<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10742 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10742/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10742/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>10742 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/10742/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2014 n.10742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2014 n.10742</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Altavista D.M. ed altri (avv.ti Campagnola e Galano) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) 1. Procedimento amministrativo – art. 19, l. n. 241 del 1990 – s.c.i.a – Applicabilità – Fattispecie – Acquisizione dei requisiti per l’inserimento nell’albo dei restauratori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2014 n.10742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2014 n.10742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Altavista<br /> D.M. ed altri (avv.ti Campagnola e Galano) c/ Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – art. 19, l. n. 241 del 1990 – s.c.i.a – Applicabilità – Fattispecie – Acquisizione dei requisiti per l’inserimento nell’albo dei restauratori dei beni culturali – Inapplicabilità</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali – Sospensione della selezione in quanto oggetto di impugnazione giurisdizionale ed in attesa di una nuova modifica legislativa – Scelta discrezionale non irragionevole –Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Premesso che l’art 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dal d.l. 78 del 2010, conv. nella legge n. 122 del 2010, introduttivo della s.c.i.a., ha ad oggetto atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali – esclusione che sicuramente interessa i restauratori – va escluso che la s.c.i.a. possa utilizzarsi per l’iscrizione nell’elenco dei restauratori di beni culturali poiché essa è prevista per la iscrizione in albi relativi ad attività imprenditoriale, commerciale o artigianale mentre, nel caso di specie, si tratta dell’accertamento di requisiti per l’acquisizione di una qualifica professionale, ipotesi non disciplinata dall’art 19, non senza considerare che si tratta dell’applicazione di una disciplina transitoria, che ha dato rilevanza, in via eccezionale, ad attività svolte in via di fatto, senza l’acquisizione del relativo titolo di studio, mentre, nel sistema a regime, è necessario un titolo conseguito a seguito di un corso di formazione per diplomati di scuola superiore e superamento del relativo esame finale. </p>
<p>2. E’ infondata l’impugnazione proposta avverso l’atto di sospensione della selezione per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, trattandosi di una scelta discrezionale dell’Amministrazione non illogica né manifestamente irragionevole, in relazione alle particolari vicende normative che hanno caratterizzato la istituzione della qualifica professionale di restauratore ed anche la particolare natura di diritto transitorio che interessa la materia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2011, proposto da:<br />
Daria Montemaggiori, Mariconda Maria, Salvatori Sabrina, Basilissi Vilma, Conti Paola, Furci Marina, Ghedin Lucia, Ceroli Gabriella, Colonnello Domizia, Percoco Alessandra, Montedoro Alessandra, Salvati Sergio, Della Porta Roberto, Alberti Livia, Tavazzi Carola, Caterini Gabriella, Docci Antonella, Beltrami Cristiana, Scirpa Francesca, Pastorello Paolo, Ferrucci Fabiano, Tomeucci Ambra, Bartoli Maria, Angelini Marina, Sabatini Monica, Nobili Simona, Conti Laura, Tocci Laura, Maugeri Marina, Carbonaro Claudio, Fondi Fabiana, Ravanel Nathalie Marie Laurence, Nicolai Maria Ludovica, Camiz Claudia, Micangeli Manuela, Fiacchi Pierangelo, Dinca&#8217; Tudor, Ruggeri Laura, Colacicchi Alessandri Olimpia, Pittella Giuseppe, De Filippis Giuseppe, Ceriotti Maria, Vuerich Simona, Bonamore Silvia, Villa Valeria, Guerrini Angela, Giordano Giuseppe, Zuliani Irene, Luzi Daniela, Borghini Silvia, Valentini Valeria, Bertorello Carla, Chilosi Maria Grazia, Coppola Rosanna, Papetti Debora, Martellotti Giovanna, Gittins Mark, Ciardi Maria Rita, Maletto Francesca, Gottardo Michela, Schneider Kristian Michael, Righetti Isabella, Borgogno Roberto, Costantini Giuseppe Maria, Maffei Anna, Graziosi Francesca, Naldoni Nicoletta, Spoltore Anna, Ruggio Emanuela, Risolo Maria Alessandra, Corradino Gaetano, Brancaccio Valeria, Cavaniglia Paola, Tautschnig Gerlinde Jona, Tomasi Carla;<br />
ARI &#8211; Associazione Restauratori Italiani;<br />
rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Campagnola, Monica Galano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Lutezia, 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell’avviso del 19 -11-2010 con la quale si è data comunicazione pubblica della inammissibilità del ricorso al procedimento di cui all’art 19 legge 241 del 1990 per l’ inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali; <br />
