispetto all&#8217;obbligo da giudicato di svolgere il rinnovato giudizio sulla base del parametro valutativo che ha per speciale volontà  di legge rilievo prioritario e che consiste nelle &quot;specifiche attitudini, capacità  organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata&quot;, ai sensi del l&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il CSM ha dato per decisivi il &quot;respiro internazionale ed il conseguimento di eccellenti risultati&quot;, che sono valsi al dott. YY &quot;l&#8217;elogio delle autorità  statunitensi&quot;. Nondimeno, non ne viene da un lato chiarito il valore attitudinale specifico per lo speciale ufficio semidirettivo da attribuire, e dal un altro non viene spiegato perchè nell&#8217;ambito di nutriti percorsi professionali svolti dai due nel settore della criminalizzata organizzata, sia stato enucleato un simile aspetto e stimato prevalente su quello di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L&#8217;assenza di riferimenti minimi in grado di fare emergere un giudizio compiuto &#8211; come esige il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: art. 26, comma 2, secondo cui il giudizio attitudinale &quot;è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori&quot; &#8211; formalmente denunciata</p>
<p style="text-align: justify;">dalla manifesta sproporzione tra il profilo che nella comparazione ha poi assunto peso decisivo e la diffusa esposizione che la delibera impugnata nel presente giudizio fa dei percorsi di carriera del dott. YY, ma in modo ancora più¹ palese della dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Infatti, del primo si ricorda, per il settore della criminalità  organizzata, il fatto che egli:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (con riguardo al parametro del merito) nel periodo svolto quale sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Milano, dal 1992 al 2000, ha trattato &quot;processi di grande complessità  (per numero degli imputati e qualificazione giuridica dei fatti contestati) relativi alla mafia, alla camorra, alla &#8216;ndrangheta ed alle loro infiltrazioni nel tessuto economico milanese e lombardo&quot; oltre che la successiva &quot;gestione di molti maxi-dibattimenti, tutti conclusi positivamente&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel successivo segmento di carriera ha prestato servizio in &quot;dipartimenti specializzati&quot; della procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano &quot;occupandosi, nell&#8217;ordine, di criminalità  informatica e truffe aggravate, di criminalità  terroristica, di ambiente e lavoro (&#8230;) e di reati contro la Pubblica Amministrazione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in questa parte della carriera si è occupato di un procedimento collegato &quot;alla strage terroristica di matrice islamica avvenuta a Madrid l&#8217;11.3.2004&quot;, condotto in &quot;cooperazione giudiziaria internazionale con Spagna, Belgio e Francia e successivamente anche con Germania, Olanda e Stati Uniti&quot;, nell&#8217;ambito del quale il &quot;modulo investigativo&quot; adottato è stato indicato &quot;come &quot;modello&quot; di cooperazione internazionale in seno ad un seminario di Eurojust tenutosi nel 2004 e finalizzato a fare il punto della cooperazione giudiziaria internazionale nel contrasto al terrorismo c.d. islamico dopo le stragi di Madrid&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attività  di cooperazione internazionale complessivamente svolta gli è valsa &quot;plurime note di elogio del governo degli USA in relazione a procedimenti di cui si è occupato ed in relazione alla cooperazione offerta in procedimenti complessi&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi, (con riguardo al giudizio attitudinale) nell&#8217;iniziale periodo presso la direzione distrettuale antimafia, ha contribuito in modo decisivo &quot;alla realizzazione di una prima Banca Dati rivelatasi ben presto utilissimo strumento d&#8217;indagine&quot;; ed inoltre &quot;a predisporre un fascicolo informatico, in formato PDF non modificabile, riproduttivo di tutti gli atti del procedimento, certificato dalla segreteria, e messo a disposizione degli avvocati giù  in sede di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., e del Giudice all&#8217;atto del promovimento dell&#8217;azione penale&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora, quale Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, dal 2012, a capo del dipartimento competente in materia di antiterrorismo e di reati informatici, si è contraddistinto per le soluzioni organizzative adottate, consistite nella costituzione di due &quot;aree distinte, quanto alla relativa assegnazione dei procedimenti e all&#8217;allocazione delle forze di polizia&quot;, avendo perà² &quot;avuto cura di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche nella prospettiva di un ricambio nella composizione delle due aree, stabilendo l&#8217;assegnazione (o la co-assegnazione) di alcuni procedimenti dell&#8217;area terrorismo anche ai magistrati dell&#8217;area informatica&quot;; oltre che la costituzione in collaborazione col Comune di Milano di un &quot;fondo nel bilancio destinato a risarcire almeno in parte le vittime dei crimini informatici&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Della dott.ssa XX la delibera qui impugnata invece pone in risalto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;attività  di &quot;trattazione di numerosi e complessi procedimenti relativi ad alcuni tra i più¹ importanti clan camorristi&quot; durante l&#8217;esperienza presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dal 1992 al 1996, nell&#8217;ambito della quale essa &quot;ha svolto anche funzioni di referente in materia di collaboratori di giustizia ed ha coordinato la Sezione misure di prevenzione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;analoga esperienza in &quot;attività  investigative riferite a complessi procedimenti di criminalità  organizzata &#8211; in particolare &#8216;ndrangheta&quot; nel successivo periodo svolto presso la direzione distrettuale antimafia di Bologna, dal 1997 al 2000, nel corso del quale essa ha anche avuto occasione di &quot;occuparsi di camorra, in specie del cd clan dei Casalesi, operando in coordinamento con la D.D.A. di Napoli alla quale ultima venne anche applicata fra il 1998 ed il 2000&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora si ricorda l&#8217;attività  in materia di terrorismo, che la ha vista occuparsi &quot;di una complessa indagine relativa al terrorismo islamico; proprio nella conduzione di tali ultime indagini, conclusa con l&#8217;individuazione e l&#8217;arresto di numerosi soggetti e di basi logistiche in Italia e all&#8217;estero&quot;, con &quot;proficue esperienze con Autorità  Giudiziarie di diversi Paesi stranieri&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il servizio svolto dalla dott.ssa XX presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dal 2009, si menziona:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la &quot;trattazione di numerosi affari concernenti collaboratori e testimoni di giustizia (anche in relazione alla concessione di benefici penitenziari e in materia di libertà  personale), di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale ex art. 4l-bis Ord. Penit.&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la delega nelle materie &quot;della contraffazione e delle misure di prevenzioni (sic) antimafia e antiterrorismo (personali e patrimoniali)&quot;, in cui &quot;ha avuto modo di distinguersi in modo significativo, anche in virtà¹ della pregressa esperienza maturata nel settore dei reati economici &#8211; finanziari, del riciclaggio, delle infiltrazioni della criminalità  organizzata nelle imprese, nella politica e nella pubblica amministrazione&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;&quot;attività  di collegamento investigativo di cui all&#8217;art. 371 bis, comma 3, lett. a), cod. proc. pen.&quot; con i vari distretti di Corte d&#8217;Appello;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la delega all&#8217;esercizio &quot;delle funzioni di coordinamento investigativo in ambito nazionale nella materia delle Misure di prevenzione personali e patrimoniali sin dal 2009; nella materia della Contraffazione di marchi e Contraffazione dell&#8217;euro&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi le &quot;funzioni di coordinamento investigativo in ambito nazionale in materia di Mafia cinese e nigeriana&quot; e la cura dei &quot;rapporti di cooperazione con le autorità  dell&#8217;Olanda, Belgio e Lussemburgo&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ed ancora la nomina a &quot;responsabile del Servizio Misure di prevenzione, di nuova istituzione, con l&#8217;incarico di dare organicità  e ampiezza di prospettive ai poteri di intervento del PNA in materia&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione al &quot;Servizio Cooperazione internazionale nell&#8217;ambito del quale è curata l&#8217;attività  della DNA nei rapporti giuridici internazionali&quot; e &quot;alla Sezione Camorra e Sacra corona unita che ha come obiettivo l&#8217;analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali della criminalità  organizzata campana e pugliese&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione alle attività  &quot;della Sezione contrasto giudiziario al terrorismo, di nuova istituzione dopo l&#8217;entrata in vigore della legge 43/2015 che ha attribuito al procuratore nazionale le funzioni di coordinamento e impulso delle indagini penali e di prevenzione in materia di terrorismo; costituisce una struttura di supporto organizzativo, operativo, tecnico