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	<title>1065 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1065 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim G. G. Srl (avv. S. Pinna) C/ COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO (avv. G. Tavolacci); -PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE (n.c.); -REGIONE SARDEGNA (N.C.); nei confronti di Anna Maria CONGIU (n.c.) 1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale – Decadenza per mancato pagamento di canoni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> G. G. Srl (avv. S. Pinna) C/ COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO (avv. G. Tavolacci); -PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE (n.c.); -REGIONE SARDEGNA (N.C.); nei confronti di Anna Maria CONGIU (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale – Decadenza per mancato pagamento di canoni – Art. 47, lett. d), c.n. – Compensazione e/o eccezione di inadempimento &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Controversie relative a concessione di beni pubblici – Ambito e limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il pagamento del canone di concessione demaniale gode di una peculiare “tutela pubblicistica” non parificabile, come tale, alle “ordinarie” e paritetiche obbligazioni fra privati, trattandosi di un corrispettivo per l’utilizzo di un “bene pubblico demaniale”; un tanto, consegue dall’art. 47 c.n., che consente l’adozione di un provvedimento amministrativo di “decadenza” dalla concessione, proprio a causa dell’ omesso pagamento del canone (cfr. lett. d), così caratterizzando il canone come una prestazione economica con una tutela “rinforzata”, avente una peculiare caratterizzazione giuridica “di stampo pubblicistico”. Tale elemento giuridicamente caratterizzante la prestazione patrimoniale determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzazione di “compensazioni” con altre tipologie di obbligazioni (ordinarie e paritetiche) o formulazione di eccezioni di inadempimento, quale azione finalizzata a sottrarsi all’obbligo (“pubblicistico”) di pagamento dei dovuti “canoni”, non trovandosi obbligazioni di pari livello</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 133, lett. b) e c), c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ma non anche quelle relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi; in effetti, ogni rivendicazione attinente i rapporti essenzialmente ed esclusivamente patrimoniali, attinenti alla concessione del bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ivi ricomprese anche le domande risarcitorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 965 del 2013, proposto da:<br />
GLOBAL GESTIONI Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero N.65; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
-COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso Gianmarco Tavolacci in Cagliari, Via Carbonia N.22;<br />
-PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE, non costituitasi in giudizio;<br />
-REGIONE SARDEGNA, non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Anna Maria CONGIU, non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della determinazione n. 1592 del 23.10.2013 a firma del Dirigente Aree 1-2-3 del Comune di Sant&#8217;Antioco; <br />
&#8211; della precedente determinazione n. 1514 del 9.10.2013 a firma del medesimo Dirigente Aree 1-2-3; <br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e, segnatamente: gli atti di autorizzazione, espressa o tacita, della ex Provincia di Carbonia-Iglesias all&#8217;affidamento alla propria dipendente Dott.ssa Congiu Anna Maria dell&#8217;incarico dirigenziale presso il Comune di Sant&#8217;<br />
&#8211; la delibera G.M. n. 127 del 9.08.2013 e la disposizione sindacale n. 6 del 22.8.2013 di nomina della controinteressata Dott.ssa Anna Maria Congiu quale Dirigente delle .Aree 1-2-3 dell&#8217;amministrazione comunale di Sant&#8217;Antioco, nonche&#8217;, ove d&#8217;occorrenza,<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Antioco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. ti Pinna e Tavolacci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato e depositato nel novembre 2013 la Global Gestioni srl ha:<br />
*impugnato la determinazione dirigenziale, del 23.10.2013, di “decadenza” dalla sub-concessione avente per oggetto la gestione del Porto di S.Antioco, con conseguente decadenza del contratto stipulato il 28.2.2006, e di tutti gli atti presupposti (ivi compresa la nomina della Dirigente che ha redatto e assunto la determinazione di decadenza);<br />
*chiesto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva (133 comma 1 lett. c del c.p.a.), l’accertamento degli inadempimenti del Comune in relazione al contratto 28.2.2006 (sub-concessione), con plurime richieste risarcitorie.<br />
Queste le censure formulate in ricorso:<br />
A) IN RELAZIONE AL PROFILO IMPUGNATORIO:<br />
A1) illegittimità dell’atto di nomina del Dirigente Aree 1-2-3- del Comune di S.Antioco per violazione del combinato disposto dell’art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 15 e 17 del “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera G.C. n. 174 del 22.10.2009; nonché per falsa applicazione dell’art. 53 commi 7 e 10 del D. Lgs. 165/2001 e per violazione degli artt. 2,4,5 e 6 del Regolamento (provinciale) sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o soggetti privati” della Provincia di Carbonia-Iglesias;<br />
illegittimità derivata delle determinazioni n. 1592/2013 e n. 1514/2013 del Dirigente Aree 1-2-3- del Comune di S.Antioco e degli ulteriori atti comunali conseguentemente emanati;<br />
A2) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 21-quinques, 21 sexies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.-<br />
Sviamento di potere –<br />
Incompetenza –<br />
Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 45-bis e 47 del Codice della Navigazione;<br />
