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	<title>1077 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1077 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, c. Agenzia delle Entrate, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-27-1-2020-n-1077/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2020 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente, Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, c. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti della Banca D&#8217;Italia, Commissione Nazionale per le Società  e la Borsa (Consob), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>La modifica del D.L. 167/1990 operata per il tramite del D.Lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Imposte e tasse &#8211; monete virtuali &#8211; c.d. monitoraggio fiscale &#8211; obbligo di dichiarazione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La modifica del D.L. 167/1990 operata per il tramite del D.Lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990 sancendo che gli intermediari bancari e finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l&#8217;estero di mezzi di pagamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all&#8217;Agenzia delle Entrate i dati di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un&#8217;operazione unica o di pìù operazioni che appaiano collegate per realizzare un&#8217;operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società  semplici e associazioni equiparate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917: in sostanza, l&#8217;art. 1 citato (D:L. 167/1990) opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l&#8217;utilizzo delle valute virtuali, che l&#8217;utilizzo di &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (distinti dalle prime e definiti all&#8217;art. 1, comma 2, lett. &#8220;s&#8221; del dlgs 231/2007), in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 27/01/2020<br /> <strong>N. 01077/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07581/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7581 del 2019, proposto da A.It &#8211; Associazione delle imprese attive nella B. in Italia, Associazione B.edu, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, NiccolÃ² Travia, Giorgio Maria Mazzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Banca D&#8217;Italia, Commissione Nazionale per le Società  e la Borsa (Consob), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE prot. n. 23596/2019, pubblicato in data 30 gennaio 2019, di «Approvazione del modello di dichiarazione &#8220;REDDITI 2019-PF&#8221;, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell&#8217;anno 2019, per il periodo d&#8217;imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi»;<br /> &#8211; del provvedimento del Direttore dell&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE prot. n. 85457/2019, pubblicato in data 10 aprile 2019, di «Modificazioni al modello di dichiarazione &#8220;Redditi 2019-PF&#8221; e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019» e delle relative «Istruzioni per la compilazione» del modello redditi 2019 (periodo di imposta 2018), pubblicate nella medesima data, nella parte in cui il predetto atto dispone «istruzioni per la compilazione del quadro RWÂ» e annovera le valute virtuali nella «tabella codici investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria» fra le «altre attività  estere di natura finanziaria».<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Entrate;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Le odierne ricorrenti sono associazioni che perseguono lo scopo (quanto ad ASS.) di promuovere la pìù ampia diffusione della tecnologia identificata sotto il nome di &#8220;B.&#8221; e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano le attività  ad essa connesse o riconducibili (come, ad esempio, lo sviluppo, produzione, distribuzione, commercializzazione dei relativi <em>software </em>ed <em>hardware</em>, servizi collegati come il deposito fiduciario, la gestione dei <em>wallet, </em>il cambio o la compravendita di criptovalute, studio, consulenza e formazione per le relative attività  e così¬ via) e (quanto a B.EDU) di condurre uno studio prevalentemente accademico e scientifico interdisciplinare per favorirne lo sviluppo in forma di progetti, eventi divulgativi e simili.<br /> Con il ricorso introduttivo, le associazioni ricorrenti contestano l&#8217;inserimento da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate delle &#8220;valute virtuali&#8221; nell&#8217;ambito degli obblighi del c.d. monitoraggio fiscale, individuandone i detentori quali destinatari degli adempimenti di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, senza che alcuna norma, di rango primario o secondario, abbia previsto alcunchè in tal senso; tale inserimento risulterebbe operato mediante la pubblicazione delle &#8220;<em>istruzioni per la compilazione del modello 2019 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche</em>&#8220;, che, al rigo 14 del quadro RW (relativo agli &#8220;<em>investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria</em>&#8220;) hanno esplicitamente previsto l&#8217;obbligo di indicare anche &#8220;<em>le altre attività  estere di natura finanziaria e valute virtuali</em>&#8220;.<br /> In fatto, espongono che:<br /> a) le valute virtuali, prime fra tutte il Bitcoin, sono registrazioni digitali che vengono annotate all&#8217;interno di libri mastri definiti &#8220;<em>B.&#8221;</em>, le copie dei quali risiedono, in maniera distribuita e condivisa, su tutti i computer o dispositivi connessi alla rete di cui fanno parte;<br /> b) le valute virtuali altro non sono che contenitori astratti vuoti, che si prestano, eventualmente, ad essere riempiti di dati e trasmessi ad altri utenti, inverando la possibilità  di inviare elementi digitali tramite internet, ma &#8211; a differenza, ad esempio della posta elettronica &#8211; mediante tale invio il mittente perde la disponibilità  di quanto inviato in favore del ricevente, che l&#8217;acquista, proprio come se l&#8217;oggetto della c.d. transazione fosse un oggetto fisico; la &#8220;<em>B.</em>&#8221; costituisce come tale un &#8220;<em>registro virtuale</em>&#8221; condiviso e distribuito, che tiene traccia dei messaggi ricevuti da ogni singolo utente del sistema, attestandone la capacità  di &#8220;spesa&#8221; ed impedendo così¬ la c.d. &#8220;doppia spesa&#8221;; ove per &#8220;capacità  di spesa&#8221; ci si riferisce a niente pìù che ad un numero, cui viene convenzionalmente attribuito il nome distintivo della singola valuta virtuale, che, per le caratteristiche del sistema, ha la proprietà  di non poter essere replicato in quanto univocamente associato ad una sequenza di firme digitali crittografiche, non falsificabili;<br /> c) l&#8217;attitudine delle valute virtuali ad essere scambiate con valute aventi corso legale ovvero ad essere trasferite in cambio di beni o servizi (con effetto solutorio unicamente su base volontaria) rappresenta la volontà  di chi se ne serve di partecipare a un network di cui condivide il sottostante fondamento ideologico-culturale &#8211; basato sulla disintermediazione rispetto alle istituzioni centrali &#8211; che ne estrinseca la caratteristica essenziale di forma di comunicazione e manifestazione del pensiero;<br /> d) esistono migliaia di tipologie diverse di valute virtuali e per nessuna esiste una quotazione ufficiale del prezzo; il &#8220;valore&#8221; è unicamente attribuito dalla disponibilità  all&#8217;acquisto da parte di qualche altro utente; per tale ragione esso fluttua sensibilmente in base a mode cicliche; il &#8220;prezzo&#8221; che viene attribuito alle valute virtuali è dato unicamente dal fatto che la maggior parte di esse esiste in misura finita, essendo <em>asset</em> digitalmente scarsi e irreplicabili, seppure restino strumenti essenzialmente di comunicazione, aventi la sola utilità  data dalla loro attitudine al trasferimento, il cui &#8220;valore&#8221; è rappresentato dalla somma che qualcuno è disposto a spendere per servirsene; per tale ragione, non potrebbero essere equiparate ad investimenti o attività  di natura finanziaria in quanto rappresenterebbero unicamente un mezzo tecnologico finalizzato all&#8217;invio, attraverso una rete <em>peer-to-peer</em>, ovverosia di tipo paritetico, di rappresentazioni digitali;<br /> e) caratteristica essenziale di tale strumento sarebbe dunque la sua &#8220;aterritorialità &#8220;, dal momento che la disponibilità  delle valute virtuali coincide con il possesso della &#8220;chiave privata&#8221; necessaria a trasferirle, che, a sua volta, costituisce un &#8220;codice crittografico&#8221; univoco, del quale non può predicarsi una sorta di &#8220;conservazione&#8221; in un luogo fisico;<br /> f) le valute virtuali rappresentano un sottoinsieme delle rappresentazioni digitali (cc.dd. <em>tokens</em>) basate sulla tecnologia <em>B.</em>, che proprio per l&#8217;anzidetta natura di irreplicabilità , possono essere utilizzati al fine di rendere pìù fluida la circolazione di diritti relativi a beni o servizi in essi rappresentati o incorporati; classificabili in varie maniere, delle quali le ricorrenti propongono un elencazione in atti.<br /> Dopo essersi soffermate sulla rispettiva legittimazione ed interesse ad agire (che riconducono dalle rispettive finalità  statutarie), censurano i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni.<br /> 1) Nullità  ex art. 21-septies della l. n. 241/1990 del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione dell&#8217;Amministrazione resistente a provvedere all&#8217;introduzione del descritto regime fiscale per le &#8220;valute virtuali&#8221; secondo le previsioni di cui all&#8217;art. 23 della Costituzione e agli artt. 1 e 2 della l. n. 212 del 27 luglio 2000 (l&#8217;assoggettamento delle valute virtuali agli obblighi di dichiarazione di cui ai provvedimenti impugnati sarebbe l&#8217;esito dell&#8217;esercizio di un potere amministrativo sfornito di previsione legislativa di rango primario).<br /> 2) Violazione e/o erronea applicazione dell&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 &#8211; Violazione di legge degli artt. 5 e 7 della l. n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente) ed eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento di fatti e difetto di istruttoria (difetterebbe un provvedimento formale di approvazione o modificazione del modello di dichiarazione dei redditi; sarebbe violato il dovere di informazione del contribuente).<br /> 3) Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1 e 4 del d.l. n. 167 del 28 giugno 1990 (c.d. decreto sul &#8220;monitoraggio fiscale&#8221;), dell&#8217;art. 9 del d.lgs. n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. &#8220;T.U.I.R.&#8221;) e degli artt. 1, co. 2, e 3, co. 5, del d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (c.d. &#8220;T.U. antiriciclaggio&#8221;), così¬ come modificati dal d.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 (di recepimento della direttiva UE 2015/849, c.d. &#8220;Quarta direttiva antiriciclaggio&#8221;). Annullabilità  dei provvedimenti impugnati per contrarietà  all&#8217;ordinamento europeo previo, se del caso, rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa, mancata tutela del legittimo affidamento dei destinatari dei provvedimenti, carenza della motivazione, illogicità  e ingiustizia manifesta della previsione delle valute virtuali all&#8217;interno della &#8220;Tabella codici investimenti all&#8217;estero e attività  estere di natura finanziaria&#8221;.<br /> In aggiunta ai vizi di annullabilità  di cui al secondo motivo di ricorso ed in subordine rispetto alla nullità  censurata con il primo motivo, gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche in ragione dell&#8217;illogicità  ed irragionevolezza dell&#8217;assimilazione ai fini fiscali delle valute virtuali agli investimenti e alle attività  finanziarie estere.<br /> Secondo tale motivo, le valute virtuali non sono comprese nella elencazione tipica dei redditi di cui all&#8217;art. 6 del TUIR; la modalità  di conservazione delle valute virtuali osterebbe alla loro assimilazione agli investimenti all&#8217;estero ed alle attività  estere di natura finanziaria, in quanto non sarebbero riconducibili ad un concetto &#8220;geografico&#8221; di detenzione; i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale non sono assimilabili agli operatori finanziari per espressa previsione legislativa, art. 3, comma 5 del d.lgs 231/2007 (come modificato dall&#8217;art. 1 del d.lgs 90/2017).<br /> Richiamano a tale proposito il documento denominato <em>«Virtual currency schemes &#8211; a further analysis»</em> rilasciato a febbraio 2015 dalla BCE, nel quale &#8211; in parte per la ancora limitata diffusione del fenomeno, in parte per l&#8217;assenza di un ente emittente e di &#8220;corso legale&#8221; dello strumento, nonchè per la non rimborsabilità  e la mancanza di un valore nominale univoco &#8211; si escludeva la qualificabilità  delle valute virtuali, ai fini regolatori, come valute aventi corso legale, essendo prive di effetto solutorio per il debitore e di obbligo di accettazione per il creditore.<br /> La Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, con sentenza 22 ottobre 2015 (causa C-264/14) in relazione ad una fattispecie di intermediazione svolta mediante operazioni di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ne stabiliva l&#8217;esclusione ai fini di IVA: le valute virtuali venivano ricondotte ad un &#8220;mezzo di pagamento contrattuale&#8221; (accettato tra le parti in forza di una transazione, ovvero mezzo di pagamento accettato dagli operatori).<br /> Con la Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, l&#8217;Agenzia delle Entrate (rispondendo ad un interpello di un operatore intermediario di criptovalute) seppur escludendo la rilevanza dell&#8217;attività  ai fini IVA, come indicato dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, stabiliva che, ai fini della tassazione diretta delle imprese che offrono servizi di cambio di valute virtuali con valute tradizionali, i Bitcoin andrebbero valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell&#8217;esercizio; precisava l&#8217;Agenzia che tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell&#8217;art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.<br /> Le ricorrenti evidenziano che la medesima Risoluzione stabiliva che per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società , persone fisiche che detengono i Bitcoin al di fuori dell&#8217;attività  d&#8217;impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili &#8220;mancando la finalità  speculativa&#8221;; pertanto, l&#8217;Agenzia avrebbe espresso il proprio orientamento sull&#8217;inquadramento fiscale delle valute virtuali stabilendone i) la rilevanza tributaria per le imprese che offrono servizi di cambio tra valute virtuali e valute tradizionali; ii) l&#8217;equiparazione alle valute estere e iii) la non imponibilità  per i detentori persone fisiche.<br /> Precisano che nell&#8217;Ordinamento italiano le valute virtuali ottenevano riconoscimento positivo con l&#8217;introduzione del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90; in sede di recepimento della Quarta Direttiva antiriciclaggio, direttiva (UE) 2015/849, il legislatore introduceva una definizione di &#8220;valuta virtuale&#8221; richiamando quella contenuta nella Proposta di modifica della Commissione, anticipando il recepimento della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. Quinta Direttiva antiriciclaggio), del 30 maggio 2018; il citato d.lgs. n. 90/2017, all&#8217;art. 1, modificando sul punto l&#8217;art. 1, co. 2, lett. qq) del d.lgs. n. 231/2007, seppur utilizzando una terminologia diversa rispetto alla definizione contenuta nella citata Quinta Direttiva antiriciclaggio (in particolare, la definizione interna non contiene l&#8217;inciso «non possiede lo status giuridico di valuta o moneta» previsto dalla norma eurounitaria), qualifica espressamente le valute virtuali come &#8220;mezzo di scambio&#8221;. Oltre a fornire una compiuta definizione normativa di valuta virtuale, l&#8217;intento classificatorio del d.lgs. n. 90/2017, con l&#8217;art. 1, sempre in riforma del d.lgs. n. 231/2007, art. 3, co. 5, lett. i), realizzava l&#8217;attrazione dei «prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale» alla categoria degli operatori &#8220;non finanziari&#8221;.<br /> Su tali basi, le ricorrenti affermano che l&#8217;inserimento delle monete virtuali nell&#8217;obbligo di dichiarazione di cui si discute tra i redditi finanziari di provenienza estera, sarebbe privo di titolo e contrastante con le norme appena richiamate.<br /> Chiedono, in via concorrente con la domanda di annullamento, che sia riconosciuto il carattere irragionevole e discriminatorio dei provvedimenti con cui l&#8217;AGENZIA ha inserito le valute virtuali nell&#8217;ambito degli investimenti e delle attività  finanziarie detenute all&#8217;estero, nella misura in cui sottopone a imposizione tributaria rappresentazioni digitali che non hanno, di per sè, natura finanziaria o di investimento e, in conseguenza, pronunciarne l&#8217;annullamento; ovvero in subordine, chiedono di rimettere questione di interpretazione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE, con ogni conseguente disposizione processuale.<br /> In via concorrente, domandano l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e difetto di motivazione, laddove l&#8217;Agenzia avrebbe omesso di indicare la misura in cui le valute virtuali sarebbero soggette a tassazione, tanto con riferimento alle modalità  di individuazione del valore che concorrerebbe a formare il reddito imponibile, quanto riguardo alla misura dell&#8217;imposta applicabile.<br /> Si è costituita l&#8217;Agenzia delle Entrate che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto per inammissibilità  ed infondatezza.<br /> Eccepisce il difetto di legittimazione delle ricorrenti; la tardività  dell&#8217;azione di annullamento (il ricorso è stato notificato l&#8217;11 giugno 2019; il provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate che approva le istruzioni, recante il n. 23596 è datato 30 gennaio 2019; il provvedimento prot. 85457 del 10 aprile 2019 avrebbe natura di mera correzione materiale del primo) e l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame.<br /> In particolare, il primo motivo di ricorso sarebbe manifestamente infondato in quanto le modifiche apportate alla modulistica 2019, rispetto a quella del 2018, si limiterebbero alla integrazione della descrizione del codice &#8220;14&#8221;, in relazione al quale è inserito il riferimento alle valute virtuali; ed alla precisazione che nella colonna 4 &#8220;Codice Stato estero&#8221;, tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare &#8220;valute virtuali&#8221;.<br /> Negli attuali modelli dichiarativi la compilazione del quadro RW assolve soltanto agli obblighi di monitoraggio tanto che, mediante la barratura della citata casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5, non vi è l&#8217;applicazione dell&#8217;IVAFE.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura, non sarebbe il modello di dichiarazione che attribuirebbe rilevanza fiscale al possesso di criptovalute, precisandosi che:<br /> &#8211; non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità  speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o &#8220;conti&#8221; digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d&#8217;imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell&#8217;articolo 67 del TUIR;<br /> &#8211; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell&#8217;articolo 67 del TUIR;<br /> &#8211; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell&#8217;articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali.<br /> Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell&#8217;esercizio di attività  d&#8217;impresa, devono essere indicati nel quadro RT del Modello Redditi &#8211; Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento. L&#8217;orientamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate è stato, inoltre, confermato nella risposta n. 14 del 28 settembre 2018.<br /> Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, come chiarito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, l&#8217;obbligo di compilazione del Quadro RW è volta a rafforzare le attività  di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l&#8217;illecito trasferimento e/o detenzione all&#8217;estero di attività  produttive di reddito.<br /> Evidenzia, infine, l&#8217;Avvocatura, con riguardo alla sospettata carenza di potere in astratto, che la parte delle Istruzioni impugnata con il ricorso è stata adottata con provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia, in attuazione dell&#8217;art. 1 del DPR n. 322/98. Peraltro, i modelli dichiarativi sono aggiornati annualmente alla normativa vigente per consentire ai contribuenti la corretta esposizione dei dati ai fini della liquidazione dei tributi del periodo d&#8217;imposta di riferimento, nonchè per consentire l&#8217;assolvimento di specifici obblighi di legge, come, ad esempio, quello relativo al &#8220;monitoraggio fiscale&#8221; di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.<br /> Laddove le ricorrenti sembrano ritenere non sufficiente, per l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 1 del DPR n. 322/98, l&#8217;adozione e pubblicazione del provvedimento del Direttore del Direttore prot. 23596/2019, di &#8220;Approvazione del modello di dichiarazione &#8220;REDDITI 2019-PF&#8221;, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell&#8217;anno 2019, per il periodo d&#8217;imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi&#8221;, rileva l&#8217;Avvocatura che il provvedimento impugnato è stato emanato proprio in attuazione del predetto DPR n. 322/98.<br /> Chiarisce ancora l&#8217;Avvocatura che, poichè alle &#8220;valute virtuali&#8221; sono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonchè le disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche le &#8220;valute virtuali&#8221; devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW della dichiarazione, mentre non trova invece applicazione l&#8217;imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all&#8217;estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall&#8217;art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura &#8216;bancaria&#8217; (sul punto, cfr. il parere reso all&#8217;interpello n. 954-14/2018, all. n. 9). Tale orientamento, relativo alle modalità  di compilazione della dichiarazione, è stato ribadito dall&#8217;Agenzia anche in altre occasioni (ad esempio, nella risposta all&#8217;interpello n. 956-39/2018, all. n. 10).<br /> Le parti hanno scambiato memorie e documenti, replicando ciascuna alle eccezioni e deduzioni avversarie.<br /> Nella pubblica udienza del 19 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Nell&#8217;odierno giudizio, le ricorrenti agiscono per l&#8217;annullamento degli atti impugnati con i quali l&#8217;Agenzia delle Entrate avrebbe assoggettato le &#8220;criptovalute&#8221; o monete digitali all&#8217;imposizione fiscale in via amministrativa, senza un fondamento normativo (I motivo), senza un provvedimento amministrativo (II motivo) e senza che sussistano, nelle monete virtuali, caratteri e natura tali da consentirne l&#8217;assimilazione a redditi di natura finanziaria (III motivo, prima parte).