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	<title>1062 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1062 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1062</a></p>
<p>A. Pozzi, Pres., P. Grauso, Est. sui limiti alla potestà regolamentare dei comuni di disciplinare l’installazione degli impianti di telefonia, anche con riferimento ai provvedimenti conformativi emessi sugli stessi impianti 1. Poste e telecomunicazioni- Telefonia mobile- Installazione di stazioni e impianti fissi per le TLC- Potestà legislativa statuale in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<p>sui limiti alla potestà regolamentare dei comuni di disciplinare l’installazione degli impianti di telefonia, anche con riferimento ai provvedimenti conformativi emessi sugli stessi impianti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Poste e telecomunicazioni- Telefonia mobile- Installazione di stazioni e impianti fissi per le TLC- Potestà legislativa statuale in materia di tutela della salute- Potestà regolamentare del Comune di localizzazione degli impianti- Non giustifica divieti generalizzati.</p>
<p>2. Poste e telecomunicazioni- Telefonia mobile- Provvedimenti conformativi verso impianti già esistenti- Non possono prescindere dal confronto con gli operatori.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa- Termine di impugnativa della delibera comunale disciplinante impianti pubblicitari- Decorre dalla scadenza della pubblicazione della stessa.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia di installazione di impianti di telecomunicazione non compete ai Comuni la tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, trattandosi di funzione cui provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili. La disciplina regolamentare di livello comunale può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ma non imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione degli impianti. E’ pertanto illegittimo il divieto di localizzazione nei siti sensibili e l’individuazione preventiva e a scopo cautelativo di un numero limitato di aree ritenute idonee all’installazione degli impianti di telecomunicazioni che si traduce di fatto in un divieto di carattere generale riguardante, <em>a contrario</em>, la maggior parte del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.<br />
&nbsp;<br />
2. La potestà regolamentare riconosciuta in questa materia al Comune può estrinsecarsi sia mediante atti conformativi che coinvolgono gli impianti esistenti, sia attraverso disposizioni che riguardino la realizzazione di nuovi impianti. Tuttavia rispetto agli impianti già esistenti tale potestà non è svincolata da limiti di tempo, né dal confronto con gli operatori, che non può essere sostituita dal ricorso all’ordinanza ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 (peraltro per supplire a situazioni del tutto ordinarie)sostenendo che la stessa operi di volta in volta come una sorta di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla delocalizzazione dell’impianto, stante la sua ineliminabile connotazione provvedimentale e afflittiva. Illegittima è altresì la disposizione che impone, per la realizzazione di nuovi impianti, il ricorso a tecnologie a micro, nano e pico-celle, la quale limita indebitamente e, ancora una volta, senza plausibili ragioni, la libertà degli operatori di individuare la tecnologia più idonea per l’esercizio del servizio loro affidato, salva, evidentemente, la valutazione tecnico-discrezionale di verificare caso per caso – <em>ex post</em>, e non <em>ex ante</em> – l’adeguatezza della soluzione tecnologica proposta.<br />
&nbsp;<br />
3. Il termine decadenziale per l’impugnazione della delibera comunale, in quanto atto per il quale non sia richiesta la notificazione individuale, come stabilito dall’art. 41 co. 2 c.p.a. decorre “<em>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</em>” e non dal momento, anteriore, della dichiarazione di eseguibilità.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Pubblicato il 12/09/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01062/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01890/2010 