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti;<br />
Eccesso di potere per carenza di motivazione<br />
A3) Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per contraddittorietà intrinseca ed irragionevolezza.<br />
B) IN RELAZIONE AGLI INADEMPIMENTI DEL COMUNE e CONNESSE DOMANDE RISARCITORIE:<br />
Global sostiene che il Comune non avrebbe adempiuto agli obblighi assunti con il contratto e con il disciplinare tecnico richiamato.<br />
La società chiede la corresponsione da parte del Comune di euro 1.643.991, di cui:<br />
a) 763.200 per opere di “straordinaria manutenzione” realizzate da Global (ma di spettanza Comunale);<br />
b) 655.200 per “mancato introito”, in riferimento ai 2 pontili abusivamente utilizzati dai pescatori locali;<br />
c) 225.591 per “mancato adeguamento tariffe di ormeggio” (dunque per minore rimuneratività nella gestione dei pontili).<br />
**<br />
Si è costituito il Comune sostenendo:<br />
-la legittimità della nomina della dirigente (incarico parziale);<br />
-il mancato pagamento dei “canoni demaniali” fin dal 2009 (per circa 400.000 euro) ;<br />
-il mancato pagamento di tributi.<br />
Successivamente il Comune, con separato atto (notificato il 10.1.2014 e depositato il 29.1.2014) ha formulando anche “DOMANDA RICONVENZIONALE” per l’importo di euro 399.885 (poi rettificata in euro 407.615, con memoria del 12.12.2014) a titolo di “canoni” e correlati oneri assicurativi e polizza fideiussoria per gli anni 2009-2013 (cioè corrispondenti all’ammontare complessivo dei canoni di sub-concessione non pagati da Global al Comune).<br />
**<br />
Alla Camera di consiglio del 4.12.2013 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che il dirigente esplica le proprie funzioni in forza di specifico accordo intervenuto fra Amministrazioni (Provincia soppressa e Comune);<br />
evidenziato che il pagamento dei canoni gode di una peculiare “tutela pubblicistica”, ex art. 47 del codice della navigazione; tale elemento caratterizzante determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzare compensazioni o eccezioni di inadempimento; e nel caso di specie risulta, ed è incontestato, che la cessazione del pagamento dei canoni (corrisposti dal 2006) risale all’anno 2009 (per il quale è stato corrisposto un canone parziale); e per i 4 anni successivi non vi è stato alcun pagamento a questo titolo;<br />
considerato che per una pluralità di anni il titolare della sub-concessione, pur disponendo ed utilizzando i beni demaniali, non ha provveduto a corrispondere l’importo dei canoni (ammontanti a circa 400.000 euro, pagati dal Comune alla Regione, dal 2009 al 2013); <br />
-ritenuto che eventuali richieste di pagamento correlate ad opere realizzate (peraltro prevalentemente nella prima fase di consegna delle aree) per dare avvio alla gestione del porto costituiscono un petitum paritetico (diversamente dai canoni), che si po<br />
tenuto conto che sussiste, di contro, anche pretesa –da parte del Comune- di pagamento di consistenti somme a titolo di tributi (per oltre 200.000 euro);<br />
considerato che la pronunciata decadenza trova la propria fonte legittimante, correlato all’omesso pagamento pluriennale dei canoni di concessione, nell’art. 47 del codice della navigazione”<br />
***<br />
Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 252 del 21-22.1.2014, ha riformato l’ordinanza di primo grado –essenzialmente in riferimento al “periculum”-, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure di merito, appare immediatamente ed autonomamente apprezzabile il pregiudizio derivante all’appellante dall’esecuzione del provvedimento e dal conseguente rilascio del bene oggetto di sub–concessione, fissato per il prossimo 22 gennaio 2014;<br />
Ritenuto che la richiesta di sospensiva può pertanto essere accolta, subordinandola ad apposita cauzione da prestarsi in favore del Comune di S. Antioco, nei limiti dell’importo corrispondente ai canoni di concessione non corrisposti e nelle forme di apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e valida fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;<br />
disponendo l’ accoglimento dell&#8217;appello nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, pure nei sensi di cui in motivazione.<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />
Spese compensate.”<br />
Con ulteriore scambio di memorie sono state ribadite le rispettive tesi.<br />
La difesa di Global ha eccepito il difetto di giurisdizione in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune.<br />
All’udienza del 3 dicembre 2014 la causa è stata spedita in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto del contendere è innanzitutto l’impugnazione della “DECADENZA” di Global dalla sub-concessione, pronunziata dal Comune in applicazione dell’art. 47 del codice della navigazione, per la gestione provvisoria del Porto turistico di S. Antioco.<br />
L’area era stata prima concessa dalla Regione al Comune (concessione demaniale marittima dell’1.12.2005) e poi dal Comune alla Global (con <autorizzazione> alla “sub-concessione”, da parte della Regione, il 24.2.2006).<br />
Tale passaggio è stato reso possibile in quanto l’art. 45-bis del Codice della Navigazione consente l’ <Affidamento ad “altri soggetti” delle attività oggetto della concessione>, in particolare disponendo che:<br />
“Il concessionario, previa autorizzazione dell&#8217;autorità competente, può affidare <ad altri soggetti> la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell&#8217;autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell&#8217;ambito della concessione”.<br />
L’Amministrazione comunale ha pronunziato, con il provvedimento impugnato, la <DECADENZA> sulla base, in estrema sintesi, delle seguenti valutazioni:<br />
-le intimazioni di pagamento (per la SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 388.185) a titolo di <canoni> non corrisposti dal 2009 al 2012, non sono state soddisfatte da Global, neppure parzialmente;<br />