e gestionale, destinata a consentire il miglior funzionamento della Sezione terrorismo e di tutto l&#8217;Ufficio&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;elaborazione di un &quot;Protocollo d&#8217;intesa in materia di misure di prevenzione patrimoniali con i Procuratori Generali, i Procuratori distrettuali e i Procuratori del distretto&quot;, con annessa partecipazione alle riunioni in tutti i distretti con la specifica finalità  &quot;di potenziare le misure di contrasto patrimoniale alla criminalità  organizzata e curare la sottoscrizione del Protocollo&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la partecipazione al &quot;progetto di collaborazione tra il PNA e l&#8217;Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata per la predisposizione delle linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dall&#8217;art. 112 del d.lgs. 6.09.2011 n. 159&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Da questa ricognizione dei contenuti della nuova delibera si ricava che il CSM, pur vincolato dal giudicato di annullamento a svolgere una valutazione attitudinale nella materia del contrasto alle organizzazioni criminali e terroristiche, come voluto dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, si è limitato in via ricognitiva ad elencare le attività  rispettivamente svolte nel settore in questione dai due magistrati. Ma di esse poi non ha fatto ragione effettiva e riscontrabile di ponderazione e selezione comparativa, se non quanto al secondario aspetto del carattere internazionale delle indagini &#8211; collocato infatti dallo stesso organo di governo autonomo nell&#8217;ambito dei profili di merito del magistrato &#8211; e di cui non è stato comunque chiarito il peso decisivo rispetto alle &quot;esigenze funzionali da soddisfare&quot;, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Sotto il profilo evidenziato si può pertanto cogliere l&#8217;intento elusivo dell&#8217;organo di governo autonomo di sottrarsi al vincolo conformativo da giudicato, nell&#8217;ambito del quale si era tra l&#8217;altro rilevata la necessità  di considerare &quot;l&#8217;esperienza più¹ qualificata alla stregua degli indicatori specifici&quot; per l&#8217;ufficio semidirettivo in contestazione, che la dott.ssa XX può vantare, in virtà¹ del servizio ivi giù  svolto &#8211; oltre che di quello precedente presso due direzioni distrettuali antimafia, senza farne ragione di automatica prevalenza, ma nemmeno di paradossale aprioristica penalizzazione nell&#8217;ambito di una valutazione pur &quot;globale e complessiva&quot;. Ma con il non ponderare e valutare ancora una volta tale qualificato servizio prestato dall&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;ufficio cui si riferisce l&#8217;incarico di funzione da attribuire, il CSM appare aver aggirato il vincolo conformativo da giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Un simile intento è palesato anche dalla contraddizione insita nel valorizzare in chiave comparativa il carattere internazionale delle indagini del dott. YY, ed i risultati ed i riconoscimenti ottenuti, quando dalla stessa delibera emerge che la stessa dott.ssa XX, lungi dell&#8217;essere mancante della &quot;dimensione internazionale&quot; ha svolto tutte le attività  sopra menzionate e che queste ultime &#8211; come da lei dedotto &#8211; non si sono limitata alla cooperazione con autorità  straniere, ma sono consistite nella più¹ qualificante attività  di coordinamento internazionale, propria degli addetti alla Direzione nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche a ritenere che i profili curriculari dei due si equivalgano per attitudini specifiche maturate nel settore della criminalità  organizzata e terroristica &#8211; come sembra doversi desumere dalla motivazione addotta dal CSM a sostegno del nuovo giudizio comparativo &#8211; nondimeno la delibera qui impugnata appare affetta da contraddizione interna nell&#8217;enucleare un profilo rispetto al quale non risulta emergere una carenza della dott.ssa XX.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Per il resto la delibera del CSM prospetta, in via subordinata rispetto al giudizio finora esaminato, un&#8217;equivalenza attitudinale specifica dei due candidati, che risolve ancora una volta a favore del dott. YY in base all&#8217;esperienza in funzione semidirettiva da svolta quale Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">19. Anche per questa parte la delibera si espone alle censure di difetto di motivazione sollevate dal presente ricorso. Infatti, non è dato comprendere come possano essere stimati equivalenti profili di carriera tanto variegati, nell&#8217;ambito dei quali l&#8217;esperienza della dott.ssa XX appare più¹ ampia nei settori dell&#8217;antimafia e dell&#8217;antiterrorismo. Un tale difetto sul punto è ancora una volta sintomo di elusione dell&#8217;obbligo di comparazione effettiva derivante dal giudicato, e si manifesta ulteriormente nelle diffuse ragioni esposte nel presente giudizio dai due magistrati, e dunque anche il dott. YY, a sostegno della prevalenza del proprio rispettivo curriculmprofessionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Circa quest&#8217;ultimo ordine di rilievi, non compete a questo giudice, pur in sede dell&#8217;ottemperanza, attribuire la preferenza all&#8217;uno o all&#8217;altro o esprimere un giudizio di condivisione sull&#8217;operato del CSM esorbitante dai limiti del riscontro di vizi di legittimità  (cfr. Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787, citata nella sentenza di cognizione e Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 432 e V, 5 marzo 2018, n. 1345); ed in particolare di ragioni di nullità  per violazione o elusione del giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il CSM dovrà  dunque rideterminarsi operando finalmente una seria e sostanziale valutazione attitudinale apprezzandole nell&#8217;ordine gerarchico emergente dal giudicato e dalla legge: che dunque consideri effettivamente ed adeguatamente le esperienze e le capacità  maturate nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità  organizzata, come previsto dall&#8217;art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarata la nullità  per elusione del giudicato della nuova delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il riesercizio del potere imposto dalla presente pronuncia si assegna il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, notificazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravvisa, allo stato, la necessità  di nomina di un commissario ad acta. Questa parte della domanda pertanto, allo stato, non è accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il ricorso va dunque accolto solo in parte, nei termini esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indubbia complessità  delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie in parte il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 GEN. 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-1-2019-n-108/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2019 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2016 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2016 n.108</a></p>
<p>Presidente Frigo, Redattore Carosi In tema di istruzione pubblica Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, c. 44 e 45, L. 24/12/2012, n. 228-Previsione secondo la quale, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2012-2013, l&#8217;art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2016 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2016 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Frigo, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>In tema di istruzione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, c. 44 e 45, L. 24/12/2012, n. 228-Previsione secondo la quale, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2012-2013, l&#8217;art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l&#8217;intero anno scolastico, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali amministrativi &#8211; Previsione secondo la quale la liquidazione del compenso per l&#8217;incarico di cui al comma 44 è effettuata, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall&#8217;assistente amministrativo incaricato-Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Torino &#8211; Asserita violazione dell’art. 3 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">É costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 108<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giuseppe FRIGO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra D.F.A. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con ordinanza del 25 febbraio 2015, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 25 febbraio 2015, iscritta al n. 132 del registro ordinanze del 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).<br />
