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	<title>106 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>106 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a></p>
<p>Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro 1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità . 1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Passoni &#8211; Est. Ianigro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. VIA &#8211; Proroga del giudizio favorevole &#8211; Diniego &#8211; Insussistenza delle condizioni di fatto &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il diniego opposto dal Comitato regionale competente in materia di VIA alla richiesta di proroga del giudizio di VIA  legittimo laddove l&#8217;interessato non si sia adoperato al fine di consentire l&#8217;avverarsi delle condizioni di fatto cui erano subordinati il rilascio dei pareri positivi da parte delle Autorità  di settore e, conseguentemente, l&#8217;esito favorevole del giudizio di VIA stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/02/2021<br /> <strong>N. 00106/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00139/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 139 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> Sile Costruzioni S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, e Stefano Corsi, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica presso lo studio dell&#8217;avv. Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D&#8217;Annunzio n. 142;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonchè in forma fisica in L&#8217;Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br />  <br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> ad opponendum:<br /> Associazione Wwf Chieti &#8211; Pescara Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, con domicilio eletto in forma digitale come in atti, nonchè in forma fisica in Pescara viale G. Bovio n. 385;<br /> Akka s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Scapillati con domicilio eletto in forma digitale come in atti;<br /> ad adiuvandum:<br /> Sportello Unico Attività  Produttive (S.U.A.P.) &#8211; Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv.Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> con il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; NO FOOD &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett. b &#8211; nei Comuni di Chieti &#8211; (località  Santa Filomena) &#8211; e Cepagatti, inoltrata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 5.3.2018:<br /> &#8211; del parere del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2775 del 23.03.2017, nella parte in cui ha rigettato l&#8217;istanza di proroga del Giudizio V.I.A. 1925/2012 favorevole e relativo al progetto, pratica prot. n. 200827806 del 13.11.2008, presentato dalla Sirecc S.r.l. per la realizzazione di edifici commerciali &#8211; no food &#8211; P.R.U.S.S.T. 7 &#8211; 93 &#8211; DGR 119/02 &#8211; All.to IV, P.to 7, lett.b &#8211; nei Comuni di Chieti (Località  Santa Filomena) e Cepagatti, presentata in data 21.03.2017 dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico, subentrata alla Sirecc S.r.l., ed ha dichiarato improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, compreso, per quanto occorrer possa, il parere del CCR-V.I.A. &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2762 del 16.03.2017;<br /> nonchè, in conseguenza dell&#8217;impugnativa odiernamente proposta,<br /> anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2854 del 21.12.2017, comunicato con nota del 22.12.2017, meramente confermativo del precedente giudizio n. 2775 del 23.03.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 29.6.2018 :<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. via pec in data 13.06.2018, con cui  stata confermata la decadenza del Giudizio V.I.A. n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti sono stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso.<br /> con i motivi aggiunti presentati il 2.01.2020 anche per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del parere del CCR-VIA &#8211; Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n. 3103 del 29.10.2019, ricevuto dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019, meramente confermativo del precedente Giudizio n. 2915 del 12.06.2018, con cui era stata ribadita la decadenza del Giudizio n. 1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti erano stati invitati ad adottare i consequenziali provvedimenti (v. doc. n. 1 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; della nota del 31.10.2019 del Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, ricevuta dalla SILE Costruzioni S.r.l. a socio unico via pec in data 31.10.2019 mediante nota prot. n. 24366 del 31.10.2019 del Responsabile del Servizio n. 4 &#8211; Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio, del Comune di Cepagatti (v. doc. n. 2 prodotto a corredo del presente terzo atto di motivi aggiunti);<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso;<br /> e, con il ricorso incidentale proposto dall&#8217;interveniente Akka s.r.l. il 30.05.2017:<br /> per l&#8217;annullamento del Giudizio n. 2775 del 23.03.2017 nella parte in cui non  stato dichiarato improcedibile il giudizio V.i.a. per la sopravvenuta scadenza del programma PRUSST di riqualificazione azionato &#8220;La città  Lineare della Costa&#8221;, dato che la proroga dell&#8217;utilizzo dei contributi ministeriali ha riguardato solo la realizzazione delle opere pubbliche e non per gli interventi edilizi privati a carattere commerciale (cfr nota della Direzione Generale per la Condizione Abitativa prot. n.1337 del 14.11.2014).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del S.u.a.p. Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese, del Wwf sede di Pescara e della Akka s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall&#8217;art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l&#8217;applicabilità  dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell&#8217;art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per parte ricorrente gli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, per il Wwf intervenuto ad opponendum l&#8217;avv. Francesco Paolo Febbo, per il Suap intervenuto ad adiunvadum l&#8217;avv. Letizia Capponi in sostituzione dell&#8217;avv. Alessandra Rulli, e per l&#8217;Akka s.r.l. interveniente ad opponendum l&#8217;avv. Nicola Scapillati;</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.La società  ricorrente, Sile Costruzioni s.r.l. &#8211; quale soggetto subentrato il 19.10.2016 alla Sirecc s.r.l. che nell&#8217;ambito dell&#8217;Accordo di Programma PRUSST 7-93 aveva realizzato nel PRT del Consorzio ASI di Chieti la struttura commerciale denominata Megalò con lavori terminati nel 2005 &#8211; premesso che la concessione in variante originaria n.114 del 28.03.2003 prevedeva una seconda struttura a completamento del complesso commerciale da realizzarsi successivamente, esponeva quanto segue:<br /> &#8211; la pratica relativa alla seconda struttura era stata sottoposta a V.I.A. rilasciata con giudizio n.1925 del 10.04.2012 a seguito della pronuncia di questo T.a.r. n.69/2011 di annullamento dei precedenti giudizi sfavorevoli n.1213/2009 e n.1277/2009;<br /> &#8211; la V.I.A. favorevole era restata condizionata alla previa acquisizione del parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e del Genio Civile regionale sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica da predisporsi;<br /> &#8211; intrapresi i lavori a seguito del rilascio del titoli edilizi n.54 del 5.08.2013 dal Comune di Cepagatti e n.905 e 909 del 2013 dal Comune di Chieti, l&#8217;Autorità  di Bacino, con nota del 9.05.2013, sospendeva il parere favorevole rilasciato con nota del 26.10.2012 e poi lo annullava in autotutela con determinazione n.44 del 27.11.2013, che veniva impugnata innanzi al T.a.r. nel ricorso r.g. 257/2013 conclusosi con sentenza n.516/2014 declinatoria di giurisdizione ed in assenza di successiva riassunzione;<br /> &#8211; a sua volta il Genio Civile, con ordinanza prot. RA/312705 del 12.12.2013, disponeva la immediata cessazione dei lavori intimando in via d&#8217;urgenza la messa in sicurezza dell&#8217;area al fine di predisporre un servizio di intervento, un piano di emergenza idraulica, lavori di contenimento dell&#8217;argine fluviale tramite aggiornamento del progetto originario in presenza di possibili scenari ed evoluzioni sfavorevoli che prefigurino deflussi uguali o superiori all&#8217;ultimo evento di piena del 2.12.2013;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza del Genio Civile veniva impugnata al T.S.A.P. con ricorso r.g. 66/2014 conclusosi con declaratoria di improcedibilità  per sopraggiunta ottemperanza alle prescrizioni imposte a seguito di attuazione del progetto di messa in sicurezza;<br /> &#8211; nel corso dell&#8217;istruttoria sulla V.I.A. del progetto di messa in sicurezza la società  istante dichiarava di voler ridurre la superficie da realizzare portandola dai possibili 30.500 m.q. a 24.200 m.q. eliminando l&#8217;albergo e ridistribuendo le superfici rispetto a quanto già  autorizzato con la V.I.A. del 10.04.2012.<br /> Tanto premesso, con il presente ricorso, e con i successivi motivi aggiunti, la società  istante impugnava, chiedendone l&#8217;annullamento, i seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; in via principale, il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2775 del 23.03.2017 di rigetto dell&#8217;istanza di proroga e di dichiarazione di improcedibilità  della richiesta di modifica sostanziale del progetto, presentata il 21.03.2017;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 5.03.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del precedente:<br /> -con motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui  stata dichiarata confermata la decadenza del Giudizio n.1295 del 10.04.2012 ed i Comuni di Chieti e Cepagatti sono stati invitati ad adottare i conseguenziali provvedimenti;<br /> &#8211; con motivi aggiunti depositati il 2.01.2020 il parere del CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale, Giudizio n.3103 del 29.10.2019 meramente confermativo del precedente Giudizio n.2915 del 12.06.2018.<br /> Nel giudizio si costituivano ad adiuvandum lo Sportello Unico Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni del Patto Territoriale Chietino Ortonese, e, per opporsi al ricorso la Regione Abruzzo, e gli interventori Wwf Ambiente ed Akka s.r.l. che avevano partecipato al procedimento, quest&#8217;ultima proponendo altresì ricorso incidentale.<br /> Con ordinanza cautelare n. 41 del 18.04.2019 veniva respinta l&#8217;istanza di misure cautelari del 28.03.2019, sul rilievo della omessa impugnazione delle ordinanze di sospensione dei lavori n.n. 144 del 13.03.2019 del Comune di Chieti, e n.8 del 18.03.2019 del Comune di Cepagatti emesse in ottemperanza alla sentenza n. 69/2019 con cui questo T.a.r. accoglieva il ricorso proposto dalla Regione e per l&#8217;effetto annullava la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Sincrona del 18.4.2018, avente ad oggetto la &#8220;voltura&#8221; in favore della società  ricorrente, quale subentrante, dei titoli abilitativi rilasciati dai Comuni di Chieti e Cepagatti in favore della dante causa Sirecc s.r.l. inerenti i lavori oggetto del giudizio v.i.a. la cui decadenza  oggetto di contestazione nel presente giudizio.<br /> Nelle more il ricorso in appello interposto avverso la sentenza n.69/2019 veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6044/2020.<br /> Alla pubblica udienza del 12.02.2021, il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.<br /> 2. Preliminarmente va rilevata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; del S.u.a.p. Associazioni Comuni Patto Territoriale Chietino Ortonese con atto del 21.10.2019 rispetto all&#8217;impugnazione dei dinieghi di proroga e di decadenza della società  ricorrente dal giudizio di valutazione ambientale n.1925/2012.<br /> Con l&#8217;atto di intervento il Suap ha dedotto di essere titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente rispetto a quella della ricorrente principale &#8220;vantando un interesse diretto alla demolizione degli effetti prodotti dagli atti impugnati, i quali, influendo negativamente sull&#8217;attività  procedimentale condotta dal S.u.a.p., nonchè sulle determinazioni da questo assunte e a cui ha partecipato (v. verbale della Conferenza di Servizi del 18 aprile 2018) finiscono per incidere altresì su eventuali responsabilità  insorgendi in capo all&#8217;interveniente&#8221;.<br /> Ritiene il Collegio che l&#8217;interesse dedotto sia estraneo alle funzioni proprie del S.u.a.p. nell&#8217;ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e pertanto non possano essere invocate a sostegno della pretesa demolitoria invocata.<br /> In primo luogo, quanto al ruolo del S.u.a.p. nel procedimento per la valutazione di impatto ambientale,  da evidenziare che ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241/1990, all&#8217;autorità  competente per la VIA spetta il coordinamento dei diversi adempimenti e livelli amministrativi che confluiscono nella adozione del provvedimento conclusivo, e tale coordinamento, nel caso della VIA, non compete al S.u.a.p. ma all&#8217;autorità  competente in materia di Via che nella specie va individuata nella Regione, in funzione del Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> La partecipazione del S.u.a.p. alla Conferenza di Servizi si giustifica nella specie, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 8 comma 1, e 9 commi 1 e 10, si imponeva la necessità  del coordinamento perchè erano state proposte delle modifiche progettuali che avrebbero quindi avuto riflessi anche sui profili autorizzativi.<br /> Nella posizione fatta valere dal S.u.a.p. e nel ruolo rivestito all&#8217;interno della Conferenza di Servizi, non si ravvisa all&#8217;evidenza alcun nesso di collegamento o dipendenza con la posizione fatta valere nel presente giudizio dalla società  ricorrente principale, specie considerando che nella specie si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del S.u.a.p., per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il S.u.a.p. trarrebbe dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso.<br /> 2.1 Sotto altro profilo, ove l&#8217;intervento del S.u.a.p. sia rivolto ad ottenere l&#8217;annullamento degli atti impugnati, sebbene in via mediata come dedotto,  inammissibile l&#8217;intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.<br /> L&#8217;intervento va pertanto dichiarato inammissibile.<br /> 3. Nel giudizio si controverte in ordine alla legittimità  dei seguenti atti, impugnati in via principale, e con motivi aggiunti:<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2775 del 23.03.2017 con cui  stata respinta l&#8217;istanza di proroga del giudizio via 1925/2012 per la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, motivata per l&#8217;intervenuta modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale, per inadempienza alle prescrizioni di cui al parere n. 1925 cit, e per insussistenza dei presupposti di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali;<br /> -giudizio C.C.R.-VIA n.2854 del 21.12.2017, impugnato con i motivi aggiunti del 5.03.2018, meramente confermativo del precedente giudizio n.2775 cit.,<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.2915 del 12.06.2018, impugnato con i motivi aggiunti del 29 giugno 2018, di conferma della decadenza dal giudizio n.1925 cit.;<br /> &#8211; giudizio C.C.R.-VIA n.3103 del 20.10.2019, impugnato con i motivi aggiunti del 2.01.2020, meramente confermativo del giudizio n.2915.<br /> 3.1 In particolare, la società  Sirecc s.r.l., dante causa della odierna ricorrente, con provvedimento unico autorizzativo n.66/2002 e concessione edilizia in variante n.114 del 28 marzo 2003 era stata autorizzata a realizzare una Grande Struttura di Vendita con una superficie di 40.000 m.q. sulla base di un accordo di programma sottoscritto con la Regione l&#8217;11.04.2002 ricadente prima nel territorio del Comune di Chieti e poi esteso in data 13.09.2004 anche al Comune di Cepagatti.<br /> Successivamente, in variante all&#8217;autorizzazione unica n.66 del 22.10.2002, con provvedimento unico autorizzativo n. 905 del 9.10.2013, la Sirecc s.r.l. veniva autorizzata dall&#8217;Associazione dei Comuni Chietino-Ortonese, sull&#8217;istanza presentata il 19.04.2013, alla realizzazione di un edificio commerciale no food denominato B-3, e con provvedimento unico autorizzativo n.909 del 4.11.2013, alla realizzazione di una struttura alberghiera e per servizi di esposizione e vendita di prodotti no food ricadente nel territorio di Chieti.<br /> In entrambi i provvedimenti autorizzativi si dava atto che l&#8217;intervento aveva ottenuto autorizzazione VIA favorevole con prescrizioni di cui al giudizio n. 1925 del 10.04.2012, autorizzazione paesaggistica del 16.04.2013, e parere favorevole con prescrizioni dell&#8217;Autorità  di Bacino con nota prot. n.RA/23239349.<br /> 3.2 Ciò posto, va innanzitutto premesso in fatto, che il giudizio CCR-VIA n.1925 del 10.04.2012, oggetto di richiesta di proroga da parte della società  ricorrente, era stato rilasciato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale in sede di riesame, in esecuzione della sentenza n.69/201, con cui questo T.a.r. aveva annullato il precedente giudizio negativo n.1277 del 18.06.2009.<br /> La motivazione della pronuncia di annullamento del diniego era fondata sui seguenti rilievi:<br /> -la illogicità  della motivazione del diniego per la parte delle opere strutturali e infrastrutturali del centro commerciale Megalò in quanto basata sulla circostanza che esse erano state realizzate in assenza di v.i.a. e di nulla osta paesaggistico, senza considerare che ciò avrebbe richiesto l&#8217;annullamento degli atti di assenso in autotutela, e che essa non poteva riguardare altresì le opere di completamento, con variante del progetto iniziale ( relative alla costruzione di quattro edifici commerciali e di un edificio da adibirsi ad attività  produttiva, in parte nel territorio del Comune di Cepagatti ed in parte in quello del Comune di Chieti che erano stati sottoposti a v.i.a.);<br /> &#8211; il difetto di istruttoria sulla parte della motivazione relativa alla violazione della fascia di inedificabilità  del fiume Pescara tramite un generico richiamo alla legge n. 431/1985, ed all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, senza precisare se ed effettivamente in quali punti il vincolo non fosse stato rispettato.<br /> Con il giudizio n.1925 del 10.04.2012, il Comitato CCR-VIA aveva espresso parere favorevole sul progetto per la realizzazione di edifici commerciali &#8220;no-food&#8221; a condizione che, prima della realizzazione di ogni opera di completamento, venisse acquisito il parere favorevole dell&#8217;Autorità  di Bacino e quello di competenza del Genio Civile ai sensi del r.d. 523/1994 sullo studio di compatibilità  idraulica ed idrogeologica che la ditta avrebbe dovuto predisporre, fatto salvo il rispetto delle procedure paesaggistiche come da relazione istruttoria.<br /> 3.3 In relazione al detto intervento, l&#8217;Autorità  di Bacino, in un primo momento, con nota prot. RA/239349 del 26.10.2012, aveva emesso un parere favorevole con &#8220;prescrizioni&#8221; tra cui l&#8217;installazione di un sistema di allerta delle piene, ed il divieto di realizzare qualsiasi intervento, opera e attività  comportante un aumento del rischio idraulico, secondo la matrice di valutazione dei livelli di rischio. Successivamente, con nota prot. RA/121430 del 9.05.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino ha, dapprima, sospeso il proprio parere favorevole in funzione di una valutazione sulla compatibilità  idraulica delle opere, poi, con determinazione n.44 del 27.11.2013 lo ha annullato, a causa delle criticità  funzionali risultanti dalle verifiche idrauliche e geotecniche, nonchè tenuto conto dell&#8217;aggiornamento della classificazione del rischio idraulico in attuazione degli indirizzi della Direttiva 2007/60/CE.<br /> Da ultimo, con determinazione n. 48 del 12.12.2013, l&#8217;Autorità  di Bacino esprimeva un parere negativo in ragione dell&#8217;incremento del rischio idraulico conseguente all&#8217;aggiornamento delle mappe, dal momento che lo studio aveva evidenziato l&#8217;esondabilità  del Parco Commerciale Tematico e l&#8217;insufficienza dell&#8217;argine a contenere gli eventi di piena.<br /> Al contempo, il Genio Civile, con ordinanze prot. RA/312705 del 12.12.2013 e RA/16333 del 17.01.2014, ordinava l&#8217;immediata cessazione dei lavori, poichè l&#8217;intervento era in contrasto con il parere dell&#8217;Autorità  di Bacino e poichè le opere erano localizzate in aree esondabili e quindi pregiudizievoli per il regolare deflusso delle acque e per l&#8217;incolumità  pubblica.<br /> Successivamente, solo a seguito della predisposizione da parte della proponente del progetto di messa in sicurezza del sito, e della esecuzione dei lavori, con ordinanza n.47119 del 16.02.2018, il Genio Civile disponeva la revoca della cessazione dei lavori, ordinando alla ditta Sile di mantenere in efficienza tutte le opere di difesa idraulica dell&#8217;area commerciale Megalò, a propria cura e spese, di garantire idoneo sistema di previsione e allertamento idrogeologico, e di dotare le paratoie di chiusura dei varchi stradali di ulteriori guarnizioni a garanzia di una migliore tenuta della strutture realizzate.<br /> 4. Ciò posto in fatto, il ricorso nel merito  infondato e va respinto come di seguito argomentato.<br /> 4.1 Si appalesa innanzitutto inammissibile il motivo con cui si contesta la violazione dell&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006 sul presupposto che la norma, nella formulazione vigente ratione temporis, prima delle modifiche intervenute con il d.lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13.02.2008, non prevedesse un termine di efficacia della valutazione di impatto ambientale che pertanto non sarebbe venuta a scadere al decorso del quinquennio in data 10 aprile 2017 come indicato nella motivazione del provvedimento impugnato.<br /> Sostiene parte ricorrente che il giudizio v.i.a. n.1925/2012 oggetto di richiesta di proroga ha avuto avvio con richiesta della società  istante depositata presso lo Sportello Regionale Ambientale della Regione Abruzzo in data 11.02.2008. Pertanto, essendo stato avviato il procedimento due giorni prima della entrata in vigore delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152 del 2016 dal d.lgs. n. 4/2008, la relativa disciplina, secondo parte ricorrente, soggiace alla normativa previgente che non prevedeva un termine di scadenza della v.i.a. regionale poichè l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 4 cit., nelle disposizioni transitorie e finali, stabilisce al comma 1 che si applica la disciplina preesistente &#8220;ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto&#8221;.<br /> Il motivo , innanzitutto, inammissibile poichè il diniego di proroga impugnato  intervenuto di richiesta della stessa società  istante che ha presentato sua sponte istanza di proroga della valutazione di impatto ambientale in data 21 marzo del 2017, ed in tal modo ha prestato acquiescenza alla durata solo quinquennale della efficacia temporale della valutazione di impatto ambientale. Ed infatti, con l&#8217;atto del 21.03.2017, la società  istante richiedeva la proroga dei termini di esecuzione dei lavori &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 26 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006&#8221;, in vista della scadenza del termine quinquennale, e facendo presente che la mancata esecuzione delle opere assentite con Giudizio V.I.A. n.1925 del 10.04.2012 non era imputabile al proponente essendo conseguita ai provvedimenti con cui il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara aveva ordinato sin dal 17.01.2014 la cessazione immediata di ogni lavorazione ed attività  al fine della esecuzione delle opere ed azioni necessarie per la messa in sicurezza dell&#8217;intera area commerciale.<br /> Di qui  da escludersi che in questa sede la società  possa dolersi di una presunta e comunque indimostrata efficacia &#8220;sine die&#8221; della v.i.a. in questione.<br /> 4.2 In ogni caso, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva, milita in senso contrario il dato normativo che non depone affatto nel senso voluto da parte ricorrente.<br /> 4.3. In primo luogo la disposizione transitoria di cui all&#8217;art. 4 cit. riguarda all&#8217;evidenza i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, la VIA  in corso, con l&#8217;avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, per cui, solo in tal caso trovano applicazione le norme vigenti al momento dell&#8217;avvio del relativo procedimento.<br /> Nella specie, come eccepito dalla società  interveniente Akka s.r.l., parte ricorrente ha posto a base dell&#8217;avvio del procedimento una richiesta depositata dalla Sirecc s.r.l. presso la Regione Abruzzo l&#8217;11.02.2008 che ha ad oggetto la verifica di compatibilità  ambientale ai sensi dell&#8217;art. 151 del d.lgs. 490/1999, e quindi non una richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a..<br /> Del resto, dalla motivazione sentenza n. 69/2011 di questo T.a.r. . si ricava che la necessità  di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale  stata ravvisata dal Comitato di Coordinamento della Regione con giudizio n. 1057 dell&#8217;8.05.2008 cui era stata trasmessa dal Comune di Chieti la richiesta della società  Sirecc s.r.l. di stipula di una nuova convenzione o proroga di quella esistente e di modifica dell&#8217;assetto planimetrico approvato in precedenza. Pertanto l&#8217;avvio del procedimento deve essere necessariamente di data successiva all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008, visto che l&#8217;attivazione della v.i.a.  stata sollecitata dal Comitato di Coordinamento regionale solo in data 8.05.2008.<br /> In ogni caso, la norma transitoria che richiamava la disciplina previgente riguardava lo svolgimento del procedimento poichè era una norma di coordinamento evidentemente rivolta ad impedire aggravi rispetto alle pratiche già  avviate, in ragione delle sostanziali innovazioni procedurali introdotte con il d.lgs. n. 4/2008.<br /> Diversamente, la norma di cui all&#8217;art. 26 cit., non riguarda il procedimento, ma disciplina gli effetti del provvedimento, e, nella specie, il giudizio favorevole v.i.a,.  stato adottato il 10.04.2012, ossia quando era già  entrato in vigore l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152, come modificato. Di qui, per effetto del principio del tempus regit actum, non può sostenersi ai sensi dell&#8217;art. 4 cit. una ultrattività  della normativa previgente sugli effetti del provvedimento.<br /> 4.4 Ad ogni modo, anche a voler ritenere applicabile nella fattispecie l&#8217;art. 26 cit nella sua formulazione originaria, non convince la prospettazione secondo cui alla v.i.a. regionale non si applicherebbe il termine quinquennale di cui all&#8217;art. 40, poichè previsto nel Capo II riferito alle disposizioni specifiche per la v.i.a in sede statale.<br /> Ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 22 e del comma 4 dell&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 152, poi abrogato dallo stesso d.lgs. n.4/2008, nel caso di opere non realizzate almeno per il 20% entro tre anni dal giudizio di compatibilità  ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se vi siano stati nel frattempo mutamenti rilevanti, e &#8220;in ogni caso&#8221; il giudizio di compatibilità  ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.<br /> L&#8217;applicabilità  di tale norma anche alla v.i.a. regionale discende dal successivo art. 43, al comma 1, che demandava alle Regioni la facoltà  di disciplinare con proprie leggi le procedure per la valutazione di impatto ambientale, e, al comma 2 chiariva che, fino all&#8217;entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovavano applicazione le disposizioni di cui alla parte II del decreto in cui rientra anche l&#8217;art. 26 cit.<br /> Di qui, in assenza di una normativa regionale in subiecta materia, la sicura applicabilità  della normativa statale quale legge quadro in materia, nonchè in ragione della stessa formulazione della norma che, tra l&#8217;altro, non presentando delle peculiarità  proprie della v.i.a. statale, non  tale da impedirne, per ragioni di incompatibilità , l&#8217;applicazione alla v.i.a regionale.<br /> Pertanto, la disciplina previgente, nel prevedere la cessazione di efficacia della valutazione di impatto ambientale al decorso del quinquennio, era più sfavorevole all&#8217;istante, poichè avrebbe comportato l&#8217;onere di riattivare il procedimento.<br /> Diversamente l&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 152 cit., come innovato dal d.lgs. n. 4/2008, nel ribadire la efficacia quinquennale del provvedimento già  sancita dall&#8217;art. 40 nella versione previgente (e poi abrogato con lo stesso d.lgs. n.4), ha inserito la facoltà  di proroga del provvedimento medesimo su richiesta del proponente.<br /> Il motivo pertanto va disatteso.<br /> 5. Del pari inconferenti si appalesano i motivi con cui si contesta l&#8217;omessa attivazione da parte dell&#8217;amministrazione di un procedimento di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale che avrebbe garantito la partecipazione della società  ricorrente interessata.<br /> Si appalesa evidentemente fuorviante ed artificiosa la pretesa di ricondurre al diverso paradigma dei procedimenti di secondo grado, sub specie di revoca e/o autotutela, il diniego di proroga impugnato. Quest&#8217;ultimo difatti  scaturito da un procedimento attivato, non d&#8217;ufficio, ma su iniziativa di parte, e con cui l&#8217;amministrazione non ha ravvisato la ricorrenza di profili di patologia invalidante dell&#8217;atto già  emanato o una diversa configurazione dell&#8217;interesse pubblico originario che aveva legittimato il rilascio del provvedimento con esito favorevole, come nel caso della revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990.<br /> In sostanza la revoca determina la inidoneità  del provvedimento a produrre ulteriori effetti, ed incide su una posizione soggettiva di affidamento consolidato e meritevole di tutela da parte dell&#8217;interessato. A sua volta la proroga incide su un provvedimento i cui effetti si sono esauriti, determinandone l&#8217;ultrattività , e seppure implichi un riesame delle condizioni legittimanti la permanenza in vita del provvedimento, ha ad oggetto un interesse legittimo pretensivo dell&#8217;interessato che può trovare soddisfacimento solo tramite l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione, mentre la revoca incide in senso demolitivo su una posizione di affidamento già  consolidata.