<br /> In particolare, rileverebbe a quest&#8217;ultimo profilo la loro mancata inclusione nel novero dell&#8217;art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986); osterebbe alla inclusione nelle attività  finanziarie estere la modalità  di conservazione delle valute virtuali che non è assoggettabile a criteri geografici; osterebbe all&#8217;assimilazione a redditi finanziari la natura ormai riconosciuta delle monete virtuali come &#8220;mezzi di scambio&#8221;, privi di valore monetario, tanto che i relativi prestatori di servizi sono &#8220;operatori non finanziari&#8221; per espressa disposizione legislativa (art. 3, comma 5, lett. i) del Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017); infine, l&#8217;art. 4 del d.l. 167/1990, che regola la compilazione del quadro RW non contemplerebbe affatto le monete virtuali tra i valori da dichiarare.<br /> Ancora in subordine, risulterebbe indeterminato il regime della tassazione (III motivo, seconda parte, subordinata ed articolata).<br /> I) Deve, in primo luogo, esaminarsi l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere delle due associazioni, sollevata dall&#8217;Avvocatura.<br /> Secondo quest&#8217;ultima, l&#8217;inserimento delle valute virtuali nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi per il 2019 non sarebbe lesivo degli interessi della ASS. essendo tale associazione preordinata a favorire lo sviluppo della tecnologia &#8220;B.&#8221; che andrebbe distinta dalle valute virtuali; la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi attiene alla posizione di singoli associati, non dell&#8217;associazione nel suo insieme; gli atti impugnati sarebbero meramente ricognitivi di obblighi giÃ  esistenti e come tali non sarebbero comunque lesivi per le associazioni; l&#8217;ASS. non potrebbe escludere una posizione di conflitto di interesse con qualcuno dei propri associati, potenzialmente interessato ad adempiere agli obblighi fiscali; quanto alla ricorrente B.EDU, lo Statuto prodotto in atti fa riferimento al &#8220;College Cryptocurrency Network Italia&#8221; con il quale non sarebbero chiari i rapporti; in ogni caso, l&#8217;interesse dell&#8217;associazione è legato alla diffusione della tecnologia &#8220;B.&#8221; in ambito universitario e dunque non sussisterebbe un nesso di collegamento con la posizione di vantaggio che il ricorso perseguirebbe nell&#8217;odierno giudizio.<br /> I.a) In adesione a quanto dedotto dalle ricorrenti in ordine all&#8217;aspetto della propria legittimazione a ricorrere, l&#8217;eccezione dell&#8217;Avvocatura va respinta.<br /> La tecnologia &#8220;B.&#8221; è infatti strettamente legata all&#8217;uso delle valute virtuali che, ancorchè non esclusivo, risulta da quanto dedotto essere sicuramente predominante e caratterizzante l&#8217;impiego dei relativi mezzi di scambio, così¬ che una domanda fondata sull&#8217;assunto che una limitazione incidente sul regime delle seconde si rifletta sulla diffusione e corretta comprensione dell&#8217;uso delle prime, comporta il riconoscimento della sussistenza di un interesse ad agire delle due associazioni che, sia pure con varietà  di fini, agiscono per la diffusione della suddetta tecnologia e dei valori ad essa sottesi (che riconducono alla tutela della libera manifestazione del pensiero e di realizzazione della persona umana sotto molteplici profili).<br /> Inoltre la circostanza che alcuni degli associati delle ricorrenti possano essere titolari di posizioni di vantaggio e di interesse all&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, è affermazione priva di dimostrazione, in quanto formulata in via meramente ipotetica.<br /> II) Anche l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnazione è da respingersi.<br /> Sebbene le istruzioni per la compilazione impugnate siano state pubblicate il 30 gennaio 2019, solamente con la loro correzione operata con il documento 85457/2019 del 10 aprile successivo se ne è chiarito l&#8217;ambito temporale di efficacia. Invero, in sede di adozione del provvedimento prot. n. 23596/2019 emanato il 30 gennaio 2019, le istruzioni (sezione dedicata alla compilazione del quadro RW), disponevano l&#8217;inserimento delle monete virtuali con riferimento all&#8217;esercizio 2017; mentre con il provvedimento pubblicato il 10 aprile, il riferimento all&#8217;anno d&#8217;imposta è stato rettificato dal 2017 al 2018, con conseguente attualizzazione della disciplina.<br /> Avendo riguardo alla natura formale dell&#8217;atto impugnato, la correzione operata con il documento del 10 aprile 2019 non può ritenersi meramente riconducibile ad un semplice errore materiale e pertanto è tale da legittimare l&#8217;impugnazione del provvedimento originario nei termini decorrenti dalla correzione di quest&#8217;ultimo.<br /> Gli ulteriori profili relativi alle eccezioni preliminari in rito di inammissibilità  del gravame per mancanza di natura provvedimentale degli atti impugnati, sono da esaminarsi congiuntamente con il merito del gravame.<br /> III) Invero, ai fini così¬ peculiari dell&#8217;odierno giudizio, l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;azione di annullamento e la sua infondatezza sono due aspetti strettamente connessi e concorrenti: il valore sostanzialmente costitutivo delle &#8220;istruzioni&#8221; sul punto dell&#8217;inserimento delle &#8220;monete virtuali&#8221; nel quadro RW (sostenuto dalle ricorrenti) implicherebbe una natura provvedimentale autonoma delle stesse &#8220;istruzioni&#8221;, che costituirebbero esse soltanto &#8211; se fosse fondata l&#8217;azione &#8211; il titolo per l&#8217;assoggettamento delle stesse monete al regime dell&#8217;imposta dei redditi per le persone fisiche; dal che, deriverebbero sia l&#8217;ammissibilità  che la fondatezza del gravame. Invece, secondo l&#8217;opposta tesi difensiva, il ricorso sarebbe al contempo sia inammissibile (per carenza di lesività  del provvedimento impugnato) che infondato (perchè l&#8217;imposizione troverebbe titolo in una norma di legge, che ne definirebbe il regime; da verificarsi in concreto, aggiunge il Collegio, nel rapporto di imposta).<br /> III.a) A giudizio del Collegio la tesi difensiva dell&#8217;Avvocatura è pienamente condivisibile, senza che possano valere in contrario le pur diffuse deduzioni delle ricorrenti, l&#8217;azione delle quali (coerentemente con le finalità  latamente culturali ed ideologiche dei relativi Statuti) si rivela improntata ad una critica di principio dell&#8217;imposizione fiscale della &#8220;moneta elettronica&#8221;, come tale eccedente i limiti propri del giudizio amministrativo di legittimità , che le ricorrenti stesse appaiono voler piegare allo scopo di ottenere una declaratoria di illegittimità  in via generale dell&#8217;imposizione tributaria delle rappresentazioni digitali di valore.<br /> IV) I primi due motivi di ricorso e gli argomenti dedotti nella prima parte del terzo motivo, sono infondati nel merito, secondo le eccezioni difensive dell&#8217;Agenzia che si sono dapprima riportate ed alle quali il Collegio ritiene sufficiente rinviare per quanto qui di seguito non ulteriormente indicato.<br /> A norma dell&#8217;art. 4 del d.l. 167/1990, conv. in l. 227/1990, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società  semplici ed equiparate ai sensi dell&#8217;art. 5 del TUIR, residenti in Italia, che, nel periodo di imposta detengono investimenti all&#8217;estero ovvero attività  estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi; è a questo fine che è stato inserito nel modello Unico il quadro RW (in ordine alle attività  detenute all&#8217;estero, ordinariamente il contribuente assolve l&#8217;Imposta sul Valore degli immobili all&#8217;estero &#8211; IVIE &#8211; e l&#8217;imposta sul Valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all&#8217;estero &#8211; IVAFE-; nel caso delle valute virtuali, come chiarito nelle Risoluzioni dell&#8217;Agenzia, l&#8217;IVAFE non è dovuta, dal momento che non si tratta di investimenti in depositi bancari ed a tale scopo si richiede la barratura della casella 20, posta in corrispondenza dei righi da RW1 a RW5).<br /> Con l&#8217;Interpello nr. 956-39 del 2018 (anteriore alle istruzioni oggetto dell&#8217;odierno gravame), l&#8217;Agenzia aveva (giÃ ) espresso l&#8217;orientamento secondo il quale le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW (indicando di inserire nella colonna 3 (&#8220;codice individuazione bene&#8221;) il codice 14 (&#8220;altre attività  estere di natura finanziaria&#8221;).<br /> Anticipando quanto oltre si indicherà  circa il rilievo dei contributi dogmatici sull&#8217;argomento in esame, tale orientamento corrispondeva a quanto avvertito anche in dottrina (e pìù precisamente nei commenti agli adempimenti fiscali del 2018 per il 2017) laddove si evidenziava che la modifica di cui al citato d.lgs 90/2017 (in ordine alla quale si tornerà  a breve), in forza dell&#8217;inserimento nel novero dei soggetti obbligati al monitoraggio degli operatori &#8220;non finanziari&#8221; di cui all&#8217;art. 3, comma 5, lett. i), del 231/2007 (che individuava tra questi anche &#8220;i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale&#8221;, nel testo in vigore ratione temporis), comportava di fatto l&#8217;inserimento nel quadro RW delle &#8220;valute virtuali&#8221;.<br /> GiÃ  sotto questo profilo, non potrebbe dunque riconoscersi alle istruzioni di cui all&#8217;odierno giudizio un valore provvedimentale, atteso che esse recepiscono e formalizzano (in funzione della trasparenza e dell&#8217;obbligo di &#8220;<em>clare loqui&#8221;</em> con il contribuente) un orientamento preesistente.<br /> IV<em>.</em>a) Ma, in ogni caso, è dirimente la circostanza che la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l&#8217;utilizzo delle &#8220;monete virtuali&#8221; tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l&#8217;estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990: &#8220;<em>1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all&#8217;articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l&#8217;estero di mezzi di pagamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all&#8217;Agenzia delle entrate i dati di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del menzionato decreto, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un&#8217;operazione unica o di pìù operazioni che appaiano collegate per realizzare un&#8217;operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società  semplici e associazioni equiparate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</em>&#8220;.<br /> In sostanza, l&#8217;art. 1 citato opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l&#8217;utilizzo delle valute virtuali, che l&#8217;utilizzo di &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (distinti dalle prime e definiti, come meglio oltre si vedrà , all&#8217;art. 1, comma 2, lett. &#8220;s&#8221; del dlgs 231/2007), in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari.<br /> Si rivela dunque infondata l&#8217;argomentazione della parte ricorrente secondo la quale le valute virtuali non dovrebbero essere dichiarate nel quadro RW perchè non espressamente elencate nell&#8217;art. 4: la nozione di investimenti esteri, valevole ai fini del monitoraggio, è definita all&#8217;art. 1 del medesimo d.l., che concorre a definire la nozione degli &#8220;investimenti all&#8217;estero&#8221; e di &#8220;attività  estere di natura finanziaria&#8221;, includendo in esse anche investimenti ed attività  mediante impiego di valute virtuali; infondata è anche l&#8217;argomentazione secondo la quale i prestatori di servizi attinenti la moneta virtuale non sono operatori finanziari, posto che l&#8217;art. 1 cit. assoggetta agli obblighi di monitoraggio sia gli operatori finanziari che quelli non finanziari; irrilevante è la tesi secondo cui le monete virtuali sarebbero &#8220;mezzi di pagamento&#8221; (e non valute), perchè la disposizione di cui all&#8217;art. 1 cit. è relativa alle operazioni compiute sia con valute virtuali sia con mezzi di pagamento in quanto tali.<br /> La compilazione del quadro RW dipenderà  pertanto dalla sussistenza degli obblighi di monitoraggio in capo ai soggetti a tali obblighi vincolati per effetto della normativa primaria e nei relativi limiti.<br /> Anche sotto questo ulteriore profilo, dunque, si conferma che le &#8220;istruzioni&#8221; oggetto dell&#8217;odierno giudizio non possiedono un carattere provvedimentale ed innovativo dell&#8217;Ordinamento, essendo meramente ricognitive della modifica del regime del monitoraggio operato per effetto del d.lgs. 90/2017 e peraltro giÃ  in vigore nel corso dell&#8217;anno precedente.<br /> V) A tale conclusione si perviene sotto ulteriori profili, che derivano dall&#8217;esame degli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti, con particolare riferimento al terzo articolato motivo di gravame, laddove le parti ricorrenti, sulla base della qualificazione delle &#8220;valute virtuali&#8221; come mezzi di pagamento (con efficacia dipendente solo dalla comune accettazione delle parti) e secondo una lettura non condivisibile delle norme di cui al d.lgs 231/2007, sostengono &#8211; a diversi fini e sotto diversi aspetti &#8211; la non suscettibilità  delle valute virtuali a formare oggetto di imposizione fiscale senza una specifica norma legislativa o di rango primario; in ogni caso la non assimilabilità  delle valute virtuali a quelle estere; la mancanza di elementi di territorialità  nella formazione dei relativi proventi; la mancanza di criteri di collegamento tra dette valute ed il loro possessore-utilizzatore; la genericità  e la indeterminatezza del relativo trattamento fiscale.<br /> V.a) Preliminare, a tali fini, è la individuazione del presupposto in forza del quale avviene l&#8217;imposizione fiscale dell&#8217;uso della &#8220;moneta elettronica&#8221; con i relativi limiti e condizioni, così¬ come risulta dalle determinazioni e dagli orientamenti espressi dall&#8217;Agenzia delle Entrate.<br /> Ciò allo scopo di verificare la prima e principale tesi a fondamento dell&#8217;azione delle ricorrenti, ovvero che la modificazione delle istruzioni per la compilazione del modello unico sia costitutiva di una fattispecie tributaria nuova, non prevista nè dalla legge, nè (in subordine) da un provvedimento generale della PA.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura, il fondamento dell&#8217;imposizione andrebbe rinvenuto nell&#8217;art. 67 del TUIR, nelle diverse fattispecie che sono meglio elencate in parte narrativa; ciò in forza di un orientamento dell&#8217;Agenzia, diffusamente illustrato dall&#8217;Avvocatura, sostanzialmente rivolto a ricondurre la tassazione dell&#8217;utilizzo delle monete elettroniche (ai diversi fini che si illustreranno meglio oltre) entro i limiti delle categorie giuridiche-fiscali giÃ  esistenti, in coerenza con lo sforzo giÃ  in essere, da parte soprattutto della dottrina specialistica, rivolto ad inquadrare la natura giuridica delle &#8220;monete virtuali&#8221; entro canoni noti.<br /> V.b) In questo quadro, è bene rilevare che si sono proposte diverse soluzioni per individuare la natura giuridica delle c.d. &#8220;rappresentazioni digitali di valore&#8221;, con contributi &#8211; anche molto recenti &#8211; ai quali è bene fare riferimento a miglior supporto dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, che è ancora ad un livello solo iniziale, come tale non ancora pervenuta ad un quadro consolidato ed univoco (atteso il ridotto numero di pronunce che si sono occupate della natura della moneta elettronica).<br /> Esclusa generalmente la loro natura di &#8220;moneta&#8221;, ancorchè convenzionale (in quanto ritenute inidonee ad assolvere &#8211; almeno in parte &#8211; alle funzioni tipiche di unità  di conto ed riserva di valore, in ragione della loro estrema volatilità  e della mancanza di valore legale liberatorio ai fini del pagamento), un primo orientamento riconduce le monete elettroniche al novero dei &#8220;beni immateriali&#8221; ex art. 810 cod.civ. (pìù precisamente beni mobili, la cui cessione sarebbe da assoggettarsi ad IVA ed IRPEF, a seconda della natura professionale o meno dell&#8217;attività  del &#8220;miner&#8221; &#8211; produttore di moneta), suscettibili di formare oggetto di diritti reali ed obbligatori (in tal senso, si richiama la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2019 della Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze).<br /> Il riconoscimento della moneta elettronica come &#8220;bene giuridico&#8221; corrisponderebbe &#8211; secondo la dottrina che se ne è occupata &#8211; a quanto risulterebbe essere stato riconosciuto in altri ordinamenti (vengono portati ad esempio il sistema vigente negli USA, ove l&#8217;IRS considera la moneta virtuale tassabile come &#8220;proprietà &#8220;; quello canadese, dove lo scambio di moneta virtuale è trattato come una permuta; il sistema anglosassone nel quale la valuta virtuale è considerata rappresentativa di un credito).<br /> Un secondo ordine di pensiero, altrettanto riconosciuto in dottrina, accredita la diversa tesi secondo la quale dovrebbe accostarsi l&#8217;impiego della valuta virtuale alla categoria degli strumenti finanziari. Tale qualificazione punta a valorizzare la componente di &#8220;riserva di valore&#8221;, che almeno in parte, può caratterizzare le criptomonete e che consente di attribuire a queste ultime una finalità  d&#8217;investimento; impostazione che si porrebbe anche a protezione dei consumatori e dell&#8217;integrità  dei mercati (in questo senso, Tribunale Civile di Verona, sentenza n. 195 del 24 gennaio 2017, che ha ritenuto applicabile alle fattispecie in esame il Codice del Consumo ed il regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013). In favore di tale impostazione militerebbe la circostanza che la nozione di &#8220;prodotto finanziario&#8221; appare astrattamente capace di abbracciare ogni strumento idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purchè rappresentativo di un impiego di capitale (e dunque troverebbe applicazione la nozione di cui alla lettera u) dell&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 58/1998 &#8211; TUF). L&#8217;art. 1, comma 4, del TUF, secondo cui &#8220;<em>i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari</em>&#8220;, osterebbe così¬ alla equiparazione generale ed astratta delle criptovalute agli strumenti finanziari, ma non alla riconduzione a tale nozione di quelle operazioni che risultino connotate da utilizzo di capitale, assunzione di un rischio connesso al suo impiego ed aspettativa di un rendimento di natura finanziaria (in questo senso viene richiamato l&#8217;orientamento della CONSOB sotteso a pìù recenti delibere, evidenziate in dottrina, come la nr. 19866/2017, avente ad oggetto la sospensione dell&#8217;attività  pubblicitaria per l&#8217;acquisto di pacchetti di estrazione di criptovalute; 20207/2017, divieto dell&#8217;offerta di portafogli di investimento in criptomonete; 20720/2018 e 20742/2018, ordine di porre termine alla violazione dell&#8217;art. 18 del TUF).<br /> La tesi di parte ricorrente, dunque, secondo la quale la moneta virtuale non sarebbe in alcun modo riconducibile ad investimenti di tipo finanziario in quanto avente mera natura di mezzo di scambio, presta il fianco a pìù di una obiezione, giÃ  sul piano strettamente dogmatico.<br /> VI) Sul piano normativo, come la stessa parte ricorrente riferisce, sono poi intervenuti il d.lgs. n. 90 del 2017 e la dir. 2018/843/UE del 30 maggio 2018, che accolgono, invero, una formale definizione della moneta elettronica come &#8220;mezzo di scambio&#8221; (art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall&#8217;art. 1 del d.lgs. 90/2017). Nel teso risultante dalle modifiche apportate in corso di causa all&#8217;art. 1 del d.lgs. 231/2007 dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (quindi successive al provvedimento impugnato, ma comunque rilevante al fine di orientare l&#8217;interprete), viene definita (lett. qq) &#8220;<em>valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da un&#8217;autorità  pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l&#8217;acquisto di beni e servizi o per finalità  di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente</em>&#8220;.<br /> Alla lettera (s) vengono definiti, quali &#8220;mezzi di pagamento&#8221;: &#8220;<em>il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità  finanziarie</em>&#8220;; infine, (lett.ff) sono &#8220;<em>prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all&#8217;utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale</em>&#8220;.<br /> VI.a) Si tratta di interventi normativi espliciti che sono rivolti a conferire un inquadramento formale alle categorie applicabili alle operazioni con le monete virtuali e come tali &#8211; differentemente da quanto sostenuto a sostegno del ricorso &#8211; si collocano in coerenza ed in continuità  con l&#8217;elaborazione dogmatica dell&#8217;istituto, concorrendo a definirne il regime specie ai fini del monitoraggio e della prevenzione del riciclaggio, ma con evidenti ricadute anche in termini di trattamento fiscale.<br /> Infatti, la nozione di cui alla lett. &#8220;qq&#8221; sopra riportata, non si limita a qualificare la moneta elettronica quale &#8220;mezzo di scambio&#8221;, ma contempla espressamente la possibilità  che tramite il suo impiego si compiano operazioni di &#8220;<em>acquisto beni e servizi</em>&#8221; oppure &#8220;<em>finalità  di investimento</em>&#8220;, recependo quella caratteristica duttile delle &#8220;rappresentazioni digitali di valori&#8221; giÃ  avvertita in dottrina &#8211; come si è visto dapprima &#8211; che consente a queste ultime di veicolare pìù tipologie di operazioni e scambi (aspetto, del resto, che le stesse parti ricorrenti evidenziano nella loro esposizione preliminare ai motivi di ricorso).<br /> Ne deriva una qualificazione fondata su una definizione &#8220;funzionale&#8221; dell&#8217;oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non giÃ  il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì¬ il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; &#8220;rappresentativa di valori&#8221; (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità  economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità  contributiva.<br /> VII) Sotto tutti questi profili, dunque, sono infondati i motivi e le argomentazioni dedotte in ordine alla illegittimità  degli atti impugnati per violazione del d.lgs. n. 231/2007, così¬ come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, nella parte in cui all&#8217;art. 1, co. 2, lett.qq) e ff), riconduce in via definitoria le valute virtuali a mezzi di scambio; in aggiunta, nella parte in cui, all&#8217;art. 3, co. 5, lett. i), qualifica i prestatori di servizi relativi all&#8217;utilizzo di valuta virtuali come operatori &#8220;non finanziari&#8221;; infine, per violazione dell&#8217;art. 4, commi 1 e 4, del d.l. n. 167/1990, nei quali è previsto il contenuto da indicare del quadro RW, e che ne impedirebbe l&#8217;inserimento di ogni forma di attività  che non sia riconducibile all&#8217;investimento all&#8217;estero o all&#8217;attività  finanziaria all&#8217;estero.