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	<title>107 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>107 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;incompetenza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune ad adottare ordinanze contenibili e urgenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-responsabile-del-servizio-dellufficio-polizia-locale-del-comune-ad-adottare-ordinanze-contenibili-e-urgenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 08:39:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-responsabile-del-servizio-dellufficio-polizia-locale-del-comune-ad-adottare-ordinanze-contenibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune ad adottare ordinanze contenibili e urgenti.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Ordinanze contenibili e urgenti &#8211; Art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 &#8211; Adozione da parte del esponsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune &#8211; Incompetenza &#8211; Competenza esclusiva del Sindaco. Deve essere annullata per violazione dell&#8217;art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, perché viziata da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-responsabile-del-servizio-dellufficio-polizia-locale-del-comune-ad-adottare-ordinanze-contenibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune ad adottare ordinanze contenibili e urgenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullincompetenza-del-responsabile-del-servizio-dellufficio-polizia-locale-del-comune-ad-adottare-ordinanze-contenibili-e-urgenti/">Sull&#8217;incompetenza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune ad adottare ordinanze contenibili e urgenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Enti locali &#8211; Ordinanze contenibili e urgenti &#8211; Art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000 &#8211; Adozione da parte del esponsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune &#8211; Incompetenza &#8211; Competenza esclusiva del Sindaco.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullata per violazione dell&#8217;art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, perché viziata da incompetenza, l&#8217;ordinanza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune resistente n. 15 con cui veniva stabilito di disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti sul territorio comunale, disponendo la chiusura entro le ore 23,00 di tutti i giorni, in quanto la legge riserva  al Sindaco il potere di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, che non possono dunque legittimamente essere adottate dai dirigenti del Comune.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Papi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2021, proposto dalla società Momi Caffè S.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Possenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bulciago, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’Ordinanza n.15 emessa in data 4 ottobre 2021 e notificata alla ricorrente in data 5 ottobre 2021, avente ad oggetto la regolamentazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio del Comune di Bulciago.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bulciago;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Data per letta nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ordinanza del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Polizia Locale del Comune di Bulciago n. 15 del 4 ottobre 2021 veniva stabilito, ai sensi dell’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000, «<em>di disciplinare gli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, operanti sul territorio comunale, disponendo la chiusura entro le ore 23,00 di tutti i giorni. […] La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di notifica del presente atto e avrà scadenza il 10.1.2022</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società Momi Caffè S.n.c., esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Comune di Bulciago, con l’atto introduttivo del presente giudizio impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia anche in sede monocratica, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) «<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 – Incompetenza dell’Ufficio di Polizia Locale nell’emissione dell’ordinanza impugnata</em>»;</p>
<p style="text-align: justify;">II) «<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 – Carenza di motivazione</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva altresì domandata la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da mancato guadagno lamentato dalla società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Comune di Bulciago, resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con decreto monocratico del Presidente della Sezione n. 1353 del 6 dicembre 2021 veniva concessa la tutela cautelare <em>ex</em> art. 56 c.p.a, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 13 gennaio 2022, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 riserva invero al Sindaco il potere di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, che non possono dunque legittimamente essere adottate dai dirigenti del Comune. La disposizione <em>de qua</em> stabilisce infatti: «<em>5. […] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. […]</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato (<em>comunque ormai privo di efficacia, venuta meno dopo il 10 gennaio 2022</em>) è dunque affetto dal vizio di incompetenza e, come tale, deve essere annullato, con assorbimento di ogni ulteriore censura, secondo il <em>dictum</em> dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La domanda risarcitoria non può invece essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. La ricorrente veniva a conoscenza dell’ordinanza in data 5 ottobre 2021; il ricorso diretto all’impugnazione, e alla richiesta di misure cautelari urgenti, era proposto quasi due mesi più tardi, in quanto notificato al Comune il 2 dicembre 2021 e depositato presso questo Tribunale il successivo 6 dicembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso 6 dicembre 2021, con il decreto monocratico n. 1353/2021, l’efficacia dell’ordinanza era sospesa per tutta la sua durata residua.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Orbene, la fondatezza della domanda risarcitoria deve essere valutata separatamente, per il tempo antecedente alla proposizione del ricorso e all’emissione del decreto cautelare, e per quello successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.1. Riguardo al periodo precedente la proposizione del giudizio, ritiene il Collegio che il lucro cessante lamentato da Momi risulti, <em>in primis</em>, non univocamente provato in termini di esistenza, consistenza e imputabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">I registri degli incassi versati in atti dalla Momi Caffé S.n.c., invero, afferiscono a mesi tra loro stagionalmente diversi, da un lato primaverili ed estivi, dall’altro autunnali. Come tali, gli stessi non recano dati tra loro omogenei e dunque raffrontabili ai fini della prova dell’esistenza di un danno, e comunque del nesso eziologico tra il provvedimento gravato e il decremento delle entrate dell’esercizio commerciale in ottobre e novembre.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.2. Nel contempo, il danno in esame non sarebbe in ogni caso risarcibile, ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo c.p.a., a norma del quale: «<em>Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ove la Momi S.n.c. avesse diligentemente provveduto all’immediata proposizione del ricorso e della domanda di tutela cautelare monocratica, invece che attendere gli ultimi giorni utili all’esercizio dell’azione, si sarebbe evitato il pregiudizio qui lamentato, il quale si appalesa pertanto come non ristorabile.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.3. Nel periodo decorrente dal 6 dicembre 2021, invece, non si verificava in capo a Momi Caffè S.n.c. alcun danno da chiusura anticipata, stante il decreto presidenziale che sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di un pregiudizio, la domanda risarcitoria non può evidentemente trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In definitiva, per quanto sopra esposto:</p>
<p style="text-align: justify;">– la domanda caducatoria viene accolta, stante la fondatezza del primo motivo di gravame, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla società ricorrente, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">– la domanda risarcitoria deve essere respinta, siccome infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, stante la soccombenza reciproca tra le stesse.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e in parte lo respinge, nei limiti, nei sensi e per le ragioni esposti in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-3-2020-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-3-2020-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-3-2020-n-107/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.107</a></p>
<p>Pres. U. Realfonzo; Est. G. Giardino. 1. Vaccinazioni obbligatorie &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze &#8211; Servizio scolastico &#8211; Accesso &#8211; Esclusione.  2. Vaccinazioni obbligatorie &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze &#8211; Accesso al servizio scolastico &#8211; Diniego &#8211; Legittimità  &#8211; Presupposti &#8211; Contestazione della violazione da parte dell&#8217;ASL &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione.  3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-3-2020-n-107/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-12-3-2020-n-107/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. Realfonzo; Est. G. Giardino.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Vaccinazioni obbligatorie &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze &#8211; Servizio scolastico &#8211; Accesso &#8211; Esclusione.<br /> <br /> 2. Vaccinazioni obbligatorie &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze &#8211; Accesso al servizio scolastico &#8211; Diniego &#8211; Legittimità  &#8211; Presupposti &#8211; Contestazione della violazione da parte dell&#8217;ASL &#8211; Necessità  &#8211; Esclusione.<br /> <br /> 3. Vaccinazioni obbligatorie &#8211; Omissione &#8211; Legittimità  &#8211; Condizioni &#8211; Pericolo per la salute del minore &#8211; Onere di allegazione e prova.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. In tema di vaccinazioni obbligatorie, a norma del decreto legge n. 73 del 2017 (convertito in legge n. 119 del 2017) la presentazione all&#8217;istituto scolastico della documentazione a comprova dell&#8217;avvenuto l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale è condizione per l&#8217;accesso ai servizi educativi.<br /> <br /> 2. Ai fini della adozione del provvedimento che esclude il minore dall&#8217;accesso all&#8217;istituto scolastico non è prevista dalla legge la previa contestazione da parte dell&#8217;ASL del mancato assolvimento dell&#8217;obbligo vaccinale, invece prevista ai fini sanzionatori.<br /> <br /> 3. L&#8217;obbligo di vaccinazione può essere escluso o ritardato solo in presenza di accertato pericolo per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta; l&#8217;onere di allegazione e prova di tali specifiche controindicazioni grava sul ricorrente.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 23 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ubaldo Lopardi, Alessia Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ubaldo Lopardi in L&#8217;Aquila, via Antica Arischia 185/E;<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ubaldo Lopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L&#8217;Aquila, via Antica Arischia 185/E;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Miur &#8211; Istituto Comprensivo di Navelli non costituito in giudizio;<br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Abruzzo &#8211; Uff III Ambito Terr per la Provincia dell&#8217;Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia, emesso in data -OMISSIS-e notificato in pari data, Prot. n. -OMISSIS-, dal Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l&#8217;Abruzzo, Istituto comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;<br /> &#8211; nonchè ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso e conseguente, e allo stato sconosciuto;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Abruzzo &#8211; Uff III Ambito Terr per la Provincia dell&#8217;Aquila;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2019, i ricorrenti, in qualità  di esercenti la potestà  genitoriale sulla figlia minore S. B., impugnavano il diniego di accesso della loro figlia al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia presso -OMISSIS-<br /> Nel provvedimento gravato si dava atto che, alla data del -OMISSIS-, nonostante le ripetute richieste avanzate dall&#8217;Istituto scolastico di regolarizzare la posizione della minore, non risultava depositata agli atti della scuola la documentazione prescritta dal D.L. n. 73/2017, convertito dalla Legge n. 119/2017, nonchè dalla circolare emessa dal Ministero della Salute e dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca in data 10.09.2017, ai fini del riconoscimento del requisito di accesso della minore alla Scuola dell&#8217;Infanzia. L&#8217;istituto scolastico disponeva, segnatamente, che alla minore, a cagione del difetto di assolvimento dei su citati obblighi di legge, &lt;&lt; <em>è negato l&#8217;accesso al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia, a decorrere da lunedÃ¬ -OMISSIS-. La predetta minore rimane iscritta e potrà  avere nuovamente accesso al servizio educativo, successivamente alla presentazione di idonea documentazione -OMISSIS-</em>&gt;&gt;.<br /> Il provvedimento impugnato costituiva l&#8217;esito di un&#8217;articolata vicenda coinvolgente i titolari della responsabilità  genitoriale della minore, l&#8217;Azienda sanitaria locale e l&#8217;Istituto scolastico. I genitori, difatti, avevano presentato istanza di prenotazione delle vaccinazioni presso la ASL, senza che, nondimeno, si addivenisse alla effettuazione, in concreto, della copertura -OMISSIS-, ed avevano informato della pendenza dell&#8217;iter la scuola. Peraltro, da una parte, quest&#8217;ultima procedeva, a pìù riprese, a preavvisare i rappresentanti legali della minore in ordine al diniego di accesso ai servizi educativi conseguente all&#8217;eventuale mancanza del rispetto del dovere di -OMISSIS-; dall&#8217;altra, l&#8217;azienda sanitaria convocava per il colloquio informativo i ricorrenti, i quali rispondevano chiedendo chiarimenti scritti. In seguito alla scadenza del termine fissato dall&#8217;ente scolastico per la presentazione della documentazione comprovante l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo, l&#8217;Amministrazione in discorso adottava il provvedimento oggetto del presente gravame.<br /> A supporto della domanda di annullamento si deducevano ben otto motivi di diritto variamente incentrati sulla violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso perchè inammissibile e, comunque, infondato nel merito.<br /> In sede cautelare questo TAR, con ordinanza n. -OMISSIS-, respingeva l&#8217;istanza sospensiva.<br /> Alla pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso è infondato.<br /> 1. Per ragioni di carattere logico-sistematico e di connessione possono essere esaminati congiuntamente il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.<br /> Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 16 della Legge n. 241/1990, degli artt. 3 e 3 bis D.L. n. 73/2017 convertito dalla Legge n. 119/2017 e degli arti. 23 e 113 della Cost., nonchè eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Il motivo è privo di pregio giuridico.<br /> Come sarà  meglio evidente anche in seguito, il gravato provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, si pone in stringente aderenza alle previsioni normative di carattere generale di cui all&#8217;art. 3 della L. n. 241/1990 e della disciplina di settore posta dagli artt. 3 e 3 bis D.L. n. 73/2017, convertito dalla Legge n. 119/2017.<br /> Il diniego elenca puntualmente i presupposti di fatto posti a fondamento della decisione nonchè i presupposti di diritto rilevando che, in difformità  alle previsioni di legge, non risultava depositata agli atti della scuola, alla data della sua adozione, alcuna documentazione idonea ai fini del riconoscimento del requisito di accesso della minore alla scuola dell&#8217;infanzia.<br /> Il provvedimento, inoltre, è stato adottato all&#8217;esito di una compiuta istruttoria, come emerge dal medesimo percorso motivazionale, nel corso della quale i ricorrenti hanno pìù volte interagito con l&#8217;istituto scolastico rappresentando le proprie ragioni.<br /> Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 atteso che l&#8217;Amministrazione non avrebbe provveduto alla notificazione della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 7 della Legge 241/90, teso all&#8217;adozione del gravato diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia.<br /> La doglianza contenuta nel quarto motivo si fonda sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990, in quanto, secondo le deduzioni dei ricorrenti, le ragioni della deroga all&#8217;obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento dovevano essere esternate mediante motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di comunicazione, sarebbe stato compromesso il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico.<br /> Entrambe le rassegnate censure non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 7 della L, 241/1990, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità  del procedimento, l&#8217;avvio del procedimento stesso deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.<br /> Ebbene, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione ha dato atto, nel tracciato motivazionale del gravato provvedimento, della sussistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità  del procedimento, rinvenibili nella finalità  che le norme richiamate intendono perseguire, in stringente aderenza a quanto prescritto dall&#8217;art. 7 della legge 241/1990. Lo stesso D.L. n. 73/2017, infatti, è stato adottato sul presupposto di straordinaria necessità  ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività  dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura -OMISSIS-, nonchè per garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell&#8217;area geografica europea.<br /> In conseguenza deve ritenersi adeguatamente motivata la deroga all&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del provvedimento con riferimento alle finalità  di tutela della salute pubblica che le norme in precedenza richiamate intendono perseguire.<br /> Ad ogni modo, l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di comunicazione di avvio del procedimento che, come noto, è strumentale alla partecipazione, non si rende necessario, secondo i consolidati principi giurisprudenziali dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, allorchè il privato sia comunque venuto a conoscenza <em>aliunde </em>dell&#8217;attivazione del procedimento e vi abbia comunque partecipato, nel rispetto del principio del raggiungimento dello scopo. Abbracciando un&#8217;interpretazione sostanzialistica della suddetta disposizione normativa, anche al fine di evitare un aggravio procedimentale, si deve rilevare che i ricorrenti sono stati posti pìù volte nella possibilità  di interloquire durante l&#8217;iter amministrativo con l&#8217;istituito scolastico che da una parte li invitava alla regolarizzazione della posizione della minore, mentre gli stessi formulavano osservazioni.<br /> Da ultimo, non appare inutile rilevare che, in virtà¹ della dequotazione dei vizi di carattere formale prevista dai recenti interventi normativi che hanno novellato la legge generale sul procedimento amministrativo, l&#8217;illegittimità  del provvedimento sotto il profilo in esame e, di conseguenza, la sua annullabilità , sarebbe, comunque, esclusa nella fattispecie, in applicazione dell&#8217;art. 21-octies della L.n.241/1990, stante il carattere vincolato del provvedimento impugnato.<br /> Invero, detto provvedimento costituisce la formalizzazione di un contenuto decisorio giÃ  intrinseco all&#8217;accertamento fattuale compiuto in sede istruttoria. Acclarata la mancanza della documentazione attestante l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo legale di -OMISSIS-, l&#8217;Amministrazione è tenuta, senza margini di discrezionalità , ad adottare il provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia, di guisa che l&#8217;esclusione dalla frequenza si atteggia in termini di indefettibilità . Ne consegue che lo schema di produzione effettuale è del tipo norma-fatto-effetto, non giÃ  della specie norma-fatto-potere-effetto.<br /> 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 6 comma 3 quater del D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2018 e dell&#8217;art. 3 comma 1 e comma 3 nonchè dell&#8217;art. 5 comma 1, secondo periodo del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017.<br /> Anche tale motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.<br /> L&#8217;esame di detto motivo non può prescindere dalla previa ricostruzione del quadro normativo di riferimento.