Espone il giudice a quo che la ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è inquadrata nell’area B del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto “Scuola”, nel profilo professionale di assistente amministrativo, è titolare della seconda posizione economica orizzontale prevista dall’accordo nazionale del 25 luglio 2008 e si trova nella fascia retributiva 28-34 anni. Da anni la medesima svolge, su sua richiesta, le mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), appartenente all’area D, e per tale compito essa percepisce un compenso aggiuntivo (“indennità di funzioni superiori”), che troverebbe la propria fonte normativa nell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell’art. 24 del CCNL “Ministeri” 1998-2001 e nell’art. 28 del CCNL “Scuola” 1998-2001 ed esige, in linea di fatto, la vacanza di posto in organico o l’assenza dell’incaricato, con diritto alla conservazione del posto. In data 10 settembre 2012 la ricorrente stipulava con il dirigente scolastico dell’istituto scolastico in cui prestava servizio un contratto individuale a tempo determinato, che prevedeva per l’anno scolastico 2012/2013 (dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013) quanto segue: a) l’attribuzione dell’incarico di svolgere mansioni superiori di DSGA; b) la percezione per tale motivo dell’indennità di funzioni superiori, pari alla differenza tra il livello iniziale di inquadramento del DSGA ed il livello iniziale di inquadramento dell’assistente amministrativo, seconda posizione (euro 3.755,82 annue, più il rateo di tredicesima), nonché alla differenza tra l’indennità di direzione – quota fissa DSGA – ed il compenso individuale accessorio spettante in relazione al proprio profilo di assistente amministrativo (euro 774,00). Tale compenso previsto nel contratto individuale, riferisce il Tribunale rimettente, le viene però ora totalmente negato, sulla base di quanto previsto dal sopravvenuto art. 1, comma 45 (e comma 44 cui rinvia il comma 45), della legge n. 228 del 2012, il quale stabilisce che «La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato». Per effetto del richiamo al comma 44 deve intendersi che l’incarico considerato dal comma 45 sia quello dell’assistente amministrativo di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico con decorrenza dall’anno scolastico 2012-2013.<br />
Evidenzia il giudice a quo che, in conseguenza dell’applicazione di tale norma, il compenso pattuito tra l’amministrazione e la ricorrente viene azzerato totalmente, pur permanendo a carico della stessa l’obbligo di svolgimento delle mansioni superiori. La ricorrente pertanto ha chiesto al giudice del lavoro la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento dell’importo previsto nel contratto individuale del 1° settembre 2012, avendo essa svolto nel periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013 le mansioni superiori di DSGA. Il tutto, previa, se del caso, rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione di compatibilità dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228 del 2012, con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 2000/78/CE; ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 Cost. L’amministrazione convenuta ha chiesto a sua volta il rigetto della domanda azionata e, quanto alla questione di legittimità costituzionale, ha rilevato che la norma impugnata è stata adottata sulla base di preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, originate dalla crisi finanziaria in atto, di portata tale da determinare una minaccia alla stabilità dei conti pubblici; come tale essa dovrebbe ritenersi conforme ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 81 e 97 Cost.<br />
Il Tribunale di Torino, ha premesso di non ritenere sussistenti le condizioni per una diretta disapplicazione, da parte del giudice, della normativa nazionale, per contrasto con quella europea, né di ritenere opportuno investire della questione la Corte di giustizia.<br />
Osserva il rimettente che è pacifico in causa che, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228 del 2012, il compenso pattuito tra l’amministrazione e la ricorrente venga azzerato totalmente, pur permanendo a carico della stessa l’obbligo di svolgimento delle mansioni superiori. Ciò sarebbe spiegabile con la rilevante anzianità di servizio della ricorrente (28 anni nell’anno scolastico 2012/2013) e, quindi, della retribuzione dalla medesima percepita in riferimento all’anzianità conseguita. L’azzeramento del compenso lamentato dalla ricorrente, in conseguenza dello iussuperveniens, si produrrebbe per tutti gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni superiori di DSGA (dal livello B al livello C), purché essi abbiano un’anzianità di servizio superiore ai 21 anni. Chiarisce il rimettente che tale azzeramento del compenso si produce, in particolare, per avere la nuova legge introdotto un sistema di computo della cosiddetta indennità di funzioni superiori diverso da quello sancito dall’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, e sulla scorta di esso dai CCNL del comparto pubblico, nella specie dal CCNL Scuola, che faceva corrispondere il compenso alla differenza tra il trattamento iniziale del livello superiore ed il trattamento iniziale del livello di appartenenza e, cioè, tra elementi retributivi tra loro omogenei. L’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228 del 2012, diversamente, introdurrebbe una regola che utilizzerebbe, anziché parametri economici omogenei, elementi eterogenei: la retribuzione iniziale del DSGA e, per l’assistente amministrativo, la retribuzione complessiva in godimento e cioè quella determinata dall’anzianità di servizio. Secondo il giudice a quo, l’irrazionalità del criterio disomogeneo previsto da tale norma sarebbe di tutta evidenza: in caso di assegnazione alle superiori mansioni di DSGA, man mano che sale l’anzianità di servizio e quindi il relativo trattamento dell’assistente amministrativo, verrebbe a decrescere in pari tempo e proporzionalmente l’indennità di funzioni superiori. Osserva il Tribunale di Torino che agli estremi della vicenda lavorativa dell’assistente amministrativo incaricato di svolgere mansioni superiori (estremi rappresentati dal minimo di anzianità e dal massimo di anzianità del lavoratore incaricato) la situazione diverrebbe paradossale: chi ha minore anzianità percepirebbe un’indennità elevata, destinata però con il tempo a decrescere; chi ha invece un’anzianità elevata riceverebbe un’indennità ridotta, che per i più anziani sarebbe pari a zero, come nel caso della ricorrente. Per tali motivi, secondo il rimettente, la norma, avuto riguardo agli effetti che determina, apparirebbe del tutto irrazionale ed in contrasto con l’art. 3 Cost., il quale esige che la legge, ferma l’incontestabile discrezionalità delle scelte legislative, debba però rispondere a criteri di razionalità, nel senso che non possa metter capo e dar luogo ad effetti paradossali. Vulnerato sarebbe, altresì, secondo il giudice a quo, l’art. 117, primo comma, Cost., che sancisce l’obbligo della legge di conformarsi al diritto dell’Unione europea, avuto riguardo agli artt. 1 e 2 della direttiva n. 2000/78/CE: i lavoratori con maggiore anzianità verrebbero infatti discriminati rispetto a quelli di minore anzianità, in caso di conferimento di mansioni superiori di DSGA.<br />
Né, secondo il rimettente, avrebbe alcuna rilevanza ed incidenza nella presente vicenda il fatto (evidenziato dall’ amministrazione convenuta in memoria) che la ricorrente rivesta la seconda posizione di cui all’Accordo nazionale 25 luglio 2008 (rectius: «Accordo Nazionale tra il Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università e le Organizzazioni sindacali concernente l’attuazione dell’articolo 2 della sequenza contrattuale – ex art. 62 CCNL/2007 – sottoscritta il 25 luglio 2008» e che in forza dell’art. 4, punto 1, di esso il lavoratore in tale posizione «è tenuto alla sostituzione del DSGA»: osserva in proposito il giudice a quo che una cosa sarebbe la sostituzione del DSGA temporaneamente assente, altra cosa l’incarico stabile di assumere mansioni superiori per vacanza di posto in organico o per assenza duratura di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. Tale seconda situazione, che sarebbe poi quella di causa, non potrebbe mai consentire per il Tribunale di Torino un totale azzeramento dell’emolumento spettante (e ritenuto dovuto dallo stesso art. 1, commi 44 e 45, citato) per lo svolgimento delle mansioni superiori previste nel contratto, con il risultato di elidere il nesso di corrispettività del negozio, sbilanciandolo dal lato del creditore delle prestazioni lavorative, il quale verrebbe esonerato dal pagamento del corrispettivo, comunque dovuto. Senza considerare, conclude il rimettente, che nel calcolo di quanto spettante a titolo di indennità di funzioni superiori (e cioè nel raffronto tra retribuzione del DSGA e dell’assistente), il contratto individuale 1° settembre 2012 concluso dalla ricorrente già teneva conto del corrispettivo per la seconda posizione da essa rivestita; il che evidenzierebbe, ulteriormente, secondo il medesimo, gli esiti irrazionali cui darebbe luogo, nel caso in esame, l’applicazione della normativa denunciata.<br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino. Osserva l’interveniente che la norma impugnata si inserisce nella manovra di contenimento della spesa pubblica dovuta all’eccezionale situazione economica internazionale ed alla necessità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, laddove, tra gli obiettivi concordati in sede europea, vi era appunto la riduzione della spesa del pubblico impiego.<br />
La difesa statale rammenta in proposito la lettera della Banca centrale europea a firma congiunta di Mario Draghi e Jean Claude Trichet del 5 agosto 2011. Richiama, poi, l’ordinanza 14 luglio 1990 n. 299 [rectius: ordinanza n. 299 del 1999] con la quale questa Corte dichiarò manifestamente infondate le censure di costituzionalità dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438. Si tratterebbe, quindi, della necessità di effettuare manovre correttive di finanza pubblica mediante l’adozione di misure che attengono direttamente al rapporto di impiego, chiedendo sacrifici ai dipendenti di tutti i settori della pubblica amministrazione (sia in regime privatistico che pubblicistico), senza distinzioni.<br />