<br /> VII.a) Non è neppure predicabile, nell&#8217;odierno giudizio, che la modifica delle istruzioni per la compilazione del Modello Unico comporti alcuna violazione dei principi eurounitari affermati nella sentenza di cui alla Corte di Giustizia del 22 ottobre 2015 nella causa C-264/14 e nella Quinta Direttiva antiriciclaggio 2018/843, come prospetta parte ricorrente.<br /> Invero, l&#8217;accoglimento di una nozione &#8220;funzionale&#8221; della moneta virtuale, nei sensi che si sono indicati, comporta che è soggetta a tassazione non la moneta virtuale come mezzo finanziario in sè, ma l&#8217;utilizzo della moneta virtuale ai diversi fini che essa rende possibili (finanziari o di acquisto di beni e servizi, a seconda dei casi); va pertanto esclusa la violazione degli artt. 49 e ss., 56 e ss. nonchè degli 179 e ss. del TFUE in rapporto alla libertà  di stabilimento dei cittadini degli Stati Membri ed alla libera prestazione dei servizi; nè risulta violato, in alcun modo, l&#8217;obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell&#8217;Unione e di eliminare gli ostacoli giuridici e fiscali alla cooperazione in tale ambito; infine, non sussistono contrasti con il dettato della Quinta Direttiva antiriciclaggio, il cui recepimento è previsto entro il 10 gennaio 2020, nella parte in cui espressamente esclude lo status di valuta o moneta alla valute virtuali, dal momento che tale &#8220;status&#8221; non è essenziale ai fini del regime fiscale di cui si discute; infine, va esclusa la violazione del principio di proporzionalità , del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale e della libertà  d&#8217;impresa di cui alla Carta dei diritti, tutti richiamati nella citata Quinta direttiva 2018/843, la cui violazione è affermata dalle parti ricorrenti in linea di mero principio.<br /> VIII) In forza di quanto sin qui ritenuto, deve confermarsi il metodo operativo (ovvero la riconduzione dell&#8217;utilizzo della moneta elettronica entro canoni giuridico-fiscali giÃ  esistenti) sotteso agli orientamenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate che sono espressi ed approfonditi nella Risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate nr. 72/E del 2016 e nell&#8217;Interpello nr. 956-39/2018 e che non risultano contraddetti dalle &#8220;istruzioni&#8221; oggetto dell&#8217;odierna azione di annullamento, come le parti ricorrenti prospettano. Per le medesime ragioni, va respinto il presupposto teorico sotteso all&#8217;azione delle odierne ricorrenti, secondo le quali, in sostanza, in assenza di una normativa appositamente elaborata per la tassazione delle monete virtuali, queste ultime non potrebbero essere soggette a tassazione secondo la categoria dei redditi finanziari, essendo dedotti a sostegno di tale tesi argomenti che inducono a ritenere l&#8217;affermazione di una sorta di &#8220;extraterritorialità &#8221; assoluta, intesa come esclusione da (ogni) giurisdizione nazionale in dipendenza della natura solo informatica &#8211; e per questo, appunto, aterritoriale &#8211; dei relativi valori.<br /> VIII.a) A tacere della opinabilità  della tesi giÃ  sul piano concettuale (come accennato, i valori sottesi alla rappresentazione digitale sono pur sempre riconducibili ad una ricchezza fisica che esprime capacità  contributiva, potendosi discutere soltanto di quali regole effettive possano consentire di accertare il relativo collegamento), appare evidente che essa è priva di riferimenti alla realtà  fattuale dell&#8217;ordinamento (non solo nazionale), nel quale l&#8217;elaborazione giuridica sta giÃ  da tempo individuando gli strumenti concettuali e formali per ricondurre il regime giuridico delle criptovalute e delle monete virtuali a moduli normativi e giuridici esistenti; strumenti giÃ  ampiamente sufficienti a giustificarne l&#8217;inclusione entro i consueti parametri di capacità  contributiva che ne radicano l&#8217;imposizione fiscale; e ciò, si sottolinea, non solo a livello nazionale, ma in tutti i Paesi quantomeno con comuni tradizioni giuridiche ed ordinamentali (l&#8217;indagine potrebbe facilmente estendersi).<br /> IX) Tali considerazioni conducono a respingere anche l&#8217;ultimo argomento ancora da esaminarsi, secondo cui l&#8217;utilizzo di moneta virtuale in rapporto ad investimenti esteri non genererebbe materia imponibile secondo il TUIR in Italia, dal momento che quest&#8217;ultimo non ne annovera la fonte entro la nozione &#8220;chiusa&#8221; di &#8220;redditi diversi&#8221;.<br /> Si tratta di una petizione di principio, dal momento che l&#8217;utilizzo della moneta elettronica ai fini di cui si discute, non costituisce &#8220;titolo&#8221; per la formazione di una particolare categoria di redditi, bensì¬ questi ultimi derivano dall&#8217;impiego di moneta elettronica per finalità  di investimento o di scambio di beni e servizi, con conseguenza possibilità  di realizzazione di plusvalenze o altri redditi tassabili in base alla loro natura.<br /> A questo proposito, non si rinvengono elementi per escludere &#8211; ai fini del presente giudizio e nei relativi limiti &#8211; quanto dedotto dall&#8217;Avvocatura, ovvero che in Italia il trattamento fiscale dell&#8217;uso della moneta elettronica ricade &#8211; per quanto concerne l&#8217;odierna controversia, inerente la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche &#8211; entro il novero dell&#8217;art. 67 del DPR 22/12/1986 n. 917, come variamente indicato nelle Risoluzioni dall&#8217;Agenzia delle Entrate sopra indicate (per l&#8217;effetto, non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti, in quanto manca la finalità  speculativa, salvo plusvalenze o minusvalenze allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici o &#8220;wallet&#8221; &#8211; conti digitali, per i quali la giacenza media superi i limiti meglio indicati all&#8217;art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter e comma 1 ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti da cessioni a termine, ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. c-ter; sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e CFD ex art. 67, comma 1, lett. c &#8211; quater) del TUIR; se tali redditi sono percepiti da persona fisica al di fuori dell&#8217;esercizio di attività  di impresa, sono soggetti ad imposta con aliquota sostitutiva del 26 per cento, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono da indicarsi nel quadro RT del relativo Modello).<br /> X) Ciò posto, anche sotto tutti i profili sin qui considerati va confermato che i provvedimenti impugnati non costituiscono il titolo della tassazione della moneta elettronica della cui illegittimità  le parti ricorrenti si dolgono, essendo meramente ricognitivi di una disciplina generale che ha la propria fonte nella legge e che deve trovare attuazione nei provvedimenti costitutivi del rapporto di imposta che spettano ai contribuenti (nelle relative dichiarazioni dei redditi) ed all&#8217;Amministrazione finanziaria (nell&#8217;attività  di accertamento e riscossione).<br /> Entro il descritto rapporto di imposta, potrà  essere fatta valere ogni altra questione dedotta in merito ai limiti ed alla legittimità  dei relativi presupposti &#8211; con particolare riferimento alla asserita non territorialità  della moneta elettronica ed ai criteri di collegamento con il titolare dei relativi valori &#8211; che non può essere sollevata in astratto nella sede di giurisdizione generale di legittimità .<br /> Quanto sin qui ritenuto induce a chiarire che, in ordine a detti aspetti e censure, non opera la &#8220;<em>traslatio judicii</em>&#8220;, trattandosi di gravame proposto al di fuori dal rapporto di imposta e da soggetti che hanno agito non giÃ  come contribuenti, ma a tutela di un interesse di tipo latamente politico-culturale.<br /> XI) Deve, quindi, affermarsi quanto segue.<br /> 1) Gli atti con i quali, nell&#8217;approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi giÃ  esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.<br /> 2) Il trattamento fiscale dell&#8217;utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività , imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.<br /> 3) Non possono essere dedotte in sede di giurisdizione generale di legittimità  censure attinenti i concreti presupposti e limiti della tassazione dell&#8217;utilizzo delle criptovalute ex art. 67 TUIR e della indicazione della moneta elettronica nel quadro RW del Modello Unico 2019, in quanto tali doglianze attengono alla attuazione del rapporto di imposta e vanno dedotte nel relativo ambito.<br /> Conclusivamente, il ricorso va respinto, per inammissibilità  ed infondatezza al contempo; le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nella misura che tiene conto della indeterminatezza del valore della causa, dello sforzo difensivo che è stato richiesto all&#8217;Avvocatura, nonchè della strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione sotto tutti i profili che si sono dapprima esaminati, ex art. 96 comma 3, c.p.c.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna le parti ricorrenti alle spese di lite che liquida in euro 14.000,00 (quattordicimila) complessive in favore dell&#8217;Amministrazione resistente, oltre accessori come per legge, se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pietro Morabito, Presidente<br /> Fabio Mattei, Consigliere<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1077</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore, Claudio Contessa, Presidente; PARTI: Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rocco Mauro Todero c. Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità , in persona dei rispettivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-20-12-2019-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-20-12-2019-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore, Claudio Contessa, Presidente; PARTI: Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rocco Mauro Todero c. Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; Comuni di Catania e di Motta Sant&#8217;Anastasia, non costituiti in giudizio.</span></p>
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<p>Un&#8217;azione risarcitoria che esorbiti dall&#8217;ambito proprio del giudizio di ottemperanza, non può che essere esperita secondo il rito ordinario proprio dei generali giudizi di cognizione.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ottemperanza &#8211; azione di risarcimento dei danni &#8211; limiti. </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 113, comma 3, del C.P.A. ammette la proponibilità  dinanzi al Giudice dell&#8217;ottemperanza dell&#8217;azione &#8220;di risarcimento dei danni connessi all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione&#8221;.</em><br />
<em>Il codice di rito non consente invece più¹ di esperire in sede di ottemperanza anche la &#8220;domanda risarcitoria di cui all&#8217;articolo 30, comma 5&#8221; (ossia, la comune pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa), dal momento che la previsione in tal senso dell&#8217;originario comma 4 dell&#8217;articolo è venuta meno con l&#8217;abrogazione del comma stesso attraverso il d.lgs. n. 195/2011.</em><br />
<em>Ne consegue che un&#8217;azione risarcitoria (quale quella relativa al caso in esame) che esorbiti dall&#8217;ambito proprio del giudizio di ottemperanza, non può che essere esperita secondo il rito ordinario proprio dei generali giudizi di cognizione.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/12/2019<br />
<strong>N. 01077/2019REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00937/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità , in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Palermo, via Villareale, 6; Comuni di Catania e di Motta Sant&#8217;Anastasia, non costituiti in giudizio<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio<br />
<strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br />
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l&#8217;impugnativa:<br />
&#8211; dell&#8217;informativa antimafia n. <em>omissis</em>dell&#8217;11 agosto 2014 emessa dal Prefetto di Catania;<br />
&#8211; dei provvedimenti del medesimo Prefetto nn. <em>Omissis</em>del 18/09/2014 e 61502 del 19/12/2014, assunti <em>ex</em> art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014;<br />
&#8211; della nomina dei commissari straordinari di cui agli atti<br />
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, della Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Catania, nonchè della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ;<br />
Visto l&#8217;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l&#8217;avv. Rocco Mauro Todero e l&#8217;avv. dello Stato Mario De Mauro Paternò Castello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1 La s.p.a. -OMISSIS-, colpita da informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Catania con provvedimento n. <em>omissis </em>dell&#8217;11 agosto 2014 sul presupposto che sussistessero pericoli di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità  organizzata, proponeva ricorso contro tale atto al T.A.R. per la Sicilia &#8211; Sezione di Catania.<br />
Venivano altresì fatti oggetto d&#8217;impugnativa, per quanto qui rileva:<br />
&#8211; il provvedimento dello stesso Prefetto n. <em>omissis </em>del 18 settembre 2014 con il quale era stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società , ai sensi dell&#8217;articolo 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, con riferimento al contratto d&#8217;appalto relativo ai servizi di igiene urbana e ambientale nel territorio del Comune di Catania;<br />
&#8211; il provvedimento del medesimo Prefetto n. <em>omissis </em>del 19 dicembre 2014 che aveva disposto analoga misura con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni aventi a oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica &#8220;-OMISSIS-&#8221; sita nel Comune di -OMISSIS-;<br />
&#8211; la nomina degli appositi amministratori straordinari (in forza degli atti appena detti erano stati difatti nominati commissari straordinari il gen. -OMISSIS-, il dott. -OMISSIS-, l&#8217;ing. -OMISSIS- ed il -OMISSIS-).<br />
All&#8217;esito del relativo giudizio di primo grado il T.A.R. adito con la sentenza n. -OMISSIS- respingeva l&#8217;impugnativa.<br />
Il successivo appello della società  avverso tale decisione veniva tuttavia accolto da questo Consiglio, dapprima in sede cautelare, con le ordinanze nn. -OMISSIS-, e indi con la sentenza in epigrafe 6 marzo 2018 n. 125, che pertanto annullava definitivamente l&#8217;informativa interdittiva nonché, per invalidità  derivata, i menzionati atti susseguenti.<br />
Frattanto, giù  a seguito delle suddette decisioni cautelari, il 4 febbraio 2017 gli amministratori straordinari avevano riconsegnato la gestione della società  agli amministratori ordinari nominati dall&#8217;assemblea dei soci.<br />
2 La ricorrente vittoriosa con il presente nuovo ricorso al Consiglio richiede ora l&#8217;ottemperanza del relativo giudicato.<br />
Più¹ precisamente, essa domanda:<br />
&#8211; in via principale, che, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio n. -OMISSIS-, venga ordinato all&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno di corrisponderle, a titolo di naturale effetto ripristinatorio/restitutorio discendente dalla sentenza, la somma di euro 2.366.053,71 (o la minore somma che verrà  ritenuta di diritto), oltre interessi legali e rivalutazione, pari agli importi ricevuti <em>medio tempore </em>dai predetti amministratori straordinari della società  nonchè dai vari consulenti da loro incaricati, importi giù  tutti erogati dalla soc. -OMISSIS-;<br />
&#8211; in subordine, che l&#8217;Amministrazione venga condannata al pagamento alla ricorrente della medesima somma di euro 2.366.053,71, oltre accessori, a titolo, stavolta, di risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 112, comma 3, c.p.a..<br />
La ricorrente espone, infatti, che nel periodo intercorso fra l&#8217;insediamento degli amministratori straordinari (18 settembre 2014) e la successiva riconsegna della gestione dell&#8217;impresa agli amministratori ordinari (4 febbraio 2017) i primi avevano percepito i compensi mensili quantificati con atti dello stesso Prefetto a carico della società  commissariata, ai sensi dell&#8217;art. 32 del D.L. n. 90/2014; e che lo stesso era avvenuto per i compensi agli esperti nominati dai medesimi amministratori perchè li assistessero nella loro attività .<br />
Era pertanto accaduto, durante tutto il corso dell&#8217;amministrazione straordinaria, che i commissari ad essa preposti avevano percepito a carico della società  la complessiva somma di euro 1.887.734,06, a titolo di compensi e rimborsi, con riguardo alla gestione sia del contratto d&#8217;appalto per il servizio di nettezza urbana del Comune, sia dei rapporti facenti capo alla discarica &#8220;-OMISSIS-&#8220;; e che le casse della società  avevano dovuto farsi carico anche delle spese effettuate dagli amministratori straordinari per le consulenze legali, amministrative e tecniche che avevano ritenuto necessarie a supporto dello svolgimento dei loro compiti, pari a complessivi euro 478.319,65.<br />
Donde la somma totale di euro 2.366.053,71 che la società  chiede col presente ricorso di riversare a carico dell&#8217;Amministrazione: tanto in via principale, a titolo di esecuzione dell&#8217;effetto ripristinatorio/restitutorio scaturente dal giudicato; oppure, in via gradata, a titolo risarcitorio, a causa dell&#8217;illecita condotta tenuta con colpa grave dall&#8217;Amministrazione, nella vicenda, in danno della ricorrente.<br />
3 L&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno resiste al ricorso in ottemperanza deducendone l&#8217;inammissibilità  sotto più¹ profili e, comunque, l&#8217;infondatezza nel merito.<br />
La ricorrente con successiva memoria ha sviluppato ulteriormente le proprie tesi insistendo sulla fondatezza del ricorso e per il suo conseguente accoglimento.<br />
Alla Camera di consiglio del 14 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
4 Il ricorso è in parte infondato e per il residuo inammissibile.<br />
5a Il Collegio ritiene introduttivamente utile ricordare le argomentazioni che sono state offerte dalla ricorrente a sostegno della domanda di ottemperanza dedotta in via principale con il presente ricorso.<br />
La restituzione richiesta rappresenterebbe per la società  &#8220;<em>il naturale effetto ripristinatorio della sentenza del CGA n. -OMISSIS- che ha annullato l&#8217;informativa antimafia negativa ed i provvedimenti</em> <em>con i quali è stata imposta l&#8217;amministrazione straordinaria a carico della ricorrente con conseguente obbligo di corrispondere le somme cui si è fatto sopra riferimento.</em><br />
<em>Si tratta di una somma che l&#8217;odierna ricorrente ha diritto a vedersi restituita dal Ministero dell&#8217;Interno a titolo di indebito oggettivo, poichè rappresenta un esborso che, in realtà , il Giudice d&#8217;Appello ha riconosciuto non doveva essere effettuato dalle casse della -OMISSIS- s.p.a., in quanto la medesima società  non doveva essere sottoposta nè ad informativa antimafia negativa, nè ad amministrazione straordinaria</em>.&#8221;<br />
La ricorrente sostiene, infatti, che &#8220;<em>il pagamento dei compensi e dei rimborsi agli amministratori straordinari, oltre che delle competenze economiche ai consulenti di cui essi si sono avvalsi, ha rappresentato una conseguenza diretta e necessitata dell&#8217;efficacia e della validità  dei provvedimenti che hanno imposto la straordinaria gestione della -OMISSIS- s.p.a.</em>&#8220;; e che, d&#8217;altra parte, l&#8217;annullamento giurisdizionale dell&#8217;interdittiva e degli atti susseguenti impositivi dell&#8217;amministrazione straordinaria deve produrre non solo un effetto demolitorio sugli stessi atti, ma anche, in base al principio di necessaria effettività  della tutela giurisdizionale, un effetto ripristinatorio di &#8220;<em>cancellazione delle modifiche della realtà  giuridica e di fatto intervenute per effetto degli atti annullati</em>&#8221; come se gli stessi non fossero mai esistiti, onde rimuovere così &#8220;<em>gli effetti economici negativi che si sono prodotti unitamente alla predetta gestione straordinaria.</em>&#8221;<br />
Su queste basi, in definitiva, parte ricorrente allega essere evidente &#8220;<em>come l&#8217;obbligo di ripristinare la situazione controversa con effetto retroattivo debba comportare necessariamente la restituzione dei compensi e delle spese corrisposte agli amministratori, atteso che l&#8217;annullamento della sola interdittiva antimafia e della nomina dei commissari straordinari non sarebbe pienamente satisfattiva. La sentenza n. -OMISSIS- non è, infatti, una sentenza autoesecutiva, poichè i provvedimenti impugnati hanno determinato effetti negativi non eliminati con il semplice annullamento degli stessi.</em>&#8221;<br />
5b Osserva il Collegio che queste pur suggestive prospettazioni non possono trovare adesione, in quanto la pretesa di parte qui dedotta non trova fondamento nel giudicato azionato, e pertanto la sede processuale effettivamente deputata al suo scrutinio non può che essere quella dell&#8217;ordinario giudizio di cognizione, soggetto al principio del doppio grado.<br />
5c Tale conclusione s&#8217;impone giù  a prima vista per la domanda subordinata della ricorrente, formulata in termini schiettamente risarcitori, dalla quale conviene subito sgombrare il campo.<br />
L&#8217;art. 113, comma 3, del C.P.A. ammette invero la proponibilità  dinanzi al Giudice dell&#8217;ottemperanza unicamente, per quanto qui interessa, dell&#8217;azione &#8220;<em>di risarcimento dei danni connessi all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione</em>&#8220;. Laddove nella specie nessuna di queste eventualità  sussiste, poichè, come meglio si vedrà  più¹ avanti (cfr. il paragr. 7), quanto preclude la <em>restitutio in integrum </em>riconducibile potenzialmente al giudicato sono qui i limiti consustanziali alla sua natura, in relazione alla tipologia della materia del contendere.<br />
Il codice di rito non consente invece più¹ di esperire in sede di ottemperanza anche la &#8220;<em>domanda risarcitoria di cui all&#8217;articolo 30, comma 5</em>&#8221; (ossia, la comune pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività  amministrativa), dal momento che la previsione in tal senso dell&#8217;originario comma 4 dell&#8217;articolo è venuta meno con l&#8217;abrogazione del comma stesso attraverso il d.lgs. n. 195/2011.<br />
Ne consegue che un&#8217;azione risarcitoria quale quella in trattazione, esorbitando dall&#8217;ambito proprio del giudizio di ottemperanza, non può che essere esperita secondo il rito ordinario proprio dei generali giudizi di cognizione.<br />
6 Una conclusione sfavorevole alla ricorrente s&#8217;impone, perà², anche per la pretesa che è stata introdotta in via principale con la veste della domanda ripristinatoria/restitutoria di ottemperanza del giudicato.<br />
Questo, in primo luogo, per l&#8217;erroneità  della prospettiva, arbitrariamente ristretta, dalla quale tale domanda è scaturita.<br />