dell’avviso del 23 novembre 2010 di sospensione del procedimento di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e del paesaggio e di collaboratore di restauratore di beni culturali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente ricorso sono stati impugnati la nota del segretario generale del Ministero per i beni culturali del 19 novembre 2010 denominata “avviso pubblico” , con la quale si dava comunicazione della inammissibilità del ricorso al procedimento di cui all’art 19 legge 241 del 1990 per l’ inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali; la comunicazione del detto segretario generale del 23 novembre 2010, inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’ avviso di sospensione del procedimento di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e del paesaggio e di collaboratore restauratore di beni culturali.<br />
Per comprendere la questione è necessario richiamare le vicende che hanno interessato, anche a livello legislativo, la istituzione della qualifica di restauratore di beni culturali e ancora prima la istituzione del diploma delle scuole di restauro e del diploma di laurea, a seguito di corsi quadriennali, comunque relativamente recenti rispetto alla attività concretamente svolta dai restauratori in mancanza di un apposito titolo di studio o solo a seguito di corsi biennali.<br />
La qualifica di restauratore, infatti, non aveva alcuna disciplina fino al 2000, quando, con l’intervento del d.m. n. 294 sono stati individuati i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, nell’ambito del sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici, requisiti successivamente modificati dal d.m. 420 del 2001. Entrambi i decreti davano rilevanza ai diplomi delle scuole di restauro, in primo luogo ai diplomi conseguiti a seguito del corso quadriennale presso le scuole di restauro statali di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure); ma anche alla attività di restauro se esercitata per un congruo numero di anni. In particolare, tale attività poteva rilevare in mancanza di un corso di studi se svolta per otto anni; anche per un periodo minore, se accompagnata dal conseguimento di diplomi a seguito di corsi e scuole biennali. <br />
Il decreto del 2001, peraltro, privilegiava l’acquisto della qualifica tramite il conseguimento del diploma presso una scuola di restauro statale di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, pur mantenendo la possibilità di acquisto della qualifica anche a seguito dello svolgimento della attività di restauro per otto anni o per un periodo minore se accompagnato dal conseguimento di un diploma a conclusione di un corso biennale delle scuole di restauro statali o regionali. <br />
Con il codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42 del 2004, all’art 29, sono state introdotte una generale disciplina del restauro di beni culturali e della relativa qualifica professionale, peraltro, rinviando a successivi decreti ministeriali sia per i profili di competenza dei restauratori (comma 7) sia per la disciplina dei corsi di insegnamento, comunque, impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato ( comma 9).<br />
Per tenere conto delle varie situazioni professionali fino ad allora esistenti, all’art 182 è stato inserito un regime transitorio che salvaguardava le posizioni di coloro che avessero svolto attività di restauro prima della istituzione dei relativi corsi di studi; in particolare l’art 182 nel testo originario del codice dei beni culturali salvaguardava tali posizioni, rinviando alla disciplina dei d.m. del 2000 e del 2001, estendendo, rispetto a tale disciplina, la possibilità di cumulare attività pratica e di studio a coloro che fossero iscritti ai corsi delle scuole di restauro statali o regionali per l’anno 2002- 2003 al momento della entrata in vigore del codice, pur senza aver ancora conseguito il relativo diploma.<br />
E’ poi intervenuto il d.lgs. n. 152 del 2006, correttivo del codice del beni culturali, che ha mantenuto il regime transitorio dell’art 182, modificando la norma, riprendendo esplicitamente le previsioni, che erano state dettate dai d.m. 294 del 2000 e 420 del 2001, con riguardo all’acquisizione della qualificazione per i lavori pubblici, riferendole all’acquisto della qualifica professionale di restauratore, e affermando espressamente, introducendo il comma 9 bis all’art 29, che tale qualifica per il futuro sarebbe stata conseguibile solo tramite il diploma delle relative scuole. <br />
In base alla disciplina dell’art 182 del codice dei beni culturali introdotta con il d.lgs. 152 del 2006, infatti, agli effetti indicati all&#8217;articolo 29, comma 9-bis, acquisiva la qualifica di restauratore di beni culturali:<br />
a) colui che avesse conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; <br />
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, avesse conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed avesse svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento, con regolare esecuzione certificata dall&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; <br />
