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	<title>10661 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Metro Perosino M + altri (Avv. F. Francario) c. Ministero dell’Interno. in tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale Enti locali – Comune – Sindaco – Decadenza a seguito di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno &#8211; Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Metro<br />  Perosino M + altri (Avv. F. Francario) c. Ministero dell’Interno.</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Comune – Sindaco – Decadenza a seguito di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno &#8211;  Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>A mente della sentenza della Corte Costituzionale nr.310 del 5 luglio 1991, ha carattere assolutamente speciale, rispetto a quella prevista per le altre cariche pubbliche elettive, la normativa che stabilisce l’incapacità legale ad assumere (o a mantenere) la carica di Sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione inferiore ad un anno, stanti le particolari caratteristiche che contraddistinguono tale figura politica alle quali sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale Ente di autonomia locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO	<br /> <br />
SEZIONE I TER	</b></p>
<p>nelle persone dei signori<br />
Luigi 	Tosti,PRESIDENTE<br />	<br />
Adolfo	Metro, COMPONENTE, est.; Carmelo Pellicanò,COMPONENTE,																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2331/04 R.G.R., proposto<br />
dal  sig.  <b>Perosino Marco</b> e <b>Scanalino Marco</b>, elettivamente domiciliati in Roma, Via Savoia n. 31, presso l’avv. Fabio Francario, che li rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;  &#8211; resistente –</p>
<p align=center>nonché contro</p>
<p>&#8211;<b> Comune di Priocca</b>, in persona del Sindaco p.t.,;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del DPR emesso il 2 febbraio 2004 che prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale di Priocca, nonché di ogni suo atto preparatorio, connesso o consequenziale, con particolare riferimento alla relazione del Ministro dell’Interno del 26 gennaio 2004 ed alle note della Prefettura di Cuneo prot. n. 26744 del 2 dicembre 2003 e prot. 26861 del 3 dicembre 2003 che dichiarano l’avvenuta decadenza del sig. Marco Perosino e del sig. Marco Scanalino rispettivamente dalle cariche di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Priocca;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del 13.5.2004 il relatore Cons. Adolfo Metro, i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame in esame i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2004, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Priocca, e gli altri atti preparatori e in particolare, le note della Prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, che hanno dichiarato l’avvenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di consigliere comunale; tali effetti sanzionatori fanno seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1253/03, passata in giudicato il 6 ottobre 2003, che ha condannato gli stessi, per il rilascio di una concessione edilizia non assentibile, alla pena di anni uno ( il primo ) e di mesi 8 (il secondo ) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con sospensione condizionale della pena stessa.<br />
Avverso tali provvedimenti si sostengono i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90, in quanto le note della Prefettura del 2 e 3 dicembre 2003, con cui si dichiara la decadenza dei ricorrenti  e si preannuncia la emanazione del Decreto del Presidente della Repubblic</p>
<p>&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00, degli artt. 163, 164 e 166 c.p. ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, perchè la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 166 c.p. si estende anche alla<br />
In caso diverso, si dovrebbe illegittimamente affermare che sia intervenuta una deroga tacita ad una norma di diritto penale, in senso sfavorevole al reo, dato che “ la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento per l’accesso posti di lavoro pubblici o privati”; inoltre, una tale interpretazione determinerebbe la illegittimità costituzionale delle citate norme del d.Lgs. n. 267/00, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e al disposto della L. n. 19/90.<br />
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il gravame, ( a prescindere dall’accertamento della sua tardività rispetto ai provvedimenti lesivi, costituiti dalle note della prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, delle quali  i ricorrenti hanno avuto conoscenza nell’immediato, come si evince dall’ordine del giorno dei verbali 2 e 3 del 15 gennaio 2004, la cui convocazione è stata sicuramente loro comunicata ), deve ritenersi infondato.<br />
La questione oggetto delle censure del presente gravame è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 luglio 1991, riferita all’allora vigente art. 6 del d.p.r. n. 570/60, peraltro analogo, nel suo contenuto, all’articolo 58 del D.Lgs. n.267/00, oggetto del presente gravame.<br />
Tale motivazione, che viene qui richiamata, travolge tutte le censure proposte.<br />
Al riguardo, era stata prospettata la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., del d.p.r.  n. 570/90, che stabiliva la ineleggibilità alla carica di sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per disparità di trattamento rispetto ad altre cariche pubbliche elettive.<br />
La questione è stata ritenuta infondata in quanto chi si trova in siffatta condizione viene ad essere colpito da una vera e propria incapacità a legale ad assumere (o a mantenere) l’ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto in seguito a riabilitazione, trattandosi di una legge speciale che si riferisce ad una carica pubblica disciplinata in modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti per la eleggibilità ad altre assemblee.<br />
La normativa concernente il sindaco è risalente nel tempo e il suo contenuto restrittivo riproduce pressoché letteralmente i precedenti testi legislativi, fin dal R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.<br />
Resta, pertanto, confermato il carattere assolutamente speciale di tale normativa che costituisce l’eccezione alla regola generale la cui ragione va ricercata nelle caratteristiche particolari che contraddistinguono la carica di sindaco, al quale sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale ente di autonomia locale, ma anche ulteriori funzioni di competenza statale, nell’esercizio delle quali agisce come ufficiale di governo, e altre attribuite da leggi speciali, risultando, così, titolare di poteri che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività e sugli interessi primari della comunità locale.<br />
Per l’importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti e delle funzioni esercitate, non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta operata dal legislatore di mantenere tale disciplina particolare, nonostante sia stata effettuata una revisione “liberalizzatrice “ in materia, tra cui la legge n. 19/90 che, con l’articolo 4, ha sostituito l’art. 166 del c.p.<br />
Tali considerazioni portano ad affermare la non ravvisabilità di alcuna violazione dell’art. 3 e neppure dell’art. 51 della Costituzione, posto che i requisiti in positivo o in negativo, per la eleggibilità o per la permanenza in carica, non possono ritenersi incostituzionali in rapporto alle diverse cariche, allorché rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenuti in limiti razionali, come nel caso in esame.<br />
Il carattere speciale della normativa, così come affermato dalla Corte costituzionale, la cui motivazione si condivide, si estende, ovviamente,  anche alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nel senso che la sua sospensione, per effetto della sospensione condizionale dalla pena, non opera nei confronti di chi ricopre la carica di sindaco, la cui decadenza rende legittimo anche il successivo decreto di scioglimento del Capo dello Stato.<br />
L’effetto della sospensione delle pene accessorie, che discende dalla nuova formulazione dell’art. 166, non incide invero sugli effetti della norma speciale in tema di ineleggibilità e decadenza degli Enti locali, in cui rileva il solo dato della condanna, quale condizione ostativa all’assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di irrogazione ed esecuzione della pena.<br />
Lo scioglimento del consiglio comunale per decadenza del sindaco rende irrilevante l’esame del provvedimento di decadenza dell’altro ricorrente, consigliere comunale.<br />
Il gravame va, pertanto, respinto, perché infondato.<br />
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ ter respinge il ricorso n.2331/04, meglio specificato in epigrafe e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Cosi’ deciso in Roma, addì 13 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi TOSTI, Presidente<br />
Adolfo METRO, Consigliere, est<br />
Carmelo PELLICANO’,Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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