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	<title>1063 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1063 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1063</a></p>
<p>Pres. Pozzi/ Est. Grauso Sull’ illegittimità del regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni radio di base che contrasta con la l. 8 co. 6 della l. n. 36/2001. Servizio pubblico – Regolamento comunale localizzazione stazioni radio base – Contrasto art 8 co. 6 l. n. 36/2001 – Individuazione aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ Est. Grauso</span></p>
<hr />
<p>Sull’ illegittimità del regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni radio di base che contrasta con la l. 8 co. 6 della l. n. 36/2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio pubblico – Regolamento comunale localizzazione stazioni radio base – Contrasto art 8 co. 6 l. n. 36/2001 – Individuazione aree riservate– Illegittimità – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; illegittimo il regolamento comunale per la localizzazione delle stazioni radio di base che contrasta con la l’art.&nbsp;8 co. 6 della l. n. 36/2001&nbsp;nella misura e nella parte in cui non si limita a individuare una serie determinata di siti sensibili, presso i quali l’installazione degli impianti è vietata, ma detta una preclusione generalizzata alla localizzazione degli impianti. Tale preclusione è originata dal combinato disposto delle previsioni limitative della presenza dei nuovi impianti – ma anche di quelli preesistenti – agli ambiti individuati secondo i criteri di cui all’art. 3 delle N.T.A. e, comunque, ai soli siti puntualmente indicati dalla cartografia allegata alla variante, indipendentemente dalla garanzia della corretta erogazione del servizio.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/09/2017<br />
N. 01063/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01997/2010 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1997 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Vergottini, Simone Mazzoni e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Jacopo Sanalitro in Firenze, viale Lavagnini 15;&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Lidia Iascone, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della &#8220;Variante urbanistica per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile&#8221; approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Viareggio n. 95 del 10.12.2009 conosciuta da Telecom a seguito della comunicazione prot. 51.454 del 9.08.2010 (ri<br />
nonché, per quanto occorrer possa:<br />
&#8211; della suddetta comunicazione prot. 51.454 del 09.08.2010 (ricevuta in data 17.08.2010) del Comune di Viareggio &#8211; Area Cultura, Sport, Ambiente e Turismo &#8211; Ufficio Ambiente;<br />
e di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 16 gennaio 2012, per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 52 del 2.11.2011 con cui il Comune di Viareggio &#8211; Area Assetto e Gestione del Territorio &#8211; Servizio Infrazioni Edilizie ha ordinato a Telecom Italia S.p.A., in pretesa applicazione dell&#8217;art. 19 delle N.T.A. della Variante urbanistica a<br />
&#8211; di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione.<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 23 gennaio 2012, per l&#8217;annullamento:<br />
dell&#8217;ordinanza n. 63 del 19.12.2011 con cui il Comune di Viareggio &#8211; Area Assetto e Gestione del Territorio &#8211; Servizio Infrazioni Edilizie ha determinato di annullare/revocare la propria precedente ordinanza n. 52 del 2.11.2011 ed ha nuovamente ordinato a Telecom Italia S.p.a. di procedere alla demolizione del proprio impianto di telefonia radiomobile sito nel territorio comunale in Via Durazzo n. 1.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, Telecom Italia S.p.a. impugna la “Variante urbanistica per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile”, approvata dal Comune di Viareggio con deliberazione consiliare n. 95 del 10 dicembre 2009, e ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto così riassumibili:<br />
I) illegittimità della variante nella parte in cui, all’art. 18 delle norme tecniche di attuazione, essa prevede la delocalizzazione di impianti già esistenti e regolarmente autorizzati, perché non compatibili con i criteri localizzativi introdotti dalla variante stessa e contrastanti con la cartografia degli impianti allegata alla delibera impugnata. La prevista delocalizzazione, riguardante i due impianti Telecom di via Durazzo e piazza Dante, prescinderebbe da qualsiasi possibilità di accordo con il gestore in ordine alla effettiva praticabilità dello spostamento, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio; e, in ogni caso, eccederebbe la facoltà di intervenire mediante azioni di risanamento, riconosciuta all’amministrazione dall’art. 9 della legge n. 36/2001;<br />
II) illegittimità delle previsioni localizzative contenute nella variante per violazione delle competenze comunali, cui sarebbe estranea la prerogativa di determinare i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ovvero di individuare le aree sensibili del territorio e gli obiettivi di qualità cui rapportare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;<br />