<br /> In ogni caso, nella specie, non può sostenersi che l&#8217;amministrazione abbia inteso mascherare, dietro l&#8217;esercizio del potere di proroga, una qualche forma di autotutela sulla valutazione di impatto ambientale già  rilasciata, con l&#8217;obiettivo di legittimare una sorta di ripensamento o rivisitazione dell&#8217;assetto di interessi a suo tempo definito. Ciò in quanto, nel corso dell&#8217;esecuzione di un provvedimento ad efficacia durevole, qual  la v.i.a., può ben verificarsi un mutamento dell&#8217;assetto di interessi o della situazione di fatto che aveva giustificato l&#8217;emanazione stessa del provvedimento.<br /> 5.1 A ben vedere il giudizio di valutazione di impatto ambientale viene rilasciato rebus sic stantibus, in un ambito territoriale e spaziale determinato, in cui sono stati effettuati i rilievi, le verifiche e le misurazioni, ma occorre considerare che l&#8217;ambiente unitariamente inteso nelle sue componenti globali  un assetto in continua evoluzione, per cui se uno dei fattori subisce modificazioni nell&#8217;arco dei cinque anni si impone la necessità  di una rinnovazione e di un aggiornamento della procedura.<br /> Di qui, come si vedà  nel prosieguo, la valutazione discrezionale dell&#8217;amministrazione sulla sussistenza in atto dei presupposti per la protrazione dell&#8217;efficacia della valutazione di impatto ambientale non fuoriesce dai binari del sindacato da esperire in sede di proroga che, nella materia in esame, presuppone un accertamento sulla base di dati aggiornati e delle sopravvenienze nelle more intervenute anche in relazione alle modalità  di ottemperanza alle prescrizioni e o condizioni a suo tempo imposte in sede di primo rilascio.<br /> 6. Nel merito le motivazioni poste dall&#8217;amministrazione a base del diniego di proroga sono esenti dalle censure formulate in ricorso.<br /> 6.1 Parte ricorrente sostiene che sarebbe una formula vuota e stereotipa la motivazione circa l&#8217;intervenuta sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato.<br /> Ciò in quanto dal 2012 non sarebbero stato modificati i parametri tecnici del PSDA, e poichè il progetto  di tipo riduttivo con una diminuzione della superficie edificabile di progetto dai complessivi m.q. 24.260 rispetto agli originari 27.199 assentiti nel 2012, prevedendo solo edifici monopiano, ed eliminando il volume multipiano dell&#8217;albergo.<br /> Con il ricorso l&#8217;istante contesta che vi sia stata inadempienza delle prescrizioni del parere di cui al giudizio n. 1925/2012, poichè sono stati trasmessi nel 2012 la comunicazione di inizio attività  di indagini e lo studio idrogeologico all&#8217;Autorità  di Bacino, la documentazione al Genio Civile, e nel 2013 sono stati acquisiti il parere favorevole della Soprintendenza e l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<br /> Deduce altresì la sussistenza dei presupposti per la proroga avendo tempestivamente ottemperato alle prescrizioni di cui all&#8217;ordinanza del Genio Civile del 12.12.2013, con la predisposizione nel 2014 di un apposito piano di emergenza idraulica, e con l&#8217;elaborazione dei progetti esecutivi anche per il completamento della struttura arginale.<br /> Il motivo  infondato.<br /> 6.2 Le ragioni poste a base del diniego di proroga, e precisamente, l&#8217;insussistenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 26 del d.lgs. n.152/2006, risultano ex actis per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza idraulica alla data dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato. All&#8217;epoca difatti era ancora efficaci le ordinanze del 12.12.2013 e del 17.01.2014 con cui il Genio Civile, aveva disposto la cessazione dei lavori, richiedendo la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza idraulica per il contenimento degli argini dal rischio di esondazione. Ed infatti solo in data successiva all&#8217;adozione del provvedimento impugnato, ed alla scadenza dell&#8217;efficacia quinquennale del giudizio di valutazione di impatto ambientale,  intervenuta l&#8217;ordinanza n.47119 del 16.02.2018 con cui il Genio Civile ha disposto la revoca dell&#8217;ordine di cessazione dei lavori.<br /> Pertanto non può contestarsi la motivazione del diniego in quanto basato sulla constatata inadempienza alle prescrizioni date, posto che, nell&#8217;arco di tempo di efficacia della valutazione di impatto ambientale, non si era avverata la condizione cui era restato subordinato l&#8217;esito favorevole della v.i.a..<br /> 7. Va osservato al riguardo che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ove favorevole, non si può qualificare, giuridicamente, quale mero atto permissivo-ampliativo delle facoltà  giuridiche dell&#8217;interessato, al pari di un titolo abilitativo, ma si tratta, a ben vedere, di un provvedimento connotato essenzialmente in maniera conformativa dell&#8217;attività  produttiva o costruttiva assentita. Ed infatti, il giudizio in questione, ove favorevole, può sfociare, a seconda dei casi, nell&#8217;apposizione di &#8220;condizioni&#8221; riferite al contesto dell&#8217;intervento il cui verificarsi  determinante per assicurare la compatibilità  dell&#8217;opera, oppure nell&#8217;imposizione di &#8220;prescrizioni&#8221; a carico del proponente soggette a controllo e monitoraggio da parte delle autorità  competenti, nonchè di &#8220;raccomandazioni&#8221; in genere a carico di terzi pubblici o privati non aventi carattere vincolante ma finalizzate ad innescare processi di risanamento o miglioramento ambientale. Pertanto il procedimento di valutazione di impatto ambientale non resta circoscritto alla sola conformità  del progetto alla normativa di rispetto, ma esprime una valutazione complessiva con cui l&#8217;amministrazione può imporre in via prescrittiva ulteriori adempimenti utili o necessari a garantire il corretto insediamento dell&#8217;opera e la sua sostenibilità  ambientale.<br /> La presenza di condizioni  coerente con la funzionalizzazione del provvedimento a mitigare l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;intervento ossia a realizzare la ricerca del giusto equilibrio tra le esigenze produttive del proponente e quelle pubblicistiche di conservazione ambientale del contesto territoriale di riferimento,<br /> Sotto il profilo giuridico, la condizione, come la richiesta di un parere favorevole o di un nulla osta, in quanto evento futuro ed incerto, integra un presupposto alla cui verificazione resta subordinato l&#8217;esito positivo del procedimento. Diversamente le prescrizioni, come ad esempio integrazioni o modifiche progettuali, o monitoraggi, in quanto privi del carattere dell&#8217;incertezza, possono individuarsi quali oneri imposti ai destinatari del provvedimento al fine di meglio assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico alla sostenibilità  ambientale dell&#8217;opera.<br /> Nella specie il giudizio di valutazione di impatto ambientale era subordinato alla condizione del rilascio dei pareri favorevoli del Genio Civile e dell&#8217;Autorità  di Bacino dalle cui indagini era emersa la necessità  di predisporre e realizzare la messa in sicurezza del sito al fine di contenere il rischio idrogeologico da esondazione, in particolare tramite il rafforzamento dell&#8217;argine rispetto al percorso fluviale.<br /> Il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza entro il termine quinquennale di efficacia della valutazione di impatto ambientale, da cui dipendeva il rilascio dei prescritti pareri, ha determinato il mancato avveramento degli eventi futuri e incerti cui il giudizio favorevole era restato subordinato sin dal principio.<br /> 7.1 Del tutto inconferente si appalesa al riguardo la configurabilità , pure invocata dalla ricorrente, di un &#8220;factum principis&#8221; ossia della sopravvenienza di circostanze addebitabili al comportamento delle Autorità  coinvolte nel procedimento, dal momento che l&#8217;esito della proroga non può ritenersi condizionato da giudizi o valutazioni in ordine alla imputabilità  o non imputabilità  dell&#8217;inosservanza del termine, trattandosi di un provvedimento che prescinde dalla valutazione di eventuali profili di colpa, trattandosi di procedimento finalizzato a valutare all&#8217;attualità  la sussistenza delle condizioni di legge per l&#8217;ultrattività  del titolo, che nella specie mancavano.<br /> Non trova applicazione nella specie la giurisprudenza richiamata dall&#8217;Akka s.r.l. interveniente secondo cui la proroga può essere concessa solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà  del titolare, trattandosi di orientamento relativo a diversa fattispecie, che trova fondamento nella previsione di cui all&#8217;art. 15 del d.p.r. n. 380/2001 in tema di proroga del permesso di costruire.<br /> 7.2 Nemmeno può ravvisarsi una fattispecie di sospensione degli effetti del giudizio di compatibilità  ambientale.<br /> E&#8217; noto, che le cause di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo sono tipizzate, sul presupposto della natura eccezionale e residuale delle ipotesi in cui  ammessa la sospensione dell&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo. Ma ciò può avvenire solo tramite l&#8217;intermediazione dell&#8217;autorità  procedente, e mai come forma di mero automatismo al ricorrere di determinate circostanze impeditive.<br /> Ed infatti, ai sensi dell&#8217;art. 21 quater della legge n.241/1990, l&#8217;efficacia ovvero l&#8217;esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo competente per legge. Il termine della sospensione  esplicitamente indicato nell&#8217;atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.<br /> Di qui discende innanzitutto che la sospensione dell&#8217;efficacia di un provvedimento amministrativo resta ancorata a rigidi presupposti di legge, la cui verifica  demandata alla competenza dell&#8217;autorità  che procede, o a quella individuata per legge, la quale, laddove ne ravvisi le condizioni,  tenuta a motivare le ragioni della sospensione e, soprattutto, ad indicare il termine di durata della sospensione medesima che non può protrarsi ingiustificatamente e che resta ancorata al tempo strettamente necessario a fronteggiare la situazione che l&#8217;ha determinata.<br /> 7.3 Del resto, la fissazione ex lege di un termine di validità  della valutazione di impatto ambientale si pone in decisa antinomia con l&#8217;invocabilità  di una causa di sospensione &#8220;atipica&#8221; per fatti non addebitabili a colpa dell&#8217;interessato. Ciò specie tenuto conto che, in materia ambientale, attraverso la predeterminazione della durata della valutazione di impatto ambientale, il legislatore ha inteso preservare la tutela del patrimonio ambientale, quale valore supremo di rilievo costituzionale, tenuto conto della sua vulnerabilità , nonchè della possibile mutevolezza nel tempo delle condizioni che avevano legittimato il rilascio del titolo. Sicchè, attraverso la predeterminazione nel tempo dell&#8217;efficacia della v.i.a., si intende evitare che il protrarsi della validità  dei titoli autorizzativi rilasciati, in assenza di un periodico monitoraggio e controllo, possa comportare un pericolo di compromissione del bene sottoposto a particolare tutela. Anche rispetto al caso omologo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, certamente assimilabile alla tutela dei beni ambientali di pari rango costituzionale, il termine quinquennale di efficacia  valutato, infatti, in un&#8217;ottica di massima protezione del paesaggio, funzionale ad assicurare all&#8217;amministrazione deputata alla sua difesa la possibilità  di esprimere una rinnovata ed autonoma valutazione sulla compatibilità  dell&#8217;opera non ancora iniziata o ultimata, in chiave di permanente e più efficace tutela degli interessi paesaggistici, per cui ciò che rileva  la mera decorrenza dei cinque anni e la data di rilascio (in tal senso vd. Cass. pen., 7 agosto 2007, n. 32200; Tar Cagliari, II, 15 gennaio 2013, n. 33 e giurisprudenza ivi richiamata). La giurisprudenza ha peraltro affermato in tale materia che il decorso del termine quinquennale di efficacia del nullaosta paesaggistico produce, dunque, la caducazione ex lege, totale ed automatica, dei suoi effetti, senza trovare alcun ostacolo in fatti impeditivi anche di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, compresi i provvedimenti di sequestro (cfr. Cons. St., VI, 20 dicembre 2012, n. 6576; Tar Sardegna, II, n. 33/13 cit., Tar Salerno, II, 25 marzo 2010, n. 2351, Tar Veneto, II, 16 novembre 1998, n. 2072).<br /> Di qui pertanto non può sostenersi che l&#8217;efficacia di una valutazione ambientale rilasciata resti condizionata indefinitamente all&#8217;evento futuro ed incerto del rilascio di un parere obbligatorio e vincolante, il cui iter, peraltro, può essere condizionato da variabili innumerevoli e non determinabili a priori nel tempo, come avvenuto nella specie.<br /> Da quanto esposto consegue la reiezione del ricorso principale e, in via conseguenziale, dei motivi aggiunti proposti il 5.03.2018 avverso il giudizio del CCR n.2854 del 21.12.2017 meramente confermativo del ricorso impugnato in via principale ed impugnato per vizi di illegittimità  derivata, nonchè per un vizio autonomo non ammissibile in ragione della natura meramente confermativa dell&#8217;atto.<br /> 8. Alle medesime conclusioni si perviene quanto ai motivi aggiunti proposti il 29.06.2018 avverso il giudizio n.2915 del 12.06.2018 con cui il CCR-Via ha pronunciato la decadenza della ricorrente dal giudizio Via n.1925 del 10.04.2012, per la parte relativa ai motivi di illegittimità  derivata dai precedenti ricorsi.<br /> Del pari infondato  il motivo autonomo proposto nei motivi aggiunti con cui si contesta che, nella Conferenza di Servizi del 12.06.2018, l&#8217;amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 14 ter commi 1 e 7 della legge n. 241/1990, avrebbe dovuto ritenere per acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazione Ambientale che, nella allegata nota del 13.04.2018, non avrebbe ritualmente manifestato un esplicito e diretto e motivato pronunciamento sul procedimento oggetto della Conferenza di Servizi ed in particolare sulla validità  o meno del giudizio VIA n.1925/2012.<br /> Sul punto specifico si  espresso il Consiglio di Stato nel giudizio connesso ove la Regione ha impugnato la voltura dei titoli edilizi in favore della società  ricorrente, conclusosi con la sentenza di questo T.a.r. n. 69/2019, confermata in appello con sentenza n.6044/2020.<br /> Ivi il giudice d&#8217;appello, nel riformare in parte qua la motivazione della sentenza di primo grado, confermandone la decisione di accoglimento del ricorso di primo grado, ha chiarito che con la nota in questione il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, nel richiamare i giudizi via del 2017:&#8221; si  espresso, forse in modo poco diretto, ma certamente comprensibile, sulla mancata proroga del giudizio via favorevole del 2012, e quindi sulla sua attuale inefficacia&#8221;.<br /> Di qui l&#8217;inconfigurabilità  di un silenzio significativo nei termini di prospettati dal ricorrente. Sebbene all&#8217;epoca della decisione dei ricorsi sulla voltura dei titoli edilizi la legittimità  della proroga fosse ancora sub judice in ragione della pendenza del presente giudizio, comunque la determinazione della Conferenza di Servizi era efficace in quanto non era stata interessata da provvedimenti di sospensione cautelare, per cui, riconosciuta in questa sede la legittimità  del diniego di proroga, reta confermata altresì la correttezza del giudizio espresso dal Servizio Valutazioni Ambientali sull&#8217;inefficacia della v.i.a. in argomento.<br /> 8.1 In ogni caso anche a voler ritenere acquisito l&#8217;assenso del Servizio Valutazioni Ambientali, non può ritenersi che esso fosse dirimente rispetto all&#8217;esito della Conferenza di Servizi, dal momento che la delibera di Giunta Regionale n.119 del 22.03.2002, all&#8217;art. 6, individua il Servizio di Valutazione Ambientale quale &#8220;organo tecnico&#8221; in materia di v.i.a., mentre l&#8217;autorità  competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell&#8217;art. 5  comunque il Comitato di Coordinamento Regionale.<br /> 8.2 Dalla reiezione dei motivi aggiunti depositati il 29.06.2018 deriva in via conseguenziale il rigetto dei motivi aggiunti da ultimo depositati il 2.01.2020 avverso il giudizio n.3103 del 29.10.2019 in quanto meramente confermativo della pronunciata decadenza.<br /> Al rigetto delle impugnative proposte dalle Sile consegue l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale proposto ex art. 42 comma 1 c.p.a. dalla società  interveniente Akka s.rl. per sopraggiunto difetto di interesse.<br /> La complessità  delle questioni controverse giustifica la integrale compensazione della spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi, così provvede:<br /> &#8211; dichiara inammissibile l&#8217;intervento ad adiunvandum dello Sportello Unico per le Attività  Produttive dell&#8217;Associazione dei Comuni Chietino Ortonese;<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale della società  interveniente Akka s.r.l.;<br /> &#8211; respinge il ricorso ed i motivi aggiunti.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Paolo Passoni, Presidente<br /> Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br /> Massimiliano Balloriani, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Renata Emma Ianigro</strong>   <strong>Paolo Passoni</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-22-2-2021-n-106/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 22/2/2021 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2020-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.106</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2020-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2020-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 13-20 maggio 2019, depositato in cancelleria il 21 maggio 2019, iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Impianti di energie da fonti rinnovabili : disciplina e ratio dell&#8217; autorizzazione unica ex art. 12 c. 4, DLgs. n. 387 del 2003 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Energie &#8211; regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili &#8211; &#8220;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia&#8221; ex art. 117, III c:, Cost. &#8211; riconducibilità  &#8211; principi fondamentali della materia &#8211; individuazione.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Energie -impianti di energie da fonti rinnovabili &#8211; autorizzazione unica &#8211; art. 12 c. 4, DLgs. n. 387 del 2003 &#8211; disciplina e ratio.</p>
<p align="JUSTIFY">3.- Energie &#8211; valutazione di impatto ambientale di competenza regionale &#8211; art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; disciplina e ratio.</p>
<p align="JUSTIFY">4.- Energie &#8211; localizzazione degli impianti &#8211; Regioni &#8211; individuazione, caso per caso, Â siti non idonei &#8211; limiti.</p>
<p align="JUSTIFY">5.- Energie &#8211; Regioni &#8211; Legge Reg. Basilicata n. 4 del 2019 &#8211; contrarietà  ai principi della materia &#8211; illegittimità  costituzionale degli articoli 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata) &#8211; va dichiarata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. La disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). I relativi principi fondamentali sono anche dettati dall&#8217;art. 12, in particolare al comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ) e dalle «Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», adottate in attuazione di quest&#8217;ultimo, con il d.m. 10 settembre 2010: tali Linee guida, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, sono vincolanti.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale. Esso, peraltro, è stato puntualmente disciplinato dal legislatore contemperando vari interessi, costituzionalmente rilevanti, per certi versi interni alla medesima materia della tutela dell&#8217;ambiente «attraverso l&#8217;incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento &#8211; in sede di conferenza di servizi &#8211; e la cui acquisizione sincronica, necessari per l&#8217;autorizzazione unica finale, non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l&#8217;art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 delinea un procedimento unico in cui tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all&#8217;esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell&#8217;ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità  sincrona ai sensi dell&#8217;art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, e confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico. Anche in tal caso la disciplina statale, che detta tempi e modi del procedimento, individua un punto di equilibrio tra l&#8217;esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la &#8220;speciale&#8221; tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall&#8217;altro che non può essere pregiudicato dal legislatore regionale nell&#8217;esercizio della sua competenza in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia».</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. Nell&#8217;attuale quadro di riferimento, le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, purchè nel rispetto di specifici principi e criteri stabiliti dal paragrafo 17.1 dell&#8217;Allegato 3 alle medesime Linee guida. In particolare, il giudizio sulla non idoneità  dell&#8217;area deve essere espresso dalle Regioni all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità  e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l&#8217;insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. Una tale valutazione può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo, la cui struttura rende possibili l&#8217;emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonchè la pubblicità  e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princÃ¬pi di cui all&#8217;art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull&#8217;intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perchè ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità  alla normativa dell&#8217;Unione europea. </i><i>Nello specifico, va rilevato come, con particolare riguardo al «corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici», l&#8217;Allegato 4 alle Linee guida contempla la possibilità  che vengano introdotte «distanze» (ad esempio, da luoghi di alta frequentazione: così¬ il paragrafo 3.2., lettera l). Esse, tuttavia, sono configurate come eventuali &#8220;misure di mitigazione&#8221; dell&#8217;effetto, anche visivo, che si riverbera sul territorio e sul paesaggio, a seguito della realizzazione dell&#8217;impianto. In ogni caso, esse possono essere adottate solo all&#8217;esito di un&#8217;adeguata istruttoria.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Le norme regionali impugnate della L. R. Basilicata n. 4/2019 prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l&#8217;avvio dell&#8217;iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un&#8217;adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i richiamati principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili: deve, pertanto, dichiararsi l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. </i><i>Parimenti è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 12 della L. R. Basilicata nella parte in cui, nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, interviene a prevedere la possibilità  di una proroga (fino a 60 giorni) del termine (di 90 giorni) così¬ discostandosi dalla disciplina statale del procedimento di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, dalle Linee guida attuative: la proroga stabilita dal legislatore lucano finisce, infatti, con l&#8217;aggiungere un ulteriore irragionevole anello alla giÃ  lunga catena di adempimenti previsti dal legislatore statale, determinando un aggravamento del procedimento autorizzativo, lesivo, ad un tempo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dello standard di tutela dell&#8217;ambiente fissato dal legislatore statale. </i><i>Costituzionalmente illegittimo è, infine, l&#8217;art. 13, c. 3 della L. R. Basilicata 13 marzo 2019 nr. 4: la norma adottata dal legislatore lucano si mostra incompatibile con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Essa, infatti, «[n]elle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione», pone un tetto massimo alla produzione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, «ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003» e così¬ contraddice quanto stabilito al paragrafo 14.5. delle Linee guida.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-20 maggio 2019, depositato in cancelleria il 21 maggio 2019, iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata;</p>
<p style="text-align: justify;">udito il Giudice relatore Silvana Sciarra, secondo le prescrizioni del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 7 aprile 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;8 aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso notificato il 13-20 maggio 2019, depositato il 21 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato varie disposizioni della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), fra cui gli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Sono anzitutto impugnati gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, nella parte in cui modificano la previgente disciplina (di cui, rispettivamente, al paragrafo 1.2.1.4. dell&#8217;Appendice A al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale &#8211; PIEAR, approvato con legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, recante «Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 &#8211; L.R. n. 9/2007», e all&#8217;art. 38 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38, recante «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata») e pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente tali norme violerebbero l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ), e al paragrafo 1.2. dell&#8217;Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali per l&#8217;autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile), che rinvia al successivo paragrafo 17 dell&#8217;Allegato 3 delle Linee guida per le modalità  di individuazione delle aree non idonee.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente afferma che la disciplina statale dell&#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non tollera eccezioni, proprio perchè contiene i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione dell&#8217;energia». Le norme regionali impugnate, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto, in sede procedimentale, distanze minime non previste dalla legislazione statale, non garantirebbero il rispetto di tali principi fondamentali. In linea con questi ultimi, infatti, &#8211; sottolinea la difesa statale &#8211; le Regioni possono solo individuare le aree non idonee sulla base di un&#8217;apposita istruttoria, da realizzarsi in seno al procedimento amministrativo, in cui &#8211; come giÃ  pìù volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale &#8211; può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che fra i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale vi è quello, di derivazione comunitaria, della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile, non spetterebbe, pertanto, alla Regione stabilire limiti generali alla realizzazione di tali impianti, specie nella forma delle distanze minime. Queste ultime &#8211; ricorda il ricorrente &#8211; sono previste dalle Linee guida nazionali di cui al d.m. 10 settembre 2010, all&#8217;Allegato 4, solo come possibili misure di mitigazione dell&#8217;impatto ambientale e non come condizioni perentorie o prescrizioni generali. Pertanto, la soluzione legislativa adottata dalla Regione Basilicata &#8211; che impone in via generale distanze minime per la localizzazione degli impianti, senza istruttoria e senza alcuna valutazione in concreto dei siti &#8211; violerebbe i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e non permetterebbe un&#8217;adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Ãˆ anche impugnato l&#8217;art. 12 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, lÃ  dove introduce il comma 1-bis all&#8217;art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) e dispone una possibile proroga del termine per la presentazione della documentazione prevista dal PIEAR, ai fini dell&#8217;autorizzazione regionale di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, su istanza dell&#8217;interessato e solo quando il ritardo sia dovuto a motivi indipendenti dalla volontà  di quest&#8217;ultimo, per un periodo massimo di 60 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, la norma in esame sarebbe, anzitutto, in contrasto con l&#8217;art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Esso stabilisce che, con riferimento al provvedimento autorizzatorio unico regionale, per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), l&#8217;autorità  competente può concedere, su richiesta motivata del proponente, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sarebbe, pertanto, un contrasto con l&#8217;esigenza di uniformità  normativa sul territorio nazionale, in violazione dell&#8217;art. 3 Cost., e con il principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost. Nello stabilire un ulteriore termine di proroga del procedimento di autorizzazione, la norma regionale ne dilaterebbe la relativa durata, immotivatamente aggravandolo in modo arbitrario, in conflitto con i canoni di efficacia, efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, inoltre, violata la sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in cui rientra la disciplina della VIA. In riferimento a quest&#8217;ultima &#8211; precisa la difesa statale &#8211; spetta allo Stato fissare, anche in attuazione degli obblighi europei, livelli di tutela dell&#8217;ambiente uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, che si impongono alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in materie di loro competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sottolinea che l&#8217;intervento regionale previsto dalla legislazione statale deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei criteri fissati dalla legislazione stessa, motivando la scelta compiuta in modo da garantire la controllabilità  della discrezionalità  esercitata nelle sedi giurisdizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Il ricorrente impugna, inoltre, l&#8217;art. 13, comma 1, della medesima legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, lÃ  dove, sostituendo il comma 2 dell&#8217;art. 11 della legge regionale n. 8 del 2012, pone ulteriori condizioni per l&#8217;esclusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW dal computo di quelli che concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla Parte terza, paragrafo 1.2.3, Tabelle 1-4, del PIEAR. La difesa statale segnala che le ulteriori condizioni, attraverso una serie di rinvii ad altre disposizioni, sono quelle indicate all&#8217;art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018 (che ha modificato l&#8217;art. 6 della legge regionale n. 8 del 2012), giÃ  impugnato davanti alla Corte costituzionale con un precedente ricorso (iscritto al n. 7 del reg. ricorsi del 2019). Pertanto, il ricorrente ribadisce le censure di illegittimità  costituzionale, per violazione degli artt. 41, 117, primo e terzo comma, Cost., giÃ  rivolte al citato art. 32, lÃ  dove, anzitutto, prescrive una distanza minima tra impianti di energia da fonti rinnovabili, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale nella materia di competenza concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia», e in particolare con l&#8217;art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e con i paragrafi 1.2 e 17.1 delle Linee guida nazionali approvate con il d.m. 10 settembre 2010, recanti specifici indirizzi in merito all&#8217;individuazione delle aree non idonee.