<br /> L&#8217;art. 1 del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età  compresa tra zero e sedici anni, espressamente dichiarando il profilo teleologico &#8220;di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura -OMISSIS-&#8220;, nonchè di conseguire l&#8217;obiettivo del &#8220;rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale&#8221;.<br /> Ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1 del medesimo decreto, &lt;&lt;<em>i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l&#8217;infanzia (&#038;) sono tenuti, all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione del minore di età  compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità  genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle -OMISSIS-indicate all&#8217;articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l&#8217;esonero, l&#8217;omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall&#8217;articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di -OMISSIS- all&#8217;azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà  le -OMISSIS-secondo la schedula -OMISSIS- prevista in relazione all&#8217;età , entro la fine dell&#8217;anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l&#8217;infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l&#8217;iscrizione. La documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno</em>&gt;&gt;.<br /> Il comma 3 del medesimo articolo 1dispone che &lt;&lt;<em>per i servizi educativi per l&#8217;infanzia e le scuole dell&#8217;infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso</em>&gt;&gt;.<br /> Dal dato letterale della previsione normativa emerge che la presentazione all&#8217;Istituto scolastico della formale richiesta delle -OMISSIS-alla Asl competente quale documento alternativo al certificato -OMISSIS- è prevista dall&#8217;art. 3 del D.L. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell'&#8221;atto di iscrizione&#8221;, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che &#8220;deve essere completata entro il termine di scadenza per l&#8217;iscrizione&#8221;.<br /> Di poi, l&#8217;art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) del medesimo D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede al primo periodo del comma 1 che &#8220;per l&#8217;anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l&#8217;infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l&#8217;infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie&#8221; (&#038;). Il secondo periodo del medesimo comma dispone invece che la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle -OMISSIS-può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle -OMISSIS-deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.<br /> Successivamente il Legislatore è intervenuto con l&#8217;art. 6, comma 3 quater del D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2018 3-quater, che statuisce espressamente che l&#8217;applicazione della disposizione di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, del D.L. n. 73/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2017, è prorogata all&#8217;anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l&#8217;infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l&#8217;effettuazione delle -OMISSIS-deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.<br /> Il tenore letterale del combinato disposto degli articoli 3 e 5 del D.L. n. 73/2017 evidenzia con nettezza che il regime transitorio posto dall&#8217;articolo 5 attiene soltanto ai termini per la presentazione della documentazione, non anche alle conseguenze del mancato adempimento agli obblighi previsti, in relazione alle quali trova applicazione l&#8217;articolo 3, comma 3 a termine del quale per i servizi educativi per l&#8217;infanzia e le scuole dell&#8217;infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.<br /> L&#8217;esposto approccio ermeneutico ha trovato puntuale conferma nella Circolare adottata congiuntamente il 1° settembre 2017 &#8211; ad integrazione delle circolari del Ministero della salute e del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca del 16 agosto 2017 &#8211; dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca.<br /> Ebbene, applicando le sopra richiamate coordinate normative alla fattispecie per cui è causa, è di palmare evidenza che, comunque, i ricorrenti non hanno presentato la documentazione necessaria per attestare l&#8217;avvenuta -OMISSIS- entro i termini prescritti.<br /> E ciò nonostante il fatto che è provato che gli stessi erano stati ripetutamente sollecitati dalla dirigente scolastica, come emerge chiaramente dagli atti di causa.<br /> 3. Per ragioni di carattere logico-sistematico si deve esaminare il sesto motivo di ricorso, con cui si censura la violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;artt. 3, 7 e 8 della Legge n. 241/1990 per l&#8217;insussistenza di impedimenti per l&#8217;inoltro della comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti eccepivano l&#8217;assoluta inesistenza di una esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità , al momento dell&#8217;emissione del provvedimento impugnato, tale da giustificare una deroga al giusto procedimento amministrativo. Ciò in quanto non v&#8217;era e non v&#8217;è stata alcuna epidemia o emergenza sanitaria comunicata dagli Enti preposti, che potesse giustificare un allarme per rischio contagio.<br /> Anche tale doglianza è priva di pregio.<br /> Al riguardo giova rimarcare che il Legislatore con il decreto-legge n. 73 del 2017 ha ritenuto necessario ed urgente adottare misure idonee ad estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti, oltrechè in attuazione del principio di prevenzione, in conformità  al principio di precauzione, secondo cui, in presenza di un&#8217;alternativa che presenti un rischio per la salute umana il decisore pubblico deve optare per la soluzione che consenta di neutralizzare o minimizzare tale rischio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 20.04.2017, n. 1662; parere reso dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato il 26 settembre 2017, n. 2065; Corte cost., sentenza 18 gennaio 2018, n. 5).<br /> Del resto, come ha avuto cura di specificare la Corte di Cassazione, il diritto alla tutela della salute ex art. 32 della Costituzione deve consentire la giustiziabilità  anche dei pericoli potenziali (cfr. sez. III, sentenza 27.7.2000, n. 9893).<br /> Al fine di garantire una tutela effettiva del diritto alla salute &#8211; esigenza quanto pìù avvertita nell&#8217;attuale momento storico &#8211; non deve attendersi che il danno si sia verificato, ma è sufficiente accertare che un rischio si accompagni alla presenza di determinati requisiti, tanto pìù ove la necessità  della tutela del diritto alla salute e del diritto alla fruizione del servizio educativo in condizioni di sicurezza investa, come nella fattispecie, i minori (Consiglio di Stato, n. 962 del 2018; Corte costituzionale n. 5 del 2018; Corte di Cassazione, sez. I, n. 14384 del 2005).<br /> Non appare inutile rammentare come il caso di specie involga valori precipui aventi dignità  costituzionale, i quali, di pari rango, si appalesano confliggenti (diritto all&#8217;istruzione da un lato e diritto alla salute dall&#8217;altro). L&#8217;antinomia, indi, non può esser risolta mediante il tradizionale canone gerarchico teso all&#8217;individuazione della disposizione poziore.<br /> Orbene, in ordine ai confliggenti diritti fondamentali all&#8217;istruzione, da un canto, nonchè alla salute, d&#8217;altro canto, con riferimento alla fattispecie oggetto di contenzioso, la scelta legislativa volge, inequivocabilmente, verso il carattere prevalente della seconda posizione giuridica soggettiva, in specie se riguardata dal lato pubblicistico.<br /> Ãˆ l&#8217;interesse generale alla salute pubblica, difatti, a costituire l&#8217;elemento valoriale da privilegiare, atteso che rientra tra gli inderogabili doveri di solidarietà  sociale (art. 2 Cost.) la compressione occasionale della sfera di autodeterminazione personale e, se del caso, eventualmente, del diritto all&#8217;istruzione, al fine di tutelare la salute collettiva.<br /> Nondimeno, l&#8217;interesse sostanziale testà© menzionato riveste peculiare pregnanza nel contesto specifico connotato dall&#8217;età  dei bambini inseriti nell&#8217;apparato scolastico, stante la differente condizione soggettiva, in termini di fragilità , dei medesimi.<br /> In definitiva, nel caso di -OMISSIS-su minori, il diritto alla salute dei terzi e il correlato interesse collettivo vanno contemperati &#8220;con l&#8217;interesse del bambino&#8221; il quale esige &#8220;tutela anche nei confronti dei genitori che &#8211; magari sulla base di personali convinzioni in merito alla validità  della pratica -OMISSIS- &#8211; non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore&#8221; (Corte costituzionale n. 132/1992). Anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, ha rimarcato che l&#8217;interesse del minore deve essere perseguito &#8220;anzitutto nell&#8217;esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo perà² che tale libertà  non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004)&#8221;.<br /> 4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della Legge n. 241/1990 per l&#8217;insussistenza di impedimenti dettati da ragioni di celerità  e urgenza per l&#8217;inoltro della comunicazione di avvio del procedimento. In buona sostanza i ricorrenti eccepivano che l&#8217;esigenza di celerità  era sconfessata dalla intempestività  del provvedimento atteso che era decorso un considerevole lasso temporale tra il deposito dell&#8217;istanza di prenotazione delle vaccinazioni consegnata all&#8217;Istituto Scolastico in data 20.09.2017 e la data di adozione del provvedimento -OMISSIS-.<br /> Invero, come giÃ  sottolineato, nella fattispecie devono ritenersi sussistenti gli impedimenti dettati da particolari esigenze di celerità  di cui alla clausola derogatoria posta dal medesimo art. 7 della L. n. 241/1990, dovuta vieppìù allo stato di perdurante irregolarità  relativa all&#8217;assolvimento degli obblighi vaccinali da parte dei ricorrenti.<br /> 5. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 D.L. n. 73/2017 convertito dalla Legge n. 119/2017. I ricorrenti lamentavano la violazione degli obblighi informativi posti in capo all&#8217;ente pubblico dalla sopra richiamata normativa atteso che a fronte della loro richiesta indirizzata alla ASL di fornire per iscritto informazioni e chiarimenti sui rischi legati alle vaccinazioni, sulla immunità  naturale, sulla possibile presenza di inquinanti all&#8217;interno delle fiale, sulla correlazione tra vaccinazioni e autismo, l&#8217;ASL medesima non avrebbe fornito alcun riscontro.<br /> Anche tale censura è priva di pregio.<br /> Occorre premettere che l&#8217;art 2 del D.L. n. 73/2017 (conv. in L. n. 119/2017), disciplina le attività  di comunicazione ed informazione istituzionale introducendo una previsione di carattere meramente programmatorio indirizzata al Ministero della salute che si inserisce nelle pìù ampie azioni e strategie di comunicazione istituzionale poste dalla l. 150/2000 ed affidando ai consultori familiari di cui alla l. 29 luglio 1975, n. 405, il compito di diffondere le informazioni relative alle disposizioni di cui al predetto decreto.<br /> Ciò posto, nel caso di specie emerge dagli atti di causa che l&#8217;ASL abbia intrapreso ogni utile iniziativa finalizzata a rendere adeguatamente informati i ricorrenti convocandoli anche per un colloquio informativo sulle vaccinazioni per acquisire elementi circa le motivazioni per le quali non si era proceduto all&#8217;adempimento della pratica -OMISSIS- e fornire ogni informazione utile per sostenere i genitori nella scelta informata e consapevole di vaccinare la minore. All&#8217;incontro avrebbe partecipato personale sanitario qualificato che avrebbe illustrato in maniera esaustiva tutti gli aspetti della questione. Sennonchè, i ricorrenti, anzichè ottemperare all&#8217;invito rivolto o comunicare l&#8217;impossibilità  di presentarsi all&#8217;incontro, assumevano un atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo sollecitando strumentalmente i chiarimenti a suo tempo richiesti. A ben vedere, pertanto, la tesi dei ricorrenti circa la mancata risposta della Asl alla propria formale richiesta di -OMISSIS- è in contrasto con la documentazione depositata in giudizio dall&#8217;amministrazione, dalla quale risulta che l&#8217;ente sanitario convocava i genitori a mezzo lettera raccomandata per fornire le informazioni necessarie ai vaccini, specificando, altresì¬, che le vaccinazioni avrebbero potuto essere effettuate presso gli ambulatori.<br /> 6. Con l&#8217;ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3, c. 1 e 2, D.L. n. 73/2017 convertito dalla Legge n. 119/2017 e della Circolare n. 25233 del 16.08.2017. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la normativa sopra richiamata non consentirebbe ai Dirigenti Scolastici di emettere provvedimenti di espulsione, di esclusione o sospensione della frequenza scolastica atteso che l&#8217;unico soggetto competente ad emettere tali provvedimenti sarebbe la ASL. Il provvedimento di esclusione potrebbe essere emesso, pertanto, solo all&#8217;esito della contestazione formale dell&#8217;inadempimento da parte della ASL ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 4, D.L. 73/2017 e della Circolare n. 25233 del 16.08.2017. Inoltre la medesima normativa ai fini dell&#8217;iscrizione e della frequenza scolastica riterrebbe sufficiente la presentazione dell&#8217;istanza di prenotazione delle vaccinazioni.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Con il parere n. 2065/2017 del 26.09.2017, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha chiarito che giÃ  a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2017/2018 si applica la regola stabilita dal comma 3 dell&#8217;articolo 3 del D.L. 73/2017, secondo cui la mancata presentazione della documentazione relativa all&#8217;adempimento degli obblighi vaccinali preclude l&#8217;accesso alla scuola.<br /> Invero, contrariamente a quanto dedotto, spetta proprio all&#8217;Istituto scolastico assicurare il rispetto della normativa sull&#8217;adempimento della acquisizione della documentazione -OMISSIS- di cui all&#8217;art. 3 del D.L. 73/2017. La violazione di tale obbligo può comportare l&#8217;adozione di provvedimenti di allontanamento o esclusione dalla scuola che non può che competere, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente, ai Dirigenti scolastici, mentre alle ASL spettano le attività  di prevenzione e di verifica dell&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo -OMISSIS- e nel percorso di recupero che da tale verifica prende avvio (cfr. art. 1, comma 4 D.L. 73/2017 e Circolare n. 25233 del 16.08.2017).<br /> Segnatamente, i provvedimenti di competenza della ASL sono indicati all&#8217;art. 1, comma 4 che esplicita la procedura che la ASL deve seguire per l&#8217;accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa. La contestazione dell&#8217;inadempienza non è propedeutica all&#8217;adozione del provvedimento di esclusione, bensì¬ all&#8217;adozione della irrogazione della sanzione amministrativa.<br /> Conseguentemente, non è dato riscontrare nel tessuto normativo, che propedeutica all&#8217;emissione di un provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell&#8217;infanzia sia l&#8217;adozione da parte della ASL di un atto formale di contestazione.<br /> Nè può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l&#8217;istanza di prenotazione delle vaccinazioni sarebbe documento idoneo per l&#8217;iscrizione e la frequenza scolastica. Invero sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, la presentazione della documentazione, prevista dal comma 1, &#8220;costituisce requisito di accesso&#8221; dei minori ai servizi educativi per l&#8217;infanzia e alle scuole dell&#8217;infanzia, mentre la presentazione all&#8217;istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente della richiesta delle -OMISSIS-quale documento alternativo al certificato -OMISSIS- è prevista dall&#8217;art. 3 del D.L. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell&#8217; &#8220;atto di iscrizione&#8221;, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che &#8220;deve essere completata entro il termine di scadenza per l&#8217;iscrizione&#8221;.<br /> 7) Con il nono ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell&#8217;art. 32 della Costituzione, dell&#8217;art. 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dallo Stato italiano con L. n. 145/2001, e dell&#8217;art. 191 del Trattato UE. Secondo la tesi di parte ricorrente la ASL non avrebbe mai risposto alle richieste di informazioni e chiarimenti inoltrate dalla stessa così¬ non consentendo di esercitare il diritto al consenso informato e, quindi, di effettuare una scelta consapevole, prevista dalla normativa nazionale e sovranazionale sopra richiamata.<br /> Anche tale ultimo motivo va disatteso.<br /> In merito, si deve rimarcare che ai sensi dell&#8217;articolo 1 comma 3, del D.L. 73/2017, le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.<br /> Ad avallare l&#8217;approccio normativo sopra richiamato milita in giurisprudenza la considerazione secondo cui &#8220;in tema di vaccinazioni obbligatorie, il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare &#8211; per propria convinzione o per ignoranza &#8211; l&#8217;obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la -OMISSIS- e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall&#8217;altro, dell&#8217;indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contratto&#8221; (Cassazione civile sez. I, 18/07/2003, n. 11226).<br /> Ebbene, nel caso che ci occupa non risulta agli atti nè l&#8217;allegazione di prove circa la sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni alla somministrazione del vaccino nei confronti della minore attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta ai sensi del predetto articolo 1 comma 3, del D.L. 73/2017, nè, tantomeno, l&#8217;indifferenza della struttura sanitaria che, anzi, in pìù occasioni si è resa parte attiva per fornire ai ricorrenti le informazioni richieste.<br /> 8. In conclusione, la necessità  di tutelare la salute collettiva posta dalle previsioni di rango costituzionale e dalle disposizioni normative su richiamate, impone la reiezione del ricorso.<br /> In considerazione della peculiarità  della vicenda devono ritenersi sussistenti sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Maria Colagrande, Primo Referendario<br /> Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi LA CLAUSOLA SOCIALE NON IMPONE IL RIASSORBIMENTO DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA USCENTE  Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi</p>
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<div><strong>LA CLAUSOLA SOCIALE NON IMPONE IL RIASSORBIMENTO DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA USCENTE </strong></p>
</div>
<div>Nota a sentenza a  T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 dicembre 2019, n. 14796  a cura di Claudia Alonzi</div>
<div>
<strong><em>Prologo</em></strong><br />
L’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, da parte del soggetto subentrante, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale del nuovo aggiudicatario.<br />
Tanto è stato stabilito dalla Sezione II bis del TAR Lazio, con la Sentenza n. 14796 pronunciata lo scorso 23 dicembre 2019.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, la clausola sociale è costituzionalmente e comunitariamente legittima nella misura in cui contempera il valore della stabilità occupazionale con la libertà di iniziativa economica.<br />
Di conseguenza, il dovere di riassorbimento del personale dell’impresa uscente è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno e l’organizzazione prescelti dall’impresa subentrante.</p>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, il ricorrente sostiene, tra le altre cose, la violazione da parte della stazione appaltantedell’art. 50 del d. lgs. n. 50 del 2016, della <em>lex specialis</em> e della contrattazione collettiva applicabile.<br />
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il bando di gara e le figure contrattuali prescelte erano congegnate in modo tale da non garantire la stabilità occupazione dei lavoratori già impiegati nel precedente contratto.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il TAR Lazio, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha nuovamente chiarito le condizioni affinché una clausola sociale possa considerarsi legittima.<br />
Tale clausola, infatti, deve essere interpretata in modo tale da contemperare la stabilità occupazionale dei lavoratori uscenti con la libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.<br />
Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha previsto espressamente, mediante la <em>lex specialis</em>, un obbligo di riassorbimento da parte dell’aggiudicatario del personale impiegato dal gestore uscente; tale scelta, secondo i giudici, è da ritenersi legittima in quanto l’esigenza di tutelare il livello occupazionale in armonia con l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante può essere soddisfatto proprio attraverso una formulazione “elastica” e non rigida della clausola in questione.<br />
