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	<title>10626 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2020 n.10626</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-4-6-2020-n-10626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-4-6-2020-n-10626/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2020 n.10626</a></p>
<p>DIDONE ANTONIO Pres. , VELLA PAOLA Rel. Protezione internazionale: valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d&#8217;integrazione raggiunta nel paese di accoglienza . 1. Persona umana- stranieri- protezione internazionale- processo-  ricorso per cassazione- procura alle liti senza data</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-4-6-2020-n-10626/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2020 n.10626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-4-6-2020-n-10626/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2020 n.10626</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DIDONE ANTONIO  Pres. ,  VELLA PAOLA Rel.</span></p>
<hr />
<p>Protezione internazionale:  valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d&#8217;integrazione raggiunta nel paese di accoglienza .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Persona umana- stranieri- protezione internazionale- processo-  ricorso per cassazione- procura alle liti senza data di rilascio &#8211; è inammissibie. </p>
<p> </p>
<p> 2. Persona umana &#8211; stranieri- protezione internazionale- valutazione comparativa &#8211; situazione soggettiva e oggettiva del richiedente- situazione d&#8217; integrazione -comparazione- è necessaria.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di protezione internazionale e    inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della data di rilascio, nonche  della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell&#8217;art. </em><br /> <em>35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.</em><br /> <br /> 2. <em>L&#8217;orizzontalita    dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d&#8217;integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non puo   , peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ne  il diritto puo    essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza. </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA </strong></p>
<p> <strong>FATTI DI CAUSA </strong></p>
<p> 1. La Corte d&#8217;appello di Napoli ha rigettato l&#8217;appello proposto dal cittadino bangladese Mohammad Younus avverso la sentenza del Tribunale di Napoli recante il diniego delle forme di protezione (internazionale e umanitaria) richieste.<br /> 2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.</p>
<p> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE </strong></p>
<p> 3. Con il primo motivo si solleva questione di legittimita    costituzionale dell&#8217;art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 cosi    come modificato dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. g), I. 46/2017, per violazione degli artt. 3, comma 1, 24 commi 1 e 2, nonche  111, commi 1, 2 e 7, Cost. nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilita    del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.<br /> 4. Con il secondo mezzo ci si duole, sotto il profilo dell&#8217;«omesso esame circa un fatto decisivo», che «il Tribunale partenopeo ha omesso di valutare la situazione in cui versa il BangladeshÂ», quale risulta dal rapporto <em>Amnesty International </em>2017-2018.<br /> 5. Va preliminarmente rilevato come non sia stata censurata la prima <em>ratio decidendi </em>della decisione impugnata, relativa al difetto dei «requisiti di specificita    dei motivi di appello (art. 342 c.p.c.) perche  non spiegano in relazione a quale dei presupposti dello <em>status </em>di rifugiato (&#8230;) o a quale dei presupposti della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell&#8217;art. 14 d.lgs. 251/2007 (&#8230;) sia riconducibile la storia personale del richiedente».<br /> 6. Con riguardo al primo motivo, e    sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui deve ritenersi «manifestamente infondata la questione di legittimita    costituzionale dell&#8217;art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilita   , in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiche  tale previsione non determina una disparita    di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell&#8217;interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell&#8217;art. 83 c.p.c., quanto alla specialita    della procura, senza escludere l&#8217;applicabilita    dell&#8217;art. 369,<br /> comma 2, n. 3 c.p.c.» <em>(ex multis, </em>Cass. 17717/2018).<br /> 6.1. Di recente e    stato altresi    affermato che «in tema di protezione internazionale e    inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all&#8217;atto) priva della data di rilascio, nonche  della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell&#8217;art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato» (Cass. 2342/2020, 1043/2020).<br /> 7. Il secondo motivo e    inammissibile anche con riguardo alla protezione umanitaria, non solo perche  rivolto alla pronuncia del tribunale (piuttosto che della corte d&#8217;appello) ma anche perche  la relativa censura motivazionale non rispetta il paradigma del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, applicabile <em>ratione temporis), </em>che rende l&#8217;apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimita    solo entro precisi limiti <em>(ex plurimis </em>Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non rispettati.<br /> 7.1. Invero, il ricorrente non ha assolto l&#8217;onere di indicare &#8211; ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. &#8211; il &quot;fatto storico&quot;, il cui esame sia stato omesso, il &quot;dato&quot;, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il &quot;come&quot; e il &quot;quando&quot; tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua &quot;decisivita   &quot; (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. <em>ex plurimis </em>Cass. 27415/2018).<br /> 7.2. Va peraltro ricordato come la protezione umanitaria possa essere riconosciuta solo in presenza di «&quot;seri motivi&quot; (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilita    individuale» (Cass. 23778/2019, 1040/2020); al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, pur ribadendo (cfr. Cass. 4455/2018) che «l&#8217;orizzontalita    dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d&#8217;integrazione raggiunta nel paese di accoglienza», hanno tuttavia aggiunto che «non puo   , peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ne  il diritto puo    essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza» (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; 630/2020).<br /> 7.3. Ai fini di una simile verifica &#8211; effettuabile dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi &#8211; risulta dunque «necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioe    fornisca elementi idonei perche  da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarita    e dell&#8217;esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignita    personale, in correlazione con la situazione d&#8217;integrazione raggiunta nel Paese d&#8217;accoglienza» (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).<br /> 7.4. Sennonche , nulla di tutto cio    emerge dal motivo in disamina.<br /> 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessita    di statuizione sulle spese processuali, in assenza di difese delle parti intimate.<br /> 9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. U, 23535/2019).<br /> <strong>P.Q.M. </strong><br /> Dichiara inammissibile il ricorso.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da    atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.<br /> Cosi    deciso in Roma il 22/01/2020<br /> </div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
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