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2010/201001890/Provvedimenti/stemma.jpg" height="108" src="data:image/png;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAoHBwkHBgoJCAkLCwoMDxkQDw4ODx4WFxIZJCAmJSMgIyIoLTkwKCo2KyIjMkQyNjs9QEBAJjBGS0U+Sjk/QD3/wAALCABsAF8BAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqQ1m6trdlosSSXsm3ccKAMsfwqlrHia303bFBtmupF3hM4Cj1NcxLqd7qjOlxcSqWQ+WEby03ep9q6nwldXN3oEDXsRjmjzHuJz5gH8Q9jXO+PnkW9t0vrl00yYABM4QuDn5iKxtM1y70dpp4vNjtgwESyvmJ19q63SfiBo18Fju7mOzu920xSN1PsfSulguYLmMSW8scqZxuRgwz+FTUtJn8qqahfxWNnNcSsAsSFiAeT7V5l4g1u7OkSXvlKb/UZBHbKediZ7e1Z2kWeojVrizlKXl9LtlaRMkkEZxnsBW1p8saakv9rIWjVtrbTwPr7Vu6t4qkjmjh0cx+UickrxnsBUw8TWN1opN/FHNcgEGF0yGb2zXLW+gy3dpdLoLtHJCpkNrc/vE57Ke1Y9ra213d2sEsVqJo7dvNkIGUfOAMHuK0tN1K98O3Mlxp6RCyDiO6hJPX+8v1r1eKVZokkQhlcAgg1IKq396LG1eZl3EcKo6sewryrxDdXVt4nhguJnb7ZH5t0obKxgHIP0H61BZ6paXWqte6nKsFvBEfs0Z6iMd/+BGrOjXt4v2jUYpTbyXx3MFH3U/hA9OK0bPS7u+JWCFmyclmHGfrVe7H2GRo5yFKNtIHrVm00y41BZDbxiTy+o74piPd6Zcl4nkt5ehz39q5rxFEkN7Bqskcskol3TvHwxFTarqlvdWIlsdiTSY+R1KGRT7dDW9o+pXPhuXZBI/2GLb50VwcnB/iU+nNemRSLLGrxsGRgCpB6iuY8SXD3Gr29nE+PLTe2P7x4H6ZryTxbrc17rdxYWcTeaXW383uwH8P51u3enLYaImlzIJdRvWRZpiPugclR6Y4rt/D3huOSJLm7X930SP+prrkRY1CxqFUDgCuKstMXVvEV/5qboot2M9mPQ1Z8Fo8NzdwPndH8p+oOK6O/wBOttQhKTxgns2ORXnPi/S5dIsbpThkZDsc9MVkzp9ss7ZZLSR2gtw8RIGCSMcVatLxmtlfUcSXES/Z5IWwd4PSu38C6jFd6I1ujgtaSmIgH7vtVDWbpLLXNRuZAWEMSMPwU153obfZtSutY1VI/LtR5sSrzvkflfx5rchlea4Go3gCuRlFf+EH19zXW2fjZUVVuYQQOA0YP8q2LbxRplyvFxsb+66ml8O2nkW09ww+e6laQ59O1QAQ6T4iup5nEcN1GGyem4daLnxhpsGRGzykdAqnFc3r+vxa5ZPZzQosLjGT1/CuOub670S6thcyF7TcEWfHKL6MP5Go9N1WH+1NRtxG9xcyyGSIkYBx0wOxrufAMrHV70PGkYaFHJj+6STzn3zVH4kzz2Vw5t0Di6VEcd9uccVzWn6cGaKFl/cW7mR1P8UnbP0FdJY2KaxJNbwzQvOnJhJ5I9q2NN1KbRnFtq1pmAHAmKcp9fWuthW1njWSFInRuQygc+9WANoAAAUUx40kPzqrD3GazdV1Cw0qHdNHG0h+5GoG5q5SSy1HxDdLK1qIkB/dptwq/wCJrmteFpP9q0lrmFrheAFOfm7Vzk730kME6TRQX8eQyY2MNo6++RXovww1Kzj0JftN1Cb66Yuy4xgDtWdfwQQ6Ol1Pcnc8e4Su24xS9c/Q1RIttJ8LNqglbzpJTvhJ6kjIwK0fClu0GpaFKybZ38zzm7uW5r02WGOZCkqq6+hGax9PSG316a20/KQRxhpUB+XcfT3rb3elNfLIwU/Njg1i6HbWl2j3MqCW9VisrSckEGtLUnMGk3bx/KUgdlI7EA14Fb27xaZ5k0sTSTuLlJx95CWxtP1q94zt7U6qrWZkdoIdrTbgTK/GQB+NaGn3QFlZfZVFrco7K0UydPl6Z/Wunn0mOVrzRrnBWdTCB/dI5Q1xVqTdS3b3bgXFhCbeQSfdZgcBsfSute6Njf6NNkFRPzjsuBmu31rWEsNP8yNgZJR+7x/Osvw5PFp+iS6hfSBTcSFyzdT7CrNpcXmvb5YmaztB/qyR80h9fpS22vG0vPsOrARzfwTDhJB/Q1nXF2dD8Vu+f9GugHb3J6mrfje9MPhK6+zyYkmjwhXrg9T+VeW2Xh20ttNVJJXuUukAKtx83VSD6VH4Y06KG1a5uIPmhldIboNkFu3HfFd54c0xL/xE0t0jMsVspdX/AOeh4J/KtjxfYSraHUrNGaeBdzqn3iBzx715B4qjW81uHVIXeOyvY1kmKnBUjhhj1z2rVstTmudWjtbiPJgjZ0lXkOpxgj8q3LiSWaDaZCSFKpk8CtLRtNuNauYkuZC0EAAbHCj2A9a7+KFYYljjG1VGAPSs3XtHTVbNgAPOQZQ/0rgLgXQkjhlkJSDKhX5I9gadNdO8aCV2dUGFUnOBXAajrTlJ44sm2WYtBz82e4B9K6PQU8jwvClz8yXD+e25uFx0AHqT2r03wVY3NnoSvej/AEmdjIxbrgngflW+xUAliAD614p8U9Ht7fV7SDTpwTcMX+xr0Unqw+vpWNoGszabfW8Lwpm33IJpDgrGeCv0Fd9a6DqM0TeTbhljUYJb749V9aggu57Ri0Urwshw2D0Poa0YvFGoqvE6v74qK48Q38/yNdFQey8ZqtaWV3qdy0dshkkHLsx4XPcmqGv293pmm3DXEflFgYBuP38/3a4eHSLu7+0LbWpZoId2R92Je+73Nd18LtOs7/S4L7UbqIvaTMIoWYLjHQnPWvWBhgCCCD3FcR8QY5NVmsNJt55Y3kJdjE2CAPX2rjUsF0vX9P8A7VtzIkU6D7SCWA9M5rr/ABd8PINeLX2kvFBdP8xBGY5T/Q1wjeJPFHhXGjST/ZniOVRsNx/snuK3fDM328JeXkkVxJG5e4tAwVh/tc9RWz4kGjxPDcWt/Z2yyIcoTnPocCrdovh6TwsspuIpC52mVRhy/oAea5KTxDd6HqN3Baz20RWLzJSZAWOOi56Z9qy4P+Ei+I0ytCVm8lQpmf5Ui+g9a9E0/wAP2vhDwXdwXkyyyyoxmlPHmMR0rgLTQJNVs9iW5ijiG4ohwxr07wRd+ZoCW7MzTWp8tgx+YDtmoPEmk3sd5/a2l7nmCbZoupZR/d9656G/tbxBHKQsa5aZZR8zN6EVbhn1DTJYotFux9luF3JHcDcFPotZepeGrjXGlutZullLOEYIuCnoBUVr4Wsre0a5S3aW5jYxqJGPI7/Wo9XsdIsNCV38iK+hPm4JyeuQBWh4ss7O50zSdWEca3U4RHhxgvu77fX3rLvfB+iXD3A8qVGjIXKnOWNXdMt9R8JmeLT7iNIyiu6SLkegIq68eo6rOJ9TnjufJIPkj5VwfQetI18ftLWGl2rPfMNitG2Qo/2j2xXWeG9Ck0mOaa5l829uSGmYdBjsK3NtYmt+FbLWFLlfJue0sYwfx9a5iTwzr9tdxOqxXPlcI4faMfQ1Fq1vqenWjSahqFnZlzuVGOWYj0xXASavrmt3i2EM0j3LsRFFD29ye1d/ofwptl02GXV5pZNU3By+7cqH0wetO8W/De4vimo6VqEx1GEcCQ/K30HauH03xHeWGofY9UuxAofbIZI/mV/f2967+DS9T1GxE1vJYahC67A6OQcZz1p6+GNYvpfKuhFaQHG9o23Hj0rrNI0Oz0W38qzj2lvvufvN9TWhilppPzAetG0ZrlfHujWd/oxuriPM9sf3bg8is/4Z+HtPttLOqRw/6ZMzBpCckD0HpXc9AT6UYFcf4z8I6Vq9xb3NxCVnJ2s8Z2lh710WiaRZ6Jp0VpYRCKFRnHqT3NX8daUUtf/Z" width="95" /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2010, proposto da:<br />
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Mazzoni, Stefano Grassi e Giuseppe De Vergottini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Jacopo Sanalitro in Firenze, viale Lavagnini 15;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Massarosa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Altavilla e Walter Bianculli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Regolamento Urbanistico del Comune di Massarosa approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 101 del 6.10. 2008, 102 del 7.10.2008 e 107 del 10.11.2008 ed in particolare dell&#8217;art. 69 delle norme tecniche di attuazione del Regolamento stesso &#8220;Stazioni ed impianti fissi per le telecomunicazioni e impianti assimilabili&#8221;;<br />
&#8211; di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto o comunque connesso al provvedimento in questione.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Massarosa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato il 2 e depositato il 16 novembre 2010, Telecom Italia S.p.a. impugna il “<em>Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio comunale</em>”, approvato dal Comune di Massarosa con deliberazione consiliare n. 53 del 26 maggio 2010, nonché, all’occorrenza, il regolamento urbanistico approvato dallo stesso Comune con deliberazioni nn. 101, 102, 103 e 107 del 2008.<br />