III) irragionevolezza e contrarietà alla legge dei criteri localizzativi approvati dal Comune di Viareggio, destinati a tradursi in un generalizzato divieto di installazione di nuovi impianti di telefonia cellulare, in contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza.<br />
Il ricorso investe altresì la nota del 9 agosto 2010, mediante la quale il Comune ha comunicato a Telecom Italia di aver approvato la variante.<br />
1.1. Con due atti di motivi aggiunti, depositati in rapida successione (16 e 23 gennaio 2012), Telecom ha quindi impugnato gli ordini di demolizione dell’impianto di telefonia ubicato in via Durazzo, impartiti rispettivamente con provvedimenti comunali n. 52/2011 e n. 63/2011, in esecuzione del sopra citato art. 18 delle N.T.A. della disciplina impugnata in via principale (più precisamente, l’ordinanza n. 52/2011 è stata annullata/revocata per ragioni formali dall’ordinanza n. 63/2011, la quale ha peraltro ribadito l’ordine di demolizione).<br />
Con i primi motivi aggiunti, la ricorrente deduce:<br />
IV) l’illegittimità dell’ordinanza n. 52/2011 in via di derivazione da quella della variante urbanistica originariamente impugnata;<br />
V) la violazione dell’art. 12 della sopravvenuta legge regionale toscana n. 49/2011, che consentirebbe la delocalizzazione degli impianti di telefonia unicamente a fronte del superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge n. 36/2001 e al d.P.C.M. 8 luglio 2003;<br />
VI) la violazione dell’art. 18 delle norme di attuazione della variante impugnata con la deliberazione n. 95/2011, avendo il Comune disposto la delocalizzazione dell’impianto solo perché insistente in area definita “sensibile”, senza curarsi di verificare se l’impianto medesimo fosse indispensabile alla copertura del servizio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 co. 3 della citata l.r. n. 49/2011 (in forza del quale l’osservanza dei criteri localizzativi non può mai pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazione).<br />
Identiche censure sono reiterate nei confronti dell’ordinanza n. 63/2011 con il secondo atto di motivi aggiunti.<br />
1.2. Costituitosi in giudizio il Comune di Viareggio, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2012 il collegio ha dichiarato l’improcedibilità della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, stante l’intervenuta sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione, frattanto disposta dal Comune con provvedimento del 24 gennaio 2012.<br />
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione di merito nella pubblica udienza del 10 maggio 2017, preceduta dal deposito di memorie difensive e repliche.<br />
2. La difesa del Comune di Viareggio eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità e carenza di interesse, quantomeno relativamente alle censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di gravame.<br />
In senso contrario, sia sufficiente osservare che la ricorrente agisce a tutela del bene della vita consistente nel mantenimento degli impianti di telefonia da essa gestiti nel Comune di Viareggio e coinvolti dalla previsione di delocalizzazione dettata in seno alla variante urbanistica approvata con la deliberazione n. 95/2009. Non solo il primo, ma anche i rimanenti motivi di impugnazione articolati con il ricorso introduttivo sono volti ad affermare la fondatezza di quell’interesse sostanziale, e, in questa prospettiva, appaiono assistiti da un corrispondente interesse processuale.<br />
3. Ancora, il Comune resistente eccepisce l’improcedibilità delle impugnative proposte, atteso che la variante impugnata con il ricorso introduttivo e le previsioni ivi contenute sarebbero state messe nel nulla dalla legge regionale n. 49/2011, la quale avrebbe avocato a sé, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la disciplina dei criteri di localizzazione degli impianti di telecomunicazione.<br />
Anche ammesso che la variante sia stata travolta dallo jus superveniens, non piò tuttavia dubitarsi del fatto che la legittimità dell’ordine di demolizione relativo all’impianto Telecom di via Durazzo debba essere misurata sulla disciplina urbanistica vigente all’epoca della sua adozione. In assenza di un provvedimento comportante – pur per implicito, ma inequivocabilmente – il ritiro dell’ordine di demolizione, palesi esigenze di certezza delle situazioni giuridiche coinvolte impongono di non reputare cessato l’interesse alla decisione.<br />
Di improcedibilità può parlarsi, invece, limitatamente all’impugnativa proposta con il primo atto di motivi aggiunti, giacché l’ordinanza n. 52/2011 è stata, essa sì, espressamente rimossa in autotutela dal Comune con la successiva ordinanza n. 63 dello stesso anno, impugnata con i secondi motivi aggiunti.<br />
3. Nel merito, le censure sono fondate per quanto di ragione.<br />
L’art. 8 co. 6 della legge n. 36/2001 stabilisce che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.<br />
La norma è interpretata da oramai costante giurisprudenza nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per destinazione d&#8217;uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5582; id., 23 luglio 2014, n. 3924; id., 19 marzo 2014, n. 1361).<br />
