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	<title>10765 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-11-2009-n-10765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-11-2009-n-10765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10765</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. Toschei Cerasa ( Avv. Cassano) c/ Equitalia Gerit S.p.a. ( n.c.) sulle condizioni per la configurabilità del diritto di accesso agli atti di un procedimento tributario 1. Giurisdizione e competenze – Obbligazione tributaria – Atto di accertamento – Controversia – Giudice tributario – Sussiste 2. Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-11-2009-n-10765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-11-2009-n-10765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  Est. Toschei<br /> Cerasa ( Avv. Cassano) c/ Equitalia Gerit S.p.a. ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per la configurabilità del diritto di accesso agli atti di un procedimento tributario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenze – Obbligazione tributaria – Atto di accertamento – Controversia – Giudice tributario – Sussiste	</p>
<p>2. Accesso agli atti amministrativi – Atti procedimento tributario – Accesso – Sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie che, con o senza impugnazione dell’atto di accertamento, attengono in via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione tributaria ed alla sua misura, con esclusione di quelle che riguardano unicamente la legittimità o meno di una atto successivo alla notifica della cartella di pagamento e che non può più involgere l’esame di questioni che afferiscono al credito sottostante.	</p>
<p>2. In materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito il diritto di accesso agli atti  di un procedimento tributario solo qualora il procedimento si sia concluso e sia stato adottato l’atto di accertamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>CERASA Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Cassano ed Eva Di Persio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, Via Edoardo D’Onofrio n. 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>EQUITALIA GERIT S.p.a.,<i></b></i> in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>SILENZIO-RIFIUTO SULLA DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI &#8211; RICORSO EX ART. 25 L. N. 241/90.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il Signor Cerasa ha presentato istanza alla Gerit. S.p.a. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione riguardante una cartella esattoriale asseritamente notificatagli.<br />	<br />
Il richiesto accesso documentale, quindi, ha per oggetto atti che sono riconducibili ad un procedimento tributario, ma ciò non comporta l’inaccoglibilità della richiesta formulata all’odierna resistente ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. <br />	<br />
2. – Come già rilevato dalla Sezione in precedenti specifici sul punto (cfr., per tutte, 31 ottobre 2008 n. 9516), appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie che, con o senza impugnazione dell&#8217;atto di accertamento, attengono in via diretta ed immediata all&#8217;esistenza dell&#8217;obbligazione tributaria ed alla sua misura, con esclusione di quelle che riguardino unicamente la legittimità o meno di un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento e che non può più involgere l&#8217;esame di questioni che afferiscono al credito sottostante. <br />	<br />
Precisato quanto sopra il Collegio ritiene che, nonostante la loro natura, i documenti richiesti possano essere considerati accessibili, non essendo applicabile nella specie la causa di esclusione delineata nell’art. 24, comma 1 lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
3. &#8211; Come già precisato in altre occasioni dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2002 n. 3825, il potere di verifica fiscale è istituzionalmente esercitabile in funzione strumentale all’accertamento tributario e la relativa attività &#8211; avendo ontologicamente una funzione preparatoria del futuro provvedimento definitivo &#8211; di norma non fa sorgere il diritto di accesso ai documenti in relazione alla chiusura delle operazioni di verifica ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui non si sia stato ancora alcun avviso di accertamento e, cioè, non sia stato adottato alcun atto di imposizione, ma tuttavia deve ritenersi consentito il diritto dell&#8217;interessato di accedere agli atti del procedimento tributario nel momento in cui &#8211; conclusosi tale procedimento &#8211; sia stato adottato l’atto impositivo, potendo quest’ultimo essere, in astratto, immediatamente lesivo di posizioni giuridiche e, quindi, impugnabile, ancor prima che in sede giudiziaria. Nello stesso senso e più di recente, successivamente rispetto alla novella del 2005, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 n. 5144 secondo cui la norma contenuta nell’art. 24, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, “secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di &#8220;segretezza&#8221; nella fase che segue la conclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo (…) Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno Stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria – pur nella più lata accezione della &#8220;ragion fiscale&#8221; – senza neppure conoscere il perchè della imposizione e della relativa quantificazione”); la norma surriportata esclude dall’accesso solo gli atti preparatori del procedimento tributario adottati nel corso di formazione del provvedimento, prima che lo stesso sia emanato, con la conseguenza che tale causa di esclusione opera con riguardo a documenti inerenti l’attività della Pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti conclusivi e relativi al procedimento tributario, cioè di atti propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale ed allorché sia ancora in corso il procedimento.<br />	<br />
In ragione di ciò deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai conclusosi con l&#8217;adozione dell&#8217;atto di accertamento.<br />	<br />
4. – Né alcun rilievo può assumere nella specie, al fine di escludere il diritto di accesso documentale, la circostanza che gli atti sarebbero detenuti da una Società di riscossione dei tributi e quindi siano in possesso di un soggetto privato, atteso che, come ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 5 settembre 2005 n. 5, “sin dall’indomani della emanazione dell’art. 23 della legge n. 241 del 1990, (…) le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico (concessionari di pubblici servizi, società ad azionariato pubblico etc). La detta linea interpretativa ha ottenuto conferma legislativa con le modifiche apportate all’art. 23 dalla citata legge n. 241 del 1990 dalla legge 3 agosto 1999 n. 265 e, più ancora, con la recente legge n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere &#8211; agli effetti dell’assoggettamento alla disciplina sulla trasparenza &#8211; tra le pubbliche amministrazioni anche i soggetti che svolgono (come nella specie) attività di pubblico interesse”. Ciò conduce a poter sostenere che l’affermazione secondo la quale il gestore privato di un pubblico servizio non può nascondersi dietro alla sua natura privata per sottrarsi all’obbligo di esibire gli atti e i documenti richiesti vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 ha sostituito l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevedendo alla lettera e) che ai fini dell’accesso per &#8220;pubblica amministrazione&#8221; si intendono anche &#8220;i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (cfr. anche T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 novembre 2006 n. 3899). Tale è, d’altronde, l’attività svolta dalla Società resistente nel servizio di riscossione dei tributi.<br />	<br />
5. &#8211; Deriva da quanto sopra l’accessibilità degli atti richiesti e, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso proposto con condanna nei confronti della EQUITALIA GERIT S.p.a. a consentire l’accesso documentale richiesto in favore dell’odierno ricorrente.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la Società EQUITALIA GERIT S.p.a., in persona del dirigente dell’Ufficio competente, consenta l’accesso documentale richiesto in favore del Signor Giuseppe Cerasa.<br />	<br />
Condanna la Società EQUITALIA GERIT S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, e rifondere le spese di giudizio in favore del Signor Giuseppe Cerasa, nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-3-11-2009-n-10765/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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