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	<title>10601 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10601 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.10601</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-19-10-2006-n-10601/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-19-10-2006-n-10601/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.10601</a></p>
<p>Pres. Orciuolo &#8211; Est. Scala SUB SERVICE s.r.l. (Avv.ti R. Ciociola, C. Pezzi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato), FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee) (Avv. G. Lanzone) in tema di determinazione dei soggetti legittimati ad impugnare le clausole di un bando per l&#8217;accesso a pubblichi impieghi Concorsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-19-10-2006-n-10601/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.10601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-19-10-2006-n-10601/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.10601</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Orciuolo      &#8211;        Est. Scala<br /> SUB SERVICE s.r.l. (Avv.ti R. Ciociola, C. Pezzi) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato), FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee) (Avv. G. Lanzone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di determinazione dei soggetti legittimati ad impugnare le clausole di un bando per l&#8217;accesso a pubblichi impieghi</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Bando – Clausole che fissano i requisiti di ammissione    e clausole che incidono sull’ordine della graduatoria – Criteri di impugnazione e legittimazione ad agire – Individuazione &#8211; Ragioni &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di concorsi per l’accesso a pubblichi impieghi, sono legittimati ad impugnare immediatamente le clausole di un bando relative all’indicazione dei requisiti di ammissione, solo coloro ai quali, sia preclusa in radice la partecipazione alla competizione per mancanza di uno o taluno dei suddetti requisiti, a prescindere dalla circostanza che tali soggetti abbiano o meno presentato domanda di partecipazione. Viceversa, le clausole che determinano le modalità di attribuzione del punteggio ovvero indicano il peso specifico del possesso di taluni titoli in relazione al punteggio globale, essendo suscettibili di incidere esclusivamente sull’ordine della graduatoria, vanno impugnate, congiuntamente ad essa, da coloro che, ammessi a partecipare alla competizione, provino in fatto che la loro applicazione ha avuto effetti negativi o penalizzanti sull’ordine della graduatoria. (Nella specie, pertanto, va ritenuta priva di legittimazione ad agire la società che abbia impugnato le clausole del bando di concorso per la copertura di posti di vigile del fuoco, nella parte in cui prevedono un punteggio aggiuntivo in relazione al possesso di talune specializzazioni professionali solo ove conseguite mediante taluni titoli, con esclusione di altri, tra cui le specializzazioni rilasciate dalla società medesima).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sez. 1^ bis</b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 1043/2002, proposto dalla</p>
<p><b>soc. SUB SERVICE s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Ciociola e Claudio Pezzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, v. A. Bertoloni, n, 27,  <br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>il <b>MINISTERO dell’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>di <b>FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato in calce all&#8217;atto notificato, dall’avv. Giorgio Lanzone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, v. della Camilluccia, n. 281/4,  <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del bando relativo al “Concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario”, pubblicato su G.U. S.s. n. 92 del 20/11/2001, in parte qua, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione e della Federazione intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 1110/2002 del 18 febbraio 2002;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 1° marzo 2006 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Udito l&#8217;avv. Ciociola per la parte ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso in epigrafe impugna la parte ricorrente, società operante nell’attività di formazione svolta nel settore delle attività subacquee, il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno intimato ha bandito concorso per la copertura di centosettantatre posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, nella parte in cui, all’art. 3, lett. b), viene prevista l’attribuzione del punteggio di 0,50 ai concorrenti in possesso di una delle specializzazioni professionali indicate, tra le quali quella del sommozzatore, conseguita mediante uno dei seguenti titoli:<br />
&#8211;	diploma di perito addetto ai lavori subacquei rilasciato da istituto statale o scuole o centri di formazione professionale legalmente riconosciute;<br />	<br />
&#8211;	diploma o attestato di qualificazione professionale con il brevetto di sommozzatore professionista;<br />	<br />
&#8211;	brevetto di sommozzatore professionista; <br />	<br />
&#8211;	brevetto di sommozzatore rilasciato dalla Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato;<br />	<br />
&#8211;	brevetto sportivo rilasciato dal CONI – FIPSAS; <br />	<br />
lamentando, in proposito, come di fatto siano esclusi i brevetti sportivi di sommozzatore rilasciati da altre organizzazioni operanti in Italia, tra cui la ricorrente stessa. <br />
Ha, pertanto, dedotto violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, della legge 10 agosto 2000, n. 246; violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per illogicità.<br />