La società ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate darebbero luogo a una fitta trama di specifici divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile, comportante la sussistenza di preclusioni tanto diffuse da concretizzare la violazione dei più generali principi urbanistici in una con la violazione dei principi di efficacia ed efficienza del servizio pubblico di telecomunicazione.<br />
1.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che resiste all’impugnazione.<br />
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 10 maggio 2017, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.<br />
2. Il Comune di Massarosa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che il termine per impugnare il regolamento approvato con la deliberazione n. 53/2010, in epigrafe, dovrebbe farsi decorrere dal momento in cui quest’ultima è divenuta esecutiva.<br />
In contrario, sia sufficiente ricordare che l’art. 41 co. 2 c.p.a. stabilisce che, per gli atti dei quali non sia richiesta la notificazione individuale, il termine decadenziale per l’impugnazione decorre “<em>dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</em>”. E poiché non vi è dubbio che la deliberazione in questione sia soggetta a pubblicazione obbligatoria a norma dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, il termine va computato dalla scadenza del periodo di pubblicazione (le parti concordano nell’indicare il 20 luglio 2010) e non dal momento, anteriore, della dichiarazione di eseguibilità.<br />
3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso Telecom Italia lamenta di non essere stata coinvolta dal Comune nell’<em>iter</em> che ha condotto all’approvazione del regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione e di non aver potuto fornire il proprio apporto tecnico alla redazione delle norme.<br />
Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce che il Comune, determinando unilateralmente la localizzazione e la tipologia degli impianti di telefonia radiomobile installabili sul proprio territorio, avrebbe esercitato competenze ad esso estranee e comunque compiuto scelte arbitrarie e avulse da ogni riguardo alle concrete esigenze delle rete di comunicazione. Essa invoca gli indirizzi giurisprudenziali in forza dei quali l’utilizzo degli strumenti di natura urbanistico-edilizia e di governo del territorio non giustificano da parte dei Comuni l’adozione di misure che, nella sostanza, costituiscono una deroga ai limiti di esposizione elettromagnetica fissata dallo Stato: le specifiche previsioni di localizzazione e i diffusi ed eterogenei divieti di installazione contenuti nel regolamento qui impugnato risulterebbero del tutto irragionevoli e immotivati, concretizzando la palese violazione dei principi di efficacia e funzionalità del servizio pubblico di TLC.<br />
Con il terzo motivo, è ribadita l’illegittimità – per violazione dell’art. 8 l. 36/2001 e del d.p.c.m. 8 luglio 2003 – delle previsioni regolamentari comportanti divieti di installazione degli impianti di telecomunicazioni nelle aree e nei siti sensibili, finalizzate a minimizzare l’esposizione delle popolazione alle emissioni elettromagnetiche, in asserita deroga ai limiti stabiliti dalla normativa di rango statale.<br />
Con il quarto motivo, infine, Telecom Italia censura il regolamento impugnato nella parte in cui non solo impone in linea generale l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, ma stabilisce l’obbligo di installare, in determinate zone del territorio comunale, esclusivamente impianti dotati del sistema tecnologico c.d. microcellulare. In questo modo, il regolamento limiterebbe in maniera ingiustificata la possibilità di realizzare un’adeguata copertura della rete di telefonia radiomobile, impedendo alla ricorrente di adattare la propria programmazione tecnica.<br />
Particolarmente lesiva sarebbe, per altro verso, l’ulteriore previsione di cui all’art. 18 del regolamento, che prevede la possibilità di rilocalizzare gli impianti già esistenti e ubicati in zone identificate come non idonee dal regolamento stesso.<br />
3.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono fondate per quanto di ragione.<br />
3.1.1. L’art. 8 co. 6 della legge n. 36/2001 stabilisce che “<em>I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</em>”.<br />
La norma è interpretata da oramai costante giurisprudenza nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per destinazione d&#8217;uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2014, n. 5582; id., 23 luglio 2014, n. 3924; id., 19 marzo 2014, n. 1361).<br />