Nel merito, sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri che la norma impugnata sarebbe espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, non priva di ragionevolezza. La norma, anche in ossequio ai canoni di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e di contenimento dei costi, verrebbe a ridurre l’indennità quanto più alto sia in concreto il trattamento economico goduto dal dipendente pubblico destinato a svolgere le mansioni superiori. La scelta legislativa sarebbe quindi quella di ridurre l’indennità quanto più il dipendente goda già di un trattamento economico che si avvicina maggiormente a quello previsto per il livello iniziale di inquadramento del DSGA, ed in tale scelta si dovrebbe rinvenire la ratio della norma.<br />
Con riguardo al dedotto contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva n. 2000/78/CE, evidenzia il Presidente del Consiglio dei ministri che tale direttiva mirerebbe a stabilire un quadro generale di lotta alle discriminazioni fondate sulla religione, sulle convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, mentre nel caso di specie la disposizione censurata non parrebbe animata da alcun intento discriminatorio, né essa si fonderebbe sul criterio dell’età, ma piuttosto su quello del trattamento economico in concreto goduto: elemento, questo, ritenuto idoneo a giustificare una riduzione della indennità goduta per le mansioni superiori.<br />
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Considerato in diritto<br />
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1.– Il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).<br />
La questione è stata sollevata nell’ambito del giudizio promosso da una dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con qualifica di assistente amministrativo, la quale svolgeva su domanda funzioni superiori di reggenza di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) presso un istituto scolastico. Per tale incarico la dipendente aveva stipulato con il dirigente scolastico in data 1° settembre 2012 – come era avvenuto per gli anni precedenti – un contratto individuale di lavoro per il periodo 1° settembre 2012-31 agosto 2013 che prevedeva la percezione dei compensi aggiuntivi indicati dall’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall’art. 69 (Indennità di funzioni superiori e di reggenza) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994-1997, sottoscritto in data 4 agosto 1995. Tale ultima disposizione stabiliva al primo comma che «Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».<br />
Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2013 stabilisce che gli «assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico […] per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi», «A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013» saranno retribuiti «in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato».<br />
Quindi, per effetto della nuova disposizione, in luogo del criterio in precedenza adottato (che prendeva a riferimento le retribuzioni tabellari nelle rispettive qualifiche iniziali dell’assistente amministrativo e del DSGA), si deve tenere conto dell’intero trattamento economico complessivamente goduto dall’assistente amministrativo incaricato.<br />
Ne consegue che la valorizzazione dell’intero trattamento goduto dall’assistente amministrativo, in ogni caso di rilevante anzianità di servizio (superiore a 21 anni), – come è anche quello della ricorrente nel giudizio a quo, che già aveva maturato 28 anni di anzianità – produce l’azzeramento del compenso per le mansioni superiori, in quanto il trattamento complessivo in godimento è già pari o superiore a quello previsto come trattamento tabellare per la qualifica iniziale di DSGA.<br />
Il giudice a quo ritiene violato l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il criterio introdotto dalla legge di stabilità 2013 produrrebbe la progressiva riduzione del compenso per le mansioni superiori parallelamente alla progressione economica del dipendente, sino ad annullarlo quando il trattamento economico, per effetto degli scatti maturati in conseguenza del servizio, sia tale da superare lo stipendio tabellare iniziale del DSGA.<br />
Il rimettente ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto anche con il principio dell’affidamento di cui al medesimo art. 3 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 1 e 2 della direttiva n. 2000/78/CE, la quale vieterebbe, tra l’altro, discriminazioni basate sull’età del lavoratore.<br />
2.– Le censure rivolte dal giudice rimettente al combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 possono essere così sintetizzate: a) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’affidamento. Tale riferimento è implicito nei passaggi motivazionali dell’ordinanza nei quali – in relazione al parametro costituzionale invocato – viene lamentato come la norma successiva venga ad “azzerare” il compenso pattuito dalla ricorrente con l’amministrazione per lo svolgimento delle mansioni superiori, adempimento che rimane comunque a carico della ricorrente anche in assenza di corrispettivo; b) violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il criterio introdotto dalla legge di stabilità 2013 produrrebbe la progressiva riduzione del compenso per le mansioni superiori in proporzione inversa alla progressione economica del dipendente, sino ad annullarlo quando il trattamento economico, per effetto degli scatti maturati in conseguenza del servizio, sia tale da superare lo stipendio tabellare iniziale del DSGA; c) violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla direttiva n. 2000/78/CE in tema di divieto di discriminazioni basate sull’età del lavoratore, dal momento che si verificherebbe una disparità di trattamento inversamente proporzionale all’anzianità di servizio del personale interessato ad assumere le mansioni superiori.<br />
3.– Tra le questioni in esame non esiste un rapporto di priorità logico-giuridica. La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente se l’impugnata disposizione abbia effettivamente leso il principio dell’affidamento, custodito da una delle molteplici declinazioni dell’art. 3 Cost.<br />
Il principio dell’affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all’interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.<br />
Si tratta in sostanza di verificare se nel caso di specie sussistano le condizioni per la tutela di un legittimo affidamento del funzionario nei confronti della norma sopravvenuta. A tal proposito occorre sottolineare come la difesa dello Stato abbia giustificato gli effetti retroattivi della disposizione impugnata sul contratto già stipulato con il particolare momento di difficoltà economica, che ha spinto il legislatore ad adottare eccezionali misure di contenimento della spesa. A fronte di tale esigenza si spiegherebbero, da un lato, il sacrificio imposto al lavoratore e, dall’altro, il mantenimento dei suoi obblighi lavorativi in ossequio al principio di continuità nello svolgimento della delicata funzione affidatagli.<br />
In definitiva, la questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto, sia comprimibile da un dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di contenimento della spesa.<br />
4.– Alla luce di quanto premesso, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della tutela dell’affidamento, è fondata.<br />
Nel caso in esame, l’inserzione automatica di una clausola di legge – quella che applica retroattivamente ai contratti stipulati in data 1° settembre 2012, antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori di DSGA – nel tessuto contrattuale già consolidato viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l’incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l’affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli obblighi di servizio e l’affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori.<br />
Per quanto riguarda l’accertamento della lesione al principio dell’affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, non è inoltre indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall’assetto preesistente alla disposizione impugnata.<br />
Ai fini della presente decisione non è altresì irrilevante l’elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all’elemento temporale, questa Corte ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).<br />
Nel caso in esame, l’elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell’affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell’esercizio della precedente opzione di chiedere l’assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli.<br />
Oltre all’elemento temporale non possono essere disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell’affidamento e la sproporzione dell’intervento legislativo che lo comprime.<br />
Sotto il primo profilo, deve essere considerata l’obiettiva configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una retribuzione certa, induceva l’assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all’esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della retribuzione. Insomma, l’esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento.<br />
Sotto il secondo profilo, risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all’esigenza di contenimento della spesa. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire e tale stima sarebbe obiettivamente difficile, considerato che la platea dei potenziali assuntori dell’incarico di mansioni superiori varia da soggetti che godrebbero della stessa retribuzione prevista dal vecchio assetto normativo ad altri che la perderebbero completamente.<br />
Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l’interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa rende la disposizione stessa contrastante con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell’affidamento.<br />