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018 &#8211; e di conseguenza l&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, ora impugnato, che al primo fa rinvio &#8211; sarebbe illegittimo anche nella parte in cui prevede, quale ulteriore condizione, la «disponibilità  di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a tre volte la superficie del generatore fotovoltaico», sul quale, peraltro, non potrà  essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile, in contrasto con l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che, per l&#8217;autorizzazione unica, cioè per un regime abilitativo pìù complesso, prevede al comma 4-bis, la mera «disponibilità  del suolo su cui realizzare l&#8217;impianto».</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò si desumerebbe la violazione del principio fondamentale della massima diffusione degli impianti, con un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell&#8217;operatore anche sotto il profilo del divieto di altre iniziative nell&#8217;area, per contrasto con l&#8217;art. 12, comma 10, delle Linee guida nazionali, nonchè la violazione degli artt. 41 e 117, primo comma, Cost., in riferimento all&#8217;art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica), che sancisce la liberalizzazione del mercato elettrico, ivi compresa l&#8217;attività  di produzione dell&#8217;energia elettrica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, per violazione dell&#8217;art. 117, primo e terzo comma, Cost., l&#8217;art. 13, comma 3, della medesima legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, lÃ  dove, aggiungendo il comma 7 all&#8217;art. 11 della legge regionale n. 8 del 2012, stabilisce, nelle more dell&#8217;adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, un tetto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione esulerebbe dalla competenza regionale e contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, secondo cui l&#8217;eventuale superamento di limitazioni programmatiche contenute nel Piano energetico regionale o delle quote minime di incremento dell&#8217;energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (FER) non preclude comunque l&#8217;avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica (paragrafo 14.5 delle Linee guida).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente precisa che, in applicazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è stato emanato il d.m. 15 marzo 2012 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità  di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome &#8211; c.d. Burden Sharing), che ha ripartito fra le Regioni l&#8217;obiettivo nazionale del 17 per cento di consumo finale lordo da fonti di energia rinnovabile (FER) al 2020, stabilito dalla direttiva europea 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in considerazione del loro potenziale tecnico-economico e delle disponibilità  di risorse energetiche locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia &#8211; prosegue il ricorrente &#8211; la fissazione dei tetti di produzione di energia elettrica non deve rappresentare un ostacolo alla realizzazione dei relativi impianti o determinare la compressione della libertà  di iniziativa economica nel settore.</p>
<p style="text-align: justify;">I limiti massimi di produzione per le singole fonti, che le Regioni possono fissare, non consentirebbero di impedire l&#8217;avvio e la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica o di altri titoli abilitativi, la cui procedura è scandita da termini perentori.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la previsione della Regione Basilicata sarebbe lesiva della competenza statale, perchè in contrasto con i principi fondamentali della materia stabiliti dal legislatore statale all&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone il termine perentorio di 90 giorni proprio per la conclusione del medesimo procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, altresì¬, violato l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., che impone la conformità  della legislazione regionale all&#8217;ordinamento europeo e agli obblighi internazionali, tra cui si segnalano quelli conseguenti alla ratifica ed esecuzione del cosiddetto Protocollo di Kyoto (legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l&#8217;11 dicembre 1997»), da cui si evince, come anche dalle direttive comunitarie in materia (direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità  e direttiva 2009/28/CE, attuate, rispettivamente, con il d.lgs. n. 387 del 2003 e con il d.lgs. n. 28 del 2011), il favor accordato alle fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l&#8217;art. 27 della legge reg. n. 4 del 2019, lÃ  dove dispone che «al fine di garantire la continuità  dei servizi sociali e socio sanitari essenziali, nelle more del perfezionamento dell&#8217;iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018 le Aziende Sanitarie Locali ed i Comuni sono autorizzati a proseguire i contratti in corso con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, giÃ  in possesso di autorizzazione, anche provvisoria sulla base della normativa previgente».</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione, lÃ  dove non subordina la prosecuzione dei contratti all&#8217;accreditamento istituzionale di cui all&#8217;art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), eccederebbe dalla competenza regionale in materia di tutela della salute, in violazione dell&#8217;art.117, terzo comma, Cost. Infatti, il predetto accreditamento è &#8211; ricorda il ricorrente &#8211; condizione necessaria per stipulare gli accordi contrattuali previsti dall&#8217;art. 8-quinquies del medesimo decreto e, dunque, anche per consentirne la proroga.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La Regione Basilicata, pur costituitasi nel giudizio instaurato con il ricorso indicato in epigrafe, non ha svolto alcuna difesa in relazione alle censure rivolte ai citati artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27 della legge regionale n. 4 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità  costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), fra cui quelle relative agli artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3, e 27, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- In linea preliminare, occorre rilevare che gli artt. 9, 10, 12 e 13, commi 1 e 3, della citata legge regionale sono stati espressamente abrogati dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 6 novembre 2019, n. 22 (Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n. 4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non si può escludere che tali disposizioni, che sono state in vigore per pìù di sei mesi, abbiano avuto medio tempore applicazione. La Regione non si è difesa e non ha fornito alcuna indicazione a tal proposito. Pertanto, sebbene l&#8217;abrogazione sia di per sè satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso, manca uno dei presupposti imprescindibili per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere (sentenza n. 180 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Le disposizioni impugnate hanno differenti oggetti e sono censurate in riferimento a diversi parametri costituzionali. Si procede pertanto all&#8217;esame separato delle singole questioni proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Gli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 sono stati impugnati in quanto, modificando la disciplina regionale previgente, pongono condizioni relative alla distanza degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. Tali disposizioni, nello stabilire in via generale e senza istruttoria e valutazione in concreto, distanze minime non previste dalla legislazione statale, violerebbero i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di «produzione, distribuzione e trasporto dell&#8217;energia» e non permetterebbero un&#8217;adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Preliminarmente, si deve rilevare che entrambe le disposizioni impugnate si sono limitate a stabilire la riduzione di distanze giÃ  previste e configurate come requisito di sicurezza inderogabile per l&#8217;avvio dell&#8217;iter di autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici dalla normativa regionale in vigore, non fatta oggetto di denuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paragrafo 1.2.1.4. dell&#8217;Appendice A al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), approvato con legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 &#8211; L.R. n. 9/2007), giÃ  imponeva la distanza minima dalle abitazioni pari a 2,5 volte l&#8217;altezza massima della pala dell&#8217;impianto eolico (ridotta a 2,0 volte dall&#8217;impugnato art. 9) e quella dalle strade comunali di 200 metri (ridotta dall&#8217;impugnato art. 10 a 150 metri), quest&#8217;ultima, peraltro, nel testo successivamente modificato dall&#8217;art. 38 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza, tuttavia, non preclude l&#8217;esame nel merito della questione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei giudizi in via principale non si applica l&#8217;istituto dell&#8217;acquiescenza, poichè la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l&#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l&#8217;interesse a ricorrere (sentenza n. 56 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Nel merito la questione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha affermato pìù volte che la disciplina del regime abilitativo degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). I relativi principi fondamentali sono anche dettati dall&#8217;art. 12, in particolare al comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ) e dalle «Linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», adottate in attuazione di quest&#8217;ultimo, con il d.m. 10 settembre 2010 (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019). Tali Linee guida, adottate in sede di Conferenza unificata e quindi espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione, sono vincolanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche con riferimento alla Regione Basilicata, questa Corte ha precisato che esse «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto). Poichè indicano puntuali modalità  attuative della legge statale, esse hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo quadro di riferimento le Regioni (e le Province autonome) possono soltanto individuare, caso per caso, aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti, purchè nel rispetto di specifici principi e criteri stabiliti dal paragrafo 17.1 dell&#8217;Allegato 3 alle medesime Linee guida. In particolare, il giudizio sulla non idoneità  dell&#8217;area deve essere espresso dalle Regioni all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria, volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità  e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l&#8217;insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti (sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto). Una tale valutazione può e deve utilmente avvenire nel procedimento amministrativo, la cui struttura «rende possibili l&#8217;emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonchè la pubblicità  e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princÃ¬pi di cui all&#8217;art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (sentenza n. 69 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che le Regioni non possono prescrivere «limiti generali inderogabili, valevoli sull&#8217;intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perchè ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità  alla normativa dell&#8217;Unione europea» (sentenza n. 286 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, occorre rilevare che, con particolare riguardo al «corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici», l&#8217;Allegato 4 alle Linee guida contempla la possibilità  che vengano introdotte «distanze» (ad esempio, da luoghi di alta frequentazione: così¬ il paragrafo 3.2., lettera l). Esse, tuttavia, sono configurate come eventuali &#8220;misure di mitigazione&#8221; dell&#8217;effetto, anche visivo, che si riverbera sul territorio e sul paesaggio, a seguito della realizzazione dell&#8217;impianto. In ogni caso, esse possono essere adottate solo all&#8217;esito di un&#8217;adeguata istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul modello di analoghe norme adottate dal legislatore lucano e dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 286 del 2019, punto 3.1.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 86 del 2019, punto 2.8.2. del Considerato in diritto), le norme regionali impugnate prevedono, fra i requisiti di sicurezza inderogabili per l&#8217;avvio dell&#8217;iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico, il rispetto di distanze minime fra tali impianti, le abitazioni e le strade comunali, senza una previa istruttoria, quindi senza un&#8217;adeguata concreta valutazione dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti. Per questo, esse si pongono in contrasto con i richiamati principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, pertanto, dichiararsi l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre impugnato l&#8217;art. 12 della medesima legge regionale n. 4 del 2019, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell&#8217;ambiente», ponendosi in contrasto con la normativa statale di cui all&#8217;art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto prevede la possibile proroga, per un periodo massimo di 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione prescritta dal PIEAR ai fini dell&#8217;autorizzazione regionale di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, su istanza dell&#8217;interessato e per motivi indipendenti dalla volontà  di quest&#8217;ultimo. Tale previsione contrasterebbe con l&#8217;esigenza di uniformità  normativa sul territorio nazionale, nonchè con il principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione, immotivatamente aggravando in modo arbitrario il procedimento autorizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Le questioni sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha pìù volte affermato che il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, è ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» ed è volto a garantire, «in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale. Esso, peraltro, è stato puntualmente disciplinato dal legislatore contemperando vari interessi, costituzionalmente rilevanti, per certi versi interni alla medesima materia della tutela dell&#8217;ambiente «attraverso l&#8217;incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» &#8211; in sede di conferenza di servizi &#8211; «e la cui acquisizione sincronica, [&#038;] necessari per l&#8217;autorizzazione unica finale, non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale» (sentenza n. 267 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l&#8217;art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 delinea un procedimento unico in cui tutte «le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all&#8217;esercizio del medesimo progetto, sono acquisiti nell&#8217;ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità  sincrona ai sensi dell&#8217;art. 14-ter della legge n. 241 del 1990» (sentenza n. 246 del 2018), e confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico. Anche in tal caso la disciplina statale, che detta tempi e modi del procedimento, «individua un punto di equilibrio tra l&#8217;esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la &#8220;speciale&#8221; tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall&#8217;altro» (sentenza n. 246 del 2018), che non può essere pregiudicato dal legislatore regionale nell&#8217;esercizio della sua competenza in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia».</p>
<p style="text-align: justify;">La norma regionale impugnata, nell&#8217;ambito del procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, interviene a prevedere la possibilità  di una proroga (fino a 60 giorni) del termine (di 90 giorni), giÃ  fissato dal comma 1 del medesimo art. 3-bis della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, per la produzione, a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi, della documentazione (costituita da una polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, accompagnata, fra l&#8217;altro, dal quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario, da una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l&#8217;impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all&#8217;investimento per la realizzazione dell&#8217;impianto), prescritta dall&#8217;Appendice A al PIEAR. Si tratta di documentazione che il Piano regionale (al paragrafo 1.2.1.11.) prevede debba essere presentata prima del rilascio dell&#8217;autorizzazione, in attuazione di un apposito impegno giÃ  prodotto a corredo dell&#8217;istanza di autorizzazione (paragrafo 1.2.1.10.).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione si discosta, anzitutto, dalla disciplina statale del procedimento di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, dalle Linee guida attuative, che, al paragrafo 13.1, lettera j), si limitano a prescrivere la presentazione dell&#8217;impegno a corrispondere una cauzione, all&#8217;atto di avvio dei lavori, fra i documenti da produrre al momento dell&#8217;istanza di autorizzazione, senza individuare ulteriori termini per il versamento della cauzione, nè ulteriore documentazione, nella fase successiva alla conclusione dell&#8217;attività  della conferenza di servizi, ma precedente all&#8217;avvio dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la disciplina statale del procedimento di autorizzazione unica di cui all&#8217;art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, previsto per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), prescrive la presentazione della documentazione necessaria, peraltro individuando la possibilità  di un ampio periodo di sospensione dei termini per agevolarla (180 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;avviso al pubblico, ai sensi del comma 5), ma solo nella fase antecedente alla convocazione della conferenza di servizi e non anche in quella successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La puntuale disciplina del procedimento dettata dal legislatore statale, la dettagliata definizione delle fasi e dei termini che conducono al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale concorrono a creare una cornice di riferimento che, sintetizzando i diversi interessi coinvolti, ne individua un punto di equilibrio, che corrisponde anche a uno standard di tutela dell&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga stabilita dal legislatore lucano finisce con l&#8217;aggiungere un ulteriore irragionevole anello alla giÃ  lunga catena di adempimenti previsti dal legislatore statale, determinando un aggravamento del procedimento autorizzativo, lesivo, ad un tempo del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dello standard di tutela dell&#8217;ambiente fissato dal legislatore statale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve pertanto dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 12 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Ãˆ, altresì¬, impugnato l&#8217;art. 13, comma 1, della medesima legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Esso sostituisce il comma 2 dell&#8217;art. 11 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 (Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili) e pone ulteriori condizioni per l&#8217;esclusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW dal computo di quelli che concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di cui alla Parte terza, paragrafo 1.2.3., Tabelle 1-4, del PIEAR, approvato con legge regionale n. 1 del 2010. In particolare, tale disposizione è censurata nella parte in cui, fra le ulteriori condizioni, stabilisce che sia assicurata una distanza minima fra impianti e che vi sia la disponibilità  di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a tre volte la superficie del generatore fotovoltaico, su cui non può essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque fonte rinnovabile. Ciò entrerebbe in contrasto con l&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e con le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che costituiscono normativa di principio nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia», di cui all&#8217;art. 117, comma terzo, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnata disposizione determinerebbe, inoltre, un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell&#8217;operatore, anche sotto il profilo del divieto di altre iniziative nell&#8217;area, in violazione degli artt. 41 Cost. e 117, primo comma, Cost., in riferimento a quanto stabilito dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica) che disciplina la liberalizzazione del mercato elettrico, in attuazione della direttiva 96/92/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Le questioni non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, aggiunge il comma 2 all&#8217;art. 11 della legge n. 8 del 2012. Quest&#8217;ultimo, che disciplina le potenze installabili, mira a realizzare l&#8217;obiettivo dell&#8217;incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito nel Piano di indirizzo energetico e ambientale regionale. In particolare nella Parte terza, paragrafo 1.2.3. di quest&#8217;ultimo si precisa che, «in considerazione delle crescenti problematiche legate all&#8217;approvvigionamento energetico», nonchè delle «necessità  di sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale», la Regione Basilicata «si propone di colmare il deficit tra produzione e fabbisogno di energia elettrica stimato al 2020, indirizzando significativamente verso le rinnovabili il mix di fonti utilizzato», con una strategia che, «al di lÃ  della ripartizione degli obiettivi comunitari a livello di singolo Stato e di singola Regione», è in linea con la politica energetica dell&#8217;Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista di tale obiettivo, l&#8217;art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012 ha escluso dal computo dell&#8217;incremento di produzione &#8211; in linea con il PIEAR &#8211; l&#8217;energia prodotta da impianti di piccole dimensioni e limitata potenza, destinati a usi privati o, comunque, con caratteristiche particolari (come, per esempio, gli impianti di autoproduzione e gli impianti alimentati da biogas). Fra di essi il citato art. 11, al comma 1, lettera b), della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, giÃ  annoverava gli impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, ha, invece, condizionato tale ultima esclusione al rispetto di alcuni limiti, individuati attraverso il rinvio all&#8217;art. 6 della medesima legge regionale n. 8 del 2012 (come sostituito dall&#8217;art. 32 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 recante «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata»), relativo all&#8217;utilizzo della procedura di abilitazione semplificata (PAS) per gli impianti eolici e fotovoltaici.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima norma prevedeva, fra l&#8217;altro, che fosse assicurato il rispetto di una distanza minima fra impianti e garantita la disponibilità  di un suolo la cui estensione fosse pari o superiore a tre volte la superficie del generatore fotovoltaico, su cui, peraltro, non avrebbe potuto essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque fonte rinnovabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali previsioni &#8211; cui sono specificamente rivolte tutte le censure di illegittimità  costituzionale promosse dall&#8217;odierno ricorrente con riguardo all&#8217;art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2019 &#8211; sono state, frattanto, dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 286 del 2019, in riferimento ai medesimi parametri evocati nel presente giudizio e cioè per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia» e contenuti nell&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, come attuato dal d.m. 10 settembre 2010, recante le linee guida per l&#8217;autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, lÃ  dove fa rinvio all&#8217;art. 6 della legge regionale n. 8 del 2012, nel testo risultante dalla sentenza n. 286 del 2019, è esente dai denunciati vizi di illegittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Anche il comma 3 dell&#8217;art. 13 della legge regionale n. 4 del 2019 è impugnato, in quanto, aggiungendo il comma 7 all&#8217;art. 11 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilisce, nelle more dell&#8217;adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, un tetto all&#8217;aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in base alla tipologia di fonte rinnovabile, ai fini del rilascio dell&#8217;autorizzazione unica di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, la previsione di limiti massimi di produzione per le singole fonti, il cui superamento precluda l&#8217;avvio e la prosecuzione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, si porrebbe in contrasto con la normativa statale (in specie con l&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che stabilisce il termine perentorio di 90 giorni per la conclusione del procedimento, e quindi con l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa violerebbe, inoltre, l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli accordi internazionali (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l&#8217;11 dicembre 1997») e alle direttive europee in materia (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità ; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- La questione è fondata in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato art. 13, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 ha aggiunto il comma 7 al giÃ  citato art. 11 della legge regionale n. 8 del 2012. Quest&#8217;ultimo, come si è giÃ  detto (supra, punto 4.1.), nel disciplinare le potenze installabili, si inserisce nel quadro della programmazione regionale &#8211; di cui al PIEAR, Parte terza, paragrafo 1.2.3. &#8211; inerente all&#8217;obiettivo dell&#8217;incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con la normativa europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ, infatti, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) che ha individuato, quale obiettivo nazionale vincolante per l&#8217;Italia, il raggiungimento, entro il 2020, di una quota dei consumi finali lordi (CFL) complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili almeno pari al 17 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista di tale obiettivo, giÃ  l&#8217;art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2008) ha demandato a uno o pìù decreti ministeriali &#8211; da adottarsi d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano &#8211; il compito della ripartizione, fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima necessaria di incremento dell&#8217;energia prodotta con fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il successivo art. 37, comma 6, del citato d.lgs. n. 28 del 2011, si è, poi, assegnata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico &#8211; da adottare, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano &#8211; la precisa definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell&#8217;art. 2 della citata legge n. 244 del 2007. In applicazione di tale previsione è stato, infine, adottato il d.m. 15 marzo 2012 (Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità  di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome: c.d. Burden Sharing) che ha provveduto a definire e quantificare gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma deve conseguire, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista del medesimo scopo, il paragrafo 17.2 delle Linee guida (richiamato dall&#8217;art. 3, comma 6, del d.m. 15 marzo 2012) ha stabilito che «[l]e Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)Â» e comprensivi delle aree non idonee, individuate anche alla luce di quanto giÃ  previsto dal piano paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il paragrafo 14.5 delle medesime Linee guida, infine, ha statuito che «[i]l superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell&#8217;energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite (&#038;) non preclude l&#8217;avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1» e cioè il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo richiamato rivela, in maniera palese, che la ripartizione fra le Regioni degli oneri inerenti all&#8217;incremento della quota minima di energia prodotta con fonti rinnovabili è funzionale a consentire il raggiungimento dell&#8217;obiettivo nazionale, indicato come vincolante dalla normativa europea, in linea con il principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili (da ultimo, sentenza n. 286 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma adottata dal legislatore lucano, all&#8217;opposto, si mostra incompatibile con tale principio. Essa, infatti, «[n]elle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione», pone un tetto massimo alla produzione dell&#8217;energia da fonti rinnovabili, «ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003» e così¬ contraddice quanto stabilito al paragrafo 14.5. delle Linee guida, attribuendo al superamento di quel tetto proprio l&#8217;effetto di precludere l&#8217;avvio o di sospendere la conclusione di procedimenti preordinati al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione degli impianti. In tal modo, essa viola anche la previsione di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che costituisce, a sua volta, principio fondamentale nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia», ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità , volto a garantire, in modo uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (sentenza n. 177 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè serve, per escludere tali violazioni, il richiamo a quanto previsto dall&#8217;art. 3, comma 6, del d.m. 15 marzo 2012, che autorizza le Regioni a porre «limiti massimi alla produzione di energia per singola fonte rinnovabile in misura non inferiore a 1,5 volte gli obiettivi previsti nei rispettivi strumenti di pianificazione energetica per la medesima fonte». Tale previsione costituisce, infatti, mero corollario della facoltà  di identificare aree non idonee, riconosciuta alle Regioni dalle stesse Linee guida, al paragrafo 17.2, nella prospettiva della conciliazione delle «politiche di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili». Con «atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)Â», le Regioni possono, infatti, individuare aree non idonee per motivi di tutela paesaggistica o ambientale. Tale individuazione, a differenza di quanto fatto dal legislatore lucano «nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione», deve sempre essere basata su apposite istruttorie e verifiche puntuali e concrete.