La giurisprudenza ha chiarito, in particolare, che non compete ai Comuni la tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, trattandosi di funzione cui provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. La disciplina regolamentare di livello comunale può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, ma non imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione degli impianti, se questi sono incompatibili con l&#8217;interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale; benché possano ritenersi ammesse disposizioni che precludono la localizzazione degli impianti in determinate aree del territorio abitato, o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), a condizione che sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073, e i numerosi precedenti ivi citati).<br />
La stessa giurisprudenza sembra da ultimo orientata ad ammettere che i regolamenti comunali intervengano anche sugli impianti già esistenti, purché con il corredo di specifica motivazione in ordine alla possibilità di reperire siti di installazione alternativi, dove rilocalizzare gli impianti a condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili, e in ogni caso previo confronto procedimentale con gli operatori, unici soggetti in grado di proporre delle soluzioni alternative adeguate, ovvero di farne constare l’impraticabilità, perché in possesso di adeguate conoscenze circa le concrete esigenze del servizio ed i margini di elasticità delle proprie reti (così Cons. Stato, III, n. 2073/2017, cit.).<br />
Nella specie, l’art. 69 del regolamento urbanistico del Comune di Massarosa, impugnato dalla ricorrente Telecom Italia unitamente al Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione, individua – mediante rinvio ad apposita cartografia (tavole 21a e 21b) – le aree nelle quali è consentita l’installazione di stazioni e impianti fissi per le TLC, esistenti e di progetto, al dichiarato scopo di salvaguardare la salubrità, la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici. La medesima disposizione fa salva in ogni tempo la facoltà discrezionale del Comune di chiedere l’adeguamento e/o lo spostamento in altro luogo degli impianti già installati e in funzione, a mezzo di ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.<br />
In attuazione di quanto previsto dal R.U., il Regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione approvato con la deliberazione n. 53/2010 stabilisce che:<br />
&#8211; l’installazione di nuovi impianti di ricetrasmissione, su pali o tralicci, dovrà essere conforme alle previsioni localizzative contenute nelle tavole 21a e 21b del R.U. (art. 4 co. 1, art. 7 co. 1);<br />
&#8211; gli impianti per la telefonica cellulare sono prioritariamente collocati su aree di proprietà comunale (art. 4 co. 2);<br />
&#8211; è fatto divieto di installazione degli impianti sui “siti sensibili”, vale a dire asili nido, scuole materne e di ogni altro ordine e grado, impianti sportivi, ospedali, case di cura, case di riposo, centri di accoglienza (art. 5 co. 1);<br />
&#8211; la localizzazione degli impianti nelle “aree sensibili” (aree edificate o attrezzate per il soddisfacimento di bisogni di interesse collettivo a carattere sociale, sanitario, ricreativo, ecc.; parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi; area SIC del Parc<br />
&#8211; la realizzazione di impianti fissi per le telecomunicazioni è circoscrivibile nel raggio di 25 metri dall’area individuata dal regolamento urbanistico, con possibilità di estensione del 25% del raggio così definito nell’ipotesi di indisponibilità al suo<br />
&#8211; la realizzazione di nuove stazioni radio base su pali o tralicci è ammessa solo in territorio aperto, con esclusione dei siti sensibili (art. 7 co. 6);<br />
&#8211; il Comune può disporre la rilocalizzazione degli impianti esistenti quando questi sorgano in aree o su edifici non idonei a norma del regolamento e sia accertata l’impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azio<br />
&nbsp;<br />
Nel loro complesso, tali disposizioni contrastano con i principi frutto della sopra richiamata elaborazione giurisprudenziale, nella misura e nella parte in cui non si limitano a individuare una serie determinata di siti sensibili, presso i quali l’installazione degli impianti è vietata, ma dettano una preclusione generalizzata alla localizzazione degli impianti che origina dal combinato disposto delle previsioni limitative della presenza dei nuovi impianti – ma anche di quelli preesistenti – al territorio aperto e comunque ai soli ambiti puntualmente indicati dalla cartografia allegata al regolamento urbanistico, indipendentemente dalla garanzia della corretta erogazione del servizio.<br />