È stato chiarito che non compete ai Comuni la tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, trattandosi di funzione cui provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. La disciplina regolamentare di livello comunale può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ma non imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione degli impianti, se questi sono incompatibili con l&#8217;interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale; benché possano ritenersi ammesse disposizioni che precludono la localizzazione degli impianti in determinate aree del territorio abitato, o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), a condizione che sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073, e i numerosi precedenti ivi citati).<br />
La stessa giurisprudenza sembra da ultimo orientata ad ammettere che i regolamenti comunali intervengano anche sugli impianti già esistenti, purché con il corredo di specifica motivazione in ordine alla possibilità di reperire siti di installazione alternativi, dove rilocalizzare gli impianti a condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili, e in ogni caso previo confronto procedimentale con gli operatori, unici soggetti in grado di proporre delle soluzioni alternative adeguate, ovvero di farne constare l’impraticabilità, perché in possesso di adeguate conoscenze circa le concrete esigenze del servizio ed i margini di elasticità delle proprie reti (così Cons. Stato, III, n. 2073/2017, cit.).<br />
Nella specie, l’impugnata “Variante urbanistica per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile” stabilisce che:<br />
&#8211; per la localizzazione degli impianti in questione sono da preferire, in ordine di priorità: le aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, con esclusione di quelle sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale<br />
&#8211; gli impianti per la telefonia cellulare sono di norma collocati su aree e/o immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale (art. 3 co. 3);<br />
&#8211; è fatto divieto di installazione degli impianti sui “siti sensibili”, vale a dire asili nido, scuole materne e di ogni altro ordine e grado, ospedali, case di cura, case di riposo, centri di accoglienza, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezz<br />
&#8211; la localizzazione degli impianti nelle “aree sensibili” (edifici adibiti alla permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne fruibili quali ambienti abitativi; aree edificate o attrezzate per il soddisfaciment<br />
&#8211; la puntuale localizzazione degli impianti, in parte già esistenti, in parte da eseguire per la copertura del servizio, è riportata nella cartografia allegata alla variante (art. 6 co. 1);<br />
&#8211; il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti esistenti quando questi sorgano in aree o su edifici non idonei a norma delle norme di attuazione della variante e individuati nella cartografia ad essa allegata, ovvero nelle aree, su fabbricati e im<br />
&#8211; l’individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione è già presente nella cartografia allegata alla variante, o avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all’art. 9 delle stesse N.T.A. (art. 18 co. 2).<br />
Nel loro complesso, tali disposizioni contrastano con i principi frutto della sopra richiamata elaborazione giurisprudenziale, nella misura e nella parte in cui non si limitano a individuare una serie determinata di siti sensibili, presso i quali l’installazione degli impianti è vietata, ma dettano una preclusione generalizzata alla localizzazione degli impianti che origina dal combinato disposto delle previsioni limitative della presenza dei nuovi impianti – ma anche di quelli preesistenti – agli ambiti individuati secondo i criteri di cui all’art. 3 delle N.T.A. e, comunque, ai soli siti puntualmente indicati dalla cartografia allegata alla variante, indipendentemente dalla garanzia della corretta erogazione del servizio.<br />
Se, in altri termini, il divieto di localizzazione nei siti sensibili risponde ad un corretto esercizio delle competenze comunali in materia (com’è confermato dal sopravvenuto art. 11 della legge regionale toscana n. 49/2011), l’individuazione preventiva e a scopo cautelativo di un numero limitato di aree ritenute idonee all’installazione degli impianti di telecomunicazioni si traduce, di fatto, in un divieto di carattere generale riguardante a contrario la maggior parte del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2014, n. 1955).<br />