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, avesse svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento, con regolare esecuzione certificata dall&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. <br />
Inoltre, era data una certa rilevanza ad un periodo minore di attività per chi si sottoponeva ad una prova di abilitazione. Ai sensi del comma 1 bis, infatti, poteva acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all&#8217;articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, avesse svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento, con regolare esecuzione certificata dall&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; <br />
b) colui che avesse conseguito o conseguisse un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; <br />
c) colui che avesse conseguito o conseguisse un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; <br />
d) colui che conseguisse un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.<br />
L’art 29 comma 9 bis esplicitava ciò che era stato già alla base della disciplina dell’art 29 nel testo del 2004 ovvero che a seguito della entrata in vigore dei decreti ministeriali relativi ai corsi e ai profili di competenza dei restauratori previsti dai commi 7, 8 e 9, “agli effetti dell&#8217;esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni”. <br />
Il d.lgs. 156 inseriva, altresì, la figura collaboratore restauratore di beni culturali.<br />
Successivamente la disciplina dell’art 182 è stata oggetto di varie proroghe in via legislativa in particolare con riferimento alla posizione di coloro che potevano partecipare alla prova di idoneità; infatti, è stato più volte prorogato il termine per l’emanazione del bando per la prova di idoneità; è stato, altresì, spostato il termine per il periodo di iscrizione alle scuole, fino al 2006; mentre per l’attività di restauro di quattro anni rilevante, ai fini della partecipazione alla prova di idoneità, è stato posto, con l’ultima il proroga, il termine del 2009 (d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2007, n. 17.; d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 , d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25). Era stata, invece, mantenuta ferma la previsione del limite del 2001 per il periodo di attività di otto anni rilevante per l’iscrizione senza alcun corso di studi.<br />
Infine, successivamente alla proposizione del presente ricorso , è intervenuta la legge n. 7 del 2013, che ha modificato totalmente la disciplina transitoria dell’art 182. <br />
Tale norma , infatti, nel testo del 2013, ha previsto espressamente ciò che era stato avviato dal Ministero in via amministrativa, nella vigenza del testo precedente, ovvero una selezione pubblica (quella sospesa con l’atto qui impugnato) per la valutazione dei requisiti per la iscrizione nell’elenco dei restauratori.<br />
Ai sensi dell’art 182 oggi vigente, la qualifica di restauratore di beni culturali, in via transitoria, è attribuita a seguito di una procedura di selezione pubblica (da concludere entro il 30 giugno 2015), con provvedimenti del Ministero che danno luogo all&#8217;inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati.<br />
Ai sensi del comma 1 ter, la procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell&#8217;allegato B del codice .<br />
Nella tabella dell’allegato B si dà ancora rilevanza all’attività di restauro esercitata senza alcun titolo di studio, però, per la iscrizione è necessario un punteggio minimo, che viene attribuito in base sia agli studi effettuati che all’attività svolta; soprattutto i titoli di studio rilevano se conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché se conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 dagli iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. “Il punteggio per l&#8217;attività di restauro spetta per l’attività presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014”. Sostanzialmente, tramite l’attribuzione del punteggio per i titoli di studio o per l’attività o per entrambi in maniera cumulativa e con la considerazione di tutti i titoli posseduti al 2012 o al 2014, sono state equiparate le posizioni professionali di coloro che rientrano nel diritto transitorio, posizioni che erano prima differenziate dalla normativa in relazione ai vari periodi di conseguimento dei diplomi, di iscrizione ai corsi di studi o di esercizio dell’attività di restauro. <br />
L’Avvocatura dello Stato sostiene che la nuova disciplina dell’art. 182 avrebbe fatto venire meno l’interesse al presente ricorso.<br />
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto l’interesse dei ricorrenti, azionato con la presentazione del ricorso, è proprio quello di evitare la applicazione della nuova disciplina e di essere iscritti nell’elenco prima della modifica legislativa; questo è infatti è l’interesse ad impugnare la nota ministeriale di sospensione della selezione pubblica, motivata dal segretario generale del Ministero proprio sulla base della revisione legislativa dell’art 182. <br />