Diversamente opinando, si rischierebbe di scoraggiare la partecipazione alla gara nonché di ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost.</p>
</div>
<p>Precedenti Conforme  Difforme T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 13 febbraio 2017 n. 231; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I 21 marzo 2016 n. 98; Cons. di St., sez. III, 5 maggio 2017 n. 2078;</p>
</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/12/2019 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-12-2019-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/12/2019 n.107</a></p>
<p>nota a sentenza a T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 29 ottobre 2019, n. 140   a cura di Manuela Cundari LIMITI DI APPLICAZIONE DEL METODO ON/OFF NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA nota a sentenza a T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 29 ottobre 2019, n. 140   a cura di Manuela Cundari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/12/2019 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>nota a sentenza a T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 29 ottobre 2019, n. 140   a cura di Manuela Cundari</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div><strong>LIMITI DI APPLICAZIONE DEL METODO ON/OFF NELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA</strong><br />
<strong>nota a sentenza a T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI TRENTO &#8211; Sentenza 29 ottobre 2019, n. 140  </strong></div>
</div>
<div>a cura di Manuela Cundari</div>
<div></div>
<div><strong>Prologo</strong><br />
Fermo restando che l’amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che costituisce la <em>lex specialis</em>di gara, quando in un appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si utilizza il metodo di attribuzione dei punteggi c.d. “<em>on/off</em>, qualora il concorrente interessato rilevi un’incongruità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, è possibile invocare il sindacato del Giudice amministrativo.<br />
La scelta di utilizzare tale metodo di attribuzione automatica dei punteggi, pur non essendo in generale vietato e pur rappresentando un valido metodo di semplificazione dell’attività di valutazione delle offerte medesime, appare irragionevole e contraddittorio qualora comporti, nel risultato, un appiattimento di tutte le offerte presentate in gara non consentendo una reale valutazione della qualità tecnica dell’offerta, di fatto snaturando il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<strong>I fatti di causa</strong><br />
Nell’ambito di una gara per l’appalto di una fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante ha previsto, in relazione al profilo tecnico, l’automatica attribuzione di un punteggio ad avvenuto riscontro o meno dell’elemento richiesto (c.d. metodo <em>on/off</em>), sulla base di una tabella allegata al disciplinare di gara. In tale ambito non veniva richiesta la produzione di alcun riscontro documentale né l’esecuzione di prove pratiche sulla campionatura riferita ai dispositivi offerti per comprovare l’esistenza o meno di quanto dichiarato barrando la casella “<em>on</em>” e non era stata prevista la nomina di una commissione giudicatrice trattandosi di attribuzione automatica del punteggio.</p>
<p><strong>La posizione del TRGA Trento</strong><br />
Il Giudice amministrativo trentino rileva, in primo luogo, che, a differenza di quanto generalmente avviene nella valutazione delle offerte tecniche e nell’attribuzione di punteggi &#8211; che rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione -, qualora per la valutazione tecnica delle offerte si utilizzi il metodo di attribuzione dei punteggi “<em>on/off</em>”, l’inesatta percezione, da parte della commissione giudicatrice, dell’offerta tecnica si risolve in un eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, il cui accertamento rientra pienamente nel sindacato del Giudice amministrativo.<br />
Tuttavia il TRGA Trento rileva che l’Amministrazione era tenuta ad attenersi fedelmente alle disposizioni del disciplinare di gara, che non prevedevano e non consentivano alcuna previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti.<br />
Ad avviso del Giudice trentino, inoltre, fermo restando che l’appalto può essere legittimamente aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando dei criteri automatici di attribuzione dei punteggi basato sull’esistenza o meno, nell’offerta, di determinate caratteristiche qualitative del prodotto o servizio offerto, nel caso di specie la <em>lex specialis</em>di gara è viziata perché la tabella è stata costruita in maniera non efficace, di fatto vanificando la valutazione dell’elemento qualitativo, con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto in quello del prezzo più basso e di posticipare alla fase della stipula e/o esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente.<br />
Ed invero, ad avviso dei giudici, occorre tener ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo il metodo <em>on/off</em>, da quelle per le quali ci si trovi di fronte alla necessità di formulazione di un giudizio di tipo soggettivo, per le quali è imprescindibile una valutazione da parte di una apposita commissione giudicatrice.</p>
<p>La senteza è su Giustamm al seguente link: <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/" target="_blank" rel="noopener"><strong><span class="text-uppercase text-justify">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III</span> &#8211; Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7446</strong></a></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-3-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/12/2019 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.107</a></p>
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7446     a cura di Claudia Alonzi AUTOVINCOLO LEX SPECIALIS: SI’ ALLA RIMODULAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA IN PRESENZA DI EVENTI NON  PREVENTIVABILI  Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 30</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.107</a></p>
<p>Nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7446     a cura di Claudia Alonzi</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">
<div><strong>AUTOVINCOLO LEX SPECIALIS: SI’ ALLA RIMODULAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA IN PRESENZA DI EVENTI NON  PREVENTIVABILI </strong><br />
<strong>Nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-30-10-2019-n-7446/" target="_blank" rel="noopener">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 30 ottobre 2019, n. 7446 </a> </strong></div>
<div>a cura di Claudia Alonzi</div>
<div><strong><em>Prologo</em></strong><br />
La garanzia dell’autovincolo non è violata qualora, al verificarsi di eventi imprevedibili condizionanti la legge di gara, la stazione appaltante provveda ad una rimodulazione delle disposizioni al fine di evitare la paralisi procedimentale. Tanto è stato stabilito dalla Sezione III del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 7446 pronunciata lo scorso 30 ottobre 2019.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, in presenza di eventi non preventivabili, come nel caso di rinuncia alla nomina di Presidente della Commissione giudicatrice da parte dei soggetti sorteggiati, la decisione della stazione appaltante di rimodulare le categorie soggettive afferenti la nomina, al fine di evitare la paralisi della gara, non costituisce violazione del principio di autovincolo assunto con la lex specialis.<br />
In casi siffatti deve ritenersi che, data l’impossibilità di fornire una soluzione a priori per ogni variabile,  la disposizione che introduce l’autovincolo implicitamente sottenda la clausola dell’”<em>ove ragionevolmente possibile</em>”.</div>
</div>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente sostiene, tra le altre cose, la violazione da parte della stazione appaltante delle prescrizioni assunte in sede di autovincolo. In particolare, la disposizione della lex specialis della cui violazione il ricorrente si duole concerne la predeterminazione delle categorie soggettive alle quali attingere per la nomina a Presidente della Commissione giudicatrice, illegittimamente ampliate nel corso della gara.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito il consolidato principio secondo il quale l’Amministrazione è tenuta all’osservanza delle prescrizioni della legge di gara, valuta il caso peculiare in cui l’autovincolo è condizionato da un evento esterno, non rientrante nel dominio della stazione appaltante.<br />
Nel caso di specie, la nomina a Presidente della Commissione giudicatrice, prevista con riferimento a categorie soggettive predeterminate, era condizionata alla necessaria accettazione da parte dei soggetti estratti in sede di gara.<br />
A seguito della rinuncia a tale nomina da parte di tutti i soggetti estratti, in quanto evento non prevedibile, i giudici hanno ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di ampliare le categorie soggettive afferenti la nomina, in alternativa alla paralisi procedimentale per indisponibilità dei candidati.<br />
Tale scelta, infatti, costituirebbe applicazione del principio dell’autovincolo “sino al limite esigibile”, avendo la stazione appaltante optato per l’ampliamento delle categorie solo a seguito di un evento imprevedibile che avrebbe causato la paralisi della gara.</p>
<p><em>Precedenti</em></p>
<p>Confrome: Cons. Stato, Sez. V, 17/07/2017, n. 3502; Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148.</p>
<div>
<p>La sentenza è su Giustamm al seguente link: <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25726" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25726">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25726</a></p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-107/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis sull’illegittimità della precedenza negli asili nido ai figli di genitori che risiedono in Veneto o vi svolgono attività lavorativa da almeno quindici anni Competenza Stato e Regioni Istruzione Art. 1, comma 1, Legge Regione Veneto 21/02/2017, n. 6. Servizi educativi alla prima infanzia Previsione dell&#8217;attribuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità della precedenza negli asili nido ai figli di genitori che risiedono in Veneto o vi svolgono attività lavorativa da almeno quindici anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Competenza Stato e Regioni    Istruzione    Art. 1, comma 1, Legge Regione Veneto 21/02/2017, n. 6.    Servizi educativi alla prima infanzia    Previsione dell&#8217;attribuzione di un titolo di precedenza, per l&#8217;ammissione al servizio di asilo nido, ai figli di genitori che risiedono in Veneto o che vi svolgono un&#8217;attività lavorativa da almeno quindici anni    Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri    Asserita violazione degli artt. 3, 31, secondo comma, 116, 117 e 120 Costituzione    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegettimo l&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l&#8217;art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 26 aprile 2017, depositato in cancelleria il 2 maggio 2017, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b). La difesa erariale riferisce che, prima della modifica, l’art. 8 della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 ammetteva all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e, al comma 4, riconosceva «titolo di precedenza all’ammissione» ai «bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale». Dopo la modifica introdotta dalla disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: «4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».<br />
Il Governo contesta specificamente il criterio di precedenza di cui alla lettera b), denunciando diversi vizi di illegittimità costituzionale.<br />
1.1.– In primo luogo, tale norma violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L’Avvocatura generale dello Stato, basandosi sui lavori preparatori, ritiene che la norma abbia lo scopo di “privilegiare” le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in Veneto da almeno quindici anni o ivi risiedano da almeno quindici anni rispetto alle famiglie con reddito più basso, in cui un genitore non lavora, che non siano radicate in Veneto da almeno quindici anni. Il Governo ritiene violato l’art. 3 Cost. perché non si potrebbe differenziare, da un lato, la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni e, dall’altro, le seguenti situazioni: quella dei «figli di genitori di cui uno solo sia residente in Veneto, e magari sia il genitore con cui il figlio convive, o dei figli di genitori di cui uno solo sia occupato in Veneto»; quella «dei figli su cui eserciti la responsabilità genitoriale un solo genitore residente o occupato in Veneto (essendo l’altro genitore ignoto o deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale)»; quella «dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da meno di quindici anni, ma comunque da un periodo significativo (o dei figli di genitori che non possono accumulare periodi così lunghi di lavoro nella stessa regione perché occupati in attività che comportano frequenti mutamenti di sede)». Il Governo sostiene poi che non si potrebbe differenziare la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, «quale che sia la loro capacità economica», e quella «dei figli di genitori di capacità economica ridotta, attestata dall’ISEE o da altri indici, come lo stato di disoccupazione», oppure quella «del bambino privo di entrambi i genitori».<br />
Il fatto che lo stato di residenza o di occupazione in Veneto si sia protratto, per entrambi i genitori, per un dato periodo di tempo (quindici anni) non sarebbe idoneo, per l’Avvocatura, «a dimostrare che i figli di tali genitori esprimano una necessità di fruire del servizio degli asili nido pubblici maggiore» rispetto ai figli dei genitori che si trovino in una delle situazioni sopra descritte. Il criterio utilizzato dalla norma, dunque, sarebbe illegittimo perché non presenterebbe «alcun percepibile collegamento logico né con le esigenze formative del bambino, né con le esigenze educative ed economiche dei genitori». La norma determinerebbe una differenziazione arbitraria, in contrasto con l’art. 3 Cost.<br />
In secondo luogo, la norma impugnata violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, Cost. anche «inteso come canone di ragionevolezza e proporzionalità della legislazione, in rapporto agli obiettivi sociali che la legge persegue». Poiché, secondo l’Avvocatura, beneficiario principale del servizio è il bambino, mentre i genitori sono beneficiari “di riflesso”, sarebbe «manifestamente irragionevole subordinare la precedenza nelle graduatorie ad una condizione, come la durata per almeno quindici anni della residenza o dell’occupazione nella regione, che può riguardare soltanto i genitori ed è, ovviamente, del tutto estranea alla condizione specifica del bambino». Comunque, anche a voler considerare il solo interesse “riflesso” dei genitori, sarebbe «manifestamente irragionevole svincolare del tutto la selezione da criteri di natura economica, riferiti al reddito o al patrimonio della famiglia». I criteri della protratta residenza e della protratta occupazione nel territorio regionale possono portare, secondo il Governo, «a privilegiare situazioni familiari economicamente migliori e a discriminare situazioni familiari economicamente più precarie», il che non sarebbe «razionalmente giustificabile, anche in considerazione del fatto […] che con gli asili nido pubblici concorre l’offerta delle strutture private, senz’altro accessibili alle famiglie con redditi più elevati».<br />
L’Avvocatura aggiunge poi che, «anche a voler ammettere, in subordine, che la durata della residenza o dell’occupazione nel territorio regionale possa costituire (il che non è) un criterio selettivo logicamente congruo rispetto all’obiettivo di graduare gli aspiranti al servizio degli asili nido pubblici, appare palese come una durata pari addirittura a quindici anni sia eccessiva e comunque fonte di applicazioni irrazionali». Il requisito della residenza o dell’occupazione per quindici anni sarebbe irragionevole anche perché non sarebbe neppure idoneo a dare una preferenza ai soggetti “radicati” in Veneto. Infatti, nel caso in cui il periodo debba calcolarsi con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, «la norma favorirebbe indebitamente i nati in Veneto, che è plausibile che vi abbiano risieduto per i primi quindici anni di vita, attribuendo loro “de futuro” un “diritto di prelazione” esercitabile anche molti anni dopo, semplicemente tornando a risiedere in Veneto per un breve periodo, una volta divenuti genitori, magari dopo una lunga assenza che non è certo indice di radicamento territoriale». Nel caso in cui, invece, il periodo debba calcolarsi con riferimento ad entrambi i genitori («nel senso che non i singoli componenti bensì la “coppia” in quanto tale deve avere risieduto o essere stata occupata in Veneto per almeno quindici anni»), la norma «si rivelerebbe completamente inutile per tutti i genitori che, come è statisticamente normale, siano divenuti tali prima che siano decorsi quindici anni di residenza comune o di occupazione continuativa». In entrambe le ipotesi (calcolo “separato” o “congiunto” del periodo di quindici anni), il requisito in questione verrebbe poi «a costituire un disincentivo a divenire genitori prima di avere accumulato una anzianità lavorativa di almeno quindici anni», così contraddicendo «una delle finalità proprie del sistema degli asili nido, che è quella di favorire, contemporaneamente, il lavoro e la natalità»: di qui un ulteriore profilo di irragionevolezza della norma impugnata.<br />
L’Avvocatura precisa poi che la violazione dell’art. 3 Cost. sussisterebbe anche qualora si interpretasse la disposizione impugnata nel senso che il titolo di precedenza spetta non solo a chi ha entrambi i genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, ma anche a chi ha un solo genitore rispondente a tali requisiti. In tal caso, sarebbero comunque discriminati «i bambini privi di entrambi i genitori» e quelli che non hanno neppure un genitore residente o occupato in Veneto da almeno 15 anni. Inoltre, sarebbe pur sempre manifestamente irrazionale un criterio di preferenza «basato sulla durata della residenza o dell’occupazione nella regione del genitore, anziché sulla condizione del bambino, e sulla completa esclusione di qualsiasi rilievo della situazione economica del genitore», e sarebbe pur sempre «eccessiva» la durata del periodo di residenza o di occupazione richiesto. Anzi, qualora fosse sufficiente la residenza o l’occupazione protratta in Veneto in capo a un solo genitore, si «amplierebbe l’area delle situazioni indebitamente privilegiate».<br />
1.2.– Il Governo lamenta poi la violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost., in quanto il criterio di precedenza individuato dalla norma impugnata frustrerebbe «i valori costituzionali ivi codificati della tutela dell’infanzia e della promozione dei necessari istituti»: «[u]na disciplina che porta a formare le graduatorie di ammissione agli asili nido basandosi sulle condizioni di residenza e di lavoro dei genitori […], mentre trascura del tutto di considerare la condizione dei bambini», confliggerebbe con i valori suddetti.<br />
1.3.– Ancora, la norma impugnata violerebbe gli articoli 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe «il trasferimento in Veneto di famiglie che nella propria regione di residenza o di lavoro godano di provvidenze simili, in quanto con il trasferimento in Veneto le perderebbero (non potendole riacquistare prima di quindici anni)», e, reciprocamente, costituirebbe «un incentivo indebito […] a non lasciare il Veneto per coloro che già vi risiedano o vi lavorino».<br />
1.4.– Infine, la norma in questione violerebbe il diritto dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), sotto diversi profili.<br />
In primo luogo, essa contrasterebbe «con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari» (art. 21, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 137). Il requisito preferenziale, «richiedendo un periodo così prolungato, eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di accertare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato membro competente, ovvero di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale».<br />
Inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 19 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), dal momento che l’art. 24 della citata direttiva «garantisce parità di trattamento ai cittadini di Stati membri che risiedano da più di tre mesi in un diverso Stato membro, […] rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, senza esigere alcun periodo pregresso di residenza a tal fine». Dunque, la norma in questione discriminerebbe «tutti i cittadini dell’Unione che soggiornino in Veneto da più di tre mesi o comunque che abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente, non avendo però maturato 15 anni di residenza anche non continuativa o di lavoro continuativo in Veneto».<br />
Ancora, la norma de qua discriminerebbe i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, «i quali, secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE, recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, trascorsi cinque anni di soggiorno regolare sull’intero territorio nazionale (non necessariamente tutti in un’unica regione), dovrebbero godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali sia per quanto riguarda “le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”, sia per quanto riguarda “l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi”».<br />