6a In proposito occorre subito puntualizzare che la voce dei compensi erogati a spese della soc. -OMISSIS- per gli amministratori straordinari e i loro consulenti, lungi dal poter essere considerata in chiave autonoma, costituisce solo un aspetto del ben più¹ ampio tema concernente il regime di amministrazione straordinaria cui tale società  è stata sottoposta con atti che in seguito sarebbero stati annullati dal Giudice amministrativo.<br />
E merita di essere specificamente ricordato, al riguardo, che la sentenza definitiva di annullamento in epigrafe ha prodotto il proprio effetto demolitorio, al di là  dell&#8217;interdittiva, ben più¹ che sui soli atti di nomina e di determinazione dei compensi degli amministratori straordinari, a monte, proprio sul fatto stesso dell&#8217;assoggettamento della società  ad amministrazione straordinaria.<br />
Ciù² premesso, il tentativo della ricorrente di sradicare il punto dei compensi alle figure dell&#8217;amministrazione straordinaria dal più¹ ampio alveo di quest&#8217;ultima non può trovare adesione.<br />
6b E&#8217; vero che la ricorrente, come si vedrà  meglio di qui a poco, sarebbe in condizione, secondo i principi generali, di reclamare una &#8220;<em>cancellazione delle modifiche della realtà  giuridica e di fatto intervenute per effetto degli atti annullati</em>&#8221; come se gli stessi non fossero mai esistiti, onde rimuovere &#8220;<em>gli effetti economici negativi che si sono prodotti unitamente alla predetta gestione straordinaria.</em>&#8221;<br />
Sembra perà² evidente che in questa prospettiva andrebbero allora debitamente considerate tutte le molteplici conseguenze prodotte dalla (illegittima) imposizione dell&#8217;amministrazione straordinaria, e non solo quelle che la ricorrente vorrebbe scindere dal contesto logico d&#8217;appartenenza e acquisire -per così dire- in prededuzione.<br />
<em>In primis</em>, quindi, assumerebbero rilievo anche i risparmi di spesa che la stessa società  ha ottenuto dal venir meno, <em>medio tempore</em>, della necessità  di remunerare i titolari dei propri organi di amministrazione ordinaria; ma non si potrebbe prescindere nemmeno da una considerazione dei risultati economici della gestione straordinaria. Voci, queste, le quali non verrebbero in rilievo <em>ab externo</em>, quali elementi a sì© stanti di un&#8217;ipotetica compensazione con il supposto credito qui azionato, bensì costituirebbero parti integranti -alla stessa stregua della singola voce sulla quale la ricorrente appunta la propria attenzione- della fattispecie ontologicamente globale che è stata allegata in giudizio.<br />
6c La logica che nel caso concreto s&#8217;impone, pertanto, non è quella meramente &#8220;restitutoria&#8221; che la ricorrente segue con il riferirsi atomisticamente alle proprie precedenti erogazioni per compensi agli amministratori e ai loro consulenti.<br />
A seguito del giudicato di annullamento, alla soc. -OMISSIS- compete indubbiamente, in astratto, una rimozione degli eventuali effetti economici negativi prodottisi in dipendenza della predetta gestione straordinaria. Siffatto intervento, perà², per quanto si è detto, non può certo essere parametrato sulle sole singole dazioni di denaro di cui essa si è dovuta fare carico a favore dell&#8217;amministrazione straordinaria, ma presuppone un&#8217;analisi diversa e di ben più¹ ampio respiro.<br />
7 Fermo quanto precede, le ragioni che si oppongono alle tesi di parte ricorrente sono, tuttavia, ancora più¹ profonde.<br />
7a Se normalmente l&#8217;azione di ottemperanza non è ammessa per l&#8217;esecuzione delle sentenze di accoglimento emesse a tutela di interessi oppositivi, le quali sono per lo più¹ auto-esecutive, dando luogo alla immediata cancellazione del provvedimento lesivo impugnato dal mondo giuridico, tale regola trova eccezione, perà², quando in concreto siffatta decisione non sia idonea a ripristinare le posizioni lese attraverso il suo semplice effetto demolitorio, imponendosi l&#8217;esigenza che l&#8217;Amministrazione compia una successiva attività  per consentire alla parte vincitrice di conseguire tutta l&#8217;utilità  cui era intesa l&#8217;attivazione del rimedio giurisdizionale (C.d.S., sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 5890). Il che è quanto tipicamente avviene ove nelle more del giudizio l&#8217;atto amministrativo avesse ricevuto pratica attuazione.<br />
Il giudicato può comunemente produrre, quindi, anche un effetto ripristinatorio: e la violazione del correlativo obbligo da parte dell&#8217;Amministrazione giustifica l&#8217;instaurazione a suo carico della procedura di ottemperanza.<br />
7b L&#8217;interpretazione giurisprudenziale ha puntualizzato la portata dell&#8217;effetto appena detto nei termini di seguito esposti (il brano è tratto da C.d.S., Sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409, con la quale risulta coerente la giurisprudenza successiva: cfr. ad es. VI, 22 settembre 2008, n. 4563; 30 maggio 2011, n. 3224; 5 aprile 2012, n. 2032).<br />
&#8220;Â <em>L&#8217;effetto ripristinatorio implica la cancellazione delle modificazioni della realtà  (giuridica e di fatto) intervenute per effetto dell&#8217;atto annullato e cioè l&#8217;adeguamento dell&#8217;assetto di interessi esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita sulla base dell&#8217;atto impugnato, alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa.</em><br />
<em>Così come l&#8217;annullamento di un atto di espropriazione comporta la restituzione al proprietario del bene espropriato, così come l&#8217;annullamento di un provvedimento di licenziamento comporta la riammissione in servizio del dipendente, il pagamento delle retribuzioni non pagate e la sua collocazione nella posizione in cui si sarebbe trovato in assenza del licenziamento medesimo, allo stesso modo deve ritenersi che l&#8217;annullamento di un provvedimento che pone l&#8217;obbligo di pagare una somma di denaro abbia come conseguenza la restituzione della somma riscossa in base all&#8217;atto impugnato.</em><br />
<em>&#8230; Avrebbe poco senso, infatti, annullare un provvedimento se alla pronuncia caducatoria non seguisse l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di ripristinare la situazione di fatto o di diritto esistente prima del provvedimento impugnato.</em><br />
<em>Il privato, infatti, è interessato non tanto alla caducazione dell&#8217;atto quanto soprattutto a conseguire il bene della vita illegittimamente sottrattogli dall&#8217;illegittimo esercizio del potere amministrativo.</em><br />
<em>L&#8217;obbligo di ripristino, del resto, trova ragione nell&#8217;esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento prima del suo annullamento. Tale effetti non possono mantenersi, perchè altrimenti sarebbe contraddetta l&#8217;efficacia ex tunc della eliminazione del provvedimento annullato. L&#8217;effetto ripristinatorio è quindi una diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientra a pieno titoli nei doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in conseguenza della sentenza di annullamento.</em><br />
<em>L&#8217;obbligo ripristinatorio nasce come effetto dell&#8217;annullamento, indipendentemente dalla configurabilità  degli estremi del fatto illecito previsti dall&#8217;art. 2043 c.c.; in particolare, l&#8217;obbligo restitutorio, prescinde dalla colpa e dalla tipologia del vizio (sostanziale o formale accertato dalla sentenza di annullamento) e non incontra i limiti della eccessiva onerosità  di cui all&#8217;art. 2058 c.c</em>..&#8221;<br />
7c Per quanto precede, un effetto ripristinatorio trova dunque esplicazione quando debbano eliminarsi le conseguenze prodotte <em>medio tempore </em>dall&#8217;atto conclusivamente annullato.<br />
Tanto può verificarsi essenzialmente in due ordini di ipotesi:<br />
&#8211; ove debba farsi luogo a una comune <em>restitutio in integrum </em>prettamente demolitoria di quanto compiuto dall&#8217;Amministrazione sulla base dell&#8217;atto poi colpito dall&#8217;annullamento giurisdizionale;<br />
&#8211; ove, essendo il giudicato intervenuto su situazioni dinamiche che nel corso del giudizio avrebbero conosciuto ulteriori svolgimenti, debba farsi luogo, più¹ ampiamente, alla ricostruzione della posizione evolutiva in cui il privato si sarebbe venuto all&#8217;esito a trovare senza l&#8217;avvento del provvedimento illegittimo (il che tipicamente si verifica in caso di annullamento di un atto interruttivo di rapporto, oppure di un diniego di promozione).<br />
L&#8217;odierno caso in controversia, che ha visto la ricorrente illegittimamente sottoposta a un regime di amministrazione eteronoma, dovrebbe ricondursi a questo secondo schema logico.<br />
Il fatto è, perà², che un simile schema si addice essenzialmente alle fattispecie dinamiche di tipo, per così dire, &#8220;preregolato&#8221;. Nel caso della ricostruzione di carriera, ad es., si applicheranno le regole proprie del rapporto il cui corso è stato arbitrariamente troncato: e sarà  alla loro stregua che potrà  stabilirsi in quale condizione l&#8217;interessato si sarebbe potuto trovare senza l&#8217;avvento dell&#8217;atto illegittimo della P.A..<br />
In difetto, invece, di una regolamentazione preventiva -anche solo implicita- che valga a identificare l&#8217;attività  ripristinatoria che possa ritenersi dovuta in forza del giudicato, nei casi riconducibili allo schema in parola alcun effetto ripristinatorio può reputarsi imposto in ossequio alla sentenza definitiva. E questa è la situazione che sussiste in tutte le occorrenze, come la presente, in cui a base delle istanze &#8220;ripristinatorie&#8221; dell&#8217;amministrato sia rilevabile solo una generica esigenza di riequilibrio economico inteso a rimediare ai pregiudizi arrecati dall&#8217;atto annullato per illegittimità .<br />
7d Ciù² posto, il caso concreto odierno non integra una fattispecie neppure implicitamente &#8220;preregolata&#8221;: onde non è configurabile alcuno specifico obbligo ripristinatorio esigibile in sede di ottemperanza.<br />
L&#8217;annullamento degli atti che hanno sottoposto la società  ricorrente ad amministrazione straordinaria non può produrre effetti restitutori, ma lascia semmai residuare una esigenza diversa.<br />
Le regole reperibili nella vicenda per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti sono quelle che mettono capo all&#8217;istituto della responsabilità  da fatto illecito. Sicchè l&#8217;unico intervento <em>lato sensu </em>ripristinatorio fondatamente invocabile dalla ricorrente è quello connotato dalla finalità  compensativa caratteristica del risarcimento del danno, il cui scopo primario è quello generale (e residuale) &#8220;<em>di reintegrare la sfera giuridica del danneggiato ponendolo, in attuazione del cd. principio di indifferenza, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza il fatto illecito</em>&#8221; (C.d.S., Ad.Pl. 23 febbraio 2018 n. 1, che sul punto ha citato Cass. Civ. SS.UU. 5 luglio 2017, n. 16601).<br />
A trovare applicazione dovranno dunque essere le regole, le condizioni, i limiti e le forme processuali proprie del risarcimento del danno, non essendovi invece spazio, in base a quanto esposto, per un&#8217;integrazione del giudicato in sede di ottemperanza.<br />
8 In conclusione, mentre la domanda proposta dalla ricorrente in via principale è infondata, atteso che il giudicato non sorregge la specifica pretesa restitutoria azionata, quella dedotta in via gradata risulta inammissibile.<br />
Una considerazione complessiva della vicenda nella quale la causa s&#8217;inserisce induce tuttavia il Collegio a un&#8217;equitativa compensazione delle spese processuali tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte infondato e per il residuo inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento degli elementi identificativi della società  ricorrente.</div>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-2-2014-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nappi, est. Cernese Pubblilara s.r.l. (Avv. Gian Luca Lemmo) c. Provincia di Caserta (Avv. Giuliano Agliata). 1. Comuni e Province – Affissioni pubblicitarie lungo le strade gestite dall’Ente provinciale – Scadenza del termine di durata dell’autorizzazione – Rimozione del cartellone pubblicitario – Legittimità – Sussiste. 2. Comuni e Province</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-2-2014-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Cernese<br /> Pubblilara s.r.l. (Avv. Gian Luca Lemmo) c. Provincia di Caserta (Avv. Giuliano Agliata).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e Province – Affissioni pubblicitarie lungo le strade gestite dall’Ente provinciale – Scadenza del termine di durata dell’autorizzazione – Rimozione del cartellone pubblicitario – Legittimità – Sussiste. </p>
<p>2. Comuni e Province – Affissioni pubblicitarie lungo le strade gestite dall’Ente provinciale &#8211; Rimozione di un impianto pubblicitario ritenuto pericoloso – Autotutela esecutiva – Conseguenze – Non necessarietà di un precedente provvedimento di revoca.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso in cui il Regolamento Provinciale sulle affissioni pubblicitarie stabilisca in tre anni la durata massima per le autorizzazioni alle affissioni lungo le strade gestite dall’Ente, deve ritenersi legittimo l’abbattimento di un cartellone pubblicitario, disposto per sopraggiunta scadenza di tale termine, a nulla rilevando che l’originario nulla osta all’affissione non indichi la durata della autorizzazione. (Nella specie il TAR ha giudicato infondata la censura di parte ricorrente secondo cui l’autorizzazione in mancanza di indicazione, avesse durata di 29 anni ai sensi del Codice della Strada, atteso che tale termine costituisce il limite massimo.)</p>
<p>2. La rimozione da parte dell’Ente gestore della strada di un impianto pubblicitario precedentemente autorizzato e in seguito divenuto instabile e pericoloso per la circolazione stradale, costituisce esercizio dell’autotutela esecutiva della P.A., in funzione della quale l’Amministrazione è legittimata a curare, immediatamente e con la massima urgenza, l’interesse pubblico messo in pericolo, anche senza la previa formalizzazione di un provvedimento. (Nella specie il TAR ha giudicato infondato il ricorso con cui la società pubblicitaria contestava la rimozione avvenuta, a suo dire, in difetto di una revoca che fosse congruamente motivata alla luce dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 362 del 2010, proposto da:<br />
PUBBLILARA S.R.L., con sede in Capua (CE), alla Via C. Pellegrino, n. 2, in persona del legale rappresentante, D’Addona Pietro, rappresentata e difesa dall’Avv. Gian Luca Lemmo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita, n. 31; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall’Avv. Giuliano Agliata, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo, n. 33; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della nota prot. n. 0130407 del 20.11.2009 della Provincia di Caserta &#8211; Settore Viabilità Servizio Manutenzione, notificata in data 23.11.2009, con la quale viene comunicata l’avvenuta rimozione dell’impianto pubblicitario autorizzato con provvedimento n. 569 dell’8.3.2005;<br />
b) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o collegato, mai notificato e/o comunicato, ivi compreso e per quanto di ragione, il verbale di rimozione di mezzi pubblicitari installati su suolo pubblico n. 79 69/09 elevato in data 20.10.2009 dalla Provincia di Caserta &#8211; Settore Viabilità.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Provincia; ; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014 il consigliere dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Premette la società Pubblilara s.r.l., con sede in Capua (CE), alla Via C. Pellegrino, n. 2, di svolgere attività di installazione di impianti pubblicitari su tutto il territorio nazionale e che, a seguito di sua istanza, la Provincia di Caserta con provvedimento n. 569 dell’8.3.2005, l’autorizzava alla installazione di un impianto pubblicitario, monofacciale su pali delle dimensioni di mt. 6&#215;3 sulla S.P. 336 ex SS. 87, rotatoria Caserta Sud.<br />
Aggiunge che la Provincia di Caserta &#8211; Settore Viabilità notificava verbale n. 79 69/09 del 20.10.2009 di rimozione dell’impianto pubblicitario, sul duplice erroneo presupposto, da un lato dell’assenza di autorizzazione dell’Ente Proprietario della strada e, dall’altro, in quanto “il forte vento degli ultimi giorni lo faceva propendere pericolosamente sulla pubblica via”.<br />
Tanto premesso e preso atto che in data 23 11.2009 la Provincia di Caserta notificava il successivo provvedimento n. 0130407 del 20.11.2009, con cui si motivava la suddetta rimozione sul presupposto che “1) era posizionato su proprietà pubblica; 2) l’autorizzazione con validità triennale era scaduta; 3) il cartellone pubblicitario era di dimensioni fuori della norma ed a causa del vento forte propendeva sulla carreggiata stradale con grave pregiudizio della pubblica incolumità”, la società Pubblilara s.r.l., con ricorso, notificato il 20.1.2010 e depositato il medesimo giorno, impugnava, innanzi a questo Tribunale, i suddetti provvedimenti, deducendo le seguenti censure: , <br />
1) Violazione di legge (L. n. 285/2992; L. n. 241/1990) &#8211; Violazione del Regolamento di esecuzione del C.D.S. &#8211; Violazione del principio del contrarius actus &#8211; Eccesso di potere (per travisamento, violazione del giusto procedimento, insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto, assenza di istruttoria e di motivazione), attesa l’assenza dei presupposti per la rimozione dell’impianto pubblicitario, sia per il possesso dell’autorizzazione n. 569 dell’8.3.2005, tuttora valida, efficace e rinnovabile (“a”), sia per l’assenza dei presupposti dell’art. 23, comma 13, quater D.L. vo n. 285/92 e s.m.i., per inesistenza del pericolo per l’incolumità (“b”), sia per violazione del giusto procedimento (“c”). <br />
2) Violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. (per violazione del giusto procedimento, violazione del principio della partecipazione all’azione amministrativa) &#8211; Carente istruttoria e di motivazione. Al riguardo lamenta la società ricorrente l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento prevista dal rubricato art. 7, essendosi prima rimosso l’impianto pubblicitario e solo successivamente notificato il provvedimento di rimozione.<br />
L’intimata Amministrazione Provinciale si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza. <br />
6.- All’udienza pubblica del 30 gennaio 2014 il ricorso era ritenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la impugnata nota prot. n. 0130407 del 20.11.2009 la Provincia di Caserta &#8211; Settore Viabilità Servizio Manutenzione, si comunica l’avvenuta rimozione dell’impianto pubblicitario autorizzato con provvedimento n. 569 dell’8.3.2005 in proprietà privata sul presupposto che era posizionato in difformità dell’Amministrazione in quanto: “1) era posizionato su proprietà pubblica, come da documentazione fotografica in possesso di questo Settore; 2) l’autorizzazione con validità triennale era scaduta; 3) il sorvegliante rilevava la pericolosità del cartellone pubblicitario, il quale di dimensioni al di fuori della norma, propendeva sulla carreggiata stradale con grave pregiudizio ella pubblica incolumità ed è quest’ultima la motivazione per la quale è stato rimosso”, come del &#8211; pure impugnato &#8211; allegato verbale di rimozione ai sensi dell’art. 23 comma 13-quater del vigente Codice della Strada.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Va premesso che le motivazioni poste a sostegno dell’impugnato provvedimento di rimozione ineriscono a due momenti fondamentali: la violazione dell’autorizzazione ab origine per la dimensione ed il posizionamento del cartellone e circostanza successive, quali la scadenza del termine di validità dell’autorizzazione ed il pregiudizio per la pubblica incolumità.<br />
Correlativamente anche nei due motivi di gravame si articolano profili di censura attinenti alla validità ed efficacia dell’originaria autorizzazione n. 569 dell’8.3.2005 ovvero a fatti sopravvenuti ostativi alla permanenza del cartellone pubblicitario, così come posizionato e, quindi, in definitiva, anche in tal caso mettendo in discussione la validità della medesima autorizzazione.<br />
In particolare ineriscono ad aspetti dell’autorizzazione, alla stregua della situazione, di fatto e di diritto, quale esistente all’atto del rilascio:<br />
&#8211; il primo motivo, nel profilo di censura contrassegnato con la lettera “a”, con il quale la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 27, comma 5, del D.L. vo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), atteso che, con l’atto impugnato, l’Amminis<br />
&#8211; il primo motivo, nel profilo di censura contrassegnato con la lettera “b”, con il quale la società ricorrente deduce l’assenza dei presupposti di cui all’art. 23, comma 13 quater D.L. vo n. 285/92 e s.m.i, stante, nel caso di specie, l’assenza delle cir<br />
Entrambi i suddetti profili di censura sono infondati <br />
Giova una breve ricognizione del quadro giuridico relativo alle autorizzazioni nella materia de qua.<br />
Ai sensi dell’art. 3 D.L. vo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta, con il quale deve inoltre, disciplinare « le modalità di effettuazione delle pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in relazione ad esigenze di pubblico interesse » (comma 2) e « in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, e modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione (…..) (comma 3) ». Ai sensi del successivo art. 36, comma 8, D.L. vo n. 507 del 1993, l’amministrazione comunale, in via generale, non può autorizzare l’installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all’adozione del Piano Generale degli impianti pubblicitari e dei regolamenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo. In mancanza del piano sulla pubblicità (o del Piano Generale degli Impianti), l’Ente, di volta in volta deve verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi d oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi fissati dalle norme a tutela della sicurezza della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio elle pubbliche affissioni. A tutto ciò aggiungasi che, ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.L. vo n. 285/1992: « La collocazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario ella strada. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ».<br />
Tanto premesso, i suddetti profili di censura sono entrambi infondati.<br />
Quanto al primo profilo, nella fattispecie, l’autorizzazione è di durata triennale (e non di 29 anni, come infondatamente asserito dalla società ricorrente richiamando l’art. 27, comma 5, D.L.vo n.285/92 e s.m.i. che fissa unicamente il limite di durata massima di siffatte autorizzazioni), alla stregua dell’art. 12 del Regolamento Cosap della Provincia di Caserta &#8211; richiamato dalla resistente difesa nella memoria depositata il 27.12.2013 &#8211; secondo cui: « 1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno la durata massima di venti anni e sono rinnovabili alla scadenza.<br />
2. La durata dell’occupazione del suolo stradale, nella fase di cantiere, per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto termine per l’ultimazione dei relativi lavori (art. 27, comma 6, del D.L. vo n. 285/1992).<br />