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, pertanto, essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta assorbita la censura di violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l&#8217;art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che &#8211; «nelle more del perfezionamento dell&#8217;iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018» &#8211; autorizza le aziende sanitarie locali e i Comuni a «proseguire i contratti in corso con i gestori delle Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari giÃ  in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ritiene che la norma regionale si ponga in contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di «tutela della salute», di cui all&#8217;art. 117, terzo comma Cost., secondo cui l&#8217;accreditamento è condizione necessaria per stipulare gli accordi contrattuali previsti dall&#8217;art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dunque anche per consentirne la proroga.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- La questione, così¬ come prospettata, è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma regionale impugnata, come si è detto, autorizza le aziende sanitarie locali e i Comuni a proseguire i contratti in corso sia con i gestori delle strutture e dei servizi socio-sanitari, sia con i gestori dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, giÃ  in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base della normativa previgente, «al fine di garantire la continuità  dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali nelle more del perfezionamento dell&#8217;iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 424 del 17 maggio 2018».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel richiamare la delibera della Giunta, la norma regionale evoca un quadro normativo &#8211; di cui essa stessa è parte &#8211; molto articolato. La delibera cui si fa riferimento fornisce indicazioni operative circa la corretta applicazione delle nuove norme in materia di autorizzazione per le strutture e le attività  socio-sanitarie, dettate, in specie, dall&#8217;art. 30, comma 3, della legge della Regione Basilicata 24 luglio 2017, n. 19 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2017). Si intendeva, in tal modo, consentire l&#8217;adeguamento delle medesime strutture e attività  ai requisiti che la legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private) originariamente prescriveva, con esclusivo riferimento alle strutture e alle attività  sanitarie. Tutto ciò si poneva in sintonia con quanto disposto dall&#8217;art. 3-septies del d.lgs. n. 502 del 1992 (inserito dall&#8217;art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419») e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), attuativo di tali disposizioni. Le norme appena richiamate, con l&#8217;equiparazione del regime delle strutture e dei servizi socio-sanitari a quello delle strutture e dei servizi sanitari, prevedono che anche i primi siano assoggettati al rilascio dell&#8217;autorizzazione e dell&#8217;accreditamento istituzionale (artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992), entrambe condizioni per la stipulazione degli accordi contrattuali di cui all&#8217;art. 8-quinquies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella richiamata delibera della Giunta regionale n. 424 del 2018, si dÃ  conto di molteplici, ripetuti, interventi del legislatore regionale, che hanno caratterizzato l&#8217;adeguamento della disciplina delle strutture e dei servizi socio-sanitari alla normativa statale di principio. Si tratta di interventi che, in maniera frammentaria ed episodica, hanno preceduto l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 30 della legge regionale n. 19 del 2017, in vista del comune obiettivo di assicurare il recepimento dei nuovi «requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sociosanitarie» (così¬ la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2017, n. 1218), in linea con i nuovi livelli essenziali di assistenza stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). A questi requisiti anche le «strutture sociosanitarie giÃ  autorizzate e quelle comunque operanti nel SSRÂ» sono tenute a conformarsi, chiedendo il rinnovo dell&#8217;autorizzazione (così¬ il punto 6 della citata D.G.R. n. 424 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima delibera regionale &#8211; come, d&#8217;altronde, la stessa norma regionale impugnata che la evoca &#8211; ha, tuttavia, un ambito di applicazione che non si esaurisce nella disciplina delle strutture e attività  socio-sanitarie. Essa, infatti, riguarda anche le novità  introdotte dalla legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, all&#8217;art. 31, sui servizi socio-assistenziali e socio-educativi. Quest&#8217;ultimo articolo prevede che «[n]elle more dell&#8217;adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività  socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali». Si tratta di disposizioni regionali che mirano a consentire l&#8217;adeguamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi a quanto disposto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal relativo regolamento attuativo (il d.m. 21 maggio 2001, n. 308, recante il «Regolamento concernente &#8220;Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328&#8243;Â»).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima legge è stata adottata nella vigenza del precedente assetto costituzionale, in cui la materia della «beneficenza pubblica», poi ridefinita «servizi sociali» dall&#8217;art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), «rientrava tra quelle nelle quali le Regioni avevano competenza legislativa concorrente» (sentenza n. 296 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Essa ha disciplinato le modalità  di erogazione dei servizi sociali e, in particolare, ha previsto, per i «servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale» (art.11), a gestione pubblica o operati da «organismi non lucrativi di utilità  sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati», il regime dell&#8217;autorizzazione, dell&#8217;accreditamento e della vigilanza da parte dei Comuni, secondo criteri definiti dalle Regioni, sulla base di requisiti minimi fissati dallo Stato (art. 8, comma 3, lettera f). Ha anche previsto il possibile affidamento dei servizi sociali mediante «forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità» (art. 5, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Inizialmente tale disciplina si imponeva alle Regioni, in quanto espressiva di principi fondamentali nella materia dei «servizi sociali», che, come si è ricordato, rientrava nell&#8217;ambito della competenza concorrente. Il profondo mutamento impresso dalla riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha conferito alle Regioni competenza legislativa di tipo residuale nella materia dei servizi sociali (sentenza n. 296 del 2012), ha imposto l&#8217;adozione di nuovi criteri interpretativi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- In questo vasto quadro normativo &#8211; che il ricorrente non si preoccupa di richiamare neppure in linea generale &#8211; si deve collocare l&#8217;art. 27 della legge regionale n. 4 del 2019. Esso si pone al crocevia di due distinte materie disciplinate dal legislatore statale, l&#8217;una relativa al riordino dei servizi socio-sanitari, l&#8217;altra al sistema integrato dei servizi sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, con l&#8217;autorizzare la prosecuzione di contratti con i gestori sia delle strutture e dei servizi socio-sanitari, sia dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, l&#8217;art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 violerebbe il principio fondamentale della materia della tutela della salute, individuato nell&#8217;accreditamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno di tale assunto, tuttavia, il ricorrente non fornisce alcuna motivazione circa la pretesa violazione del principio fondamentale dell&#8217;accreditamento, di cui all&#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, in materia di tutela della salute da parte di quel frammento della disposizione regionale che attiene, come si è detto, al diverso ambito dei servizi sociali (socio-educativi e socio-assistenziali), materia quest&#8217;ultima di competenza regionale residuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi è da aggiungere che, anche con riguardo alle strutture e ai servizi socio-sanitari, la censura di contrasto con il principio dell&#8217;accreditamento si rivela apodittica. Il ricorrente trascura di ricostruire completamente il quadro normativo in cui operano i gestori delle strutture e dei servizi socio-sanitari, per cui è prevista l&#8217;autorizzazione a proseguire i contratti. La difesa statale non illustra affatto il contenuto della norma impugnata, intervenuta a seguito della modifica dei requisiti prescritti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, operata dalla nuova normativa regionale, in linea con la normativa statale, e precisata dalla citata delibera della Giunta regionale n. 424 del 2018, che ha imposto a tutte le strutture socio-sanitarie di sottoporsi a nuova verifica, anche a quelle «giÃ  autorizzate e quelle comunque operanti nel SSRÂ». La norma regionale, mirando a garantire la continuità  dei servizi socio-sanitari essenziali, nelle more della procedura di verifica del loro adeguamento ai nuovi requisiti, potrebbe riguardare sia strutture giÃ  operanti in assenza di accreditamento, sia strutture giÃ  autorizzate e anche accreditate.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha costantemente affermato che «l&#8217;esigenza di un&#8217;adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità  costituzionale si pone in termini perfino pìù pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (sentenza n. 286 del 2019). Il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali «deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato» (sentenza n. 232 del 2019). Quando il vizio è prospettato riguardo a norme interposte specificamente richiamate, si impone un giudizio ancora pìù rigoroso e stringente che si rifaccia a un nesso di pertinenza rispetto al parametro che è evocato, oltre che alla norma impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora &#8211; come nel caso in esame &#8211; difetti un adeguato impianto argomentativo, questa Corte deve rilevare, anche d&#8217;ufficio, l&#8217;inammissibilità  delle censure per genericità  e insufficiente motivazione circa l&#8217;asserito contrasto con il parametro interposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dichiarare la questione inammissibile, questa Corte non può esimersi dal ricordare che le disposizioni statali subordinano gli accordi contrattuali con i gestori privati dei servizi socio-sanitari all&#8217;autorizzazione e all&#8217;accreditamento definitivi. Anche con specifico riferimento a norme adottate dal legislatore lucano &#8211; dichiarate costituzionalmente illegittime perchè non in linea con tali disposizioni (sentenza n. 238 del 2018) &#8211; questa Corte ha avuto modo di chiarire che il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il legislatore statale (artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) ha inteso vincolare le strutture socio-sanitarie private all&#8217;osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l&#8217;erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la disciplina regionale dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, sebbene riconducibile a materia di competenza regionale residuale, non può non incontrare il limite del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, fissati dal legislatore statale in termini uniformi sul territorio nazionale. I gestori privati non possono dunque sottrarsi alle verifiche circa i requisiti necessari che consentono l&#8217;erogazione di prestazioni qualitativamente adeguate.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga dei contratti in essere, autorizzata dalla norma regionale impugnata per non interrompere la continuità  dei servizi, non esonera il legislatore regionale dall&#8217;obbligo di adottare tempestivamente una disciplina organica dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali, coerente con il rispetto dei principi costituzionali pìù volte richiamati.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli articoli 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata);</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 27 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 13, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p style="text-align: justify;">Marta CARTABIA, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvana SCIARRA, Redattore</p>
<p style="text-align: justify;">Filomena PERRONE, Cancelliere</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Cancelliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-5-6-2020-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 7/2/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-7-2-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-7-2-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 7/2/2020 n.106</a></p>
<p>&#34;Il contratto di avvalimento incontra la causa in concreto&#34; nota a sentenza a T.A.R. Campania, III Sezione, del 7.1.2020, n. 51 cura dell&#8217; avv. Guido Gabriele. Codice ISSN: 1972-3431   Il contratto di avvalimento incontra la causa in concreto[1]  nota a sentenza a T.A.R. Campania, III Sezione, Â del 7.1.2020, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-7-2-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 7/2/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-7-2-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 7/2/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>&quot;Il contratto di avvalimento incontra la causa in concreto&quot; nota a sentenza a T.A.R. Campania, III Sezione,  del 7.1.2020, n. 51 cura dell&#8217; avv. Guido Gabriele.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Codice ISSN:</strong><br /> 1972-3431</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Il contratto di avvalimento incontra la causa in concreto<a title=""><strong>[1]</strong></a></strong></div>
<div style="text-align: right;"> nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25838">T.A.R. Campania, III Sezione, Â del 7.1.2020, n. 51</a> cura dell&#8217; avv. Guido Gabriele</div>
<div style="text-align: justify;"> <strong>La pronuncia del T.A.R. Campania n. 51/2020</strong><br /> La decisione che si annota affronta due temi fondamentali: l&#8217;uno in rito, l&#8217;altro nel merito.<br /> In rito, la sentenza in rassegna si segnala perchè costituisce un esempio di applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 5 settembre 2019 C-333-18<a title="">[2]</a>, anche con riferimento agli effetti conformativi del giudicato.<br /> Nel merito la pronuncia del Tar partenopeo affronta la questione della sorte del contratto di avvalimento, laddove questo si dimostri inidoneo funzionalmente a consentire l&#8217;utile partecipazione dell&#8217;impresa ausiliata alla procedura di gara: non pìù nullità  per indeterminatezza dell&#8217;oggetto, ma nullità  per difetto di causa in concreto.<br /> <br /> <strong>1. Il contratto di avvalimento.</strong><br /> In prima approssimazione, l&#8217;avvalimento<a title="">[3]</a>può definirsi come il contratto con cui un operatore economico, detto ausiliario, mette a disposizione di un altro operatore economico, detto ausiliato, le proprie capacità  economico-finanziarie ovvero tecnico-operative, al fine di consentire a quest&#8217;ultimo l&#8217;utile partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica per l&#8217;aggiudicazione di un contratto d&#8217;appalto pubblicistico<a title="">[4]</a>.<br /> La figura nasce in ambito eurounitario<a title="">[5]</a>, dove risponde alla <em>ratio</em>di garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo, per suo tramite, la partecipazione alle procedure evidenziali anche alle piccole e medie imprese.<br /> L&#8217;istituto, pertanto, sul piano unionale, svolge chiare finalità  proto-concorrenziali, che entrano, perà², in conflitto con il principio del nostro ordinamento che vuole una simmetria tra possesso dei requisiti di qualificazione ed esecuzione del contratto di appalto. Circostanza, quest&#8217;ultima, che ha portato il legislatore nazionale sin da subito a circondare l&#8217;operatività  dell&#8217;istituto a particolari &#8220;<em>cautele</em>&#8220;, che consentissero di assicurare la stazione appaltante circa l&#8217;effettiva messa a disposizione dei mezzi d&#8217;impresa dichiarata in sede di partecipazione, in modo da garantire l&#8217;esatta esecuzione del contratto d&#8217;appalto<a title="">[6]</a>.<br /> Pertanto, ciò che caratterizza l&#8217;avvalimento così¬ come recepito nel nostro ordinamento è dato dal fatto che esso investe non solo il problema della qualificazione ai fini della partecipazione alla gara pubblica, ma anche quello relativo alla estensione dei suoi effetti sino alla fase esecutiva dell&#8217;appalto<a title="">[7]</a>; ed è proprio l&#8217;esigenza di assicurare che quanto dichiarato in sede di partecipazione trovi poi riscontro in sede di esecuzione che ha dato luogo alle pìù gravi difficoltà  interpretative, così¬ come si registra nella giurisprudenza afferente all&#8217;istituto in esame, di cui la sentenza che si annota costituisce un ulteriore tassello.<br /> Non può trascurarsi che le criticità  dell&#8217;istituto derivino in larga misura dal recepimento acritico della sua declinazione comunitaria, senza accompagnare tale recepimento con il necessario inquadramento dogmatico della figura contrattuale, al fine di realizzare il coordinamento con l&#8217;assetto ordinamentale interno; sicchè si sono affrontati i singoli problemi applicativi al di lÃ  e al di fuori della enucleazione della natura giuridica del contratto di avvalimento e del conseguente suo inquadramento sistematico.<br /> <br /> <strong>2. La struttura del contratto di avvalimento: l&#8217;unicità  o meno della figura.</strong><br /> Il &#8220;nuovo&#8221; codice dei contratti pubblici, recato dal D. Lgs. n. 50/2016, dedica alla figura in esame un intero ed organico articolato normativo all&#8217;art. 89.<br /> Riguardo alla struttura del contratto occorre registrare il suo inquadramento nell&#8217;alveo della atipicità  contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 23/2016).<br /> Secondo l&#8217;Adunanza Plenaria, invero, l&#8217;avvalimento è un contratto misto che partecipa dei caratteri del mandato, dell&#8217;appalto e della funzione di garanzia (atipica). Ãˆ, inoltre, contratto normalmente oneroso, ma che può essere attratto anche nell&#8217;area della gratuità , purchè risulti evidente dal suo contesto l&#8217;interesse anche non patrimoniale che dallo stesso ritenga di trarre l&#8217;ausiliario.<br /> In giurisprudenza<a title="">[8]</a>, il contratto di avvalimento viene scisso in due varianti tipologiche, a seconda che esso realizzi una mera funzione di garanzia ovvero si traduca in una concreta messa a disposizione dell&#8217;ausiliata di mezzi tecnico-operativi: si distingue per tale via l&#8217;avvalimento di garanzia dall&#8217;avvalimento tecnico o operativo.<br /> Ci si può chiedere ulteriormente se tale distinzione tipologica esprima una mera declinazione di un&#8217;unica figura contrattuale, così¬ come trapela dall&#8217;impostazione giurisprudenziale, ovvero se si tratti di distinte tipologie contrattuali, ciascuna con proprie caratteristiche strutturali e funzionali e, in quanto tali, insuscettibili di essere riportati ad una categoria unitaria.<br /> Per il vero, in giurisprudenza sembra prevalere una impostazione volta a riconoscere al contratto di avvalimento una struttura unitaria, riducendosi la classificazione tra avvalimento di garanzia ed avvalimento tecnico ad una mera declinazione dell&#8217;unitaria figura contrattuale, declinazione fondata sulla intensità  del vincolo dell&#8217;ausiliaria. In sostanza, si ritiene che la &#8220;messa a disposizione&#8221;, che costituisce la prestazione tipica dell&#8217;ausiliaria, abbia un&#8217;intensità  maggiore nell&#8217;avvalimento tecnico rispetto a quella presente nel cd. avvalimento di garanzia; all&#8217;intensità  del vincolo corrisponde dunque anche un diverso modularsi dell&#8217;obbligazione dell&#8217;ausiliario che ne costituisce il contenuto, inteso nel senso di oggetto qualificato dalla causa<a title="">[9]</a>.<br /> In realtà , può sostenersi anche una diversità  ontologica tra i due diversi modelli di avvalimento, fondata sulla diversità  funzionale degli stessi; se, infatti, l&#8217;avvalimento di garanzia esplica una funzione di garanzia atipica (o, recte, atecnica), in quanto realizza l&#8217;interesse (finale) dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice ad un ampliamento della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) offerta dall&#8217;ausiliato a garanzia, appunto, di un futuro, possibile inadempimento del contratto da parte di quest&#8217;ultimo; diversamente, l&#8217;avvalimento tecnico o operativo realizza una diversa funzione, in quanto connesso al diverso interesse attinente alla corretta e regolare esecuzione dell&#8217;appalto sotto il profilo tecnico operativo e, dunque, attiene alla fase della esecuzione in senso stretto della prestazione da parte dell&#8217;ausiliato-aggiudicatario.<br /> In altre parole, se è vero che l&#8217;avvalimento riguarda la messa a disposizione di un requisito di partecipazione alla gara pubblica è pur vero che, dalla complessiva analisi della tipologia contrattuale disegnata dal legislatore, emerge come tale prestazione nasca ai fini della partecipazione per poi esplicarsi ed estendersi sino a coprire i profili esecutivi.<br /> Vi è poi un ulteriore dato che legittima la domanda se sia lecito parlare o meno di plurime figure di avvalimento, anzichè di un&#8217;unica figura: invero, l&#8217;intensità  dell&#8217;impegno dell&#8217;ausiliario può spingersi sino alla necessità  che si assuma l&#8217;obbligo dell&#8217;ausiliaria di eseguire personalmente quelle parti di lavorazioni per le quali essa mette a disposizione i suoi mezzi aziendali in favore dell&#8217;ausiliato e dell&#8217;amministrazione.<br /> In particolare, si fa riferimento a quanto previsto al secondo cpv. del comma 1 dell&#8217;art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede: &#8220;Per quanto riguarda i criteri relativi all&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali &#038; o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità  di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità  sono richieste.&#8221;.<a title="">[10]</a><br /> In tale ipotesi, in realtà  sembra che si sia in presenza di uno schema assimilabile ad un preliminare di subappalto ovvero ad un subappalto condizionato alla aggiudicazione e conseguente stipulazione del contratto d&#8217;appalto.<br /> Come si vede, nelle sue varie declinazioni, siamo in presenza di un atteggiarsi estremamente vario del contratto di avvalimento.<br /> <br /> <strong>3. Il ruolo dell&#8217;amministrazione e del contratto di appalto nella ricostruzione della figura dell&#8217;avvalimento: il problema della natura giuridica.</strong><br /> A margine delle osservazioni sulla struttura del contratto di avvalimento, appare opportuno approfondire un punto: verificare quale sia il ruolo svolto dall&#8217;amministrazione nel contratto di avvalimento e quale sia il rapporto tra avvalimento e contratto di appalto concluso a seguito dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Ãˆ evidente che i profili evidenziati non sono altro che la riproduzione, l&#8217;una sul versante soggettivo, l&#8217;altra su quello oggettivo, di una medesima problematica.<br /> Si inizia con l&#8217;osservare che il contratto di avvalimento non ha un carattere autonomo o compiuto: esso è da un lato destinato ad esplicare efficacia nel procedimento di gara ad evidenza pubblica e, una volta concluso il contratto di appalto a seguito dell&#8217;aggiudicazione, l&#8217;avvalimento svolge un ruolo nell&#8217;ambito della stessa esecuzione di tale contratto.<br /> Prendendo le mosse dagli effetti dell&#8217;avvalimento nei confronti dell&#8217;amministrazione, si osserva che l&#8217;avvalimento, in quanto avente ad oggetto il possesso dei requisiti tecnico-economici per la partecipazione alla gara, si innesta nel procedimento evidenziale ed esplica effetti anche verso l&#8217;amministrazione, quale terzo rispetto al contratto, comportando altresì¬ la necessità  che l&#8217;ausiliario si impegni espressamente verso l&#8217;amministrazione a mettere a disposizione i mezzi offerti sino alla completa esecuzione del contratto.<br /> Sul punto, infatti, così¬ recita l&#8217;art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016: &#8220;L&#8217;operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà  dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall&#8217;impresa ausiliaria con cui quest&#8217;ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell&#8217;appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.&#8221;.<br /> Inoltre, il comma 5 dello stesso art. 89 espressamente prevede che ausiliario ed ausiliato &#8220;sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.&#8221;.<br /> Prima facie, la strutturazione legislativa del contratto in esame sembra rimandare alla figura allo schema del contratto a favore di terzo di cui agli artt. 1411 e ss. del codice civile; bisogna ora cercare di vedere se questo rinvio è frutto solo di una suggestione generata dalla struttura bilaterale del contratto di avvalimento, che genera perà² effetti anche verso il terzo ovvero se abbia un valido supporto nei dati di diritto positivo.<br /> In effetti, lo stipulante-ausiliato fa impegnare l&#8217;ausiliario-promittente nei confronti del terzo-stazione appaltante a mettere a disposizione le proprie risorse &#8220;per tutta la durata dell&#8217;appalto&#8221;, così¬ come testualmente sancito dalla richiamata disposizione normativa. Ãˆ l&#8217;amministrazione che tramite il contratto di avvalimento acquista il diritto alla prestazione dell&#8217;ausiliario-promittente<a title="">[11]</a>.<br /> <br /> <strong>4. Il problema dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento.</strong><br /> In premessa va rilevato che le problematiche inerenti al contratto di avvalimento scontano i mancati approfondimenti dogmatici dell&#8217;istituto in esame, per cui dette problematiche sono state affrontate in giurisprudenza secondo un approccio casistico, che può ingenerare confusione negli operatori del settor; in primis negli operatori economici che, in sede di partecipazione alla gara, dovendo far ricorso all&#8217;avvalimento, possono trovarsi privi degli adeguati strumenti per il confezionamento di un valido contratto, con pregiudizio sull&#8217;utile partecipazione alla gara.<br /> In particolare, le pronunce pìù significative in argomento affrontano sempre la stessa tematica, id est quella relativa alla definizione dell&#8217;oggetto del contratto al fine di addivenire alla valida conclusione dello stesso; in sostanza, il punctum dolens è stabilire quale sia il contenuto minimo che il contratto debba avere ai fini della sua valida conclusione e, in via consequenziale, quali siano le conseguenze derivanti dalla insufficiente o carente precisazione dell&#8217;oggetto del contratto.<br /> In sostanza, si tratta dell&#8217;interpretazione della nullità  oggi prevista dall&#8217;ultimo cpv del comma 1 dell&#8217;art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, che espressamente prevede che: &#8220;<em>A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria.</em>&#8220;.<br /> Prima di esaminare le conclusioni della sentenza che si annota, occorre prendere le mosse dai (pochi) punti fermi rintracciabili nei dicta giurisprudenziali di riferimento.