5.– Alla luce delle esposte considerazioni, il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori stipulati antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso.<br />
Per quanto argomentato, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.<br />
per questi motivi</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">F.to:<br />
&nbsp;<br />
Giuseppe FRIGO, Presidente<br />
&nbsp;<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
&nbsp;<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.<br />
&nbsp;<br />
Il Cancelliere<br />
&nbsp;<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-5-2016-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2016 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Parere &#8211; 29/4/2016 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-parere-29-4-2016-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Valentino, Sucameli SERVIZI PUBBLICI – SERVIZIO IDRICO &#8211;&#160;Affidamento dei servizi idrici – Applicazione dell’art. 149 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) – Presupposti dell’affidamento&#160;in house La Sezione ritiene che nel settore dei servizi idrici prevale la disciplina speciale del vigente art. 149-bis del Codice dell’ambiente (d.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Valentino, Sucameli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">SERVIZI PUBBLICI – SERVIZIO IDRICO &#8211;&nbsp;Affidamento dei servizi idrici – Applicazione dell’art. 149 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) – Presupposti dell’affidamento&nbsp;<em>in house</em></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione ritiene che nel settore dei servizi idrici prevale la disciplina speciale del vigente art. 149-bis del Codice dell’ambiente (d. lgs 152/2006) per cui l’affidamento in house può intervenire solo a società interamente pubbliche. In ogni caso, anche con riferimento all’art. 5, lett. c) del neo codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016), la partecipazione di capitali privati, ai fini dell’ in house, è ammessa solo in presenza di disposizione di legge che rendano la partecipazione di tali capitali come necessaria, e comunque in conformità ai trattati.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>CAMPANIA/_108/2016/PAR</strong></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>LA CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO </strong><br />
<strong>PER LA CAMPANIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Composta dai Magistrati:<br />
dott. Ciro Valentino &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Tommaso Viciglione&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott.ssa Rossella Bocci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott.ssa Innocenza Zaffina&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Francesco Sucameli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario (relatore)<br />
dott.ssa Carla Serbassi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Raffaele Maienza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camere di consiglio del 9 marzo e del 13 e 22 &nbsp;aprile 2016 </strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività&#768; consultiva;<br />
Vista la nota prot. C.C. n. 862 del 24 febbraio 2016 con cui il Sindaco del Comune di Altavilla Irpina (AV) ha chiesto un parere ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;<br />
Udito il relatore, Francesco Sucameli.<br />
&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">OGGETTO DEL PARERE</h2>
<p>Il Sindaco del comune di Altavilla Irpina ha avanzato una richiesta di motivato avviso concernente la possibilità di procedere ad “affidamento diretto” del servizio idrico integrato ad un soggetto gestore al cui interno potrebbe sussistere una partecipazione minoritaria di capitale privato.<br />
Per delineare lo scenario, l’Amministrazione rammenta che solo di recente la Regione Campania, con legge regionale n. 15/2015, ha istituito come ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) l’Ente idrico campano (EIC).<br />
Oltre ad essere deputato alla predisposizione, approvazione ed aggiornamento del Piani d’Ambito, ai sensi del D.lgs. 152/2006 (c.d. Decreto Ronchi o testo unico ambiente, TUA), il neo istituito EIC è competente ad individuare il soggetto gestore del servizio idrico per i comuni aderenti, nel rispetto delle forme gestionali definite da ciascun Consiglio di distretto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia.<br />
Ciò premesso, l’ente civico fa presente che all’interno della stessa ATO, quali gestori del servizio, operano attualmente, in modo frammentato, più soggetti, segnatamente: la società Alto Calore Servizi S.p.a (ACS), il cui capitale è intestato esclusivamente ad enti pubblici (comuni e province locali), e la società GESESA S.p.a. a cui fanno capo circa 40 comuni della Provincia di Benevento e, anche attraverso partecipazioni indirette, capitali privati.<br />
Il sindaco chiede di conoscere «<em>Nella ipotesi di una fusione tra le due società (ACS e GESESA) e quindi della creazione di un nuovo soggetto con capitale anche privato per l&#8217;affidamento diretto ad un gestore unico all&#8217;interno del medesimo ambito</em>», se sia possibile procedere ad «<em>affidamento diretto ad un gestore unico all&#8217;interno del medesimo ambito</em>».<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSA</strong></div>
<p>La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legge n. 131 del 2003 (recante la disciplina d’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
Pertanto, la prima questione che si pone, riguardo al descritto quesito, è quella del rispetto delle condizioni di legge per accedere alla funzione consultiva della Corte. A tal fine si rammenta che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003, Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle Sezioni regionali &#8211; di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito &#8211; pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA</strong></div>
<p>Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che, per consolidata giurisprudenza, gli enti elencati dalla legge possono rivolgersi direttamente alla Corte in funzione consultiva, senza passare necessariamente dal Consiglio delle autonomie locali.<br />
Da un punto di vista sostanziale, la Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 4/SEZAUT/2014/QMIG del 10-20 febbraio 2014, pronunciata ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha negato l’ammissibilità soggettiva nei casi in cui il comune, nella persona del sindaco legittimato a rappresentarlo sia un mero veicolo o <em>nuncius</em> di altri enti altrimenti non legittimati: eppur tuttavia si è riconosciuto che «<em>La legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente formalmente legittimato</em>».<br />
Preliminarmente si rammenta che, nell’ottica dell’organizzazione di servizi che presentano l’esigenza di una gestione integrata a livello territoriale e di prestazioni, con riguardo al servizio idrico, ai sensi dell’art. 62 del TUA, «<em>1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all&#8217;esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d&#8217;intesa tra loro, nell&#8217;ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali</em>».<br />
In questo quadro, le regioni, soppresse le Autorità di bacino con l&#8217;art. 186-bis della legge n. 191/2009 (come modificato dall&#8217;art. 13, comma 2, del D.L. n. 216/2011, conv. L. n. 14/2012), dovevano emanare un’apposita legge con cui attribuire le funzioni già esercitate dalle prefate Autorità, in particolare, quelle concernenti i piani d’ambito, e la scelta della modalità di gestione. Le disposizioni di cui agli <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#148">articoli 148</a> (servizio idrico) e 201 (servizio rifiuti) &nbsp;sulle Autorità d’ambito rimanevano efficaci in ciascuna regione fino all’entrata in vigore della legge regionale o comunque non oltre un anno.<br />
Le Regioni provvedono ad organizzare il servizio secondo le prescrizioni dell’art. 147 TUA e dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 come s.m.i., fissando i confini degli ambiti territoriali ottimali e designando il correlato ente di Governo. Infatti, ai sensi del comma 1 del D.L. n. 138/2011, «<em>La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica</em>». Inoltre, ai sensi del comma 1-bis, dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, «<em>Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all&#8217;utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1</em>».<br />
Per altro verso, nel rispetto della disciplina generale che presiede ad ogni forma di affidamento, si rammenta che l’art. 147 TUA, come modificato dal D.L. 133/2014, nel ribadire il principio di unicità della gestione (un unico gestore sul territorio dell’intero ATO), nel solo caso in cui l’ambito territoriale ottimale corrisponda ai confini regionali, prevede la possibilità di definire bacini di affidamento e gestione interni all’ATO, purché di dimensioni non inferiori a quelle dei territori provinciali. Inoltre, in sede di prima applicazione della recente normativa introdotta dal D.L. n. 133/2014, al fine di giungere ad un unico gestore per ambito, l’art. 172 comma 3 TUA prevede una dettagliata disciplina transitoria che delinea un percorso graduale per l’affidamento unico del servizio idrico integrato.<br />
La legge regionale n. 15/2015 ha, per la regione Campania, previsto un ambito territoriale coincidente con l’intera Regione, peraltro suddiviso in 5 circoscrizioni distrettuali (artt. 5 e 6).<br />