Se, in altri termini, il divieto di localizzazione nei siti sensibili risponde ad un corretto esercizio delle prerogative comunali in materia (com’è confermato dal sopravvenuto art. 11 della legge regionale toscana n. 49/2011), l’individuazione preventiva e a scopo cautelativo di un numero limitato di aree ritenute idonee all’installazione degli impianti di telecomunicazioni si traduce di fatto in un divieto di carattere generale riguardante, <em>a contrario</em>, la maggior parte del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2014, n. 1955).<br />
Quanto poi alla delocalizzazione disciplinata dall’art. 18 del regolamento impugnato, anche a voler ammettere che gli effetti conformativi della potestà regolamentare riconosciuta al Comune possano coinvolgere anche gli impianti esistenti, essa non soltanto è svincolata da limiti di tempo, ma anche dal confronto con gli operatori, essendo affidata all’adozione di misure unilaterali e autoritative da parte del Comune (e questo a differenza del caso deciso dal T.A.R. con la sentenza n. 1289 del 25 settembre 2015, che aveva fornito una lettura conservativa dell’analoga disposizione regolamentare di altro Comune).<br />
Del resto, la riconduzione degli impianti esistenti all’interno dei siti idonei individuati per mezzo della cartografia allegata al regolamento urbanistico risente, a sua volta, della già evidenziata arbitrarietà di quella individuazione, e a conclusioni non diverse induce la prevista possibilità di rimettere al Gruppo Tecnico di Valutazione di indicare la nuova sede dell’impianto, trattandosi di organismo chiamato a operare in assenza di contraddittorio con i gestori degli impianti. Né – a tacere della legittimità del ricorso all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 per supplire a situazioni del tutto ordinarie – le criticità possono essere superate immaginando che l’ordinanza sindacale operi di volta in volta come una sorta di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla delocalizzazione dell’impianto, stante la sua ineliminabile connotazione provvedimentale e afflittiva: la partecipazione degli operatori, semmai, avrebbe potuto e dovuto essere sollecitata dal Comune nella fase di redazione delle norme regolamentari, allo scopo di legittimarne l’approvazione.<br />
Per ragioni similari va altresì dichiarata l’illegittimità della disposizione che impone, per la realizzazione di nuovi impianti, il ricorso a tecnologie a micro, nano e pico-celle, la quale limita indebitamente e, ancora una volta, senza plausibili ragioni, la libertà degli operatori di individuare la tecnologia più idonea per l’esercizio del servizio loro affidato, salva, evidentemente, la valutazione tecnico-discrezionale di verificare caso per caso – <em>ex post</em>, e non <em>ex ante</em> – l’adeguatezza della soluzione tecnologica proposta.<br />
4. In forza e nei limiti delle considerazioni esposte, la previsioni regolamentari impugnate debbono essere annullate.<br />
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.<br />
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>Pierpaolo Grauso</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Armando Pozzi</strong></td>
</tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-9-2017-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2017 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1062</a></p>
<p>Non va sospeso il verbale di gara e provvedimento di non ammissione a valutazione di un&#8217;offerta tecnica in una gara con procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico, poiché l’esclusione della società ricorrente dalla gara appare giustificata alla luce delle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il verbale di gara e provvedimento di non ammissione a valutazione di un&#8217;offerta tecnica in una gara con procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico, poiché l’esclusione della società ricorrente dalla gara appare giustificata alla luce delle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale che richiedono l’indicazione già in sede di offerta dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio e della loro immatricolazione; quindi, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, il soggetto legittimamente escluso non è legittimato a contestare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte degli altri concorrenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01062/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01672/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Tiemme s.p.a.