<br /> La disamina non può non avviarsi dalla pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato giÃ  citata<a title="">[12]</a>, che è intervenuta a comporre un contrasto di giurisprudenza sottoposto al suo vaglio dal Cga<a title="">[13]</a>. In particolare, l&#8217;organo di giustizia amministrativa della regione siciliana ha sottoposto all&#8217;Adunanza Plenaria tre quesiti, tutti vertenti sui requisiti che l&#8217;oggetto del contratto di avvalimento deve avere per ritenersi validamente concluso ai fini dell&#8217;utile partecipazione alla gara da parte dell&#8217;ausiliata.<br /> Il giudice rimettente si chiede se sia possibile ritenere applicabile al contratto di avvalimento quanto previsto dall&#8217;art. 1346 c.c. e, pertanto, se sia o meno valido un contratto di avvalimento che preveda un oggetto non determinato, ma soltanto determinabile oppure se, considerato il tenore delle norme di riferimento, debba ritenersi nullo l&#8217;avvalimento ad oggetto soltanto determinabile, riconoscendosi, pertanto, natura speciale e derogatoria in senso restrittivo dell&#8217;autonomia contrattuale, alle richiamate disposizioni normative.<br /> In secondo luogo, si chiede il giudice rimettente se, in dette ipotesi, possa farsi applicazione del cd. requisito forma/contenuto, colpendo con la nullità  tutti quegli avvalimenti che non contengano il contenuto minimo (ed essenziale) di informazioni previsto dalla norma di riferimento.<br /> All&#8217;esito del giudizio, nella citata sentenza l&#8217;Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: &#8220;<em>L&#8217;articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l&#8217;articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all&#8217;articolo 47, paragrafo 2 della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un&#8217;interpretazione tale da configurare la nullità  del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.</em><br /> <em>In siffatte ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica c.d. del &#8216;requisito della forma/contenuto&#8217;, non venendo in rilievo l&#8217;esigenza (tipica dell&#8217;enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l&#8217;individuazione di una specifica forma di &#8216;nullità  di protezione&#8217;.</em>&#8220;.<br /> <br /> <strong>5. Dall&#8217;oggetto alla causa in concreto del contratto di avvalimento.</strong><br /> Ãˆ proprio in quest&#8217;ambito che interviene la pronuncia in commento, che, pur prendendo atto dell&#8217;orientamento della Plenaria appena descritto, ritiene di poter ricondurre il contratto d&#8217;avvalimento nell&#8217;alveo della tipicità  negoziale: &#8220;Il contratto di avvalimento che trova una compiuta definizione nell&#8217;art. 89 del d. lgs. n. 50 del 2016 deve ritenersi tipico&#8221;, afferma il Tar.<br /> Da questa premessa, il Tar sposta l&#8217;indagine dall&#8217;oggetto alla causa del contratto, aderendo così¬ all&#8217;impostazione consolidatasi presso la Corte di Cassazione in ordine alla causa in concreto, quale &#8221; &#038; scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (cd. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di lÃ  del modello astratto utilizzato.&#8221;<a title="">[14]</a>.<br /> Al di lÃ  delle suggestioni, e per evitare definizioni tautologiche ovvero meramente descrittive, occorre porre l&#8217;accento sul punto della definizione contenuta nella richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione dove dice che la causa in concreto rileva &#8220;al di lÃ  del modello, anche tipico, adoperato&#8221;, volendo significare con pregnanza per l&#8217;interprete che il controllo di meritevolezza di cui all&#8217;art. 1322, co. 2, c.c. si estende anche ai contratti tipici.<br /> Si può dire senza timori che ciò che rileva nell&#8217;indagine causale è lo scopo del contratto oggettivato nel suo oggetto, in modo da evitare che la causa in concreto riproponga il concetto di causa soggettiva e, in ultima analisi, della rilevanza dei motivi ai fini della validità  dell&#8217;atto<a title="">[15]</a>.<br /> Ed è questo essenziale passaggio che viene fatto proprio dal Tar Campania, che qualifica il contratto di avvalimento come contratto tipico per poi estendere il suo sindacato sulla causa in concreto dello stesso, alla luce dei principi desumibili dagli artt. 41, co. 2 e 97 della Costituzione, secondo gli stilemi fatti propri sin dal 2006 dalla Corte di Cassazione.<br /> Anche qui sono, perà², poco indagate le relazioni tra avvalimento ed appalto e tra parti del contratto ed amministrazione terza. La sentenza si limita a parlare di &#8220;effetti indiretti&#8221; del contratto nei confronti dell&#8217;amministrazione, anche se poi è soprattutto valorizzando tali effetti che dichiara la nullità  del contratto per difetto di causa in concreto, per l&#8217;inidoneità  del contratto a realizzare la causa per cui è destinato.<br /> Non spiega la sentenza come sia possibile che un effetto indiretto possa avere una diretta rilevanza causale in un contratto fino a provocare la mancata esplicazione dei suoi effetti tipici. Si è persa l&#8217;occasione ancora una volta di procedere ad un inquadramento dell&#8217;avvalimento che renda armonico l&#8217;aspetto strutturale (contratto) con quello funzionale, inteso, quest&#8217;ultimo, quale vera e propria funzione che detto contratto esplica sia sul procedimento di evidenza pubblica, sia sulle vicende successive afferenti al contratto d&#8217;appalto.<br /> Si è trascurato, ad esempio, la possibilità  di ricostruire la complessiva vicenda in termini di collegamento negoziale, che avrebbe fatto meglio emergere il carattere endemicamente inautomo del contratto di avvalimento: non è possibile cercare di trarre dalla struttura di tale contratto la soluzione a problematiche che tengono conto di molteplici profili esterni ad esso, ciò è possibile solo attraverso una ricomposizione di quella stessa struttura all&#8217;interno di un quadro pìù generale, di cui esso costituisce solo un elemento.<br /> Ciò peraltro a maggior ragione nel caso sottoposto all&#8217;esame del Tar, che riguarda proprio un&#8217;ipotesi di avvalimento tecnico operativo &#8220;forte&#8221;, che comporta cioè l&#8217;impegno ad eseguire le opere da parte dell&#8217;ausiliario e dove, perciò, ancora pìù stringente è il legame che si pone tra la prestazione oggetto di avvalimento e prestazione oggetto del contratto d&#8217;appalto.<br /> Forse l&#8217;intuizione su cui lavorare è quella del presidente Cirillo, che riconosce all&#8217;impegno dell&#8217;ausiliario nei confronti del concorrente e della stazione appaltante come un fatto idoneo ad azionare sia il subprocedimento in relazione alla gara, sia ad azionare la dinamica effettuale della vicenda negoziale.<a title="">[16]</a></div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Nota a T.A.R. Campania, III Sezione, sentenza del 7.1.2020, n. 51.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Con la richiamata pronuncia, la Corte di Giustizia UE è nuovamente intervenuta in tema di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale reciprocamente escludenti. Essa ha in particolare sancito la necessità  dell&#8217;esame di entrambi i gravami, anche in ipotesi di una pluralità  di concorrenti non tutti evocati in giudizio; in tal modo la Corte ribadisce ed amplia la tutela piena del cd. interesse strumentale alla rinnovazione della gara, giÃ  oggetto delle pronunce Fastweb e Puligienica, (<em>Cfr. </em>Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 11.5.2018, n. 6).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sull&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento si vedano: Mangani, &#8220;L&#8217;avvalimento nel nuovo Codice dei contratti pubblici: tra vecchie questioni e nuovi problemi.&#8221;, inÂ <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>, n. 10/2016; Garofoli-Ferrari, &#8220;Manuale di diritto amministrativo&#8221;, 2017/2018, p. 1398 e ss.; Gian Paolo Cirillo, &#8220;L&#8217;avvalimento: sintesi tra subprocedimento e negozio giuridico&#8221;, inÂ <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, 2008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>La sentenza in commento così¬ definisce l&#8217;avvalimento: &#8220;Sotto il profilo strutturale, l&#8217;avvalimento è un contratto causalmente orientato a colmare le carenze dell&#8217;impresa partecipante, proprio al fine di integrare i requisiti di partecipazione alla gara.&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>La genesi dell&#8217;istituto è pretoria e si fa risalire alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14.4.1994, causa C &#8211; 389/92. Nelle prime ricostruzioni dell&#8217;istituto operate dalla Corte di Lussemburgo, l&#8217;avvalimento costituisce un modulo afferente ai gruppi imprenditoriali, consentendo il &#8220;passaggio&#8221; infragruppo dei requisiti di partecipazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Ãˆ significativo che Garofoli-Ferrari, in &#8220;Manuale di diritto amministrativo&#8221; cit. sottolineino in premessa come: &#8220;<em>Il ricorso all&#8217;avvalimento costituisce un&#8217;eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione.</em>&#8220;Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Mette bene in evidenza Mangani ne &#8220;L&#8217;avvalimento nel nuovo Codice dei contratti&#8221; cit. che: &#8220;<em>Si vuol dire che l&#8217;errore di prospettiva che troppo spesso si è accompagnato all&#8217;interpretazione della disciplina normativa dell&#8217;istituto è stato quello di isolare l&#8217;avvalimento nell&#8217;ambito della gara, mentre un corretto approccio ermeneutico non può trascurare che, per garantire un corretto funzionamento del sistema, occorre considerare anche le modalità  in cui esso viene ad operare in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali. E ciò sulla base del presupposto fondamentale secondo cui tali prestazioni, per dare coerenza al sistema, devono essere eseguite dal soggetto in possesso dei relativi requisiti.</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a> <em>Cfr. </em>Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 28.2.2018, n. 1216.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Sul punto, V. Roppo, &#8220;Il Contratto&#8221;, Giuffrà¨ Editore, 2011, p. 319: &#8220;<em>&#038; il contenuto del contratto è l&#8217;oggetto del contratto qualificato dalla causa, è la prestazione contrattuale illuminata dalla ragione che la giustifica  </em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Il Tar Campania nella sentenza in commento è chiamato a giudicare un avvalimento relativo alle &#8220;esperienze professionali pertinenti&#8221;, di cui alla lettera della norma richiamata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Sul punto si rinvia a Gian Paolo Cirillo, &#8220;L&#8217;avvalimento: sintesi tra subprocedimento e negozio giuridico&#8221;, cit., che affronta il tema della natura giuridica del contratto di avvalimento; in particolare, l&#8217;Autore verifica la possibilità  dell&#8217;inquadramento dell&#8217;avvalimento nell&#8217;ambito dello schema del contratto a favore di terzo, in quello dell&#8217;accollo esterno cumulativo ovvero in quello della promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., propendendo a favore di tale ultimo inquadramento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Ci si riferisce a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 4.11.2016, n. 23.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza n. 52/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Corte di Cassazione, III Sezione civile, sentenza del 8.5.2006, n. 10490.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Il problema della confusione tra causa in concreto e causa in senso soggettivo, quale scopo, motivo soggettivo rilevante della contrattazione, sorge in relazione alla individuazione della causa in concreto nei contratti a scopo turistico. Agli orientamenti in tale ambito espressi dalla Corte di Cassazione e segnalati dalla sentenza in commento, si aggiunge anche Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 1.10.2019, n. 6555.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Gian Paolo Cirillo, &#8220;L&#8217;avvalimento: sintesi tra subprocedimento e negozio giuridico, cit.: &#8220;Se si guarda al diritto positivo e all&#8217;ordine di svolgimento della complicata vicenda, ci si accorge che i due momenti fondamentali sono costituiti dalla stipulazione del contratto tra l&#8217;impresa ausiliaria e l&#8217;impresa concorrente e dalla dichiarazione, successiva, della prima nei confronti della seconda e della stazione appaltante &#8211; in questo caso trattasi della ripetizione di quello giÃ  stipulato e che la legge impone per una cautela ulteriore a vantaggio della stazione appaltante &#8211; con cui essa si obbliga a mettere a disposizione per tutta la durata dell&#8217;appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. E, tuttavia, essi vanno inseriti nella giusta sequenza: negoziale, da un lato, e subprocedimentale, dall&#8217;altro. Infatti, la dichiarazione di avvalimento apre entrambe le sequenze. &#038; In conclusione, l&#8217;avvalimento ha come centro la dichiarazione di avvalimento dell&#8217;impresa partecipante, che, aprendo la serie subprocedimentale e la serie negoziale, si modella sulla struttura della promessa del fatto del terzo.&#8221;.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-7-2-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 7/2/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a></p>
<p>Eleonora Di Santo, Presidente; Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi,;  contro Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-1-2020-n-106/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Eleonora Di Santo, Presidente; Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi,;  contro Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce,  nei confronti Regione Puglia, Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Cavallino, Asl Lecce, Pra S.r.l., Geo Ambiente S.r.l, non costituiti in giudizio;  Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA- &#8211; VIA- verifica di assoggettabilità  &#8211; discrezionalità  tecnica- processo amministrativo &#8211; giurisdizione di legittimità  &#8211; sindacabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità  nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità  manifesta, della erroneità  dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità  e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00106/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00953/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 953 del 2019, proposto da <br /> Comune di San Donato di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Puglia, Arpa Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Cavallino, Asl Lecce, Pra S.r.l., Geo Ambiente S.r.l, non costituiti in giudizio; <br /> Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:<br /> Comitato Libero per la Salvaguardia del Territorio di Cavallino e della Salute dei Cittadini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Giacinto Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Fabio Filzi, 22; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. m_amte. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000230 del 17.5.2018, con il quale è stata determinata &#8220;l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale del progetto &#8216;Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto&#8217; da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), proposto dalla società  Project Resouces Asbestos s.r.l., subordinata al rispetto delle indicazioni descritte nello Studio di impatto ambientale (SIA) e delle condizioni ambientali&#8221; di cui al medesimo decreto;</p>
<p style="text-align: justify;">del parere n. 2709 del 20.4.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;Impatto Ambientale &#8211; VIA e VAS con cui il medesimo progetto è stato escluso dall&#8217;applicazione della procedura di VIA; </p>
<p style="text-align: justify;">di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra: </p>
<p style="text-align: justify;">di ogni eventuale e ulteriore provvedimento successivo e/o consequenziale al decreto ministeriale di esclusione del progetto da VIA, di data, numero e contenuto sconosciuti, per cui si è giÃ  proceduto, in data 21.6.2018, a formalizzare a mezzo pec istanza di accesso agli atti al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonchè al Comune di Cavallino, senza aver ottenuto (ad oggi) alcun tipo di riscontro, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori in relazione all&#8217;esito dell&#8217;accesso agli atti richiesto.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Project Resource Asbestos &#8211; P.R.A. S.r.l. e di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero per i Beni e Le Attività  Culturali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. R. Fanizzi per il ricorrente, avv. M. G. Petracca per l&#8217;interventore, avv. S De Giorgi, in sostituzione degli avv.ti E. e A. Sticchi Damiani, per la controinteressata, e avv. dello Stato M. G. Invitto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune di San Donato di Lecce ha impugnato il decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 230 del 17.5.2018, con il quale è stata determinata &#8220;l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione dell&#8217;impatto ambientale del progetto &#8216;Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto&#8217; da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), proposto dalla società  Project Resouces Asbestos s.r.l., subordinata al rispetto delle indicazioni descritte nello Studio di impatto ambientale (SIA) e delle condizioni ambientali&#8221; di cui al medesimo decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione principi comunitari di precauzione e di prevenzione. Violazione principio di azione ambientale ex art. 3-ter d.lgs. 152/2006 e s.m.i. letto in combinato disposto con gli artt. 174 co. 2 e 191 co. 1 e 2 TFUE. Violazione principio di integrità  ambientale. Violazione e falsa applicazione principio dello sviluppo sostenibile ex art. 3-quater d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione artt. 9 e 32 cost. Violazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. letto in combinato disposto con l&#8217;art. 9 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione con riferimento alle risultanze dell&#8217;istruttoria. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Carenza assoluta di istruttoria. Erroneità  nei presupposti. Illogicità  e irrazionalità  manifesta. Incongruità . Perplessità . Contraddittorietà . Sviamento; 2) Violazione, falsa ed errata applicazione disciplina nazionale e comunitaria in materia di VIA. Violazione e falsa applicazione artt. 4 co. 4 lett. b) e 6 commi 5 e 7 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo previgente). Violazione allegato V alla parte seconda d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (testo previgente). Violazione dei principi in tema di procedura di screening. Violazione e falsa applicazione all. 1 punto 5) d.m. n. 308 del 24.12.2015 recante: &#8220;Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale&#8221;. Violazione d.lgs. n. 114/1995 e s.m.i. Sotto ulteriore profilo: Violazione art. 3 l. 241/90 e s.m.i. letto in combinato disposto con l&#8217;art. 9 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Difetto di motivazione con riferimento alle risultanze dell&#8217;istruttoria. Incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Carenza assoluta di istruttoria. Erroneità  nei presupposti. Travisamento; 3) Violazione Piano di Gestione Rifiuti Speciale Regione Puglia. Violazione PPTR Puglia. Violazione art. 178, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. Violazione principio comunitario &#8220;Chi inquina paga&#8221; ex art. 191, paragrafo 2, TfUE. Ulteriore. Violazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione. Violazione principio di azione ambientale ex art. 3-ter d.lgs. 152/2006 e s.m.i. letto in combinato disposto con gli artt. 174 co. 2 e 191 co. 1 e 2 TfUE. Violazione principio di integrità  ambientale. Violazione artt. 9 e 32 cost. Sotto altro profilo. Violazione, falsa ed errata applicazione disciplina nazionale e comunitaria in materia di VIA. Violazione e falsa applicazione art. 6 commi 5 e 7 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione allegato V alla parte seconda d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Violazione dei principi in tema di procedura di screening. Difetto assoluto di istruttoria. Difetto e/o insufficienza della motivazione. Erroneità  nei presupposti. Travisamento; 4) illegittimità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto pertanto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitisi in giudizio, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonchè la controinteressata Project Resource Asbestos (PRA) s.r.l, hanno preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di interesse da parte del ricorrente. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comitato Libero per la salvaguardia del territorio di Cavallino e della salute dei cittadini ha depositato in data 9.12.2019 atto di intervento ad adiuvandum.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 9.1.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione preliminare di inammissibilità  del ricorso dedotta dal Ministero resistente e dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con i primi due motivi di gravame, variamente articolati, il Comune ricorrente deduce la violazione del principio di precauzione, di derivazione eurounitaria. In particolare, ad avviso del ricorrente, il carattere sperimentale dell&#8217;intervento costituirebbe elemento decisivo nel senso di ritenere il proposto intervento assoggettabile a VIA, come chiarito dai pareri negativi resi da Arpa Puglia, dalla Regione e dalla ASL Lecce. Inoltre, l&#8217;istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione sarebbe errata e/o omissiva sotto vari profili, come messo in luce dalla relazione tecnica di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Ai sensi dell&#8217;art. 20 co. 5 d. lgs. n. 152/06 (nella versione applicabile ratione temporis), &#8220;Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull&#8217;ambiente [o non costituisce modifica sostanziale], l&#8217;autorità  compente dispone l&#8217;esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo il contenuto della suddetta previsione normativa, occorre ora esaminarne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Sul punto, ritiene il Collegio, sulla base di pacifica giurisprudenza amministrativa, che: &#8220;L&#8217;attività  mediante la quale l&#8217;amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità  della VIA è connotata da discrezionalità  tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità  nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità  manifesta, della erroneità  dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti e, ciò, fermo restando che le illegittimità  e incongruenze debbono essere macroscopiche e manifeste&#8221; (TAR Venezia, III, 20.1.2016, n. 52. In termini confermativi, cfr. altresì¬ TAR Milano, III, 18.7.2019, n. 1661; TAR Molise, I, 6.6.2019, n. 209; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 15.12.2011, n. 560).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dall&#8217;atto impugnato, nonchè dal presupposto parere n. 2709/18 della Commissione Tecnica di verifica dell&#8217;Impatto ambientale VIA e VAS, che il progetto proposto dalla controinteressata produce una trasformazione molecolare dell&#8217;amianto. Esso sfrutta, nella sua fase iniziale, le proprietà  acide del siero di latte esausto per aggredire e decomporre a temperatura ambientale la matrice cementizia dell&#8217;eternit. Le fibre di amianto liberate dalla decomposizione della matrice cementizia vengono quindi fatte reagire a temperature moderatamente alte (circa 150°C) con altro siero di latte in reattore chiuso, a pressione compresa tra 6-10 bar, che completano il processo di trasformazione molecolare dell&#8217;amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Tale essendo il contenuto essenziale del progetto proposto dalla controinteressata, la non assoggettabilità  a VIA del progetto è stata autorizzata sulla base di una istruttoria quantomai ampia e approfondita. In particolare, sono state compiutamente analizzate tutte le seguenti fasi, sia di trasformazione dell&#8217;amianto, sia delle attività  ad essa successive: fase di decarbonizzazione; fase idrotermica; destinazione dei prodotti finali; potenzialità  del trattamento e durata della sperimentazione; localizzazione dell&#8217;impianto pilota; attività  del progetto svolte in situ; locali adibiti alla sperimentazione; polverizzazione del materiale; miscelazione siero di latte-polvere cemento amianto; gestione delle emergenze; monitoraggio aria; gestione finale dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Particolari prescrizioni sono state poi dettate con riferimento ai locali adibiti alla sperimentazione, al fine di evitare la dispersione di sostanze nocive in atmosfera. A tal riguardo, l&#8217;Amministrazione ha imposto prescrizioni da osservarsi, rispettivamente, nella fase antecedente, concomitante e successiva all&#8217;attività  oggetto di sperimentazione. In particolare, si specifica che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il prototipo sperimentale sarà  ospitato all&#8217;interno di un capannone industriale esistente, ubicato nella zona PIP del Comune di Cavallino;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;interno del capannone verrà  delimitata un&#8217;area dedicata, avente estensione di circa 40 mq, in cui si provvederà  a realizzare i locali che conterranno tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dell&#8217;attività  sperimentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il locale in esame verrà  realizzato con pannelli coibentati, e per garantire la tenuta dell&#8217;ambiente interno, tutte le giunzioni dei pannelli saranno sigillate con poliuretano espanso a presa rapida;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; prima dell&#8217;inizio di qualsiasi attività  di lavorazione di materiali contenenti amianto all&#8217;interno dell&#8217;impianto, saranno effettuate delle prove per verificare la depressione degli ambienti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al termine di ogni ciclo di lavoro si effettuerà  un&#8217;accurata pulizia del locale tramite apposito aspirapolvere;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; periodicamente si effettueranno cicli di pulizia con acqua che sarà  opportunamente incanalata, raccolta e trattata tramite filtri assoluti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il pavimento dei locali dedicati alla lavorazione sarà  isolato dalla pavimentazione industriale esistente all&#8217;interno del capannone mediante geomembrana in HDPE da 2 mm;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la pavimentazione dei locali dedicati alla lavorazione sarà  modellata in modo da evitare possibili zone di deposito concentrato di polveri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la pavimentazione sarà  costruita con un&#8217;intercapedine funzionale a raccogliere eventuali sversamenti di sostanze liquide che dovessero verificarsi all&#8217;interno del locale di sperimentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i liquidi verranno drenati da apposite griglie metalliche installate a pavimento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;ingresso al locale avverrà  dall&#8217;esterno, attraverso una porta laterale del capannone giÃ  esistente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; mediante la porta esterna si accederà  all&#8217;interno di un&#8217;unità  di decontaminazione a quattro stadi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; vi è un sistema mobile per il riscaldamento, recupero e filtrazione delle acque contaminate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il locale sarà  compartimentato in pìù zone funzionali, e segnatamente: a) l&#8217;unità  di decontaminazione a 4 stadi, collocata in corrispondenza della porta di ingresso conforme al d.m. 6.9.1994; b) il vano tecnico per l&#8217;alloggiamento del gruppo di aspirazione e del sistema di filtrazione dell&#8217;aria con filtri assoluti; c) un piccolo vano di servizio in cui verranno stoccati i reagenti, e che sarà  dotato anch&#8217;esso di porta di ingresso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il materiale contenente amianto entrerà  dentro l&#8217;area dell&#8217;impianto tramite una pass-box dotata di due sportelli vetrati ad interblocco elettronico, due elettroserrature, due stati porta, due semafori, centralina di gestione interblocco porte, e sarà  stoccato in una zona confinata a tenuta stagna ove sarà  costantemente presente un impianto di aspirazione atto a mantenere costantemente in depressione sia la stessa pass-box sia l&#8217;intero locale, intercettando eventuali fibre aerodisperse che saranno poi convogliate in filtri assoluti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Alla ponderosa mole di cautele imposte dall&#8217;Amministrazione si affiancano poi ulteriori elementi idonei a rendere ancor pìù sicuro l&#8217;intero quadro di riferimento. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti quattro aspetti, tutti evidenziati nel citato parere n. 2709/18, posto a fondamento dell&#8217;atto impugnato: a) ridotta dimensione fisica dell&#8217;impianto, costruito all&#8217;interno di un capannone industriale; b) livelli di sicurezza adottati; c) limitati volumi di trattamento di rifiuti di cemento-amianto (massimo 20 kg/giorno, e 400 kg/mese); d) durata massima del progetto sperimentale (2 anni).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Infine, a sugello di quanto sopra, l&#8217;Amministrazione ha ribadito che quello in progetto &#8220;&#038; costituisce un prototipo sperimentale, che non può e non deve essere utilizzato per scopo industriale di trattamento dei rifiuti cemento-amianto&#8221;, e che &#8220;&#038; in ogni caso gli organi competenti potranno imporre ulteriori misure di sicurezza durante le fasi di autorizzazione, costruzione e successivo controllo dell&#8217;impianto&#8221; (cfr. parere cit, p. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Alla luce di tali emergenze, può senz&#8217;altro affermarsi che la valutazione di non assoggettabilità  a VIA consegue all&#8217;espletamento di un&#8217;istruttoria assolutamente ampia e approfondita da parte dell&#8217;Amministrazione; istruttoria mirante ad intercettare ogni possibile fonte di rischio conosciuta, azzerandone l&#8217;impatto negativo per la salute umana.