La delocalizzazione disciplinata dall’art. 18 del regolamento impugnato – implicante la riconduzione degli impianti esistenti all’interno dei siti idonei individuati per mezzo della cartografia allegata alla variante – risente, a sua volta, della già evidenziata arbitrarietà di quella individuazione. Né è condivisibile la tesi del Comune, secondo cui la ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) anche dopo l’approvazione della variante evitare la delocalizzazione dimostrandone l’impossibilità tecnica: il combinato disposto delle norme tecniche in esame non offre, infatti, alcuna alternativa alla dismissione del sito di via Durazzo, mentre, trattandosi di stazione radio già esistente, è il Comune che avrebbe dovuto verificarne in contraddittorio con l’interessata la possibilità di permanenza, e questo prima che, con l’approvazione della variante, l’impianto fosse inserito fra quelli da dismettere (nella fase procedimentale che ha condotto all’approvazione della variante, il Comune – all’osservazione di Telecom, che sottolineava i rischi provocati, per il funzionamento del servizio, dalla ricollocazione di impianti già attivi – ha invece incongruamente opposto che l’art. 18 delle N.T.A. assegna il termine di un anno per la presentazione di un progetto di ricollocazione, con ciò confermando l’ineluttabilità di quest’ultima).<br />
4. In forza e nei limiti delle considerazioni esposte, va accertata e dichiarata l’illegittimità delle previsioni urbanistiche impugnate.<br />
Ne discende l’illegittimità dell’ordine di demolizione da ultimo pronunciato con l’ordinanza n. 63/2011, la quale deve essere pertanto annullata.<br />
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Viareggio e sono liquidate come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiarata l’improcedibilità dell’impugnativa proposta con il primo atto di motivi aggiunti, accerta e dichiara l’illegittimità della variante approvata dal Comune di Viareggio con deliberazione consiliare n. 95/2009 e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 63 del 19 dicembre 2011.<br />
Condanna il Comune di Viareggio alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</p>
<p>
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
Pierpaolo Grauso<br />
Armando Pozzi</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Consultiva &#8211; Parere &#8211; 19/10/2016 n.1063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Consultiva &#8211; Parere &#8211; 19/10/2016 n.1063</a></p>
<p>Pres. De Nictolis/Est. Nuara Il parere del C.G.A. sul requisito della regolarità contributiva alla luce del nuovo codice degli appalti e delle concessioni 1. Contratti della P.A. – Erogazione fondi pubblici – Procedura ad evidenza pubblica – Non assimilabile a un pubblico appalto – Ragioni. &#160; 2. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Consultiva &#8211; Parere &#8211; 19/10/2016 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Consultiva &#8211; Parere &#8211; 19/10/2016 n.1063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Nictolis/Est. Nuara</span></p>
<hr />
<p>Il  parere  del C.G.A. sul requisito della regolarità contributiva alla luce del nuovo codice degli appalti  e delle concessioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Erogazione fondi pubblici – Procedura ad evidenza pubblica – Non assimilabile a un pubblico appalto – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Concessione finanziamenti pubblici – Disciplina – Regolarità contributiva – Deve sussistere per la durata della procedura – DURC acquisito d’ufficio – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P.A. – Erogazione finanziamenti pubblici – Inapplicabilità codice appalti – Art. 31. c. 8 &nbsp;d.l n. 69/2013 – Regolarità&nbsp; contributiva.<br />
&nbsp;<br />
4. &nbsp;Contratti della P.A. – Finanziamento pubblico – Cessione azienda – Anticipazione verifica della posizione previdenziale – Legittima – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
5. Contratti della P.A. –&nbsp; Appalti – Regolarità contributiva verificata d’ufficio – D.lgs. n. 50/2016 – DURC negativo – Non sussiste – Risoluzione contratto – Trattenuta del prezzo – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La circostanza che il procedimento di erogazione di fondi pubblici sia una procedura di evidenza pubblica non lo rende assimilabile a un pubblico appalto e non rende applicabile il codice dei contratti pubblici, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario sul contenzioso relativo ai pubblici appalti.<br />
&nbsp;<br />
2. Il provvedimento di concessione di finanziamenti pubblici, nazionali o europei, non soggiace all’applicazione del codice dei contratti pubblici (<em>ratione temporis&nbsp;</em>il d.lgs.n.<em>&nbsp;163 /2006),&nbsp;</em>e alla disciplina ivi prevista in materia di regolarità contributiva. Infatti per i soli pubblici appalti e concessioni&nbsp;<em>(ratione temporis</em>: di lavori pubblici) la disciplina vigente in relazione ai fatti di causa prescrive che la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura, e che il DURC va acquisito d’ufficio, sicché è inapplicabile il procedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 7, c.3, d.m. 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di DURC negativo) e, in prosieguo, dall’art. 31. c.8 d.l n. 69/2013.</p>