-la Global non può continuare ad occupare e gestire il Porticciolo sulla base di un contratto della durata originaria di 3 mesi (ma che nei fatti ha trovato applicazione per oltre 7 anni) e in un contesto in cui il sub-concessionario “trattiene” tutti i r<br />
Il Collegio procede all’esame delle censure sollevate in ricorso.<br />
A) IN RELAZIONE ALLA NOMINA DELLA DIRIGENTE.<br />
La dirigente Congiu (dirigente di ruolo dell’Area amministrativa, finanziaria, pianificazione urbanistica e trasporti della Provincia), dipendente della Provincia (di Carbonia-Iglesias) svolge una parte della propria attività presso il Comune di S. Antioco in forza di specifico “accordo” intervenuto fra l’Amministrazione provinciale di Carbonia-Iglesias (rappresentata da un Commissario Straordinario, trattandosi di Provincia regionale soppressa) e Comune (cfr. nota del Commissario Straordinario del 6.8.2013, doc. 22 della difesa Comune). In particolare tale decisione (utilizzo parziale di un Dirigente di provincia soppressa) implicava un notevole risparmio per l’ente comunale, che aveva estrema necessità di conferire funzioni dirigenziali (avendo 3 posizioni dirigenziali vacanti).<br />
Il conferimento delle funzioni dirigenziali è dunque avvenuto, presso il Comune, per la durata di 1 anno (dal 12.8.2013) per una giornata lavorativa alla settimana (rimanendo per il resto la Dirigente incardinata presso la Provincia soppressa) –cfr. doc. 21 difesa Comune-.<br />
Nell’ambito di tale decisione non si ritengono fondate le censure sollevate in ricorso in ordine alla nomina della dott.ssa Congiu quale Dirigente del Comune di S. Antioco, trattandosi di una “copertura transitoria del posto”, per un incarico dirigenziale parziale (non a tempo pieno).<br />
La sussistenza di stretti obblighi di contenimento della spesa sul personale non consentiva al Comune di attivare le procedure “ordinarie” di assunzione di un Dirigente a tempo pieno.<br />
La scelta compiuta consentiva di conciliare l’esigenza di avere a disposizione una figura dirigenziale senza superare i vincoli di spesa per il personale. <br />
Oltretutto ciò avveniva in un contesto del tutto peculiare: nell’attesa cioè del “riordino” delle Province soppresse, con assorbimento del personale agli enti locali, ma con costi posti a carico della Regione.<br />
Tali elementi consentono dunque di discostarsi dal “di norma” previsto dalle disposizioni invocate.<br />
Né possono essere ritenute applicabili le disposizioni normative inerenti le ipotesi di “incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi” (art. 53 del D.Lgs. 165/2001), essendo in questo caso pacifico che l’incarico dirigenziale (parziale) presso il Comune di S. Antioco è frutto di un “esplicito accordo” intervenuto fra le due Amministrazioni (e quindi regolarmente autorizzato). <br />
E le norme (commi 7 e 10 dell’art. 53) prevedono espressamente la possibilità di conferire incarichi con autorizzazione/intesa, in particolare, fra enti. <br />
La notificazione del rapporto è poi avvenuta alla Funzione Pubblica, con registrazione presso l’Anagrafe Nazionale delle prestazioni dei dipendenti pubblici (cfr. doc. 23 difesa Comune), che riporta l’incarico conferito, espressamente, in applicazione dell’art. 53 commi 7-8-9 del 165/2001.<br />
La “Convenzione” fra Provincia e Comune è stata poi stipulata d’intesa il 21 agosto 2013 (doc. 26 difesa Comune), con previsione di utilizzazione “parziale e temporanea” della dott.ssa Congiu (per un giorno alla settimana, cfr. art. 4), con mantenimento delle prestazioni in favore di entrambi gli enti (cfr. art. 6).<br />
In sostanza nel caso di specie è stato “negoziato” fra i 2 enti l’esercizio “parziale” di mansioni dirigenziali presso il Comune di S. Antioco, limitatamente ad un giorno alla settimana, per la durata di un anno.<br />
***<br />
B) IN RELAZIONE ALLA MANCATA CORRESPONSIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE DA PARTE DI GLOBAL ED ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.<br />
Dal 2009 Global non ha versato al Comune i dovuti “canoni” di sub-concessione (somme che il Comune ha dovuto invece corrispondere alla Regione per la concessione).<br />
Inizialmente (dal 2006 fino, in parte, al 2009) i canoni sono stati versati.<br />
Successivamente sono stati invece oggetto di svariate richieste di “rateizzazione” da parte della società Global.<br />
La decadenza è stata pronunziata dal Comune, nell’ottobre 2013, in applicazione dell’art. 47 del cod. nav. (in particolare ex lett. “d” di tale norma, che prevede specificamente la “DECADENZA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE”), in considerazione della cessazione dei pagamenti (risalenti al 2009, in parte, e, poi, integralmente omessi nel 2010, 2011, 2012), per importi complessivamente ammontanti a quasi 400.000 euro.<br />
Il contratto stipulato tra Global e Comune il 28.2.2006 prevedeva un <affidamento provvisorio dell’appalto dei servizi/forniture necessari al funzionamento del Porticciolo turistico> (in particolare “installazione ormeggi, assistenza ormeggi, ricezione e ufficio movimento, pulizia area portuale, alimentazione elettrica”; comprese la gestione delle “pertinenze”, bar/pizzeria/gelateria e locali accessori (cfr. art. 2 contratto).<br />
Il Contratto aveva peraltro una natura alquanto precaria.<br />
In primo luogo con la previsione di un termine brevissimo di efficacia: di soli 3 mesi decorrenti dal 5.12.2005, con scadenza al 30.3.2006, ma con l’ulteriore seguente precisazione (che ne ha consentito la consistente successiva proroga) <e comunque sino al termine delle procedure di affidamento in concessione di ciascuna struttura o pertinenza portuale, di competenza della Regione> (cfr. art. 5 contratto).<br />
In secondo luogo il contratto è estremamente generico nella definizione dei rapporti patrimoniali e nel riparto delle rispettive obbligazioni fra le parti contraenti: <br />
-da un lato è previsto che Global percepirà “gli introiti” di gestione;<br />