L’Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella regione l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.<br />
2.– La Regione Veneto si è costituita in giudizio con memoria depositata il 5 giugno 2017.<br />
Con riferimento alla asserita violazione del principio di uguaglianza, la Regione rileva che la norma impugnata «non prevede un criterio selettivo di accesso al servizio di asilo nido, ma unicamente introduce un canone preferenziale basato sul radicamento familiare e lavorativo nel territorio regionale»; essa, cioè, non preclude ad alcuno l’accesso agli asili nido, ragion per cui non potrebbe produrre alcuna discriminazione. Inoltre, la Regione osserva che l’erogazione del servizio di asilo nido non è obbligatoria. Il legislatore regionale avrebbe esercitato la propria potestà discrezionale, dando precedenza «a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia». La norma non sarebbe affetta da «palese irrazionalità». Inoltre, essa non discriminerebbe il bambino orfano di un genitore o di entrambi perché la locuzione genitori si riferirebbe «ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a qualunque titolo ciò avvenga e pur anche nel caso in cui vi sia un solo “genitore”».<br />
Quanto alla violazione del principio di ragionevolezza, la Regione osserva, da un lato, che «gli asili nido pubblici, per espressa previsione della legge statale [legge 6 dicembre 1971, n. 1044 «Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»], non sono teleologicamente diretti a soddisfare in via esclusiva e prioritaria un interesse formativo del bambino, ma invece sono rivolti a garantire una adeguata assistenza familiare e di promozione del lavoro, soprattutto muliebre, cui accede necessariamente un esito di socializzazione e formazione educativa»; dall’altro, che i comuni hanno potestà regolamentare in materia di asili nido pubblici, potendo prevedere criteri reddituali di graduazione delle domande.<br />
Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 31 Cost., la Regione ribadisce che la norma impugnata non fissa un criterio di ammissione ma solo di precedenza e che la disciplina degli asili nido serve a tutelare l’infanzia «solo in via indiretta». Inoltre, osserva che l’art. 31 Cost. sarebbe una norma «programmatica», inidonea a incidere sul contenuto di istituti che non tocchino diritti fondamentali dei bambini.<br />
La censura relativa agli artt. 16 e 120 Cost. è giudicata dalla Regione «inverosimile», non potendo un criterio di preferenza nell’accesso agli asili nido condizionare la scelta di trasferirsi in Veneto. L’argomento dell’Avvocatura impedirebbe agli enti territoriali di prevedere qualsiasi forma di agevolazione economica a favore dei residenti.<br />
Infine, con riferimento alla questione concernente l’art. 117, primo comma, Cost., la Regione rileva che la norma impugnata non viola le norme europee invocate perché «il criterio selettivo opera nei confronti sia dei cittadini sia dei non cittadini», per cui «nessuna discriminazione può ipotizzarsi».<br />
3.– La Regione Veneto ha depositato una memoria integrativa il 20 marzo 2018. In essa afferma che la norma impugnata «non prevede un criterio escludente, ma unicamente un criterio suppletivo di preferenza a parità di condizioni per accedere agli asili nido», cioè un criterio «che opera solo secondariamente e unicamente dopo che i soggetti richiedenti siano già stati selezionati secondo i criteri primari diretti a valorizzare il bisogno di accedere al servizio per l’infanzia». Tale interpretazione della disposizione impugnata sarebbe confermata dalla concreta applicazione che ne hanno fatto i comuni veneti.</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).<br />
Per effetto della disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: «4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».<br />
Il ricorrente ritiene che il criterio di precedenza fissato alla lettera b) sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, Cost., in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell’infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 137, in materia di libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.<br />
2.– Prima di esaminare le questioni di costituzionalità sollevate nel ricorso, è opportuno definire l’esatto significato della disposizione impugnata.<br />
In primo luogo, si deve osservare che l’interpretazione proposta dalla Regione nella memoria integrativa non risulta coerente con la portata della disposizione impugnata. Questa non prevede un criterio meramente sussidiario, destinato a operare per i soggetti che si trovino a parità di punti, ma fissa un «titolo di precedenza» che prevale sui criteri fissati dai singoli comuni. Ciò risulta dalla formulazione della disposizione, che non accenna al presunto carattere sussidiario del criterio, e dall’accostamento al titolo di precedenza rappresentato dalla disabilità, che certamente opera in via prevalente e non sussidiaria; trova inoltre conferma nei lavori preparatori della legge, che sono coerenti con l’interpretazione sostenuta dalla Regione nella memoria di costituzione e non offrono alcuno spunto a sostegno dell’interpretazione adeguatrice prospettata nella memoria integrativa.<br />
Il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata opera a favore del complesso dei bambini figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo. Il periodo di quindici anni deve essere calcolato con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, e non alla coppia, e il termine «genitori» è da intendere in modo conforme alla lettera, cioè nel senso che la precedenza non spetta a chi ha due genitori di cui uno solo radicato da lungo tempo in Veneto. Un’interpretazione estensiva si giustificherebbe qualora la lettera della disposizione non esprimesse in modo sufficiente la sua ratio, ma non è questo il caso, dal momento che la ratio della disposizione converge con la sua lettera nel privilegiare le coppie (da lungo tempo) venete. Pur non avendo valore decisivo, i lavori preparatori confermano l’interpretazione letterale, visto che da essi emerge che lo scopo era quello di favorire le giovani coppie venete e le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. L’estensione della precedenza alle famiglie in cui un solo genitore è radicato in Veneto da più di quindici anni amplierebbe i beneficiari del titolo di precedenza, vanificando l’obiettivo del legislatore.<br />
Occorre precisare, peraltro, che, se la disposizione impugnata non intende privilegiare le famiglie in cui un genitore su due possiede i requisiti, ad essa non si può attribuire l’intento di discriminare i bambini orfani (o comunque privi) di un genitore o di entrambi, sicché in base ad essa, nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata da una sola persona radicata in Veneto da lungo tempo, il titolo di precedenza spetta.<br />
Da ultimo, è opportuno rilevare che la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso.<br />
3.– La questione relativa all’art. 3 Cost. è fondata.<br />
Per vagliare la ragionevolezza del titolo di precedenza fissato dalla norma impugnata, è preliminarmente necessario soffermarsi sulla funzione degli asili nido.<br />
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), ha istituito gli asili nido come «servizio sociale di interesse pubblico» (art. 1, primo comma). All’epoca il servizio era incentrato maggiormente sui bisogni dei genitori, avendo soprattutto il fine di facilitare l’accesso della donna al lavoro (art. 1, secondo comma).<br />
L’art. 6 della legge n. 1044 del 1971 affidava alle regioni il compito di fissare, «con proprie norme legislative, […] i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido». Le leggi regionali adottate in sua attuazione hanno attribuito una funzione educativa agli asili nido, nella cui disciplina ha dunque assunto peso crescente l’interesse del bambino. Ciò è attestato, ad esempio, dalla citata legge reg. Veneto n. 32 del 1990 (modificata dalla legge impugnata), che definisce gli asili nido «attività educativo-assistenziale» (art. 1) e nella quale, anzi, è il bambino il destinatario principale del servizio degli asili nido («L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia», art. 5, comma 1).<br />
La doppia valenza degli asili nido (sociale ed educativa) si conferma nella successiva legislazione statale: da un lato, la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dedica l’art. 16 alla «[v]alorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari» e dispone, all’art. 22, comma 2, che «gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali […] d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare […]» (il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, recante «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003», considera il sostegno delle responsabilità familiari come il primo fra gli obiettivi prioritari e tratta degli asili nido nel punto 1.2); dall’altro, l’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», definisce gli asili nido «strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori», e la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede l’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori» (art. 1, comma 181, lettera e), comprendendo in particolare i «servizi educativi per l’infanzia» gli asili nido (art. 2, comma 3, lettera a del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107»). La doppia valenza degli asili nido emerge anche nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (art. 1, comma 1259), e nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (art. 2, commi 458 e 460), che, con riferimento agli asili nido, parlano di servizi socio-educativi.<br />
In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la «funzione familiare» (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
3.1.– Chiarita la funzione del servizio degli asili nido, è opportuno ricordare che questa Corte ha affermato «il principio che “se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza” (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011)”» (sentenza n. 168 del 2014). Ha inoltre affermato che «l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la&nbsp;ratio» (sentenza n. 172 del 2013).<br />
Con particolare riferimento al requisito della residenza protratta, questa Corte ha anche osservato che, «mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)» (sentenza n. 222 del 2013).<br />
3.2.– Tenuto conto di quanto esposto sopra sulla funzione degli asili nido e alla luce della giurisprudenza costituzionale appena rammentata, la norma impugnata risulta lesiva dell’art. 3 Cost.<br />
La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili. Il relativo servizio risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma, Cost., in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del Paese.<br />
Per questa ragione, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, come era previsto dall’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990, nella sua previgente formulazione («Hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale»), in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell’accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000). La norma impugnata, invece, prescinde totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000).<br />
In definitiva, il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata è contrario sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione “universalistica” dei servizi sociali.<br />
Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l’estraneità ad essa del “radicamento territoriale” risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell’attività educativa, essendo ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.<br />
3.3.– Quanto alla vocazione universalistica dei servizi sociali, a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza.<br />
L’argomento utilizzato dalla Regione Veneto a sostegno dell’infondatezza della questione (ossia che la norma impugnata darebbe la precedenza «a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia») non convince. In primo luogo, nessuno dei due criteri utilizzati dalla norma impugnata (residenza prolungata in Veneto o occupazione prolungata in Veneto) assicura che i genitori abbiano pagato tributi in Veneto per un lungo periodo (la residenza può non essere coincisa con un periodo lavorativo e l’occupazione prolungata in Veneto non implica necessariamente la residenza in Veneto). L’argomento si presenta opinabile anche alla luce dell’effettivo assetto delle fonti di finanziamento degli asili nido, dato che le risorse necessarie per la costruzione degli edifici e lo svolgimento del servizio possono essere di origine non regionale (gli artt. 8 e 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 prevedono finanziamenti statali, e la stessa legge reg. Veneto n. 32 del 1990 menziona «contributi statali» all’art. 32, comma 1), e che, per quanto riguarda le risorse provenienti dai bilanci dei comuni e delle regioni, si dovrebbe distinguere fra finanza “propria” e “derivata”. E ciò senza contare che, sotto un profilo più generale, l’argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e che applicare un criterio di questo tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l’accesso proprio di coloro che ne hanno più bisogno.<br />
Si può osservare infine che chi si sposta in un’altra regione non ha contribuito al welfare di quella regione ma ha pagato i tributi nella regione di provenienza, e non è costituzionalmente ammissibile sfavorirlo nell’accesso ai servizi pubblici solo per aver esercitato il proprio diritto costituzionale di circolazione (o per essere stato trasferito o assegnato al Veneto per ragioni di lavoro o di altra natura).<br />
In conclusione, poiché il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata non ha alcun collegamento con la funzione degli asili nido né può essere giustificato con l’argomento del contributo pregresso, il suo scopo, che si esaurisce nel riconoscere una preferenza nell’accesso agli asili nido pubblici alle persone radicate in Veneto da lungo tempo, è incompatibile con l’art. 3 Cost.<br />
4.– Anche la questione relativa all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 21 del TFUE è fondata.<br />
L’art. 21, paragrafo 1, del TFUE dispone che «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».<br />
In relazione ai requisiti di residenza prolungata, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che «[u]na siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione», e che «[u]na simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart, punti 86 e 87; si vedano anche le sentenze 26 febbraio 2015, in causa C-359/13, B.&nbsp;Martens; 24 ottobre 2013, in causa C-220/12, Andreas Ingemar Thiele Meneses (punti 22-29); 15 marzo 2005, in causa C-209/03, The Queen, ex parte di Dany Bidar, punti 51-54; 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Brian Francis Collins; 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler).<br />
La Corte di giustizia non esclude a priori l’ammissibilità di requisiti di residenza per l’accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri, ma richiede che la norma persegua uno scopo legittimo, che sia proporzionata e che il criterio adottato non sia «troppo esclusivo», potendo sussistere altri elementi rivelatori del «nesso reale» tra il richiedente e lo Stato (si vedano le citate sentenze Stewart, punti 92 e 95, e Thiele Meneses, punto 36). La norma impugnata è difettosa già in relazione allo scopo perseguito (come visto nel punto precedente) ed è inoltre sicuramente sproporzionata quanto alla durata – eccezionalmente lunga: quindici anni – del legame richiesto. Il fatto che discrimini anche cittadini italiani (non radicati in Veneto da più di quindici anni) non è rilevante ai fini della conformità al diritto europeo (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenze Thiele Meneses, punto 27; 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione, punto 14; 6 giugno 2000, in causa C-281/98, Angonese, punto 41).<br />
Questa Corte ha già censurato, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e dell’art. 21 TFUE, una norma che annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, la «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente»: «la norma regionale in esame li pone [i cittadini dell’Unione europea] in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario […], in particolare dall’art. 18 del TFUE, in quanto determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall’art. 21 del TFUE» (sentenza n. 168 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 190 del 2014 e n. 264 del 2013).<br />
4.1.– Possono considerarsi assorbite le altre questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., con cui si lamenta la violazione dell’art. 24 della citata direttiva 2004/38/CE e dell’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della citata direttiva 2003/109/CE.<br />
5.– La questione relativa all’art. 120, primo comma, Cost. è anch’essa fondata.<br />
Occorre premettere che la questione concernente l’art. 16 Cost. è da ritenere ricompresa in quella riguardante l’art. 120, primo comma, Cost., che risulta il parametro più pertinente con riferimento al caso di specie («La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale»).<br />
La norma impugnata, non incidendo in modo immediato sul diritto di circolazione e di svolgere l’attività lavorativa, non viola direttamente i divieti posti dall’art. 120, primo comma, Cost. Essa pone tuttavia un ostacolo all’esercizio dei diritti ivi previsti, per le stesse ragioni illustrate con riferimento all’art. 21 TFUE. È evidente, infatti, che un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di lavoro può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici.<br />
Il divieto di cui all’art. 120, primo comma, Cost. è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si può ricavare sia dalla lettera della disposizione costituzionale («in qualsiasi modo»), sia dal suo collegamento con l’art. 3, secondo comma, Cost., che “codifica” il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che, come visto, ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell’accesso a prestazioni pubbliche.<br />
Così definita la portata del divieto fissato all’art. 120, primo comma, Cost., occorre verificare se la limitazione prevista dalla norma impugnata sia costituzionalmente tollerabile, stante che il divieto stesso non va inteso in modo “assoluto”, dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti. Questa Corte ha individuato a tale fine i seguenti criteri: «occorre esaminare: a) se si sia&nbsp;in presenza&nbsp;di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se, nell’ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell’esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell’intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione» (sentenza n. 51 del 1991).<br />
La norma impugnata è inidonea a superare il primo e il terzo passaggio del test, dal momento che, come visto sopra (punto 3), essa non persegue un interesse pubblico meritevole, mirando solo a dare precedenza alle persone radicate in Veneto da lungo tempo (in violazione dell’art. 3 Cost., come visto), e che la durata richiesta (della residenza o dell’occupazione), se può considerarsi proporzionata a tale illegittimo obiettivo, certamente non lo è a quello di garantire un legame tra il richiedente e la Regione.<br />
6.– È fondata infine anche la questione riferita all’art. 31, secondo comma, Cost., in base a cui la Repubblica «[p]rotegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso dell’art. 31, secondo comma, Cost.: essa, cioè, non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido.<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<div style="text-align: justify;">Fine modulo</div>
<div style="text-align: justify;">Inizio modulo</div>
<div style="text-align: justify;">Fine modulo</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a></p>
<p>Presidente: GROSSI &#8211; Redattore: CAROSI Per un commento, si veda F. DIMITA,&#160;Le modalità di copertura dei disavanzi pregressi e la problematica dei “mutui a pareggio&#8221; SENTENZA N. 107 ANNO 2016 &#160; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: GROSSI &#8211; Redattore:  CAROSI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: left;">Per un commento, si veda <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5533">F. DIMITA,&nbsp;<em>Le modalità di copertura dei disavanzi pregressi e la problematica dei “mutui a pareggio&#8221;</em></a></p>
<p id="SC2" style="text-align: right;">SENTENZA N. 107</p>
<p id="SC2" style="text-align: right;">ANNO 2016</p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p id="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p id="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2015 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2015.</p>
<p id="IT">Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;</p>
<p id="IT">udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p id="IT">uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Antonio Galasso e Claudia Angiolini per la Regione Molise.</p>
<p>
<a name="fatto"></a></p>