<p>3. &nbsp;In materia di erogazione dei finanziamenti pubblici non si applicano le norme del codice appalti, &nbsp;infatti l’art. 31. c. 8 &nbsp;d.l n. 69/2013<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/C.G.A.R.%201063.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> richiede la regolarità contributiva al fine della erogazione del contributo. L’art. 31. c. 8-<em>quater</em>, d.l n. 69/2013 dispone che: “<em>Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva</em>&nbsp;( DURC)”. E’ applicabile anche il c.8 dell’art. 31, d.l n. 69/2013, a tenore del quale: “Ai<em>&nbsp;fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva</em>(DURC),&nbsp;<em>in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.</em> Sicché, la regolarità contributiva va autodichiarata in sede di domanda di ammissione al contributo, e deve essere accertata al momento dell’erogazione. Sia che della produzione del DURC sia onerato il concorrente, sia che lo stesso sia acquisito d’ufficio come prescrive l’art.31, c. 8-<em>quater</em>, d.l n. 69/2013, trova applicazione la possibilità di regolarizzazione di cui al c.8 del citato art. 31, c. 8 –<em>quater,&nbsp;</em>d.l n. 69/2013 (secondo quanto già prevedeva, in precedenza, l’art. 7, c.3, d.m 24 ottobre 2007).<br />
&nbsp;<br />
4. Nel caso in cui il concorrente ammesso a finanziamento ceda la propria azienda ad un altro soggetto e venga chiesto il subentro di quest’ultimo, è corretto anticipare la verifica della posizione previdenziale al momento del subentro, rispetto al momento fisiologico dell’erogazione del contributo, al fine di evitare che attraverso la cessione di azienda o operazioni societarie si possa eludere la disciplina pubblicistica sui requisiti del concorrente. Pertanto &nbsp;si applicano le stesse regole che sarebbero state applicate al fine della verifica della posizione previdenziale del concorrente al momento della erogazione del contributo: va infatti consentito al concorrente, prima dell’emissione del DURC negativo, di regolarizzare la propria posizione.<br />
&nbsp;<br />
5. Negli stessi pubblici appalti, alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 50/2016: in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell’appalto, ma in caso di DURC negativo non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bensì il pagamento diretto dei contributi previdenziali da parte della stazione appaltante, con trattenuta dal prezzo dovuto per l’appalto (artt.30, c.5 e 105, c.9, d.lgs. n. 50/2016); in fase di gara, il DURC non è più acquisito d’ufficio per verificare l’autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, c.2, lett.<em>&nbsp;b</em>), d.lgs. n. 50/2016); in fase di gara, è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commissione di “<em>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento</em>&nbsp;(…)<em>de</em>i&nbsp;<em>contributi previdenziali</em>” (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016). Ma costituiscono “<em>violazioni gravi</em>” non più quelle ostative al rilascio del DURC ai sensi dell’art. 8 d.m. 24 ottobre 2007 (vale a dire gli omessi versamenti con scostamenti superiori al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore ad euro 100,00), bensì “<em>quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva</em>&nbsp;( DURC)&nbsp;<em>di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della politiche sociali 30 gennaio 2015</em>” (art. 80, c.4, d.lgs. n. 50/2016), vale a dire le violazioni anche di natura penale elencate nell’allegato A al d.m 30 gennaio 2015; non vi è infatti coincidenza di contenuto tra il previgente art.8, d.m 24 ottobre 2007 e l’art. 8 d.m 30 gennaio 2015 ora richiamato dall’art. 80, c.4 d.lgs. n. 50/2016 ( l’art. 8, d.m 24 ottobre 2007 corrisponde invece all’art. 3, d.m 30 gennaio 2015, che non è richiamato dall’art. 80, c.4, d.lgs. n. 50 /2016).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/C.G.A.R.%201063.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> già in precedenza, l’art. 1, c.553, l. n. 266/2005 (a tenore del quale.”&nbsp;<em>Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva “)</em></div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Numero 01063/2016 e data 19/10/2016</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>Adunanza delle Sezioni riunite del 24 maggio 2016</strong></div>
<p>
<strong>NUMERO AFFARE 00922/2015</strong><br />
OGGETTO:<br />
Presidenza della Regione Siciliana &#8211; Ufficio legislativo e legale.</p>
<p>Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Margi Soprana Marmi soc.coop e ditta Arcabascio Giuseppe, avverso provvedimento Assessorato regionale attività produttive n. 3250 del 21/01/2014 di diniego a subentro. Istanza di sospensione.<br />
<strong>LA SEZIONE</strong><br />
Vista la relazione n. 17418/175.14.8 del 27/07/2015 con cui la Presidenza della Regione Siciliana &#8211; Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br />
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elisa Maria Antonia Nuara;</p>
<p><em>Premesso</em><br />
<em>1.&nbsp;</em>Con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana notificato a mezzo di raccomandata a.r in data 30 maggio 2014, la Margi Soprana Marmi soc. coop. e la ditta individuale Arcabascio Giuseppe hanno chiesto l’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento n. 3250 del 21 gennaio 2014, ricevuto in data 4 febbraio 2014, con cui l’Assessorato regionale delle attività produttive ha negato l’autorizzazione al subentro della Margi Soprana Marmi soc. coop. alla ditta Arcabascio nella procedura<br />
