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	<title>10791 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10791 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2019 n.10791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-9-2019-n-10791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-9-2019-n-10791/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2019 n.10791</a></p>
<p>Diritto di cittadinanza: l&#8217;importanza dei riti &#160; Discrezionalità  amministrativa &#8211; auto-vincolo della PA &#8211; adeguatezza dell&#8217;istruttoria &#8211; ponderazione dei diversi interessi in gioco &#8211; valutazione della consistenza economica complessiva &#8211; annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza &#160; Nel giudizio ampiamente discrezionale che l&#8217;amministrazione svolge ai fini della concessione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-9-2019-n-10791/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2019 n.10791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-9-2019-n-10791/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2019 n.10791</a></p>
<p style="text-align: left;">
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<p>Diritto di cittadinanza: l&#8217;importanza dei riti</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Discrezionalità  amministrativa &#8211; auto-vincolo della PA &#8211; adeguatezza dell&#8217;istruttoria &#8211; ponderazione dei diversi interessi in gioco &#8211; valutazione della consistenza economica complessiva &#8211; annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Nel giudizio ampiamente discrezionale che l&#8217;amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana, rientra anche l&#8217;accertamento della sufficienza del reddito, in quanto lo straniero, mirando ad ottenere l&#8217;inserimento nella collettività  nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, verrebbe ad essere assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà  sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all&#8217;erogazione dei servizi pubblici essenziali. Nel silenzio della legge, l&#8217;Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità  degli stessi a garantire l&#8217;autosufficienza economica del richiedente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Si tratta di un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l&#8217;insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività , con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare, come il ricorrente, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tuttavia, nel rispetto del concetto di solidarietà  familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, occorre valutare la consistenza economica dell&#8217;intero nucleo al quale l&#8217;aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><em><b>DIRITTO DI CITTADINANZA &#8211; L&#8217;IMPORTANZA DEI RITI</b></em></p>
<p><em>Il diritto di cittadinanza figura come uno dei principali momenti identificativi della persona, accostato al nome e alla capacità giuridica dall’art 22 Cost. Ed in effetti è il primo passo affinché l’individuo sia riconosciuto parte di una collettività all’interno della quale poter spendere posizioni giuridiche tutelabili.  </em></p>
<p><em>La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.  Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.</em></p>
<p><em>Inoltre, la cittadinanza può essere richiesta dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e in presenza di alcuni requisiti. </em></p>
<p><em>A dire il vero, è opinione comunemente condivisa come la concessione della cittadinanza allo straniero sia un atto connotato da una discrezionalità quanto mai estesa. La durata della residenza è solo la condicio sine qua non che non esonera dall’accertamento dell’effettivo e proficuo inserimento del soggetto nella comunità ovvero dell’autosufficienza economica.</em></p>
<p><em>Il gruppo, infatti, come ogni formazione sociale che si rispetti, è anche foriero di obblighi tra cui quello di concorrere a finanziare la spesa pubblica, a sua volta funzionale all’erogazione dei servizi essenziali per quello che si professa Stato sociale. </em></p>
<p><em>Come dire “una mano deve essere in grado di lavare l’altra”.</em></p>
<p><em>Ebbene, la Pubblica Amministrazione si è nel tempo auto-regolamentata nella valutazione del suddetto requisito economico, circoscrivendo il proprio potere discrezionale e, al tempo stesso, fornendo delle linee guida utili anche a chi si trova a dover poi giudicare del suo operato (si veda, a titolo esemplificativo, il Consiglio di Stato con sentenza del 14 gennaio 2015 nr 60).</em></p>
<p><em>Come indicatore di un livello di adeguatezza reddituale idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia è stato selezionato l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all’art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382 (convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549) fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico.</em></p>
<p><em>È, dunque, considerato “straniero meritevole” colui che dimostri la stabile e continuativa disponibilità di mezzi di sostentamento nella misura sopra prescritta. </em></p>
<p><em>All’onere del richiedente di fornire tutta la documentazione idonea a supportare la domanda corrisponde un precipuo dovere in capo alla Pubblica Amministrazione di vagliare attentamente ogni documento.</em></p>
<p><em>Ecco allora che la sentenza in commento pone in risalto proprio quest’ultimo aspetto: </em></p>
<p><em>la necessità di istruttorie adeguate, approfondite, sede di effettiva ponderazione dei contrapposti interessi in gioco. </em></p>
<p><em>Il rito procedimentale deve essere occasione di riflessione e ricerca, un momento che PA e singolo interessato sfruttano a pieno per sottoporre a nuova critica le ragioni e i limiti del diniego, così da giungere a decisioni sempre più consapevoli. </em></p>
<p><em>Introduzione a cura dell’avv. Chiara Galderisi</em></p>
<p><b>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. Prima ter – sentenza del 6 settembre 2019 nr 10791</b></p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5793 del 20 13, proposto da […], rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Verga, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l&#8217;annullamento del decreto del Ministro dell’Interno del 24 gennaio 2013, prot. n. K10/118177, notificato il 4 aprile 2013, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con ricorso notificato il 3 giugno 2013 e depositato il successivo 20 giugno, la sig.ra […] ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha lei negato la concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del requisito reddituale.</p>