-dall’altro il Comune percepirà un importo pari a euro 9.547 a titolo di rimborsi (in particolare 9.122 per concessioni demaniali per la frazione di periodo dal 5.12.05 al 30.3.2006), “più le ulteriori spese che saranno quantificate per tutto il periodo d<br />
Viene inoltre previsto, sempre all’art. 6, un obbligo di “rendiconto finale” della gestione provvisoria, con previsione di spettanza alla società degli importi residuanti e risultanti dal rendiconto (somme che saranno trattenute da Global).<br />
Integra in qualche modo il contratto e l’ambito delle obbligazioni il “Disciplinare Tecnico”, approvato dalla G.C. il 24.1.2006 n. 11, (e richiamato nelle premesse del contratto), che prevede, a carico della società:<br />
-all’art. 2 lett. “D” la manutenzione <ordinaria> degli impianti esistenti sia a terra che a mare;<br />
-la fornitura del gruppo elettrogeno (Lett. G);<br />
-la pulizia (art. 6).<br />
La società, all’art. 10, “si considera, nell’atto di assunzione dei servizi , a conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del disciplinare”. Inoltre, nel medesimo articolo si precisa, che “l’assunzione dell’affidamento implica da parte della società la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi quali la natura dei luoghi”.<br />
Il problema è sorto nel momento in cui il bene, assegnato in sub concessione, necessitava di interventi di manutenzione “straordinaria” (come documentato dalla perizia fotografica) per poter dare avvio concreto alla gestione (soprattutto per quanto riguarda le pertinenze immobiliari, locale bar ristorante).<br />
La società ha quindi eseguito, nell’avvio e nel corso degli anni di gestione, una serie di opere di manutenzione <straordinaria>. <br />
Soprattutto inizialmente (nel 2006, alla consegna) per rendere la struttura fruibile e consentire l’avvio dell’attività (con recupero dei locali, come emerge dalle fotografie depositate in giudizio); anche successivamente ha eseguito opere di miglioramento e conservazione del compendio.<br />
E che gli interventi eseguiti siano serviti per recuperare la funzionalità del bene risulta anche dalla nota sindacale (indirizzata alla Regione) dell’ 11.8.2008, ove il Sindaco di S. Antioco dà espressamente atto che:<br />
“non vi è dubbio che la soc. Global abbia trasformato il porto restituendo ai locali semi distrutti un decoro e garantendo l’occupazione locale a fronte di investimenti che superano di gran lunga i magri e contenuti ricavi del Porto” (cfr. doc. 12 difesa Global).<br />
Per contro, in materia di corrispettivi per canoni, solo fino ad una parte del 2009 (dal 2006) la Global ha corrisposto “i canoni di concessione” dovuti al Comune.<br />
Successivamente (dal 2009) i pagamenti sono cessati e sono state più volte chieste rateizzazioni.<br />
Solo nel 2012 , con nota del 28 novembre, la società ha formulato “eccezione di inadempimento” -ex art. 1460 del codice civile-, ritenendo che a fronte degli inadempimenti contrattuali del Comune, Global si rifiutava di adempiere alle proprie obbligazioni (essenzialmente al pagamento dei canoni già scaduti e futuri).<br />
**<br />
Il Collegio rileva che, sulla base del costruito quadro complessivo dei rapporti giuridico-patrimoniali, vengono prospettate inadempienze contrattuali:<br />
-sia da parte privata per omesso pagamento canoni per una pluralità di annualità; <br />
-sia da parte del Comune per mancati rimborsi per opere di manutenzione <straordinaria> oggettivamente eseguite dalla Global, (attività che non era prevista a suo carico).<br />
Il Collegio ritiene però che, stante la “diversa natura” delle obbligazioni non sia ammissibile l’utilizzazione, da parte del privato, dell’eccezione di inadempimento, quale azione finalizzata a sottrarsi all’obbligo (“pubblicistico”) di pagamento dei dovuti “canoni”.<br />
Il Collegio evidenzia che:<br />
-il pagamento del <canone di concessione> gode di una peculiare “tutela pubblicistica” non parificabile, come tale, alle “ordinarie” e paritetiche obbligazioni fra privati, trattandosi di un corrispettivo per l’utilizzo di un “bene pubblico demaniale”;<br
-l’ art. 47 del codice della navigazione consente l’adozione di un provvedimento amministrativo di “decadenza” dalla concessione, proprio a causa dell’ omesso pagamento del canone (cfr. lett. d);<br />
-trattasi cioè di una prestazione economica con una tutela “rinforzata”, avente una peculiare caratterizzazione giuridica “di stampo pubblicistico”;<br />
-tale elemento giuridicamente caratterizzante la prestazione patrimoniale determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzazione di “compensazioni” con altre tipologie di obbligazioni (ordinarie e paritetiche) o formulazione di eccezioni di inadempime<br />
&#8211; nel caso in esame (ed è incontestato) risulta che la cessazione del pagamento dei canoni risale all’anno 2009 (essendo stati corrisposti solo dal 2006 a fino a parte del 2009, anno per il quale è stato corrisposto un canone solo parziale);<br />
&#8211; per i 4 anni successivi (2010-2011-2012-2013) non vi è stato poi alcun pagamento a titolo di “canone concessorio” da parte della società Global in favore del Comune, neppure in quota;<br />
-risultano solo delle richieste di “rateizzazione” compiute dalla società al Comune .<br />
In sostanza per una pluralità di annualità il titolare della sub-concessione, pur continuando a disporre e ad utilizzare i beni demaniali, non ha provveduto a corrispondere l’importo dei canoni -ammontanti a circa 400.000 euro- (pagati dal Comune alla Regione, dal 2009 al 2013, e rimasti totalmente a carico dell’ente locale).<br />
In questo peculiare contesto l’inadempimento pluriennale nel pagamento dei canoni della sub-concessione legittima e giustifica l’adozione del provvedimento di “decadenza” da parte del Comune della sub-concessione.<br />
Le richieste di pagamento correlate ad opere realizzate dalla società (essenzialmente di manutenzione <straordinaria>) attuate prevalentemente nella prima fase di consegna delle aree per dare avvio alla gestione del porto non potevano porsi in “compensazione” con l’ obbligo pubblicistico, indefettibile, di pagamento dei “canoni”.<br />