&#8211; del provvedimento 13 gennaio 2014 n. 36/09, con cui la ditta Arcabascio è stata esclusa dalla graduatoria definitiva, mentre nella originaria graduatoria era stata collocata al n. 8;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.<br />
<em>2.</em>&nbsp;In fatto, va premesso che con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009 n. 3453 veniva approvato il bando pubblico per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 l.r 6 agosto 2009 n. 9 programma operativo Fers 2007-2013, linee di intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5 – investimenti produttivi e rilocalizzazione PMI aree attrezzate e infrastrutture.<br />
Con decreto dirigenziale 18 aprile 2012 n. 1599, registrato alla Corte dei conti e pubblicato in data 16 luglio 2012 veniva approvata la graduatoria definitiva.<br />
La ditta Arcabascio si collocava all’ottava posizione con punti 71, con un contributo di euro 998.896, 5.<br />
Con atto notarile in data 1° agosto 2012 la ditta Arcabascio conferiva la propria azienda alla Margi Soprana Marmi soc. coop.<br />
Conseguentemente nel mese di novembre 2012 veniva presentata all’Assessorato istanza di autorizzazione al subentro nella procedura di finanziamento.<br />
La Regione disponeva istruttoria al fine di verificare la sussistenza in capo al subentrante dei requisiti richiesti, e accoglieva l’istanza di subentro, con decreto 13 settembre 2013 n. 1792/9, con conseguente rettifica della graduatoria.<br />
A seguito di rifiuto di visto da parte della Corte dei conti, la Regione adottava i provvedimenti oggetto del presente ricorso, motivati dal rilievo che alla data del 1° agosto 2012, la ditta Arcabascio non sarebbe stata in regola con i contributi previdenziali, come da verifica d’ufficio alla predetta data.<br />
<em>3.&nbsp;</em>Con il ricorso si lamenta che:<br />
&#8211; la Regione ha ritenuto che per autorizzare il subentro occorresse verificare la regolarità contributiva del cedente l’azienda alla data della cessione;<br />
&#8211; non avrebbe consentito a tal fine all’interessato di produrre il DURC, avrebbe invece verificato d’ufficio una (insussistente) autodichiarazione, così impedendo all’interessato di potere regolarizzare la propria posizione contributiva, così come consent<br />
&#8211; paradossalmente verrebbe negato il subentro e al contempo verrebbe disposta l’esclusione dell’originario concorrente, laddove se non ci fosse stata l’istanza di autorizzazione al subentro non si sarebbe disposta la verifica del DURC alla data 1° agosto<br />
Pertanto, si assume che la Regione avrebbe dovuto alternativamente consentire al concorrente di regolarizzare il DURC e per l’effetto autorizzare il subentro, ovvero negare il subentro ma non escludere il concorrente originario.<br />
<em>4.&nbsp;</em>Secondo l’Ufficio legislativo regionale il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione e perché sarebbero stati impugnati atti non definitivi, nonché infondato nel merito.<br />
<em>Considerato</em><br />
<em>5.</em>&nbsp;Non si condividono le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Ufficio legislativo.<br />
<em>5.1.</em>&nbsp;La circostanza che il procedimento di erogazione di fondi pubblici sia una procedura di evidenza pubblica non lo rende assimilabile a un pubblico appalto e non rende applicabile il codice dei contratti pubblici, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario sul contenzioso relativo ai pubblici appalti.<br />
Non vertendosi in materia di appalti pubblici, non sussiste la preclusione a proporre ricorso straordinario.<br />
<em>5.2.</em>&nbsp;Né ha pregio l’eccezione secondo cui sarebbe impugnato un atto non definitivo.<br />
Il provvedimento principale gravato è l’esclusione dalla graduatoria, che è provvedimento definitivo.<br />
<em>6.</em>&nbsp;Nel merito il ricorso è fondato.<br />
<em>6.1</em>. Giova innanzi tutto premettere che il provvedimento di concessione di finanziamenti pubblici, nazionali o europei, non soggiace all’applicazione del codice dei contratti pubblici (<em>ratione temporis&nbsp;</em>il d.lgs.n.<em>&nbsp;163 /2006),&nbsp;</em>e alla disciplina ivi prevista in materia di regolarità contributiva.<br />
Per i soli pubblici appalti e concessioni&nbsp;<em>(ratione temporis</em>: di lavori pubblici) la disciplina vigente in relazione ai fatti di causa prescrive che la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura, e che il DURC va acquisito d’ufficio, sicché è inapplicabile il procedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 7, c.3, d.m. 24 ottobre 2007 (c.d. preavviso di DURC negativo) e, in prosieguo, dall’art. 31. c.8 d.l n. 69/2013 (in tal senso Cons. St.., ad.plen., 29.2. 2016 nn. 5 e 6).<br />
<em>6.2.&nbsp;</em>Fuori dal campo di applicazione del codice appalti, e in particolare per l’erogazione dei finanziamenti pubblici, l’art. 31. c. 8-&nbsp;<em>quater</em>. d.l n. 69/2013 e, già in precedenza, l’art. 1, c.553, l. n. 266/2005 (a tenore del quale.”&nbsp;<em>Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva “),</em>richiedono la regolarità contributiva al fine della erogazione del contributo.<br />