Premessa la sussistenza di una legittimazione attiva a ricorrere, siccome titolare dell’interesse a non essere discriminata nell’ambito della formazione specialistica de qua, contesta la ricorrente la clausola del bando sopra riportata, siccome di fatto lesiva della propria posizione sul mercato, per essere indicate illegittime preferenze solo per talune organizzazioni operanti nel settore della subacquea, così da disincentivare la possibilità di partecipazione al concorso ai soggetti titolari di brevetti rilasciati da altre organizzazioni didattiche, con nocumento non solo dei partecipanti medesimi, ma anche di tali organizzazioni escluse dal novero di cui sopra, con violazione del principio tutelato dalla Costituzione di libera iniziativa economica.   <br />
L’Amministrazione, con memoria di costituzione, si è ritualmente costituita in giudizio, ed ha eccepito la carenza di una posizione qualificata della ricorrente, e l’infondatezza, nel merito, degli assunti di controparte.<br />
Si è pure costituita l’intimata Federazione FIPSAS che ha, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione ad agire della società ricorrente e per difetto di interesse a ricorrere, non derivando dalla clausola del bando impugnata alcuna discriminazione in danno ai brevetti dalla medesima rilasciati; ha chiesto, infine sempre in rito, l’estromissione dal giudizio, siccome non ravvisabile in capo alla stessa alcuna attività suscettibile di contribuire all’emissione di atto amministrativo che si assume lesiva.<br />
Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2002, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il giudice adito non ha accordato la sospensione del bando di concorso in impugnativa, attesa la mancanza di danno grave ed irreparabile.  <br />
Alla pubblica udienza del 1° marzo 2006, le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive deduzioni, anche con memorie conclusionali, e  la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il gravame in esame la società ricorrente, operante nel settore della formazione professionale, in specie, in quello della specializzazione dei sommozzatori, impugna il bando di concorso indetto dal resistente Ministero dell’Interno per la copertura di posti di vigile dl fuoco, nella parte in cui è previsto un punteggio aggiuntivo in relazione al possesso di talune specializzazioni professionali solo ove conseguite mediante alcuni titoli, con esclusione di altri, tra cui le specializzazioni rilasciate dalla medesima ricorrente.<br />
Il Collegio deve esaminare in via preliminare le eccezioni sollevate dalle resistenti in punto legittimazione a ricorrere.<br />
La parte ricorrente assume come il bando impugnato &#8211; oltre a ledere i concorrenti non in possesso delle specializzazioni professionali che, ove possedute, danno titolo ad un punteggio aggiuntivo &#8211; leda direttamente il proprio interesse a conservare, e, comunque, a non vedere alterata da atti discriminatori, quale la clausola censurata, la posizione acquisita nel campo della formazione nel settore specialistico dell’attività subacquea.   <br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Come noto, il principio di derivazione processual-civilistica, contenuto nell’art. 100 c.p.c., in base al quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre avervi interesse,  è applicabile anche al processo amministrativo, ove per agire è necessario non solo essere titolari di una qualificata situazione giuridica, quale il diritto soggettivo o l’interesse legittimo, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, intesa non come idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un vantaggio materiale o morale attraverso il processo amministrativo.<br />
Attesa la natura essenzialmente impugnatoria caratterizzante il processo amministrativo, l’interesse a base dell’azione può essere  soddisfatto solo attraverso l’eliminazione dell’atto impugnato, siccome lesivo di interessi legittimi, e dunque si risolve nell’interesse all’eliminazione dell’atto illegittimo.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha individuato, quali presupposti dell’interesse a ricorrere, la lesione effettiva e concreta che il provvedimento impugnato arreca alla sfera patrimoniale o morale del ricorrente, ed il vantaggio concreto, anche se solo potenziale, che il ricorrente mira ad ottenere dall’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
L’interesse a ricorrere, poi, deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente, deve essere attuale &#8211; ovvero deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e deve continuare a sussistere nel corso del giudizio, non essendo sufficiente un&#8217;ipotesi o una mera eventualità di lesione &#8211; e concreto, dovendo essere valutato con riferimento ad una concreta lesione o pregiudizio verificatosi a danno del ricorrente.<br />
Il Collegio, in coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale di cui si è dato conto, ritiene che nel processo amministrativo, come nel processo civile, non è ammessa l’azione popolare, ad eccezione di quei casi in cui esista una previsione di legge ad hoc.<br />
L’ordinamento non prevede, difatti, l’esperibilità di una azione volta ad ottenere il mero controllo oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da parte del giudice per iniziativa del <i>quisque de populo</i>, non essendo ammesse nell’ordinamento ipotesi di controllo giurisdizionale generalizzato sulla pubblica amministrazione, nelle forme dell’azione popolare, né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio al fine di orientare la futura azione amministrativa.<br />
Deve, peraltro, darsi atto che la giurisprudenza ha considerato sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’interesse a ricorrere, anche la sussistenza di una utilità meramente strumentale, essendo comunque utile la finalità di rimettere in discussione il rapporto controverso, sollecitando un nuovo esercizio del potere in termini potenzialmente idonei ad evitare il pregiudizio sofferto o a conseguire il vantaggio sperato.<br />
