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	<title>1066 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1066 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:39:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/">Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</a></p>
<p>Istanza accesso agli atti – Esigenze difensive – Genericità. Nonostante l’istanza di accesso agli atti sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, viene rigettata, dal momento che si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/">Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-accesso-agli-atti-per-esigenze-difensive/">Sulla istanza di accesso agli atti per esigenze difensive.</a></p>
<div style="text-align: justify;">Istanza accesso agli atti – Esigenze difensive – Genericità.</div>
<div style="text-align: justify;">
<hr />
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Nonostante l’istanza di accesso agli atti<i> </i>sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, viene rigettata, dal momento che si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che storicamente hanno esercitato sul territorio comunale attività qualificate quali insalubri e/o a rischio dì incidente rilevante, faldoni, comunicazioni, atti e documentazione relativi a tutti i procedimenti amministrativi aperti (anche se poi chiusi ed eventualmente archiviati) da parte di qualunque Ente nei confronti di aziende che sul territorio comunale esercitano attività galvanica, nonché le comunicazioni di ARPA, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e verbali e/o relazioni di sopralluogo relative alla contaminazione della falda acquifera comunale e sovracomunale da cromo esavalente, che siamo in possesso del Comune.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Limongelli &#8211; Est. Pavia</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 266 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rubinetterie Mariani S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Stefana e Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Vavassori sito in via T. Tasso, n. 8, Bergamo;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Glass 1989 S.r.l. e Maier Cromoplastica S.p.A., non costituite in giudizio;<br />
Comune di Ciserano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41, presso lo studio dell’avvocato Paolo Bonomi;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento 23.2.2021 del Dirigente del Servizio Rifiuti del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo, notificato il 23.02.2021, che ha ritenuto la ricorrente responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006”,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda incidentale di accesso agli atti formulata con il ricorso ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e del Comune di Ciserano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza n. 156 del 28 maggio 2021 con cui è stata respinta la domanda cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i rispettivi difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Rubinetterie Mariani S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale la Provincia di Bergamo l’ha individuata quale soggetto responsabile della contaminazione delle acque sotterranee per i parametri cromo esavalente e cromo totale e relativo plume di contaminazione generato internamente all’insediamento sito nel Comune di Verdellino, via Berlino n. 2/4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con ordinanza n. 156 del 28 maggio 2021 la Sezione ha respinto la domanda cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in corso di causa il ricorrente ha presentato al comune di Ciserano un’istanza di accesso agli atti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il 9 agosto 2021 il Comune ha rigettato l’istanza perché, non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale, la qualificava, anche per l’ampiezza della richiesta, meramente esplorativa e diretta a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021 il Collegio si è riservato di definire l&#8217;incidente ex art. 116 comma 2 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la domanda di accesso è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il diritto all&#8217;accesso di cui agli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un&#8217;azione popolare ma è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente e, comunque, solo qualora essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante (T.A.R. Lazio sez. I &#8211; Roma, 02/03/2020, n. 2704);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi altrettanto rilevanti, come quello dell&#8217;Amministrazione a non subire ingiustificati ed eccessivi intralci nell&#8217;espletamento della propria attività gestoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la P.A. non può, inoltre, essere &lt;&lt; <i>destinataria di richieste di accesso indiscriminate, per il solo fatto di formare o detenere stabilmente documenti </i>&gt;&gt; (T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 17/09/2013, n.8309);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel caso qui in esame, nonostante l’istanza <i>de qua</i> sia supportata da concrete esigenze difensive del ricorrente, si caratterizza per una particolare ampiezza e genericità. L’istante mira, infatti, a visionare &lt;&lt; <i>faldoni e documentazione relativi a tutte le aziende che storicamente hanno esercitato sul territorio comunale attività qualificate quali insalubri e/o a rischio dì incidente rilevante</i>&gt;&gt;, &lt;&lt; <i>faldoni, comunicazioni, atti e documentazione relativi a tutti i procedimenti amministrativi aperti (anche se poi chiusi ed eventualmente archiviati) da parte di qualunque Ente nei confronti di aziende che sul territorio comunale […] esercitano attività galvanica, tra cui principalmente ma non esclusivamente Verdellino e Verdello </i>&gt;&gt; nonché le &lt;&lt;<i>comunicazioni di ARPA, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e verbali e/o relazioni di sopralluogo relative alla contaminazione della falda acquifera comunale e sovracomunale da cromo esavalente, che siamo in possesso del Comune</i> &gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto alla luce di tali considerazioni:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il ricorrente non ha adeguatamente circoscritto l’oggetto dell’istanza rischiando, così, di paralizzare l’attività del comune e che, pertanto, la sua istanza sia infondata perché eccessivamente ampia e generica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le spese della presente fase saranno regolate con la sentenza che definirà il giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) rigetta l’istanza di accesso agli atti proposta ex art. 116 comma 2 per le ragioni di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla, allo stato, per le spese che verranno quantificate con la sentenza che definirà il giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Pavia, Referendario, Estensore</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1066</a></p>
<p>Va sospesa ai fini del riesame la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura con la quale è stata disposta la sospensione della pratica relativa alla settima valutazione di professionalità di un magistrato, fino all&#8217;esito della definizione del procedimento disciplinare in corso; Considerato che alla ricorrente è stata irrogata dalla sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa ai fini del riesame la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura con la quale è stata disposta la sospensione della pratica relativa alla settima valutazione di professionalità di un magistrato, fino all&#8217;esito della definizione del procedimento disciplinare in corso; Considerato che alla ricorrente è stata irrogata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sanzione della censura con provvedimento poi gravato dall’incolpata con ricorso per cassazione; che, con l’impugnato provvedimento 15 dicembre 2011, la IV Sezione del C.S.M. ha disposto la sospensione della VII valutazione di professionalità dell’interessata, in attesa della definizione di quel procedimento; che lo stesso provvedimento impugnato non tiene nel dovuto conto le osservazioni 10 agosto 2011 della interessata, in cui si chiede espressamente di non sospendere ulteriormente la sua valutazione sino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, assumendone l’irrilevanza, sia per la marginalità dell’accadimento che aveva dato luogo all’applicazione della sanzione, sia perché quello, sempre secondo la tesi della ricorrente, si sarebbe verificato quando il periodo, oggetto di valutazione, era ormai terminato; che, in conclusione, il provvedimento gravato appare allo stato viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione;che sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., e va dunque ordinato al C.S.M di rideterminarsi sulla disposta sospensione, entro quindici giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione del presente provvedimento, in conformità allo stesso, assumendo i relativi eventuali provvedimenti consequenziali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01066/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01418/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Nel giudizio introdotto con il ricorso 1418/12, proposto da <b>Maria Rosaria Minutulo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. M. Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Mordini 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del vice-presidente pro tempore,<br />	<br />
il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione 15 dicembre 2011, del Consiglio superiore della magistratura &#8211; quarta commissione, con la quale è stata disposta la sospensione della pratica relativa alla settima valutazione di professionalità della dott.ssa Rosaria Minutolo, fino all&#8217;esito della definizione del procedimento disciplinare in corso;<br />	<br />