Dispone infatti il citato art. 31. c. 8-<em>quater</em>, d.l n. 69/2013 : “<em>Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documentounico di regolarità contributiva</em>&nbsp;( DURC)”.<br />
E’ applicabile anche il c.8 dell’art. 31, d.l n. 69/2013, a tenore del quale: “Ai<em>&nbsp;fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva</em>(DURC),&nbsp;<em>in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.</em><br />
Sicché, la regolarità contributiva va autodichiarata in sede di domanda di ammissione al contributo, e deve essere accertata al momento dell’erogazione.<br />
Sia che della produzione del DURC sia onerato il concorrente, sia che lo stesso sia acquisito d’ufficio come ora prescrive l’art.31, c. 8-<em>quater</em>, d.l n. 69/2013, trova applicazione la possibilità di regolarizzazione di cui al c.8 del citato art. 31, c. 8 –<em>quater,&nbsp;</em>d.l n. 69/2013 (secondo quanto già prevedeva, in precedenza, l’art. 7, c.3, d.m 24 ottobre 2007).<br />
<em>6.3.</em>&nbsp;Nel caso in cui il concorrente ammesso a finanziamento ceda la propria azienda ad un altro soggetto e venga chiesto il subentro di quest’ultimo, è corretto anticipare la verifica della posizione previdenziale al momento del subentro, rispetto al momento fisiologico dell’erogazione del contributo, al fine di evitare che attraverso la cessione di azienda o operazioni societarie si possa eludere la disciplina pubblicistica sui requisiti del concorrente.<br />
Tuttavia occorrerà applicare le stesse regole che sarebbero state applicate al fine della verifica della posizione previdenziale del concorrente al momento della erogazione del contributo: va cioè consentito al concorrente, prima dell’emissione del DURC negativo, di regolarizzare la propria posizione.<br />
Pertanto la Regione non avrebbe potuto, come ha fatto, verificare d’ufficio la posizione previdenziale del concorrente alla data del 1° agosto 2012, ma invece chiedergli di produrre il DURC, il che avrebbe consentito al concorrente di regolarizzare la propria posizione.<br />
E’ inoltre pacifico che il cessionario era in possesso di tutti i requisiti prescritti.<br />
<em>6.4.&nbsp;</em>Giova infine considerare, sul piano sistematico, che l’ordinamento mira a conseguire l’obiettivo del pagamento effettivo dei contributi previdenziali, e che le recenti riforme consentono ampiamente la regolarizzazione e hanno ridotto la possibilità di esclusione dei concorrenti dalle procedure.<br />
Negli stessi pubblici appalti, alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 50/2016:<br />
&#8211; in fase di esecuzione del contratto, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio da parte della stazione appaltante prima del pagamento del prezzo dell’appalto, ma in caso di DURC negativo non consegue la risoluzione del contratto di appalto, bens<br />
&#8211; in fase di gara, il DURC non è più acquisito d’ufficio per verificare l’autodichiarazione in gara, ma va chiesto ai concorrenti (art. 86, c.2, lett.<em>&nbsp;b</em>), d.lgs. n. 50/2016);<br />
&#8211; in fase di gara, è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura la commissione di “<em>violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento</em>&nbsp;(…)<em>de</em>i&nbsp;<em>contributi previdenziali</em>”<br />
<em>7.</em>&nbsp;Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati e con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa esprime parere per l’accoglimento del ricorso con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Elisa Maria Antonia Nuara</td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giuseppe Chiofalo<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-consultiva-parere-19-10-2016-n-1063/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Consultiva &#8211; Parere &#8211; 19/10/2016 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1063</a></p>
<p>Va sospeso, su istanza di genitori ed ai fini del riesame, il provvedimento di assegnazione di n. 7 ore di sostegno in scuola media superiore, se il provvedimento non è motivato in relazione al loro quadro clinico e il numero delle medesime non appare adeguato all’obiettivo della loro integrazione scolastica;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, su istanza di genitori ed ai fini del riesame, il provvedimento di assegnazione di n. 7 ore di sostegno in scuola media superiore, se il provvedimento non è motivato in relazione al loro quadro clinico e il numero delle medesime non appare adeguato all’obiettivo della loro integrazione scolastica; va pertanto ordinato alle Amministrazioni di riesaminare il quadro di ciascuno degli alunni ricorrenti ed assegnare loro il numero di ore di sostegno conseguentemente necessarie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01063/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01737/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2011, proposto da: <b>P.G. e C. P.</b>, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su ed altri , tutti rappresentati e difesio dall&#8217;avv. Silvia Bondi, con domicilio eletto presso Stefano Ceni in Firenze, via dei Servi 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo Scientifico Federigo Enriques</b>, <b>Ufficio Scolastico Regionale della Toscana</b>, <b>Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; <b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</b> in persona del Ministro pro tempore, tutti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dei provvedimenti redatti dal Dirigente Scolastico Prof. Fabrizio Martinolli:<br />	<br />