In ogni caso, si può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità dell’interesse anche al momento di proposizione del presente ricorso, in relazione all’ evidente infondatezza delle impugnazioni proposte avverso i due atti .<br />
I ricorrenti sostengono che la disciplina transitoria vigente al momento di presentazione del ricorso ovvero nel 2011, avrebbe consentito loro l’iscrizione nell’elenco tramite l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, negata in via generale dal Ministero con la nota impugnata.<br />
Le argomentazioni dei ricorrenti non sono suscettibili di accoglimento.<br />
Il testo dell’art 182, vigente al momento della proposizione del ricorso prevedeva, infatti, l’iscrizione nell’elenco di : a) chi conseguisse un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; b) chi, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, avesse conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed avesse svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento, con regolare esecuzione certificata dall&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) chi , alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, avesse svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento, con regolare esecuzione certificata dall&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.<br />
Ai sensi del comma 1-ter, ai fini dell&#8217;applicazione di tale disciplina, la durata dell&#8217;attività di restauro doveva essere documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell&#8217;intervento doveva risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall&#8217;autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. <br />
Inoltre, in base al comma 1-quater, la qualifica di restauratore di beni culturali era attribuita, “previa verifica del possesso dei requisiti” o previo superamento della prova di idoneità con provvedimenti del Ministero . <br />
I commi 1 ter e 1 quater, inseriti dal d.lgs. 152 del 2006 indicavano, quindi, espressamente le modalità con le quali documentare la attività svolta, affidando al Ministero non solo la tenuta dell’elenco ma anche il compito di verifica dei requisiti per chi non avesse necessità di sostenere la prova di idoneità.<br />
Sulla base di tale potere di verifica dei requisiti il Ministero ha avviato la selezione pubblica di cui si lamenta la sospensione, selezione, ritenuta legittima dalla sezione con la sentenza n. 32351 del 2010.<br />
Secondo i ricorrenti, invece, la disciplina dell’art 182, inserita dal d.lgs. n. 152 e oggetto delle successive proroghe, avrebbe dato la possibilità di essere iscritti nell’elenco automaticamente tramite il procedimento di cui all’art 19 della legge n. 241 del 1990.<br />
Tale azione esercitata con il presente ricorso è infondata. <br />
L’art 19 della legge n. 241 del 1990, nel testo modificato dal d.l. 78 del 2010, conv. nella legge n. 122 del 2010, che ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività, prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, sia sostituita da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.<br />
A prescindere dalla espressa esclusione normativa relativa alle ipotesi di vincoli culturali, che sicuramente interessa i restauratori, la segnalazione certificata di inizio attività è prevista per la iscrizione in albi relativi ad attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.<br />
Nel caso di specie, si tratta dell’accertamento di requisiti per l’acquisizione di una qualifica professionale, ipotesi non disciplinata dall’art 19.<br />
Si deve evidenziare, altresì, che, in base al quadro normativo sopra richiamato, si tratta dell’applicazione di una disciplina transitoria, che ha dato rilevanza, in via eccezionale, ad attività svolte in via di fatto, senza l’acquisizione del relativo titolo di studio, mentre nel sistema a regime è necessario un titolo conseguito a seguito di un corso di formazione per diplomati di scuola superiore e superamento del relativo esame finale. <br />
Inoltre, in particolare per le attività di restauro svolte nel passato, non essendo previamente tipizzate nell’ordinamento, era necessaria una valutazione da parte dell’Amministrazione al momento della iscrizione all’elenco, secondo quanto indicato dal comma 1 quater dell’art 182.<br />
La pretesa all’applicazione dell’art 19 è quindi del tutto infondata. <br />
Altresì, infondata, si deve ritenere l’ impugnazione proposta avverso l’atto di sospensione della selezione.<br />
L’ atto di sospensione di una selezione, avviata in base alla disposizione transitoria allora vigente dell’art 182, è espressione di una scelta discrezionale dell’Amministrazione. <br />