</b>, in proprio e quale capogruppo del <b>RTI</b> con <b>Nannoni Bus Snc </b> e <b>Viaggi Vacanze Snc</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ornella Cutajar e Alessandro Secondo Massari, con domicilio eletto presso l’avv. Ornella Cutajar in Firenze, via dei Servi 49;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Monte Argentario</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Arinci in Firenze, via Cinque Giornate 31; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Luca Falaschi S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bussa, Beatrice Matteini, con domicilio eletto presso l’avv. Beatrice Matteini in Firenze, via de&#8217; Benci 16; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del verbale di gara e provvedimento di non ammissione a valutazione dell’offerta tecnica di TIEMME S.p.a., ivi compreso lo stralcio dello stesso verbale consegnato a mano il 5 agosto 2011 a dipendente della Tiemme s.p.a .;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione alla ditta LUCA FALASCHI S.r.l., di estremi ancora non conosciuti;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la lettera di chiarimenti inviata alla ricorrente via posta elettronica in data 25 luglio 2011 a firma del seg	</p>
<p>Visti i motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2011, per l&#8217;annullamento,	</p>
<p>dei verbali di gara nn. 3 del 5 agosto 2011 e 4 del 30 agosto 2011, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata ditta LUCA FALASCHI s.r.l., riammissione della ricorrente alla procedura di gara e conseguente aggiudicazione del servizio alla stessa ricorrente e subentro nell&#8217;eventuale contratto stipulato, così come nel contratto di affidamento che è stato prorogato alla stessa aggiudicataria fino al 22 dicembre 2011 (come da determinazione del Comune di Monte Argentario n. 513 del 6 settembre 2011).	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monte Argentario e di Luca Falaschi S.r.l.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso e i connessi motivi aggiunti non risultano supportati dal necessario fumus boni iuris poiché l’esclusione della società ricorrente dalla gara appare giustificata alla luce delle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale che richiedono l’indicazione già in sede di offerta dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio e della loro immatricolazione;<br />	<br />
Considerato che, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, il soggetto legittimamente escluso non è legittimato a contestare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte degli altri concorrenti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, respinge la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-10-2011-n-1062/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/10/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;affidamento di un appalto per lavori di ampliamento e riqualificazione di una stazione ferroviaria. L&#8217;annullamento era stato disposto perche&#8217; il progetto esecutivo, che doveva necessariamente essere conforme alla normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica, non poteva essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecutivita&#8217; della sentenza che accoglie il ricorso avverso l&#8217;affidamento di un appalto per lavori di ampliamento e riqualificazione di una stazione ferroviaria. L&#8217;annullamento era stato disposto perche&#8217; il progetto esecutivo, che doveva necessariamente essere conforme alla normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica, non poteva essere sviluppato in base ad un progetto definitivo che tali disposizioni non rispettava. L&#8217;accoglimento della domanda cautelare ha inteso prevenire situazioni non reversibili, all’esito della decisione nel merito della controversia, in pregiudizio delle parti private e della stessa Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01062/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 10265/2010 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10265 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Consorzio Stabile Research Scarl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Carbone e Guido Mancini, con domicilio eletto presso il primo, viale Regina Margherita n. 290;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Costruzioni Procopio S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio De Portu, Pier Luigi Piselli e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’ avv. Pier Luigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;</p>
<p>nei confronti di<br />
<b>Ferrovie della Calabria S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Arno, 6;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZIONE I n. 03005/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STAZIONE FERROVIARIA</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto gli artt. 98 e 119 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Costruzioni Procopio S.r.l. e di Ferrovie della Calabria S.r.l.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Mancini, De Portu, e Morcavallo.;</p>
<p>Ritenuto:<br />