1) prot. n. 5902/E2 del 10.09.2011 conosciuto in pari data dai signori Geri Paola e Palese Carlo, attestante assegnazione di n. 7 ore di sostegno;<br />	<br />
2) prot. n. 5903/E2 del 10.09.2011 conosciuto dalla Signora Ciardi Barbara in pari data, attestante assegnazione di n. 7 ore di sostegno;<br />	<br />
3) prot. n. 5919/E2 del 12.09.2011 conosciuto da Roberto Condoleo e Ugo Silvio Condoleo in pari data, attestante assegnazione di n. 7 ore di sostegno;<br />	<br />
4) prot. n. 6002/E2 del 14.09.2011 conosciuto da Penco Dario e Giuntoli Rossana in pari data, attestante assegnazione di n. 7 ore di sostegno;	</p>
<p>nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ancorchè non conosciuto dai ricorrenti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Scuola Secondaria di Secondo Grado Liceo Scientifico Federigo Enriques, dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che ad un primo sommario esame il provvedimento che assegna le ore di sostegno agli alunni di cui è causa non è motivato in relazione al loro quadro clinico e il numero delle medesime non appare adeguato all’obiettivo della loro integrazione scolastica;<br />	<br />
Ritenuto pertanto che dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati possa derivare un danno irreparabile ai ricorrenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto ordina alle Amministrazioni intimate, per quanto di competenza, di riesaminare il quadro di ciascuno degli alunni ricorrenti ed assegnare loro il numero di ore di sostegno conseguentemente necessarie.<br />	<br />
Fissa l’udienza del 28 marzo 2012 per la trattazione di merito.<br />	<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) a favore di ciascun ricorrente.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1063/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;annullamento di un&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione di un corpo di fabbrica adibito ad uso non residenziale: il giudice di primo grado aveva sottolineato che la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;annullamento di un&#8217;autorizzazione paesaggistica rilasciata per la realizzazione di un corpo di fabbrica adibito ad uso non residenziale: il giudice di primo grado aveva sottolineato che la natura del potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporta un riesame complessivo, come tale in grado di consentire la sovrapposizione o sostituzione di un suo apprezzamento di merito alle valutazioni tecniche discrezionali compiute dall&#8217;ente locale. La sospensiva sottolinea che nelle more dell&#8217;esame nel merito debba essere data prevalenza alla possibile definitiva compromissione dell’interesse di cui è portatore il Ministero appellante, che deriverebbe dalla realizzazione della costruzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01063/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00281/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 281 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero per i beni e le attività culturali</b> in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>le sig.re <b>Luisa Romano, Elena Romano</b>, rappresentate e difese dagli avv. Sabatino Rainone, Luigi Raia, con domicilio eletto presso Mario Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;<br />	<br />
il sig. <b>Ferdinando Cervone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cinque, Enrico Iossa, Luigi Raia, con domicilio eletto presso Mario Pontesilli in Roma, via F. Orestano n. 21;<br />	<br />
<b>Comune di Somma Vesuviana</b> in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione III, n. 06993/2009, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA ADIBITO AD USO NON RESIDENZIALE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luisa Romano e di Elena Romano e di Ferdinando Cervone;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Vessichelli, l’avv. Diaco per delega dell’avv. Rainone, e l’avv. Lentini per delega degli avv.ti Cinque e Iossa;	</p>
<p>Ritenuto che la causa meriti l’approfondimento proprio dell’esame nel merito soprattutto per quanto riguarda i limiti dell’esame dell’Autorità statale nel controllare l’esercizio, da parte del Comune, dei poteri delegati;	</p>
<p>Ritenuto che, nelle more, debba essere data prevalenza alla possibile definitiva compromissione dell’interesse di cui è portatore l’appellante, che deriverebbe dalla realizzazione della costruzione di cui si tratta;	</p>
<p>Ritenuto, di conseguenza, che l’istanza cautelare debba essere accolta;	</p>
<p>Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 281/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;efficacia della sentenza impugnata.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 09/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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