La scelta del modello gestionale e organizzativo è uno dei contenuti fondamentali dei piani d’ambito, tanto regionale che distrettuale (artt. 16 e 17), di rispettiva competenza dell’Ente idrico Campano (EIC, art. 8) e dei Consigli di distretto (art.13)<br />
L’Ente Idrico Campano (EIC) è l’ente di governo regionale, dotato di personalità di diritto pubblico, il quale, dal punto di vista patrimoniale, è dotato e sorretto dagli enti locali che vi partecipano e aderiscono. Esso succede nei rapporti delle precedenti Autorità (art. 21, comma 1) con modalità stabile con delibera di Giunta regionale.<br />
L’EIC affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, sulla base delle indicazioni provenienti da “Consiglio di distretto” (art. 8).<br />
In proposito, la richiamata Legge regionale precisa che tale Organo è istituito per ciascun Ambito territoriale distrettuale (art. 13): il Consiglio di distretto è un organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei comuni del distretto di riferimento, il quale delibera i piani d’ambito distrettuale che predispone e propone la tariffa di distretto (art. 14).<br />
La partecipazione all’EIC dei comuni che ricadono nell’ATO, a garanzia del principio dell’unicità di gestione, è prevista obbligatoriamente dal nuovo art. 147 comma 1 del Dlgs. 152/2006, come modificato dal Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nonché dall’art. 3.bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011: la disposizione statale intende infatti prevenire il rischio di una persistente frammentazione del servizio e, nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117 comma 3 lett <em>p)</em> Cost,&nbsp; prevede il trasferimento <em>ex lege</em> dell’esercizio delle ridette competenze.<br />
Infatti, ai sensi del comma 1-bis del citato art. 147 TUA, «<em>Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell&#8217;ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all&#8217;ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell&#8217;ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell&#8217;articolo 172, comma 4</em>».<br />
In quest’ottica, l’art. 21, comma 2, della L.r. n. 15/2015 prevede che gli enti locali aderiscono all’Ente idrico con una deliberazione di “presa d’atto” da parte&nbsp; del consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett. d TUEL. Tuttavia se <em>« entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto» </em>l’adesione non è intervenuta,<em> «il Presidente della Regione esercita, previa diffida all&#8217;ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell&#8217;ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4 del decreto legislativo 152/2006</em>».<br />
&nbsp;In definitiva, la titolarità delle medesime competenze in materia di gestione del servizio rimane intestata agli enti locali territoriali. Infatti, per effetto della L. n. 15/2014, art. 4, «<em>Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l’Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II</em>».<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma, lett. d) della medesima legge regionale l’Ente Idrico Campano è «<em>l&#8217;ente di governo regionale, rappresentativo degli enti locali della Regione del servizio idrico integrato nell&#8217;ambito territoriale ottimale identificat</em>o».<br />
Tanto premesso, trattandosi quindi di competenza intestata al comune richiedente, poiché il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a rappresentante l’ente, la richiesta di parere è proposta dall’organo legittimato a proporla ed è pertanto soggettivamente ammissibile.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA</strong></div>
<p>Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in primo luogo occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.<br />
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. In quest’ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive “in materia di contabilità pubblica” si ritagliano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
Secondo le Sezioni riunite della Corte dei conti – intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 &#8211; il concetto di contabilità pubblica deve essere incentrato sul “<em>sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici</em>” da intendersi in senso dinamico in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54).&nbsp;<br />
Tuttavia, l’inerenza ad una materia di contabilità pubblica non esaurisce i presupposti di ammissibilità oggettiva di un quesito, presupposti che vanno ricavati, oltre che dalla lettera della legge, dalla natura della funzione consultiva. Essi vanno stabiliti in negativo, delineando il rapporto tra tale funzione e, da un lato, l’attività amministrativa, dall’altro, la funzione giurisdizionale civile, penale, amministrativa e contabile.<br />
Rispetto all’attività amministrativa, questa Sezione, in più occasioni, ha riconosciuto che l’attivazione della funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della Legge n. 131/2003 è una facoltà conferita agli amministratori di Regioni ed enti locali per consentire loro di avvalersi, nello svolgimento delle funzioni loro intestate, di un organo neutrale e professionalmente qualificato, in grado di fornire gli elementi di valutazione necessari ad assicurare la legalità della loro azione: è innegabile che i pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nello svolgimento dei procedimenti degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate.<br />
Peraltro, la stessa giurisprudenza contabile ha puntualmente rammentato che dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di cogestione o co-amministrazione con l’organo di controllo esterno (cfr. <em>ex multis</em> SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR). Quindi, i quesiti, oltre a riguardare una questione di contabilità pubblica, devono avere carattere generale ed essere astratti, cioè non direttamente funzionali all’adozione di specifici atti di gestione, che afferiscono alla sfera discrezionale della potestà amministrativa dell’ente.<br />
In secondo luogo, oltre a non intervenire nell’attività amministrativa nei termini predetti, tale funzione consultiva non deve sovrapporsi con l’esercizio di altre funzioni di controllo della Corte, né tantomeno interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali (in sede civile, penale, amministrativa o contabile).<br />
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile, n quanto concernente la corretta applicazione di norme disciplinanti l’attività organizzativa, finanziaria e patrimoniale delle pubbliche amministrazioni verso i propri organismi partecipati, oggetto delle funzioni di controllo di questa Corte e di diretto impatto, in termini di previsionali e di esposizione al rischio, sul bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica”, ai sensi dell’art. 11-bis/quinqueis del D.lgs. n. 118/2011,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>MERITO</strong></div>
<p><strong>1.</strong> In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva, per sua natura, è esercitata in via astratta e in modo disgiunto da situazioni concrete che la Corte non conosce (né è tenuta a conoscere in questa sede) e che quindi impediscono ogni valutazione sulla legittimità dell’agire amministrativo. Resta dunque ferma la discrezionalità e la correlativa responsabilità dell’Amministrazione in sede di esercizio delle proprie prerogative gestorie, la quale deve essere rigorosamente esercitata entro i limiti di legge.<br />
Tanto premesso, con il quesito <em>de qua</em> il Comune chiede di conoscere, secondo i principi generali della materia, con che modalità l’ente di governo del servizio idrico integrato di cui fa parte (EIC) possa procedere all’affidamento del servizio nell’ipotesi che gli operatori a partecipazione pubblica, attualmente esistenti, procedano alla loro fusione, generando un soggetto a controllo pubblico, con una partecipazione minoritaria e marginale di capitale privato.<br />
Segnatamente, l’Ente ha formulato il quesito nei seguenti termini «<em>Nella ipotesi di una fusione tra le due società (ACS e GESESA) e quindi della creazione di un nuovo soggetto con capitale anche privato per l&#8217;affidamento diretto ad un gestore unico all&#8217;interno del medesimo ambito</em>», se sia possibile procedere ad «<em>affidamento diretto ad un gestore unico all&#8217;interno del medesimo ambito</em>». In proposito, si deve prescindere dallo caratteristiche concrete e specifiche del quesito, per affrontare e inquadrare il tema esclusivamente sul piani dei principi generali evincibili in tema di <em>in house </em>alla luce della recente disciplina statale e regionale. In buona sostanza, dunque, si fa questione se sia possibile effettuare un affidamento diretto ad una società pubblica all’interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, sia pure non in grado di avere un’influenza determinante sulla <em>governance </em>societaria.<br />
<strong>2.</strong> in proposito, si deve rammentare che è stato recentemente emanato con D.lgs n. 50/2016 recante l’“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture“. Esso costituisce il il nuovo “codice” dei contratti pubblici.<br />
Ai sensi dell’art. 5, lett. c) del prefato decreto, concernente tanto di settori “ordinari” che “speciali”, le condizioni per l’<em>in house </em>sussistono se «<em>nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati <u>previste</u> da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</em>».<br />
Tuttavia, l’art. 5, che costituisce norma generale della materia, ha lasciato inalterata la previsione speciale del Testo unico ambientale (D.lgs. n. 152/2006), che continua ad ammettere la deroga alla regola generale dell’evidenza pubblica (con la possibilità di affidamenti <em>in house</em>), limitatamente ai soli casi di società interamente pubbliche.<br />