Per quanto concerne le opere di manutenzione “straordinarie” realizzate, si evidenzia che l’art. 10 del Disciplinare tecnico, richiamato anche nelle premesse del contratto, espressamente enunciava la “conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni da parte della Global”.<br />
Inoltre va anche considerato che il contratto prevedeva che tutti “gli introiti” andassero a favore del sub concessionario.<br />
In ogni caso trattasi di partite patrimoniali che costituiscono un “petitum” paritetico (diversamente dai canoni).<br />
Le pretese patrimoniali “ordinarie” si collocano in una posizione di “parità” fra le parti contrattuali: l’analisi presuppone la verifica del rapporto obbligatorio ordinario (pretese contrattuali per obbligazioni/rimborsi inerenti lavori eseguiti), come definito dal contratto precario stipulato nel 2006 (e richiamato disciplinare tecnico).<br />
L’avvio in concreto della sub concessione ha indubbiamente implicato (visto lo stato di degrado) la realizzazione di opere per la gestione portuale e per le sue pertinenze immobiliari .<br />
Ma ciò che è essenziale nella fattispecie in esame è che la “decadenza” della sub concessione trova la propria fonte legittimante nell’art. 47 del codice della navigazione, quale provvedimento pubblicistico correlato all’ “omesso pagamento pluriennale dei canoni di concessione” da parte della società e riferito a molteplici annualità.<br />
In conclusione la domanda impugnatoria va respinta.<br />
RECIPROCHE RIVENDICAZIONI PATRIMONIALI (PAGAMENTI A DIVERSO&#8221;TITOLO)<br />
1) Per quanto riguarda le RICHIESTE DI PAGAMENTO EFFETTUATUATE DA GLOBAL CONTRO&#8221;IL COMUNE (pluralità di voci risarcitorie per un totale di circa 1.650.000 euro –correlate ad opere di manutenzione straordinaria e mancati introiti-), occorre previamente verificare e delineare l’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo sussistente in materia.<br />
L’art. 133 lett. “b” – “c” del codice del processo amministrativo devolve sì alla giurisdizione “esclusiva” del giudice amministrativo:<br />
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, (ma) <AD ECCEZIONE delle controversie concernenti INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI> ….; <br />
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, <escluse quelle concernenti INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI>, ……&#8230;<br />
Se è vero dunque che in materia “concessione di beni pubblici” sussiste la giursidizione “esclusiva” del giudice amministrativo, ex art. 133 lett b) del c.p.a., è anche vero che la norma non accomuna tutte le possibili domande (petitum) nell’ambito della medesima giurisdizione (amministrativa), recando la disposizione anche la espressa “deroga” DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI “INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI”, che ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario (o tributario). <br />
E come la giurisprudenza ha affermato “ogni rivendicazione attinente i rapporti essenzialmente ed esclusivamente <patrimoniali>, attinenti alla concessione del bene, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 206 del 19 gennaio 2012; Cons. Stato Sez. VI n. 3122 del 21 maggio 2009). <br />
Nell’ambito del rapporto contrattuale convenzionale vanno quindi sottratte (dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorchè in sede esclusiva) le pretese “patrimoniali” correlate all’ampio genus “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, tra i quali vano ricomprese anche le domande risarcitorie; tutte controversie paritetiche appartenenti al giudice ordinario.<br />
Le rivendicazioni economiche formulate dalla società ricorrente contro il Comune ed essenzialmente dirette a pagamenti di somme –risarcitorie- , fuoriescono dunque dalla giurisdizione esclusiva.<br />
Anche perché “esulano da tale giurisdizione i comportamenti meramente materiali non riconducibili, neppure in via mediata, all&#8217;esercizio del potere” (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 3997 del 4 luglio 2011). <br />
2) Con DOMANDA RICONVENZIONALE il Comune ha chiesto il pagamento di canoni di concessione e tributi per l’importo complessivo di circa 400.000 euro.<br />
Analogamente la domanda riconvenzionale formulata dal Comune ricade, per gli stessi motivi –indicati nel precedente punto-, nell’ambito escluso dalla giurisdizione esclusiva e riservato al giudice ordinario e al giudice tributario.<br />
Le richieste oggetto della domanda “riconvenzionale” non rientrano dunque nella sfera di giurisdizione esclusiva del g.a., in considerazione dell’espressa deroga normativa inerente i rapporti strettamente economici nascenti dalla convenzione/concessione. <br />
In conclusione vanno dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione, le richieste di rimborso somme formulate dalla società ricorrente e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune .<br />
In considerazione della peculiarità della controversia e di soccombenza reciproca le spese ed onorari di giudizio possono essere integralmente compensati.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-respinge la domanda impugnatoria avverso il provvedimento di decadenza;<br />
-dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le reciproche pretese patrimoniali inerenti il rapporto subconcessorio.<br />
Spese ed onorari di giudizio compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/12/2014</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2009 n.1065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2009 n.1065</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. G. Brini Est. G. P. Berdondini (Avv.ti C. Cappello e L. Valgimigli) contro il Comune di Faenza (Avv.ti D. Bellini ed E. Bilotti) spetta al proprietario, cui l&#8217;amministrazione abbia sottratto un bene in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2009 n.1065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2009 n.1065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. G. Brini Est.<br /> G. P. Berdondini (Avv.ti C. Cappello e L. Valgimigli) contro il Comune di<br /> Faenza (Avv.ti D. Bellini ed E. Bilotti)</span></p>