3. La durata dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione decorre dalla data di rilascio del provvedimento.<br />
4. Le installazione di cartelli pubblicitari hanno validità non superiore ad anni tre ai sensi dell’art. 53, comma 6, D.P.R. 495/1992. Alla scadenza del triennio, l’autorizzazione può essere rinnovata per un eguale periodo alle condizioni ed oneri vigenti, a richiesta della Ditta, con istanza presentata in bollo almeno 90 gg. prima della scadenza. In ogni caso il cartello dovrà essere rimosso, rimettendo in pristino lo stato dei luoghi (art. 16, comma 2) ».<br />
Nella fattispecie la validità triennale dell’autorizzazione è desumibile ictu oculi dal Regolamento Cosap sicché, anche la eventuale mancata indicazione del termine di durata nell’atto autorizzativo, non deroga al limite temporale fissato nel predetto Regolamento, né può ritenersi &#8211; come vorrebbe parte ricorrente &#8211; la sussistenza di una proroga tacita dell’autorizzazione, a ciò ostandovi due condizioni: la prima desumibile dal predetto art. 12 Cosap che prevede una procedura specifica per la istanza di proroga e la necessarietà, in ogni caso, della rimessione in pristino, con la rimozione del cartello; la seconda di carattere generale per la quale la rinnovazione o la proroga di un atto autorizzativo della P.A: deve avvenire sempre con la forma scritta ad substantiam.<br />
Anche il secondo profilo di censura con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine ai presupposti di cui all’art. 23, comma 13 quater, del D.L. vo n.285/1992 per la rimozione del cartello pubblicitario è infondato.<br />
Al riguardo parte ricorrente asserisce che il “forte vento” non sarebbe una condizione per c.d. “permanente”, né tantomeno sufficiente, in assenza di dimostrazioni contrarie, a rendere pericoloso l’impianto che, infatti, risulterebbe infisso al suolo, con la conseguenza che apparirebbe per vero difficile immaginare una situazione di pericolo causata dal forte vento, tale da giustificare la rimozione dell’impianto pubblicitario; a tutto voler concedere la P.A. avrebbe dovuto ordinare alla società ricorrente di ripristinare e/o mettere in sicurezza il cartellone pubblicitario in luogo dell’immediata rimozione.<br />
Anche tale profilo di censura è infondato.<br />
In punto di diritto l’articolo 23, comma 13 quater, del Codice della Strada, richiamato nell’impugnato provvedimento, prevede che: « Nel caso in cui l’installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione,in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l’ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l’ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge ». <br />
Nella fattispecie l’impugnato provvedimento di rimozione del cartello pubblicitario è già ampiamente giustificato sia dal posizionamento dello stesso su proprietà pubblica (posizionamento che in tal caso necessiterebbe di concessione e non di autorizzazione, dovendosi canalizzare l’attività privata nel pubblico interesse), e sia dalle dimensioni fuori norma del predetto cartellone; a ciò aggiungasi il pregiudizio per la pubblica incolumità e la presenza di ostacoli e pericoli per la pubblica circolazione (la cui valutazione, ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater, del D.L. vo n.285/1992, è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione istituzionalmente preposta alla cura dell’interesse pubblico) è ampiamente documentato dai rilievi fotografici in possesso dell’Ente. <br />
Parte ricorrente contesta l’affermazione circa un “presunto pericolo alla circolazione per forte vento”, dal momento che sarebbe titolare dal 2005 di autorizzazione e nel corso degli anni non si sarebbe mai verificato alcun pericolo ed, inoltre, che il “forte vento” non sarebbe una condizione per c.d. “permanente”, né tantomeno sufficiente, in assenza di dimostrazioni contrarie, a rendere pericoloso l’impianto che, infatti, risulterebbe infisso al suolo al punto da giustificarne la rimozione.<br />
Tuttavia, sul punto, appena è il caso di rilevare che la circostanza per la quale, nel corso degli anni, non si sarebbe riscontrato alcun il pericolo non porta certo ragionevolmente a ritenere che, ad un certo momento, un tale pericolo possa essersi materializzato all’improvviso a causa ed in concomitanza del “forte vento” alzatosi che, rappresenta proprio una situazione (non certo “permanente”, ma al contrario) imprevedibile ed incontrollabile, tale da mettere a repentaglio la pubblica incolumità e da rendere necessaria l’immediata rimozione dell’impianto pubblicitario.<br />
Pertanto devono ritenersi sussistenti, sia i vizi genetici della installazione del cartellone e sia le circostanze sopravvenute che legittimano la rimozione ad horas del medesimo. <br />
Il primo motivo, nel profilo di censura contrassegnato con la lettera “c”, inerente alla violazione del giusto procedimento, e la seconda censura (violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i. (per violazione del giusto procedimento, violazione del principio della partecipazione all’azione amministrativa) &#8211; carente istruttoria e di motivazione), sì come attinenti alla violazione delle regole di garanzia procedimentali, possono trattarsi congiuntamente e sono entrambe infondati.<br />
E’ a dir subito che, nel sollevare tali censure, la società ricorrente incorre in un errore metodologico di prospettazione, invocando principi che si attagliano all’autotutela decisoria che si muove su un piano esclusivamente giuridico-cartolare, mentre nel caso di specie l’Amministrazione Provinciale, al fine di tutelare la pubblica incolumità, attraverso la c.d. “amministrazione dell’emergenza”, ha adottato un provvedimento d’ufficio, inquadrabile nell’autotutela esecutiva, che si muove su un piano (non strettamente giuridico-procedimentale, ma) fattuale-esecutivo.<br />
Nota, in proposito, il Collegio che, pur soggiacendo, com’è ovvio, entrambe le forme di autotutela al principio di legalità, in funzione della cura dell’interesse pubblico, l’autotutela decisoria si giustifica in funzione del sopravvenire di un interesse pubblico che induce l’amministrazione all’adozione di un contrarius actus, mentre l’autotutela esecutiva legittima l’amministrazione a curare, immediatamente e con la massima urgenza, l’interesse pubblico, senza la previa formalizzazione di un provvedimento, in presenza di un evento sopravvenuto, tale da mettere &#8211; a giudizio della competente Amministrazione, sindacabile, quale vizio di legittimità, unicamente in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza &#8211; a repentaglio interessi pubblici assolutamente preminenti.<br />
Pertanto vanamente la società ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 285/1992 e s.m.i., l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione potrebbe revocare la stessa in qualsiasi momento unicamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e che, nell’impugnato provvedimento di autotutela mancherebbe qualsiasi riferimento a tali criteri, che, invece, dovrebbero essere puntualmente indicati, non solo nel rispetto dell’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti ma anche e soprattutto per l’eccezionalità di tale attività sanzionatoria, non risultando sufficiente ed adeguata, ai fini della rimozione dell’impianto, l’unica motivazione dell’improvviso vento forte e dell’eccezionalità delle condizioni atmosferiche, che sarebbe, invece, circostanza certamente eccezionale ed indimostrabile ed in ogni caso inidonea, in assenza di dimostrazione contraria, a dimostrare il “sopravvenuto interesse pubblico”; ben avrebbe, invece, potuto l’Ente ordinare alla Società Pubblilara di predisporre tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza del cartello pubblicitario; infine, nella specie, neppure vi sarebbero i “sopravvenuti motivi di interesse pubblico”, quali presupposti dall’art. 21 quinquies L. n. 241/1990. <br />
Tuttavia deve ancora ribadirsi che, nella fattispecie in esame, l’operato dell’Amministrazione deve correttamente inquadrarsi nell’ambito (non dell’autotutela decisoria, ma) dell’autotutela esecutiva e se “l’improvviso vento forte e dell’eccezionalità delle condizioni atmosferiche” non vale a fondare alcun provvedimento di autotutela decisoria (che si esplica cioè attraverso decisioni amministrative), indubbiamente è tale da giustificare l’autotutela esecutiva che si manifesta unicamente attraverso l’attività di esecuzione di pregresse decisioni.<br />
Secondo la migliore dottrina, con il termine autotutela si indica quel complesso di attività amministrative con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti, potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese e la relativa attività può considerarsi come una secondaria o sussidiaria (cioè strumentale), avente, cioè, lo scopo di verificare la legittimità e l’opportunità nonché di garantire l’efficacia e l’esecuzione degli stessi atti amministrativi precedentemente emanati dalla P.A. nell’esercizio dei suoi poteri di autarchia e di autonomia, inerenti alla funzione di amministrazione attiva.<br />
In particolare, tra i mezzi di autotutela esecutiva, sono da ricomprendere tutti quei mezzi e comportamenti diretti ad eseguire le decisioni amministrative riguardo a beni pubblici, cioè a portare a compimento gli atti di autotutela decisoria; vi rientrano tutti gli sgomberi di ufficio, ad opera di mezzi propri o di terzi richiesti dalla P.A:, nonché gli ordini di rimborso delle spese sostenute dalla P.A: dirette ai contravventori e, comunque, tutte le attività materiali poste in essere per la tutela del bene pubblico.<br />
In proposito la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che la norma contenuta nell’art. 823 c.c., abbia portata generale e, ancorché si riferisca ai soli beni demaniali, vada estesa a tutti i beni pubblici e che presupposto per l’esercizio dell’autotutela è l’attività di polizia amministrativa esercitata dai funzionari e agenti di ciascuna amministrazione interessata, per i beni di propria competenza: tale attività, che consiste in verifiche, controlli accertamenti etc., consente all’Amministrazione di venire a conoscenza dell’abuso esistente e di provvedere di conseguenza. <br />
Da tutto quanto precede deriva l’infondatezza anche della seconda censura per violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i., atteso che, nella fattispecie, alcun procedimento amministrativo d’ufficio è stato attivato dall’amministrazione provinciale la quale, attraverso un procedimento esecutivo, ha disposto la rimozione del cartellone pubblicitario con la massima urgenza possibile onde evitare il verificarsi di gravi pregiudizi per i veicoli e le persone in transito lungo la carreggiata; d’altronde anche nella disciplina di cui al rubricato art. 7 è previsto la possibilità di derogare all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento in presenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”. <br />
In definitiva, disattesa ogni ulteriore eccezione, può concludersi per la reiezione del ricorso.<br />
Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 262/2010 R.G.), proposto da Pubblilara s.r.l. cosi dispone:<br />
a) lo rigetta;<br />
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-20-2-2014-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2014 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est. L. Michon Pecori (Avv. G. Renna) contro il Comune di Carmignano (non costituito) la richiesta di proroga di un ordine di demolizione motivata dall&#8217;esistenza di un sequestro e dall&#8217;impossibilità di procedere in periodo feriale non comportano acquiescenza Giustizia amministrativa – Ordine di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-6-2011-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. De Berardinis Est.<br /> L. Michon Pecori (Avv. G. Renna) contro il Comune di Carmignano<br /> (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>la richiesta di proroga di un ordine di demolizione motivata dall&#8217;esistenza di un sequestro e dall&#8217;impossibilità di procedere in periodo feriale non comportano acquiescenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ordine di demolizione – Istanza di proroga – Motivazione &#8211; Esistenza di un sequestro e impossibilità di procedere in periodo feriale – Acquiescenza – Inconfigurabilità – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve escludersi che il comportamento, consistente nella richiesta di una prima e poi di una seconda proroga per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione (poi) impugnata, possa integrare gli estremi dell’acquiescenza laddove motivate rispettivamente dall’esistenza del sequestro penale dell’area interessata e dalla concomitanza del periodo di ferie estive e la conseguente impossibilità di reperire un’impresa disponibile alle operazioni in detto periodo. Nessuna delle ora viste richieste di proroga si può difatti definire un comportamento chiaro ed inequivocabile di accettazione degli effetti del provvedimento lesivo, incompatibile con la volontà di impugnarlo, dovendo esse, piuttosto, ricondursi al genus degli atti resi opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento stesso, nella logica del differimento del pregiudizio e della volontà di valutare la convenienza o meno dell’adesione al contenuto dell’ordinanza stessa (attraverso la verifica dei costi che ne sarebbero conseguiti), comportamenti quindi che non escludono la coesistente intenzione dell’interessato di reagire in sede giurisdizionale e, dunque, non comportano acquiescenza. Al medesimo genus si devono ricondurre anche il conferimento di un incarico ad un professionista e la richiesta di preventivi a ditte specializzate. Donde la carenza dei presupposti per far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2009, proposto dal<br />	<br />
 sig. <b>Luigi Michon Pecori</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Renna e con domicilio per legge fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Firenze, via Ricasoli n. 40 </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Carmignano</b>, non costituito in giudizio</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento<b>,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; dell’ordinanza del Comune di Carmignano – Settore Vigilanza Attività Produttive Ambiente, n. 91 del 22 giugno 2009, notificata in pari data, contenente ingiunzione al sig. Luigi Michon Pecori di provvedere alla rimozione dei rifiuti depositati sulla scarpata sottostante la strada pubblica di via Le Fonti a Carmignano (loc. Comeana), nonché alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso o consequenziale (in particolare, le ordinanze di proroga del termine per ottemperare, n. 118 del 27 luglio 2009 e n. 131 del 28 agosto 2009, notificate in pari data).</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 811/09 del 15 ottobre 2009, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 31 marzo 2011 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’odierno ricorrente, sig. Luigi Michon Pecori, espone che all’interno dell’area di sua proprietà, sita in Carmignano (PO), via Le Fonti e catastalmente individuata al foglio 24, part. 103, era stato realizzato uno spiazzo destinato a parcheggio di veicoli, mediante il deposito, lo spargimento ed il livellamento di materiale misto a terra e rifiuti da demolizione edilizia. L’area veniva sottoposta a sequestro penale.<br />	<br />
1.1. L’esponente precisa che le indagini effettuate hanno permesso di accertare che responsabile del deposito incontrollato di rifiuti sarebbe un imprenditore edile residente in Carmignano, titolare di un cantiere edile ubicato nell’immediatezza dell’area sottoposta a sequestro.<br />	<br />
1.2. Ciononostante, con ordinanza n. 91 del 22 giugno 2009 il responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Carmignano ha ingiunto al sig. Michon Pecori di provvedere entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa alla rimozione dei rifiuti depositati nell’area di sua proprietà, nonché alla bonifica ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento è stato emesso nei confronti del sig. Michon Pecori nella sua qualità di proprietario del terreno interessato.<br />	<br />
2. Avverso la suddetta ordinanza del Comune di Carmignano è insorto l’esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione. Ha impugnato, inoltre, le ordinanze comunali nn. 118 del 27 luglio 2009 e 131 del 29 agosto 2009, recanti proroga dei termini per l’esecuzione delle prescrizioni impartitegli.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, l’interessato ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per essere stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria anche ai fini dell’esecuzione di accertamenti e verifiche, ad opera degli organi preposti, in contraddittorio con il proprietario<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, giacché l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa dal Comune di Carmignano senza il preventivo accertamento della responsabilità e/o corresponsabilità a titolo di dolo o co<br />
2.3. Il Comune di Carmignano, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
2.4. Nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2009 il Collegio, considerato, ad un sommario esame, sussistente il fumus boni juris, per essere stato imposto l’obbligo di rimozione dei rifiuti senza la necessaria dimostrazione dell’addebitabilità al ricorrente della violazione accertata, con ordinanza n. 811/09 ha accolto l’istanza cautelare.<br />	<br />
2.5. All’udienza pubblica del 31 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Si deve preliminarmente escludere che il ricorrente abbia prestato acquiescenza ai provvedimenti impugnati (ed in particolare, all’ordinanza n. 91/2009, rispetto alla quale le altre costituiscono mera proroga dei termini per ottemperarvi). Invero, secondo l’insegnamento della costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 febbraio 2011, n. 448), l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d’impugnare il provvedimento stesso, non essendo sufficiente, a tale scopo, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento de quo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l’eventuale coesistente intenzione dell’interessato di reagire, poi, per eliminare gli effetti del provvedimento. La necessità di atti o comportamenti univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (dunque non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività, porta ad escludere che si possa affermare la sussistenza dell’acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tale caso trovare riscontro univoco della volontà dell’interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall’atto amministrativo (C.d.S., Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7031). Attesa l’incidenza sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l’accertamento circa l’avvenuta accettazione (con condotta libera ed inequivocabile) del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la fattispecie, da cui dovrà risultare senza incertezze la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l’atto lesivo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854).<br />	<br />
3.1. Alla luce delle suesposte massime giurisprudenziali, deve escludersi che il comportamento del ricorrente, consistente nella richiesta di una prima e poi di una seconda proroga per dare esecuzione all’ordinanza (poi) impugnata, integri gli estremi dell’acquiescenza. La prima richiesta di proroga è stata, infatti, motivata dall’esistenza del sequestro penale dell’area interessata (così si esprime, nelle sue premesse, l’ordinanza n. 118/2009, con cui la richiesta è stata accolta), mentre la seconda è stata giustificata (anche) con la concomitanza del periodo di ferie estive e la conseguente impossibilità di reperire un’impresa disponibile alle operazioni in detto periodo (così le premesse dell’ordinanza n. 131/2009, con cui l’ulteriore proroga è stata accordata). Ad avviso del Collegio, nessuna delle ora viste richieste di proroga si può definire un comportamento chiaro ed inequivocabile di accettazione degli effetti del provvedimento lesivo, incompatibile con la volontà di impugnarlo, dovendo esse, piuttosto, ricondursi al genus (prima citato) degli atti resi opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del provvedimento stesso, nella logica della riduzione – qui, differimento – del pregiudizio, che non escludono la coesistente intenzione dell’interessato di reagire in sede giurisdizionale e, dunque, non comportano acquiescenza (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 448/2011, cit.). Al medesimo genus si devono ricondurre anche il conferimento, da parte del sig. Michon Pecori, di un incarico ad un professionista e la richiesta di preventivi a ditte specializzate (circostanze indicate nell’ordinanza di proroga n. 131/2009): si tratta di comportamenti che, a ben guardare, non esprimono l’intento di accettare tutti gli effetti derivanti dall’ordinanza comunale, quanto, invece, la volontà di valutare la convenienza o meno dell’adesione al contenuto dell’ordinanza stessa, attraverso la verifica dei costi che ne sarebbero conseguiti. Donde (come già detto in sede cautelare) la carenza dei presupposti per far luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza.<br />	<br />
4. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
4.1. È, anzitutto, fondata la doglianza di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, formulata con il primo motivo, giacché l’ordinanza n. 92/2009 non reca alcuna menzione della previa effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento: adempimento che, secondo un orientamento ormai largamente diffuso, è obbligatorio anche in sede di emanazione dell’ordine di smaltimento dei rifiuti ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598). Si è, infatti chiarito che il previo avviso ex art. 7 della l. n. 241/1990 agli interessati è richiesto pure nel procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, alla luce della rilevanza dell’(eventuale) apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quantomeno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti. L’esigenza di un contraddittorio effettivo tra la P.A. procedente ed i soggetti a vario titolo coinvolti nel fatto è, del resto, espressamente prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 cit., laddove si prescrive che i controllo effettuati dalla P.A. riguardo all’abbandono di rifiuti sul terreno vengano svolti in contraddittorio con i privati interessati (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 64; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 maggio 2009, n. 772). Ne deriva la fondatezza della censura. <br />	<br />
4.2. A diversa conclusione non si potrebbe pervenire nemmeno qualora non si aderisca all’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la disciplina stabilita in via generale dall’art. 7 della l. n. 241/1990 è recessiva nella materia in esame e, dunque, la comunicazione di avvio del procedimento costituisce adempimento indispensabile (C.d.S., Sez. V, n. 4061/2008, cit.), ma si opti per l’applicabilità in via di principio a siffatta materia del comma 1 dell’art. 7 cit., nella parte in cui consente alla P.A. di non adempiere alla previa comunicazione in presenza di “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento”: l’ordinanza gravata, infatti, non contiene alcuna menzione di tali esigenze di celerità procedimentale (che devono, invece, essere comprovate: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1° marzo 2010, n. 1215). Anche per questo verso, quindi, il motivo di ricorso ora in esame è fondato.<br />	<br />