<p>2. L’amministrazione, infatti, dalla documentazione esaminata ha evinto che la ricorrente ha percepito redditi inferiori ai parametri di riferimento ed ha così respinto la domanda proposta. Il decreto di reiezione è stato preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis, l. n. 241/90, inviata alla ricorrente ma restituita al mittente con la dicitura “sconosciuto”.</p>
<p>3. Avverso il suddetto decreto la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:</p>
<p>I. Violazione dell’art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, per violazione del principio di ragionevolezza e per carenza di istruttoria, in quanto l’amministrazione avrebbe del tutto omesso di considerare il reddito percepito dal marito;</p>
<p>II. Violazione dell’art. 97, cost. e dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo;</p>
<p>III. Eccesso di potere per la mancata considerazione di tutti gli elementi rilevanti, avuto anche riguardo al lungo lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda (2006) e l’adozione del provvedimento (2013); difetto di istruttoria;</p>
<p>IV. Eccesso di potere per carenza di motivazione, in relazione alla mancata allegazione dell’asserito parere negativo del Prefetto di Milano.</p>
<p>4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.</p>
<p>5. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p>6. Il ricorso è fondato.</p>
<p>Come già affermato da questa Sezione (cfr., da ultimo, Tar Lazio, I ter, 19 febbraio 2018, n. 1902) nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana, rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto lo straniero, mirando ad ottenere l’inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, verrebbe ad essere assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali. Nel silenzio della legge, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare <i>ex ante</i> dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente. Segnatamente, l’Amministrazione ha preso a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia. Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa <i>ex se</i> di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare, come il ricorrente, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata anche dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale, chiamato ad esaminare in primo grado i ricorsi avverso il diniego di cittadinanza (cfr.: Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956).</p>
<p>7. Ebbene, nella fattispecie in esame, come chiaramente evincibile dalla motivazione del gravato provvedimento, l’amministrazione ha omesso la valutazione della complessiva documentazione presentata in sede procedimentale dall’odierna ricorrente, comprendente, più in particolare: &#8211; il CUD redditi da lavoro della ricorrente percepiti nell&#8217;anno 2006, pari a complessivi € 9.449,70; &#8211; il CUD redditi da lavoro della ricorrente percepiti nell&#8217;anno 2007, pari a complessivi € 10.216,06; &#8211; l’attestazione redditi da lavoro della ricorrente percepiti nell&#8217;anno 2008, pari a complessivi € 1.651,00; &#8211; l’attestazione e le buste paga redditi da lavoro della ricorrente percepiti nell&#8217;anno 2009, pari a complessivi € 10.336,40; &#8211; l’attestazione redditi da lavoro della ricorrente percepiti nell&#8217;anno 2010, pari a complessivi € 3.720,30; &#8211; la certificazione INAIL del 18 gennaio 2008 attestante la percezione da parte del marito della ricorrente, Abdel Razek Garib, di una rendita ai sensi del T.U. 30/06/65 n. 1124 sin dal 23 febbraio 1991, che si era sostanziata nei seguenti importi: € 9.875,66 per l’anno 2005; € 10.366,48 per l’anno 2006; € 12.584,82 per l’anno 2007; &#8211; la dichiarazione INAIL attestante la percezione da parte del marito della ricorrente, Abdel Razek Garib, della rendita per inabilità permanente che nell&#8217;anno 2010 era stata pari alla somma di € 10.620,83.</p>
<p>Nel fascicolo della domanda di cittadinanza dell&#8217;odierna ricorrente era poi presente la nota della Questura di Milano che riferiva, tra l&#8217;altro, che la signora Afaf Aly Mo Olaian è &#8220;<i>entrata in Italia in data 03/10/1986</i>&#8220;, &#8220;<i>ha regolarmente adempiuto agli obblighi disciplinanti il soggiorno degli stranieri almeno dal 06/09/2000 a tutt&#8217;oggi&#8221;, &#8220;lavora in qualità di domestica</i>&#8220;, è coniugata con Abdel Razek Garib, percettore di una rendita Inail, &#8220;<i>parla e comprende bene la lingua italiana</i>&#8221; e, infine, che &#8220;<i>sul suo conto ai nostri atti non risultano pregiudizi di polizia</i>&#8220;.</p>
<p>7. Sebbene nel nucleo familiare della ricorrente siano ricompresi quattro figli, pur tuttavia, l’amministrazione ha, dunque, omesso di considerare la presenza del coniuge che, in quanto percettore di una rendita mensile Inail, pari a circa 900 euro mensili, è soggetto autosufficiente da un punto di vista economico e il cui reddito avrebbe dovuto essere necessariamente valutato unitamente a quello della ricorrente, al fine di determinarne la complessiva sufficienza per il sostentamento dell’intero nucleo familiare (in tal senso, <i>ex plurimis</i>, Cons. St., III, 25 giugno 2019, n. 4372).</p>
<p>7.1. Al riguardo si deve osservare, infatti, come lo stesso Ministero dell’Interno, nella circolare prot. n. K.60.1 del 5 febbraio 2007, ha ritenuto necessario, «<i>nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell’intero nucleo al quale l’aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito</i>». www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) La stessa circolare ha altresì precisato che, essendo autocertificabili solo i redditi propri, per i redditi degli altri componenti il nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei mezzi di sostentamento adeguati, cosa che nella specie è avvenuta.</p>
<p>8. In conclusione, la mancata considerazione da parte dell’amministrazione del reddito complessivamente prodotto dall’intero nucleo familiare, al fine di valutarne la sufficienza avuto riguardo i parametri normativi di riferimento, rende il decreto illegittimo sotto tutti i rilevati profili di diritto.</p>
<p>9. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del decreto ministeriale emesso il 24 gennaio 2013.</p>
<p>10. La peculiarità della fattispecie in esame, attesa la particolare situazione reddituale della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, con obbligo di rimborso del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno, soccombente nel merito.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato decreto.</p>
<p>Spese compensate, con obbligo di rimborso del contributo unificato a carico del Ministero dell’Interno.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Francesca Petrucciani, Consigliere Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-6-9-2019-n-10791/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/9/2019 n.10791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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