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è evidente l&#8217;infondatezza delle censure di parte ricorrente, che pretende di sostituire la propria valutazione a quella &#8211; assolutamente ampia e approfondita &#8211; dell&#8217;Amministrazione, in totale assenza di qualsivoglia elemento di erroneità , irragionevolezza, irrazionalità , travisamento palese dei fatti, ecc, che soli possono consentire il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali dell&#8217;Amministrazione. </p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, il Comune ricorrente pretende di porsi esso stesso quale Amministrazione preposta alla tutela dell&#8217;ambiente, in assenza di competenze tecniche specifiche, le quali vengono interamente delegate ad una relazione tecnica di parte, che non contiene tuttavia alcun elemento volto a scalfire la certosina istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione. In particolare, il vulnus di tale relazione tecnica di parte risiede nella parcellizzazione dei profili di criticità  a suo dire riscontrabili nell&#8217;istruttoria compiuta dall&#8217;Amministrazione. Si lamentano infatti asserite omissioni (es. mancata indicazione della classe dei filtri assoluti; aria in uscita dal mulino a martelli, ecc.), omettendo tuttavia di pronunciarsi sulla globalità  degli accorgimenti e cautele prescritti nei locali oggetto di lavorazione (cfr. supra, punto n. 6). In ogni caso, ci si profonde in considerazioni di ordine squisitamente soggettivo, inidonee come tali a revocare in dubbio nè la correttezza del procedimento tecnico seguito dall&#8217;Amministrazione nel caso in esame, nè i relativi risultati pratico-applicativi.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tali conclusioni non appaiono smentite dall&#8217;apparente contraddizione tra l&#8217;imposizione del divieto di emissioni di CO2 o altri gas in atmosfera da parte dell&#8217;Amministrazione, e l&#8217;affermazione della ricorrente, contenuta nella relazione tecnica, dell&#8217;impossibilità  di garantire emissioni pari a zero. Ciò in quanto ciò che conta non è la dispersione di gas in quanto tali, ma il loro rilascio in atmosfera. Rilascio che è invece escluso alla luce delle suddette prescrizioni (cfr. supra, punto n. 6), da osservarsi nelle fasi antecedente, concomitante e successiva al trattamento del cemento-amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, tali prescrizioni mirano anzitutto a prevenire la fuoriuscita di esalazioni nocive durante la fase della lavorazione. Ad esse si affiancano poi ulteriori prescrizioni miranti a garantire che, in caso di piccole fuoriuscite di gas, gli stessi vengano resi innocui (cfr. la citata prescrizione che impone la messa in opera di un impianto di aspirazione atto a mantenere costantemente in depressione sia la pass-box sia l&#8217;intero locale, intercettando eventuali fibre aerodisperse che poi vengono convogliate in filtri assoluti).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;osservanza di tali prescrizioni garantirà  pertanto l&#8217;assenza di dispersione di gas di qualunque tipo in atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Alla stessa stregua, va escluso ogni profilo di contraddizione in relazione alla frantumazione del cemento-amianto, che verrà  sì¬ conferito dall&#8217;esterno, ma con prescrizioni idonee ad evitare dispersioni in atmosfera. Invero, come si legge nella relazione integrativa del 27.10.2017, &#8220;<i>il cemento-amianto da trattare giungerà  giÃ  in frammenti di pezzatura centimetrica all&#8217;interno di idonei contenitori a tenuta ermetica (&#8220;big-bags&#8221;). I frammenti di eternit da utilizzare per le prove verranno forniti da ditte autorizzate all&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica dell&#8217;amianto, durante i quali vengono sempre raccolti frammenti di piccole dimensioni, che vengono collocati all&#8217;interno di big-bags per essere successivamente inviati in discarica. Le ditte conferitrici dei materiali contenenti amianto dovranno essere puntualmente iscritte all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali come previsto dall&#8217;art. 212 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) in corso di validità . Nel dettaglio, il materiale conferito in ingresso all&#8217;impianto pilota avrà  provenienza da cantiere di bonifica effettuato da ditta iscritta all&#8217;albo nazionale gestori ambientali in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), e sarà  confezionato secondo il D.M. 6 Settembre 1994 ed etichettato. In tal modo il rischio di rilascio di fibre nell&#8217;ambiente circostante durante il trasporto è parificato a quello di conferimento presso impianto autorizzato a ricevere rifiuti di materiali contenenti amianto. Il materiale così¬ confezionato sarà  trasportato, evitando stoccaggi intermedi, da stessa o altra ditta iscritta in categoria 5 dell&#8217;albo nazionale gestori ambientali, la quale conferirà  piccole quantità  di eternit in frammenti di piccole dimensioni, selezionati e contenuti in appositi big-bags del peso pari a 20 kg</i>&#8221; (fr. relaz. cit, p. 25).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Infine, le conclusioni cui è giunta l&#8217;Amministrazione non sono in alcun modo in contrasto con il principio di precauzione, invocato dal ricorrente. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto condivisibilmente chiarito che: &#8220;<i>&#038; l&#8217;adozione di misure fondate sul principio di precauzione è condizionata al preventivo svolgimento di una valutazione quanto pìù possibile completa dei rischi calata nella concretezza del contesto spazio temporale di riferimento</i>&#8220;, ma &#8220;<i>&#038; non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell&#8217;area interessata; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e deve incidere significativamente sull&#8217;ambiente e la salute dell&#8217;uomo; sotto tale angolazione il principio di precauzione non consente ex se di attribuire ad un organo pubblico un potere di interdizione di un certo progetto o misura; in ogni caso il principio di precauzione affida alle autorità  competenti il compito di prevenire il verificarsi o il ripetersi di danni ambientali ma lascia alle stesse ampi margini di discrezionalità  in ordine all&#8217;individuazione delle misure ritenute pìù efficaci, economiche ed efficienti in relazione a tutte le circostanze del caso concreto</i>&#8221; (C.d.S, V, 27.12.2013, n. 6250).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella specie il ricorrente ha individuato rischi del tutto astratto-ipotetici (la qual cosa giÃ  implica di per sè la non condivisibilità  del suo <i>modus operandi</i>), concludendo nel senso dell&#8217;irrealizzabilità  dell&#8217;impianto, a prescindere dall&#8217;attuazione di eventuali misure di salvaguardia, da esso neanche ipotizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è evidente l&#8217;infondatezza delle dedotte censure.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Da ultimo, nessun rilievo assumono i pareri negativi resi da Arpa Puglia e dalla Regione, essendo essi fondati unicamente sulla documentazione originaria, e non anche sulle integrazioni documentali richieste dal Ministero con nota 10.10.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Alla luce di tali considerazioni, i primi due motivi di gravame sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha contestato la violazione del Piano Regionale Rifiuti Speciali della Puglia p. 115, punto 6), a motivo del fatto che l&#8217;impianto in esame sorgerebbe a circa 600 metri di distanza dalla discarica RSU, e di conseguenza non verrebbe rispettato quanto richiesto dal suddetto Piano Regionale. </p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, è sufficiente osservare, in primo luogo, che tale censura è assolutamente inconferente nel caso in esame, atteso che tale aspetto non costituisce oggetto di valutazione da parte del Ministero, in sede di valutazione di esclusione da VIA, al pìù potendo la relativa questione porsi in sede di rilascio di autorizzazione unica.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, le descritte cautele da adottarsi in sede di lavorazione del cemento-amianto (cfr. supra, punto n. 6) sono tali da escludere impatti negativi sull&#8217;ambiente, sicchè nessun rilievo assume il criterio della distanza con la pìù vicina discarica. Il tutto tenendo presente che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il punto 6 del Piano Regionale Rifiuti prevede che la localizzazione degli impianti di trattamenti di rifiuti speciali avvenga &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel caso di specie, non solo non vi è nessun elemento autorizzi a ritenere che, in caso di immissione di fumi in atmosfera da parte dell&#8217;impianto in progetto, non sia possibile risalire all&#8217;autore dell&#8217;inquinamento, ma le prescrizioni imposte dal Ministero sono tali da azzerare (sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche) i rischi paventati dal ricorrente. Rischi che, nella non auspicata (e non ipotizzabile) ipotesi di inveramento, vedrebbero quale unico autore la società  controinteressata, la quale sarebbe dunque destinataria di tutta una serie di obblighi, in osservanza del principio eurounitario &#8220;chi inquina paga&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Conclusivamente, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il suo rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità  delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda,</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III</p>
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<p style="text-align: left;">
<p>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA  Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte</p>
<hr />
<div><strong>LIMITI DEL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA </strong></p>
</div>
<div>Nota a sentenza a T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III QUATER &#8211; Sentenza 7 gennaio 2020, n. 77  a cura di Valeria Ciconte</div>
<div>
<strong><em>Prologo </em></strong></p>
<p>Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato di merito sulla valutazione di equivalenza effettuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 comma 7 codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016). In particolare, questi non può sostituirsi alla stazione appaltante, bensì verificare soltanto se la scelta adottata sia affetta da vizi di manifesta erroneità o di evidente illogicità, ossia se sia palesemente inattendibile.<br />
La sussistenza dei limiti del sindacato giurisdizionale discende dalla natura discrezionale del provvedimento con il quale la stazione appaltante decide sull’applicazione del principio di equivalenza. La discrezionalità tecnica presuppone, infatti, che la norma attributiva del potere contenga concetti giuridici indeterminati, il cui significato è attribuito mediante l’utilizzo di regole tecniche opinabili, che non offrono un’unica soluzione tecnicamente attendibile.</p>
<p><strong><em>Fatti di causa</em></strong></p>
<p>Con il ricorso in esame è stata richiesta l’esclusione dell’operatore economico che ha ottenuto l’aggiudicazione di un appalto per la fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione. Nello specifico, è stata contestata la violazione dell’art. 1 del Capitolato Tecnico, degli artt. 83 c. 8 e 68 d.lgs. n. 50 del 2016, dei principi generali in materia di appalti pubblici sanciti dall’art. 30 dlgs. n. 50 del 2016 (quali la par condicio dei concorrenti, trasparenza, proporzionalità e libera concorrenza), ed infine è stato ravvisato l’ eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto d’istruttoria, illogicità ed irragionevolezza.<br />
Il perno sul quale si è snodata l’intera argomentazione giuridica prospettata dalla parte attrice ruota intorno alla non applicabilità nel caso di specie del principio di equivalenza tra la maschera total face sterilizzabile richiesta dai documenti di gara, ed in particolare dall’art. 2 del Capitolato di gara e la maschera disinfettabile con i metodi STERRAD ed ETO previsti dall’offerta della società aggiudicataria dell’appalto.<br />
Il giudice amministrativo con la sentenza in esame ha respinto il ricorso sulla base della attendibilità e quindi della legittimità della valutazione di equivalenza effettuata dalla commissione. Nonostante la diversità dei metodi di sterilizzazione da un lato e di disinfezione dall’altro delle apparecchiature mediche, il fine della sicurezza del paziente è raggiunto in entrambi i casi.</p>
<p><strong><em>Iter argomentativo seguito dal TAR </em></strong></p>
<p>Il Tar del Lazio ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla valutazione di equivalenza esercitata dall’amministrazione aggiudicatrice tra la prestazione tecnica richiesta dagli atti di gara e quella offerta dalla impresa che ha attenuto l’aggiudicazione, e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.<br />
Il principio di equivalenza è una regola generale, che informa l’intera procedura di gara ad evidenza pubblica, diretta a garantire il favor partecipationis ossia la massima partecipazione della platea dei concorrenti alla gara. Per tale ragione, le sue eccezioni sono oggetto di una lettura restrittiva.<br />
Al fine di verificare se sia applicabile tale principio, la commissione aggiudicatrice è tenuta ad effettuare caso per caso un giudizio che presenta determinate caratteristiche.<br />
In primo luogo, si tratta di una valutazione che si fonda su criteri sostanziali di conformità funzionale delle prestazioni e non anche su criteri meramente formalistici.<br />
In secondo luogo, tale valutazione è frutto dell’esercizio di discrezionalità tecnica.<br />
Proprio in virtù di quest’ultima caratteristica, il sindacato del giudice può solo avere ad oggetto l’attendibilità della soluzione scelta dall’amministrazione e non anche l’opportunità della stessa. Non è ammissibile, dunque, un sindacato di merito che si spinga fino alla sostituzione della scelta dell’amministrazione. Ne consegue che la valutazione discrezionale sia annullabile solo se affetta da vizi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza.</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-26-1-2020-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2020 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2020 n.106</a></p>
<p>Collegio Pres. Stanizzi, Est. Trebastoni Parti Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus (Avv.ti E. Di Ienno e L. Licata) Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi, Fondazione D (non costituita in giudizio) Comune di Velletri (Avv. L. Karbon) Insieme Soc Coop Soc</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2020 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Stanizzi, Est. Trebastoni Parti Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus (Avv.ti E. Di Ienno e L. Licata) Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi, Fondazione D (non costituita in giudizio) Comune di Velletri (Avv. L. Karbon) Insieme Soc Coop Soc Onlus (Avv. G. Rosciano) Prevenzione e Intervento Roma 81 Coop. Sociale (non costituita in giudizio) Leonardo Società Cooperativa Sociale (Avv. H. Simone).</span></p>
<hr />
<p>Sul risarcimento dei danni nel rito appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo –Rito appalti – Risarcimento danni – Illegittimità dell’aggiudicazione – Ammissibile – Sussistenza dell’elemento soggettivo – Non necessario.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1</em><em>. Nella materia delle aggiudicazioni degli appalti pubblici, così come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 30.09.2010, per poter concedere il risarcimento del danno, è sufficiente la sola illegittimità dell’aggiudicazione. Al contrario, in tutti gli altri settori dell’agire pubblico, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l&#8217;esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. Di qui,  in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato, mentre può negarla, invece, quando l&#8217;indagine conduca al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile; con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) di una pubblica Amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 18/01/2016 n. 125).</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/01/2020<br />
<strong>N. 00106/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02938/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno, Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi, Fondazione D non costituito in giudizio;<br />
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Insieme Soc Coop Soc Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giangaetano Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Prevenzione e Intervento Roma 81 Coop. Sociale, non costituita in giudizio;<br />
Leonardo Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br />
a) della Determina di aggiudicazione definitiva del 6 marzo 2019, con cui è stato affidato alla Insieme Società Cooperativa Sociale il servizio di assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e secondarie, residenti nel Comune di Velletri;<br />
b) della Determina Dirigenziale n. 251 del 5 marzo 2019, con cui è stato affermato che il servizio è stato affidato alla Coop. INSIEME “dal 18/03/2019 al 31/12/2020” sicché di fatto immetterla nell&#8217;appalto in assenza di sottoscrizione del contratto;<br />
c) di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a:<br />
&#8211; verbale n. 1 del 31 gennaio 2019 nella parte in cui ha attribuito a PIANETA AZZURRO 1 punto anziché 2 riguardo il criterio valutativo A.3 lett. a); &#8211; verbale n. 2 del 31 gennaio 2019;<br />
&#8211; verbale n. 3 dell&#8217;11 febbraio 2019 laddove ha confermato l&#8217;assegnazione di 1 punto anziché 2 alla Pianeta Azzurro ritenendo che le proposte 100 ore aggiuntive non fossero “annue” e laddove non ha escluso, come da clausola prevista agli artt. 3 e 15 del Capitolato, le offerte economiche delle Coop. INSIEME, LEONARDO E MEDIHOSPES perché inferiori al prezzo della manodopera;<br />
&#8211; del verbale n. 4 del 26 febbraio 2019 con cui il RUP con l&#8217;ausilio della Commissione ha accettato le giustificazioni addotte dalle Coop. INSIEME, LEONARDO E MEDIHOSPES;<br />
&#8211; del verbale n. 5 del 28 febbraio 2019 con cui è stata resa nota la decisione di non escludere le Coop. INSIEME, LEONARDO E MEDIHOSPES e di confermare la graduatoria;<br />
&#8211; del verbale del RUP del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto “Proposta di aggiudicazione”;<br />
d) del verbale di accesso agli atti dell&#8217;1 marzo 2019, con cui l&#8217;accesso alla documentazione amministrativa di cui all&#8217;istanza di PIANETA AZZURRO è stato posticipato al 19 marzo 2019;<br />
e) della comunicazione PEC del 6 marzo 2019 prot. 20190012111;<br />
f) della comunicazione PEC dell&#8217;8 marzo 2019 con cui la Stazione Appaltante ha negato l&#8217;accesso agli atti riguardo l&#8217;offerta tecnica delle Coop. INSIEME e PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 per presunta carenza di interesse;<br />
g) del bando e del capitolato speciale d&#8217;appalto;<br />
nonché ogni altro atto annesso, connesso e conseguenziale e<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. in pendenza di gravame e richiesta di subentro che sin d&#8217;ora si avanza, e per l&#8217;accertamento e la condanna dell&#8217;Ente resistente<br />
i. In via principale all&#8217;accoglimento della domanda della Ricorrente di aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto di appalto;<br />
ii. In via subordinata, nell&#8217;impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente, comprensivo del danno emergente nonché del lucro cessante, dipendente dalla mancata aggiudicazione, pari all&#8217;utile quantificato in sede di offerta.<br />
iii. In via ulteriormente subordinata e strumentale, all&#8217;annullamento della procedura.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8\5\2019:<br />
&#8211; della Determinazione n. 251 del 5 marzo 2019 del Dirigente del II Settore, in quanto è emerso solo il 10 aprile 2019 che essa è l&#8217;atto di aggiudicazione definitiva con cui si è chiusa la procedura;<br />
&#8211; delle valutazioni di cui al verbale n. 1 del 31 gennaio 2019, peraltro in parte qua già impugnato, in quanto implicante che la Ricorrente scavalcherebbe entrambe le cooperative nel punteggio finale.<br />
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11\10\2019:<br />
della Determinazione n. 1129 del 13 settembre 2019, comunicata a mezzo pec in pari data.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Velletri e di Insieme Soc Coop Soc Onlus e di Leonardo Società Cooperativa Sociale;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
La ricorrente, classificata al quarto posto nella gara per l&#8217;affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per gli alunni diversamente abili delle scuole dell&#8217;infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti nel Comune di Velletri, ha impugnato gli atti conclusivi della gara.<br />
La Cooperativa Insieme, prima classificata, ha ottenuto 84,45 punti, la Cooperativa Prevenzione e Intervento Roma 81 68,99 punti, la Cooperativa Leonardo 68,86 punti, e la ricorrente 68,08 punti.<br />
Con riferimento all’avvenuto inizio del servizio, all’udienza camerale del 27.03.2019 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, insistendo per l’accesso agli atti di gara non ancora consegnati dall’Amministrazione.<br />
L’Amministrazione aveva infatti accolto solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti della ricorrente rispetto alle offerte tecniche dei primi 3 classificati, perché aveva consentito l’accesso al progetto solo della 3ª in graduatoria, Cooperativa Leonardo, e ha escluso l’accesso agli atti delle Cooperative Insieme e Prevenzione e Intervento Roma 81, rispettivamente 1ª e 2ª in graduatoria, ritenendo che per tali cooperative “la richiesta non può essere accolta in quanto, come da consolidata giurisprudenza, non sussiste l’interesse specifico, concreto ed attuale che lega la richiesta stessa alla situazione giuridicamente rilevante”, poiché la ricorrente “si è posizionata quarta nella graduatoria”; mentre per quanto riguarda la richiesta di tutta la documentazione della Leonardo Soc. Coop. Sociale l’Amministrazione ha comunicato “che sarà possibile procedere all’accesso in data 2.4.2019 alle ore 11,00”.<br />
Con ordinanza n. 1900 del 28.03.2019 questa Sezione ha rilevato che:<br />
&#8211; &lt; &#8211; pertanto, poiché, se tali motivi fossero ritenuti fondati, il ricorso andrebbe accolto, la ricorrente ha interesse ad accedere alle offerte tecniche richieste, che le andranno quindi consegnate entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza&gt;&gt;.<br />
A seguito dell’accesso ordinato dalla Sezione, l’08.05.2019 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, perché dalla visione degli atti sarebbero “emersi ulteriori aspetti di illegittimità riguardo la valutazione compiuta dalla Commissione”.<br />
Poiché per il 29.05.2019 era già fissata la pubblica udienza per la discussione del merito, in data 14.05.2019 la controinteressata cooperativa LEONARDO ha presentato istanza di rinvio, rilevando l’assenza dei termini a difesa.<br />
In data 11.10.2019 la ricorrente ha depositato nuovi motivi aggiunti, avverso la Determinazione n. 1129 del 13 settembre 2019, con cui il Comune ha riaggiudicato la gara de qua alla Cooperativa Insieme, in quanto la precedente aggiudicazione (impugnata con il ricorso in epigrafe) è stata annullata dalla sentenza di questa Sezione n. 9424 del 16 luglio 2019, emessa sul ricorso n. 4603/2019 introdotto dalla Leonardo Società cooperativa sociale.<br />
La causa è stata poi posta in decisione all’udienza del 02.12.2019.<br />
Il ricorso principale, e i primi motivi aggiunti, vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i provvedimenti con essi impugnati sono stati superati dalla nuova aggiudicazione.<br />
I secondi motivi aggiunti vanno invece rigettati, in quanto infondati.<br />
1) Sebbene con riferimento al ricorso principale, la Cooperativa Insieme ha eccepito la “irricevibilità del ricorso”, perché in subordine la ricorrente, al punto IV del proprio ricorso, chiede l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della INSIEME in ragione della necessità dell’annullamento della intera procedura di gara nel caso in cui “codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere legittimo l’operato della Commissione in ragione della presunta nullità, con connessa quindi disapplicazione, della clausola a pena di esclusione di cui agli art. 3 e 15 del Capitolato”.<br />
Cioè, siccome la ricorrente sostiene che le predette clausole hanno violato i principi della par condicio, laddove 9 ditte su 12 hanno formulato l’offerta economica in ragione della limitazione posta dalla lex specialis, non potendosi pretendere, in buona sostanza, la medesima intuizione delle ditte INSIEME, COOP. LEONARDO e COOP. MEDIHOSPES che, invece, hanno ritenuto inefficace la prescrizione limitativa ai fini della formulazione dell’offerta economica, allora “tale censura è palesemente tardiva, in quanto il carattere di immediata lesività della clausola del bando soggiace all’onere di impugnazione nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione”.<br />
In sostanza, INSIEME sostiene che “nel caso di specie, le valutazioni sulla capacità economica/organizzativa, che avrebbero potuto portare la ricorrente ad applicare un ribasso maggiore, ben potevano essere effettuate già al momento della pubblicazione del bando, con conseguente immediata percezione della portata lesiva della propria sfera economico imprenditoriale della clausola del capitolato che imponeva il contestato limite”. E “pertanto, la mancata impugnazione nei termini del bando determina l’irricevibilità della domanda volta al suo annullamento”.<br />
Poiché il contestato motivo di ricorso è stato riproposto negli ultimi motivi aggiunti, il Collegio ritiene necessario, d’ufficio, esaminare la tempestività della censura, nonostante l’eccezione descritta non sia stata riproposta.<br />
L’eccezione è infondata perché, come correttamente risposto dalla ricorrente, “la contestazione…non è inerente alla specifica clausola, di cui anzi la Pianeta Azzurro chiede il rispetto, quanto riguarda il successivo operato della Commissione, cioè l’interpretazione e l’applicazione che ne è stata data in violazione dei principi della par condicio, facendo ricadere in capo agli operatori economici delle inesigibili interpretazioni del tutto assenti negli atti di gara”.<br />
2) Con la memoria depositata il 15.05.2019, il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale, perché “l&#8217;eventuale esclusione dell&#8217;aggiudicataria Cooperativa Insieme, non consentirebbe comunque alla ricorrente l&#8217;aggiudicazione della gara de qua in quanto l&#8217;eventuale esclusione della prima classificata, non porterebbe ad una rimodulazione della graduatoria ma lo scorrimento della stessa in favore, nella fattispecie, dell&#8217;operatore secondo in graduatoria (coop. Prevenzione e Intervento Roma 81), nei confronti della cui offerta la ricorrente, collocatasi al quarto posto nella graduatoria, nessun rilievo ha mosso, in relazione sia all&#8217;ammissione, sia alla valutazione della relativa offerta”.<br />
Poiché gli stessi problemi si pongono con riferimento ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene necessario esaminare anche tale aspetto.<br />
L’eccezione è infondata in punto di fatto, perché la ricorrente lamenta:<br />
a) l’assegnazione di 1 punto anziché 2 sul criterio valutativo sub A.3 (“Attività ed offerte aggiuntive, integrative o migliorative del servizio”);<br />
b) l’assegnazione di 2 punti anziché 0 o, al più, 1 alla “PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81” sempre per il criterio valutativo sub. A.3;<br />
c) l’attribuzione illegittima di 10 punti anziché 0, ovvero anche solo 9 alla LEONARDO in merito al criterio valutativo sub B.2 a motivo di aver formulato una proposta inferiore a quella obbligatoria.<br />
Se quei motivi fossero accolti, “la ricorrente sarebbe risultata perlomeno 2ª in graduatoria, e quindi prima con l’applicazione degli art. 3 e 15 del Capitolato” (con l’esclusione della 1^ e della 3^).<br />
3) Nella sua memoria del 13.05.2019 la Cooperativa Insieme ha eccepito la “inammissibilità per difetto di prova della notifica del ricorso alla centrale unica di committenza”.<br />
Ma la prova della notifica, comprensiva della ricevuta di ritorno della raccomandata, è stata depositata dalla ricorrente il 25.03.2019.<br />
In ogni caso, “ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., nel caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla P.A. che ha emesso l’atto impugnato. Infatti, la disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., nell’enunciare la regola generale, positivamente esclude che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad Amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento” (Cons. Stato, Sez. V, 19.04.2019 n. 2553).<br />
4) Secondo la ricorrente, la Stazione Appaltante doveva escludere la COOP. INSIEME (attuale 1ª in graduatoria) e la COOP. LEONARDO (attuale 3ª classificata).<br />
“Con la diretta conseguenza che, operata tale esclusione, PIANETA AZZURRO diverrebbe automaticamente 2ª in graduatoria” (l’aggiudicazione la ricorrente la otterrebbe poi con il punteggio aggiuntivo che essa sostiene le spetti).<br />
Secondo la ricorrente, l’esclusione sarebbe doverosa perché sia l’art. 3 che l’art. 15 del Capitolato Speciale prevedevano espressamente che “[…] Il ribasso dovrà essere tale per cui l’offerta economica risultante, a pena di esclusione, non sia inferiore al totale costo del lavoro”, individuato in € 766.709,55.<br />
“Nessun dubbio poteva quindi sussistere sul fatto che la lex specialis prevedesse l’esclusione nel caso in cui un concorrente avesse formulato un’offerta economica inferiore a detto importo, pari a circa il 2,90% di ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. È per tali motivi che ben 9 concorrenti su 12 hanno effettuato la propria proposta elaborando un’offerta superiore a detto limite, al fine di non incorrere nella sanzione dell’esclusione. Viceversa, tre concorrenti hanno senza ombra di dubbio formulato offerte inferiori a detto importo; tra queste la 1ª in graduatoria, COOP. INSIEME, che ha proposto un prezzo complessivo di € 729.464,86 (pari a un ribasso del 7,63% sul prezzo posto a base d’asta), e la COOP. LEONARDO, che ha presentato un prezzo complessivo di € 758.122,40 (pari al 4,01% ribasso), inferiori all’importo minimo del costo del lavoro individuato in € 766.709,55. Ciò nonostante, la Stazione Appaltante non ha escluso dette cooperative, violando non solo i cennati chiarissimi articoli 3 e 15 del Capitolato ma anche il ben noto principio della par condicio competitorum”.<br />