&#8211; che, in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia ed alle successive fasi adempitive per l’ esecuzione dell’ appalto &#8211; sia sul piano progettuale che di esecuzione materiale &#8211; sussistono i presupposti per l’ accoglimento della domanda cautelare, al fine di prevenire situazioni non reversibili, anche all’ esito della decisione nel merito della controversia, in pregiudizio delle parti private e della stessa Amministrazione;<br />
&#8211; che, ai sensi degli artt. 119, comma terzo, cod. proc. amm., va fissata l’ udienza del 7 maggio 2011 per la discussione nel merito della causa;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):<br />
&#8211; accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10265/2010) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata;<br />
&#8211; fissa l’ udienza del 6 maggio 2011 per la discussione nel merito della causa;<br />
&#8211; compensa fra le parti le spese relative alla presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/03/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-3-2011-n-1062/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/3/2011 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a></p>
<p>Pres., est. Onorato Re.Pa. s.a.s. (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.), Iacono (n.c.) e Polito (n.c.) il diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 1. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso agli atti in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 – Caratteri – Individuazione. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Onorato<br /> Re.Pa. s.a.s. (Avv. Lorenzo Bruno Molinaro) c. Comune di Serrara Fontana (n.c.), Iacono (n.c.) e Polito (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il diritto di accesso in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso agli atti in materia ambientale ex D.Lgs. 195/2005 – Caratteri – Individuazione. 	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Delibazione della domanda – Non può essere condizionato dalla valutazione delle pretese cui l’acquisizione agli atti è strumentale.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Atti di natura privatistica – Sussiste.	</p>
<p>4. Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Diniego di esibizione di documentazione relativa all’attività edilizia dei controinteressati – Motivato con riferimento all’esigenza di tutela del diritto alla riservatezza – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l&#8217;estensione del novero dei soggetti legittimati all&#8217;accesso, poiché le informazioni ambientali spettano a &#8220;chiunque&#8221; le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse, ed il contenuto delle cognizioni accessibili poiché estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali».	</p>
<p>2. L&#8217;accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l&#8217;acquisizione della documentazione è strumentale posto che il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa.	</p>
<p>3. L’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.	</p>
<p>4. E’ illegittimo il provvedimento con cui la P.A. nega il diritto di accesso alle autorizzazioni o concessioni ovvero ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati motivato con riferimento all’esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 24 comma 7° L. n. 241/90, &#8220;deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221; e  la documentazione richiesta non concerne i dati &#8220;giudiziari&#8221; e c.d. &#8220;supersensibili&#8221; (ovvero, ai sensi dell&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l&#8217;art. 24 L. n. 241/90 e l&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Re.Pa. S.a.s.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Lorenzo Bruno Molinaro in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Serrara Fontana<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><b>Michael Francis Iacono, Arianna Polito</b>; 	</p>
<p><i><b>Per l’annullamento della nota 10 dicembre 2008, contenente il rigetto della domanda di accesso ai documenti prodotta dalla parte ricorrente, e per l’accertamento del diritto di quest’ultima di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nella domanda concernenti gli interventi edilizi realizzati sul suolo di proprietà dei sigg.ri Iacono Michael Francis e Polito Arianna,<br />	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1-La parte ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune intimato di accedere alla cartella relativa alle autorizzazioni o concessioni (anche in sanatoria) ovvero ai provvedimenti repressivi adottati nei confronti dei controinteressati, relativamente agli immobili di proprietà di quest’ultimi, posti nella medesima zona ove sorge l’Hotel Sant’Angelo di cui l’istante è proprietaria.<br />	<br />