<hr />
<p>spetta al proprietario, cui l&#8217;amministrazione abbia sottratto un bene in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, la scelta se chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per P.U. – Occupazione d’urgenza – Illegittimità – Conseguenze &#8211; Risarcimento – Richiesta in forma specifica o per equivalente – Facoltà del proprietario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dalla riforma introdotta dall&#8217;articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 non deriva affatto alcuna preclusione per il proprietario, cui l&#8217;amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente, posto che il senso della norma non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all&#8217;amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente. Se così è, allora non si riesce a comprendere per quale motivo il privato debba necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente. Tale conclusione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto, da un comportamento illecito o illegittimo dell&#8217;amministrazione pubblica, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, non solo scaturirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale. E tutto ciò, senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico*	</p>
<p></b>______________________________________	</p>
<p>*In senso contrario v. <a href="/ga/id/2009/4/13903/g">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 7 aprile 2009 n. 2144 </a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01065/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01321/2002 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2002, proposto da:	</p>
<p><b>Berdondini Gian Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Cappello, Lorenzo Valgimigli, con domicilio eletto presso Lorenzo Valgimigli in Bologna, via Rubbiani 3; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Faenza</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Deanna Bellini, Elisa Bilotti, con domicilio eletto presso Maria Anna Alberti in Bologna, p.zza S. Francesco 2; </p>
<p><i><b>In punto a<br />	<br />
</b></i>&#8211; ricorso originario: annullamento della pronuncia definitiva di esproprio &#8211; prot.gen. n. 3 Registro Settore n. 510 del 3.9.2002 e notificata il 11.9.2002 &#8211; emessa dal Dirigente Capo Settore dei lavori pubblici del Comune di Faenza;<br />	<br />
&#8211; motivi aggiunti: per l’accertamento e la condanna del Comune di Faenza al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Faenza;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21.5.2009 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. Con ricorso notificato il 13 novembre 2002 il ricorrente espone di essere proprietario di un&#8217;area posta sulla strada statale n. 9 Via Emilia Ponente, interessata per 273 metri quadri da un progetto per la realizzazione di una pista ciclabile che era stato approvato con delibera di Giunta del Comune di Faenza del 3/3/1998. Con precedente ricorso 996/98 lo stesso ricorrente aveva impugnato avanti a questo TAR la delibera di approvazione del progetto, che ai sensi della legge 1/1978 equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell&#8217;opera; il Tar con sentenza n. 58/99 aveva respinto il ricorso ed il sig. Berdondini aveva proposto appello avanti al Consiglio di Stato, allora in attesa di decisione.<br />	<br />
Con atto dirigenziale del 3/9/2002, impugnato con il ricorso di cui all&#8217;epigrafe, è stato pronunciato l&#8217;esproprio.<br />	<br />
Questi i motivi:<br />	<br />
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione;<br />	<br />
2) Violazione del titolo I. capo IV legge 2359/1865 e articoli 11/17 legge 865/1971. Carenza di potere;<br />	<br />
3) Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità di presupposti ;<br />	<br />
4) Illegittimità derivata dall&#8217;illegittimità degli atti presupposti.<br />	<br />
È costituito e resiste al ricorso il Comune di Faenza.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2006 il ricorrente ha rappresentato che con sentenza n. 295/2006 il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;impugnazione ed annullato definitivamente le deliberazioni della Giunta comunale di Faenza di approvazione del progetto di pista ciclabile e di occupazione d&#8217;urgenza delle aree interessate (sentenza notificata al Comune in data 28.2.2006).<br />	<br />
In relazione a detta pronuncia il ricorrente chiede il risarcimento dei danni per equivalente, che così quantifica:<br />	<br />
1) valore venale del terreno espropriato (che presume insuscettibile di retrocessione a causa della radicale trasformazione dello stato dei luoghi), quale terreno edificabile e non agricolo: €.280,00 x 273 m² = €.76.440,00;<br />	<br />
2) danni quantificati nella perizia di stima redatta dal geom. Pozzi, pari complessivamente ad €.377.560,00 al titolo di:<br />	<br />
a) indennità di occupazione;<br />	<br />
b) distruzione verde privato ed arredi;<br />	<br />
c) lucro cessante per interruzione attività produttiva e di vendita della Berdondini Arredamenti;<br />	<br />
d) spese sostenute per ricostruzione del muretto di recinzione;<br />	<br />
e) spese sostenute per sorveglianza notturna;<br />	<br />
f) perdita potenziale edificatorio;<br />	<br />
g) spese sostenute per assistenza tecnica specializzata.<br />	<br />
3) danni ulteriori per complessivi €. 1.001.100,00, suddivisi nelle seguenti voci:<br />	<br />
h) attività non eseguite dall&#8217;amministrazione;<br />	<br />
i) blocco attività ditta Berdondini;<br />	<br />
j) lucro cessante ditta Berdondini;<br />	<br />