Con la memoria depositata il 20.03.2019 il Comune si è difeso sostenendo che “la Commissione giudicante ha ritenuto di dover disapplicare la previsione del capitolato secondo cui “il ribasso dovrà essere tale per cui l&#8217;offerta economica risultante non sia inferiore al totale costo del lavoro”, individuato in € 766.709,55, in quanto da ritenersi nulla ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 21 septies L. 241/90 e del comma 8, art. 83 d.lgs n. 50/16, in continuità con il previgente comma 1 bis dell&#8217;art.46 D.lgs n. 163/16, che prevede il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, comminando la nullità di tutte le previsioni della lex specialis di gara che stabiliscono cause di esclusione diverse e ulteriori rispetto a quelle normativamente fissate”.<br />
In particolare, precisa il Comune, “la Commissione si è quindi avvalsa della facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del co. 6 ultimo periodo dell&#8217;art. 97 D.lgs n. 50/16”, ai sensi del quale “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”, “chiedendo ai concorrenti di produrre, assegnando un periodo di quindici giorni, le opportune giustificazioni sul prezzo ai sensi dell&#8217;art. 97, comma 1, D.lgs 50/16”.<br />
Sul punto il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, e che bene abbia fatto la Commissione di gara a disapplicare la clausola del bando di gara in esame.<br />
L’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede, al comma 8, ultimo alinea, che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.<br />
E in nessuna parte del citato Codice è rinvenibile una disposizione che sancisca l’esclusione di offerte inferiori al totale costo del lavoro, o che consenta all’Amministrazione di prevedere, a pena di esclusione, l’obbligo di garantire tale importo minimo.<br />
Dall&#8217;accertata contrarietà della clausola del bando di gara e del capitolato speciale rispetto al principio della tassatività delle cause di esclusione, discende la nullità delle stesse. E la sanzione della nullità &#8211; la quale, ai sensi dell&#8217;art. 31, comma 4, c.p.a., &#8220;può essere sempre opposta dalla parte resistente&#8221; &#8211; implica l&#8217;automatica inefficacia delle previsioni del bando sulle cause di esclusione non consentite, disapplicabili direttamente dal seggio di gara, senza necessità di attendere l&#8217;eventuale annullamento giurisdizionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 15/09/2017 n. 4350).<br />
E come correttamente rilevato dalla controinteressata Leonardo (vedi memoria depositata il 25.03.2019), il costo della manodopera non può essere determinato in modo fisso dalla stazione appaltante, ma deve essere l’azienda concorrente a indicarlo, formulando un’offerta che consideri le tabelle ministeriali e che tenga altresì conto di eventuali deroghe consentite dalla propria particolare organizzazione aziendale.<br />
Cosicché, qualora l’offerta presentata sia sospetta di anomalia, l’Amministrazione ha l’obbligo di richiedere una relazione giustificativa dell’offerta, e l’eventuale esclusione può essere disposta soltanto dopo aver valutato “non congrue” le giustificazioni presentate sui prezzi proposti.<br />
E nel caso in esame la stazione appaltante ha appunto richiesto alla Cooperativa Leonardo le relative giustificazioni, e dopo averle analizzate ha ritenuto l’offerta affidabile e congrua.<br />
5) Con un secondo motivo, la ricorrente fa poi presente che all’art. 17, relativo ai “criteri di aggiudicazione e formula di calcolo dell’offerta economica”, il Capitolato aveva enucleato, tra i fattori di valutazione delle offerte, anche il criterio A.3 – “Attività ed offerte aggiuntive, integrative o migliorative del servizio”, prevedendo il subfattore “a) monte ore di servizio aggiuntivo per l’espletamento delle gite/uscite didattiche, oltre quelle garantite dall’Ente: almeno n. 50 ore annue (1 punto); almeno 100 ore annue (2 punti)”.<br />
E secondo la ricorrente, il Comune ha errato nel non attribuirle 1 ulteriore punto per tale voce, perché la frase “si assicurano 100 ore aggiuntive per l’espletamento di gite/uscite didattiche oltre quelle garantite dall’Ente” stava a significare che le 100 ore offerte “erano da intendersi certamente annue e non anche “spalmate” su tutto l’arco (biennale) dell’appalto”.<br />
Cosicché, la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria della gara, “poiché sommando al punteggio già ottenuto anche l’ulteriore punto, recupererebbe la differenza del risultato finale con la Coop. Prevenzione e Intervento Roma 81 – pari a 0,91 punti – e quindi, sopravanzandola in graduatoria, risulterebbe aggiudicataria della procedura”.<br />
Alla decisione di tale motivo la ricorrente non ha però interesse, perché la Cooperativa Insieme, prima classificata, ha ottenuto 84,45 punti, la Cooperativa Prevenzione e Intervento Roma 81 68,99 punti, la Cooperativa Leonardo 68,86 punti, e la ricorrente 68,08 punti. Cosicché, anche col punto che essa reclama, non potrebbe superare le prime due imprese.<br />
In ogni caso, il Collegio rileva che la ricorrente, nell&#8217;offrire 100 ore aggiuntive, non ha specificato che le stesse erano riferite al singolo anno, e pertanto l&#8217;unica interpretazione possibile era 100 ore complessive riferite al biennio (50 ore per anno), e ciò dava diritto a un solo punto aggiuntivo.<br />
D&#8217;altra parte, anche nella precedente gara, aggiudicata a favore dell&#8217;odierna ricorrente (biennio 2017/2018), la stessa aveva offerto un servizio aggiuntivo di 100 ore, che ha svolto nei due anni (50 per anno), per cui la Commissione ha legittimamente ritenuto, in assenza di specificazione al riguardo, che la stessa offerta valesse anche per la nuova gara.<br />
6) Con un terzo motivo, per il caso in cui questo Giudice dovesse ritenere legittimo l’operato della Commissione, la ricorrente “contesta allora l’illegittimità dell’intera procedura, che deve esser annullata poiché sviluppatasi in violazione dei principi della par condicio. Perché è del tutto oggettivo…che la presenza di detta clausola, mai prima impugnata, ha indubbiamente condizionato la conformazione delle offerte economiche delle concorrenti che, nella stragrande maggioranza (ben 9 su 12) si sono attenute a detto importo, “tarando” la propria proposta in ragione della presenza della clausola. Dal che il provvedimento di aggiudicazione è stato certamente adottato all’esito di un procedimento di gara inficiato dalla mancata applicazione da parte della Stazione appaltante di una clausola della lex specialis ragionevolmente assunta da Pianeta Azzurro (e da altre 8 concorrenti) a criterio orientativo nella formulazione dell’offerta economica. Dal che la necessità dell’annullamento dell’intera procedura che, con le sue prescrizioni, hanno ingenerato il convincimento che a un’offerta inferiore al costo per il lavoro come identificato sarebbe conseguita un’esclusione in realtà però non comminata”.<br />
Ma la lamentata “violazione dei principi della par condicio” per il Collegio non sussiste, perché, come rilevato dalla controinteressata Leonardo, le clausole contestate “vogliono dire che ciascun concorrente deve proporre un’offerta economica che sia seria e congrua e che sia in grado di coprire completamente il “totale costo del lavoro” indicato e calcolato da ciascun concorrente”.<br />
Circostanza, questa, che, nel combinarsi con la regola, ormai in vigore da diversi anni, della tassatività normativa delle clausole di esclusione, non poteva non comportare la possibilità, per ogni impresa partecipante alla gara, di indicare un costo del lavoro “personalizzato” e adeguato alla propria organizzazione.<br />
7) Solo con i motivi aggiunti, infine, la ricorrente sostiene che la Commissione “ha macroscopicamente errato nell’attribuzione di punteggi: a) alla Soc. Coop. “PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81” sul criterio valutativo subA.3 in merito al monte ore aggiuntivo sulle attività integrative offerte – con assegnazione di 2 punti anziché Zero o, al più, di 1 punto per aver offerto solo 88 ore complessive per l’intero periodo; b) alla Coop. LEONARDO, in merito al criterio valutativo subB.2 riguardo la Formazione e Aggiornamento del personale – con assegnazione di 10 punti anziché Zero come dovuto avendo offerto solo 46 ore di formazione comprensive delle 24 obbligatorie, quindi inferiori alle 54 minime annue per ottenere detto punteggio, come emerge dalla combinata lettura delle offerte tecniche con il verbale n. 1 del 31 gennaio 2019 e relative schede valutative”.<br />
Anche alla decisione dei suddetti motivi aggiunti la ricorrente non ha però interesse, perché visto che dalla prima classificata, Cooperativa Insieme, la separano più di 16 punti, anche accogliendo i motivi aggiunti – e quindi sottraendo alla seconda classificata, Coop. Roma 81, i 2 punti contestati, e alla Coop. Leonardo i 10 punti contestati – non potrebbe comunque aggiudicarsi la gara.<br />
8) Rimane da decidere la richiesta di condanna “al risarcimento del danno ingiusto causato dal preliminare diniego – anche in termini di parziale differimento – opposto dalla Stazione Appaltante, rintracciabile nell’ulteriore costo che Pianeta Azzurro è stata costretta a sostenere per la necessità di dover proporre motivi aggiunti “impugnatori” una volta avuta piena cognizione dei medesimi; costi individuati in almeno € 4.000 per il contributo unificato pagato oltre spese di notifica e successive accessorie, di cui si chiede il ristoro”.<br />
Il 20 febbraio 2019 la Ricorrente ha formulato istanza di accesso con riferimento alla documentazione amministrativa, e il 4 marzo 2019 per quella tecnica dei concorrenti. Riguardo la prima istanza, inizialmente la Stazione Appaltante ha invitato Pianeta Azzurro a recarsi presso gli uffici competenti per il 1° marzo 2019, giorno in cui però l’accesso è stato differito al 19 marzo 2019.<br />
In merito all’istanza di accesso ai progetti tecnici, con comunicazione PEC dell’8 marzo 2019, la Stazione Appaltante ha negato l’accesso asserendo che “relativamente agli operatori economici Insieme soc. coop. sociale onlus e Coop. Prevenzione e Intervento Roma 81 la richiesta non può essere accolta in quanto, come da consolidata giurisprudenza, non sussiste l’interesse specifico, concreto ed attuale che lega la richiesta stessa alla situazione giuridicamente rilevante, poiché codesta Cooperativa richiedente si è posizionata quarta nella graduatoria; relativamente alla richiesta di tutta la documentazione della Leonardo soc. coop. sociale si comunica che sarà possibile procedere all’accesso in data 2.4.2019 alle ore 11,00…”.<br />
Il Collegio ritiene che la richiesta di risarcimento vada rigettata, per le ragioni di seguito esposte.<br />
Al di fuori della materia delle aggiudicazioni degli appalti pubblici – in cui, dopo la nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 30.09.2010, per poter concedere il risarcimento del danno, è sufficiente la sola illegittimità dell’aggiudicazione – in tutti gli altri settori dell’agire pubblico, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l&#8217;esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l&#8217;imperizia dell&#8217;organo nell&#8217;assunzione del provvedimento viziato, mentre può negarla, invece, quando l&#8217;indagine conduca al riconoscimento dell&#8217;errore scusabile; con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) di una pubblica Amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 18/01/2016 n. 125).<br />
Nel caso in esame, nel rigettare (almeno in parte, cioè limitatamente alle imprese prime due classificate), l’istanza di accesso, il Comune ha ritenuto – seppure sbagliando, come questa Sezione ha precisato nella citata ordinanza cautelare – che la ricorrente non avesse a ciò interesse, in relazione alla circostanza che essa era separata dalla prima classificata da più di 16 punti, e che non potesse quindi conseguire l’aggiudicazione.<br />
In ciò il Collegio ritiene possa ravvisarsi quell’errore scusabile che consente di non ravvisare una “colpa grave” propriamente intesa, e che, sola, può legittimare la concessione del risarcimento del danno patito, in questo caso legato al contributo unificato che la ricorrente ha dovuto pagare per la proposizione dei secondi motivi aggiunti, una volta ottenuto, tardivamente, l’accesso.<br />
In conclusione, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i secondi motivi aggiunti vanno rigettati.<br />
In considerazione di come era stata formulata la clausola del bando contestata, che ha reso necessaria la sua disapplicazione da parte della commissione di gara, le spese possono essere compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, e rigetta, nei termini di cui in motivazione, i secondi motivi aggiunti.<br />
Rigetta la richiesta di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-1-2020-n-106/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/1/2020 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Nota a sentenza a  T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 31 ottobre 2019, n. 263   a cura di Riccardo Segamonti GARE SOTTO SOGLIA: LA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SI APPLICA SOLO SE IL NUOVO AFFIDAMENTO AVVIENE TRAMITE PROCEDURE ORDINARIE O COMUNQUE APERTE AL MERCATO  Nota a sentenza a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.106</a></p>
<p>Nota a sentenza a  T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 31 ottobre 2019, n. 263   a cura di Riccardo Segamonti</p>
<hr />
<div><strong>GARE SOTTO SOGLIA: LA DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SI APPLICA SOLO SE IL NUOVO AFFIDAMENTO AVVIENE TRAMITE PROCEDURE ORDINARIE O COMUNQUE APERTE AL MERCATO </strong></p>
</div>
<div><strong>Nota a sentenza a  T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 31 ottobre 2019, n. 263  </strong></div>
<div>a cura di Riccardo Segamonti</div>
<p><a style="text-align: justify;" href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25724"> </a></p>
<div><strong><em>Prologo</em></strong><br />
Nell’ambito delle gare sotto soglia la deroga al principio di rotazione degli affidamenti si applica solo se il nuovo affidamento avviene tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato. Tanto è stato stabilito dalla Sezione Autonoma del Trga Bolzano, con la Sentenza n. 263 pronunciata lo scorso 31 ottobre 2019.<br />
Secondo il Giudice amministrativo, rispettare il principio di rotazione non consiste nell’escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa semplicemente non favorirlo.<br />
Ne consegue dunque che se la stazione appaltante apre al mercato –dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura –ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione.</p>
<p><strong><em>I fatti di causa</em></strong><br />
Con giudizio incardinato innanzi al Trga Bolzano, è stata riscontrata – tra le altre cose – l’illegittimità di una aggiudicazione per violazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/16 nel corso di una gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi e del servizio di giardineria.<br />
Ad avviso della ricorrente la gara andava considerata illegittima perché la stazione appaltante avrebbe permesso la partecipazione del gestore uscente, risultato aggiudicatario del nuovo affidamento.</p>
<p><strong><em>L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice amministrativo </em></strong><br />
Mediante questa pronuncia il Trga stabilisce che nell’ambito delle gare sotto soglia il criterio di rotazione non deve intendersi l’esclusione (auspicata da parte ricorrente) di chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, bensì solamente di non favorirlo: tale esclusione altrimenti sarebbe in totale contrasto col principio di tutela della concorrenza su cui è invece imperniato tutto il sistema degli appalti.<br />
Secondo il Trga l’apertura al mercato della procedura è condizione necessaria per la deroga al principio di rotazione perché con tale condizione la stazione appaltante dà la possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni. La stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, ha effettivamente aperto al mercato in termini di concorrenza pura. Tale circostanza ha determinato la non operatività del principio di rotazione.<br />
Il Trga conclude ritenendo che nelle gare sotto soglia quando l’affidamento prevede una procedura ristretta invece lo stesso principio di rotazione trova sempre applicazione nell’esclusione dell’operatore uscente.</p>
</div>
<p><em>Precedenti </em></p>
<p>Conforme  : T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805, Vitali; T.A.R. Calabria, I, 20 luglio 2019, n. 1457, Goggiamani; T.A.R. Liguria, II, 12 luglio 2019, n. 613, Vitali; T.A.R. Campania, Salerno, I, 5 novembre 2018, n. 1574, Monica; T.A.R. Sardegna, Sezione I, 22 maggio 218, n. 493, Rovelli; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, Bellucci.</p>
<p>Difforme: T.A.R. Latina, Sez. I, 13 novembre 2018, n. 578, Torano; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 giugno 2017, n. 3086, D’Alessandri.</p>
<p><em>Riferimenti normativi  </em></p>
<p>Art. 36 del d.lgs. n. 50/16;<br />
Punto 3.6 della delibera n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>
<div>
<p>Il testo della sentenza è su Giustamm al seguente link: <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-31-10-2019-n-263/" target="_blank" rel="noopener">T.R.G.A. – Sezione di Bolzano – Sentenza – 31/10/2019 n.263</a></div>
<p><a style="text-align: justify;" href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25724">za/25724</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-1-12-2019-n-106/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 1/12/2019 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-5-2019-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-5-2019-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.106</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., G. Amato Red. PARTI: (Ordinanza del Consiglio di Stato del 21 luglio 2017) E&#8217; inammissibile l&#8217;intervento, nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità  costituzionale. 1.- Processo costituzionale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-5-2019-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-5-2019-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., G. Amato Red. PARTI: (Ordinanza del Consiglio di Stato del 21 luglio 2017)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile l&#8217;intervento, nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità  costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo costituzionale &#8211; partecipazione al giudizio incidentale di legittimità  costituzionale &#8211; limiti.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Processo costituzionale &#8211; intervento nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale di titolari di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale &#8211; possibilità  &#8211; va esclusa.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">3.- Giudizio di costituzionalità  &#8211; art. 1, c. 87 e seg. L. 107/2015 &#8211; contrarietà  agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione &#8211; inammissibilità  ed infondatezza della questione di costituzionalità  &#8211; vanno dichiarate.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità  costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare&#8221;senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità &#8220;soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.E&#8217; inammissibile l&#8217;intervento, nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità  costituzionale, in quanto l&#8217;accesso di tali soggetti a questo giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.  </i><i>Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015, sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.Â </i><i>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 88, lettera b), della legge n.Â 107 del 2015 sollevata dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost..</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></div>
<div style="text-align: justify;">1.- Con quattro ordinanze aventi identico contenuto, del 21 giugno 2017, emesse nel corso di altrettanti giudizi di appello instaurati nei confronti del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca (MIUR), il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in via subordinata, questione di legittimità  costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.</div>
<div style="text-align: justify;">Il comma 87 dell&#8217;art. 1 della legge n. 107 del 2015 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici, indetta con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca (MIUR), realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale.</div>
<div style="text-align: justify;">La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso:</div>
<div style="text-align: justify;">«[&#038;] a) i soggetti giù  vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;</div>
<div style="text-align: justify;">b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell&#8217;ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202».</div>
<div style="text-align: justify;">Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87, nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi» (d&#8217;ora in avanti: il concorso del 2011).</div>
<div style="text-align: justify;">Infine, il comma 90 prevede una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «che, nell&#8217;anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico». Tale sessione consiste nell&#8217;espletamento di una prova orale sull&#8217;esperienza maturata nel corso del servizio prestato.</div>
<div style="text-align: justify;">2.- Ad avviso del giudice a quo, il complesso di tali disposizioni violerebbe gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, comma quarto, Cost., poichè la speciale procedura di reclutamento ivi prevista limiterebbe in modo irragionevole l&#8217;accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici; inoltre la stessa procedura sarebbe strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti più¹ meritevoli.</div>
<div style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate si porrebbero altresì in contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, poichè si consentirebbe a coloro che abbiano in corso un contenzioso non ancora definito relativo ai concorsi del 2004 e del 2006 di partecipare, per ciù² solo, alla procedura riservata. Ad essi sarebbe permesso di conseguire il bene della vita cui aspirano con modalità  più¹ agevoli di quelle ordinarie e senza riguardo all&#8217;esito del giudizio, interferendo così sul suo svolgimento.</div>
<div style="text-align: justify;">2.1.- In via subordinata, il giudice a quo censura il solo art. 1, comma 88, della stessa legge n. 107 del 2015, denunciando la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., per l&#8217;irragionevole disparità  di trattamento fra i soggetti che hanno partecipato ai concorsi del 2004 e del 2006, i quali possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, e quelli che hanno partecipato al concorso del 2011, i quali possono accedervi solo se abbiano superato le relative prove.</div>
<div style="text-align: justify;">3.- Va preliminarmente rilevato che le suddette questioni, ancorchè sollevate in distinti giudizi, hanno ad oggetto le medesime disposizioni, censurate per i medesimi profili di illegittimità  costituzionale. I giudizi sono perciù² tra loro connessi e vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi con un&#8217;unica pronuncia.</div>
<div style="text-align: justify;">4.- Per le ragioni esposte nell&#8217;ordinanza emessa all&#8217;udienza del 2 aprile 2019, allegata alla presente sentenza, deve essere confermata l&#8217;inammissibilità  degli interventi spiegati da <i>omissis </i></div>
<div style="text-align: justify;">I soggetti che hanno spiegato tali interventi non rivestono la qualità  di parti dei giudizi a quibus ma, secondo quanto riferito dagli stessi, di altri giudizi nei quali si controverte circa la legittimità  del decreto del MIUR 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità  di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all&#8217;articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (d&#8217;ora in avanti, anche: il concorso del 2015), adottato sulla base delle disposizioni censurate.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo il costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità  costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare&#8221;senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità &#8220;soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 248, n. 217, n. 194, n. 153 e n. 77 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali).</div>
<div style="text-align: justify;">Non è ammissibile dunque l&#8217;intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità  costituzionale, in quanto l&#8217;accesso di tali soggetti a questo giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonchè sentenza n. 119 del 2012).</div>
<div style="text-align: justify;">4.1.- I medesimi principi valgono in relazione agli interventi spiegati da <i>omissis </i></div>
<div style="text-align: justify;">Si tratta di soggetti che, solo successivamente all&#8217;ordinanza di rimessione, sono intervenuti ad adiuvandum nei giudizi a quibus, allorchè questi erano giù  stati sospesi, dovendo quindi escludersi che gli stessi abbiano assunto la qualità  di parti in tali giudizi (sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n. 393 e n. 295 del 2008).</div>
<div style="text-align: justify;">4.2.- Va altresì confermata l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento di Giacinto Fabiano e altri nel giudizio r. o. n. 174 del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;atto di intervento è stato depositato il 16 gennaio 2018, oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, previsto dall&#8217;art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacchè la pubblicazione dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato r. o. n. 174 del 2017 è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l&#8217;intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).</div>
<div style="text-align: justify;">5.- In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.</div>
<div style="text-align: justify;">5.1.- Nelle ordinanze di rimessione è lo stesso Consiglio di Stato a riferire che, nei giudizi a quibus, il d.m. n. 499 del 2015, con il quale è stata data applicazione alle disposizioni censurate, non è impugnato nella sua integralità , ma soltanto nella parte in cui esso non ha consentito agli appellanti la partecipazione alla procedura ivi bandita. In tali giudizi si controverte, dunque, della sola illegittimità  dell&#8217;esclusione dal corso-concorso del 2015, mentre rimane estranea alle impugnazioni devolute al Consiglio di Stato la complessiva disciplina che istituisce e regola tale procedura.</div>
<div style="text-align: justify;">La motivazione del rimettente a sostegno della rilevanza delle questioni sollevate fa leva sulla natura del complesso normativo censurato, quale «unica fonte» del potere esercitato con l&#8217;atto impugnato. Secondo questa prospettazione, l&#8217;invocata caducazione di tale corpus normativo determinerebbe la radicale nullità  dell&#8217;atto che di esso fa applicazione. Il rimettente sembra ricostruire, quindi, le conseguenze dell&#8217;accoglimento della questione di legittimità  costituzionale in termini di nullità  del d.m. n. 499 del 2015 per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell&#8217;art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</div>
<div style="text-align: justify;">Tuttavia, nel regolare le modalità  di configurazione e svolgimento della procedura selettiva, le disposizioni censurate stabiliscono le specifiche condizioni per l&#8217;esercizio del potere di indire il concorso, ma non ne costituiscono il fondamento. La relativa violazione integra, dunque, un motivo di annullamento.</div>
<div style="text-align: justify;">In ogni caso, alla luce del principio della domanda e del rispetto dei limiti segnati dai motivi di ricorso, gli argomenti spesi dal rimettente non risultano idonei a sostenere le ragioni della rilevanza delle questioni di legittimità  costituzionale attinenti all&#8217;intero corpus normativo, che istituisce e regola la procedura selettiva in esame, ed è quindi estraneo, nella sua integralità , alla questione sottoposta al rimettente.</div>
<div style="text-align: justify;">6.- Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la questione di legittimità  costituzionale, sollevata in via subordinata, relativa all&#8217;art. 1, comma 88, lettera a), della legge n. 107 del 2015.</div>
<div style="text-align: justify;">Questa disposizione consente la partecipazione al concorso riservato in funzione dell&#8217;esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, quindi, dalla attuale pendenza di ricorsi. La lettera a) contempla, infatti, i vincitori e i soggetti che abbiano superato positivamente le fasi di tale concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale.</div>
<div style="text-align: justify;">In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus &#8211; quali ricorrenti nell&#8217;ambito di giudizi amministrativi concernenti gli atti del concorso del 2011 &#8211; la denunciata preclusione all&#8217;accesso alla procedura riservata non discende da tale disposizione, ma da quella della successiva lettera b). E&#8217; questa, infatti, la norma, dedicata alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, della quale il giudice a quo è chiamato a fare applicazione, poichè è questa che &#8211; non contemplando la situazione degli appellanti &#8211; ha inibito la loro partecipazione alla procedura del 2015. Il requisito della rilevanza è soddisfatto, pertanto, solo rispetto alla questione avente ad oggetto tale disposizione.</div>
<div style="text-align: justify;">7.- Nel merito, non è fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.</div>
<div style="text-align: justify;">7.1.- Nello stabilire i criteri per l&#8217;ammissione al concorso, questa disposizione riconosce ad alcune categorie di aspiranti la possibilità  di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all&#8217;immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.</div>