A tale domanda il Comune ha risposto negativamente escludendo che la parte ricorrente sia in &#8220;possesso di un interesse concreto a fondamento della necessità di tutelare la propria posizione soggettiva&#8221;.<br />	<br />
Di qui il ricorso in esame che risulta fondato.</p>
<p>2-La richiesta risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile. <br />	<br />
Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la parte ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato che l’istante è proprietaria di un albergo ricadente nella medesima zona.. <br />	<br />
E’, pertanto, del tutto evidente che la parte ricorrente, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell’ &#8220;interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l&#8217;accesso&#8221;, che l&#8217;art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall&#8217;art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un &#8220;interesse personale e concreto&#8221;), prevede quale presupposto per la legittimazione all&#8217;azione e l&#8217;accoglimento della relativa domanda.<br />	<br />
Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è che la parte ricorrente possiede immobili nella medesima zona ed è, pertanto, già per tale motivo titolare dell’interesse a che nell’ambito della stessa l’edificazione sia conforme alla normativa vigente.<br />	<br />
A detta conclusione, di carattere generale, si aggiunge, il particolare riferimento alla materia della tutela ambientale anch’essa specificatamente invocata dalla parte ricorrente nella sua domanda.<br />	<br />
L’art. 3 D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195 (emanato per dare attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), infatti, ha introdotto, come prima aveva fatto il D.L. vo 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall’art. 12 del cit. D.L.vo n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L n. 241 del 1990, per due particolarità: l&#8217;estensione del novero dei soggetti legittimati all&#8217;accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, la norma in commento chiarisce che le informazioni ambientali spettano a &#8220;chiunque&#8221; le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse.<br />	<br />
Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un&#8217;attività elaborativa da parte dell&#8217;Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall&#8217;art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell&#8217;Amministrazione.<br />	<br />
Detta disciplina speciale della libertà d&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.<br />	<br />
Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell&#8217;art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell&#8217;ambiente (Cfr. TAR Lazio III Sez. 28 giugno 2006 n. 5272).<br />	<br />
Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l&#8217;accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità.</p>
<p>3-Nè l&#8217;accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l&#8217;acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).<br />	<br />
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.<br />	<br />
Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per &#8220;documento amministrativo&#8221; soggetto alla disciplina della predetta legge si intende &#8220;ogni rappresentazione&#8230;del contenuto di atti&#8230;detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale&#8221;.<br />	<br />
Del resto, l&#8217;insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall&#8217;art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).	</p>
<p>4-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 24 comma 7° L. n. 241/90, &#8220;deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici&#8221;.<br />	<br />
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati &#8220;giudiziari&#8221; e c.d. &#8220;supersensibili&#8221; (ovvero, ai sensi dell&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l&#8217;art. 24 L. n. 241/90 e l&#8217;art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).	</p>
<p>5-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il provvedimento di reiezione. <br />	<br />
Per l&#8217;effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso a suo tempo depositata .<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a)-annulla la nota indicata in epigrafe;<br />	<br />
b)- ordina al Comune di Serrara Fontana di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso<br />	<br />
Condanna il Comune di Serrara Fontana al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000 (mille).<br />	<br />
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-25-2-2009-n-1062/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2009 n.1062</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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