Deve essere, pure dato conto, con riferimento specifico ai concorsi per l’accesso a pubblici impieghi, che la più recente giurisprudenza si è espressa in occasione di impugnative volte a mettere in discussione in radice la legittimità delle procedure concorsuali al fine di ottenerne l’annullamento e la rimessa in discussione del rapporto controverso, riconoscendo come ammissibile una legittimazione non legata alla mera circostanza della presentazione della domanda di partecipazione ma all’esistenza di requisiti sostanziali in capo ai ricorrenti.<br />
Quanto sopra, peraltro, non  induce a ritenere che esista un processo amministrativo di tipo oggettivo, sganciato dall’esistenza in capo al ricorrente di un interesse legittimo differenziato rispetto a quello del <i>quisque de populo</i>, richiedendosi comunque che sia provata l’appartenenza del soggetto esterno ricorrente, in ragione della sua qualificazione culturale e professionale, ad una categoria professionale o culturale di cittadini o di soggetti in grado di aspirare al posto per cui è stata indetta la procedura concorsuale stessa.<br />
Deve essere ribadito, invero, il principio che la legittimazione non può essere affermata in capo ad ogni cittadino in quanto tale, solo per il fatto che in Costituzione è prevista la libertà di accesso agli uffici pubblici mediante concorso ed il rispetto delle regole di buona amministrazione e di imparzialità, ma debba essere pur sempre legata ad una posizione sufficientemente differenziata che, anche in assenza della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, ben può identificarsi nel possesso di requisiti culturali e professionali adeguati al concreto posto di pubblico impiego messo a concorso.<br />
In coerenza con le affermazioni di cui sopra, il titolare dell’interesse ad impugnare immediatamente le clausole di un bando di concorso relative alla indicazione dei requisiti di ammissione alla stessa procedura concorsuale sono solo coloro ai quali, non in possesso di uno o taluni di essi, sia preclusa in radice la partecipazione alla competizione, per carenza di requisito, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi abbiano presentato domanda di partecipazione, e dunque siano rimasti estranei al procedimento.<br />
Diversa è l’ipotesi in cui vengano in contestazione – come nel caso che ne occupa &#8211; le clausole che determinano le modalità di attribuzione del punteggio, ovvero, che indicano il peso specifico del possesso di taluni titoli in relazione al punteggio globale attribuibile, in quanto queste sono idonee ad incidere la sfera giuridica dei soli concorrenti, lesione che, peraltro, può essere apprezzata solo in un secondo momento, ovvero, ove gli aspiranti siano stati ammessi a partecipare alla competizione, e siano risultati idonei, nella sede della redazione della graduatoria, contribuendo il detto elemento sulla possibilità o meno di utile collocazione.<br />
In questa seconda ipotesi, trattandosi di clausole che non impediscono la partecipazione del candidato, ma sono suscettibili di influire esclusivamente sull’ordine della graduatoria, devono essere impugnate congiuntamente alla graduatoria, previa evocazione in giudizio di tutti coloro che dalla vigenza della graduatoria traggono interesse, da coloro che provino in fatto che la loro applicazione ha avuto effetti negativi o penalizzanti nell’ordine della graduatoria stessa.<br />
Sulla base delle ampie considerazioni sopra rassegnate, ritiene il Collegio che è&#8217; inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso introdotto dalla parte ricorrente, sprovvista di interesse a dolersi della individuazione di taluni requisiti preferenziali, atteso che una posizione qualificata all’impugnazione può essere riconosciuta esclusivamente in capo ai singoli concorrenti, in quanto sopravanzati nella graduatoria conclusiva della procedura per assenza dell’indicato titolo preferenziale.   <br />
E’ all’evidenza come la parte ricorrente sia portatrice, invece, di una posizione che riceverebbe, eventualmente – in quanto non c’è prova del lamentato pregiudizio &#8211; ed in via del tutto mediata, una qualche lesione dalla scelta operata dall’Amministrazione in ordine ai titoli cui accordare un punteggio aggiuntivo, ma non dimostra di essere lesa direttamente dalla stessa clausola censurata, o che, dalla espunzione dal mondo giuridico della stessa, deriverebbe un qualche immediato e concreto vantaggio.  <br />
A tanto consegue l’insussistenza della vantata posizione differenziata &#8211; in qualità di società operante nel campo della formazione professionale – non sufficiente a legittimare l’introdotta contestazione della scelta dei titoli valutabili in occasione di pubblico concorso, che la resistente Amministrazione ha richiesto, tra l’altro, non per l’accesso all’impiego, ma ai fini di una migliore collocazione in graduatoria, potendosi riconoscere una posizione qualificata ai detti fini soltanto ai singoli concorrenti non utilmente collocati in graduatoria per carenza del titolo stesso. <br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate giusta quanto in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, dichiara l’inammissibilità del ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate nella somma complessiva di € 3.000,00 (€ tremila/00), da ripartire in parti uguali in favore del Ministero dell’Interno e della di FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, parti resistenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 1° marzo 2006, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:</p>
<p>Dott. Elia Orciuolo	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Politi	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dr.ssa Donatella Scala		      &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-19-10-2006-n-10601/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2006 n.10601</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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