4.3. Parimenti fondato è, poi, il secondo motivo, atteso che il provvedimento impugnato onera della rimozione dei rifiuti il ricorrente in base alla sua qualità di proprietario del terreno interessato, senza addurre alcun elemento di imputabilità allo stesso a titolo di dolo o colpa dell’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. In proposito si richiamano le considerazioni della giurisprudenza più recente (C.d.S., Sez. V, n. 4061/2008, cit.), la quale ha evidenziato come, in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riguardo all’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997, avesse subordinato l’obbligo del proprietario dell’area coinvolta di provvedere allo smaltimento alla condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di rifiuti, tramite comportamento omissivo o commissivo, a titolo di dolo o colpa (C.d.S, Sez. V, 25 gennaio 2005, n, 136), escludendo, conseguentemente, che la norma configurasse un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva. Tale indirizzo è rimasto immutato anche con l’entrata in vigore dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che – sottolinea il Consiglio di Stato – riproduce il tenore dell’art. 14 cit. (oggi abrogato) con riguardo alla necessaria imputabilità del fatto a titolo di dolo o colpa: donde la fondatezza della censura. <br />	<br />
4.4. Ad ulteriore dimostrazione della fondatezza del motivo, si osserva che, ai fini dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa dell’abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti, la giurisprudenza considera del tutto insufficiente una generica culpa in vigilando (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2009, n. 1284). Si è, infatti, precisato che, nel verificare la responsabilità del proprietario di un’area in caso di abbandono di rifiuti, il dovere di diligenza che incombe sul titolare di un fondo non può estendersi al punto di pretendere un’ininterrotta vigilanza diurna e notturna allo scopo di evitare che terzi si introducano nel fondo per abbandonare dei rifiuti. Infatti, in caso contrario si oltrepasserebbe la diligenza media, sulla quale si fonda la nozione di colpa in tutti i casi in cui la colpa stessa, come nell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (ed ora nell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006), sia indicata in maniera del tutto generica (C.d.S., Sez. V, 8 marzo 2005, n. 935).<br />	<br />
5. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso fondato e deve essere accolto. Per l’effetto, si devono annullare gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2008 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2008 n.1077</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Rel. TrovatoLa Ferlita Costruzioni s.p.a. (Avv.ti R. Modica e S. Cittadino) c.Impresa Coppola Costruzioni s.r.l. in a.t.i. con altre (Avv.ti I. Scuderi e G. Rossitto);Comune di Siracusa (Avv. S. Bianca) 1. Contratti della PA – Gara – Rappresentate legale – Misura cautelare personale &#8211; Omessa esclusione – Legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2008 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2008 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. Trovato<br />La Ferlita Costruzioni s.p.a. (Avv.ti R. Modica e S. Cittadino)	c.Impresa Coppola Costruzioni s.r.l. in a.t.i. con altre (Avv.ti I. Scuderi e G. Rossitto);Comune di Siracusa (Avv. S. Bianca)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della PA – Gara – Rappresentate legale – Misura cautelare personale &#8211; Omessa esclusione – Legittimità – Ragioni 																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Offerta – Irregolarità contributiva &#8211; Segnalazione posteriore presso l’Osservatorio &#8211;  Esclusione – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la mancata esclusione dalla gara dell’impresa concorrente il cui rappresentante legale sia stato sottoposto ad una misura cautelare personale in quanto, la normativa in tema di appalti ed antimafia, non prevede tra le cause di esclusione la misura cautelare e personale dell’arresto, presupponendo viceversa, l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.</p>
<p>2. E’ legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa concorrente che sia risultata, da una comunicazione dell’INAIL non in regola con l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva alla data del termine di presentazione delle offerte, sebbene, in data successiva sia risultata in regola. In ogni caso, la stazione appaltante, una volta conclusa la procedura di gara, non potrebbe procedere alla stipula del contratto in quanto l’art. 75 del DPR 554/99 è chiaro nel disporre che i soggetti per i quali valgano le cause di esclusione, non soltanto sono esclusi dalla partecipazione elle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, ma non possono stipulare i relativi contratti, in tutti i casi in cui la causa di esclusione si ufficializzata, anche attraverso l’iscrizione nel casellario presso l’Osservatorio del contratti pubblici, avvenuta successivamente alla partecipazione alla procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  493/08  Reg.Dec.<br />
N.    1077    Reg.Ric.<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana <br />in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1077/2006, proposto dalla impresa</p>
<p><b>LA FERLITA COSTRUZIONI s.p.a.</b>,<br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Modica e Salvatore Cittadino, con domicilio eletto in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>l’<b>Impresa COPPOLA COSTRUZIONI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea con le imprese <b>PRECON s.r.l.</b> e <b>FAVINI COSTRUZIONI s.r.l.</b>, nonchè le stesse imprese PRECON s.r.l. e FAVINI COSTRUZIONI s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Ignazio Scuderi e Gianluca Rossitto con domicilio eletto in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso la signora Alessandra Allotta;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>COMUNE DI SIRACUSA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tommaso D’Angelo, in Palermo, via Resuttana n. 366;</p>
<p>per  la  riforma<br />
della sentenza n. 1121, in data 7 luglio 2006, del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, IV.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa e delle Imprese Coppola Costruzioni s.r.l., Precon s.r.l. e Favini Costruzioni s.r.l.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista l’ordinanza n. 661, in data 27 luglio 2006, con la quale è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito dell’appel-lo;<br />
Visti l’ordinanza n. 449, in data 15 giugno 2007, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori e i relativi adempimenti;<br />
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007, l’avv. S. Cittadino per l’impresa appellante, l’avv. F. Gullotta, su delega degli avv.ti I. Scuderi e G. Rossitto, per le imprese appellate e l’avv. S. Bianca per il Comune di Siracusa;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1.	Con atto pubblicato sulla G.U.R.S. n. 50 del 10 dicembre 2004, il Comune di Siracusa bandiva un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del “… sistema fognario dell’area metropolitana siracusana per il disinquinamento della costa e per la riutilizzazione delle acque reflue &#8211; 3° stralcio &#8211; 1° sub-stralcio …”, da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, per un importo complessivo a base d’asta di € 13.415.266,82 (di cui € 330.015,56 non soggetti a ribasso, in quanto costituenti oneri per la sicurezza).<br />	<br />
Nella seduta del 27 dicembre 2004, la Commissione dapprima procedeva, sulla base delle offerte ammesse, al calcolo della soglia di anomalia, risultata pari al 34,842%, e quindi all’individuazione del miglior ribasso percentuale rispetto alla base d’asta. Risultava tale quello offerto dall’ATI La Ferlita &#8211; Metansicula (di seguito ATI La Ferlita) pari al 39,93%.<br />
Al secondo posto si classificava l’ATI Coppola Costruzioni s.r.l., Precon s.r.l. e Favini Costruzioni s.r.l. (di seguito ATI Coppola) con un ribasso del 37,07%.<br />
La Commissione, rilevato che il ribasso dell’ATI La Ferlita Costruzioni s.p.a. era al di sopra della soglia di anomalia, sospendeva le operazioni di gara, onde procedere alla verifica di congruità ex art. 21, comma 1 bis, della L. n. 109/94, come vigente in Sicilia nel testo coordinato di cui alla L.R. n. 7/02.<br />
Per tale verifica la Commissione si avvaleva della collaborazione del progettista dell’opera, il quale, su richiesta formulata il 22 dicembre 2004, esaminate le giustificazioni dei prezzi prodotte insieme all’offerta dall’ATI La Ferlita, con relazione datata 30 dicembre 2004 riteneva necessarie ulteriori giustificazioni, “in merito a prezzi non in linea con le attuali condizioni di mercato, sia per inadeguatezza della incidenza della manodopera per le singole lavorazioni, sia per i ridottissimi costi dichiarati per i materiali da impiegarsi …”.<br />
Con nota n. 4969 del 30 dicembre 2004 il Presidente della Commissione di gara, nel far presente che la Commissione condivideva le considerazioni del progettista, richiedeva all’ATI La Ferlita di fornire i relativi chiarimenti.<br />
L’ATI dava riscontro con nota del 7 gennaio 2005.<br />
La Commissione di gara disponeva la convocazione dell’ATI, per il 22 febbraio 2005 per comunicazioni riguardanti il pubblico incanto.<br />
In quella sede, come risulta dal relativo verbale, la Commissione di gara per un verso richiedeva chiarimenti in merito alla riscontrata “… incongruenza in ordine al calcolo dell’ammontare dei lavori, in quanto i prezzi unitari delle singole partite dei lavori indicati dall’Impresa nei giustificativi moltiplicato per le quantità di progetto portano ad una cifra totale dei lavori che risulterebbe essere di €. 8.470.789,32, inclusi gli oneri di sicurezza. Tale cifra corrisponderebbe ad un ribasso teorico pari al 35,26% …” (mentre come detto il ribasso offerto era del 39,93%).<br />
Per altro verso, in merito all’anomalia dell’offerta, si chiedeva che l’impresa esplicitasse “con dati, fatti e circostanze le ragioni che portano ad una drastica riduzione dei singoli prezzi unitari”.<br />
A tali ulteriori richieste, l’ATI La Ferlita dava riscontro con nota del 2 marzo 2005.<br />
A questo punto, esauritosi il contraddittorio con l’impresa, il progettista stilava il 4 aprile 2005 un’articolata relazione assunta al protocollo del Comune il 7 aprile 2005 ed una sostanzialmente identica del 15 aprile 2005, in cui, pur rilevando che risultavano “fuori soglia” nove prezzi sui sedici di cui sono state richieste le giustificazioni, si concludeva che il ribasso del 39,93% indicato nell’offerta era corretto.<br />
Con verbale del 13 aprile 2005 la Commissione di gara aggiudicava l’appalto all’ATI La Ferlita, ritenendo “condivisibili gli elementi costitutivi dell’offerta, forniti dall’ATI”.</p>
<p>2.	Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, notificato il 15 giugno 2005, e depositato il successivo 23 giugno, la Coppola Costruzioni s.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda ATI nonchè le imprese associande, impugnavano:<br />	<br />
&#8211; il verbale di gara del 13 aprile 2005, con cui l’appalto era stato aggiudicato alla controinteressata; <br />
&#8211; tutti i precedenti atti e verbali relativi in particolare al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’ATI La Ferlita e quindi il verbale del 27 dicembre 2004, la nota del 30 dicembre 2004 col suo allegato, il verbale 22 febbraio 2005, nonc<br />
&#8211; ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale (ivi compreso l’eventuale contratto stipulato con la predetta ATI e tutti gli atti della procedura, non conosciuti).<br />
	Sosteneva:<br />	<br />
&#8211; con il primo motivo di ricorso, che l’ATI La Ferlita avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere in precedente gara reso false dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva, come risultante dall’annotazione nel casellario informatico dell<br />
&#8211; con il secondo motivo che l’impresa La Ferlita non aveva fornito le richieste giustificazioni preventive in modo completo; che comunque l’offerta si sarebbe dovuta considerare anomala e che la Commissione non aveva fornito la benchè minima motivazione c<br />
Si costituivano in giudizio il Comune, e la controinteressata, che chiedevano il rigetto del ricorso.<br />
La ATI La Ferlita, con ricorso incidentale, notificato il 14 luglio 2005, e depositato il successivo 20 luglio, sosteneva l’illegittimità dell’ammissione dell’ATI Coppola:<br />
&#8211; per non avere le imprese Coppola e Favini esibito in sede di gara la certificazione relativa al sistema di qualità, ma solo la certificazione sugli “elementi significativi e tra loro correlati ;<br />
&#8211; per non avere l’impresa Favini reso, con riferimento ad amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente, la dichiarazione “che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della so<br />
	La ATI Coppola eccepiva la inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto notificato solo alla capogruppo Impresa Coppola Costruzioni s.r.l., e non anche alle associate Precon s.r.l. e Favini Costruzioni s.r.l.																																																																																												</p>
<p>3.	Intanto, con nota n. 3141 del 30 giugno 2005 il Presidente della Commissione di gara aveva scritto nuovamente al progettista, rappresentando che l’Avvocatura comunale aveva segnalato come la formulazione della valutazione di congruità e non anomalia dell&#8217;offerta dell’ATI La Ferlita “si presti ad una interpretazione letterale non perfettamente univoca con riferimento, da una parte, alle considerazioni che dalla valutazione di alcuni prezzi &#8220;fuori soglia&#8221; si pervenga ad un giudizio di congruità dell&#8217;offerta che trattasi nel suo complesso e, dall&#8217;altro, che la dizione &#8220;ciò determina che il ribasso del 39,93% indicato nell&#8217;offerta è corretto&#8221; si riferisca alla correttezza in termini di congruità complessiva, serietà dell&#8217;offerta e sua non anomalia e non già semplicemente alla sua correttezza aritmetica delle somme dei singoli prezzi indicati”. Al progettista era quindi chiesta una propria nota motivata a chiarimento di quanto già prodotto.<br />	<br />
Con nota pervenuta il 1 luglio 2005 il progettista rappresentava quanto segue:<br />
&#8211; “nella nota in data 04/04/2005, … circa la valutazione dell’offerta anomala, si perviene alla determinazione che nove dei prezzi offerti risultano oltre la soglia di anomalia del 34,842% &#8230;; <br />
&#8211; i nove prezzi anomali moltiplicati per le rispettive quantità previste nel computo metrico estimativo complessivamente portano ad una percentuale dell&#8217;importo netto appaltato di valore non significativo;<br />
&#8211; i prezzi offerti  dalla ditta concorrente  al di sotto  della soglia di anomalia sono in numero di 39; tali prezzi moltiplicati per le rispettive quantità, desunte dal computo metrico estimativo allegato al progetto, rappresentano la parte sostanziale d<br />
Con la medesima nota il progettista chiariva che “il ribasso del 39,93% offerto dall&#8217;ATI La Ferita &#8211; Metansincula non solo risulta corretto sotto l&#8217;aspetto aritmetico bensì anche congruo, in quanto l&#8217;impresa può eseguire in maniera corretta il lavoro anche con il ribasso del 39,93%, poiché se è vero che nove dei prezzi sono attestati sopra la soglia di anomalia, è pur vero che 39 prezzi si attestano al di sotto di tale soglia. L&#8217;utile che l&#8217;impresa trae dall&#8217;importo che si ottiene moltiplicando i prezzi al di sotto della soglia di anomalia per le rispettive quantità compensa sostanzialmente, secondo il parere dello scrivente, l&#8217;eventuale trascurabile perdita che la stessa impresa sopporterebbe dall&#8217;importo che si ottiene moltiplicando i nove prezzi al di sopra della soglia di anomalia per le rispettive quantità desunte dal computo metrico estimativo”.<br />
A seguito di tale relazione, la Commissione di gara, in dichiarata integrazione del verbale del 13 aprile 2005, “limitatamente alla sola motivazione che ha condotto all’aggiudicazione”, con verbale del 1° luglio 2005 confermava la prima aggiudicazione, condividendo le considerazioni tecniche del progettista.</p>
<p>4.	Con atto notificato il 20 settembre 2005, e depositato il successivo 28 settembre, l’impresa Coppola proponeva allora motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti relativi alla gara suddetta, adottati dal Comune successivamente alla proposizione del ricorso e prodotti in giudizio dall’Avvocatura Comunale, ed in particolare del verbale di gara dell’1 luglio 2005; della nota di chiarimenti resa in pari data col numero 08/2005 di protocollo dal progettista dell’opera e della richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente di gara con nota del 30 giugno 2005 numero 3141 di protocollo, nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.<br />	<br />
	Si contestava la riapertura della gara per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e dell’art. 89 d.P.R. n. 554/1999, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi sul giusto procedimento, oltre che eccesso di potere sotto vari profili.																																																																																												</p>
<p>5.	Con ordinanza n. 1558 del 21 ottobre 2005 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva l’istanza cautelare, considerato che “il ricorso appare fondato, in particolare per quanto riguarda la necessità che la controinteressata andasse esclusa dalla gara, a causa della dichiarazione non veritiera da essa presentata in altra gara, e della conseguente iscrizione a suo carico nel casellario informatico dell’Autorità di vigilanza, produttiva di effetti al momento in cui si è svolta la gara de qua”.<br />	<br />
Con ordinanza n. 15 del 16 gennaio 2006 questo Consiglio respingeva l’appello cautelare proposto dalla attuale appellante.</p>
<p>6.	In memoria difensiva l’ATI La Ferlita eccepiva la improcedibilità del ricorso, in relazione al fatto che il geom. Tommaso Coppola, legale rappresentante dell’impresa ricorrente, era stato arrestato il 24 novembre 2005 con l’accusa di associazione a delinquere e di estorsione: tale circostanza farebbe venir meno l’interesse a ricorrere, in quanto causa di esclusione dalle procedure di affidamento.																																																																																												</p>
<p>7.	Il TAR, con sentenza n. 1121, in data 7 luglio 2006:<br />	<br />
&#8211; respingeva la eccezione di improcedibilità del ricorso principale;<br />
&#8211; riteneva fondato il primo motivo del ricorso principale, assorbendo gli altri motivi;<br />
&#8211; riteneva ammissibile ma infondato il ricorso incidentale;<br />
&#8211; annullava l’aggiudicazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione, a seguito di eventuali comunicazioni prefettizie sfavorevoli per l’impresa Coppola.</p>
<p>8.	La sentenza è stata appellata dalla impresa La Ferlita Costruzioni s.p.a., che ha censurato:<br />	<br />
&#8211; il rigetto della eccezione di improcedibilità del ricorso principale di primo grado;<br />
&#8211; il rigetto del ricorso incidentale;<br />
&#8211; l’accoglimento del ricorso principale (in relazione al primo motivo ritenuto assorbente).<br />
	Si sono costituiti in giudizio il Comune di Siracusa e la ATI Coppola.<br />	<br />
	Quest’ultima ha tra l’altro riproposto i motivi assorbiti dal giudice di primo grado.																																																																																												</p>
<p>9.	Con ordinanza n. 449, in data 15 giugno 2007, questo Consiglio ha disposto una verificazione sul procedimento attraverso il quale la Commissione di gara è pervenuta al giudizio di non anomalia della offerta della ATI La Ferlita, in particolare sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; la incidenza quantitativa, sul valore complessivo della offerta, della anomalia dei nove prezzi ritenuti incongrui dal progettista;<br />
&#8211; il prezzo unitario offerto relativamente alle voci NP01 e NP10;<br />
&#8211; il costo indicato per la manodopera avuto riguardo in particolare al costo orario della manodopera edile nella Provincia di Siracusa.<br />
	L’incarico di verificazione è stato affidato all’Ingegnere capo dell’Ufficio del genio civile di Palermo o ad altro ingegnere dell’Ufficio da lui delegato.<br />	<br />
E’ stata disposta altresì l’ acquisizione dal Comune di Siracusa, di:<br />
&#8211; una relazione con dettagliati e documentati chiarimenti circa le modalità della integrazione procedimentale, disposta dal Presidente della Commissione di gara in data 30 giugno 2005, a seguito di “interlocuzione” con l’Avvocatura comunale; <br />
&#8211; copia autentica della intera documentazione contenuta nella busta A allegata alle offerte dell’ATI La Ferlita e dell’ATI Coppola.<br />
	La istruttoria è stata eseguita.<br />	<br />
	In particolare l’ ing. Giuseppe Nogara e l’ing. Mario Medaglia, delegati alla verificazione dall’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio civile di Palermo hanno depositato la propria documentata relazione in data 8 agosto 2007.<br />	<br />
	Per quanto di competenza il Comune ha adempiuto depositando gli atti richiesti in data 17 luglio 2007.<br />	<br />
	Le parti hanno illustrato le proprie tesi in memorie difensive, corredate quanto alla appellante e al Comune da specifiche controdeduzioni tecniche alla verifica eseguita dell’Ufficio del Genio civile.<br />	<br />
	  L’ATI La Ferlita ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso in primo grado in quanto l’ATI Coppola non avrebbe alcun interesse ad aggiudicarsi la gara in quanto alla luce dell’art.10 del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 non potrebbe comunque stipulare il contratto d’appalto, anche perchè in caso di riapertura della gara e di riverifica della anomalia dovrà comunque essere esclusa per carenza dei requisiti relativi alla iscrizione SOA.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2007, l’appello è passato in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.	Oggetto del contendere sono gli atti del procedimento per l’aggiudicazione da parte del Comune di Siracusa di un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del “… sistema fognario dell’area metropolitana siracusana per il disinquinamento della costa e per la riutilizzazione delle acque reflue &#8211; 3° stralcio &#8211; 1° sub-stralcio …”.<br />	<br />
Tale aggiudicazione doveva essere effettuata secondo il criterio del massimo ribasso percentuale, per un importo complessivo a base d’asta di € 13.415.266,82 (di cui € 330.015,56 non soggetti a ribasso, in quanto costituenti oneri per la sicurezza).<br />
	L’Amministrazione aggiudicava la gara alla ATI La Ferlita.<br />	<br />
La ATI Coppola impugnava l’esito avanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania.<br />