<p id="FR" style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</p>
<p id="FT">1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), e dell’art. 81, terzo comma, Cost.</p>
<p id="FT">Espone il ricorrente che con la legge regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato in data 22 dicembre 2014 le disposizioni in tema di misure di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.</p>
<p id="FT">In particolare, l’art. 6 della suddetta legge, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone: «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».</p>
<p id="FT">L’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 – abrogato, a decorrere dal l° gennaio 2015 – disponeva: «Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 5».</p>
<p id="FT">L’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2000, intitolato «Equilibrio del bilancio», prevede: «1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamente autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 23».</p>
<p id="FT">Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri con la norma impugnata la Regione Molise avrebbe ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale.</p>
<p id="FT">Rammenta l’Avvocatura dello Stato che la Corte costituzionale ha espressamente affermato che: «il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare, il patto di stabilità interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002” e successive modifiche) stabilisce, tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non può superare determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (ex multis sentenza […] n. 36 del 2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che è stata definita di “finanza pubblica allargata” (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004)» (sentenza n. 138 del 2013).</p>
<p id="FT">Quindi, si prosegue, “modalità non corrette” di redazione, da parte delle Regioni, di norme attinenti al bilancio potrebbero costituire strumento di violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria, come tutelati dal precetto costituzionale invocato, e cioè dall’art. l17, terzo comma, Cost. e dalla norma interposta, che sarebbe rappresentata nel caso in esame dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000, il quale a sua volta richiama l’art. 5 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p id="FT">Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inoltre violato anche l’art. 81, terzo comma, Cost., laddove dispone che «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determinerebbe infatti un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, privo, di fatto, di copertura finanziaria.</p>
<p id="FT">2.– Si è costituita in giudizio la Regione Molise, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p id="FT">Premette la resistente che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni n. 374 del 2013 e n. 6 del 2014 ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale operazione di riaccertamento, avvenuto anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) relativamente ai dati contabili del periodo 2008-2012, ha portato alla cancellazione di euro 55.044.290,67 nella redazione del rendiconto generale 2011 e di euro 5.709.197,49 riferiti all’annualità 2012, per un totale di euro 60.753.488,16 di residui attivi cancellati.</p>
<p id="FT">Detta situazione ha contribuito a determinare il disavanzo per l’esercizio finanziario 2013 nella misura di euro 60.423.952,35. Nell’approvare l’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Regione Molise ha disposto con l’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari ad euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,00 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi». Il disposto della norma impugnata riporta, quindi, un disavanzo dovuto al primo riaccertamento straordinario dei residui attivi e pertanto, sostiene la Regione Molise, la copertura dello stesso potrebbe essere pianificata solo a livello pluriennale, considerando anche l’intensificazione della fase ricognitiva inerente alla valutazione della consistenza dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2013.</p>
<p id="FT">Inoltre, si evidenzia che la Regione Molise ha previsto la copertura del disavanzo mediante una quota costante nel bilancio pluriennale 2015-2017 e negli esercizi futuri pari ad euro 5.800.000,00, evitando il ricorso a mutui i quali avrebbero dato luogo ad un aggravio di costi per interessi a carico dei bilanci regionali. Con l’approvazione del rendiconto 2014 ed il riaccertamento dei residui il disavanzo potrebbe essere poi sostanzialmente ridotto con evidenti benefici sulla sostenibilità, nell’arco temporale previsto, del ripiano stesso.</p>
<p id="FT">Evidenzia la Regione che la legge impugnata è un atto legislativo teso ad un assestamento del bilancio che, alla luce dei rilievi sopra richiamati del MEF, deve tenere conto della necessità di procedere ad un riaccertamento straordinario, finanziario e contabile, dei residui attivi e passivi per l’anno 2013. La norma si farebbe carico della complessa situazione contabile regionale (in fase riepilogativa) ed avvierebbe un processo di risanamento dell’intera finanza regionale, in un’ottica giuridico-contabile e programmatoria, tenuto conto della vastità del disavanzo rispetto alle finanze regionali intervenuto in data 22 dicembre 2014 a valle di un processo ricognitivo di un bilancio già esauritosi. A termine di tale ricognizione, la norma impugnata avrebbe utilizzato tutte le risorse disponibili (si era prossimi alla fine dell’anno contabile) e le avrebbe destinate alla copertura del disavanzo finanziario appena accertato, prevedendo il rientro nei successivi atti finanziari. Non avendo nell’immediato altri strumenti d’intervento economico e legislativo, la Regione Molise, preso atto dell’accertamento straordinario, avrebbe pertanto deciso di intervenire immediatamente per calmierare il disavanzo finanziario, destinando le risorse certe disponibili non per la spesa ma per la copertura del disavanzo finanziario sopravvenuto.</p>
<p id="FT">Secondo la resistente tale comportamento non potrebbe configurare una violazione dell’art. 81 Cost., che impone il pareggio del bilancio di previsione ma non impedisce la rilevazione di disavanzi straordinari sopravvenuti (per accertamento straordinario di deficit da annualità precedenti) in fase di assestamento di tale bilancio, nè la norma regionale potrebbe essere letta come norma di ampliamento della capacità di spesa per l’anno 2014.</p>
<p id="FT">In merito all’asserita violazione dell’art. 117 Cost. e della norma interposta costituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000, osserva la Regione Molise che il potere d’intervento e di coordinamento dello Stato sui bilanci delle Regioni ed in materia finanziaria in genere non potrebbe spingersi sino a comprimere illimitatamente il potere di deliberare sulle spese spettante alle Regioni: una compressione di detto potere si trasformerebbe in un annullamento del potere di legiferare da parte delle Regioni stesse (ogni legge dovrebbe essere a costo zero).</p>
<p id="FT">Ne consegue che, per la portata del provvedimento regionale in contestazione, nessuna violazione diretta ed indiretta dell’art. 117 Cost. sarebbe stata posta in essere da parte della Regione Molise, mentre sarebbe proprio la pretesa statale a confliggere con l’art. 117 Cost. in quanto si pretenderebbe che con la norma sopravvenuta a seguito di accertamento straordinario, si realizzasse la totale copertura del medesimo a soli otto giorni dal termine dell’esercizio finanziario, di fatto così annullando ogni margine di scelta in materia di spesa da parte della Regione.</p>
<p id="FT">La Regione Molise obbietta che le norme in materia di bilancio non possono essere applicate in modo analogico o estensivo. In proposito parrebbe indubitabile che i principi richiamati dallo Stato riguardino i bilanci di previsione e, solo per i vincoli di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 76 del 2000, i bilanci di assestamento.</p>
<p id="FT">Rammenta inoltre la Regione Molise che analoghe disposizioni sono state adottate dalla Regione Piemonte, con l’art. 3 della legge regionale l° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie) e nei loro confronti non è stata formulata alcuna impugnazione da parte dello Stato.</p>
<p id="FT">Evidenzia infine la resistente che negli stessi termini sarebbe, poi, improntato l’art. 3 (Principi contabili generali e applicati), commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – nel testo modificato dall’art. 1, comma 538, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) – che sarebbe sopraggiunto a colmare il vuoto legislativo in merito al ripianamento del disavanzo sopravvenuto e certificherebbe l’esistenza e, quindi, la bontà, la correttezza e la legittimità dell’attività posta in essere dalla Regione Molise con l’approvazione dell’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014.</p>
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<a name="diritto"></a></p>
<p id="DD" style="text-align: center;">Considerato in diritto</p>
<p id="DT">1.– Con ricorso depositato il 24 febbraio 2015, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), sostenendo che detta norma violi gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208).</p>
<p id="DT">1.1.– Con la legge regionale n. 25 del 2014 la Regione Molise ha emanato le disposizioni di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014.</p>
<p id="DT">L’art. 6 della suddetta legge, rubricato «Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 2013, relativo ad anni pregressi», dispone che «Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013, pari a euro 60.423.952,35 è riassorbito nell’anno 2014 per euro 2.423.952,35 e nel decennio 2015-2024 con importi annui pari ad euro 5.800.000,00, salvo rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi».</p>
<p id="DT">Ad avviso del ricorrente, con la norma denunciata, la Regione Molise avrebbe ecceduto dalla propria competenza violando l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva allo Stato l’emanazione di norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Essa sarebbe contrastante con quanto disposto dall’art. 15 (Assestamento del bilancio) del d.lgs. n. 76 del 2000, secondo cui «Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all’articolo 5», il quale stabilisce, a sua volta, che «1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 23».</p>
<p id="DT">Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene inoltre violato anche l’art. 81, terzo comma, Cost., laddove dispone che «[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La norma impugnata, nel rinviare ad esercizi successivi al 2014 la copertura del disavanzo finanziario 2013, determinerebbe un ampliamento della capacità di spesa del bilancio 2014, privo di copertura finanziaria.</p>
<p id="DT">1.2.– La Regione Molise riferisce che la Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 374 del 2013 e n. 6 del 2014 ha disposto un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulle annualità 2011 e 2012. Tale operazione sarebbe avvenuta anche a seguito dei controlli ispettivi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) relativamente ai dati contabili del periodo 2008-2012, portando alla determinazione di un disavanzo per l’esercizio finanziario 2013 pari a euro 60.423.952,35.</p>
<p id="DT">Attraverso le disposizioni di cui all’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2014 la Regione avrebbe provveduto a pianificare la copertura del disavanzo dovuto al riaccertamento straordinario dei residui, prevedendone la copertura mediante una quota costante nel bilancio pluriennale 2015-2017 e negli esercizi futuri pari ad euro 5.800.000,00, in modo da evitare il ricorso a mutui che determinerebbero un aggravio dei costi.</p>
<p id="DT">Sostiene, pertanto, la resistente che, mediante la legge impugnata avrebbe preso atto della situazione contabile pregressa ed avrebbe tentato di avviare un processo di risanamento della finanza regionale, in un’ottica “giuridico-contabile” e programmatoria, che non potrebbe però esaurirsi in un unico esercizio, sia per la dimensione del disavanzo rispetto alla situazione delle finanze regionali, sia perché esso interviene a valle di un processo ricognitivo di un bilancio già esauritosi.</p>
<p id="DT">In tale operazione la Regione Molise avrebbe, inoltre, provveduto a destinare tutte le risorse attive di cui aveva ancora la disponibilità alla copertura del disavanzo finanziario accertato, dettando un ulteriore indirizzo per i successivi atti finanziari.</p>
<p id="DT">Viene poi eccepito dalla resistente il diverso comportamento dello Stato in analoghe situazioni regionali, come quella della Regione Piemonte in cui l’art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), non sarebbe stato impugnato.</p>
<p id="DT">2.– La questione promossa con il presente ricorso ha un rapporto di stretta pregiudizialità con due precedenti pronunce di questa Corte, adottate anch’esse nell’ambito di giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p id="DT">Con sentenza n. 138 del 2013 questa Corte dichiarava illegittima la legge di approvazione del rendiconto 2011 della Regione Molise nella parte inerente alla contabilizzazione di crediti privi di accertamento giuridico per una somma complessiva pari ad euro 1.286.613.416,17. Ciò per l’assenza «dei requisiti minimi dell’accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l’entità del credito e la sua scadenza» (sentenza n. 138 del 2013). L’iscrizione in parte entrata di detti crediti consentiva, tra l’altro, l’anomala risultanza di un avanzo di amministrazione in una Regione già da anni caratterizzata da un vincolante piano di rientro afferente al dissesto della spesa sanitaria.</p>
<p id="DT">Successivamente, con sentenza n. 266 del 2013 questa Corte dichiarava illegittima la legge di approvazione del bilancio di previsione 2013 della Regione Molise nella parte in cui veniva applicato un avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 1.418.610,01. Veniva in quella sede precisato che «è il collegamento teleologico di dette poste contabili [finalizzato ad allargare la spesa autorizzabile oltre le entrate suscettibili di accertamento] a rendere il bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determina “il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili” […] (sentenza n. 250 del 2013)». È stato conseguentemente affermato che, in base al principio dell’equilibrio tendenziale, la Regione Molise era tenuta al ripristino dell’equilibrio di bilancio, pregiudicato dall’iscrizione di una parte attiva insussistente, attraverso le modalità previste dalla legge in caso di accertato squilibrio dello stesso: «Anche per la Regione Molise vale dunque – considerato il “difetto genetico conseguente all’impostazione della stessa legge di bilancio” – la doverosità dell’adozione di “appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell’amministrazione nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie e, comunque, per le obbligazioni perfezionate, in scadenza o scadute” (sentenza n. 250 del 2013). Peraltro, come già questa Corte ha recentemente precisato, la limitazione della declaratoria d’incostituzionalità dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto alle sole partite di spesa oggetto del ricorso non esonera la Regione dal concreto perseguimento dell’equilibrio del bilancio (sentenza n. 250 del 2013)» (sentenza n. 266 del 2013).</p>
<p id="DT">La Regione Molise non ha conferito immediata ottemperanza ai due giudicati costituzionali, i quali vietavano, da un lato, di contabilizzare nel rendiconto crediti non provati e, dall’altro, di applicare un avanzo di amministrazione presunto (assolutamente incongruente con la grave situazione debitoria del servizio sanitario regionale, ufficialmente sancita dalla sottoposizione al piano di rientro sanitario).</p>
<p id="DT">Peraltro, la legge di approvazione del bilancio di previsione 2014 (di cui la norma in questa sede impugnata costituisce sostanzialmente una variazione), oltre a non ottemperare all’obbligo di riequilibrio precedentemente sancito dalla Corte costituzionale, prevedeva l’applicazione di un ulteriore avanzo di amministrazione presunto, sia pure di entità assai minore di quello del precedente esercizio censurato con la sentenza n. 266 del 2013. Lo Stato, tuttavia, non impugnava – a differenza dell’esercizio precedente – la legge di approvazione del bilancio di previsione 2014, così consentendo alla Regione Molise non solo la spendita di tutte le risorse disponibili, senza il riequilibrio tendenziale del pregresso, ma anche l’ulteriore ampliamento della spesa per la quota dell’avanzo di amministrazione presunto. Veniva così a riprodursi, anzi, ad incrementarsi, un ulteriore pregiudizio all’equilibrio complessivo del bilancio regionale.</p>
<p id="DT">In corso di anno, tuttavia, la Regione ha provveduto alle operazioni di revisione contabile, utili a far emergere la vera dimensione economica dei risultati pregressi. In tal modo – anche per effetto dell’intervento ispettivo del MEF – è stato posto in essere un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, peraltro limitato agli esercizi 2011, 2012 e 2013.</p>
<p id="DT">Tale operazione faceva emergere, in luogo del precedente risultato attivo già oggetto delle due declaratorie di incostituzionalità, un disavanzo straordinario derivante dal saldo negativo frutto della revisione dei residui attivi e passivi, pari ad euro 60.423.952,35.</p>
<p id="DT">A seguito di tale straordinaria risultanza, si rendeva necessaria una variazione del bilancio di previsione 2014 (che, per i motivi successivamente precisati, non poteva che configurarsi come manovra di carattere pluriennale), la quale – in modo sostanzialmente impreciso – veniva qualificata con lo stesso nomen iuris di quella prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 (peraltro abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 dall’art. 77, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), il quale invece riguardava i doverosi assestamenti che entro il 30 giugno di ciascun anno le Regioni dovevano effettuare per ricostituire l’equilibrio del bilancio di previsione nel caso in cui sopravvenienze successive l’avessero alterato oppure per utilizzare le nuove risorse nel frattempo recuperate.</p>
<p id="DT">Nel caso in esame, invece, la variazione di bilancio interveniva in una data e in circostanze non utili ad assicurare un integrale riequilibrio. Infatti, alla data del 22 dicembre 2014 la gestione della spesa preventivamente autorizzata aveva già in parte pregiudicato un’operazione di restauro contabile ed inoltre la situazione iniziale del bilancio di previsione era già priva di equilibrio per i motivi precedentemente richiamati.</p>
<p id="DT">La Regione, prendendo atto di una situazione non più emendabile nel suo complesso per effetto della dimensione e della cronologia caratterizzante l’emersione del disavanzo, riteneva di fronteggiarne l’eccezionale misura con una quota, pari ad euro 2.423.952,35, ricavata attraverso le economie realizzate nel corso dell’esercizio 2014, e, per la rimanente somma di 58 milioni di euro, attraverso un accantonamento del 10 per cento della stessa a valere sui 10 successivi esercizi.</p>
<p id="DT">3.– Alla luce delle esposte premesse va innanzitutto disattesa l’eccezione della Regione Molise la quale lamenta che analoga questione non sarebbe stata sollevata dallo Stato nei confronti della Regione Piemonte (viene all’uopo citato l’art. 3 della legge della reg. Piemonte n. 19 del 2014), la quale avrebbe adottato identica soluzione normativa in ordine al disavanzo emergente dalla straordinaria verifica dei residui. Un’eventuale omissione di tal genere da parte dello Stato non fa sorgere certamente alcuna legittima aspettativa di analogo trattamento a favore della ricorrente.</p>
<p id="DT">È stato più volte affermato da questa Corte che lo Stato è direttamente responsabile del «rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall’ordinamento comunitario che da quello nazionale. [Ne deriva], tra l’altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, [lo Stato deve vigilare affinché] il disavanzo di ciascun ente territoriale non […] super[i] determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (ex multis sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004)» (sentenza n. 138 del 2013).</p>
<p id="DT">È vero tuttavia che nel suo compito di custode della finanza pubblica allargata lo Stato deve tenere comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possa riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. In proposito, questa Corte ha già precisato che il coordinamento degli enti territoriali deve essere improntato a «canoni di ragionevolezza e di imparzialità nei confronti dei soggetti chiamati a concorrere alla dimensione complessiva della manovra [di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).</p>
<p id="DT">Sebbene il ricorso in via di azione sia connotato da un forte grado di discrezionalità politica che ne consente – a differenza dei giudizi incidentali – la piena disponibilità da parte dei soggetti ricorrenti e resistenti, l’esercizio dell’impulso giurisdizionale al controllo di legittimità delle leggi finanziarie regionali non può non essere improntato alla assoluta imparzialità, trasparenza e coerenza dei comportamenti di fronte ad analoghe patologiche circostanze caratterizzanti i bilanci degli enti stessi. In tale caso, infatti, la tutela degli equilibri finanziari dei singoli enti pubblici di cui all’art. 97, primo comma, Cost. si riverbera direttamente sulla più generale tutela degli equilibri della finanza pubblica allargata, in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi.</p>