Del resto, con riguardo allo speciale settore di cui si tratta, il Legislatore nazionale ha mantenuto un regime speciale all’interno dello stesso “codice” ai sensi degli artt. 10, 11 e 12, per effetto dei quali prevalgono le disposizioni del Titolo VI della Parte II.<br />
Infatti, ai sensi dell’art. 149-bis TUA «<em>1. L&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito, nel rispetto del piano d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all&#8217;affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. <u>L&#8217;affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubblich</u>e, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione </em>in house<em>, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale</em>».<br />
Né la predetta scelta del Legislatore nazionale potrebbe trovar deroga nella normativa regionale, la quale non può prevedere casi di affidamento <em>in house </em>ulteriori rispetto a quelli ammessi dal Legislatore statale. Infatti, la materia della concorrenza è una competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. <em>e</em>), nel cui ambito ricade la disciplina dei contratti pubblici (cfr. Corte cost. sentenza n. 401/2007) e la regolamentazione dell’affidamento <em>in house</em> (cfr. la sentenza Corte cost. n. 46 del 2013, in particolare punto 3.2).<br />
<strong>3.</strong> Inoltre, la scelta legislativa di consentire l’affidamento <em>in house</em> ai soli soggetti a integrale partecipazione pubblica (art. 149-bis TUA), oltre che essere in perfetta linea col pregresso <em>acquis</em> <em>communautaire</em>, non può ritenersi superabile attraverso un’applicazione diretta dell’art. 28, lett. c) della direttiva 2014/25/Ue sulle procedure nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali&nbsp;(c.d. settori speciali o esclusi).<br />
Tale ultima norma non può ritenersi sul punto “self-executing” e pertanto non può legittimare la disapplicazione della regola interna.<br />
In particolare, tale disposizione comunitaria, analogamente all’art. 12 della direttiva 2014/23/Ue (direttiva appalti nei settori ordinari) e all’art. 17 della direttiva 2014/25/Ue (direttiva concessioni), consente ai Legislatori nazionali di ammettere l’affidamento <em>in house</em> in presenza di organismi in cui vi sia una partecipazione diretta di capitali privati, purché<br />
&#8211; tale partecipazione «<em>non comport[i] controllo o potere di veto» o</em><br />
<em>&#8211; </em>non vi sia «<em>un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata» </em><br />
<em>&#8211; </em>tale forme di partecipazione siano<em> «<u>prescritte</u> dalle disposizioni legislative nazionali</em>, <em>in conformità dei trattati</em>».<br />
<u>Il periodo di <em>standstill </em>per l’attuazione della direttiva in questione da parte degli Sati membri è scaduto il 17 aprile 2016, cui ha fatto seguito, a livello interno, il 18 aprile,</u> l’emanazione del D.lgs. n. 50/2016&nbsp; abrogante il previgente D.lgs. n. 163/2006.<br />
Peraltro, come è noto, affinché una disposizione di una direttiva possa avere “effetto diretto”, non è sufficiente sia scaduto il termine per il recepimento da parte del legislatore nazionale, ma deve avere dei contenuti, oltre che chiari e precisi, “incondizionati” (cioè tale da elidere ogni discrezionalità attuativa per il legislatore interno, cfr. in tal senso, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, <em>Marshall</em>, punti 46 e 49, nonché 20 marzo 2003, causa C&#8209;187/00, <em>Kutz-Bauer</em>, punti 69 e 71. Nel diritto interno cfr. Corte costituzionale sent. n. 168/1991).<br />
Al riguardo non v’è chi non veda come le disposizioni della direttiva che aprono alla possibilità di partecipazione del capitale privato in organismi <em>in house</em> non presentano carattere “incondizionato”, in considerazione della possibilità del Legislatore di optare per standard di concorrenza più elevati. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che la concorrenza costituisce un principio immanente al nostro ordinamento interno, ivi radicato già prima della sua espressa menzione nel testo della carta costituzionale con la riforma del 2001 &nbsp;(cfr. per tutti Corte costituzionale sent. n. 14/2004), tale per cui era ormai ampiamente riconosciuta, promossa e tutelata la concorrenza “nel” mercato e “per” il mercato. In proposito, sempre la Corte costituzionale ha più volte affermato (sent. nn. 325/2010 e 46/2013) che la disciplina comunitaria contiene principi minimi ed indefettibili per la tutela del richiamato principio, fermo il legislatore nazionale mantiene<em> naturaliter</em> un “margine di apprezzamento” in virtù del quale può ben prevedere standard di tutela più elevati di concorrenza, ovvero una maggiore flessibilità, ma solo in funzione degli obiettivi “sociali” e collettivi di cui all’art. 3, comma 2, e 41, commi 2 e 3, Cost. (cfr. C. cost. n. 270/2010, punto 8 e 8.1).<u> In questo senso, legittimamente, il Legislatore interno ha mantenuto uno standard per l’<em>in house</em>, nel settore dei servizi idrici, diverso e più rigoroso di quello delineato dalle direttive comunitarie.</u><br />
In definitiva, poiché l’art. 28, lett. <em>c)</em> della direttiva stessa non può ritenersi ad “effetto diretto”, non si impone all’interpretazione e all’applicazione dei giudici e dei poteri pubblici nazionali (Corte giust. sentenza <em>Simmenthal</em>, 9 marzo 1978, causa C-106/77 e sentenza <em>F.lli Costanzo</em>, 22 giugno 1989, causa C-103/89), con l’obbligo di questi di disapplicare le norme interne eventualmente contrastanti (Corte costituzionale, sent. n. 168/1991).<br />
<strong>4. </strong>Inoltre, ed in ogni caso, non può ignorarsi che dell’art. 28, lett c) della direttiva 2014/25/Ue se ne deve comunque dare, nell’ordinamento nazionale, una applicazione rigorosa.<br />
<strong>4.1.</strong> La stessa direttiva, infatti, presenta carattere derogatorio rispetto al pregresso l’<em>acquis communautaire</em>, elaborato sulla base del diritto primario dell’Unione. L’analisi delle percorso logico argomentativo della giurisprudenza comunitaria sull’<em>in house providing</em>, a partire dalla sentenza <em>Teckal</em> (sentenza 8 novembre 1999 sulla causa C-107/1998, tra Teckal S.r.l. e Comune di Viano) fino ai successivi arresti comunitari che hanno tracciato i lineamenti dell’istituto, dimostra che i limiti all<em>’in house providing </em>hanno diretto fondamento nel diritto dei Trattati e non nel diritto derivato.<br />
Infatti, già nella nella sentenza <em>Coname</em> (C. giust. UE 21 luglio 2005, C-231/03, § 28), la Corte di giustizia chiariva che «gli <em>artt. 43 CE e 49 CE</em> [oggi art. 49 e 56 TFUE] <em>ostano, […], all’affidamento diretto da parte di un comune di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico</em> […] <em>ad una società a prevalente capitale pubblico, capitale nel quale il detto comune detiene una partecipazione dello 0,97%</em>».<br />
Il fondamento dell’istituto dell’<em>in house providing</em>, come limite applicativo alla disciplina recata dalle direttive in tema di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, si radica, quindi, direttamente nei diritto primario, segnatamente nei principi comunitari del Trattato, come successivamente ribadito nella sentenza <em>Parking Brixen</em> (C. giust. UE 21 luglio 2005, C-231/03, § 52-53) secondo cui «<em>gli Stati membri non devono mantenere in vigore una normativa nazionale che consenta l’attribuzione di concessioni di pubblici servizi senza gara, giacché una simile attribuzione viola gli artt. 43 CE o 49 CE o i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza</em>».<br />
Ciò chiarito è utile ricordare che la giurisprudenza, comunitaria e nazionale (a livello interno, per tutte cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 1/2008), ha ritenuto che i presupposti per l’affidamento diretto sussistono nell’assenza di sostanziale distinzione soggettiva tra affidante e affidatario, al punto che non si possono considerare “parti” contrattuali contrapposte e, di conseguenza, escludendo vi sia un vero ricorso al mercato.<br />
Poiché il presupposto per l’applicazione delle direttive è, appunto, una qualsiasi attività di “outsourcing”, in caso di “autoproduzione” è ammesso l’affidamento diretto.<br />
Il concetto di <em>in house</em> era quindi predicabile solo in presenza di alcuni rigorosi presupposti, espressione della richiamata sostanziale identità soggettiva tra soggetto affidante e affidatario che la giurisprudenza ha declinato: a) nel c.d. “controllo analogo” a quello che l’affidante esercita sui propri “servizi interni” (una situazione, di fatto e di diritto, nella quale la società non ha margini di <em>governance</em> autonomi rispetto ai fini e alle direttive istituzionali) &nbsp;b) nella necessità che la società svolga la “parte più importante della propria attività” con l&#8217;amministrazione o le amministrazioni affidanti.<br />