della nota di comunicazione del segretario generale 22 dicembre 2011, prot. n. 30183;	</p>
<p>nonché<br />	<br />
di ogni altro atto comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento alla circolare 8 ottobre 2007, n. 20691 del Consiglio superiore della magistratura.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il cons. avv. Gabbricci, ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che alla ricorrente, in data 3 maggio 2011, è stata irrogata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sanzione della censura con provvedimento poi gravato dall’incolpata con ricorso per cassazione;<br />	<br />
che, con l’impugnato provvedimento 15 dicembre 2011, la IV Sezione del C.S.M. ha disposto la sospensione della VII valutazione di professionalità dell’interessata, in attesa della definizione di quel procedimento;<br />	<br />
che lo stesso provvedimento impugnato non tiene nel dovuto conto le osservazioni 10 agosto 2011 della Minutolo, in cui si chiede espressamente di non sospendere ulteriormente la sua valutazione sino alla conclusione del procedimento sanzionatorio, assumendone l’irrilevanza, sia per la marginalità dell’accadimento che aveva dato luogo all’applicazione della sanzione, sia perché quello, sempre secondo la tesi della ricorrente, si sarebbe verificato quando il periodo, oggetto di valutazione, era ormai terminato;<br />	<br />
che, in conclusione, il provvedimento gravato appare allo stato viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione;<br />	<br />
che sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., e va dunque ordinato al C.S.M di rideterminarsi sulla disposta sospensione, entro quindici giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione del presente provvedimento, in conformità allo stesso, assumendo i relativi eventuali provvedimenti consequenziali;<br />	<br />
che le spese della presente fase possono essere compensate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare, secondo quanto precisato in motivazione, e fissa, per la discussione di merito del ricorso, la pubblica udienza del 5 dicembre 2012 ad ore di rito.<br /> <br />
Compensa le spese di lite della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 21 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-3-2012-n-1066/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/3/2012 n.1066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2007 n.1066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-11-2007-n-1066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-11-2007-n-1066/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-11-2007-n-1066/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2007 n.1066</a></p>
<p>Va sospesa la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP, ovviando al danno dedotto disponendo che l’Amministrazione soprassieda, fino alla decisione del merito, dall’assegnazione di un alloggio idoneo alle esigenze del ricorrente. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1382 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-11-2007-n-1066/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2007 n.1066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-15-11-2007-n-1066/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/11/2007 n.1066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP, ovviando al danno dedotto disponendo che l’Amministrazione soprassieda, fino alla decisione del merito, dall’assegnazione di un alloggio idoneo alle esigenze del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11849/g">Ordinanza sospensiva dell’11 marzo 2008 n. 1382</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO<br />SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1066/2007<br />
Registro Generale: 1456/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente<br />  FILIPPO PORTOGHESE Cons.<br />FRANCESCO GAUDIERI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 15 Novembre 2007<br />
Visto il ricorso 1456/2007 proposto da:<br />
<b>DONINI FEDERICO</b>rappresentato e difeso da:PASCALE AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in SALERNOVIA G. GUGLIELMI, 6 C/O SABINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>II COMMISSIONE PROVINCIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.</b> <br />   <b>PRIMA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. &#8211; SALERNO</b> rappresentato e difeso da:PAOLILLO AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in SALERNOVIA L. CACCIATORE N.21<br />
<b>COMUNE DI VIBONATI</b> <br />  <b>REGIONE CAMPANIA </b><br />
 e nei confronti di<br /><b>BRUNO VINCENZO </b><br />
rappresentato e difeso da:MAURINO AVV. BARBARAcon domicilio eletto in SALERNOC/O  SEGRETERIA TAR<br />
e nei confronti di<br /><b>QUINTIERO FRANCESCO </b>rappresentato e difeso da:MAURINO AVV. BARBARAcon domicilio eletto in SALERNOC/O  SEGRETERIA TAR<br />
e nei confronti di<br /><b>SAMPOGNA GERARDO  </b><br />