<p id="DT">4.– Ciò premesso, le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri non sono fondate né in riferimento all’art. 81, terzo comma, né in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000.</p>
<p id="DT">4.1.– In relazione al secondo parametro risulta erronea, per quanto in precedenza precisato, l’individuazione della norma interposta, la quale si riferiva a fattispecie assolutamente diversa.</p>
<p id="DT">Questa Corte ha affermato in più occasioni che la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. può avvenire attraverso norme interposte solo nel caso in cui le stesse «siano idonee a specificare, nel caso concreto, l’operatività [delle regole in esse contenute]» (ex plurimis, sentenza n. 138 del 2013). Nel caso di specie, invece, la eventuale operatività sarebbe proprio nel senso contrario al perseguimento dell’equilibrio tendenziale di bilancio poiché l’applicazione dell’art. 15 nel senso preteso dal ricorrente porterebbe addirittura ad un aggravio del disequilibrio, annullando l’effetto migliorativo, sia pure limitato nella dimensione, dell’accantonamento delle somme non spese ma autorizzate dalla legge della Regione Molise 18 aprile 2014, n. 12 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2014. Bilancio pluriennale 2014/2016), non impugnata – a differenza di quella dell’anno precedente – dallo Stato.</p>
<p id="DT">In tale contesto deve effettivamente prendersi atto che la vigilanza dello Stato nei confronti delle pratiche contabili adottate dalla Regione Molise e da altre Regioni caratterizzate da situazioni critiche non è stata continua nel tempo, dal momento che per più esercizi consecutivi – anche dopo l’adozione di piani di rientro sanitario – è stato consentito alle stesse di approvare bilanci di previsione e rendiconti fondati sull’applicazione di crediti non accertati nelle forme di legge e di avanzi di amministrazione.</p>
<p id="DT">In definitiva, anche per effetto delle reiterate pratiche adottate negli esercizi precedenti in pregiudizio al principio dell’equilibrio di bilancio, la Regione Molise, come altre Regioni caratterizzate da analoghe situazioni finanziarie, si è venuta a trovare – dopo la tardiva ma doverosa operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi – in un contesto di sostanziale assenza di disposizioni specifiche (non essendo certamente prevedibile, al momento dell’emanazione della legislazione quadro contenuta nel d.lgs n. 76 del 2000, che la ripetuta adozione di simili prassi contabili fosse consentita e provocasse una tale emergenza).</p>
<p id="DT">È così accaduto che, una volta effettuata la revisione dei residui ed accertato il disavanzo precedentemente sommerso, la Regione Molise abbia cercato di rimediare in qualche modo all’impossibilità di coprire integralmente il deficit così manifestatosi, ponendosi comunque nel solco degli indirizzi legislativi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica non ancora vigenti ma già conosciuti al momento dell’adozione della legge regionale impugnata.</p>
<p id="DT">Infatti non era ancora entrato in vigore, per effetto della clausola dilatoria contenuta nell’art. 80 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 1, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 126 del 2014, il quale, nel sostituire l’art. 3 del predetto decreto n. 118 del 2011, stabiliva al comma 16 che «[…] l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui […] è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno».</p>
<p id="DT">Successivamente, l’art. 1, comma 538, lettera b), numero 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), ha modificato ulteriormente detta disposizione con effetto dal 1° gennaio 2015, nel senso che «[…] l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui […] è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti».</p>
<p id="DT">Le citate disposizioni – pur nella complessiva eccentricità rispetto alle regole del pareggio di bilancio – denotano l’esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione Molise.</p>
<p id="DT">L’indirizzo della subentrata legislazione statale, in relazione alla quale risulta congruente la disposizione impugnata, prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria delle Regioni, i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale. Ciò anche al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Regione in ossequio al «principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale [affidati all’ente territoriale, che deve essere] salvaguardato» (sentenza n. 10 del 2016).</p>
<p id="DT">Ferma restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a situazioni di emergenza finanziaria come quella in esame, non può tuttavia disconoscersi la problematicità di soluzioni normative continuamente mutevoli come quelle precedentemente evidenziate, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale.</p>
<p id="DT">Quanto alla eccezionale dilazione della copertura nel tempo, è utile ricordare che alle evocate disposizioni si sono aggiunte quella relativa alla rateizzazione in sette annualità del deficit derivante dall’applicazione dei nuovi principi contabili – art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, poi estesa sino a dieci annualità per effetto delle modifiche recate dall’art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) – e quella (art. 2, comma 3, lettera c), afferente alla rateizzazione del rimborso delle anticipazioni necessarie a fronteggiare il ritardo nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, che fissa in trent’anni la restituzione delle stesse anticipazioni allo Stato.</p>
<p id="DT">Probabilmente una più tempestiva vigilanza nei confronti delle consolidate prassi patologiche di alcuni enti territoriali avrebbe evitato le situazioni di obiettiva emergenza che il legislatore nazionale è stato costretto a fronteggiare con mezzi eccezionali.</p>
<p id="DT">4.2.– Quanto alle censure proposte in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., il ricorrente non fornisce alcuna prova del denunciato disequilibrio: al contrario, l’accantonamento, previsto dalla disposizione impugnata, di una parte sia pur marginale di risorse altrimenti destinate alla spesa dell’esercizio 2014, produce comunque un intervento riduttivo del disavanzo ed un conseguente effetto migliorativo rispetto al reale assetto economico-finanziario configurato dal coevo bilancio di previsione. Difatti il disavanzo (seppur latente) già preesisteva ed incombeva: paradossalmente la rimozione della norma impugnata farebbe venire meno le uniche risorse sottratte alla spesa dell’esercizio 2014, lasciandone intatta, nella sostanza, la originaria destinazione.</p>
<p id="DT">Ai fini della presente decisione non è irrilevante considerare – come già osservato – l’apporto recato dalle disposizioni sopravvenute le quali, al di là dei profili critici di ordine temporale precedentemente sottolineati, hanno introdotto, per tutte le Regioni interessate da deficit di natura analoga a quello della Regione Molise, modalità di copertura che sono state addirittura estese a trent’anni, ben al di là della soluzione contenuta nella norma regionale impugnata.</p>
<p id="DT">In definitiva la sopravvenuta normativa, proprio in quanto rivolta ai disavanzi riferiti a passate gestioni ed accertati con riferimento agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2015, ha implicita valenza retroattiva, poiché viene di fatto a colmare – in modo sostanzialmente coerente con la disposizione impugnata – l’assenza di previsioni specifiche che caratterizzava il contesto normativo nel quale si è trovata ad operare la Regione Molise nel dicembre 2014.</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a></p>
<p id="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p id="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MOT">dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Molise 22 dicembre 2014, n. 25 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge regionale n. 4/2002, articolo 33), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p id="MOT">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2016.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">F.to:</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Paolo GROSSI, Presidente</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Aldo CAROSI, Redattore</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Roberto MILANA, Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">Il Cancelliere</p>
<p id="MOFTO" style="text-align: center;">F.to: Roberto MILANA</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-5-2016-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2016 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2016 n.107</a></p>
<p>Pres. Mastrantuono &#8211; Est. Nappi Sulla illegittimità del provvedimento concernente il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativamente ad un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti. V.i.a. – autonoma impugnabilità procedure di valutazione impatto ambientale – valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2016 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrantuono &#8211; Est. Nappi</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del provvedimento concernente il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativamente ad un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">V.i.a. – autonoma impugnabilità procedure di valutazione impatto ambientale – valutazione incidenza ambientale – carenza di istruttoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;Le procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera pubblica o di un intervento, sono dotate di autonomia in quanto destinate a tutelare l’interesse specifico della tutela dell’ambiente e ad esprimere specie in ipotesi di esito negativo una valutazione definitiva già di per sé potenzialmente lesiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Testo integrale della sentenza<br />
&nbsp;<br />
N. 00107/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00283/2015 REG.RIC.<br />
<img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso avente numero di registro generale 283 del 2015, proposto da:<br />
&#8211; Associazione di Volontariato WWF-Matera (Onlus), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Calzone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Incoronata Mancusi, in Potenza, alla via Raciopp<br />
contro<br />
&#8211; Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Lucana Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fernanda Chiarelli, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;<br />
per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 12 dicembre 2014;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Lucana Ambiente s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il referendario Benedetto Nappi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Calzone, Anna Carmen Possidente e Fernanda Chiarelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
1. Con atto spedito per la notificazione il 25 febbraio 2015, depositato il successivo 23 di marzo, l’Associazione Wwf di Matera è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, concernente il giudizio favorevole di compatibiltà ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativamente al “<em>progetto per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto di recupero rifiuti destinati al riutilizzo con produzione di CSS per l’alimentazione di un gassogeno e valorizzazione energetica da realizzare nella zona s.i.n. in località Pantanello, nel comune di Bernalda</em>”.<br />
1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa si rileva che:<br />
&#8211; con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 luglio 2012, la Società Lucana Ambiente s.r.l., odierna controinteressata, ha presentato istanza di v.i.a relativamente al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifi<br />
&#8211; col contestato provvedimento n. 1544/2014, la Giunta regionale ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, rilasciando l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.<br />
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge (art. 2, 6 l.r. 47/98; artt. 4, 10, 179, 182<em>-bis</em> d.lgs. n. 152/2006; artt. 21 e 26 d.lgs. n. 42/2004; artt 4 e 6 direttiva 92/43 cee; artt. 5 e 6 d.P.R. n. 357/1997; art. 47 l.r. 47/2015) e l’eccesso di potere (difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; falsità dei presupposti; illogicità manifesta; difetto di motivazione; contraddittorietà).<br />
2. Si è costituita la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.<br />
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 14 aprile 2015, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio.<br />
4. La Regione intimata si è quindi costituita in giudizio, ottemperando al richiamato incombente istruttorio e concludendo per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.<br />
5. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2015, previo deposito di memorie e repliche, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In rito, il Collegio procede allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, secondo la quale la valutazione di impatto ambientale sarebbe: “<em>un atto improduttivo di effetti lesivi in assenza della successiva autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 158/2006</em>”. In altri termini, la v.i.a. avrebbe natura endoprocedimentale e in quanto tale non sarebbe autonomamente impugnabile<br />
1.1. L’eccezione va disattesa. Il Collegio richiama, condividendolo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “<em>le procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all&#8217;interno del più ampio procedimento di realizzazione di un&#8217;opera pubblica o di un intervento, sono dotate di autonomia in quanto destinate a tutelare l&#8217;interesse specifico della tutela dell&#8217;ambiente e ad esprimere specie in ipotesi di esito negativo una valutazione definitiva già di per sé potenzialmente lesiva; pertanto, gli atti conclusivi del procedimento di v.i.a. sono immediatamente impugnabili da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori, siano essi Associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco</em>” (cfr. C.d.S., sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213; <em>id</em>., sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092).<br />
Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.<br />
2. Col primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2, lett. <em>c</em>) della legge regionale n. 47/1998, e degli artt. 21 e 26 del d.lgs. n. 42/2004. In particolare, l’area di ubicazione dell’impianto, distinta in catasto alla particella 324 del foglio 45, sarebbe sottoposta a vincolo archeologico diretto con provvedimento del 24 agosto 1976. A fronte di ciò, non sarebbe stato acquisita la prescritta autorizzazione del Ministero per i beni culturali.<br />
2.1. L’argomento è destituito di fondamento in fatto. La società controinteressata ha versato agli atti di causa, tra l’altro, sia un’attestazione del Comune di Bernalda del 3 aprile 2015, in cui si dà atto che: “<em>i lotti contraddistinti con i numeri 76, 77 e 78 facenti parte della zona S.I.N. ricadenti nella particella n. 324, (ex 56) del foglio di mappa n. 45 del Comune di Bernalda, in località Pantaniello, non rientrano nel provvedimento di tutela del 24 agosto 1976 imposto dal Soprintendente ai sensi dell’art. 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (ora d.lgs. 42/2004)</em>”, sia la nota della Soprintendeza archeologica della Basilicata prot. n. 1870 del 20 aprile 2015, dalla quale, in relazione all’impianto in questione, emerge che: “<em>Nella zona interessata ai lavori precisamente nei lotti nn. 76-77-78 della zona SIN del Comune di Bernalda, non risultano aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004, né ci sono in itinere pratiche di vincolo archeologico</em>”.<br />
3. Col secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione, parte ricorrente ha lamentato la carenza della valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione intimata, che sarebbe indefettibile ai sensi dell’art. 6, par. 3 della direttiva 92/43/CEE. In particolare, l’opera proposta avrebbe carattere fortemente impattante sull’ambiente circostante e disterebbe solamente qualche chilometro da due riserve naturali e da alcune aree s.i.c. Inoltre, il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto lo stesso sarebbe carente ogni riferimento alle specie floro-faunstiche tutelate nelle aree s.i.c. e nelle riserve naturali protette ed alle conseguenze su di esse derivanti dall’attivazione dell’impianto di cui è questione.<br />
3.1. Le censure colgono nel segno. L’art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, al n. 3, fa obbligo ai proponenti di interventi che possano avere incidenze significative sui siti protetti, di presentare, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere in relazioni ad essi. Inoltre, l’art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, recepita nell’ordinamento nazionale dal ridetto decreto n. 357/1997, dispone che qualsivoglia: “<em>piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell&#8217;incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo</em> […]<em>le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l&#8217;integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell&#8217;opinione pubblica</em>”.<br />
3.1.1. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, subordina l’obbligo di una valutazione opportuna dell’impatto di un piano o di un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, quale zona speciale di conservazione, alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso incida significativamente sul sito interessato. Orbene, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste quando non si può escludere, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto incida significativamente sul sito interessato (cfr. C.G.C.E, seconda sezione, 10 gennaio 2006, causa C-98/03).<br />
3.1.2. Anche la Commissione europea nel documento intitolato “<em>La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE</em>” ha precisato che: “<em>Le salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe</em>”.<br />
3.1.3. Nel caso di specie, l’impianto di recupero di rifiuti, come espressamente riconosciuto dalla società controinteressata, dovrebbe sorgere: “<em>ad una distanza di: &#8211; 3,4 km dal limite più esterno dell’area SIC IT9220085 Costa jonica foce Basento; &#8211; 3,2 km dal limite più esterno dell’area SIC IT9220090 Costa jonica foce Bradano; &#8211; 3,9 km dal limite più esterno della riserva EUAP0037 Riserva Naturale del Metapontino; &#8211; 4,8 km dal limite più esterno della riserva EUAP0105 Riserva Naturale Marinella Stornara</em>”. Si tratta di numerosi siti protetti in relazione ai quali l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto quantomeno svolgere attività istruttoria e valutazioni finalizzate ad affermare motivatamente, in termini di alta probabilità, l’assenza di incidenze significative. Diversamente, il verbale del Comitato tecnico regionale per l’ambiente del 3 ottobre 2014, allegato al provvedimento impugnato, per tale versante si è limitato a dare atto esclusivamente di come: “<em>L&#8217;area interessata non ricade in Siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.)</em>”. Risultano, quindi, obliterate le ragioni per le quali si è ritenuto che la procedura valutativa in esame non fosse necessaria in relazione agli obiettivi di conservazione dei predetti siti, in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali di questi ultimi.<br />
3.1.4. La Regione resistente, nella relazione amministrativa depositata in esecuzione del predetto incombente istruttorio, in relazione a tale profilo ha evidenziato che: “<em>Per quanto già riportato nel punto precedente sulle dimensioni dell&#8217;impianto (in particolare, le modeste dimensioni dell&#8217;impianto di gassificazione, fonte principale di emissioni in atmosfera) e per l&#8217;ubicazione (in area industriale posta in prossimità della strada di grande comunicazione ss. 106 Jonica ed a diversi chilometri da aree SIC e/o di particolare pregio naturalistico ed ambientale), non si è ritenuto necessario richiedere di integrare la documentazione di VIA con lo Studio di Incidenza Ambientale (che a norma dell&#8217;art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. è richiesto quando vi siano ipotesi concrete da valutare) al fine di valutare la circostanza già evidente che le per le specie e gli habitat richiamati in questo punto del ricorso, ubicati a distanze considerevoli dal sito dell&#8217;impianto (fino a diverse decine di chilometri), non sono attese incidenze significative secondo il disposto del citato D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Peraltro, il nutrito quadro prescrittivo che accompagna i pareri e le autorizzazioni rilasciate con la D.G.R. n. 1544 del 12 dicembre 2014 consentirà, nelle fasi di realizzazione e di esercizio dell&#8217;impianto, il controllo in tempo reale degli eventuali effetti derivanti dall&#8217;impianto stesso sulle diverse componenti ambientali dei contesto territoriale di riferimento</em>”.<br />