	Più esattamente la vertenza, come introdotta avanti al TAR con ricorso (seguito da motivi aggiunti) riguardava:<br />	<br />
&#8211; il verbale di gara del 13 aprile 2005, con cui l’appalto era stato aggiudicato alla ATI La Ferlita;<br />
&#8211; tutti i precedenti atti e verbali relativi in particolare al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’ATI La Ferlita e quindi il verbale del 27 dicembre 2004, la nota del 30 dicembre 2004 col suo allegato, il verbale 22 febbraio 2005, nonc<br />
&#8211; ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale (ivi compreso l’eventuale contratto stipulato con la predetta ATI e tutti gli atti della procedura, non conosciuti);<br />
&#8211; il verbale di gara dell’1 luglio 2005; la nota di chiarimenti resa in pari data col numero 08/2005 di protocollo dal progettista dell’opera e la richiesta di chiarimenti avanzata dal Presidente di gara con nota del 30 giugno 2005 numero 3141 di protocol</p>
<p>2.	In primo grado la resistente ATI La Ferlita &#8211; con eccezione disattesa dal TAR e riproposta in appello &#8211; rilevava la improcedibilità del ricorso, in relazione al fatto che il geom. Tommaso Coppola, legale rappresentante dell’impresa ricorrente (capogruppo) nelle more del giudizio di primo grado era stato arrestato (il 24 novembre 2005) con l’accusa di associazione a delinquere e di estorsione.<br />	<br />
Tale circostanza farebbe venir meno l’interesse a ricorrere, sia in quanto causa di esclusione dalla procedura di affidamento, sia perchè l’adozione di tale misura cautelare impedirebbe comunque l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 554/99, dell’art. 17 del D.P.R. 34/2000, nonché infine per violazione della “normativa antimafia”.<br />
La doglianza non ha pregio.<br />
Come esattamente rilevato dal TAR l’evento non comporta automaticamente la esclusione della ATI Coppola dalla gara.<br />
La normativa in tema di appalti ed antimafia non prevede infatti fra le cause di esclusione la misura cautelare e personale dell’arresto, presupponendo viceversa l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o l’applicazione d’una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.<br />
D’altra parte il TAR ha fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione, a seguito di eventuali comunicazioni prefettizie sfavorevoli per l’impresa Coppola.<br />
E ciò nella considerazione che, in ogni caso, potrà trovare applicazione la previsione del comma 2 dell’art. 10 D.P.R. 252/1998, secondo cui “quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni”.<br />
	Si tratta di sviluppi (solo eventuali) della vicenda e allo stato degli atti non si rinvengono dunque, come attuali, i presupposti per dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse.																																																																																												</p>
<p>3.	Del pari va disattesa la eccezione (sollevata dalla ATI La Ferlita nelle memorie difensive di secondo grado) circa la asserita improcedibilità del ricorso  in primo grado in quanto l’ATI Coppola non avrebbe alcun interesse ad aggiudicarsi la gara; e ciò sul rilievo che alla luce dell’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 non potrebbe comunque stipulare il contratto d’appalto, perchè in caso di riapertura della gara e di riverifica della anomalia dovrà comunque essere esclusa per carenza dei requisiti relativi alla iscrizione SOA.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che si tratta di assunto diretto a dimostrare nella sostanza la originaria inammissibilità della offerta della ATI Coppola , assunto che non è stato oggetto di ricorso incidentale avanti al TAR da parte dell’ATI La Ferlita e che non può quindi essere esaminato per la prima volta in questa sede, per il divieto di ius novorum.																																																																																												</p>
<p>4.	A questo punto, stante la loro valenza paralizzante, vanno esaminate, alla stregua degli esiti istruttori, le due censure del ricorso incidentale, proposto in prime cure dalla ATI La Ferlita e disatteso dal TAR.																																																																																												</p>
<p>4.1	Con il primo motivo si afferma l’illegittimità dell’ammissione dell’ATI Coppola, per non avere le imprese associate Coppola e Favini (a differenza dell’altra associata impresa Precon) esibito in sede di gara la certificazione relativa al sistema di qualità, ma solo la certificazione sugli “elementi significativi e tra loro correlati”.<br />	<br />
In proposito il bando di gara (punto 11) consentiva la qualificazione delle concorrenti, alternativamente, tramite esibizione “… della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, riportata nella attestazione rilasciata dalla &#8230; SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) della l. n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualità, allegato B, al D.P.R. n. 34/2000…”.<br />
Osserva il Collegio che la riportata prescrizione non imponeva alla due citate imprese di produrre la certificazione dell’intero sistema di qualità concorrendo le medesime, quanto alla categoria OG6, rispettivamente con le qualifiche V e IV, per le quali il requisito di cui trattasi non era richiesto sino alla data del 31 dicembre 2004 e quindi alla data di pubblicazione del bando di cui trattasi (momento al quale comunque correlare la verifica), vale a dire alla data del 10 dicembre 2004.<br />
Come esattamente rilevato dal TAR, poi, in base all’art. 4 del D.P.R. 34/2000 “… il sistema di qualità, va riferito alla globalità delle categorie e delle classifiche possedute dalla singola impresa, in relazione alla propria organizzazione aziendale (cfr. Allegato C al DPR n. 34/2000) senza che possa attribuirsi rilevanza all’importo complessivo dell’appalto ovvero all’importo dei singoli lavori…”, e “&#8230; tale orientamento interpretativo è stato fatto proprio dall’Autorità di Vigilanza L.L.P.P. con determina 6 novembre 2002, n. 29, alla cui diffusa motivazione si rinvia &#8230;”.<br />
In appello, con censura che &#8211; va osservato preliminarmente &#8211; non si sottrae al rilievo di novità e ai conseguenti profili di irritualità, la ATI La Ferlita sostiene che la impresa Coppola (capogruppo dell’ATI controinteressata) doveva comunque produrre la certificazione del sistema di qualità in quanto si era impegnata ad assumere il 50% dell’importo dei lavori e quindi, considerato che il bando prevedeva un importo di euro 13.415.266,82 &#8230;, categoria prevalente OG6 classifica VII, la quota del 50% assunta dalla impresa Coppola quale mandataria, in base alla &#8230; tabella requisito qualità, essendo superiore a 10 miliardi di vecchie lire rientra comunque nella classifica per la quale è richiesta obbligatoriamente la certificazione di qualità.<br />
Osserva il Collegio, che anche a prescindere dal cennato rilievo di inammissibilità, la censura appare infondata. Invero nel bando di gara per la categoria OG6 si prevedono lavori per euro 7.907.304,46 e la impresa capogruppo Coppola, nella predetta categoria, è in possesso di SOA per un importo massimo di euro 5.164.569, ampiamente sufficiente rispetto alla percentuale della quota di lavori assunti dalla capogruppo medesima.</p>
<p>4.2	Per quanto riguarda poi il secondo motivo di ricorso incidentale al TAR, riproposto dall’appellante, con esso si sostiene che l’ATI Coppola doveva essere esclusa dalla gara, per non avere l’associata impresa Favoni reso, con riferimento all’amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente, la dichiarazione “che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 12 dicembre 1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente …”.<br />	<br />
	La censura è infondata.<br />	<br />
	Non sembra anzitutto che l’art.75, comma 1, lettera c) e le norme del bando impongano al concorrente di dichiarare tale condizione degli amministratori cessati nel triennio.<br />	<br />
In particolare le norme del bando si devono interpretare restrittivamente, in relazione alla citata disposizione dell’art. 75 a norma della quale il requisito oggetto di dichiarazione riguarda la inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull&#8217;affidabilità morale e professionale.<br />
La fattispecie, in caso analogo, è stata esaminata dalla decisione n. 64, in data 15 febbraio 2005 di questo Consiglio, in cui si è affermato quanto segue, con osservazioni adattabili al testo del disciplinare in vertenza (v. pag. 9, ultime tre righe e pag. 10 prime due righe): <br />
come noto, l’art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 554/1999 pone a carico dei soggetti cessati dalla carica di amministratore nel triennio antecedente l’espletamento della gara esclusivamente l’onere di dichiarare l’inesistenza di sentenze definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità e sull’affidabilità professionale. Le ulteriori dichiarazioni previste al punto 3, lett. b) e c) del disciplinare di gara concernono invece esclusivamente, ai sensi della richiamata norma regolamentare, gli amministratori, i direttori tecnici ed i soci attuali di società di capitali. Sebbene la lex specialis della gara non sia sul punto del tutto chiara, ritiene nondimeno il Collegio che la stessa possa e debba essere interpretata in senso conforme alla richiamata previsione regolamentare, intendendosi il richiamo (in quel caso) operato dal punto 6, 2° cpv. ai “soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99” come riferentesi, in funzione meramente ricognitiva, ai soggetti che già sono tenuti, ai sensi del citato art. 75, a rendere le singole dichiarazioni previste al punto 3, lett. b) e c) del disciplinare&#8230;.<br />
D’altra parte, come rilevato dal TAR, l’impresa Favoni, con riferimento al sig. Bussi, amministratore cessato dalla carica, aveva tra l’altro dichiarato che nei suoi confronti “… non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56… non è stato emanato provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 …”. E una siffatta dichiarazione appare idonea a ricomprendere l’ipotesi che l’eventuale provvedimento tragga origine dall’estensione di una misura adottata a carico del convivente.</p>
<p>5.	Nel merito il ricorso principale di primo grado, come esattamente ritenuto dal TAR, risulta fondato quanto al primo motivo.<br />	<br />
Con esso si sosteneva che la ATI La Ferlita andava esclusa dalla gara ai sensi dell’articolo 75, comma, lettere h) ed e), del D.P.R. n. 554/99, alla luce dell’annotazione nel casellario informatico dell’Osservatorio per i lavori pubblici effettuata il 22 aprile 2005 a carico della mandataria.<br />
In essa si legge che “… la stazione appaltante Provincia Regionale di Agrigento &#8211; Settore Contratti e Gare, sulla base del modello di comunicazione di cui all’allegato A) alla determinazione n. 10/2003, prot. n. 36347 del 03/11/2004 (prot. Autorità n. 42862 del 08/11/2004) e di successiva trasmissione di documentazione a corredo in data 11/02/2005 (prot. Autorità n. 5665 del 11/02/2005), ha comunicato di avere revocato, come da Determinazione Dirigenziale n. 132 del 30/07/2002, l’aggiudicazione in favore dell’impresa dei lavori di “costruzione Istituto Tecnico per geometri di n. 20 aule in Licata. 1° e 2° Stralcio”, per avere accertato che ricorrevano gli estremi previsti da norme di leggi e di regolamenti che disciplinano l’esclusione delle imprese qualora non in regola con l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva. Ciò, in quanto, a seguito della comunicazione dell’INAIL di Catania, in data 26/03/2002, seppure a tale data la ditta era in regola con il versamento dei premi di assicurazione, tuttavia, alla data del 13/12/2001 (data di scadenza delle offerte) la stessa risultava non avere effettuato il pagamento della quarta rata relativa all’autoliquidazione del premio per gli anni 2000/2001. Tale debito è stato versato l’8 marzo 2002 a seguito di compensazione con credito di imposta. Analogamente, a seguito della comunicazione, il 03/04/2002, della Cassa Edile di Catania, è emerso, che l’Impresa, alla data di scadenza delle offerte (13/12/2001), era in regola con i contributi solo per un cantiere, mentre per altri cantieri ha provveduto a regolarizzare successivamente, in data 28/12/2001. La stazione appaltante ha altresì accertato, come risulta dalla determinazione n. 132 del 30/07/2002, che l’Impresa non ha confermato quanto dichiarato in sede di gara, in materia di regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 …”.<br />
Osserva il Collegio che nella specie vengono in rilievo in particolare:<br />
&#8211; la lettera e) del comma 1 dell’art. 75 del D.P.R. 554/99 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti coloro che hanno commesso gravi infrazion<br />
&#8211; la successiva lettera h) dello stesso comma che prevede la esclusione per coloro che nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione<br />
&#8211; l’art. 27, comma 5, del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui, “i dati del casellario … sono resi pubblici a cura dell&#8217;Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l&#8217;individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono<br />
	Al di là del tenore letterale della norme e sulla base di una interpretazione logica delle stesse (in particolare ex art. 27 comma 5 da ultimo menzionato), ad avviso del Collegio, il citato termine annuale (quanto all’art. 75, comma 1, lett. h), come esattamente rilevato dal TAR, decorre dalla iscrizione dei dati presso l’Osservatorio, dal momento che da tale data sono conoscibili i rilievi formulati in relazione a precedenti gare.<br />	<br />
	Non è poi influente il fatto che l’iscrizione nel casellario informatico, fosse avvenuta il 22 aprile 2005, quando l’aggiudicazione in vertenza era stata già effettuata (il 13 aprile 2005).<br />	<br />
A parte il fatto che l’aggiudicazione è stata poi ribadita con atto del 1° luglio 2005, come  rilevato dal TAR, il Comune non poteva ugualmente procedere alla stipula del contratto, perché il citato art. 75 è chiaro nel  disporre che i soggetti  per i quali valgano le cause di esclusione elencate non soltanto “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni”, ma “non possono stipulare i relativi contratti”, in tutti casi in cui, come in quello in esame, la causa di esclusione sia ufficializzata, appunto con l’iscrizione nel casellario, successivamente alla partecipazione alla procedura.<br />
Infine nella specie sembra comunque applicabile anche l’art. 75, comma 1, lettera e), in quanto la infrazione agli obblighi contributivi, di cui alla annotazione (impugnata ma non sospesa dal giudice amministrativo, al quale l’ATI Ferlita ha proposto ricorso), sembra altresì concretare oggettivamente una grave infrazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.</p>
<p>6.	Pur risultando assorbito dalla pronuncia di cui sopra, per completezza d’esame, non si può mancare di rilevare che appare fondato anche il secondo motivo di primo grado e i profili dei motivi aggiunti non esaminati dal TAR e riproposti dalla odierna resistente, laddove si denunciano i vizi, sotto il profilo della logicità (e non della mera discrezionalità), del giudizio sulla non anomalia, reso dalla Amministrazione, in ordine alla offerta della ATI La Ferlita.<br />	<br />
E ciò alla luce sia della originaria incompletezza delle giustificazione prodotte dalla ATI Ferlita, sia degli esiti della verificazione disposta da questo Consiglio dalla quale con osservazioni, allo stato degli atti condivisibili (pur considerate le perizie del Comune e della ATI Ferlita), si confermano comunque alcune rilevanti incongruenze nella verifica della anomalia denunciate in primo grado dalla odierna resistente.<br />
E ciò in particolare quanto:<br />
&#8211; alla incidenza quantitativa, sul valore complessivo della offerta, dei nove prezzi ritenuti incongrui anche dal progettista (da ultimo, in modo del tutto approssimativo, definiti dal medesimo di valore non significativo);<br />
&#8211; alla inattendibilità o comunque alla incertezza del prezzo offerto relativamente alle voci NP01 e NP10;<br />
&#8211; agli errori e alle incompletezze nella determinazione dell’effettivo ribasso offerto dall’ATI La Ferlita;<br />
&#8211; nonchè alla incongruità del costo indicato per la manodopera avuto riguardo in particolare al costo orario della manodopera edile nella Provincia di Siracusa.<br />
Tali elementi se non altro sono indici significativi della approssimazione e quindi della illegittimità della verifica della anomalia.</p>
<p>7.	In conclusione &#8211; assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione &#8211; l’appello va respinto fatti salvi, come disposto dal TAR, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, a seguito di eventuali comunicazioni prefettizie sfavorevoli per l’impresa Coppola.<br />	<br />
	In relazione alla complessità delle questioni, per alcuni versi nuove, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio. Con separata ordinanza si provvederà alla liquidazione del compenso per i verificatori.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge, come da motivazione, l’appello in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese di questo grado del giudizio.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il  5 giugno 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-6-2008-n-1077/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2008 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono Danic Costruzioni s.r.l. (avv. Enrico Angelone) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Circumvesuviana s.r.l. (Avv.ti Enrico Soprano e Domenico Sica). l&#8217;informativa prefettizia &#8220;atipica&#8221; non è immediatamente e autonomamente lesiva 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Coraggio, est. Fabio Donadono<br /> Danic Costruzioni s.r.l. (avv. Enrico Angelone) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli  (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Circumvesuviana s.r.l. (Avv.ti Enrico Soprano e Domenico Sica).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;informativa prefettizia &#8220;atipica&#8221; non è immediatamente e autonomamente lesiva</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Ex art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629 – Natura – Effetti – Divieto legale a contrarre per la P.A. – Non sussiste<br />
2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Ex art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629 – Natura – Carenza di lesività autonoma  &#8211; Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le cc.dd. informative atipiche, di cui all’art. art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l&#8217;art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, consistono nella mera comunicazione di elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi dei soggetti interessati, rendendo partecipi le amministrazioni destinatarie di talune circostanze relative a tali soggetti e del pericolo di legami con la criminalità organizzata. Esse, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa alla potestà discrezionale della stazione appaltante, non determinano un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l’adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, non arrecando, perciò, a quest’ultimo un pregiudizio immancabile (1).</p>
<p>2. L’informativa atipica si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d&#8217;impugnazione giurisdizionale in via autonoma (2). Pertanto è inammissibile il ricorso avverso l’informativa qualora il ricorrente non può comunque aggiudicarsi l’appalto dal quale era stata escluso per effetto dell’informativa stessa.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie relativa ad una informativa antimafia in cui il Prefetto riferiva che alcuni parenti del legale rappresentante della società oggetto di informativa erano a loro volta parenti di soggetti pregiudicati o arrestati per reati di stampo mafioso.<br />
(2) Nella fattispecie considerata il ricorrente, partecipante ad una gara d’appalto, era stato escluso dalla procedura a seguito di un’informativa antimafia “atipica”. Avendo impugnato la disposta esclusione e l’informativa antimafia, il ricorrente era riammesso alla gara dal TAR Campania in sede cautelare: all’esito delle operazioni di gara il ricorrente non risultava  aggiudicatario. Il TAR Campania, stante l’impossibilità per il ricorrente di aggiudicarsi la commessa, ha decretato l’inammissibilità per carenza di interesse. del ricorso principale rivolto avverso l’informativa antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’informativa prefettizia “atipica” non è immediatamente e autonomamente lesiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />sezione I</b></p>
<p> composto dai signori magistrati:<br />
Giancarlo Coraggio			Presidente;<br />
Fabio Donadono			Consigliere;<br />
Francesco Guarracino 		Referendario rel.																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5076/05, proposto dalla<br />
<b>Danic Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Angelone, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Calata S.Marco n. 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l&#8217;<b>Ufficio Territoriale del Governo di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;</p>
<p>la <b>Circumvesuviana s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Soprano e Domenico Sica ed elettivamente domiciliata presso il primo in Napoli, via Melisurgo n. 4</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale della commissione di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti della rete ferroviaria aziendale del 10.5.05 con il quale è stata disposta l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva pubblica, in esecuzione del &#8220;protocollo di legalità&#8221;;<br />
della nota della Prefettura di Napoli del 21.10.2004 prot. 21559/GAB, con la quale, ai sensi dell&#8217;art. 1 septies del D.L. 629/82, è stata fornita la &#8220;infomativa atipica&#8221; in danno della società ricorrente e sono state dedotte circostanze che inducono a ritenere la Soc. Danic non idonea a stipulare contratti con la P.A.;<br />
di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente alla partecipazione alla gara di appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2005 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 23-27 giugno 2005 e depositato il 7 luglio successivo, la Danic Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 10 maggio 2005 con cui è stata esclusa da una gara indetta dalla Circumvesuviana s.r.l. per l&#8217;affidamento dei lavori per l&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti della rete ferroviaria aziendale, a seguito della nota dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 21559/Gab con la quale la Autorità prefettizia aveva comunicato alla stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 1 septies del D.L. n. 629/82, le informazioni fornite dagli organi di polizia sul conto della società ricorrente.<br />