k) diminuzione posti auto ed ostacolo all&#8217;attività commerciale.<br />	<br />
Sommando le varie voci sopra indicate, il ricorrente rappresenta un danno complessivo, di cui chiede il risarcimento, pari a €. 1.455.040,00=.<br />	<br />
In data 29 aprile 2009 il ricorrente ha depositato la sentenza n.1222 del 5. 11. 2007 con cui la Corte d&#8217;Appello di Bologna ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio di opposizione alla stima (la determinazione dell&#8217;indennità definitiva da parte della Commissione provinciale era stata di €.27.300,00), in ragione dell’intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità costituente il necessario presupposto dell’esproprio.<br />	<br />
Con memoria depositata il 7 maggio 2009, il Comune di Faenza, dopo la ricostruzione in fatto della vicenda, chiede che venga dichiarata:<br />	<br />
1) l&#8217;improcedibilità della domanda di annullamento del decreto di esproprio, attesa la sua automatica caducazione per effetto dell&#8217;annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità;<br />	<br />
2) l&#8217;inammissibilità della domanda di risarcimento per mancanza del presupposto della perdita della proprietà, avendo il ricorrente formulato una generica domanda risarcitoria senza attivare la procedura di cui all&#8217;articolo 43 terzo comma, della legge 327/2001, così da paralizzare l&#8217;azione riparatrice del Comune e da impedirgli di riportare “sub lege” la situazione nel frattempo divenuta illegittima mediante l&#8217;adozione di un provvedimento di acquisizione sanante e la corresponsione del quantum dovuto; rileva che a fronte di una risarcimento che il ricorrente ha quantificato in circa 1.500.000 euro risulta sicuramente economicamente più vantaggioso per il Comune restituire il bene mediante riduzione in pristino (di costo pari ad euro 40.357,04), con eventuale opera pubblica alternativa, di minor costo, piuttosto che pagare un presunto risarcimento così cospicuo;<br />	<br />
3) quanto all&#8217;ammontare dei danni, il Comune in via subordinata osserva :- che l&#8217;area è collocata in fascia di rispetto stradale ed era stato oggetto di dichiarazione ICI per un valore di Lit 26 milioni riferito all&#8217;intero lotto di metri quadri 7000 (l&#8217;area espropriata è di 273 m²); &#8211; che quanto all’indennità di occupazione, il giudice amministrativo è carente di giurisdizione trattandosi di occupazione legittima; in ogni caso l’occupazione sarebbe divenuta sine titulo solo a partire dal 3.1.2006, giorno successivo al deposito della sentenza del Consiglio di Stato n.295/2006; &#8211; che ogni ulteriore tipologia di danno è indimostrata nell&#8217;an e nel quantum e comunque esula dal risarcimento previsto dall&#8217;articolo 43 T.U. 327/2001 e che va comunque tenuto conto anche dei miglioramenti del contesto ambientale in esito agli interventi progettuali posti in essere dal Comune con oneri a suo carico, per andare incontro alle numerose richieste formulate dalla Ditta Bertondini; &#8211; che è da escludere che vi sia stata colpa grave nel comportamento complessivo degli organi che sono intervenuti nel procedimento, come comprovato anche dalla sentenza 58/1999 del Tar poi annullata dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
II. L’area del ricorrente è stata occupata a seguito di dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione di una pista ciclabile , e nel 1999 è stata trasformata in un tratto di detta pista. La dichiarazione di pubblica utilità (delibera di Giunta municipale 3.3.1998 di approvazione del progetto) è stata impugnata davanti al giudice amministrativo, che in primo grado ha respinto il ricorso ed in appello lo ha invece accolto, nel presupposto che il progetto dovesse essere approvato dal Consiglio comunale in sede di variante urbanistica.<br />	<br />
L’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità travolge tutti gli atti della procedura espropriativa che in essa hanno trovato il presupposto fino al decreto di esproprio impugnato con il ricorso oggi all’esame, che va conseguentemente accolto.<br />	<br />
III. Quanto alla vertenza risarcitoria introdotta con i motivi aggiunti, è ormai pacifica in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo (Corte Cost., 191/2006, Cons. Stato, A.p. n.9/2007 e n.12/2007; Cass. SS.UU.n. 19501/2008).<br />	<br />
E’ poi incontroverso che si sia in presenza di un’area ancora di proprietà del ricorrente tuttora occupata senza titolo dal Comune, che peraltro non si è avvalso né della facoltà prevista dall’art.43 primo comma del T.U. sull’espropriazione (“Valutati gli interessi in conflitto, l&#8217;autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”) né, in corso di giudizio, della facoltà di cui allo stesso art. 43, terzo comma (“Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l&#8217;amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”).<br />	<br />
Se questa situazione di impasse è dovuta al Comune (in capo al quale è comunque sorto, dopo l’annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità, un obbligo di restituzione dell’area superabile solo – ove si fosse voluta mantenere la pista ciclabile – attraverso gli strumenti sopra visti introdotti dall’art.43 del T.U.), sembra evidente che lo stesso non possa utilizzarla per eccepire l’inammissibilità della domanda di risarcimento per equivalente: da un lato infatti non spetta al privato alcuna iniziativa per l’esercizio delle facoltà previste dall’art.43 sopra citato, dall’altro l’art. 2058 c.c. lascia al danneggiato la scelta del criterio di risarcimento, salva la possibilità per il giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore.<br />	<br />