3.1.5. Le considerazioni dell’Amministrazione resistente non risultano condivisibili.<br />
3.1.6. Invero, come si è innanzi osservato, a distanza ravvicinata rispetto a quella prescelta per l’ubicazione dell’impianto risultano esistenti dei “siti di importanza comunitari” per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche. Inoltre, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza, la considerazione della mera distanza dell’area oggetto dell’intervento dai limitrofi siti della Rete Natura 2000 non è elemento di per sé sufficiente ad escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell’intervento pianificato sui predetti siti (cfr. C.G.A.R.S., sez. I, 21 gennaio 2014, n. 4).<br />
3.1.7. Ancora, proprio la presenza, nell’area di ubicazione prescelta, di altri impianti industriali e di un’arteria stradale di significativo rilievo avrebbe dovuto indurre a maggiore accuratezza nel giudizio di possibile incidenza significativa. Per tale versante, infatti, il ripetuto art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE evidenzia come un progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito possa avere tale incidenza “<em>congiuntamente ad altri piani e progetti</em>”. Sul punto, la la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha proprio stigmatizzato la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo, evidenziando che taluni singoli progetti, ove considerati congiuntamente ad altri, potrebbero avere un notevole impatto ambientale e pregiudicare l’integrità del sito d’interesse comunitario (cfr. CGCE, 13 dicembre 2007, Causa C-418/04). Sempre per tale profilo, la Commissione europea, nel citato documento interpretativo ha sottolineato come “<em>una serie di singoli impatti ridotti può, nell’insieme produrre un impatto significativo</em>”, evidenziando, altresì, che: “<em>è importante notare che, l’intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo. In questo contesto, si possono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti […]può essere opportuno considerare gli effetti di piani e progetti già completati. Anche se questi ultimi sono esclusi dall’obbligo di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, è importante tenerne conto nella valutazione se essi hanno effetti continui sul sito e se si osserva una progressiva perdita di integrità del sito</em>”.<br />
3.1.8. Neppure rileva il riferimento al “<em>nutrito quadro prescrittivo</em>” che caratterizza le autorizzazioni impugnate, posto che tali misure non si riferiscono, in tutta evidenza, agli obiettivi di conservazione dei siti protetti, in quanto questi ultimi non risultano affatto considerati nel provvedimento impugnato.<br />
3.1.9. In conclusione, la Regione Basilicata non risulta aver svolto attività istruttoria ed accertamenti idonei ad escludere l’assenza di un’incidenza rilevante del progetto considerato in relazione ai siti di Natura 2000, e, conseguentemente, ad evitare il ricorso alla previa valutazione d’incidenza.<br />
4. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni residua censura e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata.<br />
5. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF<br />
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore<br />
Paola Patatini, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-13-2-2016-n-107/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita sull’annullamento di un’informativa antimafia e della conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Accertata dall’Autorità Giudiziaria Penale &#8211; Sussistenza di precedenti informative già annullate dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>sull’annullamento di un’informativa antimafia e della conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Accertata dall’Autorità Giudiziaria Penale &#8211; Sussistenza di precedenti informative già annullate dal G.A. – Non comporta violazione del giudicato – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Emessa sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare dell’A.G. – Legittimità – Sussiste – Ipotesi.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Motivazione – Riferibilità della società agli ambienti criminali – Motivazione – Frequentazione con personaggi vicini alla criminalità e inadeguatezza dei redditi personali dell’amministratore unico – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Emessa sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare &#8211; Ricorso al TAR – Contenuto del ricorso – Contestazioni avverso i risultati delle indagini svolte dall’Autorità Giudiziaria – Insindacabilità da parte del Giudice Amministrativo</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;L’informativa antimafia emessa a carico di una società per la riferibilità di quest’ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali deve ritenersi legittima anche se precedenti informative emesse sui medesimi elementi indiziari erano state annullate dal G.A., laddove sia intervenuta un’ordinanza di custodia cautelare e considerato che l’organo prefettizio non può non tenere conto degli ulteriori sviluppi dell’attività di accertamento e di valutazione compiute dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria.<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi legittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura sulla scorta di un’ordinanza di custodia cautelare che attesti i rapporti tra la società destinataria dell’informativa e un soggetto pregiudicato contiguo agli ambienti criminali, a nulla rilevando il fatto che la società sia intestata a soggetti formalmente estranei, oppure che l’ordinanza di custodia cautelare escluda a carico del soggetto pregiudicato la circostanza aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991.<br />
&nbsp;<br />
3. Deve ritenersi legittima l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura a carico di una società per la riferibilità di quest’ultima ad un soggetto contiguo ad ambienti criminali, laddove l’Autorità Prefettizia abbia dimostrato l’esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore unico e personalità contigue alla criminalità e abbia altresì provato che l’Amministratore della società non disponeva di redditi adeguati per l’acquisto delle quote societarie.<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso di un ricorso proposto avverso un’informativa antimafia, non meritano favorevole apprezzamento le censure volte a contestare l’esito delle indagini preliminari che hanno condotto all’ordinanza di custodia cautelare richiamata nell’informativa, atteso che non spetta al G.A. sostituirsi all’Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti, dovendo limitare il proprio sindacato all’apprezzamento compiuto dall’Autorità Prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00107/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03990/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Marco Di Lullo e Giuseppe Russo,con domicilio eletto presso Mario Sanino, in Napoli, via C. Console, 3;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;<br />
Comune di Maiori, Comune di Minori, in persona dei Sindaci p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donato Lettieri in Napoli, via G. Sanfelice, 38;<br />
Comune di Afragola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosa Balsamo, elettivamente domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. in Napoli, presso la Segreteria T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;&nbsp;<br />
Comune di Casarano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
I) con il ricorso introduttivo:<br />
&#8211; della nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n.0091475 del 10 luglio 2015 avente ad oggetto trasmissione della interdittiva antimafia, nonché di ogni altro atto annesso, connesso presupposto e/o consequenziale ed in particolare del verbale<br />
II) quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 agosto 2015:<br />
&#8211; della nota della Città di Casarano prot. n. 18615 del 3 agosto 2015 &#8211; prot. 2044/PM del 3 agosto 2015 avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri ed ausiliari del<br />
&#8211; della determina del responsabile del servizio P.M. n. 25 del 21 luglio 2015 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, conosciuta nei suoi estremi a seguito della comunicazione del 3 agosto 2015;<br />
&#8211; nonché per il risarcimento dei danni;<br />
III) quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2015:<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Maiori, numero area n. 89 dell’11 settembre 2015, numero generale 727, avente ad oggetto il recesso del contratto rep. n. 1062 del 7 maggio 2013 per il servizio di fornitura, installazione, di n. 26 parcometri e gestio<br />
&#8211; della nota prot. 10288 dell’11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa di Amalfi, Comune di Maiori, con la quale si trasmetteva la determinazione del Comune di Maiori n. 89 dell’11 settembre 2015 e si comunicava, tra l’altro, l’interruzione del serviz<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Minori, servizio Polizia Municipale, registro servizio n. 49 dell’11 settembre 2015, registro generale 622, comunicata in pari data, avente ad oggetto il servizio di gestione aree a pagamento &#8211; recesso dal contratto re<br />
&#8211; della nota prot. 7884 dell’11 settembre 2015 della Polizia Locale Costa d’Amalfi, Comune di Minori, con la quale si trasmetteva la determinazione del settore vigilanza del Comune di Minori n. 49 dell’11 settembre 2015 e si comunicava tra l’altro l’inter<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Afragola n. 855 del 12 agosto 2015, comunicata successivamente alla ricorrente, avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto rep. n. 3353 del 20 maggio 2011 a seguito di nota Ufficio Territoriale del Gover<br />
&#8211; del verbale del Corpo di Polizia Municipale &#8211; Comando di Afragola, del 20 agosto 2015 con il quale è stata disposta la rimozione dei parcometri entro 30 giorni dal verbale medesimo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, dei Comuni di Maiori, Minori e Afragola;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso iscritto al numero di registro generale 3990 del 2015 la società -OMISSIS- s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, la nota della Prefettura di Napoli Area 1/ter/OSP prot. n. 91475 del 10 luglio 2015 recante trasmissione della interdittiva antimafia ostativa, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, eccesso di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento di potere.<br />
Con successivi atti di motivi aggiunti depositati, rispettivamente, il 10 agosto 2015 e il 15 settembre 2015, la società ricorrente estende il gravame ai provvedimenti indicati in epigrafe emessi dai Comuni di Casarano, Maiori, Minori e Afragola sul presupposto dell’intervenuta adozione della gravata interdittiva antimafia, lamentandone l’illegittimità derivata.<br />
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Napoli che ha depositato documentazione e, nel merito, controdeduce al dedotto concludendo per il rigetto del gravame.<br />
Resistono altresì in giudizio i Comuni di Minori, Maiori e Afragola assumendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
Con ordinanza n. 1773 del 7 ottobre 2015 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ravvisando il periculum in mora ex art. 55 cod. proc. amm..<br />
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Per la migliore comprensione delle questioni dedotte in giudizio, giova svolgere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.<br />
In data 31 maggio 2011 la società -OMISSIS- s.r.l. – attiva nella gestione di parcheggi su aree pubbliche, rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli &#8211; veniva attinta da un’informativa prefettizia antimafia atipica ex art. 1 septies D.L. n. 629/1982 che si fondava su connessioni e contiguità con l’impresa -OMISSIS-, riconducibile all’amministratore di fatto -OMISSIS-, ritenuto vicino ad ambienti criminali e gravato da precedenti penali per associazione a delinquere, furto e ricettazione.<br />
In particolare, la Prefettura dava atto di diversi elementi di condizionamento criminale evidenziati nelle sedute del Gruppo Ispettivo Antimafia (di seguito anche G.I.A.) di seguito riportati:<br />
&#8211; la -OMISSIS- è stata costituita nel 2006 tra -OMISSIS- (figlia di -OMISSIS-) e -OMISSIS- che rivestiva la qualità di amministratrice unica della società, ciascuna proprietaria del 50% del capitale sociale: nel 2008 -OMISSIS- ha ceduto le proprie quote a<br />
&#8211; -OMISSIS-, altro figlio di -OMISSIS-, è stato dipendente della -OMISSIS-;<br />
&#8211; la -OMISSIS- è divenuta operativa a seguito della cessione del ramo d’azienda da parte della società -OMISSIS-, effettuata nel 2007 per un valore di euro 72.000,00;<br />
&#8211; la cessione di ramo di azienda dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-, unitamente al mantenimento nella gestione imprenditoriale di soggetti con legami familiari con il -OMISSIS-, rappresentava a giudizio della Prefettura un elemento sintomatico di una continui<br />
&#8211; sono stati accertati collegamenti tra la società -OMISSIS- e il -OMISSIS- (determinati dal fatto che uno dei consiglieri del predetto consorzio era parente dell’amministratrice unica -OMISSIS-) ed è risultato che un’altra società del medesimo consorzio<br />
Ad avviso dell’Autorità prefettizia, tali elementi suggerivano la concreta evenienza che l’ordinaria attività d’impresa della -OMISSIS- potesse essere piegata al perseguimento degli interessi criminali coltivati dalle organizzazioni di tipo camorristico operanti sul territorio campano.<br />
Sulla base di tale informativa, il Comune di Aversa procedeva alla risoluzione del contratto stipulato con il -OMISSIS- – di cui la -OMISSIS- s.r.l. era consorziata ed incaricata per l’esecuzione dell’appalto – per il servizio quinquennale di gestione delle aree di sosta a pagamento e rimozione forzata, blocco e custodia dei veicoli in sosta vietata.<br />
Contro tale informativa la -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. Campania, respinto da questa Sezione con sentenza n. 6004 depositata il 21 dicembre 2011.<br />
La pronuncia di primo grado veniva tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4208 depositata il 23 luglio 2012 sulla base dei seguenti rilievi: 1) la cessione di quote avvenuta nel 2008 tra la -OMISSIS- (figlia di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS-) e -OMISSIS- costituisce segno di discontinuità nella gestione dell’impresa e del rapporto di contiguità tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-; 2) a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- (del quale non è provato il coinvolgimento nella gestione societaria) non è emerso alcun elemento investigativo e il semplice rapporto di parentela non è sufficiente a fondare il sospetto di contiguità mafiosa in assenza di ulteriori elementi; 3) non vi sarebbe alcuna continuità della -OMISSIS- nella -OMISSIS-, come desumibile da una serie di indici rivelatori quali la congruità del prezzo della cessione, l’effettività del pagamento, la circostanza che l’acquisto della -OMISSIS- è divenuto operativo proprio in virtù del subentro nei contratti in essere del ramo in questione; 4) va dequotato anche il rapporto di parentela tra l’amministratore della -OMISSIS- ed uno dei consiglieri del -OMISSIS-, elemento di per sé ininfluente ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa, in assenza di prova circa un effettivo coinvolgimento di quest’ultimo soggetto nella gestione della -OMISSIS-.<br />
Durante il giudizio di appello, in data 19 marzo 2012 la Prefettura emetteva una ulteriore interdittiva antimafia tipica a carico della -OMISSIS-, sostanzialmente richiamando i medesimi elementi indiziari già evidenziati nella prima informativa del 2011: per l’effetto, i Comuni di Afragola e Grumo Nevano procedevano alla risoluzione in via anticipata dei contratti stipulati con la -OMISSIS- s.r.l., rispettivamente, per l’affidamento quinquennale del servizio di sosta oraria, manutenzione ordinaria e straordinaria e posa in opera della segnaletica stradale e del servizio quinquennale di gestione dei posteggi e rimozione forzata dagli autoveicoli.<br />
Avverso tale interdittiva e i conseguenti atti risolutivi la -OMISSIS- proponeva ulteriore gravame che veniva accolto da questo T.A.R. con sentenza n. 4893 depositata il 4 dicembre 2012, richiamando la summenzionata decisione del Consiglio di Stato e prendendo atto che la nuova interdittiva non conteneva ulteriori fatti direttamente riferibili alla società ricorrente, facendo piuttosto riferimento a rapporti d’affari con alcune imprese che presentavano controindicazioni, elementi ritenuti tuttavia inidonei a sorreggere l’interdittiva.<br />
Tanto premesso, può passarsi alle vicende di cui al gravame in trattazione.<br />
La Prefettura ha acquisito l’ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa in data 30 gennaio 2015 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli nei confronti di soggetti affiliati al “clan dei casalesi”: per quanto rileva nel presente giudizio, nel relativo procedimento penale risultano coinvolti anche -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con altri coindagati.<br />
L’indagine trae origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia circa la presunta illecita assegnazione del servizio di gestione delle aree di sosta, rimozione e blocco dei veicoli nel Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 ad operatori economici contigui al sodalizio criminale.<br />
La richiesta di misura cautelare è stata avanzata, tra l’altro, in relazione al reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) con l’aggravante del c.d. metodo mafioso ex art. 7 della L. n. 203/1991 e reca il seguente capo di imputazione:&nbsp;<em>“in concorso e previo accordo tra loro, con pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso…turbavano la pubblica gara del pubblico appalto relativo al servizio di gestione aree di sosta a pagamento…del Comune di Aversa…al fine di consentire l’aggiudicazione della medesima all’ATI composta dal -OMISSIS-…-OMISSIS-…e -OMISSIS- s.r.l…riconducibile a -OMISSIS-…-OMISSIS-. In particolare venivano poste in essere…condotte collusive con mezzi fraudolenti…finalizzate ad impedire la partecipazione di ditte concorrenti alla gara di appalto nonché finalizzate a consentire l’eliminazione di ogni ostacolo alla aggiudicazione in favore della -OMISSIS- e dunque dell’ATI alla quale la predetta società era consorziata… Con l’aggravante di aver commesso il reato al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi e con le modalità previste dall’art. 416 bis c.p. In Aversa, dal mese di febbraio 2008 al mese di luglio 2012”</em>.<br />
Sulla base di tale ordinanza cautelare, con nota Area 1/ter/OSP prot. n. 91475 del 10 luglio 2015, la Prefettura ha adottato una informativa antimafia ostativa ex art. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), tracciando i seguenti elementi a sostegno del pericolo di contaminazione criminale della -OMISSIS-:<br />
I) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia confermerebbero che la -OMISSIS- è riconducibile a -OMISSIS-, dominus della società ed effettivo beneficiario degli introiti derivanti dall’appalto eseguito dalla società;<br />
II) la -OMISSIS- è solo formalmente intestata e gestita da altri soggetti poiché: a) -OMISSIS- (amministratrice all’epoca dei fatti) ha avuto il ruolo di mera prestanome ed ha garantito l’affermazione di un’azienda formalmente qualificata; b) l’attuale amministratore e socio unico -OMISSIS-, subentrato alla cugina -OMISSIS-, non avrebbe la capacità reddituale per l’acquisto delle quote sociali, avendo dichiarato redditi insufficienti, ha moglie e tre figli a carico e non risulta che abbia ricevuto lasciti testamentari o donazioni che possano giustificare l’acquisto delle quote della -OMISSIS-;<br />
III) alla luce di tale intestazione da ritenersi fittizia di quote e della riconducibilità dell’impresa a -OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella precitata ordinanza cautelare, è plausibile ritenere che la cessione di quote sia strumentale all’elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con il clan dei casalesi conformemente a quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia;<br />
IV) sussiste quindi il concreto pericolo di condizionamento, anche indiretto, da parte della criminalità organizzata per il tramite di -OMISSIS-: sebbene il G.I.P. abbia escluso per quest’ultimo la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991 ritenendo che lo stesso abbia agito direttamente per una finalità di carattere privato, viene riconosciuto il coinvolgimento diretto del medesimo, in quanto lo stesso si sarebbe avvantaggiato della metodologia mafiosa utilizzata dagli altri indagati.<br />
Avverso tale interdittiva la parte ricorrente svolge i seguenti motivi di diritto.<br />
Con la prima censura la società sostiene che l’elemento innovativo addotto dalla Prefettura (successivo all’annullamento delle precedenti informative) sarebbe costituito dall’indagine penale che riguarda alcuni soggetti, tra i quali -OMISSIS- sebbene, prosegue l’istante, quest’ultima sia uscita definitivamente dalla gestione e dalla proprietà della -OMISSIS- e, attualmente, amministratore e socio unico sia -OMISSIS-, estraneo alla vicenda penale e dotato di autonoma capacità imprenditoriale.<br />