L&#8217;informativa resa dal Prefetto riferiva che &#8220;nel corso delle attività di accesso antimafia svolte nell&#8217;anno 1999 presso il Comune di Afragola si accertava che &#8220;amministratore unico dal 30.10.1998 della menzionata società risultava IRCANO Pio la madre del citato IRCANO Pio è sorella della madre di DE LUCA Carmela &#8230; omissis&#8230;., quest&#8217;ultima coniugata con MOCCIA ANGELO, &#8230;. omissis &#8230;.., prluripregiudicato, attualmente detenuto, figlio della vedova della camorra MAZZA Anna (clan MOCCIA) la stessa è sorella di DE LUCA Giuseppe, &#8230; omissis &#8230;, già sorvegliato speciale della P.S. con divieto di soggiorno in tutte le regioni dell&#8217;Italia centro meridionale comprese le Isole, affiliato al clan Moccia di Afragola&#8221;.<br />
La società ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione e della stessa informativa prefettizia, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:<br />
Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 1 septies della L. 12.10.82 n. 726. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dell&#8217;art. 3 L. 7.8.90 n. 241: l&#8217;esclusione è stata disposta in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento;<br />
Ulteriore violazione dell&#8217;art. 1 septies L. 12.10.82 n. 726. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dell&#8217;art. 3 L. 7.8.90 n. 241. Difetto assoluto di motivazione. Violazione di norme tecniche. Inesistenza dei presupposti per l&#8217;esclusione: pur trattandosi di informativa prefettizia c.d. atipica, priva di efficacia interdittiva automatica, l&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante non è stata preceduta da istruttoria e non risulta sorretta da motivazione sulle ragioni di interesse pubblico a sostegno della determinazione assunta;<br />
Ulteriore violazione della normativa sub I. Violazione del giusto procedimento. Inesistenza dei presupposto. Contraddittorietà dell&#8217;azione amministrativa. Contrasto con i precedenti: sebbene l&#8217;informativa atipica riguardi unicamente un accertamento effettuato nel 1999 avente a oggetto rapporti di parentela acquisita del sig. Ircano, non è stata effettuata alcuna indagine diretta a dimostrare nell&#8217;attualità la perdurante efficacia dei dedotti elementi di pericolo di condizionamento malavitoso nella gestione della società;<br />
Ulteriore violazione della normativa di cui ai motivi che precedono. Difetto assoluto dei presupposti: l&#8217;informativa del Prefetto si riferisce unicamente ad un rapporto di parentela acquisito dell&#8217;amministratore della società ricorrente con appartenenti ad un clan camorristico, ma al di là di questa semplice situazione di fatto non è stato addotto alcun elemento rivelatore di un probabile condizionamento malavitoso;<br />
Violazione del giudicato. Erroneità della motivazione. Violazione del giusto procedimento: con sentenza n. 2193/00 il TAR Campania ha già rilevato come il predetto rapporto di parentela del sig. Ircano non abbia impedito, pur dopo il 1999, la conclusione di rapporti contrattuali con la P.A. ed il rilascio, da parte della Prefettura, delle certificazioni antimafia.<br />
Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo e la Circumvesuviana s.r.l., la quale in prossimità della camera di consiglio ha depositato una memoria difensiva in cui afferma che l&#8217;esclusione era un atto dovuto ai sensi dell&#8217;art. 15, lett. h), del bando di gara, che escludeva ogni discrezionalità in merito.<br />
Con ordinanza del 27 luglio 2005, n. 2261, la domanda cautelare è stata accolta ai fini dell&#8217;ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di gara.<br />
In prossimità dell&#8217;udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.<br />
All’udienza del 7 dicembre 2005 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con memoria depositata il 30.11.2005 la ricorrente ha rappresentato che, all’esito della pronuncia cautelare resa con l’ordinanza n. 2261/05, essa è stata riammessa alla gara, all’esito della quale l’aggiudicazione è stata disposta in favore di altra impresa. Nondimeno insiste per l’accoglimento del ricorso, ancorché sia venuta meno la possibilità di aggiudicarsi l’appalto, invocando la permanenza di un interesse alla rimozione della nota prefettizia che, qualificandola come soggetto collegato alla malavita organizzata, ne lederebbe il credito ed il prestigio sociale e commerciale.<br />
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, conclusasi la gara di appalto con esito sfavorevole alla ricorrente, non vi sia più un interesse idoneo a sorreggerne il ricorso.<br />
La nota della Prefettura di Napoli prot. 21559/GAB del 21.10.2004 rientra, invero, nella categoria delle cc.dd. informative atipiche, di cui all’art. art. 1 septies del d.l. 6.9.1982, n.629, convertito in legge, con modificazioni. con l&#8217;art. 1 della legge 12.10.1982, n.726, che consistono nella mera comunicazione di elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione dei requisiti soggettivi dei soggetti interessati, rendendo partecipi le amministrazioni destinatarie di talune circostanze relative a tali soggetti e del pericolo di legami con la criminalità organizzata.<br />
Esse, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa alla potestà discrezionale della stazione appaltante, non determinano un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l’adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, non arrecando, perciò, a quest’ultimo un pregiudizio immancabile (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; C.d.S., sez. V, 24.10.2000, n. 5710).<br />
Proprio in relazione alla medesima vicenda da cui trae origine il presente giudizio, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che l’informativa atipica “si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d&#8217;impugnazione giurisdizionale in via autonoma” (TAR Napoli, sez. I, sent. n. 1627/05).<br />
Da tali conclusioni il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, sicché, essendo venuta meno la possibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita sperato (l’appalto), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, dichiara il ricorso improcedibile.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-1-2006-n-1077/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/1/2006 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2005 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-12-2005-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; R. Pupilella Est. G. Cavallini (Avv.ti R. Tagliaferri ed A. Caretti) contro il Comune di Follonica (Avv.ti L. Landolfi e G. Parlapiano), il Settore II Ufficio Commercio Attività Produttive del Comune (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita) sulla disciplina transitoria prevista dall&#8217;art. 111 del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-15-12-2005-n-1077/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 15/12/2005 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; R. Pupilella Est.<br /> G. Cavallini (Avv.ti R. Tagliaferri ed A. Caretti) contro il Comune di Follonica (Avv.ti L. Landolfi e G. Parlapiano), il Settore II Ufficio Commercio Attività Produttive del Comune (non costituito) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla disciplina transitoria prevista dall&#8217;art. 111 del nuovo Codice del Commercio della Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE </p>
<p>SECONDA SEZIONE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente  <br />
ROBERTO PUPILELLA Cons. , relatore</b><br />
<b>STEFANO TOSCHEI Primo Ref. <br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>15 Dicembre 2005 </p>
<p></b>Visto il ricorso 1962/2005  proposto da:<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>CAVALLINI GIORGIA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>rappresentato e difeso da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>TAGLIAFERRI RICCARDO <br />
CARETTI ALBERTO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in FIRENZE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA L.S. CHERUBINI 20 <br />
presso<br />
CARETTI ALBERTO  <br />
</i><br />
contro<br />
<i><br />
<B>COMUNE DI FOLLONICA   <br />
</B></i>rappresentato e difeso da:<i><br />
LANDOLFI LANDO<br />
PARLAPIANO GERMANA<br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
BORGO PINTI, 80 <br />
presso il loro studio;</p>
<p><B>SETTORE II UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE DEL COMUNE    <br />
</B>non costituitosi in giudizio;</p>
<p><B>REGIONE TOSCANA   <br />
</B>non costituitosi in giudizio;<br />
</i><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><br />
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica n. 192 del 30 agosto 2005 con la quale è stata disposta la decadenza dell’autorizzazione di somministrazione alimenti e bevande n. 951 del 30.05.2002 ex tipo B intestata alla ricorrente per l’esercizio ubicato in Follonica, via del Commercio n. 10, nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare, ove lesiva, nella nota del Comune di Follonica prot. n. 18192 dell’11 agosto 2005;<br />
nonchè dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Follonica n. 218 del 20 settembre 2005 con la quale si è disposta la rettifica dell’ordinanza dirigenziale n. 192 del 30.08.2005 nella parte relativa alla possibilità da parte dell’interessato di presentare ricorso;<br />
degli artt. 21 bis e 25 delle NTA del vigente PRG di Follonica nella parte in cui tali norme precludano l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande nella zona del Comune di Follonica ove è situato il locale nel quale la ricorrente ha chiesto di trasferire la propria attività;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI FOLLONICA<br />
</i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Udito il relatore Cons. ROBERTO PUPILELLA  e uditi altresì per le parti gli avv.ti Riccardo Tagliaferri e Germana Parlapiano;<br />
&#8211; Ritenuto ad un primo esame, allo stato degli atti, che il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza in relazione ai motivi dedotti in giudizio e risulta altresì sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
ACCOGLIE</b> la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze,  15 dicembre 2005</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2004 n.1077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-3-2004-n-1077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-3-2004-n-1077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2004 n.1077</a></p>
<p>Pres. Giacchetti – Est. Caringella ENEL S.p.A. (Avv.ti Colombo e Manzi) c/ Gandossi (Avv.ti Petretti e Bonomi) e Regione Lombardia (Avvocatura dello Stato) Procedimento amministrativo – procedura di realizzazione di una linea elettrica – con effetti ablatori – comunicazione avvio procedimento – ai proprietari interessati – sussiste – omissione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-3-2004-n-1077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2004 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-3-2004-n-1077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2004 n.1077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giacchetti – Est. Caringella ENEL S.p.A. (Avv.ti Colombo e Manzi) c/ Gandossi (Avv.ti Petretti e Bonomi) e Regione Lombardia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – procedura di realizzazione di una linea elettrica – con effetti ablatori – comunicazione avvio procedimento – ai proprietari interessati – sussiste – omissione – illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito di un procedimento inaugurato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una linea elettrica, culminante nella costituzione di una servitù permanente di elettrodotto inamovibile in favore di ENEL s.p.a. ai fini della realizzazione e dell’esercizio di una linea elettrica, occorre comunicare ai proprietari interessati dalla procedura ablatoria l’avvio del procedimento, non potendo le garanzie partecipative di costoro essere soddisfatte mercé le formalità pubblicitarie date dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e dall’affissione dell’avviso sull’albo pretorio, trattandosi di procedura diretta all’adozione di un provvedimento puntuale, capace al tempo stesso di soddisfare l’interesse pretensivo dell’istante ed incidere la sfera oppositiva dei destinatari dell’atto ablatorio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Prof. N. Paolantonio, <a href="/ga/id/2004/3/1680/d">&#8220;La comunicazione personale prevale sempre sulla pubblicità notizia&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">per la costituzione di una servitù di elettrodotto occorre la comunicazione di avvio del procedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10489/1998, proposto dalla<br />
<b>S.P.A. ENEL </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Manlio Colombo e dall’Avv. Luigi Manzi con domicilio eletto in Roma Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>GANDOSSI GIUSEPPE, GANDOSSI ARNO </b>rappresentati e difesi dall’Avv. Alessio Petretti e dall’Avv. Ignazio Bonomi con domicilio eletto in Roma Via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;</p>
<p>&#8211; <b>REGIONE LOMBARDIA </b>rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi n. 12;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Lombardia &#8211; Brescia n.774/1998, resa tra le parti, concernente Dichiarazione di Pubblica Utilita&#8217; ed Urgenza Lavori Costruzione Linea Elettrica;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GANDOSSI GIUSEPPE, GANDOSSI ARNO e della REGIONE LOMBARDIA<br />Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 Dicembre 2003, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, l’avv. Manzi, l’avv. Petretti e l’avv. dello Stato Mangia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da alcuni comproprietari avverso gli atti relativi alla procedura culminata nella costituzione di una servitù permanente di elettrodotto inamovibile in favore di ENEL s.p.a. ai fini della realizzazione e dell’esercizio della linea elettrica 132 KW nel territorio del Comune di Nembro. Il Tribunale ha reputato fondato ed assorbente il motivo inteso a stigmatizzare la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità; ha al riguardo escluso la possibilità di qualificare idoneo ai fini di soddisfare le garanzie procedurali cristallizzate dagli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il rispetto delle formalità pubblicitarie sancite dalla legge regionale della Lombardia 17 agosto 1982, n. 52, constanti della pubblicazione dell’avviso di presentazione della domanda su bollettino ufficiale della Regione e dell’affissione dell’avviso stesso, in uno con la corografia dei lavori, per trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio del Comuni interesssati.<br />
L’ENEL s.p.a appella contestando gli argomenti posti a sostengo del decisum.<br />
Resistono i ricorrenti originari.<br />
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 12 dicembre 2003 la causa è sta trattenuta per la decisione.<br />
2. Si deve preliminarmente considerare infondato il primo motivo di appello con il quale la società ricorrente ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, sante la nullità della notifica effettuata non nella sede legale della società in Roma, ma presso il Compartimento di Milano, esercizio distrettuale della Lombardia orientale. La Sezione non ravvisa motivo per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale a guisa del quale deve ritenersi applicabile, anche al giudizio amministrativo, il principio secondo il quale il vizio della notificazione conseguente all&#8217;inosservanza della predetta previsione normativa concreti una nullità sanabile &#8220;ex tunc&#8221; per effetto della costituzione in giudizio della parte cui la notificazione stessa era diretta, ove non diretta elusivamente alla formulazione dell’eccezione di inammissibilità (Consiglio Stato, sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 184). Aggiungasi che nella specie alla prospettata soluzione della radicale inammissibilità del ricorso originario è dato modo di pervenire anche sulla scorta della considerazione che la notifica è stata effettuata all’indirizzo della sede operativa dell’articolazione organizzativa della società deputata alla gestione della procedura di che trattasi, sì da escludere l’emersione di un’assenza radicale di notifica e da mettere in rilevo una non ritualità suscettibile di sanatoria alla luce delle rammentare coordinate pretorie.</p>
<p>2.1. Nel merito la società ricorrente contesta le argomentazioni svolte dai rimi Giudici al fine di pervenire alla ricordata conclusione della violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. Le considerazioni all’uopo svolte dall’appellante sono così sintetizzabili:</p>
<p>a) l&#8217;obbligo di dare ai controinteressati avviso dell&#8217;inizio del procedimento è stato adempiuto a mezzo delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa regionale;<br />
b) il procedimento in esame è finalizzato all’adozione di atti di pianificazione esonerati dall’obbligo di comunicazione personale giusta il dettato dell’articolo 13 della legge n. 241/1990;<br />
c) la comunicazione personale non è in ogni caso concretamente esigibile in relazione all’elevato numero dei destinatari ed al carattere non sufficientemente dettagliato del progetto allegato alla domanda di autorizzazione;<br />
d) ricorre infine la causa di esonero dalla comunicazione dell’avvio del procedimento data dalle particolari esigenze di celerità del procedimento.<br />
Le censure non meritano accoglimento.<br />
La tesi della non soggezione del procedimento inaugurato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una linea elettrica, culminato negli atti ablatori prima ricordati, non può essere condivisa alla luce dell’insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 14 del 15 settembre 1999) secondo cui &#8220;il procedimento che si conclude con la dichiarazione di P. U. è un procedimento autonomo, e non un sub procedimento del più generale procedimento amministrativo, e, pertanto, è necessario l&#8217;invio della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall&#8217;art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241”. L’obbligo di siffatta comunicazione ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ha innestato nell&#8217;attività amministrativa un elemento di riqualificazione consistente nell&#8217;introduzione nel procedimento amministrativo di un principio del contraddittorio personalizzato (vedi, con riferimento alla procedura in esame, Consiglio Stato, sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1948)<br />
L’esigenza di assicurare agli interessati la possibilità di esercitare le guarentigie offensive e partecipative plasmate dalla legge n. 241/1990 non può allora essere soddisfatta mercé le formalità pubblicitarie date dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e dall’affissione dell’avviso sull’albo pretorio. Si deve al riguardo osservare che un sistema di pubblicità volto ad informare la collettività nel suo complesso non costituisce, sul piano formale come su quello sostanziale, un equipollente della comunicazione individuale da indirizzarsi nei confronti dei soggetti direttamente incisi dall’esplicarsi dell’azione amministrativa di stampo ablatorio. La disciplina speciale introdotta dalla legge regionale del 1982, ricalcando gli stilemi previsti dalla normativa statale di cui al TU 11 dicembre 1933, n. 1775, va quindi integrata dall’applicazione delle più garantiste e specifiche disposizioni dettate, in una logica di garanzia del contraddittorio tenuto in non cale dalla regolamentazione anteriore, dagli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990.<br />Le formalità pubblicitarie in esame non possono poi trovare fondamento nella disciplina dettata da 8. comma 3, della legge n. 241/1990, se solo si considera che le forme di comunicazione non individualizzata ivi contemplate richiedono i presupposti, nella specie all’evidenza mancanti, della concreta valutazione della gravosità dell’avviso personale e della valutazione altrettanto puntuale delle modalità di informazione idonee a soddisfare l’interesse alla conoscenza dell’avvio della procedura amministrativa. Si aggiunga poi che il numero di proprietari interessati dalla procedura, pari a 44 secondo le indicazioni della parte appellante, non assume una dimensione talmente rilevante da configurare in re ipsa una situazione idonea a delineare l’inesigibilità della comunicazione individualizzata. Può essere utile osservare che la disciplina dettata dal sopravvenuto TU in materia di espropriazioni, varato con il D.P.R 8 giugno 2001, n. 327, all’articolo 11, comma 2, ammette la percorribilità della strada dei pubblici proclami per i procedimenti che vedano un numero di destinatari superiore a 50.<br />
Non convince neanche il tentativo di qualificare il procedimento in esame alla stregua di procedura volta alla definizione di atti di pianificazione, evidente essendo che la domanda di autorizzazione all’installazione di una linea elettrica, con i risvolti correlati in termini di ablazione, è diretta all’adozione di un provvedimento puntuale capace al tempo stesso di soddisfare l’interesse pretensivo dell’istante e incidere la sfera oppositiva dei desinari dell’atto ablatorio, senza che possa assumere rilievo contrario il diverso profilo della armonizzazione degli atti di pianificazione con le determinazioni in parola.<br />
Non colgono nel segno, infine, i rammentati rilievi svolti dall’appellante in punto di inidoneità della corografia allegata all’istanza di autorizzazione a consentire l’identificazione dei destinatari nonché di ricorrenza di profili di urgenza ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241/1990. In merito al primo aspetto, è sufficiente osservare, per un verso, che le carenze degli elaborati progettuali non possono costituire valido motivo per depotenziare l’applicazione delle garanzie procedimentali e, per altro assorbente profilo, che una rituale comunicazione dell’avvio del procedimento non risulta intervenuta neanche nella fase successiva all’intervento della dichiarazione di pubblica utilità fino all’emanazione del decreto di occupazione di urgenza con decreto 10.2.1993, n. 1071, necessitante per definizione dell’identificazione compiuta dei destinatari. In ordine al secondo aspetto si deve sottolineare che, per costante giurisprudenza, l’urgenza presupposta dall’articolo 7 comma 1 della legge n. 241 non costituisce una situazione astratta definita in relazione ad una tipologia provvedimentale, ma deve trovare la sua radice in una valutazione concreta dell’interesse pubblico in relazione alla specifica situazione di fatto; valutazione nella specie omessa sia con riferimento all’atto che ha dichiarato la pubblica utilità sia in riferimento al successivo decreto che ha disposto l’occupazione d’urgenza.<br />
3. Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.<br />
Sulle spese si provvede come da dispositivo già pubblicato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso.<br />
Condanna l’ente appellante alla liquidazione, in favore dei ricorrenti originari, delle spese relative al presente grado di giudizio, nella misura di euro 3.000 (tremila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Salvatore GIACCHETTI Presidente<br />
Sergio SANTORO Consigliere<br />
Alessandro PAJNO Consigliere<br />
Giuseppe ROMEO Consigliere<br />
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-8-3-2004-n-1077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2004 n.1077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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