Tale scelta, pur nell’ambito dei ristretti limiti del sindacato giurisdizionale sui poteri discrezionali dell’Amministrazione, non appare né illogica né manifestamente irragionevole, in relazione alle particolari vicende normative sopra descritte, che hanno caratterizzato la istituzione della qualifica professionale di restauratore e anche la particolare natura di diritto transitorio della disciplina vigente dell’art 182, diritto transitorio già interessato da proroghe, che hanno ampliato, nel corso degli anni, proprio i destinatari della norma dell’art 182. In tale contesto di diritto transitorio, relativo al riconoscimento della qualifica professionale tramite la rilevanza di circostanze anche di fatto, non più rilevanti per il futuro, non può ritenersi manifestamente irragionevole la sospensione di una selezione, avviata dal Ministero in attuazione della disciplina dell’art 182, ma non prevista espressamente allora dal legislatore, e oggetto di impugnazione giurisdizionale, in attesa di una nuova modifica legislativa. <br />
Sotto tali profili il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.<br />
In considerazione della novità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/10/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-27-10-2014-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2014 n.10742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10742</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10742</a></p>
<p>Pres. Est. E. Orciuolo Borghi Andrea e Altri (Avv.ti Temporali, Ferrantin) c. Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) sulla omessa indicazione dei termini d&#8217;impugnazione Atto amministrativo – Motivazione &#8211; Termine ed autorità cui ricorrere – Omessa indicazione – Conseguenze – Irregolarità – Rimessione in termini In ogni atto amministrativo devono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10742</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est.  E. Orciuolo<br /> Borghi Andrea e Altri (Avv.ti Temporali, Ferrantin) c.<br /> Ministero della Difesa (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla omessa indicazione dei termini d&#8217;impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Motivazione &#8211; Termine ed autorità cui ricorrere – Omessa indicazione – Conseguenze – Irregolarità – Rimessione in termini</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ogni atto amministrativo devono esser indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. Tuttavia l’omessa indicazione , in un atto, dell’autorità cui ricorrere, nonché l’omessa indicazione dei termini d’ impugnazione , non costituisce illegittimità bensì mera irregolarità. All’occorrenza tale omissione può comportare solo una rimessione in termini per errore scusabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 10742/2009 REG.SEN.<br />	<br />
<b>N. 07439/2006 REG.RIC.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 7439 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Borghi Andrea</b> ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Temporali, Monica Ferrantin, con domicilio eletto presso Antonio Temporali in Roma, via delle Milizie, 38; Bove Gian Luigi, Chianella Marco, Chiuri Rocco, De Angelis Alessio, De Crescenzo Salvatore, Di Cuoio Sabrina, Di Perna Dario, Gonnella Angelo, Lamanna Stefano, Maggio Giuseppe, Margadonna Paolo, Peluso Sergio, Piccinno Amleto, Pigna Giovanni, Piroddi Paola, Ricci Francesco, Rotolo Cosimo, Sanso&#8217; Marco, Santodirocco Massimiliano, Sogno Antonio, Sufra&#8217; Emanuele, Toraldo Ilaria, Torturo Clarissa; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Marina Militare; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>REVOCA DELL&#8217;ORDINE DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PRIMA DESTINAZIONE DI SERVIZIO EFFETTUATA CON IL MESSAGGIO DEL 9/5/2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Elia Orciuolo e uditi per le parti i difensori avv. Monica Ferrantin e l&#8217;avv. dello Stato Sergio Fiorentino;</p>
<p>	<br />
<B>RITENUTO</B>, sinteticamente, in fatto:</p>
<p>-con ricorso notificato il 14/20 luglio 2006, depositato il successivo 31 luglio, Borghi Andrea e gli altri sopra indicati, facenti parte del corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare e in possesso del grado di Guardiamarina in s.p.e., rappre<br />
<br />	<br />
-a seguito di tale modificazione, come è pacifico fra le parti, i ricorrenti, allorquando avranno concluso detto iter formativo, otterranno la prima destinazione di servizio, la quale, in mancanza della sostituzione operata con l’atto in discussione, cost<br />
<br />	<br />
-i ricorrenti hanno impugnato tale atto di modificazione, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e concludendo per il suo annullamento previa sospensione; con condanna ad un indennizzo per il pregiudizio subìto;</p>
<p>-l’Amministrazione della Difesa si è costituita ed ha contrastato il ricorso deducendo la legittimità dell’impugnato provvedimento e concludendo per il rigetto;</p>
<p>-la domanda cautelare è stata rigettata;</p>
<p>-indi, ritenendosi il ricorso – in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, e non ravvisandosi la necessità di disporre eventuale istruttoria – senz’altro definibile nel merito, è stata fissata la odierna camera di consiglio per l’adozione<br />
<br />	<br />