Parte ricorrente contesta il carattere fittizio del cambio di gestione societaria che spiega con la grave patologia che ha colpito -OMISSIS- la quale, a causa delle precarie condizioni di salute, sarebbe stata costretta ad abbandonare l’incarico di amministratrice e a cedere al cugino -OMISSIS- le proprie quote societarie, peraltro in data antecedente all’avvenuta conoscenza delle indagini penali a proprio carico.<br />
La difesa aggiunge che, contrariamente a quanto riportato nell’informativa antimafia, dall’istruttoria svolta nel procedimento penale non emergerebbe alcun legame di -OMISSIS- o di -OMISSIS- con il clan dei casalesi e, quanto alla mancata prova di capacità reddituale di quest’ultimo (circostanza che comproverebbe, secondo la Prefettura, il carattere fittizio della cessione), evidenzia che il nuovo amministratore e socio unico avrebbe versato in gran parte l’importo dovuto per l’acquisto delle quote sociali (euro 39.000,00 a fronte di euro 50.000,00) acquisendo la provvista con i proventi dell’attività societaria. Non vi sarebbe alcun intento elusivo della normativa antimafia considerato anche che non avrebbe avuto alcun senso designare come cessionario il cugino dell’amministratrice, piuttosto che un estraneo.<br />
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulle pronunce del Consiglio di Stato n. 4208/2012 e del T.A.R. Napoli n. 4893/2012 che avrebbero già escluso la riconducibilità della -OMISSIS- al soggetto pregiudicato -OMISSIS-.<br />
Con il terzo profilo di illegittimità la società -OMISSIS- assume la carenza dei presupposti di fatto per il rilascio dell’informativa antimafia ostativa, evidenziando che l’ordinanza cautelare n. 56/2015 posta a fondamento del provvedimento interdittivo non prevede alcuna misura custodiale nei confronti dell’amministratrice p.t. -OMISSIS- né allo stato la medesima risulta rinviata a giudizio e, inoltre, quanto a -OMISSIS-, il G.I.P. ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991.<br />
Con gli ultimi motivi di ricorso la società sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe quali unici presupposti innovativi rispetto ai precedenti atti annullati dal giudice amministrativo, le risultanze delle indagini penali che, tuttavia, si fonderebbero sui medesimi elementi posti a base delle informative adottate dalla medesima Prefettura nel 2011 e nel 2012, annullate dal giudice amministrativo perché ritenute prive di giuridica consistenza.<br />
La difesa di parte ricorrente svolge specifiche deduzioni volte a smontare il quadro accusatorio riportato nella richiesta di applicazione di misure cautelari avanzata dalla Procura di Napoli al fine di elidere ogni collegamento tra -OMISSIS- e la -OMISSIS-, da un lato, e ogni continuità tra l’impresa -OMISSIS- e la -OMISSIS-, dall’altro, assumendo che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, in particolare, quelle rese da -OMISSIS- (affiliato al clan dei casalesi) non riguarderebbero in alcun modo la -OMISSIS- o il relativo amministratore unico -OMISSIS- e che la predetta società sarebbe stata erroneamente individuata come quella con sede operativa in Sant’Antimo di cui -OMISSIS-, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe il reale dominus.<br />
Infine, la ricorrente assume la piena legittimità della gara indetta dal Comune di Aversa, conclusa con l’aggiudicazione in favore dell’a.t.i. -OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era designata per l’esecuzione dell’appalto.<br />
I rilievi sono privi di pregio.<br />
Vanno preliminarmente tracciate le coordinate ermeneutiche in materia di sindacato giurisdizionale sulle informative antimafia.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha fissato da tempo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 203/2015; n. 4541/2015) una serie di consolidati principi di carattere generale:<br />
&#8211; l&#8217;interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l&#8217;azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;<br />
&#8211; tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità ed irragionevolezza in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;<br />
&#8211; essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve nec<br />
&#8211; occorre individuare ed indicare idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l&#8217;instaurazione di un rapporto dell&#8217;impresa<br />
&#8211; di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione, il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa), ma occorre che<br />
&#8211; infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità org<br />
Ebbene, il ragionamento di parte ricorrente tende, nella sostanza, a dequotare i nuovi elementi posti a base dell’avversata interdittiva prefettizia che, giova evidenziare, si fonda sugli esiti dell’attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli e sull’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Napoli.<br />
Gli esiti del procedimento penale richiamato dalla Prefettura, costituiscono, a ben vedere, un effettivo spartiacque rispetto alle precedenti interdittive del 2011 e del 2012 oggetto di precedenti pronunce del giudice amministrativo, il cui richiamo non si appalesa pertanto pertinente. Di tanto la Prefettura ha fornito specifica motivazione richiamando il contenuto delle indagini penali e la richiesta di misura cautelare in cui la Procura – nel ripercorrere i precedenti giudizi amministrativi e la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada n. 4208/2012 – rilevava come&nbsp;<em>“Il Consiglio di Stato non era a conoscenza delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- … che hanno riferito, effettuando anche sopralluoghi nei luoghi in cui operava la ditta, indicandoli alla P.g., di -OMISSIS- come soggetto dominus della ditta che ha sede operativa in Sant’Antimo aggiudicataria della gara in esame e che deve essere a questo punto identificata necessariamente nella -OMISSIS- consorziata dell’Ati aggiudicataria. Infatti la P.G. recatasi sui luoghi indicati dal collaboratore di giustizia -OMISSIS-…ha accertato in tali siti la presenza della ditta -OMISSIS-”.</em><br />
L’amministrazione ha motivato la nuova valutazione negativa con il richiamo ad atti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria sopravvenuti alle citate sentenze di questo plesso giurisdizionale, segnatamente citando l’ordinanza cautelare n. 56/2015 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su istanza della Direzione Distrettuale della Procura di Napoli nel procedimento penale pendente, tra l’altro, nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS- in concorso con altri coindagati, che si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali hanno indicato in -OMISSIS- il vero dominus della -OMISSIS-. L’ordinanza cautelare reca specifica contestazione per il reato continuato di turbativa d’asta ex art. 353 c.p. con l’aggravante dell’art. 7 della L. 203/1991 avente ad oggetto l’appalto indetto dal Comune di Aversa relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia, della rimozione forzata di veicoli e blocco dei veicoli, commesso al fine di far conseguire l’aggiudicazione all’a.t.i. composta dal -OMISSIS-di cui la -OMISSIS- era la società incaricata per l’esecuzione.<br />
Ritiene il Collegio che di tali sopravvenienze la Prefettura abbia tenuto legittimamente e adeguatamente conto nella formulazione del giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- con una motivazione che appare immune da profili di irragionevolezza ed illogicità, unici ambiti entro i quali, si rammenta, può dispiegarsi il sindacato di questo T.A.R..<br />
Sul punto, la Sezione osserva che, sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell&#8217;ambito dei rapporti intrattenuti con le pubbliche amministrazioni, possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, non può tuttavia l&#8217;organo prefettizio non tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale ordinaria. Invero, non risponderebbe a canoni di adeguatezza e razionalità dell&#8217;azione amministrativa prescindere dall&#8217;acquisizione e dalla ponderazione di provvedimenti giurisdizionali che abbiano in epoca successiva confermato la portata indiziaria di circostanze indicative della sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Ciò che rileva è che l&#8217;autorità prefettizia analizzi approfonditamente il contenuto di tali pronunce, valutandone la rilevanza ai fini della formulazione del giudizio negativo che dovrà essere supportato da elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti compiuti dal giudice penale, i quali facciano ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali.<br />
Nella fattispecie in esame, la Prefettura non si è discostata da tali coordinate ermeneutiche.<br />
Difatti, la nuova interdittiva si fonda sull’ordinanza di custodia cautelare n. 56/2015 che riporta, accreditandoli, gli esiti dell’attività di indagine svolta dalla D.D.A. presso la Procura di Napoli in ordine ai rapporti dell’impresa -OMISSIS- s.r.l. con esponenti della criminalità organizzata.<br />
Tale provvedimento giurisdizionale riferisce dei riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, in particolare, di -OMISSIS&#8211; affiliato al clan dei casalesi, con funzioni apicali e luogotenente dell’allora reggente -OMISSIS-con incarico direttivo nella zona di Aversa &#8211; in ordine all’interesse manifestato dal clan dei casalesi per la gestione dell’appalto relativo al servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento indetto dal Comune di Aversa nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 (pag. 8).<br />
La richiesta di applicazione di misure cautelari avanzate dalla D.D.A. reca indicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 353 c.p. (pag. 103), tra cui, l’esistenza di manovre fraudolente volte ad escludere la partecipazione alla gara di ditte in contrasto con quella “sponsorizzata”, quindi dirette ad alterare il principio della libera concorrenza tra operatore economici ed interventi su pubblici amministratori per impedire che si frapponessero ostacoli all’aggiudicazione dell’appalto alla società prescelta dal clan dei casalesi.<br />
Nel provvedimento giurisdizionale n. 56/2015 il G.I.P. indugia sulla suddivisione dei compiti tra i prevenuti per condizionare l’esito della gara e sul ruolo assunto da -OMISSIS- (pag. 9), sulla continuità tra la -OMISSIS- e l’impresa -OMISSIS- di cui gli accertamenti esperiti hanno dimostrato la riconducibilità a -OMISSIS- (pag. 10), sulla identificazione di quest’ultimo come l’imprenditore di Sant’Antimo che ebbe ad occuparsi della gestione del servizio, come indicato da -OMISSIS-(pag. 10), sulla indicazione del medesimo come soggetto direttamente interessato nell’a.t.i. aggiudicataria dell’appalto -OMISSIS-cooperative sociali, di cui la -OMISSIS- era consorziata esecutrice (pag. 10).<br />
Sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in specie di -OMISSIS-, la ditta riconducibile e -OMISSIS- è stata identificata nella -OMISSIS- (cfr. richiesta di applicazione della misura cautelare della D.D.A. di Napoli, pag. 106).<br />
Tali circostanze avvalorano le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura circa la sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a -OMISSIS-, così come rilevato dal G.I.P. nella richiamata ordinanza cautelare e sull’interesse dei locali clan camorristici alla gestione dell’appalto eseguito dalla -OMISSIS-.<br />
Sotto tale profilo, il fatto che il G.I.P. abbia escluso l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991 nei confronti di -OMISSIS- non sminuisce l’oggettiva gravità delle contestazioni rilevate dall’Autorità prefettizia e, con essa, il giudizio di permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- che, secondo quanto accertato in sede penale, negli ambienti criminali era stata individuata come veicolo di accesso di esponenti del sodalizio criminoso nella gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Aversa.<br />
Di tale decisiva influenza dà atto la gravata informativa antimafia nella parte in cui riferisce che gli elementi informativi acquisiti dalla Polizia Giudiziaria hanno evidenziato l’assoluta continuità tra la -OMISSIS- s.r.l. &#8211; consorziata designata per l’esecuzione dell’appalto &#8211; e l’impresa -OMISSIS-, oltre che della riconducibilità a -OMISSIS-, dominus delle predette società.<br />
Rispetto a tali conclusioni, suffragate dall’esito delle indagini penali positivamente vagliate dall’Autorità Giudiziaria penale, perdono di giuridica consistenza le deduzioni svolte dalla parte ricorrente che tendono ad isolare la gestione di -OMISSIS- e -OMISSIS- rispetto al contesto criminale tracciato dagli organi inquirenti.<br />
In senso contrario, mette conto evidenziare che la pregressa amministratrice è tutt’ora indagata per il reato di cui all’art. 353 c.p. in concorso con -OMISSIS- e con altri soggetti esponenti del clan dei casalesi (cfr. capo B della richiesta di applicazione della misura cautelare) e, nella prospettazione contenuta nella richiesta di misura cautelare avanzata dalla D.D.A. della Procura di Napoli si sottolinea il suo ruolo di mera prestanome e la circostanza che la medesima avrebbe garantito l’affermazione di un’azienda formalmente qualificata.<br />
Quanto all’attuale amministratore e socio unico -OMISSIS-, la Prefettura ha motivato in ordine alle circostanze di fatto che comproverebbero il carattere meramente fittizio ed elusivo della nuova gestione societaria.<br />
A fronte di elementi che denotano la riconducibilità della società -OMISSIS- ad ambienti contigui alla criminalità organizzata, la Prefettura ha addotto che il nuovo amministratore non disponeva di redditi adeguati per l’acquisto della quote societarie pari a 50.000,00 euro.<br />
L’affermazione dell’Autorità prefettizia non è stata superata dalla parte ricorrente che si è limitata ad allegare titoli di pagamento dell’importo della cessione, senza tuttavia comprovare attraverso quali canali il nuovo socio unico avrebbe reperito la provvista necessaria per far fronte all’acquisto delle quote se non affermando genericamente che il -OMISSIS- vi avrebbe provveduto con i proventi dell’attività societaria.<br />
Inoltre, la Prefettura ha confermato l’esistenza di frequentazioni tra il nuovo amministratore Sig. -OMISSIS- e il prevenuto -OMISSIS-, riferendo di un controllo attuato dai Carabinieri nel 2007 nel quale i due soggetti risultavano in compagnia. Il quadro indiziario tracciato nell’interdittiva e nei verbali del gruppo G.I.A. appare quindi coerente con le conclusioni alle quali è pervenuta la Prefettura, secondo cui la cessione di quote e la sostituzione dell’amministratore p.t. è strumentale all’elusione della normativa antimafia e a mascherare un quadro di stretto legame con esponenti del clan dei casalesi così come, si ribadisce, dichiarato dai collaboratori di giustizia (cfr. verbale G.I.A. del 18 maggio 2015) ed accreditato dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. nell’ordinanza cautelare n. 56/2015.<br />
Ne consegue l’inconsistenza dei rilievi di parte ricorrente, dal momento che l&#8217;interdittiva si fonda su una pluralità di riscontri rientranti tra gli indici previsti dalla normativa di settore, come interpretati dalla giurisprudenza consolidata.<br />
Non meritano favorevole apprezzamento le ultime censure con le quali la ricorrente contesta l’esito delle indagini preliminari svolte dalla D.D.A. che hanno condotto all’adozione dell’ordinanza cautelare del G.I.P. n. 56/2015.<br />
Invero, questo Tribunale non può sostituirsi all’Autorità Giudiziaria penale nella valutazione dei fatti penalmente rilevanti e nel vaglio delle fonti di prova ma deve limitare il proprio sindacato all’apprezzamento compiuto dall’Autorità prefettizia di sussistenza del pericolo di condizionamento criminale sotto il profilo della logicità ed irragionevolezza. Il sindacato del giudice amministrativo va condotto sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’amministrazione come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale, ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese. E’ stato detto, in proposito, dal giudice amministrativo che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l&#8217;attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (T.A.R. Piemonte, 10 dicembre 2014 n. 1923).<br />
Ebbene, si è visto che nella richiamata ordinanza cautelare n. 56/2015 il G.I.P. ha condiviso l’ipotesi accusatoria relativa alla sostanziale riferibilità della società -OMISSIS- a -OMISSIS- richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l’interesse manifestato dal clan dei casalesi nella gestione dell’appalto affidato dal Comune di Aversa: ne consegue, richiamate anche le motivazioni già illustrate, che la successiva valutazione svolta dal Prefetto, fondata sul citato provvedimento giurisdizionale, circa il possibile rischio di contaminazione criminale della società ricorrente non si appalesa né illogica né irragionevole.<br />
In conclusione, le considerazioni svolte conducono al rigetto del gravame introduttivo concernente l’interdittiva prefettizia antimafia.<br />
Del pari, sono conseguentemente immuni dai denunciati vizi di legittimità derivata i provvedimenti emessi dai Comuni di Maiori, Minori, Afragola e Casarano: al riguardo, osserva il Collegio che gli atti in questione sono stati legittimamente emanati in conseguenza dell’interdittiva antimafia del 10 luglio 2015 &#8211; già positivamente valutata dal Collegio per le ragioni illustrate &#8211; e della necessità, derivante dalle prescrizioni di cui all’art. 94 Codice Antimafia, di porre termine ai rapporti convenzionali con la società ricorrente.<br />
Avuto riguardo alla complessità della controversia e alla natura degli interessi coinvolti, si stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche riportate in sentenza, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-1-2016-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2016 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.107</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui un Ente Parco ha ordinato la rimozione di manufatti, avendo riguardo alla previsione dell’art. 1, comma 129 della l.r. n. 4/2011, che priva di rilevanza – ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici – alle istallazioni per cui è causa, anche se collocate permanentemente entro il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui un Ente Parco ha ordinato la rimozione di manufatti, avendo riguardo alla previsione dell’art. 1, comma 129 della l.r. n. 4/2011, che priva di rilevanza – ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici – alle istallazioni per cui è causa, anche se collocate permanentemente entro il perimetro di strutture ricettive regolarmente autorizzate, non risultando idoneamente dimostrato, sotto concorrente profilo, il preteso carattere permanente delle stesse. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00107/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00277/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 277 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Carlo(Camping Calu&#8217; S.A.S.) Del Mastro</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Brancaccio, Pasquale D&#8217;Angiolillo, Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio Avv. in Salerno, largo Dogana Regia, N.15;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</b>, <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Comune di Montecorice in Persona del Sindaco P.T.; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Associazione Regionale dei Complessi Turistici-Ricettivi dell&#8217;Aria Aperta Faita Campania</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Clarizia, Antonio Verde, con domicilio eletto presso Laura Clarizia Avv. in Salerno, c/o Avv. Brancaccio l.go Dog.Regia; <b>Cilentoturismo.It- Unione delle Associazioni Turistiche del Cilento e Vallo di Diano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto La Gloria, Antonio Bove, con domicilio eletto presso Alberto La Gloria Avv. * . * in Salerno, l.go Dogana Regia, 15 c/o Brancacci;<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n.3 del 26.01.2012, con cui l&#8217;Ente Parco Nazionale del Cilento ha ordinato la rimozione di manufatti ubicati nel Comune di Montecorice-fraz. di Agnone.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>RITENUTO che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, avuto segnatamente riguardo alla previsione dell’art. 1, comma 129 della l.r. n. 4/2011, che priva di rilevanza – ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici – delle istallazioni per cui è causa, anche se collocate permanentemente entro il perimetro di strutture ricettive regolarmente autorizzate, non risultando idoneamente dimostrato, sotto concorrente profilo, il preteso carattere permanente delle stesse;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />	<br />
Accoglie l’articolata istanza cautelare e fissa, per la definizione della causa di merito, la pubblica udienza del 20 dicembre 2012.	</p>
<p>Spese al merito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-23-3-2012-n-107/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/3/2012 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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