Ha di recente precisato il Consiglio di Stato che dalla riforma introdotta dall&#8217;articolo 43 del d.p.r. n. 327 del 2001 non deriva affatto alcuna preclusione per proprietario, cui l&#8217;amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente, posto che il senso della norma non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all&#8217;amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente: “se così è, allora non si riesce a comprendere per quale motivo il privato debba necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente. Tale conclusione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto, da un comportamento illecito o illegittimo dell&#8217;amministrazione pubblica non solo, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, scaturirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale. E tutto ciò, senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico.”(Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2009 , n. 2144).<br />	<br />
La domanda è pertanto ammissibile.<br />	<br />
III. La domanda è anche fondata nell’an, trattandosi di occupazione che va considerata sine titulo sin dall’origine per effetto della decisione di annullamento del Giudice d’appello.<br />	<br />
Tutto ciò premesso, in applicazione dell&#8217;art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, la Sezione dispone che:<br />	<br />
a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione se anteriore) il Comune ed il ricorrente potranno addivenire ad un accordo in base al quale la proprietà dell’immobile sia trasferita all’ente locale ed all’interessato sia corrisposta la somma specificamente concordata a titolo di risarcimento danni;<br />	<br />
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il suddetto termine, il Comune di Faenza – entro i successivi sessanta giorni – potrà restituire l’area e risarcire i danni per il periodo di utilizzazione del fondo sine titulo, oppure emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre, ai sensi dell’art. 43 del testo unico, l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile ed il risarcimento dei danni;<br />	<br />
c) Per la determinazione dell&#8217;importo da corrispondere a titolo di risarcimento nel caso di emanazione dell&#8217;atto ex art. 43 T.U. sull’espropriazione, l&#8217;amministrazione dovrà attenersi ai criteri previsti dall&#8217;art. 43, comma 6, del Testo unico (valore di mercato maggiorato degli interessi moratori a decorrere dal giorno di occupazione senza titolo);<br />	<br />
Quanto al criterio da seguire per determinare il valore dell’area, va ricordato il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Cassazione, secondo cui le aree gravate da vincolo stradale sono legalmente inedificabili anche se comprese in una zona edificabile.<br />	<br />
Infatti il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell&#8217;interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all&#8217;espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell&#8217;indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l&#8217;inedificabilità dell&#8217;area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l&#8217;area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cassazione civile , sez. I, 06 settembre 2006 , n. 19132).<br />	<br />
Quanto ai danni alla porzione residua, il collegio ritiene risarcibili le seguenti tipologie di danno, purchè documentalmente comprovate dalla proprietà: a) danni arrecati in costanza di occupazione, quale l’abbattimento di piante e alberature; b) danni da perdita di potenziale edificatorio, qualora la sottrazione dell’area risulti effettivamente rilevante sulla base della disciplina urbanistica vigente alla data di riferimento. Quanto invece alle voci di danno riferite all’attività produttiva, comunque non provate, è da escludere che una striscia di 273 mq adibita a giardino ed in fregio alla via Emilia si ponga rispetto alla proprietà residua (mq 7.000) in vincolo di strumentalità tale da conferire all&#8217;intero immobile un’unità economica e funzionale suscettibile di pregiudizio ulteriore.<br />	<br />
Gli importi di cui sopra andranno quantificati dal Comune di Faenza, in contraddittorio con la parte ricorrente, sulla base degli elementi in possesso della stessa amministrazione e di quelli che verranno forniti dalla controparte, nonché delle informazioni che potranno essere acquisite presso uffici pubblici, in ordine ai prezzi ed alle valutazioni dei beni (avuto riguardo, in particolare, ad atti di cessione, a procedimenti relativi all&#8217;applicazione di imposte e tributi ovvero a procedimenti in sede giudiziaria, per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, di utilizzazione, di stato e conformazione dei luoghi).<br />	<br />
d) Andranno detratte dal totale dovuto tutte le somme eventualmente già percepite dalla parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda per cui è causa.<br />	<br />
IV. In conclusione la domanda oggetto dei motivi aggiunti va accolta nei sensi e nei limiti che precedono, e, per l’effetto, va ordinato al Comune di Faenza di procedere con le modalità sopra indicate.<br />	<br />
Se invece le parti non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell&#8217;area in questione, decorsi i termini sopra indicati il signor Bertondini potrà chiedere alla Sezione l&#8217;esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali.<br />	<br />
Le spese di causa, nell&#8217;importo liquidato in dispositivo, si pongono a carico dell&#8217;amministrazione soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, definendo il giudizio sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
1) accoglie il ricorso nella sua parte impugnatoria e per l’effetto annulla il decreto di esproprio impugnato; quanto alla parte risarcitoria lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Comune di Faenza di procedere con le modalità e nei tempi ivi indicati.<br />	<br />
2) condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21.5.2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere<br />	<br />
Grazia Brini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-7-2009-n-1065/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2009 n.1065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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