<strong>4.2.</strong> La Corte di Giustizia, come la giurisprudenza interna, richiedevano che la partecipazione pubblica fosse totalitaria, posto che la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una società pubblica, introduce, in termini di interessi, un elemento di alterità tale per cui la società controllata diventa “parte” contrattuale distinta, non solo in senso formale, ma pure in senso negoziale, anche solo per la possibilità di accedere al profitto a fronte di interessi eventualmente contrapposti dell’amministrazione pubblica, che peraltro spesso opera in condizione di monopolio od oligopolio. Infatti, «<em>il rapporto tra un&#8217;autorità pubblica, che sia un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un&#8217;impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente</em>» (cfr. C. giust. UE 11 gennaio 2005, C-26/03, <em>Stadt Halle</em> punti 49 e 50 ma cfr. anche&nbsp; C. giust. UE 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio <em>Coname</em>&#894; sentenza 13 ottobre 2005, causa n. c-458/03, <em>Parking Brixen</em>; C. giust. UE, sez. I, 18 gennaio 2007, C-225/05, <em>Jean Auroux</em>), consentendo al partecipante privato, se si opera in condizione restrittive di mercato, di accedere a profitti monopolistici o oligopolistici. Per tale ragione la partecipazione di capitale privato in società pubbliche non può non essere filtrata da procedure che garantiscono la parità di accesso e&nbsp; la non discriminazione di tutti gli eventuali interessati. Di conseguenza, a fronte di società con partecipazioni private, anche estremamente minoritarie, veniva esclusa la possibilità dell’affidamento diretto.<br />
Inoltre, ai fini dell’affidamento <em>in house</em>, la partecipazione pubblica totalitaria, pur necessaria, non era condizione sufficiente, dovendosi ulteriormente verificare la presenza di strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario, in modo da esercitare un’”influenza determinante” sulla <em>governance</em> della società (in tal senso, sentenze Parking Brixen, cit., § 65; sentenza <em>Carbotermo</em> 11 maggio 2006, causa C-340/04, § 36, nonché <em>Coditel Brabant</em> 13 novembre 2008, C-324/07, § 28).<br />
<strong>4.2. </strong>Tanto premesso, l’art. 28, lett c) della direttiva 2014/25/Ue, invece, ritiene possibile l<em>’in house</em> in presenza di organismi in cui vi sia una partecipazione diretta di capitali privati, purché<br />
&#8211; tale partecipazione «<em>non comport[i] controllo o potere di veto» o</em><br />
<em>&#8211; </em>non vi sia «<em>un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata» </em><br />
<em>&#8211; </em>tale forme di partecipazione siano<em> «prescritte dalle disposizioni legislative nazionali</em>, <em>in conformità dei trattati</em>».<br />
Detto in altri termini, il Legislatore europeo e nazionale (art. 5 lett. c D.lgs. 50/2016), in deroga al pregresso <em>acquis</em> comunitario, ammettono il ricorso all’<em>in house</em>, in mancanza della partecipazione pubblica totalitaria, in presenza di rigorosi requisiti sostanziali (l’assenza di un’interferenza notevole o determinante sulla gestione da parte dei privati) e di precisi requisiti formali, segnatamente:<br />
1. che le forme di partecipazione private di cui si tratta siano “previste” da disposizioni legislative;<br />
2. che le stesse disposizioni interne che le prevedono siano conformi ai Trattati, con la conseguenza minima che la selezione dei soci privati dovrà avvenire nel rispetto dei canoni di concorrenza, trasparenza e pubblicità, attraverso dunque una procedura selettiva ad evidenza pubblica. &nbsp;<br />
Quanto alla prima condizione, si è già registrata nella giurisprudenza interna un’evidente divisione sul significato della direttiva e del termine “prescritte” (cui corrisponde l’espressione “previste” nell’attuazione di cui all’art. 5 del D.lgs. 50/2016).<br />
Con una prima pronuncia, in sede consultiva, il Consiglio di Stato non ha valorizzato il richiamato doppio limite formale (Cons. Stato, sez. II, parere 30 gennaio 2015, n. 298), mostrando implicitamente, di ritenere che la direttiva di per sé autorizzi l’<em>in house </em>purché la partecipazione di capitale privato in società pubbliche sia riconosciuta come semplicemente possibile dall’ordinamento interno ovvero sia consentita in determinate ipotesi.<br />
Per contro, come viene messo in evidenza da altra più recente pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, in aperto dissenso con la prima (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 26 maggio 2015, n. 2660), occorre che, a livello interno, la partecipazione sia “prescritta”, e non meramente consentita (cfr. punto 28).<br />
La tesi da ultimo affermata dal Consiglio do Stato, ad avviso della Sezione, appare confermata dall’interpretazione storico letterale dei citati articoli delle direttive. Infatti:</p>
<ul>
<li>la direttiva usa il termine “prescritte”, e non semplicemente “previste” (come invece fa l’art. 5, lett. c D.lgs.50/2016),</li>
<li>i considerando n. 32 della direttiva appalti e il considerando n. 46 della direttiva concessioni espressamente affermano la necessità di una partecipazione non facoltativa, ma obbligatoria, in ragione di valutazioni effettuate dal Legislatore interno. Infatti: « <em>L’esenzion</em>e [dalle procedure di evidenza pubblica] <em>non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata</em> […], <em>ciò <u>non dovrebbe valere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria</u> da disposizioni legislative del diritto nazionale conformi ai trattati</em>»;</li>
<li>anche l’analisi comparativo-linguistica della direttiva, fondamentale ai fini dell’indagine del suo significato letterale, conferma il significato forte dell’impiego del termine “prescritta”. Ad esempio, la corrispondente terminologia della versione inglese non parla meramente di partecipazione “required by national legislative provisions“, ma richiede che questa sia una “compulsory membership”.</li>
</ul>
<p>Ora, è noto che il significato di una disposizione interna non può che essere quello che ne deriva da un procedimento di interpretazione conforme alla disciplina comunitaria (cfr sent. <em>Faccini-Dori</em>, 14 luglio 1994, causa C- 91/92, più di recente sentenza <em>Pfeiffer</em>, 5 ottobre 2004, cause riunite da C&#8209;397/01 a C&#8209;403/01, punti&nbsp;115, 116, 118 e 119 e sentenza <em>Adeneler</em>, 4 luglio 2006, causa C&#8209;212/04, punto 111; infine sentenza <em>Mangold</em>, 22 novembre 2005, causa C-144/2004, punt1 74-78), persino quando il termine per l’applicazione della direttiva non è ancora scaduto, a maggior ragione se nella fattispecie considerata assumono rilevanza principi generali dell’ordinamento comunitario (sent. <em>Mangol</em>d, cit., punto 75) che si impongono prima e a prescindere dalla direttiva.<br />
Ciò anche alla luce dell’art. 1 della L. n. 241/1990, secondo cui ogni procedimento amministrativo, e quindi la scelta pubblica che precede ogni negozio di diritto (Ad. Plen. n. 10/2011), è “retto” «<em>dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario</em>»<br />
In definitiva, l’espressione “prescritta” di cui alle richiamate disposizioni delle direttive definitorie dell’<em>in house</em> – espressione che di per sé appare necessitare di una stretta interpretazione, in quanto determina uno deroga principi che hanno fondamento diretto nel diritto dei Trattati – presuppone comunque una disposizione nazionale che tale partecipazione renda necessaria (per fini discrezionalmente individuati dal Legislatore interno) e non meramente “possibile”; solo in tal caso sussiste il presupposto &nbsp;per la deroga al pregresso <em>acquis communautaire</em>.<br />
Allo stato, si osserva, difetta una disposizione di diritto interno che “disponga”, in modo obbligatorio, la partecipazione del capitale privato ad organismi di gestione del servizio idrico, non potendo ravvisarsi tali estremi nella normativa, statale e regionale, che consente la razionalizzazione delle partecipazioni nei pregressi gestori.<br />
Infatti, se è vero che il principio dell’unicità della gestione di cui all’art. 147 TUE e le correlate norme di attuazione regionale consentono al soggetto unico individuato dall’EIC di subentrare ai rapporti pregressi secondo una dettagliata disciplina transitoria, la stessa normativa: a)&nbsp; rimette alla discrezionalità degli enti coinvolti l’effettuazione della operazioni di riorganizzazione delle partecipazioni societarie, b) non rende necessaria la partecipazione di privati al capitale di società pubbliche, né c) tantomeno, introduce forme di gestione alternative ai moduli già esistenti.<br />
<strong>5. </strong>Ricostruita la prefata normativa, appare evidente che, ad un lato, il principio dell’unicità della gestione non introduce nuove forme di gestione, ma si limita a favorire la concentrazione della gestione, fatto salvo il rispetto, nell’individuazione del gestore unico, delle norme che presiedono ai moduli di affidamento prescelti, dall’<em>in house providing</em>, al partenariato, orizzontale o verticale, fino all’esternalizzazione piena a soggetti privati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In definitiva, nel richiamato settore della gestione dei servizi idrico, non è ammesso l’affidamento a soggetti a controllo pubblico al cui capitale partecipino soggetti privati, sia pure con forme e percentuali &nbsp;non “determinanti” sulla <em>govenance</em>.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania si esprime sul quesito in oggetto nei termini di cui in motivazione.<br />
&nbsp;<br />
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.<br />
&nbsp;<br />
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 22 aprile 2016.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’Estensore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
f.to &nbsp;dott. Francesco Sucameli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to dott. Ciro Valentino<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29 aprile 2016<br />
&nbsp; Il Direttore della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to Dott. Mauro Grimaldi</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-campania-parere-29-4-2016-n-108/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Campania &#8211; Parere &#8211; 29/4/2016 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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