<div style="text-align: justify;">E&#8217; sulla ragionevolezza di tali criteri identificativi dei beneficiari di questo speciale percorso formativo che si appuntano le censure del rimettente e delle parti private costituite.</div>
<div style="text-align: justify;">Tali criteri fanno riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011. Nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).</div>
<div style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all&#8217;annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.</div>
<div style="text-align: justify;">Pertanto, anche in passato, il legislatore era ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi. Ciù² era avvenuto dapprima con l&#8217;art. 1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in seguito con l&#8217;art. 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.</div>
<div style="text-align: justify;">Attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività  nel reclutamento di dirigenti scolastici.</div>
<div style="text-align: justify;">7.2.- In linea di continuità  con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si è prefissa, dunque, l&#8217;obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.</div>
<div style="text-align: justify;">La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità  dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.</div>
<div style="text-align: justify;">Nel raffronto tra la situazione dei ricorrenti che hanno impugnato gli atti del concorso del 2011 e quella dei soggetti contemplati dalla disposizione censurata sono altresì rilevanti la durata, nonchè la diversa consistenza &#8211; anche quantitativa &#8211; del contenzioso scaturito dalle due situazioni, poichè è da questi stessi elementi che discende il prevedibile impatto sul regolare svolgimento del servizio scolastico.</div>
<div style="text-align: justify;">Il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell&#8217;azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività , a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all&#8217;impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.</div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-5-2019-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-5-2018-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-5-2018-n-106/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-5-2018-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.106</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Morelli sull illegittimità del requisito temporale di dieci anni di residenza per i cittadini extracomunitari per l accesso all edilizia pubblica nella Regione Liguria Pubblica Amministrazione Edilizia Art. 4, comma 1, Legge Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13 Edilizia residenziale pubblica &#8211; Requisiti del nucleo familiare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-5-2018-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-5-2018-n-106/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>sull  illegittimità del requisito temporale di dieci anni di residenza per i cittadini extracomunitari per l  accesso all  edilizia pubblica nella Regione Liguria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblica Amministrazione    Edilizia    Art. 4, comma 1, Legge Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13    Edilizia residenziale pubblica &#8211; Requisiti del nucleo familiare per l&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [E.R.P.]    Previsione della cittadinanza italiana o di uno Stato dell&#8217;Unione europea ovvero della condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione    Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri    Asserita violazione dell  art. 117, primo comma, Costituzione    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l  art</em>. <em>4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l  assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell  edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all  edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell  intervento regionale nel settore abitativo)».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,<br /> ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell  art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l  assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell  edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all  edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell  intervento regionale nel settore abitativo)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3-7 agosto 2017, depositato in cancelleria l  8 agosto 2017, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 37, prima serie speciale, dell  anno 2017<br /> Visto l  atto di costituzione della Regione Liguria;<br /> udito nell  udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br /> uditi l  avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l  avvocato Barbara Baroli per la Regione Liguria.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.&#8221;  Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall  Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, con il ricorso in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell  art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l  assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell  edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all  edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell  intervento regionale nel settore abitativo)», che modifica l  art. 5, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale n. 10 del 2004, introducendo il requisito temporale della regolare residenza «da almeno dieci anni consecutivi, al fine dell  accesso all  edilizia residenziale pubblica», da parte di cittadini di paesi extracomunitari.<br /> 1.1.   La disposizione regionale oggetto della modifica in questione prevedeva, tra le condizioni per partecipare all  assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, quella «di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo».<br /> L  impugnato art. 4, comma 1, della legge n. 13 del 2017 stabilisce, ora che, nel testo di quella precedente disposizione, «le parole da:   titolari di carta di soggiorno   a   lavoro autonomo  , sono sostituite dalle seguenti:   regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione  ».<br /> 1.2.   In tale sostituzione, appunto, il ricorrente ravvisa un vulnus all  art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l  art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell  immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).<br /> Il sistema normativo interno, integrato con quello di derivazione dell  Unione europea    argomenta, infatti, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri    prevede che «lo status di soggiornante di lungo periodo, con la connessa equiparazione ai cittadini ai fini dell  assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, può essere acquisito dal cittadino di paese terzo a partire, al più tardi, da cinque anni e otto giorni dal suo ingresso regolare nello Stato». Viceversa, per effetto della legge impugnata, i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria non disporrebbero del medesimo diritto dei cittadini, «in quanto a questo fine debbono cumulare un ulteriore, cospicuo, periodo di residenza rispetto a quello necessario ad attribuire loro la qualifica di soggiornante di lungo periodo». Da qui, dunque, sempre secondo il ricorrente, il carattere discriminatorio della disposizione, per tal profilo sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, in quanto «introduce un requisito aggiuntivo non necessario allo scopo di garantire un idoneo collegamento o radicamento tra il richiedente e il territorio regionale; e con ciò si pone in contrasto con i richiamati principi derivanti dal diritto dell  Unione europea».<br /> 2.   Si è costituita la Regione Liguria, contestando la fondatezza della impugnativa.<br /> La resistente richiama, in premessa, la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 222 del 2013 e n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008) che, in tema di politiche abitative, consente alle Regioni di prendere in considerazione l  aspetto del radicamento territoriale quale condizione per l  accesso ad un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo come l  abitazione.<br /> Sostiene poi di essersi, comunque, mossa «all  interno dell  alveo tracciato dalla stessa normativa statale». E fa, all  uopo, riferimento al cosiddetto   Piano Casa  , di cui all  art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Anche ai fini dell  accesso all  edilizia abitativa, che il piano suddetto è volto ad incrementare, ed alle connesse misure di sostegno economico, è parimenti, infatti, richiesto    sottolinea la difesa della Regione    che, ove si tratti di «immigrati regolari a basso reddito», questi siano «residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione». «Esempio» questo    aggiunge ancora la resistente con successiva memoria    di esercizio di quella «riserva di disporre diversamente» (relativamente ai soggiornanti di lungo periodo) che lo stesso d.lgs. n. 3 del 2007 prevede sub lettera c) del comma 12 del novellato suo art. 9.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.   L  art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l  assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell  edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all  edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell  intervento regionale nel settore abitativo), modifica, tra l  altro, l  art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2014, stabilendo che, ai fini dell  assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), il requisito prescritto per i cittadini di paesi extracomunitari (che la norma modificata individuava nella titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato ad esercizio di attività lavorativa) sia ora, invece, sostituito dalla regolare residenza «da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale».<br /> 2.   Nell  impugnare, con il ricorso in epigrafe, detta norma regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri ne denuncia il contrasto con l  art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, il cui art. 1 ha sostituito l  art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell  immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).<br /> 3.   La questione è fondata.<br /> 3.1.   La direttiva 2003/109/CE, come sopra recepita    evocata dal ricorrente come norma interposta ai fini della violazione dell  art. 117, primo comma, Cost., addebitata all  impugnata legge regionale &#8221;  riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4); prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l  altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l  assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l  ottenimento di un alloggio».<br /> La direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007, che ha modificato l  art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, in senso conforme a quello indicato dalla direttiva. Per l  effetto, anche nell  ordinamento italiano, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), ed acquista, con ciò, anche il diritto all  assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini.<br /> 3.2.   Diversamente, la disposizione censurata prescrive    per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria (che possono comunque divenire tali in base ad un periodo quinquennale di residenza in Italia) &#8221;  un ben più esteso requisito temporale (dieci anni) ai fini dell  accesso all  edilizia residenziale pubblica.<br /> E ciò, appunto, ne innesca il manifesto contrasto con le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007 e, per relationem, con l  art. 117, primo comma, Cost.<br /> 3.3.   È pur vero che, come osservato in contrario dalla resistente, lo stesso novellato art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene una espressa riserva di   diversamente disporre   in tema di accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura di ottenimento di alloggi di ERP e richiede, a tal fine, che «sia dimostrata l  effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale». Ed è altresì vero che questa Corte, in altre occasioni, ha affermato che le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008); e, in linea con tale affermazione, ha argomentato che l  accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l  abitazione, per un verso, si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell  ambito dell  assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l  azione amministrativa e riducendone l  efficacia. Ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell  accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013).<br /> 3.4.   Con riguardo ad una legge della Regione Valle d  Aosta/Vallèe d  Aoste, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la previsione dell  obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell  accesso all  edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un  irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell  Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell  art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l  accesso alla procedura per l  ottenimento di un alloggio» (sentenza n. 168 del 2014).<br /> Una tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari) è tanto più riferibile alla disposizione in esame, la quale    ai fini del diritto sociale all  abitazione che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato    richiede, per questi ultimi, un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecutivi). E ciò (diversamente dalla legge valdostana) senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell  intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del   radicamento   con il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando», a fissare un requisito di residenza di «almeno cinque anni» (art. 5, comma 1, lettera b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come, a sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017).<br /> 3.5.   Non maggior pregio, ha, da ultimo, anche il riferimento comparativo che la difesa della Regione fa al cosiddetto   Piano Casa  , di cui all  art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.<br /> Tale normativa, nell  includere gli «immigrati regolari a basso reddito» tra le categorie di soggetti che possono beneficiare del   Piano casa  , richiede bensì, per gli stessi, una residenza «da almeno dieci anni nel territorio nazionale», ma ciò    diversamente dalla odierna legge della Regione Liguria    come requisito (non già cumulativo, bensì) solo   alternativo   rispetto al requisito, di per sé sufficiente, della residenza «da almeno cinque anni nella medesima regione» (art. 11, comma 2, lettera g, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito).<br /> 4.   L  art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria, n. 13 del 2017 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per non superabile contrasto con l  art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli evocati parametri interposti.<br /> Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell  art. 5 della legge regionale n. 10 del 2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario (sentenza n. 58 del 2006).</p>
<p> Per Questi Motivi</p></div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l  illegittimità costituzionale dell  art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l  assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell  edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all  edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell  intervento regionale nel settore abitativo)».<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.<br /> F.to:<br /> Giorgio LATTANZI, Presidente<br /> Mario Rosario MORELLI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2018.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento Ambiente e territorio Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente &#8211; Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità di adottare lo stesso procedimento di emanazione di un provvedimento autorizzatorio ambientale in caso di riesame in autotutela del medesimo provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio    Procedimenti autorizzatori &#8211;  Riesame in autotutela dell  AIA &#8211; Medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare &#8211; Convocazione della conferenza di servizi &#8211; Garanzia del contraddittorio    Necessità.<br />  </p>
<p>  <br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus  . Tale principio opera anche in caso di riesame in autotutela dell  Autorizzazione di Impatto Ambientale. Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario   L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE  Paolo Amovilli  Raffaele Potenza.  IL SEGRETARIO<br />  <br />  <br /> Pubblicato il 14/02/2018<br /> N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00202/2017 REG.RIC.</p>
<p> REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 202 del 2017, proposto da: <br /> Agri Flor s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bromuri e Francesco Falcinelli, con domicilio eletto presso lo studio Michele Bromuri in Perugia, via del Sole n. 8; <br /> contro<br /> Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Manuali, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Palazzo Ajo&#8217; c.so Vannucci n. 30; <br /> Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; ARPA Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paolo Sportoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre 69; <br /> per l&#8217;annullamento<br /> previa sospensiva<br /> -della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 della Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia), notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto   Società AGRI FLOR S.r.l. &#8211; Installazione per la produzione fertilizzanti organici, sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano &#8211; Ponte Felcino, Comune di Perugia. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. provinciale n. 2917 del 06/07/2015. Aggiornamento AIA  , con la quale il Dirigente del citato Servizio ha determinato   di modificare l  AIA D.D. 2917 del 2015 relativa all  impianto della AGRI Floor s.r.l. come di seguito riportato:<br /> A) aggiornare il paragrafo C;<br /> B) eliminare nel paragrafo C la Tab C 3;<br /> C) aggiungere nel paragrafo C ulteriori prescrizioni;<br /> D) aggiungere nel par. D2 il seguente testo:<br /> 1) E   fatto obbligo al gestore di eseguire un monitoraggio delle acque presenti nel laghetto. I parametri oggetto del monitoraggio sono quelli previsti dalla tabella 1/B Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci salmonidi e ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;<br /> 2) Nel caso i controlli analitici periodici rilevassero, su uno o più parametri, valori superiori ai valori guida G (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Umbria i risultati analitici;<br /> 3) L  accertamento di valori superiori ai valori Imperativo I (Tabella 1/B    colonna ciprinidi di cui all  Allegato 2 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per i parametri: ammoniaca totale, nitriti, fosforo totale, BOD5, composti fenolici e materiale in sospensione, dovrà attivare il Gestore ad effettuare tutti i controlli ed accorgimenti tecnici necessari al fine di evitare qualsiasi contaminazione delle acque superficiali del laghetto derivante dalle attività svolte nel sito. Tutti gli accorgimenti effettuati dovranno essere documentati e trasmessi ad ARPA Umbria per le verifiche del caso.<br /> e) Inserire il monitoraggio delle acque superficiali del laghetto nella Tab. F-1 misure di controllo ARPA del paragrafo F    MISURE DI CONTROLLO ARPA del Rapporto istruttorio allegato all  autorizzazione  :<br /> &#8211; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresa la nota ARPA Umbria prot. n. 4865 del 10.3.2017, avente ad oggetto   società AGRI FLOR S.r.l., Complesso impiantistico A.I.A. sito in Strada della Fornace, Loc. Villa Pitignano, Ponte Felcino, Comune di Perugia    Conclusione della verifica delle prescrizioni impartite con la D.D. n. 2917 del 06.07.2015 e smi    richiesta adozione provvedimenti di cui all  art. 29-decies, comma 9, Parte II Titolo III-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta modifica atto autorizzativo  , con la quale sono state trasmesse all  Ente regionale (prot. regionale n. E- 0055761 del 10.3.2017) le risultanze delle verifiche eseguite presso la ricorrente, proponendo all  Autorità competente la modifica dell  autorizzazione integrata ambientale.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria e dell  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale &#8211; Arpa Umbria;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO<br /> 1.-Espone l  odierna ricorrente di svolgere sin dagli anni 80 attività di produzione di fertilizzanti per l  agricoltura e di aver ottenuto l  Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. del 6 luglio 2015 dalla Provincia di Perugia a seguito di Conferenza di Servizi.<br /> Con nota prot. 4865 del 10 marzo 2017 l  ARPA Umbria ha trasmesso alla Regione, subentrata nelle competenze provinciali per effetto della L.R. 10/2015, le risultanze delle verifiche eseguite presso l  impianto della ricorrente, riscontrando la presenza di   emissioni odorigene moleste   riferibili alla gestione di alcuni codici CER confermati da campionamenti, nonché rilevando uno scadente stato qualitativo delle acque del laghetto presente all  interno del sito di Agri Flor s.r.l.<br /> Con D.D. n. 3395 del 10 aprile 2017, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, la Regione ha provveduto d  ufficio alla modifica dell  AIA assegnando ad Agri Flor il termine di 10 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni.<br /> La ricorrente impugna la suddetta determina dirigenziale atto, deducendo i seguenti motivi così riassumibili:<br /> I.VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 21, Direttiva 2010/75/UE, 29-octies, commi 3 e 4 e 29-decies, commi 5 e 6 D.LGS. n. 152/2006    ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO &#8211; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE &#8211; GENERICITA   ED INDETERMINATEZZA: l  atto impugnato qualificabile quale esercizio del potere di riesame in autotutela, non evidenzierebbe alcun superamento delle soglie di emissione in atmosfera sancite dall  AIA, facendo unicamente riferimento ad imprecisate   emissioni odorigene moleste   e non essendovi alcun comprovata esigenza di tutela della salute pubblica;<br /> II. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o ERRATA APPLICAZIONE artt. 7, 8, 10, 14 e 14-ter L. n. 241/1990, 29-ter, comma 4, 29-quater e 29-octies, commi 5 e 10 D.LGS. n. 152/2006: per il noto principio del   contrarius actus   sarebbe stata necessaria una nuova valutazione in sede di Conferenza di Servizi in contraddittorio con i soggetti interessati; le garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state rispettate solo formalmente, essendo intervenuta la D.D. impugnata soltanto a distanza di pochi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento ricevuta soltanto il 5 aprile 2017;<br /> III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA      VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA      DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: il termine assegnato per provvedere di soli 10 giorni sarebbe del tutto inadeguato in conseguenza delle nuove modalità di esercizio dell  impianto imposte d  ufficio.<br /> Si è costituita la Regione Umbria eccependo l  infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, evidenziando in particolare:<br /> -l  impianto per cui è causa opera nel campo dei rifiuti speciali non pericolosi;<br /> &#8211; l  intervento è stato effettuato sulla base di segnalazione dell  ARPA secondo cui ogni tipologia di rifiuto va trattata con camera di compostaggio;<br /> &#8211; il potere esercitato, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non sarebbe quello di riesame di cui all  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 ma quello di cui all  art. 29-decies comma 5, D.lgs. 152/06, come d  altronde indicato nel provvedimento impugnato;<br /> &#8211; con parere l  ASL 1 Umbria ha negato la sussistenza dei presupposti per interventi contingibili ed urgenti pur evidenziando come le emissioni odorigene siano fattore negativo per la qualità della vita, con preventivabili peggioramenti a causa del caldo estivo.<br /> Si è costituita anche l  ARPA Umbria, chiedendo il rigetto del ricorso, rappresentando tra l  altro come dal campionamento delle acque si sia evidenziata una concentrazione di cloroformio superiore alle soglie.<br /> Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 con ordinanza n.104/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare   Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la sussistenza di sufficienti profili di   fumus boni iuris  , specie in relazioni ai denunziati vizi procedimentali, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall  esecuzione del provvedimento impugnato  .<br /> All  udienza pubblica del 16 gennaio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2.-E   materia del contendere la legittimità della Determinazione Dirigenziale n. 3395 del 10 aprile 2017 con cui la Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo- Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA pv Perugia) ha determinato di modificare l  AIA rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 2917 del 6 luglio 2015 relativa all  impianto di Ponte Felcino.<br /> Con la suddetta modifica sono state stabilite nuove modalità di esercizio dell  impianto, consistenti principalmente nell  adozione di unico processo produttivo, inibendo la possibilità di trattare indistintamente i rifiuti putrescibili e quelli non putrescibili e ligneocellulosici.<br /> 3. &#8211; Lamenta la società Agri Flor, in estrema sintesi, sia vizi formali-procedimentali connessi alla violazione del principio del   contrarius actus   e del   giusto procedimento  , sia la stessa insussistenza di ragioni di tutela della salute pubblica tali da giustificare l  emissione di un provvedimento di unilaterale modifica dell  AIA rilasciata soltanto 19 mesi prima.<br /> Di contro ritiene la Regione, subentrata nelle competenze in materia di AIA a decorrere dall  entrata in vigore della L.R. 10/2015, di aver agito in applicazione dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006 il quale darebbe piena giustificazione al potere esercitato.<br /> 4. &#8211; Ritiene il Collegio di poter complessivamente condividere l  assunto della ricorrente.<br /> 5. &#8211; Dalla documentazione depositata in giudizio preme evidenziare come i monitoraggi della qualità dell  aria risalgono al periodo maggio &#8211; agosto 2016, ben a distanza dunque dalla D.D. 3395 del 10 aprile 2017 impugnata, la quale ha individuato come suo presupposto unicamente la mera presenza di   emissioni odorigene moleste   riscontrate dall  ARPA, le quali troverebbero conferma da imprecisati campionamenti, senza rappresentare adeguatamente alcun effettivo attuale pregiudizio per la salute pubblica.<br /> Ne consegue, anzitutto, la fondatezza della censura di cui al I motivo, di violazione dell  art. 29-octies del D.lgs. 152/2006.<br /> 6. &#8211; A diverse conclusioni non può giungersi qualificando come vorrebbe la Regione il potere esercitato ai sensi dell  art. 29-decies c. 5, del D.lgs. 152/2006, secondo cui   Al fine di consentire le attivita&#8217; di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l&#8217;assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all&#8217;impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita&#8217; dell&#8217;installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e&#8217; notificata al gestore interessato e all&#8217;autorita&#8217; competente entro due mesi dalla visita in loco ed e&#8217; resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l&#8217;autorita&#8217; competente provvede affinche&#8217; il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione  <br /> Nella D.D. gravata, infatti, non vi è traccia dell  inottemperanza della ricorrente rispetto alle disposizioni del rapporto istruttorio dell  ARPA ed alle tabelle che disciplinano le modalità di trattamento dei rifiuti, si che il provvedimento impugnato &#8211; al di là del   nomen iuris   attribuito &#8211; ha comportato un vero e proprio unilaterale riesame dell  AIA del 2015.<br /> 7. &#8211; Tanto premesso in ordine alla fondatezza delle doglianze di natura sostanziale, ritiene il Collegio meritevoli di condivisione anche le lagnanze di carattere formale &#8211; procedimentale.<br /> Qualora un provvedimento sia stato emanato a seguito di conferenza di servizi, l&#8217;eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che si intende rimuovere o modificare, dovendosi pertanto convocare nuovamente la conferenza, alla quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del   contrarius actus   (ex multis T.A.R. Abruzzo, L  Aquila 14 maggio 2015, n. 388; T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15 maggio 2013, n. 2518).<br /> Risultando poi il giudizio di compatibilità ambientale caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, va senza dubbio garantito il contraddittorio procedimentale presidiato anche da norme di rilevo comunitario (art. 41 Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza) nella fattispecie non adeguatamente garantito dall  assegnazione di un termine di soli 10 giorni per adeguarsi alle modifiche apportate all  AIA.<br /> 8. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con l  effetto dell  annullamento della D.D. regionale n. 3395/2017 impugnata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l  Amministrazione vorrà adottare a tutela della salute pubblica.<br /> Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l  effetto annulla la D.D. n. 3395/2017 impugnata, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Potenza, Presidente<br /> Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore<br /> Enrico Mattei, Primo Referendario             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Paolo Amovilli   Raffaele Potenza                               IL SEGRETARIO </p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-14-2-2018-n-106/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2018 n.106</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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