rappresentato e difeso da:NAPOLITANO AVV.  * . * RINOcon domicilio eletto in SALERNOC.SO GARIBALDI, 164 C/O AVV.MUNNO<br />
e nei confronti di<br /><b>D&#8217;ANGELO CARMELO </b><br />
e nei confronti di<br /><b>PETTA ANTONIO </b>rappresentato e difeso da:MALDONATO AVV.  * . * FRANCOcon domicilio eletto in SALERNOC.SO V.E. 126 C/O AVV.E.M. CAPRIO<br />
e nei confronti di<br /><b>SCAPITTA MARIA </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>IANNOTTI LUIGI</b>rappresentato e difeso da:NAPOLITANO AVV.  * . * RINOcon domicilio eletto in SALERNOC.SO GARIBALDI, 164 C/O AVV.MUNNO<br />
e nei confronti di<br /><b>SAMPOGNA GERARDO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,della graduatoria definitiva per assegnazione alloggi e dei motivi aggiunti depositati il 07.11.07;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BRUNO VINCENZO<br />IANNOTTI LUIGI<br />PETTA ANTONIO<br />PRIMA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. &#8211; SALERNO<br />QUINTIERO FRANCESCO<br />SAMPOGNA GERARDO<br />
Viste le difese delle parti costituite.<br />
Visti i motivi aggiunti.<br />
Visto il ricorso incidentale.<br />
Udito il relatore Cons. FRANCESCO GAUDIERI  e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;</p>
<p>Ritenuto che al danno dedotto possa ovviarsi, nella presente sede cautelare, disponendo che l’Amministrazione soprassieda, fino alla decisione del merito, dall’assegnazione di un alloggio idoneo alle esigenze ddel ricorrente.<br />
Impregiudicata la questione di merito.</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art.3 della legge n.205/2000;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni previste dal citato art. 21 della legge 6.12.1971 n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie, nei sensi di cui in motivazione,la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, lì 15 novembre 2007</p>
<p>Il Presidente<br />
L’estensore<br />
Il segretario</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2006 n.1066</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Prestipino – Rel Prestipino P.M. Palmieri Amministrazione Provinciale di Lucca (avv. Bimbi, Pasquinelli) c. Ditta Arredamenti Benassi di Benassi Faliero (avv. Tomaselli e Sacchi) la Cassazione torna alla tradizione con riferimento al riparto fra Tribunale delle acque e Giudice Ordinario ex art. 140 lett. e rd 1775/1933 1. –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino – Rel Prestipino P.M. Palmieri<br /> Amministrazione Provinciale di Lucca (avv. Bimbi, Pasquinelli) c. Ditta Arredamenti Benassi di Benassi Faliero (avv. Tomaselli e Sacchi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la Cassazione torna alla tradizione con riferimento al riparto fra Tribunale delle acque e Giudice Ordinario ex art. 140 lett. e rd 1775/1933</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza –Art. 140 lett. e) r.d. 1775/1933 – Risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dall’Amministrazione &#8211; Risarcimento del danno per tracimazione di torrente – Danno riconducibile alla esecuzione, manutenzione, funzionamento dell’opera idraulica – Competenza &#8211; Tribunale delle Acque Pubbliche.</p>
<p>2. &#8211; Giurisdizione e competenza –Art. 140 lett. e) r.d. 1775/1933 – Risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dall’Amministrazione – Pretesa che si ricollega solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque – Competenza – Giudice Ordinario.</p>
<p>3. – Processo – Corte di Cassazione – Sindacato – Estensione – Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Difetto di conformità della stessa al modello dell’art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e motivi di giurisdizione.</p>
<p>4.  &#8211; Processo  &#8211; Tribunale delle Acque Pubbliche – Accertamento tecnico preventivo compiuto avanti Giudice Ordinario – Utilizzabilità – Come fatto storico – Ammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 140 lett. e) r.d. 1775/1933 la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla pubblica amministrazione deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, manutenzione e funzionamento dell’opera idraulica.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 140 lett. e) r.d. 1775/1933 la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla pubblica amministrazionedeve essere effettuata nel senso di attribuire al giudice ordinario le pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.</p>
<p>3. Con riferimento alle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche l’estensione del sindacato della Cassazione si limita alla verifica del difetto di conformità della stessa al modello dell’art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e motivi di giurisdizione.</p>
<p>4. Nel processo avanti il Giudice delle Acque è ammissibile l’acquisizione di una accertamento tecnico preventivo effettuato avanti il Giudice Ordinario a titolo di fatto storico</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/7838_7838.pdf">clicca qui</a></p>
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