-con memoria depositata il 9 ottobre 2009 i ricorrenti hanno insistito nella tesi esposta nel ricorso, contrastando inoltre le deduzioni svolte dall’Amministrazione.</p>
<p><B>RITENUTO</B>, sinteticamente, in diritto:</p>
<p>-l’iter formativo degli ufficiali della Marina militare non si esaurisce con la nomina a guardiamarina in spe, che si consegue con il superamento del terzo anno di corso, ma prosegue fino al suo previsto compimento, pur se, per ragioni logistiche o di stu<br />
<br />	<br />
-ciò stante, in pendenza di detto iter, sarebbe improprio parlare di prima assegnazione di servizio, dato che la prestazione del servizio nell’ambito del reparto di destinazione presuppone l’avvenuta completa formazione dell’ufficiale;</p>
<p>-cosicché, correttamente, al fine di porre rimedio a una erronea precisazione, l’Amministrazione ha modificato la nota del messaggio del novembre 2004 (nota che precisava che gli interessati raggiungessero la prima destinazione di servizio) sostituendola,<br />
<br />	<br />
-tanto detto, infondato si rivela il primo motivo del ricorso, con cui si deduce eccesso di potere per sviamento, sostenendosi che la censurata modificazione avrebbe il fine, improprio, di evitare che l’Amministrazione, allorquando destinerà i ricorrenti<br />
<br />	<br />
-infondata si rivela anche la seconda censura, con cui è dedotto difetto di motivazione, nella considerazione che nell’atto impugnato nulla è detto sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione ad emanarlo; su ciò<br />
<br />	<br />
-non necessita prendere posizione sulla applicabilità del suddetto principio, formulato nell’art.21-octies, anche in caso di difetto nella motivazione; un elemento per la applicabilità potrebbe dedursi qualora si ritenesse che la necessità della motivazio<br />
<br />	<br />
-la infondatezza della censura deriva, tuttavia (e ciò rende irrilevante una eventuale presa di posizione sul predetto principio), dalla considerazione che la questione in discussione consegue a una nota in calce al messaggio del novembre 2004, sostituita<br />
<br />	<br />
-dal che, la inapplicabilità, comunque, dei princìpi in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi;</p>
<p>-nell’ambito della stessa seconda censura è poi dedotta illegittimità per non essere contenuta, nel messaggio in argomento, la indicazione della autorità alla quale eventualmente ricorrere; deduzione questa che viene rigettata osservandosi che, giusta con<br />
-con il terzo e con il quarto motivo è dedotta illegittimità per lesione del diritto alla indennità di trasferimento prevista dal sopra citato art.1 della legge n.100 del 1987, indennità alla quale, giusta l’assunto dei ricorrenti, questi avrebbero diritt<br />
-i motivi si rivelano infondati, in parte come conseguenza della infondatezza dei precedenti, in quanto, come visto, i ricorrenti sono stati assegnati a taluni posti stante la persistenza dell’iter formativo, cosicché non di destinazione di servizio in se<br />
-con il quinto, ed ultimo, motivo, ripreso anche nella memoria depositata il 9 ottobre 2009, è dedotta illegittimità per disparità di trattamento, tenuto conto che, per i frequentanti dei precedenti corsi, l’Amministrazione si è comportata diversamente, i<br />
-la deduzione è inconferente, principio essendo che eventuali errori commessi in precedenza non vincolano l’Amministrazione a commetterne altri analoghi; non può infatti avanzarsi la pretesa ad un comportamento illegittimo da parte dell’Amministrazione;<b	
-sempre nell’ambito della censura di disparità di trattamento, viene richiamato, nella suddetta memoria depositata il 9 ottobre 2009, il diverso comportamento tenuto dall’Amministrazione nei confronti degli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali, i qual	
-la sostanziale diversità fra i ricorrenti e gli ufficiali dei ruoli speciali comporta, al di là di quanto già osservato circa eventuali errori dell’Amministrazione, la incomparabilità delle rispettive situazioni, con conseguente in configurabilità della 	
-conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato; tanto, comporta anche il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, non essendo evidentemente luogo a parlare di danno (ingiusto) a seguito di comportamento legittimo dell’Amministrazione;<br />	<br />
-le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, atteso che il contenzioso è stato determinato anche dal non univoco comportamento nel tempo della resistente Amministrazione in tema di esatta individuazione dei presupposti per<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA BIS<br />	<br />
-definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe, proposto da BORGHI Andrea ed altri contro l’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA;<br />	<br />
-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente, Estensore<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Rotondo, Consigliere	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-3-11-2009-n-10742/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 3/11/2009 n.10742</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
